Accordo per il credito 2013
Accordo per il credito 2013
1. Premessa e obiettivi
▪ Il 21 dicembre 2012, l’ABI e le altre associazioni imprenditoriali hanno sottoscritto un accordo per la proroga al 31 marzo 2013 del periodo di validità delle “Nuove misure per il credito alle PMI” del 28 febbraio 2012.
▪ Il 21 marzo 2013, le Parti hanno concordato un’ulteriore proroga, al 30 giugno 2013, del periodo di validità delle “Nuove Misure per il Credito alle PMI”.
▪ Nell’accordo di dicembre e nella successiva proroga è previsto che le stesse Parti definiscano nuove misure di sostegno alle imprese, in sostituzione di quelle previste nell’accordo del 28 febbraio 2012, compatibili con l’evoluzione della congiuntura economica e con le condizioni operative delle banche.
▪ L’attuale congiuntura economica continua a presentare elementi di forte preoccupazione e non si attenuano le tensioni finanziare delle imprese che avevano reso necessarie le misure concordate con il menzionato accordo del 28 febbraio.
▪ È necessario mettere in campo nuovi interventi in grado di dare “respiro finanziario” alle imprese e di supportare quelle che hanno già beneficiato delle misure previste dai precedenti accordi nella ripresa di un regolare rapporto con la banca.
▪ Tali interventi dovranno indirizzarsi alle imprese che, pur presentando effettive difficoltà finanziarie, abbiano prospettive di continuità e crescita.
▪ Con il presente accordo le Parti si impegnano inoltre a sviluppare nuove aree di collaborazione su temi di interesse comune e ad avanzare proposte congiunte al Governo per favorire lo sviluppo del Paese.
2. Interventi finanziari per le piccole e medie imprese
2.1 Imprese beneficiarie
▪ Possono beneficiare delle operazioni previste dal presente accordo le piccole e medie imprese (PMI) operanti in Italia, così come definite dalla normativa comunitaria, appartenenti a tutti i settori.
▪ Le PMI, al momento di presentazione della domanda, non devono avere posizioni debitorie classificate dalla banca o dall’intermediario finanziario vigilato (d’ora in poi, banca) come "sofferenze", “partite incagliate", "esposizioni ristrutturate" o "esposizioni scadute/sconfinanti" da oltre 90 giorni, né procedure esecutive in corso (imprese "in bonis").
▪ Le PMI beneficiarie sono quelle con una temporanea tensione finanziaria generata dalla congiuntura economica riscontrabile, ad esempio ed in via non esaustiva, per la presenza di uno o più dei seguenti fenomeni: i) riduzione del fatturato; ii) riduzione del margine operativo rispetto al fatturato; iii) aumento dell'incidenza degli oneri finanziari sul fatturato; iv) riduzione della capacità di autofinanziamento aziendale.
2.2 Operazioni oggetto dell’accordo
Per realizzare gli obiettivi citati in premessa, le banche aderenti all’accordo realizzano, con le PMI che rispettino le condizioni di cui al paragrafo 2.1, le operazioni di seguito indicate.
A. Operazioni di sospensione dei finanziamenti
1. Operazioni di sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti a medio-lungo termine (di seguito “mutui”), anche se agevolati o perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie.
2. Operazioni di sospensione per 12 mesi ovvero per 6 mesi del pagamento della quota capitale implicita nei canoni di operazioni di leasing rispettivamente "immobiliare" ovvero "mobiliare".
B. Operazioni di allungamento dei finanziamenti
1. Operazioni di allungamento della durata dei mutui;
2. Operazioni di allungamento a 270 giorni delle scadenze del credito a breve termine;
3. Operazioni di allungamento per un massimo di 120 giorni delle scadenza del credito agrario di conduzione ex art. 43 del TUB, perfezionato con o senza cambiali;
C. Operazioni volte a promuovere la ripresa e lo sviluppo delle attività
1. Operazioni di finanziamento connesse ad aumenti dei mezzi propri realizzati dall’impresa.
2.3 Condizioni per la realizzazione delle operazioni
Le imprese che rispettino le condizioni di cui al paragrafo 2.1, e che richiedano le operazioni di cui al paragrafo 2.2 del presente accordo, si impegnano a fornire elementi che evidenzino prospettive di sviluppo o di continuità aziendale (ad esempio portafoglio ordini, business plan, piani di ristrutturazione aziendale ecc.).
2.4 Caratteristiche delle operazioni
A. Operazioni di sospensione dei finanziamenti
• Sono ammissibili alla richiesta di sospensiva del pagamento, le rate (per la parte di quota capitale) dei mutui e delle operazioni di leasing finanziario che: i) risultino in essere alla data
della firma del presente accordo e; ii) non abbiano fruito di analogo beneficio concesso ai sensi delle “Nuove misure per il credito alle PMI” del 28 febbraio 2012.
• Sono ammissibili alla richiesta di sospensiva anche i mutui e le operazioni di leasing finanziario assistiti da contributo pubblico in conto capitale e/o interessi qualora: i) l’ente che eroga l’agevolazione abbia deliberato l’ammissibilità dell’operazione con riferimento alla specifica norma agevolativa, segnalandolo al Ministero dell’Economia e delle Finanze, che provvederà a pubblicarlo sul proprio sito internet e; ii) a seguito dell’operazione di sospensione, il piano originario di erogazione dei contributi pubblici non debba essere modificato.
• Le rate devono essere in scadenza o già scadute (non pagate o pagate solo parzialmente) da non più di 90 giorni alla data di presentazione della domanda.
• Le operazioni di sospensione determinano la traslazione del piano di ammortamento per un periodo analogo e gli interessi sul capitale sospeso sono corrisposti alle scadenze originarie.
• Le operazioni di sospensione sono realizzate allo stesso tasso d’interesse previsto dal contratto originario e senza la necessità di garanzie aggiuntive.
• Nel caso del leasing verrà coerentemente postergato anche l’esercizio di opzione di riscatto.
• Per le imprese del comparto del credito edilizio, le banche aderenti realizzano le sospensioni secondo le modalità previste dal presente paragrafo, anche per le operazioni di apertura di conto corrente ipotecario, a condizione che il finanziamento sia già in ammortamento alla data di presentazione della domanda e che sia presente un piano di rimborso rateale, nel quale siano identificabili le quote capitale e interessi delle singole rate, ovvero sia un’operazione assimilabile in termini di strutturazione del piano di rimborso.
B. Operazioni di allungamento dei finanziamenti
1. Operazioni di allungamento della durata dei mutui.
• Sono ammissibili alla richiesta di allungamento, i mutui che: i) risultino in essere alla data della firma del presente accordo e; ii) non abbiano fruito di analogo beneficio ai sensi dell’Accordo per il credito alle PMI del 16 febbraio 2011 e dell’accordo “Nuove misure per il credito alle PMI” del 28 febbraio 2012.
• Il periodo massimo di allungamento dei mutui è pari al l00% della durata residua del piano di ammortamento. In ogni caso, il periodo di allungamento non sarà superiore a 3 anni per i mutui chirografari e a 4 anni per quelli ipotecari.
• La banca valuterà l’eventuale variazione del tasso d’interesse che, in caso di incremento, non potrà comunque essere superiore all’aumento del costo di raccolta della banca rispetto al momento dell’iniziale erogazione. L’incremento del tasso d’interesse non potrà di norma superare il livello di 200 punti base.
• La prestazione di garanzie aggiuntive sull’operazione di finanziamento sarà valutata dalla banca ai fini di mitigare o annullare possibili incrementi del tasso, considerando la misura e la qualità della garanzia nonché il merito creditizio dell’impresa richiedente.
• Le operazioni di allungamento saranno realizzate allo stesso tasso d’interesse previsto dal contratto originario qualora l’impresa richiedente, entro 12 mesi dall’ottenimento dell’allungamento richiesto, avvii alternativamente: i) processi di effettivo rafforzamento patrimoniale, attraverso apporti dei soci ovvero di soggetti terzi, rilevando a tal fine anche tutti gli incrementi validi ai fini ACE; ii) processi di aggregazione, realizzati in qualsiasi forma, volti al rafforzamento del profilo economico e/o patrimoniale. In caso di mancato avvio, nel termine previsto, di uno dei due processi anzidetti, la banca si riserva la facoltà di rivedere il tasso d’interesse sull’ operazione di allungamento, secondo quanto specificato nel relativo contratto.
2. Operazioni di allungamento a 270 giorni delle scadenze del credito a breve termine
• Le operazioni di allungamento a 270 giorni delle scadenze del credito a breve termine per sostenere le esigenze di cassa, con riferimento alle operazioni di anticipazione su crediti certi e esigibili, potranno essere richieste in relazione ad insoluti di pagamento che l’impresa ha registrato sui crediti anticipati dalla banca.
• Le operazioni di cui al punto precedente sono realizzate allo stesso tasso d’interesse previsto dal contratto originario.
3. Operazioni di allungamento per un massimo di 120 giorni delle scadenza del credito agrario di conduzione ex art. 43 del TUB, perfezionato con o senza cambiali
• Le operazioni di cui al presente paragrafo sono realizzate allo stesso tasso d’interesse previsto dal contratto originario.
C. Operazioni volte a promuovere la ripresa e lo sviluppo delle attività
• Anche alla luce delle agevolazioni fiscali previste dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 per le imprese che avviano processi di rafforzamento patrimoniale, le banche aderenti si impegnano a concedere alle imprese costituite in forma di società di capitali (inclusa la forma cooperativa), indipendentemente dal sussistere delle condizioni di tensione finanziaria di cui al terzo punto del paragrafo 2.1, un finanziamento proporzionale all'aumento dei mezzi propri realizzati dall’impresa.
3. Ulteriori condizioni di realizzazione delle operazioni
▪ Alle PMI non saranno addebitate spese e altri oneri aggiuntivi rispetto a quelli eventualmente sostenuti dalla banca nei confronti di terzi ai fini della realizzazione delle
operazioni di sospensione o allungamento, e dei quali la stessa banca si impegna a dare adeguata evidenza.
▪ Qualora il finanziamento o i finanziamenti originari oggetto delle operazioni di cui al paragrafo 2.2 siano assistiti da garanzie, l'estensione delle stesse per il periodo di ammortamento aggiuntivo è condizione necessaria ai fini della realizzazione dell'operazione.
▪ Possono essere oggetto delle operazioni di cui al paragrafo 2.2, punto A, anche i mutui che abbiano beneficiato delle misure previste dall’Avviso Comune del 2009 e relativi rinnovi. Possono inoltre beneficiare delle operazioni di allungamento anche i finanziamenti sospesi ai sensi dell’accordo del 28 febbraio 2012 (“Nuove Misure per il Credito alle PMI”). In questo caso, è necessario che il periodo di sospensione sia concluso.
▪ Le banche che abbiano valutato positivamente l’impresa ai fini dell’accesso alle operazioni di cui al paragrafo 2.2, si impegnano a non ridurre contestualmente gli altri fidi concessi all’impresa qualora questa continui a mantenere prospettive di continuità aziendale.
4. Istruttoria delle domande
▪ Le operazioni di cui al paragrafo 2.2 saranno impostate su base individuale dalle banche che aderiscono all'iniziativa senza alcuna forma di automatismo nella concessione del credito o realizzazione dell'intervento.
▪ Nell'effettuare l'istruttoria, le banche si attengono al principio di sana e prudente gestione, nel rispetto delle proprie procedure e ferma restando la loro autonoma valutazione.
▪ Le imprese richiedenti gli interventi si impegnano a comunicare le eventuali informazioni di tipo economico, finanziario, patrimoniale o organizzativo richieste dalla banca anche al fine di consentire la verifica della loro capacità di continuità aziendale.
▪ Le banche si impegnano a fornire una risposta di norma entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda o delle informazioni aggiuntive eventualmente richieste dalla banca.
5. Validità dell’accordo
▪ Le banche che intendono aderire al presente accordo, lo comunicano all’ABI mediante un apposito modulo, impegnandosi a renderlo operativo entro 30 giorni lavorativi dalla data dell'adesione (cfr. paragrafo 7).
▪ L'accordo ha validità per le operazioni con caratteristiche pari a quelle descritte in favore dell'impresa. Resta fermo che la banca aderente può comunque offrire condizioni migliorative rispetto a quelle previste dall'accordo.
▪ Le richieste per l'attivazione degli strumenti descritti nel presente accordo dovranno essere presentate dalle imprese entro il 30 giugno 2014, utilizzando il modulo predisposto dalle singole banche sulla base del modello che sarà elaborato dall’ABI. Le domande di allungamento dei mutui che, a tale data, dovessero trovarsi ancora in fase di sospensione, potranno essere presentate entro il 31 dicembre 2014.
▪ Al fine di favorire la partecipazione delle banche, l'ABI si impegna promuovere l'iniziativa presso i propri associati e a fornire alle Associazioni delle imprese adeguata informazione circa le banche aderenti.
6. Impegni aggiuntivi delle parti
▪ Le Parti si impegnano a predisporre un meccanismo di monitoraggio relativo alla tipologia di imprese beneficiarie delle operazioni qui descritte, al volume e alle caratteristiche delle operazioni stesse, con la pubblicazione periodica dei risultati.
▪ Le Parti rappresentative delle imprese, si impegnano a promuovere il presente accordo presso le rispettive Federazioni rappresentative dei Confidi, ai fini della realizzazione delle operazioni previste dall’accordo.
▪ Al fine di consentire che le operazioni di cui al presente accordo, previa valutazione della banca, possano fruire, per il periodo di ammortamento aggiuntivo, della copertura del Fondo di garanzia per le PMI ovvero del Fondo ISMEA, le parti firmatarie si impegnano a proporre al Comitato di gestione del Fondo di garanzia per le PMI ed alla Società gestione fondi per l'agroalimentare (SGFA) soluzioni operative che tengano conto delle finalità complessive del presente accordo, in coerenza con il principio di salvaguardia delle risorse degli stessi fondi. Tali soluzioni operative hanno validità temporanea legata all’operatività dell’accordo.
▪ Le Parti concordano sull’opportunità di favorire processi di consolidamento a medio termine delle esposizioni bancarie a breve, anche per diminuire il peso degli oneri finanziari di breve termine sulle imprese.
7. Periodo di validità delle “Nuove Misure per il Credito alle PMI” del 28 febbraio 2012
▪ Nelle more dell’implementazione delle procedure necessarie alla realizzazione delle misure previste dal presente accordo da parte delle banche che vi aderiranno, con l’obiettivo di non creare soluzione di continuità nell’azione di sostegno delle PMI italiane da parte del settore bancario, le domande di attivazione delle facilitazioni previste dalle “Nuove Misure per il Credito alle PMI” del 28 febbraio 2012 potranno essere presentate fino al 30 settembre 2013.
8. Impegni delle Parti su temi di comune interesse
Le Parti individuano una serie di temi strategici di interesse comune per favorire lo sviluppo delle relazioni banche-imprese, anche al fine di promuovere una solida ripresa economica.
In relazione a tali temi le Parti concordano sull’opportunità di definire, nei prossimi mesi, nuovi e specifici accordi ovvero di avanzare al Governo e alle altre Istituzioni competenti proposte condivise.
Regolamentazione europea di vigilanza e politica monetaria
È fondamentale avviare un’azione condivisa con il Governo e con le Autorità di Xxxxxxxxx per attenuare gli effetti negativi di Basilea 3 sull’accesso al credito delle PMI, in linea con quanto già realizzato con l’introduzione del Supporting Factor e per evitare che le regole di rifinanziamento delle banche presso la BCE escludano forme tecniche di credito alle imprese tipiche del nostro Paese, sfavorendo in questo modo la capacità di erogazione di credito del nostro settore bancario.
Crediti deteriorati
È necessario assicurare un’omogeneizzazione a livello europeo della regolamentazione in tema di definizione di crediti problematici, con particolare riferimento alle “esposizioni ristrutturate”; ciò con l’obiettivo di non creare disparità concorrenziali che possano danneggiare le banche e le imprese del nostro Paese.
Fondi pubblici di garanzia
Si ravvisa la necessità di:
• rafforzare ulteriormente il Fondo di Garanzia per le PMI nel suo ruolo centrale di facilitatore dell’accesso al credito, anche attraverso ulteriori incrementi della dotazione finanziaria da parte del Governo ovvero tramite la costituzione di ulteriori sezioni speciali finanziate dalle Regioni (anche attraverso risorse comunitarie), altri enti locali e Camere di Commercio.
• creare le condizioni per un pieno utilizzo delle risorse finanziarie del Fondo per l’agricoltura gestito dall’ISMEA per il rilascio di garanzie a prima richiesta.
Confidi
Si ravvisa la necessità di definire, di concerto con le Federazioni rappresentative dei Confidi:
• linee guida per la revisione delle convenzioni banche-confidi, anche attraverso la costituzione di un tavolo di confronto che coinvolga gli operatori;
• semplificazioni regolamentari da sottoporre a Banca d’Italia;
• interventi, da condividere con il Governo, per il rafforzamento patrimoniale dei confidi e per dare nuovo impulso ai processi di aggregazione.
Perdite su crediti
• L’attuale disciplina relativa alla deduzione delle perdite su crediti ed alla rilevanza fiscale delle sopravvenienze attive presenta alcune criticità applicative per le imprese che andrebbero eliminate. In coerenza con quanto prevede la legge delega per la riforma del sistema fiscale, sarebbe opportuno estendere il regime fiscale previsto per le procedure
concorsuali anche alle procedure estere e dare maggiore rilievo alle indicazioni del bilancio.
• In particolare, per le banche operanti in Italia, l’attuale trattamento fiscale delle svalutazioni sui crediti risulta particolarmente gravoso in un confronto internazionale. Questo sistema riduce risorse liquide a disposizione delle banche che, di riflesso, si traduce in minori disponibilità per il finanziamento di famiglie e imprese. Considerato che tale penalizzazione si aggrava proprio nei momenti, come quelli attuali, in cui crescono le sofferenze bancarie, risulta opportuno eliminarla.
Rafforzamento patrimoniale delle imprese
È necessario sviluppare azioni congiunte, d’intesa con il Governo, che creino un reale incentivo al rafforzamento patrimoniale delle imprese, anche attraverso un miglioramento della normativa dell’ACE.
Ammortamento degli investimenti
È necessario prevedere un più favorevole regime fiscale per l’ammortamento dei beni in modo da incentivare la realizzazione di nuovi investimenti, anche per favorire un maggiore utilizzo delle risorse messe a disposizione dalle banche aderenti all’iniziativa denominata “Plafond Progetti Investimenti Italia” del 22 maggio 2012.
Provvista BEI, FEI e BCE
Le Parti si impegnano a sviluppare azioni comuni d’accordo con le Istituzioni per accrescere le possibilità di finanziamento delle PMI italiane attraverso la provvista e le garanzie messe a disposizione dalla Banca Europea degli Investimenti, dal Fondo europeo degli Investimenti e dalla Banca Centrale Europea.
9. Ulteriori misure per migliorare il rapporto banca-impresa
▪ Con l'obiettivo di agevolare lo smobilizzo dei crediti certificati vantati dalle imprese nei confronti della Pubblica Amministrazione, il 22 maggio 2012, le Parti firmatarie del presente accordo hanno sottoscritto la misura denominata "Plafond Crediti PA". Considerato che la piattaforma per la certificazione dei crediti in modalità telematica è diventata accessibile per le banche solo a partire dal mese di aprile 2013, si ritiene necessario prorogare di ulteriori 6 mesi il periodo di validità dell'iniziativa, fissando quindi la nuova scadenza al 30 giugno 2014. Le Parti si impegnano inoltre a definire, congiuntamente al Governo, la convenzione di cui all’art. 6, comma 1-bis, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35.
▪ Con l'obiettivo di supportare le PMI che, nonostante la crisi economica, hanno la possibilità di avviare nuovi progetti imprenditoriali, nello stesso giorno di sottoscrizione della misura di cui al punto precedente, le medesime Parti hanno sottoscritto l'accordo denominato "Plafond Progetti Investimenti Italia" ai sensi del quale, le banche aderenti, si impegnano a stanziare delle somme specificamente destinate al finanziamento di tali progetti d’investimento a condizioni vantaggiose. In virtù della fiducia che le Parti
ripongono nell’iniziativa, la durata della stessa, in scadenza alla fine dell’anno 2013, è prorogata al 30 giugno 2014.
▪ Le Parti concordano sull’opportunità di promuovere una maggiore consapevolezza delle imprese in merito alla rilevanza di una completa informazione sulla propria situazione economica e finanziaria, attuale e prospettica, e di accrescerne le capacità di rappresentazione della stessa al sistema bancario. Al riguardo, le stesse potranno promuovere l’implementazione del modello base di comunicazione finanziaria, che l’ABI provvederà a pubblicare sul proprio sito internet, attraverso la definizione di accordi che tengano conto delle specificità delle imprese. Allo stesso modo, il modello potrà essere utilizzato, con le necessarie modifiche, dalle strutture territoriali delle medesime Parti per favorire la comunicazione finanziaria tra banche e imprese a livello locale.
Roma, 1 luglio 2013
Associazione Bancaria Italiana AGCI
Confcooperative Legacoop
riunite in
Alleanza delle Cooperative Italiane CIA
CLAAI
Coldiretti Confagricoltura Confapi Confedilizia Confetra Confindustria
Casartigiani Cna Confartigianato
Confcommercio Confersercenti riunite in
Rete Imprese Italia