DEFINIZIONI
Lotto 1 H)
Capitolato tecnico dell’assicurazione
RESPONSABILITA’ CIVILE DEL SISTEMA AEROMOBILE A PILOTAGGIO REMOTO (SAPR)
Decorrenza ore 24.00 del 30/06/2020 Scadenza ore 24.00 del 30/06/2023
DEFINIZIONI
Ai sotto indicati termini si attribuisce il seguente significato:
1. Aeromobile a pilotaggio remoto (APR): mezzo aereo a pilotaggio remoto senza persone a bordo non utilizzato per fini ricreativi o sportivi.
2. Aree critiche: aree o agglomerati usate come zone residenziali, industriali, commerciali, sportive e in generale dove si possono avere assembramenti anche temporanei di persone.
3. Assicurato: soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.
4. Assicurazione: contratto di Assicurazione e/o la garanzia prestata con il contratto.
5. Broker incaricato: Assiteca S.p.A., - Sede Legale in Xxxxxx, Xxx Xxxxxxx 00; filiale di Verona Via Francia, 4 - mandatario incaricato dal Contraente per la gestione ed esecuzione del contratto, quale intermediario ai sensi dell’art. 109 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 209/2005.
6. Contraente: Amia Verona S.p.A..
7. Cose: oggetti materiali e animali.
8. Danni corporali: morte o lesioni personali.
9. Danni materiali e diretti: danni inerenti la materialità della cosa assicurata, che derivano dall'azione diretta dell'evento garantito.
10. ENAC: Ente Nazionale per l'Aviazione Civile.
11. Esercente/Operatore: il soggetto, eventualmente diverso dall'Assicurato, che assume l'esercizio del SAPR, ai sensi dell'art. 874 del Codice della Navigazione (Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327).
12. Franchigia: l'importo da dedurre dall'ammontare del danno risarcibile che resta a carico dell'Assicurato.
13. Giacenza: il periodo in cui l'APR non è in Volo né in Rullaggio come di seguito definiti.
14. Indennizzo/Risarcimento: somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro.
15. IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, denominazione assunta da ISVAP dal 1° gennaio 2013.
16. Massimale: il limite massimo dell'esposizione economica che la Società assume attraverso il contratto di Assicurazione.
17. Payload: tutti i carichi e gli equipaggiamenti aggiuntivi all'APR non strettamente necessari al funzionamento dello stesso
18. Perdita totale: il danno che si verifica quando il SAPR è divenuto assolutamente inabile alla navigazione e non riparabile.
19. Periodo assicurativo - Annualità assicurativa: periodo che inizia alle ore 24 della data di effetto della Polizza e termina alla scadenza della Polizza stessa.
20. Pilota: persona incaricata dall'Operatore, responsabile della condotta del Volo, che agisce sui comandi di Volo, come appropriato, di un Sistema Aeromobile a Pilotaggio Remoto.
21. Polizza: documento probatorio del contratto di Assicurazione, ai sensi dell'Articolo 1888 del Codice Civile.
22. Premio: somma dovuta dal Contraente alla Società quale corrispettivo per l'Assicurazione.
23. Recesso: scioglimento unilaterale del vincolo contrattuale previsto dalla legge o dal contratto.
24. Rischio: probabilità che si verifichi un Sinistro.
25. Rullaggio: ogni manovra di spostamento dell'APR effettuata sulla superficie, in movimento autopropulso, escluse quelle rientranti nel Volo come di seguito definite.
26. Sinistro: verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.
27. Sistema Aeromobile a Pilotaggio Remoto (SAPR): sistema costituito da un mezzo aereo (aeromobile a pilotaggio remoto) senza persone a bordo, non utilizzato per fini ricreativi/sportivi e dai relativi componenti necessari per il controllo e comando da parte di un Pilota remoto.
28. Società: Impresa assicuratrice.
29. Volo: l'utilizzo dell'aeromobile APR dal momento in cui i motori sono accesi ai fini del Rullaggio, del lancio o dell'effettivo decollo fino al momento in cui l'aeromobile è al suolo e i suoi motori sono completamente fermi. Gli APR ad ala rotante si considerano in Volo quando hanno i rotori in moto.
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Art. 1 - Efficacia dell'Assicurazione - Pagamento del Premio
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, anche in pendenza del pagamento del premio di prima rata sempre che detto pagamento, in deroga all’art. 1901 C.C., avvenga entro i 30 giorni successivi. In caso contrario l’assicurazione avrà effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.
Se il Contraente non paga i premi per le rate successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della rispettiva scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti (art. 1901 C.C.).
I premi potranno essere pagati alla Società o all'agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del Broker incaricato.
Il termine temporale concesso per i pagamenti dei premi di prima rata e delle rate successive deve intendersi operante anche relativamente alle appendici di variazione emesse a titolo oneroso, fermo quanto diversamente normato dalla clausola di regolazione del premio, ove prevista.
II termine di mora di cui sopra, in deroga all'art 1901 c.c., vale anche per le scadenze delle rate successive ed inoltre qualora il Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o proroga.
Ai sensi dell’art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D. M.
E. F. del 18 Gennaio 2008 n°40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.
Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell’art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.
Art. 2 - Aggravamento del Rischio
2.1 L'Assicurato o il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni mutamento/variazione che comporti un aggravamento del Rischio.
2.2 Gli aggravamenti di Xxxxxxx non noti o non accettati dalla Società possono comportare la Perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi dell'Art. 1898 del Codice Civile.
A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo sono considerate ipotesi di trasformazione e/o aggravamento del Rischio, tra le altre, le seguenti circostanze:
a) impiego di piloti con esperienza di ore di Volo inferiori a quelle eventualmente indicate nella documentazione pre-contrattuale;
b) modifica delle caratteristiche dell'APR;
c) attività di Volo e aree sorvolate diverse da quelle dichiarate in Polizza.
Art. 3 - Diminuzione del Rischio
Nel caso di diminuzione del Rischio la Società è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione del Contraente od Assicurato ai sensi dell'Art. 1897 del Codice Civile.
Art. 4 - Durata del contratto
Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo senza obbligo di disdetta e con esclusione del tacito rinnovo.
Su espressa richiesta scritta del Contraente, al fine di consentire l’espletamento della procedura per l’aggiudicazione di un nuovo contratto, la Società s’impegna tuttavia a prorogare l’assicurazione, alle condizioni economiche e normative in corso, per un periodo massimo di 180 giorni oltre la scadenza contrattuale e dietro corresponsione del corrispondente rateo di premio salvo in caso di recesso per sinistro
Nel caso di contratto di durata poliennale, ciascuna delle parti ha la facoltà di rescindere il contratto medesimo ad ogni scadenza annua intermedia, mediante comunicazione scritta, da inviarsi all’altra parte almeno 90 giorni prima della scadenza del periodo assicurativo annuo in corso.
In caso di recesso da parte della Società, previa richiesta del Contraente, da effettuarsi entro 30 giorni dal ricevimento del recesso, la stessa è obbligata a concedere una proroga per un periodo massimo di 90 giorni.
Art. 5 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro
5.1 In caso di Xxxxxxxx, l'Assicurato deve darne avviso scritto alla Società o al Broker, non oltre 10 giorni dal momento in cui si è avuta notizia del Sinistro.
5.2 La denuncia deve contenere l'esposizione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati e, possibilmente, dei testimoni, nonché la data, il luogo e le cause del Sinistro.
5.3 L'Assicurato deve far seguire nel più breve tempo possibile le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro, adoperandosi inoltre alla raccolta degli elementi per la difesa, nonché, se la Società lo chieda, alla ricerca di un componimento amichevole.
Art. 6 - Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o contestazione o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dal contratto, con preavviso di 120 (centoventi) giorni.
Qualora a recedere sia la Società, questa rimborserà al Contraente, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, il rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione in corso, escluse le imposte e ogni altro onere di carattere tributario.
Art. 7 - Esclusione dei rischi connessi al cambio di data
La Società non risponde dei danni e delle spese causati o derivanti direttamente o indirettamente da:
a) erronea o mancata elaborazione e/o gestione e/o trasferimento di dati connessi alla corretta identificazione dell'anno calendariale, della data e dell'ora e di ogni altra informazione relativa ad ogni cambio di anno e/o data e/o ora da parte di qualsiasi computer, altro equipaggiamento hardware o sistema o componente o subcomponente informatico e/o software (in detenzione del Contraente, dell'Assicurato o di terzi);
b) modifica o adattamento di qualsiasi computer, altro equipaggiamento hardware o sistema o componente o subcomponente informatico e/o software (in detenzione del Contraente, dell' Esercente, dell'Assicurato o di terzi) e fornitura di assistenza o consulenza di qualsiasi tipo, posti in essere o anche solamente tentati, al fine di consentire una corretta elaborazione o gestione e/o trasferimento di dati e/o di informazioni in connessione con il verificarsi dei cambi d'anno, di data o d'ora di cui al precedente punto a);
c) mancato uso od indisponibilità all'uso di qualsiasi bene, materiale od immateriale, che sia conseguenza diretta od indiretta di un'azione di omissione da parte del Contraente, dell'Assicurato o di terzi, riconducibili ai cambi d'anno e/o di data e/o ora di cui al precedente punto a).
La presente Assicurazione esclude parimenti ogni obbligo della Società ad assistere e difendere il Contraente e l'Assicurato in relazione a qualsiasi danno riconducibile alle fattispecie sopra indicate.
Art. 8 - Mutamento della proprietà o dell'esercizio del SAPR Assicurato
Se il SAPR viene venduto o concesso in esercizio a soggetto diverso da quello indicato in frontespizio, l'Assicurazione cessa di pieno diritto dal momento della vendita o del mutamento di esercizio, salvo che le Parti accettino di mantenere in vita il contratto mediante voltura della Polizza
Art. 9 - Variazione dell'aeromobile SAPR Assicurato
L'Assicurato ha facoltà di aggiungere aeromobili SAPR rispetto a quelli indicati in Frontespizio esclusivamente previo accordo scritto della Società.
Altresì ha facoltà di escludere aeromobili SAPR purché non siano diretta conseguenza di sinistro con danni e/o spese a carico della Società.
A tal fine le variazioni devono essere comunicate dall'Assicurato preventivamente per iscritto alla Società la quale, effettuata la valutazione del Rischio, comunicherà per iscritto all'Assicurato le condizioni normative e di Premio alle quali è possibile effettuare le variazioni richieste.
Le variazioni avranno effetto dalle ore 24 del giorno che verrà indicato dalla Società.
Art. 10 - Regolamento/Normative ENAC
Le condizioni di Assicurazione riguardano esclusivamente gli APR, i SAPR e i Piloti di APR le cui caratteristiche e utilizzo sono disciplinate dal Regolamento Enac "Mezzi aerei a pilotaggio remoto" in vigore e da eventuali ulteriori disposizioni di legge in materia.
Art. 11 - Forma delle comunicazioni
Si conviene tra le parti che tutte le comunicazioni alle quali le parti sono contrattualmente tenute, saranno considerate valide se fatte dall’una all’altra parte con lettera raccomandata o e-mail o telefax o pec o altro strumento idoneo ad assicurarne la provenienza.
Art. 12 - Imposte e tasse
Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al Premio, agli accessori, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
Art. 13 - Coassicurazione e delega
Se l’assicurazione è ripartita per quote tra più Società coassicuratrici, rimane stabilito che:
ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto stesso, restando tuttavia inteso che la Società coassicuratrice designata quale delegataria è tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò in espressa deroga all’art. 1911 del Codice Civile;
tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall’una all’altra parte unicamente per il tramite della Società coassicuratrice Delegataria e del Contraente ed ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Società Delegataria anche nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici;
i premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente alla Società Delegataria per conto di tutte le coassicuratrici;
con la firma del presente contratto le Coassicuratrici conferiscono mandato alla Società Delegataria per firmare i successivi documenti contrattuali e compiere tutti i necessari atti di gestione anche in loro nome e per loro conto; pertanto la firma apposta sui detti documenti dalla società Delegataria li rende validi ad ogni effetto anche per le coassicuratrici (per le rispettive quote), senza che da queste possano essere opponibili eccezioni o limitazioni di sorta.
Relativamente ai premi scaduti, la delegataria potrà sostituire le quietanze delle Società coassicuratrici, eventualmente mancanti, con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto.
Art. 14 - Legge regolatrice del contratto e giurisdizione
14.1 Il contratto è regolato dalla legge italiana.
14.2 La giurisdizione applicabile alle controversie relative al presente contratto è individuata in base alle norme vigenti.
Art. 15 - Clausola di esclusione e limitazione
Nessun (ri) Assicuratore è obbligato alla prestazione assicurativa e potrà essere responsabile del pagamento di qualsiasi pretesa o di qualsiasi beneficio in dipendenza dell'obbligazione assunta con la presente copertura, se il pagamento o il beneficio esporrà il (ri) Assicuratore alle sanzioni, divieti o restrizioni ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite o delle sanzioni economiche e commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione europea o del Regno Unito.
Art. 16 - Altre assicurazioni
Ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo Rischio devono essere comunicate dal Contraente o dall'Assicurato per iscritto alla Società.
Art. 17 - Surrogazione
La Società che ha pagato l'Indennizzo è surrogata, fino alla concorrenza del suo ammontare, nei diritti del Contraente o dell'Assicurato verso i terzi responsabili.
Il Contraente e l'Assicurato dovranno fornire tutte le informazioni e tutti i documenti necessari per far valere tali diritti e, a richiesta della Società, dovranno agire in giudizio a proprio nome, ma per conto ed a spese della Società, limitatamente all'interesse di questa.
Il Contraente e l'Assicurato sono responsabili verso la Società del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
Art. 18 - Obbligo di fornire i dati sull'andamento del rischio
1. La Società, a semplice richiesta del Contraente ed entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della stessa, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:
a) sinistri denunciati, con indicazione del nominativo della controparte;
b) sinistri riservati (con indicazione dell’importo a riserva);
c) sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato);
d) sinistri senza seguito;
e) sinistri respinti;
f) sinistri relativamente ai quali la società ha effettuato rivalsa nei confronti di terzi responsabili con indicazione dell’importo.
2. La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.
3. Gli obblighi precedentemente descritti devono intendersi validi fino alla completa definizione dei sinistri denunciati.
4. La Società si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che il Contraente, d'intesa con la Società, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto.
Art. 19 - Foro Competente
Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza del Contraente/Assicurato.
Art. 20 - Clausola Broker
1. Il Contraente dichiara di avvalersi, per la gestione e l’esecuzione del presente contratto - ivi compreso il pagamento dei premi - dell’assistenza e della consulenza del broker. Pertanto, a parziale deroga delle norme che regolano l’assicurazione, il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l’esecuzione del presente contratto – con la sola eccezione di quelle riguardanti la cessazione del rapporto assicurativo - dovrà essere trasmessa, dall’una all'altra parte, unicamente per il tramite del Broker.
2. Per effetto di tale pattuizione ogni comunicazione fatta alla Società dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta da quest’ultimo e, parimenti, ogni comunicazione inviata dalla Società al Broker si intenderà come fatta al Contraente. Resta inteso che il Broker gestirà in esclusiva per conto del Contraente il contratto sottoscritto, per tutto il permanere in vigore dell’incarico di brokeraggio, con l’impegno del Contraente a comunicarne alla Società l’eventuale revoca ovvero ogni variazione del rapporto che possa riguardare il presente contratto. Non viene meno il potere della Contraente di corrispondere direttamente i premi o di formulare comunicazioni direttamente alla compagnia.
3. La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi e delle eventuali regolazioni potrà essere fatto, come di norma sarà effettuato, dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termine dell'art. 1901 del Codice Civile, del pagamento così effettuato. Con ciò non è esclusa la possibilità del contraente di corrispondere direttamente i premi.
4. Il Broker invierà alla Società delegataria, a mezzo telefax le relative comunicazioni d’incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione risultante dalla data di invio del telefax.
5. I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell’incasso, fermi restando i termini temporali della copertura.
Art. 21 - Obblighi della Società relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
In ottemperanza all'articolo 3 della Legge numero 136 del 13 agosto 2010, la stazione appaltante, la Società e, ove presente, l'intermediario, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per la gestione del presente contratto.
In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, il presente contratto si intende risolto di diritto.
Se la Società, il subappaltatore o l'intermediario hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale. Questa circostanza deve essere comunicata alla stazione appaltante e alla prefettura- ufficio territoriale del Governo competente per territorio.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE DEL SISTEMA AEROMOBILE A PILOTAGGIO REMOTO (SAPR)
Art. 1 - Oggetto dell'Assicurazione
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, sino a concorrenza del Massimale indicato al capitolo “Massimali – Franchigie”, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di Risarcimento (capitale, interessi e spese) dei danni involontariamente cagionati a terzi sulla superficie, a seguito di urto in volo, dal lancio fino all'arrivo a terra dell'aeromobile a pilotaggio remoto, in conseguenza di un Sinistro verificatosi, per:
morte e lesioni personali;
perdita, distruzione o deterioramento di cose che non si trovano a bordo dell'APR.
Art. 2 - Danni esclusi
La Società non risponde:
I. dei danni causati da:
a) trasmutazione del nucleo dell'atomo, trasmutazioni od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
b) rumore, vibrazioni, boom sonico e qualsiasi altro fenomeno ad essi associato, nonché da inquinamento e contaminazione di qualsiasi genere, da interferenze elettriche ed elettromagnetiche;
c) radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività provenienti da combustibili nucleari o da scorie nucleari o dalla utilizzazione di combustibili nucleari;
d) elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminanti di impianti o macchine ove si sviluppa energia nucleare o componenti nucleari degli stessi;
e) armi o apparecchiature che impieghino la fissione e/o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero sviluppino radioattività;
f) armi chimiche, biologiche, biochimiche od elettromagnetiche;
g) presenza di amianto e/o lavorazioni di materiali contenenti questa sostanza o suoi derivati Il. dei danni verificatisi in occasione di:
a) guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (vi sia o meno guerra dichiarata), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, legge marziale, potere militare, usurpazione o tentativo di usurpazione di potere;
b) scioperi, tumulti, sommosse civili, agitazioni di lavoratori;
c) azioni di una o più persone, agenti o meno per conto di una Potenza sovrana, compiute a scopo politico o terroristico, anche se il danno derivante da tali azioni sia accidentale;
d) atti di sabotaggio o altri atti dolosi compiuti da terzi;
e) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra Autorità nazionale o locale;
f) dirottamento forzato o sequestro illegale o esercizio indebito di controllo sull'aeromobile impiegato per lo svolgimento delle attività assicurate (inclusi i tentativi di sequestro illegale o controllo indebito), che siano attuati da una o più persone e agiscano senza il consenso del Proprietario o dell'Esercente;
La Società non risponde inoltre dei danni verificatisi mentre il SAPR si trova fuori del controllo del Proprietario o dell'Esercente a causa di uno degli eventi menzionati al presente punto Il. XXXX si riterrà nuovamente sotto il controllo del Proprietario o dell'Esercente a partire dal momento in cui verrà restituito al Proprietario o all'Esercente.
Art. 3 - Persone non considerate terzi
Non sono considerati terzi:
a) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;
b) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
e) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. b);
d) il Pilota remoto, gli osservatori, i tecnici, e in genere il personale addetto al controllo e alla gestione del volo e della manutenzione dell'aeromobile a pilotaggio remoto.
Art. 4 - Inosservanza degli obblighi dell'Assicurato
L'Assicurato decade da ogni diritto derivante dal presente contratto:
a) se dolosamente non osserva l'obbligo di avviso di cui all' Art. 5 delle Condizioni Generali;
b) se ha agito in connivenza con i danneggiati o ne ha favorito le pretese.
Se l'inosservanza dell'obbligo di avviso di cui all' Art. 5 delle Condizioni Generali è colposa, la Società ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.
Art. 5 - Effetti verso i terzi danneggiati
Nei casi di responsabilità civile per danni cagionati a terzi sulla superficie o a seguito di urto o collisione in volo, la Società provvede a risarcire direttamente, ai sensi delle norme vigenti, il terzo danneggiato su sua richiesta.
La Società, in questi casi, entro i limiti di Massimale indicati, non può opporre al terzo danneggiato le eccezioni derivanti dal presente contratto.
Art. 6 - Rivalsa verso l'Assicurato
La Società, nei casi di responsabilità civile per danni cagionati a terzi sulla superficie o a seguito di urto o collisione in volo, ha azione di rivalsa nei confronti dell'Assicurato per le somme pagate al terzo danneggiato laddove, ai sensi di legge e di contratto, la Società stessa avrebbe avuto diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.
Art. 7 - Massimale
La Società terrà complessivamente indenne l'Assicurato sino a concorrenza del Massimale nel capitolo “Massimali – Franchigie”, restando inteso che il Massimale garantito non potrà comunque essere inferiore ai rispettivi massimali minimi di legge.
Art. 8 - Franchigia fissa
In caso di Xxxxxxxx risarcibile in base alla presente Polizza verrà applicata la Franchigia riportata nel capitolo “Massimali – Franchigie”.
La Franchigia sarà comunque applicata una sola volta sulla eventuale pluralità di richieste relative ad un medesimo Sinistro.
Art. 9 - Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza
9.1 La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze, in sede civile e penale, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.
9.2 Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale indicato in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda.
9.3 Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La Società non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe, ammende o delle spese di giustizia penale.
CONDIZIONI PARTICOLARI
(sempre operanti)
Art. 1 - Attività di volo
L'Assicurazione vale per le attività di volo richiamate in Frontespizio con una delle lettere che seguono:
Riprese Fotografiche
Riprese Cinematografiche
Monitoraggi Ambientali
Rilievi Fotogrammetrici
Art. 2 - Limiti Territoriali
L'Assicurazione vale entro i seguenti limiti geografici:
Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx, Xxxxx xxxxx Xxxxx xxx Xxxxxxxx.
Europa e Paesi mediterranei, nonché entro i limiti territoriali della Giordania, delle Isole Canarie e di Madeira e fra detti Paesi e territori con l'esclusione dei Paesi rientranti in provvedimenti di embargo decretati dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU.
L'Assicurazione tuttavia vale anche al di fuori di detti limiti territoriali nei casi in cui l'APR ne sia uscito per causa di forza maggiore, per assistenza o salvataggio, ovvero per errore di pilotaggio, di condotta o di navigazione.
Art. 3 - Danni esclusi
Oltre alle esclusioni previste dall'art. 2 delle “Norme che regolano l’Assicurazione Responsabilità Civile del Sistema Aeromobile a Pilotaggio Remoto (SAPR)”, la Società non risponde dei danni determinati:
a) da dolo dell'Assicurato o dei suoi dipendenti e preposti;
b) dall'Assicurato per violazioni da parte dell'Assicurato di leggi, regolamenti e norme di sicurezza;
e) da Aeromobili a Pilotaggio Remoto (APR) non in regola con le disposizioni di leggi, di regolamenti, di norme di sicurezza o di esercizio, o con le istruzioni del costruttore o senza che i prescritti brevetti od attestati di idoneità siano in regolare corso di validità;
d) dall'Assicurato privo di licenza - in regolare corso di validità - per lo svolgimento dell'attività di volo dell'Aeromobile a Pilotaggio Remoto (APR);
e) da persona non in possesso di licenza - in regolare corso di validità - di Pilota dell'Aeromobile a Pilotaggio Remoto (APR) ovvero da persona non in possesso dell'apposito certificato medico di idoneità psicofisica in regolare corso di validità;
f) da piloti che non abbiano effettuato un regolare programma di addestramento per lo specifico Aeromobile a Pilotaggio Remoto (APR);
g) da impiego dell'Aeromobile a Pilotaggio Remoto (APR) per uso diverso da quello in frontespizio e/o da impiego a scopo illecito;
h) da manovre incompatibili con le caratteristiche dell'Aeromobile a Pilotaggio Remoto (APR}, inclusa l'esecuzione di procedure di atterraggio o decollo in zone che non rispettano le specifiche del Costruttore dell'Aeromobile, salvo il caso di emergenza;
i) in occasione di voli effettuati per tentativi di primato, gare e competizioni di ogni genere e delle relative prove preparatorie;
j) a carichi appesi e/o trasportati esternamente all'Aeromobile a Pilotaggio Remoto (APR);
k) a cose proprie o di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione a bordo dell'aeromobile APR o meno;
I) per i quali la responsabilità dell'Assicurato sia regolata da un contratto di lavoro o di trasporto o da altro contratto;
m) da attività dell'Aeromobile a scopo illecito o diverso da quello indicato in Polizza.
MASSIMALI - FRANCHIGIE
Massimali assicurati Euro 3.000.000,00:
per ciascun Sistema Aeromobile a Pilotaggio Remoto (SAPR) comprensivo di eventuale Payload, per ciascun avvenimento, riguardo la responsabilità civile verso terzi per Xxxxx a persone (per il caso di morte e/o lesioni personali) e/o cose.
Franchigia
Nessuna.
SCHEDA DI POLIZZA
Costituente parte integrante della polizza responsabilità civile del Sistema Aeromobile a Pilotaggio Remoto (SAPR) n° ..........................................
Contraente: AMIA Verona S.p.A. P. IVA: 02737960233
Xxx X. Xxxxxxx, 00 00000 XXXXXX
durata del contratto: 3 anni, con
effetto dal: 30/06/2020
scadenza il: 30/06/2023
frazionamento: annuale
Dati identificativi del Sistema Aeromobile a Pilotaggio Remoto (SAPR)
Assicurato AMIA VERONA SPA
Costruttore AMIA VERONA SPA
Modello X300S
Targa OASDE8AOB1017C
Numero Serie OASDE8AOB1017C
Ala rotante nr. rotori: 4
Anno costruzione 2017
Peso Kg.
massimo al decollo 0,300 (compreso di Payload)
Operazioni OPERAZIONI CRITICHE E NON CRITICHE (escluso ATZ) specializzate
Pilota/Operatore Chiunque in regola e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento Enac in corso di validità
Premio annuo
Premio annuo imponibile | € |
% Imposte | 7,50% |
Imposte | € |
Premio annuo lordo | € |
La Società Il Contraente