CONTRATTO PER CONFERIMENTO D'INCARICO PER CONSULENZA TECNICA SPECIALISTICA A LIBERO PROFESSIONISTA
CONTRATTO PER CONFERIMENTO D'INCARICO PER CONSULENZA TECNICA SPECIALISTICA A LIBERO PROFESSIONISTA
TRA
L’Istituto comprensivo n. 14 “San Xxxxxxxxx xx Xxxxx” di Messina (C.F. 97062120833), nella persona del Dirigente Scolastico e Legale Rappresentante pro-tempore Prof.ssa XXXXXX XXXXX, nata a Treviso (TV) il 15/07/1961, codice fiscale: XXXXXX00X00X000X e domiciliata per la sua carica presso il domicilio dell’Istituto, contrada San Licandro, Via Olimpia s.n. – 00000 Xxxxxxx (XX) di seguito denominato committente
E
Il Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx, specialista in medicina del lavoro, nato a Messina il 26/04/1977, CF GRCCGR77D26F158S, partita IVA 02885660833 con sede legale in Sede Legale in Messina, Via Xxxxx delle Colone 17 is. 278, di seguito denominato fornitore
• Visto il nuovo Regolamento di contabilità D.I. n. 129/2018 per come recepito dal D.A.7753 del 28/12/2018;
• Visti gli artt. 94 e 96 del D.lgs. 50 del 18 aprile 2016 concernenti il criterio di scelta del contraente basato sul valutare l’offerta economica più vantaggiosa, considerando il migliore rapporto qualità/prezzo e seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia;
• Visto il regolamento interno deliberato dal Consiglio di Istituto;
• Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 concernente Il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
• Visto Il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e s.m.i”.
• Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.
• Visto il Dlvo 81/2008 artt. 25 e 29;
• Preso atto dell’assenza di requisiti in possesso del personale interno;
• Considerato che l’istituzione scolastica è capofila della Rete sicurezza istituitasi nel 2017;
• Tenuto Conto della delibera di rete giusto verbale n. 3 del 06/09/2018;
• Viste le offerte pervenute alle singole istituzioni aderenti alla rete a seguito di indagine di mercato;
• Valutate le figure presenti sul mercato, i curricula e le esperienze, e le competenze richieste considerando che è opportuno individuare una figura che abbia già svolto e svolga il ruolo in premessa;
• Verificato sia il possesso del livello di conoscenza specialistica e delle competenze richieste;
• Verificato che l’esperto Dr. Xxxxxxxx Xxxxxxxx non si trova in situazioni di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare;
• Visto il proprio atto di designazione assunto a prot. n. 1426-07-07 del 24/02/2021
SI CONVIENE e SI STIPULA QUANTO SEGUE 1- OGGETTO DELL'INCARICO
Il presente contratto ha per oggetto l’assegnazione dell’incarico di Medico Competente della scuola. Con riferimento a quanto previsto dall’art. 18 comma 1 lettera g), il medico competente dovrà provvedere all’integrale osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel D.Lgs. n. 81/2008, e quindi dovrà:
⮚ Collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione dell’attuazione delle misure per la tutela della salute e dell’integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso, considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collaborare inoltre all’attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute», secondo i principi della responsabilità sociale.
⮚ Programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria nei casi previsti dall'articolo 41 del D.Lgs. n. 81/2008, integrata dalla sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori e delle lavoratrici fragili, ai sensi dell’art. 83 del DL. 34 del 19 maggio 2020 che prevede che i datori di lavoro pubblici e privati assicurino la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti al rischio, in ragione dell’età, della condizione da immunodepressione e di una pregressa infezione da Covid-19 ovvero da altre patologie che determinano particolari situazioni di fragilità del lavoratore;
⮚ Informare per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore in merito ai giudizi di idoneità espressi.
⮚ Istituire, anche tramite l'accesso alle cartelle sanitarie e di rischio, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria che verrà custodita nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003.
⮚ Consegnare, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, e con salvaguardia del segreto professionale.
⮚ Fornire informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell’attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornire altresì, a richiesta, informazioni analoghe al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
⮚ Informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, rilasciare copia della documentazione sanitaria.
⮚ Comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornire indicazioni sul significato di detti risultati ai fini dell’attuazione delle misure per la tutela della salute e dell’integrità psico-fisica dei lavoratori.
⮚ Visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa da stabilire in base alla valutazione dei rischi; l’indicazione di una periodicità diversa da quella annuale dovrà essere comunicata al datore di lavoro al fine di provvedere alla annotazione nel documento di valutazione dei rischi.
⮚ Partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati verranno forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria
Nell’ambito del presente accordo il Fornitore erogherà il servizio richiesto nel rispetto dei compiti e delle regole previste dalla normativa vigente.
Il Fornitore svolgerà la propria attività in forma autonoma e indipendente, senza alcun vincolo di subordinazione, societario, associativo o di rappresentanza nei confronti del Committente.
Nell'ambito del presente accordo, il Committente dovrà provvedere al pagamento del corrispettivo nella misura di cui al punto 3. Il Committente fornirà al Fornitore tutto il supporto logistico necessario e quest’ultimo assicura al Committente la piena e corretta esecuzione degli obblighi assunti con il presente accordo.
2 - REQUISITI DELL’AFFIDATARIO
L’incaricato dichiara di possedere i seguenti requisiti:
• Requisiti di ordine generale elencati all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
• Iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio in un settore affine all’oggetto del contratto.
• L’incaricato dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 53, c. 16-ter del D.Lgs. 165/2001;
3 - DECORRENZA, DURATA E TRATTAMENTO ECONOMICO
Le attività del presente contratto si svolgeranno nel periodo compreso tra la data di sottoscrizione del presente atto e giungeranno alla naturale scadenza il 24/02/2022 (un anno). Il contratto non è soggetto al tacito rinnovo né al rinnovo espresso e cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta. È fatta salva la facoltà da parte della Stazione Appaltante di ripetere il servizio ai sensi dell’art. 63 c. 5 DLVO 50/16.
Il compenso forfettario previsto per l’esperto sarà di € 800,00 onnicomprensivo. Il corrispettivo verrà fatturato dal Fornitore al Committente al momento del verificarsi della condizione di pagamento che dovrà avvenire a mezzo bonifico bancario.
4 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA COLLABORAZIONE
Per l’esecuzione della prestazione di cui trattasi, la S.V. dovrà attenersi ai seguenti criteri:
I. svolgere l’opera in piena autonomia, con la facoltà di farsi coadiuvare con assoluta libertà riguardo alle modalità ed ai tempi di lavorazione e col solo obbligo di eseguire il lavoro nel termine sopraindicato;
II. i criteri da seguire nell’esecuzione della prestazione sono del tutto indipendenti e personali, essendo richiesta esclusivamente l’esecuzione della prestazione nel tempo pattuito;
III. L’attività si svolgerà nei locali dell’Istituto.
5. DISCIPLINA CONTRATTUALE
Il contratto comprende le prestazioni da eseguire e in caso di inadempimento, pur se dovuto a causa di forza maggiore, si applicano le disposizioni in materia di risoluzione del contratto. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal contratto e dal presente accordo, il rapporto di collaborazione deve intendersi regolato dalle norme contenute negli artt. 2222 e seguenti del Codice civile.
6. TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi del Regolamento Europeo 679/16 la informo che l’Istituto si impegna a rispettare la riservatezza delle informazioni fornite dal prestatore: “tutti i dati conferiti saranno trattati solo per finalità connesse e strumentali alla gestione della collaborazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti”.
Il prestatore dal canto suo si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati anagrafici e fiscali dichiarati.
8. MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. RISERVATEZZA
Le Parti con il presente accordo si impegnano reciprocamente al puntuale rispetto delle norme e degli obblighi di riservatezza e sicurezza imposti dal regolamento Europeo DGPR 679/2016 in materia di tutela dei dati personali. Con la sottoscrizione del presente Accordo le Parti si impegnano, sia durante il periodo di vigenza dello stesso che dopo la sua naturale scadenza, a mantenere rigorosamente riservate le informazioni, le notizie, i dati ed i documenti pertinenti all'altra Parte ("Informazioni Riservate"), di cui vengano o siano venute in qualunque modo a conoscenza, e che siano (o diventino) di dominio pubblico, o la cui diffusione sia comunque espressamente autorizzata. A tal fine, in via meramente esemplificativa e non esaustiva, per informazioni Riservate deve intendersi ogni informazione relativa alle reciproche attività, organizzazioni, operazioni, situazioni economiche e finanziarie, ivi compresa l'identità e le informazioni relative ai clienti attuali, pregressi e futuri. Le Parti si assumono la responsabilità reciproca di garantire la riservatezza su tali informazioni anche in relazione ai comportamenti per ciò rilevanti dei propri dipendenti e/o collaboratori, nonché di società ad esse o da esse in qualche modo collegate o controllate. In ragione di quanto precede le informazioni Riservate potranno essere utilizzate unicamente per fini strettamente correlati all'esecuzione del presente Accordo. Ciascuna Parte s'impegna a proteggere la riservatezza delle informazioni Riservate dell'altra Parte con la stessa cura con la quale protegge la riservatezza delle proprie e comunque in nessun caso le Parti useranno meno della ragionevole diligenza nel proteggere tali informazioni. In ogni caso, le informazioni di pertinenza di un Parte non potranno essere riprodotte, duplicate o asportate dall'altra senza il preventivo consenso scritto della prima, anche se siano di dominio pubblico. Tutte le informazioni Riservate messe a disposizione nel corso dell'esecuzione del presente Accordo, incluse eventuali loro copie, dovranno essere restituite o distrutte al verificarsi del primo tra i seguenti eventi: (a) all'intervenuta scadenza del presente Accordo e (b) su richiesta della Parte che le ha rivelate, a meno che la Parte che le abbia ricevute non sia espressamente autorizzata a trattenere tali informazioni ad altro titolo. Le parti potranno conservare copia delle Informazioni Riservate dall'altra Parte unicamente al fine di adempiere a specifici e vigenti obblighi di legge.
8. INCEDIBILITÀ DEL CONTRATTO
Il Contratto non è trasferibile né cedibile in capo a terzi
9. FORO COMPETENTE
Per qualsivoglia controversia relativa all’interpretazione ed applicazione del presente contratto il foro competente è il Foro di Messina.
L’esperto | X.XX IL DIRIGENTE SCOLASTICO |
Dr. Xxxxxxxx Xxxxxxxx | Prof.ssa Xxxxxx Xxxxx |
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. | |
Codice dell’Amministrazione digitale | |
e norme ad esso connesse |