FRONTESPIZIO DELIBERAZIONE
FRONTESPIZIO DELIBERAZIONE
AOO: ASL_BO
REGISTRO: Deliberazione
NUMERO: 0000166
DATA: 29/05/2018 16:37
OGGETTO:
Approvazione del "Codice di Comportamento per il personale operante nell'Azienda USL di Bologna".
SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:
Il presente atto è stato firmato digitalmente da Xxxxxxxxx Xxxxxx in qualità di Direttore Generale Con il parere favorevole di Xxxxxx Xxxxxxxxx - Direttore Sanitario
Con il parere favorevole di Xxxxxxx Xxxx Xxxxx - Direttore Amministrativo
Su proposta di Xxxxxx Xxxxxxxxx - UO Anticorruzione, Trasparenza e Privacy (SC) che esprime parere favorevole in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità del presente atto
CLASSIFICAZIONI: [01-01-02]
DESTINATARI:
Collegio sindacale
Funzione Amministrativa Gestionale (PO) Dipartimento Cure Primarie
Dipartimento Sanita' Pubblica UO Amministrativa DCP (SC)
DATeR - Direzione Assistenziale Tecnica e Riabilitativa Dipartimento Chirurgico
Dipartimento Emergenza
Dipartimento Salute Mentale - Dipendenze Patologiche Dipartimento Oncologico
Dipartimento Servizi UO Funzioni HUB (SC)
UO Presidio Ospedaliero Unico Aziendale (SC) Dipartimento Medico
Dipartimento Materno Infantile UO Igiene (SC)
UO Controllo di Gestione e Flussi Informativi (SC)
UO Sviluppo Organizzativo, Professionale e Formazione (SC)
Distretto di Committenza e Garanzia della Citta' di Bologna Distretto di Committenza e Garanzia Reno, Lavino e Samoggia Distretto di Committenza e Garanzia dell'Appennino Bolognese DASS - Direzione Attivita' Socio-Sanitarie
Servizio Unico Metropolitano Contabilita' e Finanza (SUMCF) UOC Direzione Amministrativa IRCCS
Distretto di Committenza e Garanzia Pianura EST Servizio Unico Metropolitano Economato (SUME) UO Medicina Legale e Risk Management (SC) UO Servizio Prevenzione e Protezione (SC)
Distretto di Committenza e Garanzia di San Xxxxxxx di Savena DAAT - Dipartimento Attivita' Amministrative Territoriali
UO Committenza e Specialistica Ambulatoriale (SC) Dipartimento Farmaceutico
Dipartimento Tecnico-Patrimoniale
UO Servizio Acquisti Metropolitano (SC) UO Servizi Amministrativi Ospedalieri (SC) UO Affari Generali e Legali (SC)
UO Anticorruzione, Trasparenza e Privacy (SC)
IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche - Direzione Scientifica UO Governo Clinico e Sistema Qualita' (SC)
Distretto di Committenza e Garanzia Pianura Ovest
IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche - Direzione Operativa UO Amministrativa DSM - DP (SC)
UO Sistema Informativo Metropolitano (SC)
Servizio Unico Metropolitano Amministrazione del Personale (SUMAP) UO Patrimonio (SC)
UO Libera Professione (SC)
UO Cure Primarie Appennino, Reno - Lavino - Samoggia (SC)
Funzione Attivita' Amministrative Distrettuali Reno, Lavino e Samoggia (PO) UO Reno, Lavino e Samoggia (PO)
UO Amministrativa e Segreteria DATeR (SSD)
UO Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale di Area Metropolitana di Bologna (SC) UO Ingegneria Clinica (SC)
Coordinamento OAS
DOCUMENTI:
File Firmato digitalmente da Hash
DELI0000166_2018_delibera_firmata.pdf Matarante Grazia; Xxxxxx Xxxxxxxxx;
Xxxxxxx Xxxx Xxxxx; Xxxxxxxxx Xxxxxx
1A7432E02E0AFDC0EB7ECA2B7D760D82
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DELI0000166_2018_Allegato1.pdf: 26056445816C63C874C7D1831184595C3 70B0A7C601B40B913B8A34CA0214B43
DELI0000166_2018_Allegato2.pdf: 5297C148F0B2C5C4FBEF2C1F24CF4E84 AC106BC2E61729606A124A4A313E5C97
DELIBERAZIONE
OGGETTO:
Approvazione del "Codice di Comportamento per il personale operante nell'Azienda USL di Bologna".
IL DIRETTORE GENERALE
Su proposta della Dr.ssa Xxxxxx Xxxxxxxxx, Dirigente Amministrativo a tempo indeterminato, Direttore UOC Anticorruzione, Trasparenza e Privacy, nella sua qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'Azienda USL di Bologna, la quale esprime contestuale parere favorevole in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità del presente provvedimento;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica Amministrazione”;
Dato atto che la normativa sopra richiamata si muove nella direzione di rafforzare l’efficacia e l’effettività delle misure di contrasto al fenomeno corruttivo;
Considerato che l’art. 1, comma 44, della Legge n. 190/2012 ha integralmente riscritto l’art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001, impegnando altresì il Governo a definire un “Codice di Comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni” al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell’interesse pubblico;
Ritenuto di specificare che il Governo, in attuazione della delega contenuta nella Legge n. 190/12, ha emanato il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, rubricato “Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici” applicabile in ogni Amministrazione che, ai sensi del riformulato art. 54, comma 5, del D.Lgs. n. 165/2001, deve definire un proprio Codice che integri e specifichi quello approvato con DPR 62/13 previa procedura aperta alla partecipazione e parere obbligatorio dell’Organismo Indipendente di Valutazione;
Visti:
il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e s.m.i., ad oggetto “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165”;
la Delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 75/2013, ad oggetto “Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni (art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165/2001)”;
la Determinazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 831 del 03/08/2016 di approvazione
definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2016 , che introduce nuove misure di
prevenzione del rischio corruttivo in ambito sanitario prevedendo un insieme di misure rivolte alle regioni e alle organizzazioni sanitarie aziendali, allo scopo di favorire una maggiore capacità da parte delle istituzioni sanitarie di contrasto dei fenomeni corruttivi nel breve/medio periodo;
la Determinazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 358 del 29/03/2017, ad oggetto “Linee Guida per l’adozione dei Codici di comportamento negli enti del Servizio Sanitario Nazionale”;
Viste altresì:
la Legge Regionale 28 ottobre 2016, n. 18 “Testo unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabili”;
la Legge Regionale 1 giugno 2017, n. 9 “Fusione dell’azienda unità sanitaria locale di Reggio Xxxxxx e dell’azienda ospedaliera 'Arcispedale Santa Xxxxx Nuova'. Altre disposizioni di adeguamento degli assetti organizzativi in materia sanitaria”, ed in particolare l’art. 5 rubricato “Politiche di prevenzione della corruzione e di promozione della trasparenza”;
Atteso che sin dall’anno 2016 è stata promossa un’attività di analisi comparativa dei codici di comportamento delle Aziende Sanitarie, al fine di definire indicazioni omogenee nella predisposizione degli stessi;
Precisato che nell’ottica della sempre maggiore integrazione delle Aziende del SSR relativamente alla promozione delle politiche per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, con determina del Direttore della Direzione Generale Cura della Persona e Welfare n. 19717 del 5/12/2017, ad oggetto: “Costituzione del Tavolo regionale per il coordinamento delle misure in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione delle Aziende e degli Enti del SSR” si è provveduto alla formalizzazione del Tavolo in argomento a cui sono assegnati i seguenti compiti:
promuovere il coordinamento tra le Aziende sanitarie e gli Enti del SSR delle azioni e delle misure in materia di anticorruzione e trasparenza;
analizzare le migliori prassi al fine di trasferirle all’interno dell’organizzazione delle Aziende e degli Enti del SSR e promuovere su tali temi un’omogeneità di comportamento;
proporre linee guida di carattere regionale e modalità applicative comuni per l’attuazione di specifiche misure di trasparenza e di contrasto al fenomeno corruttivo;
Precisato altresì che il suddetto “Tavolo”, così come formalizzato con il sopra citato provvedimento, è composto dai RPCT delle Aziende del SSR, prevede la partecipazione permanente dei Componenti dell’OIV/SSR ed è presieduto dalla Responsabile del “Servizio Amministrazione del Servizio Sanitario Regionale, Sociale e Socio sanitario” della Direzione Generale Cura della Persona e Welfare della Regione Xxxxxx Xxxxxxx.
Dato atto che il sopra citato Xxxxxx regionale ha costituito uno specifico gruppo di lavoro che ha elaborato uno schema tipo di “Codice di comportamento per il personale operante presso le Aziende sanitarie della Regione Xxxxxx-Romagna” formalizzato con specifico provvedimento di Giunta Regionale;
Vista pertanto la delibera di Giunta Regionale n. 96 del 29/01/2018 con cui è stata formalizzata l’approvazione dello schema tipo del “Codice di Comportamento per il Personale operante presso le Aziende sanitarie della Regione Xxxxxx Xxxxxxx”.
Dato altresì atto che lo schema tipo del Codice di comportamento di cui sopra è stato redatto tenendo conto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 62 del 2013, dei Codici di comportamento adottati dalle singole Aziende sanitarie e delle recenti Linee Guida adottate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con Determinazione n. 358 del 29/03/2017 e che lo stesso è stato altresì condiviso con tutti i RPCT aziendali, con l’OIV-SSR e con i Direttori Generali delle Aziende sanitarie;
Dato atto che l’Azienda Usl di Bologna ha avviato il percorso di consultazione pubblica nel rispetto delle procedure previste dalla più volte citata delibera n. 75/2013 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, prendendo atto del “Codice di Comportamento per il Personale operante presso le Aziende sanitarie della Regione Xxxxxx Xxxxxxx” e predisponendo il proprio “Codice” sulla base dello schema–tipo proposto dalla Regione Xxxxxx Xxxxxxx, allegato alla DGR n. 96/2018 sopra citata, senza apportare modifiche e/o integrazioni;
Ritenuto di precisare che il “Codice” dell’Azienda Usl di Bologna, così proposto, è stato posto in consultazione pubblica sul sito web istituzionale xxx.xxxx.xxxxxxx.xx al link xxxxx://xxxx.xxxx.xxxxxxx.xx/xxxx/xxxxxx-xx-xxxxxxxxxxxxx, dal giorno 30 marzo al giorno 21 aprile 2018;
Dato atto che tutti gli stakeholder dell’Azienda USL di Bologna sono stati invitati a far pervenire osservazioni, proposte di integrazione, di modifica o comunque suggerimenti mediante la compilazione di un apposito modulo, da trasmettere entro il giorno 21 aprile 2018 agli indirizzi:
xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxx.xxxxxxx@xxx.xxxx.xxxxxxx.xx; xxxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxxx.xx;
Precisato che l’Azienda USL Bologna con le modalità sopra esplicitate ha sottoposto la procedura alla massima trasparenza nel rispetto della normativa;
Precisato altresì che all’esito della consultazione pubblica sono pervenute all’Azienda Usl di Bologna alcune proposte di modifica/integrazione al Codice da parte di un dipendente, della cui valutazione si dà conto nella Relazione allegata al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale, Allegato “1”;
Richiamata la nota prot n. 59641 dell’11 maggio 2018 con la quale l’Azienda Usl di Bologna ha richiesto all’OIV/SSR parere obbligatorio ai sensi del co. 5 dell’art. 54 del D. Lgs 165/2001, inviando in allegato la bozza del Codice di Comportamento dell'Azienda Usl di Bologna, la relazione illustrativa del Codice di Comportamento aziendale e la check-list di istruttoria preliminare dell'OAS, debitamente sottoscritta dal Coordinatore OAS e dal RPCT aziendale;
Acquisito il parere favorevole dell’Organismo Indipendente di Valutazione/SSR, espresso nella seduta del 21/05/2018, di cui alla nota Prot. n. 64660 del 22/05/18, sulla bozza di Codice di Comportamento e sulla Relazione illustrativa;
Ritenuto, alla luce di quanto sopra, di approvare con il presente provvedimento il Codice di Comportamento per il personale operante nell'Azienda Usl di Bologna;
Delibera
per tutto quanto premesso,
1. di approvare:
la “Relazione illustrativa di accompagnamento al Codice di Comportamento del personale operante nell'Azienda Usl di Bologna”, ai sensi della delibera n. 75/2013 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione”, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, Allegato “1”;
il “Codice di Comportamento per il personale operante nell'Azienda USL Bologna”, allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale, Allegato “2”, stabilendo che lo stesso entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del presente atto deliberativo;
2. di prevedere la pubblicazione della “Relazione” e del “Codice di Comportamento” nella sottosezione “Atti generali” della sezione di I° livello “Disposizioni generali” alla voce “Codice disciplinare e Codice di condotta” presenti nella sezione denominata “Amministrazione Trasparente”;
3. di precisare che dall’adozione del presente provvedimento non derivano oneri economici a carico del Bilancio dell’Azienda USL di Bologna;
4. di specificare che il Responsabile del Procedimento ai sensi della legge n.241/1990 è la Dr.ssa Xxxxxx Xxxxxxxxx, Dirigente Amministrativo di Struttura Complessa a tempo indeterminato, Direttore della UOC Anticorruzione, Trasparenza e Privacy, che qui agisce in qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dell'Azienda USL di Bologna;
5. di trasmettere copia del presente provvedimento nonché della relazione illustrativa e del “Codice di Comportamento per il personale operante nell'Azienda Usl di Bologna” a:
Direttori di Dipartimenti di Produzione Ospedaliera e Territoriale; Direttore Scientifico IRCCS;
Direttore Operativo IRCCS; Direttore UO Amministrativa IRCCS;
Direttore Dipartimento Amministrativo;
Direttori di UO del Dipartimento Amministrativo; Direttore Dipartimento Tecnico Patrimoniale; Direttore Dipartimento Farmaceutico;
DAAT – Dipartimento Attività Amministrative Territoriali;
Direttori UO Staff specifico del DG-DS-DA; Direttori UO Staff di Direzione aziendale; Direttori di Distretto;
DASS – Direzione Attività Socio Sanitarie;
DATeR – Direzione Assistenziale Tecnica e Riabilitativa; Coordinamento OAS;
Collegio Sindacale.
Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90: Xxxxx Xxxxxxxxx
OGGETTO: Relazione illustrativa di accompagnamento al Codice di Comportamento dell’Azienda USL di Bologna, ai sensi della deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 75/2013
Premessa
La Legge 6 novembre 2012, n. 190 ( c.d. Legge Anticorruzione) ha dettato “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica Amministrazione” al fine di rafforzare l’efficacia e l’effettività delle misure di contrasto al fenomeno corruttivo ed in tal senso, con l’art. 1, comma 44, ha integralmente riscritto l’art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001, prevedendo la definizione, da parte del Governo, di un Codice di Comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni allo scopo di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell’interesse pubblico.
Il Governo, in attuazione della delega contenuta nella Legge Anticorruzione, ha provveduto all’emanazione del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” (di seguito Codice generale), pubblicato in data 4 giugno 2013 in G.U. ed entrato in vigore il 19 giugno 2013.
Con delibera n. 75/2013 l’Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi del richiamato art. 54, comma 5, del D.Lgs n. 165/2001, ha definito Linee Guida in materia di Codici di Comportamento delle Pubbliche Amministrazioni.
L’Azienda Usl di Bologna, con Deliberazione n. 7 del 31.01.2014 si è dotata di un proprio “Codice di Comportamento “ aziendale, nel rispetto delle procedure previste dalla delibera ANAC n. 75/2013.
Successivamente, l’ Autorità Nazionale Anticorruzione, con delibera n. 358/2017 ha definito “Linee Guida per l’adozione dei Codici di comportamento negli enti del Servizio Sanitario Nazionale”.
In data 1 giugno 2017, la Regione Xxxxxx-Romagna ha emanato la legge n. 9/2017 avente ad oggetto: “Fusione dell’azienda unità Sanitaria locale di Reggio Xxxxxx e dell’azienda ospedaliera ‘Arcispedale Santa Xxxxx Nuova”, il cui art. 5 rubricato “Politiche di prevenzione della corruzione e di promozione della trasparenza”, al comma 1 lettera d) si dedica specificatamente all’emanazione del Codice di Comportamento ai sensi dell’art. 54 D.Lgs 165/2001.
Alla luce di quanto sopra, nel corso del biennio 2016/2017, l’Azienda Usl di Bologna ha partecipato al percorso regionale per la predisposizione di uno Schema tipo di Codice di comportamento per il personale operante presso le Aziende sanitarie della Regione Xxxxxx Xxxxxxx, ciò al fine di aggiornare il codice di comportamento rispetto alle nuove disposizioni normative sopra richiamate.
L’elaborazione di uno schema tipo di codice di comportamento, a livello regionale, ha come obiettivo primario l’assicurare un trattamento uguale ed omogeneo per tutti i destinatari del Codice che operano all’interno del contesto sanitario regionale.
Il percorso regionale ha preso avvio con la nota dell’Assessore alle Politiche per la Salute prot. n. 402456 del 30 maggio 2016, ad oggetto “Codici di comportamento e piani anticorruzione”, con la quale è stata promossa un’attività di analisi comparativa dei codici di comportamento delle Aziende Sanitarie, al fine di definire indicazioni omogenee nella predisposizione degli stessi.
Successivamente, con Determina n 19717/2017 è stato costituito il Tavolo regionale per il coordinamento delle misure in materia di Trasparenza e Prevenzione della Corruzione delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale, al quale hanno partecipato tutti i Responsabili per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale e i componenti dell’OIV-SSR. Al Tavolo regionale è stato affidato il mandato di predisporre misure e azioni a livello regionale al fine di coordinare e di omogeneizzare l’applicazione della normativa in materia di trasparenza e anticorruzione.
Il percorso si è concluso con l’adozione della Delibera di Giunta Regionale n. 96 del 29.01.2018, avente ad oggetto: “Approvazione schema tipo del Codice di comportamento per il personale operante presso le Aziende Sanitarie della regione Xxxxxx-Romagna”.
La Delibera di Giunta Regionale sopra citata stabilisce che lo schema tipo approvato costituisca il riferimento a cui le Aziende Sanitarie regionali devono conformarsi nella predisposizione del Codice di Comportamento aziendale da adottarsi entro il 31 maggio 2018, secondo le modalità previste dal comma 5 dell’art. 54 del D.lgs n.165/2001.
La procedura di approvazione del Codice di comportamento dell’Azienda USL di Bologna
Unitamente ai Responsabili aziendali per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza delle Aziende Sanitarie dell'Area Metropolitana di Bologna, in applicazione della normativa in materia di contrasto all'illegalità ed alla corruzione, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione dell’Azienda USL di Bologna ha pubblicato un avviso con il quale si rendeva nota la predisposizione della bozza di aggiornamento del "Codice di Comportamento".
Con la pubblicazione si è dato avvio alla procedura aperta di partecipazione con invito agli stakeholder di far pervenire eventuali proposte di modifica o integrazioni alla bozza del Codice di Comportamento, predisposto sulla base dello schema tipo proposto dalla Regione Xxxxxx Xxxxxxx con DGR n. 96 del 29/01/2018.
E’ stato predisposto un apposito modulo da utilizzare per l’invio dei suggerimenti/integrazioni. A tal fine, sono stati resi disponibili, per una più esaustiva trattazione del tema, i riferimenti:
Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62/2013);
Linee Guida per l’adozione dei Codici di comportamento negli enti del Servizio Sanitario Nazionale Determinazione n. 358 del 29/03/2017.
La procedura aperta di partecipazione è stata avviata il 30 marzo 2018 e si è conclusa il 21 aprile 2018. Le verifiche effettuate hanno rilevato 1200 accessi all’avviso pubblico.
Al fine di assicurare uno sviluppo dinamico dei contenuti dello schema tipo aperto al contributo di tutti i portatori di interessi e di tutti gli attori coinvolti, si è inoltre trasmesso a mezzo posta elettronica un invito specifico rivolto ai principali Ordini/Collegi professionali, al Comitato Etico, CCM , CUFO.
E’ stata inoltre inviata alla segreteria delle Relazioni Sindacali Ausl con l’invito di darne informativa alle OOSS.
Le osservazioni pervenute
A seguito della consultazione pubblica sono pervenute, in data 20 aprile 2018, le osservazioni da parte di un dipendente dell’Azienda USL , che di seguito si riportano.
2
Osservazione in merito ai contenuti dell’ art. 2 “Ambito di applicazione e definizioni”:
Indicare le conseguenze giuridiche in caso di mancato inserimento, nei provvedimenti di incarico o nei contratti di collaborazione, delle clausole risolutive del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice.
Risposta fornita
Sul punto si evidenzia che i provvedimenti di incarico e i contratti di collaborazione contengono clausole risolutive in caso di violazione di disposizioni contenute nel Codice di Comportamento che viene consegnato in copia al dipendente/collaboratore, al momento della sottoscrizione del contratto/accettazione dell’incarico, che dà atto di averne preso visione.
Osservazione in merito ai contenuti dell’art 3 “Principi Generali”.
Aggiungere, tra le possibili cause di discriminazione: la nazionalità. Le opinioni politiche e sindacali, il credo religioso, le opinioni personali in genere, le caratteristiche genetiche, l’appartenenza ad una minoranza, le condizioni sociali, economiche o di salute.
Risposta fornita
Sul punto si precisa che tali principi, di rango costituzionale, sono implicitamente contenuti nell’art.3 del Codice; trattasi di principi fondamentali che seppure non richiamati espressamente dal Codice sono comunque cogenti.
Osservazione in merito ai contenuti dell’art 7 “Prevenzione della corruzione”.
Aggiungere che anche le segnalazioni non anonime, se anch’esse non adeguatamente circostanziate non vengano prese in considerazione.
Risposta fornita
La proposta verrà considerata in sede di imminente aggiornamento del Regolamento sulle segnalazioni di condotte illecite, non appena verranno emanate le LLGG di ANAC.
Osservazione in merito ai contenuti dell’art 11 “Comportamento nei rapporti con il pubblico e con i mezzi di informazione ”.
Aggiungere il divieto di orientare o indirizzare il pubblico verso strutture private, laddove le prestazioni di interesse siano erogabili (anche) nell’ambito di strutture pubbliche.
Risposta fornita
In merito a tale osservazione si precisa che il comma 3 dell’art. 14 fa espresso richiamo al divieto da parte del destinatario di: “ritardare, intralciare o condizionare l’attività istituzionale, con particolare attenzione al fenomeno dello sviamento dei pazienti verso l’attività libero professionale propria o altrui, a discapito e/o in sostituzione dello svolgimento dell’attività istituzionale”.
In ogni caso, l’atto di disciplina della libera professione, attualmente in corso di aggiornamento, prevede espressamente quanto proposto nell’osservazione de qua.
Codice di Comportamento per il personale operante nell’Azienda USL di Bologna
Titolo I: Disposizioni di carattere generale 3
Art.1 Natura e finalità del Codice 3
Art.2 Ambito di applicazione e definizioni 4
Titolo II: Principi etici e valori di riferimento 6
Art.3 Principi generali 6
Titolo III: Norme di comportamento 9
Art. 4 Conflitto di interessi e obbligo di astensione 9
Art. 5 Regali, compensi e altre utilità 10
Art. 6 Partecipazione ad associazioni e organizzazioni 11
Art. 7 Prevenzione della corruzione 11
Art. 8 Trasparenza e tracciabilità 12
Art. 9 Comportamento nei rapporti privati 12
Art.10 Comportamento in servizio 12
Art.11 Comportamento nei rapporti con il pubblico e con i mezzi di informazione 13
Art.12 Disposizioni particolari per i dirigenti 14
Art.13 Contratti e atti negoziali 16
Art.14 Gestione delle liste di attesa e attività libero professionale 16
Art.15 Ricerca e sperimentazioni 17
Art.16 Sponsorizzazioni e attività formativa 18
Art.17 Rapporti con società farmaceutiche e/o ditte produttrici di dispositivi medici 18
Art. 18 Attività conseguenti al decesso 19
Titolo IV: Sistema sanzionatorio e di vigilanza 20
Art.19 Vigilanza sull’applicazione del Codice 20
Art. 20 Responsabilità conseguenti alla violazione dei doveri del Codice e Disposizioni Sanzionatorie per i destinatari soggetti al potere disciplinare dell’Azienda 22
Art.21 Responsabilità conseguenti alla violazione dei doveri del Codice e Disposizioni Sanzionatorie per gli altri destinatari 24
Art.22 Effetti del rispetto del Codice sul sistema di valutazione 26
Titolo V: Disposizioni finali 27
Art.23 Disposizioni finali 27
Allegato 1): Normativa di riferimento 28
Titolo I: Disposizioni di carattere generale
Art.1 Natura e finalità del Codice
1. Il presente Codice di Comportamento (nel seguito indicato come “Codice”) definisce i doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità, buona condotta e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico, nonché i valori e i principi etici che i dipendenti e il personale operante a qualunque titolo presso l’Azienda sanitaria sono tenuti ad osservare1.
2. Le previsioni del Codice integrano quelle previste dal DPR 62/2013 (nel seguito indicato come “Regolamento”) sulla base delle indicazioni fornite dall’ANAC per l’adozione dei codici di comportamento negli enti del SSN, tenendo anche conto dell’ordinamento vigente in materia di responsabilità disciplinare, come declinata dai C.C.N.L. delle aree di contrattazione collettiva del personale del SSN.
3. Il Codice si pone come strumento a supporto della gestione aziendale fondato su valori etici condivisi, volto all’adozione di procedure e comportamenti finalizzati ad assicurare il miglior soddisfacimento dei bisogni delle comunità di riferimento, a migliorare l’efficienza e l’efficacia dell’Azienda e a prevenire attività e comportamenti illegittimi e/o illeciti. Le regole introdotte con il Codice hanno, pertanto, una valenza etica e giuridica.
4. Con il Codice, predisposto in un percorso condiviso con la Regione e con le altre Aziende del SSR, si intende inoltre valorizzare l’azione di ogni Azienda (e di coloro che vi operano) in una logica di sistema, che la vede integrata in un assetto erogativo articolato in reti e aree vaste, al fine di assicurare universalismo dell’assistenza, equità di accesso ed appropriatezza delle prestazioni erogate, nel quadro della programmazione sanitaria nazionale e regionale.
5. L’adozione del Codice:
- risponde al fondamentale concetto di responsabilità sociale dell’Azienda, come risultato di un complesso sistema di principi e regole che disciplinano le relazioni tra le aziende sanitarie e tutti i soggetti con i quali intrattengono rapporti di legittimo reciproco interesse (stakeholders);
- rappresenta una scelta strategica del Servizio Sanitario Regionale, che induce ad affrontare un processo condiviso e articolato in tre momenti:
a) una prima fase di presa di coscienza e di chiara esplicitazione, diffusione e condivisione dei riferimenti valoriali;
1 Ai sensi dell’art.54 del d. lgs.165/2001, dell’art.1 del DPR 62/2013 e dell’art.5 c.1 lett d) della L.Reg.9/2017
b) una seconda in cui i valori si traducono in prassi operative con essi coerente e regolamentata;
c) una terza di monitoraggio e valutazione dell’adeguatezza delle misure adottate.
6. L’osservanza delle disposizioni contenute nel Codice e nel Regolamento costituisce parte integrante e sostanziale delle obbligazioni contrattuali facenti capo al personale.
7. Il Codice, come previsto dal comma 5 dell’art. 54 del d.lgs. n. 165/2001 è il risultato del coinvolgimento degli stakeholders ed è approvato previa acquisizione del parere dell’OIV-SSR
Art.2 Ambito di applicazione e definizioni
1. Il Codice si applica, salvo quanto disposto nei singoli articoli, a tutto il personale che a qualsiasi titolo presta attività lavorativa per l’Azienda e nello specifico a:
a) dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato;
b) dipendenti di altre pubbliche amministrazioni in comando, distacco o fuori ruolo;
c) collaboratori e consulenti dell’Azienda con qualsiasi tipologia di contratto e incarico, conferito a qualsiasi titolo;
d) medici e altro personale universitario integrati per l’assistenza;
e) medici di medicina generale2, pediatri di libera scelta e specialisti ambulatoriali interni3 per quanto compatibile con le convenzioni vigenti;
f) medici in formazione specialistica, ricercatori a tempo determinato e/o con contratti flessibili, dottorandi, assegnisti di ricerca autorizzati allo svolgimento delle attività assistenziali e tirocinanti;
g) direttore generale, amministrativo e sanitario, scientifico e socio-sanitario ove presenti;
h) personale a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni, servizi o lavori, in conformità con quanto previsto dai Patti di integrità dagli stessi sottoscritti;
i) volontari componenti di associazioni di volontariato, in conformità con quanto previsto dagli accordi dalle stesse sottoscritte.
2. A tal fine, nei provvedimenti di incarico o nei contratti di collaborazione, consulenza o servizio, sono inserite apposite clausole di risoluzione del rapporto di lavoro, di decadenza o altre disposizioni in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente Xxxxxx e/o dal Regolamento, secondo quanto previsto dall’art. 20.
4. Le Società controllate o partecipate dall’Azienda, e i loro dipendenti, nell’applicazione della normativa in materia sono destinatarie del presente Codice in termini di principi ed indirizzi.
2 Medici di medicina generale, medici di continuità assistenziali, medici dei servizi territoriali e medici dell’emergenza sanitaria territoriale.
3 Medici, veterinari, biologi, chimici, psicologi.
5. Nel presente documento, si adottano le seguenti definizioni:
- “destinatari”: tutti i soggetti ricompresi al comma 1 del presente articolo;
- “dipendenti”: i destinatari ricompresi nelle lettere a e b del comma 1 del presente articolo; a questi sono assimilati, ai fini dell’applicazione del Codice, anche i destinatari ricompresi nella lettera d;
- “dirigenti”: i titolari di un incarico dirigenziale, inclusi quelli conferiti ai sensi dell’art. 15-septies del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;
- “direttori”: i destinatari compresi nella lettera g) del comma 1 del presente articolo.
Titolo II: Principi etici e valori di riferimento
Art.3 Principi generali
1. I principi fondamentali riconosciuti e condivisi dall’Azienda per il perseguimento della mission aziendale e su cui si fondano i comportamenti oggetto del Codice sono, oltre a quelli già citati di diligenza, lealtà, imparzialità, buona condotta e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico, quelli di correttezza, buona fede, onestà, proporzionalità, obiettività, equità e ragionevolezza, indipendenza, efficacia, efficienza e sostenibilità, centralità della persona, non discriminazione, legalità e integrità, trasparenza, riservatezza, valorizzazione del patrimonio professionale, ricerca e orientamento all’innovazione, responsabilità sociale, multidisciplinarietà e integrazione e tutela della sicurezza dei pazienti e dei dipendenti.
2. I destinatari del Codice improntano la propria condotta al rispetto dei principi di cui al presente articolo.
3. I principi maggiormente attinenti alla specificità del contesto del SSN sono declinati come segue:
a) Centralità della persona:
a.1. L’Azienda, in qualità di garante, nell’ambito di propria competenza, del miglioramento dello stato di salute e della qualità della vita delle persone, orienta la propria gestione alla soddisfazione dell’utente, sviluppando un rapporto di fiducia ed osservando un comportamento improntato alla massima educazione, cortesia, rispetto e disponibilità, avendo quale vocazione, fra le altre, la difesa e la salvaguardia della dignità umana.
a.2. A tal fine l’Azienda pone particolare attenzione alla corretta comunicazione agli utenti sui percorsi e sulle alternative diagnostiche, terapeutiche e/o assistenziali, evidenziando rischi e benefici, fornendo tutte le precisazioni e i chiarimenti necessari, con l’obiettivo di garantire adeguate relazioni tra il personale, il paziente, i suoi familiari e/o il caregiver.
b) Principio di non discriminazione
b.1. L’Azienda contrasta qualsivoglia forma di discriminazione diretta o indiretta, relativa al genere, all’età, all’orientamento sessuale, all’origine razziale ed etnica, alla disabilità e alla lingua, sia nelle relazioni con i pazienti e i cittadini-utenti, sia nelle relazioni fra e con i destinatari.
b.2. L’Azienda garantisce le pari opportunità, la tutela dal mobbing e dalle molestie sessuali e persegue il benessere organizzativo anche attraverso l’operatività dei Comitati Unici di Garanzia.
c) Legalità e integrità
c.1. L’Azienda conforma la propria azione al rispetto dei principi di legalità e integrità, ponendo in essere le misure necessarie a prevenire la
corruzione ed evitare comportamenti illeciti.
c.2. L’Azienda persegue l’interesse pubblico conformando la propria azione ai doveri di imparzialità, efficienza, economicità e buon andamento, nel rispetto delle leggi, dei contratti e delle direttive, anche tenendo conto dei codici deontologici delle singole professioni.
c.3. L’Azienda assicura l’assolvimento dei compiti affidati ai destinatari senza condizionamenti dovuti ad interessi privati e personali e senza che vi siano abusi della posizione rivestita per raggiungere indebite utilità, al fine di favorire il più alto grado di fiducia e credibilità.
d) Trasparenza
d.1. L’Azienda impronta la propria attività alla massima trasparenza, dando piena attuazione agli obblighi legislativamente previsti, in modo da favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, garantendo ai cittadini l’accessibilità totale alle informazioni, ai dati e ai documenti.
d.2. L’Azienda si impegna ad agire con trasparenza anche attraverso la ricerca del confronto e della partecipazione degli stakeholders, nelle fasi di pianificazione e programmazione, nonché nella rendicontazione degli obiettivi raggiunti e delle risorse impiegate.
e) Riservatezza
e.1. L’Azienda garantisce nel trattamento delle informazioni il rispetto delle previsioni normative e regolamentari in materia di tutela e protezione dei dati personali, con particolare riguardo ai dati relativi alla salute e alla dignità della persona, e del segreto d’ufficio.
f) Valorizzazione del patrimonio professionale
f.1. L’Azienda riconosce l’importanza del contributo di tutti gli operatori al perseguimento dei fini istituzionali:
valorizzando la preparazione e competenza professionale;
promuovendo l’attività di formazione e sviluppo professionale attraverso un’attenta rilevazione dei bisogni formativi e mediante l’adozione di iniziative adeguate;
favorendo l’efficacia e la trasparenza delle procedure e dei sistemi di valutazione del personale, riconoscendone l’importanza quali strumenti atti a valorizzare e motivare il personale e a riconoscerne il merito.
g) Ricerca e orientamento all’innovazione
g.1. La ricerca è funzione istituzionale propria dell’Azienda, al pari della funzione assistenziale e delle attività di formazione.
g.2. L’attività di ricerca costituisce condizione essenziale per l’innovazione e il miglioramento continuo della qualità dei servizi del SSR, consente di
promuovere, in modo efficace e appropriato, la qualità dei servizi e delle prestazioni. A tal fine, l’Azienda garantisce lo svolgimento di attività di ricerca obiettiva e indipendente volta alla tutela degli interessi dei cittadini, anche attraverso il potenziamento delle competenze e degli strumenti dedicati.
h) Responsabilità sociale
h.1. L’Azienda promuove la responsabilità sociale quale principio fondamentale della propria attività e come valore essenziale della gestione organizzativa, in coerenza con la propria funzione sociale, con la tutela dell’ambiente, con la responsabilità verso la comunità locale e le generazioni future.
h.2. L’Azienda promuove ed assicura azioni di sostegno nei confronti delle persone più vulnerabili e più esposte al rischio di esclusione sociale e rispetta la diversità culturale al fine di rimuovere ogni forma di emarginazione.
i) Multidisciplinarietà e integrazione
i.1. L’Azienda favorisce l’approccio multidisciplinare nello svolgimento delle attività anche attraverso l’integrazione dei professionisti e delle discipline coinvolte, tra i servizi sanitari, socio-sanitari e sociali e tra le diverse Aziende e Aree territoriali.
l) Gestione del rischio e tutela della sicurezza
l.1. L’Azienda promuove e garantisce nelle proprie strutture la sicurezza dei pazienti e degli operatori, perseguendo il miglioramento della qualità assistenziale anche attraverso la corretta gestione del rischio collegato ai processi di cura ed assistenza.
l.2. L’Azienda, consapevole dell’importanza di garantire la sicurezza negli ambienti di lavoro, assicura ai destinatari condizioni di lavoro atte a garantire la tutela della salute e della sicurezza e rispettose della dignità individuale, in attuazione della normativa vigente.
Titolo III: Norme di comportamento
Art. 4 Conflitto di interessi e obbligo di astensione
1. Il conflitto di interessi è una condizione in cui il destinatario del Codice è portatore di interessi della propria sfera privata che, anche solo potenzialmente, possono influenzare negativamente e compromettere l’imparzialità e l’indipendenza richieste nelle attività svolte per conto dell’Azienda. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come ad esempio quelli derivanti dall’intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici o comunque di voler ricavare utilità propria o di terzi in modo indebito.
2. Il destinatario si astiene dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, e in situazioni che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente, ovvero quando esistano importanti ragioni di convenienza.
3. L’astensione va comunicata per iscritto al soggetto competente individuato al successivo comma 5, anche attraverso modalità informatizzate, e in tempo utile per la trattazione della pratica o lo svolgimento dell’attività, specificando le ragioni. Il responsabile decide sull’astensione, fornendo una risposta scritta tempestiva, anche attraverso modalità informatizzate.
4. Il dipendente fornisce, all’atto della prima assegnazione al servizio e in caso di ogni successivo trasferimento o diverso incarico, e aggiorna annualmente, una dichiarazione avente ad oggetto tutti i rapporti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, a qualsiasi titolo, con soggetti esterni dai quali possa derivare un conflitto di interessi anche potenziale e/o comunque in qualunque modo retribuiti. Detta dichiarazione specifica per ciascun rapporto tutti gli eventuali emolumenti percepiti e/o benefici goduti, sia direttamente che indirettamente, e inoltre: a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti; b) se siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti al servizio, limitatamente alle attività a lui affidate. La dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, è rilasciata in forma completa, utilizzando il modulo predisposto dall’Azienda, anche attraverso modalità informatizzate. Le previsioni del presente comma si applicano anche ai direttori.
5. La valutazione circa la sussistenza di una situazione di conflitto di interessi spetta:
- per i dipendenti, al superiore gerarchico;
- per il direttore amministrativo, sanitario e socio-sanitario al Direttore Generale;
- per il direttore scientifico si rinvia alla normativa nazionale di settore;
- per il Direttore Generale al Direttore Generale Cura della Persona, Salute e Welfare;
- per gli altri destinatari, al superiore gerarchico secondo le procedure aziendali.
6. L’adozione delle decisioni conseguenti rispetto alla valutazione di cui al comma precedente avviene secondo le procedure definite dall’Azienda o dalla Regione per il Direttore Generale.
7. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all’ufficio di appartenenza.
Art. 5 Regali, compensi e altre utilità
1. I destinatari del Codice, in relazione all’esercizio delle funzioni svolte o attribuite, sia nei rapporti interni che esterni all’Azienda:
a. non chiedono, né sollecitano, per sé o per altri, regali o altre utilità;
b. non accettano, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d’uso di modico valore effettuati occasionalmente nell’ambito delle normali relazioni di cortesia o in occasione di festività; in particolare, è consentito di accettare regali di modico valore come espressione di gratitudine del loro operato e come una valutazione positiva dei servizi resi;
c. in ogni caso, non accettano regali o altre forme di utilità che possano creare una situazione di conflitto di interessi, anche solo potenziale o apparente, o influenzare l’indipendenza del loro operato, mettendo a rischio l’immagine e la reputazione aziendale;
d. indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato, non chiedono né accettano, per sé o per altri, regali o altre utilità, neanche di modico valore, a titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto o un’attività del proprio servizio da soggetti che possano trarne beneficio.
2. Ai fini del presente articolo, per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelli di natura occasionale e di valore non superiore a 150 euro per singolo regalo, anche sotto forma di sconto.
3. Per regali o altre utilità, si intendono ad esempio prestazioni o servizi, crediti personali o facilitazioni di pagamento, assistenza e supporti variamente intesi, opportunità di lavoro, spese (pasti, trasporti, viaggi), contributi, partecipazione gratuita a eventi formativi/sportivi/culturali o a manifestazioni fieristiche, eccedenze di fornitura, ecc.
4. In ogni caso è precluso ai destinatari la possibilità di accettare omaggi o utilità sotto forma di somme di denaro o equivalenti (es. assegni, buoni, sconti,
carte regalo,….) per qualunque importo, che possono invece essere oggetto di donazione all’Azienda secondo la regolamentazione vigente.
5. I regali e le altre utilità comunque ricevuti fuori dai casi consentiti dal presente articolo devono essere immediatamente consegnati per la restituzione o per essere devoluti a fini istituzionali, secondo i regolamenti aziendali.
Art. 6 Partecipazione ad associazioni e organizzazioni
1. I destinatari del codice, nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, non assumono incarichi in associazioni e organizzazioni che possano porli in conflitto di interessi con l’attività svolta all’interno dell’Azienda, incluse le associazioni di volontariato e/o senza fini di lucro.
2. Al fine della valutazione del conflitto di interessi, i dipendenti e i direttori comunicano tempestivamente, anche attraverso modalità informatizzate, al proprio superiore gerarchico l’adesione o l’appartenenza ad associazioni od organizzazioni, anche senza fini di lucro, specificando il ruolo ricoperto, i cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento dell’attività del servizio di appartenenza, nonché quelle in ambito sanitario, socio sanitario, di ricerca e di tutela della salute. Il presente comma non si applica all’adesione a partiti politici o a sindacati.
3. In ogni caso, per i dipendenti e per i direttori è vietata l’adesione o l’appartenenza ad associazioni o organizzazioni con la previsione di un corrispettivo e/o compenso, ferma restando la possibilità di effettuare attività extraistituzionali secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
4. I destinatari non esercitano pressioni, promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di carriera o di altra natura, nei confronti di colleghi e altri operatori o utenti dei servizi con i quali vengano in contatto durante l’attività professionale, al fine di agevolare l’adesione ad associazioni o organizzazioni.
Art. 7 Prevenzione della corruzione
1. I destinatari rispettano le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell’amministrazione ed, in particolare, le prescrizioni e gli obiettivi indicati nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTCP).
2. Al fine di favorire un efficace e concreto sistema di difesa a contrasto della corruzione, i destinatari sono tenuti a collaborare con il RPCT; in particolare, i dirigenti e gli altri soggetti individuati nel PTPCT partecipano al processo di gestione del rischio di corruzione, contribuiscono alla definizione delle misure e delle azioni indirizzate a prevenire comportamenti a valenza corruttiva, da inserire nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, e supportano il RPCT nel loro monitoraggio.
3. Fermo restando l’obbligo di denuncia all’Autorità Giudiziaria, i destinatari segnalano al proprio superiore gerarchico e/o al RPCT e/o agli altri soggetti indicati nei regolamenti aziendali eventuali situazioni di illecito
nell’amministrazione di cui siano venuti a conoscenza, segnalando anche eventuali criticità nell’applicazione del Codice e possibili miglioramenti dell’organizzazione che consentano di favorire la prevenzione della corruzione.
4. I dipendenti e i direttori coinvolti e il RPCT sono chiamati ad assicurare la tutela dei soggetti che, fuori dai casi di responsabilità per calunnia o diffamazione, denuncino alle Autorità preposte o al RPCT illeciti di cui siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, rispetto ai quali verrà prevista specifica tutela nell’ambito dei regolamenti aziendali (tutela del whistleblower). Il RPCT e i direttori prendono in considerazione segnalazioni anonime solo se adeguatamente circostanziate.
Art. 8 Trasparenza e tracciabilità
1. I destinatari del Codice secondo quanto previsto nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza aziendale assicurano l’adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo alle pubbliche amministrazioni in conformità alle disposizioni normative vigenti, anche prestando la massima collaborazione nell’elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all’obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale Amministrazione Trasparente.
2. La tracciabilità dei processi decisionali adottati deve essere, in tutti i casi, garantita attraverso un adeguato supporto documentale ed informatico, che consenta in ogni momento la replicabilità del processo decisionale, assicurando la completezza e l’integrità della documentazione amministrativa e/o sanitaria, con un linguaggio chiaro e comprensibile. Deve essere garantita la conservazione dei documenti acquisiti e prodotti ai fini della rintracciabilità del relativo fascicolo e della documentazione in generale.
3. La tenuta e la conservazione della documentazione amministrativa e/o sanitaria deve avvenire nel rispetto della normativa privacy.
4. I destinatari concorrono a garantire la piena attuazione del diritto di accesso documentale, civico e generalizzato, in ottemperanza alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
Art. 9 Comportamento nei rapporti privati
Nei rapporti privati, comprese le relazioni extra lavorative con pubblici ufficiali nell’esercizio delle loro funzioni, i destinatari del Codice non sfruttano, né menzionano la posizione ricoperta o l’incarico svolto nell’Azienda per ottenere utilità che non gli spettino, e non assumono nessun altro comportamento che possa pregiudicare gli interessi dell’Azienda o nuocere alla sua immagine.
Art.10 Comportamento in servizio
1. I destinatari del Codice si impegnano a svolgere la propria attività lavorativa, perseguendo l’interesse pubblico e della collettività, nonché del singolo, nel rispetto delle norme, dei regolamenti aziendali e dei principi
enunciati dal presente Codice.
2. In particolare:
- rispettano il segreto d’ufficio e mantengono riservate le notizie e le informazioni apprese nell’ambito dell’attività svolta;
- non divulgano le informazioni relativi ai procedimenti in corso, prima che siano stati ufficialmente deliberati dagli organi competenti, fermo restando i diritti degli interessati al procedimento;
- non ritardano, né adottano, salvo giustificato motivo, comportamenti tali da far ricadere su altri il compimento di attività o l’adozione di decisioni di propria spettanza;
- assicurano nelle relazioni con i colleghi e i terzi la massima collaborazione, nel rispetto delle posizioni e dei ruoli rivestiti, evitando atteggiamenti e comportamenti che possano turbare il necessario clima di serenità e concordia nell’ambito dei servizi;
- si astengono da condotte moleste, anche di tipo sessuale, discriminatorie od offensive dell’altrui dignità;
- si astengono dal rendere pubblico con qualunque mezzo, compresi il web o i social network, i blog o i forum, commenti, informazioni e/o foto/video/audio che possano ledere l’immagine dell’Azienda, l’onorabilità dei colleghi, nonché la riservatezza o la dignità delle persone e in particolare dei pazienti;
- mantengono la funzionalità ed il decoro degli ambienti, utilizzano gli oggetti, le attrezzature e gli strumenti esclusivamente per finalità lavorative, e adottano comportamenti volti alla riduzione degli sprechi ed al risparmio energetico;
- utilizzano i mezzi di trasporto dell’Azienda soltanto per lo svolgimento dei compiti d’ufficio e/o delle attività affidate, astenendosi dal trasportare terzi, se non per motivi d’ufficio.
- non prestano la propria attività sotto l’effetto di sostanze alcoliche e/o stupefacenti e/o consumano tali sostanze; nel corso della prestazione lavorativa.
3. I dipendenti rispettano gli obblighi di servizio con particolare riferimento all’orario di lavoro, applicando correttamente la regolamentazione aziendale prevista per la rilevazione delle presenze e per l’astensione al lavoro. In particolare, all’atto di ingresso o uscita dal servizio, utilizzano il lettore badge più vicino alla propria sede di lavoro, fatte salve le ipotesi previste nelle regolamentazioni aziendali.
Art.11 Comportamento nei rapporti con il pubblico e con i mezzi di informazione
0.Xx destinatario del Codice si fa riconoscere attraverso l’esposizione, in modo visibile, del cartellino di riconoscimento o altro supporto identificativo secondo i regolamenti vigenti. Negli ambienti di lavoro utilizza le divise di servizio in modo da garantirne l’igiene, la sicurezza e il decoro nel rispetto della dignità professionale e dell’immagine dell’Azienda.
2. Nel rispondere alla corrispondenza, a chiamate telefoniche, ai messaggi di posta elettronica e ad ogni altra forma di messaggistica digitale, il destinatario opera nella maniera più completa e accurata possibile, favorendo la propria identificazione e indirizzando l’interessato ad altro servizio o ufficio, qualora non competente per materia. Fatte salve le norme sul segreto d’ufficio, fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento proprio e di altri colleghi dei quali ha la responsabilità o il coordinamento. Nelle attività da svolgere e nella trattazione delle pratiche rispetta, salvo diverse esigenze di servizio o diverso ordine di priorità stabilito dall’Azienda, l’ordine cronologico e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto con motivazioni generiche. Rispetta gli appuntamenti con i cittadini e risponde in modo tempestivo ai loro reclami.
3. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali, il destinatario si astiene da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti dell’Azienda o lesive dell’immagine della stessa e dei colleghi.
4. Il destinatario rispetta gli standard di qualità e di quantità fissati dall’Azienda anche nella Carta dei Servizi; opera al fine di assicurare la continuità del servizio e di fornire informazioni sulle modalità di prestazione dei servizi e sui livelli di qualità.
5. I rapporti con gli organi di informazione (stampa, televisione, radio, ecc.) spettano alla Direzione aziendale che si avvale degli uffici competenti, nel rispetto della politica di comunicazione eventualmente definita nei regolamenti dall’Azienda. Nel caso di eventuali contatti diretti da parte degli organi di informazione con i singoli destinatari in relazione alla attività aziendale, gli stessi informano preventivamente gli uffici competenti secondo le disposizioni aziendali.
6. Nei rapporti con gli organi di informazione, particolare attenzione deve essere posta alla tutela della riservatezza e della dignità delle persone e al diritto alla protezione dei dati personali e dei dati relativi alla salute.
Art.12 Disposizioni particolari per i dirigenti
1. Ferma restando l’applicazione delle altre disposizioni del Codice, ai dirigenti si applicano le disposizioni dell’articolo 13 del Regolamento nonché quelle del presente articolo. Le presenti disposizioni si applicano anche ai titolari di Posizione Organizzativa per le strutture prive di personale con qualifica dirigenziale.
2. Il dirigente svolge con diligenza le funzioni ad esso spettanti in base all’atto di conferimento dell’incarico, persegue gli obiettivi assegnati e adotta un comportamento organizzativo adeguato per l’assolvimento dell’incarico.
3. Il dirigente fornisce e aggiorna annualmente le informazioni sulla propria situazione patrimoniale e le dichiarazioni annuali dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche previste dalla legge, secondo le indicazioni impartite dall’Azienda, anche con modalità informatizzate.
Nell’ambito della dichiarazione prevista all’art.4 c.4, il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica altresì all’Azienda le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che ricoprano incarichi politici, o esercitino attività professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l’ufficio che dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti all’ufficio.
4. In particolare, i dirigenti, ciascuno per l’ambito di propria competenza e in relazione alla natura dell’incarico ed ai connessi livelli di responsabilità:
- favoriscono il pieno e motivato coinvolgimento del personale assegnato nel perseguimento degli obiettivi e delle attività aziendali;
- curano il benessere organizzativo, favorendo l'instaurarsi di rapporti cordiali e rispettosi tra i collaboratori, assumono iniziative finalizzate alla circolazione delle informazioni, anche in merito agli obiettivi assegnati alla struttura e alle criticità riscontrate, all'inclusione e alla valorizzazione delle differenze di genere, di età e di condizioni personali. Il dirigente garantisce, altresì, ai propri collaboratori pari opportunità di crescita professionale, assicurando una formazione e un aggiornamento adeguati, promuovendo lo sviluppo delle loro capacità e valorizzandone le competenze e le differenti attitudini e potenzialità.
- vigilano sul rispetto degli obblighi contrattuali e del Codice da parte dei collaboratori, con particolare attenzione alle norme in materia di presenza in servizio, corretta timbratura delle presenze e fruizione dei permessi, utilizzo adeguato dei servizi, materiali, attrezzature, mezzi di trasporto e, in generale, risorse affidategli per ragioni di servizio;
- assicurano che le risorse assegnate siano utilizzate per finalità esclusivamente istituzionali e, in nessun caso, per esigenze personali;
- rispettano le disposizioni vigenti in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e si impegnano, altresì, a provvedere alle relative comunicazioni obbligatorie;
- ad integrazione di quanto previsto all’art.8, promuovono e assicurano l’applicazione delle misure previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, e vigilano sulla loro attuazione;
- assegnano le attività sulla base di un'equa ripartizione del carico di lavoro, dell’inquadramento contrattuale e degli incarichi di responsabilità organizzativa conferiti, tenendo conto delle capacità, delle attitudini e della professionalità del personale a disposizione, anche in base a criteri di rotazione, ove opportuno e possibile.;
- valutano il personale assegnato alla struttura cui è preposto con imparzialità e rispettando le indicazioni, i tempi prescritti dall’Azienda e l’obbligo di astensione previsto nei casi di cui al comma 2 dell’art.4;
- intraprendono con tempestività le iniziative necessarie ove vengano a conoscenza di un illecito; attivano e concludono, se competenti, il
procedimento disciplinare, ovvero segnalano tempestivamente l'illecito all'autorità disciplinare, prestando ove richiesta la propria collaborazione. Provvedono, nei casi in cui si configuri un illecito penale, amministrativo o contabile a informare senza indugio il proprio superiore gerarchico e a inoltrare tempestiva denuncia/segnalazione all'autorità giudiziaria competente. Nel caso in cui ricevano segnalazioni di un illecito da parte di un Dipendente, adottano ogni cautela affinché il segnalante sia tutelato4;
- si adoperano affinché notizie non rispondenti al vero quanto all’organizzazione, all’attività e ai dipendenti dell’Azienda possano diffondersi.
5. Le indicazioni nel presente articolo si applicano anche ai direttori.
Art.13 Contratti e atti negoziali
1. Nello svolgimento delle attività propedeutiche ad una gara pubblica, nella conclusione di accordi e negozi, nonché nella stipulazione di contratti e nella fase di esecuzione degli stessi, i dipendenti e i direttori agiscono secondo il principio di imparzialità e di ottenimento del massimo vantaggio per l’Azienda nel perseguimento dei fini istituzionali.
2. In particolare i dipendenti e i direttori non possono stipulare contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbiano stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi mediante moduli standard o formulari5
3. Ciascuna procedura deve essere espletata adottando le più ampie condizioni di concorrenza, pubblicità e trasparenza, nel rispetto della normativa vigente.
4. Nello svolgimento delle attività di cui al comma 1, i dipendenti e i direttori non ricorrono a mediazione di terzi, né corrispondono o promettono ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, né per facilitare o aver facilitato la conclusione o l’esecuzione del contratto. Il presente comma non si applica ai casi in cui l’amministrazione abbia deciso di ricorrere all’attività di intermediazione professionale per esplicite ragioni di maggior vantaggio per l’amministrazione.
5. In caso di procedure di gara pubblica l’aspirante contraente si impegna a rispettare i principi del presente Xxxxxx al momento di presentazione della domanda di partecipazione. In ogni caso i contraenti si impegnano espressamente a condividere e rispettare i medesimi principi al momento della stipulazione del contratto e quanto previsto dai Xxxxx di integrità sottoscritti.
Art.14 Gestione delle liste di attesa e attività libero professionale
1. Le liste di attesa sono gestite con il massimo rigore e secondo criteri di trasparenza rispettando l’ordine cronologico di prenotazione ed i criteri di
4 ai sensi e per gli effetti dell'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001.
5 Ai sensi dell’art.1342 codice civile
priorità fissati per l’accesso alle prestazioni, evitando ogni forma di condizionamento derivante dall’attività libero professionale o da altri interessi non istituzionali.
2. L’esercizio dell’attività libero professionale deve essere autorizzata dall’Azienda e svolta nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari in materia. Non deve essere in contrasto con le finalità e le attività istituzionali dell’Azienda e deve essere organizzato in modo tale da garantire il prioritario svolgimento e il rispetto dei volumi dell’attività istituzionale, nonché la funzionalità dei servizi.
3. Il destinatario tiene rigorosamente separate l’attività libero professionale da quella istituzionale secondo quanto previsto dalla normativa nazionale, dagli indirizzi e dalle direttive regionali in materia6; nel suo svolgimento non deve ritardare, intralciare o condizionare l'attività istituzionale, con particolare attenzione al fenomeno dello sviamento dei pazienti verso l'attività libero professionale, propria o altrui, a discapito e/o in sostituzione dello svolgimento dell'attività istituzionale.
4. L’Azienda vigila sul corretto svolgimento dell’attività libero professionale, in particolare per quanto attiene alla libera scelta dell’assistito, al rispetto del corretto rapporto fra volumi di attività istituzionale e libero professionale e alla corretta e trasparente informazione al paziente.
Art.15 Ricerca e sperimentazioni
1. Le attività di ricerca e di sperimentazione sono svolte secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale e dai regolamenti aziendali, osservando le buone pratiche previste dalla comunità scientifica e garantendo l’assenza di pregiudizi per l’attività assistenziale.
2. Nelle sperimentazioni cliniche e negli studi, che secondo la legge o altra fonte normativa devono essere sottoposti al parere del competente Comitato etico, oltre al parere positivo del medesimo Comitato è richiesto espresso e motivato nullaosta del direttore generale della struttura sanitaria in cui è condotta l’attività. L’avvio della sperimentazione clinica o dello studio, in assenza del predetto nullaosta, è fonte di responsabilità disciplinare ed è rilevante ai fini della responsabilità civile, amministrativa e contabile dello sperimentatore.
3. Il personale coinvolto conduce l’attività di ricerca e di sperimentazione libero da condizionamenti e pressioni di ogni genere, assicurando la massima tutela dei diritti e della dignità delle persone. Lo svolgimento di tale attività avviene altresì nel rispetto dei seguenti requisiti:
- completa informativa al paziente in merito alla sperimentazione e/o studio e conseguente acquisizione del consenso informato, ove necessario;
- conformità ai principi della normativa in materia di protezione dei dati
6 Cfr. in particolare DGR 2 agosto 2013, n. 1131 “Linee guida regionali attuative dell'art. 1, comma 4, della L. 120/2007 "Disposizioni in materia di attività libero professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria", come modificato dal D.L. n. 158 del 13/9/2012.
personali;
- appropriatezza, veridicità e affidabilità nella progettazione e nella conduzione dello studio (es. raccolta di dati veritieri e loro corretta conservazione nei registri, corretta comunicazione di eventuali eventi avversi, adeguata e veritiera rendicontazione di contributi o finanziamenti ricevuti, pubblicazione dei dati in modo accurato senza alterazione dei risultati);
- rispondenza ai principi etici e agli standard professionali in tutte le fasi della ricerca scientifica;
- integrità, indipendenza e trasparenza del ricercatore.
4. Il personale coinvolto nell’attività di ricerca/sperimentazione informa l’Azienda e il Comitato Etico, secondo le modalità previste dai regolamenti vigenti, di potenziali conflitti di interessi o di eventuali attività o iniziative finalizzate a condizionare la sperimentazione stessa. Assicura la corretta attribuzione e la trasparenza dei finanziamenti ottenuti e della ripartizione degli oneri delle sperimentazioni, come definito dai regolamenti aziendali in materia.
5. I destinatari del presente Codice che detengono brevetti e altre forme di proprietà intellettuale devono prestare particolare attenzione ai potenziali conflitti di interessi che potrebbero derivare rispetto alle attività aziendali svolte e dichiararli all’Azienda per una loro valutazione.
Art.16 Sponsorizzazioni e attività formativa
1. I destinatari del Codice, in relazione alle iniziative di sponsorizzazione e agli atti di liberalità, osservano le procedure previste nei regolamenti aziendali, attenendosi a principi di trasparenza, imparzialità e pubblicità.
2. La formazione sponsorizzata è ammessa qualora porti ragionevolmente un beneficio all’attività istituzionale svolta e sulla base di proposte non nominative indirizzate all’Azienda, nel rispetto dei regolamenti vigenti; in tale ambito, i dipendenti interessati sono individuati dall’Azienda in relazione al ruolo organizzativo, alle competenze possedute, al bisogno formativo, ecc., secondo criteri d’imparzialità e rotazione. Rientrano nella fattispecie anche le risorse messe a disposizione da chiunque per la sponsorizzazione di convegni, congressi, attività formative da svolgere presso l’Azienda.
3. Nell’individuazione dei docenti ai quali affidare le attività formative aziendali, i dipendenti coinvolti nel percorso di assegnazione dei relativi incarichi applicano principi di valutazione delle competenze richieste dal fabbisogno formativo, di imparzialità e trasparenza, nel rispetto delle procedure aziendali.
Art.17 Rapporti con società farmaceutiche e/o ditte produttrici di dispositivi medici
1. I rapporti con società farmaceutiche e/o ditte produttrici di dispositivi medici sono gestiti secondo quanto previsto dalla normativa nazionale, dagli
indirizzi e dalle direttive regionali in materia7 e dai regolamenti aziendali, evitando qualsiasi comportamento volto a favorire indebitamente qualunque soggetto.
2. Nel quadro dell'attività di informazione e presentazione dei medicinali, svolta presso medici o farmacisti, ad integrazione di quanto già previsto all’art. 5, è fatto divieto di ricevere premi, vantaggi pecuniari o in natura, salvo che siano di valore trascurabile e siano comunque collegabili all'attività espletata dal medico o dal farmacista. La quantificazione del predetto valore trascurabile è fissata in un massimo di venti euro annui per società farmaceutica, per ogni singolo medico o farmacista. Eventuale materiale informativo di consultazione scientifica o di lavoro (abbonamenti a riviste, testi, accesso a banche dati, ecc.), per l'attività del medico e del farmacista, può essere ceduto, a titolo gratuito, solo alle direzioni delle Aziende Sanitarie che disporranno in quale modalità renderlo fruibile agli operatori sanitari.
3. Il personale medico che opera per l’Azienda è tenuto a prescrivere i farmaci e utilizzare i dispositivi medici secondo le migliori scelte basate su evidenze scientifiche, sicurezza di uso e sostenibilità economica per la cura delle persone sulla base dei prontuari del farmaco regionali e delle loro articolazioni a livello di Area Vasta e nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti e dalle procedure operative stabilite a livello aziendale. Parimenti, il personale medico prescrive dispositivi ed ausili secondo le procedure stabilite a livello aziendale.
4. È fatto divieto ai destinatari di promuovere nei confronti degli utenti l’acquisto o comunque l’acquisizione di prodotti e/o materiale sanitario e non, al di fuori di quanto previsto dalle procedure aziendali.
5. I principi sopra indicati si estendono a tutte le tipologie di fornitori e a tutti i destinatari coinvolti.
Art. 18 Attività conseguenti al decesso
1. Tenuto conto delle forti implicazioni di natura sia etica che economica connesse ai molteplici interessi che si possono concentrare sulle attività conseguenti al decesso, nell’applicazione delle disposizioni del Codice i destinatari coinvolti:
a. rispettano l’obbligo di riservatezza relativo all’evento del decesso;
b. non accettano né richiedono omaggi compensi o altre utilità in relazione all’espletamento delle proprie funzioni o dei compiti previsti, in particolare all’interno delle camere mortuarie;
c. non suggeriscono ai parenti del deceduto alcuna specifica impresa di onoranze funebri.
2. I Dirigenti e il Direttore Sanitario sono tenuti a vigilare sulla osservanza delle presenti norme di condotta.
7 Cfr. in particolare DGR 2309 del 21/12/2016 “Indirizzi e direttive in materia di informazione scientifica sul farmaco nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale”
Titolo IV: Sistema sanzionatorio e di vigilanza
Art.19 Vigilanza sull’applicazione del Codice
1. Sull’applicazione del presente Codice vigilano:
a) i dirigenti ciascuno per l’ambito di propria competenza e in relazione alla natura dell’incarico ed ai connessi livelli di responsabilità, che:
- promuovono la conoscenza del Codice e ne favoriscono il rispetto, anche fornendo consulenza ed assistenza sulla corretta interpretazione e attuazione del medesimo;
- segnalano all’autorità disciplinare o attivano direttamente le azioni disciplinari di competenza conseguenti ad eventuali violazioni del Codice, comunicando le sanzioni comminate all’U.P.D.;
b) l’Ufficio Procedimenti Disciplinari (U.P.D.), il quale, oltre alle funzioni disciplinari previste dalla legge, ai fini dell’attuazione del Codice:
- ne cura l’aggiornamento in collaborazione con il RPCT, anche sulla base degli indirizzi regionali,
- esamina le segnalazioni di violazione dello stesso,
- tiene la raccolta delle condotte illecite accertate e sanzionate e le segnala alle Autorità Giudiziarie competenti per i profili di responsabilità contabile, amministrativa, civile e penale e al Servizio competente ai fini della valutazione dell’incarico;
- fornisce consulenza ed assistenza sulla corretta interpretazione e attuazione del Codice;
- invia alle strutture aziendali deputate alla valutazione del personale gli atti decisori in esito a procedimenti disciplinari per gli adempimenti di competenza anche in ordine alla valutazione delle performance e/o dell’incarico conferito;
- predispone una relazione annuale dell’attività disciplinare svolta complessivamente e delle segnalazioni relative a condotte illecite e/o fatti o illegalità, nel rispetto della riservatezza, da trasmettere al R.P.C.T.;
c) il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (R.P.C.T.), il quale:
- cura la diffusione della conoscenza del Codice in ambito aziendale, anche promuovendo idonee iniziative formative,
- monitora annualmente il livello di attuazione dello stesso,
- riceve le segnalazioni di infrazione del Codice commesse da qualunque destinatario;
- cura la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Azienda dell’esito del monitoraggio annuale secondo le indicazioni fornite dall’ANAC;
- utilizza tali dati al fine di proporre eventuali misure volte a correggere i fattori che hanno contribuito a determinare le cattive condotte e in fase di predisposizione del PTPC.;
d) il Servizio personale o altro Servizio aziendale preposto in materia o il fornitore, il quale:
- consegna copia del Codice al destinatario che lo sottoscrive all’atto del conferimento dell’incarico/assunzione o dalla stipula del contratto. In particolare, i contratti individuali di lavoro aziendali devono contenere il richiamo al dovere di osservanza delle disposizioni del Codice, con precisazione che l’eventuale violazione verrà sanzionata;
e) l’Organismo Indipendente di Valutazione per gli Enti e le Aziende del Servizio Sanitario Regionale (OIV-SSR), con il supporto dell’Organismo Aziendale di Supporto, il quale:
- fornisce parere obbligatorio ai sensi dell’art. 54 co. 5 D.lgs 165/01 sul Codice;
- verifica il coordinamento tra i contenuti del Codice ed il sistema di misurazione e valutazione della performance.
2. Collaborano altresì all’aggiornamento e al monitoraggio del Codice:
a. i destinatari del Codice;
b. gli utenti e le Associazioni di cittadini.
3. Per i dipendenti, il rispetto del Codice ed il corretto esercizio dei doveri di vigilanza sull’attuazione e sul rispetto dello stesso rientrano tra parametri e criteri di valutazione della performance individuale.
Art. 20 Responsabilità conseguenti alla violazione dei doveri del Codice e Disposizioni Sanzionatorie per i destinatari soggetti al potere disciplinare dell’Azienda
1. Ferma restando la necessità dell’osservanza dei principi di cui all’art.3, il presente Xxxxxx stabilisce specifici obblighi la cui trasgressione costituisce violazione dei doveri d’ufficio e comporta l’applicazione di sanzioni disciplinari così come previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi. Pertanto, quanto riportato nel presente articolo ha valenza ricognitiva e non costitutiva.
2. Il contratto individuale di lavoro prevede il richiamo al dovere di osservanza delle disposizioni del presente Xxxxxx, con la precisazione che l’eventuale violazione verrà sanzionata. Nel contratto medesimo il lavoratore dà atto di conoscere il presente Xxxxxx, le sue prescrizioni e le conseguenti responsabilità, anche disciplinari, in caso di violazione.
3. Ai fini della determinazione del tipo e dell'entità della sanzione disciplinare concretamente applicabile, la violazione è valutata in ogni singolo caso con riguardo alla gravità del comportamento e all'entità del pregiudizio, anche morale, derivatone al decoro o al prestigio dell'amministrazione di appartenenza.
4. Fermo restando che violazioni gravi o reiterate del Codice comportano l'applicazione della sanzione espulsiva, quest’ultima si applica in particolare nei seguenti casi di violazione del Codice:
- violazione delle disposizioni concernenti regali, compensi e altre utilità (art.5 del presente Codice) qualora concorrano la non modicità (da intendersi come valore non superiore a 150 €) del valore del regalo o delle altre utilità e l'immediata correlazione di questi ultimi con il compimento di un atto o di un'attività tipici dell'ufficio;
- nel caso in cui il pubblico dipendente costringa altri dipendenti ad aderire ad associazioni od organizzazioni o eserciti pressioni a tale fine, promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di carriera (art. 6 comma. 3 del presente Codice);
- nel caso in cui il pubblico dipendente concluda, per conto dell’Azienda, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi mediante moduli standard o formulari (art.1342 codice civile) (art. 13 comma 2 .del presente codice);
- nei casi di recidiva nelle seguenti ipotesi di illecito:
a) il pubblico dipendente accetti incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un
interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all’ufficio di appartenenza (art.4 c.6 del presente codice);
b) il pubblico dipendente non si sia astenuto dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, non meramente potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall’intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici (art.4 commi 1 e 2 del presente codice);
c) il dirigente responsabile di struttura, che nei limiti delle sue possibilità, non eviti che notizie non rispondenti al vero quanto all’organizzazione, all’attività e ai dipendenti pubblici possano diffondersi (art.12 com.4 ult. cpv).
5. Le sanzioni conservative possono essere applicate in caso di violazione delle disposizioni previste nel Titolo III del presente Codice con conseguente applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari, salvo quelle più gravi previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi (art. 16 comma 3 del Regolamento):
a) Per il Personale del comparto (art. 13 CCNL/2004): dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a quattro ore della retribuzione (co. 4 lett a-b-c-oppure lett. g in caso di violazione di doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo all’azienda o ente, agli utenti o terzi); oppure sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 gg, in caso di recidiva se la precedente violazione era stata sanzionata con il massimo della multa (comma. 5 lett. a) o qualora sia derivato grave danno all’azienda o ente, agli utenti o terzi (comma. 5 lett. m); o sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi per recidiva nel biennio, quando sia stata comminata la sanzione massima oppure in caso di particolare gravità (comma. 6 lett. a).
b) Per la dirigenza (CCNL /2010 integrativo CCNL 17.10.2008 art. 8): dal minimo della censura scritta fino alla multa da 200 a 500 € (art. 8 co. 4 lett. a, b, f, h); la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di 3 giorni fino ad un massimo di 3 mesi nel caso previsto dall’art. 55 sexies, co. 1 del D.lgs 165/2001 (art 8, co. 7); la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di 3 giorni a 6 mesi, nei casi di recidiva delle mancanze previste o particolare gravità delle mancanze previste al comma 4 (art. 8 co. 8 lett. a) o per le condotte di cui al co. 8 lett b e segg.
A fronte del mancato esercizio o della decadenza dell'azione disciplinare,
dovuto all'omissione o al ritardo, senza giustificato motivo, degli atti del procedimento disciplinare, inclusa la segnalazione di cui all’art. 55 bis, comma 4, ovvero di valutazioni manifestamente irragionevoli di insussistenza dell’illecito in relazione a condotte aventi oggettiva e palese rilevanza disciplinare, è prevista, per i soggetti responsabili, l’applicazione della sospensione dal servizio fino ad un massimo di 3 mesi, salva la maggior sanzione del licenziamento prevista nei casi di cui all’art 55 quater, comma 1, lettera f-ter) e comma 3 quinquies. ( art. 55 sexies, comma 3 del D.lgs 165/2001).
c) Per i dipendenti che violino il Codice con conseguente condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno si applica la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di 3 giorni a un massimo di 3 mesi in proporzione all’entità del risarcimento (art.. 55 sexies, comma 1 d.lgs. 165/2001).
6. In ogni caso l’irrogazione delle sanzioni è consentita solo a seguito di procedimento disciplinare e nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni alle effettive circostanze oggettive e soggettive del caso.
7. Restano fermi gli ulteriori obblighi e le conseguenti ipotesi di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti previsti da norme di legge, di regolamento o dai contratti collettivi, nonché la comminazione del licenziamento senza preavviso per i casi già previsti dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi.
8. In ogni caso, costituendo le norme del presente Codice precise obbligazioni contrattuali, nei casi di violazione delle stesse, l’Azienda agisce nei confronti del trasgressore ricorrendo agli strumenti e alle tutele previste dall’ordinamento giuridico, quali, a mero titolo esemplificativo, la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno, anche di immagine, derivato all’Azienda dalla condotta lesiva.
Art.21 Responsabilità conseguenti alla violazione dei doveri del Codice e Disposizioni Sanzionatorie per gli altri destinatari
1. Per i destinatari non soggetti al potere disciplinare dell’Azienda, costituendo le norme del presente Xxxxxx precise obbligazioni contrattuali, nei casi di violazione delle stesse, l’Azienda agisce nei confronti del trasgressore ricorrendo agli strumenti e alle tutele previste dall’ordinamento giuridico, quali, a mero titolo esemplificativo, la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno, anche di immagine, derivato all’Azienda dalla condotta lesiva.
2. Con specifico riferimento alle varie tipologie di destinatari, si indicano le conseguenze della violazione del Codice:
a) Per il personale universitario integrato nell’attività assistenziale, ivi compresi i ricercatori a tempo determinato convenzionati, in caso di violazione degli obblighi previsti dal presente Codice, previa istruttoria,
l’Azienda trasmette gli atti all’Università per le valutazioni del caso e l’eventuale attivazione del procedimento disciplinare. Qualora la violazione consista in gravissime mancanze ai doveri d'ufficio, il Direttore Generale previo parere conforme, da esprimere entro ventiquattro ore dalla richiesta al Comitato dei Garanti, può sospendere i professori ed i ricercatori universitari dall'attività assistenziale e disporne l'allontanamento dall'Azienda, dandone immediata comunicazione al Rettore per gli ulteriori provvedimenti di competenza; qualora il comitato non si esprima nelle ventiquattro ore previste, il parere si intende espresso in senso conforme.
In esito al procedimento disciplinare condotto dall’Università e in accordo con quest’ultima, l’Azienda valuta la risoluzione dal rapporto convenzionale.
b) Per i Medici in formazione specialistica, in caso di violazione degli obblighi previsti dal presente Codice, previa istruttoria, l’Azienda trasmette segnalazione al Rettore, al Direttore della Scuola di Specializzazione alla quale risulta iscritto il Medico in Formazione Specialistica ed al Responsabile del Dipartimento Universitario di riferimento della Scuola di Specializzazione per l’attivazione delle misure di propria competenza. Sulla base della gravità della violazione, previa istruttoria, l’Azienda può disporre l’inibizione temporanea dalla frequenza presso le proprie strutture e, conseguentemente, dall’attività formativa pratica, nelle more delle decisioni dell’Università, in conformità agli accordi esistenti tra Azienda ed Università.
c) Per i Ricercatori a tempo determinato a moderata attività assistenziale, dottorandi ed assegnisti di ricerca autorizzati all’espletamento dell’attività assistenziale, in caso di violazione degli obblighi previsti dal presente Xxxxxx, l’Azienda, previa segnalazione all’Università e previa istruttoria può disporre la sospensione dell’autorizzazione o la revoca dell’ammissione all’esercizio dell’attività assistenziale con conseguente esclusione. Qualora la violazione concerna uno degli illeciti che comportano l’applicazione delle sanzioni espulsive (licenziamento per giustificato motivo e per giusta causa), il Direttore Sanitario attiverà comunque le procedure previste per l’esclusione dall’attività assistenziale, in conformità agli accordi esistenti tra Azienda ed Università.
d) Per il Direttore generale, amministrativo e sanitario, scientifico e socio-sanitario ove presenti, ogni comportamento in contrasto con il presente Xxxxxx sarà segnalato alla Regione per il Direttore Generale, al Direttore Generale per il Direttore Sanitario, Amministrativo e Socio- Sanitario, al Ministero della Salute per il Direttore Scientifico e potrà costituire mancato raggiungimento degli obiettivi attribuiti con ogni conseguenza del caso.
e) Per gli altri destinatari del presente Codice non compresi nei punti precedenti – ossia quanti intrattengono con l’Azienda rapporti
convenzionali, contrattuali o di collaborazione/consulenza, compresi loro dipendenti, collaboratori, ecc. – ogni comportamento in contrasto con il presente Xxxxxx potrà costituire inadempimento sulla base di quanto stabilito nei relativi contratti o convenzioni, con ogni conseguenza del caso.
Art.22 Effetti del rispetto del Codice sul sistema di valutazione
1. L’attuazione dei doveri e adempimenti previsti nel Codice è ritenuta rilevante nell’ambito della definizione dei criteri di misurazione e valutazione della performance individuale e organizzativa del personale, e della eventuale attribuzione degli incarichi previsti dai CCNNLL e dagli Accordi integrativi aziendali.
2. Per i dipendenti, la violazione del Codice qualora accertata in ambito disciplinare assume rilevanza anche ai fini del sistema premiante aziendale e della conseguente erogazione delle voci accessorie correlate, nei casi e con le modalità previste nel sistema di valutazione adottato nell’ambito degli accordi integrativi aziendali
Titolo V: Disposizioni finali
Art.23 Disposizioni finali
1. Il presente Xxxxxx entra in vigore dalla data di approvazione con atto deliberativo dell’Azienda.
2. Ai sensi dell’art.17, co.2 del Regolamento, viene data la più ampia diffusione al Codice, tramite pubblicazione sul sito web istituzionale delle Aziende sanitarie e sulla rete intranet, nonché tramite e-mail o altra comunicazione a tutti i dipendenti e ai titolari di contratti di consulenza o collaborazione a qualsiasi titolo, anche professionale, di imprese fornitrici di servizi in favore delle Aziende sanitarie.
3. Il presente Xxxxxx è parte integrante e sostanziale del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza dell’Azienda.
Allegato 1): Normativa di riferimento
Il presente Xxxxxx s’inserisce nel più ampio quadro recentemente tracciato nel nostro ordinamento giuridico di seguito riportato:
Legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi”.
Art. 54 “Codice di Comportamento” del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, così come sostituito dall’art. 1, comma 44, della Legge n. 190/2012.
D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”
Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e la repressione dell’illegalità nella pubblica amministrazione”.
D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”.
D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 relativo a “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 relativo a: “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”.
Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.
Intesa tra Governo Regioni ed Enti Locali per l’attuazione dell’art. 1, commi 60 e 61, della Legge 2 novembre 2012, n. 190, n. 79 del 24 luglio
2013.
Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni (art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165/2001), approvate dalla CIVIT (ora ANAC) con Deliberazione n. 75/2013.
Delibera CIVIT 11/9/2013 n. 72 “Approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione”.
Determinazione ANAC 28/10/2015 n. 12: “Aggiornamento PNA”.
Determinazione ANAC 3/8/2016 n. 831: “Aggiornamento PNA”.
Determinazione ANAC 28/12/2016 n.1309: “Linee guida su accesso civico generalizzato”.
Linee guida per l’adozione dei codici di comportamento negli enti del SSN, approvate con Deliberazione ANAC n. 358 del 29/3/2017.
Legge Regionale 1 giugno 2017 n. 9 “Fusione dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Xxxxxx e dell'Azienda Ospedaliera 'Arcispedale Santa Xxxxx Nuova'. Altre disposizioni di adeguamento degli assetti organizzativi in materia sanitaria”.
Contratti collettivi del comparto sanità e delle aree dirigenziali del SSN.
Accordi collettivi nazionali del personale convenzionato (medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, specialisti, ecc.).
Codici deontologici professionali.
Piani aziendali per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza.