TRA
Accordo di Challenge
TRA
TRENTINO SVILUPPO S.P.A. a socio unico, con sede in Xxxxxxxx (XX), Xxx Xxxx xx. 0, Codice Fiscale, Partita IVA ed iscrizione al Registro delle Imprese di Trento al numero 00123240228, Capitale Sociale Euro € 200.000.000,00 interamente versato ed esistente, società soggetta alla direzione e coordinamento della Provincia autonoma di Trento ai sensi art. 2497bis c.c., in persona del Presidente Xxxxxx Xxxxxxxx, per brevità, chiamata anche solamente “Trentino Sviluppo”;
E
VGEN LAB S.R.L., rappresentata da [•], con sede legale e operativa in Xxxxxxxx xx Xxxxx Xxx 000, 00000 - Xxxx, Codice Fiscale e P.IVA 15506971009, per brevità di seguito chiamata anche solamente “VGen”
E
AZIENDA [•], con sede [•], via [•], partita IVA ed iscrizione al registro imprese di [•], cap. soc. [•], rappresentata dal legale rappresentante [•], per brevità di seguito chiamata anche solamente “Azienda”
PREMESSO CHE:
a) Trentino Sviluppo ha pubblicato in data [•] un Avviso Pubblico riguardante la seconda edizione del progetto cd. “Scintille” in collaborazione con VGen;
b) VGen collabora con Trentino Sviluppo in questa seconda edizione del progetto Scintille al fine di creare un collegamento tra studenti, lavoratori, imprese, istituzioni e tessuto sociale cittadino attraverso la creazione di specifiche Challenge;
c) l’Azienda, in quanto ente selezionato all’esito dell’Avviso Pubblico, è intenzionata a partecipare all’iniziativa e a collaborare, nell’Ambito della Challenge, con i Solver selezionati autonomamente da VGen attraverso la propria Piattaforma. Si precisa sin d’ora che la partecipazione alla Challenge da parte dei Solver sarà regolato dai c.d. “Terms of Services” accessibili sul sito xxx.xxxx.xx/xxxxxxx-xxxxxxxx/, nonché dalle Regole della Challenge che saranno definite a seguito della sottoscrizione del presente Accordo;
d) il presente Accordo integra i contenuti dell’Avviso e non interviene in alcun modo sulle obbligazioni in quest’ultimo determinate ed espressamente assunte dalle Parti;
e) scopo del presente Accordo di Challenge è definire:
i). tempistiche e modalità di svolgimento delle singole fasi del Percorso di Innovazione; ii). contenuti ed obiettivi minimi specifici delle singole fasi del Percorso di Innovazione;
f) l’attività di Trentino Sviluppo relativamente a questo accordo è circoscritta al controllo e alla verifica della conformità dei comportamenti delle altre Parti agli obblighi derivanti dal presente Accordo e dall’Avviso.
Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue;
ART. 1 PREMESSE - DEFINIZIONI
1.1 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo e si intendono perfettamente conosciuti in ogni loro parte.
1.2 Ai fini del presente accordo si intende per:
- “Accordo”: il presente Accordo di Challenge;
- “Agile Coach”: facilitatore Agile certificato che offrirà supporto ai Solver durante la Challenge;
- “Avviso”: l’Avviso Pubblico pubblicato da Trentino Sviluppo in data [•];
- “Challenge”: si intende l’invito a presentare proposte o idee per risolvere specifiche sfide su tematiche di Open Innovation sui temi individuati dall’Azienda;
- “Data di Avvio del Progetto”: si intende si intende la seconda fase del Progetto come specificato nel presente Accordo e nell’Avviso Pubblico.
- “Mentore Aziendale”: dipendente e/o collaboratore dell’Azienda dotato di adeguata esperienza e messo a disposizione da quest’ultima per supportare i Solver durante lo svolgimento della Challenge;
- “Percorso di innovazione”: si intendono tutte le attività, le soluzioni e le proposte elaborate dai Solver nell’ambito della Challenge e finalizzate ad offrire una soluzione in linea con le esigenze dell’Azienda.
- “Piattaforma”: indica la piattaforma di crowdsourcing di proprietà esclusiva di VGen e accessibile tramite il sito xxx.xxxx.xx;
- “Progetto”: la seconda edizione del progetto cd. “Scintille” promosso da Trentino Sviluppo;
- “Regole della Challenge”: indica le disposizioni e le condizioni di partecipazione alla Challenge stabilite unitamente all’Azienda, le quali costituiscono un documento legalmente vincolante tra quest’ultima e il Solver;
- “Solver”: è il soggetto, persona fisica, selezionato da VGen e che partecipa alla Challenge;
- “ToS”: indica i termini di servizio che disciplinano l’accesso, l’uso e le funzioni della Piattaforma e stabiliscono le modalità per usufruire dei servizi resi disponibili tramite la stessa;
ART. 2 OGGETTO
2.1 Con la sottoscrizione dell’Accordo, l’Azienda e VGen intendono disciplinare lo svolgimento, da parte di quest’ultima, della prestazione dei servizi di selezione dei Solver e supporto nella gestione del Progetto e della Challenge.
2.2 La Challenge dovrà essere conforme alle Regole della Challenge definite tra le Parti a seguito della sottoscrizione del presente Accordo, nonché le ulteriori disposizioni che saranno specificate per iscritto tra le Parti durante l’esecuzione dello stesso. Resta inteso tra le Parti che, a seguito della
sottoscrizione dell’Accordo, ciascuna Parte continuerà a svolgere la propria attività a proprio rischio, spese e in totale autonomia, atteso che il presente Accordo non comporta l’instaurazione di alcun rapporto di agenzia, mandato e/o rappresentanza.
ART. 3
DURATA - OBIETTIVI - SVOLGIMENTO DEL PROGETTO
3.1 L’Accordo avrà una durata di n 8 (otto) settimane a partire dalla Data di Avvio del Progetto.
3.2 Finalità dell’iniziativa sono:
- supportare le imprese con la proposta di specifiche soluzioni per facilitare Percorsi di Innovazione;
- favorire l’incontro tra Xxxxxx ed Aziende al fine di favorirne la reciproca collaborazione.
3.3 Il Percorso di Innovazione prevede l’organizzazione di incontri tra l’Azienda, Trentino Sviluppo, VGen ed il Solver per la definizione del contesto di riferimento e per l’individuazione dell’aree di interesse aziendali su cui verteranno le attività progettuali. I Solver lavoreranno alla presentazione di soluzioni alle esigenze aziendali, anche attraverso specifiche metodologie apprese nell’ambito delle tematiche del Lavoro Agile. I Solver saranno affiancati da specifici Mentor che monitoreranno lo svolgimento delle attività.
3.4 Dopo una prima fase conoscitiva tra l’Azienda e i Solver selezionati da VGen, verranno attivati processi di ideazione di soluzioni (c.d. scintille) che verranno proposte alle aziende. Le soluzioni presentate verranno valutate dalle imprese per verificarne la fattibilità, le tempistiche ed il valore aggiunto per lo sviluppo del business dell’Azienda.
Il progetto verrà articolato in 5 fasi come di seguito elencate:
- una prima fase di selezione di n. 5 (cinque) imprese con cui avviare progetti di open innovation;
- una seconda fase dedicata all’organizzazione di momenti di assessment con le aziende selezionate al fine di definire e focalizzare le tematiche oggetto di interesse di queste ultime e identificare le esigenze delle stesse;
- una terza fase di selezione, attraverso la Piattaforma, dei Solver che parteciperanno alla Challenge al fine di avviare il Percorso di Innovazione;
- una quarta fase, dedicata all’avvio dei Progetti di Innovazione d’Impresa anche attraverso il supporto degli Agile Coach;
- una quinta e ultima fase (eventuale e a discrezione dell’Azienda) dedicata all’implementazione dei Progetti di Innovazione d’Impresa proposti dai Solver.
3.5 Trentino Sviluppo si impegna a monitorare tutte le fasi di svolgimento del Progetto, attraverso il monitoraggio diretto e attraverso specifici momenti di coordinamento con VGen e l’Azienda.
ART. 4
OBBLIGHI DELL’AZIENDA
4.1 Con la sottoscrizione del presente Accordo, l’Azienda dichiara di aver preso visione e si obbliga, nei confronti di VGen e dei Solver, a rispettare gli obblighi alla stessa derivanti dai ToS. Rispetto alle previsioni indicate nel Accordo relativamente allo svolgimento delle Challenge, in caso di contrasto con quanto previsto all’interno dei ToS prevarranno le disposizioni di quest’ultimo.
4.2 L’Azienda si obbliga a:
- partecipare ai momenti di assessment con i Solver e Vgen;
- mettere a disposizione un Mentore aziendale dotato di una seniority adeguata per lo svolgimento di attività formative e di coordinamento in favore dei Solver;
- valutare le soluzioni inviate dai Solver nell’ambito della Challenge e a selezionare i vincitori nel rispetto delle previsioni contenute nei ToS;
- fornire a VGen, secondo buona fede e senza ritardo, tutte le informazioni che quest’ultima dovesse ritenere necessarie e/o utili per lo svolgimento della Challenge.
- prestare tutta l’attività di supporto necessaria per lo svolgimento della Challenge ai Solver.
4.3 Qualora l’Azienda intendesse implementare le soluzioni della Challenge così come previsto dalla fase 5 del Progetto, potrà richiedere a VGen di supportarla nell’ambito di questa fase. A tal fine, VGen e l’Azienda concorderanno, mediante separato accordo, le attività e i corrispettivi che l’Azienda sarà tenuta a corrispondere a VGen a tal fine.
4.4 È sin d’ora escluso che si configurino in capo all’Azienda, a Trentino Sviluppo o a VGen rapporti di lavoro subordinato, autonomo, interinale, od anche soltanto di tirocinio e stage con i Solver.
4.5 L’Azienda ha l’obbligo di mantenere riservate le informazioni contenute in ogni atto o documento caricato dai Solver per la partecipazione alla Challenge.
4.6 L’Azienda autorizza VGen a condividere con tutti i potenziali Solver i materiali e/o le informazioni comunicatele dall’Azienda e necessari per la partecipazione e soluzione della Challenge. A tal fine, VGen si impegna a non utilizzare detti materiali per scopi estranei allo svolgimento degli eventi sopra indicati. Tale impegno permane anche dopo la cessazione dell’Accordo per qualsiasi causa.
ART. 5 OBBLIGHI DI VGEN
5.1 VGen si impegna a mantenere attiva la Piattaforma per tutto il periodo di validità del Accordo e a prestare ogni assistenza tecnica necessaria per la risoluzione di problemi relativi all’utilizzo e al funzionamento della stessa.
5.2 VGen si impegna altresì a:
- selezionare i Solver e a curare la composizione dei team che parteciperanno alla Challenge promossa dall’Azienda. Una volta selezionati i Solver, VGen costituirà un team di lavoro composto da un massimo di n. 5 (cinque) membri di età inferiore a 30 anni;
- curare lo sviluppo del Percorso di Innovazione;
- relazionare, con cadenza bisettimanale, ai referenti di Trentino Sviluppo, anche attraverso la predisposizione di apposita documentazione riepilogativa, gli stati avanzamento del progetto, anche in relazione ai risultati raggiunti relativamente gli obiettivi prefissati;
- monitorare tutte le fasi del Percorso di Innovazione, partecipando ai processi creativi direttamente e anche attraverso il raccordo con la figura dell’Agile Coach specificamente individuato da VGen per seguire il percorso aziendale e sotto la sua supervisione.
5.3 Con specifico riferimento alle Challenge, VGen si riserva il diritto di sospendere e/o interrompere dette attività, previa comunicazione da inoltrarsi per iscritto con preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore all’Azienda e a Trentino Sviluppo, senza il riconoscimento di indennizzo o risarcimento alcuno, qualora venisse a conoscenza, si fosse verificata ovvero si stesse verificando una delle seguenti circostanze:
- manomissioni o interventi non autorizzati sulla Piattaforma, effettuati da parte di terzi non autorizzati;
- utilizzo inesatto o non conforme delle funzionalità della Piattaforma che possano, direttamente o indirettamente, determinare situazioni di pericolo o instabilità della Piattaforma e/o arrecare danni a quest’ultima o a qualsivoglia terzo.
In tutte le ipotesi sopra richiamate, VGen si riserva comunque ogni e più ampia azione, facoltà o diritto previsto dalla legge.
5.4 L’Azienda e Trentino Sviluppo riconoscono e prendono atto che VGen potrà interrompere momentaneamente le funzionalità rese disponibili dalla Piattaforma al fine di manutenere, aggiornare, modificare o abilitare nuovi servizi sulla stessa medesima dandone notizia alle altre Parti con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni di calendario.
ART. 6
DIRITTO ALL’UTILIZZO DEI MARCHI E/O LOGHI
6.1 Con riferimento ai rapporti e alle attività previste nell’Accordo, l’Azienda e Trentino Sviluppo conferiscono a VGen, a titolo gratuito e non esclusivo, una licenza worldwide per l’utilizzo dei propri loghi e/o marchi solo ove riferiti all’iniziativa di cui al presente Accordo.
A tal fine, VGen sarà altresì legittimata a dare evidenza della collaborazione instaurata con l’Azienda e Trentino Sviluppo sul proprio sito Internet e/o su eventuali presentazioni realizzate per i propri clienti, dandone comunque preventiva comunicazione alle altre Parti e previo ottenimento del relativo assenso scritto per quanto riguarda i relativi contenuti.
6.2 VGen conferisce all’Azienda e a Trentino Sviluppo il diritto di utilizzare, in via non esclusiva, il proprio logo e/o marchio per realizzare eventuali iniziative di comunicazione sui canali che le stesse riterranno opportuni, dandone comunque preventiva comunicazione a VGen e previo ottenimento del relativo assenso scritto per quanto riguarda i relativi contenuti.
ART. 7
GARANZIE E RESPONSABILITÀ
7.1 VGen non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile per le conseguenze derivanti dalle dichiarazioni, dalle informazioni e/o dai documenti caricati dai Solver, né sarà in alcun modo responsabile nei confronti dell’Azienda, di Trentino Sviluppo o di qualsiasi altro terzo per eventuali danni, reclami, spese o qualsivoglia altro costo o spesa che esse dovessero sostenere quale conseguenza di eventuali contestazioni connesse e/o relative ai materiali caricati dai Solver per la partecipazione alla Challenge, al Progetto e/o ad eventuali iniziative organizzate per lo svolgimento della Challenge da parte dell’Azienda.
7.2 VGen, inoltre, non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile di problemi di accesso alla Piattaforma e ai servizi resi ivi disponibili dovuti a cause non direttamente imputabili e/o collegate all’attività della stessa, né quest’ultima garantisce che i servizi oggetto dell’Accordo rispondano alle esigenze dell’Azienda e di Trentino Sviluppo. A titolo esemplificativo e non esaustivo, VGen non sarà altresì responsabile di eventuali:
- utilizzi inesatti o non conformi dei servizi messi a disposizione dell’Azienda, di Trentino Sviluppo e dei Solver;
- problemi di connettività e di continuità della connessione internet a disposizione dei Solver;
- problemi dipendenti dai dispositivi utilizzati dagli utenti e dai Solver, dalle loro caratteristiche e/o ad eventuali guasti degli stessi;
- attività di manutenzione ordinarie e/o straordinarie, purché segnalate nel rispetto del concordato termine di preavviso di cui al precedente art. 5;
- problemi di compatibilità tra i dispositivi utilizzati dai Solver e le caratteristiche tecniche della Piattaforma.
7.3 L’Azienda e Trentino Sviluppo riconoscono e prendono atto che, nell’ambito della Challenge e/o
di tutte le attività svolte da VGen per conto delle stesse, i Solver agiscono sotto la loro diretta responsabilità. VGen, pertanto, non garantisce la veridicità dei dati forniti dai Solver al momento della registrazione, né l’autenticità dei documenti da essi presentati per partecipare alle predette attività o eventi.
Non potrà essere altresì attribuita a VGen alcuna responsabilità per le conseguenze derivanti dalle dichiarazioni e/o dal comportamento dei Solver durante la Challenge o, più ampiamente, nell’ambito del Progetto.
7.4 Ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, ciascuna delle Parti potrà risolvere il presente Accordo in qualsiasi momento e con effetto immediato, a mezzo lettera raccomandata A.R. e/o PEC, ove la Parte adempiente dichiari di volersi avvalere della presente clausola, qualora l’altra Parte:
- incorra in procedure esecutive o concorsuali;
- venga dichiarata fallita;
- violi anche solo uno degli obblighi indicati agli artt. 4 (“Obblighi dell’Azienda), 5 (“Obblighi di VGen”), 8 (“Limiti di Utilizzo e Proprietà Intellettuale”).
7.5 Resta inteso tra le Parti che, al ricorrere di uno degli eventi riportati al precedente art. 7.4, l’eventuale prosecuzione nell’utilizzo dei servizi e delle attività oggetto dell’Accordo non potrà essere interpretata in nessun caso come continuazione o rinnovo del rapporto, come sanatoria delle inadempienze, come tolleranza ovvero come rinuncia alla volontà di risolvere l’Accordo con ogni sua conseguenza ripristinatoria o risarcitoria.
ART. 8
LIMITI DI UTILIZZO E PROPRIETÀ INTELLETTUALE
8.1 I diritti di proprietà intellettuale e/o industriale relativi alla Piattaforma, così come i relativi contenuti inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la grafica, le funzionalità, i layout, i flow chart, il c.d. look and feel e i database che ne consentono il funzionamento, sono di titolarità esclusiva di VGen e sono protetti dalla normativa in materia di proprietà intellettuale e industriale.
8.2 Le Parti non potranno, a titolo esemplificativo e non esaustivo, modificare, integrare in altro software, copiare, trasmettere, riprodurre, pubblicare, creare lavori derivati o simili, adattare, condividere in rete, la Piattaforma o le soluzioni applicative in essa contenuti (o anche solo parte di esse), né agevolare uno dei suddetti comportamenti in qualsiasi modo anche successivamente alla cessazione dell’Accordo per qualsiasi causa.
8.3 È vietato decodificare, decompilare o disassemblare o compiere attività di reverse-engineering della Piattaforma, delle soluzioni applicative in essa contenuti o anche solo di parte di esse, nonché sono assolutamente vietate tutte le attività preordinate a ottenere il codice sorgente. È fatto espresso divieto alle Parti, inoltre, di manomettere o interrogare la Piattaforma e/o gli altri applicativi messi a disposizione da VGen per agevolare usi non autorizzati.
8.4 Resta inteso tra le Parti che ogni e più ampio diritto di sfruttamento delle proprietà intellettuali derivanti da o comunque collegate alle soluzioni proposte dai Solver nell’ambito della Challenge restano di esclusiva titolarità dell’Azienda. Resta di titolarità dei Solver, invece, il diritto morale d'autore conformemente a quanto previsto dalla normativa applicabile in materia di proprietà intellettuale e industriale.
In considerazione di quanto sopra, nell'ipotesi in cui l’Azienda intendesse implementare, sviluppare e/o altrimenti utilizzare dette soluzioni, si obbliga a coinvolgere, secondo le modalità dalle stesse ritenute più opportune e in conformità alla normativa applicabile, i Solver nell'implementazione e/o sviluppo di dette soluzioni.
Resta sin d’ora escluso il coinvolgimento di Trentino Sviluppo e di VGEN in qualsivoglia accordo a tal proposito ed a tal fine stipulato.
In ogni caso, VGen si impegna a supportare i Solver nella fase di contrattazione tra questi ultimi e l’Azienda relativamente agli accordi da sottoscrivere in relazione all’implementazione e sviluppo delle soluzioni proposte nell’ambito della Challenge.
ART. 9 CORRISPETTIVI
9.1 Resta inteso tra le Parti che i corrispettivi dovuti per lo svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo da parte di VGen sono e restano esclusivamente a carico di Trentino Sviluppo, ad eccezione di quanto previsto al precedente punto 4.3. riguardante l’implementazione delle soluzioni derivanti dalla Challenge, conformemente agli accordi intercorrenti tra Trentino Sviluppo e VGen. L’Azienda, pertanto, non sarà tenuta a corrispondere alcun corrispettivo in favore di VGen, né quest’ultima potrà vantare pretese o aspettative nei confronti dello stesso.
9.2 Il presente Accordo non comporta costi a carico dell’Azienda, con la sola eccezione dell’impegno a mettere a disposizione del Percorso di Innovazione una propria risorsa umana o più risorse se ritenuto maggiormente efficace, per il periodo di Progetto, in qualità di Mentore Aziendale.
9.3 L’Azienda prende atto e accetta che, quale ente beneficiario del Progetto, non potrà vantare alcuna pretesa o aspettativa di natura economica nei confronti di Trentino Sviluppo e/o di VGen rispetto alle attività ad essa imputabili ai sensi del presente Accordo.
ART. 10 RISERVATEZZA
10.1 Con la firma del presente accordo le Parti si intendono reciprocamente autorizzate a trattare ed a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ai soli adempimenti normativi connessi con l’accordo medesimo ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”). A tal fine, l’Azienda e VGen autorizzano fin d’ora Trentino Sviluppo al trattamento, anche informatico e telematico, ed alla comunicazione dei propri dati personali, per l’assolvimento degli obblighi previdenziali, assistenziali, fiscali e contabili imposti dalla legge e dalla normativa comunitaria, connessi al presente accordo conformemente alle previsioni contenute nel GDPR.
10.2 Resta inteso che tutta la documentazione e le informazioni fornite ed ottenute nei rapporti reciproci fra le Parti e con i Solver con cui le Parti verranno in contatto sono di carattere confidenziale e riservato. Esse non potranno essere utilizzate per scopi diversi da quello per le quali sono fornite, senza preventiva autorizzazione scritta di tutte le Parti contraenti.
10.3 Ciascuna Parte si impegna ad applicare le opportune misure per mantenere circoscritte le informazioni, la documentazione e i database prodotti dalla collaborazione.
ART. 11 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
11.1 Con la sottoscrizione dell’Accordo, le Parti dichiarano di essersi reciprocamente informate, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”), in merito all’utilizzo dei propri dati personali e di essere a conoscenza dei diritti riconosciutigli dagli artt. 15-22 del GDPR, ivi compreso il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
11.2 Le Parti, nell’ambito dei trattamenti effettuati in virtù dell’esecuzione del presente Accordo, si impegnano al rispetto di tutte le disposizioni contenute nel GDPR e del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice Privacy”), nonché nei provvedimenti legislativi e regolamentari emanati in materia dalle competenti Autorità nazionali ed europee. In particolare, tutti i dati personali scambiati fra le Parti nel corso dello svolgimento dell’Accordo saranno trattati: (i) per le sole finalità indicate nell’Accordo ed in modo strumentale all’espletamento dello stesso, (ii) per adempiere ad eventuali obblighi di legge imposti dalla normativa nazionale, europea ovvero da prescrizioni del Garante per la protezione dei
dati personali, (iii) con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare la riservatezza e i diritti riconosciuti agli interessati, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati, anche particolari, di cui alla richiamata normativa.
11.3 Le Parti dichiarano altresì che l’ubicazione dei dati personali trattati è all’interno del territorio Europeo e che in caso di ubicazione dei dati al di fuori dello stesso, verrà garantita adeguata tutela dei dati personali trattati mediante la sottoscrizione di un accordo che comprenda le Clausole contrattuali standard previste dalla Commissione europea.
11.4 Le Parti si impegnano reciprocamente a tenersi indenni e manlevate da ogni e qualsiasi responsabilità derivante o comunque connessa alla violazione della normativa sopra richiamata, nonché di ogni ulteriore previsione normativa o regolamentare applicabile in materia, dei propri dipendenti o collaboratori ovvero dei soggetti terzi di cui si avvale per l’esecuzione del presente Accordo.
11.5 In relazione ai trattamenti svolti dalle Parti per effetto del presente Accordo, Trentino Sviluppo, l’Azienda e VGen opereranno in qualità di Titolari Autonomi del Trattamento.
ART. 12
MODELLO ORGANIZZATIVO E CODICE ETICO E PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE EX L.190/2012
12.1 L’Azienda e VGen, con la sottoscrizione del presente Accordo, dichiarano di aver preso conoscenza dei Protocolli di prevenzione dei reati ex D.Lgs. 231/2001 e dei reati di corruzione ex L. 190/2012 evidenziati nel “Documento di sintesi del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 231/2001 integrato ex L. 190/2012”, dei principi contenuti nel Codice Etico e delle regole contenute nel Codice di comportamento degli amministratori, dei dipendenti e dei collaboratori adottati da Trentino Sviluppo S.p.A., pubblicati nella sezione “Società Trasparente” del sito internet istituzionale di TRENTINO SVILUPPO (xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xx/Xxxxxxxxxxxxx/Xxxxxxx_Xxxxxxxxxxx/XxxxxxxXxxxxxxxxxx/Xxxxxxx_Xxx sparente.aspx) e si impegnano a non porre in essere alcun comportamento in violazione dei medesimi o che induca in qualsiasi modo i destinatari a violarli.
ART. 13
DOMICILIO – COMUNICAZIONI - MODIFICHE
13.1 Ai fini dell’esecuzione dell’Accordo, le Parti si impegnano a inviare ogni comunicazione che dovesse rendersi necessaria rispettivamente:
- se alla Azienda: Indirizzo: [•] Mail: [•];
PEC: [•]
- se a Trentino Sviluppo: Indirizzo: [•]
Mail: [•];
PEC: [•]
- se a VGen:
Indirizzo: Xxxxxxxx xx Xxxxx Xxx x. 000, 00000 - Xxxx Mail: [•];
PEC: [•].
13.2 Nel corso della vigenza dell’Accordo, le Parti si obbligano a comunicare tempestivamente ogni variazione dei rispettivi indirizzi. In caso di mancata comunicazione di dette variazioni, tutte le comunicazioni e/o notificazioni eseguite presso i recapiti sopra indicati avranno piena validità ed efficacia.
13.3 Presso i suddetti indirizzi, ovvero presso quelli successivamente indicati, le Parti eleggono il proprio domicilio, ivi compreso quello ai fini di eventuali notificazioni giudiziali, salvo quanto eventualmente stabilito dalle disposizioni inderogabili del Codice di procedura civile.
ART. 14
LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
14.1 Il presente accordo e qualsiasi atto o diritto da questi derivanti sono regolati dalla legge italiana.
14.2 Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione agli stessi, comprese quelle inerenti la loro interpretazione, saranno ai sensi dell’art. 26 comma 2 del X.x.x. xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xx Xxxxxxxx (XX).
ART. 15 DISPOSIZIONI FINALI
15.1 Il presente Accordo sostituisce ogni accordo, intesa, negoziazione scritta od orale intervenuta in precedenza tra le Parti e concernente l’oggetto dello stesso.
15.2 L’Accordo non è trasferibile né cedibile a terze parti salvo il previo consenso scritto dell’altra Parte.
15.3 Ai sensi dell’art. 1419 del Codice Civile, l’eventuale dichiarazione di nullità e/o invalidità, parziale o totale, di una delle clausole dell’Accordo non inficerà la validità dello stesso nella sua interezza. Pertanto, dovranno considerarsi comunque vincolanti le clausole non affette da nullità e/o invalidità.
15.4 Qualsiasi modifica o integrazione del presente Accordo dovrà essere redatta in forma scritta e accettata dalle Parti a pena di nullità
15.5 Le Parti dichiarano di aver negoziato ogni singola clausola del presente Accordo e di escludere, pertanto, l’applicabilità degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile.
Per Trentino Sviluppo S.p.A. Direzione Operativa
Il Presidente Xxxxxx Xxxxxxxx
Per l’Azienda
Per VGen Lab S.R.L.