CONDIZIONI DI CONTRATTO
Edizione: 1° marzo 2014
CONDIZIONI DI CONTRATTO
Ai fini di quanto di seguito rappresentato si deve fare riferimento alle seguenti definizioni:
GIORNO DI CALCOLO (DELLA
QUOTA)
Il valore unitario delle quote dei Fondi Interni viene determinato dalla Società giornalmente nei giorni di mercati aperti.
GIORNO DI CONCLUSIONE Giorno successivo (se di mercati aperti ovvero il primo giorno di mercati aperti successivo) a quello in cui la Società ha acquisito la valuta del mezzo di pagamento, sempreché la Rappresentanza Generale abbia ricevuto la Proposta – trasmessa dal Soggetto Distributore
– ed entro tale periodo non abbia comunicato per iscritto all’investitore-contraente la volontà di rifiutare la Proposta medesima, avendone valutato l’eventuale rischio.
GIORNO DI DECORRENZA Giorno dal quale decorre la garanzia assicurativa. Il Giorno di Decorrenza coincide con il Giorno di Conclusione.
GIORNO DI MERCATI APERTI Giorno lavorativo bancario completo/intero in Irlanda e in Italia che sia anche giorno di Borse Nazionali aperte in Irlanda e in Italia.
GIORNO DI RIMBORSO Terzo giorno di mercati aperti successivo alla data di ricevimento della richiesta di riscatto e della relativa documentazione necessaria per la Società ai fini del disinvestimento.
Le tempistiche qui rappresentate sono da intendersi le medesime nel caso di richiesta di recesso.
GIORNO DI SOTTOSCRIZIONE Xxxxxx in cui il premio versato viene convertito in quote del Fondo Interno.
GIORNO DI VALUTAZIONE (DETTO ANCHE GIORNO DI
VALORIZZAZIONE)
Ogni giorno di Mercati Aperti di riferimento per il calcolo del valore complessivo del Fondo Interno e conseguentemente del valore unitario della quota del Fondo Interno stesso.
ART. 1 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Il presente Contratto è un Contratto di assicurazione a vita intera e prevede la corresponsione di un capitale al verificarsi del decesso dell’Assicurato o l’erogazione di un capitale nel caso di richiesta di riscatto da parte dell’investitore-contraente.
ART. 2 - PLURALITA’ DI CONTRAENTI
Il presente Contratto può essere sottoscritto da uno o due investitori-contraenti. Nel caso in cui il Contratto sia sottoscritto da due investitori-contraenti, si applicano le seguenti disposizioni:
- gli investitori-contraenti hanno uguali diritti per tutto quanto attiene ai loro rapporti con la Società;
- entrambi dichiarano irrevocabilmente di riconoscersi uguali poteri, anche di totale disposizione degli importi investiti e delle relative facoltà, esercitabili anche a firme disgiunte e manlevano sin da ora la Società per l’esecuzione di quanto disposto, anche su istruzione di uno solo di essi. Qualora prima dell’esecuzione pervengano disposizioni divergenti, la Società si asterrà dall’eseguirle, in attesa di istruzioni concordi;
- in caso di premorienza di uno degli investitori-contraenti, diverso dall’Assicurato, gli investitori-contraenti convengono fin da ora che l’investitore-contraente sopravvissuto possa esercitare tutti i diritti derivanti dal contratto, salvo diversa disposizione testamentaria dell’investitore-contraente deceduto;
- qualsiasi designazione, ridesignazione o revoca di beneficiari dovrà essere effettuata esclusivamente a firma congiunta di entrambi gli investitori-contraenti;
- la designazione del Beneficiario effettuata congiuntamente all’atto della sottoscrizione della Proposta, diventa irrevocabile alla morte di uno di essi, fatto salvo espressa disposizione liberatoria testamentaria dell’investitore-contraente deceduto a favore dell’investitore-contraente sopravvissuto.
Nel caso in cui il Contratto sia stato stipulato da due investitori-contraenti ogni riferimento al singolare contenuto nelle presenti condizioni deve intendersi anche al plurale.
Nel caso in cui il Contratto sia stato stipulato da un solo investitore-contraente, costui potrà estendere in qualsiasi momento il contratto stesso mediante apposita disposizione di “richiesta di cointestazione” da inviare alla Società.
ART. 3 - PRESTAZIONI DEL CONTRATTO
In caso di decesso dell’Assicurato è prevista la corresponsione, ai beneficiari designati da parte della Società - per il tramite del Soggetto Distributore - di un capitale assicurato rappresentato dal controvalore delle quote del Fondo Interno prescelto incrementato di una maggiorazione che varia in funzione dell’età dell’Assicurato stesso al momento del decesso, come da tabella sottoriportata.
Età dell’Assicurato (in anni interi) alla data del decesso | Misura % di maggiorazione |
Fino a 50 anni | 1,00% |
Da 51 a 60 anni | 0,50% |
Da 61 a 70 anni | 0,25% |
Da 71 a 80 anni | 0,10% |
81 anni ed oltre | 0,05% |
Il rischio del decesso è coperto in qualunque momento si verifichi e per qualsiasi causa, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato. Il controvalore delle quote è determinato moltiplicando il numero complessivo delle quote detenute per il relativo valore unitario delle stesse il terzo giorno di mercati aperti successivo alla data di ricevimento da parte della Società della richiesta di liquidazione per decesso, corredata della necessaria documentazione. La data di ricevimento di tutta la documentazione viene assunta come giorno di riferimento per il disinvestimento.
Qualora il decesso dell’Assicurato si verifichi prima Giorno di Conclusione e Decorrenza del Contratto, la Società restituisce interamente il premio versato.
Qualora il decesso dell’Assicurato avvenga nel periodo che va dalla data di sottoscrizione della disposizione di premio aggiuntivo alla data di investimento dello stesso, verrà liquidato da parte della Società il capitale assicurato calcolato con i criteri suesposti, sulla base del controvalore delle quote possedute, senza considerare tale premio aggiuntivo che verrà integralmente restituito.
ART. 4 - OPZIONE IN RENDITA
L’investitore-contraente, purché siano trascorsi almeno 5 anni dal Giorno di Conclusione e Decorrenza del Contratto e dal GIORNO DI SOTTOSCRIZIONE (cioè il giorno in cui il premio versato viene convertito in quote del Fondo Interno) di ciascun versamento aggiuntivo, può chiedere alla Società di convertire, anche parzialmente, l’importo del riscatto in una rendita posticipata rivalutabile sul Soggetto assicurato.
La prestazione in rendita è certa fino all’età di 85 anni per cui, in caso di decesso dell’Assicurato prima di tale età, verrà comunque corrisposta ai Beneficiari designati fintantoché questi avrebbe compiuto 85 anni.
Al raggiungimento dell’85esimo anno di età la rendita diventa vitalizia per cui, in caso di decesso dell’Assicurato dopo tale età, cesserà l’erogazione della rendita.
Nella fase di erogazione la rendita non potrà essere riscattata tuttavia in caso di morte dell’assicurato nel periodo di erogazione della rendita certa, ossia prima che l’assicurato compia 85 anni, i beneficiari designati ovvero gli eredi legittimi hanno la facoltà, dietro domanda scritta, di richiedere alla Società la liquidazione in un'unica soluzione delle eventuali future rate residue della rendita certa. L’importo della liquidazione della rendita certa verrà calcolato sulla base dell’importo dell’ultima annualità interamente corrisposta (o quella iniziale se non è stata ancora corrisposta la prima annualità), considerando la somma delle rate future residue, scontando tali importi al tasso di attualizzazione. Tale tasso sarà stabilito dalla Società sulla base dei tassi di mercato relativi alle obbligazioni emesse dallo stato italiano aventi la stessa durata residua della rendita certa (con un minimo pari al tasso tecnico), maggiorato di un punto percentuale.
Alla data della richiesta l’Assicurato deve avere un’età almeno pari a 55 anni e non superiore a 75 anni, e l’ammontare della rendita annua iniziale non deve essere inferiore a Euro 5.000,00.
Il tasso di conversione della rendita sarà quello in vigore alla data in cui la Società riceve la richiesta di conversione del capitale in rendita da parte dell’investitore-contraente. A titolo puramente indicativo si riportano in Allegato 2 i coefficienti attualmente in essere.
La rendita annua si determina dividendo il capitale da convertire al netto di ogni onere fiscale e del costo previsto al successivo punto 12.1.6. per il relativo coefficiente di conversione, determinato in corrispondenza dell’anno di nascita e dell’età dell’Assicurato al momento della richiesta.
La rivalutazione annuale della rendita d’opzione avverrà in conformità a quanto descritto nella Clausola di Rivalutazione delle presenti Condizioni di Assicurazione.
La richiesta di conversione in rendita deve essere comunicata per iscritto dall’investitore- contraente alla Società, il quale dovrà scegliere fra il pagamento in rate annuali o semestrali.
ART. 5 - DICHIARAZIONI DELL’INVESTITORE- CONTRAENTE E DELL’ASSICURATO
ART. 6 - CONCLUSIONE E DECORRENZA DEL CONTRATTO
La Società si impegna ad inviare, al più tardi 60 giorni prima della data da cui sarà possibile
- fermo restando il verificarsi delle altre condizioni - la richiesta dell’opzione in rendita da parte dell’investitore-contraente, una descrizione sintetica per iscritto di tutte le opzioni esercitabili, con evidenza dei relativi costi e condizioni economiche, il Prospetto aggiornato dei prodotti in relazione ai quali l’avente diritto abbia manifestato il proprio interesse e le relative condizioni di contratto, previa illustrazione delle caratteristiche principali dei prodotti offerti in opzione.
La Società potrà decidere di cedere l’erogazione della prestazione di rendita ad altra Compagnia di Assicurazione con cui stipulerà apposito accordo e, in tale caso, provvederà ad informare l’investitore-contraente, almeno 3 mesi prima della data di decorrenza di detta cessione, tramite comunicazione scritta nella quale saranno indicati gli estremi della Compagnia erogatrice della rendita e la data di decorrenza della cessione.
A tale fine la Società richiede il consenso preventivo dell’investitore-contraente e dell’Assicurato (se diverso dall’investitore-contraente) e questi ultimi prestano il proprio consenso apponendo la propria firma nella sezione “Dichiarazioni” della Proposta.
La Società rimane comunque obbligata nei confronti dell’investitore-contraente:
- fino alla data di esercizio dell’opzione in rendita, per tutte le prestazioni definite nel presente Contratto;
- successivamente alla predetta data, per le prestazioni relative all’eventuale parte di capitale non convertita in rendita.
La predetta cessione non comporterà onere alcuno a carico dell’investitore-contraente che in ogni caso avrà comunque facoltà di recedere dal Contratto, prima della erogazione della rendita, e di chiedere il valore di riscatto senza oneri aggiuntivi, rispetto a quanto previsto al successivo articolo 12.1.4.
Rivalutazione della rendita
La Società riconosce una rivalutazione annua delle prestazioni in base alle condizioni che seguono.
La Società gestisce le attività a copertura degli impegni assunti (riserve matematiche) nei confronti degli aderenti al Fondo, attraverso la Gestione Speciale denominata “AZ PENSION” con le modalità ed i criteri previsti dall’Allegato 1 “Regolamento della Gestione Speciale AZ PENSION”.
A) La Società dichiara entro il 31 Marzo di ciascun anno il rendimento annuo da attribuire all’investitore-contraente ottenuto moltiplicando il rendimento, di cui al punto 2) del Regolamento della Gestione Speciale AZ PENSION, per l’aliquota di retrocessione pari all’85%. La misura annua di rivalutazione si ottiene scontando, per il periodo di un anno al tasso tecnico già conteggiato nel calcolo dei coefficienti di conversione e pari attualmente al 2,50%, la differenza - se positiva - fra il rendimento finanziario attribuito ed il tasso tecnico stesso. In ogni caso il rendimento finanziario attribuito non può risultare superiore al rendimento annuo della gestione Speciale AZ PENSION diminuito dell’1%.
B) Ad ogni anniversario della data di erogazione della rendita, la stessa viene aumentata di un importo pari al prodotto della rendita dell’anniversario immediatamente precedente per la misura della rivalutazione fissata a norma del precedente punto A).
Le dichiarazioni dell’investitore-contraente e dell’Assicurato devono essere complete ed esatte, secondo quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 c.c.
L’inesatta indicazione della data di nascita dell’Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all’età reale, dell’eventuale prestazione.
Il Contratto si considera concluso (GIORNO DI CONCLUSIONE) il giorno successivo (se di mercati aperti ovvero il primo giorno di mercati aperti successivo) a quello in cui la Società ha acquisito la valuta del mezzo di pagamento (così come previsto al successivo Articolo 9), sempreché la Rappresentanza Generale abbia ricevuto la Proposta - trasmessa dal Soggetto Distributore - ed entro tale periodo non abbia comunicato per iscritto all’investitore-contraente la volontà di rifiutare la Proposta medesima, avendone valutato l’eventuale rischio.
A fini informativi si avverte che il Soggetto Distributore è impegnato contrattualmente dalla Società ad inoltrare le Proposte ed i relativi mezzi di pagamento entro e non oltre il giorno lavorativo successivo a quello in cui lo stesso li ha ricevuti.
L’investitore-contraente verrà informato successivamente del Giorno di Conclusione del Contratto tramite l’invio della Lettera di Conferma.
Il GIORNO DI DECORRENZA è il giorno dal quale decorre la garanzia assicurativa. Il Giorno di Decorrenza coincide con il Giorno di Conclusione.
ART. 7 - REVOCA DELLA PROPOSTA E RECESSO DAL CONTRATTO
ART. 8 - DURATA DEL CONTRATTO
ART. 9 - PAGAMENTO DEL PREMIO
ART. 10 - MODALITÀ DI CONVERSIONE DEL PREMIO IN QUOTE
L’investitore-contraente ha la facoltà, così come previsto dalla normativa vigente, di revocare la Proposta prima del Giorno di Conclusione del Contratto, così come definito all’art. 6, mediante comunicazione scritta da inviare alla Rappresentanza Generale con lettera raccomandata.
La Società - per il tramite del Soggetto Distributore - restituirà all’investitore-contraente l’intero premio corrisposto entro 30 giorni dalla data di ricevimento della raccomandata.
L’investitore-contraente ha la facoltà di recedere dal Contratto entro 45 giorni dal Giorno di Conclusione dello stesso. Al fine di esercitare tale diritto, l’investitore-contraente deve inviare, entro il suddetto termine, una richiesta scritta alla Rappresentanza Generale mediante lettera raccomandata. La Società, in funzione del Fondo Interno prescelto, rimborsa all’investitore-contraente – per il tramite del Soggetto Distributore - un importo come di seguito determinato, maggiorato dei costi pagati di cui all’art. 12.1.1 e 12.1.2 ed al netto del costo di recesso pari a 50,00 Euro di cui all’art. 12.1.7.
L’importo è ottenuto moltiplicando il numero delle quote attribuite per il valore unitario delle stesse rilevato il terzo giorno di mercati aperti successivo alla data di ricevimento della richiesta di riscatto e della relativa documentazione necessaria per la Società ai fini del disinvestimento.
La Società provvederà a rimborsare l’investitore-contraente entro 30 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione.
Il presente Contratto non ha una durata prefissata. Il Contratto si estingue in caso di riscatto totale o con il decesso dell’Assicurato.
Il Contratto prevede il versamento di un premio iniziale da corrispondere all’atto della sottoscrizione della Proposta e di eventuali premi aggiuntivi.
L’importo minimo previsto per il premio iniziale è pari a Euro 5.000,00 mentre per ciascun premio aggiuntivo è pari a Euro 500,00.
La Società, a seguito dell’investimento del premio iniziale e di ogni premio aggiuntivo, invierà all’investitore-contraente - entro 10 giorni di mercati aperti dal Giorno di Valutazione - una Lettera di Conferma contenente le seguenti informazioni:
- il Giorno di Sottoscrizione;
- il premio lordo versato;
- il premio netto investito;
- il numero delle quote del Fondo Interno sottoscritto;
- il valore unitario delle quote del Fondo Interno con il relativo Giorno di Valutazione. Relativamente ai soli premi iniziali vengono altresì comunicati all’investitore-contraente il numero di proposta, il numero di polizza nonché il Giorno di Conclusione e Decorrenza.
MODALITA’ DI PAGAMENTO DEL PREMIO
Il pagamento del premio iniziale deve essere effettuato a favore del soggetto distributore individuato nel modulo di proposta scegliendo tra le seguenti modalità:
- Assegno circolare /bancario non trasferibile;
- Bonifico Bancario;
- Utilizzo del controvalore riveniente dal rimborso di prodotti/servizi del Gruppo Azimut. Il pagamento dei premi aggiuntivi deve essere effettuato a favore del soggetto distributore individuato nel modulo di proposta scegliendo tra le seguenti modalità:
- Assegno circolare/bancario non trasferibile;
- Bonifico Bancario;
- Autorizzazione permanente di addebito su conto corrente bancario indicato dall’investitore-contraente;
- Utilizzo del controvalore riveniente dal rimborso di prodotti/servizi del Gruppo Azimut. La valuta relativa ai predetti mezzi di pagamento si considera acquisita dalla Società il secondo giorno lavorativo di calendario italiano successivo al versamento del premio da parte del Distributore, purché tale giorno cada in un giorno di mercati aperti. In caso contrario si assume il primo giorno di mercati aperti successivo.
L’investitore-contraente, al momento della sottoscrizione della Proposta, effettua la scelta del Fondo Interno al quale viene collegato l’investimento. I versamenti effettuati, relativi sia all’importo iniziale che ai versamenti aggiuntivi sono convertiti in quote del Fondo Interno prescelto, con le tempistiche e le modalità di seguito rappresentate:
• PREMIO UNICO INIZIALE: il premio versato inizialmente al momento della sottoscrizione della proposta viene convertito in quote del Fondo Interno prescelto il Giorno di Conclusione e Decorrenza del Contratto;
• EVENTUALI PREMI AGGIUNTIVI: i premi versati successivamente vengono
ART. 11 - OPERAZIONI DI SWITCH
ART. 12 - COSTI DEL PRODOTTO
convertiti in quote del Fondo Interno prescelto il giorno successivo a quello in cui la Società ha acquisito la valuta del mezzo di pagamento purchè tale giorno cada in giorno di mercati aperti. In caso contrario si assume il primo giorno di mercati aperti successivo.
Ai fini della determinazione del numero di quote, i premi versati, diminuiti dei costi applicati dalla Società, vengono divisi per il valore unitario delle quote del Fondo Interno prescelto dall’investitore-contraente.
L’investitore-contraente ha la facoltà di richiedere alla Società - in qualsiasi momento successivo al Giorno di Conclusione e Decorrenza - il trasferimento totale del controvalore delle quote da un Fondo Interno (FONDO INTERNO DI PROVENIENZA) ad un altro (FONDO INTERNO DI DESTINAZIONE), scelto tra quelli previsti dal presente Contratto, utilizzando l’apposita disposizione per Sostituzione Fondo predisposta dalla Società. Tutti i versamenti futuri confluiranno quindi nel nuovo Fondo Interno. Nel caso sia attivo il Servizio Distribuzione Proventi il rimborso periodico sarà realizzato sul Fondo Interno di Destinazione in base ai medesimi parametri del Servizio prescelti dall’investitore-contraente relativamente al fondo Interno di Provenienza.
L’investitore-contraente ha la facoltà di effettuare operazioni di passaggio in un nuovo Fondo Interno istituito successivamente alla prima sottoscrizione previa consegna da parte della Società della relativa informativa tratta dal Prospetto aggiornato.
Il costo relativo a tale operazione è previsto al successivo art. 12.1.5.
La procedura adottata per effettuare il trasferimento della totalità del numero delle quote dal Fondo Interno di provenienza ad un altro è la seguente:
• viene determinato il controvalore delle quote possedute nel Fondo Interno di provenienza, calcolato come prodotto del numero delle quote da rimborsare per il valore unitario delle stesse del terzo giorno di mercati aperti successivo a quello del ricevimento, da parte della Società, dell’apposita disposizione di switch;
• in pari data, l’importo così ottenuto, al netto degli eventuali costi, viene investito nel Fondo Interno di destinazione al valore unitario del medesimo.
La Società invia all’investitore-contraente una Lettera di Conferma Sostituzione Fondo che indica:
- la data alla quale è avvenuto il trasferimento;
- il valore unitario delle quote del Fondo sostituito e del nuovo Fondo;
- il numero delle quote liquidate e contestualmente acquistate;
- il controvalore delle quote alla data di sostituzione.
12.1. Costi direttamente a carico dell’investitore-contraente
12.1.1. Spese fisse
Al momento del versamento del premio è previsto il prelievo di un diritto fisso di sottoscrizione pari ad Euro 50,00.
12.1.2. Costi di caricamento
Al momento del versamento del premio è prevista l’applicazione di una percentuale variabile, come indicata nella tabella che segue, definita in funzione dell’importo del premio lordo versato e della previsione di investire un certo importo complessivo (Capacità di investimento).
PREMIO VERSATO CAPACITA’ DI INVESTIMENTO | |||
HIGH | AFFLUENT | PRIVATE | |
da € 5.000 a 24.999,99 | 3,00% | 2,00% | 1,00% |
da € 25.000 a 49.999,99 | 2,50% | 1,50% | 0,75% |
da € 50.000 | 2,00% | 1,00% | 0,50% |
Per Capacità di investimento dell’investitore-contraente si intende la potenziale disponibilità dello stesso ad investire nel Contratto un certo importo di premio. Tale capacità viene individuata all’atto della sottoscrizione della Proposta e non può essere modificata successivamente, nell’ambito dello stesso Contratto. La capacità di investimento viene così definita:
HIGH previsione di investire un importo complessivo inferiore a Euro 250.000,00;
AFFLUENT previsione di investire un importo complessivo uguale o superiore a Euro 250.000,00 ma inferiore a Euro 500.000,00;
PRIVATE previsione di investire un importo complessivo uguale o superiore a Euro 500.000,00.
Beneficio di accumulo: per ogni premio aggiuntivo, l’investitore- contraente ha diritto all’applicazione della percentuale di caricamento corrispondente alla somma dell’importo lordo del premio aggiuntivo e dell’importo globalmente versato (al lordo di eventuali riscatti) nell’ambito dello stesso Contratto.
12.1.3. Costo delle coperture assicurative previste dal contratto: non sono previsti costi a carico dell’investitore-contraente per le coperture assicurative previste dal contratto.
12.1.4. Costi di rimborso del capitale prima della scadenza
Costo per il riscatto: è prevista – all’atto del riscatto parziale/totale - la corresponsione di un costo di riscatto decrescente in funzione del periodo di permanenza delle quote medesime nel Fondo Interno nella misura seguente:
fino a 12 mesi 2,50%
da 12 mesi a 24 mesi 1,75%
da 24 mesi a 36 mesi 1,00%
oltre 36 mesi 0,50%
calcolato sul controvalore delle quote da riscattare, con un minimo di Euro 50,00.
Per periodo di permanenza delle quote nel Fondo Interno si intende l’arco temporale intercorrente tra la data di decorrenza di ogni versamento e quella presa a riferimento per il riscatto delle quote medesime. Ai fini della determinazione del costo di riscatto, le quote rivenienti da ogni sottoscrizione sono considerate separatamente da quelle rivenienti da precedenti o successive sottoscrizioni. Ai fini del riscatto, la Società darà priorità alle quote sottoscritte in epoca più remota, provvedendo poi a determinare il controvalore del riscatto
– così come indicato all’art. 14 – trattenendo dal controvalore delle quote l’ammontare del costo di riscatto.
12.1.5. Costi di switch: per ogni sostituzione del Fondo Interno successiva alla prima, è previsto un costo a carico dell’investitore-contraente pari a 25,00 Euro.
12.1.6. Costo della conversione in rendita: al momento della conversione in rendita è prevista l’applicazione di un costo pari allo 0,50% del controvalore delle quote convertite in rendita. In tal caso non verranno applicati i costi di rimborso del capitale di cui al punto 12.1.4.
12.1.7. Costo di recesso: per l’eventuale richiesta di recesso, entro i 45 giorni dal Giorno di Conclusione del Contratto, è previsto un costo a carico dell’investitore-contraente pari a 50,00 Euro.
12.2. Costi indirettamente a carico dell’investitore-contraente
Di seguito sono specificati i costi che gravano su ogni singolo Fondo Interno e, quindi, indirettamente sull’investitore-contraente.
A) ONERI DI GESTIONE
La COMMISSIONE DI GESTIONE (su base annua) che grava sui Fondi Interni è pari alle percentuali di seguito indicate:
ELETTRA | 0,72% |
ATLANTE | 1,00% |
ALCYONE | 1,20% |
MAIA | 1,20% |
QUASAR | 1,30% |
MEROPE | 1,40% |
Le commissioni di gestione sono calcolate giornalmente dalla Società sul patrimonio complessivo di ciascun Fondo Interno e vengono prelevate mensilmente.
Relativamente al solo Fondo Interno Elettra è prevista un’EVENTUALE COMMISSIONE DI INCENTIVO pari allo 0,005% calcolata sul valore globale netto del Fondo Interno per ogni punto percentuale di rendimento realizzato dal Fondo Interno. Per rendimento del Fondo Interno si intende l'incremento, espresso in percentuale annualizzata, del valore unitario della quota calcolato l'ultimo giorno di mercati aperti del mese rispetto al valore unitario della quota del corrispondente giorno di mercati aperti del trimestre precedente.
La Società, qualora “l’Attuario Incaricato” come definito all’art. 13 che segue lo consideri ragionevole in relazione alla situazione complessiva della Società e coerente con l’obiettivo di perseguire gli interessi degli investitori-contraenti, potrà modificare le commissioni sopra indicate. In tal caso l’investitore- contraente verrà debitamente informato mediante comunicazione scritta trasmessa almeno 40 giorni prima dell’entrata in vigore della modifica e potrà chiedere, fino all’entrata in vigore, il trasferimento delle quote ad altro Fondo previsto dal presente Contratto oppure effettuare il riscatto delle quote possedute senza oneri aggiuntivi rispetto a quanto previsto al successivo art. 19.
B) su ciascun Fondo Interno gravano indirettamente le commissioni di gestione e gli oneri a carico del Patrimonio degli OICR in cui sono investite le relative disponibilità. Attualmente la misura massima delle commissioni di sottoscrizione/rimborso e di gestione, nonché delle eventuali commissioni di incentivo è riportata nella tabella seguente:
OICR oggetto di investimento | |
Oneri di sottoscrizione/rimborso | 0% |
Commissioni di gestione | 2,50% |
Eventuali commissioni di performance | Non quantificabili a priori (1) |
ART. 13 - ATTUARIO INCARICATO
(1) Tali commissioni possono essere differenziate per tipo di OICR e variare in funzione delle performance realizzate dall’OICR stesso. Per gli OICR collegati tali commissioni sono calcolate come prodotto tra il coefficiente mensile (pari ad un massimo dello 0,010% per gli OICR appartenenti al COMPARTO AZIONARIO) ed il valore complessivo netto del singolo OICR, per ogni punto percentuale di rendimento conseguito dall’OICR stesso. Relativamente agli investimenti in OICR speculativi collegati, tali commissioni sono al massimo pari al 20% della performance calcolata con il metodo “High Water Mark”.
Le commissioni sopra indicate possono variare nel corso del Contratto e tale mutamento si riflette sul patrimonio dei Fondi Interni.
Eventuali commissioni retrocesse dalla Società di Gestione degli OICR non saranno attribuite ai Fondi Interni.
C) ALTRI COSTI
Oltre ai costi sopra specificati, sul patrimonio dei singoli Fondi Interni gravano ulteriori oneri, quali:
- eventuali oneri di amministrazione e custodia delle attività;
- spese di pubblicazione del valore unitario delle quote;
- eventuali spese di revisione e certificazione;
- ogni altro onere, anche fiscale, posto a carico dei Fondi Interni stessi.
La quantificazione storica dei costi gravanti sui Fondi Interni di cui sopra, è espressa dal Total Expenses Ratio (TER), come indicato nella parte II del Prospetto d’offerta.
Secondo la legislazione irlandese, la Società nomina un Attuario il cui incarico, tra gli altri, è quello di valutare le passività della Società, di certificare la sua solvibilità e in generale di operare nell’interesse degli investitori-contraenti.
Tra le responsabilità dell’Attuario incaricato si segnala a fini informativi che:
• l’Attuario Incaricato, nel valutare le proposte di variazione che la Società vorrà effettuare, farà riferimento sia alle “Linee Guida” predisposte dall’Ordine degli Attuari Irlandese sia alle specifiche normative;
• l’Attuario Incaricato dovrà inoltre sottoscrivere una dichiarazione nella relazione attuariale che annualmente è tenuto a predisporre per la Central Bank of Ireland nella quale dichiara di aver ottemperato alle “Linee Guida”.
La Central Bank of Ireland che vigila sulle Compagnie di Assicurazione in Irlanda, richiede una situazione di bilancio completa, corredata dal predetto rapporto dettagliato dell’Attuario Incaricato.
ART. 14 - RISCATTO Il Contratto prevede la facoltà da parte dell’investitore-contraente di richiedere il riscatto parziale (anche in forma programmata) o totale delle quote in qualsiasi momento successivo al Giorno di Conclusione e Decorrenza.
Il controvalore del riscatto viene calcolato moltiplicando il numero delle quote per il valore unitario delle stesse del terzo giorno di mercati aperti successivo alla data di ricevimento della richiesta di riscatto e della relativa documentazione necessaria per la
Società ai fini del disinvestimento. Qualora nella suddetta data di disinvestimento la valorizzazione del Fondo fosse sospesa, per cause previste dalla normativa, per operazioni di liquidazione del Fondo, o perché cade in un giorno di chiusura dei mercati, il disinvestimento viene posticipato al primo giorno utile.
Relativamente al solo riscatto parziale, questo può essere richiesto a condizione che il controvalore residuo delle quote sia almeno pari a 2.500,00 Euro.
La Società provvederà, per il tramite del Soggetto Distributore, a corrisponde all’investitore-contraente il valore di riscatto, al netto di quanto previsto all’art. 12.1.4, entro 20 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione necessaria al riscatto di cui all’art. 16 delle presenti Condizioni di Contratto.
L’investitore-contraente può in qualunque momento chiedere alla Società informazioni relative al valore di riscatto.
14.1. SERVIZIO DISTRIBUZIONE PROVENTI
Il Contratto prevede la facoltà da parte dell’investitore-contraente di richiedere - in fase sottoscrizione del Contratto medesimo ovvero in qualsiasi momento successivo al Giorno di Conclusione e Decorrenza - l’adesione al Servizio Distribuzione Proventi mediante compilazione di apposito modulo predisposto dalla Società.
Il Servizio consente di procedere semestralmente al rimborso di un numero di quote secondo i criteri sotto individuati differenziati in funzione dell’OPZIONE prescelta dall’investitore-contraente in sede di adesione al Servizio. Il rimborso sarà effettuato - con le modalità di seguito descritte - a condizione che sia trascorso almeno un semestre di riferimento completo dal momento dell’adesione al Servizio.
OPZIONE 1
La Società in condizioni di mercato favorevoli provvede al termine di ciascun semestre di riferimento1 - con riferimento all’ultimo giorno di mercati aperti del semestre medesimo - a mettere a disposizione degli investitori-contraenti il controvalore di un numero di quote corrispondente all’importo derivante dall’incasso parziale/totale dei proventi (es. dividendi, cedole, interessi) percepiti dal Fondo Interno nel periodo considerato a fronte degli investimenti realizzati. A tale scopo la Società informa tempestivamente gli investitori- contraenti attraverso la pubblicazione di apposito avviso sul sito pubblico xxx.xxxxxx.xx indicando, per ciascun Fondo Interno, l’ammontare complessivo lordo messo a disposizione per la distribuzione, espresso in percentuale sugli attivi netti del Fondo Interno medesimo. Qualora, in presenza di condizioni di mercato sfavorevoli, la Società non proceda alla distribuzione per uno o più semestri, ne dà apposita informativa sul sito pubblico xxx.xxxxxx.xx.
Ciascun investitore-contraente concorrerà alla distribuzione, in funzione del numero di quote detenute, l’ultimo giorno di mercati aperti del semestre di riferimento, nel Fondo Interno medesimo.
OPZIONE 2
In tale opzione è facoltà dell’investitore-contraente richiedere una percentuale differente rispetto a quella messa a disposizione dalla Società nel periodo di riferimento.
Nell’ambito di tale Opzione è inoltre facoltà dell’investitore-contraente variare la percentuale indicata al momento dell’adesione al Servizio Distribuzione tramite comunicazione scritta indirizzata alla Società. La Società provvederà all’esecuzione della richiesta nel semestre di riferimento in corso a condizione che tale richiesta pervenga entro il 5° giorno di mercati aperti precedente la chiusura del semestre stesso. In caso contrario la variazione della percentuale diverrà efficace dal semestre di riferimento successivo.
Indipendentemente dall’OPZIONE prescelta, il rimborso delle quote avverrà in base al valore unitario della quota dell’ultimo giorno di mercati aperti di ciascun semestre di riferimento. La Società provvederà a rimborsare l’investitore-contraente entro 20 giorni da tale data a condizione che l’importo - al lordo degli eventuali oneri fiscali e degli eventuali costi di rimborso - non sia inferiore a Euro 100.
La Società - con esclusivo riferimento ai soli rimborsi periodici derivanti da tale Servizio - concederà una riduzione pari al 100% del “costo per il riscatto” di cui all’art.
12.1.4. su un importo dei rimborsi che, in ciascun anno solare, sia al massimo pari ad 1/10 di quanto complessivamente investito nel Fondo Interno l’ultimo giorno di
(1) Semestri di riferimento: 1° dicembre – 31 maggio e 1° giugno – 30 novembre
mercati aperti del mese solare precedente la data di esecuzione del rimborso. Esclusivamente sui rimborsi periodici semestrali di cui al presente Servizio, anche qualora eccedenti l’importo sopra individuato, non si applicherà in ogni caso il minimo di 50,00 euro di cui all’art. 12.1.4 delle presenti condizioni.
Resta ferma la facoltà dell’investitore-contraente di richiedere un rimborso programmato - sempre con periodicità semestrale – per un importo fisso dallo stesso investitore-contraente definito purché non inferiore a Euro 100 (al lordo degli eventuali oneri fiscali e dei costi di rimborso). In tale fattispecie solo ed esclusivamente laddove le date di riferimento per il rimborso medesimo coincidano con quelle dei semestri sopra descritti, troverà comunque applicazione l’agevolazione di cui al paragrafo precedente nei medesimi termini ivi descritti.
L’investitore-contraente potrà in qualunque momento modificare l’OPZIONE scelta ovvero recedere dal Servizio Distribuzione Proventi. La Società provvederà all’esecuzione della richiesta nel semestre di riferimento in corso a condizione che tale richiesta pervenga entro il 5° giorno di mercati aperti precedente la chiusura del semestre stesso. In caso contrario la modifica dell’OPZIONE ovvero il recesso diverranno efficaci dal semestre di riferimento successivo.
ART. 15 - PRESTITI Il presente Contratto non prevede l’erogazione di prestiti.
ART. 16 - DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE ALLA SOCIETÀ PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI
Per tutti i pagamenti della Società debbono essere preventivamente consegnati i documenti, indicati successivamente.
Nel caso in cui l’Assicurato non coincida con l’investitore-contraente è necessario consegnare la copia di un documento di riconoscimento valido, riportante i dati anagrafici dell’Assicurato.
Le liquidazioni vengono effettuate, per il tramite del Soggetto Distributore, entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di liquidazione, corredata da tutta la documentazione necessaria. I 20 giorni decorrono dal momento in cui la Rappresentanza Generale riceve tutta la documentazione inviata a mezzo raccomandata.
Tale richiesta di liquidazione deve essere sempre accompagnata - distintamente per tipo di richiesta effettuata - dalla seguente documentazione:
IN CASO DI RISCATTO:
- disposizione di Riscatto allegando copia di un valido documento d’identità;
- se il riscatto è eseguito per esercitare la conversione del capitale in rendita, il certificato di esistenza in vita dell’Assicurato o autocertificazione di esistenza in vita nel caso in cui l’Assicurato non coincida con l’investitore-contraente;
- nel caso in cui l’Assicurato non coincida con l’investitore-contraente, il certificato di esistenza in vita dell’Assicurato o autocertificazione di esistenza in vita. In caso di riscatto in forma programmata, il predetto certificato dovrà essere fornito con cadenza almeno annuale.
IN CASO DI DECESSO DELL’ASSICURATO:
- certificato di morte dell’Assicurato rilasciato dall’Ufficio di Stato Civile in carta semplice;
- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà o atto notorio, ove si dichiari se il defunto abbia lasciato o meno testamento e l’indicazione di eventuali eredi legittimi;
- in presenza di testamento, copia autenticata dello stesso pubblicato a termini di legge nel quale sono indicati gli eredi ed in cui risulti che il testamento in questione è l’ultimo da ritenersi valido;
- decreto del Xxxxxxx Xxxxxxxx che autorizzi il tutore degli eventuali minori od incapaci, a riscuotere la somma dovuta, con esonero della Società da ogni responsabilità in ordine al pagamento nonché all’eventuale reimpiego della somma stessa. Il decreto può essere anche in copia autenticata.
Ciascuno dei beneficiari designati o degli eventuali tutori dovrà inviare alla Società anche la seguente documentazione:
- copia di un valido documento d’identità;
- copia del codice fiscale;
- dichiarazione dei beneficiari con l’indicazione degli estremi bancari.
ART. 17 - PEGNO E VINCOLO L’investitore-contraente può dare in pegno a terzi il credito derivante dal presente Contratto. Tale atto diviene efficace dal momento in cui la Società viene a conoscenza dell’avvenuta richiesta di costituzione in pegno del credito derivante dal Contratto. In tale momento la Società - eseguite le opportune verifiche - effettua la relativa annotazione in polizza su apposita appendice.
In conformità con quanto disposto dall’art. 2805 c.c. la Società può opporre al creditore pignoratizio le eccezioni che le spettano verso l’investitore-contraente originario sulla base del presente Contratto.
L’investitore-contraente può anche vincolare le somme assicurate a favore di un terzo. Tale atto diviene efficace dal momento in cui la Società effettua l’annotazione della costituzione del vincolo in polizza su apposita appendice.
Qualora l’investitore-contraente abbia dato in pegno a terzi il credito derivante dal presente Contratto ovvero abbia vincolato le somme assicurate a favore di un terzo, l’investitore-contraente non potrà richiedere l’attivazione del Servizio Distribuzione Proventi di cui al precedente art. 14.1. Eventuali richieste di adesione al suddetto Servizio, inoltrate dall’investitore-contraente, verranno respinte. Nel caso in cui l’investitore- contraente abbia già in essere il Servizio Distribuzione Proventi, il Servizio verrà revocato automaticamente a seguito di richiesta di costituzione in pegno ovvero di annotazione delle costituzione del vincolo in polizza.
ART. 18 - CESSIONE In conformità con quanto disposto dall’art. 1406 c.c. l’investitore-contraente può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti dal presente Contratto.
Tale atto diviene efficace dal momento in cui la Società viene a conoscenza dell’avvenuta cessione corredata dalla documentazione a essa inerente. In tale momento la Società ha l’obbligo di effettuare l’annotazione relativa all’avvenuta cessione in polizza su appendice. In base a quanto disposto dall’art. 1409 c.c. l’impresa assicurativa può opporre al terzo cessionario tutte le eccezioni derivanti dal presente Contratto.
Qualora l’investitore-contraente abbia precedentemente attivato il Servizio Distribuzione Proventi, il Servizio verrà revocato automaticamente a seguito della cessione.
ART. 19 - VARIAZIONI CONTRATTUALI
Il presente Contratto potrà subire delle variazioni, e ciò nell’eventualità in cui la Società debba adeguare le condizioni contrattuali:
a) alla disciplina fiscale applicabile al presente Contratto, alla Società o ai Fondi Interni;
b) alla normativa primaria e secondaria vigente;
c) alla modifica dei Fondi Interni secondo quanto previsto al relativo Regolamento;
d) a fronte di mutati criteri gestionali ovvero all’aumento delle commissioni di gestione. Al verificarsi di tali eventi la Società si impegna a darne comunicazione per iscritto all’investitore-contraente.
L’investitore-contraente che non intendesse accettare le suddette modifiche, dovrà darne comunicazione scritta alla Società nei 40 giorni prima della relativa entrata in vigore; in tal caso il Contratto si risolve di diritto e verrà liquidato il controvalore delle quote possedute con l’applicazione - in funzione del periodo di permanenza nel Fondo Interno - del costo di riscatto previsto al precedente articolo 12.1.4. Fanno eccezione le modifiche di cui alla lettera d); in tal caso verrà liquidato il controvalore delle quote possedute con la sola applicazione - indipendentemente dal periodo di permanenza nel Fondo Interno - della percentuale minima prevista. In mancanza di comunicazione da parte dell’investitore-contraente, il Contratto resta in vigore alle nuove condizioni.
ART. 20 - BENEFICIARI L’investitore-contraente designa i Beneficiari caso morte nella Proposta, che possono comunque in qualsiasi momento essere revocati mediante comunicazione scritta alla Società o per testamento. La revoca tuttavia non può essere disposta dagli eredi successivamente alla morte dell’investitore-contraente né dopo che, verificatosi l’evento, il Beneficiario abbia dichiarato per iscritto di voler profittare del beneficio. Qualora l’investitore-contraente abbia rinunciato per scritto al potere di xxxxxx, questa non avrà effetto dopo che il Beneficiario avrà dichiarato all’investitore-contraente di voler profittare del beneficio.
In tali casi, le operazioni di riscatto, pegno e vincolo, richiedono l’assenso scritto dei Beneficiari.
Si intendono inoltre qui richiamate le disposizioni indicate al precedente articolo 2.
ART. 21 - TITOLARITÀ DEI FONDI INTERNI
Fermo restando che i versamenti effettuati dall’investitore-contraente, al netto degli eventuali costi sono convertiti in quote ed investiti nel Fondo Interno prescelto, resta inteso che la titolarità dei Fondi Interni rimane di proprietà della Società.
ART. 22 - DUPLICATO DEI DOCUMENTI CONTRATTUALI
In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di qualsiasi documento contrattuale, gli aventi diritto possono ottenerne un duplicato.
ART. 23 - IMPOSTE Le imposte relative al Contratto sono a carico dell’investitore-contraente o dei Beneficiari aventi diritto.
ART. 24 - TRASFORMAZIONE
ART. 25 - ARROTONDAMENTI
Il presente Contratto non può in nessun caso essere trasformato in altro tipo di Contratto.
Tutti i valori in Euro riportati nel presente Contratto e nelle comunicazioni che la Società farà all’investitore-contraente ed ai Beneficiari sono indicati con due decimali. Quando necessario l’arrotondamento alla seconda cifra avviene con il criterio commerciale, e cioè per difetto, se la terza cifra decimale è inferiore a 5, per eccesso, se è pari o superiore a 5.
ART. 26 - NON PIGNORABILITA’ E NON SEQUESTRABILITA’
ART. 27 - FORO COMPETENTE
Ai sensi dell’art. 1923 del Codice Civile le somme dovute in dipendenza del Contratto non sono né pignorabili né sequestrabili.
Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza o domicilio elettivo dell’investitore-contraente o delle persone fisiche che intendono far valere diritti derivanti dal Contratto.
Allegato “1” - Regolamento della Gestione Speciale “Az Pension”
1) Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività di AZ LIFE Ltd denominata “AZ PENSION”.
Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all’importo delle Riserve Matematiche costituite per le assicurazioni che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento del Fondo AZ PENSION.
2) Il rendimento annuo del Fondo si ottiene rapportando il risultato finanziario di competenza di quel periodo al valore medio del Fondo stesso.
Il risultato finanziario del Fondo è pari ai proventi finanziari di competenza, compresi gli utili e le perdite di realizzo, al netto delle spese specifiche degli investimenti. Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività del Fondo e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all’atto dell’iscrizione nel Fondo per i beni già di proprietà di AZ Life Ltd.
Per “valore medio” si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli istituti di credito, della consistenza media annua degli investimenti in titoli, della consistenza media annua di ogni altra attività del Fondo stesso.
La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nel Fondo. Ai fini della determinazione del rendimento annuo del Fondo AZ PENSION l’esercizio coincide con l’anno solare.
3) La Società si riserva di apportare al punto 2) di cui sopra quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti della disciplina fiscale, della normativa primaria e secondaria vigente.
4) La Società mette a disposizione il prospetto della composizione della Gestione Speciale del Fondo AZ PENSION presso la Rappresentanza Generale e la sede della Società.
Allegato “2” Tabelle dei Coefficienti di Conversione in Rendita
I coefficienti di conversione sotto riportati a titolo puramente indicativo, sono stati determinati tenendo conto:
- della speranza di vita residua dell’Assicurato, in base alle tavole demografiche “IPS55” elaborate dall’ANIA;
- di un rendimento atteso pari al 2,50% annuo (tasso tecnico) implicito nei coefficienti di conversione in rendita. Nell’eventualità di una significativa variazione in diminuzione dei tassi di interesse di mercato, al momento della conversione in rendita e prima dell’erogazione della stessa, la Società si riserva la facoltà di ricalcolare i relativi coefficienti modificando la base finanziaria (tasso tecnico) adottata.
La rendita annua si determina dividendo il capitale da convertire (al netto di ogni onere fiscale e costi) per il coefficiente di conversione determinato in corrispondenza dell’anno di nascita e dell’età dell’Assicurato al momento della richiesta.
COEFFICIENTI DI CONVERSIONE IN RENDITA ANNUA CERTA FINO ALL'85° ANNO DI ETA' DELL'ASSICURATO E SUCCESSIVAMENTE VITALIZIA
Età | Nati dal 1927 al 1939 | Nati dal 1940 al 1950 | Nati dal 1951 al 1959 | Nati dal 1960 al 1967 | Nati oltre il 1968 |
55 | 23,87061 | 24,04314 | 24,22209 | 24,40551 | 24,59452 |
56 | 23,44615 | 23,62327 | 23,80697 | 23,99526 | 24,18930 |
57 | 23,01143 | 23,19327 | 23,38186 | 23,57517 | 23,77438 |
58 | 22,56618 | 22,75289 | 22,94653 | 23,14501 | 23,34955 |
59 | 22,11020 | 22,30192 | 22,50077 | 22,70458 | 22,91461 |
60 | 21,64330 | 21,84020 | 22,04441 | 22,25372 | 22,46943 |
61 | 21,16527 | 21,36751 | 21,57726 | 21,79225 | 22,01381 |
62 | 20,67608 | 20,88385 | 21,09933 | 21,32021 | 21,54783 |
63 | 20,17565 | 20,38916 | 20,61061 | 20,83759 | 21,07149 |
64 | 19,66379 | 19,88326 | 20,11089 | 20,34421 | 20,58464 |
65 | 19,14026 | 19,36592 | 19,59997 | 19,83987 | 20,08709 |
66 | 18,60543 | 18,83757 | 19,07834 | 19,32512 | 19,57943 |
67 | 18,05866 | 18,29754 | 18,54529 | 18,79924 | 19,06094 |
68 | 17,50006 | 17,74597 | 18,00102 | 18,26245 | 18,53186 |
69 | 16,92965 | 17,18293 | 17,44562 | 17,71488 | 17,99236 |
70 | 16,34758 | 16,60860 | 16,87931 | 17,15680 | 17,44275 |
71 | 15,75414 | 16,02332 | 16,30249 | 16,58866 | 16,88355 |
72 | 15,14954 | 15,42734 | 15,71546 | 16,01079 | 16,31513 |
73 | 14,53341 | 14,82031 | 15,11786 | 15,42286 | 15,73717 |
74 | 13,90580 | 14,20230 | 14,50982 | 14,82502 | 15,14985 |
75 | 13,26767 | 13,57438 | 13,89249 | 14,21855 | 14,55456 |