CAPITOLATO SPECIALE
Servizi Intercomunali Veronapianura X.X.XX. s.r.l.
CAPITOLATO SPECIALE
FORNITURA DI CONTENITORI CARRELLATI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
LOTTO 1 : N. 2.000 CONTENITORI DA 240 L - CIG 7513048B55 LOTTO 2 : N. 3.500 CONTENITORI DA 120 L - CIG 75130561F2
PREMESSA 3
SEZIONE A : NORME GENERALI 3
ART. 1 - OGGETTO E DESCRIZIONE SOMMARIA DELLA FORNITURA 3
ART. 2 - IMPORTO DELLA FORNITURA 3
ART. 3 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO 3
ART. 4 - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 4
ART. 5 - PREZZO OFFERTO 4
ART. 6 - CAUZIONE DEFINITIVA 4
ART. 7 - MODALITÀ DI CONSEGNA 5
ART. 8 - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA - TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DELLA FORNITURA - PENALITÀ PER RITARDI 5
ART. 9 - ACCETTAZIONE PROVVISORIA DELLA FORNITURA 5
ART. 10 - PAGAMENTI 6
ART. 11 - GARANZIA 6
ART. 00 - XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX 6
ART. 13 - OPZIONE PER ESTENSIONE DELL’ORDINE 6
ART. 14 - INVARIABILITÀ DEI PREZZI 7
ART. 15 - RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE VERSO LA SOCIETÀ APPALTANTE E VERSO TERZI 7
ART. 16 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 7
ART. 17 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONE DEL CREDITO 7
ART. 18 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 8
ART. 19 - RISERVE E DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 8
ART. 20 - SPESE DI CONTRATTO E DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO 8
ART. 23 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 9
PURCHÉ LA RICHIESTA RISULTI COMPATIBILE ALLO SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA PER IL QUALE I DATI SONO STATI ACQUISITI ED ALL’OBBLIGO DI CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA PREVISTO DALLE VIGENTI NORME CIVILISTICHE, FISCALI E IN MATERIA DI PUBBLICI APPALTI 9
SEZIONE B : SPECIFICHE TECNICHE 10
ART. 24 - NORME DI ACCETTAZIONE 10
ART. 25 - SPECIFICHE TECNICHE DEI CONTENITORI DA 240 LITRI 11
ART. 26 - SPECIFICHE TECNICHE DEI CONTENITORI DA 120 LITRI 12
PREMESSA
Le presenti norme regolano la fornitura da eseguirsi da parte dell’Impresa aggiudicatrice, che per brevità viene in seguito denominata “Fornitore”, a favore di X.X.XX. Servizi Intercomunali Veronapianura s.r.l. che per brevità viene in seguito denominata “Società” o “Committente” ed integrano, formandone parte sostanziale, il contratto che sarà stipulato.
SEZIONE A : NORME GENERALI
ART. 1 - OGGETTO E DESCRIZIONE SOMMARIA DELLA FORNITURA
L'appalto ha per oggetto la fornitura di contenitori carrellati per la raccolta differenziata ed è suddiviso in due lotti così identificati :
LOTTO 1 - CIG 7513048B55– Fornitura di n. 2.000 contenitori carrellati da 240 l LOTTO 2 - CIG 75130561F2– Fornitura di n. 3.500 contenitori carrellati da 120 l
I contenitori che formano l’oggetto della fornitura possono così essere sommariamente descritti:
contenitori carrellati in HDPE, conformi alla norma EN 840 , di volume utile nominale 120 litri o 240 litri, con coperchio incernierato ed attacco frontale a pettine, idonei alla raccolta differenziata di rifiuti urbani e, per i soli contenitori da 240 litri, completi di codice identificativo a barre .
Le specifiche tecniche ed i requisiti minimi non derogabili sono compiutamente definiti agli artt. 25 e 26 del presente Capitolato Speciale.
Il Fornitore è responsabile dei contenitori forniti ai sensi e per gli effetti dei disposti degli artt. 1490, 1492, 1493 del Codice Civile.
ART. 2 - IMPORTO DELLA FORNITURA
L’importo complessivo di spesa stimata per i due lotti è pari ad € 122.500,00 (euro centoventiduemilacinquecento/00), comprensivo della fornitura dei contenitori, il loro trasporto e lo scarico presso il deposito della Società in Comune di Cerea (VR), con esclusione della sola I.V.A. , ed è così suddiviso nei due lotti :
LOTTO 1 - n. 2.000 contenitori da 240 litri € 56.000 (euro cinquantaseimila/00) IVA esclusa
LOTTO 2 - n. 3.500 contenitori da 120 litri € 66.500 (euro sessantaseimilacinquecento/00) IVA esclusa
Nella formulazione del prezzo, il Fornitore dovrà tenere conto di tutti quegli oneri cui sarà soggetto, desumibili dal presente Capitolato Speciale o dagli altri documenti di gara, imputabili alla particolare natura ed ai tempi di esecuzione della fornitura.
La Società si riserva l’insindacabile facoltà di richiedere, ed il Fornitore è obbligato ad accettare, entro 12 mesi dalla data di presentazione dell’offerta, la fornitura di ulteriori contenitori, fino ad un massimo di 1.500 contenitori per ciascun lotto, alle medesime condizioni contrattuali, in accordo alle disposizioni del successivo art. 13 ove sono specificati i casi nei quali la Società potrà avvalersi dell’opzione di estensione dell’ordine.
Considerata la suddetta possibilità di estensione dell’ordine, ai sensi del comma 4 dell’art. 35 del D. Lgs. 50/2016 il valore dell’appalto è assunto pari ad € 98.000 per il lotto 1 e ad € 95.000 per il lotto 2 e tali valori deve essere considerati per l’individuazione dell’importo delle cauzioni provvisorie e definitive, per i quali si rimanda al Disciplinare di gara.
ART. 3 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
Formano, a tutti gli effetti, parte integrante e sostanziale del contratto di fornitura i documenti di seguito puntualmente individuati:
1) il Capitolato Speciale;
2) i Moduli d’offerta modello b1) - b2) offerta economica , per i rispettivi lotti , sottoscritti e presentati in sede di gara dal Fornitore.
ART. 4 - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione avverrà mediante procedura aperta a favore dell’offerta che presenta il minor prezzo, trattandosi di fornitura con caratteristiche standardizzate.
ART. 5 - PREZZO OFFERTO
Il prezzo della fornitura è quello risultante dall’applicazione del ribasso presentato in sede di gara dall’aggiudicatario.
Tale prezzo è fisso ed invariabile ed indipendente da ogni eventualità.
Il prezzo è comprensivo di tutti gli oneri previsti negli altri articoli del presente Capitolato Speciale e negli altri documenti costituenti il contratto oltre che degli oneri ricadenti in capo ai soggetti che producono o importano prodotti in polietilene ai sensi del D. Lgs. 152/2006 .
Tutti gli oneri ed obblighi specificati nel presente articolo, negli altri articoli del Capitolato Speciale e negli altri documenti costituenti il contratto si intendono quindi accettati dal Fornitore in base ai suoi calcoli di convenienza.
Per eventuale estensione dell’ordine, regolata dal successivo art. 13, si applicherà il prezzo unitario ottenuto dividendo il prezzo complessivo offerto per il numero di contenitori del Lotto.
ART. 6 - CAUZIONE DEFINITIVA
Il Fornitore è tenuto a presentare, all’atto della stipula del contratto medesimo, garanzia ( cauzione ) fidejussoria costituita ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, di ammontare pari al 10% (dieci percento) dell’importo della fornitura di contratto.
Qualora l'offerta presenti un ribasso superiore al 10% l'importo della cauzione è determinato in accordo alle previsioni dell'art. 103 comma 1 del D. Lgs. 50/2016.
Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano tutte le riduzioni previste all’art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016.
La cauzione viene prestata a garanzia del perfetto adempimento degli impegni assunti con la sottoscrizione del contratto, per il risarcimento di eventuali danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più al Fornitore rispetto alla liquidazione finale, fatta comunque salva la risarcibilità del maggior danno subito dalla Società.
La garanzia coprirà inoltre gli oneri derivanti da inadempienze contributive e retributive del Fornitore , fatto salvo l’esperimento di altre azioni da parte della Società.
Tale garanzia, se non rilasciata con le modalità di cui all’art. 93 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, potrà essere rilasciata da uno dei soggetti previsti all’art. 93 comma 3 del D. Lgs. 50/2016, con espressa dichiarazione che essa avrà validità fino a dichiarazione liberatoria scritta da parte della Società Appaltante.
Questa cauzione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile e l’operatività della cauzione stessa entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La dichiarazione liberatoria da parte della Società sarà rilasciata, all’atto del collaudo definitivo di cui al successivo art. 12, ad avvenuta verifica del corretto assolvimento da parte del Fornitore degli obblighi contributivi e retributivi nei confronti del personale impiegato nell’appalto e verificata la non sussistenza di contenzioso in atto.
Il termine predetto deve intendersi come data effettiva di conclusione del rapporto contrattuale.
In caso di violazione delle norme e delle prescrizioni contrattuali, la cauzione potrà essere incamerata, totalmente o parzialmente, dalla Società.
Resta salva, per la Società, la facoltà di richiedere l’integrazione della cauzione nel caso che la stessa non risultasse più proporzionalmente idonea alla garanzia.
La Società è autorizzata a prelevare dalla cauzione o dal corrispettivo tutte le somme di cui diventasse creditore nei riguardi del Fornitore per inadempienze contrattuali o danni o altro alla stessa imputabili. Conseguentemente alla riduzione della cauzione per quanto sopra, il Fornitore è obbligato nel termine di 10 giorni naturali consecutivi a reintegrare la cauzione stessa, pena la rescissione del contratto a discrezione della Società.
ART. 7 - MODALITÀ DI CONSEGNA
Nel prezzo della fornitura è compreso il trasporto e lo scarico a terra dei contenitori, presso il deposito della
Società in Xxx Xxxxxxx, 00 xxx Xxxxxx xx Xxxxx (XX).
È facoltà della Società richiedere, senza variazione del prezzo di contratto, che lo scarico sia effettuato presso altro deposito, purché entro un raggio di 40 Km dal luogo di cui al precedente comma.
I contenitori devono essere consegnati impilati a 10 pezzi, con coperchio montato e n. 4 adesivi rifrangenti già incollati sui quattro spigoli verticali del fusto, con assale e ruote dell’ultimo contenitore di ogni pila montati per consentire la movimentazione.
Assali e ruote sono consegnati a parte e montati a cura del Committente.
ART. 8 - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA - TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DELLA FORNITURA - PENALITÀ PER RITARDI
È prevista la consegna frazionata dei contenitori in un massimo di 3 blocchi per il Lotto 1 e di 5 blocchi per il Lotto 2 (ciascun blocco compreso tra 500 e 1.000 contenitori) secondo il seguente programma:
• 1° blocco entro 30 giorni dalla stipula del contratto;
• Blocchi successivi secondo programma comunicato via pec dalla Società, con l’avvertenza che in linea di massima si prevede la consegna di uno o due blocchi per settimana a seguire dall’inizio della fornitura.
Non è possibile la consegna in unico blocco per insufficiente capacità di stoccaggio da parte della Società.
È comunque facoltà della Società di far decorrere il tempo utile per l’esecuzione della fornitura anche prima dell’avvenuta stipula del contratto ma dopo la scadenza del termine dilatorio di 35 giorni previsto all’art. 32 comma 9 del D. Lgs. 50/2016. In tal caso, ad avvenuta aggiudicazione definitiva, la Società provvederà a dare comunicazione al Fornitore, anche solo via fax, del giorno da cui decorre il tempo utile fissato per la consegna del primo blocco e a comunicare contestualmente il programma della fornitura.
Con la partecipazione alla gara, il Fornitore accetta la possibilità che l’esecuzione della fornitura possa avvenire sotto le riserve di legge nelle more della stipula del contratto.
La fornitura, per ognuno dei due lotti, si intende completata ad avvenuta consegna in cantiere di Cerea (VR) o nei luoghi comunque indicati dalla Società di tutti i contenitori.
Dell’avvenuta e completata consegna si darà conto tramite sottoscrizione di verbale da parte di incaricato della Società, e tale verbale conterrà altresì le date di consegna parziale dei vari lotti.
La firma di documenti di trasporto, o del verbale di cui al precedente comma, da parte del personale o di collaboratori della Società non costituisce atto di accettazione della fornitura.
Per ogni giorno naturale di ritardo nella fornitura del singolo blocco verrà applicata una penale pari a
€ 20 (euro venti).
Il ritardo nel completamento della fornitura o nella consegna del singolo blocco superiore a 30 giorni, darà titolo alla Società di risolvere il contratto per grave inadempienza senza necessità di una formale diffida.
La penale non esclude il diritto di rivalsa verso il Fornitore, da parte della Società, per i danni causati per qualsiasi titolo, dai ritardi verificatisi.
Entro 7 giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione provvisoria, il Fornitore è tenuto a consegnare a proprie spese alla Società un campione del contenitore da fornire. Per l’indicazione del colore, qualora non immediatamente disponibile, potranno essere forniti altri manufatti in polietilene. Verificata la rispondenza del campione ai requisiti tutti del presente Capitolato Speciale, sarà confermata l’accettazione del prodotto offerto. Qualora il contenitore risultasse difforme ad alcuni prescritti requisiti, la Società provvederà ad assegnare un termine perentorio di 15 giorni per fornire un contenitore pienamente rispondente alle specifiche, provvedendosi diversamente alla revoca dell’assegnazione provvisoria.
ART. 9 - ACCETTAZIONE PROVVISORIA DELLA FORNITURA
Costituisce “accettazione provvisoria” della fornitura la verifica della rispondenza dei contenitori alle prescrizioni di Capitolato eseguita entro 15 giorni dalla consegna di ciascun blocco.
Di tale accettazione provvisoria non sarà rilasciato alcun verbale : l’assenza di formali contestazioni da parte della Società entro i suddetti 15 giorni dalla consegna del singolo blocco costituisce accettazione provvisoria.
ART. 10 - PAGAMENTI
Il Fornitore procederà ad emettere fattura ad avvenuta consegna del singolo blocco.
Il pagamento delle fatture avverrà a 60 giorni data fattura, purché le fatture siano ricevute dalla Società entro 7 giorni dalla data di emissione, facendo altrimenti fede la data di ricevimento anziché la data della fattura.
Ai fini dell’applicazione della disposizione sulla tracciabilità dei pagamenti ai sensi dell’art. 3 comma 7 della legge n. 136/2010, il contratto sarà individuato dal codice CIG dello specifico lotto e tale codice dovrà sempre essere indicato in fattura. All’atto del contratto, il Fornitore è tenuto ad indicare:
❖ estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 dell’art. 3 della legge n. 136/2010, specificando se lo stesso è “dedicato” o meno allo specifico contratto;
❖ generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.
Il Fornitore è inoltre obbligato a comunicare tempestivamente alla Società l’eventuale variazione dei dati suddetti.
Prima di effettuare pagamenti di importo superiore a cinquemila euro il Committente procederà, ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. 602/73 e s.m.i., alla verifica di cui all’art. 2 del Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 18.01.2008, n. 40, inoltrando apposita richiesta all’Agenzia delle Entrate, al fine di accertare eventuali inadempimenti a carico dell’appaltatore in materia tributaria e finanziaria.
Il Committente declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti al verificarsi di uno dei seguenti casi:
- tardiva trasmissione della fattura
- omessa indicazione in fattura dei riferimenti richiesti e relativi allegati sopra citati.
Al Fornitore non sarà riconosciuta alcuna anticipazione sull’importo contrattuale inerente la fornitura.
ART. 11 - GARANZIA
I materiali oggetto di fornitura devono essere garantiti da qualsiasi vizio o difetto di costruzione o di assemblaggio per un periodo di 24 mesi decorrenti dal completamento della fornitura, come definita al precedente art. 8 .
Restano fermi le maggiori responsabilità in materia di garanzia fissate dalle disposizioni degli artt. 1490,1492, 1493 del Codice Civile .
ART. 12 - COLLAUDO DELLA FORNITURA
Decorsi 24 mesi dalla consegna dell’ultimo blocco, il direttore dell’esecuzione procederà al collaudo definitivo, verificando a campione lo stato di contenitori continuativamente utilizzati, estendendo opportunamente le verifiche in caso di segnalazioni di anomalo deperimento dei contenitori.
All’atto del collaudo i contenitori, compresi tutti i loro componenti o accessori, dovranno apparire in stato di ottima conservazione, comunque compatibile con l’uso cui sono stati assoggettati, senza irregolarità o difetti.
Con la sottoscrizione del verbale di collaudo definitivo sarà svincolata la cauzione definitiva prestata.
Anche ad esito positivo del collaudo definitivo, restano salve le eventuali maggiori responsabilità del Fornitore ai sensi e per gli effetti dei disposti degli artt. 1490, 1492, 1493 del Codice Civile.
ART. 13 - OPZIONE PER ESTENSIONE DELL’ORDINE
La Società si riserva l’insindacabile facoltà di richiedere, ed il Fornitore è obbligato ad accettare, entro 12 mesi dalla data di presentazione dell’offerta, la fornitura di ulteriori contenitori, fino ad un massimo di 1.500 contenitori da 240 l per il LOTTO 1 e di n. 1.500 contenitori da 120 l per il LOTTO 2 , alle medesime condizioni contrattuali.
Tale opzione sarà esercitata, eventualmente anche in misura parziale e/o in più fasi, qualora altri Comuni serviti dalla Società decidessero di avviare il servizio porta a porta del verde (LOTTO 1) o del vetro (LOTTO 2) ovvero qualora l’iniziale fornitura risulti insufficiente anche per eventuali sostituzioni in servizi già avviati.
L’eventuale estensione dell’ordine avverrà comunque per blocchi, ciascuno formato da un numero minimo di
500 contenitori. Potrà anche essere richiesta la fornitura di contenitori di altro colore, alle medesime condizioni contrattuali, ma comunque in blocco minimo di 200 contenitori.
I prezzi unitari applicati sono quelli desunti dall’offerta di gara con le modalità richiamate al precedente art. 5 .
L’eventuale estensione dell’ordine sarà comunicata a mezzo PEC. Per i tempi di consegna dei singoli blocchi si applica quanto previsto al precedente art. 8 e pertanto la prima consegna dovrà avvenire entro 30 giorni dalla richiesta trasmessa dalla Società.
Le penali per tardiva consegna restano quelle fissate all’art. 8 del presente Capitolato Speciale.
ART. 14 - INVARIABILITÀ DEI PREZZI
I prezzi offerti sono fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto, anche in presenza di estensione dell’ordine di cui al precedente art. 13 .
ART. 15 - RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE VERSO LA SOCIETÀ APPALTANTE E VERSO TERZI
Il Fornitore risponderà totalmente ed incondizionatamente dell’esecuzione a regola d’arte della fornitura, tenendo sollevate ed indenni, da responsabilità sia civile che penale, per qualsiasi causa od infortunio connesso alla fornitura anche nei confronti di terzi, la Società Appaltante.
Il Fornitore è responsabile, a tutti gli effetti, dell'esatto adempimento delle condizioni di contratto e della perfetta rispondenza delle attrezzature fornite alle prescrizioni del presente Capitolato ed alle norme vigenti in materia ed in particolare alla norma UNI EN 840 ( UNI EN 840-1 ; UNI EN 840-5 ; UNI EN 840-6 ) ed al Codice della Strada ( D. Lgs. 285/92 e s.m.i. ) e relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione ( D.P.R. 495/92 ), restando inteso esplicitamente che le prescrizioni contenute nel presente Capitolato Speciale, sono dal Fornitore riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi e che la loro osservanza non limita quindi, né riduce comunque, la sua responsabilità.
Il Fornitore sarà in ogni caso tenuto a rifondere i danni risentiti dalla Società, o da terzi, in dipendenza dell'esecuzione della fornitura ed a sollevare da ogni corrispondente richiesta sia la Società sia le persone che la rappresentano.
Fatti salvi gli interventi in favore della Ditta aggiudicataria da parte di società assicuratrici, il Fornitore risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell’esecuzione della fornitura, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte di SIVE.
Il Fornitore è obbligato a stipulare una polizza con primaria compagnia per la copertura di tutti i rischi derivanti dallo svolgimento della propria attività, compreso trasporto e scarico dei contenitori, con massimale non inferiore ai seguenti valori per singolo danno:
per persona € 1.500.000 per cosa € 1.000.000
operante anche se la consegna fosse eseguita da terzi, che devono garantire analoga copertura assicurativa per le operazioni da essi eseguite.
Inoltre, il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui , tenendo espressamente manlevata SIVE , assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, comprese le spese legali per la difesa in giudizio.
ART. 16 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Gli oneri della sicurezza per la costruzione, il trasporto e la consegna dei contenitori sono interamente a carico dell’Esecutore e da ritenersi compresi nel prezzo offerto.
Non sono previsti oneri per rischi interferenziali avvenendo lo scarico in edificio del Committente in assenza di attività da parte di personale della Società o di terzi .
Qualora trasporto e scarico dei contenitori fosse effettuato da terzi appositamente incaricati dal Fornitore è obbligo del Fornitore assicurarsi del rispetto delle presenti disposizioni.
ART. 17 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONE DEL CREDITO
È fatto divieto al Fornitore di cedere il contratto, a qualsiasi titolo, a pena di nullità della cessione stessa. L’inosservanza del divieto di cessione del contratto è motivo di risoluzione espressa del contratto stesso. È fatta salva l’applicazione dell’art. 106 comma 1 lett. d 2) del D. Lgs. 50/16.
La cessione del credito è regolata dall’art. 106 comma 13 del D. Lgs. 50/16.
ART. 18 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
La Società ha facoltà di risolvere il contratto nei casi previsti all’art. 108 comma 1 del D. Lgs. 50/16 ed ha obbligo di risolvere il contratto nei casi ex art. 108 comma 2 del D. Lgs. 50/2016.
La Società si riserva inoltre di risolvere il contratto:
1) quando il Fornitore si rende responsabile di frode e grave inadempienza nella condotta della fornitura;
2) quando il Fornitore ceda il contratto oggetto del presente capitolato;
3) in caso di ritardo nella consegna anche di un singolo blocco della fornitura superiore ai 30 giorni naturali consecutivi;
4) quando il Fornitore, per trascuratezza e per inosservanza agli obblighi ed alle norme contrattuali, comprometta la buona riuscita della fornitura e la possibilità di compimento della stessa entro i termini stabiliti;
5) quando il Fornitore, per sopravvenuti dissensi circa la condotta della fornitura, sospenda o rallenti l’esecuzione della fornitura stessa.
La risoluzione per le cause di cui ai punti 1) e 2) opera di diritto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile.
Nei casi previsti ai punti 3) 4) 5) del comma precedente, perché la risoluzione possa essere dichiarata, la
Società dovrà procedere come di seguito specificato:
a) contesta il fatto al Fornitore, mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC), assegnando un tempo, salvo casi d’urgenza non inferiore a 10 giorni, per la regolarizzazione della situazione riscontrata;
b) il Fornitore, entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione della contestazione, potrà comunque fornire le proprie controdeduzioni mediante fax o posta elettronica certificata (PEC);
c) la Società valuterà le eventuali controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni conseguenti.
Trascorso il termine di cui al punto a) senza che il Fornitore abbia integralmente adempiuto a quanto prescritto e/o valutate negativamente le controdeduzioni di cui al punto b) la Società potrà dichiarare la risoluzione del contratto. In tal caso, la Società avanzerà richiesta di risarcimento per i danni subiti per il mancato espletamento o completamento della fornitura e per altri motivi imputabili all’inadempienza del Fornitore.
In caso di risoluzione contrattuale, il Committente provvederà a incamerare la cauzione, a segnalare il fatto all’Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici ( ora ANAC ) e ad affidare le prestazioni in danno del Fornitore provvedendo, laddove occorra, ad eventuali segnalazioni alle Autorità competenti.
In seguito alla risoluzione del contratto, il Committente potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere all’affidamento della fornitura o del suo completamento alla ditta risultata seconda classificata nella graduatoria della procedura di gara e, in caso di rifiuto di quest’ultima, alle successive seguendo l’ordine di graduatoria.
ART. 19 - RISERVE E DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per la definizione delle riserve e/o reclami si applica la procedura di cui all’art. 206 del D.Lgs.50/2016 .
Tutte le vertenze che dovessero insorgere tra la Società ed il Fornitore , e che non fossero risolte tra le parti in via bonaria o comunque con la procedura di cui sopra, saranno deferite, in via esclusiva, al Tribunale di Verona: è quindi espressamente escluso il ricorso ad arbitrato.
ART. 20 - SPESE DI CONTRATTO E DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Sono a totale carico del Fornitore tutte le spese di contratto, nessuna esclusa o eccettuata, nonché ogni altra accessoria e conseguente.
In particolare sono a carico del Fornitore le spese dell’eventuale registrazione e di bollo del contratto, dei suoi allegati e degli eventuali atti aggiuntivi.
Il Fornitore assume a suo carico il pagamento delle imposte, tasse e diritti comunque a essa derivate, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Committente.
Ai sensi della legge 221/2012 il Fornitore è tenuto a rimborsare al Committente gli oneri per la pubblicazione del bando di gara, così quantificati :
LOTTO 1 : € 200
LOTTO 2 : € 200
ART. 23 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In attuazione delle disposizioni previste dal Regolamento U.E. n. 2016/679 (di seguito GDPR ) in materia di protezione dei dati personali, ogni ditta partecipante alla gara è portata a conoscenza di quanto segue:
1. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai sensi di legge ai fini della partecipazione alla gara d’appalto.
2. Le finalità per cui i dati concernenti l’azienda, i suoi legali rappresentanti o procuratori, i suoi direttori tecnici ed i suoi rappresentanti in genere, sono raccolti, registrati o memorizzati sono:
❖ verifica dei requisiti anche soggettivi richiesti per la partecipazione alle procedure previste dal
D. Lgs. 50/2016 per l’affidamento di pubblici appalti
❖ compilazione di anagrafiche e statistiche interne
❖ adempimenti contabili e fiscali
❖ gestione del credito
❖ indagini di mercato
❖ altri obblighi previsti da norme di legge civilistiche e fiscali nonché dalle disposizioni tutte in materia di appalti pubblici
3. L’elaborazione dei dati avviene con mezzi informatici, manuali e telematici e con l’osservanza di ogni misura cautelativa della sicurezza e della riservatezza dei dati.
4. I dati acquisiti relativi ad ogni concorrente potranno essere comunicati, qualora la comunicazione risultasse necessaria o funzionale all’esecuzione delle procedure di gara o del contratto o allo svolgimento dell’attività di X.X.XX. Servizi Intercomunali Veronapianura s.r.l., ai seguenti soggetti che tratterranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento:
❖ professionisti aventi ruolo nella gestione della gara e del contratto
❖ studi legali
❖ istituti di credito
❖ società di informazioni economiche
❖ Organi di controllo della società e/o società di revisione del bilancio
❖ Pubbliche Autorità od Amministrazioni
5. Il titolare del trattamento dei dati è X.X.XX. Servizi Intercomunali Veronapianura s.r.l. con sede a Xxxxxxx (XX), Xxx Xxxxxx, 00 che procederà alla conservazione dei dati per il tempo prescritto dalle norme civilistiche e fiscali nonché dalle disposizioni tutte in materia di appalti pubblici.
❖ di conoscere l’origine dei dati e la logica e finalità del trattamento
❖ l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei dati (art. 16 GDPR)
❖ la cancellazione o trasformazione in forma anonima (art. 17 GDPR)
❖ la limitazione del trattamento ( art. 18 GDPR )
❖ di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati stessi (art. 21 GDPR )
7. La ditta (o i Suoi rappresentanti) ha il diritto di presentare reclamo avanti alla Autorità Garante per la protezione dei dati personali - xxxxxxx@xxxx.xx
SEZIONE B : SPECIFICHE TECNICHE
ART. 24 - NORME DI ACCETTAZIONE
I contenitori ed i loro componenti dovranno essere rispondenti alle prescrizioni di Capitolato o di contratto oltre che a tutte le norme cui sono assoggettati, siano esse richiamate o meno negli stessi documenti.
In mancanza di particolari prescrizioni i materiali dovranno essere della migliore qualità esistente in commercio.
È facoltà della Società di richiedere l’esecuzione di prove di laboratorio su alcuni materiali o componenti della fornitura per verificare il rispetto dei requisiti dichiarati.
La decisione della Società di omettere, in tutto o in parte, le prove su alcuni materiali o componenti, non esime in alcun modo il Fornitore dall’utilizzare materiali o componenti pienamente rispondenti ai requisiti richiesti.
L'esito favorevole delle prove e/o l'accettazione di materiali e componenti da parte della Società non esonera in alcun modo il Fornitore da ogni responsabilità qualora i materiali forniti non raggiungessero i requisiti richiesti; in tal caso, e fino a collaudo definitivo, è ancora diritto della Società di rifiutare i materiali o componenti, anche se già forniti ed utilizzati, che non rispondessero ai requisiti minimi contrattuali.
Le difficoltà che si dovessero presentare al Fornitore per l'approvvigionamento di materiali e/o componenti aventi le caratteristiche minime da contratto sono sempre e comunque da ritenersi compensate dai prezzi offerti dal Fornitore.
ART. 25 - SPECIFICHE TECNICHE DEI CONTENITORI DA 240 LITRI
I contenitori da 240 litri oggetto della fornitura LOTTO 1 devono essere rispondenti alle specifiche tecniche di seguito riportate.
Materiale | Polietilene ad alta densità, vergine o riciclato, atossico e riciclabile al 100% , resistente ai raggi UV, agli urti, agli agenti atmosferici, a grandi sbalzi di temperatura, a soluzioni acide o alcaline, a funghi, detersivi; idoneo all’uso per raccolta differenziata di rifiuti urbani ( verde , carta, plastica, vetro, umido, secco indifferenziato ). |
Caratteristiche costruttive | Vasca e coperchio stampati ad iniezione in un solo pezzo. Assenza di bordi taglienti e spigoli vivi. |
Norme di riferimento | UNI EN 840-1 ; UNI EN 840-5 ; UNI EN 840-6 Codice della Strada D. Lgs. 30/4/92 n. 285 e s.m.i. Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo C.d.S. D.P.R. 16/12/92 n. 495 |
Capacità volumetrica | Nominale 240 litri con tolleranza 2% |
Capacità di carico | 95 Kg con tolleranza 5% |
Dimensioni indicative | L = 580 mm - P = 700 mm - H = 1000 mm circa. |
Colore | Verde (simile RAL 6002 o altro approvato dal direttore dell’esecuzione della fornitura). |
Peso minimo | 9 Kg (tolleranza 5%) al netto di assale e ruote. |
Coperchio | Piano e conformato per evitare ristagni d’acqua, incernierato a libro sul lato posteriore con possibilità di ribaltamento a 270°, dotato di due maniglie. |
Fusto | Superficie liscia, con forma tale da favorirne la movimentazione e lo svuotamento, impilabile, con maniglia posteriore per presa a una o due mani, predisposto per applicazione di transponder. |
Attacco | Frontale a pettine a norma UNI EN 840-1 |
Ruote e assale | N. 2 ruote diametro 20 cm in plastica e gomma piena con assale in acciaio zincato, con possibilità di sostituzione. |
Segnaletica | Sugli spigoli verticali del fusto del contenitore, dovranno essere applicati n° 4 adesivi rifrangenti di classe 1^ e superficie complessiva 1600 cmq, conformi alle disposizioni del Codice della Strada e del relativo regolamento di esecuzione ed attuazione. |
Identificazione | Sul retro della vasca dovrà essere stampata a caldo, colore bianco, la numerazione progressiva a 6 caratteri alfanumerici ed il corrispettivo codice a barre (code 128). Lo stesso codice deve essere riportato su etichetta adesiva staccabile, posta sul lato superiore del fusto in modo da essere visibile e staccabile anche con contenitori impilati. La stampa a caldo (numerazione alfanumerica + codice a barre) deve avere dimensioni minime 90 x 60 mm. L’etichetta adesiva deve avere dimensioni indicative 50 x 20 mm. |
Confezionamento e consegna | I contenitori devono essere consegnati impilati, con coperchio montato e n° 4 adesivi già incollati in posizione conforme alla norma richiamata. Consegna in pile da 10 pezzi con ultimo assale montato per consentire la movimentazione. Trasporto e scarico compreso nel prezzo offerto. |
ART. 26 - SPECIFICHE TECNICHE DEI CONTENITORI DA 120 LITRI
I contenitori da 120 litri oggetto della fornitura LOTTO 2 devono essere rispondenti alle specifiche tecniche di seguito riportate.
Materiale | Polietilene ad alta densità, vergine o riciclato, atossico e riciclabile al 100% , resistente ai raggi UV, agli urti, agli agenti atmosferici, a grandi sbalzi di temperatura, a soluzioni acide o alcaline, a funghi, detersivi; idoneo all’uso per raccolta differenziata di rifiuti urbani ( verde , carta, plastica, vetro, umido, secco indifferenziato ). |
Caratteristiche costruttive | Vasca e coperchio stampati ad iniezione in un solo pezzo. Assenza di bordi taglienti e spigoli vivi. |
Norme di riferimento | UNI EN 840-1 ; UNI EN 840-5 ; UNI EN 840-6 Codice della Strada D. Lgs. 30/4/92 n. 285 e s.m.i. Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo C.d.S. D.P.R. 16/12/92 n. 495 |
Capacità volumetrica | Nominale 120 litri con tolleranza 2% |
Capacità di carico | 50 Kg con tolleranza 5% |
Dimensioni indicative | L= 480 mm – P = 550 mm – H = 900 mm circa. |
Colore | Azzurro (simile RAL 5012 o altro approvato dal direttore dell’esecuzione della fornitura). |
Peso minimo | 6 Kg (tolleranza 5%) al netto di assale e ruote. |
Coperchio | Piano e conformato per evitare ristagni d’acqua, incernierato a libro sul lato posteriore con possibilità di ribaltamento a 270°, dotato di due maniglie. |
Fusto | Superficie liscia, con forma tale da favorirne la movimentazione e lo svuotamento, impilabile, con maniglia posteriore per presa a una o due mani, predisposto per applicazione di transponder. |
Attacco | Frontale a pettine a norma UNI EN 840-1 |
Ruote e assale | N. 2 ruote diametro 20 cm in plastica e gomma piena con assale in acciaio zincato, con possibilità di sostituzione. |
Segnaletica | Sugli spigoli verticali del fusto del contenitore, dovranno essere applicati n° 4 adesivi rifrangenti di classe 1^ e superficie complessiva 1600 cmq, conformi alle disposizioni del Codice della Strada e del relativo regolamento di esecuzione ed attuazione. |
Identificazione | Non è richiesto codice a barre o altro sistema di identificazione |
Confezionamento e consegna | I contenitori devono essere consegnati impilati, con coperchio montato e n° 4 adesivi già incollati in posizione conforme alla norma richiamata. Consegna in pile da 10 pezzi con ultimo assale montato per consentire la movimentazione. Trasporto e scarico compreso nel prezzo offerto. |