COMUNE DI GROSSETO
(Legge 160/2019 – articolo 1, commi 816-836 e 846-847)
Approvato con deliberazione C.C. n. 128 del 21/12/2020 Modificato con deliberazione C.C. n. 20 del 29/03/2021 Modificato con deliberazione C.C. n. 12 del 07/03/2022
INDICE
CAPO I - DISPOSIZIONI SISTEMATICHE
Articolo 1 - Ambito e finalità del regolamento
Articolo 2 - Definizioni per occupazioni di suolo pubblico Articolo 3 - Definizioni per esposizioni pubblicitarie Articolo 4 - Disposizioni generali
Articolo 5 - Presupposto del canone Articolo 6 - Soggetti passivi
CAPO II - DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI PER LE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO
Articolo 7 - Concessione di suolo pubblico Articolo 8 - Tipi di occupazione
Articolo 9 - Classificazione degli spazi ed aree pubbliche comunali Articolo 10 - Disposizioni per aree di proprietà privata
Articolo 11 - Durata dell'occupazione
Articolo 12 - Domanda per il rilascio della concessione Articolo 13 - Istruttoria della domanda
Articolo 14 - Contenuto e modalità di rilascio della concessione Articolo 15 - Prescrizioni per le occupazioni
Articolo 16 - Obblighi del concessionario Articolo 17 - Rinnovo della concessione Articolo 18 - Subentro nella concessione Articolo 19 - Rinuncia della concessione Articolo 20 - Decadenza della concessione Articolo 21 - Sospensione della concessione Articolo 22 - Revoca della concessione
Articolo 23 - Comunicazione di avvio del procedimento Articolo 24 - Occupazione d’urgenza
Articolo 25 - Occupazione abusiva. Rimozione Articolo 26 - Costruzione gallerie sotterranee
CAPO III - DISCILINA DELLE AUTORIZZAZIONI PER LE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE
Articolo 27 - Classificazione degli spazi ed aree pubbliche comunali Articolo 28 - Tipi di esposizione pubblicitaria
Articolo 29 - Procedimento amministrativo per il rilascio dell’autorizzazione Articolo 30 - Domanda e documentazione per il rilascio dell’autorizzazione Articolo 31 - Tipologia degli impianti pubblicitari e delle affissioni
Articolo 32 - Responsabilità e decadenza dell’autorizzazione Articolo 33 - Rinuncia dell’autorizzazione
Articolo 34 - Revoca, mancato o ridotto utilizzo della autorizzazione Articolo 35 - Rimozione della pubblicità
Articolo 36 - Materiale pubblicitario abusivo Articolo 37 - Non necessità dell’autorizzazione
Articolo 38 - Limitazioni e divieti per l’installazione di pubblicità sulle strade
Articolo 39 - Pubblicità nei cantieri, gigantografie su ponteggi Articolo 40 - Veicoli speciali destinati a pubblicità itinerante Articolo 41 - Pubblicità effettuata in difformità a leggi e regolamenti
CAPO IV - PUBBLICHE AFFISSIONI
Articolo 42 - Gestione del servizio Pubbliche Affissioni Articolo 43 - Spazi o impianti per le affissioni su beni privati
Articolo 44 - Modalità per l’espletamento del servizio delle pubbliche affissioni
CAPO V - DISCIPLINA DEL CANONE
Articolo 45 - Tariffa base del canone
Articolo 46 - Determinazione del canone per le occupazioni di suolo pubblico
Articolo 47 - Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni
Articolo 48 - Esenzione dal canone per occupazione di suolo pubblico
Articolo 49 - Tipologia ed entità delle occupazioni ai fini della determinazione del canone Articolo 50 - Superficie di suolo assoggettata al canone per occupazioni - riduzioni Articolo 51 - Determinazione del canone per le occupazioni abusive
Articolo 52 - Determinazione del canone per le esposizioni pubblicitarie Articolo 53 - Maggiorazione del canone per esposizioni pubblicitarie Articolo 54 - Riduzioni del canone per esposizioni pubblicitarie Articolo 55 - Esenzioni dal canone per esposizioni pubblicitarie
Articolo 56 - Determinazione del canone per le esposizioni pubblicitarie abusive Articolo 57 - Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni
Articolo 58 - Riduzione del canone per le Pubbliche Affissioni Articolo 59 - Esenzioni dal canone per le Pubbliche Affissioni Articolo 60 - Maggiorazioni e agevolazioni del canone
CAPO VI - RISCOSSIONE DEL CANONE
Articolo 61 - Versamento del canone
Articolo 62 - Omesso o parziale pagamento del canone Articolo 63 - Sanzioni
Articolo 64 - Riscossione coattiva Articolo 65 - Rimborsi e compensazione
CAPO VII - PUBBLICITÀ – NORME TRANSITORIE - CONTENZIOSO - ENTRATA IN VIGORE
Articolo 66 - Pubblicità Articolo 67 - Regime transitorio Articolo 68 - Contenzioso Articolo 69 - Disposizioni finali
CAPO I - DISPOSIZIONI SISTEMATICHE
1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e del TUEL, D.Lgs. n. 267/2000, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l’istituzione e l’applicazione nel Comune di Grosseto del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria così come disciplinato dai commi da 816 a 836 dell’articolo 1 della legge
n. 160/2019, di seguito “canone” e dalle successive modificazioni ed integrazioni (nel seguito del Regolamento per brevità si farà riferimento ai soli commi).
2. Ai sensi del comma 816, il canone sostituisce i seguenti prelievi: il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l’imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e i diritti sulle pubbliche affissioni (DPA). Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
1. Ai fini del presente Regolamento si definisce:
a) occupazione: come definita al successivo articolo 5, comma 1, lett. a), l’occupazione di spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti locali, come strade, corsi, piazze, aree private gravate da servitù di passaggio, spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, comprese condutture e impianti, zone acquee adibite all’ormeggio di natanti in rive e canali;
b) concessione: atto amministrativo che comporti per la collettività il ridotto godimento dell’area o spazio occupato dal richiedente;
c) canone: il canone dovuto dall’occupante senza titolo o dal richiedente la concessione di cui alla lettera b);
d) tariffa: rappresenta la base fondamentale per la determinazione quantitativa del canone sub c).
1. Ai fini del presente Regolamento si definisce:
a) autorizzazione: atto amministrativo che comporti la facoltà di diffondere messaggi pubblicitari;
b) insegna di esercizio: la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli o da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell’attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa; può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.
c) Preinsegna: la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un’idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km; non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.
d) Sorgente luminosa: qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.
e) Cartello: un manufatto bidimensionale, supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
f) Manifesto: l’elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidezza, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici posto in opera su strutture murarie o su altri supporti comunque diversi dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari. Non può essere luminoso né per luce propria né per luce indiretta.
g) Striscione, locandina e stendardo: l’elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidezza, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta.
h) Segno orizzontale reclamistico: la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.
i) Impianto pubblicitario di servizio: qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell’ambito dell’arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapedonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta sia per luce indiretta.
j) Xxxxxxxx di cantiere: la tabella affissa nei cantieri edili dove sono in esecuzione dei lavori con indicazione degli estremi del permesso a costruire, della pratica edilizia nonché di tutte le altre informazioni previste dalla normativa inclusa la ragione sociale delle imprese operanti nel cantiere. Non rientrano in tale fattispecie tabelle riportanti messaggi pubblicitari, compresi foto, rendering, ecc., ed eventuali cartelli aggiuntivi presenti nell’area di cantiere.
k) Gigantografia su ponteggi monofacciale: le immagini e/o i messaggi riprodotti su teli antipolvere installati a protezione di ponteggi in opera in occasione dei lavori edilizi.
l) Impianto di pubblicità o propaganda: qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti sia di attività e non individuabile, secondo le definizioni precedenti, né come insegna, né come cartello, né come manifesto, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria sia per luce indiretta.
1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale e nei casi previsti dal presente Regolamento o da altre norme vigenti. È altresì vietato diffondere messaggi pubblicitari in qualsiasi modo e di qualsiasi natura, senza la preventiva autorizzazione comunale, salvo quanto disciplinato dal presente Regolamento.
2. Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso, con le modalità e le condizioni previste dalla concessione, e deve altresì essere mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuti, ai sensi del vigente Regolamento di Polizia Urbana o altro regolamento comunale disciplinante la materia. Allo scadere della concessione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne, con l’integrale ripristino dello stato originario dei luoghi a pena di esecuzione sostitutiva in danno.
3. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione o dell’esposizione pubblicitaria lo rendano necessario, il Servizio comunale competente al rilascio della concessione o dell’autorizzazione può imporre al titolare del provvedimento stesso ulteriori e specifiche prescrizioni.
4. Per le occupazioni con opere oggetto di permesso edilizio si rinvia, per quanto non esplicitamente previsto dalla disciplina del presente Regolamento, alla normativa urbanistico-edilizia vigente.
5. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e le autorizzazioni per esposizioni pubblicitarie sono, salvo diversa ed espressa disposizione, a titolo oneroso.
6. Il Comune non si riterrà responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi riconducibili allo svolgimento dell'attività per la quale è stato concesso il suolo pubblico o concessa l’autorizzazione di esposizione pubblicitaria.
7. A tutti gli effetti di legge la custodia dell’area o dello spazio oggetto di concessione o autorizzazione è trasferita al concessionario.
8. Il rilascio dell’atto di concessione o di autorizzazione si intende fatti salvi i diritti vantati da terzi a qualunque titolo.
1. Il canone è dovuto per:
a) l’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa. Il canone si intende dovuto anche per l’occupazione realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio
b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all’esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione i messaggi da chiunque diffusi a qualunque titolo salvo i casi di esenzione. Si intendono ricompresi nell’imposizione i messaggi diffusi allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura; i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato; i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.
2. Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l’interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata.
3. Fermo restante il disposto del comma 818, il canone per l’autorizzazione pubblicitaria è dovuto al Comune in tutti i casi in cui la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, avvenga mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile delle province per cui le stesse abbiano istituito il canone di cui alla lettera a) del comma 819.
4. Il canone non si applica alle occupazioni permanenti e temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al Demanio dello Stato nonché alle strade statali o provinciali per la parte di esse non ricompresa all'interno del centro abitato, come delimitato nell’allegato “C” al presente Regolamento.
5. Gli atti di concessione e autorizzazione previsti dal presente Regolamento hanno altresì valore di permessi comunali in applicazione delle norme previste dal Titolo II, Capo I del D. Lgs. 30 aprile 1992 n 285 e successive modificazioni e integrazioni (Nuovo Codice della strada), ma non si sostituiscono in alcun modo ai permessi edilizi per i quali occorre fare riferimento alla specifica disciplina.
1. Ai sensi del comma 823 dell’articolo 1 della L. n. 160/2019, il canone è dovuto dal titolare dell’autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l’occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva. Per la diffusione di messaggi
pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
3. Nel caso di occupazioni di suolo con passi o accessi carrabili, il canone è dovuto dal proprietario/proprietari o dal titolare/titolari di un diritto reale di godimento sull'immobile a cui il passo stesso è a servizio. In caso di occupazione non regolarmente concessionata, il canone è comunque dovuto dai suddetti soggetti.
4. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall’art. 1292 del Codice Civile.
5. L’amministratore di condominio può procedere, ai sensi dell’art. 1180 del Codice Civile, al versamento del canone per le occupazioni o per le esposizioni pubblicitarie relative al condominio. Le richieste di pagamento e di versamento relative al condominio sono indirizzate all’amministratore ai sensi dell’articolo 1131 del Codice Civile.
6. A seguito di variazione del rappresentante del condominio, l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare formalmente al Comune la sua nomina mediante invio di copia della relativa delibera assembleare entro trenta giorni dalla sua adozione.
CAPO II - DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI PER LE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO
1. È fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché i relativi spazi sovrastanti o sottostanti, senza specifica concessione comunale.
2. La concessione si perfeziona con il pagamento del relativo canone. In assenza, la concessione si intende come non rilasciata.
1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono essere di due tipi:
a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di atto di concessione da parte dell'Amministrazione Comunale, aventi comunque durata non inferiore a 365 giorni, che comportino o meno l’esistenza di manufatti o impianti;
b) si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore a 365 giorni.
2. Le concessioni temporanee sono normalmente commisurate a giorni, salve le eccezioni previste con specifica disposizione regolamentare.
3. Le concessioni per l'occupazione suolo pubblico sono rilasciate a titolo precario ed è pertanto fatta salva la possibilità per l’Amministrazione Comunale di modificarle, revocarle o sospenderle per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali nonché per altri motivi di pubblico interesse, per la tutela della circolazione e della sicurezza stradale, dell'igiene, dell'estetica, dell'arredo urbano o per altri motivi contingenti dipendenti anche da sopraggiunte novità normative.
1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per i relativi spazi sovrastanti
e sottostanti, il territorio del Comune è suddiviso in quattro categorie di importanza come da elenco di classificazione allegato al presente Regolamento di cui è parte integrante e sostanziale (Allegato “A”).
2. Alla suddetta suddivisione, che tiene conto di fattori oggettivi in relazione al cosiddetto “carico urbanistico” presente nelle varie parti della città, quali il traffico veicolare, pedonale e ciclabile, i collegamenti di vario tipo, servizi preesistenti in zona, nonchè di ulteriori parametri di carattere discrezionale indirizzati a fornire una migliore fruibilità degli spazi da parte della collettività in generale, è riconducibile il valore economico dell’area ai fini della classificazione in categorie della viabilità soggetta al pagamento del canone.
3. Eventuali modifiche apportate alla classificazione delle strade produrranno effetto, ai fini del presente Regolamento, dall’anno successivo a quello della approvazione della modifica stessa.
4. Le tariffe, per ciascuna categoria, sono così determinate:
- per le occupazioni permanenti:
a) 1^ cat. 100% della tariffa base;
b) 2^ cat. 90% della tariffa base;
c) 3^ cat. 85% della tariffa base;
d) 4^ cat. 80% della tariffa base;
- per le occupazioni temporanee:
a) 1^ cat. 100% della tariffa base;
b) 2^ cat. 90% della tariffa base;
c) 3^ cat. 85% della tariffa base;
d) 4^ cat. 80% della tariffa base.
5. Nel caso in cui la medesima occupazione ricada su strade, aree o spazi, classificati in differenti categorie e non sia rilevabile in sede istruttoria, per la consistenza attribuibile a ciascuna categoria ai fini della determinazione del canone, si fa riferimento alla tariffa di base corrispondente alla categoria più bassa tra quelle oggetto dell'occupazione. In caso di spazi ed aree non ancora classificati si applica la tariffa più bassa tra quelle previste dall'Amministrazione.
1. Le occupazioni che ricadono in aree private ad uso pubblico sottostanno a tutte le disposizioni previste dal presente Regolamento.
1. Ai fini dell’applicazione del canone, si individuano occupazioni permanenti o temporanee, come definite dall’articolo 8.
2. La durata delle concessioni per le occupazioni riferite ad attività di commercio su aree pubbliche è disciplinata dal Piano e dal Regolamento comunale commercio su aree pubbliche.
3. Le concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche permanenti finalizzate alla realizzazione di manufatti per cui si rende necessario il rilascio di titoli edilizi abilitativi possono avere validità fino ad un massimo di anni 12, salvo annullamento, rinuncia, decadenza o revoca decorrenti dalla data del rilascio dell'atto di concessione.
4. Le concessioni per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche permanenti riferite ad impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie di telecomunicazioni possono avere validità fino ad un massimo di anni 6, salvo annullamento, rinuncia, decadenza o revoca decorrenti dalla data del rilascio dell'atto
di concessione.
5. Le concessioni per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche permanenti nei casi non previsti dal presente articolo possono avere validità fino ad un massimo di anni 5, salvo annullamento, rinuncia, decadenza o revoca decorrenti dalla data del rilascio dell'atto di concessione.
6. Le occupazioni temporanee hanno la validità indicata nell'atto di concessione, salvo annullamento, rinuncia, decadenza o revoca.
7. Le concessioni per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche permanenti con passi o accessi carrabili hanno validità di anni 29, salvo annullamento, rinuncia, decadenza o revoca decorrenti dalla data del rilascio dell'atto di concessione.
1. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale, in via permanente o temporanea, spazi ed aree di cui all'art. 2, deve farne apposita domanda al Servizio competente sulla modulistica scaricabile dal sito internet dell'Amministrazione Comunale o reperibile presso lo stesso Servizio competente. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'occupazione e per ottenere la proroga di occupazioni preesistenti. La data di ricevimento, ai fini della decorrenza del termine del procedimento, è quella risultante dalla protocollazione in arrivo da parte del Comune.
2. Il Funzionario responsabile del Servizio competente dà comunicazione ai soggetti interessati, ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, dell'avvio del procedimento salvo quanto disposto da leggi speciali.
3. Ogni domanda deve essere presentata in bollo, fatti salvi i casi di esenzioni previsti dalla legge, e deve contenere le generalità complete, anagrafiche e fiscali, del richiedente, le indicazioni dettagliate atte ad individuare in modo certo ed univoco (con apposita planimetria in scala idoneamente contestualizzata, mediante rilievo quotato, con l’ambiente urbano edificato e con il sistema viario circostante), la durata dell'occupazione, le modalità dell'uso, le finalità dell'occupazione, la descrizione delle opere/attività che si intendono eseguire/realizzare, la dichiarazione di impegno a costituire adeguato deposito cauzionale, laddove richiesto, che resterà vincolato a favore del Comune per l'esatta osservanza di tutte le prescrizioni stabilite nella concessione, fino a subentro, rinuncia, scadenza, decadenza o revoca di essa e/o per le spese di manutenzione e di ripristino del bene concesso. Inoltre, la domanda deve contenere la dichiarazione, sottoscritta dal richiedente, mediante la quale egli accetta di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento, nelle leggi in vigore ed a tutte le altre norme e prescrizioni che l'Amministrazione Comunale intendesse disporre in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà. Nel caso di persona fisica o impresa individuale, l'indirizzo pec (laddove normativamente previsto), le generalità, la residenza ed il domicilio legale, il codice fiscale nonché il numero di partita IVA, qualora la stessa ne sia in possesso; nel caso di soggetto diverso da persona fisica o impresa individuale, la denominazione o ragione sociale, l'indirizzo pec, la sede legale, il codice fiscale ed il numero di partita IVA, qualora il richiedente ne sia in possesso, nonché le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda; nel caso di condomini, la domanda deve essere sottoscritta dall'amministratore; dichiarazione di aver stipulato adeguata polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi, laddove espressamente richiesto dall'Amministrazione Comunale.
4. Per ogni tipologia di occupazione la documentazione tecnica necessaria è definita nell'apposita modulistica pubblicata nel sito internet dell'Amministrazione Comunale o reperibile presso il Servizio competente. L'incompletezza della documentazione comporta la sospensione dei termini del procedimento.
5. Sono ammesse domande per l'occupazione di suolo pubblico finalizzate alla realizzazione di manufatti (per cui si rende necessario il rilascio di titoli edilizi abilitativi) solo per la somministrazione di alimenti e bevande e per le edicole, ancorché non esercitate in via esclusiva. Sono ammesse domande di ampliamento di manufatti esistenti, sempre nel rispetto dei limiti di cui
al periodo precedente, fino ad un massimo del 50% della superficie concessionata relativa al manufatto originario.
6. Per le sole domande finalizzate alla realizzazione di manufatti destinati alla somministrazione di alimenti e bevande / edicole, per cui si rende necessario il rilascio di titoli edilizi abilitativi, contestualmente alla domanda di concessione da presentarsi ai sensi del presente Regolamento, dovrà essere presentata la pratica edilizia presso il Servizio comunale competente, il quale attiverà l'istruttoria della pratica e procederà al rilascio del relativo titolo edilizio successivamente al rilascio della concessione di cui al presente Regolamento.
7. In caso di dichiarazioni che, in fase di istruttoria risultassero mendaci, saranno adottate le misure previste dalla normativa vigente e le domande saranno contestualmente respinte.
8. In fase di istruttoria potrà essere richiesto il versamento del deposito cauzionale, ovvero la dichiarazione di aver stipulato adeguata polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi, di cui al precedente comma 3 del presente articolo, laddove espressamente richiesto dall'Amministrazione Comunale.
9. Nell’ipotesi in cui la domanda risulti incompleta o si ravvisi la necessità di integrazioni, l'Amministrazione, entro 15 giorni dalla sua presentazione, potrà chiedere documenti, atti, chiarimenti e quant'altro necessario ai fini della conclusione dell'istruttoria. La comunicazione inviata dall’Ufficio in merito alla mancanza degli elementi, senza che si sia provveduto alla loro integrazione nel termine ivi indicato, non inferiore a 10 giorni, vale quale provvedimento finale di xxxxxxx e archiviazione della richiesta. Se è necessario sostenere spese per sopralluoghi e altri atti istruttori, il responsabile del procedimento richiede al soggetto che ha presentato la domanda un impegno sottoscritto a sostenerne l’onere, indicando i motivi di tali esigenze. L’avviso inviato dall’Ufficio che comunica una causa di impedimento oggettivo all’accoglimento della richiesta, vale quale provvedimento finale di xxxxxxx e archiviazione, decorso il termine previsto nella richiesta per l’inizio dell’occupazione, senza che nulla sia pervenuto in merito da parte dell’istante.
10. Per le occupazioni temporanee, la domanda deve essere prodotta almeno 30 giorni prima della data di richiesta dell'occupazione; per le occupazioni permanenti, la domanda deve essere prodotta almeno 60 giorni prima della data di inizio dell'occupazione del suolo pubblico.
11. Per le occupazioni di suolo pubblico effettuate con ponteggi e/o aree di cantiere in corrispondenza di pavimentazioni in pietra presenti sul territorio comunale, allo scopo di garantire all’Amministrazione un pronto soddisfacimento economico in caso di accertati danni alle superfici, deve essere costituito da parte del richiedente un deposito cauzionale di € 1.500,00; tale deposito cauzionale potrà essere effettuato tramite versamento alla Tesoreria Comunale.
12. Il rilascio delle concessioni per occupazioni sia temporanee che permanenti di suolo pubblico su strade o piazze provviste di pavimentazioni in pietra, è subordinato alla produzione del documento attestante l’avvenuta costituzione del deposito cauzionale di cui al comma precedente, oltre che alla ricevuta di versamento del canone dovuto per l’occupazione di suolo pubblico secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento.
13. Per quanto previsto ai commi precedenti, il competente Settore in materia di lavori pubblici effettuerà gli accertamenti tecnici sulle condizioni dell’area interessata dall’occupazione, in particolare, prima dell’inizio dell’occupazione, procederà alla effettuazione di un sopralluogo finalizzato alla constatazione del sito, redigendo un sommario verbale corredato da eventuali foto; al termine dell’occupazione, lo stesso Xxxxxxx provvederà ad effettuare un ulteriore sopralluogo finalizzato ad accertare la sussistenza di eventuali danni arrecati alle pavimentazioni.
14. In caso di assenza di danni, dovrà essere provveduto, a cura dello stesso Xxxxxxx competente in materia di lavori pubblici, allo svincolo totale della cauzione; in caso di accertati danni, a seguito della loro puntuale quantificazione economica, il suddetto stesso Xxxxxxx provvederà allo svincolo parziale della somma residua.
15. Oltre a quanto previsto ai commi precedenti, in ogni caso:
• per le occupazioni di suolo pubblico effettuate su aree pavimentate in pietra, qualsiasi struttura
metallica eventualmente utilizzata, come ad esempio palchi, gazebo, banchetti, non può appoggiare direttamente sulla pavimentazione in pietra ma deve essere isolata da una tavola di legno, dello spessore minimo di cm. 2,00 o da apposita protezione in gomma ed avere una superficie maggiore rispetto a quella del piede di appoggio della struttura stessa;
• per le occupazioni finalizzate all'esecuzione di lavori, opere e impianti le quali comportino la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione, o dalle quali possono derivare danni alle proprietà comunali o a terzi, in particolari casi e circostanze che lo giustifichino e su diretta indicazione del competente Settore in materia di lavori pubblici, il rilascio delle concessioni può essere subordinato alla produzione del documento attestante l’avvenuta costituzione di un congruo deposito cauzionale a titolo cautelativo e a garanzia del canone dovuto e/o dell'eventuale risarcimento danni.
16. Anche se l'occupazione rientra tra le fattispecie esenti dal pagamento del canone, l’utilizzatore deve richiedere ed ottenere il titolo per l'occupazione.
17. Per le occupazioni che presuppongano una manomissione dell'area utilizzata, si applica la disciplina del vigente Regolamento in materia di manomissione e ripristino del suolo pubblico.
1. Nell’ipotesi in cui la domanda risulti incompleta o si ravvisi la necessità di integrazioni, secondo quanto previsto dal comma 9 del precedente articolo, il Servizio competente al rilascio del provvedimento concessorio inviterà il richiedente ad integrare gli elementi necessari entro un congruo termine ed il procedimento amministrativo verrà sospeso fino all’acquisizione definitiva della documentazione richiesta. Nel caso che il richiedente non ottemperi alla richiesta di integrazione entro il termine concesso, tale inerzia sarà intesa come rinuncia all’occupazione e la relativa domanda sarà archiviata.
2. Le domande presentate in ossequio a quanto previsto dall’art. 12 del presente Regolamento ed inoltrate da più richiedenti per la medesima area, sono esaminate ed accordate secondo l'ordine cronologico di presentazione, salvo sussistano eventuali diverse priorità stabilite dall'Amministrazione.
3. Ogni singola domanda è sottoposta, ove occorra, ai pareri dei Settori interessati.
4. Le domande per l'occupazione di suolo pubblico finalizzate alla realizzazione di manufatti per cui si rende necessario il rilascio di titoli edilizi abilitativi, saranno istruite a cura del competente Servizio per il rilascio del titolo edilizio, fatti salvi ulteriori eventuali pareri necessari per il rilascio della concessione ai sensi del presente Regolamento. Per la durata dell'istruttoria necessaria al rilascio del titolo edilizio abilitativo, il termine del procedimento amministrativo per il rilascio dell'atto di concessione ai sensi del presente Regolamento verrà sospeso.
5. Nell'istruttoria della domanda verrà tenuto particolarmente conto delle esigenze della circolazione, dell'igiene, della sicurezza pubblica e dell'estetica, con l'osservanza dei pareri tecnici dei Settori interessati e delle specifiche prescrizioni in materia di viabilità e circolazione stradale, di edilizia, di pubblici servizi, di esercizi commerciali e di quant'altro previsto dalle disposizioni di legge e dai regolamenti, piani e programmi comunali; per tale motivo la concessione, in ossequio ai pareri tecnici espressi dai Settori interessati, può prescrivere l'adozione di appositi ed idonei accorgimenti e/o attrezzature-tipo o imporre l'adozione di speciali dispositivi per la sicurezza del transito (come recinzioni, transenne, strutture-tipo o altro).
6. Sono comunque rigettate le richieste di occupazione di aree e spazi pubblici per l'esercizio di attività non consentite dalle vigenti disposizioni di legge e dai regolamenti comunali o che siano in contrasto con motivi di estetica e di decoro cittadino o con le esigenze della pubblica viabilità e dei pubblici servizi.
1. L'atto di concessione rilasciato dal Servizio competente deve contenere: l'ubicazione, la tipologia e la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso e le prescrizioni e/o condizioni alle quali il Comune subordina l'atto stesso in relazione alle diverse tipologie di occupazione nonché le condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima. L'atto di concessione deve, inoltre, contenere l'espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità degli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio della concessione.
2. Per le occupazioni permanenti, il Servizio comunale competente al rilascio/diniego della concessione dovrà esprimersi di norma sulla concessione o sul diniego entro 60 giorni dalla domanda, salvo quanto previsto all'art. 13, comma 1 e comma 4, del presente Regolamento.
3. Per le occupazioni temporanee, il termine per il rilascio o diniego della concessione è stabilito in almeno 30 giorni dalla presentazione della domanda, salvo quanto previsto all'art. 13, comma 1 e comma 4, del presente Regolamento.
4. Il Comune, per le concessioni inerenti steccati, impalcature, ponti ed altro si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.
5. Nell'atto di concessione è determinato il canone dovuto. Il rilascio della concessione avverrà una volta accertato il pagamento del canone o di parte di esso in caso di pagamento rateale.
6. La mancata corresponsione delle somme dovute a titolo di canone, eventuali indennità e sanzioni amministrative connesse alle occupazioni di suolo pubblico costituisce causa ostativa al rilascio o al rinnovo della concessione.
7. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico sono subordinate oltre che all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento anche a quelle vigenti contemplate nel Codice della Strada, nel relativo Regolamento di esecuzione e attuazione, nonché di quelle previste in materia Edilizia, Commercio, Polizia, Igiene, Tutela del Verde vigenti e di ogni altra previsione normativa.
8. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico finalizzate alla realizzazione di manufatti per cui si rende necessario il rilascio di titoli edilizi abilitativi, potranno essere rilasciate successivamente alla comunicazione dell'istruttoria con esito positivo da parte del responsabile del procedimento del Servizio competente per il rilascio del relativo titolo edilizio con l'individuazione puntuale della superficie concessionabile.
9. Al momento del rilascio della concessione per l'occupazione di cui al precedente comma, dovrà essere prodotta, a cura del concessionario, idonea garanzia fidejussoria. La polizza fideiussoria dovrà essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi o rilasciata dagli intermediari finanziari, iscritti nel relativo albo, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dalla vigente normativa e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La polizza dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione Comunale. Tale garanzia dovrà essere di importo pari ai canoni da corrispondere per la durata della concessione, maggiorata di un anno oltre la sua scadenza, a garanzia della rimozione del manufatto. E’ consentita, comunque, la riduzione dell’importo cauzionale proporzionalmente al pagamento dei suddetti canoni corrisposti annualmente. Il primo canone dovrà essere corrisposto anticipatamente al rilascio della concessione. Al termine della durata della concessione, previa verifica del pagamento dei canoni e previa comunicazione entro 20 gg. successivi alla scadenza della concessione stessa dell’avvenuta rimozione del manufatto, sarà svincolata la garanzia suddetta previa presentazione di idonea richiesta. In caso di cessazione dell’attività, accertata a seguito di idonea comunicazione, la concessione si intenderà decaduta, salvo il caso di subentro per trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o di un ramo di azienda per atto tra vivi o per causa di morte. Il soggetto
interessato, al fine di subentrare nella concessione, sarà tenuto a produrre idonea istanza di rilascio della concessione per la sua durata residuale prima dell’effettivo avvio dell’attività e comunque entro 15 (quindici) giorni dal subentro nella gestione o nella proprietà dell'azienda o di un ramo di azienda per atto tra vivi o per causa di morte, pena la decadenza della concessione. Il soggetto subentrante si accollerà, altresì, tutti gli oneri a carico del concessionario originario, ivi compresa la garanzia fidejussoria.
10. In caso di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio, la concessione è subordinata al nulla osta del proprietario, fatte salve situazioni di occupazioni di aree già oggetto di precedente concessione o di specifiche convenzioni.
11. In ogni caso, il rilascio del provvedimento amministrativo di concessione deve precedere l’occupazione materiale del suolo pubblico.
12. Le concessioni riferite al commercio su area pubblica sono disciplinate dal Piano e dal Regolamento comunale commercio su aree pubbliche.
13. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della concessione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l’occupazione. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda regolarmente al versamento delle rate concordate.
1. Il concessionario è tenuto al ripristino del suolo occupato a proprie spese e, in mancanza, potrà provvedere direttamente l’Amministrazione con spese a carico dell’occupante. Il Comune si riserva la facoltà di richiedere al concessionario la prestazione di idonee garanzie, come previste ai precedenti artt. 3 e 5.
2. È fatta salva in ogni caso l'obbligatorietà per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.
3. Il Comune può, altresì, sospendere temporaneamente ovvero revocare in qualsiasi momento le concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche per motivi di ordine, pubblica sicurezza e manifestazioni a carattere istituzionale organizzate dall'Amministrazione, come meglio disciplinato dagli artt. 12 e 13.
4. Il Comune non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni a persone o a cose derivanti dall’occupazione né per pretese di terzi nei confronti del concessionario.
1. Il concessionario dell'atto assume i seguenti obblighi:
a) ritirare e conservare presso il luogo di occupazione l’atto di concessione, con allegata la planimetria approvata ed esibirlo a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza ed al personale dei competenti uffici comunali;
b) osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione e mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo occupato;
c) effettuare il versamento del canone dovuto secondo i termini e le modalità stabiliti dal presente Regolamento;
d) non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita, salvo proroga regolarmente ottenuta prima della scadenza, né occupare una superficie maggiore di quella concessa;
e) non occupare l’area in concessione con componenti e modalità difformi da quelle approvate;
f) custodire e tutelare da ogni eventuale danno l’area in concessione, facendone uso con la dovuta cautela e diligenza, nel rispetto assoluto delle prescrizioni dettate dall'Amministrazione;
g) garantire la costante manutenzione dell’area in concessione, in particolare mantenendo tutti gli arredi in stato di decoro, curando la pulizia dell’area, anche esterna alla concessione, utilizzata dai propri clienti;
h) per le aree ricadenti nel verde pubblico, rispettare quanto previsto dal vigente Regolamento comunale di tutela del verde pubblico e privato;
i) rispettare le disposizioni e/o limitazioni in materia di orario di utilizzo dell’area in concessione in conformità al vigente Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose;
j) rispettare quanto previsto dal vigente Regolamento comunale di polizia urbana in materia di rumori e schiamazzi;
k) occupare il suolo concesso in modo da non danneggiare le opere esistenti e, in caso di necessità, prendere gli opportuni accordi con l'Amministrazione o con terzi per ogni modifica che, in ogni caso, fanno carico al concessionario stesso;
l) attestare e versare nelle modalità indicate le idonee garanzie previste dal presente Regolamento;
m) osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari e tutte le altre prescrizioni contenute nell'atto di concessione, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità, diretta ed indiretta, per danni arrecati a terzi durante l'esercizio del diritto di occupazione, risarcendo il Comune di altri danni che dovesse sopportare per effetto della concessione;
n) eseguire tutti i lavori necessari per porre in pristino, al termine della concessione, l’area occupata;
o) risarcire il Comune di ogni eventuale spesa che lo stesso dovesse sostenere per il ripristino dell’area.
1. Il titolare della concessione può, prima della scadenza della stessa, chiederne il rinnovo con le stesse modalità previste per il rilascio. La mancata produzione dell'istanza di rinnovo entro il termine suddetto costituisce rinuncia al rinnovo stesso della concessione.
2. La domanda di rinnovo deve essere comunque prodotta, per le occupazioni temporanee, almeno 7 (sette) giorni lavorativi prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche se dovuto.
3. La domanda di rinnovo deve essere comunque prodotta, per le occupazioni permanenti, almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche se dovuto.
4. Il rinnovo delle concessioni riferite al commercio su area pubblica è disciplinato dal Regolamento comunale commercio su aree pubbliche.
5. Non saranno rinnovate, né prorogate, concessioni per le quali non sia stato corrisposto il canone dovuto.
1. Il provvedimento di concessione per l’occupazione permanente o temporanea degli spazi ed aree pubbliche ha carattere personale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione ad altri.
2. Qualora sopravvengano mutamenti in ordine al concessionario, lo stesso dovrà produrre apposita e tempestiva comunicazione al competente Servizio, mentre il subentrante, che intenda mantenere l’occupazione già esistente, dovrà presentare apposita istanza per il subentro nella concessione indicando anche gli estremi del provvedimento di concessione già rilasciato a suo tempo al soggetto cedente. L'istanza deve essere presentata entro 15 (quindici) giorni dal subentro nella gestione o nella proprietà dell'azienda o di un ramo di azienda per atto tra vivi o per causa di morte.
3. Il rilascio del provvedimento di concessione al subentrante comporta la decadenza di diritto del provvedimento rilasciato al cedente. Quest’ultimo è obbligato a restituire all’Amministrazione, che ha rilasciato l’atto, l’originale del provvedimento di cui era titolare. La nuova concessione al subentrante verrà rilasciata senza produzione da parte dello stesso di ulteriore documentazione se permangano le medesime condizioni.
4. Per quanto riguarda i termini da rispettarsi per il rilascio della concessione o il diniego si rinvia a quanto espressamente previsto all’art. 14.
5. Il subingresso nelle concessioni di posteggio riferite ad attività di commercio su aree pubbliche potrà avvenire esclusivamente a seguito di trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o di un ramo di azienda per atto tra vivi o per causa di morte, così come meglio disciplinato dalla vigente normativa regionale.
6. Fino al perfezionamento dell’atto di voltura della concessione, il precedente concessionario sarà obbligato solidalmente con il soggetto subentrante all’osservanza degli obblighi previsti nell’atto di concessione.
7. In caso di subentro per trasferimento della proprietà o della gestione dell’azienda relativamente alle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico finalizzate alla realizzazione di manufatti per cui si è reso necessario il rilascio di titoli edilizi abilitativi, si rimanda a quanto previsto al precedente art. 14.
8. Il subentrante, in relazione alle occupazioni di carattere permanente, è tenuto al versamento del canone per l’anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare dell’atto di concessione quale parte cedente. Qualora il canone sia già stato pagato per intero dal cedente, nulla è dovuto dal subentrante, a condizione che l’occupazione mantenga le stesse caratteristiche quantitative e qualitative della superficie. In presenza di versamenti, anche rateali, operati in ritardo da parte del concessionario cedente quest’ultimo resterà comunque soggetto alle indennità/sanzioni amministrative previste. Il subentrante, nelle occupazioni temporanee, è tenuto al versamento del canone a partire dalla data indicata nel nuovo atto di concessione nell’eventualità che il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l’intero periodo in corso: in tal caso il cedente non avrà diritto ad alcun rimborso. Nel caso in cui il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l’intero periodo in corso, il canone relativo al periodo di concessione del cedente stesso sarà ricalcolato come a sè stante fino alla data indicata nel nuovo atto di concessione. Nell’ipotesi in cui il pagamento già avvenuto da parte del cedente sia superiore al dovuto, lo stesso non avrà diritto ad alcun rimborso. In presenza di versamenti, anche rateali, operati in ritardo da parte del concessionario cedente quest’ultimo resterà comunque soggetto alle indennità/sanzioni amministrative previste.
9. Il rilascio del provvedimento di subentro nella concessione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all’occupazione oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento. La procedura di subentro nel provvedimento di concessione a favore dell’acquirente non potrà perfezionarsi finché il debito non sia stato assolto, anche dal subentrante.
1. I soggetti che non abbiano più interesse alle occupazioni, sia quelli titolari di concessione sia quelli ai quali ancora non è stata rilasciata, possono rinunciare con apposita comunicazione, in carta libera, da prodursi al Servizio competente. Per le occupazioni temporanee, la comunicazione della rinuncia deve essere presentata prima dell’inizio dell'occupazione. Per le occupazioni permanenti, la comunicazione della rinuncia deve essere presentata entro il 31 dicembre dell’anno in corso per la conseguente cancellazione dall’elenco dei concessionari con decorrenza dal successivo anno solare.
2. La rinuncia all’occupazione non dà comunque diritto al rimborso del canone eventualmente già pagato. Sarà, invece, rimborsato il deposito cauzionale eventualmente versato dall’occupante.
1. Il concessionario incorre nella decadenza della concessione degli spazi ed aree pubbliche nei seguenti casi:
a) qualora, non adempiendo alle condizioni prescritte dall'atto di concessione, alle norme stabilite dalla legge, dal presente Regolamento e dagli altri atti regolamentari vigenti in materia, incorre nella medesima violazione, a seguito di verbali di contestazione accertati dal Corpo di Polizia Municipale ovvero da agente accertatore di cui ai commi da 179 a 182 dell'art. 1 L. n. 296/2006, almeno 2 volte nell’arco di dodici mesi. Fatti salvi i provvedimenti dell'autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'art. 633 del codice penale e dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il Sindaco, per le strade urbane, può ordinare, a seguito di almeno n. 2 verbali di contestazione accertati dal Corpo di Polizia Municipale, al medesimo soggetto nell’arco di dodici mesi, l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione effettuata nello svolgimento di un’attività produttiva, la sospensione dell’attività produttiva fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni. Oltre alla decadenza potrà essere precluso il rilascio/rinnovo della concessione nell’anno successivo qualora le violazioni siano di rilevante entità;
b) in caso di mancato pagamento del canone di concessione;
c) nel caso di riscontrati abusi edilizi ovvero, nel caso di rilascio di titoli edilizi, del mancato rispetto dei termini di intervento fissati dal titolo edilizio medesimo;
d) per le occupazioni permanenti con strutture facilmente rimovibili se non ha iniziato l’occupazione entro 30 giorni dalla decorrenza della concessione;
e) per le occupazioni temporanee se non ha iniziato l’occupazione entro 10 giorni dalla decorrenza della concessione;
f) nel caso in cui non sussista più il presupposto necessario alla base dell’occupazione del suolo pubblico, come, ad esempio, cessazione dell’attività, revoca della licenza, rimozione anticipata dell’occupazione per attività edilizia, ecc,
2. L'Amministrazione Comunale, su richiesta motivata del concessionario può, di volta in volta, autorizzare tempi nell'inizio della occupazione degli spazi ed aree pubbliche maggiori di quelli previsti dal presente articolo.
3. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza il canone già assolto non verrà restituito.
1. È facoltà dell'Amministrazione Comunale, in occasioni straordinarie o per ragioni di utilità o di ordine pubblico, sospendere la concessione e prescrivere lo sgombero delle aree concesse, senza diritto di indennizzo alcuno ai concessionari, salvo il caso che lo sgombero sia permanente, nel qual caso il concessionario avrà diritto alla restituzione del canone pagato per la quota non utilizzata.
2. I concessionari sono obbligati ad ottemperare all'ordine emanato e non potranno sollevare eccezioni od opposizioni di sorta, parimenti, il concessionario non potrà opporsi o richiedere indennizzi per qualunque ordine o provvedimento che il Comune disponga in applicazione del presente Regolamento.
1. Il Comune dispone la revoca della concessione qualora, per mutate circostanze (sopravvenuti motivi di pubblico interesse, per la tutela della circolazione e della sicurezza stradale, dell'igiene, dell'estetica, dell'arredo urbano o per altri motivi contingenti), l'interesse pubblico esiga che il bene
concesso ritorni alla sua primitiva destinazione, ovvero debba essere adibito ad altra funzione indilazionabile o necessaria alla pubblica utilità.
2. L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di revocare la concessione senza corrispondere alcuna indennità per danni o per qualsiasi altro titolo, salvo il rimborso della maggior quota del canone pagato per il periodo non usufruito, senza corresponsione di interessi, su espressa richiesta dell'interessato.
3. Nel provvedimento di revoca è assegnato al concessionario un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di sgombero e di ripristino del bene occupato, decorso il quale saranno eseguiti dall'Amministrazione Comunale, salvo rivalsa delle spese a carico dell'inadempiente da prelevarsi prioritariamente dall’eventuale deposito cauzionale costituito in sede di rilascio dell'atto di concessione.
4. Per effetto del provvedimento di revoca il concessionario è obbligato a ripristinare il bene trasportando altrove i materiali di risulta e provvedendo alla pulizia dei luoghi, evitando danni al Comune o a terzi.
1. Prima di adottare, nei casi previsti dal presente Regolamento e dalla vigente normativa, i provvedimenti di annullamento, decadenza, sospensione o revoca della concessione, il Servizio competente deve dar corso alla procedura di cui all’art. 7 e seguenti della legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.
1. Per far fronte a situazioni d'urgenza ed emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori per la tutela della pubblica incolumità che non consentono alcun indugio, l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o private soggette a servitù di pubblico passaggio può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di concessione, che verrà rilasciato a sanatoria.
2. In tali situazioni l'interessato ha l'obbligo di:
- adottare immediatamente le misure in materia di circolazione stradale previste dall'art. 30 e ss. del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;
dare immediata comunicazione dell'occupazione alla Polizia Municipale ed al Servizio comunale competente al rilascio dell'eventuale concessione, via fax o a mezzo posta elettronica o a mezzo posta elettronica certificata (PEC), dell'occupazione effettuata; sarà cura della Polizia Municipale provvedere ad accertare se sussistevano o meno i presupposti di cui al comma 1 ed inoltrare la comunicazione al Servizio comunale competente al rilascio della concessione a sanatoria;
presentare la domanda di cui all'art. 12 per il rilascio dell'atto di concessione entro il primo giorno lavorativo successivo all'inizio dell'occupazione.
3. In caso venga accertato che non sussistano i presupposti di cui al comma 1, l'occupazione sarà dichiarata abusiva e verranno applicate le eventuali sanzioni di legge nonché le indennità e le sanzioni amministrative espressamente previste dal presente Regolamento.
1. Sono considerate abusive:
a) le occupazioni di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio effettuate senza la prescritta concessione;
b) le occupazioni che si protraggono oltre il termine di loro scadenza senza che sia intervenuto
rinnovo o proroga della concessione;
c) le occupazioni revocate protrattesi oltre il quindicesimo giorno successivo alla data del relativo provvedimento;
d) le occupazioni decadute protrattesi oltre il quindicesimo giorno successivo al verificarsi della decadenza;
e) le occupazioni d’urgenza per le quali l’interessato non ha ottemperato alle disposizioni di cui all’articolo precedente ovvero non si siano configurati i presupposti di cui al comma 1 dello stesso articolo;
f) le occupazioni concessionate in caso di omesso o parziale pagamento del canone, come disciplinate dal successivo art. 62.
g) le occupazioni difformi dalle disposizioni dell’atto di concessione;
h) le occupazioni di spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio maggiori di quelle concesse.
2. Nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, risultanti da apposito verbale di contestazione redatto da competente agente del Corpo di Polizia Municipale o da agente accertatore di cui ai commi da 179 a 182 dell'art. 1 L. n. 296/2006, dall’occupante abusivo è dovuto quanto previsto dal successivo art. 51.
3. La rimozione della suddetta occupazione, disposta con apposito provvedimento amministrativo dirigenziale, deve comunque avvenire nei seguenti casi:
a) occupazione abusiva insistente su spazio ed area pubblica o privata gravata da servitù di pubblico passaggio che non può costituire oggetto di atto concessorio per violazioni di norme legislative e regolamentari;
b) quando l’occupante abusivo, nonostante il pagamento del canone, non richieda nelle modalità previste dal presente Regolamento la concessione del relativo spazio o area pubblica o area privata soggetta a servitù di pubblico passaggio occupata;
c) in tutti gli altri casi previsti dalle vigenti normative.
4. La rimozione sarà a cura e spese dell’occupante abusivo entro il termine previsto dal sopra citato provvedimento amministrativo dirigenziale. Decorso inutilmente tale termine la rimozione sarà effettuata d’ufficio con addebito all’occupante delle relative spese nonché di quelle di custodia.
5. Per le ipotesi previste dal comma 1, lettere c) e d), il canone sarà comunque dovuto per il potrarsi dell’occupazione.
1. Il Comune, nel caso di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, oltre al canone previsto dal presente Regolamento, impone un contributo “una tantum” pari al 50 per cento delle spese di costruzione delle gallerie ai soggetti beneficiari dell'opera realizzata.
CAPO III - DISCILINA DELLE AUTORIZZAZIONI PER LE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE
1. Ai fini dell'applicazione del canone per le esposizioni pubblicitarie, il territorio del Comune è suddiviso in due categorie di importanza, ordinaria e speciale, come da elenco di classificazione
allegato al presente Regolamento di cui è parte integrante e sostanziale (Allegato “B”).
2. La suddetta suddivisione è effettuata in base al maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati in rapporto alla loro collocazione ed alla loro incidenza sull'arredo urbano con particolare riferimento alla superficie ed alla illuminazione.
3. Eventuali modifiche apportate alla classificazione delle strade produrranno effetto, ai fini del presente Regolamento, dall’anno successivo a quello della approvazione della modifica stessa.
4. Le tariffe, per ciascuna categoria, sono così determinate:
a) cat. ordinaria: 100% della tariffa base;
b) cat. speciale: 250% della tariffa base.
1. Le autorizzazioni all'installazione dei mezzi pubblicitari si distinguono in permanenti e temporanee:
a) sono permanenti le forme di pubblicità effettuate a mezzo di impianti o manufatti di carattere stabile, autorizzate con atti a valenza pluriennale;
b) sono temporanee le forme di pubblicità autorizzate con atti aventi durata inferiore a 365 giorni.
1. L'interessato il quale intenda installare, modificare, volturare, trasferire insegne, cartelli o qualsiasi altro mezzo pubblicitario, sia a carattere permanente che temporaneo, salvo le eccezioni espressamente previste dal presente regolamento, anche se esente da canone, deve ottenere preventivamente la relativa autorizzazione.
2. Gli uffici competenti al rilascio delle autorizzazioni di cui al comma precedente sono rispettivamente:
- Mezzi pubblicitari permanenti: Settore competente in materia di Gestione del Territorio, in particolare di edilizia privata.
Mezzi pubblicitari temporanei: Settore competente in materia di Entrate.
3. Il Funzionario responsabile dell’ufficio competente al rilascio dell’autorizzazione, acquisiti i necessari pareri, decide sul rilascio dell’autorizzazione o sul rigetto della domanda entro il termine massimo di 60 giorni dalla presentazione della richiesta.
4. L’autorizzazione e la ricevuta di pagamento del canone dovranno essere conservate, con l’obbligo di esibirle ad ogni richiesta della Polizia Municipale nonché di altro personale autorizzato dell’Amministrazione Comunale.
5. L’esposizione del mezzo pubblicitario potrà avvenire a seguito del rilascio dell’autorizzazione, ove prevista, e solo previo pagamento del canone dovuto.
6. L’Amministrazione Comunale, tramite il Settore competente in materia di Gestione del Territorio, provvede agli adempimenti prescritti dall’art.53, commi 9 e 10, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
1. Per ottenere l’autorizzazione prevista dal precedente articolo 29, gli interessati devono presentare apposita domanda in carta legale diretta al Funzionario responsabile competente al rilascio dell’autorizzazione stessa.
2. La domanda dovrà contenere le seguenti indicazioni:
- generalità, residenza e codice fiscale o partita IVA del richiedente e dichiarazione dell’attività autorizzata o svolta;
via o piazza e numero civico o localizzazione relativa alla collocazione o trasformazione della pubblicità;
ragione sociale e sede legale della eventuale ditta installatrice, nonché il relativo numero di codice fiscale o partita IVA o di iscrizione alla C.C.I.A.A.
3. Oltre alle informazioni generali riguardanti l’altezza del bordo inferiore del mezzo pubblicitario rispetto al piano di calpestio ed eventualmente la distanza dal filo esterno del marciapiede e la sporgenza dal filo del fabbricato, devono essere altresì allegati:
- documentazione fotografica (rendering) dalla quale si possa desumere il luogo esatto ove il mezzo pubblicitario sarà collocato, le sue caratteristiche, i materiali impiegati, la sua posizione in relazione all’edificio specifico e/o all’ambiente circostante, nonché il contesto architettonico del quale l’eventuale edificio fa parte;
- bozzetto del mezzo pubblicitario in triplice copia indicante, in particolare, gli ingombri, le dimensioni massime, le forme, i colori, i materiali impiegati, le diciture e l’aspetto stesso in relazione al luogo di inserimento o parte di facciata che viene ad interessare;
- planimetria esplicativa del luogo di installazione;
- relazione tecnica illustrativa, in triplice copia, in riferimento a quanto sopra disposto, contenente anche le caratteristiche tecniche relative ai materiali, alle eventuali strutture di sostegno ed all’illuminazione del mezzo pubblicitario;
- nulla osta dell’Ente proprietario della strada, limitatamente alle strade statali e provinciali;
- qualora si intenda collocare mezzi pubblicitari nell’ambito e in prossimità di beni paesaggistici sottoposti a vincolo di cui all’art. 134 del D.Lgs. 22/01/2004 n. 42, il richiedente deve acquisire la preventiva autorizzazione paesaggistica, a tal fine la richiesta di autorizzazione paesaggistica dovrà essere presentata dal medesimo ai competenti Uffici del Settore competente in materia di Gestione del Territorio, ai sensi degli artt. 146 e 159 del D. Lgs. n. 42/2004, corredata della relativa specifica documentazione, finalizzata all’ottenimento dell’autorizzazione prevista dall’art. 153 del D. Lgs. 22/01/2004 n. 42;
- qualora si intenda collocare o affiggere cartelli o altri mezzi pubblicitari sugli edifici e nelle aree tutelati come beni culturali, il richiedente deve acquisire la preventiva autorizzazione dal Soprintendente; l'autorizzazione è trasmessa, a cura degli interessati, agli altri enti competenti all'eventuale emanazione degli ulteriori atti abilitativi (comma 1 art. 49 del D. Lgs. 22/01/2004 n. 42);
- qualora si intenda collocare o affiggere cartelli o altri mezzi pubblicitari lungo le strade site nell'ambito o in prossimità degli edifici e nelle aree tutelate come beni culturali, il richiedente deve acquisire il preventivo parere favorevole rilasciato della Soprintendenza sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo pubblicitario con l'aspetto, il decoro e la pubblica fruizione dei beni tutelati (comma 2 art. 49 del D. Lgs. 22/01/2004 n. 42);
- qualora si intenda collocare o affiggere cartelli o altri mezzi pubblicitari nell’area del Parco della Maremma (Aree naturali protette L. 6/12/1991 n. 394), il richiedente deve acquisire la preventiva autorizzazione / nulla osta, comunque denominata, rilasciata dall’Autorità preposta alla tutela del vincolo (Ente Parco della Maremma), compatibilmente con le norme specifiche dell’Ente medesimo;
- autodichiarazione, redatta ai sensi della legge 4/1/1968 n. 15 prevista dal 3° comma art. 53 D.P.R. 16/12/1992 n. 495, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera con materiale non deperibile e resistente agli agenti atmosferici, tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità; per totem o mezzi pubblicitari di dimensioni rilevanti, è comunque necessaria una dichiarazione a firma di tecnico abilitato sulla verifica di stabilità e di spinta del vento;
- nulla osta del proprietario dell’immobile o del terreno su cui dovrà essere installato il mezzo
pubblicitario.
4. In difetto delle autorizzazioni / pareri / nulla osta di cui al precedente comma, in riferimento a quanto previsto dal comma 3 dell’art. 29 del Regolamento, i termini temporali inerenti il procedimento finalizzato al rilascio/diniego dell’autorizzazione si intendono sospesi fino all’acquisizione di tutta la documentazione da parte dell’Ufficio competente al rilascio dell’autorizzazione, che dovrà essere prodotta entro i tempi indicati; in caso di mancato ricevimento di quanto richiesto, la domanda presentata si intende respinta.
5. Ogni domanda dovrà riferirsi ad una sola attività industriale, artigianale, professionale o di servizi, ma potrà comprendere più mezzi pubblicitari della stessa attività.
6. Copia dell’autorizzazione per la collocazione dei mezzi pubblicitari permanenti dovrà essere trasmessa al Servizio competente in materia di Entrate ai fini del controllo dei canoni relativi.
7. Per quanto non previsto dal presente Regolamento può essere stipulato apposito disciplinare da sottoscrivere con i richiedenti al momento del rilascio dell’autorizzazione, nei modi e nei termini di legge.
1. Le tipologie degli impianti pubblicitari e delle affissioni che possono essere installati nel territorio del Comune sono indicati e descritti nel Piano Generale degli Impianti del Comune di Grosseto, al quale si rimanda per il rispetto delle norme di cui all’art.1 comma 821, L. 160/2019.
1. Rimangono salve ed impregiudicate tutte le azioni e sanzioni stabilite dalle leggi vigenti in ordine alle posizioni abusive di pubblicità.
2. La responsabilità per eventuali danni a cose o persone conseguenti all’installazione di mezzi pubblicitari sono a completo carico del soggetto passivo del canone.
3. L’Amministrazione Comunale, qualora ne ravvisi la necessità, si riserva la possibilità di richiedere ai soggetti di cui sopra la stipula di un’adeguata polizza assicurativa per la responsabilità civile.
4. L’autorizzazione decadrà quando:
a) non siano osservate le prescrizioni in essa contenute ed alle quali è subordinata;
b) non sia attivato l’oggetto dell’autorizzazione entro il termine di 120 giorni dalla data del suo rilascio, salvo proroga su richiesta degli interessati;
c) l’uso improprio del mezzo pubblicitario;
d) nel caso in cui vengano a mancare le condizioni previste per il rilascio dell’autorizzazione.
1. I soggetti che non abbiano più interesse alle esposizioni pubblicitarie, sia quelli titolari di autorizzazioni, sia quelli ai quali ancora non è stata rilasciata, possono rinunciare con apposita comunicazione, in carta libera, da prodursi al Servizio competente. Per le esposizioni temporanee, la comunicazione della rinuncia deve essere presentata prima dell’inizio dell’esposizione. Per le esposizioni permanenti, la comunicazione della rinuncia deve essere presentata entro il 31 dicembre dell’anno in corso per la conseguente cancellazione dall’elenco dei concessionari con decorrenza dal successivo anno solare.
2. La rinuncia all’esposizione non dà comunque diritto al rimborso del canone eventualmente già pagato. Sarà, invece, rimborsato il deposito cauzionale eventualmente versato dall’occupante.
1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, l’autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge. L’atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione del mezzo.
2. Il canone è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa, fatte salve le procedure disciplinate dal presente Regolamento che ne ammettono la modifica o la rinuncia.
1. La cessazione della pubblicità, la decadenza, la revoca o l’estinzione dell'autorizzazione comportano la rimozione integrale dell'impianto entro il termine stabilito nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. Per le insegne di esercizio, la rimozione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di cessazione. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque, del soggetto interessato.
2. La rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno, non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per detto anno.
3. La rimozione conseguente alla revoca della dell'autorizzazione effettuata dall'Ente, per esigenze ed utilità pubblica, dà diritto al rimborso pari alla quota del canone anticipato, senza interessi, a decorrere dal giorno successivo alla effettiva rimozione del mezzo pubblicitario.
1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità, le quali, ad eccezione di quanto previsto dall’art. 37 del Regolamento, siano esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultino variate e/o non conformi all’autorizzazione, comunicazione o dal nulla osta sia per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione ed ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.
2. Sono altresì considerate abusive le pubblicità e le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
3. La pubblicità abusiva ai sensi dei precedenti commi è immediatamente coperta, dal Comune, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria; il Comune ne dispone la rimozione dandone avviso all'interessato, con diffida a provvedere entro 5 giorni lavorativi dalla notifica del provvedimento che attesta l’abuso, alla rimozione della pubblicità ed al contestuale ripristino dell'eventuale struttura/immobile occupato; nel caso di inottemperanza all'ordine di rimozione e di ripristino dei luoghi entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.
4. Le affissioni abusive sono immediatamente rimosse o coperte dal Comune.
5. Ai sensi dell’art. 1, comma 822, della L. n. 160/2019, gli oneri derivanti dalla copertura o la rimozione dei manifesti affissi in violazione delle disposizioni vigenti, sono a carico dei soggetti per conto dei quali gli stessi sono stati affissi, salvo prova contraria; gli atti di recupero del canone includono anche le predette spese.
6. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché del canone e dell’ammontare delle relative sanzioni ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell’ordinanza stessa.
1. Per le forme pubblicitarie rientranti nelle fattispecie di seguito elencate non è necessaria l’autorizzazione di cui all’art. 29 del Regolamento:
- pubblicità effettuata con veicoli, ad eccezione di quella espressamente vietata dal Regolamento;
- iscrizioni pubblicitarie da eseguirsi su veicoli, gli zerbini e oggetti simili;
- pubblicità effettuata a mezzo di aeromobili;
- pubblicità effettuata con proiezioni in locali aperti al pubblico;
- pubblicità in forma ambulante effettuata nelle forme non espressamente vietate dal presente Regolamento;
- pubblicità sonora nelle forme previste;
- installazione di “cartello di cantiere” così come definito dall’art. 3.
2. Per le forme pubblicitarie rientranti nelle fattispecie di seguito elencate che non siano in contrasto con i commi 1 e 2 dell'art. 49 del D. Lgs. 22.01.2004 n. 42 e fatti salvi, ove necessari, i preventivi pareri favorevoli, le autorizzazioni o i nulla osta previsti dal Regolamento, non è necessaria l’autorizzazione di cui all’art. 29 del Regolamento:
- pubblicità temporanea relativa alla vendita e locazione di immobili inferiori a mezzo metro quadrato;
- pubblicità temporanea su ponteggi o su recinzioni di cantieri o su baracche e attrezzature di cantieri, ad esclusione delle gigantografie su ponteggi;
- pubblicità temporanea collocata all’interno delle vetrine limitatamente alla durata del periodo dei saldi, vendite promozionali e per il lancio di iniziative commerciali pertinenti al luogo dove l'attività viene svolta;
- pubblicità ordinaria, anche luminosa o illuminata, effettuata all’interno dei luoghi aperti al pubblico anche se visibile all’esterno, a condizione che non interessi l’area di ingresso di detti luoghi o ne costituisca l’insegna principale, salvo che interessi edifici o superfici scoperte soggette a vincolo;
- pubblicità collocate all’interno delle vetrine, ad esclusione delle vetrofanie, o effettuate con dispositivi elettrici o elettronici luminosi o illuminati, inferiori a mezzo metro quadrato a condizioni che non siano su questi indicate le ragioni sociali.
3. Non è necessaria l’autorizzazione di cui all’art. 29 del Regolamento per la pubblicità temporanea di cui all’art. 15 del Piano Generale degli Impianti, effettuabile a seguito di comunicazione o nulla osta che non sia in contrasto con i commi 1 e 2 dell'art.49 del D. Lgs. 22.01.2004 n. 42 e fatti salvi, ove necessari, i preventivi pareri favorevoli, le autorizzazioni o i nulla osta previsti dall’art. 30 del presente Regolamento.
4. Per tutti i casi per i quali non è necessario acquisire l’autorizzazione, il soggetto passivo è comunque tenuto a trasmettere al Comune apposita comunicazione contenente, oltre ai dati personali del soggetto (nome e cognome o ragione sociale, codice fiscale, partita I.V.A., luogo e data di nascita, domicilio fiscale) le caratteristiche e la durata della pubblicità, l’ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati, nonché tutte le altre notizie utili ai fini dell’esatta applicazione del canone.
1. Per la pubblicità sulle strade e sui veicoli si applicano le disposizioni dell’art. 23 del Codice della strada D. Lgs. 30.04.92 n. 285, degli articoli dal 47 al 59 di cui al titolo II, punto 3 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e successive modificazioni.
2. All’interno dei centri abitati, in deroga al divieto previsto al comma 3 lettera a) dell’art.51 D.P.R. 16/12/1992 n. 495, in occasione di iniziative culturali, manifestazioni, avvenimenti ed eventi non ricorrenti, è possibile collocare impianti pubblicitari temporanei (cartelli, locandine, stendardi,
totem) così come specificamente definiti al Capo III del Piano Generale degli Impianti, limitatamente alle pertinenze di esercizio che risultano comprese tra carreggiate contigue e che hanno una larghezza superiore a m. 4, a condizione che i mezzi pubblicitari non vadano in nessun caso ad ostacolare la visibilità dei segnali stradali presenti entro lo spazio di avvistamento.
3. Nell'ambito e in prossimità dei beni paesaggistici indicati nell'articolo 134 del D. Lgs. 22.01.2004 n. 42 è vietata la posa in opera di cartelli o altri mezzi pubblicitari se non previa specifica autorizzazione (art.153 del D. Lgs. 22.01.2004 n. 42).
4. È vietato collocare o affiggere cartelli o altri mezzi pubblicitari sugli edifici e nelle aree tutelati come beni culturali; il collocamento o l'affissione possono essere autorizzati dal soprintendente qualora non danneggino l'aspetto, il decoro o la pubblica fruizione di detti immobili; l'autorizzazione è trasmessa, a cura degli interessati, agli altri enti competenti all'eventuale emanazione degli ulteriori atti abilitativi (c. 1 art. 49 del D. Lgs. 22.01.2004 n. 42).
5. È vietato collocare o affiggere cartelli o altri mezzi di pubblicità lungo le strade site nell' ambito o in prossimità degli edifici e nelle aree tutelate come beni culturali, salvo autorizzazione rilasciata ai sensi della normativa in materia di circolazione stradale e di pubblicità sulle strade e sui veicoli, previo parere favorevole rilasciato della Soprintendenza sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo pubblicitario con l'aspetto, il decoro e la pubblica fruizione dei beni tutelati (c. 2 art. 49 del D. Lgs. 22.01.2004 n. 42).
6. E’ vietato collocare cartelli ed altri mezzi di pubblicità sul muro di cinta e nella zona di rispetto dei cimiteri, sugli edifici adibiti a sede di ospedali e chiese, e nelle loro immediate adiacenze; può essere autorizzata l'apposizione sugli edifici suddetti e sugli spazi adiacenti di targhe ed altri mezzi di indicazione, di materiale e stile compatibile con le caratteristiche architettoniche degli stessi e dell'ambiente nel quale sono inseriti.
7. È vietata ogni forma pubblicitaria ad un’altezza superiore a metri lineari 7, ad eccezione per quella posta nelle vetrine, a ridosso di edifici, torri, costruzioni in genere, od in caso di fiere, mercati, mostre od esposizioni, gare, parchi di divertimento, feste patronali o simili.
8. È vietata ogni forma di pubblicità ed ogni mezzo pubblicitario nei parchi, giardini, aiuole di verde, ad eccezione di quella eventualmente presente sui cestini porta-rifiuti e negli spazi appositamente allestiti.
9. È vietato applicare qualsiasi forma e tipo di mezzo pubblicitario e di struttura agli alberi di proprietà sia pubblica che privata, indipendentemente dalla loro ubicazione.
10. La pubblicità con palloni frenati e simili non deve essere effettuata al di sopra dei centri abitati, o della fiera, della mostra o del mercato o dell’esposizione, o comunque sopra un assembramento di gente, ma ai bordi di essi ad una distanza, sulla perpendicolare, di almeno metri lineari 100.
11. Le forme pubblicitarie effettuate mediante striscioni, cartelli o locandine su suolo pubblico o aperto al pubblico e la pubblicità acustica sono soggette alle seguenti limitazioni:
Striscioni, cartelli o locandine:
• non è consentita l’esposizione in corrispondenza di curve o dossi e ad una distanza inferiore a metri lineari 30 da incroci o innesti viari;
• per i cartelli o locandine non è ammesso l’appoggio alle piante né ad altri infissi permanenti esistenti sul suolo pubblico o aperto al pubblico;
• non è consentito fissare gli stessi a strutture di sostegno della rete elettrica o della segnaletica in genere e sui pali dell’illuminazione pubblica;
• l’aggancio di striscioni ad edifici, a piante o ad altro dovrà effettuarsi osservando la massima cautela e sicurezza, in modo da non arrecare danno a persone o cose, ed il soggetto autorizzato è pienamente responsabile agli effetti civili e penali.
Pubblicità acustica:
• è esclusa ogni forma di pubblicità inerente attività commerciali, artigianali ed economiche in genere;
• è ammessa solo in forma itinerante;
• è ammessa solo nelle fasce orarie seguenti: dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:30 alle ore 19:30;
• non è consentita nelle adiacenze degli edifici di interesse storico ed artistico, adibiti ad attività culturali, delle sedi di uffici pubblici, ospedali, case di cura e di riposo, scuole, chiese e cimiteri;
• in tutti i casi, la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dal D.P.C.M. 1° marzo 1991.
12. L’effettuazione della pubblicità dovrà garantire il transito pedonale e veicolare nel rispetto del decoro urbano, paesaggistico ed ambientale.
13. È vietato collocare impianti pubblicitari di qualsiasi genere o affiggere spazi pubblicitari su cabine delle reti tecnologiche (es. cabine Enel, Telecom, ecc.).
14. Mediante apposita ordinanza sindacale le modalità di applicazione delle limitazioni di cui al presente articolo potranno essere ulteriormente esplicitate.
15. È comunque vietata l’effettuazione della pubblicità nelle seguenti forme:
- sonora da posti fissi;
- mediante il lancio sulla pubblica via di volantini o manifestini o simili;
- mediante la posa di volantini, manifestini, opuscoli e simili su veicoli in sosta;
- mediante uso di cartelli portati sulla persona;
- mediante distribuzione a mano di materiale pubblicitario, fatta eccezione nei casi in cui la predetta venga effettuata in cassette postali o all'interno di esercizi pubblici, commerciali, fiere e mercati.
16. Eventuali eccezioni ai divieti di cui al precedente comma dovranno essere autorizzate, in forma scritta, dal Funzionario responsabile dell’Ufficio competente al rilascio dell’autorizzazione di cui all'art. 30 del presente Regolamento.
1. Sulle recinzioni dei cantieri, siano esse realizzate con steccati o staccati o lamiere ondulate, l’affissione è consentita su plance realizzate in materiale rigido e dotate di cornice poste in opera in sicurezza e collocate in modo ordinato.
2. Si intendono gigantografie su ponteggi le immagini e/o i messaggi riprodotti su teli di protezione apposti su ponteggi in occasione dei lavori edilizi.
3. Per le finalità a cui sono destinati, tali veicoli comunicazionali, si distinguono nelle seguenti tipologie: Artistica - Pubblicitaria - Mista.
4. Ai fin i della distinzione di cui al comma precedente si specifica che:
- per tipologie artistiche si intendono le gigantografie, di qualunque formato e dimensione riproducenti (esclusivamente) immagini riferite alle decorazioni delle facciate, a riprese fotografiche, a riproduzioni di opere d'arte;
- per tipologie pubblicitarie si intendono le gigantografie, di qualunque formato e dimensione, riproducenti messaggi pubblicitari a mezzo scritte e/o immagini;
- per tipologie miste si intendono le gigantografie che riproducono, in modo variamente combinato, tipologie artistiche con messaggi pubblicitari;
- le gigantografie su ponteggi installati nei centri storici del Capoluogo e delle frazioni dovranno riprodurre l'edificio oggetto di ristrutturazione in tutte le sue parti, ivi comprese, se presenti, le insegne e le targhe.
5. La collocazione delle suddette tipologie è consentita esclusivamente in occasione dello svolgimento di lavori edilizi ed è soggetta alle seguenti condizioni e limitazioni.
6. Le domande per l'installazione di gigantografie su ponteggi devono essere accompagnate da un bozzetto riproducente (in adeguata scala) le immagini previste.
7. L'impatto scenico riprodotto sulle gigantografie deve risultare compatibile con le caratteristiche dell'edificio e l'assetto urbano del contesto di riferimento, e ciò, particolarmente, in prossimità di luoghi con rilevanti pregi di carattere architettonico e/o naturalistico.
8. Le dimensioni delle gigantografie possono estendersi alla intera superficie del ponteggio.
9. Qualora il periodo di installazione dei ponteggi ecceda la durata dei lavori a cui i medesimi sono preposti, per il periodo eccedente è consentita la collocazione di gigantografie ad esclusivo contenuto artistico.
10. È vietata la collocazione sul territorio comunale di gigantografie a tipologia pubblicitaria.
11. È consentita la collocazione di gigantografie a tipologia mista con il limite che la superficie destinata a messaggi pubblicitari, opportunamente confinata, non ecceda il 10% del totale della superficie autorizzata.
12. Il pagamento del canone sulle esposizioni pubblicitarie è riferito e limitato alle superfici riproducenti i messaggi pubblicitari.
1. È vietata la pubblicità effettuata mediante la sosta, in strade e piazze pubbliche o in vista di esse, dei veicoli pubblicitari di cui all’art. 54, lett. G) del D. Lgs. n. 285/1992 e dell’art. 203, comma 2, lett.
Q) del D.P.R. n. 495/1992 (c.d. “posterbus” o “vela”), all’art. 53, comma 1, lett. G) e H), del D.Lgs.
n. 285/1992, art. 200, comma 2, lett. E) del D.P.R. n. 495/1992 (motoveicoli per uso speciale e quadricicli a motore); su tali veicoli in sosta la pubblicità dovrà essere rimossa, ovvero coperta in modo tale che sia privata di efficacia.
2. Agli effetti del presente articolo, per sosta si intende la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte del conducente.
3. Le disposizioni di cui ai comma precedenti si applicano anche ai veicoli di cui all’art. 52 (ciclomotori) e all’art. 56 (rimorchi) del D. Lgs. n. 285/1992.
1. Il pagamento del canone per le esposizioni pubblicitarie si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche se in difformità a leggi e regolamenti.
2. L’avvenuto pagamento del canone non esime l’interessato dall’obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni, concessioni e nulla osta relativi all’effettuazione della pubblicità, ove previsti dal Regolamento e dal Xxxxx Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx.
0. Il Comune, nell’esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo con le modalità indicate dal presente Regolamento.
CAPO IV - PUBBLICHE AFFISSIONI
1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o di messaggi diffusi nell'esercizio di attività
economiche.
2. Atteso che gli attuali impianti esistenti ed accertati rispondono alle esigenze effettive di necessità ed ai criteri generali precedentemente determinati, la ripartizione degli stessi è così determinata:
- per le affissioni di natura istituzionale, sociale o culturale o comunque prive di rilevanza economica il 26 per cento;
- per le affissioni di natura commerciale il 26 per cento;
- per ciò che riguarda la superficie degli impianti da attribuire a soggetti privati per l’effettuazione di affissioni dirette il 48 per cento.
3. Ai fini della ripartizione di cui al precedente comma si considerano commerciali i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
1. Gli spazi o impianti da destinare alle pubbliche affissioni possono essere individuati anche su immobili di proprietà privata, previo consenso dei rispettivi proprietari.
2. I tavolati, gli steccati, le impalcature, i ponti fissi o sospesi, ivi compresi quelli intorno ai cantieri edili, sono di norma in uso esclusivo al servizio delle Pubbliche Affissioni, fatte salve le eventuali forme di pubblicità autorizzate e previste dal presente Regolamento e dal Piano generale degli impianti nonché le esigenze delle attività di cantiere.
3. L’uso esclusivo degli spazi di cui ai commi precedenti, non comporta alcun compenso o indennità a favore dei proprietari.
1. I manifesti devono essere fatti pervenire al Comune, nell'orario di apertura, a cura del committente, almeno due giorni prima di quello dal quale l'affissione deve avere inizio.
2. I manifesti devono essere accompagnati da una distinta nella quale è indicato l'oggetto del messaggio pubblicitario e:
a) per quelli costituiti da un solo foglio, la quantità ed il formato;
b) per quelli costituiti da più fogli, la quantità dei manifesti, il numero dei fogli dai quali ciascuno è costituito, lo schema di composizione del manifesto con riferimenti numerici progressivi ai singoli fogli di uno di essi, evidenziato con apposito richiamo.
3. Oltre alle copie da affiggere dovrà essere inviata al Comune una copia in più, da conservare per documentazione del servizio.
4. Le affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza relativo al ricevimento della commissione, risultante dal relativo registro cronologico.
5. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui essa è stata effettuata al completo. Nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
6. Su ogni manifesto affisso viene impresso il timbro a cura del Comune, con la data di scadenza prestabilita.
7. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato da avverse condizioni atmosferiche è considerato causa di forza maggiore. In ogni caso quando il ritardo è superiore a dieci giorni dalla data che era stata richiesta, il Comune provvede a darne tempestiva comunicazione, per scritto, al committente.
8. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente, per scritto, entro 10 giorni dalla richiesta di affissione, con l'indicazione del periodo nel quale si ritiene che l'affissione possa
essere effettuata.
9. Nei casi di cui ai commi 7 e 8 il committente può annullare la commissione con avviso da inviarsi al Comune entro 10 giorni dal ricevimento delle comunicazioni negli stessi previste. L'annullamento della commissione non comporta oneri a carico del committente al quale il Comune provvede a rimborsare integralmente la somma versata entro novanta giorni dal ricevimento dell'avviso di annullamento. I manifesti restano a disposizione del committente presso il Comune per 30 giorni e, per disposizione di questo, possono essere allo stesso restituiti od inviati ad altra destinazione dallo stesso indicata, con il recupero delle sole spese postali, il cui importo viene detratto dal rimborso del canone.
10. Nel caso in cui la disponibilità degli impianti consenta di provvedere all'affissione di un numero di manifesti inferiore a quelli pervenuti o per una durata inferiore a quella richiesta, il Comune provvede ad avvertire il committente per scritto. Se entro cinque giorni da tale comunicazione la commissione non viene annullata, il Comune provvede all'affissione nei termini e per le quantità rese note all'utente e dispone entro 30 giorni il rimborso al committente dei diritti eccedenti quelli dovuti. I manifesti non affissi restano a disposizione dell'utente presso il Comune per 30 giorni, scaduti i quali saranno inviati al macero, salvo che ne venga richiesta la restituzione o l'invio ad altra destinazione, con il recupero delle sole spese, il cui importo viene detratto dai diritti eccedenti.
11. In tutti i casi in cui compete al committente il rimborso totale o parziale del canone sulle affissioni lo stesso, con apposita comunicazione in scritto, può autorizzare il committente ad effettuare il conguaglio fra l'importo dovuto per affissioni successivamente richieste e quella di cui spetta il rimborso.
12. Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne immediata comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
13. I manifesti pervenuti per l'affissione senza la relativa commissione formale e l'attestazione dell'avvenuto pagamento del canone, se non ritirati dal committente entro 30 giorni da quando sono pervenuti, saranno inviati al macero senz'altro avviso.
14. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle ore 20 alle ore 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del canone, con un minimo di € 25,95 per commissione.
15. Presso il Comune o presso il soggetto che effettua il servizio devono essere costantemente esposti, per la pubblica consultazione di chiunque ne faccia richiesta:
- le tariffe del servizio;
- l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono;
- il registro cronologico delle commissioni.
CAPO V - DISCIPLINA DEL CANONE
1. La tariffa del canone è determinata sulla base dei seguenti elementi:
a) durata dell’occupazione o dell’esposizione;
b) superficie oggetto di occupazione o dell’esposizione pubblicitaria, espressa in metri quadrati o lineari con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
c) tipologia;
d) finalità;
e) zona occupata, in ordine di importanza che determina il valore economico dell’area in relazione all’attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell’area stessa all’uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell’occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia;
f) maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati in rapporto alla loro collocazione ed alla loro incidenza sull'arredo urbano con particolare riferimento alla superficie ed alla illuminazione.
2. La tariffa base annua, giornaliera e oraria, al metro quadro o al metro lineare graduata per categorie secondo quanto disposto dal presente Regolamento e dagli elenchi di classificazione allegati allo stesso (Allegati “A” e “B”), articolata in occupazioni e esposizioni pubblicitarie permanenti o temporanee, è stabilita annualmente con deliberazione della Giunta Comunale entro il termine fissato dalla legge per l'approvazione del bilancio di previsione. Nel caso di mancata deliberazione, continuano ad applicarsi le tariffe vigenti.
3. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del Comune, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell’impatto ambientale e sull’arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
4. I coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria per occupazioni di suolo, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono riportati nell’art. 47.
5. Nel caso in cui l’occupazione o l’esposizione pubblicitaria ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell’applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più bassa.
6. Per le esposizioni pubblicitarie la Giunta Comunale procederà approvando una tariffa base per mezzi pubblicitari di superficie pari o inferiore ad un metro quadrato ed una tariffa base per mezzi pubblicitari di superficie superiore ad un metro quadrato.
1. Il canone per le occupazioni permanenti è dovuto per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un’obbligazione autonoma.
2. Il canone, per ciascuna occupazione, è determinato in base a tariffa, il cui importo è indicato analiticamente nell’atto amministrativo che costituisce titolo per l'occupazione. In ogni caso, il canone è determinato sull'effettiva superficie occupata, se superiore a quanto indicato nell'atto amministrativo.
3. Il canone di ciascuna occupazione è ottenuto dalla tariffa base annuale, giornaliera o oraria graduata secondo la classificazione in categorie delle strade, spazi ed aree pubbliche, tenendo conto dell’entità dell’occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, del valore economico della disponibilità dell’area nonché del sacrificio imposto alla collettività, con previsione di coefficienti moltiplicatori, indicati al successivo art. 47, per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell’occupazione.
4. Il canone per l’occupazione può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall’occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni. Tali oneri sono determinati di volta in volta con determina del responsabile del procedimento.
5. Qualora la domanda per i rinnovi delle occupazioni permanenti sia presentata:
a) oltre il termine del 31 ottobre e, comunque, non oltre il 31 marzo dell'anno successivo, è dovuto un canone pari all'importo del canone annuo, in base alla tariffa permanente, maggiorato del 30%;
nei casi di occupazioni/concessioni pluriennali, tale maggiorazione si applica solo per il primo anno;
b) oltre il mese di marzo, si applicano le tariffe temporanee; la tariffazione temporanea è limitata al primo anno nei casi di occupazioni/concessioni pluriennali.
6. Qualora la domanda delle occupazioni permanenti sia presentata per i casi di occupazioni nuove rispetto all'anno immediatamente precedente:
a) e, comunque, non oltre il 30 giugno dell'anno dell'occupazione, è dovuto un canone pari all'importo del canone annuo in base alla tariffa permanente;
b) oltre il 30 giugno, è dovuto un canone pari alla metà dell'importo del canone annuo in base alla tariffa permanente; nei casi di occupazioni/concessioni pluriennali, tale modalità di tariffazione si applica solo per il primo anno.
7. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende erogatrici di pubblici servizi e per quelle realizzate nell’esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, il canone è determinato forfettariamente secondo i criteri e le modalità previsti dall'art. 50 del presente Regolamento.
8. Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche concernenti periodi inferiori alle 24 ore si applica la tariffa base temporanea giornaliera divisa in ventiquattresimi, applicata ad ogni ora di occupazione.
9. Il canone dovuto per un’unica occupazione di suolo pubblico temporanea non può essere superiore al triplo dell’importo dovuto per analoga occupazione a carattere permanente. In tali casi, pertanto, alle occupazioni di suolo pubblico temporanee si applica la tariffa annuale maggiorata del 200%, a prescindere dalla durata dell’occupazione.
10. Nell’ipotesi in cui un’occupazione richiesta e concessa per una durata non inferiore a 365 giorni, pertanto a carattere permanente, cessi prima del 365esimo giorno, sarà considerata a tutti gli effetti un’occupazione temporanea. In tal caso il Servizio competente alla riscossione del canone rideterminerà lo stesso applicando le tariffe ed i criteri di calcolo delle occupazioni temporanee e notificherà al concessionario una richiesta di pagamento per il maggior canone dovuto entro 180 giorni dalla segnalazione della cessazione anticipata comunicata dal concessionario o dalla data di decadenza dell’atto di concessione ai sensi dell’art. 20 del presente Regolamento. Il pagamento del maggior canone dovrà essere effettuato in un’unica soluzione entro 60 giorni in caso di importi pari o inferiori a € 250,00 ed in 4 rate bimestrali, di cui la prima con scadenza all’ultimo giorno del secondo mese successivo a quello nel quale è stata notificata la richiesta di pagamento, per importi superiori a tale soglia.
1. Ai fini della determinazione del canone per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche vengono individuati i seguenti coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate:
Nr. Progr. |
TIPOLOGIA | Coeff.
Moltiplicatori |
1 | manufatti destinati alla somministrazione di alimenti e bevande per cui si rende necessario il rilascio di titoli edilizi abilitativi | 1 |
2 | edicole | 1 |
3 | occupazione ordinaria del suolo | 1 |
4 | pedane, tavoli e sedie | 1 |
5 | carrelli espositori | 1 |
6 | sottosuolo o soprassuolo (es. tettoie, pensiline) | 0,70 |
7 | occupazioni con tende fisse o retrattili | 0,30 |
8 | passi carrabili | 0,50 |
9 | divieto di sosta imposto dal Comune a richiesta dei proprietari di accessi carrabili | 0,20 |
10 | passi costruiti dal Comune inutilizzabili o non utilizzati | 0,10 |
11 | passi di distributori di carburante | 0,30 |
12 | distributori di carburante | 1,7 |
13 | distributori automatici | 1 |
14 | fiere e festeggiamenti | 1,30 |
15a | attività edilizia temporanea | 0,40 |
15b | attività edilizia permanente | 1,20 |
16 | giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante | 0,20 |
17 | manifestazioni politiche, culturali e sportive | 0,20 |
18 | occupazioni per l’effettuazione di riprese televisive e cinematografiche | 1 |
19 | Aree per esercitazioni ed esami per il conseguimento delle patenti | 0,15 |
20 | venditori ambulanti e produttori agricoli | 0,50 |
1. Sono esenti dal pagamento del canone:
- le occupazioni effettuate, sia direttamente sia indirettamente, dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro Consorzi, da Enti Religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1 lett. c) del D.P.R. n. 917/86 per finalità istituzionali, di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica e per tutte le iniziative, ritenute di rilevanza istituzionale, in ogni caso senza scopo di lucro, nelle quali l'Amministrazione partecipa attivamente;
- le occupazioni inferiori al mezzo metro quadrato considerate complessivamente nello stesso atto amministrativo;
- le occupazioni con segnaletica stradale;
- le occupazioni con tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, anche se di privata pertinenza nonché le aste delle bandiere;
- le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, non di linea nonché le vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo strettamente necessario al carico e allo scarico delle merci;
- le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui sia prevista, all'atto della
concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
- le occupazioni effettuate con xxxxxxxxxx ed altri contenitori per la raccolta, anche differenziata, dei rifiuti;
- le occupazioni per l'installazione di manufatti destinati alla pubblica erogazione dell'acqua;
- le occupazioni effettuate con faretti, lampioni, telecamere per sistemi di sicurezza e specchi parabolici, cannocchiali, pesapersone;
- le occupazioni con aree cimiteriali;
- le occupazioni con passi carrabili, rampe e scivoli d'accesso e le aree di sosta destinati esclusivamente ai soggetti portatori di handicap;
- le occupazioni con passi carrabili che danno accesso ai fondi agricoli; tale esenzione viene accordata a richiesta degli interessati previa dimostrazione, con idoneo documento, della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo;
- le occupazioni permanenti effettuate da terzi concessionari su aree destinate dal Comune a parcheggi;
- le occupazioni con piante ornamentali e/o vasi fiori all'esterno dei negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze nonché effettuate con panchine ed altri componenti di arredo urbano purché:
• siano poste in modo da permettere una rapida rimozione delle stesse per mutate condizioni che lo impongano;
• la collocazione delle medesime non contrasti con le norme del Codice della Strada e del suo Regolamento di esecuzione ed attuazione;
• siano conformi alle prescrizioni comunali sull'arredo urbano;
• non delimitino aree di strada o marciapiede ad esclusivo beneficio del soggetto che le colloca;
• siano rimosse dietro semplice richiesta dell'Amministrazione Comunale qualora detto spazio debba essere dato in concessione a terzi o per gli altri motivi che, a norma del presente Regolamento, giustifichino la revoca della concessione;
- le occupazioni effettuate dalle ONLUS (organizzazioni non lucrative di utilità sociali) e dagli Enti del Terzo Settore - ETS previsti dalla vigente normativa che perseguono senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita;
- le occupazioni occasionali come di seguito indicate:
• occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose; la collocazione di luminarie natalizie è esente dal canone quando avvenga nel rispetto delle norme e delle prescrizioni previste dalla legge e dai regolamenti locali; in particolare, se posizionati al di sopra della carreggiata, il bordo inferiore deve essere in ogni suo punto ad una quota non inferiore a metri 5,10 rispetto al piano della carreggiata;
• occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione infissi, pareti, coperture di durata non superiore ad un'ora;
• occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze purché delimitanti spazi di servizio e posti in contenitori facilmente movibili;
• occupazioni per operazioni di trasloco, spurgo e manutenzione del verde (es. potatura degli alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi per periodi non superiori alle 6 ore giornaliere;
- le occupazioni finalizzate a manifestazioni o iniziative di carattere politico purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati;
- le occupazioni di suolo pubblico per riprese cinematografiche di durata non superiore a 3 giorni. Le occupazioni a tale titolo sono comunque escluse dal canone a prescindere dalla loro durata a condizione che le riprese cinematografiche oggetto della ripresa godano dei benefici previsti dalla legge n. 1213/1965 e ss.mm.ii. per riprese aventi finalità culturali ed artistiche; tale requisito può essere dichiarato dagli interessati mediante autocertificazione. L'esenzione si applica altresì quando le riprese rappresentino, attraverso una “dichiarazione d'interesse” della Giunta, un'opportunità di promozione turistica del Comune, diffondendo immagini del territorio comunale;
- le occupazioni effettuate dall’E.P.G. SPA per interventi edilizi finalizzati alle attività di gestione del patrimonio ERP. Qualora l’intervento edilizio interessi fabbricati misti, con presenza sia di alloggi comunali di ERP che di proprietà privata, l’esenzione dal canone si applicherà solo per la quota millesimale relativa agli alloggi comunali di ERP, pertanto il canone per l’occupazione del suolo pubblico dovuto per l’occupazione dovrà escludere la quota parte riferita a tali alloggi e sarà determinata applicando le carature millesimali che la E.P.G. SPA avrà cura di fornire ai competenti uffici comunali;
- le occupazioni effettuate con cappotti termici, nell’ambito di interventi di efficientamento energetico degli edifici, nelle more di definizione della procedura di alienazione della porzione di suolo interessata;
- le occupazioni ubicate all’interno del perimetro delle mura medicee effettuate nell’esercizio di attività di somministrazione alimenti e bevande, attività artigianali del settore alimentare ed edicole, per attività di nuova costituzione o in caso di trasferimento della sede operativa dall’esterno all’interno di predetta area, per il primo anno. Nel caso in cui per il primo anno l’occupazione sia richiesta oltre il 30 giugno sarà applicata anche una riduzione del 50% sul canone dovuto per il secondo anno di occupazione.
1. Il canone è commisurato all'effettiva superficie occupata risultante dall'atto di concessione, non assumendo rilevanza i singoli elementi che danno luogo all'occupazione medesima.
2. Ai fini della determinazione del canone, l’entità dell’occupazione del suolo è determinata in metri quadrati o, dove previsto, in metri lineari. Le frazioni inferiori al metro sono calcolate con arrotondamento all’unità superiore.
3. Qualora si tratti di occupazioni inferiori a mezzo metro quadrato o lineare, poste nella medesima area di riferimento concernenti occupazioni dello stesso soggetto passivo, si dà luogo al cumulo delle diverse occupazioni ed il totale è arrotondato al metro quadrato o lineare superiore.
4. Per le occupazioni di soprassuolo o sottosuolo il canone è commisurato alla superficie occupata o a quella corrispondente alla proiezione al suolo delle occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo medesimo. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall’area assoggettata al pagamento del canone per l’occupazione del suolo. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.
5. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, effettuati nella stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato o al metro lineare.
6. Le occupazioni permanenti con passi o accessi carrabili sono assoggettate al canone, previa determinazione della relativa superficie sulla base della larghezza del passo o accesso misurata sulla
fronte dell'edificio o del terreno, al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale fino ad un massimo di 5 metri lineari tra l'accesso/passo e la sede stradale antistante. Oltre i suddetti 5 metri di profondità, per ogni metro lineare ulteriore, la superficie verrà misurata moltiplicando la larghezza del passo o accesso per la profondità di 0,50 metri. Per passi carrabili si intendono i manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altri materiali o da apposite interruzioni dei marciapiedi o da fossette tombate o comunque da una modifica del piano stradale, intesa a facilitare l’accesso dei veicoli alla proprietà privata. Ai fini della applicazione del canone, la specifica occupazione deve concretizzarsi in un'opera visibile e, come tale, pertanto, deve essere misurabile.
7. Su richiesta dei proprietari degli accessi carrabili a filo del manto stradale il Comune, tenuto conto delle esigenze di viabilità, può, previo rilascio di apposita concessione, vietare la sosta sull’area antistante gli accessi medesimi per una superficie massima di 10 metri quadrati; nel caso contemplato al presente comma, la tariffa ordinaria è ridotta al 20%.
8. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto, la tariffa è ridotta al 10%.
9. Per i passi carrabili di accesso agli impianti per la distribuzione dei carburanti, la tariffa è ridotta al 30%.
10. Il canone relativo all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a 20 (venti) annualità del canone; inoltre, ove i soggetti passivi non abbiano più interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenere l'abolizione con apposita domanda al Comune; la messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese dei richiedenti.
11. Il canone per i distributori di carburante stabilito in base alla tariffa deliberata, va riferito a quelli muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri, mentre se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di 1/5 per ogni 1.000 litri o xxxxxxxx xx 0.000 xxxxx (x ammessa tolleranza del 5% sulla misura della capacità); per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra loro, il canone viene applicato con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorato di 1/5 ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri degli altri serbatoi; per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, il canone si applica autonomamente per ciascuno di essi; il canone è dovuto, esclusivamente, per le occupazioni del suolo e sottosuolo effettuate con colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a 4 metri quadrati; le occupazioni eccedenti la superficie di 4 metri quadrati, comunque utilizzate, sono soggette all'applicazione del canone previsto dal presente Regolamento.
12. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di prodotti e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo pubblico è dovuto un canone annuale come da tariffa.
13. Le attività artigianali del settore alimentare possono occupare una superficie non superiore ai 4 (quattro) metri quadrati e, comunque, non al di fuori della proiezione della facciata relativa all'attività, delimitata con piante ornamentali, copribile con tende a sbraccio o ombrelloni di colore terroso chiaro, in adiacenza ai locali di vendita dei prodotti, mediante la collocazione di attrezzature (tavoli e sgabelli alti) che consentano la consumazione di pasti veloci e frugali.
1. Per le occupazioni che interessano aree superiori a 1.000 metri quadrati la misura eccedente è calcolata in ragione del 10%.
2. Per le occupazioni effettuate con attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le superfici sono calcolate in ragione del 50% fino a 100 mq.; del 25% per la parte eccedente i 100 mq.
e fino a 1000 mq.; del 10% per la parte eccedente i 1000 mq.
2.bis Per le occupazioni permanenti per attività edilizia la tariffa è ridotta gradualmente in funzione della superficie occupata come di seguito specificato:
- fino a 49 mq nessuna riduzione;
- per la parte eccedente i 49 mq e fino a 99 mq riduzione del 20%;
- per la parte eccedente i 99 mq e fino a 149 mq riduzione del 30%;
- per la parte eccedente i 149 mq riduzione del 40%.
Per le occupazioni permanenti per attività edilizia ubicate all’interno del perimetro delle mura medicee è prevista un’ulteriore riduzione del 25%.
3. Per le occupazioni di suolo pubblico temporanee concernenti interventi di recupero del patrimonio edilizio, limitatamente a particolari e contingenti esigenze che dovranno essere idoneamente motivate e circostanziate a limitati periodi temporali, non eccedenti comunque i 12 mesi consecutivi, la Giunta Comunale potrà deliberare l'applicazione di misure di riduzione del canone e/o della superficie occupata da assoggettare al pagamento dello stesso canone.
4. Ai fini del calcolo di cui al comma 1, si tiene conto dell’entità complessiva del suolo e/o degli spazi occupati, con riferimento al relativo atto di concessione, fermo restando che, in presenza di più concessioni, il calcolo delle occupazioni permanenti è effettuato separatamente rispetto a quello delle occupazioni temporanee.
5. Fermo restando quanto disposto con i precedenti commi, per particolari tipologie di occupazioni la misura è determinata come segue:
Occupazione di suolo e soprassuolo:
a) per le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone è determinata dalla proiezione ortogonale del perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo;
b) aree attrezzate con tavoli, sedie o simili, la misura corrisponde alla superficie complessiva dell’area, come risulta dal provvedimento di concessione, indipendentemente dal numero dei tavoli, sedie o simili;
c) aree mercatali e posteggi, per le occupazioni realizzate nell’ambito delle aree mercatali o comunque destinate all’esercizio del commercio su aree pubbliche, individuate dall’Amministrazione Comunale con apposito atto deliberativo e disciplinate con apposito regolamento, la determinazione del canone è effettuata sulla base della superficie del singolo posto di vendita assegnato;
d) aree e manifestazioni, l’ammontare della superficie è calcolato dalla somma delle singole occupazioni.
Occupazione con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie di telecomunicazioni:
a) ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie è soggetta al rispetto della normativa di settore in materia edilizia;
b) ai fini della precedente lettera a), l’istanza di concessione è presentata da operatore idoneamente abilitato ai sensi della vigente normativa di settore e può avere per oggetto:
- l'installazione dell’infrastruttura con posizionamento di un unico apparato (occupazione “singola” con unico gestore di servizi di telecomunicazioni) oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente;
- l'installazione dell’infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità e.sharing (occupazione “multipla”) oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente, garantendo parità di trattamento fra gli operatori di servizi di telecomunicazioni.
Nelle suddette ipotesi il canone dovuto è commisurato ad una superficie
convenzionalmente stimata in 30 mq.
c) La concessione di cui ai commi precedenti è soggetta alle seguenti condizioni:
- durata 6 anni;
- nei casi previsti dai precedenti articoli 19, 20, 21 e 22, l’impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari e, comunque, entro 90 giorni dalla data di cessazione degli effetti giuridici della concessione, con riconsegna dell’area all’Amministrazione Comunale debitamente ripristinata;
- è fatto obbligo di ospitare impianti di pubblica illuminazione a titolo gratuito, qualora il Comune lo richieda.
d) Il canone relativo alle concessioni è quantificato ai sensi dell’art. 46 in applicazione della tariffa base ed in applicazione dei coefficienti moltiplicatori di cui all'art. 47.
e) Per l’installazione temporanea degli impianti di cui alla immediatamente precedente lettera a), legata ad oggettive e verificate esigenze transitorie di copertura, si rilascia una concessione temporanea per una durata massima di 90 giorni. Il relativo canone viene quantificato moltiplicando l’importo giornaliero (ricavato dal canone annuo corrispondente, triplicato e ricondotto a base giornaliera) per il numero di giorni oggetto di concessione temporanea. Si applicano a questa tipologia di concessione tutte le norme del presente Regolamento, salvo specifiche particolari incompatibilità rilevate dal competente Servizio comunale.
Occupazioni di sottosuolo:
a) per le occupazioni sottostanti il suolo pubblico, l’entità delle medesime è misurata in metri quadrati e, per quelle effettuate con cavi, condutture e tubazioni, in metri lineari;
b) le occupazioni inferiori al mezzo metro quadrato o lineare, considerate complessivamente nello stesso atto amministrativo, non sono soggette al pagamento del canone;
c) per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende erogatrici di pubblici servizi e per quelle realizzate nell’esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, il canone è determinato forfetariamente ed è commisurato al numero complessivo delle utenze, presenti nel territorio comunale, per la misura unitaria di tariffa fissata dalla normativa vigente. Tale tariffa è soggetta alla rivalutazione annuale in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell’anno precedente. In ogni caso l’ammontare complessivo del canone annuo dovuto al Comune non può essere inferiore a € 800,00.
Occupazioni temporanee:
a) per tutte le tipologie di occupazioni temporanee, ad eccezione di quelle per attività edilizia, di durata non inferiore a 15 giorni e non superiore ai 29 giorni, la tariffa è ridotta nella misura del 20%;
b) per le occupazioni temporanee, ad eccezione di quelle per attività edilizia, di durata non inferiore a 30 giorni, la tariffa è ridotta nella misura del 50%;
c) per tutte le tipologie di occupazioni temporanee, ad eccezione di quelle per attività edilizia, che si verifichino con carattere ricorrente - ai fini dell'individuazione del carattere ricorrente occorre utilizzare non il criterio della frequenza di un'occupazione sulla medesima area del territorio comunale, ma quello oggettivo basato sulla natura dell'attività esercitata, destinata, come tale, a ripetersi con regolarità e sistematicità - la tariffa è ridotta nella misura del 50%.
Le suddette riduzioni del canone non sono tra di loro cumulabili, fatta eccezione per le occupazioni realizzate con giochi e divertimento dello spettacolo viaggiante.
Occupazioni temporanee per attività edilizia:
a) per le occupazioni temporanee per attività edilizia la tariffa è ridotta gradualmente sia in funzione della superficie occupata che della durata dell’occupazione come di seguito specificato: riduzione per superficie
- fino a 24 mq nessuna riduzione;
- per la parte eccedente i 24 mq e fino a 49 mq riduzione del 20%;
- per la parte eccedente i 49 mq e fino a 99 mq riduzione del 30%;
- per la parte eccedente i 99 mq riduzione del 40%; riduzione per durata
- fino a 29 giorni nessuna riduzione;
- da 30 a 59 giorni riduzione del 20% per l’intero periodo;
- da 60 a 89 giorni riduzione del 30% per l’intero periodo;
- da 90 a 149 giorni riduzione del 40% per l’intero periodo;
- oltre i 149 giorni riduzione del 50% per l’intero periodo.
b) per le occupazioni temporanee per attività edilizia ubicate all’interno del perimetro delle mura medicee è prevista un’ulteriore riduzione del 25%, fino ad un abbattimento complessivo massimo del canone derivante dall’applicazione della tariffa base e dei moltiplicatori di cui all’articolo 47, del 70%.
6. Nel caso di occupazioni orarie, il canone sarà conteggiato sulla base dell’importo giornaliero suddiviso in ventiquattresimi e le frazioni di tempo inferiori all’ora sono computate come ora intera.
1. Ai fini dell’applicazione del canone, le occupazioni abusive si considerano permanenti, se rispettano i requisiti previsti dal precedente art. 8, comma 1, lettera a), altrimenti si considerano temporanee ed in quest’ultimo caso l’occupazione si presume effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto da competente agente del Corpo di Polizia Municipale o da agente accertatore di cui ai commi da 179 a 182 dell'art. 1 L. n. 296/2006.
2. L’accertamento dell’occupazione abusiva, effettuata mediante verbale redatto secondo quanto stabilito al precedente comma, comporta per il trasgressore l’obbligo di corrispondere:
a) un’indennità pari al canone che sarebbe stato determinato se l’occupazione fosse stata concessionata aumentato del 50% (cinquanta per cento);
b) una sanzione amministrativa pecuniaria il cui minimo edittale coincide con l’ammontare della somma di cui alla lettera a) ed il massimo edittale corrisponde al suo doppio. Per l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria si applicano le norme di cui alla L. 24 novembre 1981 n. 689;
c) rimangono ferme le sanzioni stabilite dall’art. 20, commi 4 e 5, del D. Lgs. 30/04/92 n. 285.
1. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi, il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto della superficie occupata da scritte, calcolata in metri quadrati. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un mezzo pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.
2. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente.
3. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può
essere circoscritto il mezzo stesso.
4. I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati, se considerati nel loro insieme, a diffondere un unico messaggio pubblicitario si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del canone come unico mezzo pubblicitario.
5. Per la pubblicità effettuata all’esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Il canone da applicare alla pubblicità effettuata su veicoli è calcolato per ogni mezzo distinguendo quelli con portata superiore a kg 3.000 da quelli di portata inferiore o uguale e dai motoveicoli e veicoli diversi dai precedenti.
6. Il canone è in ogni caso dovuto dagli eventuali rimorchi (considerati come veicoli autonomi) anche se gli stessi circolano solo occasionalmente.
7. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
8. Il canone da applicare alla pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è dovuto per ciascun giorno e per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito.
9. Per la pubblicità acustica il canone è applicato per ciascun giorno e per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite.
10. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, il canone è dovuto per ciascun giorno, con possibilità di prevedere tariffe differenziate in funzione della durata.
11. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, il canone è dovuto per ciascun giorno o frazione indipendentemente dai soggetti pubblicizzati.
12. Per la pubblicità effettuata mediante palloni frenati e simili, canone è dovuto per ciascun giorno o frazione.
13. Per la pubblicità effettuata tramite monitor, diodi luminosi o simili impianti mediante controllo elettronico la Giunta Comunale procederà ad approvare apposita tariffa al mq.
14. Per le esposizioni pubblicitarie temporanee la Giunta Comunale può approvare anche tariffe differenziate in funzione della durata dell’esposizione. È comunque dovuto un pagamento minimo pari a 20 giorni di esposizione. Il canone dovuto per un’unica esposizione pubblicitaria temporanea non può essere superiore al doppio della tariffa annuale. In tali casi, pertanto, alle esposizioni temporanee si applica la tariffa annuale maggiorata del 100%, a prescindere dalla durata dell’esposizione.
15. Qualora la domanda per le nuove esposizioni permanenti sia presentata in corso di anno:
a) non oltre il 30 giugno dell'anno dell'esposizione pubblicitaria, è dovuto un canone pari all'importo del canone annuo in base alla tariffa permanente;
b) oltre il 30 giugno, è dovuto un canone pari alla metà dell'importo del canone annuo in base alla tariffa permanente; nei casi di autorizzazioni pluriennali, tale modalità di tariffazione si applica solo per il primo anno.
1. Le maggiorazioni del canone a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alle tariffe base di cui all’art. 45, comma 6.
Maggiorazioni relative al tipo di pubblicità
2. La tariffa è maggiorata del 100 per cento qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata.
3. La tariffa è maggiorata del 100 per cento per i veicoli circolanti con rimorchio.
Maggiorazioni relative alle dimensioni
4. La tariffa è maggiorata del 50% per superfici comprese tra mq. 5,5 ed 8,5.
5. La tariffa è maggiorata del 100% per superfici superiori a mq. 8,5.
Stagione turistica - maggiorazione delle tariffe
6. Il Comune, in relazione ai rilevanti flussi turistici desumibili da oggettivi indici di ricettività, per i mesi da giugno a settembre, applica una maggiorazione del 50 per cento delle tariffe per la pubblicità temporanea.
1. Le riduzioni del canone non sono cumulabili, in caso di più riduzioni verrà applicata quella più favorevole.
2. La tariffa è ridotta alla metà:
a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
3. Alla pubblicità realizzata con mezzi che comprendono, con i messaggi relativi ai soggetti ed alle manifestazioni di cui al punto a) del precedente comma, anche l'indicazione di persone, ditte e società che hanno contribuito all'organizzazione delle manifestazioni stesse, si applica la riduzione prevista dal presente articolo. Nei casi in cui tali indicazioni siano associate a messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica e/o aventi le caratteristiche e le finalità di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura, si applica la tariffa senza alcuna riduzione.
4. I requisiti soggettivi previsti dalla lettera a) del secondo comma sono autocertificati dal soggetto passivo. Quando sussistono motivi per verificare l'effettivo possesso dei requisiti autocertificati, il Funzionario responsabile invita il soggetto passivo a presentare all'ufficio comunale, che ne acquisisce copia, la documentazione ritenuta necessaria per comprovarli, fissando un congruo termine per adempiere; l'autocertificazione e la documentazione sono acquisite per la prima dichiarazione e non devono essere ripetute dallo stesso soggetto in occasione di successive esposizioni di mezzi pubblicitari.
5. I requisiti oggettivi di cui alle lettere b) e c) del secondo comma sono, per quanto possibile, verificati direttamente dall'ufficio comunale attraverso l'esame dei mezzi pubblicitari o dei loro facsimili; quando ciò non sia possibile o sussistano incertezze in merito alle finalità del messaggio pubblicitario il soggetto passivo autocertifica, nella dichiarazione e con le modalità di cui al precedente comma, la corrispondenza delle finalità delle manifestazioni, festeggiamenti e spettacoli a quelle previste dalle norme sopracitate, che danno diritto alla riduzione del canone.
1. Sono esenti dal canone:
a) la pubblicità realizzata all’interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all’attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi, purché siano attinenti all’attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso; (art 833 let. q)
b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all’attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l’utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
c) la pubblicità comunque effettuata all’interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione; (art 833 let. o)
d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita; (art 833 let. g)
e) la pubblicità esposta all’interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l’attività esercitata dall’impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all’esterno delle stazioni stesse, o lungo l’itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio; (art 833 let. h)
f) la pubblicità esposta all’interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi;
g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
h) le insegne, le targhe e simili apposte per l’individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro, previa presentazione di idonea documentazione o autocertificazione relativa al possesso dei requisiti richiesti per beneficiare dell’esenzione; (art 833 let. i)
i) i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il metro quadrato di superficie. (art 833 let. b)
j) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. (Art 833 let. l) Nel computo della superficie, determinato con i criteri di cui all’art. 52, finalizzato alla determinazione del limite di metri quadrati 5 si considera ogni insegna, indipendentemente dalla sua struttura o natura, anche se luminosa o illuminata, purché inserita nella struttura architettonica della sede dell’attività commerciale e di produzione di beni o servizi, con esclusione di insegne staccate funzionalmente e fisicamente dalla sede stessa. Se la superficie complessiva così determinata è superiore a metri quadrati 5 il canone è dovuto sull’intera superficie senza riduzioni o franchigie. Ai fini della presente lettera non sono considerate insegne di esercizio e di produzione quelle presenti sui cantieri edili esterne ad esclusione dello spazio riservato esclusivamente alle scritte obbligatorie per legge riportate sul cartello di cantiere.
k) La pubblicità in qualunque modo realizzata dalle associazioni sportive dilettantistiche di cui all’art. 90, comma 1, Legge n. 289/2002, rivolta all’interno degli impianti dalle stesse utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore ai tremila posti. (art 833 let. p)
l) I cartelli dei distributori di carburanti indicanti lo sconto per il rifornimento self service (RM Industria 30/7/1997 n.173/E).
m) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell’indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell’impresa o adibiti al trasporto per conto suo; (art. 833 let. n)
n) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru
mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari; (art. 833 let. m)
o) le insegne di esercizio che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività cui si riferiscono, di superficie complessiva superiore a 5 mq, di attività di somministrazione alimenti e bevande, attività artigianali del settore alimentare ed edicole, ubicate all’interno del perimetro delle mura medicee, nonché le esposizioni pubblicitarie effettuate presso la sede operativa di predette attività ed alle stesse afferenti, per attività di nuova costituzione o in caso di trasferimento della sede operativa dall’esterno all’interno di predetta area, per il primo anno. Nel caso in cui per il primo anno l’esposizione pubblicitaria sia richiesta oltre il 30 giugno sarà applicata anche una riduzione del 50% sul canone dovuto per il secondo anno di esposizione.
1. Ai fini dell’applicazione del canone, le esposizioni pubblicitarie abusive si considerano permanenti se rispettano i requisiti previsti dal precedente art. 28, comma 1, lettera a), altrimenti si considerano temporanee ed in quest’ultimo caso l’esposizione si presume effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto da competente agente del Corpo di Polizia Municipale o da agente accertatore di cui ai commi da 179 a 182 dell'art. 1 L. n. 296/2006.
2. L’accertamento dell’esposizione abusiva, effettuata mediante verbale redatto secondo quanto stabilito al precedente comma, comporta per il trasgressore l’obbligo di corrispondere:
a) un’indennità pari al canone che sarebbe stato determinato se l’esposizione fosse stata autorizzata aumentato del 50% (cinquanta per cento);
b) una sanzione amministrativa pecuniaria il cui minimo edittale coincide con l’ammontare della somma di cui alla lettera a) ed il massimo edittale corrisponde al suo doppio. Per l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria si applicano le norme di cui alla L. 24 novembre 1981 n. 689;
1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione.
2. La tariffa standard è determinata dalla Giunta per un periodo di esposizione di 10 giorni o frazione e per un periodo di 5 giorni o frazione per ogni periodo successivo al primo.
3. Per le commissioni inferiori a 50 fogli il canone è maggiorato del 50 per cento.
4. Per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli il canone è maggiorato del 50%; per quelli costituiti da più di 12 fogli è maggiorato del 100%.
5. Le maggiorazioni del diritto, a qualunque titolo previsto, sono cumulabili tra loro e si applicano sulla tariffa base.
6. Le eventuali aggiunte ai manifesti già affissi sono soggette al pagamento del canone corrispondente alla tariffa prevista per i primi 10 giorni.
7. Qualora il committente richieda espressamente che l'affissione avvenga in determinati spazi da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100 per cento. La facoltà conferita al committente di scelta degli impianti è data esclusivamente per un numero limitato e definito di impianti pubblicitari suddivisi nei circuiti destinati alle affissioni.
8. Un esemplare della tariffa deve essere esposto all’eventuale concessionario cui fosse affidato il servizio sulle pubbliche affissioni in modo che possa essere facilmente consultato da chi vi abbia interesse.
1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
e) per gli annunci mortuari.
2. Per l'applicazione della riduzione di cui all'ipotesi sub b) e sub c) il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere attribuibile all'ente promotore. Nel caso in cui l'ente non sia l'unico o principale promotore dell'evento e appaia, invece, evidente dall'impostazione grafica del manifesto il concorso prevalente di società e/o sponsor commerciali, le cui citazioni appaiono maggiormente visibili rispetto a quella dell'ente promotore, tale requisito non si considera soddisfatto e pertanto non potrà essere applicata la riduzione del diritto.
3. Le riduzioni non sono cumulabili. Non si applicano alla misura minima del diritto stabilito per ogni commissione da effettuarsi d'urgenza.
1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:
a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
c) i manifesti delle Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.
1. Per aree di particolare interesse o pregio, possono essere previste dalla Giunta Comunale
maggiorazioni del canone fino al 150%, con riferimento a determinate categorie di soggetti, a particolari periodi dell’anno o a specifiche tipologie di occupazione e di esposizioni pubblicitarie. Tale maggiorazione non si applica alle occupazioni riguardanti i passi e gli accessi carrabili e i cantieri.
2. La Giunta Comunale può prevedere ulteriori agevolazioni, rispetto a quelle già previste dal presente Regolamento, per occupazioni e esposizioni pubblicitarie ritenute di particolare interesse per la promozione turistica del territorio ed altre finalità adeguatamente motivate, sempre di natura istituzionale, negli atti di competenza, fino alla totale esenzione del canone.
CAPO VI - RISCOSSIONE DEL CANONE
1. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito all’atto del rilascio della concessione/autorizzazione.
2. Per le annualità successive a quella del rilascio dell’atto amministrativo il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno.
3. Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione. Qualora l’importo sia superiore a € 250,00 è ammessa la facoltà da parte del contribuente del versamento in quattro rate bimestrali di uguale importo, senza interessi, con scadenza 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio e 30 settembre. Per le occupazioni realizzate nel corso dell’anno, la prima rata va versata contestualmente all’atto di rilascio dell’atto amministrativo, le altre, di uguale importo, entro le predette scadenze ancora utili.
4. Il versamento del canone per le occupazioni o le esposizioni pubblicitarie temporanee, se di importo pari o inferiore a € 250,00, va eseguito in unica soluzione al momento del rilascio della concessione/autorizzazione. Se l’importo è superiore può essere corrisposto in due rate, senza interessi, di uguale importo, la prima al momento del rilascio della concessione, la seconda entro la scadenza dell'occupazione indicata nell'atto di concessione.
5. Per le occupazioni temporanee del suolo effettuate in forma ripetuta dai soggetti concessionari di servizi pubblici locali per l’effettuazione di attività di manutenzione delle reti presenti nel sottosuolo, il versamento del canone verrà effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno in relazione all’importo stimato dei metri quadrati da occupare nell'intero anno così come risultante dalle attività di programmazione degli interventi comunicate dai predetti concessionari al Comune. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo, verificata l'esatta entità delle occupazioni effettuate nell'anno di competenza, i predetti concessionari provvederanno ad effettuare il versamento a saldo di quanto ancora dovuto. Nel caso in cui l'importo dovuto, come risultante dal calcolo effettuato a consuntivo, risulti inferiore a quanto pagato nell'anno di competenza, il versamento del canone da effettuare entro il 31 marzo per l'anno in corso verrà ridotto della somma vantata a credito dai predetti concessionari.
6. Per le occupazioni di sottosuolo, il versamento del canone per l’annualità in corso deve essere effettuato entro il 31 marzo, riferendosi al numero complessivo delle utenze sussistenti al 31 dicembre dell’anno precedente, comprensive sia di quelle in atto sia di quelle iniziate e cessate entro il suddetto termine.
7. Per le occupazioni relative alle concessioni pluriennali per il commercio su aree pubbliche, si applicano gli stessi termini e le modalità di versamento del canone previste dal presente articolo.
8. Nel caso di nuova concessione/autorizzazione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio o autorizzatorio. Il ritiro della concessione e dell’autorizzazione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
9. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio;
10. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all’art 63 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.
11. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
12. Il versamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 2-bis del decreto- legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell’articolo 1 della Legge 160/2019.
13. Il pagamento del canone è effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto, se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
14. Gli importi dovuti a titolo di canone il cui ammontare sia pari o inferiore a € 10,00 non sono dovuti.
1. Il Comune provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e alla applicazione delle indennità per occupazioni o esposizioni pubblicitarie abusive mediante notifica ai debitori di apposito atto di accertamento ai sensi del comma 792 dell’articolo 1 della Legge n. 160/2019.
2. Decorso inutilmente il termine fissato per adempiere:
a) il titolare è dichiarato decaduto dalla concessione;
b) il Servizio che ha emesso l’atto di accertamento rimasto inadempiuto attiva le procedure per il recupero coattivo delle somme dovute secondo la normativa ed il sistema di riscossione vigente;
c) l’occupazione o l’esposizione pubblicitaria è considerata abusiva a tutti gli effetti con la conseguente applicazione di quanto stabilito dal precedente art. 51;
d) il Servizio che ha richiesto la costituzione delle garanzie secondo le modalità e le casistiche previste dai precedenti articoli, ne dispone l’incameramento a favore dell'Amministrazione Comunale.
1. Alle violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, con l’eccezione di cui all’art. 62 che precede e di cui al successivo comma, consegue l’applicazione delle seguenti sanzioni amministrative con l’osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689:
a) per il mancato ritiro dell’atto di concessione entro 30 giorni dal rilascio e per la mancata tenuta della concessione di suolo pubblico, con allegata la planimetria, all’interno dell’esercizio per i controlli degli organi di vigilanza, sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma compresa tra un minimo di € 100,00 e un massimo di € 300,00;
b) per l’occupazione o esposizione pubblicitaria con componenti difformi da quelli oggetto di concessione/autorizzazione, sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma compresa tra un minimo di € 300,00 e un massimo di € 600,00:
c) per il mancato ripristino dell’area alla scadenza della concessione o la mancata rimozione dell’esposizione pubblicitaria alla scadenza dell’autorizzazione, oltre all’imputazione delle spese per la rimessa in pristino e per eventuali danni arrecati, sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari ad € 500,00;
d) per il mancato rispetto delle altre prescrizioni contenute nell'atto di concessione/autorizzazione sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma compresa tra un minimo di € 50,00 e un massimo di € 300,00.
e) per il tardivo o mancato pagamento di canoni sanzione del 30 per cento del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a € 25,00 né maggiore a € 500,00 nel rispetto della legge 689/1981 e nella misura fissata dall’art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000.
2. Ogni altra violazione a quanto previsto dal presente Regolamento prevede la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma compresa tra un minimo di € 100,00 e un massimo di € 300,00.
3. Le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie abusive sono sanzionate, in esito a verbale di contestazione redatto da competente agente del Corpo di Polizia Municipale o da agente accertatore di cui ai commi da 179 a 182 dell'art.1 L. n. 296/2006, secondo quanto stabilito dagli articoli 51 e 56.
1. Le somme dovute all’Ente per canone, indennità, sanzioni amministrative pecuniarie ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa ed il sistema di riscossione vigente.
1. I contribuenti possono chiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi nella misura e secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Il rimborso è disposto entro 36 mesi dalla data della richiesta, compatibilmente con le disponibilità di bilancio.
2. Non si procederà al rimborso di somme pari o inferiori ad € 15,00.
3. I rimborsi delle somme pagate e non dovute per l’anno in corso possono essere riconosciuti anche attraverso compensazione con somme dovute nello stesso anno, nell’anno successivo o negli anni precedenti.
4. La compensazione avviene su comunicazione del soggetto passivo da prodursi in forma scritta nella quale deve essere indicato l'importo del credito da utilizzare come oggetto di compensazione.
CAPO VII - PUBBLICITÀ – NORME TRANSITORIE - CONTENZIOSO - ENTRATA IN VIGORE
1. Copia del presente Regolamento sarà tenuto a disposizione del pubblico affinché ne possa prendere visione in qualsiasi momento sul sito internet dell'Ente.
1. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 816 dell’articolo
1 della L. n. 160/2019 non decadono con l’entrata in vigore del presente Regolamento ma continuano fino alla loro scadenza naturale.
2. L’Ufficio comunale competente provvederà all’esame della compatibilità delle previsioni del presente Regolamento con quelle dei previgenti regimi autorizzatori e concessori. All’esito di tale
istruttoria Il Responsabile del procedimento potrà, se necessario:
a) procedere all’integrazione d’ufficio del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal Regolamento determinando e comunicando il canone dovuto;
b) procedere alla richiesta di ulteriore documentazione per poi procedere all’integrazione del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal Regolamento determinando e comunicando il canone dovuto.
3. Gli importi acquisiti andranno ad essere scomputati dai nuovi importi dovuti.
4. È ammessa la possibilità per l'interessato di esercitare il diritto di rinuncia per la concessione o autorizzazione ai sensi degli articoli 19 e 34.
5. Per tutte le tipologie di occupazioni che, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, risultano già esistenti a seguito del rilascio di un atto concessorio di qualsiasi natura patrimoniale non sarà ammesso chiedere ulteriore suolo pubblico per il rilascio di una concessione finalizzata alla realizzazione di manufatti per cui si rende necessario il rilascio di titoli edilizi abilitativi nell'adiacenza delle stesse aree fino a che non sia giunto a scadenza il titolo concessorio originario.
1. Le controversie attinenti alla debenza del canone rientrano nell'ambito della competenza giurisdizionale del Giudice ordinario.
2. L'Amministrazione Comunale non procederà al rilascio della concessione/autorizzazione nel caso di constatazione dell'esistenza di contenzioso giurisdizionale ovvero tributario, limitatamente ai prelievi tributi sostituiti dal canone di cui al presente Regolamento, con l’Amministrazione stessa alla data di presentazione della domanda, ai sensi dell’art. 12, da parte di soggetti già presenti nella stessa area oggetto di domanda, in conseguenza di regolare concessione, per difformità edilizie, ambientali ed igienico sanitarie.
1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
2. È disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2021.