Nuova convenzione di sicurezza sociale tra la Svizzera e il Regno Unito
Nuova convenzione di sicurezza sociale tra la Svizzera e il Regno Unito
1. Applicazione provvisoria dal 1° novembre 2021 1
3. Assoggettamento assicurativo 2
a Assoggettamento in base al luogo di lavoro ed eccezioni, in particolare per i lavoratori distaccati 2
b Assoggettamento in caso di pluriattività 2
c Procedure analoghe a quelle applicate tra la Svizzera e gli Stati dell’UE 2
d Nessuna disposizione transitoria concernente l’assoggettamento rispetto alla convenzione del 1968 3
4. Conseguenze sulle prestazioni familiari 3
5. Prestazioni del 1° pilastro 3
6. Assicurazione facoltativa 3
7. Rapporto con l’Accordo sui diritti dei cittadini 3
1. Applicazione provvisoria dal 1° novembre 2021
In seguito all’uscita del Regno Unito dall’UE (Brexit), dal 1° gennaio 2021 l’Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l’UE (ALC) e i regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 relativi al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale non si applicano più alle relazioni tra la Svizzera e il Regno Unito.
I due Stati hanno concluso una nuova convenzione, che, fino alla sua entrata in vigore, sarà già applicabile provvisoriamente dal 1° novembre 2021. La convenzione di sicurezza sociale del 1968, nuovamente applicabile dal 1° gennaio 2021, sarà per principio sostituita dalla nuova convenzione bilaterale. La nuova convenzione di sicurezza sociale non è applicabile alle persone che rientrano nel campo d’applicazione dell’Accordo sui diritti dei cittadini (v. Newsletter del 29.10.2020).
La nuova convenzione di sicurezza sociale è più ampia rispetto alle convenzioni bilaterali usualmente concluse con altri Stati. Molte disposizioni sono state riprese dai regolamenti (CE) 883/2004 e (CE) n. 987/2009.
2. Campo d’applicazione
La convenzione si applica, nelle relazioni tra la Svizzera e il Regno Unito, ai cittadini di entrambi gli Stati contraenti e ai cittadini degli Stati dell’UE (ma cfr. il punto 3 sull’assoggettamento assicurativo). Come l’ALC, anche la convenzione si applica altresì ai familiari non esercitanti un’attività lucrativa e ai superstiti, a prescindere dalla loro nazionalità.
A differenza dell’ALC, per contro, la convenzione contempla soltanto disposizioni bilaterali, che coordinano esclusivamente il sistema di sicurezza sociale della Svizzera e quello del Regno Unito, senza triangolazioni tra i vari accordi in materia (convenzione di sicurezza sociale tra Svizzera e Regno Unito, Accordo UE-Regno Unito, ALC).
Per quanto concerne la portata territoriale, la convenzione si applica alla Svizzera nonché al Regno Unito e a Gibilterra, ma non agli altri territori d’oltremare e alle dipendenze della Corona del Regno Unito. All’Isola di Man, a Jersey, Guernsey, Alderney, Herm e Xxxxxx continua ad applicarsi la convenzione di sicurezza sociale del 1968.
3. Assoggettamento assicurativo
La nuova convenzione tra la Svizzera e il Regno Unito disciplina l’assoggettamento assicurativo delle persone che si trovano in una situazione transfrontaliera tra i due Stati contraenti (ovvero una situazione in cui non tutti gli elementi riguardano esclusivamente uno dei due Stati) e ai quali non è applicabile l’Accordo sui diritti dei cittadini.
Per quanto concerne la legislazione applicabile, le norme della nuova convenzione ricalcano quelle dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009. Disposizioni relative all’attuazione e alle procedure sono previste al titolo II dell’allegato 1.
a Assoggettamento in base al luogo di lavoro ed eccezioni, in particolare per i lavoratori distaccati
Le persone che rientrano nel campo d’applicazione della convenzione sono soggette alla legislazione di un solo Stato, in generale quella dello Stato contraente sul territorio del quale viene esercitata l’attività lucrativa.
I lavoratori salariati o indipendenti possono essere distaccati nell’altro Stato contraente per un periodo di 24 mesi. Le condizioni che reggono il distacco sono le stesse di quelle previste per l’applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004; per esempio, la durata di assicurazione precedente nello Stato di provenienza è, in generale, di un mese per i salariati e di due mesi per gli indipendenti. Le autorità competenti dei due Stati possono convenire una proroga del distacco fino a un massimo di 6 anni.
I familiari (coniugi senza attività lucrativa, partner registrati e figli) che accompagnano il lavoratore distaccato restano assicurati con il lavoratore nel suo Stato di provenienza.
b Assoggettamento in caso di pluriattività
La convenzione disciplina l’assoggettamento dei lavoratori salariati o indipendenti occupati simultaneamente in Svizzera e nel Regno Unito, riprendendo sostanzialmente la «regola del 25 per cento», che prescrive l’assoggettamento nello Stato contraente di residenza, se vi è esercitata una parte consistente delle attività.
Se non è il caso, il salariato che esercita più attività può essere assicurato:
• nello Stato contraente in cui ha sede il datore di lavoro
• nello Stato contraente che non è quello di residenza se i datori di lavoro hanno sede in Svizzera e nel Regno Unito
• nello Stato contraente di residenza se il datore di lavoro non ha sede né in Svizzera né nel Regno Unito
Le attività esercitate in Stati dell’UE non rientrano nel campo d’applicazione della nuova convenzione bilaterale e non sono considerate nell’ambito della determinazione della legislazione applicabile secondo la medesima.
L’Accordo sui diritti dei cittadini tutela le situazioni e i diritti delle persone che hanno esercitato il loro diritto alla libera circolazione prima del 31 dicembre 2020 e che a quella data rientravano nel campo d’applicazione dell’ALC; il regolamento (CE) n. 883/2004 continua ad applicarsi loro fintantoché restano in una situazione transfrontaliera che implica la Svizzera e il Regno Unito in base alla loro nazionalità, attività o residenza.
c Procedure analoghe a quelle applicate tra la Svizzera e gli Stati dell’UE
I casi di distacco tra la Svizzera e il Regno Unito o di attività esercitate simultaneamente in entrambi gli Stati contraenti sono trattati dalle casse di compensazione AVS tramite il portale online ALPS, che è stato adeguato di conseguenza.
Il modulo attestante la legislazione applicabile ai lavoratori in situazione di mobilità tra la Svizzera e il Regno Unito (p. es. distacco o pluriattività) utilizzato dalla Svizzera è l’attestazione generica impiegata nell’ambito dell’applicazione delle altre convenzioni bilaterali concluse dalla Svizzera (Certificate of Coverage CoC). Dal canto suo, il Regno Unito utilizzerà una propria attestazione specifica.
d Nessuna disposizione transitoria concernente l’assoggettamento rispetto alla convenzione del 1968
La nuova convenzione bilaterale sostituirà a partire dal 1° novembre 2021 la convenzione del 1968 tra la Svizzera e il Regno Unito, che era applicabile alle situazioni a partire dal 1° gennaio 2021.
Le attestazioni di distacco rilasciate in virtù della convenzione bilaterale del 1968 restano tuttavia valide fino alla data di scadenza indicata sul documento.
4. Conseguenze sulle prestazioni familiari
A partire dall'applicazione provvisoria del nuovo accordo di sicurezza sociale, le disposizioni giuridiche nazionali della LAFam e della LAF sono applicabili alle relazioni tra la Svizzera e il Regno Unito, a meno che non si tratti di un caso che rientra nel campo di applicazione dell'accordo sui diritti dei cittadini. Il Regno Unito deve quindi essere considerato uno stato non contraente per gli assegni familiari, e gli assegni familiari previsti dalla LAFam e dalla LAF non possono essere esportati.
Eccezione: gli assegni familiari della LAFam o della LAF continuano ad essere esportati se il diritto agli assegni familiari è stato acquisito prima del 31 dicembre 2020.
5. Prestazioni del 1° pilastro
La nuova convenzione di sicurezza sociale prevede l’esportazione delle prestazioni di vecchiaia e per superstiti, che vengono quindi versate in tutto il mondo. Le prestazioni dell’AI e le rendite straordinarie, invece, non vengono esportate. Se domiciliati al di fuori della Svizzera, dunque, i cittadini del Regno Unito non potranno percepire la rendita dell’AI.
6. Assicurazione facoltativa
Dal 1° gennaio 2021 i cittadini della Svizzera, degli Stati dell’UE, dell’Islanda, del Liechtenstein e della Norvegia che risiedono nel Regno Unito possono aderire all’assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, purché siano adempiute le condizioni di adesione, in particolare la durata di assicurazione di almeno cinque anni consecutivi immediatamente prima della cessazione dell’assicurazione obbligatoria.
7. Rapporto con l’Accordo sui diritti dei cittadini
Per disciplinare il recesso del Regno Unito dall’ALC e garantire i diritti acquisiti dagli assicurati in virtù dell’ALC, la Svizzera e il Regno Unito hanno concluso l’Accordo sui diritti dei cittadini, che è applicabile dal 1° gennaio 2021. La nuova convenzione di sicurezza sociale tra la Svizzera e il Regno Unito contempla una riserva a favore dell’Accordo sui diritti dei cittadini. Se una persona rientra nel campo d’applicazione di questo accordo, si applicano le disposizioni del diritto di coordinamento europeo e non la nuova convenzione di sicurezza sociale.