SCHEMA DI CONTRATTO DI CONCESSIONE
Allegato 11
SCHEMA DI CONTRATTO DI CONCESSIONE
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO BAR CAFFETTERIA PRESSO IL CAMPUS UNIVERSITARIO “S. VENUTA” DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “MAGNA GRÆCIA” DI CATANZARO.
SCHEMA DI CONTRATTO
PROCEDURA APERTA TELEMATICA SOPRA SOGLIA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO BAR CAFFETTERIA PRESSO IL CAMPUS UNIVERSITARIO “S. VENUTA” DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MAGNA GRAECIA DI CATANZARO
TRA
L’Università degli Studi “Magna Græcia” di Catanzaro, con sede in Catanzaro, c.a.p. 88100, viale Europa, Germaneto di Catanzaro, C.F. 97026980793 e P.IVA 02157060795, nella persona del Prof. Xxxxxxxxxxxxxx Xx Xxxxx, nato a Xxxxxxxx il 2.10.1955, in qualità di Rettore pro-tempore e legale rappresentante, ivi domiciliato per la carica, il quale interviene esclusivamente nel nome, per conto e nell’interesse dell’Università stessa. (nel seguito per brevità anche “Committente” o “Concedente”)
E
, sede legale in , Via , capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese di al n. , P. XXX , domiciliata ai fini del presente atto in , Via , in persona del e legale rappresentante Xxxx. , giusta poteri allo stesso conferiti da (nel seguito per brevità anche “Impresa” o “Concessionario”);
OPPURE
- , sede legale in , Via , capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese di al n. , P. XXX , domiciliata ai fini del presente atto in , Via , in persona del e legale rappresentante Xxxx. , nella sua qualità di impresa mandataria capo- gruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante con sede legale in , Via , capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese di al n.
, P. IVA , domiciliata ai fini del presente atto in , via , e la mandante , con sede legale in , Via , capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese di al
n. , P. XXX , domiciliata ai fini del presente atto in , via , giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in dott. repertorio n.
;
(nel seguito per brevità congiuntamente anche “Impresa” o “Concessionario”)
(nel seguito per brevità congiuntamente Concedente e Concessionario, anche le “Parti”) PREMESSO CHE
a) l’Università degli Studi “Magna Græcia” di Catanzaro ha esperito una procedura aperta telematica sopra soglia per l’affidamento in concessione del servizio Bar e Caffetteria da espletarsi presso il Campus Universitario “S. Venuta” suddivisa in due lotti aggiudicabili separatamente, per la durata di sette anni;
b) l’Impresa è risultata aggiudicataria della procedura aperta, telematica e sopra soglia, per
l’affidamento in concessione del servizio bar e caffetteria da espletarsi presso il Campus Universitario “S. Venuta” del lotto N. indetta dall’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro per la prestazione delle attività indicate nell’art. 2;
c) l’Impresa, nell’ambito della procedura indetta dalla Concedente, è risultata aggiudicataria e, per l’effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare i servizi oggetto del presente Contratto ed eseguire le relative prestazioni alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto;
d) l’Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la garanzia definitiva rilasciata dalla ed avente n per un importo di Euro = ( / ) a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali, nonché la polizza assicurativa per la responsabilità civile rilasciata dalla ed avente n. stipulata con le modalità indicate nel disciplinare di gara;
e) il numero di repertorio del contratto è il seguente , il codice identificativo gara, CIG, è il seguente: ;
f) il DUVRI allegato alla documentazione di gara verrà eventualmente integrato dalla Concedente prima dell’avvio dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali;
g) il Concessionario, con la sottoscrizione del Contratto, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente Contratto;
h) il Concessionario dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati (Allegato “I” – Bando di gara; Allegato “II” – Disciplinare; Allegato “III” - Offerta Tecnica; Allegato “IV” - Offerta Economica; Allegato “V” Capitolato Tecnico e relativi allegati; Allegato “VI” – Chiarimenti inviati nel xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx - Xxxxxxxx “VII” eventuale, il contratto di avvalimento>) nonché la dichiarazione del legale rappresentante del Concessionario posta in calce al presente atto definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;
i) il Concessionario dichiara espressamente di aver attentamente esaminato il progetto posto a base di gara e di ritenerlo pienamente remunerativo, rinunciando espressamente a sollevare qualsivoglia eccezione o riserva in relazione agli aspetti progettuali;
j) il Concessionario espressamente prende atto e accetta che tutti i termini previsti dal presente contratto sono da intendersi “naturali e consecutivi” ove non diversamente stabilito.
TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI COME IN EPIGRAFE RAPPRESENTATE E DOMICILIATE SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ARTICOLO 1
VALORE DELLE PREMESSE E NORME REGOLATRICI
1. Le premesse di cui al presente contratto, gli allegati, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del medesimo.
2. L’esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati, a titolo non esaustivo anche:
a) ove applicabili, dalle disposizioni contenute nel D.M. 28 ottobre 1985 e nel D.M. 8 febbraio 1986 del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica e nel D.P.C.M. 6 agosto 1997, n. 452;
b) dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
d) dal Codice Etico e dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Concedente consultabili sul sito internet della stessa;
e) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i
f) dalle disposizioni di cui al d.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207, nei limiti stabiliti dagli artt. 216 e 217 del D.Lgs. n. 50/2016;
g) dal decreto legislativo 9 aprile n. 2008, n. 81;
h) dal decreto ministeriale 7 marzo 2018, n. 49;
i) dalle disposizioni di cui al X.Xxx. del 2004 n. 42 e s.m.i. e dai relativi decreti ministeriali di attuazione
j) ove applicabile, dalle linee Guida adottate dall’A.N.A.C. e dai decreti attuativi del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
k) delle disposizioni, nazionali e comunitarie, in materia di tutela della privacy.
3. In caso di discordanza o contrasto, gli atti e i documenti tutti prodotti dalla Concedente prevarranno sugli atti e i documenti prodotti dal Concessionario, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dallo stesso e accettate dalla Concedente.
4. La Concedente, ai sensi di quanto stabilito dalla Determinazione dell’XXXX (xxx X.X.XX.), x. 0 del 10/01/2008, provvederà a comunicare al Casellario Informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto
ARTICOLO 2
OGGETTO, LUOGO DELLA PRESTAZIONE, RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, DIRETTORE DELL’ESECUZIONE E GESTORE DEL CONTRATTO
1. La Concedente, affida al Concessionario, che accetta, la gestione del servizio bar e
caffetteria, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute nel Capitolato tecnico, nell’Offerta Tecnica e nell’Offerta Economica, e in base alle condizioni e termini previsti nel presente contratto e suoi Allegati.
2. La concessione comprende altresì, le opere di finitura, la progettazione e l’allestimento funzionale dei locali e degli spazi concessi, inclusa la fornitura e l’installazione degli arredi e delle attrezzature a tal fine necessari, la pulizia e la sanificazione dei locali, degli arredi, dei servizi igienici (ove messi a disposizione del concessionario), dei macchinari e delle attrezzature, la manutenzione ordinaria dei locali, degli impianti nonché ogni altra attività funzionale alla conduzione e gestione, a regola d’arte, dei servizi oggetto di concessione, il tutto in conformità alle prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico, nell’Offerta Tecnica e nell’Offerta Economica, e in base alle condizioni e termini previsti nel presente contratto e suoi Allegati.
3. Il luogo di esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto di concessione è situato all’interno del Campus Universitario “S. Venuta” località Germaneto – 88100 Catanzaro. I locali saranno consegnati al Concessionario entro 15 giorni dalla stipula del presente contratto, previa redazione di Verbale di Presa in Consegna nel quale saranno descritti i locali consegnati e il relativo stato di manutenzione. Sono designati quale Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 il Dott. e Direttore dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. 50/2016, il Dott. .
4. É designato dal Concessionario quale Gestore del Contratto il Dott. , il quale assume il ruolo di referente per tutte le attività previste dal presente contratto e sarà deputato all’espletamento dei compiti e all’assolvimento degli obblighi di cui al Capitolato Tecnico e del presente contratto.
ARTICOLO 3
ORARI, AVVIO E CESSAZIONE DEI SERVIZI
Il Concessionario si impegna a garantire i servizi oggetto del presente contratto nei giorni e negli orari di cui al paragrafo 16 del Capitolato Tecnico. In caso di inosservanza degli orari al Concessionario sarà applicata la penale di cui al successivo art. 15.
1. Il Concessionario accetta di non avere nulla a pretendere nel caso in cui la Concedente modifichi i giorni e gli orari di apertura e di chiusura dell’Università nel corso di validità della Concessione; con l’accettazione della documentazione di gara e la sottoscrizione del presente contratto, è consapevole di tale possibile variazione e si obbliga a svolgere il servizio oggetto della presente Concessione negli eventuali nuovi orari che verranno stabiliti dalla Concedente. Le eventuali variazioni dell’orario e/o dei giorni saranno comunicate dalla Concedente con anticipo di almeno 48 ore. In caso di inosservanza degli orari di apertura, di cui all’art. 16 del Capitolato Tecnico, o di quelli eventualmente concordati con la Concedente in caso di aperture straordinarie, al Concessionario sarà applicata la penale di cui al successivo art. 15.
2. Eventuali richieste da parte del Concessionario di variazione degli orari di cui al comma 1 dovranno essere adeguatamente motivate e saranno oggetto di apposito accordo tra il
Concessionario e la Concedente.
3. I servizi dovranno essere avviati, previa esecuzione dei lavori, delle opere di finitura e di allestimento dei locali e adempimento delle pratiche amministrative necessarie allo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, entro il termine, di 60/120 giorni, dalla consegna dei locali medesimi. Alla data di avvio delle attività sarà redatto, in contraddittorio con il Concessionario, apposito Verbale di Avvio.
4. In caso di ritardo nell’avvio dei servizi, la durata della Concessione comincerà comunque a decorrere a partire, dal 60°/120° giorno dalla consegna dei locali e, pertanto, da tale data decorrerà anche il termine a partire dal quale è dovuto il canone annuo di cui al successivo articolo 7, fatta salva l’applicazione, secondo le modalità di cui al successivo articolo 15, della penale di cui al paragrafo 25 del Capitolato Tecnico.
5. In caso di ritardo nell’avvio dell’esecuzione dell’attività rispetto al termine di cui al comma 4, si applicheranno le penali di cui al successivo art. 15. In ogni caso, il canone di cui al successivo art. 7 sarà comunque dovuto dal Concessionario a partire dal 60° giorno dalla stipula del Contratto, ovvero dal diverso termine accordato tra le Parti.
6 Alla scadenza della concessione, il Concessionario è tenuto:
a) alla riconsegna dei locali/spazi, liberi da cose e persone, nello stato risultante dal Verbale di Presa in Consegna dei locali, salvo l’ordinario deperimento derivante dall’uso. All’atto di riconsegna, sarà redatto, in contraddittorio tra le parti, apposito Verbale di Riconsegna dei locali/spazi.
La Concedente si riserva la facoltà di: i) richiedere la rimessa in pristino dei locali/spazi secondo quanto risulterà dal confronto fra la situazione esistente alla data di consegna e quella finale, salvo quegli interventi di completamento previsti dal presente contratto o di miglioria eventualmente effettuati e preventivamente autorizzati dalla Concedente; ii) ovvero di quantificare eventuali danni arrecati ai beni della Concedente e l'ammontare dei medesimi da porre a carico del Concessionario;
7. Il Concessionario si impegna, su richiesta della Concedente, con modalità e tempistiche da concordare con quest’ultima, a consentire ogni attività utile ai fini di una eventuale procedura per l’affidamento del servizio di caffetteria presso il Campus Universitario “S. Venuta” (quale, a titolo esemplificativo, a consentire l’espletamento di sopralluoghi da parte di soggetti terzi) e propedeutica al passaggio di consegne verso il concessionario entrante.
ARTICOLO 4 DURATA
1. La durata delle presente concessione è di 84 mesi decorrenti dalla data di avvio dell’esecuzione delle attività di cui al precedente art. 3, comma 4, o dalla diversa data che sarà convenuta tra le parti.
2. L’attuazione degli interventi propedeutici all’avvio dei Servizi avverrà entro 60/120 giorni dalla stipula del presente contratto, previa consegna del Locale e sottoscrizione del relativo Verbale di presa in consegna.
3. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, la Concedente si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l’imputabilità delle medesime, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016. La Concedente si impegna a comunicare al Concessionario, con un anticipo di almeno 48 ore, tutte le attività straordinarie della Concedente che possano avere riflessi sull’esecuzione dei servizi oggetto di concessione.
4. Nell’ipotesi che la temporanea sospensione della esecuzione delle attività oggetto della concessione derivi dalla non conformità – accertata dall’Ente competente – dei locali messi a disposizione dalla Concedente, e si rendano necessari interventi di adeguamento degli stessi, il Concessionario provvederà a darne comunicazione alla Concedente. Accertata da parte della Concedente l’entità dei suddetti interventi di adeguamento e la conseguente durata della sospensione, la Concedente stessa comunicherà il nuovo termine di scadenza della presente concessione così come proporzionalmente prorogata.
ARTICOLO 5
MODIFICA DELLA CONCESSIONE DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA
1. La Concedente si riserva la facoltà, nei limiti di quanto previsto all’art. 175, comma 4, del
D. Lgs. n. 50/2016, di chiedere al Concessionario prestazioni supplementari che si rendano necessarie e non siano incluse nella concessione iniziale, ove un cambiamento del Concessionario produca entrambi gli effetti di cui all’art. 175, comma 1, lettera b), D.Lgs. n. 50/2016.
2. La Concedente si riserva la facoltà di apportare modifiche alla presente concessione ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all’art. 175, comma 1, lettera c), D. Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto all’art. 175, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016.
3. Nei casi di cui ai precedenti due commi del presente articolo, la Concedente eseguirà le pubblicazioni prescritte dall’art. 175, comma 3, D. Lgs. n. 50/2016 e provvederà a comunicare ad ANAC le modifiche intervenute, ove previsto ai sensi di legge.
4. Sono consentite modifiche soggettive del Concessionario nei limiti di quanto previsto dall’art. 175, comma 1, lett. d), D. Lgs. n. 50/2016, previa verifica della Concedente sui criteri di selezione qualitativa dell’operatore economico.
5. La Concedente si riserva la facoltà, di apportare modifiche non sostanziali alla concessione, secondo quanto previsto all’art. 175, comma 1, lett. e) D.lgs. n. 50/2016.
6. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal Concessionario se non è stata approvata dalla Concedente nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall’art. 175 del D. Lgs. 50/2016 e qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, a carico del Concessionario, la rimessa in pristino della situazione preesistente. Delle modifiche approvate dalla Concedente dovrà darsi conto nel verbale di cui all’art. 3, comma 5, del presente contratto.
7. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 175 e, in quanto compatibili, all’articolo 106 del D.lgs.
50/2016.
ARTICOLO 6
CORRISPETTIVO DELLA CONCESSIONE E REVISIONE DEL PIANO ECONOMICO- FINANZIARIO
1. A titolo di corrispettivo della presente concessione, al Concessionario è riconosciuto il diritto di gestire funzionalmente e sfruttare economicamente il servizio oggetto del contratto, con assunzione a proprio carico del rischio operativo legato alla gestione dei servizi medesimi.
2. Il Piano economico e finanziario (PEF) del Concessionario, presentato in sede di Offerta Economica, sarà oggetto di revisione solo alle condizioni e secondo le modalità indicate nel comma 6 dell’art. 165 del d.lgs. 50/2016.
ARTICOLO 7
CANONE DI CONCESSIONE E ROYALTY
1. Il Concessionario, in conformità all’Offerta Economica presentata in sede di gara e allegata al presente contratto, a partire dalla data di avvio dei Servizi di cui al precedente articolo 3 comma 5, dovrà versare alla Concedente:
a) un canone fisso annuo di importo pari ad Euro (il “Canone”);
b) una royalty pari al % sui ricavi annui delle vendite delle prestazioni e prodotti, al netto dell’I.V.A. (la “royalty”);
2. Fermo quanto previsto al comma precedente, il pagamento del Canone e della royalty di cui rispettivamente alle lettere a) e b) dovrà essere effettuato nei termini di seguito indicati:
• il pagamento del Canone dovrà essere effettuato in rate trimestrali posticipate, a partire dalla data del Verbale di avvio dei Servizi (cfr. paragrafo 4.4 del Capitolato Tecnico) o, in caso di ritardo nella sottoscrizione del Verbale di presa in consegna del Locale non imputabile o non concordato con l’Università, dal 30° giorno successivo alla data del Verbale di presa in consegna medesimo. Entro il giorno 5 del mese di riferimento ovvero, se sabato o festivo, entro il primo giorno lavorativo successivo, con valuta in pari data, il Concessionario versa quindi all’Università, nel conto corrente da quest’ultima indicato, la quota parte mensile di Canone annuo;
• il versamento della royalty, ossia di una percentuale applicata al valore dei ricavi al netto dell’IVA, - ammontare, quest’ultimo, costituito dalla sommatoria degli scontrini e delle fatture emesse nell’anno solare di riferimento a partire dalla data di sottoscrizione del Verbale di avvio - dovrà essere effettuato su base trimestrale. Non oltre il quinto giorno lavorativo del mese successivo a quello del trimestre di riferimento della registrazione fiscale degli incassi, con valuta in pari data, ovvero, se sabato o festivo, entro il primo giorno lavorativo successivo, il Concessionario versa all’Università, nel conto corrente indicato nel contratto, la quota parte di incassi (al
netto IVA) corrispondente alla royalty di cui al Disciplinare di Gara, come rialzata in sede di offerta. Contestualmente al versamento della royalty, il Concessionario dovrà inviare al Direttore dell’Esecuzione una nota riassuntiva per la royalty, con l’indicazione dell’importo da versare
3. Il canone è soggetto ad aggiornamento annuale, a decorrere dal secondo anno di concessione, sulla base del 100% della variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati (indice F.O.I. calcolato al netto dei consumi di tabacchi). L'aggiornamento annuo diverrà operante senza necessità di comunicazione alcuna, assumendo a riferimento il secondo mese antecedente a quello di scadenza di ciascuna annualità contrattuale.
4. Entro il giorno 15 (quindici) del mese successivo al trimestre di riferimento, pena l’applicazione delle penali di cui al successivo articolo 15, il Concessionario dovrà inviare al Direttore dell’esecuzione il “resoconto trimestrale” di cui al paragrafo 26 del Capitolato Tecnico.
5. In assenza di diverse indicazioni da parte del Direttore dell’esecuzione, nei 15 giorni successivi alla data di invio del resoconto trimestrale, di cui al comma precedente, il Concessionario dovrà provvedere al pagamento. Dell’avvenuto pagamento del canone sarà rilasciata apposita quietanza dalla Concedente. In caso di ritardo nel pagamento del canone, oltre agli interessi, troveranno applicazione le penali di cui al successivo articolo 15.
6. In nessun caso il Concessionario potrà pretendere riduzioni del canone o rimborsi o indennizzi di alcun genere, per le eventuali minori entrate dovute a chiusure tecniche dell’Università. Nessun indennizzo, a nessun titolo, verrà inoltre riconosciuto alla Concessionario in caso di scioperi o analoghe manifestazioni poste in essere dai dipendenti della Concedente.
7. Dell’avvenuto pagamento del Canone e della royalty sarà rilasciata apposita quietanza dalla Concedente. In caso di ritardo nel pagamento del Canone e della royalty dovuti, oltre agli interessi, troverà applicazione la penale 2 di cui al paragrafo 25 del Capitolato Tecnico, secondo le modalità di cui al successivo articolo 15.
ARTICOLO 8 ALLESTIMENTO DEI LOCALI
1. Gli interventi necessari all’allestimento funzionale dei locali e degli spazi concessi, inclusa la fornitura e l’installazione degli arredi e delle attrezzature a tal fine richiesti, la pulizia e manutenzione ordinaria dei locali, degli impianti e ogni altra attività funzionale alla conduzione e gestione dei servizi sono ad esclusivo carico del Concessionario.
2. Gli interventi di cui al precedente comma dovranno essere eseguiti a perfetta regola d’arte, in conformità alla normativa applicabile, nonché a tutte le prescrizioni, comprese quelle di natura tecnico estetiche, di cui al Capitolato Tecnico e all’Offerta Tecnica.
3. L’allestimento funzionale dei locali adibiti ai servizi e le pratiche finalizzate
all’ottenimento delle eventuali autorizzazioni necessarie, dovranno essere avviati secondo le modalità e le tempistiche di cui ai precedenti artt. 2 e 3 e dovranno essere ultimati entro la data del verbale di avvio così come disciplinato nel Capitolato Tecnico, ai fini dell’avvio dell’attività commerciale.
4. L’insieme degli interventi realizzati dal Concessionario sarà oggetto, preventivamente all’attivazione dei servizi, di specifico accertamento e verifica da parte della Concedente. In caso di esito negativo di tale verifica o di riscontrate difformità degli interventi posti in essere rispetto alle previsioni del Capitolato Tecnico, dell’Offerta Tecnica, del presente contratto, e di quanto concordato con la Concedente, il Concessionario dovrà porre in essere, a propria cura e spese, tutti gli interventi eventualmente richiesti dalla Concedente per porvi rimedio, fermo restando quanto previsto dagli articoli 15 e 20 del presente contratto.
5. Gli Interventi e le pratiche finalizzate all’ottenimento delle autorizzazioni necessarie, ivi comprese quelle per l’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, dovranno essere avviati immediatamente dopo la presa in consegna del Locale di cui al precedente articolo 2 ed ultimati, ai fini dell’avvio dei Servizi, nei 30 giorni successivi.
6. Fermo il fatto che, di regola, i Servizi dovranno essere avviati entro 30 giorni dalla sottoscrizione del Verbale di presa in consegna del Locale e che, decorso il termine di 30 giorni dalla sottoscrizione del predetto, saranno in ogni caso dovuti dal Concessionario il Canone e la royalty di cui al precedente art. 7, eventuali proroghe finalizzate allo svolgimento delle attività di cui al precedente comma 2 dovranno essere previamente autorizzate dalla Concedente. La penale prevista dall’art. 3, comma 4, quindi, troverà applicazione nel caso in cui i Servizi siano avviati oltre il termine di cui al primo periodo del presente comma, salvo quanto eventualmente concordato con la Concedente.
ARTICOLO 9
MODALITÀ ED ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI
1. I servizi oggetto della presente concessione dovranno essere svolti a perfetta regola d’arte, per il raggiungimento del massimo beneficio della Concedente e dei visitatori, in conformità alle vigenti normative, in particolare igienico-sanitarie, e ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di riferimento come meglio specificato nel Capitolato Tecnico, e nel pieno rispetto delle modalità tecnico-gestionali indicate nel Capitolato tecnico, nell’Offerta Tecnica e nel presente contratto.
2 Il Concessionario dovrà, inoltre, provvedere all’acquisto delle materie prime selezionando i propri fornitori sulla base di adeguati criteri qualitativi. Le derrate alimentari impiegate per l’erogazione dei servizi dovranno essere di elevata qualità.
3. Il Concessionario sarà l’unico responsabile del trasporto delle derrate presso le sedi del servizio e ad esso spetterà il compito di verificare che detto trasporto sia effettuato con mezzi che garantiscano il mantenimento delle condizioni igieniche e di conservazione degli alimenti sino a destinazione.
4. Il Concessionario è tenuto, altresì, a provvedere alla pulizia ordinaria e straordinaria dei locali, degli impianti, delle attrezzature e degli arredi di cui alla presente concessione, garantendo la pulizia giornaliera, la sanificazione e disinfestazione dei servizi igienici nel rispetto della normativa vigente e dei criteri minimi ambientali previsti nel Capitolato Tecnico.
5. La dotazione dei materiali di consumo è a carico del Concessionario.
6. Al fine di prevenire la presenza di insetti, roditori e altri animali nocivi il Concessionario dovrà effettuare, con cadenza mensile e comunque ogni volta si renda necessario, trattamenti di disinfestazione e derattizzazione.
7. Il Concessionario si obbliga a provvedere alla raccolta differenziata dei rifiuti derivanti, a qualsiasi titolo, dalle sue attività, al loro trasporto in sacchi ermeticamente chiusi presso appositi contenitori all’interno della zona designata per lo stoccaggio temporaneo de rifiuti e, comunque, al loro smaltimento, nel rispetto della normativa vigente.
8. Il Concessionario prende atto che, nel corso dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli spazi oggetto della Concessione continueranno ad essere utilizzati, per la loro destinazione istituzionale, dal personale dello stesso e/o di terzi autorizzati. Il Concessionario si impegna, quindi, a eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze della Concedente, degli spazi oggetto della Concessione e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto, e a procedere, eventualmente, alla riduzione in pristino dei locali.
9. Per la tutela del pubblico interesse, il Concessionario dovrà garantire idonea pubblicità ai prezzi dei servizi oggetto della presente concessione, esponendo permanentemente e in modo visibile ai visitatori, i prezzi e le tariffe applicate.
Il Concessionario si impegna ad applicare uno sconto pari al 15% ai prezzi di listino di tutte le referenze in favore del personale dell’Università
10. La Concedente si riserva il diritto di controllare, in qualunque momento, i prezzi e le tariffe applicate dal Concessionario e di verificare presso i clienti se i prezzi e le tariffe applicate corrispondano al servizio reso.
ARTICOLO 10
PERSONALE - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO
1. Il Concessionario si obbliga ad osservare scrupolosamente tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporti di lavoro in genere, ed a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro di categoria applicabile.
2. Il Concessionario si obbliga, altresì, fatto salvo il trattamento di miglior favore, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro suddetti vincolano il Concessionario anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni
stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.
3. Per le prestazioni richieste il Concessionario si obbliga ad avvalersi di personale specializzato con contratto di lavoro subordinato ovvero di somministrazione di lavoro ovvero con rapporto di lavoro comunque riconducibile a una delle tipologie contrattuali ammesse dalla Legge n. 183/2014 e successivi Decreti attuativi, nonché di lavoratori autonomi (nel rispetto di quanto previsto all’art. 105, comma 3, del d. lgs. n. 50/2016), nei limiti e alle condizioni previsti nel presente contratto e suoi allegati.
4. É a carico del Concessionario l’osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell’igiene del lavoro, per quanto di spettanza. A tale fine, esso adotterà tutti i procedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e l’incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, dandone alla Concedente, a semplice richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori e manlevando e tenendo indenne la Concedente ne da qualsivoglia onere e responsabilità.
5. All’interno del Verbale di Avvio, il Concessionario dovrà indicare l’elenco del personale addetto all’esecuzione dei servizi, recante i nominativi e i dati anagrafici, la relativa qualificazione professionale, gli estremi dei documenti di lavoro assicurativi, i certificati delle lingue previste in Capitolato e di eventuali altre lingue indicate in Offerta Tecnica.
6. Il Concessionario riconosce alla Concedente la facoltà di richiedere la sostituzione di unità del personale addetto ai servizi che - a seguito di verifica - fossero ritenute non idonee alla esecuzione dei servizi secondo quanto previsto dal paragrafo 15 del Capitolato Tecnico. In tal caso, il Concessionario si obbliga a proporre e a mettere a disposizione una nuova risorsa entro il termine di 7 giorni solari dalla comunicazione della Concedente, ovvero dal diverso termine eventualmente concordato con la stessa, pena l’applicazione delle penali di cui all’articolo 15 e a garantire la continuità dei servizi. L’esercizio da parte della Concedente di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa.
7. L’impresa si obbliga a consegnare tutti i curricula delle figure professionali impegnate nell’esecuzione del contratto.
8. Nel caso in cui, nel corso dell’esecuzione, il Concessionario debba procedere alla sostituzione di una o più risorse professionali si obbliga a rispettare quanto previsto al paragrafo 16 del Capitolato Tecnico.
9. Le nuove figure professionali dovranno avere requisiti non inferiori alla risorsa da sostituire e tali variazioni dovranno essere recepite all’interno della sezione “aggiornamenti” del Verbale di Avvio.
10. Il Gestore del Contratto sarà l’interlocutore della Concedente per qualsivoglia richiesta inerente al servizio e sarà, a sua volta, garante della corretta organizzazione del servizio nonché, in particolare, responsabile del controllo sulla assoluta e continua indipendenza del personale dalla Concedente.
11. In considerazione di quanto precede, il Gestore del contratto, per quanto di propria competenza, si obbliga ad attivare all’interno del Concessionario ovvero nell’ambito dei rapporti tra l’Impresa la Concedente, in virtù del presente contratto, tutte le necessarie procedure organizzative, nonché gli opportuni flussi comunicativi, affinché sia pacifico per le risorse coinvolte, a vario titolo, nell’erogazione delle attività, che le stesse non debbano ritenersi in alcun modo i) assoggettate al potere organizzativo, direttivo e disciplinare da parte della Concedente ii) assoggettate ad attività di vigilanza e controllo sull’esecuzione dell’attività lavorativa da parte della Concedente iii) inserite nell’organizzazione della Concedente.
12. La Concedente si riserva di verificare la corretta applicazione di quanto sopra da parte del Gestore del contratto, nonché l’assolvimento degli obblighi retributivi, nonché di applicare le relative penali in caso di mancato adempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
13. Ai sensi di quanto previsto all’art. 30 comma 5 D. Lgs. 50/2016, nel caso in cui la Concedente riscontri che il documento unico di regolarità contributiva (DURC) segnala un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del Contratto (compreso il subappaltatore ed il cottimista di cui all’art. 105 del medesimo decreto), la Concedente disporrà il pagamento direttamente agli enti previdenziali e assicurativi. Gli importi corrispondenti alle inadempienze contributive del Concessionario verso i propri dipendenti, versati dalla Concedente ai competenti enti previdenziali e assicurativi, saranno recuperati rivalendosi sulla garanzia definitiva di cui al successivo art. 17.
14. Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’esecutore, e se del caso, del subappaltatore e dei soggetti titolari di subappalti e cottimi impiegato nell’esecuzione del Contratto, la Concedente inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l’esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.
15. In assenza di risposta allo scadere del termine di cui al comma precedente oppure ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Concedente pagherà, anche in corso d’opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate. In tal caso i relativi importi saranno recuperati rivalendosi sulla garanzia definitiva di cui al successivo articolo 17. Qualora sia previsto il pagamento diretto al subappaltatore ai sensi dell’art. 174 comma 7, D.lgs. 50/2016, troverà applicazione la disposizione di cui all’art. 13 comma 10 del presente Contratto. La Concedente predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso in cui la richiesta della Concedente sia stata formalmente contestata dal Concessionario, la Concedente stessa provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.
16. Il Concessionario dovrà impiegare un numero di addetti sufficiente a garantire la
continuità, l’efficienza e la regolarità dei servizi in ogni periodo dell’anno, nei giorni orari di apertura previsti, assicurando le turnazioni e le sostituzioni del personale assente per malattie o ferie in conformità con e nel pieno rispetto di quanto prescritto nel Capitolato Tecnico, nell’Offerta tecnica e nel presente contratto.
18. Il Concessionario è responsabile dell’osservanza, da parte del personale impiegato nell’esecuzione della concessione, del rispetto delle prescrizioni a questi imposte dal Capitolato Tecnico e dovrà fornire, a propria cura e spese, ai dipendenti impiegati nell’esecuzione del contratto le dotazioni minime necessarie indicate nel Capitolato Tecnico.
19. In caso di inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Concedente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
ARTICOLO 11
OBBLIGHI E ADEMPIMENTI DEL CONCESSIONARIO
1. Nell’espletamento dei servizi oggetto della Concessione, oltre ad adempiere agli impegni tutti assunti con il presente contratto, il Concessionario è obbligato a:
a. eseguire le prestazioni tutte oggetto del presente contratto a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico, nell’offerta Tecnica nonché nel presente contratto e nei sui allegati;
b. provvedere, a propria cura e spese, a quanto altro ritenuto necessario per l'erogazione del servizio concesso;
c. informare tempestivamente la Concedente di eventuali sospensioni dei servizi in concessione determinati da cause di forza maggiore (scioperi, calamità naturali, ecc.), così da consentirne, in ogni caso, la preventiva comunicazione agli utenti;
d. assicurare il rispetto di quanto previsto nell'art. 1 della Legge 12.6.1990 n. 000 x x.x.x. xxxxxxx "Xxxxx sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della commissione di garanzia dell'attuazione della legge";
e. non adibire i locali a usi diversi da quelli pattuiti, né utilizzarli per attività difformi o ulteriori a quelle indicate nel presente contratto, fatte salve eventuali ulteriori attività espressamente autorizzate dal Concedente;
f. evitare di installare nei locali in concessione jukebox, videogiochi, videopoker o altre apparecchiature analoghe;
g. consentire alla Concedente di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, impegnandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche;
h. rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Concedente, nonché a dare immediata comunicazione a quest’ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del contratto;
i. comunicare alla Concedente, entro 10 giorni dall’intervenuta modifica, ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi;
j. fornire alla Concedente ogni informazione, reportistica e/o documentazione richiesta dalla Concedente o prevista nel rispetto del Capitolato Tecnico, anche al fine di agevolare verifiche e controlli;
x. xxxxxx, a proprie spese, i locali in concessione delle finiture, arredi, attrezzature, macchinari, segnaletica interne ed esterna e strumenti idonei e funzionali allo svolgimento dell’attività, in conformità alle vigenti normative in materia di sicurezza, accessibilità, igiene e sanità;
l. provvedere alle pulizie dei locali, degli arredi, delle apparecchiature e di tutte le attrezzature, fisse e mobili, necessarie ai fini dell’esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto oltre alla pulizie giornaliera, sanificazione e disinfestazione dei servizi igienici, nel rispetto dei criteri minimi ambientali previsti nel Capitolato Tecnico;
m. mantenere in perfette condizioni d’uso, mediante periodici interventi di manutenzione ordinaria dei locali concessi, impianti tecnici attrezzature arredi, materiali e prodotti forniti ai fini della corretta esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto, secondo il piano di manutenzione ed i manuali d’uso e manutenzione;
n. provvedere alle operazioni di disinfestazione e derattizzazione dei locali, secondo le cadenze previste nel presente contratto, da effettuare nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie, attraverso ditte specializzate;
o. adeguare il servizio ai mutamenti di orario dell’Università che dovessero intervenire;
x. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx (XXXX) per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti;
q. assumere a proprio carico la custodia e la vigilanza su beni e spazi resi disponibili per l’esecuzione dei servizi in concessione, esonerando la Concedente da ogni e qualsiasi responsabilità a riguardo;
r. regolamentare l’entrata e l’uscita del personale e dei fornitori per le operazioni di carico e scarico attraverso accessi e spazi appositamente destinati, previamente concordati con la Concedente;
s. provvedere, a propria cura e spese, a quanto altro ritenuto necessario per l’erogazione dei servizi concessi;
t. contabilizzare, secondo le vigenti disposizioni in materia, tutti gli incassi rivenienti dalla gestione dei servizi oggetto del presente contratto;
u. consentire e garantire il pagamento all’utenza anche attraverso carte di credito (almeno i circuiti VISA e MasterCard), bancomat, POS ed altri sistemi similari;
v. essere sempre in regola e assumere integralmente ogni onere presente e futuro, relativamente al pagamento di imposte, diritti, tasse inerenti alla gestione dell’attività e agli spazi concessi;
w. in corso di esecuzione contrattuale, su richiesta dell’Università e sulla base di quanto eventualmente indicato dal Concessionario in sede di offerta tecnica:
a. con riferimento al criterio 2.4 “Destinazione delle eccedenze alimentari” di cui alla tabella par. 18.1 del Disciplinare, presentare all’Università la documentazione attestante il buon esito della destinazione delle eccedenze alimentari ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale sulla base delle comunicazioni di cui all’art. 16 della L. 166/2016;
b. con riferimento al criterio 2.3 “Sostenibilità ambientale e qualità dei prodotti” a) e
b) di cui alla tabella par. 18.1 del Disciplinare, presentare l’elenco aggiornato (qualora siano intervenute variazioni rispetto alla documentazione fornita in sede di stipula) delle aziende fornitrici e dei prodotti forniti con la specifica denominazione di vendita, le relative fatture d’acquisto in cui sia riportata la ragione sociale, la sede legale e la sede operativa delle aziende fornitrici, le certificazioni in corso di validità legate alle caratteristiche produttive dei prodotti forniti (prodotti biologici, per i criteri 2.3 a) e b), DOP/IGP (per il criterio 2.3 b)), i contratti sottoscritti con le aziende fornitrici da cui emerga l’indicazione sull’origine dei prodotti; relativamente ai mezzi utilizzati per la consegna delle merci, presentare l’elenco aggiornato (qualora siano intervenute variazioni rispetto alla documentazione fornita in sede di stipula) dei veicoli che verranno utilizzati con relativa indicazione di: targa, tipologia di alimentazione, classe ambientale del veicolo (almeno Euro 5) e copia delle carte di circolazione; in caso di indisponibilità dei prodotti a km 0 per ragioni indipendenti dalla volontà delle aziende fornitrici (condizioni metereologiche avverse, calamità naturali,…) essi saranno sostituiti con prodotti biologici provenienti da aziende fornitrici con sede operativa nelle Regioni confinanti. In tale ipotesi il Concessionario dovrà dare preventiva comunicazione scritta all’Università, documentando le condizioni che hanno portato alla mancata fornitura e ripristinando la fornitura di prodotti a km 0 al venir meno delle condizioni di impedimento. In caso di mancata comunicazione o di mancato ripristino della fornitura verranno applicate le penali di cui al par. 25 del Capitolato Tecnico.
2. <eventuale in caso di ricorso all’avvalimento: Ai sensi di quanto stabilito all’art. 89, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, la Concedente esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l’effettivo impiego delle risorse medesime nell’esecuzione del contratto. A tal fine, il responsabile del procedimento accerta in corso d’opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria
che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del contratto.>
3. In caso di inadempimento da parte dell’Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Concedente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
ARTICOLO 12
OBBLIGHI E ONERI A CARICO DELLA CONCEDENTE
1. La Concedente è tenuta a:
a) mettere il Concessionario nelle condizioni di svolgere correttamente i servizi oggetto di concessione alle condizioni esplicitate, collaborando a fornire tutti gli strumenti operativi di propria competenza
b) mettere a disposizione del Concessionario, entro la data di sottoscrizione del Verbale di consegna, gli spazi idonei ad ospitare il servizio di caffetteria, all’esito dei necessari interventi di ristrutturazione, nonché a porre in essere le attività al fine di consentire l’espletamento del servizio;
c) designare il proprio referente contrattuale per i servizi forniti dal Concessionario e la persona che potrà sostituirlo nei periodi di assenza previsti dalla legge;
d) comunicare al Concessionario, con congruo anticipo, tutte le informazioni sulle variazioni dei giorni e dell’orario ordinario di apertura e su tutte le attività straordinarie che avranno luogo presso il campus Universitario che possono avere riflessi sull’attività del Concessionario;
e) rispondere, secondo le tempistiche concordate, alle richieste di autorizzazione del Concessionario in ordine all’organizzazione del servizio di catering.
ARTICOLO 13 SUBAPPALTO
1. Il subappalto è ammesso in conformità all’art. 174 del D.lgs. 50/2016.
2. Il Concessionario, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si è riservato di affidare in subappalto, l’esecuzione delle seguenti prestazioni: .
3. Ai sensi dell’art. 174 comma 4 del d.lgs. n. 50/2016 il Concessionario si impegna a comunicare alla Concedente, successivamente all’aggiudicazione della Concessione e al più tardi all’inizio dell’esecuzione della stessa: dati anagrafici, recapiti e rappresentanti legali dei subappaltatori coinvolti nei servizi in quanto noti al momento della richiesta. Il Concessionario in ogni caso comunica alla Concedente ogni modifica di tali informazioni intercorsa durante la concessione.
4. Per le prestazioni affidate in subappalto, il Concessionario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
5. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Concessionario, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti della Concedente, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
6. Il Concessionario è responsabile in via esclusiva nei confronti della Concedente dei danni che dovessero derivare a quest’ultima o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. In particolare, il Concessionario si impegna a manlevare e tenere indenne la Concedente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa che possano originarsi da eventuali violazioni del D. Lgs. n. 196/03 e del Regolamento 2019/679/UE.
7. Il Concessionario è responsabile in solido con il subappaltatore nei confronti dei dipendenti del subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell’art. 174, comma 5, D.Lgs. 50/2016.
8. Il Concessionario si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016.
9. Alle condizioni previste dall’art. 174, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 la Concedente corrisponde direttamente al subappaltatore, l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei seguenti casi: a) quando il subappaltatore è una micro-impresa o piccola impresa; b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore; c) su richiesta del subappaltatore se la natura del contratto lo consente. In caso contrario e salvo diversa indicazione del Direttore dell’Esecuzione il Concessionario si obbliga a trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti al subappaltatore. Il pagamento diretto è comunque subordinato alla verifica della regolarità contributiva e retributiva dei dipendenti del subappaltatore. In caso di pagamento diretto: i) la Concedente provvede tempestivamente a comunicare al Concessionario tramite PEC e/o raccomandata A/R le somme versate, ai fini del recupero delle stesse secondo le modalità indicate al successivo comma 10; ii) il concessionario è liberato dall’obbligazione solidale.
10. Nelle ipotesi di inadempimenti da parte dell’impresa subappaltatrice, è onere del Concessionario svolgere in proprio le attività nel rispetto di tutte le prescrizioni previste dalla concessione e dai relativi allegati.
11. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
12. In caso di inadempimento da parte del Concessionario agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Concedente può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno
13. Nei casi di pagamento diretto dalla Concedente al subappaltatore di cui al precedente comma 9, il Concessionario è tenuto a versare un importo in misura pari al suddetto pagamento diretto entro il termine di 20 giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione da parte della Concedente. Resta ferma ogni azione necessaria al recupero dell’importo versato dalla Concedente al subappaltatore.
14. Il Concessionario è comunque tenuto a comunicare alla Concedente, prima dell’inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il nome del sub-contraente e l’oggetto delle prestazioni affidate. Sono altresì comunicate alla Concedente eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
15. Il concessionario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di concessione, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c-bis) del Codice.
16. Si applicano le disposizioni di cui all’art. 105, commi 10, 11 e 17 del D.lgs. n. 50/2016.
<in alternativa a tutto quanto sopra indicato, se il subappalto non è previsto, inserire il successivo comma 1>
1. Il Concessionario, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l’esecuzione di nessuna delle attività oggetto delle prestazioni contrattuali.
2. Il Concessionario è comunque tenuto a comunicare alla Concedente, prima dell’inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il nome del sub- contraente e l’oggetto delle prestazioni affidate. Sono altresì comunicate alla Concedente eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub- contratto.
3. Il concessionario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di concessione, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c-bis) del Codice.
ARTICOLO 14
VERIFICHE E CONTROLLI
1. In corso di contratto la Concedente effettuerà le verifiche di conformità delle prestazioni volte a certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.
2. Delle operazioni di verifica di conformità verrà redatto apposito verbale di conformità o documento equivalente, che deve essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti e trasmesso tempestivamente al RUP per gli adempimenti di competenza. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità la data del verbale verrà considerata quale “Data di Accettazione” relativamente alle attività verificate da parte della Concedente.
3. Le verifiche di conformità sugli aspetti qualitativi e sugli adempimenti contrattuali avranno ad oggetto e si svolgeranno nei tempi, modi e con le forme previste al paragrafo 24 del Capitolato Tecnico, che qui si intendono integralmente trascritti e che, con la sottoscrizione del presente contratto, l’Impresa dichiara di ben conoscere e accettare.
4. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità, la Concedente dovrà eliminare i vizi accertati entro il termine massimo che sarà concesso dalla Concedente nel processo verbale/documento idoneo. In tale ipotesi, la verifica di conformità verrà ripetuta, ferma l’applicazione delle penali relative di cui al Capitolato tecnico. Tutti gli oneri che la Concedente dovrà sostenere saranno posti a carico del Concessionario.
5. Nell’ipotesi in cui anche la seconda verifica di conformità dia esito negativo, la Concedente, ferma restando l’applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi del successivo articolo 20 nonché dell’art. 1456 c.c
6. Ferme restando le verifiche di conformità sui servizi oggetto di concessione, alla data di completamento dell’allestimento dei locali funzionale all’esecuzione dei servizi stessi, la Concedente disporrà la verifica degli interventi realizzati dal Concessionario, al fine di attestarne la conformità a quanto previsto dal Capitolato Tecnico, dall’Offerta Tecnica e dal presente contratto.
7. In caso di esito negativo della verifica di cui al precedente comma o di riscontrate difformità degli interventi eseguiti rispetto alle previsioni del Capitolato Tecnico, dell’Offerta Tecnica e del presente contratto, il Concessionario dovrà porre in essere, a propria cura e spese, tutti gli interventi eventualmente richiesti dalla Concedente per porvi rimedio, fermo restando l’applicazione della relativa penale e la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi del successivo articolo 20 nonché dell’art. 1456 c.c.
8. La Concedente nel caso di particolari caratteristiche dell’oggetto contrattuale che non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, si riserva la possibilità di effettuare ispezioni, verifiche e controlli a campione o in forma semplificata con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell’esecuzione contrattuale.
9. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico del Concessionario.
10. In caso di esito positivo della verifica di conformità finale, qualora risulti che il Concessionario abbia regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali, la Concedente rilascerà il “certificato di verifica di conformità” nel rispetto di quanto previsto all’art. 102, d.lgs. n. 50/2016.
11. In occasione delle verifiche di conformità, il Concessionario è tenuto a prestare la massima collaborazione alla Concedente comprovando il rispetto dei criteri ambientali minimi previsti nel ed in conformità al Capitolato Tecnico e fornendo qualsiasi informazione e/o documentazione eventualmente richiesta dalla Concedente o prescritta dal Capitolato Tecnico a tali fini.
12. (eventuale nel caso in cui il Concessionario abbia fatto ricorso all’avvalimento): Ai sensi di quanto stabilito all’art. 89, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, il Concedente esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l’effettivo impiego
delle risorse medesime nell’esecuzione del contratto. A tal fine, il responsabile unico del procedimento accerta in corso d’opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e con i mezzi dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.
ARTICOLO 15 PENALI
1. L’importo delle penali applicabili al Concessionario sulla qualità del servizio è determinato sulla base degli scostamenti rilevati dalla Concedente nel corso di esecuzione del contratto.
2. Fermo quanto previsto al comma 1 del presente articolo nonché da singole disposizioni del presente contratto, il Concedente potrà applicare al Concessionario le penali per inadempimenti contrattuali nei casi e nella misura di cui al paragrafo 25 del Capitolato Tecnico.
3. Le penali verranno applicate previa contestazione dell’addebito e valutazione delle deduzioni addotte dal Concessionario e da questo comunicate alla Concedente nel termine massimo di giorni 5 (cinque) solari dalla stessa contestazione. Nel caso di inadempienze di cui all’art. 10 “Personale – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro”, resta salvo il diverso termine indicato. In assenza di deduzioni del Concessionario nei termini prescritti, ovvero nel caso in cui la Concedente ritenga di non accoglierle, quest’ultima ha facoltà di irrogare le relative penali.
4. Ferma restando l’applicazione delle penali previste nei precedenti commi, la Concedente si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all’articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell’ipotesi di grave e reiterato inadempimento agli obblighi contrattuali.
5. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Concessionario si impegna espressamente a rifondere alla Concedente l’ammontare di eventuali oneri che la stessa Concedente dovesse subire – anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo
– a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità del Concessionario stesso.
6. La Concedente, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo, si avvarrà della garanzia definitiva di cui all’art. 17, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero potrà compensare il credito con quanto eventualmente dovuto all’Impresa a qualsiasi titolo.
7. Qualora l’importo complessivo delle penali inflitte all’Impresa raggiunga la somma complessiva pari al 10% del fatturato complessivo del Concessionario, la Concedente ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.
ARTICOLO 16
DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA
1. Il Concessionario assume in proprio ogni responsabilità, per tutta la durata del contratto,
per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Concessionario stesso quanto della Concedente e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2 A fronte dell’obbligo di cui al precedente comma, il Concessionario ha presentato polizza/e assicurativa/e conforme/i ai requisiti indicati nel relativo allegato del Disciplinare di gara.
3. Resta ferma l’intera responsabilità del Concessionario anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente comma 2.
4. Con specifico riguardo al mancato pagamento del premio, ai sensi dell’art. 1901 del c.c., la Concedente si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 giorni dal mancato versamento da parte del Concessionario ferma restando la possibilità della Concedente di rivalersi sulla garanzia di cui all’art. 17 nei limiti di quanto pagato. Qualora il Concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative di cui al precedente comma 2 e qualora la Concedente non si sia avvalso della facoltà di cui al precedente comma 4, il contratto potrà essere risolto di diritto con conseguente ritenzione della garanzia prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
5. Resta fermo che il Concessionario si impegna a consegnare, annualmente e con tempestività, alla Concedente, la quietanza di pagamento del premio, atta a comprovare la validità della polizza assicurativa prodotta per la stipula del contratto o, se del caso, la nuova polizza eventualmente stipulata, in relazione al presente contratto.
ARTICOLO 17 GARANZIA DEFINITIVA
1. Il Concessionario ha prestato garanzia definitiva.
2. La garanzia definitiva copre le obbligazioni assunte con il presente contratto e il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle stesse obbligazioni, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso il Concessionario.
3. La garanzia definitiva è unica, di importo pari a e con durata complessiva di 7 anni salvo quanto previsto nel successivo comma 10 del presente articolo. In alternativa, il Concessionario ha la facoltà di presentare una garanzia definitiva di durata pari a 4 anni decorrente dalla stipula del presente contratto e una successiva garanzia di durata triennale (per una durata complessiva pari a 7 anni), con obbligo di rinnovo da richiedere, da parte del Concessionario medesimo, almeno 60 giorni prima della relativa scadenza, pena l’escussione della garanzia, la risoluzione della Concessione e la possibilità di aggiudicare la medesima al concorrente che segue nella graduatoria, così come previsto all’articolo 110 del D. Lgs. n. 50/2016. A seguito di ogni rinnovo, il Concessionario dovrà
consegnare, entro 15 giorni lavorativi antecedenti alla scadenza della garanzia, l’originale o la copia della garanzia recanti l’autentica notarile della firma, dei poteri e della qualifica del garante. Resta inteso che ove il concorrente si avvalga di tale facoltà, l’importo garantito verrà svincolato in relazione a quanto correttamente eseguito. Il Concessionario, ai fini della presentazione della garanzia per ciascun periodo, terrà conto delle somme non ancora svincolate nel periodo precedente, sulla base di quanto risultante dai certificati di regolare esecuzione rilasciati dalla Concedente. In ogni caso, il Concessionario si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia definitiva mediante rinnovi e proroghe e per tutta la durata del presente contratto e, in ogni caso, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del medesimo, pena la risoluzione di diritto. Anche in tale ipotesi, resta fermo quanto previsto nel successivo comma 10 del presente.
4. La Concedente ha inoltre il diritto di valersi della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito: i) per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno del Concessionario; ii) per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Concessionario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto e addetti all'esecuzione della concessione.
5. In particolare, la Concedente ha diritto di valersi direttamente della garanzia per l’applicazione delle penali e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui agli articoli intitolati “Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali”, “Obblighi e adempimenti del Concessionario”, “Personale - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro”, “Xxxxx, responsabilità civile e polizza assicurativa”, “Penali”, “Risoluzione per inadempimento del Concessionario”, “Condizione particolare di risoluzione” salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
6. La Concedente ha diritto di incamerare la garanzia, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti del Concessionario per la rifusione dell’ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.
7. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta.
8. Il Concessionario si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.
9. La Concedente richiederà al Concessionario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta.
10. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione
contrattuale, nel limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito, secondo quanto stabilito dall’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del Concessionario all’Istituto garante, di un documento, in originale o copia autentica, attestante l’avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale documento è emesso periodicamente dalla Concedente in ragione delle verifiche di conformità svolte. Il Concessionario dovrà inviare per conoscenza alla Concedente la comunicazione che invia al Garante ai fini dello svincolo. Quest’ultimo comunicherà alla Concedente il valore dello svincolo. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato finale di verifica di conformità attestante la corretta esecuzione del contratto. La Concedente si riserva di verificare la correttezza degli importi svincolati e di chiedere al Concessionario e al Garante in caso di errore un’integrazione.
11. Resta fermo tutto quanto previsto dall’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.
ARTICOLO 18
DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO
1. É fatto divieto al Concessionario di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’art. 175, comma 1, lett. d), punto 2), D. Lgs. 50/2016, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. Il Concessionario può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, nelle modalità espresse dall’art. 106, c. 13, D. Lgs. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Concedente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.
3. È fatto, altresì, divieto al Concessionario di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.
4. In caso di inadempimento da parte del Concessionario ai suddetti obblighi, la Concedente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
ARTICOLO 19
CESSAZIONE, REVOCA PER MOTIVI DI PUBBLICO INTERESSE, RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DELLA CONCEDENTE E SUBENTRO
1. Ai sensi dell’art. 176 del D.lgs. 50/2016 la concessione cessa, senza applicazione dei termini di cui all’art. 21-nonies della Legge 241/1990, quando:
a) il Concessionario avrebbe dovuto essere escluso ai sensi dell'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;
b) il contratto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione, con riferimento alla procedura di aggiudicazione, degli obblighi derivanti dai Trattati, come accertato dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea ai sensi dell’art. 258 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea;
c) il contratto ha subito una modifica che avrebbe richiesto il ricorso ad una nuova
procedura di aggiudicazione ai sensi dell’art. 175, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016;
2. Nel caso in cui l’annullamento d’ufficio dipenda da vizio non imputabile al Concessionario, a quest’ultimo saranno riconosciuti gli importi previsti dal successivo comma 3.
3. La Concessione può essere risolta per inadempimento della Concedente o revocata per motivi di pubblico interesse ai sensi dell’art. 176, comma 4. Ove si verifichino tali ipotesi al Concessionario saranno riconosciuti:
a) il valore delle strutture appositamente realizzate per l’allestimento dei locali, più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui tali infrastrutture e contenuti non abbiano ancora superato la fase di accettazione, i costi effettivamente sostenuti e documentati dal Concessionario;
b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione, ivi inclusi gli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato degli eventuali contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse;
c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per cento del valore degli allestimenti ancora da eseguire ovvero, nel caso in cui ci si trovi nella fase successiva all’avvio dei servizi del valore attuale dei ricavi risultanti dal piano economico-finanziario allegato alla concessione per gli anni residui di gestione.
4. Senza pregiudizio per il pagamento delle somme di cui al precedente comma, in tutti i casi di cessazione del rapporto concessorio diversi dalla risoluzione per inadempimento del Concessionario, il Concessionario ha il diritto di proseguire nella gestione ordinaria del servizio, incassandone i ricavi da essa derivanti, sino all'effettivo pagamento delle suddette somme per il tramite del nuovo soggetto subentrante, fatti salvi gli eventuali investimenti improcrastinabili individuati dalla Concedente unitamente alle modalità di finanziamento dei correlati costi.
5. L'efficacia della revoca della concessione è sottoposta alla condizione del pagamento delle somme previste al comma 3.
6. Qualora la concessione sia risolta per inadempimento del Concessionario trova applicazione l'articolo 1453 del codice civile.
7. Per quanto non previsto, troveranno applicazione, in quanto compatibili, le ulteriori disposizioni dell’art. 176 del D.Lgs. 50/2016.
ARTICOLO 20
RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO
1. La Concedente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Concessionario tramite pec, nei seguenti casi:
a) sono state superate le soglie di cui all’art. 175 comma 2 del D. Lgs. n. 5 0/2016 relativamente alle fattispecie di cui al comma 1 lett. b) e c) del medesimo
articolo;
b) sono state superate le soglie fissate dall’art. 175, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 nel caso di modifiche sostanziali di cui all’art. 175, commi 5 e 7, del D. Lgs. n. 50/2016;
c) il Concessionario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara;
d) il Concessionario ha commesso, nella procedura di aggiudicazione del presente contratto, un illecito antitrust definitivamente accertato, ai sensi dell’articolo 80, comma 5, lett. c) e secondo le linee guida ANAC;
e) la Concessione non avrebbe dovuto essere aggiudicata in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente Xxxxxx;
f) nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Concessionario ai sensi del
D.p.r. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
g) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi del precedente articolo 16 “Xxxxx, responsabilità civile e polizza assicurativa”;
h) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Concedente, ai sensi del successivo articolo 27 “Brevetti industriali e diritto d’autore”;
i) nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs.
n. 231/01, che impediscano al Concessionario di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
j) in caso di avvalimento, ove risultasse la violazione dell’art. 89, comma 9, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
k) in caso di sospensione dell’autorizzazione per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, per cause imputabili al Concessionario;
l) nei casi di cui agli articoli del presente Contratto intitolati “Canone e royalty di concessione”, “Obblighi e adempimenti del Concessionario”, “Verifiche e controlli”, “Penali”, “Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari”, “Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali”, “Personale - Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro”, “Obblighi di riservatezza”, “Brevetti industriali e diritti d’autore”, “Garanzia Definitiva”, “Divieto di cessione del contratto e cessione del credito”, “Trasparenza dei prezzi”, “Subappalto”, “Risoluzione per inadempimento del Concessionario”, “Condizione particolare di risoluzione”, “Codice Etico - Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001 – Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della Trasparenza”, “Trattamento dati personali”.
Nelle fattispecie di cui al presente comma non si applicano i termini previsti
dall'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241.
2. La Concedente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Concessionario tramite pec, deve risolvere il presente contratto nei seguenti casi:
b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge ivi inclusa la decadenza dell’autorizzazione per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande.
3. In caso in cui la Concedente accerti un grave inadempimento del Concessionario ad una delle obbligazioni assunte con il presente contratto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti al Concessionario e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali il Concessionario dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Concessionario abbia risposto, la Concedente ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Impresa; resta salvo il diritto della Concedente al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
4. Qualora il Concessionario ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del contratto, la Concedente assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali il Concessionario deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Concessionario, qualora l'inadempimento permanga, la Concedente potrà risolvere il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
5. In caso di inadempimento del Concessionario anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dalla Concedente, a mezzo PEC, per porre fine all’inadempimento, la Concedente stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la garanzia definitiva ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Impresa; resta salvo il diritto della Concedente al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
6. Con specifico riferimento alle verifiche di cui al paragrafo 24 del Capitolato T e c n i c o , nell’ipotesi in cui, per quattro trimestri consecutivi, siano state applicate penali in esito alle verifiche effettuate, la Concedente avrà facoltà di dichiarare risolto di
diritto il contratto.
7. Nel caso di risoluzione del contratto, il Concessionario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell’art. 108, comma 5, del D. Lgs. 50/2016.
8. In caso di risoluzione del presente contratto, il concessionario si impegna, sin d’ora, a fornire alla Concedente tutta la documentazione e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione del presente contratto. In caso di risoluzione per responsabilità del Concessionario, il Concessionario è tenuto a corrispondere anche la maggiore spesa sostenuta dalla Concedente per affidare ad altra impresa le prestazioni ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall’art. 110 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016.
9. In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno il Concedente incamererà la garanzia definitiva.
10. La Concedente, in caso di risoluzione e comunque nei casi di cui all’art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all’originaria procedura di gara e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare una nuova concessione per l’affidamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dal Concessionario in sede di offerta.
11. Resta fermo quanto previsto all’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016, in quanto compatibile.
ARTICOLO 21 RECESSO
1. La Concedente ha diritto di recedere dal presente contratto in tutti i casi previsti dalla legge.
2. Resta fermo quanto previsto in materia di recesso dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D. Lgs. n. 159/2011
ARTICOLO 22 TRASPARENZA DEI PREZZI
1. Il Concessionario espressamente e irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
d) si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 al fine
di evitare situazioni di conflitto d’interesse.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Concessionario non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Concessionario, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione e con facoltà della Concedente. di incamerare la garanzia prestata.
ARTICOLO 23
OBBLIGHI DI RISERVATEZZA
1. Il Concessionario ha l’obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla Concedente, di mantenere riservati, anche successivamente alla scadenza del contratto medesimo, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto, nonché fatti, stati e condizioni relativi alle attività svolte dalla Concedente di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.
2. Il Concessionario si impegna, altresì, a mantenere segrete e a non divulgare, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla Concedente, le informazioni comunque ricevute in ordine al funzionamento dei sistemi di allarme, vigilanza e custodia della Concedente e dei locali/spazi oggetto della presente concessione.
3. Gli obblighi di cui ai precedenti commi si estendono tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.
4. La Concedente è responsabile per l’esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo e secondo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire e a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell’incarico affidatole con il contratto.
ARTICOLO 24
LOGO, MARCHI E SEGNI DISTINTIVI
1. Il Concessionario è tenuto ad utilizzare, per tutta la durata della concessione, il logotipo (condiviso ed approvato dall’Università), al fine di caratterizzare in modo inequivocabile gli ambienti, i locali ed i servizi oggetto del presente contratto.
2. L’uso del marchio d’impresa ovvero di insegne del Concessionario, anche a fini pubblicitari, deve essere previamente autorizzato dalla Concedente.
3. Nel corso di durata del presente contratto, in caso di eventi o circostanze il Concedente potrà occasionalmente autorizzare l’utilizzo, non assumendone alcuna
responsabilità, di marchi terzi le cui modalità di esibizione dovranno essere previamente concordate con il Concedente.
ARTICOLO 25
BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D’AUTORE
1. Il Concessionario assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore e in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti della Concedente azione giudiziaria da parte di terzi che vantino i diritti di cui al comma precedente, il Concessionario manleverà e terrà indenne la Concedente, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della Concedente.
3. La Concedente si obbliga ad informare prontamente per scritto il Concessionario delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, la Concedente riconosce al Concessionario la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore della Concedente.
4. Nell’ipotesi di azione giudiziaria di cui al precedente comma 2, la Concedente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, salvo che il Concessionario ottenga il consenso alla continuazione dell’uso dei dispositivi o delle soluzioni tecniche o di altra natura il cui diritto è giudizialmente contestato.
ARTICOLO 26
OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Concessionario si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che la Concedente, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Concessionario con raccomandata A/R qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n.136.
3. Il Concessionario si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
4. Il Concessionario, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia
dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla Concedente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Concedente.
5. Il Concessionario si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
6. La Concedente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Xxxxx. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Concessionario si obbliga a trasmettere alla Concedente, oltre alle informazioni sui sub-contratti di cui all’art. 105, comma 2, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub- contratto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Xxxxx, restando inteso che la Concedente, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all’uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
7. Il Concessionario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
8. Ai sensi della Determinazione dell’XXXX (xxx X.X.XX.) x. 00 del 22 dicembre 2010, il Concessionario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Concessionario mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Concessionario medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.
ARTICOLO 27
CODICE ETICO – C O D I C E D I C O M P O R T A M E N T O – PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
1. Nel caso in cui la Concedente abbia predisposto un Codice etico, Codice di comportamento, il Piano triennale per la prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ai sensi della L. 190/2012, consultabili sul sito internet della stessa, il
Concessionario dichiara di averne preso visione e, per effetto della sottoscrizione del presente Contratto, si impegna: ad operare nel rispetto del Codice Etico del Codice di comportamento e del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ove adottati dalla Concedente. In particolare, si precisa che gli obblighi in materia di riservatezza di cui al Codice Etico/Codice di Comportamento verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la Concedente e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
3. In caso di inadempimento da parte del Concessionario agli obblighi di cui ai precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Concedente ha facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.
ARTICOLO 28 INCOMPATIBILITÀ
1. Il Concessionario dichiara espressamente e irrevocabilmente che la conclusione della contratto avviene nel rispetto delle previsioni di cui all’articolo 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001.
2. Qualora non risultasse conforme al vero la dichiarazione resa, il Concessionario prende atto e accetta che si applicheranno le conseguenze previste dalla predetta normativa.
ARTICOLO 29
ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI
1. Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico alla Concedente per legge.
2. Ai fini del versamento dell’IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall’art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 (“split payment”), introdotto dall’art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D. L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e le relative disposizioni di attuazione tra le quali il DM 23 gennaio 2015 come modificato dal DM 27 giugno 2017
2. Il Concessionario dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e che alcune di esse sono soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, ai sensi del D.P.R. n. 633/72 e s.m.i.; conseguentemente, al presente contratto dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico del fornitore medesimo.
ARTICOLO 30 FORO ESCLUSIVO
1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Catanzaro.
ARTICOLO 31
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. Il Concessionario dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente Contratto le informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche “Regolamento UE”), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell’ambito del Disciplinare di gara, al paragrafo 26, che deve intendersi in quest’ambito integralmente trascritto.
2. La Concedente tratta i dati forniti dal Concessionario, ai fini della stipula del Contratto, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Tutti i dati acquisiti dalla Concedente potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.
3. Con la sottoscrizione del Contratto, il Concessionario, in persona del legale rappresentante pro-tempore o di procuratore in grado di impegnare sullo specifico tema l’azienda, acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell’informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell’ambito dell’esecuzione del contratto, per le finalità descritte nel Disciplinare di gara e sopra richiamate.
4. Con la sottoscrizione del contratto il Concessionario si obbliga ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ivi comprese quelle specificate nel Contratto, unitamente ai suoi Allegati. 6. In ragione dell’oggetto del Contratto, ove il Concessionario sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, lo stesso sarà nominato “Responsabile del trattamento” dei dati personali ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE; a tal fine, esso si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa nazionale vigente in materia di trattamento dei dati personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali) e di quanto disposto dall’art. 5 del Regolamento UE, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità iniziali per cui i dati sono stati raccolti e, in caso di eventuali finalità ulteriori, ad effettuare la ponderazione tra le finalità iniziali e quelle successive. 7. Il Concessionario, qualora venga nominato responsabile del trattamento, si impegna a tenere un Registro del trattamento conforme a quanto stabilito dall’art. 30 del GDPR e a renderlo tempestivamente consultabile dal Titolare del trattamento. 8. Nel caso in cui il Concessionario violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei
dati personali, o agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare/Concedente, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli “interessati”. In tal caso, la Condente potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno. 9. Il Concessionario si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori che, opportunamente istruiti, saranno autorizzati trattamento dei Dati personali.
5. Il Concessionario prende atto ed acconsente che la ragione sociale dell’operatore economico ed i valori economici espressi in gara, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet della Concedente. Inoltre, le informazioni e i dati inerenti la partecipazione all’iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.Lgs. 82/2015), potranno essere utilizzati dalla Concedente, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione dell’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro o delle altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto in ragione della normativa sul riuso dei dati pubblici. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.), il Concessionario prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet della Concedente, nella sezione relativa alla trasparenza.
6. Il Concessionario si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori che, opportunamente istruiti, saranno autorizzati trattamento dei Dati personali.
Il Concedente Il Legale rappresentante | Il Concessionario/Impresa Il Legale rappresentante |
Il sottoscritto , in qualità di legale rappresentante dell’Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati. Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l’Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e xxxxx xxx contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:
Articolo 1: Valore delle premesse e norme regolatrici
Articolo 2: Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del procedimento, Direttore
dell’esecuzione e Gestore del Contratto Articolo 3: Orari, avvio e cessazione dei servizi Articolo 4: Durata
Articolo 5: Modifica della concessione durante il periodo di efficacia
Articolo 6: Corrispettivo della concessione e revisione del piano economico-finanziario Articolo 7: Canone e royalty di concessione
Articolo 8: Allestimento dei locali
Articolo 9: Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali Articolo 10: Personale - obblighi derivanti dal rapporto di lavoro Articolo 11: Obblighi e adempimenti del Concessionario Articolo 12: Obblighi e oneri a carico del Concedente
Articolo 13: Subappalto Articolo 14: Verifiche e controlli Articolo 15: Penali
Articolo 16: Xxxxx, responsabilità civile e polizza assicurativa Articolo 17: Garanzia definitiva
Articolo 18: Divieto di cessione del contratto e cessione del credito
Articolo 19: Cessazione, revoca, risoluzione per motivi di pubblico interesse della Concedente e subentro
Articolo 20: Risoluzione per inadempimento del Concessionario Articolo 21: Recesso
Articolo 22: Trasparenza dei prezzi Articolo 23: Obblighi di riservatezza Articolo 24: Logo, marchi e segni distintivi
Articolo 25: Brevetti industriali e diritti d’autore
Articolo 26: Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari
Articolo 27: Codice Etico - Codice di Comportamento – Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza
Articolo 28: Incompatibilità
Articolo 29: Oneri fiscali e spese contrattuali Articolo 30: Foro esclusivo
Articolo 31: Trattamento dei dati personali
Il Concessionario/Impresa Il Legale Rappresentante