Contract
1. Premessa
1.1. La Kummler + Matter EVT AG (“K+M EVT“) si impegna in linea generale a operare con la dovuta cura ed erogare le sue prestazioni e forniture all’insegna di elevati livelli qualitativi. Si impegna altresì ad assicurare la scrupolosa selezione, formazione e professionalità dei suoi collaboratori. Garantisce inoltre la rigorosa selezione di fornitori e altri partner.
1.2. Le presenti condizioni generali di contratto regolamentano le relazioni tra la K+M EVT e il cliente.
2. Ambito di applicazione
2.1. Le presenti condizioni generali di contratto (CGC) riguardano tutte le prestazioni e le forniture della K+M EVT in Svizzera. Eventuali deroghe per casi specifici dovranno essere concordate per iscritto. Eventuali CGC del cliente non valgono ai fini dei rapporti giuridici con la K+M EVT. La K+M EVT esclude quindi l’accettazione di eventuali CGC del cliente, se non diversamente concordato per iscritto per casi specifici.
3. Contenuto ed entità delle prestazioni e delle forniture e relativi termini di consegna
3.1. Le offerte della K+M EVT hanno una validità di 30 giorni. In ogni caso la K+M EVT si riserva esplicitamente il diritto di effettuare aumenti di prezzo documentati praticati dai suoi fornitori e di trasmetterli ai clienti.
3.2. L'offerta del cliente viene considerata accettata nel momento in cui la K+M EVT riceve la conferma d'ordine debitamente firmata. Qualora il cliente desideri modificare in un secondo momento alcune disposizioni concordate nella conferma d'ordine, la K+M EVT non sarà più vincolata all’offerta originale e provvederà a sottoporne un'altra.
3.3. Come data di conferimento dell'ordine sarà considerato il giorno in cui la K+M EVT riceve la conferma d'ordine firmata dal cliente.
3.4. L’entità e il tipo di prestazioni e forniture della K+M EVT sono indicati nella rispettiva conferma d'ordine.
3.5. La K+M EVT si impegna a erogare le prestazioni e le forniture concordate entro le date fissate nella conferma d'ordine. Il cliente si impegna ad accettare tali prestazioni e forniture e a provvederne al pagamento alle date concordate.
3.6. Le date indicate nella conferma d'ordine vengono prorogate per un periodo adeguato in caso di ritardo dovuto a circostanze che esulano dal controllo della K+M EVT (forza maggiore). Tali circostanze che esulano dal controllo della K+M EVT comprendono, a titolo esemplificativo, eventi naturali, neve, uragani, eventi bellici, epidemie, infortuni, malattie, notevoli anomalie di funzionamento, scioperi, serrate e consegne ritardate o errate. Tale elenco non è esaustivo.
3.7. Qualora il ritardo nell'erogazione delle prestazioni e forniture sia attribuibile a circostanze di cui la K+M EVT è responsabile, il cliente può recedere dal contratto o richiedere il risarcimento danni a causa della mancata osservanza della scadenza solo qualora abbia in precedenza intimato per iscritto alla K+M EVT un termine suppletorio di 8 settimane per adempiere ai propri obblighi sotto la minaccia del recesso dal contratto. Se il cliente richiede il risarcimento danni a causa della mancata osservanza della scadenza concordata, la sua rivendicazione, fatta eccezione per colpa grave della K+M EVT, si limiterà ai danni diretti che la K+M EVT abbia previsto alla stipula del contratto e comunque per un importo non superiore al 10% del valore del contratto (limitazione di responsabilità). Per i danni indiretti ecc. si rimanda al punto 10.
3.8. Se il cliente non accetta le prestazioni e le forniture della K+M EVT nei termini prestabiliti, la K+M EVT ha diritto di fissare per iscritto al cliente un termine suppletorio di almeno 14 giorni di calendario e, una volta scaduto tale termine con esito negativo, può recedere dal contratto e richiedere il rimborso dei costi sostenuti o il risarcimento danni per inadempienza. Qualora le sue forniture non vengano accettate nei termini prefissati, la K+M EVT avrà diritto a depositare i materiali corrispondenti in un magazzino a spese del cliente.
4. Prezzi e condizioni di pagamento
4.1. Per le prestazioni e le forniture della K+M EVT, i prezzi indicati nella conferma d'ordine sono vincolanti. La vigente imposta sul valore aggiunto è a carico del cliente. Tutti i costi accessori, ad es. per nolo, assicurazioni, autorizzazioni all'esportazione, all'importazione e al transito e altre autorizzazioni e attestazioni, certificazioni, ecc. sono a carico del Cliente. Sono a carico del Cliente anche tutte le imposte, tasse, tributi, tariffe doganali e analoghi importi riscossi in relazione ai beni e servizi forniti.
4.2. Salvo accordi scritti speciali valgono le condizioni di pagamento seguenti: pagamento anticipato al netto per il materiale (percentuale indicata nella conferma d'ordine, senza sconto) a 10 giorni dal conferimento dell'ordine e conto finale al netto a 10 giorni dalla messa in servizio tecnica o dal collaudo dell'impianto (come da conferma d'ordine). Il conto finale dovrà comunque essere pagato anche se una prestazione a carico del committente ostacola l’accensione dell’impianto completato e predisposto.
4.3. La K+M EVT inizia le forniture e il montaggio solo dopo che il cliente ha effettuato il pagamento anticipato del materiale ai sensi del punto 4.2.
4.4. Un termine di pagamento stabilito nella conferma d'ordine rappresenta una data di scadenza ai sensi dell'art. 102, comma 2, del Codice delle obbligazioni. Il cliente viene pertanto considerato in mora già con lo spirare di detto termine senza richiedere una diffida della K+M EVT.
4.5. In caso di ritardato pagamento sarà dovuto un interesse di mora del 5% a partire dal termine di pagamento.
4.6. Riserva della proprietà: la merce fornita dalla K+M EVT rimane di sua proprietà fino all'avvenuto completo pagamento da parte del cliente. Il cliente autorizza irrevocabilmente la K+M EVT a iscrivere la voce corrispondente nel registro dei patti di riserva della proprietà. Il cliente etichetta come proprietà della K+M EVT la merce che rimane di proprietà della K+M EVT.
5. Garanzia
Disposizioni generali
5.1. Il cliente deve verificare la merce ricevuta entro 14 giorni dalla consegna presso il luogo concordato. Il cliente deve comunicare immediatamente alla K+M EVT per iscritto al più tardi entro 14 giorni dalla consegna eventuali difetti evidenti o la ricezione di merce chiaramente diversa da quella ordinata. In caso contrario la merce verrà considerata accettata. I difetti non evidenti devono essere comunicati per iscritto alla K+M EVT immediatamente dopo il loro rilevamento.
Garanzia per la merce venduta (in meri contratti di compravendita)
5.2. Se la K+M EVT agisce unicamente da venditore (ad es. nel caso d’installazione della merce a opera di terzi o d’installazione da parte del cliente stesso o per merce che non viene installata), i diritti del cliente relativi alla garanzia per i vizi della cosa cadono in prescrizione a un anno dalla consegna della merce al cliente (art. 210, commi 1 e 4 del Codice delle obbligazioni). In questo caso i vantaggi e rischi passano, all’atto della spedizione della merce, dal fornitore/produttore al cliente o alla K+M EVT attraverso il cliente. Se la K+M EVT installa la merce in un impianto fisso, il termine di prescrizione per la garanzia ai sensi del punto 5.4. è pari a due anni dal giorno della messa in servizio tecnica dell'impianto o di una sua parte. Nel caso di installazione in un impianto immobile, il beneficio e il rischio
passano al cliente il giorno della messa in funzione tecnica o dell'accettazione.
5.3. In presenza di difetti la K+M EVT si riserva il diritto di decidere se procedere alla redibizione, alla riduzione o alla sostituzione e, in seguito, all’eliminazione dei vizi (garanzia).
Garanzia in caso di contratti d'opera
5.4. Qualora la K+M EVT stipuli con il cliente un contratto d'opera, il diritto del cliente alla garanzia per i vizi della cosa per i componenti installati (ad es. invertitori, sottostrutture, accumulatori elettrici, canaline cavi, cavi, spine, componenti contro le sovratensioni) decadono una volta trascorsi due anni dal giorno della messa in servizio tecnica (o del collaudo) dell’impianto o di una sua parte.
5.5. Se risultano difettosi unicamente i componenti montati (difetto del prodotto), la K+M EVT si limiterà a sostituire gratuitamente solo tali componenti difettosi al cliente. Il cliente dovrà invece pagare alla K+M EVT i costi di ricerca dei difetti, di montaggio, consegna e ritiro collegati alla sostituzione dei componenti difettosi (conformemente alla tariffa oraria della K+M EVT valida al momento della prestazione della garanzia).
5.6. La K+M EVT si riserva il diritto di decidere, qualora conceda la garanzia, se procedere alla redibizione, alla riduzione, alla sostituzione o all’eliminazione dei vizi.
6. Obblighi di cooperazione del Cliente
6.1. Il Cliente si impegna ad eseguire a regola d'arte i lavori preparatori concordati, necessari e/o usuali. Rientrano tra tali lavori in particolare la predisposizione di una regolare organizzazione di progetto, nonché la tempestiva prova e il collaudo di progetti, risultati intermedi, analisi, ecc. presentati da K+M EVT.
6.2. Il Cliente è altresì tenuto a mettere tempestivamente a disposizione di K+M EVT, in forma idonea o concordata, tutta la documentazione, le informazioni e i dati necessari per l'esecuzione delle forniture di beni e servizi dovuti da K+M EVT e a segnalare a K+M EVT eventuali requisiti tecnici e disposizioni e norme locali. In caso di fornitura di materiale da parte del Cliente, questi è altresì responsabile dell'integrale e tempestiva consegna del materiale correttamente imballato nel luogo d'installazione indicato da K+M EVT.
6.3. In caso di fornitura di servizi presso il Cliente, questi è tenuto a garantire in ogni momento la sicurezza del personale di K+M EVT e a consentire al personale l'utilizzo a titolo gratuito di idonei laboratori, luoghi d'installazione e di lavoro. In caso di lacune nella sicurezza, K+M EVT è autorizzata a rifiutare di svolgere lavori o a sospenderli immediatamente.
6.4. Ove il Cliente non adempia ai propri doveri di cooperazione o non vi adempia correttamente o tempestivamente, K+M EVT è autorizzata ad adempiervi a spese del Cliente o a farvi adempiere da terzi.
7. Cessione della garanzia del prodotto e delle prestazioni concessa dal costruttore al cliente
7.1. La K+M EVT fornisce una garanzia per i componenti acquistati in aggiunta, come invertitori, accumulatori elettrici, sottostrutture, moduli solari ecc. solo se i fornitori prevedono effettivamente le prestazioni in garanzia. Se ad es. i fornitori rifiutano la prestazione in garanzia o non possono più erogarla, la garanzia decade. La K+M EVT trasferisce direttamente al cliente i diritti della prestazione in garanzia del produttore dei componenti acquistati. Il cliente accetta questo trasferimento della garanzia e farà valere tali diritti in prima persona e direttamente nei confronti del produttore.
8. Trasporto e imballaggio
8.1. Il trasporto (incluso l'imballaggio) è effettuato per conto e a rischio del Cliente. Eventuali esigenze particolari legate al trasporto devono essere comunicate a K+M EVT in tempo utile ed eventuali reclami rivolti immediatamente a K+M EVT e all'ultimo trasportatore.
9. Vantaggi e rischi
9.1. Se non diversamente concordato per iscritto e salvo quanto previsto al punto 5.2., i vantaggi e i rischi dei contratti d'opera vengono trasmessi al cliente con la messa in servizio tecnica o il collaudo presso il cliente.
10. Responsabilità
10.1. La K+M EVT garantisce per i danni diretti e indiretti da lei causati con comportamento doloso nell’esecuzione del contratto, per un importo massimo e complessivo di
CHF 1'000'000.00 (un milione di franchi svizzeri). Tutte le responsabilità per danni di qualsiasi tipo e indipendentemente dal motivo giuridico sono esplicitamente escluse nella misura consentita dalla legge, in particolare la responsabilità per danni diretti e indiretti, danni conseguenti, danni imprevedibili e danni patrimoniali propriamente detti (ad es. perdita di fatturato, mancato guadagno, risparmi non realizzati, diritti di rivalsa, mancata applicazione della tariffa per il riacquisto ecc.). La responsabilità per danni alle persone rimane illimitata.
11. Legge applicabile e foro competente
11.1. Il rapporto giuridico è regolato esclusivamente dal diritto materiale svizzero. Sono esplicitamente escluse le disposizioni della "Convenzione sui contratti per la vendita internazionale di beni mobili" (CISG) e le norme sui conflitti normativi della Legge federale sul diritto internazionale privato.
11.2. Il foro esclusivo in caso di controversie è la località in cui ha sede K+M EVT.
12. Disposizioni finali
12.1. Gli azionisti della K+M EVT rispondono come debitori solidali nei confronti di clienti che siano società di persone.
12.2. I clienti possono cedere a terzi i diritti e gli obblighi contrattuali solo dietro previo consenso scritto della K+M EVT.
12.3. Insieme al contratto/contratto d'opera, le presenti CGC includono l'intera volontà contrattuale delle parti contraenti. Il contratto/contratto d’opera e le CGC sostituiscono tutti i relativi precedenti accordi scritti e verbali conclusi tra le parti. Tra le parti non sono stati concordate restrizioni accessorie. Affinché siano valide, eventuali aggiunte o integrazioni apportate alle presenti CGC o ai corrispondenti contratti devono essere redatte in forma scritta e confermate dalle parti. Lo stesso procedimento viene richiesto per l’annullamento del requisito della forma scritta.
12.4. Qualora una disposizione delle presenti CGC sia nulla o non applicabile, verrà considerata tale solo nella misura della sua invalidità o inapplicabilità e deve inoltre essere sostituita da una disposizione valida e applicabile che una parte in buona fede consideri come una sostituzione economica sufficiente per la disposizione nulla e/o inapplicabile. Le restanti disposizioni delle presenti CGC rimangono in vigore a tutti gli effetti. Questa norma si applica pertanto nel caso di presenza di un vuoto normativo.
12.5. La K+M EVT si riserva espressamente il diritto di modificare le presenti CGC in qualsiasi momento. Le nuove condizioni verranno notificate al cliente e verranno considerate accettate se non contestate entro un mese.