ACCORDO QUADRO
ACCORDO QUADRO
UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI FERRARA con sede legale in Ferrara, Via Ariosto, 35 44121, C.F. n. 80007370382, rappresentata dal Rettore pro tempore Xxxx. Xxxxxxx Xxxxx (d’ora innanzi denominata “Università”)
e
GATE s.r.l., con sede legale in Ferrara, Via Xxxxx Xxxxxxx n. 46 – C.A.P. 44121, P. IVA n. 01923280380 rappresentata dall’Amministratore Delegato pro tempore Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxxx (d’ora innanzi denominata “Società”)
congiuntamente denominati “Parti”
PREMESSO CHE
- L’Università ha tra i propri fini istituzionali lo sviluppo e la diffusione della cultura, delle scienze e dell'istruzione superiore attraverso l'esercizio inscindibile delle attività di ricerca e di insegnamento e la collaborazione scientifica e culturale con istituzioni italiane e straniere;
- L’ Università al fine di consentire l'acquisizione di nuove conoscenze, fondamento dell'insegnamento universitario, fornisce gli strumenti necessari allo svolgimento della ricerca scientifica di base e applicata;
- gli obiettivi sopradescritti si realizzano attraverso la capacità di fare sistema sulla frontiera della ricerca e della formazione negli ambiti dell’eccellenza presenti nell’Ateneo e nel sistema socio economico territoriale, quindi potenziando la collaborazione con i soggetti pubblici e privati operanti sul territorio e favorendo la cooperazione nell’ambito di progetti di ricerca in partnership di interesse comune;
- La Società ha ad oggetto la valorizzazione commerciale su scala produttiva pilota o pre-industriale di tecnologie elettrochimiche per il trattamento di acque e di fermentazione/biotrasformazione per la valorizzazione delle risorse agro-industriali e la produzione di metaboliti di interesse commerciale oltre che fornire assistenza, tecnologica ed economica su temi legati all’innovazione dei prodotti e dei processi nei temi dell’efficienza energetica e della sostenibilità ambientale;
- La Società può fornire un contributo all'attività didattica sia in termini di disponibilità del proprio staff per lo svolgimento di attività formativa, sia come offerta di applicazioni pratiche per studi specifici quali tesi di laurea, ecc. e favorire attività tecnico-pratiche a compendio della formazione accademico- professionale degli studenti anche al fine di fornire loro l'opportunità di una migliore conoscenza del mercato del lavoro;
- allo scopo di rendere disponibili al contesto produttivo operatori particolarmente qualificati, la Società è interessata a collaborare con l’Università;
TUTTO CIÒ PREMESSO, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Art. 1 - Premesse
Le premesse al presente accordo costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.
Art. 2 Oggetto
L’ Università e la Società favoriranno la collaborazione reciproca in attività di ricerca, sviluppo ed innovazione nei settori dell’efficienza energetica e della sostenibilità ambientale.
In particolare, le Parti intendono collaborare nello svolgimento in partnership di specifici progetti di ricerca da concordare ai sensi del presente accordo; tali collaborazioni potranno svolgersi nelle forme indicate, a mero titolo esemplificativo, di seguito:
a) condivisione di scenari tecnologici e individuazione di priorità per la ricerca congiunta;
b) partecipazione congiunta a bandi e programmi di ricerca regionali, nazionali, europei e internazionali, con particolare attenzione ai Programmi Quadro della Commissione Europea;
c) collaborazione per specifici progetti di ricerca finanziati dalla Società;
d) consulenze tecnico-scientifiche focalizzate su temi specifici;
e) collaborazione nello sviluppo e nella promozione delle attività di interesse congiunto attraverso le reti internazionali a cui l’Università e la Società partecipano;
f) promozione di attività di diffusione di cultura scientifica e tecnologica sul territorio;
g) promozione della cultura del management dell’innovazione.
Per tali attività gli obblighi delle Parti saranno definiti di volta in volta con specifici accordi attuativi previsti all’art. 4.
Art. 3 Referenti
Per l’attuazione dell’attività del presente accordo ciascuna delle Parti designa un referente al fine di definire congiuntamente l’andamento dell’accordo stesso verificando periodicamente la sua realizzazione.
Art. 4 Accordi attuativi
La collaborazione tra l’Università e la Società è attuata tramite la stipula di appositi accordi attuativi nel rispetto del presente accordo.
Gli accordi attuativi disciplinano in particolare gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria e precisano gli impegni di cui all’articolo 2 e individuano le strutture di ciascuna delle Parti alle quali detti oneri dovranno essere imputati.
Art. 5 Oneri Finanziari
Il presente accordo non comporta oneri finanziari a carico delle Parti.
Art. 6
Diritti di Proprietà intellettuale
La proprietà dei risultati è congiunta e sarà attribuita alle Parti in modo da rispecchiare i rispettivi interessi, la partecipazione ai lavori del personale di ciascuna Parte e i contributi di ciascuna di esse ad ogni singolo progetto. Successivi accordi da stipularsi nel momento in cui si renderà necessario provvedere alla tutela della proprietà industriale e/o intellettuale, determineranno la ripartizione dei costi e le modalità di gestione e sfruttamento congiunta di eventuali titoli di proprietà industriale e intellettuale, nonché i termini e le condizioni per la difesa giudiziale dei titoli acquisiti, in caso di violazione dei diritti da parte di terzi.
Art. 7 Riservatezza
Le Parti si impegnano, tramite apposite procedure, a non divulgare all’esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto dell’ Accordo.
Art. 8 Sicurezza
Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D. lgs. 9.4.2008, n. 81, si stabilisce che i datori di lavoro delle Parti assumano tutti gli oneri relativi all’applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del personale ospitato presso le rispettive sedi.
Il datore di lavoro di ciascuna Parte si impegna a comunicare all’altra Parte gli elenchi dei soggetti che svolgono attività per le quali è prevista la sorveglianza sanitaria.
Si demanda a singoli accordi la definizione dei soggetti ai quali attribuire le posizioni di garanzia di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e) del D.lgs. 9.4.2008, n. 81 e ss.mm.ii.
Art. 9 Coperture assicurative
Le Parti danno atto che tutto il personale che svolgerà le attività oggetto della presente Convenzione presso i rispettivi sono in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.
Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui ai precedenti commi con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.
Art. 10
Durata ed eventuale rinnovo
Il presente accordo ha durata quinquennale a decorrere dalla data di sottoscrizione ed è rinnovabile a seguito di accordo scritto tra le Parti per ugual periodo, salvo eventuale disdetta da comunicare per atto scritto tre mesi prima dalla scadenza.
È fatta salva la conclusione delle attività in essere al momento della scadenza dell’ accordo.
Art. 11 Trattamento dei dati personali
Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all’espletamento di attività riconducibili al presente accordo e agli accordi attuativi di cui all’art. 4, in conformità alla normativa vigente.
Art. 12 Controversie
Le Parti si impegnano a definire amichevolmente eventuali controversie derivanti dall’interpretazione o esecuzione della presente convenzione.
Nel caso in cui non fosse possibile addivenire ad una soluzione in via amichevole, sarà competente il foro di Ferrara in via esclusiva.
Art. 13 Sottoscrizione, bollo e registrazione
Il presente atto è sottoscritto in via telematica, con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della legge n. 241/1990.
Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi del D.P.R. n. 131/86, a cura e a spese della parte richiedente.
Le spese di bollo, ai sensi del D.P.R. 642/72, sono a carico delle Parti
Letto, confermato e sottoscritto. Luogo, data ………………………..
Università degli Studi di Ferrara Il Rettore
Xxxx. Xxxxxxx Xxxxx
GATE s.r.l.,
L’Amministratrice Delegata Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxxx