UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI ‘PARTHENOPE’
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI ‘PARTHENOPE’
REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI DI LAVORO AUTONOMO
ART. 1 – Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente Regolamento disciplina il conferimento di incarichi individuali a soggetti esterni all’Ateneo con contratti di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa, ai sensi dell’articolo 7, commi 6 e 6 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s. m. e i.
2. Le diposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano agli incarichi conferiti dall’Università ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. da 2222 a 2238 del codice civile, a prescindere dalla fonte di finanziamento utilizzata e, comunque, nel rispetto di eventuali limiti di spesa previsti dalla normativa vigente al momento del conferimento dell’incarico.
3. Il presente regolamento non si applica alle ipotesi di conferimento di incarichi di lavoro disciplinati da fonti normative che trovano in se stesse una propria e compiuta disciplina rispetto all’art. 7, comma 6, del D.lgs. 165/2001.
A titolo esemplificativo si elencano alcune fattispecie che possono considerarsi escluse dall’applicazione del presente regolamento:
a) gli incarichi di docenza a contratto e di didattica integrativa disciplinati dalla legislazione universitaria vigente;
b) le collaborazioni studentesche disciplinate dall’art. 13 della legge 390/1991;
c) gli assegni per la collaborazione ad attività di ricerca istituiti dall’art. 51, comma 6 della legge 449/1997;
d) gli assegni finalizzati all’incentivazione delle attività di tutorato di cui all’articolo 13 della legge n. 341/1990, nonché per le attività didattico-integrative, propedeutiche e di recupero, come previste dalla legge 170/2003;
e) le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge;
f) il patrocinio e la rappresentanza in giudizio dell’amministrazione;
g) gli appalti, i contratti e gli incarichi conferiti nell’ambito delle materie regolate dal codice degli appalti pubblici (decreto legislativo 163/2006 e successive modificazioni) per lavori, servizi e forniture, atteso che trattasi di un “corpus” autonomo che trova in se stesso la propria compiuta disciplina.
4. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano, altresì, per espressa previsione del comma 6 quater dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001, ai componenti degli organismi di controllo interno, dei nuclei di valutazione e dei nuclei di cui alla legge n. 144 del 1999.
5. Le disposizioni del presente regolamento trovano, invece, applicazione, in tutto o in parte, nelle ipotesi di conferimento di incarichi la cui disciplina deriva da fonti normative diverse dall’art. 7, comma 6, del D.lgs. 165/2001 ma prive di un’autonoma e compiuta disciplina.
ART. 2 - Tipologie degli incarichi
1. Gli incarichi di cui all’art. 1 possono essere affidati dall’Università mediante le seguenti tipologie contrattuali:
a) contratto di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa;
b) contratto di lavoro autonomo di natura professionale;
c) contratto di lavoro autonomo di natura occasionale.
2. Per prestazione di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa deve intendersi la prestazione d’opera svolta, ai sensi degli artt. 2222 -2228 del codice civile, mediante una pluralità di prestazioni ripetute in modo continuativo nel tempo e collegate funzionalmente all’attività esercitata dal committente, in assenza di un vincolo di subordinazione ed in conformità alle direttive impartite dallo stesso per il perseguimento di un determinato obiettivo.
3. Per prestazione di lavoro autonomo di natura professionale deve intendersi la prestazione
intellettuale svolta, ai sensi degli artt. 2229 -2238 del codice civile, per l’esercizio della quale è necessaria l’iscrizione in appositi albi od elenchi professionali e/o svolta da soggetti titolari di partita IVA, che esercitano abitualmente attività connesse con l’oggetto della prestazione.
4. Per prestazione di lavoro autonomo di natura occasionale deve intendersi la prestazione d’opera svolta, ai sensi degli artt. 2222 -2228 del codice civile, in modo saltuario o con l’esecuzione di una o più prestazioni occasionali.
5. A titolo esemplificativo, gli incarichi predetti, a prescindere dalla denominazione della tipologia contrattuale, possono qualificarsi a seconda dell’oggetto dell’attività in:
a) incarichi di studio: che consistono in prestazioni che si traducono nello studio, nell’esame e nella soluzione di problematiche specifiche inerenti l’attività dell’ente, con il fine di predisporre un elaborato e produrre un risultato che diverrà proprio dell’Università;
b) incarichi di ricerca: che consistono in prestazioni dirette alla realizzazione ed attuazione di progetti di ricerca e/o di innovazione e sviluppo tecnologico, nonché in prestazioni inerenti il supporto alla ricerca;
c) incarichi di consulenza: che consistono in pareri, valutazioni ed espressioni di giudizio su specifiche questioni;
d) altri incarichi: che consistono in prestazioni con oggetto non corrispondente alla classificazione suddetta.
ART. 3 - Limiti e divieti per l’affidamento degli incarichi.
1. Non possono essere conferiti incarichi di lavoro autonomo al personale dipendente in servizio presso l’Università, anche in regime di part-time.
2. Secondo quanto disposto dal comma 1 dell’art 25 legge n. 724/1994 gli incarichi di collaborazione:
a) non possono essere conferiti a personale dell’Università cessato volontariamente dal servizio che abbia conseguito il requisito previsto per il pensionamento di anzianità;
b) possono essere conferiti, a personale cessato volontariamente dal servizio che abbia conseguito il requisito previsto per il pensionamento di anzianità presso amministrazioni diverse dall’Università “Parthenope”, solo nel caso in cui nei cinque anni precedenti la data della cessazione dal servizio, il soggetto cessato non abbia avuto rapporti di lavoro con l’Università stessa;
c) possono essere conferiti a personale cessato dal servizio che abbia conseguito il requisito previsto per il pensionamento di vecchiaia presso qualsiasi amministrazione, compresa l’Università “Parthenope”.
3. In ogni caso, il contratto non può essere stipulato con soggetti che si trovino in situazioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione o in situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente o da specifiche disposizioni.
4. I dottorandi, gli specializzandi e i titolari di assegno di ricerca possono essere titolari di contratti di lavoro autonomo con l’Università entro i limiti previsti dai rispettivi regolamenti e dalla legge. E’ fatto, comunque, divieto di conferire incarichi di collaborazione coordinata e continuativa ai dottorandi di ricerca ed ai titolari di assegni di ricerca in attività presso l’Università.
5. E’ vietata la contemporanea titolarità di più contratti di lavoro autonomo con l’Università.
6. Qualora l’incarico sia affidato a dipendente di Amministrazione Pubblica diversa dall’Università, soggetto al regime di autorizzazione di cui all’art. 53 del D.lgs. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni, la Struttura interessata deve previamente acquisire l’autorizzazione dell’Amministrazione di provenienza.
ART. 4 - Condizioni per l’affidamento degli incarichi
1. L’affidamento degli incarichi di cui all’articolo 1 è possibile per soddisfare esigenze cui l’Università non
può far fronte con personale in servizio ed è ammesso esclusivamente in presenza dei seguenti presupposti:
a) l’oggetto della prestazione, che il collaboratore è chiamato a rendere deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento all’amministrazione, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell’Amministrazione;
b) l’Amministrazione deve aver preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno ed in particolare che le prestazioni da svolgere non possano essere svolte dal personale dipendente per inesistenza delle specifiche competenze professionali e/o per coincidenza ed indifferibilità di altri impegni di lavoro;
c) gli incarichi devono essere affidati ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria per soddisfare esigenze di natura temporanea per lo svolgimento di prestazioni altamente qualificate;
d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della prestazione;
2. Ferma restando la necessità di accertare l’esperienza maturata nel settore, si può prescindere dal requisito della comprovata specializzazione universitaria, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nel caso di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da:
a) professionisti iscritti in ordini o albi;
b) soggetti che operino nel campo dell’arte e dello spettacolo;
c) soggetti che operino nel campo dei mestieri artigianali;
d) soggetti che operino nel campo dell’attività informatica;
e) soggetti che operino a supporto dell’attività didattica e di ricerca;
f) soggetti che operino nel campo dei servizi di orientamento, compreso il collocamento;
g) soggetti che operino nel campo della certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
3. Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l’utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il soggetto preposto alla direzione della struttura che ha conferito l’incarico.
ART. 5 - Verifica preliminare
1. Il Responsabile della Struttura universitaria, su proposta del responsabile scientifico nel cui interesse l’incarico di collaborazione deve essere espletato, è tenuto a verificare preliminarmente l’impossibilità oggettiva di procurarsi all’interno dell’Università la figura professionale idonea allo svolgimento della prestazione oggetto della collaborazione. La proposta del responsabile dovrà contenere le indicazioni di cui al successivo comma 2 del presente articolo.
2. A tal fine il Responsabile della struttura proponente dovrà pubblicare sul sito web dell’Ateneo, per un periodo non inferiore a sette giorni, un avviso di richiesta di collaborazione con la descrizione dell’attività da svolgere e della professionalità richiesta, oltre all’indicazione della durata e dell’impegno orario giornaliero o settimanale presunto.
3. Entro il termine fissato dall’avviso, il personale tecnico-amministrativo dell’Università interessato potrà far pervenire al Responsabile della struttura proponente la propria candidatura e il curriculum vitae accompagnato dal parere favorevole del responsabile della struttura di incardinazione. Le domande pervenute saranno valutate tramite valutazione comparativa dei curricula nel rispetto della disciplina delle mansioni prevista dall’art. 52 del D.lgs. n. 165/2001.
4. Nel caso in cui venga accertata l’impossibilità di utilizzare il personale in servizio disponibile all’interno dell’Amministrazione ed in particolare che le prestazioni da svolgere non possano essere svolte dal personale dipendente per inesistenza delle specifiche competenze professionali e/o per coincidenza ed indifferibilità di altri impegni di lavoro, la struttura potrà attivare la procedura volta al conferimento dell’incarico all’esterno.
ART. 6 - Procedura di conferimento
1. L’attivazione del procedimento volto al conferimento dell’incarico a soggetti esterni all’Università deve essere preceduto dalla delibera a contrarre da parte del consiglio di amministrazione dell’Università o, per le strutture dotate di autonomia, dall’equivalente organo di governo della stessa.
2. La richiesta di autorizzazione ad attivare la procedura deve contenere i seguenti elementi:
a) il progetto o programma di attività, individuato nei suoi contenuti caratterizzanti, in relazione al quale si chiede l’affidamento dell’incarico e il nominativo del relativo referente o responsabile;
b) le motivazioni che giustificano la necessità della prestazione e il ricorso a personale esterno secondo i presupposti di legittimità previsti dalla legge e dal presente regolamento;
c) la tipologia di prestazione (di natura occasionale, professionale o coordinata e continuativa )
d) l’oggetto, le modalità di esecuzione della prestazione e la durata del contratto;
e) il luogo di svolgimento della prestazione precisando, qualora debba svolgersi presso l’Ateneo, la struttura di riferimento;
f) il referente o responsabile dei risultati e le forme di verifica dell’esatta esecuzione della prestazione;
g) la spesa complessiva del contratto e il compenso lordo del prestatore rapportato al risultato della prestazione e non al tempo impiegato, salvo la determinazione di costi orari o mensili previsti in particolari progetti;
h) il fondo su cui grava la spesa con l’indicazione del capitolo e del progetto che presentano la necessaria copertura finanziaria e con l’indicazione della fonte di finanziamento;
i) le modalità di pagamento del compenso;
l) le modalità di selezione dei candidati.
3. Nell’atto deliberativo deve farsi espressa menzione dell’accertata impossibilità oggettiva di far fronte alle esigenze rappresentate con il personale in servizio presso l’Ateneo, nonché il rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente.
ART. 7 – Procedura selettiva
1. Gli incarichi di cui al presente Regolamento sono affidati previo esperimento di procedura comparativa condotta con modalità di svolgimento che garantiscano imparzialità e trasparenza.
2. La procedura volta ad accertare il possesso delle competenze richieste consiste nella valutazione per titoli e colloquio.
3. Per il conferimento degli incarichi di natura occasionale e professionale la procedura comparativa può consistere nella sola valutazione dei titoli.
4. Con riferimento ai titoli sarà dato rilievo ai requisiti culturali e professionali, nonché all’esperienza professionale maturata in relazione ad attività lavorativa prestata presso soggetti pubblici e/o privati.
5. I titoli valutabili devono fare riferimento alle seguenti categorie:
a) titoli culturali e professionali;
b) esperienza professionale maturata in relazione ad attività lavorativa prestata presso soggetti pubblici e/o privati.
c) altri eventuali titoli valutabili.
6. Nel caso di selezione per titoli e colloquio vengono valutati preventivamente i titoli; tale valutazione dovrà essere resa nota ai candidati prima dello svolgimento dell’eventuale colloquio.
7. Nella selezione per titoli e colloquio il punteggio massimo di 100 punti andrà così ripartito:
- titoli: punteggio minimo 30 punti;
- colloquio: punteggio massimo 70 punti.
8. Alla procedura comparativa deve essere garantita adeguata pubblicità, secondo quanto disposto dal presente regolamento.
9. L ’Avviso di selezione è pubblicato per un periodo di tempo non inferiore a 15 giorni all’Albo Ufficiale di Ateneo e sul sito internet di Ateneo.
10. Resta ferma la possibilità di disporre termini superiori o forme ulteriori di pubblicità in considerazione della tipologia e della entità del contratto.
ART. 8 – Avviso di selezione
1. La procedura comparativa è indetta dal Direttore Amministrativo o dal Direttore del Centro autonomo di spesa con avviso pubblico di selezione.
2. L’avviso di selezione deve indicare:
a) la struttura procedente;
b) i contenuti altamente qualificati della collaborazione da svolgere in relazione ad un determinato progetto, programma di attività o fasi di esso;
c) la durata, il luogo di svolgimento della prestazione e il compenso lordo spettante al collaboratore;
d) i requisiti generali di ammissione e le incompatibilità;
e) le modalità selettive previste (titoli o titoli e colloquio);
f) i titoli valutabili e i requisiti professionali richiesti;
g) il punteggio massimo attribuibile ai titoli individuati;
h) il punteggio massimo da attribuire ai titoli e al colloquio, se previsto;
i) l’indicazione delle materie o del contenuto dell’eventuale colloquio;
l) il termine e le modalità di presentazione delle domande e della documentazione da allegare;
m) l’indicazione del giorno dell’eventuale colloquio, ovvero, in mancanza, del giorno di pubblicazione del relativo avviso;
n) le modalità di comunicazione degli esiti della selezione;
o) il Responsabile del procedimento;
p) ogni altra notizia o prescrizione ritenuta utile.
3. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nell’avviso per la presentazione delle domande.
4. Gli incarichi vengono conferiti a soggetti valutati comparativamente, in relazione alle competenze richieste dall'incarico, sulla base dei titoli ed eventualmente a seguito di colloquio.
ART. 9 – Commissione di valutazione
1. La Commissione di valutazione è nominata dal Direttore Amministrativo su proposta della struttura nel cui interesse l’incarico deve essere espletato ovvero dal Direttore del Centro autonomo di spesa ed è composta di norma da tre membri, di cui uno con funzione di Presidente ed uno con funzioni di segretario. Detti componenti sono scelti, nel rispetto del principio di pari opportunità, tra personale docente e/o tecnico amministrativo con qualifica adeguata, preferibilmente appartenente all’Ateneo, esperti nelle materie attinenti alla professionalità richiesta.
2. L’attività prestata dalla Commissione di valutazione è a titolo gratuito.
ART. 10 – Modalità e criteri di selezione
1. La Commissione effettua la selezione mediante la sola valutazione dei titoli ovvero mediante valutazione dei titoli e lo svolgimento di un colloquio.
2. La Commissione dovrà fissare preliminarmente i criteri per la valutazione dei titoli e per il colloquio.
3. Dopo la scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande e prima della eventuale colloquio (nel caso di selezione per titoli e colloquio) dovranno essere comunicate ai soggetti interessati le eventuali esclusioni.
ART. 11 – Approvazione degli atti della selezione
1. Al termine dei lavori la Commissione trasmette al Direttore Amministrativo o al Direttore del Centro autonomo di spesa gli atti relativi alla selezione.
2. Prima dell’approvazione degli atti della selezione, il candidato vincitore è invitato, con raccomandata con avviso di ricevimento o con altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione, a comprovare i requisiti e/o i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione, nonché a compilare e sottoscrivere le dichiarazioni ai fini anagrafici e dell’inquadramento fiscale e previdenziale.
3. L’esito della selezione è approvato con provvedimento del Direttore Amministrativo o, per le strutture dotate di autonomia, dall’organo che ha emanato il bando ed è pubblicato all’Albo Ufficiale e sul sito internet di Ateneo.
4. Il provvedimento di approvazione degli atti deve esplicitare i dati anagrafici del prestatore, la tipologia e la durata del contratto, l’oggetto della prestazione e il compenso lordo percipiente, determinato in base alle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma 2.
ART. 12 – Prestazioni meramente occasionali
1. Non soggiacciono alle diposizioni relative alle procedure comparative, nonché, agli obblighi di pubblicità richiamati nel presente regolamento, gli incarichi di lavoro autonomo aventi ad oggetto prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione che consente il raggiungimento del fine, e che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un
rimborso spese, quali ad esempio la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili. In tali casi il compenso di modica entità, da corrispondere al prestatore, non deve superare l’importo di Euro 500,00, ovvero Euro 1.000,00 per gli incarichi aventi ad oggetto la partecipazione a convegni e seminari o la singola docenza.
2. Nelle ipotesi di cui al presente articolo è consentito richiedere prestazioni a soggetti che abbiano già stipulato con l’Ateneo contratti di analoga natura, sempreché tra una prestazione e l’altra sia trascorso un periodo non inferiore a centoventi giorni.
ART. 13 – Stipula del contratto
1. Il rapporto di lavoro autonomo si instaura mediante la stipula di un contratto di diritto privato da sottoscrivere prima dell’inizio dell’attività tra il soggetto individuato ed il Direttore Amministrativo o il Direttore del Centro autonomo di spesa.
2. Il prestatore è invitato alla stipula del contratto mediante comunicazione da inviarsi con raccomandata con ricevuta di ritorno o con altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione.
ART. 14 – Forma e contenuto del contratto
1. Il contratto dovrà essere redatto in tre originali ed è soggetto a registrazione in caso d’uso.
2. Il contenuto del contratto deve essere coerente con la natura autonoma della prestazione ai sensi del Libro V, Titolo III del codice civile, con esclusione di qualsiasi modalità propria del vincolo di subordinazione, quali la soggezione al potere organizzativo, disciplinare e gerarchico dell’Amministrazione.
3. Il contratto deve in ogni caso indicare:
a) la natura dell’incarico (occasionale o coordinata e continuativa);
b) la prestazione da svolgere con indicazione del progetto o programma di attività cui si riferisce;
c) la durata della collaborazione;
d) le modalità di esecuzione e il luogo di esecuzione della prestazione;
e) il termine essenziale di esecuzione o consegna dell’opera;
f) il corrispettivo della prestazione e le relative modalità di pagamento in una o più soluzioni;
g) il referente o responsabile dei risultati e le forme di verifica dell’esatta esecuzione della prestazione;
h) casi e modalità di recesso dal contratto con i relativi termini di preavviso.
4. Al contratto deve essere allegata, debitamente compilata e sottoscritta dal prestatore, la relativa dichiarazione ai fini anagrafici e dell’inquadramento fiscale e previdenziale. Qualora il prestatore sia un dipendente pubblico, dovrà essere allegata l’autorizzazione rilasciata dall’Amministrazione pubblica di appartenenza ai sensi dell’art. 53 del D.lgs. 165 del 2001.
ART. 15 – Verifica dell’esecuzione e del buon esito dell’incarico e modalità di pagamento
1. Il compenso viene erogato a seguito di accertamento da parte del Responsabile scientifico sull’esattezza della prestazione eseguita secondo i termini contrattuali.
2. La corresponsione avviene di norma al termine dello svolgimento dell’incarico, ovvero per tranche, nel caso di incarichi di durata maggiore di tre mesi, in relazione alle eventuali fasi di sviluppo del progetto o dell’attività oggetto dell’incarico.
3. Nel caso di prestazioni di tipo continuativo, significative nel periodo e nell’importo del compenso, la cadenza dell’erogazione avviene con modalità almeno bimestrale, previa verifica delle fasi di esecuzione dell’attività.
4. In ogni caso il prestatore d’opera è tenuto alla presentazione di un relazione finale illustrativa, vistata dal referente o responsabile indicato nel contratto, delle attività svolte e degli obiettivi raggiunti.
5. Per le prestazioni relative ad attività professionali dotate di tariffario specifico il compenso sarà determinato in conformità a tale tariffario.
6. Il compenso viene corrisposto, secondo le condizioni riportate nel contratto, dietro presentazione di regolare fattura o nota di addebito rilasciata dal prestatore o, per le collaborazioni coordinate e continuative previa autorizzazione al pagamento del Responsabile della struttura interessata
7. L’Università provvede a tutti gli adempimenti fiscali e previdenziali legati allo svolgimento dell’incarico.
8. Relativamente al trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo il compenso per la collaborazione è
soggetto alla normativa vigente al momento dell’erogazione.
ART. 16 - Efficacia del contratto
1. L’efficacia dei contratti è sospesa fino all’esito del controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti previsto dall’art. 3, comma 1, lettera f bis) della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
2. L’efficacia dei contratti aventi ad oggetto attività di consulenza è, altresì, sospesa, ai sensi dell’art. 3, comma 18, legge 244/07, fino alla pubblicazione dei medesimi sul sito internet dell’Università, riportante l’indicazione dell’oggetto, della durata e del compenso relativi all’incarico.
ART. 17 - Pubblicità
1. L’Università, ai sensi dell’art. 53, comma 14, del D.lgs. 165 del 2001 e dell’art. 1, comma 127, della legge n. 662 del 1996 rende noti gli incarichi di collaborazione conferiti, mediante pubblicazione degli stessi sul sito internet dell’Ateneo.
ART. 18 – Divieto di rinnovo del contratto
1. Non è ammesso il rinnovo dell’incarico a qualsiasi titolo conferito.
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER I RAPPORTI DI LAVORO AUTONOMO DI NATURA COORDINATA E CONTINUATIVA
ART. 19 – Contenuto del contratto
1. I contratti individuali di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa devono riportare, oltre a quanto previsto dal precedente art. 14, le seguenti indicazioni:
a) l’individuazione delle forme e delle modalità di coordinamento con il committente;
b) le eventuali modalità di utilizzo delle strutture e degli strumenti messi a disposizione dal committente;
c) le modalità eventuali di rimborso spese per trasferte, se autorizzate;
d) i casi e le modalità di sospensione temporanea della prestazione in caso di infortunio, malattia , maternità;
h) l’eventuale clausola di esclusività.
ART. 20 – Modalità di esecuzione della collaborazione
1. La prestazione di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa è resa in collegamento funzionale con le attività e gli obiettivi della Struttura universitaria committente, pur non essendo il prestatore assoggettato ad alcun potere gerarchico o disciplinare.
2. Ai fini del coordinamento della prestazione collaborativa con l’attività della Struttura committente, il Responsabile di riferimento concorda con il prestatore i tempi e le modalità della prestazione, in coerenza con il progetto o programma delle attività da portare a compimento. Le direttive impartite a tal fine al collaboratore devono essere compatibili con l’autonomia professionale dello stesso.
3. Nei casi in cui sia necessaria la presenza del collaboratore presso i locali dell’Ateneo, il prestatore individua, all’interno dei normali orari di lavoro vigenti presso l’Ateneo, la fascia di presenza relativa allo svolgimento della propria attività in base alle caratteristiche della prestazione e in funzione degli obiettivi correlati all’incarico ricevuto, concordando questa scelta con il committente e con eventuali altri collaboratori. In ogni caso la presenza nei locali dell’Ateneo non può eccedere i normali orari di apertura dell’Ente.
4. Il collaboratore può prestare a favore di terzi la propria attività, sia in forma autonoma che subordinata, purché tale attività sia compatibile con l’osservanza degli impegni assunti con il contratto e non rechi pregiudizio alcuno all’Ateneo. Eventuali clausole di esclusività devono risultare da apposita clausola contrattuale.
5. Il collaboratore è tenuto ad osservare le regole del segreto d’ufficio a proposito di fatti, informazioni, notizie od altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nello svolgimento dell’incarico. Tali
informazioni non potranno in alcun modo essere cedute a terzi.
6. In applicazione delle norme in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai Responsabili delle strutture presso cui operano i collaboratori è fatto carico di informare questi ultimi sui rischi presenti nel luogo di lavoro e di vigilare sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi. Per eventuali infortuni occorsi ai collaboratori nei locali delle Strutture universitarie, i relativi Responsabili procedono alla relativa denuncia secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni in materia.
ART. 21 – Sospensione dell’incarico di collaborazione coordinata e continuativa
1. E’ causa di sospensione dell’incarico, conferito nella forma di collaborazione coordinata e continuativa la malattia del prestatore; in tal caso il contratto viene sospeso e riprenderà a decorrere dal venir meno della causa di sospensione.
2. Qualora al tempo della cessazione della causa di sospensione l’obiettivo per il quale è stato conferito l’incarico sia stato raggiunto, la disposizione di cui al comma precedente non trova applicazione. Per tale caso il corrispettivo dovuto al prestatore dovrà essere proporzionalmente ridotto, tenendo concoto della percentuale di completamento dell’opera richiesta.
3. E’, altresì, causa di sospensione dell’incarico la maternità per la cui disciplina si rinvia al Decreto del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale del 12.07.2007.
Art . 22 – Durata e proroga del contratto
1. La durata del contratto di collaborazione coordinata e continuativa è determinata in funzione della durata del progetto o programma di attività cui fa riferimento e comunque non può essere superiore a dodici mesi continuativi.
2. L’incarico potrà essere prorogato esclusivamente per sopravvenute esigenze strettamente collegate al progetto o programma di attività, per cause non imputabili al collaboratore, al massimo per un periodo corrispondente a quello iniziale, purché sia fondato sullo stesso progetto o programma e sia funzionale al completamento dell’attività avviata.
3. La proroga del contratto è deliberata dall’organo collegiale di governo, su motivata richiesta del Responsabile del progetto o del programma di attività ed è formalizzata con accordo espresso tra le parti prima della scadenza del termine delle attività fissato nel contratto di cui rimangono fermi tutti i contenuti.
4. Per le esigenze connesse con lo sviluppo di Progetti di ricerca scientifica e/o di formazione, finanziati o co-finanziati con fondi comunitari o nazionali, e qualora gli oneri relativi siano posti a carico dei finanziamenti degli stessi, possono essere conferiti incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di durata superiore a dodici mesi e comunque non superiori alla durata del progetto. Ove la scadenza del Progetto venga prorogata, si potrà prorogare per un periodo equivalente la durata del contratto di collaborazione. Nel caso di un progetto pluriennale con finanziamento annuale, il contratto ha durata annuale, con possibilità di proroga annuale, per accordo espresso tra le parti e previa verifica dell’attività svolta, limitatamente agli anni successivi del progetto medesimo.
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER I RAPPORTI DI LAVORO AUTONOMO DI NATURA OCCASIONALE
Art. 23 - Durata
1. La collaborazione di natura occasionale deve essere espletata entro il termine massimo di 30 giorni dal conferimento dell’incarico nel corso dell’anno solare.
ART. 24 – Corrispettivo
1. Il compenso complessivamente percepito dal prestatore d’opera nel corso dell’anno solare non deve superare l’ammontare di Euro 5.000,00.
DISPOSIZIONI FINALI
ART. 25 - Obblighi di pubblicità, comunicazione e denuncia
1. L’Amministrazione provvede, altresì, a trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, l’elenco dei collaboratori e dei consulenti esterni all’Ateneo come previsto dall’art. 53, comma 14, del d.lgs. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni.
2. Le Strutture dell’Ateneo che procedono autonomamente al conferimento degli incarichi di cui al presente Regolamento provvedono, in qualità di committenti, ad adempiere direttamente agli obblighi di comunicazione ai Centri per l’Impiego, nonché alla predisposizione della documentazione utile ai fini delle comunicazioni di cui al primo comma del presente articolo.
ART. 26 – Aggiornamento degli importi
1. Gli importi da corrispondersi ai prestatori d’opera ai sensi degli artt. 12 (prestazioni meramente occasionali) e 24 (corrispettivo per le prestazioni di lavoro autonomo di natura occasionale) di cui al presente regolamento potranno essere aggiornati dal Consiglio di Amministrazione dell’Università a seguito di apposita delibera di approvazione.
Art. 27 – Entrata in vigore e abrogazioni
1. Il presente Regolamento, prevedendo l’attuazione di disposizioni di legge già vigenti, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nell'Albo Ufficiale dell'Ateneo.
2. Dalla medesima data è abrogato il Regolamento per la disciplina degli incarichi di lavoro autonomo emanato con D.R. del 06.02.2003, n. 104 e s.m.i..
FAC-SIMILE
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI PARTHENOPE
(DIPARTIMENTO DI )
OGGETTO AVVISO DI SELEZIONE COMPARATIVA PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTO/I AL/I QUALE AFFIDARE UN/ CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO DI NATURA COORDINATA E CONTINUATIVA (DI NATURA OCCASIONALE/PROFESSIONALE) PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’_ NELL’AMBITO DEL PROGETTO
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO/IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
VISTO l’art. 7, comma 6, del Decreto Legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni; VISTO l’art. 3 della legge 14.1.19994, n. 20, come modificato dall’art. 17, comma 330, del
D.L. n. 78/2009, convertito con modifiche in Legge n.. 102/2009; VISTO l’art. 27 della Legge 24.11.20000, n. 340;
VISTA la deliberazione n. 24/2009 della Corte dei Conti -Sezione Centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, che stabilisce l’assoggettabilità delle Università alle disposizioni in materia di controllo preventivo della Corte dei Conti degli atti inerenti contratti individuali di lavoro di cui all’art. 7, comma 6, del D.Lgs n. 165/2001;
VISTO il Regolamento di Ateneo per il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo, emanato con D.R. n. 337 del 04.05.2010, pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo in data 05.05.2010, ed in particolare gli articoli 4, 5,7 e 16 dello stesso;
VISTA la Circolare prot. n. 2475 del 28.01.2010 che fornisce indicazioni operative in materia di esercizio del controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti;
Premesso
- che (indicare ente finanziatore, denominazione progetto, delibere e ogni altra informazione utile a descrivere il progetto, l’attività, l’ammontare del finanziamento……… ecc);
- che Responsabile Scientifico del progetto è il prof. ;
- che per la realizzazione di tale progetto occorre individuare un/ soggetto al quale affidare un/ incarico di lavoro autonomo di natura
per lo svolgimento dell’attività di ;
- che ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento di Ateneo per il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo, emanato con D.R. n. 337 del 04.05.2010, è stata accertata l’impossibilità oggettiva di procurarsi all’interno dell’Università la figura professionale idonea allo svolgimento della prestazione oggetto della collaborazione;
- che il Consiglio di Amministrazione/Dipartimento con delibera n. del
ha autorizzato l’avvio della procedura selettiva per il conferimento
ad un/
soggetto esterno di un/
incarico di lavoro autonomo di natura
per lo svolgimento dell’attività di
;
Verificata la disponibilità finanziaria
DECRETA
ART. 1
1. È indetta una procedura comparativa per titoli e colloquio (è possibile procedere anche per soli titoli in caso di incarichi occasionali/professionali – v. art. 7 del regolamento) volta a disciplinare l’individuazione di un/ esperto/i di particolare e comprovata specializzazione universitaria (si può prescindere dalla specializzazione universitaria nei casi previsti dall’art.
4 del Reg.), previo accertamento delle competenze richieste attraverso comparazione del curriculum con il profilo professionale richiesto e lo svolgimento di un colloquio (laddove previsto), per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa (occasionali/professionali) nell’ambito del progetto ;
ART. 2
1. La prestazione del/i soggetto/i che sarà/anno individuato/i ha per oggetto la seguente attività:
ART.3
1. L’incarico sarà espletato personalmente dal soggetto selezionato, in piena autonomia, senza vincoli di subordinazione, in via non esclusiva, presso
, sotto la supervisione e il coordinamento del responsabile di progetto dott./prof. , ed avrà la durata di
mesi decorrenti dall’esito positivo del controllo di legittimità da parte della Corte dei Conti ai sensi dell’art. 3, comma 1, della Legge 14.1.1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni.
2.(solo per gli incarichi soggetti alla comunicazione obbligatoria ai Centri per l’impiego)In ogni caso, l’esecuzione del contratto di cui al presente bando potrà avere inizio soltanto
decorsi tre giorni dalla data di cui al comma 1 – data di acquisizione dell’esito positivo del controllo da parte della Corte dei Conti.
ART. 4
0.Xx corrispettivo, determinato in riferimento alla natura della prestazione, della capacità professionale necessaria e dell'impegno richiesto, è fissato in complessivi Euro
al lordo di ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore (e del datore di lavoro), da liquidarsi al termine dello svolgimento dell’incarico/ovvero in n. rate (v. art. 15 del Reg.). Il corrispettivo verrà liquidato a seguito di accertamento, da parte del responsabile scientifico, sull’ esattezza dell’esecuzione della prestazione resa nel periodo di riferimento.
0.Xx termine dell’attività il/i soggetto/i prescelto/i dovrà/anno presentare una relazione sull’attività svolta.
ART. 5
0.Xx fini dell’ammissione alla selezione i candidati dovranno essere in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione comparativa, dei seguenti requisiti:
ART. 6
0.Xx punteggio massimo attribuibile di 100 punti è così ripartito:
A) Il punteggio riservato ai titoli valutabili (v. art. 7 del R.) è di
punti. Sono titoli valutabili:
1) Titoli culturali e professionali:
a) , punteggio ;
b) , punteggio ;
c) , punteggio ;
d) , punteggio ;
2) Esperienza professionale maturata in relazione ad attività lavorativa prestata presso soggetti pubblici e/o privati:
a) , punteggio ;
b) , punteggio ;
c) , punteggio ;
d) , punteggio ;
3) Altri eventuali titoli valutabili:
a) , punteggio ;
b) , punteggio ;
c) , punteggio ;
d) , punteggio ;
B) Il punteggio riservato al colloquio è di .punti. Il colloquio verterà
sui seguenti argomenti/materie:
1)
2)
3)
0.Xx fini del conferimento dell’incarico il punteggio minimo da conseguire è di punti .
3.L’incarico sarà conferito al candidato che al termine della selezione avrà conseguito il maggior punteggio.
4.A parità di punteggio totale precede il candidato più giovane di età.
Art. 7
0.Xx Commissione di valutazione è composta da almeno 3 esperti, di cui uno con funzioni di segretario verbalizzante, ed è nominata dal direttore amministrativo/ del Dipartimento di
.
0.Xx Commissione fissa preliminarmente i criteri per la valutazione dei titoli e del colloquio. 0.Xx valutazione dei titoli precede il colloquio.
4.L’esito della selezione è approvato con provvedimento del Direttore Amministrativo/ del Dipartimento di
.
ART. 8
0.Xx domanda di ammissione alla selezione comparativa, corredata dal curriculum vitae, dalla fotocopia di un valido documento di riconoscimento, da redigere su carta semplice, dovrà pervenire, a pena di esclusione, alla
entro e non oltre le ore
del giorno presso
allegando alla stessa dichiarazioni dei titoli di studio posseduti, le votazioni conseguite e quant'altro si ritenga utile in riferimento ai titoli valutabili.
2.Non saranno ammessi i candidati le cui domande pervengano, per qualsiasi motivo, successivamente al suddetto termine.
3.L’esito della valutazione dei titoli sarà comunicato ai soggetti interessati prima del colloquio (in caso di selezione per titoli e colloquio); successivamente sarà data comunicazione del calendario e della sede di svolgimento del colloquio.
4.Nella domanda di ammissione, redatta in carta libera, i candidati dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità:
a) il cognome e il nome;
b) la data e il luogo di nascita;
c) il codice fiscale;
d) la residenza;
e) l'esatto recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni e recapito telefonico (se diverso dalla residenza);
f) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
g) di non trovarsi in situazioni comportanti incompatibilità/incapacità di contrattare con la
Pubblica Amministrazione;
h) di godere dei diritti civili e politici;
i) di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
l) di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
m) la puntuale dichiarazione del possesso dei requisiti e dei titoli ai fini della partecipazione alla selezione.
0.Xx presentazione di domande prive di sottoscrizione comporta l’esclusione dalla selezione.
ART. 9
1.Qualora i collaboratori individuati siano dipendenti di altra amministrazione pubblica soggetto al regime di autorizzazione di cui all’art. 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165 dovranno presentare l’autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza prima di stipulare il contratto.
ART. 10
1.Secondo quanto disposto dal comma 1 dell’art 25 legge n. 724/1994 gli incarichi di collaborazione:
a) non possono essere conferiti a personale dell’Università cessato volontariamente dal servizio che abbia conseguito il requisito previsto per il pensionamento di anzianità;
b) possono essere conferiti, a personale cessato volontariamente dal servizio che abbia conseguito il requisito previsto per il pensionamento di anzianità presso amministrazioni diverse dall’Università “Parthenope”, solo nel caso in cui nei cinque anni precedenti la data della cessazione dal servizio, il soggetto cessato non abbia avuto rapporti di lavoro con l’Università stessa;
c) possono essere conferiti a personale cessato dal servizio che abbia conseguito il requisito previsto per il pensionamento di vecchiaia presso qualsiasi amministrazione, compresa l’Università “Parthenope”.
2. E’ fatto, comunque, divieto di conferire incarichi di collaborazione coordinata e continuativa ai dottorandi di ricerca ed ai titolari di assegni di ricerca in attività presso l’Università (solo nei bandi cococo, v. art. 3.4 del Reg.).
3.I dottorandi, gli specializzandi e i titolari di assegno di ricerca possono essere titolari di contratti di lavoro autonomo con l’Università entro i limiti previsti dai rispettivi regolamenti e dalla legge.
4.E’ vietata la contemporanea titolarità di più contratti di lavoro autonomo con l’Università.
ART. 11
1. Il responsabile del procedimento è
ART. 12
1.Qualora venga meno la necessità, la convenienza o l’opportunità, l’Università può non procedere al conferimento dell’incarico.
2. L’Università, ai sensi dell’art. 53, comma 14, del D.lgs. 165 del 2001 e dell’art. 1, comma 127, della legge n. 662 del 1996 rende noti gli incarichi di collaborazione conferiti, mediante pubblicazione degli stessi sul sito internet dell’Ateneo..
3.I dati personali dei candidati saranno trattati, in forma cartacea o informatica, ai soli fini della selezione e degli atti ad essa connessi e conseguenti, nel rispetto del D.L.vo. 196/03.
4.L’efficacia del contratto è subordinata all’esito positivo del controllo preventivo di legittimità ai sensi dell’art. 3, comma 1, della Legge 14.1.1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni.
5.Per quanto non previsto dal presente avviso valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al Regolamento per il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo, emanato con D.R. n. del , reperibile nel sito internet di Ateneo (xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx) alla pagina dedicata ai regolamenti, oltre le norme vigenti in materia.
FAC-SIMILE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI PARTHENOPE
DIPARTIMENTO DI
VIA
NAPOLI
DOMANDA DI AMMISSIONE
Il/la sottoscritto/a ……………….…………………………………………………………...……………………… nato/a a
……………………………………………………………………. prov. …….. il……………..…… C.F. ………………..….…
residente a ……………………………………….……….……… prov.
………c.a.p…………………………………………………….. in
Via…………………………………..………………………………………….. n…………., tel.
……………………….……….………... e-mail …………………………………………………………………….
chiede
di essere ammesso/a alla procedura comparativa per titoli/titoli e colloquio ai fini
dell’individuazione di n. soggetti esterni per l’attività di
Dichiara sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R.445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:
a) di essere cittadino ;
b) di godere dei diritti civili e politici
c) di essere in possesso del seguente titolo di studio …………..................................
conseguito il………..presso ……………………………………… con votazione ……………………………..
d) di essere/non essere dipendente di una pubblica amministrazione;
e) di aver adeguata conoscenza della lingua italiana (in caso di cittadini strannieri);
f) di non avere subito condanne penali che abbiano comportato quale sanzione accessoria l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
g) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all’articolo 10 del Bando di selezione;
h) ai fini della valutazione dei titoli di cui all’art. 6, comma 1, lett.A) allega, il proprio curriculum vitae, sottoscritto, e dichiara che quanto riportato corrisponde al vero.
E’ a conoscenza che, ai sensi del D.L.vo 30.6.2003, n. 196, i dati forniti saranno trattati, in forma cartacea o informatica, ai soli fini della procedura.
E’ a conoscenza, inoltre, che i dati personali contenuti nel curriculum del soggetto individuato a seguito della procedura comparativa, nonché quelli necessari ai fini fiscali, assistenziali e previdenziali, saranno trasmessi alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità ai sensi dell’art. 3, comma 1, della Legge 14.1.1994, n. 20 come modificata dall’art. 117, comma 30, del D.L. n. 78/2009 convertito con modifiche in L. 102/2009 e che la stipula del contratto di lavoro è subordinata all’esito positivo del suddetto controllo.
E’ a conoscenza, infine, che la/le informazione/i circa l’esito della valutazione dei titoli e dell’indicazione della sede e data del colloquio saranno comunicate esclusivamente a mezzo di pubblicazione sul sito internet dell’Università Parthenope alla pagina dedicata alle collaborazioni esterne.
Preciso recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni (se diverso dalla residenza):
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
Telefono n………………………………………………..
Indirizzo e-mail ……………………………………….
Allega:
• Curriculum vitae datato e firmato;
• Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
data ……………………………………
firma…………………………………..…………….
FAC SIMILE
CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO DI NATURA COORDINATA E CONTINUATIVA
TRA
L’Università degli Studi di Napoli
Parthenope/Dipartimento , Codice fiscale
n. , con sede in Napoli, rappresentata dal dott./prof. , nato a il
, di seguito indicato come “ ”
E
Il/La dott./dott.ssa , codice fiscale nato/a a il
di seguito indicato/a come “Collaboratore”
PREMESSO
- che l’Università degli Studi di Napoli Parthenope/Dipartimento ha la necessità di affidare un incarico di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa ad un esperto concernente una prestazione straordinaria e temporanea, nell’ambito del Progetto
;
- che ai sensi dell’articolo 5 del vigente Regolamento di Ateneo per il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo è stata accertata l’impossibilità oggettiva di procurarsi all’interno dell’Università la figura professionale idonea allo svolgimento della prestazione oggetto della collaborazione;
- che con delibera del Consiglio di Amministrazione/Dipartimento, n. del
è stata autorizzata l’indizione di una procedura di valutazione comparativa finalizzata al conferimento di n…….incarichi di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa, ai sensi del vigente Regolamento di Ateneo per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo;
- che con decreto del Direttore Amministrativo/Dipartimento, è stata indetta apposita procedura di valutazione comparativa, per titoli/titoli e colloquio, a seguito della quale è risultato vincitore il/la dott./dott.ssa , giusto decreto n. del. che ha approvato gli atti della selezione;
- che, a seguito del procedimento svolto, il/la dott./dott.ssa
possiede le competenze professionali necessarie per lo svolgimento dell’incarico pienamente corrispondenti alle esigenze del progetto;
- che il/la dott./dott.ssa ha reso le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di notorietà ai sensi del DPR 445/00 e successive modificazioni ed integrazioni;
- che il/la dott./dott.ssa ha fornito i dati
soggettivi necessari per l’applicazione delle vigenti norme fiscali, previdenziali ed assistenziali;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante del presente atto.
art. 1 (Rapporto)
Le parti si danno reciprocamente atto che viene tra loro stipulato, ai sensi degli artt. 2222 e seguenti del c.c., un contratto di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa consistente nello svolgimento di una attività straordinaria e temporanea con le modalità ed i termini di seguito convenuti.
Nell’ambito del progetto
art. 2
(Oggetto della prestazione)
, sotteso al conferimento dell’incarico, l’oggetto della prestazione è il seguente:
Il “Collaboratore” si impegna a: (1)
1) Descrivere l’oggetto della prestazione che l’incarico deve effettuare.
art. 3
(Modalita’ di esecuzione della prestazione)
Il Collaboratore si impegna ad eseguire la prestazione personalmente, senza alcun vincolo di subordinazione né obbligo di orario, in piena autonomia tecnica ed organizzativa, sotto la supervisione ed il coordinamento del Responsabile ………………………………….
Le prestazioni di cui al presente contratto non determinano rapporto di subordinazione gerarchica, in quanto il prestatore non esegue ordini puntuali e specifici, ma, nell’ambito delle direttive generali e delle indicazioni di massima impartitegli, ha piena autonomia di organizzare la propria attività con le modalità che ritiene più opportune, in vista ed in funzione del raggiungimento dei risultati che gli sono stati commissionati. L’incarico di cui sopra dovrà essere eseguito secondo le indicazioni e le richieste che saranno impartite.
Il collaboratore potrà utilizzare locali ed attrezzature messe a disposizione della struttura attenendosi alle disposizioni impartite relative alla sicurezza sul luogo del lavoro e sulla buona conservazione e funzionalità dei beni e degli strumenti a lui affidati, con obbligo di risarcimento di eventuali danni a lui imputabili.
Il collaboratore non potrà affidare a terzi, in tutto o in parte, l’esecuzione delle sue prestazioni.
art. 4
(Efficacia decorrenza e durata del contratto)
L’efficacia del presente contratto è sospesa fino all’esito del controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera f bis) della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
Nel caso in cui la Corte dei Conti si pronunci sulla non legittimità del presente contratto e/o degli atti presupposti e precedenti, il contratto si risolverà con effetto retroattivo alla data di sottoscrizione del presente contratto. Nulla sarà dovuto al contraente.
Nel caso in cui la Corte dei Conti si pronunci sulla legittimità del presente contratto lo stesso acquisterà efficacia dal momento della comunicazione da parte della Corte ovvero decorsi inutilmente i termini di cui all’art. 3, comma 2, della Legge 14 gennaio 1994, n. 20 e dell’art. 27
della Legge n. 340 del 24 novembre 2000.
Il contratto ha durata mesi decorrenti dalla data di cui al precedente comma 3 del presente articolo, salvo che le parti concordino un diverso termine iniziale e terminerà con la consegna di (2).
In ogni caso, le prestazioni oggetto del presente contratto potranno avere inizio soltanto decorsi tre giorni dalla data di cui al citato comma 3 - data di acquisizione dell’esito positivo, espresso o tacito, del controllo da parte della Corte dei Conti.
Qualora il progetto/programma/obiettivo per il quale è stato stipulato il presente contratto sia completato/raggiunto nelle more del procedimento di cui al comma 1 del presente articolo, il contratto potrà essere risolto con effetto retroattivo alla data di sottoscrizione del presente contratto. Nulla sarà dovuto al contraente.
2) Indicare il risultato che il prestatore deve fornire (prodotto, relazione scientifica, parere etc.).
art. 5
(Compenso, trattamento fiscale e modalita’ di pagamento)
Le parti convengono che il compenso dovuto per l’espletamento della collaborazione coordinata e continuativa viene determinato in € (3) (€ (4) ), al lordo delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali a carico del percipiente, da corrispondersi come segue: (5).
Il compenso dovrà essere erogato con bonifico.
Questa Università non sarà in alcun modo responsabile nel caso di variazioni alle modalità di pagamento non portate a conoscenza con mezzi idonei.
Il compenso suddetto rientra ai fini del trattamento fiscale tra i redditi assimilati al lavoro dipendente di cui all’art. 50 comma 1 lett. c) bis del TUIR e s.m.i. Ai fini IRPEF questa Università effettuerà, pertanto, una ritenuta IRPEF a titolo d’acconto così come stabilita dagli artt. 11, 12, 13 del TUIR applicando le relative detrazioni d’imposta tenendo conto di quanto comunicato dal soggetto percipiente all’atto della stipula del presente contratto.
Nei termini previsti dal DPR 22 luglio 1998, n. 322, verrà rilasciato apposito modello CUD riportante i redditi corrisposti durante l’anno e le relative detrazioni d’imposta applicate.
Sarà cura del collaboratore adempiere agli obblighi fiscali quali la presentazione della dichiarazione dei redditi.
È dovuto il rimborso delle spese eventualmente sostenute dal collaboratore per l’esecuzione dell’incarico comprese quelle di viaggio, vitto e soggiorno che si rendano necessarie ai fini dell’espletamento del presente contratto, preventivamente autorizzate dal responsabile della struttura. Per tale rimborso si rinvia a quanto previsto nel Regolamento sul trattamento di missione dei dipendenti dell’Università.
Al collaboratore non spetterà alcuna indennità al termine del presente contratto di collaborazione di lavoro autonomo.
3) Indicare l’importo in cifre.
4) Indicare l’importo in lettere.
5) Indicare se il pagamento è in un’unica soluzione al termine dell’attività o se è prevista la corresponsione di un pagamento intermedio.
art. 6
(Copertura assicurativa INAIL)
A carico del collaboratore grava, nella misura fissata dalle norme vigenti, il premio Inail per la copertura assicurativa del rischio derivante dall’attività oggetto del presente contratto.
L’Università si obbliga ad effettuare i versamenti del premio al citato Ente curando gli adempimenti connessi al rapporto assicurativo.
art. 7 (Sospensione)
E’ causa di sospensione dell’incarico la malattia continuativa superiore ai trenta giorni; in tale caso il contratto viene sospeso e riprenderà a decorrere dal venir meno della causa di sospensione, salvo il caso in cui, al tempo della cessazione della causa di sospensione, l’obbiettivo per il quale è stato conferito l’incarico sia stato raggiunto.
E’ altresì causa di sospensione dell’incarico la maternità, per la cui disciplina si rinvia al Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 12 luglio 2007.
art. 8 (Recesso e risoluzione)
L’Università/Il Dipartimento si riserva la facoltà di recedere motivatamente, in qualsiasi momento, dal presente contratto, corrispondendo al collaboratore il compenso da determinarsi proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto.
Il collaboratore può recedere anticipatamente, prima della scadenza del presente contratto, con preavviso scritto di almeno giorni, solo al fine di evitare pregiudizio all’Ente. In tal caso il compenso da liquidare sarà determinato proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto.
In caso di recesso da parte del collaboratore, senza rispetto del termine di preavviso pattuito, al compenso come sopra determinato si applicherà, a titolo di penale, una detrazione pari al 10% di quanto spettante, salvo il diritto al risarcimento del danno ulteriore.
art. 9
(Proprieta’, riservatezza dei risultati)
Il lavoro svolto ed il risultato dello stesso sono di esclusiva proprietà del dipartimento.
Pertanto il collaboratore non può avvalersi di detto lavoro per altri scopi né portarlo a conoscenza di altri Enti o persone o divulgarlo con pubblicazioni, se non con espressa preventiva autorizzazione scritta ed indicando comunque che detto lavoro è stato svolto per conto dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope/Dipartimento
.
Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico-amministrativo o scientifico di cui il collaboratore entrerà in possesso nello svolgimento dell’incarico di cui trattasi dovranno considerarsi riservati.
art. 10 (Responsabilita’)
Il Dipartimento di nonché l’Università sono esonerati da ogni responsabilità in relazione a danni causati dall’incaricato a persone/o cose in xxxxx xx xxxxxxxxx.
xxx. 00 (Xxxxx di rinvio)
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si applicano gli artt. 2222 e segg. del codice civile. In caso di inadempimento si applicano le disposizioni in materia di risoluzione del contratto contenute nel libro IV, titolo II, capo XIV del codice civile.
art. 12
(Spese di registrazione)
Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d’uso, a norma dell’art. 5, comma 2, del DPR 26 aprile 1986 n. 131. Le eventuali spese di registrazione e di bollo cedono a carico del collaboratore.
art. 13
(Tutela dati personali)
L’Università, ai sensi dell’art. 53, comma 14, del D.lgs. 165 del 2001 e dell’art. 1, comma 127, della legge n. 662 del 1996 rende noti gli incarichi di collaborazione conferiti, mediante pubblicazione degli stessi sul sito internet dell’Ateneo.
I dati personali dei candidati saranno trattati, in forma cartacea o informatica, ai soli fini della selezione e degli atti ad essa connessi e conseguenti, nel rispetto del D.lgs. 196/03.
art. 14 (Foro competente)
Per eventuali controversie il collaboratore dichiara di accettare la competenza del Foro di Napoli Napoli, lì……………..
Il Direttore Amministrativo/Dipartimento Il Collaboratore (dott./prof.) ( Nome e Cognome)
Per gli effetti dell’art. 1341 del Codice Civile il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli del contratto:
Art. 4 - (Efficacia, decorrenza e durata del contratto) Art. 8 – (Recesso e risoluzione)
Art. 9 – (Proprietà – Riservatezza dei risultati) Art. 10 – (Responsabilità)
Art. 14 – (Foro competente)
Il Collaboratore
( Nome e Cognome)
FAC SIMILE
CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO DI NATURA OCCASIONALE
TRA
L’Università degli Studi di Napoli
Parthenope/Dipartimento , Codice fiscale n.
, con sede in Napoli, rappresentata dal dott./prof.
, nato a il
, di seguito indicato come “ ”
E
Il/La dott./dott.ssa , codice fiscale
nato/a a il di seguito indicato come “Collaboratore”
PREMESSO
- che l’Università degli Studi di Napoli Parthenope/Dipartimento ha la necessità di affidare ad un esperto un incarico di prestazione occasionale concernente una prestazione straordinaria e saltuaria, nell’ambito del Progetto ;
- che ai sensi dell’articolo 5 del vigente Regolamento di Ateneo per il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo è stata accertata l’impossibilità oggettiva di procurarsi all’interno dell’Università la figura professionale idonea allo svolgimento della prestazione oggetto della collaborazione;
- che con delibera del Consiglio di Amministrazione/Dipartimento, n. del
è stata autorizzata l’indizione di una procedura di valutazione comparativa finalizzata al conferimento di n. incarichi di collaborazione di natura occasionale, ai sensi del vigente Regolamento di Ateneo per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo;
- che con decreto del Direttore Amministrativo/Dipartimento, è stata indetta apposita procedura di valutazione comparativa, per titoli/titoli e colloquio, a seguito della quale è risultato vincitore il/la dott./dott.ssa , giusto decreto n. del. che ha approvato gli atti della selezione;
- che, a seguito del procedimento svolto, il/la dott./dott.ssa possiede le competenze professionali necessarie per lo svolgimento dell’incarico pienamente corrispondenti alle esigenze del progetto;
- che il/la dott./dott.ssa ha reso le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di notorietà ai sensi del DPR 445/00 e successive modificazioni ed integrazioni;
- che il/la dott./dott.ssa ha
fornito i dati soggettivi necessari per l’applicazione delle vigenti norme fiscali, previdenziali ed assistenziali;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante del presente atto.
art. 1 (Rapporto)
Le parti si danno reciprocamente atto che viene tra loro stipulato, ai sensi degli artt. 2222 e seguenti del c.c., un contratto di lavoro autonomo di natura occasionale consistente nello svolgimento di una attività straordinaria e saltuaria con le modalità ed i termini di seguito convenuti.
Nell’ambito del progetto
art. 2
(Oggetto della prestazione)
, sotteso al conferimento dell’incarico, l’oggetto della prestazione è il seguente:
Il “Collaboratore” si impegna a: (1)
1) Descrivere l’oggetto della prestazione che l’incaricato deve effettuare.
art. 3
(Modalita’ di esecuzione della prestazione)
Il Collaboratore si impegna ad eseguire la prestazione personalmente, senza alcun vincolo di subordinazione né obbligo di orario, in piena autonomia tecnica ed organizzativa.
Le prestazioni di cui al presente contratto non determinano rapporto di subordinazione gerarchica, in quanto il prestatore non esegue ordini puntuali e specifici, ma, nell’ambito delle direttive generali e delle indicazioni di massima impartitegli, ha piena autonomia di organizzare la propria attività con le modalità che ritiene più opportune, in vista ed in funzione del raggiungimento dei risultati che gli sono stati commissionati. L’incarico di cui sopra dovrà essere eseguito secondo le indicazioni e le richieste che saranno impartite.
art. 4
(Efficacia decorrenza e durata del contratto)
L’efficacia del presente contratto è sospesa fino all’esito del controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera f bis) della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
Nel caso in cui la Corte dei Conti si pronunci sulla non legittimità del presente contratto e/o degli atti presupposti e precedenti, il contratto si risolverà con effetto retroattivo alla data di sottoscrizione del presente contratto. Nulla sarà dovuto al contraente.
Nel caso in cui la Corte dei Conti si pronunci sulla legittimità del presente contratto lo stesso acquisterà efficacia dal momento della comunicazione da parte della Corte ovvero decorsi inutilmente i termini di cui all’art. 3, comma 2, della Legge 14 gennaio 1994, n. 20 e dell’art. 27
della Legge n. 340 del 24 novembre 2000.
Il contratto ha durata mesi decorrenti dalla data di cui al precedente comma 3 del presente articolo, salvo che le parti concordino un diverso termine iniziale e terminerà con la consegna di
(2).
In ogni caso, le prestazioni oggetto del presente contratto potranno avere inizio soltanto decorsi tre giorni dalla data di cui al citato comma 3 - data di acquisizione dell’esito positivo, espresso o tacito, del controllo da parte della Corte dei Conti.
Qualora il progetto/programma/obiettivo per il quale è stato stipulato il presente contratto sia completato/raggiunto nelle more del procedimento di cui al comma 1 del presente articolo, il
contratto potrà essere risolto con effetto retroattivo alla data di sottoscrizione del presente contratto. Nulla sarà dovuto al contraente.
2) Indicare il risultato che il prestatore deve fornire (prodotto, relazione scientifica, parere etc.).
art. 5
(Compenso, trattamento fiscale e modalita’ di pagamento)
Le parti convengono che il compenso dovuto per l’espletamento della collaborazione occasionale viene determinato in € (3) (€(4) ), al lordo delle ritenute fiscali e degli eventuali contributi previdenziali a carico del percipiente, da corrispondersi come segue
(5).
Il suddetto compenso sarà corrisposto, previo accertamento della regolare esecuzione della prestazione da parte del Responsabile del Progetto, su presentazione di nota di debito o fattura. Il compenso dovrà essere erogato con bonifico bancario.
Questa Università non sarà in alcun modo responsabile nel caso di variazioni alle modalità di pagamento non portate a conoscenza con mezzi idonei.
Il compenso suddetto rientra ai fini del trattamento fiscale tra i redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente in base all’art.67, comma 3 lett. l) del TUIR e s.m.i. Ai fini IRPEF, questa Università effettuerà pertanto, una ritenuta d’acconto del 20% all’atto della corresponsione del compenso ai sensi dell’art.25 del DPR 600/73. Il collaboratore dovrà, quindi, autonomamente, adempiere ai conseguenti obblighi fiscali quali la presentazione della dichiarazione dei redditi.
Il suddetto compenso si intende omnicomprensivo delle spese di qualsiasi natura che il collaboratore dovesse sostenere per l’espletamento dell’incarico.
3) Indicare l’importo in cifre.
4) Indicare l’importo in lettere.
5) Indicare se il pagamento è in un’unica soluzione al termine dell’attività o se è prevista la corresponsione di un pagamento intermedio.
art. 6 (Recesso e risoluzione)
L’Università/Dipartimento si riserva la facoltà di recedere motivatamente, in qualsiasi momento, dal presente contratto, corrispondendo al collaboratore il compenso da determinarsi proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto.
Il collaboratore può recedere anticipatamente, prima della scadenza del presente contratto, con preavviso scritto di almeno giorni, solo al fine di evitare pregiudizio all’Ente. In tal caso il compenso da liquidare sarà determinato proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto.
In caso di recesso da parte del collaboratore, senza rispetto del termine di preavviso pattuito, al compenso come sopra determinato si applicherà, a titolo di penale, una detrazione pari al 10% di quanto spettante, salvo il diritto al risarcimento del danno ulteriore.
art. 7
(Proprieta’, riservatezza dei risultati)
Il lavoro svolto ed il risultato dello stesso sono di esclusiva proprietà dell’Università/ Dipartimento di .
Pertanto il collaboratore non può avvalersi di detto lavoro per altri scopi né portarlo a conoscenza di altri Enti o persone o divulgarlo con pubblicazioni, se non con espressa preventiva autorizzazione scritta ed indicando comunque che detto lavoro è stato svolto per conto dell’Università/Dipartimento di .
Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico-amministrativo o scientifico di cui il collaboratore entrerà in possesso nello svolgimento dell’incarico di cui trattasi dovranno considerarsi riservati
art. 8 (Responsabilita’)
Il Dipartimento di , nonché l’Università sono esonerati da ogni responsabilità in relazione a danni causati dall’incaricato a persone/o cose in xxxxx xx xxxxxxxxx.
xxx. 0 (Xxxxx di rinvio)
Per quanto non espressamente disciplinato al presente contratto si applicano gli artt. 2222 e segg. del codice civile. In caso di inadempimento si applicano le disposizioni in materia di risoluzione del contratto contenute nel libro IV, titolo II, capo XIV del codice civile.
art. 10
(Spese di registrazione)
Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d’uso, a norma dell’art. 5, comma 2, del DPR 26 aprile 1986 n. 131. Le eventuali spese di registrazione e di bollo cedono a carico del collaboratore.
art. 11
(Tutela dati personali)
L’Università, ai sensi dell’art. 53, comma 14, del D.lgs. 165 del 2001 e dell’art. 1, comma 127, della legge n. 662 del 1996 rende noti gli incarichi di collaborazione conferiti, mediante pubblicazione degli stessi sul sito internet dell’Ateneo.
I dati personali dei candidati saranno trattati, in forma cartacea o informatica, ai soli fini della selezione e degli atti ad essa connessi e conseguenti, nel rispetto del D.lgs. 196/03.
art. 12 (Foro competente)
Per eventuali controversie il collaboratore dichiara di accettare la competenza del Foro di Napoli.
Napoli ,……………..
Il Direttore Amministrativo/Dipartimento Il Collaboratore (dott./prof. ) ( Nome e Cognome)
Per gli effetti dell’art. 1341 del Codice Civile il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli del contratto:
Art. 4 - (Efficacia, decorrenza e durata del contratto) Art. 6 – ( Recesso e risoluzione)
Art. 7 – (Proprietà – Riservatezza dei risultati) Art. 8 – (Responsabilità)
Art. 12 – (Foro competente)
Il Collaboratore
( Nome e Cognome)
FAC SIMILE
CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO DI NATURA PROFESSIONALE
Artt. dal 2229 al 2238 del c.c.
TRA
L’Università degli Studi di Napoli Parthenope, Dipartimento
Codice fiscale n. , con sede in Napoli, rappresentata dal Direttore dott./prof. , nato a il , di seguito indicato come “ ”
E
Il/La dott./dott.ssa , codice fiscale Partita Iva n.
, iscritto/a all’albo
nato/a a
il di seguito indicato come “Collaboratore”
PREMESSO
- che l’Università degli Studi di Napoli Parthenope/Dipartimento ha la necessità di affidare un incarico di lavoro autonomo di natura professionale concernente una prestazione straordinaria e temporanea, ad un professionista particolarmente esperto in (1)
;
- che ai sensi dell’articolo 5 del vigente Regolamento di Ateneo per il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo è stata accertata l’impossibilità oggettiva di procurarsi all’interno dell’Università la figura professionale idonea allo svolgimento della prestazione oggetto della collaborazione;
- che con delibera del Consiglio di Amministrazione/Dipartimento, n. del
è stata autorizzata l’indizione di una procedura di valutazione comparativa finalizzata al conferimento di n. incarichi di collaborazione di natura professionale, ai sensi del vigente Regolamento di Ateneo per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo;
- che con decreto del Direttore Amministrativo/Dipartimento, è stata indetta apposita procedura di valutazione comparativa, per titoli/titoli e colloquio, a seguito della quale è risultato vincitore il/la dott./dott.ssa , giusto decreto n. del. che ha approvato gli atti della selezione;
- che, a seguito del procedimento svolto, il/la dott./dott.a possiede le caratteristiche professionali necessarie per lo svolgimento dell’incarico pienamente corrispondenti alle esigenze del progetto;
- che il/la dott./dott.ssa ha reso le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di notorietà ai sensi del DPR 445/00 e successive modificazioni ed integrazioni;
- che il/la dott./dott.ssa ha fornito i dati
soggettivi necessari per l’applicazione delle vigenti norme fiscali, previdenziali ed assistenziali;
1) Descrivere brevemente l’esperienza del professionista incaricato.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante del presente atto.
art1 (Rapporto)
Le parti si danno reciprocamente atto che viene tra loro stipulato, ai sensi degli artt. 2229 e seguenti del c.c., un contratto di collaborazione di lavoro autonomo consistente nello svolgimento di una attività straordinaria e temporanea con le modalità ed i termini di seguito convenuti.
art. 2
(Oggetto della prestazione)
L’oggetto della prestazione è il seguente: Il “Collaboratore” si impegna a:
(2)
2) Descrivere l’oggetto della prestazione che l’incaricato deve effettuare.
art. 3
(Modalità’ di esecuzione della collaborazione professionale)
Il Collaboratore si impegna ad eseguire la prestazione personalmente, senza alcun vincolo di subordinazione né obbligo di orario, in piena autonomia tecnica ed organizzativa.
Le prestazioni di cui al presente contratto non determinano rapporto di subordinazione gerarchica, in quanto il prestatore non esegue ordini puntuali e specifici, ma, nell’ambito delle direttive generali e delle indicazioni di massima impartitegli, ha piena autonomia di organizzare la propria attività con le modalità che ritiene più opportune, in vista ed in funzione del raggiungimento dei risultati che gli sono stati commissionati. L’incarico di cui sopra dovrà essere eseguito secondo le indicazioni e le richieste che saranno impartite.
art. 4
(Efficacia, decorrenza e durata del contratto)
L’efficacia del presente contratto è sospesa fino all’esito del controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera f bis) della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
Nel caso in cui la Corte dei Conti si pronunci sulla non legittimità del presente contratto e/o degli atti presupposti e precedenti, il contratto si risolverà con effetto retroattivo alla data di sottoscrizione del presente contratto. Nulla sarà dovuto al contraente.
Nel caso in cui la Corte dei Conti si pronunci sulla legittimità del presente contratto lo stesso acquisterà efficacia dal momento della comunicazione da parte della Corte ovvero decorsi inutilmente i termini di cui all’art. 3, comma 2, della Legge 14 gennaio 1994, n. 20 e dell’art. 27
della Legge n. 340 del 24 novembre 2000.
Il contratto ha durata mesi decorrenti dalla data di cui al precedente comma 3 del presente articolo, salvo che le parti concordino un diverso termine iniziale e terminerà con la consegna di (2).
In ogni caso, le prestazioni oggetto del presente contratto potranno avere inizio soltanto decorsi tre giorni dalla data di cui al citato comma 3 - data di acquisizione dell’esito positivo, espresso o tacito, del controllo da parte della Corte dei Conti.
Qualora il progetto/programma/obiettivo per il quale è stato stipulato il presente contratto sia completato/raggiunto nelle more del procedimento di cui al comma 1 del presente articolo, il contratto potrà essere risolto con effetto retroattivo alla data di sottoscrizione del presente contratto. Nulla sarà dovuto al contraente.
2) Indicare il risultato che il prestatore deve fornire (prodotto, relazione scientifica, parere etc.).
art. 5
(Compenso, trattamento fiscale e modalita’ di pagamento)
Le parti convengono che il compenso dovuto per l’espletamento della collaborazione professionale di lavoro autonomo viene determinato in € (3) € (4)
), al lordo delle ritenute fiscali a carico del percipiente oltre ad IVA e contributo obbligatorio/contributo gestione separata INPS (5) , cassa di categoria
,da corrispondersi come segue (6)
. Il compenso dovrà essere erogato con bonifico.
Questa Università non sarà in alcun modo responsabile nel caso di variazioni alle modalità di pagamento non portate a conoscenza con mezzi idonei.
Il compenso suddetto rientra ai fini del trattamento fiscale tra i redditi di lavoro autonomo di cui all’art. 53, comma 1, del TUIR e successive modificazioni ed integrazioni. Ai fini IRPEF questa Università effettuerà, pertanto, una ritenuta d’acconto del 20% all’atto della corresponsione del compenso ai sensi dell’art. 25 del DPR 600/73. Il collaboratore dovrà, quindi, autonomamente adempiere ai conseguenti obblighi fiscali quali la presentazione della dichiarazione e l’eventuale versamento del conguaglio alle scadenze e secondo le modalità previste dalla normativa vigente. E’ dovuto esclusivamente il rimborso delle spese eventualmente sostenute dal collaboratore per viaggio, xxxxx e soggiorno per lo svolgimento dell’incarico, sostenute per trasferte che si rendano necessarie, preventivamente autorizzate dal responsabile della struttura. Per tale rimborso si rinvia a quanto previsto nel Regolamento sul trattamento di missione dei dipendenti dell’Università, con esclusione di ogni forma di indennità forfetaria.
Tali spese devono essere evidenziate nella fattura/nota di addebito ed assoggettate ad IVA ed alla
ritenuta di acconto del 20% ai sensi della normativa vigente.
Oppure:
Non è dovuto alcun rimborso delle spese eventualmente sostenute dal collaboratore per l’esecuzione dell’incarico.
Al collaboratore non spetterà alcuna indennità al termine del presente contratto di collaborazione professionale di lavoro autonomo.
3) Indicare l’importo in cifre.
4) Indicare l’importo in lettere.
5) I professionisti con partita IVA iscritti alla Cassa possono addebitare in fattura/ parcella una percentuale che può variare a seconda della Cassa di previdenza pari al 2% o al 4% . I professionisti non iscritti alla Cassa devono iscriversi alla G.S. INPS ed addebitare in fattura il 4%.
6) Indicare se il pagamento è in unica soluzione al termine delle attività o se è prevista la corresponsione di un pagamento intermedio.
Art. 6 (Recesso e risoluzione)
L’Università/Dipartimento di si riserva la facoltà di recedere motivatamente, in qualsiasi momento, dal presente contratto, corrispondendo al collaboratore il compenso da determinarsi proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto.
Il collaboratore può recedere anticipatamente, prima della scadenza del presente contratto, con preavviso di almeno giorni, solo al fine di evitare pregiudizio all’Ente. In tal caso il compenso da liquidare sarà determinato proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto.
In caso di recesso da parte del collaboratore, senza rispetto del termine di preavviso pattuito, al compenso come sopra determinato si applicherà, a titolo di penale, una detrazione pari al 10% di quanto spettante, salvo il diritto al risarcimento del danno ulteriore.
art. 7
(Proprieta’, riservatezza dei risultati) Il lavoro svolto ed il risultato dello stesso sono di esclusiva proprietà dell’Università/Dipartimento di .
Pertanto il collaboratore non può avvalersi di detto lavoro per altri scopi né portarlo a conoscenza di altri Enti o persone o divulgarlo con pubblicazioni, se non con espressa preventiva autorizzazione scritta ed indicando comunque che detto lavoro è stato svolto per conto dell’Università/Dipartimento di .
Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico-amministrativo o scientifico di cui il collaboratore entrerà in possesso nello svolgimento dell’incarico professionale di cui trattasi dovranno considerarsi riservati.
art. 8 (Responsabilita’)
L’Università nonché il Dipartimento di sono esonerati da ogni responsabilità in relazione a danni causati dall’incaricato a persone/o cose in xxxxx xx xxxxxxxxx.
xxx. 0 (Xxxxx di rinvio)
Per quanto non espressamente disciplinato al presente contratto si applicano gli artt. 2229 e segg. del codice civile. In caso di inadempimento si applicano le disposizioni in materia di risoluzione del contratto contenute nel libro IV, titolo II, capo XIV del codice civile.
art. 10
(Spese di registrazione)
Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d’uso, a norma dell’art. 5, comma 2, del DPR 26 aprile 1986 n. 131. Le eventuali spese di registrazione e di bollo cedono a carico del collaboratore.
art. 11
(Tutela dati personali)
L’Università, ai sensi dell’art. 53, comma 14, del D.lgs. 165 del 2001 e dell’art. 1, comma 127, della legge n. 662 del 1996 rende noti gli incarichi di collaborazione conferiti, mediante pubblicazione degli stessi sul sito internet dell’Ateneo.
I dati personali dei candidati saranno trattati, in forma cartacea o informatica, ai soli fini della
selezione e degli atti ad essa connessi e conseguenti, nel rispetto del D.lgs. 196/03.
art. 12 (Foro competente)
Per eventuali controversie il collaboratore dichiara di accettare la competenza del Foro di Napoli
Napoli,……………..
Il Direttore Amministrativo/Dipartimento Il Collaboratore (dott./prof.) ( Nome e Cognome)
Per gli effetti dell’art. 1341 del Codice Civile il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli del contratto:
Art. 4 - (Efficacia, decorrenza e durata del contratto) Art. 6 – (Recesso e risoluzione)
Art. 7 – (Proprietà – Riservatezza dei risultati) Art. 8 – (Responsabilità)
Art. 12 – (Foro competente)
Il Collaboratore
( Nome e Cognome)