ACCORDO ECONOMICO COLLETTIVO
ACCORDO ECONOMICO COLLETTIVO
per la disciplina del rapporto di agenzia e di rappresentanza commerciale tra i Consorzi Agrari e i loro Agenti con o senza deposito
L’anno 2014, il giorno ventitre del mese di gennaio in Roma
tra
L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI CONSORZI AGRARI – ASSOCAP, rappresentata dal
Presidente sig. Xxxxx Xxxxxx, dal Vice-Presidente p.a. Dr. Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxx, dai componenti il Comitato Esecutivo, Dr. Xxxxxxxx Xxxxxx e dal Direttore Avv. Xxxxxxx Xxxxxx, assistiti dagli Avvocati Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxxxxx Xxxxxxx
e
L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI SINDACATI DEGLI AGENTI E RAPPRESENTANTI DEI
CONSORZI AGRARI PROVINCIALI (ANSACAP), rappresentata dal Presidente Sig. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, dai Vice Presidenti Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx e dai Consiglieri Xxxxxxxx Xxxxxxxxx e Xxxx Xxxxx, assistiti dal Xxxxxxxxxx Xxx. Xxxxx Xxxxxxxxx.
si è stipulato
il presente Accordo Economico Collettivo per la disciplina del rapporto di agenzia e di rappresentanza commerciale tra i Consorzi Agrari e i loro Agenti con o senza deposito, composto di 27 articoli e di una tabella, che si considerano letti ed approvati con la sottoscrizione dell’Accordo ad opera delle parti contraenti
PREMESSA
1. Le Parti stipulanti, con il presente Accordo Collettivo, intendono realizzare una disciplina del rapporto di agenzia e/o di rappresentanza, con o senza deposito, tenendo conto della peculiare natura cooperativistica dei Consorzi Agrari alla luce dell’art. 2 della legge n. 410/1999.
2. Fermo restando il comune interesse a sviluppare corrette e organiche relazioni sindacali e contrattuali, le Parti convengono sulla necessità di valutare congiuntamente, in appositi incontri, su richiesta di una delle Parti, e nello spirito della massima collaborazione, lo stato del settore, le sue prospettive nonché le situazioni di mercato, verificando se ed in quanto necessario la corretta applicazione delle norme contenute nel presente Accordo per i riflessi che possono avere sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli Agenti e Rappresentanti, consapevoli del ruolo che essi svolgono quali efficaci collaboratori per la realizzazione degli scopi statutari.
3. Le parti si danno atto che il presente Accordo, nel disciplinare in modo complessivo il rapporto tra Agenti e/o Rappresentanti, con o senza deposito, e Consorzi Agrari, sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le pattuizioni dei precedenti Accordi Economici Collettivi, od altri accordi speciali, intercorrenti fra le parti contraenti.
4. L'eventuale nullità od annullabilità di una qualsiasi delle clausole del presente Accordo non comporta la nullità od annullabilità dell'intero Accordo.
5. Per quanto non previsto dal presente Accordo si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.
ART. 1- DEFINIZIONE DELLA FIGURA DI AGENTE/RAPPRESENTANTE
1. Il presente Accordo regola i rapporti fra i Consorzi Agrari Provinciali, Interprovinciali e Regionali (che verranno nel presente Accordo indicati come “Consorzio”), e i loro Agenti e/o Rappresentanti con o senza deposito (che verranno nel presente Accordo indicati come “Agenti”).
2. Agli effetti di esso, e in conformità a quanto previsto dalla disciplina in materia di contratto di agenzia di cui agli articoli agli artt. 1742 e seguenti del Codice Civile, indipendentemente dalla qualifica o denominazione usata dalle Parti:
a) è Agente di commercio chi è incaricato stabilmente da un Consorzio di promuovere la conclusione di contratti in una determinata zona (art. 1742 cod. civ.);
b) è Rappresentante di commercio chi è incaricato stabilmente da un Consorzio di concludere contratti in una determinata zona (art. 1752 cod. civ.);
c) è Rappresentante con deposito chi è anche incaricato stabilmente di custodire le merci e i prodotti di un Consorzio per la consegna ai clienti di una determinata zona in esecuzione dei contratti da lui conclusi (artt. 1766 e segg. cod. civ.).
ART. 2 DEFINIZIONE DELLE ATTIVITÀ
1. L’Agente deve informare la propria attività a quello spirito di collaborazione che deriva dalle caratteristiche dei Consorzi, chiamati ad operare per tutti i produttori agricoli e non per i soli soci.
2. L'Agente, ai sensi dell'art. 1746 del Codice Civile, esercita la propria attività in forma autonoma ed indipendente e deve adempiere l’incarico affidatogli in conformità delle istruzioni ricevute dal Consorzio preponente. L’Agente, in osservanza degli obblighi di lealtà e buona fede, deve fornire al Consorzio le informazioni riguardanti le condizioni di mercato nella zona assegnatagli ed ogni altra informazione utile per valutare la convenienza dei singoli affari.
3. L’Agente ha facoltà di esercitare altro commercio, industria o professione, purché non in concorrenza con l’attività del Consorzio.
4. Il presente Accordo si applica anche alle società aventi per oggetto esclusivo l’esercizio delle attività suddette nonché a coloro che, in qualità di Agenti o Rappresentanti, hanno l’incarico di vendere esclusivamente a privati consumatori.
5. All’Agente potranno essere affidati incarichi connessi alla gestione di raccolta e conservazione di prodotti agricoli, essiccazione cereali o altre attività, anche assicurative, esercitate dal Consorzio. Tali eventuali incarichi ed i relativi compensi, che non rientrano nelle provvigioni, saranno regolati da specifiche intese, non rientrando la loro disciplina nel presente Accordo, fermo restando che, stante la naturale connessione di detti incarichi con quello di agenzia o di rappresentanza, in caso di risoluzione del contratto agenziale, decadono anche le relative intese.
6. Gli Agenti e i Consorzi sono tenuti all’osservanza della Legge n. 204 del 3 maggio 1985 e successive modificazioni o integrazioni.
ART. 3 - CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
1. Le norme del presente Accordo si applicano anche al contratto a tempo determinato, in quanto compatibili con la natura del rapporto, con esclusione comunque, delle norme relative al preavviso.
2. Il contratto a tempo determinato non potrà avere durata superiore a un anno e, in caso di continuazione dopo la scadenza del termine, il contratto si trasformerà a tempo indeterminato fin dall’inizio (art. 1750, primo comma, cod. civ.).
3. Nei contratti a tempo determinato di durata superiore a sei mesi, il Consorzio comunicherà all’Agente, almeno sessanta giorni prima della scadenza del termine, l’eventuale disponibilità al conferimento dell’incarico a tempo indeterminato.
ART. 4- CONFERIMENTO DEL MANDATO
1. L’incarico di agenzia o di rappresentanza si intende conferito in esclusiva di zona (art. 1743 cod. civ.). All’atto del conferimento del mandato ciascuna Parte avrà diritto di ottenere dall’altra un documento dalla stessa sottoscritto ai sensi dell’art. 1742 codice civile.
2. L’Agente, di norma, ha l’obbligo di esercitare la sua attività solo per il Consorzio preponente. L’Agente tuttavia ha facoltà, anche nel corso del rapporto, di svolgere attività di agenzia anche per altre imprese, previa autorizzazione scritta del Consorzio. In tale caso non potrà trattare prodotti di imprese che siano concorrenti del Consorzio.
3. Il Consorzio ha facoltà, previe intese tra le Parti ai fini di un necessario coordinamento commerciale e della definizione delle modalità operative, di avvalersi, nella stessa zona, per settori merceologici specifici, di più Agenti senza deposito. L’Agente senza deposito può essere incaricato solo dell’incasso delle vendite da esso effettuate.
4. All’atto del conferimento dell’incarico all’Agente, debbono essere precisati per iscritto la zona assegnata, i prodotti da trattarsi, la misura delle provvigioni e i compensi, nonché la durata, quando questa non sia a tempo indeterminato. Non potranno essere esclusi dal mandato i prodotti dati in deposito e destinati alla vendita nella zona di competenza.
5. L’eventuale periodo di prova, pattuito in forma scritta, non potrà superare la durata di mesi quattro. Trascorso tale termine, l’incarico si intenderà conferito a tempo indeterminato.
6. Le variazioni di zona, di provvigioni o di clientela possono essere realizzate previa comunicazione scritta all’Agente, nel rispetto dei termini di preavviso previsti per la risoluzione del contratto. L'Agente dovrà comunicare, entro trenta giorni, l’accettazione delle variazioni proposte. In caso di mancata accettazione, la comunicazione del Consorzio costituirà preavviso di risoluzione del rapporto. Qualora l’Agente o il Rappresentante non lasci il servizio entro il termine del suddetto periodo, la variazione proposta s’intende tacitamente accettata per comportamento concludente.
ART. 5 - ESECUZIONE DEL MANDATO
1. Nell’esecuzione dell’incarico l’Agente e il Rappresentante, ai sensi dell’art. 1746 cod. civ., devono tutelare gli interessi del Consorzio Agrario e agire con lealtà e buona fede, adempiendo l’incarico affidato sia in conformità alle istruzioni ricevute, ai sensi dell’art. 1749 cod.civ., sia fornendo le informazioni riguardanti le condizioni di mercato della zona assegnata e ogni altra notizia utile per la valutazione della convenienza dei singoli affari.
2. Le vendite dovranno essere effettuate ai prezzi stabiliti dal Consorzio, a credito o per contanti, con pagamento, in quest’ultimo caso, all’atto della consegna delle merci.
3. L’Agente dovrà emettere regolari bollette, scontrini fiscali o fatture, se espressamente autorizzato per quest’ultima operazione, attenendosi alle modalità stabilite dal Consorzio.
4. Per le vendite a credito, il Rappresentante dovrà osservare le norme che gli saranno all’uopo impartite dal Consorzio, il quale terrà conto delle condizioni di mercato.
5. In caso di violazione da parte del Rappresentante delle norme di cui al comma precedente e di successiva insolvenza degli acquirenti, la perdita del credito comporterà la rifusione totale dei danni subiti dal Consorzio.
6. L’Agente incaricato di effettuare e di ricevere pagamenti per le operazioni compiute è anche autorizzato a incassare l’importo delle fatture scadute comprensivo degli eventuali interessi maturati, rilasciando ricevuta per le somme incassate, con l’obbligo di attenersi, sia per gli incassi che per i versamenti, alle particolari istruzioni emanate al riguardo dallo stesso Xxxxxxxxx.
7. Il conferimento dell’incarico continuativo di riscuotere per conto del Consorzio, comporta per quest’ultimo l’obbligo di stabilire separatamente dalle altre competenze una provvigione d’incasso, da calcolarsi sulle somme effettivamente incassate. Detto obbligo non sussiste per il caso in cui l’Agente svolga la sola attività di recupero degli insoluti.
8. Il Xxxxxxxxx potrà provvedere all’assicurazione contro la rapina e il furto per le somme in contanti derivanti dagli incassi effettuati. Per la copertura del rischio dell’Agente quale porta valori, nel caso provveda ai versamenti in banca del danaro incassato, potrà essere stipulata una polizza con partecipazione alla spesa da parte dell’Agente o del Rappresentante nella misura del 20%. L’Agente non risponderà delle perdite causate da rapine o furti, sempre che si sia attenuto alle istruzioni date dal Consorzio di cui al precedente sesto comma e abbia agito con la diligenza del buon padre di famiglia.
ART. 6 - OBBLIGHI DEL CONSORZIO E DELL’AGENTE
1. Il Consorzio, nei confronti dell'Agente, dovrà agire con lealtà e buona fede e, ai sensi dell'art. 1749 del codice civile, deve mettere a sua disposizione la documentazione necessaria relativa ai beni e ai servizi trattati e fornirgli le informazioni necessarie all’esecuzione del contratto. Il Consorzio deve informare l’Agente senza rappresentanza, entro un termine ragionevole, dell’accettazione, del rifiuto o della mancata esecuzione, totale o parziale dell’affare procuratogli. Le
proposte di ordine inviate dall’Agente senza deposito ed evase con la consegna diretta al cliente da parte del Consorzio si intendono accettate.
2. E’ fatto obbligo all’Agente:
a) di far risultare espressamente in tutti gli affari trattati per conto del Consorzio la sua veste di Agente o Rappresentante che agisce in nome e per conto del Consorzio titolare degli affari stessi;
b) di svolgere la necessaria propaganda al fine di incrementare nella zona di sua competenza le vendite delle merci trattate dal Consorzio;
c) di tenere informato il Consorzio circa la posizione economica e finanziaria della clientela, comunicando le notizie in suo possesso con la massima tempestività;
d) di dare la sua collaborazione per ogni attività del Consorzio e in particolare per l’approvvigionamento, reperimento, lavorazione e vendita dei prodotti agricoli.
3. Il mancato versamento delle somme riscosse per conto del Consorzio medesimo potrà costituire motivo di risoluzione del contratto per inadempimento, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno anche in relazione alla rilevanza penale di detto comportamento.
ART. 7 - PROVVIGIONI
1. L’Agente, ai sensi dell’art. 1748 cod. civ., è compensato a provvigione, determinata in misura percentuale sugli affari andati a buon fine. Per determinate merci definite con l’accordo provvigionale, può essere concordato, in luogo della percentuale, un compenso in cifra prefissata, o una provvigione commisurata al compenso di distribuzione, se prestabilito.
2. Se le provvigioni sono liquidate al momento dell'esecuzione del contratto, nell'ipotesi in cui lo stesso non vada a buon fine per cause non imputabili al Consorzio, l'Agente è tenuto, ai sensi dell’art. 1748, comma 6, del codice civile, a restituire le relative provvigioni riscosse.
3. Nel caso in cui il Consorzio affidi all’Agente anche l’incarico di vendere prodotti cerealicoli, la determinazione del prezzo di vendita e del relativo compenso sarà effettuata distintamente.
4. L’Agente che tratta con obbligo di esclusiva gli affari del Consorzio ha diritto alla provvigione anche per gli affari conclusi dal Consorzio stesso senza il suo intervento, sempreché rientranti nell’ambito del mandato conferitogli.
5. E’ consentita al Consorzio la facoltà di non riconoscere provvigioni per gli affari conclusi direttamente e senza l’intervento dell’Agente per determinati acquirenti e per determinate merci, così come è consentita la facoltà di predeterminare una riduzione delle provvigioni per le vendite effettuate o a condizioni speciali, o a singoli o a Enti che istituzionalmente rivendano le merci o le assegnino ai propri soci.
6. Le condizioni e le facoltà di cui ai commi precedenti dovranno risultare in modo specifico nella lettera di incarico, o da successive intese scritte intervenute fra le Parti, anche in relazione al prezzo minimo praticabile nelle vendite, fermo restando che non potranno riguardare clienti precedentemente acquisiti dall’Agente (art. 1748, cod. civ., secondo comma).
7. Nel caso all’Agente siano affidate attività di coordinamento di altri Agenti in una determinata zona, il Consorzio potrà riconoscere per tale incarico uno specifico compenso aggiuntivo al trattamento provvigionale.
8. L’Agente non ha diritto al rimborso delle spese connesse all’esercizio dell’attività di agenzia.
ART. 8 - LIQUIDAZIONE DELLE PROVVIGIONI
1. Salvo diversi accordi scritti fra le Parti, il Consorzio curerà la liquidazione delle provvigioni e degli altri compensi alla fine di ogni trimestre, fornendo a mezzo del sistema informatico lo sviluppo del calcolo di quanto maturato, ai sensi del primo comma dell’art.7 del presente accordo.
2. I criteri per il conteggio delle provvigioni saranno stabiliti d’accordo fra le Parti. In ogni caso, non potranno essere dedotti dall’importo cui è ragguagliata la provvigione gli sconti di valuta concessi dal Consorzio per condizioni di pagamento.
3. Nel caso che l’esecuzione dell’affare si effettui per consegne ripartite, la provvigione sarà corrisposta sulle singole consegne, regolarmente pagate.
4. Entro trenta giorni dalla scadenza di ogni trimestre, o del diverso termine concordato fra le Parti, il Consorzio invierà all’Agente il conto provvigioni e accrediterà il relativo importo, con l’adempimento delle formalità richieste dalle norme fiscali.
5. In caso di insolvenza parziale del compratore, qualora la perdita subita dal Consorzio sia inferiore all’importo della provvigione relativa alla quota soluta, il Consorzio verserà all’Agente la differenza.
6. In caso di scioglimento del rapporto di agenzia, l’Agente ha diritto alla provvigione sugli affari proposti o conclusi prima della risoluzione del contratto e accettati ed eseguiti dal Consorzio anche dopo tale data, salvo l’obbligo per l’Agente di prestare, a richiesta del Consorzio, l’opera di sua competenza per la completa e regolare esecuzione degli affari in corso.
7. L’Agente avrà diritto alla provvigione anche nel caso di affari conclusi nei tre mesi successivi allo scioglimento del rapporto, se la conclusione dell’affare sia da ricondursi all’attività da egli prevalentemente svolta. Decorso tale termine, la conclusione di ogni eventuale affare non sarà più considerata conseguenza dell’attività svolta dall’Agente.
8. Ai soli fini del diritto alle provvigioni, le proposte d’ordine si intendono accettate qualora entro sessanta giorni dal ricevimento delle proposte stesse, il Consorzio non abbia comunicato il rifiuto dell’ordine, ovvero la necessità di una proroga del termine.
9. Se per consuetudine il Consorzio non spedisce le fatture per il tramite dell’Agente, esso deve, almeno alla fine di ogni mese, fornire all’Agente le copie delle fatture inviate direttamente agli acquirenti o altra documentazione idonea.
10. Sulle provvigioni maturate, l’Agente ha diritto ad anticipi pari al 70% del suo credito per tale titolo. Resta fermo che l’Agente non ha diritto ad anticipi ove sia debitore del Consorzio per altri titoli.
11. Il Consorzio che ritardi il pagamento delle somme dovute per oltre quindici giorni rispetto al termine di cui al quarto comma precedente, sarà tenuto a maggiorare tali somme di un interesse in misura pari al tasso di mora fissato dalle normative europee.
12. Nell’ipotesi in cui il contratto non abbia avuto esecuzione o non sia andato a buon fine per causa non imputabile al Consorzio, l’Agente ai sensi del sesto comma dell’art. 1748 cod. civ. è tenuto a restituire la provvigione pattuita che avesse già riscosso.
ART. 9 - GARANZIE FORNITE DALL’AGENTE
1. In relazione a quanto previsto all’art. 1746 cod. civ., terzo comma, per singolo affare potrà essere richiesto all’Agente di fornire una apposita garanzia. In corrispettivo della garanzia fornita sarà riconosciuta all’Agente una provvigione maggiorata, da concordarsi preventivamente con riferimento all’entità del singolo affare e da liquidarsi allorché l’affare sarà andato a buon fine. In caso di mancato pagamento, l’Agente restituirà, se eventualmente già riscossa, la maggiore provvigione percepita.
2. Per le vendite a credito ai clienti abituali il Consorzio, in maniera tempestiva, anche telematicamente con comunicazione inviata attraverso il programma utilizzato per le operazioni ordinarie di agenzia, informerà l’Agente, anche con criteri di massima, sull’entità del fido attribuibile a ciascun cliente. L’entità del fido concesso ai clienti abituali sarà soggetto, previa tempestiva comunicazione, ad adeguamento, in aumento o in diminuzione, fatta salva la facoltà per il Consorzio di modificare il fido accordato.
3. Qualora l’Agente intendesse comunque concludere con il cliente affari eccedenti il fido, o con clienti esterni alla sua zona di competenza o ad operatori non agricoli, in relazione a quanto previsto al quinto comma dell’art. 5 del presente Accordo, si assumerà l’onere, alla scadenza della data stabilita in fattura, di provvedere al pagamento delle merci eventualmente fornite in eccedenza al fido.
4. Nel caso vengano concesse dilazioni di pagamento eccedenti quelle preventivamente autorizzate, ai sensi del secondo comma dell’art. 1732 cod. civ., il Consorzio potrà esigere il pagamento immediato delle merci consegnate al cliente, alle scadenze indicate in fattura, o eventualmente differite previa autorizzazione della sede.
5. Fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 2, il pagamento accettato dal Consorzio con cambiale comporta ratifica del corrispettivo fido accordato al cliente. Per i nuovi clienti non ancora affidati, il Rappresentante potrà richiedere, fornendo le dovute informazioni commerciali, la concessione del fido, proponendone l’ammontare. L’affidamento è subordinato all’accettazione, quanto più possibile tempestiva da parte del Consorzio, della relativa proposta, che potrà anche essere immediata, se corredata da idonea documentazione.
ART. 10 - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO
1. In caso di malattia o infortunio dell’Agente che costituisca causa di impedimento nell’espletamento del mandato affidatogli, il rapporto di agenzia, a richiesta di una delle Parti, resterà sospeso ad ogni effetto per la durata massima di sei mesi dall’inizio della malattia o dalla data dell’infortunio e, pertanto, per tale periodo il Consorzio non potrà procedere alla risoluzione del rapporto.
2. Al Consorzio è riconosciuta la facoltà di provvedere direttamente per il periodo predetto ad assicurare l’esercizio del mandato di agenzia o rappresentanza o di dare ad altri l’incarico di esercitarlo; il titolare del mandato di agenzia ammalato o infortunato deve consentire, nel corso del predetto periodo, che il Consorzio, o chi da questo ha ricevuto l’incarico di sostituirlo provvisoriamente, si avvalga dell’organizzazione dell’agenzia, senza che a questa derivino oneri e non ha diritto a compensi sui proventi degli affari conclusi nel periodo stesso, salvo patto contrario tra le Parti.
ART. 11 - POLIZZA MALATTIA E INFORTUNIO
1. A favore degli Agenti che operano in forma individuale, per i casi di infortunio o di malattia spedalizzata, il Consorzio provvederà alla stipulazione di una polizza assicurativa le cui garanzie risultano dalla polizza tipo allegata al presente accordo:
a) in caso di morte per infortunio: liquidazione di un capitale non inferiore a € 80.000,00;
b) in caso di invalidità permanente totale per infortunio: liquidazione di un capitale non inferiore a € 70.000,00. Tale importo sarà proporzionalmente ridotto in caso di invalidità inferiore all’80%, in relazione alla percentuale riconosciuta secondo la tabella INAIL e a partire dal 6%;
c) in caso di grandi interventi chirurgici a seguito di infortunio o malattia: liquidazione di un capitale non inferiore ad €. 40.000,00;
d) in caso di ricovero ospedaliero per malattia, infortunio, accertamenti diagnostici ovvero di degenza domiciliare successiva a ricovero per intervento chirurgico o a ricovero per infortunio che abbia comportato l’applicazione di gessatura: corresponsione di una diaria giornaliera non inferiore ad € 64,00 dal primo giorno di degenza fino a un massimo di 60 giorni per anno assicurativo, fatta salva la decorrenza iniziale della copertura assicurativa per la diaria stessa;
e) una indennità parto non inferiore ad €. 300,00.
2. Il predetto trattamento varrà anche per gli Agenti che svolgano la loro attività in forma di società di persone, con ripartizione pro-capite delle prestazioni tra soci. In tale caso i massimali di cui sopra sono maggiorati del 50%. A questo fine la società Agente è tenuta a comunicare al Consorzio i nomi dei soci nonché tutte le successive variazioni.
3. Il Consorzio è tenuto a dare agli Agenti copia della polizza stipulata in conformità alle condizioni generali riportate in allegato al presente Accordo Economico Collettivo.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Su accordo delle parti stipulanti, la polizza di cui all'art. 11 potrà essere stipulata in forma collettiva dall'ANSACAP o dall’ASSOCAP, fermo restando che i singoli Consorzi Agrari saranno tenuti al pagamento del premio, il cui importo sarà decurtato dagli interessi maturati sul fondo F.I.R.R..
ART. 12 - ORGANIZZAZIONE DEL DEPOSITO
1. L’Agente con deposito deve provvedere all’organizzazione dei magazzini di deposito e di vendita messi a disposizione dal Consorzio, conformi alle disposizioni di legge, curando la manutenzione degli arredi e delle attrezzature di servizio appartenenti al Consorzio, che rimborserà le spese autorizzate.
2. L’Agente prende in consegna le merci, inviate dal Consorzio o da terzi per conto del Consorzio e ne risponde quale depositario, secondo le disposizioni di cui agli artt. 1766 e segg. cod. civ..
3. L’Agente dovrà curare pertanto la buona conservazione delle merci, con particolare attenzione per l’immagazzinamento e la custodia dei prodotti deperibili, infiammabili o comunque pericolosi,
per i quali dovrà anche attenersi strettamente alle disposizioni dei Pubblici Organi preposti al controllo.
4. Sarà cura del Consorzio informare l’Agente delle disposizioni che intervengono in materia, concordando i relativi adempimenti nel rispetto delle reciproche responsabilità.
5. In caso di avarie o cali riscontrati all’arrivo, l’Agente dovrà apporre riserva scritta sulla bolla di consegna e dovrà darne comunicazione alla sede del Consorzio entro ventiquattro ore, procurando la regolare documentazione atta a consentire la rivalsa nei confronti del mittente o del vettore.
6. Il Consorzio provvederà a sue spese all’assicurazione contro tutti i rischi cui possono essere soggette le merci, le macchine e quanto altro di sua proprietà esistente nei locali dell’agenzia e comunque derivanti dall’attività ivi esercitata, anche per la responsabilità nei confronti dei terzi.
ART. 13 - RESPONSABILITÀ DELL’AGENTE
1. L’Agente deve assoggettarsi alle verifiche contabili di cassa e di magazzino che il Consorzio può effettuare in ogni momento, senza preavviso, ma comunque alla presenza dell’Agente stesso, o di suo incaricato, a mezzo dei propri amministratori, sindaci o dirigenti, nonché di persone espressamente delegate.
2. Per ogni mancanza che venisse rilevata, l’Agente sarà obbligato al reintegro in denaro e sarà emessa a suo carico la relativa nota di addebito. Per quanto riguarda le merci, l’addebito avverrà ai prezzi del vigente listino di vendita del Consorzio, detratte le provvigioni che sarebbero spettate all’Agente. Ciò senza pregiudizio di ogni ulteriore azione del Consorzio, anche in sede penale, nei casi di accertata responsabilità dell’Agente.
3. Ogni eventuale modifica del carico di merci e dello scarico delle merci in magazzino operata dal Consorzio mediante utilizzazione del sistema informatico, così come l’inserimento di nuovi codici deve essere oggetto di preventiva notifica al Rappresentante interessato, con indicazione di chi ha operato l’accesso.
4. E’ fatto obbligo all’Agente di conoscere le norme legislative e regolamentari che fanno riferimento alla sua attività e alle merci e prodotti da lui trattati, sia nel campo commerciale (disposizioni in materia sanitaria, sulla repressione frodi, sulla detenzione e commercio di particolari prodotti, ecc.), sia nel campo tributario e fiscale, sia in tema di prevenzione infortuni nei confronti dei propri dipendenti o di terzi, sollevando quindi il Consorzio da qualsiasi responsabilità che dovesse essere all’Ente formalmente attribuita per violazioni commesse da esso Agente.
5. Nel caso il Consorzio organizzi, sentita al riguardo l’ANSACAP, dei corsi di aggiornamento sulle materie oggetto dell’attività professionale degli Agenti e Rappresentanti, è fatto obbligo agli interessati che aderiscono parteciparvi.
ART. 14 - PRESA IN CONSEGNA DELLE MERCI
1. Le merci, che saranno inviate a cura e spese del Consorzio, verranno prese in regolare carico con apposita bolletta emessa dall’Agente. Su tale documento dovranno essere indicati tutti gli estremi (provenienza, mezzi di trasporto, qualità e quantità, ecc.), necessari al Consorzio per la identificazione della partita.
2. Le merci in arrivo dovranno essere prese in carico per la quantità spedita.
3. Per eventuali ammanchi, dispersioni, furti, rotture o danneggiamenti subiti dalle merci – da segnalare al Consorzio come previsto nel quinto comma dell’art. 12 – il Consorzio autorizzerà l’Agente allo scarico contabile previo regolare verbale.
4. Trascorsi inutilmente otto giorni dalla comunicazione da parte dell’Agente dell’ammanco o dei difetti o dei vizi, l’Agente si intenderà, comunque, autorizzato allo scarico.
ART. 15 - RITIRO DELLE MERCI
0.Xx Consorzio si riserva il diritto di ritirare o destinare ad altra rappresentanza merci esistenti in deposito presso l’Agente, senza obbligo di corrispondere a questi alcun compenso per dette merci, ma con l’obbligo di rimborsargli le eventuali spese vive da lui sostenute per scarico, ricarico e spedizione.
ART. 16 - SPESE E RIMBORSI
1. Le spese sotto elencate relative alla gestione del deposito sono a carico del Consorzio:
a) registri, stampati, moduli di qualsiasi genere occorrenti per la movimentazione delle merci;
b) energia elettrica, nei limiti del normale consumo;
c) spese telefoniche, nei limiti del canone, nonché le spese relative ai collegamenti con il Consorzio o i pagamenti con bancomat se avvengono con utilizzo di linee dedicate;
d) trasporto delle merci in entrata franco deposito della rappresentanza;
e) rimontaggio macchine e prove autorizzate;
f) assicurazione contro i rischi di incendio o furto delle merci e quant’altro previsto all’ultimo comma dell’art. 12;
g) fornitura, installazione, messa in opera, riparazioni e manutenzioni di terminali o computers che il Consorzio intendesse installare per la gestione del deposito, compresi i costi dell’eventuale collegamento xxx xxxx x/x xxxxx xxxxxxxxxxxx dei supporti magnetici.
2. Per le spese di facchinaggio per il deposito in entrata e in uscita delle merci e per il trasporto a domicilio delle stesse, varranno gli accordi stipulati tra le Parti, con adeguamento periodico rapportato all’indice ISTAT. I relativi compensi dovranno essere pattuiti separatamente dalle provvigioni.
3. Restano a carico dell’Agente, quale depositario delle merci, tutte le spese connesse alla loro custodia e alla loro conservazione, fermo restando che le precauzioni generali e periodiche, necessarie per la buona conservazione di talune merci, come le opere di disinfestazione contro insetti, volatili, animali od organismi parassiti, restano a carico del Consorzio.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le parti si impegnano ad accordarsi sui corrispettivi che il Consorzio dovrà riconoscere per le attività svolte dall’Agente non rientranti nell’oggetto del contratto.
ART. 17 – GARANZIE
1. A garanzia della piena osservanza delle obbligazioni assunte con la gestione del deposito, l'Agente a richiesta è tenuto a fornire garanzie fideiussorie, a copertura dei rischi connessi con l’espletamento dell’incarico, commisurate all’entità del fatturato annuo relativo alle merci in entrata nel deposito, con una congrua partecipazione alla spesa da parte del Consorzio.
ART. 18 - ALLOGGIO
1. Qualora l’Agente con deposito occupi un appartamento di proprietà del Consorzio, in caso di risoluzione del rapporto di Agenzia, il relativo contratto di locazione o di comodato si intenderà risolto di diritto, senza che occorra disdetta alcuna né pronuncia di Xxxxxxx.
2. L’Agente dovrà riconsegnare al Consorzio l’appartamento libero da persone e cose entro la data di scadenza del preavviso.
3. In caso di risoluzione immediata del contratto, l’appartamento dovrà essere riconsegnato, comunque, entro tre mesi, fermo restando che il pagamento delle indennità dovute all’atto dello scioglimento del rapporto resterà in sospeso sino a riconsegna avvenuta.
ART. 19 - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO
1. In caso di risoluzione da parte del Consorzio di un rapporto a tempo indeterminato dovrà essere dato all’Agente un preavviso nei termini previsti dal terzo comma dell’art. 1750 codice civile.
2. Le Parti, durante il preavviso, hanno l’obbligo di continuare a svolgere la loro attività con la usuale correttezza.
3. Per gli Agenti impegnati ad esercitare la propria attività esclusivamente per il Consorzio, i termini di preavviso di cui sopra sono aumentati di un mese.
4. Ove il Consorzio preferisca esonerare senz’altro l’Agente dalla prestazione, dovrà corrispondergli in sostituzione del preavviso, una somma pari a tanti dodicesimi delle provvigioni liquidate nell’anno solare precedente (1° gennaio – 31 dicembre) per quanti sono i mesi di preavviso spettanti all’Agente o Rappresentante, oppure una somma proporzionalmente ridotta, in caso di esonero da una parte di preavviso. Qualora il rapporto abbia avuto inizio nel corso dell’anno solare precedente, saranno conteggiati i successivi mesi dell’anno in corso per raggiungere i dodici mesi di riferimento.
5. Qualora il rapporto abbia avuto una durata inferiore all’anno, il detto computo si effettuerà in base alla media mensile delle provvigioni liquidate durante il rapporto stesso.
6. Ad analoghi obblighi è tenuto l’Agente nei confronti del Consorzio, in caso di risoluzione del rapporto da parte dell’Agente.
7. La Parte che ha ricevuto la comunicazione di recesso può rinunciare in tutto o in parte al preavviso, senza obbligo di corrispondere l’indennità sostitutiva, purché notifichi la rinuncia entro trenta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione.
8. L’indennità sostitutiva del preavviso va computata su tutte le somme corrisposte in dipendenza del contratto di Agenzia, anche a titolo di rimborso o concorso spese, fatta eccezione per le spese relative alla gestione del deposito.
9. Il Consorzio, all’atto della risoluzione del rapporto, rileverà ai correnti prezzi di mercato, le macchine e attrezzature connesse alla gestione del deposito il cui acquisto sia stato concordato per iscritto e autorizzato dal Consorzio.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Restano salvi i maggiori termini di preavviso, già reciprocamente acquisiti alla data di stipulazione del presente accordo, sulla base della previgente normativa.
ART. 20 - INDENNITÀ DI SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO
1. Con riferimento all’art. 1751 cod. civ., intendendosi dare piena attuazione al principio di equità in esso contenuto, resta inteso che con decorrenza 1° gennaio 2014, in caso di scioglimento del rapporto di agenzia, sarà corrisposta all’Agente una indennità da calcolarsi sull’ammontare annuo delle provvigioni, così articolata:
aliquot e | Agenti non vincolati ad attività esclusiva per il Consorzio | Agenti vincolati ad attività esclusiva per il Consorzio |
4% | fino a € 12.000,00 | fino a € 24.000,00 |
2% | da € 12.000,00 a 18.000,00 | da € 24.000,00 a 36.000,00 |
1% | oltre € 18.000,00 | oltre € 36.000,00 |
2. Per i periodi di attività antecedente alla data predetta, il trattamento di fine rapporto resta quello accantonato per ciascun Agente sulla base dei contratti individuali precedentemente stipulati e, dal 1° gennaio 1987, quello previsto all’art. 20 dell’Accordo Economico Collettivo del 30 luglio 1986 e successive modificazioni.
3. Sulle somme accantonate presso il Consorzio successivamente alla stipulazione del presente Accordo, verrà riconosciuto un interesse pari al tasso legale pro tempore vigente, con deduzione, fino a concorrenza, del premio corrisposto per la stipulazione della polizza di malattia e infortunio di cui all’art. 11 precedente. Alla fine di ogni anno il Consorzio comunicherà all’Agente l’entità dell’interesse calcolato ed il premio corrisposto per la predetta polizza.
4. Dell’indennità per la risoluzione del rapporto, nelle misure sopra stabilite, verrà versata all’ENASARCO soltanto la quota prevista nell’accordo economico collettivo del 30 giugno 1938.
5. Dalla indennità di cui al presente articolo deve detrarsi quanto l’Agente abbia diritto di ottenere per effetto di atti di previdenza volontariamente compiuti dal Consorzio.
6. In caso di morte dell’Agente, l’indennità è dovuta agli eredi, a norma degli artt. 456 e seguenti del codice civile.
ART. 21 - INDENNITÀ SUPPLETIVA
1. Se il contratto a tempo indeterminato si scioglie a iniziativa del Consorzio per fatto non imputabile all’Agente, sarà corrisposta direttamente dal Consorzio, in aggiunta all’indennità di risoluzione del rapporto di cui al precedente art. 20 e a compensazione di quegli oneri che si presumono non più recuperabili, sostenuti per il potenziamento organizzativo dell’agenzia e in attuazione di quanto previsto all’art. 1751 cod. civ., un’indennità suppletiva calcolata sull’ammontare globale delle provvigioni maturate nella misura:
a) del 2,50% per il periodo 1° gennaio 1987- 31 dicembre 1992;
b) del 3,50% per il periodo 1° gennaio 1993 - 31 dicembre 2002;
c) del 4,00% a decorrere dal 1° gennaio 2003.
2. L’indennità suppletiva sarà altresì corrisposta, sempreché il rapporto sia in atto da almeno un anno, in caso di dimissioni dell’Agente dovute a sua invalidità permanente totale o per conseguimento della pensione di vecchiaia ENASARCO o per il conseguimento della pensione INPS, nonché in caso di decesso. In quest’ultimo caso l’indennità predetta verrà corrisposta agli eredi.
3. Qualora il contratto di agenzia sia stipulato con una società di persone, l'indennità suppletiva sarà corrisposta anche nell'ipotesi di risoluzione del contratto da parte della società a causa dello scioglimento della stessa per il raggiungimento dell’età pensionistica ENASARCO o INPS di tutti i soci.
4. Qualora il Consorzio non corrisponda l’indennità suppletiva per fatto imputabile all’Agente, ne dovrà dare motivazione nella lettera di risoluzione del contratto.
5. Agli effetti della liquidazione dell’indennità suppletiva, saranno computate anche le somme corrisposte espressamente e specificamente a titolo di rimborso o di concorso spese, fatta eccezione per le spese relative alla gestione del deposito.
6. Ai fini dell’indennità suppletiva si considera a tempo indeterminato il contratto a termine trasformato ai sensi di quanto previsto all’art. 3.
7. Quanto previsto nel presente articolo e nel precedente articolo 20 soddisfa il principio di cui al 3° comma dell’art. 1751 cod. civ..
8. In caso di scioglimento della società di persone per invalidità permanente totale, per pensionamento di vecchiaia ENASARCO, per conseguimento della pensione INPS o per decesso d uno dei soci, l’indennità suppletiva di clientela, per la quota spettante al socio pensionato o deceduto, verrà liquidata al pensionato o agli eredi.
9. In caso di cessione della quota per subentro di altro socio, sempre che tale modifica societaria sia accettata dal Consorzio, la liquidazione dell’indennità suppletiva spettante al socio receduto resterà a carico della società.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le parti si danno atto che le disposizioni contenute nell'art. 1751 c.c., sono inderogabili a svantaggio dell’Agente.
ART. 22 - ENASARCO
1. Il Consorzio ha l’obbligo di iscrivere i propri Agenti e Rappresentanti all’Ente Nazionale Assistenza Agenti e Rappresentanti di Commercio (ENASARCO) entro tre mesi dall’inizio del rapporto.
2. Entro il 30 aprile di ciascun anno, il Consorzio invierà all’Agente un riepilogo delle somme versate al fondo di previdenza ENASARCO e di quelle accantonate per l’indennità di risoluzione rapporto di competenza dell’anno precedente.
ART. 23 - CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE
1. Il presente Accordo non sostituisce le condizioni esistenti eventualmente più favorevoli per l’Agente.
ART. 24 - CONTROVERSIE
1. In relazione alle previsioni della Legge 11 agosto 1973 n. 533, le Parti stipulanti, convenendo sulla importanza e utilità degli strumenti conciliativi previsti dalla stessa legge, che si propongono il risultato di ridurre l’area della conflittualità, convengono di favorire il ricorso alla conciliazione in sede sindacale con la costituzione di Commissioni Paritetiche.
2. Pertanto:
a) nel caso di insorgenza di controversie, sia durante lo svolgimento, sia all’atto della cessazione del rapporto di agenzia, le Parti possono adire, per il tentativo di componimento della controversia, una Commissione Paritetica di conciliazione. La Commissione di conciliazione sarà composta da due membri in rappresentanza del Consorzio e da due
membri in rappresentanza dell’Agente designati di volta in volta dalle Parti stipulanti il presente Accordo;
b) la Commissione espleterà il tentativo di conciliazione entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della richiesta delle Parti;
c) nel caso in cui il tentativo di conciliazione abbia esito positivo, resta inteso che l’accordo intervenuto non è impugnabile, giusta quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 411, 3° comma c.p.c. e 2113, 4° comma cod. civ., così come risultano sostituiti dagli artt. 1 e 6 della Legge 11 agosto 1973 n. 533;
d) qualora il tentativo di conciliazione non riesca, le Parti restano libere di adire l’Autorità Giudiziaria;
e) in ogni caso trovano applicazione le norme di cui agli artt. 411, ultimo comma e 412 c.p.c., così come risultano sostituiti dall’art. 1 della Legge 11 agosto 1973 n. 533;
f) le spese per il funzionamento della Commissione Paritetica di conciliazione saranno sostenute in proprio dalle Parti tra le quali intercorre la conciliazione.
ART. 25 - DISPOSIZIONI GENERALI
1. Le disposizioni del presente Accordo relative all’indennità di scioglimento del rapporto, all’indennità di cui all’art. 21 ed alla previdenza, sono correlative e non sono cumulabili con altro trattamento.
ARTICOLO 26 – PATTO DI NON CONCORRENZA
1. Si rinvia per il patto di non concorrenza a quanto stabilito nell’art. 1751 bis codice civile.
ART. 27 - DECORRENZA E DURATA
1. Il presente Accordo entra in vigore il 1° gennaio 2014 e scadrà il 31 dicembre 2017, fatte salve le diverse decorrenze previste nel presente Accordo.
2. Xxx non venga disdetto da una delle Parti con un preavviso di quattro mesi, si intenderà rinnovato per un anno e così di anno in anno. In caso di disdetta esso resterà in vigore fino a che non sia sostituito da un successivo Accordo.
Xxxxx, approvato e sottoscritto dalle Parti contraenti
per ASSOCAP per ANSACAP
APPENDICE N. 1
CONDIZIONI DI POLIZZA
Appendice di precisazione
A parziale modifica dell’art. 24 delle norme che regolano l’assicurazione infortuni, si conviene che se l’infortunio ha per conseguenza un’invalidità permanente e questa, anche se successiva alla scadenza del contratto, si verifica entro due anni dal giorno nel quale l’infortunio è avvenuto, la Società liquida per tale titolo un’indennità calcolata sulla somma assicurata secondo le percentuali stabilite nella tabella del D.P.R. 30/06/1965, n. 1124 con l’intesa che quando il grado d’invalidità permanente non superi il 6% non si farà luogo ad alcun indennizzo; se invece esso dovesse risultare superiore al 6% dell’invalidità permanente totale, l’indennità verrà corrisposta soltanto per la parte eccedente.
LA SOCIETA’ IL CONTRAENTE
APPENDICE N. 2
Assicurazione di una indennità giornaliera per ricoveri da malattia o da infortunio
Art. 1
In caso di ricovero dell’assicurato in istituto di cura per malattia, infortunio, accertamenti diagnostici ovvero di degenza domiciliare successiva al ricovero per intervento chirurgico o a ricovero per infortunio che abbia comportato applicazioni di gessatura, sempreché l’assicurato sia nella totale incapacità fisica di attendere alle attività professionali dichiarate in polizza, la Società corrisponde l’indennità giornaliera garantita per ciascun giorno e per una durata massima di 60 giorni per anno assicurativo.
E’ considerata “malattia” ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.
Art. 2
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24:
- del giorno di decorrenza della garanzia per gli infortuni;
- del trentesimo giorno successivo a quello di decorrenza della garanzia per le malattie;
- del centoottantesimo giorno per le conseguenze di stati patologici insorti anteriormente alla stipulazione del contratto.
Art. 3
Sono escluse dall’assicurazione, oltre agli infortuni di cui all’art. 210, delle norme che regolano l’assicurazione infortuni:
- le malattie croniche o recidivanti, anche se insorte nel corso del contratto, per le manifestazioni successive alla seconda;
- le nevrosi, le malattie mentali, le malattie dipendenti da gravidanza e puerperio;
- l’aborto non terapeutico;
- le intossicazioni conseguenti ad abuso di alcolici o ad uso di psicofarmaci, di stupefacenti o di allucinogeni;
- le applicazioni di carattere estetico non derivanti da infortunio, le cure e le protesi dentarie;
- le malattie professionali così descritte dal D.P.R. 30/06/1965, n. 1124;
- le conseguenze dirette e indirette di trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- le conseguenze derivanti da guerra, insurrezione, tumulti popolari, da aggressioni o atti violenti che abbiano movente politico o sociale cui l’Assicurato abbia preso parte volontaria, da movimenti tellurici o eruzioni vulcaniche.
Art.4
Per quanto non è regolato dalla presente appendice, che forma parte integrante della su indicata polizza, valgono anche per il caso di malattia le norme che regolano l’assicurazione di cui al mod. 39/034.
LA SOCIETA’ IL CONTRAENTE