Contract
REGOLAMENTO CONCESSIONE IN USO DELLA SALA CONVEGNI E DEI SALONI DI RAPPRESENTANZA DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI CATANZARO
Art. 1 Oggetto e finalità
1. La Camera di Commercio di Catanzaro, nella volontà di assumere sempre più il ruolo di soggetto di incontro istituzionale tra i diversi attori del territorio, ha recentemente aperto la propria sede, nelle sue varie articolazioni, alle imprese e alla società civile.
2. L’uso dei saloni della Camera di Commercio, spesso in orari non corrispondenti all’ordinaria apertura degli uffici, comporta per l’Ente l’assunzione di oneri di gestione ulteriori, quali spese di riscaldamento, di elettricità, di pulizia straordinaria, di disponibilità di personale ausiliario o tecnico e quant’altro, è subordinato, come sotto dettagliatamente indicato, al pagamento di una specifica tariffa.
3. L’utilizzo dei Saloni è peraltro riservato, prevalentemente, ad Enti e Istituzione pubbliche di livello locale, Associazioni no profit, Fondazioni e altri Organismi portatori di interessi diffusi non aventi fini di lucro, che per loro natura non sono iscritti alla Camera di Commercio e, pertanto, non contribuiscono, tramite il versamento del diritto annuale, al finanziamento dell’Ente.
Art. 2 Oggetto di concessione
1. L’Ente mette a disposizione i seguenti spazi :
Sala Giunta e salottino ospiti (max 30 posti): per conferenze stampa, piccole attività formative e informative, incontri BtoB, work shop e quant’altro.
Sala Convegni (max 99 posti): per attività convegnistiche, assemblee, manifestazioni e altre iniziative che richiedano spazi adeguati.
Saloni di rappresentanza: attigui alla Sala Convegni quale spazio di supporto alla stessa per eventi di maggiore rilevanza, dotati di cucina per eventuali momenti di rappresentanza e conviviali ad essi connessi.
Art. 3 Concessione d’uso
1. L’uso delle Sale della Camera di Commercio, di cui al precedente art. 2, è consentito a:
a) Enti e Istituzione pubbliche di livello locale
b) Associazioni no profit
c) Fondazioni
d) Altri Organismi portatori di interessi diffusi non aventi fini di lucro
2. L’uso può essere concesso, per tenervi manifestazioni di natura scientifica, culturale, sociale, economica, turistica e sportiva che abbiano un oggetto lecito, non contrario al buon costume e all’ordine pubblico.
3. In nessun caso le sale potranno essere concesse per manifestazioni di carattere politico ; in ogni caso l’attività di commercio, compravendita o scambio a titolo oneroso è vietata all’interno delle sale e nell’ambito delle manifestazioni ivi organizzate, fatto salvo il caso di quelle finalizzate alla raccolta fondi per scopi sociali e/o umanitari.
Art. 4
Richiesta e obblighi del concessionario
1. La concessione per l’uso delle sale avverrà a cura del Segretario Generale previa presentazione di un’apposita istanza, come da modulo pubblicato sul sito istituzionale, che dovrà pervenire alla Camera di Commercio, almeno 15 giorni prima della data richiesta per l’utilizzo, per via PEC all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxxx@xx.xxxxxxxxx.xxxxxx.xx o direttamente, brevi manu, al protocollo dell’Ente.
2. Nell’istanza dovranno essere specificati: - denominazione, sede, natura giuridica, codice fiscale e partita iva del richiedente; - recapito telefonico, PEC o.mail della persona di riferimento; - natura, scopo e tempi esatti della manifestazione; - la sala richiesta; - spazi ed attrezzature utilizzati e materiali che saranno eventualmente introdotti nel locale, a cura del concessionario e previa autorizzazione dell’ente - copia del documento di riconoscimento in corso di validità del firmatario dell’istanza, salvo il documento sia firmato digitalmente.
3. Il firmatario è tenuto, dopo la comunicazione di avvenuta concessione della sala e prima dello svolgimento della manifestazione, alla sottoscrizione di apposito atto di comodato uso ; egli è responsabile dello svolgimento della manifestazione ed assume personalmente, ed in solido con l’ente/organismo che rappresenta, la responsabilità della conservazione dell’immobile e delle attrezzature presenti. Il firmatario e l’ente/organismo richiedente assumono ogni responsabilità per i danni a persone o cose causati da chiunque durante la manifestazione, e sottoscrivendo il comodato d’uso dichiara l’assunzione di responsabilità e il formale impegno al risarcimento per eventuali danni arrecati all’immobile, agli impianti e agli arredi, manlevando l’Ente camerale da ogni responsabilità per i danni che, per eventi di forza maggiore (crolli, incendi, inondazioni ecc.) fossero arrecati al concessionario dall’impedimento improvviso alla realizzazione dell’iniziativa, nonché per interruzioni di luce, riscaldamento, condizionamento, amplificazione ecc., nonchè per incidenti, dolosi o colposi, arrecati a persone o cose conseguenti all’uso delle Sale.
Art. 5 Autorizzazione
1. La concessione o l’eventuale diniego delle Sale, debitamente motivato, sono comunicati via PEC o email, al richiedente nel termine di 5 giorni dalla presentazione della domanda.
2. La concessione dell’uso della sala potrà comunque essere revocata per motivi di necessità della Camera di Commercio. Il concessionario che subisca l’azione di revoca, ha diritto al rimborso della somma versata ma non potrà pretendere alcun risarcimento di danni, ne esprimere azioni di rivalsa per spese a qualunque titolo sostenute.
3. In caso di richieste di contemporaneo utilizzo delle sale la priorità è determinata dall’ordine di arrivo della presentazione della richiesta per come evidenziato dalla marcatura temporale dell’ufficio protocollo. Tenuto conto della rilevanza dell’evento da tenere, il criterio di assegnazione sulla base dell’ordine di arrivo, può essere derogato con decisione motivata del Segretario Generale.
4. La sala non potrà essere concessa a soggetti morosi nei confronti della Camera di Commercio ovvero a soggetti che hanno in corso contenziosi nei confronti dell’ente.
Art. 6
Utilizzo e responsabilità
1. Salvo diverso accordo, provvederà personale indicato dalla Camera di Commercio a mettere in funzione impianti ed attrezzature ed a sorvegliare il corretto uso degli stessi, senza oneri aggiuntivi alla tariffa di concessione.
2. Le attrezzature e l’arredo dei locali si intendono date nello stato in cui si trovano. Il concessionario conseguentemente risponderà di eventuali danni, furti, deterioramenti arrecati durante l’uso e riscontrati all’atto della riconsegna. A tale proposito un incaricato del Provveditorato, unitamente ad un rappresentante del concessionario, dovrà accertare la perfetta funzionalità e l’inesistenza di danni. A manifestazione ultimata un ulteriore sopralluogo dovrà rilevare la sussistenza delle medesime condizioni vigenti alla consegna, in caso contrario dovrà essere redatto un verbale di constatazione dei danni.
Art. 7
Tariffe per l’uso delle Sale, agevolazioni ed esclusioni
1. Il costo e l’utilizzo della sala è comprensivo della quota di ammortamento dei beni mobili, del costo del personale di sorveglianza, delle spese di pulizia, del condizionamento-riscaldamento- circolazione aria, della tassa rifiuti, dell’energia elettrica, dell’utilizzo delle attrezzature disponibili nella sala richiesta.
2. Le sale potranno essere concesse con applicazione di tariffa agevolata nei seguenti casi:
a) Per iniziative organizzate dalle associazioni di categoria in materie di competenza della Camera di Commercio.
b) Per manifestazioni, incontri, convegni, conferenze ecc. che la Camera giudicherà di particolare interesse economico, sociale, culturale ecc. purché attuati da organismi senza fine di lucro e coerenti con il fine istituzionale della stessa.
c) Per tariffa “agevolata” si intende una riduzione pari al 30% rispetto alla tariffa ordinaria.
3. Per le iniziative per le quali la Camera di Commercio risulta partner o per le quali sia stato concesso il patrocinio, la concessione delle sale è a titolo gratuito, salvo che la manifestazione si svolga in giornate di chiusura dell’Ente. In tal caso viene applicata la tariffa agevolata.
Art. 8 Tariffe
1. La tariffa “giorni festivi e giornate di chiusura” si riferisce ai giorni festivi ed alle giornate o orari di chiusura della Camera di Commercio e comprende una maggiorazione del 30% rispetto alla tariffa ordinaria.
2. Lo schema tariffario è il seguente:
Sala | Numero posti | Tariffa Ordinaria | Tariffa agevolata | Tariffa giorni festivi e di chiusura | Supplemento uso cucina |
Convegni | 99 | 200,00 | 140,00 | 260,00 | 50,00 |
Giunta | 30 | 120,00 | 84,00 | 156,00 | 50,00 |
Rappresentanza* | 99 | 100,00 | 70,00 | 130,00 | 50,00 |
può essere concessa solo in abbinamento con un’altra Sala
Art. 9 Divieti
1. È severamente vietato consentire l’accesso alle sale di un numero di persone eccedente a quello previsto dall’art. 17, manomettere o disattivare, anche momentaneamente gli impianti delle luci d’emergenza.
2. Non devono essere posti ostacoli, anche se facilmente removibili, alle vie di esodo. I mezzi di difesa attiva degli incendi devono essere sempre in vista. Gli arredi supplementari introdotti nella sala dal concessionario devono essere regolarmente ignifugati.
3. È vietato introdurre nelle sale alimenti e/o bevande. È vietato modificare la sistemazione delle attrezzature. È assolutamente vietato puntare chiodi o staffe nei muri, affiggere manifesti o cartelloni o altro materiale informativo sia all’interno che all’esterno della sala, al di fuori degli spazi a ciò eventualmente destinati.
4. La Camera di Commercio non risponde di eventuali furti o danni subiti dal materiale utilizzato o esposto di proprietà del concessionario. L’eventuale materiale depositato dovrà essere ritirato il giorno stesso in cui termina la manifestazione o comunque entro le 24 ore successive, subordinatamente alle esigenze dell’Ente. In caso contrario la Camera si ritiene autorizzata allo sgombero del materiale depositato addebitando al concessionario le spese conseguenti.
Art. 10 Modalità di pagamento
Il Pagamento della tariffa deve essere effettuato entro e non oltre le 48 ore dalla comunicazione di autorizzazione , con versamento in contanti o assegno circolare non trasferibile direttamente presso l’ufficio, oppure con bonifico bancario intestato alla Camera di Commercio di Catanzaro, il cui iban è reperibile sul sito internet della Camera all’ indirizzo : xxx.xx.xxxxxx.xxx.xx , trasmettendo in quest’ultimo caso all’ufficio Provveditorato copia della ricevuta di pagamento. Il mancato pagamento nei termini indicati sarà considerato rinuncia alla concessione in uso della sala. A fronte dell’importo della tariffa dovuta l’Ente camerale emetterà apposita fattura.
Art. 11 Controversie
Tutte le controversie che dovessero insorgere circa l’interpretazione e l’applicazione del presente Regolamento saranno sottoposte al tentativo di conciliazione secondo le previsioni del regolamento di conciliazione della Camera di Commercio di Catanzaro, che le parti dichiarano di conoscere e accettare integralmente. Qualora non si raggiunga una composizione amichevole della controversia, la stessa sarà deferita alla competenza arbitrale ai sensi del regolamento della Camera arbitrale della Camera di Commercio di Catanzaro, che le parti dichiarano di accettare e conoscere integralmente.
Art. 12 Entrata in vigore
Il presente regolamento entrerà in vigore dal 1 marzo 2019