CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E PRESIDIO DEI PARCHEGGI A BARRIERA
CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E PRESIDIO DEI PARCHEGGI A BARRIERA
(art. 23, c. 15, D.Lvo 18.4.2016, n. 50 e s.m.i.)
Legnano, 18.6.2018
IL RUP
Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx
INDICE
ART. 1 - OGGETTO DELLA PRESTAZIONE 5
ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO 5
ART. 3 - OPZIONI PER PROROGA CONTRATTO 6
ART. 5 - MODALITÀ, TEMPI DI INTERVENTO E OBBLIGO DI CONTINUITA’ DEI SERVIZI 6
ART. 6 - PERSONALE IMPIEGATO NELL’ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI 7
ART. 7 – MEZZI ED ATTREZZATURE 9
ART. 8 - ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’APPALTATORE 9
ART. 10 - PAGAMENTI IN ACCONTO E RITENUTE A GARANZIE – TEMPI DI PAGAMENTO 10
ART. 11 - PAGAMENTI A SALDO 11
ART. 12 - PERCENTUALE INTERESSE PER RITARDATO PAGAMENTO 11
ART. 13 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 11
ART. 14 – CESSIONE DEL CREDITO 12
ART. 15 – DIRETTORE DELL’ESECUZIONE 12
ART. 16 - ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI 12
ART. 17 - ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI 14
ART. 18 – DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL’ESECUTORE 14
ART. 19 - MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE 15
ART. 21 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DELL’AZIENDA 17
ART. 22 – GARANZIA DEFINITIVA 18
ART. 23 - COPERTURE ASSICURATIVE 18
ART. 24 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA – GESTIONE DEI SINISTRI 19
ART. 25 – VERIFICA DI CONFORMITA’ 20
ART. 27 - PENALITÀ PER MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI 21
ART. 28 - GRAVE ERRORE CONTRATTUALE 23
ART. 29 - RISERVE E RECLAMI – PROCEDIMENTO ISCRIZIONE RISERVE 24
ART. 30 - OSSERVANZA DI CAPITOLATO, LEGGI, NORME E REGOLAMENTI 25
ART. 31 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI 25
ART. 32 – FORMA E SPESE CONTRATTUALI 26
ART. 33 - DOMICILIO E RECAPITO DELL'IMPRESA 26
ART. 35 – MODALITA’ DI APPALTO 27
ART. 37 – PORTIERATO, SUPERVISIONE DEL PARCHEGGIO E MANUTENZIONE DI 1^ LIVELLO 28
Portierato e supervisione dei parcheggi 28
Manutenzione di primo livello 29
Guasto parziale o totale dei sistemi di controllo 29
Manutenzione preventiva e reintegro biglietti e resti 30
Orari di esercizio dei parcheggi 31
Orari di presidio del centro commerciale “Xxxxxxx Xxxxxxx” 31
Orari di presidio del parcheggio comunale Matteotti/Gilardelli 32
Orari di presidio del parcheggio dell’Xxxxxxxx Xxxxxx xx Xxxxxxx 00
ART. 38 – SUPPORTO ALLA CLIENTELA ED EMISSIONE DI TITOLI DI PARCHEGGIO 33
ART. 39 – GESTIONE DELLE CASSE E MANEGGIO DENARO 35
ART. 40 – RENDICONTAZIONE DEGLI INCASSI E DEI PASSAGGI 36
ART. 42 – SPARGIMENTO DEL SALE, RIMOZIONE DEL GHIACCIO E DEI RESIDUI DI OLIO MINERALE 38
ART. 45 – PERSONE AUTORIZZATE A RIMANERE NEI PARCHEGGI 40
ART. 46 – ACCERTAMENTO DELLA SOSTA 40
ART. 47 – DECRETO LEGISLATIVO 231/2001 40
ART. 1 - OGGETTO DELLA PRESTAZIONE
L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di gestione e presidio dei parcheggi a barriera, come meglio dettagliato nella parte prestazionale del presente capitolato speciale d’appalto (in seguito abbreviato in CSA).
La prestazione principale del presente appalto consiste nello svolgimento dei seguenti servizi:
a) Portierato e supervisione dei parcheggi;
b) Manutenzione di primo livello degli impianti di automazione dei parcheggi e dei sistemi di pagamento automatico;
c) Supporto alla clientela;
d) Gestione delle casse (contanti e carte di credito/xxxxxx) e maneggio denaro;
e) Conteggio e rendicontazione degli incassi, mediante reportistica periodica (giornaliera, mensile e annuale);
f) Reperibilità, da esercitarsi al di fuori degli orari di presidio diretto;
g) Fornitura all’occorrenza di personale per le seguenti mansioni:
- Spargimento del sale stradale, al fine di prevenire la formazione di ghiaccio sui camminamenti (marciapiedi e vie d’accesso pedonali) e sulle rampe d’accesso (ove presenti);
- Rimozione del ghiaccio eventualmente formatisi sui camminamenti e sulle rampe d’accesso (ove presenti);
- Rimozione di residui cospicui di olio minerale eventualmente perso da autovetture in sosta od in transito nel parcheggio.
Non esistono prestazioni secondarie.
I luoghi di esecuzione dell’appalto risultano essere i seguenti:
• Parcheggio del centro commerciale “Xxxxxxx Xxxxxxx” in Legnano, con accessi dalle vie Tirinnanzi e Barlocco, composto da due piani interrati e relative rampe d’accesso e camminamenti esterni;
• Parcheggio pubblico a barriera, con accessi dalle vie Xxxxxxxxx e Xxxx. Xxxxxxxxxx;
• Parcheggio visitatori dell’Ospedale Civile di Legnano, con accesso dalla via Papa Xxxxxxxx Xxxxx XX.
Le prestazioni dovranno essere svolte dall’Appaltatore con propri capitali, mezzi tecnici, attrezzature e personale, mediante l’azione organizzativa dell’Appaltatore stesso, ovvero assumendosi il rischio d’impresa, fatto salvo quanto specificamente previsto nel presente capitolato.
ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto ha la durata di 12 (dodici) mesi e precisamente dal 1.12.2018 al 30.11.2019, con
eventuale possibilità di proroga da esercitarsi nei modi e nelle forme di cui al successivo art. 3.
ART. 3 - OPZIONI PER PROROGA CONTRATTO
La ditta appaltatrice si obbliga a prorogare, a richiesta della stazione appaltante, il contratto per un massimo di ulteriori 2 (due) anni successivi a quello previsto al precedente art. 2 alle condizioni ed ai prezzi contenuti nell’originario contratto, fatte salve le ipotesi di adeguamento del prezzo come disciplinato nel seguito del presente capitolato. Il diritto di opzione alla proroga è esercitabile dalla stazione appaltante, disgiuntamente per il secondo ed il terzo anno successivi al primo.
L’opzione va esercitata non oltre il termine di 90 giorni antecedenti la scadenza naturale del contratto.
Durante il periodo di proroga del contratto la stazione appaltante avrà la facoltà di procedere all’indizione della nuova gara per l’appalto del servizio di cui trattasi; in tale caso il presente contratto si risolverà automaticamente, senza alcun compenso per la ditta appaltatrice, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di approvazione degli atti della nuova gara e pertanto da quel giorno il servizio sarà eseguito dalla ditta vincitrice la nuova gara d’appalto.
ART. 4 - REVISIONE PREZZI
Non è ammessa la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi contrattuali; pertanto il canone ed i prezzi applicati resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del contratto.
Per l’adeguamento annuo, in assenza della determinazione dei prezzi di riferimento, si procederà all’applicazione della variazione dell’indice ISTAT “FOI (net) 3.3.- Indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati generale. Variazioni percentuali dell’anno indicato rispetto all’anno precedente” intercorrente nei 12 mesi precedenti. Il primo aggiornamento sarà effettuato a decorrere dal tredicesimo mese successivo alla stipula del contratto con riferimento all’ultimo giorno del mese precedente la firma (a titolo esemplificativo: in caso di firma del contratto il 1 dicembre 2018, la revisione dei prezzi sarà calcolata dal 1 dicembre 2019 prendendo come riferimento la variazione ISTAT decorsa tra il 30/11/2018 e il 30/11/2019).
ART. 5 - MODALITÀ, TEMPI DI INTERVENTO E OBBLIGO DI CONTINUITA’ DEI SERVIZI
I servizi di cui alle lettere da a) ad e) di cui all’art. 1 sono da effettuarsi mediante il presidio di personale presso le guardiole dei parcheggi “E. Cantoni” e visitatori dell’Ospedale Civile di Legnano, mediante dispositivi e procedure fornite congiuntamente dalla Stazione Appaltante (in seguito SA) e dall’Appaltatore, così come meglio specificato nella parte prestazionale del presente capitolato.
Il servizio di reperibilità di cui all’art. 1 lettera f) si intende da esercitarsi mediante la fornitura di un numero telefonico, attivo ogni qualvolta ciascuno dei due parcheggi non è presidiato direttamente
da personale in guardiola; tale numero sarà adeguatamente pubblicizzato nei parcheggi oggetto del presente appalto mediante affissione di avvisi in luoghi protetti e facilmente visibili dagli utenti.
La stazione appaltante fornirà strumenti telematici per la visione a distanza delle telecamere e per la gestione degli impianti a barriera, mediante i quali sarà possibile risolvere remotamente le problematiche più comuni dell’assistenza alla clientela e di gestione dell’impianto.
Qualora non fosse possibile la risoluzione a distanza di tali problemi, la ditta appaltatrice dovrà garantire un intervento in loco entro 15 (quindici) minuti dall’avvenuta segnalazione, che potrà provenire indifferentemente dalla clientela dei parcheggi, da personale terzo impegnato in servizio di vigilanza (tra cui anche le forze di pubblica sicurezza), dalla stazione appaltante o da segnalazioni automatiche di telediagnostica.
I servizi oggetto del presente appalto sono da considerarsi, ad ogni effetto, servizi pubblici e non potranno essere sospesi o abbandonati, salvo che per dimostrata “causa di forza maggiore”.
In caso di servizio irregolare o di interruzione dello stesso, l’Appaltatore si impegna ad adottare con tempestività le misure necessarie a ristabilire le condizioni normali.
In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, la ditta dovrà impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella legge 12 giugno 1990 n. 146 e s.m.i. per l’esercizio del diritto di sciopero dei servizi pubblici essenziali: in particolare, si farà carico della dovuta informazione agli utenti, mediante opportune azioni informative, nelle forme e nei termini di legge, circa i modi, i tempi ed entità di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero stesso e delle misure per la loro riattivazione. Ciò anche tramite comunicazioni scritte tempestivamente inviate mezzo pec all’ufficio tecnico di AMGA LEGNANO S.p.A. all’indirizzo xxxx@xxx.xxxx.xx.
Casi di funzionamento irregolare o di interruzione potranno verificarsi soltanto per cause di forza maggiore. In tali circostanze, che non costituiranno titolo alcuno per qualsivoglia richiesta di danni maturati e/o maturandi, l’Appaltatore adotterà le misure necessarie volte ad arrecare agli utenti il minore disagio possibile e a recuperare il servizio nel più breve tempo possibile.
Non saranno considerati causa di forza maggiore e, quindi saranno sanzionabili, scioperi del personale che dipendessero da cause direttamente imputabili all’Appaltatore, quali e a titolo di esempio la ritardata o mancata corresponsione delle retribuzioni o l’anomala permanente distribuzione del carico di lavoro rispetto a quanto previsto dal contratto di lavoro.
ART. 6 - PERSONALE IMPIEGATO NELL’ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI
L’impresa dovrà impiegare personale in numero e qualifica tali da garantire la regolarità ed il corretto svolgimento delle prestazioni.
L’Impresa dovrà comunicare annualmente al Direttore dell’esecuzione:
a) l’elenco nominativo del personale impiegato: in caso di variazione del personale nel corso dell’appalto anche per breve periodo la ditta comunica prima dell’inserimento nel servizio, i dati personali del dipendente, la data di assunzione, il livello di inquadramento, fotocopia del tesserino di riconoscimento e relativa fotografia; tale comunicazione dovrà essere fatta alla PEC
xxxx@xxx.xxxx.xx;
b) il CCNL applicato al personale impiegato per lo svolgimento delle prestazioni; la ditta dovrà rispettare pienamente il disposto di cui all’art. 30, c. 4 del D.Lvo n. 50/16 e s.m.i. applicando il CCNL in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto;
c) le mansioni di ciascun addetto in servizio;
d) l’elenco delle persone incaricate della gestione delle emergenze;
e) i numeri di telefonia mobile aziendale coi quali poter contattare i capisquadra e tutti gli ulteriori referenti preposti (eventuali modifiche apportate nel corso dell’appalto dovranno essere comunicate immediatamente al Committente).
L’Impresa, relativamente al personale impiegato nello svolgimento delle prestazioni, inclusi gli eventuali soci-lavoratori:
- dovrà applicare un trattamento economico e normativo non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi vigenti nel settore di riferimento e nella zona di svolgimento delle prestazioni;
- dovrà provvedere altresì a tutti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi previsti dalle vigenti leggi e dai contratti collettivi;
- dovrà provvedere all’inserimento di lavoratori disabili secondo le disposizioni della legge 3/12/1999, n. 68;
- dovrà provvedere a formare e informare il personale relativamente ai rischi specifici che possono verificarsi durante l’esecuzione delle prestazioni;
- non potrà effettuare variazioni nell’organico, salvo per cause di forza maggiore, a partire dal sesto mese precedente alla scadenza del contratto.
L’Impresa si fa carico di fornire al personale, oltre ad un abbigliamento adeguato alle mansioni svolte, un cartellino identificativo con fotografia formato tessera da indossare durante lo svolgimento del servizio.
Il Committente è estraneo a ogni controversia che dovesse insorgere tra:
- l’Impresa e il personale impiegato nelle prestazioni;
- l’Impresa e il gestore uscente.
Tutto il personale in servizio dovrà mantenere un corretto e riguardoso comportamento verso gli utenti e le autorità.
Ove un dipendente dell’Impresa assuma un comportamento ritenuto sconveniente o irriguardoso dal Committente, l’Impresa dovrà attivarsi applicando le opportune sanzioni disciplinari e provvedendo, nei casi più gravi, anche su semplice richiesta del Committente, alla sostituzione del dipendente stesso.
Il personale dell’Impresa dovrà prestare la massima attenzione durante l’esecuzione dei servizi oggetto dell’appalto, sia per evitare infortuni sul lavoro che danni alle altrui proprietà.
L’Impresa prioritariamente dovrà assorbire il personale attualmente impegnato nel servizio garantendo il mantenimento dei contratti in essere, secondo le disposizioni dell’art. 50 c. 1 del D.Lgs 50/06 e s.m.i.; il personale attualmente impiegato è indicato nell’allegato 1 al presente Capitolato.
Il personale impiegato nell’espletamento del servizio deve avere una comprovata conoscenza dei sistemi di automazione del parcheggio BC200 della ditta WPS Italia e/o Skidata 450, oppure analogo impianto di gestione automatica dei parcheggi, da dimostrarsi mediante la presentazione di referenze o di certificazioni di corsi rilasciati del produttore, al momento della firma del contratto.
La stazione appaltante dovrà indicare almeno 2 nominativi di personale in possesso del know how relativo ai sistemi di controllo automatico dei parcheggi delle marche impiegate da AMGA (WPS e SKIDATA) o di altre marche similari: tali persone avranno il compito di formare a propria cura e spese tutto il personale dell’appaltatore, attuale e futuro, che sarà impiegato nello svolgimento del presente appalto.
ART. 7 – MEZZI ED ATTREZZATURE
L’Impresa Appaltatrice si impegna ad utilizzare e mantenere in servizio ed in perfetto stato di efficienza e di decoro, i mezzi e le attrezzature in quantità sufficiente e di tipo idoneo a garantire la regolare esecuzione dei servizi previsti dal presente Capitolato.
L’Appaltatore si impegna ad assicurare che tutti i macchinari, i mezzi e le attrezzature siano mantenuti costantemente in perfetto stato di efficienza e di presentabilità, con particolare attenzione ai dispositivi di sicurezza; anche se la manutenzione ordinaria dei dispositivi di sicurezza è in carico alla SA, è fatto obbligo all’appaltatore di segnare prontamente la necessità di ulteriori attività manutentive di natura ordinaria o straordinaria.
ART. 8 - ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’APPALTATORE
Saranno a carico dell’Impresa, altresì, i seguenti oneri, obblighi e responsabilità:
a. eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto secondo quanto previsto dal presente capitolato;
b. la prestazione della mano d'opera, nonché l’approvvigionamento dei prodotti e delle attrezzature necessarie all'espletamento delle prestazioni;
c. la riparazione di eventuali guasti conseguenti il servizio oggetto del contratto, nonché il risarcimento dei danni che da tali guasti potessero derivare;
d. l’Impresa non potrà richiedere compensi aggiuntivi per gli oneri sostenuti per il rispetto della normativa in materia di sicurezza, avendo in sede di offerta valutato tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento delle prestazioni nel rispetto del presente Capitolato speciale e della normativa vigente;
e. l'impiego di personale di assoluta fiducia e di provata capacità nella quantità minima prevista in sede di offerta, al fine di garantire la perfetta esecuzione delle prestazioni.
L'elenco del personale impiegato per l’esecuzione delle prestazioni dovrà essere comunicato al Direttore dell’esecuzione prima dell'inizio delle prestazioni e comunque aggiornato ad ogni sostituzione e integrazione;
f. l'osservanza documentata della normativa in materia di assicurazioni del personale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la disoccupazione involontaria, l'invalidità e la vecchiaia, la tubercolosi ecc.;
g. nominare e comunicare al Committente un Referente dell’Impresa in grado di assumere decisioni rilevanti per il presente appalto, ivi compresa la possibilità di impegnare l’Impresa per le soluzioni e le decisioni afferenti l’appalto di cui trattasi, sia di carattere tecnico che gestionale ed organizzativo.
h. al termine dell’appalto e al fine di consentire il pagamento della rata di saldo delle prestazioni svolte, la ditta dovrà depositare alla stazione appaltante la seguente documentazione:
- dichiarazione, nei modi e forme di cui al DPR n. 445/2000 e s.m.i., resa da ogni dipendente (sia della ditta appaltatrice che di eventuale subappaltatrice) che ha lavorato e risultante dai documenti contabili dell’appalto che ha percepito regolarmente lo stipendio, avuto l’accantonamento del TFR e che nulla ha da pretendere dalla ditta appaltatrice (e subappaltatrice) per la prestazione svolta. Alle singole dichiarazioni deve essere allegata fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.
- dichiarazione resa nei modi e forme di cui al DPR n. 445/2000 e s.m.i. dal legale rappresentante della ditta appaltatrice (ed eventuale subappaltatrice) con la quale attesta e dichiara l’avvenuto pagamento degli stipendi ai dipendenti, il regolare accantonamento del TFR per gli stessi allegando a comprova idonea documentazione. Alla dichiarazione deve essere allegata fotocopia del documento di identità del sottoscrittore;
i. assolvere ogni altro obbligo di legge vigente per l’affidamento di cui trattasi ancorché non espressamente richiamato.
ART. 9 - ANTICIPAZIONI
All’Impresa non sarà riconosciuta alcuna anticipazione sull’importo contrattuale inerente la prestazione.
ART. 10 - PAGAMENTI IN ACCONTO E RITENUTE A GARANZIE – TEMPI DI PAGAMENTO
I pagamenti avvengono per stati di avanzamento mensili, mediante emissione di certificato di pagamento al netto della ritenuta di cui al comma 2. Il contratto sarà stipulato a misura nel senso che verranno pagate solo le prestazioni effettivamente rese, oltre alla quota di reperibilità come stabilita nell’elenco prezzi non soggetta a ribasso.
Ai sensi dell’art. 30, c. 5bis del D.Lvo 50/16 e s.m.i., a garanzia dell’osservanza delle norme e delle
prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50% da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
La Stazione appaltante provvede al pagamento della predetta fattura entro i successivi 60 giorni – fine mese, mediante emissione dell’apposito mandato e l’erogazione a favore dell’appaltatore previa emissione della certificazione che le prestazioni sono state rese regolarmente.
Il Committente procederà al pagamento solo dopo avere accertato la regolarità contributiva presso gli appositi istituti mediante la richiesta del DURC.
In caso di DURC irregolare trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 30, c. 5 del D.Lvo n. 50/16 e s.m.i. La presenza di un DURC irregolare imporrà alla stazione appaltante di versare direttamente agli enti previdenziali la somma a debito della ditta risultante dal DURC.
I pagamenti delle fatture saranno effettuati mediante bonifico bancario su istituto di credito e coordinate bancarie che l’Impresa avrà cura di indicare in fattura.
Il Committente declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti al verificarsi di uno dei seguenti casi:
− omessa indicazione in fattura dei riferimenti richiesti;
− DURC irregolare.
ART. 11 - PAGAMENTI A SALDO
Il saldo delle prestazioni è pagato entro 90 giorni dalla redazione del certificato di verifica di conformità secondo quanto indicato nell’art. 102, c. 2 del D.Lvo n. 50/2016 e s.m.i.
In tale occasione la stazione appaltante provvederà alla liquidazione delle ritenute a garanzia dello 0,50% trattenute ai sensi dell’art. 30, c. 5bis del D.Lvo n. 50/2016 e s.m.i., il tutto previa acquisizione della documentazione attestante la regolarità contributiva.
ART. 12 - PERCENTUALE INTERESSE PER RITARDATO PAGAMENTO
Nel caso in cui la stazione appaltante non rispetti i tempi di pagamento, ai sensi dell’art. 5, c. 1 del D.Lvo n. 231/2002 e s.m.i., gli interessi moratori saranno calcolati applicando il tasso legale di interesse.
ART. 13 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, impegnandosi ad inserire negli eventuali contratti che potranno essere sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia della stazione appaltante della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
L’appaltatore con la firma del presente capitolato si impegna a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato all’appalto e dei nominativi, dati anagrafici e codice fiscale delle persone che possono agire sul conto medesimo.
ART. 14 – CESSIONE DEL CREDITO
Ai sensi dell’articolo 1260 comma 2 del codice civile (nel seguito cc), è esclusa qualunque cessione di crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte del Committente. Trova applicazione l’articolo 106, c. 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
ART. 15 – DIRETTORE DELL’ESECUZIONE
Ai sensi dell’art. 101 e seguenti del D.Lvo n. 50/16 e s.m.i. la prestazione oggetto del presente contratto sarà gestita dal Direttore dell’esecuzione che sarà nominato dalla stazione appaltante.
Lo stesso deve adempiere a tutto quanto previsto nella normativa vigente con particolare riferimento a quanto stabilito nel DM Infrastrutture e Trasporti 7.3.2018, n. 49.
Il direttore dell'esecuzione svolge il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione.
La ditta appaltatrice è tenuta a conformarsi a tutte le direttive dallo stesso impartite nel corso dell’appalto nei tempi e modi che saranno definiti negli atti adottati dal medesimo Direttore.
ART. 16 - ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI
Dopo che il contratto è divenuto efficace, il responsabile del procedimento autorizza il direttore dell'esecuzione a dare avvio all'esecuzione della prestazione.
L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
Il direttore della esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'esecutore nel quale sono indicati:
a) le aree e gli eventuali ambienti dove si svolge l'attività;
b) la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione dalla stazione appaltante, compresa la dichiarazione attestante che lo stato attuale degli ambienti è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dell'attività.
Quando, nei casi consentiti dall'articolo 32 del codice, è disposta l'esecuzione anticipata, il direttore dell'esecuzione indica nel verbale di avvio quanto predisposto o somministrato dall'esecutore per il rimborso delle relative spese.
Quando nei casi previsti dall'articolo 32, comma 8, del codice, il direttore dell'esecuzione ordina l'avvio dell'esecuzione del contratto in via di urgenza, indica nel verbale di consegna le prestazioni
che l'esecutore deve immediatamente eseguire.
Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il direttore dell'esecuzione ne ordina la sospensione, indicando nel verbale le ragioni e l'imputabilità delle medesime. È ammessa la sospensione della prestazione, ordinata dal direttore dell'esecuzione nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso di esecuzione qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto.
L’esecutore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea delle prestazioni, senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa delle stesse, può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dell’esecuzione perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa delle prestazioni, qualora l’esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione delle prestazioni, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l’esecutore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l’esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Salvo quanto previsto nel presente comma, per la sospensione delle prestazioni, qualunque sia la causa, non spetta all’esecutore alcun compenso o indennizzo.
In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all’esecutore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione delle prestazioni.
Fuori dei casi sopra previsti, il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto nei limiti e con gli effetti previsti. Nel caso di sospensione il direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni oggetto del contratto, le prestazioni già effettuate, le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri, i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l'attività contrattuale era in corso di svolgimento. Il verbale di sospensione deve essere firmato dall'esecutore.
Nel caso di sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 107 del D.Lvo n. 50/16 e sopradescritte all’esecutore è riconosciuto un risarcimento sulla base dei seguenti criteri:
a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all’importo contrattuale l’utile di impresa nella misura del 10% e le spese generali nella misura del 15% e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5%. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla
base del criterio di cui alla presente lettera;
b) la lesione dell’utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell’utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all’articolo 0, x. 0, xxxxxxx x) xxx xxxxxxx legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 computati sulla percentuale del dieci per cento, rapportata alla durata dell’illegittima sospensione;
c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all’atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d’opera accertati dal direttore dei lavori;
d) la determinazione dell’ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.
Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione, il direttore dell'esecuzione lo comunica al RUP affinchè quest'ultimo disponga la ripresa dell'esecuzione e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro 5 giorni dalla disposizione di ripresa dell'esecuzione effettuata dal RUP, il direttore dell'esecuzione procede alla redazione del verbale di ripresa dell'esecuzione del contratto, che deve essere sottoscritto anche dall'esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP. Il direttore dell'esecuzione trasmette tale verbale al RUP entro 5 giorni dalla data della relativa redazione.
Il Direttore dell’esecuzione, qualora necessario, impartisce ordini alla ditta appaltatrice mediante ordini di servizio nei quali devono essere esplicitati gli adempimenti da fare, le modalità ed i tempi di adempimento e le relative penalità in caso di inadempimento.
ART. 17 - ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI
A seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni da parte dell’appaltatore, il direttore dell'esecuzione effettua entro 5 giorni i necessari accertamenti in contraddittorio con lo stesso e, nei successivi 5 giorni, elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'esecutore.
ART. 18 – DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL’ESECUTORE
Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall’esecutore, se non è disposta dal direttore dell’esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nella normativa vigente e come disciplinato nel seguito del presente capitolato.
Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell’esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell’esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell’esecuzione del contratto.
ART. 19 - MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE
Fatto salvo quanto disposto nel seguito del presente articolo la stazione appaltante si riserva la facoltà di far eseguire alla ditta appaltatrice ulteriori prestazioni nella misura del 20% in più o in meno rispetto all’importo contrattuale in base alle vigenti norme civilistiche. In tal caso l'esecutore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto ed è tenuto a eseguire le nuove prestazioni, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi prezzi e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'esecutore ai sensi degli articoli 205, 206 e 208 del codice.
Il direttore dell'esecuzione propone al RUP le modifiche nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione, indicandone i motivi in apposita relazione, nei casi di seguito riportati.
Ai sensi dell’art. 106 del D.Lvo n. 50/2016 e s.m.i. la stazione appaltante può ammettere variazioni al contratto nei seguenti casi:
a) per servizi supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, qualora l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale:
1. risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;
2. comporti per l'amministrazione aggiudicatrice notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;
b) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo che l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale:
1. la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per la stazione appaltante. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
2. la modifica non altera la natura generale del contratto.
c) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto a causa di una delle seguenti circostanze:
1. all'aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o per contratto, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione
qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del presente codice;
2. nel caso in cui la stazione appaltante si assuma gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori.
d) se le modifiche non sono sostanziali ossia quando non altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti.
Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano prestazioni non previste dal contratto e per le quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi sono valutati:
a) ragguagliandoli a quelli di prestazioni consimili compresi nel contratto;
b) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dell'esecuzione e l'esecutore, e approvati dal RUP.
Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi sono approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP. Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante gli ingiunge l'esecuzione delle prestazioni sulla base di detti prezzi; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.
Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante. L’esecutore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui trattasi alle stesse condizioni previste dal contratto.
In ogni caso l’esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore dell’esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell’esecutore maggiori oneri.
ART. 20 – SUBAPPALTO
L’esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto è direttamente affidata all’Impresa; l’eventuale subappalto delle prestazioni è soggetto alle norme stabilite dall’articolo 105 del dlgs 50/2016, ivi compreso il limite massimo del 30% dell’importo contrattuale del valore subappaltabile.
Qualora l’Impresa intenda subappaltare parte delle prestazioni oggetto dell’appalto e comunque in misura non superiore al 30% dell’importo del contratto, deve obbligatoriamente avere prodotto, al momento della presentazione dell’offerta, apposita dichiarazione nella quale siano specificate le parti delle prestazioni che intende subappaltare, nonché deve trasmettere alla stazione appaltante copia del contratto di subappalto, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio
dell’esecuzione della relativa parte di prestazioni, nonché tutti gli altri documenti e dichiarazioni indicati nel citato art. 105.
La mancata presentazione, in sede di gara, della dichiarazione di cui sopra, farà decadere il diritto, per l’Impresa, di richiedere successivamente l’autorizzazione all’affidamento di parte delle prestazioni in subappalto.
Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato, non esime l’Impresa dalle responsabilità ad essa derivate dal contratto, incluse le prestazioni a carico del subappaltatore, rimanendo essa l’unica e sola responsabile verso il Committente della buona riuscita delle prestazioni.
Al momento del deposito del contratto di subappalto presso il Committente, l’Impresa dovrà trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.lgs. 50/2016 e s.m.i. in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del medesimo D.lgs. 50/16 e s.m.i.
In particolare, per quanto riguarda il pagamento delle prestazioni rese dai subappaltatori, la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
Le disposizioni che disciplinano il subappalto, ai sensi dell’articolo 105 del D.lgs. 50/16 e s.m.i., si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili.
Con riferimento alle prestazioni affidate in subappalto, il direttore dell'esecuzione deve svolgere le seguenti funzioni:
a) verificare la presenza sul luogo dell'esecuzione del contratto delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 105, c. 2, del D.Lvo n. 50/16 e s.m.i.;
b) controllare che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate, nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;
c) registrare le contestazioni dell'esecutore sulla regolarità delle prestazioni eseguite dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all'esecutore, determina la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;
d) provvedere, senza indugio e comunque entro le 24 ore, alla segnalazione al RUP dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, delle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lvo n. 50/16 e s.m.i.
ART. 21 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DELL’AZIENDA
È fatto assoluto divieto all’Impresa di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto d’appalto a pena di nullità.
Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del
contratto è consentita, ai sensi dell’articolo 1406 e seguenti del cc e dell’articolo 106 del D.lgs. 50/16 a condizione che il cessionario (oppure il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione), provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione della prestazione.
ART. 22 – GARANZIA DEFINITIVA
A seguito della comunicazione di aggiudicazione della prestazione oggetto del presente appalto, l’Impresa dovrà procedere alla costituzione di una garanzia definitiva pari ad almeno il 10% dell’importo contrattuale netto e comunque in conformità, nei modi, forme e importi di cui all’articolo 103 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
La garanzia definitiva potrà essere versata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa a prima richiesta rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni ai sensi del testo unico delle leggi sull’esercizio delle assicurazioni private, approvato con dpr. 13.2.1959, n. 449, oppure da intermediari finanziari a ciò autorizzati.
La cauzione deve riportare la dichiarazione del fideiussore della formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 del cc, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 del cc comma 2 e prevedere espressamente la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Committente.
La mancata costituzione della cauzione definitiva determinerà la decadenza dell’affidamento.
La garanzia definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento del servizio e verrà restituita in seguito a istanza dell’Impresa entro i sei mesi seguenti la scadenza del termine di validità del contratto, verificata la non sussistenza di contenzioso in atto, in base alle risultanze del certificato di verifica di conformità delle prestazioni svolte, rilasciato dal Direttore dell’esecuzione del contratto. Il termine predetto deve intendersi come data effettiva di conclusione del rapporto contrattuale.
In caso di violazione delle norme e delle prescrizioni contrattuali, la cauzione potrà essere incamerata, totalmente o parzialmente, dal Committente.
Resta salva, per il Committente, la facoltà di richiedere l’integrazione della cauzione nel caso che la stessa non risultasse più proporzionalmente idonea alla garanzia, a causa della maggiorazione del corrispettivo dell’appalto in conseguenza dell’estensione delle prestazioni.
Il Committente è autorizzato a prelevare dalla cauzione o dal corrispettivo tutte le somme di cui diventasse creditore nei riguardi dell’Impresa per inadempienze contrattuali o danni o altro alla stessa imputabili. Conseguentemente alla riduzione della cauzione per quanto sopra, l’Impresa è obbligata nel termine di 10 giorni naturali consecutivi a reintegrare la cauzione stessa, pena la rescissione del contratto a discrezione del Committente.
ART. 23 - COPERTURE ASSICURATIVE
L’Impresa assumerà, senza riserva o eccezione, ogni responsabilità per danni al Committente o a terzi, alle persone o alle cose, che dovessero derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile
all’Impresa o al suo personale in relazione all’esecuzione delle prestazioni o a cause ad esso connesse.
A tal fine l’Impresa dovrà stipulare un’idonea polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attività, incluso l’appalto in oggetto, e con l’estensione nel novero dei terzi, del Committente e dei suoi dipendenti con massimale, per anno e per sinistro, valido per l’intero servizio affidato di importo minimo fissato in 3 (tre) milioni di euro.
In caso di costituzione di raggruppamento temporaneo (o di Consorzio di Imprese, ai sensi dell’art. 2602 del cc) l’Impresa Mandataria (o il Consorzio) dovrà esibire l’estensione della copertura assicurativa per RCT/RCO anche per le attività delle Mandanti o delle Consorziate.
Tutte le polizze dovranno essere preventivamente accettate dal Committente ed esibite prima della stipula del contratto, fermo restando che ciò non costituisce sgravio alcuno delle responsabilità incombenti all’Impresa aggiudicataria. La copertura assicurativa dovrà avere validità almeno fino ai sei mesi successivi alla scadenza contrattuale.
In caso di impossibilità, le Mandanti o le Consorziate dovranno esibire proprie polizze per RCT/RCO con le modalità e alle condizioni sopra riportate.
In caso di Consorzio tra Cooperative di Produzione e Lavoro e di Consorzio tra Imprese artigiane, le polizze assicurative dovranno essere esibite dalle Imprese Consorziate.
In caso di subappalto, la copertura assicurativa dell’impresa dovrà contemplare la copertura assicurativa per RCT/RCO del subappaltatore.
L’inosservanza di quanto sopra previsto o l’inadeguatezza delle polizze, non consentono di procedere alla stipula del contratto o alla prosecuzione dello stesso a discrezione del Committente, per fatto e colpa dell’Impresa.
ART. 24 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA – GESTIONE DEI SINISTRI
L’Impresa, al momento della sottoscrizione del contratto (o all’avvio del servizio se precedente), dovrà consegnare al Direttore dell’esecuzione del contratto il “Documento di Valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori inerenti le prestazioni oggetto dell’appalto” (DVR) redatto ai sensi del D.Lgs 81/2008 in vista dell’attuazione, ove necessario, della cooperazione alla realizzazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto e del coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori.
L’Impresa deve predisporre tutte le attrezzature, i mezzi di protezione e prevenzione, compresi i dispositivi individuali di protezione (DPI) necessari e opportuni ed emanerà le disposizioni e le procedure di sicurezza che riterrà opportuno adottare per garantire l’incolumità del proprio personale e di eventuali terzi.
Il Committente si riserva il diritto di controllare, in qualsiasi momento, l’adempimento da parte dell’Impresa di quanto sopra descritto.
Si sottolinea che la mancata presentazione della documentazione in adempimento del D.Lgs. 81/08,
potrà comportare la revoca dell’aggiudicazione dell’appalto.
L’Impresa deve notificare immediatamente al Committente, oltre che alle autorità ed enti previsti dalla legislazione vigente, ogni incidente e/o infortunio avvenuto durante l’esecuzione delle prestazioni da parte dell’Impresa, o delle eventuali imprese subappaltatrici, che abbia coinvolto personale e/o mezzi/impianti/attrezzature del Committente e/o causato danni o perdita della proprietà.
L’Impresa, fatti salvi gli adempimenti di norma, deve predisporre e trasmettere al Direttore dell’esecuzione del contratto un rapporto di incidente/infortunio entro 7 giorni naturali consecutivi dal suo verificarsi.
Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione si verifichino sinistri alle persone o danni alle proprietà, il direttore dell'esecuzione è tenuto a compilare una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose. Tale relazione deve essere trasmessa senza indugio al RUP. Restano a carico dell'esecutore:
a) tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto;
b) l'onere per il ripristino della situazione preesistente o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti. L'esecutore non può pretendere indennizzi per danni se non in caso fortuito o di forza maggiore e nei limiti previsti dalla vigente normativa civilistica. In tal caso l'esecutore ne fa denuncia al direttore dell'esecuzione nei termini stabiliti dal capitolato speciale o, in difetto, entro 5 giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo. Al fine di determinare l'eventuale indennizzo al quale può avere diritto l'esecutore, spetta al direttore dell'esecuzione redigere processo verbale alla presenza di quest'ultimo, accertando:
a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
b) le cause dei danni, precisando l'eventuale caso fortuito o di forza maggiore;
c) l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
d) l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dell'esecuzione;
e) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.
Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.
ART. 25 – VERIFICA DI CONFORMITA’
Le prestazioni oggetto del presente capitolato sono soggette a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto.
Trattandosi di prestazioni continuative viene svolta la verifica di conformità in corso di esecuzione; la stessa è attuata dal Direttore dell’esecuzione del contratto che rilascia apposita certificazione al momento dell’emissione dello stato di avanzamento del servizio.
La verifica di conformità finale e complessiva è avviata entro 20 giorni dall’ultimazione della prestazione; la stessa è conclusa non oltre 60 giorni dall'ultimazione dell’esecuzione delle
prestazioni contrattuali.
La verifica di conformità è effettuata direttamente dal direttore dell’esecuzione del contratto, salvo che la stazione appaltante non decida diversamente.
Della verifica di conformità è redatto processo verbale.
Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell’esecutore. L’esecutore, a propria cura e spesa, mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari ad eseguirli. Nel caso in cui l’esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, il direttore dell’esecuzione o il soggetto incaricato al controllo dispongono che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all’esecutore.
Il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l’esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. Il certificato di verifica di conformità contiene gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi, l’indicazione dell’esecutore, il nominativo del direttore dell’esecuzione, il tempo prescritto per l’esecuzione delle prestazioni, le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; il richiamo agli eventuali verbali di controlli in corso di esecuzione; il verbale del controllo definitivo; l’importo totale ovvero l’importo a saldo da pagare all’esecutore; la certificazione di verifica di conformità. È fatta salva la responsabilità dell’esecutore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di conformità. Qualora il certificato di verifica di conformità sia emesso dal direttore dell’esecuzione, lo stesso è confermato dal responsabile del procedimento.
Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all’esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di 15 giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità.
ART. 26 - RISERVATEZZA
L’Impresa ha l’impegno di mantenere la più assoluta riservatezza su tutti i documenti forniti dal Committente per lo svolgimento delle prestazioni e su tutti i dati relativi alle prestazioni che sono di proprietà esclusiva del Committente.
L’Impresa è inoltre tenuta a non pubblicare articoli e/o fotografie relativi ai luoghi in cui dovrà svolgersi la prestazione, salvo esplicito benestare del Committente. Tale impegno si estende anche agli eventuali subappaltatori.
ART. 27 - PENALITÀ PER MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI
Al verificarsi dei seguenti casi saranno applicate all’Impresa le relative penali pecuniarie, fatti comunque salvi gli eventuali ulteriori maggiori oneri che ne dovessero conseguire:
Inadempienza | Art. Capitolato | Penale |
Mancata comunicazione dati concernenti personale impiegato al Direttore dell’esecuzione del contratto (per ogni inadempimento) | 6 | Euro 150,00 |
Mancata indicazione domicilio e recapito della ditta | 33 | Euro 150,00 |
Mancata indicazione del numero/i telefonico/i di reperibilità | 5, 41 | Euro 150,00 |
Mancata messa a disposizione dei DPI (per ciascun inadempimento) | 24 - 43 | Euro 250,00 |
Mancato rispetto ad ordini o disposizioni impartite dal DEC (per ogni inadempimento) | 16-17 | Euro 200,00 |
Ritardato o mancato presidio (parziale) del parcheggio (per ogni inadempimento), tra cui la mancata apertura dello stesso in caso di guasti | 37 | 1 per mille dell’importo netto contrattuale |
Mancata segnalazione di malfunzionamenti agli impianti presidiati (per ogni inadempimento) | 37 | Euro 150,00 |
Mancata esecuzione della manutenzione di primo livello (per ogni inadempimento) | 37 | Euro 100,00 |
Mancata manutenzione preventiva e/o reintegro biglietti e resti (per ogni inadempimento) | 37 | Euro 100,00 |
Mancata apertura/chiusura di portoni e serrande del Centro Commerciale Cantoni dovuta a cause imputabili alla SA (per ogni inadempimento) | 37 | Euro 250,00 |
Mancata apertura/chiusura delle porte scorrevoli di accesso al Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx | 00 | Euro 150,00 |
Documentato mancato supporto alla clientela (per ogni inadempimento) | 38 | Euro 100,00 |
Mancata conciliazione delle controversie e/o risposta ai reclami della clientela | 38 | Euro 100,00 |
Mancata riconciliazione degli incassi (per ogni inadempimento) | 39-40 | Euro 150,00 |
Mancato conteggio del denaro da versare alle cadenze prestabilite (per ogni inadempimento) | 39 | Euro 150,00 |
Mancata rendicontazione degli incassi e dei passaggi alle frequenze stabilite (per ogni inadempimento) | 40 | Euro 100,00 |
Mancata risposta in orario di reperibilità (per ogni inadempimento) | 41 | Euro 250,00 |
Mancato spargimento preventivo del sale o mancata rimozione del ghiaccio su camminamenti e rampe (per ogni inadempimento) | 42 | Euro 200,00 |
Mancata messa in sicurezza di camminamenti e rampe ghiacciate o pericolose (per ogni inadempimento) | 42 | Euro 250,00 |
Mancata deposizione di materiale assorbente per olio minerale a seguito di sversamento cospicuo (per ogni inadempimento) | 42 | Euro 100,00 |
Abbigliamento non conforme a quanto prescritto nel presente capitolato (per ogni caso) | 43 | Euro 75,00 |
Danneggiamento doloso del patrimonio aziendale e/o di terzi (per ogni caso accertato) | 44 | Euro 500,00 |
Accertato comportamento scorretto o negligente di personale dell’appaltatore (per ogni caso) | 38, 43, 44, 45 | Euro 250,00 |
Eventuali danni a persone e cose derivanti da condotta negligente del personale dell’appaltatore saranno a totale carico dello stesso.
L’applicazione delle penali di cui al presente articolo avverrà secondo le seguenti modalità/iter procedurale:
1) il Committente contesta il fatto alla Ditta nel più breve tempo possibile, mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
2) la Ditta, entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della contestazione, dovrà fornire le proprie controdeduzioni mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
3) il Committente valuterà le eventuali controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni conseguenti entro 3 giorni, dandone comunicazione scritta alla ditta;
4) In caso di applicazione della penale contrattuale, il Committente provvederà a detrarre il relativo importo dalla prima fattura utile in liquidazione, anche se relativa a periodi di diversa competenza, fatta salva comunque la facoltà per il Committente di avvalersi dell’incameramento anche parziale della fidejussione; in tale ultimo caso, sarà onere della Ditta ricostituire l’importo complessivo oggetto della cauzione.
ART. 28 - GRAVE ERRORE CONTRATTUALE
Costituisce grave errore contrattuale, e quindi grave inadempimento con conseguente risoluzione del contratto, risarcimento del danno e incameramento della cauzione, il verificarsi di uno dei seguenti casi:
Grave errore | Art. Capitolato |
Mancato rispetto del CCNL di lavoro | 6 |
Subappalto non autorizzato | 21 |
Mancato rispetto della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro | 25 |
Abbandono del servizio | 37 |
Caso di furto comprovato da parte di un operatore | 44 |
Applicazione di n. 4 (quattro) penali della medesima tipologia nel xxxxx xxx xxxxxxxxx | 00 |
Xx verificarsi di una o più fattispecie su indicate, il Committente seguirà la procedura disciplinata negli artt. 108 e seguenti del Codice degli appalti.
In caso di risoluzione del contratto, all’Impresa spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che il Committente dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione.
In seguito alla risoluzione del contratto, il Committente potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere all’affidamento delle prestazioni all’Impresa risultata seconda classificata nella graduatoria della procedura di gara e, in caso di rifiuto di quest’ultima, alle successive seguendo l’ordine di graduatoria.
ART. 29 - RISERVE E RECLAMI – PROCEDIMENTO ISCRIZIONE RISERVE
L'esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dell’esecuzione del contratto, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo delle prestazioni, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.
Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità, se presente, all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.
Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute.
La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.
Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.
Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di
quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.
Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.
Il direttore dell’esecuzione, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dell’esecuzione omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.
Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine perentorio di 15 giorni di cui sopra, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.
Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dell’esecuzione può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni e contabilizzazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di prestazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.
Per la definizione delle riserve e/o reclami si applica la procedura di cui all’articolo 206 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
ART. 30 - OSSERVANZA DI CAPITOLATO, LEGGI, NORME E REGOLAMENTI
L’Impresa è obbligata, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le norme contenute nel presente Capitolato, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale o emanate nel corso delle prestazioni, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l’eventuale aggravio che da ciò derivi.
L’Impresa si intenderà anche obbligata alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le disposizioni delle Autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali deve eseguirsi la prestazione.
Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/16 ed al Codice Civile per quanto applicabile oltre alle leggi comunitarie, statali, regionali in materia.
ART. 31 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, si informa che i dati forniti dall’Impresa verranno trattati dal Committente per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione dei
contratti.
L’Impresa ha facoltà di esercitare i diritti previsti dalla vigente normativa.
La Ditta appaltatrice verrà nominata Responsabile del trattamento dei dati e la stessa si impegna a comunicare le nomine degli incaricati al Committente, nonché ad adottare misure idonee volte a garantire i diritti dei terzi (sicurezza e riservatezza dei propri dati personali), ed in particolare: informativa, consenso, notificazione, adozione di misure di sicurezza, riscontro del diritto di accesso.
La ditta appaltatrice dichiara:
1. di essere consapevole che i dati che tratterà nell’espletamento dell’incarico ricevuto, sono dati personali e, come tali sono soggetti all’applicazione del codice per la protezione dei dati personali
2. di ottemperare agli obblighi previsti dal codice per la protezione dei dati personali
3. di adottare le istruzioni specifiche eventualmente ricevute per il trattamento dei dati personali o di integrarle nelle procedure già in essere
4. di impegnarsi a relazionare annualmente sulle misure di sicurezza adottate e di allertare immediatamente il proprio committente in caso di situazioni anomale o di emergenze
5. di riconoscere il diritto del committente a verificare periodicamente l’applicazione delle norme di sicurezza adottate
ART. 32 – FORMA E SPESE CONTRATTUALI
Il contratto sarà stipulato nella forma di scrittura privata.
Sono a totale carico dell’Impresa tutte le spese di contratto, nessuna esclusa o eccettuata, nonché ogni altra accessoria e conseguente. L’Impresa assume a suo carico il pagamento delle imposte, tasse e diritti comunque a essa derivate, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Committente.
Saranno inoltre a carico dell’Impresa tutte le spese di qualsiasi tipo, dirette e indirette, inerenti e conseguenti al contratto, alla stesura dei documenti in originale e copie, alle spese postali per comunicazioni d’ufficio da parte del Committente, alle spese di notifica e simili.
La documentazione non in regola con l’imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell’articolo 31 del dpr 30/12/1982, n. 955.
ART. 33 - DOMICILIO E RECAPITO DELL'IMPRESA
Al momento dell’affidamento delle prestazioni, l’Impresa dovrà indicare, come condizione minimale, un ufficio di sicuro recapito provvisto di telefono, fax e posta elettronica certificata (PEC).
L’Impresa dovrà anche provvedere a nominare un proprio dipendente, quale Rappresentante dell’Impresa stessa nei rapporti con il Direttore dell’esecuzione, in modo da raggiungere una migliore organizzazione del servizio.
Gli estremi del recapito dell’Impresa e il nominativo del Rappresentante dell’Impresa per lo
svolgimento delle prestazioni dovranno essere comunicati in forma scritta dall’Impresa stessa al Direttore dell’esecuzione. La nomina del Rappresentante dell’Impresa dovrà essere controfirmata dallo stesso per accettazione.
ART. 34 - FORO COMPETENTE
Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, nell’interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali, saranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di accordo, per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Busto Arsizio. È pertanto esclusa la clausola arbitrale.
ART. 35 – MODALITA’ DI APPALTO
Il presente appalto sarà aggiudicato con la procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa con applicazione dei parametri e pesi indicati nel disciplinare di gara.
ART. 36 – ELENCO ALLEGATI
Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Capitolato speciale d’appalto i seguenti allegati:
Allegato 1: Elenco personale attualmente impiegato nel servizio
Allegato 2: Planimetrie dei parcheggi “E. Cantoni” ed Xxxxxxxx Xxxxxx xx Xxxxxxx Xxxxxxxx 0: DUVRI
TITOLO II – PARTE PRESTAZIONALE
ART. 37 – PORTIERATO, SUPERVISIONE DEL PARCHEGGIO E MANUTENZIONE DI 1^ LIVELLO
Portierato e supervisione dei parcheggi
Il personale dell’Impresa dovrà essere presente sui luoghi di esecuzione delle prestazioni e sovraintendere al corretto funzionamento di ciascun impianto di automazione e di pagamento automatico o manuale, quali a titolo di esempio non esaustivo:
- centrali di controllo del parcheggio, colonnine di ingresso, di uscita e di trasferimento, barriere, citofoni;
- casse automatiche e manuali, nonché i lettori di carte di credito e Bancomat, integrati nelle casse o manuali;
- quadri elettrici di bassa tensione;
- sistemi meccanici di apertura e chiusura dei cancelli e serrande (ove presenti);
- impianti di controllo dell’illuminazione, di rilevazione dei fumi e degli impianti antincendio (ove presenti);
- porte e portoni tagliafuoco (ove presenti);
- telecamere ed apparati di videosorveglianza (ove presenti).
È fatto obbligo di registrare nel libro giornale ogni anomalia o guasto rilevato durante l’attività di presidio e di segnalarlo prontamente alla SA, mediante comunicazione a mezzo semplice mail (il cui indirizzo sarà comunicato dal direttore dell’esecuzione del contratto).
Qualora il guasto comportasse pericolo per cose o persone all’interno del parcheggio è fatto obbligo di mettere in sicurezza la zona, mediante la transennatura della parte interessata e dell’immediata segnalazione del guasto ai referenti dell’Appaltatore e della Stazione Appaltante (DEC).
È fatto obbligo dell’appaltatore il rispetto dei piani di sicurezza antincendio, il tutto come meglio specificato nell’allegato Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza.
Ad inizio turno il personale di presidio deve effettuare una verifica ispettiva visiva degli impianti di automazione del parcheggio presidiato (casse, colonnine e barriere), nonché eventualmente di porte, portoni e serrande di accesso al parcheggio; in caso di malfunzionamento deve cercare di
ripristinarne autonomamente il funzionamento; qualora questo non fosse possibile, è fatto obbligo di comunicazione al referente dell’Appaltatore ed al DEC.
In chiusura di turno il personale di presidio deve effettuare una ricognizione visiva del parcheggio, al fine di identificare eventuali problemi che richiedano immediata attenzione.
Poiché il presidio del parcheggio comunale Matteotti/Gilardelli è effettuato interamente da remoto senza l’ausilio di telecamere1, è necessario che l’appaltatore metta a disposizione del personale di turno qualsiasi mezzo di trasporto atto a raggiungere celermente tale parcheggio.
È compito dell’appaltatore effettuare la manutenzione di primo livello degli impianti di automazione e di controllo del parcheggio; a tal fine dovrà dare atto di conoscere le modalità con le quali risolvere le comuni cause di guasto, quali a titolo d’esempio non esaustivo l’inceppamento di monete, banconote o biglietti, oppure lo smontaggio del codificatore e trascinatore (e dei componenti dello stesso), la sistemazione e la regolazione delle barriere eventualmente danneggiate.
Per problemi di complessità superiore è fatto obbligo di comunicazione tempestiva dell’anomalia/guasto al DEC a mezzo mail semplice, specificandone nel dettaglio la natura.
La manutenzione degli impianti dovrà essere fatta secondo quanto indicato nella manualistica d’uso e secondo le disposizioni impartite dal Direttore per l’esecuzione del contratto.
Guasto parziale o totale dei sistemi di controllo
Il personale di presidio (e reperibile) ha tra i compiti primari quello di consentire l’accesso e l’uscita regolamentata degli autoveicoli dai parcheggi presidiati.
In caso di guasti dei sistemi di controllo, sia parziali che totali, il funzionamento automatizzato può risultare compromesso ed impedire quindi una normale gestione autonoma da parte dell’utente (ritiro biglietto o utilizzo della tessera di prossimità – pagamento – uscita) e le cause possono essere molteplici: mancanza di tensione di rete ad una componente o alla totalità degli impianti, un guasto elettrico o meccanico di una componente (colonnina o cassa), indisponibilità del sistema di supervisione, ecc.
1 Si prevede che entro luglio 2018 sarà disponibile un impianto di videosorveglianza che consentirà la visione da remoto e dalla guardiola del parcheggio Cantoni
In questi casi è compito dell’operatore isolare prontamente l’elemento guasto dal resto dell’impianto (es. chiusura del varco di ingresso o uscita, spegnimento o messa in fuori servizio della cassa, ecc.) e, nel caso di manifesta impossibilità di ripristinare il corretto funzionamento dell’impianto, alzare o smontare (qualora il comando remoto fosse inefficace) la/le sbarre in ingresso, in uscita od entrambe, a seconda dei casi.
I parcheggi in gestione sono situati in punti della città ad alta densità di traffico: ne consegue che un ritardo nell’applicazione di misure immediate sui varchi di ingresso dei tre parcheggi negli orari di maggiore affluenza darebbe luogo al formarsi di code lungo le strade cittadine.
Per questa ragione è fondamentale agire sui varchi di ingresso con tempi più stringenti in particolari orari di servizio:
Ingresso di via Barlocco del parcheggio Cantoni
L’intervento deve avvenire il prima possibile e comunque entro e non oltre i 10 minuti del malfunzionamento rilevato o segnalato da terze parti durante gli orari di esercizio del supermercato Esselunga.
Ospedale Civile di Legnano
Negli orari 7,00 – 11,30 e negli orari 14,30 – 17 dei giorni feriali infrasettimanali un blocco ad entrambi i varchi d’ingresso del parcheggio visitatori dell’Ospedale Civile di Legnano comporta code lunghissime che raggiungono le vie Novara e la SP12: per questa ragione il tempo di intervento deve essere quanto più tempestivo e non può comunque eccedere i 10 minuti dall’avvenuta rilevazione del malfunzionamento.
Parcheggio Xxxxxxxxx-Xxxxxxxxxx
Poiché il parcheggio non è visibile da remoto, l’unica modalità consentita all’operatore per identificare un guasto è tramite i sistemi di gestione: quando l’operatore in guardiola rileva l’assenza di comunicazione dei sistemi con gli apparati del parcheggio è certa la presenza di un guasto, che va gestito tempestivamente e comunque entro 15 minuti dalla rilevazione. Le precauzioni devono essere maggiori negli orari di chiusura della Stazione Appaltante e ogni malfunzionamento va segnalato prontamente al DEC.
Manutenzione preventiva e reintegro biglietti e resti
L’appaltatore deve farsi carico della manutenzione preventiva delle colonne di ingresso/uscita e
delle casse automatiche, con cadenze e modalità concordate con la stazione appaltante; tale attività consiste nello smontaggio e pulizia dei componenti soggetti ad usura dei codificatori biglietti e dei lettori delle casse.
La manutenzione degli impianti dovrà essere fatta secondo quanto indicato nella manualistica d’uso e secondo le disposizioni impartite dal Direttore per l’esecuzione del contratto.
È fatto obbligo all’appaltatore il reintegro periodico dei livelli di biglietti e dei resti in moneta e banconote, al fine di garantire la piena operatività dei parcheggi per l’intera durata di apertura al pubblico. Tale operazione deve essere svolta preferibilmente nei momenti di minor affluenza, fatte salve le esigenze dovute a circostanze eccezionali.
È compito della Stazione Appaltante fornire il materiale di consumo ed il cambio moneta necessario.
Orari di esercizio dei parcheggi
Il parcheggio dell’Ospedale Civile di Legnano è aperto al pubblico dalle 0 alle 24 di tutti i giorni dell’anno, così come il parcheggio comunale Matteotti/Gilardelli.
La porzione del parcheggio Cantoni riservata ai clienti ed ai dipendenti del supermercato Esselunga (ingresso da via Barlocco) segue gli orari del superstore Esselunga; l’apertura e la chiusura di questo parcheggio avviene automaticamente mediante temporizzatori e può essere anche comandata manualmente con chiavi, che sono in possesso anche del personale Esselunga.
La porzione del parcheggio Cantoni adibita ad area di sosta pubblica a pagamento (ingresso da via Tirinnanzi) è aperta dalle ore 7,00 alle ore 1,00 di ciascun giorno dell’anno; i cancelli si aprono e si chiudono automaticamente.
L’accesso pedonale a tale parcheggio è consentito anche negli orari di chiusura, digitando il codice d’accesso riportato sul biglietto, oppure avvicinando la tessera di prossimità sui lettori pedonali (ingresso autoveicoli di via Tirinnanzi o ingresso pedonale di piazza Xxxxxxx); l’uscita degli autoveicoli è sempre possibile, mediante il pagamento del dovuto oppure utilizzando la tessera di prossimità.
Orari di presidio del centro commerciale “Xxxxxxx Xxxxxxx”
Il presidio deve essere svolto dalle ore 7,00 alle ore 23,00 di tutti i giorni dell’anno, ad eccezione
delle domeniche e di tutte le festività infrasettimanali, durante le quali l’orario di servizio diventa dalle ore 8,00 alle ore 21,00. Il presidio in loco è sospeso in occasione della chiusura del centro commerciale.
Il servizio di reperibilità interviene ogniqualvolta la guardiola non è presidiata da personale in turno.
L’appaltatore ha anche il compito di aprire e chiudere le porte scorrevoli ubicate presso le bussole del Centro Commerciale, in corrispondenza degli orari di apertura del centro commerciale, in accordo con le disposizioni comunicate da Esselunga SpA alla Stazione Appaltante.
Orari di presidio del parcheggio comunale Matteotti/Gilardelli
Il presidio viene svolto remotamente dalla guardiola del centro commerciale “Xxxxxxx Xxxxxxx”, mediante i sistemi di automazione presenti; non è tuttavia presente un impianto di videosorveglianza, né di personale di supporto alla clientela.
Per tale ragione si richiede la pubblicazione in loco di un numero di reperibilità permanente h24, che può essere il medesimo utilizzato per gli altri parcheggi, in affiancamento al citofono già presente sulle casse automatiche e sulle colonnine di ingresso e di uscita.
Orari di presidio del parcheggio dell’Ospedale Civile di Legnano
Il presidio deve essere svolto dalle ore 6,00 alle ore 21,00 di tutti i giorni dell’anno, fatte eccezioni per i giorni di sabato, domenica e le festività infrasettimanali, per le quali l’orario di servizio è stabilito dalle ore 7,00 alle ore 20,00. Tale limitazione d’orario si applica anche all’intero mese di agosto.
Al termine del turno di presidio interviene il servizio di reperibilità, fino al sopraggiungere del successivo turno.
In sintesi:
Parcheggio | Orari di presidio ordinario | Orari di presidio ridotto |
Centro Commerciale Cantoni | Dal lunedì al sabato dalle ore 7,00 alle ore 23,00 | La domenica ed i giorni festivi infrasettimanali dalle ore 8,00 alle ore 21,00 – svolto da remoto nei giorni di chiusura del centro commerciale |
Xxxxxxxxx/Gilardelli | Svolto da remoto h24 | |
Ospedale Civico di Legnano | Dal lunedì al venerdì dalle ore 6,00 alle ore 21,00, ad eccezione del mese di agosto | Il sabato, la domenica, i giorni festivi e tutto il mese di agosto dalle ore 7,00 alle ore 20,00. |
La stazione appaltante si riserva il diritto insindacabile di modificare gli orari di presidio, al fine di garantire un adeguato livello di servizio alla clientela, secondo le modalità disciplinate dall’art. 19 del presente CSA.
In tutti i casi dovrà essere garantita la continuità di servizio in corrispondenza dei cambi turno.
ART. 38 – SUPPORTO ALLA CLIENTELA ED EMISSIONE DI TITOLI DI PARCHEGGIO
È compito dell’Impresa appaltatrice dare l’opportuno supporto alla clientela, sia in orario di presidio che in orario di reperibilità. Tra i compiti assegnati vi sono:
- Informazioni sugli orari di apertura dei parcheggi, sulle tariffe e sulle modalità di abbonamento;
- Emissione di titoli di parcheggio, ivi inclusi abbonamenti, sia di tipo cartaceo che con badge di prossimità, secondo le disposizioni impartite dalla stazione appaltante2;
- Conciliazione delle controversie e prima gestione dei reclami;
2 Presso la guardiola del parcheggio Cantoni è possibile abbonarsi anche per i parcheggi di via del Gigante e di via Xxxxxxx xx Xxxxxxxx
- Agevolare l’uscita delle autovetture dai parcheggi, nei momenti di maggiore affluenza (con particolare riferimento ai clienti del superstore Esselunga).
Si coglie l’occasione per segnalare che all’interno del parcheggio interrato del Centro Commerciale “Xxxxxxx Xxxxxxx” la porzione riservata ai clienti del supermercato Esselunga presuppone la gratuità della sosta per le prime due ore, a patto di aver fatto vidimare il biglietto alle casse; in assenza di tale riscontro o della perdita del biglietto, è necessario che il cliente acquisti alle casse automatiche il titolo “biglietto perso” al fine di consentire l’uscita dell’autovettura dal parcheggio.
Il titolo di abbonamento al parcheggio consiste in una tessera di prossimità per i parcheggi oggetto del presente appalto; il rilascio della tessera di prossimità è condizionato al deposito di una cauzione infruttifera, che viene resa alla riconsegna della stessa: qualora la tessera fosse deteriorata o smarrita, la cauzione è incamerata.
Quanto sopraesposto si applica anche ai proprietari degli stalli privati del parcheggio Cantoni.
La guardiola del centro commerciale Cantoni emette titoli di abbonamento validi per tutti i parcheggi di Legnano gestiti dalla stazione appaltante, ad eccezione del parcheggio dell’Ospedale Civile, che emette titoli di abbonamento validi esclusivamente in loco.
Nei rapporti con la clientela, siano essi verbali all’interno dei parcheggi o telefonici durante il servizio di reperibilità, l’operatore dovrà sempre mantenere un contegno premuroso ma non confidenziale.
Il personale dovrà usare in ogni circostanza un italiano corretto, usando l’accortezza di esprimersi nel proprio dialetto o nella propria lingua solo con chi la capisce chiaramente. Dovrà evitare di parlare male di AMGA, dei superiori, dei colleghi o di altri clienti/utenti non presenti.
Dovrà prestare la propria disponibilità e trattare tutti i clienti con pari rispetto e senza preferenze, evitando discriminazioni razziali, sessuali, religiose, politiche, sindacali e culturali. Dovrà essere tollerante anche nei confronti delle persone scortesi, di quelle che evidenziano difficoltà di comprensione o che versino in stato psicofisico alternato. Sarà buona norma evitare con tutti discussioni e litigi, mantenendo un atteggiamento controllato, cortese ma fermo.
Dovrà dare le informazioni richieste nei limiti delle proprie conoscenze, attinenti ai servizi di parcheggio nel Comune di Legnano gestiti da AMGA. Nel caso di reclami o proteste il personale in
servizio si dovrà limitare ad assicurare il proprio interessamento e fornitore l’indirizzo mail (fornito dal DEC) al quale il cliente potrà rivolgersi per una segnalazione scritta.
Qualora invece la protesta fosse indirizzata verso l’operatore stesso, quest’ultimo dovrà fornire il proprio nominativo, evitando di lasciarsi trascinare in alterchi. Se dovesse essere necessario, potrà raccogliere con discrezione elementi e testimonianze da sottoporre ai suoi superiori ed ai responsabili di AMGA.
ART. 39 – GESTIONE DELLE CASSE E MANEGGIO DENARO
La clientela preferibilmente paga il dovuto presso le casse automatiche, ad eccezione di alcune operazioni che sono possibili soltanto nelle guardiole dei parcheggi Cantoni ed Ospedale, quali:
- Emissione di abbonamento cartaceo (parcheggi di via del Gigante ed Xxxxxxx xx Xxxxxxxx);
- Prima emissione di abbonamento con badge di prossimità ed eventuale rinnovo;
- Richiesta di fattura (per i titoli di abbonamento);
- Guasto dei sistemi automatici di pagamento.
Per tale ragione è istituita una cassa manuale dove l’operatore dovrà registrare tutte le operazioni contabili ivi svolte; tale cassa è dotata di verificatore di banconote, registratore fiscale e codificatori di tessere.
È compito dell’appaltatore effettuare una riconciliazione tra i totali indicati da ciascun misuratore fiscale, i valori indicati nel sistema di gestione ed il denaro ivi presente; tale riconciliazione deve essere svolta in chiusura del turno di lavoro per le casse manuali, mentre per quelle automatiche si effettua esclusivamente dopo ogni svuotamento. Stessa cosa deve avvenire per le casse POS con cadenza giornaliera.
Il denaro derivante dai pagamenti, suddiviso per tagli di banconota e monete ed accompagnato da una distinta, dovrà essere consegnato a personale della stazione appaltante, con cadenze e modalità stabilite dal direttore dell’esecuzione del contratto.
La stazione appaltante potrà indifferentemente utilizzare gli schemi di registrazione contabile da essa forniti, od in alternativa quelli proposti dall’appaltatore nel progetto tecnico.
ART. 40 – RENDICONTAZIONE DEGLI INCASSI E DEI PASSAGGI
L’impresa appaltatrice dovrà rendicontare la committenza con tutte le statistiche necessarie alla gestione dei parcheggi, suddivise secondo la fonte. In particolare, la reportistica richiesta è quella riportata nella tabella seguente.
Tipologia | Frequenza | Dettaglio |
Incassi | Giornaliera, mensile e annuale | Incassi suddivisi per parcheggio e tipologia (sosta breve, tipologia di abbonamento, cauzioni) |
Esenzioni | Giornaliera, mensile e annuale | Elenco delle esenzioni emesse, suddiviso per tipologia (es. pazienti oncologici, pediatrici, portatori handicap, dializzati, donatori, comunali, convenzionati, ecc) |
Statistiche di utilizzo del parcheggio | Mensile | Reportistica specifica come risultante dai sistemi Skidata e WPS Italia |
Quadrature di cassa | Giornaliera (casse manuali) ed all’occorrenza (casse automatiche) | Fogli Excel e giustificativi delle quadrature contabili |
In alternativa la stazione appaltante potrà utilizzare le modalità di rendicontazione degli incassi e dei passaggi secondo quanto specificato nel progetto tecnico dell’appaltatore.
ART. 41 – REPERIBILITA’
La società appaltatrice dovrà mettere a disposizione un numero di reperibilità, possibilmente unico, a supporto della clientela dei parcheggi, della stazione appaltante e della forza pubblica.
Tale numero sarà attivo ogniqualvolta l’operatore non sia presente per ragioni di servizio all’interno della guardiola e fuori dagli orari di presidio stabilito; poiché la possibilità di mancato presidio in guardiola è possibile per ragioni operative (es. guasto al parcheggio Xxxxxxxxx-Xxxxxxxxxx), il servizio dovrà quindi essere prestato 24 ore al giorno per tutto il periodo dell’appalto.
I compiti del personale reperibile sono i seguenti:
- supportare il cliente nel pagamento della sosta e nell’uscita dal parcheggio;
- consentire il deflusso delle autovetture a seguito di guasti nei sistemi di pagamento e di controllo delle sbarre;
- risolvere guasti sugli impianti che ricadano nella casistica della manutenzione di primo livello (art. 37);
- mettere in sicurezza le aree di parcheggio in presenza di pericoli imminenti a cose o persone, che si trovino all’interno;
- segnalare alla forza pubblica ed alla committenza le situazioni di cui al punto precedente.
La risoluzione dei problemi sopraelencati potrà essere svolta da remoto, mediante sistemi di controllo a distanza messi a disposizione dalla stazione appaltante; qualora le condizioni non lo consentono, sarà obbligatorio recarsi sul posto entro 15 (quindici) minuti dall’avvenuta segnalazione.
L’intervento dovrà necessariamente essere in loco qualora i guasti non consentano il regolare deflusso dalle aree di parcheggio, come ad esempio in occasione di manifestazioni cittadine che diano luogo ad alta affluenza.
Si segnala che i sistemi di controllo dei parcheggi consentono l’inoltro automatico delle segnalazioni in colonnina ad un numero di telefono; è inoltre possibile visionare a distanza le immagini degli impianti di videosorveglianza ed interagire remotamente con i sistemi Skidata e WPS.
L’inoltro delle richieste di segnalazione ai sistemi telefonici, nonché le operazioni svolte sul sistema di gestione, sono memorizzati nei file di log dei sistemi di controllo degli impianti a barriera; stessa cosa accade per i sistemi di videosorveglianza.
Si precisa che il personale reperibile non è autorizzato in alcun modo a dare disposizioni in contrasto con le istruzioni operative impartite dal DEC; l’unica forma di arbitrio è consentita nei casi di pericoli imminenti per cose e persone.
Nei rapporti con la clientela il personale reperibile dovrà osservare le medesime cautele di cui all’art. 38: dovrà quindi avere un tono cortese nei confronti della clientela, anche verso coloro che non lo fossero, limitandosi a dare informazioni e a far rispettare le regole di gestione del
parcheggio.
ART. 42 – SPARGIMENTO DEL SALE, RIMOZIONE DEL GHIACCIO E DEI RESIDUI DI OLIO MINERALE
Quando le condizioni climatiche fanno prevedere una temperatura minima esterna inferiore ai 4° C, è fatto obbligo all’appaltatore di spargere preventivamente il sale stradale sulle rampe non dotate di impianto riscaldante funzionante e sui camminamenti pedonali di accesso ai parcheggi; la fornitura del sale stradale è a carico dall’appaltatore.
Tale operazione andrà ripetuta al bisogno al perdurare di temperature esterne inferiori ai 4° C.
Se per qualsiasi ragione lo spargimento del sale fosse inefficace nella prevenzione della formazione del ghiaccio, l’appaltatore dovrà rimuovere con mezzi idonei il ghiaccio formatosi sui camminamenti pedonali e sulle rampe di accesso al parcheggio.
La pulizia dei parcheggi non compete all’appaltatore; tuttavia, qualora si rilevassero sversamenti cospicui di olio minerale negli stalli di sosta o sulle corsie/rampe, sarà compito dell’appaltatore posare apposito materiale assorbente, in modo da eliminare possibili rischi per la sicurezza di cose e persone.
In generale è compito dell’appaltatore rendere sicuro l’accesso a persone ed autovetture nei parcheggi, impedendone l’accesso ogniqualvolta non si rilevassero le condizioni minime di sicurezza (es. camminamenti ghiacciati, rampe cosparse abbondantemente d’olio, incendio in corso, fumo, ecc).
ART. 43 - ABBIGLIAMENTO
Il servizio dovrà essere svolto da personale chiaramente riconoscibile; dovrà pertanto indossare obbligatoriamente la divisa, di foggia regolamentare da presentare ad AMGA prima del suo utilizzo e che dovrà essere formalmente accettata dalla stessa, ed un apposito cartellino di riconoscimento, fornito dall’Impresa, con relativo nominativo e fotografia e l’indicazione del datore di lavoro. La divisa dovrà essere costituita dai seguenti elementi di minima, tipo unisex:
- maglione scuro (periodo invernale);
- pantaloni;
- camicia o polo chiara;
- gilet catarifrangente.
Il personale dovrà indossare la divisa seguendo con il massimo scrupolo tutte le disposizioni che in proposito venissero emanate.
In particolare la divisa dovrà essere indossata senza alcuna fantasia o arbitrio e quanto non specificatamente previsto (es. scarpe o calzini) sarà comunque in sintonia con l’abbigliamento che dovrà essere sempre pulito ed in ordine. Il tesserino di riconoscimento dovrà essere indossato in modo chiaramente visibile. Sarà ammessa la mancanza di divisa solo per gli operatori in prova e per il periodo massimo di un mese.
ART. 44 - ASPETTO FORMALE
L'operatore del parcheggio dovrà sempre presentarsi con aspetto decoroso e pulito. È assolutamente vietato prestare servizio nei seguenti casi:
- in stato psicofisico alterato, o comunque fare uso di alcool o sostanze stupefacenti;
- in stato di malattia;
- in condizioni di poca pulizia personale o abiti diversi dalla divisa di cui al presente capitolato.
Nei casi sopra descritti, e comunque ogni qualvolta AMGA per giustificati motivi lo ritenesse opportuno, potrà disporre a proprio insindacabile giudizio, l’allontanamento temporaneo o, se necessario, definitivo dell’operatore dal luogo di lavoro, restando comunque l’obbligo per l’Impresa di garantire la continuità del servizio e quindi le sostituzioni di merito.
È inoltre vietato durante il servizio suonare, schiamazzare, ascoltare musica, mangiare, dormire o comportarsi in modo sconveniente. I dipendenti dell’Impresa non potranno provocare dolosamente danneggiamenti al patrimonio aziendale e/o a beni di terzi presenti all’interno delle aree di parcheggio
È altresì assolutamente vietato distribuire oggetti a scopo di pubblicità o esercitarvi qualsiasi tipo di commercio nonché distribuire o vendere oggetti, anche se a scopo di beneficienza, senza la preventiva autorizzazione di AMGA.
ART. 45 – PERSONE AUTORIZZATE A RIMANERE NEI PARCHEGGI
All’interno dei parcheggi gestiti da AMGA è consentita, salvo diverse disposizioni di AMGA, la presenza del personale in servizio alla Impresa, del personale di AMGA impegnato in specifiche attività connesse all’esercizio della sosta (controlli, manutenzioni, ecc.) e della clientela, quest’ultima limitatamente alle fasi di ingresso, pagamento ed uscita dalle aree di sosta.
È vietato:
- ַl’ingresso e la presenza all’interno dei parcheggi di estranei (non autorizzati) a qualsiasi titolo;
- ַil permanere della stessa clientela all’interno delle aree di sosta per qualsiasi motivo non strettamente connesso alla mera fruizione del parcheggio.
All’interno dei parcheggi gestiti da AMGA è severamente vietato in qualunque ora sia del giorno che della notte assumere comportamenti lesivi dell’ordine, della sicurezza, dell’igiene e della sanità pubblica.
L’impresa appaltatrice deve curare che tutto quanto sopra si svolga correttamente e nel pieno rispetto di quanto previsto nel presente capitolato.
XXXX si ritiene sollevata da ogni responsabilità nel caso di infortunio o di danni subiti dal personale addetto alla gestione dei parcheggi presenziati.
ART. 46 – ACCERTAMENTO DELLA SOSTA
Nel corso dell’estate 2017 la viabilità all’interno del parcheggio visitatori dell’Ospedale Civile di Legnano è stata modificata, al fine di consentire un più agevole posteggio per le persone disabili; il progetto prevede la realizzazione di un varco ZTL dedicato per tali autoveicoli.
Di contro è necessario che il personale di guardiola controlli periodicamente l’eventuale abuso dei posteggi dedicati (e gratuiti) riservati; a tal fine la ditta appaltatrice deve mettere a disposizione nr. 3 persone disponibili a formarsi come Accertatori della Sosta presso il comando di Polizia Locale di Legnano, al fine di esplicare la funzione durante gli orari di presidio.
ART. 47 – DECRETO LEGISLATIVO 231/2001
Con riferimento alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001 in materia
di responsabilità amministrativa degli enti, e come successivamente modificato ed integrato, nell’espletamento delle attività previste dal presente Contratto l’Appaltatore dichiara e garantisce che:
• i soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’Appaltatore o di una sua unità organizzativa
• i soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell’Appaltatore
• i soggetti comunque sottoposti alla direzione o vigilanza di alcuno dei precedenti non terranno alcun comportamento, non porranno in essere alcun atto od omissione e non daranno origine ad alcun fatto da cui possa derivare una responsabilità ai sensi del citato Decreto 231/2001.
Resta altresì inteso che in caso di violazione della dichiarazione e garanzia di cui sopra il presente Xxxxxxxxx potrà essere risolto dalla Committente per fatto e colpa dell’Appaltatore.
Sempre in caso di violazione della dichiarazione e garanzia precedente l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire e tenere indenne la Committente per le perdite, i danni, le spese, le responsabilità e azioni che possano derivare dalla predetta violazione.