CONTRATTO
CONTRATTO
Appalto per l’acquisizione di servizi di data analytics tramite il tool Mixpanel
CIG: 90557522F5
tra
PagoPA S.p.A., con sede legale in Roma, Piazza Colonna, n. 370, C.F., P.I. e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 15376371009, in persona del Direttore Generale Xxxxxxxx Xxxxxxxxx (di seguito “Committente”);
e
Gway S.r.l. con sede in Xxxx, Xxx Xxxxx Xxxxxxx, 0, cap. 00166 C.F., P.I. e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 11673301005, nella persona del suo legale rappresentante e Amministratore dell’Impresa Xxxxxxxx Xxxx’Xxxxx (di seguito “Appaltatore”);
La Committente e l’Appaltatore, di seguito singolarmente “Parte” e congiuntamente “Parti”
PREMESSO CHE
a. in forza del D.L. 135 del 14 Dicembre 2018, convertito con modificazioni dalla Legge
n. 12/2019, e del successivo D.P.C.M. del 19 Giugno 2019, è stata costituita la Committente, avente come oggetto sociale, inter alia, la capillare diffusione del sistema di pagamenti e servizi digitali nel Paese, attraverso la gestione della piattaforma pagoPA per i pagamenti digitali verso la Pubblica Amministrazione e attraverso la gestione di progetti innovativi legati ai servizi pubblici come il punto di accesso telematico (IO) e la Piattaforma digitale nazionale dati (PDND);
b. per i progetti di cui al punto precedente la Committente ha la necessitm di usufruire di servizi di c.d. data analytics, vale a dire di strumenti di analisi dei prodotti tecnologici volto a comprendere il comportamento degli utenti dei singoli prodotti, a visualizzarne, segmentarne ed analizzarne i dati, al fine di misurarne il successo e la diffusione e individuarne, per questa strada, aree di miglioramento;
c. per il progetto IO la Committente utilizza lo strumento Mixpanel fornito da Mixpanel Inc., e in ottica di razionalizzazione degli strumenti aziendali intende acquisire uno strumento in grado potenzialmente di assolvere le medesime funzioni per tutti i progetti di cui al precedente punto a.;
d. per i fini di cui ai precedenti punti, la Committente ha condotto un’analisi comparativa delle soluzioni ai sensi dell’art. 68 del D.Lgs. 82/2005 s.m.i., finalizzata ad individuare le più diffuse soluzioni di data analytics rispetto ad una matrice di
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caratteristiche tecniche e funzionali individuate dalla Committente; da tale analisi si evince che il prodotto maggiormente in linea alle esigenze della Committente è il tool Mixpanel, piattaforma in grado di fornire delle dashboard e degli indicatori personalizzabili che descrivono come gli utenti fruiscono delle applicazioni della Committente, erogato in modalitm SaaS;
e. alla luce di quanto sopra, la Committente ha indetto una procedura negoziata, previa pubblicazione di manifestazione di interesse, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all’art. 1 comma 2 lettera b) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120 (“Decreto Semplifficazioni”), come modificato dalla Legge n. 108 del 2021) per l’affidamento finalizzato all’acquisizione di servizi di data analytics tramite il tool Mixpanel e di alcuni servizi aggiuntivi correlati;
f. che l’Appaltatore è risultato aggiudicatario della procedura di cui sopra;
g. che l’Appaltatore e ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto;
h. è stata richiesta in data 22/02/2022 per la Societm Gway S.r.l. l’informativa di cui all’art. 91 del D.lgs. 159/2011 mediante il sistema Banca Dati Nazionali Antimafia (B.D.N.A.);
i. pertanto, si procede alla stipula del presente contratto sotto la condizione risolutiva di cui all’articolo 92 del D.Lgs. n. 159/2011, essendo decorsi oltre 30 giorni dall’invio della richiesta di informativa antimafia di cui all’art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011”);
j. che la Committente provvederm alla gestione tecnica e amministrativa del contratto;
k. il presente Contratto intende regolare il servizio di rivendita e i servizi aggiuntivi da parte dell’Appaltatore, e la sua efficacia è subordinata all’acquisto da parte di quest’ultimo della qualitm di rivenditore autorizzato di Mixpanel, Inc., restando inteso che in ogni caso l’uso del tool da parte della Committente, come normalmente avviene per l’uso di software proprietari, comporta l’accettazione da parte della stessa dei termini e condizioni d’uso predisposti dal fornitore originario del servizio (Mixpanel Inc.), e dunque tale uso è e sarm governato dai documenti all’uopo previsti;
l. che l’Appaltatore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto, dalla documentazione di gara, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
m. che l’obbligo dell’Appaltatore di prestare quanto oggetto del presente Contratto sussiste fino alla concorrenza dell’importo massimo spendibile, nei modi e nelle forme disciplinati dal presente Contratto e da tutta la documentazione di gara, ai prezzi, alle condizioni, alle modalitm ed ai termini stabiliti;
n. che il codice identificativo gara, CIG, è il seguente: 90557522F5
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Tutto ciò premesso, le Parti, come in epigrafe rappresentate
STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE ART. 1 - PREMESSE E NORMATIVA APPLICABILE
1. Le premesse e i seguenti Allegati, nonchè la documentazione richiamata nel
presente atto (di seguito “Contratto”) o negli Allegati, ancorché non materialmente allegata al presente Contratto, ivi inclusa la documentazione di gara (di seguito “Documentazione Correlata”), costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto, e vincolano le Parti al loro rispetto:
● Allegato 1 - Capitolato Tecnico
● Allegato 2 - Offerta economica
● Allegato 3 - Accordo di riservatezza
● Allegato 4 - Informativa privacy della Committente
2. Le Parti convengono che in nessun caso trovano applicazione le Condizioni contrattuali dell’Appaltatore incluse nell’Offerta, che si intendono integralmente superate dalle previsioni del presente Contratto. D’altra parte, le Parti si danno reciprocamente atto che l’uso dell’applicativo Mixpanel da parte della Committente verrm regolato dai termini e condizioni e dall’accordo sul trattamento dei dati personali che verranno stipulati tra la Committente e Mixpanel, Inc..
3. In caso di contrasto tra le previsioni di cui al presente Contratto e l’Offerta di cui all’Allegato 2, le Parti, di comune accordo, convengono di dare prevalenza alle previsioni di cui al Contratto.
4. Al Contratto si applica la seguente normativa:
a. Normativa Privacy:
i. Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (anche GDPR);
ii. Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali;
b. D.Lgs. n. 82/2005;
c. D.Lgs. n. 81/2008;
d. L. n. 136/2010;
e. D.Lgs. n. 159/2011;
f. D.Lgs. n. 50/2016;
g. Codice Civile in via residuale, per gli aspetti relativi all’esecuzione delle prestazioni non disciplinati dal D.Lgs. n. 50/2016 o dal Contratto.
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ART. 2 - OGGETTO, VALORE MASSIMALE E CORRISPETTIVI
1. Il Contratto ha ad oggetto la rivendita da parte dell’Appaltatore per l’acquisizione, da parte della Committente, di licenze d’uso per i servizi di data analytics tramite il tool Mixpanel, nonchè i servizi aggiuntivi, ove richiesti dalla Committente, indicati nel Capitolato Tecnico di cui all’Allegato 1 (di seguito congiuntamente “Servizi”).
2. L’erogazione dei Servizi prevede l’acquisizione di un tier massimo attivabile che consente la gestione fino a 11 (undici) milioni di MTU (c.d. Maximum Transmission Unit mensili, unitm massima di trasmissione) e, dunque, di 132 (centotrentadue) milioni di MTU nell’anno per un prezzo massimo di € 207.900,00 (duecentodiecimila/oo) (di seguito “Massimale”), compensato secondo gli importi unitari MTUs/Fees di cui alla sottostante Tabella 1.
Tabella n. 1 – Tabella MTUs/Fees
A | B | C |
Tier MTUs (*) | Fees (al netto IVA) | Prezzo unitario 100k/MTU a base d’asta |
fino a 132.000.000 | 207.900,00 C | 157,50 C |
(*) La Committente non garantisce alcuna quota minima di MTUs.
I Servizi a misura saranno rendicontati mensilmente fino al raggiungimento del Massimale previsto, tenuto conto dello sconto unico percentuale che il concorrente ha indicato in sede di offerta economica.
Tale importo remunera l’Appaltatore per tutti gli oneri sostenuti, per tutte le attivitm e servizi che egli dovrm porre in essere in esecuzione dell’appalto.
Pertanto, il corrispettivo riconosciuto a misura sarm determinato dai prezzi unitari offerti per gli MTUs (colonna C) moltiplicato per il numero di MTUs effettivamente rendicontati dall'applicativo Mixpanel.
ART. 3 - DURATA, EFFICACIA, PROROGA E TERMINI DEL CONTRATTO
1. Il Contratto ha una durata stimata pari a 12 (dodici) mesi a far data dall’attivazione dei servizi e la sua efficacia è subordinata al verificarsi della condizione sospensiva corrispondente all’acquisizione, da parte dell’Appaltatore, della qualitm di rivenditore autorizzato di Mixpanel, Inc. Ne consegue che in caso di mancata acquisizione di tale qualitm, il presente Contratto deve intendersi inefficace a tutti gli effetti di legge, e l’Appaltatore non avrm nulla a pretendere dalla Committente per alcun titolo, ragione o causa.
2. La Committente si riserva, e l’Appaltatore accetta, la facoltm di estendere la durata del Contratto, ai sensi dell’art. 106, co. 11 D.lgs. 50/2016, laddove vi sia ancora disponibilitm del Massimale contrattuale previsto.
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3. La Committente si riserva la facoltm di aumentare le prestazioni contrattuali fino alla concorrenza del quinto dell’importo del Contratto, ai sensi dell’art. 106, co. 12 X.x.xx. 50/2016.
4. I termini indicati nel presente Contratto sono da considerarsi, a tutti gli effetti, termini essenziali ai sensi dell’art. 1457 cod. civ.
5. In caso di invaliditm di una o più clausole del Contratto, quest’ultimo resta valido ed efficace per le restanti clausole.
ART. 4 - RUP E REFERENTI
1. Per il presente procedimento il firmatario della Committente assume il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP).
2. Il Referente del Contratto per l’Appaltatore (RCA) è da questi indicato e comunicato alla Committente entro 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del Contratto .
3. Referente per la Committente (REC) è Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, dipendente della Committente medesima.
ART. 5 - MODALITÁ E TEMPISTICHE DI ESECUZIONE
1. Le modalitm e i tempi di svolgimento delle prestazioni di cui al presente Contratto dovranno essere previamente concordate dal RCA con il REC, a seguito di una specifica richiesta di erogazione del Servizio da parte della Committente tramite apposito ordine di fornitura. Qualsiasi variazione verrm concordata, anche per il tramite dei soggetti delegati dal RCA e dal REC, se del caso ai fini del loro sollecito completamento, anche tramite posta elettronica ordinaria e gli strumenti di collaborazione online e di project management indicati dalla Committente.
2. Ove la Committente ritenga necessario che l’Appaltatore, ai fini dell’esecuzione del Servizio di cui al presente Contratto, debba accedere ad alcuni sistemi applicativi dalla stessa utilizzati, la Committente attiverm, per ciascun sistema applicativo individuato, delle utenze dedicate al RCA. Le credenziali di ciascuna utenza attivata (di seguito “Credenziali”) saranno comunicate al RCA dalla Committente e da quest’ultima disattivate quando ritenuto opportuno e, in ogni caso, alla cessazione del presente Contratto, per qualsiasi ragione sia essa intervenuta. In occasione della comunicazione delle Credenziali, la Committente fornirm all’Appaltatore istruzioni in merito a modalitm e tempi di utilizzo dei sistemi applicativi della Committente per cui gli è stata attivata l’utenza. L’Appaltatore dichiara di essere consapevole che la comunicazione o comunque la conoscenza da parte di terzi delle Credenziali permetterm a tali soggetti di accedere a, e utilizzare, i sistemi applicativi della Committente in nome e per conto dell’Appaltatore stesso. Pertanto, per tutta la durata del presente Contratto, non
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appena ricevute le Credenziali, il RCA si impegna ad adottare tutte le ragionevoli misure idonee per proteggerle da utilizzi non autorizzati tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a. mantenere segrete e custodire le Credenziali con la massima diligenza e riservatezza;
b. utilizzare le Credenziali esclusivamente a titolo personale e non cederle o comunicarle a terzi (compresi eventuali dipendenti, consulenti e/o collaboratori dell’Appaltatore a vario titolo impiegati nell’esecuzione dei Servizi oggetto del presente Contratto) senza la preventiva autorizzazione scritta rilasciata dalla Committente; e
c. più in generale, utilizzare le Credenziali con la massima diligenza al fine di preservarne la riservatezza.
3. La Committente ha la facoltm di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritenga opportuni, con qualsiasi modalitm ed in ogni momento, per assicurare che da parte dell’Appaltatore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali. Altresì, si riserva di controllare la validitm delle prestazioni eseguite, portando tempestivamente a conoscenza dell'Appaltatore gli inadempimenti relativi all’applicazione delle penali.
4. Il mancato rispetto di quanto previsto nei commi precedenti, oppure il ritardo rispetto alle tempistiche suindicate, comporterm l’applicazione delle penali di cui al successivo art. 7.
5. Nell’esecuzione del presente Contratto, l’Appaltatore ha l’obbligo di comunicare tempestivamente alla Committente qualsiasi impedimento o dipendenza esterna tale da implicare uno slittamento delle tempistiche concordate, al fine di ricalibrarle e concordarne di nuove. In caso di violazione da parte dell’Appaltatore dell’obbligo di comunicazione alla Committente di tali impedimenti o dipendenze esterne, ovvero in caso di violazione delle modalitm e tempistiche concordate, la Committente ha diritto a risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.
ART. 6 - OBBLIGHI DELL’APPALTATORE
1. L’Appaltatore si obbliga ad eseguire i Servizi oggetto del Contratto a regola d’arte e con la diligenza professionale richiesta dalla natura dell'attivitm esercitata, dalle leggi e dalle norme di settore eventualmente applicabili, ivi compresa la legge sul diritto d’autore. L’Appaltatore si obbliga, altresì, a realizzare i Servizi in conformitm con quanto riportato nel presente Contratto e negli allegati.
2. L’Appaltatore si obbliga al rispetto delle policy di sicurezza della Committente nonché di tutti gli standard e le best practices di sicurezza necessari alla corretta esecuzione dei Servizi. In particolare, l’Appaltatore assume ogni responsabilitm e garantisce il corretto svolgimento dei Servizi, manlevando la Committente da
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qualsiasi danno o perdita causati, anche indirettamente, dalla condotta dell’Appaltatore nello svolgimento dei Servizi e dall’interazione con i sistemi informatici della Committente, e in particolare si obbliga a non usare tali sistemi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, per trasmettere comunicazioni illecite o non autorizzate (quali messaggi massivi, spam o messaggi automatici), per comunicare dati o informazioni false, ingannevoli o illecite, per trasmettere virus, malware o altri codici dannosi per qualsivoglia dispositivo o sistema, per creare account non autorizzati per accedere ai sistemi o a dispositivi, o in modo tale da sottoporre l’infrastruttura dei sistemi ad un irragionevole o sproporzionato carico di lavoro (ad esempio, tramite un sovraccarico della rete) o comunque in modo tale da interferire con la funzionalitm dei sistemi anche tramite strumenti automatici.
3. L’Appaltatore dichiara che, ai fini della stipula, non sussistono cause di incompatibilitm o ipotesi di conflitto di interessi allo svolgimento del Servizio oggetto del Contratto e si impegna, altresì, a comunicare alla Committente qualsiasi causa di incompatibilitm o di conflitto di interesse che dovesse insorgere durante l’esecuzione del rapporto contrattuale.
4. L’Appaltatore si obbliga, in caso di smarrimento, furto, appropriazione indebita o, in generale, di uso non autorizzato delle Credenziali, a darne tempestiva comunicazione alla Committente e, in ogni caso, non oltre 24 (ventiquattro) ore dal momento in cui ne viene a conoscenza.
5. L’Appaltatore si obbliga ad utilizzare i sistemi applicativi utilizzati dalla Committente cui avrm eventualmente accesso solo ed esclusivamente secondo le istruzioni che gli saranno fornite dalla Committente.
6. L’Appaltatore è obbligato a mantenere riservati fatti o informazioni relativi alla Committente e alla sua attivitm, di cui è venuto a conoscenza in relazione all'esecuzione del Contratto, includendo anche le risultanze e le evidenze in questo contesto rilevate, curando e vigilando che anche i suoi collaboratori, dipendenti e sub-contraenti mantengano lo stesso grado di riservatezza, ai sensi del successivo articolo 12.
7. L’Appaltatore, nell’esecuzione delle attivitm contrattuali, è tenuto ad adottare tutti i comportamenti e le cautele necessarie a garantire la vita e l’incolumitm dei lavoratori e del personale addetto, nonché ad evitare danni a terze persone e/o a beni pubblici e privati e/o al personale in forza alla Committente ed è obbligato a rispettare la normativa in materia giuslavoristica e di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
8. L’Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente quanto è stabilito per il trattamento economico e giuridico dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed individuali, in vigore e deve farsi carico di applicare in favore del personale adibito
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all’esecuzione dei servizi del presente affidamento le vigenti disposizioni in materia retributiva, contributiva, assicurativa, previdenziale ed assistenziale.
9. E’ fatto divieto assoluto all’Appaltatore di modificare le caratteristiche dei Servizi senza previa autorizzazione scritta della Committente.
10. Qualora la Committente riscontri violazioni alle disposizioni sopra elencate, si riserva il diritto insindacabile di sospendere l’emissione dei mandati di pagamento sino ad avvenuta regolarizzazione.
11. E’ fatto divieto assoluto all’Appaltatore di utilizzare marchi, loghi, nome commerciale e qualsiasi altro segno distintivo relativo alla Committente, e/o ai servizi e prodotti dalla stessa curati e gestiti, senza aver richiesto e ottenuto la preventiva autorizzazione scritta della Committente. La presente disposizione sopravvive alla cessazione per qualsiasi causa del Contratto.
12. L’Appaltatore non è autorizzato a, e gli è fatto divieto assoluto di spendere il nome della Committente nell'esecuzione delle prestazioni di cui al presente Contratto e/o presentarsi come soggetto autorizzato dalla Committente.
13. Alla cessazione del presente Contratto, l’Appaltatore si impegna a:
a. provvedere, nelle modalitm indicate dalla Committente, al passaggio di consegne e alla migrazione di tutti i dati, i metadati e le informazioni acquisiti ai fini dello svolgimento dei Servizi, ivi compresa la documentazione a qualsiasi titolo generata e/o posseduta in relazione all’oggetto del Contratto, verso altro Operatore economico individuato dalla Committente per la gestione dei Servizi oggetto del Contratto o verso la Committente medesima;
b. al termine del compimento delle attivitm di cui alla lettera a) del presente comma, cancellare tutte i dati, i metadati e le informazioni acquisiti ai fini dello svolgimento del Servizio, ivi compresa la documentazione a qualsiasi titolo generata e/o posseduta in relazione all’oggetto del Contratto, e a fornirne adeguata evidenza su richiesta della Committente.
14. E’ fatto divieto assoluto all’Appaltatore di utilizzare le informazioni acquisite ai fini dello svolgimento del Servizio oggetto del Contratto a beneficio di eventuali imprese in concorrenza della Committente. La presente disposizione sopravvive alla cessazione per qualsiasi causa del Contratto.
15. L’Appaltatore si impegna a manlevare e tenere indenne la Committente per qualsivoglia contestazione proveniente da terzi, direttamente o indirettamente coinvolti nell’esecuzione del presente Contratto.
16. Qualora, anche dopo la cessazione del presente Contratto per qualsiasi ragione intervenuta, dovessero insorgere controversie, contestazioni e/o altre problematiche o questioni concernenti i Servizi oggetto del Contratto per il tempo in cui le prestazioni siano state svolte dall’Appaltatore, quest’ultimo si impegna a
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supportare e a collaborare con la Committente, anche fornendo la documentazione utile a qualsiasi titolo generata e/o posseduta.
ART. 7 - GARANZIA DEFINITIVA
1. L’Appaltatore ha prodotto una garanzia definitiva ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 di importo corrispondente al 5% del Massimale di cui al precedente articolo 2, comma 2, tenuto conto dell’applicazione delle riduzioni previste nella medesima disposizione normativa.
2. La Committente ha il diritto di valersi sulla garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, inter alia:
a. per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni a carico dell'Appaltatore nel caso di risoluzione del Contratto;
b. per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il Contratto ed addetti all'esecuzione del medesimo;
c. per l’applicazione delle penali di cui al presente Contratto e per qualsivoglia inadempimento agli obblighi del Contratto;
d. per qualsivoglia credito, nascente dal Contratto, vantato nei confronti dell’Appaltatore;
e. per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti per ulteriori maggiori danni subiti eccedenti la somma incamerata a titolo di garanzia.
3. L’Appaltatore si impegna a tenere valida ed efficace la predetta garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la vigenza del Contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte.
4. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 c.c., nonché l’operativitm della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Committente.
5. La Committente potrm richiedere all’Appaltatore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del Contratto, da effettuarsi a cura dell’Xxxxxxxxxxx xxxxx 00 (xxxxx) giorni dalla richiesta della Committente stessa. In caso di inottemperanza, la reintegrazione sarm effettuata a valere sui corrispettivi dovuti all’Appaltatore.
6. Resta fermo tutto quanto previsto dall’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.
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ART. 8 - PENALI E RISOLUZIONE
1. L’Appaltatore si obbliga a svolgere le prestazioni necessarie al completamento dei Servizi in coerenza con quanto indicato agli articoli 2 e 5 del presente Contratto e di quanto riportato nel Capitolato Tecnico (Allegato 1).
2. Senza pregiudizio di quanto previsto nel presente Contratto in relazione alle cause di cessazione dello stesso,, qualora siano riscontrati dalla Committente ritardi o inadempimenti nell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’affidamento rispetto a quanto previsto nel presente Contratto, e a quanto concordato con la Committente ai sensi dei precedenti articoli 2 e 5, la Committente ha sempre il diritto di contestare formalmente l’inadempimento/ritardo rilevato, concedendo all’Appaltatore un termine di 15 (quindici) giorni lavorativi per poter produrre eventuali controdeduzioni.
3. Trascorso inutilmente il predetto termine, ovvero qualora le giustificazioni addotte non siano riconosciute in tutto o in parte valide, o l’inadempimento non sia stato rimosso, la Committente provvederm, per ogni giorno naturale e consecutivo maturato di di ritardo nell’adempimento, così come rilevato ai sensi del comma 3 del presente articolo, all’applicazione di una penale pari all'1‰ (uno per mille) del Massimale, ai sensi dell’art. 113-bis del D.Lgs. n. 50/2016.
4. In caso di inadempimento, la Committente, fermo il diritto al risarcimento di ogni ulteriore danno conseguente al pregiudizio subìto, e senza pregiudizio delle cause di risoluzione previste dal presente Contratto, potrm applicare all’Appaltatore le seguenti penali:
a. 200,00 (duecento/00) Euro per ogni contestazione non adeguatamente giustificata mediante controdeduzioni ai sensi di quanto riportato al precedente comma 2.
5. E’ riconosciuto il diritto alla Committente di compensare ai sensi dell’art. 1252 del codice civile.
6. Resta inteso che la Committente, al verificarsi di un evento che comporti più inadempienze, potrm applicare tutte le Penali previste.
7. Qualora l’ammontare complessivo delle penali di cui sopra dovesse raggiungere il 10% (dieci percento) del Massimale ovvero nel caso di applicazione delle penali per tre bimestri nello stesso anno contrattuale, la Committente si riserva la facoltm di risolvere il Contratto, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., e di avvalersi di altro contraente in danno dell’Appaltatore, fermo restando il diritto di rivalersi sulla cauzione eventualmente prestata e di esercitare ogni altra azione tendente al risarcimento di eventuali danni.
8. L’applicazione delle penali non esime l’Appaltatore dal risarcimento di eventuali ulteriori danni causati.
9. Si applicano le disposizioni di cui all’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.
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ART. 9 - SUBAPPALTO e SUB-CONTRATTI
1. Non essendosi l’Appaltatore riservato la facoltm di subappalto, quest’ultimo non è consentito.
2. Per le prestazioni affidate in subappalto:
i) devono essere praticati gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, fermo il ribasso eventualmente pattuito, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente Contratto;
ii) devono essere corrisposti i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.
3. Per i sub-contratti stipulati per l’esecuzione del Contratto, come identificati ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, l’Appaltatore deve fornire, prima dell'inizio della prestazione:
a) il nome del sub-contraente, l’importo del sub-contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati, copia del sub-contratto contenente, inter alia, la clausola di tracciabilitm dei flussi ai sensi dell’art. 3 alla Legge 136/2016, e la comunicazione del sub-contraente dei dati del/i conto/i corrente utilizzato/i dal medesimo e dedicato/i, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche e delle persone legittimate ad operare sugli stessi ai sensi dell’art. 3 della legge 136/2010 (qualora tali dati non siano gim indicati nel sub-contratto);
b) tutta la documentazione necessaria ad attestare che i sub-contraenti rispettino nell’esecuzione delle prestazioni i più elevati standard di qualitm, sicurezza e privacy.
4. L’Appaltatore si impegna a comunicare alla Committente tutte le modifiche, intervenute nel corso del sub-contratto, alle informazioni di cui alla lettera a) del precedente comma 2.
5. L’Appaltatore garantisce che i propri sub-contraenti rispettino e si adeguino alle policy di sicurezza della Committente nonché a tutti gli standard e le best practices di sicurezza necessari alla corretta esecuzione dei Servizi oggetto del Contratto, obbligandosi fin d’ora a non utilizzare sub-contraenti non adeguati ai più elevati standard di qualitm, sicurezza e privacy e a sostituire i medesimi, su richiesta della Committente, con operatori idonei ovvero ad eseguire in proprio le prestazioni contrattuali, fermo restando l’obbligo di corretta esecuzione del Contratto.
6. Su richiesta della Committente, prima dell’esecuzione dei Servizi, l’Appaltatore trasmette, altresì, l’elenco di tutti i propri fornitori comunque utilizzati nell’ambito dell’esecuzione dei servizi oggetto del Contratto, garantendo che anche questi
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ultimi rispettino e si adeguino alle policy di sicurezza della Committente nonché a tutti gli standard e le best practices di sicurezza necessari alla corretta esecuzione dei servizi oggetto del Contratto. La Committente si riserva la facoltm di richiedere all’Appaltatore la sostituzione dei fornitori indicati qualora ritenuti, a suo insindacabile giudizio, non sufficientemente adeguati ai più elevati standard di qualitm, sicurezza e privacy ovvero l’esecuzione in proprio delle prestazioni contrattuali, fermo restando l’obbligo di corretta esecuzione del Contratto. L’Appaltatore comunicherm tempestivamente alla Committente qualsiasi modifica o aggiornamento dell’elenco dei fornitori di cui al presente comma.
ART. 10 - TUTELA DELL’INTEGRITÁ DEI PROGETTI DELLA COMMITTENTE
1. I Progetti che fanno capo alla Committente e nell’ambito dei quali saranno impiegati anche i servizi oggetto del Contratto (“Progetti”), possono avere rilevanza fondamentale e/o strategica. Qualora l’Appaltatore, nel corso dell’esecuzione del Contratto, dovesse venire a conoscenza di eventuali contestazioni, reclami o notizie, non manifestamente infondate, relative ad illeciti penali connessi ai Progetti, si obbliga a comunicare tali circostanze, tempestivamente, alla Committente e alla Banca Europea degli Investimenti (BEI).
2. Al fine di cooperare con la Committente per garantire l’integritm dei Progetti, l’Appaltatore custodisce i libri e la documentazione di tutte le operazioni finanziarie e le spese relative ai Progetti, accettando, in caso di presunti illeciti penali connessi ai Progetti, la facoltm della BEI, nonché delle Autoritm di volta in volta competenti, di richiedere l’analisi dei predetti libri. L’analisi da parte della BEI, da comunicarsi all’Appaltatore, a cura della Committente, con congruo preavviso, comunque non inferiore a 15 giorni lavorativi, dovrm essere effettuata esclusivamente presso i locali della sede legale dell’Appaltatore e in presenza di personale dell’Appaltatore, con espresso divieto di estrarre copia e di prelevare i documenti analizzati.
ART. 11 - MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO, TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI
FINANZIARI E CIG
● Il corrispettivo per lo svolgimento delle attivitm oggetto del presente Contratto è dettagliato all’art. 2 che precede.
● ll pagamento dei corrispettivi è effettuato con cadenza bimestrale dalla Committente in favore dell’Appaltatore, sulla base delle fatture emesse dallo stesso conformemente alle modalitm previste dalla normativa applicabile, previa verifica da parte della Committente delle prestazioni erogate. Il pagamento avverrm sulla base di stati di avanzamento bimestrale delle attivitm, previa acquisizione di idonea documentazione dettagliata delle attivitm svolte, delle
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eventuali giornate uomo impiegate (ad esempio, per i servizi aggiuntivi) e delle prestazioni erogate.
● La fattura elettronica dovrm essere completa delle modalitm di pagamento, del CIG 90557522F5, e dovrm essere intestata alla Committente. Si riportano a tal fine i dati utili alla fatturazione elettronica:
a. Denominazione: PAGOPA S.P.A.
b. Codice Fiscale: 15376371009
c. Partita Iva: 15376371009
d. Sede legale: XXXXXX XXXXXXX X 000, 00000 - XXXX (XX)
e. Codice Destinatario: M5UXCR1
● La Committente è soggetta al regime della scissione dei pagamenti di cui all’art. 17-ter del D.P.R. 633/1972, da indicare in fattura.
● Il pagamento sarm effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della fattura elettronica, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente indicato dall’Appaltatore al fine di garantire la tracciabilitm dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3, della Legge 136/2010. L’Appaltatore, in particolare, per assicurare la tracciabilitm dei flussi finanziari ai sensi del predetto articolo 3 dichiara che i conti correnti bancari/postali dedicati, anche in via non esclusiva, sono i seguenti:
○ XX00X0000000000000000000X00 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO
I soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sul predetto conto sono:
○ Xxxxxxxx Xxxx’Xxxxx, nato a krefeld (germania) il 03/11/1978, C.F.: DLLGNN78S03Z112G;
○ Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, nata a roma il 15/08/1959, C.F.: STPMLL59M55H501J.
● L’Appaltatore si impegna a comunicare alla Committente, entro 7 (sette) giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto corrente ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso. L’Appaltatore si obbliga, inoltre, ad inserire nei contratti sottoscritti con i propri subappaltatori e/o subcontraenti un’apposita clausola, a pena di nullitm assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilitm finanziaria prescritti dalla citata Xxxxx. L’Appaltatore si impegna, altresì, a trasmettere i predetti contratti alla Committente, stante l’obbligo di verifica imposto alla medesima dal predetto art. 3, comma 9, Legge n. 136/2010.
● L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Committente ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilitm finanziaria.
● Ai sensi di quanto previsto dal comma 9-bis dell’art. 3 della Legge n. 136/2010, il presente Contratto potrm essere risolto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., dalla
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Committente in tutti i casi in cui venga riscontrata in capo all’Appaltatore una violazione degli obblighi di tracciabilitm previsti dall’art. 3, Legge n. 136/2010. In tale ipotesi, la Committente provvederm a dare comunicazione dell’intervenuta risoluzione alle Autoritm competenti.
ART. 12 - TUTELA DELLA RISERVATEZZA
1. L’Appaltatore accetta di essere vincolato, sottoscrivendo contestualmente al presente Contratto l’accordo di riservatezza di cui all’Allegato 3, e dunque di garantire la massima riservatezza e a non divulgare a terzi informazioni e dati, anche relativi alla Committente, di cui verrm a conoscenza nell’ambito dello svolgimento delle attivitm oggetto del presente Contratto.
2. Senza pregiudizio di quanto indicato nell’accordo di riservatezza - e restando inteso che, in caso di contrasto fra le disposizioni contenute nell’accordo di riservatezza e quelle di cui al presente Contratto, le Parti concordano di far prevalere quelle più favorevoli per la Committente - l’Appaltatore si impegna, altresì, affinché tutte le informazioni, concetti, idee, procedimenti, metodi e/o dati tecnici di cui il personale utilizzato verrm a conoscenza nello svolgimento del servizio debbano essere considerati riservati. In tal senso, l’Appaltatore si obbliga ad adottare con i propri dipendenti, consulenti e/o collaboratori a vario titolo impiegati nell’esecuzione dei servizi oggetto del Contratto tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza di tali informazioni e/o documentazione.
3. L’Appaltatore riconosce che le informazioni riservate di cui potrebbe venire a conoscenza nell’esecuzione del presente Contratto potrebbero includere informazioni commerciali sensibili e/o segreti commerciali che, se divulgati, oralmente, per iscritto e/o elettronicamente a terzi, compresi quelli che si qualificano come concorrenti, tale divulgazione può costituire una violazione della normativa applicabile in materia di concorrenza e proprietm intellettuale e industriale, nella misura in cui tale divulgazione è in grado di ridurre l'incertezza strategica/competitiva sul mercato, potendo inoltre causare l'applicazione di sanzioni da parte delle autoritm antitrust nonchè danni sostanziali all'attivitm e alla reputazione della Committente e delle terze parti cui si riferiscono le informazioni riservate.
4. L’Appaltatore riconosce espressamente che qualsiasi violazione da parte dell’Appaltatore, dei suoi dipendenti, agenti, collaboratori, e di qualsiasi altro soggetto che agisce per suo conto, degli obblighi di riservatezza sullo stesso gravanti, è in grado di causare alla Committente un danno irreparabile. Pertanto, senza pregiudizio di ogni altro rimedio previsto dal presente Contratto, dai suoi allegati, e dalla normativa applicabile, l’Appaltatore si impegna a tenere indenne e manlevare la Committente da qualsiasi rivendicazione, danno, perdita, costo e spesa, compresi gli onorari e i costi delle spese legali, derivanti dal mancato rispetto degli obblighi di
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riservatezza del presente Contratto, dei suoi allegati o della normativa applicabile, da parte dell’Appaltatore, dei suoi dipendenti, agenti, collaboratori, e di qualsiasi altro soggetto che agisce per suo conto.
5. L’obbligo di riservatezza di cui al presente articolo si applicherm per tutta la durata del Contratto e per 10 (dieci) anni successivi alla cessazione del Contratto per qualunque causa sia essa intervenuta.
ART. 13 - TUTELA DEI DATI PERSONALI
1. Salvo quanto necessario ai fini dell’esecuzione e stipula del presente Contratto, la sottoscrizione del Contratto e la fornitura dei Servizi oggetto dello stesso non comportano alcun accesso, uso o divulgazione di dati personali da parte dell’Appaltatore per conto della Committente, nè alcuna autorizzazione in tal senso.
2. Le Parti, in qualitm di titolari autonomi del trattamento, si impegnano ad effettuare esclusivamente i trattamenti necessari per la stipula e l’esecuzione del Contratto, nel rispetto del D.lgs. n. 196/2003, del GDPR, nonché di ogni altro provvedimento emanato da un’autoritm competente in attuazione degli stessi, ivi inclusi i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, le raccomandazioni e linee guida dell’EDPB/WP29 ( “Normativa Privacy”).
3. Il trattamento da parte della Committente dei dati personali riferiti all’Appaltatore verranno effettuati in accordo all’informativa di cui all’Allegato 4, che l’Appaltatore si impegna a portare a conoscenza degli interessati.
4. Nell’esercizio delle proprie funzioni, l’Appaltatore si impegna a:
a. garantire la riservatezza dei dati personali trattati nell’ambito del presente Contratto e verificare che le persone autorizzate a trattare i dati personali in virtù del presente Contratto:
- si impegnino a rispettare la riservatezza o siano sottoposti ad un obbligo legale appropriato di segretezza;
- ricevano la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali;
- trattino i dati personali osservando le istruzioni impartite dal titolare del trattamento per il trattamento dei dati personali;
b. adottare tutte le misure tecniche ed organizzative che soddisfino i requisiti del GDPR anche al fine di assicurare un adeguato livello di sicurezza dei trattamenti, in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonchè di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalitm della raccolta;
c. su richiesta della Committente, assistere quest’ultima nello svolgimento della valutazione d’impatto sulla protezione dei dati, conformemente all’articolo 35
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del Regolamento UE, nella eventuale consultazione del Garante per la protezione dei dati personali, prevista dall’articolo 36 del medesimo GDPR , nonché in ogni altro adempimento richiesto dalle autoritm competenti;
5. L’Appaltatore deve mettere a disposizione della Committente, su sua richiesta, tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al Regolamento UE, oltre a contribuire e consentire alla Committente - anche tramite soggetti terzi dal medesimo autorizzati, dandogli piena collaborazione - verifiche periodiche, ispezioni e audit circa l’adeguatezza e l’efficacia delle misure di sicurezza adottate ed il pieno e scrupoloso rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali. A tal fine, la Committente informa preventivamente l’Appaltatore con un preavviso minimo di 4 (quattro) giorni lavorativi.
6. Nel caso in cui all’esito di tali verifiche periodiche, ispezioni e audit le misure di sicurezza dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inidonee ad assicurare l’applicazione del Regolamento, o risulti che l’Appaltatore agisca in modo difforme o contrario alle istruzioni fornite dalla Committente, quest’ultima diffiderm l’Appaltatore ad adottare tutte le misure più opportune o a tenere una condotta conforme alle istruzioni entro un termine congruo che sarm all’occorrenza fissato. In caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, resa anche ai sensi dell’art. 1454 cc, la Committente potrm, in ragione della gravitm della condotta dell’Appaltatore e fatta salva la possibilitm di fissare un ulteriore termine per l’adempimento, risolvere il Contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
7. In alternativa alle verifiche di cui sopra, la Committente potrm richiedere all’Appaltatore di fornire annualmente o comunque su richiesta della Committente una relazione sull’andamento della gestione dei dati personali e sull’applicazione delle misure di sicurezza approvate.
8. L’Appaltatore può avvalersi di ulteriori sub-Responsabili per delegare loro attivitm specifiche, previa autorizzazione scritta della Committente, che non intende conferire autorizzazione generica alla nomina di sub-Responsabili.
9. Il sub-Responsabile del trattamento e/o terzo autorizzato del trattamento deve rispettare obblighi analoghi a quelli forniti dalla Committente all’Appaltatore, riportate in uno specifico contratto o atto di nomina. Spetta all’Appaltatore assicurare che il sub-Responsabile del trattamento e/o terzo autorizzato del trattamento presenti garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilitm e risorse, per l’adozione di misure tecniche ed organizzative appropriate di modo che il trattamento risponda ai principi e alle esigenze del GDPR.
10. In caso di violazione da parte del sub-Responsabile del trattamento e/o terzo autorizzato del trattamento degli obblighi in materia di protezione dei dati, l’Appaltatore è interamente responsabile nei confronti della Committente di tali
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inadempimenti. La Committente potrm in qualsiasi momento verificare le garanzie e le misure tecniche ed organizzative del sub-Responsabile, tramite audit verifiche e ispezioni anche avvalendosi di soggetti terzi. A tal fine, La Committente informa preventivamente l’Appaltatore con un preavviso minimo di 4 (quattro) giorni lavorativi.
11. Ove tali misure dovessero risultare inapplicate o inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inidonee ad assicurare l’applicazione della Normativa Privacy, la Committente diffiderm l’Appaltatore a far adottare al sub-Responsabile e/o ai terzi autorizzati del trattamento tutte le misure più opportune o a tenere una condotta conforme alle istruzioni entro un termine congruo che sarm all’occorrenza fissato. In caso di mancato adeguamento a tale diffida, resa anche ai sensi dell’art. 1454 cc, la Committente potrm, in ragione della gravitm della condotta del sub responsabile e fatta salva la possibilitm di fissare un ulteriore termine per l’adempimento, risolvere il contratto con l’Appaltatore, salvo il risarcimento del maggior danno.
12. L’Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Committente da qualsiasi perdita, contestazione, responsabilitm, condanna o sanzione, nonché altre spese sostenute o dei costi subiti (anche in termini di danno reputazionale) per effetto di un’azione, reclamo, procedura intrapresa dalle autoritm competenti o da qualsiasi interessato qualora tale azione sia conseguenza anche di una sola violazione derivata dalla condotta attiva e/o omissiva dell’Appaltatore e/o dei suoi agenti e/o sub-contraenti della Normativa Privacy , delle best practice in tema di sicurezza e/o delle obbligazioni assunte ai fini dell’esecuzione del presente Contratto.
13. L'Appaltatore non può trasferire i dati personali verso un Paese terzo o un’organizzazione internazionale salvo che non abbia preventivamente ottenuto l’autorizzazione scritta da parte della Committente. In tal caso l'Appaltatore si obbliga a stipulare le Clausole Contrattuali Standard della Commissione Europea e a rispettare gli obblighi aggiuntivi che saranno eventualmente imposti, o le misure supplementari che saranno eventualmente richieste, dalla Committente.
ART. 14 - PACIFICO GODIMENTO
1. Le Parti accettano e riconoscono che l’erogazione dei Servizi implica l’impiego o l’adozione di software, applicazioni, componenti, dispositivi e apparecchiature, infrastrutture tecniche, soluzioni tecniche e organizzative, marchi, segni distintivi, loghi, processi, brevetti, banche dati, elementi grafici o verbali o di qualunque altro elemento o informazione suscettibile di costituire oggetto di privativa o di altro diritto, compresi i diritti sui segreti commerciali, di titolaritm di terzi, (di seguito congiuntamente “Elementi di Terze Parti”).
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2. Alla luce di quanto sopra, l’Appaltatore assume ogni responsabilitm conseguente all’impiego o all’adozione di Elementi di Terze Parti, e in particolare garantisce alla Committente di avere il diritto di utilizzare tali Elementi di Terze Parti, per gli scopi di cui al Contratto, per il pacifico godimento dei Servizi e la corretta esecuzione del Contratto.
3. L’Appaltatore si impegna a manlevare e tenere indenne la Committente da ogni rivendicazione o pretesa da parte di terzi in relazione alla fornitura dei Servizi oggetto del Contratto, con obbligo di ottenere e mantenere in capo alla Committente qualsiasi diritto, licenza o autorizzazione, anche sugli Elementi di Terze Parti autorizzati, fosse necessaria per garantire la corretta esecuzione del Contratto e il diritto della Committente di utilizzare il Servizio.
4. Qualora venga accertata la violazione o qualunque altra pretesa o rivendicazione di terzi ai sensi del presente articolo, e senza pregiudizio del risarcimento del maggior danno nei limiti previsti dal presente Contratto, la Committente avrm diritto di risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., ripetendo qualsiasi importo versato, al netto di un equo compenso per l’avvenuto uso e salvo che l’Appaltatore non ottenga l’autorizzazione alla continuazione dell’uso degli Elementi di Terze Parti.
5. Il presente articolo sopravvive alla cessazione per qualsiasi causa del presente Contratto.
ART. 15 - DANNI E RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE
1. L’Appaltatore assume in proprio ogni responsabilitm, per tutta la durata del presente Contratto, per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell’Appaltatore stesso quanto della Committente e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi, manlevando e tenendo indenne a questo fine la Committente da qualsiasi pretesa per azioni imputabili all’Appaltatore, suoi collaboratori o sub-contraenti.
ART. 16 - RECESSO
1. La Committente potrm recedere unilateralmente, per qualsivoglia motivo e senza alcun onere aggiuntivo dal Contratto prima della scadenza, dandone comunicazione scritta all’Appaltatore, a mezzo PEC, con almeno 60 (sessanta) giorni di preavviso.
2. In tal caso la Committente sarm tenuta a corrispondere all’Appaltatore esclusivamente i Corrispettivi effettivamente maturati alla data di efficacia del recesso stesso con riferimento ai servizi effettivamente resi, senza che
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l’Appaltatore possa aver null’altro a pretendere dalla Committente per qualsiasi titolo, ragione o causa.
ART. 17 - ULTERIORI IPOTESI DI RISOLUZIONE
1. Senza pregiudizio della condizione di cui al precedente art. 3, comma 2, del presente Contratto, e fermo restando le ipotesi di risoluzione previste da altre disposizioni del presente Contratto e dalla legge applicabile, la Committente avrm diritto di risolvere il presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., inviandone comunicazione all’Appaltatore tramite PEC:
a. in caso di violazione degli obblighi di riservatezza previsti all’articolo 12 del presente Contratto;
b. qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge;
c. nei casi di cui all’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016;
d. nei casi in cui l’Appaltatore si sia trovato, in qualunque momento della procedura, in una delle situazioni che ne giustificano l'esclusione ai sensi dell'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
e. nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/01, che impediscano all’Appaltatore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
x. xxxxxxx nei confronti dell’Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al D.Lgs. n. 159/2011;
g. qualora sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.lgs. 50/2016.
h. qualora il Fornitore, in corso di esecuzione del Contratto, perda la qualifica di rivenditore autorizzato di Mixpanel Inc.
2. Fuori dei casi di cui al comma precedente, e ferme restando le altre ipotesi di risoluzione previste da altre disposizioni del presente Contratto, qualora sia accertato un grave inadempimento dell’Appaltatore rispetto ad una delle obbligazioni assunte con il presente Contratto, tale da compromettere la buona riuscita dei servizi e delle attivitm oggetto del medesimo, la Committente formulerm la contestazione degli addebiti all’Appaltatore e contestualmente assegnerm un termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni per produrre le proprie controdeduzioni. Qualora la Committente rigetti le osservazioni ovvero nel caso in cui l’Appaltatore non abbia risposto alle contestazioni della Committente nè adempiuto, la Committente avrm diritto di risolvere il Contratto, di incamerare la garanzia definitiva, ove costituita, ovvero di applicare le penali di cui al presente Contratto, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore, salvo il maggior danno subito dalla Committente.
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3. In ogni caso di risoluzione del Contratto l’Appaltatore avrm diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dalla cessazione del contratto ai sensi dell’art. 108, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016.
4. In tutti i casi di cui al presente articolo, e fermo restando il diritto al risarcimento del maggior danno subito dalla Committente, quest’ultima avrm diritto di incamerare la garanzia definitiva.
ART. 18 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
1. E’ fatto divieto di cessione del presente Contratto, anche in caso di cessione di ramo d’azienda, salvo il previo consenso scritto dell’altra parte e fermo restando che la cessione del Contratto non sia finalizzata ad eludere l’applicazione del Codice dei Contratti pubblici.
ART. 19 - COMUNICAZIONI
1. Le comunicazioni tra le Parti sono effettuate nelle modalitm esplicitamente previste, caso per caso, dal presente Contratto, o comunque, in via generale, ai seguenti indirizzi:
- per la Committente, tramite email xxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx o pec xxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx ;
- per l’Appaltatore, tramite email xxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx o pec xxxx.xxx@xxxxxxxxx.xx.
ART. 20 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
1. La legge applicabile al presente Contratto è la legge italiana.
2. Per qualsiasi controversia derivante dall’interpretazione e/o esecuzione del Contratto, il Foro competente è esclusivamente quello di Roma.
ART. 21 - CLAUSOLA DI SOPRAVVIVENZA
1. Le clausole di cui all’art. 6, commi 7, 8, 11 e 12, all’art. 10, all’art. 12, all’art. 14, all’art. 15, all’art. 20 e all’art. 22 del Contratto sopravvivono e restano efficaci alla cessazione del Contratto, per qualunque causa sia quest’ultima intervenuta.
ART. 22 - MODELLO EX D.LGS. N. 231/01 E PTPCT
1. L’Appaltatore dichiara di aver preso e di prendere atto dei principi etici generali di onestm ed osservanza della legge, pluralismo, professionalitm, imparzialitm, correttezza, riservatezza, trasparenza, diligenza, lealtm e buona fede nonché del contenuto del Codice Etico, del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito, congiuntamente, “Modello”) e del Piano Triennale di Prevenzione della
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Corruzione e Trasparenza (“PTPCT”) della Committente adottati ex X.Xxx. n. 231/2001 (di seguito “Decreto”) ed ex lege 190/2012, avendone preso chiara, piena ed esatta visione nella sezione “Trasparenza” del sito ai seguenti link: xxxxx://xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxx000_xxxxxxxxxxx-xxxxx-x orruzione.html e
xxxxx://xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxx000_xxxxx-xxxxxxxxx.xxxx
2. L’Appaltatore dichiara e garantisce, inoltre, che quanto forma oggetto del presente Contratto sarm realizzato anche nel rispetto dei principi e delle previsioni previsti nel Modello e nel PTPCT e, per l’effetto, si impegna a far conoscere gli stessi, nonché tutta la normativa applicabile a chiunque, a qualsiasi titolo, prenderm parte alla realizzazione delle attivitm oggetto del presente Contratto.
3. In particolare, e senza limitare la generalitm di quanto sopra, l’Appaltatore garantisce che i suoi dipendenti e/o collaboratori e/o soci e/o amministratori e/o legali rappresentanti e/o chiunque partecipi, a qualsiasi titolo, alla realizzazione di quanto forma oggetto del Contratto e/o faccia parte della sua organizzazione non terrm comportamenti, omissivi e/o commissivi, che possano comportare la violazione, anche solo indiretta, dei principi, delle previsioni e delle norme del Modello, del PTPCT e/o di tutta la normativa applicabile e/o che risultino lesivi dell’immagine e, comunque, dei valori morali e materiali in cui la Committente si riconosce e che applica nell’esercizio della propria attivitm, anche con riferimento ai rapporti con soggetti terzi.
4. L’effettivo rispetto delle dichiarazioni e garanzie ivi rilasciate, nonché la prevenzione, sotto ogni forma, delle criticitm e dei rischi evidenziati dal Modello e dal PTPCT sono considerati parte essenziale, nell’interesse della Committente, anche ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 c.c., delle obbligazioni assunte dall’Appaltatore con il presente Contratto.
5. La violazione anche di una sola delle dichiarazioni e/o garanzie sopra previste costituisce grave inadempimento contrattuale con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla facoltm della Committente di risolvere il presente Contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., salvo il risarcimento del danno ed ogni altro diritto e/o azioni previsti dalla legge e/o dal presente Contratto.
6. L’Appaltatore dichiara di non essere a conoscenza di fatti rilevanti ai sensi del Decreto nel suo rapporto con la Committente, in particolare nella fase delle trattative e della conclusione del Contratto e si impegna, per quanto di sua spettanza, a vigilare sull’esecuzione di esso in modo da scongiurare il rischio di commissione dei reati previsti dal succitato Decreto, nonché ad attivare, in tale ipotesi, tutte le azioni più opportune in conformitm alla legge e ai propri strumenti di organizzazione interna.
7. Con specifico riferimento alla normativa anticorruzione, l’Appaltatore dichiara e garantisce che quanto previsto nel presente Contratto costituisce esclusivamente il
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corrispettivo per la regolare esecuzione degli impegni contrattuali e che non porrm in essere atti omissivi e/o commissivi tra cui trasferimenti, diretti e/o indiretti, di somme, che possano comportare la violazione, anche solo indiretta, della normativa anticorruzione, ferme restando le garanzie e manleve rilasciate ai sensi del presente Contratto.
8. L’Appaltatore assume le garanzie di cui sopra ai sensi dell’art. 1381 c.c., per ogni proprio subappaltatore e subcontraente individuato ai sensi del presente Contratto.
PagoPA S.p.A.
Il Direttore Generale Xxxxxxxx Xxxxxxxxx X.XX DIGITALMENTE
L’Appaltatore in relazione al Contratto CIG 90557522F5 dichiara, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., di aver letto e di approvare espressamente le clausole di cui ai seguenti articoli: art. 2 (OGGETTO, VALORE MASSIMALE E CORRISPETTIVI); art. 3 (DURATA, EFFICACIA, PROROGA E TERMINI DEL CONTRATTO); art. 5 (MODALITÁ E TEMPISTICHE DI ESECUZIONE); art. 6 (OBBLIGHI DELL’APPALTATORE); art. 8 (PENALI E RISOLUZIONE); art. 9 (SUBAPPALTO e SUB-CONTRATTI); art. 10 (TUTELA DELL’INTEGRITÁ DEI PROGETTI DELLA COMMITTENTE); art. 11 (MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO, TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E CIG); art. 12 (TUTELA DELLA RISERVATEZZA); art. 13 (TUTELA DEI DATI PERSONALI); art. 14 (PACIFICO GODIMENTO); art. 15 (DANNI E RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE); art. 16 (RECESSO); art. 17 (ULTERIORI IPOTESI DI RISOLUZIONE); art. 18 (DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO); art. 20 (LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE); art. 22 (MODELLO EX D.LGS. N. 231/01 E PTPCT).
Per accettazione L’APPALTATORE X.XX DIGITALMENTE
Firmato digitalmente da: XXXXXXXX XXXX'AMURA Data: 16/05/2022 09:44:45
Firmato digitalmente da: XXXXXXXX XXXXXXXXX Data: 12/05/2022 17:19:38
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