DA INSERIRE NELLA BUSTA A)
ALLEGATO 1
DICHIARAZIONE NECESSARIA PER L’AMMISSIONE ALLA GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA
(DA INSERIRE NELLA BUSTA A)
1. INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA
Stazione appaltante: | Azienda Trasporti per l’area Metropolitana S.p.A. |
Amministrazione aggiudicatrice: | Azienda Trasporti per l’area Metropolitana S.p.A. |
Oggetto dell’appalto: | Affidamento dei servizi assicurativi dell’Amministrazione Aggiudicatrice. |
Procedura: | Aperta ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016 |
Criterio di aggiudicazione: | Criterio del minor prezzo ex art. 95, comma 4, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 |
Codice identificativo gara (CIG): | . CIG Lotto 1: 68452796ED - CIG Lotto 2: 6845290003 |
2. INFORMAZIONI SULL’OPERATORE ECONOMICO
Il sottoscritto: ......................................................................................................................................................
codice fiscale: ......................................................................................................................................................
nato a: il:
../../....
domiciliato per la carica presso la sede societaria, nella sua qualità
di:1...............................................................................................................................................................................
.
e legale rappresentante dell’Impresa: ........................................................................................................................
con sede legale in: .................................................................................................................................................
Via/Piazza:
.................................................................................................... C.A.P. ..................................
Telefono:...............................................; Fax:..................................................; PEC:...................................................
codice fiscale: ........................................................ Partita I.V.A.: ................................................................
Sede di:.................................................................................................................
Indirizzo:.................................................................................................................
Codice Società:.................................................................................................................
Xxxxxxxxx/e:.................................................................................................................
1 Amministratore munito dei poteri di rappresentanza, procuratore, institore, altro. 2 Nel caso in cui le posizioni INPS siano più di una, occorre allegare il relativo elenco.
Sede di:.................................................................................................................
Indirizzo:.................................................................................................................
Codice Società:.................................................................................................................
Xxxxxxxxx/e:.................................................................................................................
CCNL applicato: ......................................................................................................................................................
Dimensione Aziendale4: ....................................
Agenzia delle Entrate competente: ............................................................................................................................
Ufficio presso il quale verificare l’ottemperanza alla legge n. 68/1999 (c.d. “diritto al lavoro dei disabili”)....................................................................................................................................................................
ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione la scrivente Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata,
ai fini della partecipazione alla presente gara DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
1. che l’impresa che rappresenta partecipa al presente appalto:
❑ | quale impresa singola | |||||
❑ | in coassicurazione con5.................................................... in qualità di6.............................................................. con l’impegno che l’impresa Delegataria presenta offerta e procede alla stipula del contratto, in caso di aggiudicazione, assumendo tutti gli obblighi in esso previsti, in nome e per conto anche di ciascuna impresa coassicuratrice. A tal fine attesta la quota di rispettiva sottoscrizione dei rischi nella seguente misura: | |||||
Lotto | Impresa Delegataria e quota di sottoscrizione dei rischi | Impresa Coassicuratrice e quota di sottoscrizione dei rischi | Impresa Coassicuratrice e quota di sottoscrizione dei rischi | |||
1 | .....................................- ...% | ..........................................- ...% | ..........................................- ...% | |||
2 | .....................................- ...% | ..........................................- ...% | ..........................................- ...% | |||
3 | .....................................- ...% | ..........................................- ...% | ..........................................- ...% | |||
4 | .....................................- ...% | ..........................................- ...% | ..........................................- ...% | |||
5 | .....................................- ...% | ..........................................- ...% | ..........................................- ...% | |||
❑ | in R.T.I. o Consorzi non costituiti con7.................................................... in qualità di8.............................................................. con l’impegno a formalizzare con atto notarile, in caso di |
3 Nel caso in cui le posizioni INAIL siano più di una, occorre allegare il relativo elenco.
4 Indicare il numero dei dipendenti. Se oltre 100 dipendenti, è sufficiente indicare “oltre 100”. 5 Indicare la denominazione delle altre Imprese facenti parte del riparto di coassicurazione.
6 Indicare se impresa rappresentata assume il ruolo di Delegataria o Coassicuratrice. 7 Indicare la denominazione delle altre Imprese facenti parte del raggruppamento.
aggiudicazione, il suddetto Raggruppamento Temporaneo di imprese o Consorzio, conferendo mandato speciale con rappresentanza alla stessa Impresa Capogruppo/Mandataria. A tal fine attesta la quota di rispettiva attività e la relativa incidenza percentuale nella seguente misura: | ||||||
Lotto | Impresa Capogruppo/Mandataria e servizio di competenza - relativa incidenza percentuale | Impresa Mandante e servizio di competenza - relativa incidenza percentuale | Impresa Mandante e servizio di competenza - relativa incidenza percentuale | |||
1 | ....................................- ...% | .........................................- ...% | ..........................................- ...% | |||
2 | ....................................- ...% | .........................................- ...% | ..........................................- ...% | |||
3 | ....................................- ...% | .........................................- ...% | ..........................................- ...% | |||
4 | ....................................- ...% | .........................................- ...% | ..........................................- ...% | |||
5 | ....................................- ...% | .........................................- ...% | ..........................................- ...% | |||
❑ | in R.T.I. o Consorzi costituiti con9 in forza di atto notarile del Notaio dott. .................................................................., atto del ../../...., rep ; |
2. che, qualora consentito dalle regole di gara, intende affidare in subappalto, nella misura non superiore al 30%10 le seguenti attivà.........................................................................................................................................
alla Società ................................................................... CF................................... P IVA ....................................
3. che i riferimenti dell’atto notarile relativo alla procura generale o speciale del procuratore che sottoscrive dichiarazioni e/o attestazioni di offerta sono i seguenti: Notaio dott.
.................................................................., atto del ../../...., rep 11.;
4. che, titolari di cariche e qualifiche, sono:
❑ (eventuale) il/i procuratore/i che sottoscrive/ono la presente dichiarazione e/o l’offerta e/o ulteriore documentazione d’offerta;
❑ il titolare e il direttore tecnico, ove presente (se si tratta di impresa individuale);
❑ i soci e il direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in nome collettivo);
❑ i soci accomandatari e il direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in accomandita semplice);
❑ i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (se si tratta di altro tipo di società o consorzio)12
Sig.:............................................................................................................................................................................ | |||
nato a: | ............................................................................................................... | il: | .../../... |
10 Si rammenta che il subappalto è ammesso nei limiti del 30%.
11 Eventuale: da compilare solo se l’offerta viene presentata da un Procuratore dell’Impresa 12 Ripetere le righe per tutti i soggetti interessati
Codice Fiscale: | ................................................................................................................................................... |
Residente: | ................................................................................................................................................... |
Carica: | ................................................................................................................................................... |
5. che, titolari di cariche e qualifiche cessati nell’anno antecedente la pubblicazione del presente appalto, sono: 13
Sig.:............................................................................................................................................................................ | |||
nato a: | ............................................................................................................... | il: | .../../... |
Codice Fiscale: | ................................................................................................................................................... | ||
Residente: | ................................................................................................................................................... | ||
Carica: | ................................................................................................................................................... |
ovvero
❑ Non ci sono cessati nell’anno antecedente la pubblicazione del presente appalto
3. DICHIARAZIONI RELATIVE AI CRITERI DI SELEZIONE: REQUISITI DI ORDINE GENERALE
6. che non sussiste alcuno dei motivi di esclusione dalla procedura di gara elencati dall'articolo 80 del D.LGS. n° 50/2016. In particolare:
A. che a proprio carico, nonché a carico dei soggetti elencati ai punti 4) e 5)14 della presente dichiarazione, non è stata emessa condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:
a) xxxxxxx, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291- quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322- bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;
c) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
d) xxxxxxx, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
13 Ripetere le righe per tutti i soggetti interessati
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
B. Che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo xxxxxxx00.
D. Che l’Impresa rappresentata, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, e il sottoscritto:
a) non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del D.Lgs. 50/2016;
b) non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, e non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 del D.Lgs. 50/2016;
c) non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;18
d) di non versare in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’articolo 42, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, non diversamente risolvibile;
e) di non versare in una situazione di distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d’appalto di cui all’articolo 67 del D.Lgs. 50/2016 che non può essere risolta con misure meno intrusive;
f) di non essere soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
g) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 5519.
i) di avere ottemperato agli obblighi di cui alla legge n° 68/99 che disciplina il diritto al lavoro dei disabili, ovvero di non esservi assoggetto in quanto:
❑ la società occupa meno di 15 dipendenti.
oppure
❑ la società occupa un numero di dipendenti da 15 a 35 e non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000.
l) di non essere incorso nell’omessa denuncia all’Autorità Giudiziaria, pur essendo stato vittima, dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto- legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 68920.
m) di non essere rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
ovvero
❑ di trovarsi in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con i soggetti partecipanti alla medesima procedura di gara e, comunque di aver formulato l'offerta
decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione
autonomamente. In tal caso, produce apposita documentazione a comprova in apposita e separata busta;
ovvero
❑ di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, e, comunque, di aver formulato l'offerta autonomamente.
7. di aver preso piena conoscenza del Bando di gara, del Disciplinare di gara e degli altri documenti ad essi allegati, ovvero richiamati e citati, dei Capitolati Speciali di Polizza (completi di allegati) ove sono stabiliti i requisiti minimi che deve rispettare il servizio offerto, nonché di aver preso piena conoscenza e di accettare gli eventuali chiarimenti resi dalla Stazione Appaltante;
8. di prendere atto e di accettare le norme che regolano la procedura di gara e, quindi, di aggiudicazione e di esecuzione del contratto;
9. di aver considerato e valutato tutte le condizioni incidenti sulle prestazioni oggetto dell’affidamento che possono influire sulla determinazione dell’offerta, di aver considerato e valutato tutte le condizioni contrattuali e di aver preso conoscenza di tutte le circostanze, generali e specifiche, relative all’esecuzione del contratto, ivi inclusi gli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e di assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguite le prestazioni oggetto dell’appalto, e di averne tenuto conto nella formulazione dell’offerta;
10. di essere a conoscenza che la Stazione Appaltante si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rilasciate da questa Impresa in sede di offerta e, comunque, nel xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxx e per gli effetti della normativa vigente;
11. di essere consapevole che la Stazione Appaltante, anche in riferimento a ciascun singolo Lotto, si riserva il diritto di sospendere, annullare, revocare, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente, nonché di non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione, di aggiudicare anche un solo Lotto, dichiarando, altresì, di non avanzare alcuna pretesa nei confronti della Stazione Appaltante ove ricorra una di tali circostanze;
12. che, nel caso di aggiudicazione, si obbliga espressamente a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto, nonché a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale;
13. che provvederà a comunicare tempestivamente e senza indugio alcuno qualsiasi variazione alla situazione sopra rappresentata, ai sensi del D.P.R. 603/1973 art. 48 bis.
14. che questa Impresa, preso atto ed accettato il contenuto dei Capitolati Speciali di Polizza, si impegna a rispettare ogni obbligo ivi stabilito, pena l’applicazione delle sanzioni previste;
15. che questa Impresa si impegna a fornire alla Stazione Appaltante le informazioni relative ai sinistri ai sensi del Capitolato Speciale di Polizza;
16. che, con riferimento alla presente gara, l’Impresa non ha presentato offerta in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio, ovvero singolarmente e quale componente di un raggruppamento di imprese o consorzio;
17. che, con riferimento al singolo lotto, l’Impresa non ha presentato offerta in più di un riparto di Coassicurazione, ovvero singolarmente e quale componente di un riparto di Coassicurazione;
18. che, in caso di aggiudicazione, si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., ed indicherà un numero di conto corrente unico sul quale la stazione appaltante farà confluire tutte le somme relative all’appalto di che trattasi, consapevole che il mancato rispetto del suddetto obbligo comporterà la risoluzione, per inadempimento, del contratto;
19. che l’Impresa ai fini della presente procedura, elegge domicilio in ..................................................................
Via ..........................................................................................................................C.A.P ,
tel. ................................................, fax ............................................... e indirizzo di posta elettronica
certificata .................................................................................... e prende atto che, per la ricezione di ogni eventuale comunicazione inerente la gara in oggetto e/o di richieste di chiarimento e/o integrazione della documentazione presentata, la Stazione Appaltante utilizzerà anche solo il fax o la posta elettronica certificata;.
20. (in caso di soggetto non residente e senza stabile organizzazione in Italia) che l’Impresa si uniformerà alla disciplina di cui all’art. 17, comma 2 del D.P.R. n. 633/72, e comunicherà, in caso di aggiudicazione del relativo contratto, la nomina del rappresentante fiscale nelle forme di legge se previsto dalla normativa fiscale applicabile all’oggetto di gara;
21. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della legge n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito e ai fini del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
22. di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, questa Impresa verrà esclusa dalla procedura ad evidenza pubblica per la quale è rilasciata o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata e la Stazione Appaltante avrà la facoltà di escutere la cauzione provvisoria prestata; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolta di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ.;
23. l’Appaltatore dichiara, inoltre, con riferimento alle disposizioni anticorruzione stabilite dall’art. 1, comma 46 della L. n. 190/2012, di essere in regola con le disposizioni di cui all’art. 53 comma 16ter del D. Lgs. n. 165/2001, secondo cui “i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri”.
4. DICHIARAZIONI RELATIVE AI CRITERI DI SELEZIONE: REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE
24. che l’Impresa che rappresenta è iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di ed attesta i seguenti dati:
Oggetto Sociale: (anche in estratto)................................................................................................................................
25. che l’Impresa che rappresenta è in possesso dell’autorizzazione all’esercizio di attività assicurativa, nel territorio nazionale, nel ramo di rischio per cui presenta offerta ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005 o documentazione equipollente per le imprese di altro Stato U.E.;
5. DICHIARAZIONI RELATIVE AI CRITERI DI SELEZIONE: REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA-FINANZIARIA
26. che l’Impresa che rappresenta ha realizzato, nel triennio 2013/2014/2015, una raccolta premi non inferiore al valore minimo indicato nel Disciplinare di Gara per il lotto per cui presenta offerta.
oppure, in alternativa
27. che l’Impresa che rappresenta è in possesso di un rating pari o superiore a BBB rilasciato da Standard & Poor’s o da Fitch Ratings, pari o superiore a B+ se rilasciato dall’Agenzia A. M. Best, pari o superiore a Baa se rilasciato dall’Agenzia Moody’s, in corso di validità alla data di pubblicazione del bando e pertanto di un Rating ...........................................................(indicare il valore di rating) e rilasciato dall’Agenzia (indicare denominazione dell’agenzia);
6. DICHIARAZIONI RELATIVE AI CRITERI DI SELEZIONE: REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA-PROFESSIONALE
28. che l’Impresa che rappresenta ha prestato, nel triennio 2013/2014/2015, il servizio oggetto del lotto per cui si presenta offerta a favore di un numero minimo di destinatari pubblici o privati non inferiore al valore minimo indicato nel Disciplinare di Gara.
Luogo e data | Timbro, firma e qualifica del sottoscrittore |
........................................, lì ../../.... | ................................................................................. |
Allegata copia del documento di identità del sottoscrittore
DICHIARAZIONE NECESSARIA PER L’AMMISSIONE ALLA GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA (DA INSERIRE NELLA BUSTA A)
Tale dichiarazione deve essere resa da ciascuno dei:
❑ | titolare e il direttore tecnico, ove presente (se si tratta di impresa individuale); |
❑ | soci e il direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in nome collettivo); |
❑ | soci accomandatari e il direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in accomandita semplice); |
❑ | membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (se si tratta di altro tipo di società o consorzio)21 |
qualora il sottoscrittore dell’Allegato 1 non intenda attestare stati, fatti e condizioni di detti soggetti
**********************
Il sottoscritto: ......................................................................................................................................................
codice fiscale: ......................................................................................................................................................
nato a: il:
../../....
domiciliato per la carica presso la sede societaria, nella sua qualità
di:22..............................................................................................................................................................................
e legale rappresentante dell’Impresa: ........................................................................................................................
con sede legale in: .................................................................................................................................................
Via/Piazza:
.................................................................................................... C.A.P. ..................................
Telefono:...............................................; Fax:..................................................; PEC:...................................................
codice fiscale: ........................................................ Partita I.V.A.: ................................................................
ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione la scrivente Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata,
ai fini della partecipazione alla presente gara DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
A. che a proprio carico, non è stata emessa condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di
21 Duplicare tale facsimile per ciascun soggetto tenuto alla dichiarazione
22 Amministratore munito dei poteri di rappresentanza, procuratore, institore, altro.
procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:
a) xxxxxxx, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;
c) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
d) xxxxxxx, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007,
n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
Luogo e data | Timbro, firma e qualifica del sottoscrittore |
........................................, lì ../../.... | ................................................................................. |
Allegata copia del documento di identità del sottoscrittore
ATAM
AZIENDA TRASPORTI REGGIO CALABRIA
Capitolato Polizza di Assicurazione
C.V.T. (Garanzie Accessorie)
Parco Veicoli
Lotto 2
SEZIONE 1 – DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’
Art. 1.1 – Definizioni relative al contratto in generale
Contraente Amministrazione
Il soggetto che stipula l’assicurazione.
Ente ATAM REGGIO CALABRIA
Assicurato Il soggetto nell’interesse del quale è prestata garanzia.
Società La Compagnia Assicuratrice che presta l’assicurazione.
Broker Marsh Spa
Assicurazione Il Contratto di Assicurazione - Le garanzie prestate col contratto di assicurazione.
Polizza Il documento contrattuale che prova l’Assicurazione.
Capitolato Speciale Il complesso delle norme, rappresentate in polizza, che regolano il rapporto contrattuale.
Garanzia La copertura dei rischi prestata dal contratto assicurativo.
Indennizzo Indennità Risarcimento
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Periodo assicurativo Annualità assicurativa
Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell’assicurazione.
Premio La somma, comprensiva di imposte, dovuta dal Contraente alla Società.
Rischio La probabilità che si verifichi il sinistro.
Sinistro L’evento per il quale è prestata l’assicurazione e dal quale è derivato il danno.
Franchigia L’importo che, determinato a termini di polizza per ciascun sinistro, viene detratto dall’ammontare del danno e rimane a carico dell’Assicurato.
Scoperto La percentuale di danno convenuta a carico del Contraente e determinata a termini di polizza per ciascun sinistro
Accessori
apparecchi audiofonovisivi come autoradio, lettori di CD, registratori, C.B., condizionatori d’aria o climatizzatori, televisori, ricetrasmittenti, radiotelefoni, telefax ed altre apparecchiature e relativi impianti, purché stabilmente fissati sul veicolo e da esso non amovibili montati dalla casa costruttrice o da altre ditte specializzate, contestualmente o successivamente all’acquisto, a richiesta e/o a pagamento del cliente
Attrezzature speciali le attrezzature e/o apparecchiature speciali presenti sugli autoveicoli per uso speciale purché stabilmente fissati sul veicolo e da esso non amovibili montati dalla casa costruttrice o da altre ditte specializzate, contestualmente o successivamente all’acquisto, a richiesta e/o a pagamento del cliente
Cose gli oggetti materiali e gli animali
Degrado percentuale di riduzione nell’apprezzamento del veicolo, corrispondente al rapporto tra valore commerciale del veicolo stesso al momento del sinistro ed il relativo valore a nuovo di listino.
Valore a nuovo il prezzo del veicolo desumibile dalla fattura di acquisto al momento della prima immatricolazione, in mancanza di fattura, il prezzo di listino
Valore assicurato il valore del veicolo dichiarato dall’assicurato nel contratto di assicurazione
Valore commerciale - veicolo: il valore dello stesso tenuto conto del suo deprezzamento per vetustà o stato di conservazione, rilevabile dalla media delle quotazioni “Eurotax" o in mancanza desumibili da riviste specializzate o da rivenditori autorizzati
- attrezzature speciali: il valore delle stesse tenuto del relativo deprezzamento per vetustà o stato di conservazione, desumibile dalla documentazione probatoria esibita dalla Contraente
Eventi sociopolitici i tumulti popolari, i disordini, gli atti di terrorismo, gli scioperi, le sommosse, gli atti di vandalismo, sabotaggio o comunque dolosi
Eventi atmosferici e naturali
Tromba d’aria, caduta di grandine, neve, ghiaccio, caduta di pietre ed alberi, valanga, slavina, uragano, tempesta, turbine di vento, terremoto, eruzione vulcanica, inondazione, alluvione, allagamento, mareggiata, straripamento, bufera, frana, cedimento e smottamento del terreno, collisione con animali selvatici ed altre calamità naturali.
SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 2.1 – Variazioni del rischio successivamente all’aggiudicazione del contratto
Per aggravamento del rischio si intende qualsiasi modifica dovuta a cause sopravvenute, non previste e non prevedibili, che determinano una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze tali che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto, la Società non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato. Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all’organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante. Il Contraente non è tenuto a comunicare variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali conseguenti a pronunce di merito o di legittimità.
Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all’aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, ai sensi del precedente comma, deve essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro trenta giorni dall’intervenuta conoscenza.
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell’art. 1897 C.C. con rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 2.2 – Decorrenza della garanzia – Durata - Pagamento del premio
Anni tre con effetto dalle ore 24:00 del giorno di comunicazione di avvenuta aggiudicazione alla compagnia od al broker, con rateazione del premio semestrale.
A parziale deroga dell'art. 1901 del Codice Civile il Contraente è tenuto al pagamento del premio rateizzato, entro 20 giorni dalla data della decorrenza della polizza, altrimenti la garanzia si interrompe alle ore 24:00 del ventesimo giorno dalla stessa data di decorrenza e verrà riattivata dalle ore 24:00 del giorno del pagamento.
Se il Contraente non paga il premio per le rate e le annualità successive entro il 20° giorno dalla scadenza, la garanzia resta sospesa dalle ore 24:00 del ventesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno del pagamento, ferme le scadenze successive.
Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:
- l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;
- Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.
I premi devono essere pagati alla Società per il tramite del Broker.
Su accordo tra le Parti, potrà essere richiesta una proroga della presente assicurazione, ai fini del completo espletamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione.
La Società potrà concedere una proroga dell’assicurazione alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo massimo di 180 giorni ed il relativo rateo di premio, calcolato in 6/12 del premio annuale in corso, verrà corrisposto entro 20 giorni dall’inizio della proroga.
Art. 2.7 – Oneri fiscali
Le imposte, le tasse, i contributi, e tutti gli oneri stabiliti dalla legge presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, agli indennizzi alle polizze ed agli atti da esse dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento è stato anticipato dalla Società.
Art. 2.8 – Coassicurazione e delega
Qualora l’assicurazione è ripartita per quote tra più Compagnie indicate in polizza, ognuna è tenuta alla prestazione in proporzione alla rispettiva quota. Il Contraente dichiara di aver affidato la consulenza ed assistenza nella gestione del presente contratto al Broker, e le Imprese coassicuratrici hanno convenuto di
affidarne la delega alla Società indicata in sede di offerta e riportata nel frontespizio della presente polizza; di conseguenza tutti i rapporti relativi alla presente assicurazione saranno intrattenuti dal Contraente o dal Broker direttamente con la Società delegataria che provvederà ad informare le coassicuratrici.
In particolare tutte le comunicazioni inerenti il contratto ivi comprese quelle relative al recesso ed alla gestione dei sinistri si intendono fatte o ricevute dalla delegataria in nome e per conto di tutte le Imprese coassicuratrici.
Queste saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione nonché relativi alla rappresentanza processuale, fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza la cui regolazione verrà effettuata dal Contraente per il tramite del Broker direttamente nei confronti di ogni Compagnia coassicuratrice.
La sottoscritta Società delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Imprese coassicuratrici indicate negli atti contrattuali a firmarli anche in nome e per loro conto. Pertanto la firma apposta dalla Società delegataria sui documenti di assicurazione li rende, ad ogni effetto, validi anche per le quote delle coassicuratrici.
Art. 2.9 – Forma delle comunicazioni
Tutte le comunicazioni alle quali l’Assicurato ed il Broker sono tenuti devono essere indirizzate alla Direzione per l’Italia della Società oppure all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza.
Tutte le comunicazioni tra le parti debbono essere fatte, per essere valide, per iscritto anche a mezzo utilizzo del telefax.
Art. 2.10 – Gestione del contratto/Xxxxxxxx broker
La gestione della presente polizza, ai sensi del D. Lgs. 209/2005, è affidata al Broker Marsh S.p.A
Agli effetti dei termini fissati dalle Condizioni Generali di polizza, ogni comunicazione fatta dal Broker, alla Compagnia, si intenderà come fatta dal Contraente, e così pure ogni comunicazione fatta dalla Compagnia al Broker si intenderà come fatta al Contraente. Parimenti ogni comunicazione fatta dal Contraente al Broker si intenderà come fatta alla Compagnia. Le suddette comunicazioni dovranno essere effettuate con lettera raccomandata o telefax o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione idoneo.
Il Contraente riconosce pertanto che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverra’ per il tramite del Broker e tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto dell’Assicurato dal Broker Marsh S.p.A, la quale è altresì autorizzata ad effettuare l'incasso del premio.
Il pagamento del premio avverrà tramite il broker Xxxxx X.x.X, il cui compenso sarà a carico della Compagnia aggiudicataria, nella misura del:
Aliquota provvigionale del 6% sui premi assicurativi per le polizze Rca; Aliquota provvigionale del 8% sui premi assicurativi per tutte le altre polizze. da applicare su ogni rata di premio pagata.
Art. 2.11 – Rinvio alle norme di legge – Foro competente
Per tutto quanto non previsto dalle presenti condizioni dattiloscritte, valgono unicamente le norme del Codice Civile. Si intendono pertanto abrogate tutte le condizioni di assicurazione eventualmente riportate a stampa.
Per le controversie riguardanti l’esecuzione del presente contratto e quale sede arbitrale si dichiara competente esclusivamente l’Autorità Giudiziaria del luogo dove ha sede l’Amministrazione Contraente.
Art. 2.12 – Trattamento dati
Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente polizza o che derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.
Art. 2.13 – Interpretazione del contratto
Si conviene tra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente / assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.
Allo stesso modo, l’eventuale discordanza tra le norme contrattuali, le norme di legge e del Codice Civile in materia di assicurazione, verrà risolta sempre nella maniera più favorevole all’Assicurato.
Art. 2.14 – Regolazione del premio
L’assicurazione ha per base un elenco mezzi che riepiloga lo stato di rischio.
Per i veicoli che venissero inclusi/esclusi in garanzia nel corso del periodo di assicurazione, il premio/rimborso sarà determinato in base ai costi convenuti i sede di gara e indicati sull’offerta economica.
Per le inclusioni e le esclusioni la garanzia ha effetto o cessa dalle ore 24 dal giorno risultante dalla comunicazione scritta con cui sono state notificate le stesse.
Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia. L'appendice di regolazione del premio deve essere emessa, dalla Società, per ogni periodo annuo di assicurazione, entro 90 giorni dal termine del periodo stesso.
In caso di aumento rispetto al premio anticipato, l'Azienda Contraente sarà tenuta a pagare la differenza di premio dovuta per il periodo trascorso.
In caso di diminuzione, la Società restituirà la parte del premio imponibile riscosso in più oltre l’eventuale maggiore premio percepito per il periodo di assicurazione.
Sia la differenza di premio risultante dalla regolazione sia quella dovuta dall'Azienda Contraente per la rata successiva, dovranno essere versate entro il 60° giorno dalla data di emissione del relativo documento.
Art. 2.15 Revisione Del Prezzo
Al verificarsi delle ipotesi di variazione del rischio previsti all’Articolo - “Variazioni del rischio successivamente all’aggiudicazione del contratto”, ovvero nel caso in cui l’ammontare dei sinistri pagati dalla Società sommato al computo degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri non ancora pagati, risulti eccedere, alla data della richiesta, l’ammontare del premio, al netto delle imposte, pagato dal Contraente o oggetto di regolazione per il medesimo periodo di oltre il 25%, la Società potrà richiedere, ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs. 50/2016 “Codice degli Appalti”, la revisione del prezzo. A tal fine si precisa che, ai soli fini del calcolo revisionale, nel rapporto sinistri a premi di cui al precedente comma, verrà computato solo il 75% degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri riservati e non ancora pagati.
Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto; qualora sia pattuito un aumento dei premi, il Contraente provvede a corrispondere l’integrazione del premio nei termini di cui all’art. 4 “Pagamento e regolazione del premio e decorrenza della garanzia”.
ART. 2.15 Recesso della societa’
La Società ha diritto di recedere dal contratto esclusivamente nei seguenti casi con le modalità di seguito indicate:
Art. 2.15.a – Recesso per dichiarazioni inesatte o reticenze del Contraente
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che la Società non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, consentono, qualora il contraente abbia agito senza dolo o colpa grave, alla Società di recedere dal contratto stesso con un preavviso non inferiore a 120 giorni, mediante dichiarazione da inviare dalla Società al Contraente entro e non oltre tre mesi dal giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.
Nella fattispecie di cui al precedente comma, qualora si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Società, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la Società è comunque tenuta, in deroga a quanto previsto dal comma 2 dell’art. 1893 c.c., al pagamento dell’indennizzo per l’intero.
Art. 2.15.b – Recesso per aggravamento del rischio
Dopo il trentesimo giorno successivo alla proposta di cui all’articolo “Revisione del prezzo”, presentata dalla Società, ovvero al termine della trattativa instaurata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, in caso di mancato accordo tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione con preavviso non inferiore a 120 (centoventi) giorni, da comunicarsi al Contraente tramite Raccomandata AR (posta elettronica certificata).
Art. 2.15.c - Norme comuni in tutte le ipotesi di recesso
La Società, entro 30 (trenta) giorni dalla data d’efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell’imposta governativa, relativa al periodo di rischio non corso. Ai fini del rimborso si tiene conto di eventuali importi dovuti dal Contraente.
In tutte le ipotesi di recesso, come disciplinate agli art. 2.15.a e 2.15.b, la Società congiuntamente alla volontà espressa di recedere dal contratto dovrà fornire, nella comunicazione stessa di recesso, al Contraente tutti i dati di cui all’art. 14 – “Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio” necessari per la redazione del bando di gara per l’affidamento del nuovo contratto assicurativo. Si precisa che il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati richiamati.
In tutte le ipotesi di recesso, come disciplinate di cui agli artt. 2.15.a e 2.15.b, qualora alla data di efficacia dello stesso, il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultima, la Società s’impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni (c.d. “proroga tecnica”).
Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L.n. 136/2010
Gli Assicuratori si impegnano, a pena di nullità assoluta del presente contratto, ai sensi dell’art. 3 comma 8 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. “Tracciabilità dei flussi finanziari”:
- ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- ad inserire, nei contratti che andranno eventualmente a sottoscrivere con subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’oggetto del contratto, una clausola con la quale ciascuna parte del subcontratto si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
La stazione appaltante ha facoltà di risolvere di diritto il contratto di appalto di servizi assicurativi, così come previsto dall’art. 1456 c.c. e ai sensi dell’art. 3 comma 9 bis della L. 136/2010, e s.m.i. qualora gli Assicuratori:
- eseguano transazioni finanziarie inerenti il contratto di assicurazione (pagamenti / incassi) senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- non riportino negli strumenti di pagamento relativi a ciascuna transazione il Codice Identificativo Gara (CIG) assegnato dall’Autorità sulla Vigilanza dei Contratti Pubblici di lavori, servizi, forniture, e/o il Codice Unico di Progetto (CUP), ove obbligatorio ai sensi di legge, attribuito. dal CIPE;
- nei rapporti nascenti con altre imprese di assicurazione, dovessero avere notizia che un loro subcontraente tre le imprese di assicurazione in coassicurazione, in Raggruppamento Temporaneo d’Impresa (RTI), ovvero in Associazione Temporanea d’Impresa (ATI), nell’espletamento dell’appalto di servizi assicurativi, non abbia dato corso agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i..
La risoluzione del contratto non andrà comunque a pregiudicare le garanzie relative ai sinistri verificatisi antecedentemente alla data di risoluzione, restando quindi immutato il regolare decorso dell’iter liquidativo.
In occasione di ogni pagamento agli Assicuratori e con interventi di controllo ulteriori, la stazione appaltante verifica l’assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari da parte degli Assicuratori e /o dei subcontraenti della filiera.
Qualora gli Assicuratori abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, si impegnano a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante, ed alla Prefettura – ufficio territoriale del Governo della Provincia dove ha sede la Stazione Appaltante.
La stazione appaltante prende atto che la prassi dei pagamenti nel mercato assicurativo fra le imprese di assicurazione, i brokers e le pubbliche amministrazioni loro clienti, consente al broker di incassare i premi per il tramite di un conto corrente separato di cui all’art. 117 D.lgs 07.09.2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni); detto conto corrente viene identificato quale conto “dedicato” a sensi dell’art. 3 comma 1 della legge 136/2010 e s.m.i., senza che sia necessario chiedere l’accensione di un altro conto corrente in via esclusiva per i pagamenti effettuati dalle stazioni appaltanti e, in via generale, dalle pubbliche amministrazioni.
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Data Firma
SEZIONE 3 NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE SINISTRI
Art. 3.1 - Modalità per la denuncia dei sinistri
I sinistri devono essere denunciati alla Società per il tramite del Broker al più presto possibile e comunque non oltre 15 giorni da quando l’Ufficio competente del Contraente ne ha avuto notizia.
La denuncia del sinistro deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza e al sinistro così come richiesto nel modulo stesso.
Alla denuncia devono far seguito nel più breve tempo possibile le notizie, i documenti e gli atti relativi al sinistro.
Documenti aggiuntivi da presentare alla Società in caso di danno:
• Incendio (danno totale): - scheda di demolizione e l’estratto cronologico generale rilasciati dal PRA.
• Furto:- originale o copia autentica della denuncia di furto, presentata all’Autorità competente. Inoltre, in caso di perdita totale del veicolo:
- scheda di perdita di possesso,
- estratto cronologico generale
- procura a vendere alla Società stessa.
Art. 3.2 - OBBLIGO DI FORNIRE I DATI DELL'ANDAMENTO DEL RISCHIO
Con periodicità annuale la Società si impegna a fornire al Contraente, entro il termine di sessanta giorni antecedenti ogni scadenza annuale, i dati afferenti l'andamento del rischio riferito all'esercizio trascorso, onde consentire al Contraente di predisporre, con cognizione, le basi d'asta ed alle Società offerenti, in ipotesi di gara, di effettuare le proprie offerte su dati tecnici personalizzati.
La Società, inoltre, con periodicità annuale, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:
- sinistri denunciati;
- sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- sinistri respinti (con indicazione delle motivazioni scritte).
Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di accadimento del sinistro, data della eventuale chiusura della pratica per liquidazione od altro motivo.
Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data di accensione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni pratica.
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.
4.B - NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE – RISCHI DIVERSI (ARD) -
Garanzie ove previste come da elenco
Art. 4.B.1 – INCENDIO E FURTO
Oggetto dell’assicurazione
Nei limiti ed alle condizioni che seguono, l'Impresa presta l'assicurazione contro il rischi Incendio, Furto (totale, parziale o tentato) e Rapina (sottrazione mediante violenza alla persona o minaccia) e si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti arrecati al veicolo assicurato sia fermo che in circolazione.
La garanzia Incendio è prestata qualunque ne sia la causa, compresa l'azione del fulmine e l'esplosione del carburante destinato al funzionamento del motore. Per gli autobus detta garanzia opera fino alla concorrenza di
€ 600.000,00 per evento, con un indennizzo massimo per autobus di € 200.000,00.
L'impresa, inoltre, si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti provocati a cose di terzi, compresi i danni provocati ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato per il ricovero del veicolo dall'incendio del veicolo assicurato quando lo stesso non si trovi in circolazione a norma del Codice della Strada, fino a un massimo di € 150.000.
Esclusioni
Fermo quanto in precedenza pattuito, l’assicurazione non comprende i danni:
♦ a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo quanto sopra previsto per i locali in dotazione;
♦ di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo.
♦ avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militati, invasioni, sviluppi comunque insorti, controllati o meno di energia nucleare o di radioattività;
♦ determinati o agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, dei dipendenti e delle persone incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato;
♦ causati da semplici bruciature e da deformazioni a parti non meccaniche, non seguite da incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi;
♦ verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e alle relative prove.
♦ derivanti da rigature o segnature dei cristalli, nonché alle altre parti dell’autovettura a seguito di rottura di un cristallo.
♦ L'assicurazione non indennizza l'Assicurato per i danni dovuti in conseguenza di: tumulti popolari,
atti di terrorismo, scioperi, sommosse, sabotaggio o comunque dolosi; trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine, frane e smottamenti, eruzioni vulcaniche e terremoti.
Art. 4.B.2 – EVENTI SPECIALI (SOCIOPOLITICI – ATMOSFERICI) sempre operante
Oggetto dell’assicurazione
Per i veicoli specificati nella tabella allegata, l'Impresa si obbliga ad indennizzare nei limiti del valore assicurato per l'assicurazione Incendio, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo o comunque dolosi.
Si precisa che se la conseguenza dell’atto vandalico è la rottura di vetri, la società liquiderà il valore d’acquisto/valore a nuovo, essendo gli stessi non soggetti per loro natura a degrado d’uso.
Esclusioni
Fermo quanto in precedenza pattuito, l’assicurazione non comprende i danni:
♦ avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militati, invasioni, sviluppi comunque insorti, controllati o meno di energia nucleare o di radioattività;
♦ determinati o agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, dei dipendenti e delle persone incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato;
♦ Verificatisi in occasione di manifestazioni sportive che comportino il trasporto di gruppi di tifoseria;
♦ verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e alle relative prove.
♦ L'assicurazione non indennizza l'Assicurato per i danni dovuti in conseguenza di trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine, frane e smottamenti, eruzioni vulcaniche e terremoti.
Art. 4.B.3 – KASKO – operante solo a richiesta dell’Azienda
Oggetto dell’assicurazione
La Società si obbliga alle condizioni che seguono, a indennizzare i danni materiali e diretti subiti esclusivamente
dai veicoli specificati nella tabella allegata, inclusi gli accessori e le attrezzature speciali stabilmente fissati su ciascun veicolo, in occasione di:
o collisione con altri veicoli
o urto contro qualsiasi ostacolo
o ribaltamento
o uscita di strada
durante la circolazione sia su area pubblica che su area privata.
Esclusioni
Fermo quanto in precedenza pattuito, l’assicurazione non comprende i danni:
♦ avvenuti in occasione di atti di guerra, insurrezioni, guerre civili, legge marziale, occupazioni militari, invasioni, confisca, nazionalizzazione, requisizione, danneggiamento derivante da atti o disposizione delle Pubbliche Autorità;
♦ occorsi in occasione di esplosioni nucleari o derivanti dalla detenzione ed impiego di sostanze radioattive oppure in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo o dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche;
♦ avvenuti in conseguenza di i trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine, frane e smottamenti, eruzioni vulcaniche e terremoti.;
♦ avvenuti quando il veicolo è guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e/o se il conducente si trova in stato di ubriachezza o di alterazione psichica determinata da uso di sostanze stupefacenti;
♦ avvenuti durante la partecipazione del veicolo a corse o gare e relative prove;
♦ quelli determinati da oggetti, materiali od animali trasportati dal veicolo stesso;
♦ dovuti a dolo o colpa grave delle persone incaricate dall’assicurato alla guida, riparazioni o custodia del veicolo;
♦ causati in occasione di partecipazione ad attività illecita;
♦ determinati da vizi di costruzione;
♦ cagionati da operazione di carico e/o scarico;
♦ subiti a causa diretta di xxxxxxx a spinta o a mano o di traino attivo o passivo;
♦ derivanti dal mancato uso del veicolo o dal suo deprezzamento;
♦ riportati dalle parti meccaniche e/o elettriche, dai teloni di copertura e dalle ruote (cerchioni, coperture e camere d’aria) se non avvenuti in conseguenza di collisione con altri veicoli, urto contro ostacoli, ribaltamento, uscita di strada durante la circolazione.
Art. 4.B.4 - Chiusura Indagine Preliminare
In caso di danno da furto, l’assicurato è esonerato dalla preliminare presentazione del certificato di chiusa indagine. L’Assicurato stesso, sottoscrivendo la quietanza, si impegna a presentare detto certificato alla Società non appena possibile, ed a rimborsare l’indennizzo percepito maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla data del pagamento, qualora dagli atti dell’indagine o dall’eventuale giudizio il danno dovesse risultare non indennizzabile ai sensi del presente contratto.
Art. 4.B.5 - Determinazione dell’ammontare del danno
Perdita totale
In caso di sinistro che provochi la perdita totale del veicolo assicurato, l'Impresa determina l'ammontare del danno in base al valore commerciale del veicolo stesso al momento del sinistro, al netto dell'eventuale valore residuo.
Danno parziale
In caso di sinistro che provochi al veicolo danni parziali, l'Impresa determina il loro ammontare in base al costo delle riparazioni o sostituzioni necessario al ripristino del veicolo stesso al netto del degrado per uso e vetustà delle parti sostituite e/o riparate. Qualora tale costo sia superiore alla differenza fra il valore commerciale del veicolo assicurato prima e dopo l'evento, l'ammontare del danno sarà pari a tale
differenza. Se, al momento del sinistro, non sono trascorsi più di cinque anni dalla data di prima immatricolazione del veicolo, l'indennizzo verrà determinato senza dedurre il degrado per uso e vetustà
delle parti sostituite e/o riparate, purché tali sostituzioni o riparazioni non interessino parti del motore, degli organi meccanici in genere, dell’apparato elettrico ed elettronico, la strumentazione di bordo, gli arredamenti interni, la batteria, le gomme gli allestimenti di veicoli industriali e commerciali, il navigatore satellitare, nonché gli apparecchi audiofonovisivi. Sono escluse, in ogni caso, dall’indennizzo le spese per modificazioni o aggiunte apportate al veicolo in occasione delle riparazioni.
Assicurazione parziale (regola proporzionale)
Se l’assicurazione copre soltanto una parte del valore del veicolo, l’impresa risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il valore assicurato ed il valore commerciale del veicolo stesso al momento del sinistro.
Art. 4.B.6 - Pagamento dell’indennizzo
Il pagamento dell’indennizzo concordato è eseguito entro il trentesimo giorno dalla data di sottoscrizione dell’atto di transazione a patto che l’Amministrazione abbia presentato alla Società tutta la documentazione complementare della denuncia del sinistro. L’eventuale valore di recupero realizzato prima del pagamento dell’indennizzo sarà computato in detrazione all’indennizzo stesso.
Art. 4.B.7 - Adeguamento del valore assicurato
Il Contraente si impegna, in occasione di ciascun rinnovo annuale eventuale ad adeguare il valore del veicolo assicurato al valore di mercato.
Art. 5 – Franchigie e/o scoperti.
La Società, nei limiti delle somme assicurate e alle condizioni tutte della presente polizza, liquiderà i danni per le garanzie sotto riportate, con l’applicazione dei relativi sottolimiti, franchigie e scoperti.
Garanzia |
Incendio |
Furto |
Eventi Sociopolitici |
Kasko |
Scoperto |
NO |
10% per ogni sinistro del danno indennizzabile |
10% per ogni sinistro del danno indennizzabile |
10% per ogni sinistro del danno indennizzabile |
Minimo/franchigia |
Minimo € 250,00 |
Franchigia € 300,00 |
Minimo € 250,00 |
Art. 5.1 – Disposizione finale
Resta convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.
La firma, eventualmente apposta dal Contraente su moduli a stampa forniti dalle Società, vale solo quale presa d’atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.
Il Contraente La Società
ATAM S.p.A. REGGIO CALABRIA
Capitolato Polizza di Assicurazione
RCA (RC obbligatoria)
Parco Veicoli
Lotto n. 1
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
DEFINIZIONI
Nel testo che segue si intendono per:
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione;
Assicurazione:
Attestazione dello stato di rischio
il contratto di assicurazione;
Dematerializzazione dell’attestazione del rischio – riferimenti normativi art. 134 del Codice delle Assicurazioni e Regolamento Ivass n. 9 del 19 maggio 2015
Codice della Strada: il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;
C.A.: Codice delle Assicurazioni private - D. Lgs. 7
settembre 2005, n. 209 - Titolo X sull'assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e dei natanti e successive modifiche ed integrazioni
CONSAP: Ente Gestore della Stanza di Compensazione;
Contraente: la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione;
Cose: sia gli oggetti materiali sia gli animali;
CU: classe di “conversione universale” disciplinata
dall’ISVAP con Regolamento n. 4 del 9 agosto 2006, in applicazione dell’art. 134 del C.A.;
Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga ad alta velocità;
Franchigia: parte del danno che resta a carico dell’Assicurato;
Furto: l’impossessarsi della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri (art. 624 c.p.);
Incendio: combustione con fiamma che può autoestendersi e propagarsi;
Indennizzo : la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
Invalidità permanente: la perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale della capacità dell’Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione;
Polizza: il documento che prova l’assicurazione;
P.R.A.: Pubblico Registro Automobilistico; se soppresso, si intende sostituito dall’Archivio Nazionale dei Veicolo;
Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società;
Proprietario: l’intestatario al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà;
Rapina: l’impossessarsi della cosa mobile altrui, mediante violenza alla persona o minaccia, sottraendola a chi la detiene;
Risarcimento: la somma dovuta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro;
Risarcimento diretto: il risarcimento dovuto dalla Società al danneggiato, proprio assicurato, che si ritiene non responsabile in tutto o in parte, come disposto dal D.P.R. n. 254 del 18 luglio 2006 in attuazione del C.A.;
Scoperto: la parte del danno indennizzabile, espressa in valore percentuale, che rimane a carico dell’Assicurato;
Xxxxxxx: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione;
Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione;
Società : la Compagnia che presta l’assicurazione, quale risulta dalla polizza sottoscritta dal Contraente;
Tariffa: le Condizioni Generali di Assicurazione, di premio e relative norme di applicazione, predisposte dalla Società.
Veicolo:
Broker
veicoli a motore e mezzi per la navigazione soggetti all’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile, secondo gli artt. 122 e 123 del C.A..
Marsh Spa
Per quanto non previsto/specificato faranno fede l’art. 134 del Codice delle assicurazioni private ed il regolamento IVASS n. 9 del 19/05/2015.
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1 – Variazioni del rischio successivamente all’aggiudicazione del contratto
Per aggravamento del rischio si intende qualsiasi modifica dovuta a cause sopravvenute, non previste e non prevedibili, che determinano una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze tali che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto, la Società non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato. Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all’organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante. Il Contraente non è tenuto a comunicare variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali conseguenti a pronunce di merito o di legittimità.
Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all’aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, ai sensi del precedente comma, deve essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro trenta giorni dall’intervenuta conoscenza.
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell’art. 1897 C.C. con rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 2 - ALTRE ASSICURAZIONI
Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 del Codice Civile).
Art. 4 - DURATA DEL CONTRATTO -
L’assicurazione avrà decorrenza dalle ore 24:00 del 31/12/2016 e scadenza alle ore 24:00 del 31/12/2019, se la prima rata di premio è stata pagata; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento. Il contratto si intende non a tacito rinnovo e cessa automaticamente alla data di scadenza indicata in polizza, senza necessità di disdetta.
Frazionamento polizza: semestrale - Il premio è sempre interamente dovuto anche se sia stato pattuito il frazionamento dello stesso in più rate.
I certificati originali di assicurazione ed i relativi contrassegni verranno rilasciati dalla compagnia contestualmente al pagamento del premio o della rata di premio.
Al fine di consentire al Contraente di stipulare un nuovo contratto, la Società manterrà comunque operanti le garanzie prestate fino alla data di effetto di una nuova polizza, ma non oltre le ore 24.00 del 15° giorno successivo alla scadenza del presente contratto.
I premi devono essere pagati alla Società per il tramite del Broker.
Alla scadenza, previo accordo tra le Parti il contratto potrà essere prorogato alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo massimo di 180 giorni oltre la scadenza contrattuale, per consentire l’espletamento delle procedure di gara.
In tale ipotesi il premio relativo ai periodi di proroga verrà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza per ogni giorno di copertura.
Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:
- l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;
- Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.
Art. 5 REVISIONE DEL PREZZO
Al verificarsi delle ipotesi di variazione del rischio previsti all’Articolo - “Variazioni del rischio successivamente all’aggiudicazione del contratto”, ovvero nel caso in cui l’ammontare dei sinistri pagati dalla Società sommato al computo degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri non ancora pagati, risulti eccedere, alla data della richiesta, l’ammontare del premio, al netto delle imposte, pagato dal Contraente o oggetto di regolazione per il medesimo periodo di oltre il 25%, la Società potrà richiedere, ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs. 50/2016 “Codice degli Appalti”, la revisione del prezzo. A tal fine si precisa che, ai soli fini del calcolo revisionale, nel rapporto sinistri a premi di cui al precedente comma, verrà computato solo il 75% degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri riservati e non ancora pagati.
Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto; qualora sia pattuito un aumento dei premi, il Contraente provvede a
corrispondere l’integrazione del premio nei termini di cui all’art. 4 “Pagamento e regolazione del premio e decorrenza della garanzia”.
ART. 6 RECESSO DELLA SOCIETA’
La Società ha diritto di recedere dal contratto esclusivamente nei seguenti casi con le modalità di seguito indicate:
Art. 6.1 – RECESSO PER DICHIARAZIONI INESATTE O RETICENZE DEL CONTRAENTE
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che la Società non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, consentono, qualora il contraente abbia agito senza dolo o colpa grave, alla Società di recedere dal contratto stesso con un preavviso non inferiore a 120 giorni, mediante dichiarazione da inviare dalla Società al Contraente entro e non oltre tre mesi dal giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.
Nella fattispecie di cui al precedente comma, qualora si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Società, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la Società è comunque tenuta, in deroga a quanto previsto dal comma 2 dell’art. 1893 c.c., al pagamento dell’indennizzo per l’intero.
Art. 6.2 – RECESSO PER AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
Dopo il trentesimo giorno successivo alla proposta di cui all’art. 5 “Revisione del prezzo”, presentata dalla Società, ovvero al termine della trattativa instaurata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, in caso di mancato accordo tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione con preavviso non inferiore a 120 (centoventi) giorni, da comunicarsi al Contraente tramite Raccomandata AR (posta elettronica certificata).
Art. 6.3 - NORME COMUNI IN TUTTE LE IPOTESI DI RECESSO
La Società, entro 30 (trenta) giorni dalla data d’efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell’imposta governativa, relativa al periodo di rischio non corso. Ai fini del rimborso si tiene conto di eventuali importi dovuti dal Contraente.
In tutte le ipotesi di recesso, come disciplinate agli art. 6.1 e 6.2, la Società congiuntamente alla volontà espressa di recedere dal contratto dovrà fornire, nella comunicazione stessa di recesso, al Contraente tutti i dati di cui all’articolo – “Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio” necessari per la redazione del bando di gara per l’affidamento del nuovo contratto assicurativo. Si precisa che il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati richiamati.
In tutte le ipotesi di recesso, come disciplinate di cui agli art. 6.1 e 6.2, qualora alla data di efficacia dello stesso, il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultima, la Società s’impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni (c.d. “proroga tecnica”).
Art. 7a– INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO
ARTICOLO OGGETTO DI VALUTAZIONE DA PARTE DELLA COMPAGNIA– INSERIRE NELLA SCHEDA DI OFFERTA TECNICA LA SCELTA TRA L’OPZIONE BASE E L’OPZIONE MIGLIORATIVA
Art. 7b– OBBLIGO DI FORNIRE I DATI DELL'ANDAMENTO DEL RISCHIO
ARTICOLO OGGETTO DI VALUTAZIONE DA PARTE DELLA COMPAGNIA– INSERIRE NELLA SCHEDA DI OFFERTA TECNICA LA SCELTA TRA L’OPZIONE BASE E L’OPZIONE MIGLIORATIVA
Art. 8 - TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ DEL VEICOLO
In caso di trasferimento di proprietà del veicolo il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società, la quale adotterà una delle soluzioni previste dalle seguenti ipotesi:
• 8.1 Sostituzione con altro veicolo.
Qualora l’alienante, previa restituzione della documentazione di polizza ed dell’eventuale Carta Verde relativa al veicolo alienato, chieda che il contratto stipulato per detto veicolo sia reso valido per altro veicolo di sua
proprietà, o per altro veicolo non precedentemente assicurato di proprietà del coniuge in comunione dei beni o, in caso di società di persone, di una o più delle persone stesse che la compongono e viceversa, si procederà al conguaglio del premio sulla base della Tariffa della Società applicata al contratto sostituito e al rilascio di nuovo certificato, contrassegno e Carta verde.
La Società si riserva la facoltà di richiedere copia della documentazione che ha portato alla sostituzione del contratto.
• 8.2 Cointestazione della proprietà del veicolo senza sostituzione dello stesso.
Nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato da una pluralità di intestatari ad uno soltanto di essi, la Società, previa restituzione della documentazione di polizza e dell’eventuale Carta Verde, procederà alla sostituzione del contratto e al rilascio di nuova documentazione, mantenendo in capo al nuovo proprietario del veicolo il diritto alla conservazione della classe di merito vigente sul contratto sostituito. Diversamente, nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato da un singolo proprietario ad una pluralità di intestatari, la Società, previa restituzione della documentazione e dell’eventuale Carta Verde, procederà alla sostituzione del contratto e al rilascio della nuova documentazione di polizza come stabilito nella ipotesi indicata al punto 5.3 che segue.
• 8.3 Cessione del contratto.
Nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato con cessione del contratto di assicurazione, la Società, previa restituzione della documentazione di polizza e dell’eventuale Carta Verde, prenderà atto della cessione mediante l’emissione di appendice o nuova polizza, rilasciando all’acquirente i predetti nuovi documenti.
Per i contratti con frazionamento del premio, l’alienante è tenuto al pagamento delle rate di premio fino al momento della predetta comunicazione.
Il contratto ceduto si estingue alla prima scadenza di anno o frazione d’anno. Per l’assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto. La Società non rilascerà l’attestazione dello stato di rischio. Non sono ammesse sospensioni né variazioni di rischio successivamente alla cessione del contratto.
• 8.4 Risoluzione del contratto.
Nel caso in cui il Contraente documenti l’avvenuta alienazione del veicolo, la Società provvede all’annullamento del contratto e alla restituzione al Contraente della parte di premio relativo alla garanzia di Responsabilità Civile corrisposta e non usufruita, al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale, a decorrere dal giorno in cui il Contraente restituisce il certificato, il contrassegno, l’eventuale Carta Verde e consegna la predetta documentazione. Per i contratti con frazionamento del premio la Società rinuncia ad esigere le eventuali rate successive alla data di scadenza del certificato di assicurazione.
• 8.5 Sospensione del contratto.
In caso di alienazione del veicolo senza sostituzione con un altro o senza cessione del contratto, è ammessa la sospensione della garanzia di cui all’art. 8 “Sospensione in corso di contratto”.
Le disposizioni del presente articolo si intendono valide -in quanto applicabili -anche nel caso in cui il veicolo sia stato consegnato in conto vendita. Peraltro ove l’incarico non vada a buon fine e l’assicurato rientri in possesso del veicolo , questo viene considerato, ai fini della applicazione della relativa forma tariffaria, come se fosse immatricolato per la prima volta, qualora la classe sia già stata trasferita su altro veicolo di proprietà dello stesso soggetto.
Attestazione dello stato di rischio - Dematerializzazione dell’attestazione del rischio – Riferimenti normativi art. 134 del Codice delle Assicurazioni e Regolamento Ivass n. 9 del 19 maggio 2015.
Per quanto non previsto/specificato faranno fede l’art. 134 del Codice delle assicurazioni private ed il regolamento IVASS n. 9 del 19/05/2015.
Art. 9 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER IL FURTO O APPROPRIAZIONE INDEBITA DEL VEICOLO
In caso di furto o appropriazione indebita del veicolo assicurato, il Contraente deve darne notizia alla Società fornendo copia della denuncia di furto/appropriazione indebita, presentata all’Autorità competente. La Società, a partire dal giorno successivo della consegna della documentazione sopra indicata provvede all’annullamento del contratto e alla restituzione della parte di premio, relativo alla garanzia di Responsabilità Civile, corrisposta e non usufruita al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale.
Relativamente all’appropriazione indebita quanto sopra è possibile solo qualora sussistano chiaramente e possano essere documentati i presupposti di reato.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano nel caso in cui il furto riguardi un natante.
Art. 10 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER DISTRUZIONE, ESPORTAZIONE DEFINITIVA O PER DEMOLIZIONE DEL VEICOLO ASSICURATO
Dematerializzazione dell’attestazione del rischio – riferimenti normativi art. 134 Del Codice delle Assicurazioni e Regolamento Ivass n. 9 del 19 maggio 2015.
Per quanto non previsto/specificato faranno fede l’art. 134 del Codice delle assicurazioni private ed il regolamento IVASS n. 9 del 19/05/2015.
Nel caso di cessazione di rischio a causa di distruzione o esportazione definitiva del veicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società fornendo attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione.
Per i ciclomotori ancora privi del “certificato di circolazione”, previsto dalla Legge n.120/2010, il Contraente è altresì tenuto a dichiarare, per iscritto e sotto la sua responsabilità, l’avvenuta distruzione o esportazione definitiva del veicolo. Nel caso di cessazione di rischio a causa di demolizione del veicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società fornendo copia del certificato di cui all’art. 46, quarto comma, del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, rilasciato da un centro di raccolta autorizzato, ovvero da un concessionario o succursale di casa costruttrice e attestante l’avvenuta consegna del veicolo per la demolizione.
In tutte le ipotesi il Contraente è altresì tenuto a riconsegnare la documentazione di polizza e l’eventuale Carta Verde.
La Società adotterà una delle soluzioni previste dalle seguenti ipotesi:
• 10.1 Sostituzione con altro veicolo.
Qualora il Contraente, chieda che il contratto stipulato per detto veicolo sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà, o per altro veicolo non precedentemente assicurato di proprietà del coniuge in comunione dei beni o, in caso di società di persone, di una o più delle persone stesse che la compongono e viceversa, si procederà al conguaglio del premio sulla base della Tariffa della Società applicata al contratto sostituito e al rilascio di nuova documentazione di polizza e Carta verde.
✓10.2 Risoluzione del contratto
Il contratto si risolve e la Società restituisce la parte di premio, relativo alla garanzia di Responsabilità Civile, corrisposta e non usufruita – al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale – dal momento della consegna della documentazione sopra indicata.
Per i contratti di durata inferiore all’anno la Società non restituisce la maggioranza di premio richiesta al momento della stipulazione del contratto.
✓10.3 Sospensione del contratto
È ammessa la sospensione della garanzia di cui all’art. 8 “Sospensione in corso di contratto”.
Art. 11 - SOSPENSIONE IN CORSO DI CONTRATTO
Il Contraente che intenda sospendere la garanzia in corso di contratto è tenuto a darne comunicazione alla Società restituendo la documentazione rilasciata, nonché l’eventuale Carta Verde. La sospensione ha decorrenza dalla data di restituzione dei documenti anzidetti. Al momento della sospensione il periodo di assicurazione in corso con premio pagato, relativo alla garanzia di Responsabilità Civile, deve avere una residua durata non inferiore a due mesi. Qualora la durata sia inferiore a due mesi, il premio non goduto deve essere proporzionalmente integrato fino a raggiungere due mesi, con rinuncia però, da parte della Società, alle successive rate di premio, ancorché di frazionamento. All’atto della sospensione la Società rilascia un’appendice che deve essere sottoscritta dal Contraente. Per tutta la durata della sospensione rimane sospeso il periodo di osservazione e riprende a decorrere dal momento della riattivazione della garanzia.
Non è consentita la sospensione per i contratti di durata inferiore all’anno nonché per quelli relativi a ciclomotori, natanti, veicoli di interesse storico e motoslitte, nonché in caso di furto del veicolo. Resta inteso che la sospensione comporta la cessazione temporanea di tutte le garanzie comprese nel contratto di assicurazione.
La riattivazione avviene tramite sostituzione del contratto, a condizione che siano rimasti invariati il Proprietario ed il Contraente, per lo stesso veicolo o per altro veicolo di proprietà; in quest’ultima ipotesi la riattivazione è consentita a condizione che sia fornita idonea documentazione relativamente alla vendita, distruzione, demolizione, consegna in conto vendita o esportazione all’estero del veicolo precedentemente assicurato con il contratto sospeso. Alla riattivazione del contratto, a tutte le garanzie previste dallo stesso, è applicata la Tariffa offerta in sede di gara, e la scadenza è prorogata per un periodo pari a quello della sospensione, eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a due mesi.
Sul premio relativo al periodo di tempo intercorrente dalla riattivazione alla nuova scadenza del contratto come sopra prorogato si imputa, a favore del Contraente, il premio pagato e non goduto, relativo alla garanzia di Responsabilità Civile, compresa l’eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione. Nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a due mesi, la Società non procede alla proroga della scadenza né al rimborso del premio pagato e non goduto relativo al periodo di sospensione; la Società rimborsa invece l’eventuale integrazione versata dal Contraente al momento della sospensione.
Decorsi dodici mesi dalla sospensione senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione della garanzia il contratto si risolve e la parte di premio non goduta resta acquisita alla Società; se il Contraente fornisce documentazione relativa all’avvenuta distruzione, demolizione, esportazione definitiva o alienazione del veicolo assicurato avvenuta dopo la sospensione e entro i dodici mesi dalla stessa, la parte di premio, relativo alla garanzia di Responsabilità Civile, corrisposta e non usufruita -al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale- viene restituita dalla Società su richiesta del Contraente dal giorno successivo quello della sospensione, fermo quanto disposto dalle relative norme delle Condizioni Generali di Assicurazione.
Art. 12 - OBBLIGHI DEL CONTRAENTE O DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro, il Contraente o l’Assicurato devono darne avviso all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure alla Società, entro tre giorni da quando ne hanno avuto conoscenza (art. 1913 del Codice Civile).
L’inadempimento dell’obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo (art. 1915 del Codice Civile). Valgono altresì le norme specifiche per le singole garanzie del presente contratto.
Art. 13 - MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE
Le eventuali modificazioni dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 14 - ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico dell’Assicurato.
Art. 15 - FORO COMPETENTE
Per le controversie riguardanti il contratto, foro competente è quello della residenza o del domicilio elettivo del Contraente.
Art. 16 – MEDIAZIONE E CONCILIAZIONE PARITETICA
Nel caso in cui si acceda al procedimento di mediazione di cui al D.Lgs. 04/03/2010 n.28 e alle normative secondarie di attuazione, la sede competente per territorio delle procedura di mediazione viene indicata nella sede di uno degli Organismi di mediazione della provincia di residenza dell’assicurato o comunque più vicini alla residenza dell’assicurato.
La conciliazione paritetica è una procedura, su base volontaria, studiata per risolvere le controversie che possono nascere nella gestione dei sinistri r.c. auto. Il suo scopo è quello di migliorare la qualità del servizio e la trasparenza dell’informazione al consumatore. Nasce da un accordo siglato tra ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese di Assicurazione) e le Associazioni nazionali dei Consumatori.
L‘assicurato può chiedere la conciliazione per danni non superiori a 15.000 € - sempre che sia stata inviata una richiesta di risarcimento dei danni - ove non sia rimasto soddisfatto dell’importo offerto dall’Impresa o abbia ricevuto una comunicazione nella quale si respinge la richiesta, e non si sia rivolto ad un avvocato. In questo caso l’assicurato può rivolgersi ad un’associazione dei consumatori (aderiscono all’accordo molte delle maggiori associazioni dei consumatori). L’associazione provvederà a contattare l’Impresa di assicurazione per cercare un accordo. La procedura di conciliazione paritetica non può durare più di 30 giorni.
ART. 17 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Il presente contratto di assicurazione è regolato dalla legge italiana. Per tutto quanto qui non è diversamente regolato, valgono le norme di legge. Resta inteso inoltre che si applicano direttamente al presente contratto
– anche a modificazione e abrogazione delle Condizioni Generali di Assicurazione - tutte le leggi e i regolamenti, nonché le disposizioni cogenti dell’IVASS, che entreranno in vigore durante il periodo di validità del contratto medesimo, in particolare le norme e i regolamenti attuativi del codice delle assicurazioni Private.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO
Art 18 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società assicura, in conformità alle norme del C.A, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l’assicurazione, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti (massimali) convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto in contratto.
I massimali convenuti sono espressi convenzionalmente in massimale unico per sinistro: per tale massimale l’Assicurato sarà coperto per i danni alle persone e alle cose fermi restando, qualora tale importo sia superato, i massimali minimi previsti all’art. 128 del C.A.
L’assicurazione comprende la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto. L’assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private comprese le aree aeroportuali. La Società inoltre assicura, sulla base delle Condizioni Aggiuntive e della relativa premessa, i rischi non compresi nella assicurazione obbligatoria indicati in tali Condizioni. In questi casi, i massimali assicurati sono destinati innanzitutto ai risarcimenti rientranti nell’assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle Condizioni Aggiuntive.
Art. 19 - RICORSO TERZI DA INCENDIO
In caso di responsabilità dell’Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di incendio, esplosione o scoppio, ove tali danni non costituiscano un sinistro da circolazione di cui al C.A., la Società tiene indenne l’Assicurato medesimo sino alla concorrenza, per ogni sinistro, di un ammontare pari a Euro 800.000.
In ogni caso la garanzia è prestata in base alle Condizioni Generali di Assicurazione della Responsabilità Civile Auto.
Sono esclusi i danni alle cose in uso, custodia o possesso dell’Assicurato e delle persone indicate dall’art. 129 C.A.; sono altresì escluse le cose che si trovino sul veicolo assicurato.
ART. 20 -ESCLUSIONI E RIVALSA
L’assicurazione non è operante:
1) a parziale deroga dell’articolo successivo, nel caso di guida senza patente (salvo il caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che sussistano, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo) o con patente sospesa, ritirata o revocata quale sanzione amministrativa accessoria ad infrazioni del Codice della Strada;
2) nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell’allievo, se al suo fianco non vi è persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore, ai sensi della legge vigente;
nel caso di veicolo con targa “prova”, se la circolazione avviene senza l’osservanza delle disposizioni vigenti che disciplinano l’utilizzo della targa “prova”;
4) nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio è effettuato senza la prescritta licenza o il veicolo non è guidato dal proprietario o da suo dipendente, collaboratore in possesso di regolare abilitazione alla guida;
5) durante la partecipazione del veicolo a gare e competizioni sportive, alle relative prove ufficiali nonché alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara;
6) per i danni alla pavimentazione stradale da macchine su cingoli o su ruote non gommate, nonché da veicoli adibiti al trasporto di marmi in blocco.
Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui siano applicabili gli artt.143 e/o 144 comma 2 del C.A, la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.
Art. 21 - LIMITI TERRITORIALI
L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato Città del Vaticano, della Repubblica di X. Xxxxxx e degli Stati dell’Unione Europea, nonché per il territorio dei seguenti Stati: Croazia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Andorra, Principato di Monaco e Svizzera. L’assicurazione vale altresì per il territorio degli altri Stati le cui sigle internazionali indicate sul Certificato internazionale di assicurazione (“Carta Verde”) non siano barrate. La Società rilascia tale Certificato a semplice richiesta del Contraente. La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti (massimali) delle singole legislazioni nazionali concernenti l’assicurazione obbligatoria R.C. Auto, ferme le maggiori garanzie eventualmente previste dal contratto. La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il
premio o la rata di premio del contratto. Nel caso trovi applicazione l’art. 1901, secondo comma, del Codice Civile, la Società risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o della rata di premio.
Qualora il contratto in relazione al quale è stata rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospeso nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione alla Società; la Società eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare ai terzi in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.
Resta fermo quanto disposto dal precedente art. 17 -“Esclusioni e rivalsa”.
Art. 22 -PERIODI DI OSSERVAZIONE DELLA SINISTROSITÀ
Per l’applicazione delle regole evolutive sono da considerarsi i seguenti periodi di effettiva copertura:
-1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
- per le annualità successive, il periodo di osservazione inizia 60 gg. prima della decorrenza contrattuale e termina 60 gg. prima della scadenza dell’annualità assicurativa.
Poiché il contratto non prevede il tacito rinnovo, qualora lo stesso venga rinnovato, il periodo di osservazione in corso non viene interrotto.
Per quanto non previsto/specificato faranno fede l’art. 134 del Codice delle assicurazioni private ed il regolamento IVASS n. 9 del 19/05/2015.
Art. 23-RILASCIO DI DUPLICATI DEL CERTIFICATO E DEL CONTRASSEGNO
In caso di deterioramento, sottrazione, smarrimento o distruzione della documentazione di polizza, la Società potrà rilasciare tale documentazione mediante riemissione di polizza su richiesta e a spese dell’assicurato. Nel caso di deterioramento, il contraente restituisce all’impresa il certificato di assicurazione e il contrassegno deteriorato. Nel caso di sottrazione, smarrimento o distruzione dei medesimi, il contraente fornisce all’impresa una dichiarazione circa l’evento accaduto.
Per quanto non previsto/specificato faranno fede l’art. 134 del Codice delle assicurazioni private ed il regolamento IVASS n. 9 del 19/05/2015.
Dematerializzazione dell’attestazione del rischio – riferimenti normativi art. 134 Del Codice delle Assicurazioni e Regolamento Ivass n. 9 del 19 maggio 2015.
Art. 21 -ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO
Dematerializzazione dell’attestazione del rischio – riferimenti normativi art. 134 Del Codice delle Assicurazioni e Regolamento Ivass n. 9 del 19 maggio 2015
ART. 24-MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI
La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo approvato dall’ISVAP ai sensi dell’art. 143 del C.A., e deve contenere l’indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesti dal modulo stesso. La denuncia, presentata in altra forma, dispiega i suoi effetti indipendentemente da quanto previsto dalla citata disposizione di legge. Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.
Nel caso di inadempimento dell’obbligo di presentazione della denuncia del sinistro la Società eserciterà diritto di rivalsa in ragione del pregiudizio sofferto.
Resta fermo quanto disposto dall’art. “Obblighi del Contraente o dell’Assicurato in caso di sinistro”.
Art. 25 – ASSISTENZA PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO DA CIRCOLAZIONE
Per i sinistri che rientrano nell’ambito della procedura di risarcimento diretto, la Società fornirà ogni utile assistenza informativa e tecnica e, in particolare, le informazioni per la compilazione della richiesta danni, per il controllo dei dati essenziali, per la sua eventuale integrazione. La Società fornirà tutte le informazioni necessarie per l’interpretazione dei criteri di determinazione del grado di responsabilità e per la piena realizzazione del diritto al risarcimento del danno. Qualora non sussistano i requisiti previsti, la Società provvederà entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento ad informare l’Assicurato e a trasmettere la documentazione ricevuta alla compagnia del responsabile.
Art. 26 -GESTIONE DELLE VERTENZE
La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell’Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali e tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell’Assicurato in sede penale, sino all’atto della tacitazione dei danneggiati.
La Società non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato per i legali ed i tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penali. L’Assicurato è tenuto a comparire personalmente in giudizio nei casi in cui la legge lo preveda o qualora la Società ne faccia espressa richiesta.
CONDIZIONI AGGIUNTIVE Art. 27 - CONDIZIONI PARTICOLARI PER I VEICOLI A MOTORE
Le condizioni che seguono si intendono direttamente inserite nel contratto, e pertanto pienamente operanti, in funzione dell’assicurazione dei veicoli e dei rischi alle quali le stesse specificamente si riferiscono nel rispettivo titolo.
Si intende altresì che esse, anche senza esplicito rimando, integrano, modificano o derogano le Condizioni Generali di Assicurazione del presente contratto.
• 27.1 Rivalsa nei casi di guida in stato di ebbrezza o in stato di alterazione psichica dovuta ad uso di stupefacenti - veicoli a motore in genere
La Società non effettua la rivalsa che le competerebbe ai sensi dell’art. 144 del C.A. nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche o in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata all’uso di sostanze stupefacenti, quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186, 186 bis e 187 del Codice della Strada, compreso il caso di rifiuto dell’accertamento.
• 27.2 Rivalsa per danni a terzi - trasportati compresi - e per guida senza abilitazione – veicoli a motore in genere
La Società non effettua la rivalsa -che le compete ai sensi dell’art. 144 del C.A.- nei confronti di tutti i soggetti, conducente compreso:
• nel caso di danno subito da terzi -trasportati compresi -se la circolazione non avviene in conformità alle indicazioni della carta di circolazione o alle disposizioni vigenti, salvo quanto contemplato nel punto 1) dell’articolo “Esclusioni” (guida senza patente, o con patente sospesa ritirata o revocata per infrazioni al Codice della Strada), caso in cui la Società effettuerà rivalsa;
• nel caso di veicolo guidato da persona diversa dal Contraente, dal proprietario, dall’usufruttuario, dall’acquirente con patto di riservato dominio o locatario in leasing, ma con il consenso di questi, se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni vigenti, e chi ha dato il consenso non ne fosse a conoscenza.
• 27.3 Responsabilità Civile dei trasportati – veicoli a motore in genere
L’assicurazione comprende la responsabilità civile dei terzi trasportati sul veicolo assicurato per i danni dagli stessi involontariamente cagionati a terzi in conseguenza della circolazione del veicolo stesso, esclusi i danni al veicolo stesso.
• 27.4 Responsabilità Civile per fatto di figli minori -veicoli a motore in genere
L’assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante al Contraente e -se persona diversa -al Proprietario del veicolo assicurato, ai sensi dell’art. 2048, primo comma, del Codice Civile, in conseguenza della circolazione del veicolo assicurato -purché avvenuta a loro insaputa -per danni arrecati a terzi da fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette a tutela e con loro conviventi.
• 27.5 Carico e scarico -autocarri e motocarri (compresi quelli per uso speciale e trasporto specifico), macchine agricole
La Società assicura la responsabilità del Contraente e -se persona diversa- del Committente per i danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico e scarico da terra sul veicolo e viceversa, anche se effettuate con l’utilizzo di mezzi o dispositivi meccanici stabilmente installati sul veicolo stesso.
Sono esclusi dall’assicurazione i danni:
▪ alle persone trasportate sul veicolo e a quelle che prendono parte alle operazioni di carico e scarico;
▪ alle cose trasportate, in consegna o custodia e a quelle che vengono caricate o scaricate;
▪ da inquinamento dell’acqua, del suolo e dell’aria.
• 27.6 Rimorchi -veicoli a motore in genere
L’assicurazione del solo rimorchio staccato dalla motrice vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio stesso in sosta e per i danni derivanti da manovre a mano, nonché per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione, esclusi comunque i danni alle persone occupanti il rimorchio.
• 27.7 Proprietario di rimorchio diverso da quello della motrice-autocarri
A parziale deroga di quanto disposto dall’articolo 26.6, l’assicurazione è prestata per la Responsabilità Civile derivante all’Assicurato ai sensi dell’art. 2054 del Codice Civile nella sua qualità di proprietario del rimorchio che circoli agganciato ad una motrice di terzi. L’assicurazione è operante quando: -l’indennizzo superi i massimali per i quali la motrice è stata assicurata e per la parte di indennizzo eccedente tali massimali, fino alla concorrenza delle somme assicurate nella presente polizza; -la motrice non risulti assicurata oppure la sua copertura assicurativa non sia comunque operante; -secondo la legislazione del Paese straniero nel quale è avvenuto il sinistro, il proprietario del rimorchio sia considerato responsabile dei danni provocati quando detto veicolo circola agganciato a una motrice o a un trattore di terzi. Quando il rimorchio descritto in polizza circola agganciato al veicolo trainante di proprietà di terzi ed è coinvolto in un incidente stradale nel territorio di Francia, Germania, Spagna e Grecia, il danneggiato può rivolgere la propria richiesta di risarcimento a sua scelta nei confronti dell’assicuratore della motrice o a quello del rimorchio.
• 27.8 Veicoli adibiti a scuola guida-veicoli in genere (esclusi ciclomotori e motocicli uso privato) L’assicurazione copre anche la responsabilità dell’istruttore. Sono considerati terzi l’allievo conducente -anche quando è alla guida -e l’esaminatore. La presente condizione è valida anche nel caso di veicoli utilizzati occasionalmente per esercitazione alla guida, purché vengano rispettate tutte le relative disposizioni di legge.
• 27.9 Danni a cose di terzi trasportati, su autotassametri, autovetture e motocarrozzette date a noleggio con conducente o ad uso pubblico o su autobus
La Società assicura la responsabilità del Contraente e -se persona diversa- del Proprietario del veicolo per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso, agli indumenti ed oggetti di uso personale che siano portati con sé dai terzi trasportati, escluso denaro, preziosi e titoli di credito. Sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento.
L’assicurazione comprende anche la responsabilità del conducente per i predetti danni.
• 27.10 Sovraccarico, per autobus in servizio di linea extraurbano da turismo e da noleggio nonché in servizio pubblico urbano
La garanzia si intende estesa all’eventuale sovraccarico, entro i limiti consentiti dalle disposizioni di legge in vigore.
• 27.11 Veicoli speciali per portatori di handicap
La copertura assicurativa si estende ai trasportati durante le operazioni di salita e discesa dei passeggeri costretti su sedie a rotelle, effettuate con l’ausilio di mezzi meccanici.
• 27.12 Macchine agricole
La garanzia comprende i danni alle persone trasportate nel rispetto della normativa vigente e il rischio relativo al traino di eventuali rimorchi.
• 27.13 Xxxxxxxx neve – veicoli adibiti occasionalmente a sgombero neve
L’assicurazione copre anche i danni derivanti da operazioni di sgombero della neve effettuate dal veicolo assicurato, semprechè sia stata rilasciata specifica autorizzazione dall’autorità competente.
Sono comunque esclusi i danni alla pavimentazione stradale.
Art. 28 ASSICURAZIONE DI PIÙ VEICOLI CON POLIZZA UNICA AMMINISTRATA CON LIBRO MATRICOLA –
L’assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da assicurare inizialmente e successivamente, purché intestati al P.R.A. allo stesso Contraente.
Sono ammesse sostituzioni di veicoli. Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso dell’annualità assicurativa, il premio sarà determinato in base alla tariffa ed alla normativa in vigore all’atto della stipula del contratto. Le esclusioni di veicoli, ammesse solo in conseguenza di vendita, consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o esportazione definitiva di essi, dovranno essere accompagnate dalla restituzione
dei relativi certificati e contrassegni, nonché dell’eventuale Carta Verde. Per le inclusioni o le esclusioni la garanzia ha effetto o cessa dalle ore 24 del giorno risultante dal timbro postale della lettera raccomandata o del fax con cui sono state notificate o comunque dalle ore 24 della data di restituzione alla Società della documentazione. Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giorno di garanzia assicurativa. La regolazione del premio deve essere effettuata per ogni annualità assicurativa entro 30 giorni dal termine dell’annualità stessa.
In caso di aumento, rispetto al premio anticipato, il Contraente è tenuto a pagare la differenza di premio dovuta per il periodo trascorso, al quale la regolazione si riferisce.
In caso di diminuzione, l’Impresa restituirà la parte di premio riscosso in più.
La differenza di premio risultante dalla regolazione dovrà essere versata entro il 15° giorno dalla data di comunicazione della Società.
CONDIZIONI SPECIALI RELATIVE ALLE FORME TARIFFARIE (valide soltanto se
esplicitamente richiamate in polizza)
Premessa
La Società presta la copertura assicurativa in relazione al tipo di veicolo in garanzia ed in base alla corrispondente forma tariffaria per la quale la Società stessa ha predisposto la relativa tariffa/offerta. E precisamente:
Forma tariffaria a “Franchigia” valevole per:
1. veicoli destinati al trasporto di cose, per usi speciali e per trasporti specifici – esclusi le macchine operatrici e i carrelli di cui all’art. 58 del Codice della Strada , escluse le macchine agricole di cui all’art. 57 del predetto Codice;
2. autobus;
✓ Forma tariffaria “Bonus/Malus” valevole per:
1. autovetture, autotassametri ed autoveicoli uso promiscuo;
2.veicoli destinati al trasporto di cose, per usi speciali e per trasporti specifici – esclusi le macchine operatrici e i carrelli di cui all’art. 58 del Codice della Strada, escluse le macchine agricole di cui all’art. 57 del predetto Codice;
3. ciclomotori, quadricicli, motocicli e motocarrozzette;
La garanzia prestata nella formula “Classi di merito” prevede che ad ogni veicolo (destinato al trasporto di cose, uso speciale e trasporti specifici) venga assegnata rispettivamente una classe di ingresso od una classe di assegnazione in base alla quale sarà calcolato il premio (considerando, in sede di offerta, la assenza di sinistri).
Le classi ed i relativi coefficienti per la determinazione del premio, nonché le regole evolutive, saranno individuati al momento dell’offerta, in relazione alla tariffa in vigore della Compagnia rimasta aggiudicataria.
Forma tariffaria “Bonus/Malus con Franchigia” valevole per: 1. autovetture, autotassametri ed autoveicoli uso promiscuo.
✓ Forma tariffaria a “Tariffa fissa” valevole per:
1. autobus - scuolabus (in alternativa alla forma assicurativa a “Franchigia” di cui sopra);
2. macchine operatrici e carrelli di cui all’art. 58 del Codice della Strada;
3. macchine agricole di cui all’art. 57 del Codice della Strada;
4. natanti.
Per ciascuna copertura assicurativa si intendono operanti tutte le Condizioni di Assicurazione. Per quanto riguarda i tipi di veicolo:
• autovetture, autotassametri ed autoveicoli ad uso promiscuo
• veicoli destinati al trasporto di cose, per usi speciali e per trasporti specifici – esclusi le macchine operatrici e i carrelli di cui all’art. 58 del Codice della Strada, escluse le macchine agricole di cui all’art. 57 del predetto Codice
• ciclomotori, quadricicli, motocicli e motocarrozzette trasporto di persone
la Società è obbligata alla individuazione della classe CU, ove mancante, secondo i seguenti criteri (vedi Regolamento ISVAP n° 4 del 09/08/2006 e successive modifiche ed integrazioni):
a) viene determinata la classe di merito sulla base del numero di annualità, tra le ultime 5 complete (ad eccezione, pertanto, dell’annualità in corso), senza sinistri pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale;
Anni senza Sinistri | Classe di merito |
5 | 9 |
4 | 10 |
3 | 11 |
2 | 12 |
1 | 13 |
0 | 14 |
NB: non sono considerati anni senza sinistri quelli per i quali, la tabella della sinistrosità pregressa riporta le sigle “N.A.” (non assicurato) o “N.D.” (dato non disponibile);
b) si prendono, quindi, in considerazione tutti gli eventuali sinistri, pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale, provocati nell’ultimo quinquennio (compresa l’annualità in corso); per ogni sinistro viene applicata una maggiorazione di due classi giungendo, così, a determinare la classe di assegnazione. Per i medesimi tipi di veicoli, la Società è obbligata a sua volta, alle scadenze annuali successive alla stipula del contratto, ad indicare sulle attestazioni di rischio la classe di conversione universale (CU). La Società inserirà in attestazione il dato della CU, necessario per il passaggio della copertura ad altra Impresa assicuratrice, in aggiunta alla indicazione della classe di merito di provenienza e di inserimento proprie della Società stessa. Per la determinazione della CU adotterà le regole evolutive contenute nella seguente tabella:
classe di merito | Classe di assegnazione in base ai sinistri osservati | ||||
0 sinistri | 1 sinistri | 2 sinistri | 3 sinistri | 4 o più sinistri | |
1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 |
2 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 |
3 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 |
4 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
5 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 |
6 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 |
7 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
8 | 7 | 10 | 13 | 16 | 18 |
9 | 8 | 11 | 14 | 17 | 18 |
10 | 9 | 12 | 15 | 18 | 18 |
11 | 10 | 13 | 16 | 18 | 18 |
12 | 11 | 14 | 17 | 18 | 18 |
13 | 12 | 15 | 18 | 18 | 18 |
14 | 13 | 16 | 18 | 18 | 18 |
15 | 14 | 17 | 18 | 18 | 18 |
16 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 |
17 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 |
18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Sostituzione contratto
Nei casi di sostituzione del contratto, per qualsiasi motivo, sarà mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto sostituito con mantenimento della classe di collocazione in corso. Il periodo di osservazione in corso non sarà interrotto purché:
-rimanga invariato il proprietario o il locatario in caso di leasing.
-il nuovo veicolo appartenga alla stessa tipologia di veicolo (secondo Cod. della Strada).
La sostituzione del veicolo dà luogo a sostituzione del contratto nel caso di alienazione del veicolo assicurato o di sua consegna in conto vendita, ovvero nel caso di sua demolizione, distruzione o esportazione definitiva idoneamente documentati (per i ciclomotori ancora privi del “certificato di circolazione” previsto dalla Legge
n. 210/2010, il Contraente è tenuto a dichiarare per iscritto e sottoscrivere sotto la sua responsabilità l’avvenuta distruzione o esportazione definitiva del veicolo).
Per quanto non previsto/specificato faranno fede l’art. 134 del Codice delle assicurazioni private ed il regolamento IVASS n. 9 del 19/05/2015.
Dematerializzazione dell’attestazione del rischio – riferimenti normativi art. 134 Del
Codice delle Assicurazioni e Regolamento Ivass n. 9 del 19 maggio 2015.
Art. 29 - Gestione del contratto/Xxxxxxxx broker
La gestione della presente polizza, ai sensi del D. Lgs. 209/2005, è affidata al Broker Marsh S.p.A
Agli effetti dei termini fissati dalle Condizioni Generali di polizza, ogni comunicazione fatta dal Broker, alla Compagnia, si intenderà come fatta dal Contraente, e così pure ogni comunicazione fatta dalla Compagnia al Broker si intenderà come fatta al Contraente. Parimenti ogni comunicazione fatta dal Contraente al Broker si intenderà come fatta alla Compagnia. Le suddette comunicazioni dovranno essere effettuate con lettera raccomandata o telefax o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione idoneo.
Il Contraente riconosce pertanto che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverra’ per il tramite del Broker e tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto dell’Assicurato dal Broker Marsh S.p.A, la quale è altresì autorizzata ad effettuare l'incasso del premio.
Il pagamento del premio avverrà tramite il broker Xxxxx X.x.X, il cui compenso sarà a carico della Compagnia aggiudicataria, nella misura del:
Aliquota provvigionale del 6% sui premi assicurativi per le polizze Rca; Aliquota provvigionale del 8% sui premi assicurativi per tutte le altre polizze. da applicare su ogni rata di premio pagata.
OBBLIGO DI FORNIRE I DATI DELL'ANDAMENTO DEL RISCHIO
Con periodicità annuale la Società si impegna a fornire al Contraente, entro il termine di trenta giorni antecedenti ogni scadenza annuale, i dati afferenti l'andamento del rischio, in particolare il rapporto sinistri a premi riferito all'esercizio trascorso, sia in via aggregata che disaggregata, onde consentire al Contraente di predisporre, con cognizione, le basi d'asta ed alle Società offerenti, in ipotesi di gara, di effettuare le proprie offerte su dati tecnici personalizzati.
La Società, inoltre, con periodicità annuale, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:
- sinistri denunciati;
- sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- sinistri respinti (con indicazione delle motivazioni scritte).
Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di accadimento del sinistro denunciato dal terzo reclamante, indicazione della targa o del numero di telaio dell'Assicurato, del nominativo del terzo reclamante, data della eventuale chiusura della pratica per liquidazione od altro motivo.
Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data di accensione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni pratica.
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.
Al termine di ogni scadenza annuale la Società dovrà rilasciare al Contraente l'attestazione dello stato di rischio, entro e non oltre i primi dieci giorni lavorativi del mese di scadenza della polizza e comunque non oltre i cinque giorni antecedenti tale scadenza.
Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L.n. 136/2010
La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.
Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge
n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura- Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.
L’Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
Secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all’art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.
Data Firma