AFFIDAMENTO DEI SERVIZIO DI PULIZIA DA ESEGUIRSI NELLE PARTI COMUNI D'IMMOBILI MONOPROPRIETÀ DI ASP CITTÀ DI BOLOGNA
AFFIDAMENTO DEI SERVIZIO DI PULIZIA DA ESEGUIRSI NELLE PARTI COMUNI D'IMMOBILI MONOPROPRIETÀ DI ASP CITTÀ DI BOLOGNA
CIG 834995265E
CUI FS033371112012020002 CPV 90911200-8
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PARTE GENERALE
INDICE
Sommario
ART. 3 – MODIFICHE E VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE DELL’APPALTO 5
ART. 4 – DURATA DELL’APPALTO 5
ART. 5 – OPZIONI DI RINNOVO E PROROGA 5
ART. 6 – VALORE DELL’APPALTO 6
ART. 7 – RISORSE UMANE IMPEGNATE NELL’ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI OGGETTO DELL’APPALTO 6 ART. 8 – OBBLIGHI DELL’APPALTATORE NEI CONFRONTI DELLE RISORSE UMANE IMPEGNATE
NELL’ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI OGGETTO DEL CONTRATTO 6
ART. 9 – VERIFICA DELLA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA DELL’APPALTATORE 7
10 – INTERVENTO DI ASP QUALE SOSTITUTO CONTRIBUTIVO 7
ART. 11 – INTERVENTO DI XXX QUALE SOSTITUTO RETRIBUTIVO 8
ART. 12 – OBBLIGHI GENERALI DELL’APPALTATORE E DI ASP IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO 9
ART. 14 – VERIFICHE NEI CONFRONTI DEL SUBAPPALTATORE – OBBLIGHI DELL’APPALTATORE 10
ART. 15 – CORRISPETTIVO PER L’ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI DELL’APPALTO 11
ART. 16 – IMPOSTE RIFERITE ALLE PRESTAZIONI 11
ART. 17 – ADEGUAMENTO/REVISIONE DEI PREZZI 11
ART. 18 – CONDIZIONI DI PAGAMENTO 11
ART. 19 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 12
ART. 20 – CESSIONE DEL CONTRATTO 12
ART. 21 – CESSIONE DEI CREDITI 12
ART. 22 – GARANZIE INERENTI LA CORRETTA ESECUZIONE DEL CONTRATTO 13
ART. 24 – COPERTURE ASSICURATIVE 14
ART. 25 – INADEMPIMENTI, PENALITÀ ED ESECUZIONE IN DANNO 14
ART. 26 – VICENDE SOGGETTIVE INERENTI L’APPALTATORE, INCIDENTI SUL RAPPORTO CONTRATTUALE15 ART. 27 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 16
ART. 28 – RISOLUZIONE PER REATI ACCERTATI 17
ART. 29 – RECESSO UNILATERALE DI ASP 18
ART. 30 – CAUSE OSTATIVE ALL’ESECUZIONE DELL’APPALTO E SOSPENSIONE DELL’APPALTO PER VOLONTA’ DELL’AZIENDA ASP – RECESSO DELL’APPALTATORE 18
ART. 31 – CLAUSOLA REVISIONALE RELATIVA A CONVENZIONI CONSIP SOPRAVVENIENTI 18
ART. 34 – SPESE DI REGISTRAZIONE 19
ART. 37 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 20
ART. 38 – NORMATIVA APPLICABILE 20
ART. 1 – DEFINIZIONI
1. Nell’ambito del presente documento e di tutti gli atti di affidamento si intende:
a) per ASP: la stazione appaltante che procede all’affidamento dell’appalto oggetto del presente capitolato speciale d’appalto, ASP Città di Bologna, Azienda di Servizi alla Persona costituita con delibera della Giunta della Regione Xxxxxx Xxxxxxx n. 2078 del 27.12.2013, con sede legale in Bologna, Via Marsala n. 7 e sede amministrativa in Bologna, Viale Roma 21, C.F. e P.IVA n. 03337111201, PEC: xxx@xxx.xxxxxxxxxx.xx;
b) per “appalto” il contratto a titolo oneroso, stipulato per iscritto tra ASP e un operatore economico prestatore di servizi (o, per esso, un consorzio o un raggruppamento temporaneo di operatori economici), avente per oggetto la prestazione di servizi oggetto del presente capitolato speciale d’appalto parte generale;
c) per “Appaltatore”, l’operatore economico prescelto da ASP, cui la stessa affida l’esecuzione dell’appalto secondo le modalità definite nel presente capitolato speciale d’appalto parte generale, integrate con le eventuali indicazioni dell’offerta;
d) per “Codice” o “Codice dei contratti pubblici” il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 ss.mm.ii.
ART. 2 – OGGETTO
1. Il presente capitolato speciale d’appalto parte generale definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alla prestazione dei servizi, il cui contenuto analitico è definito nel capitolato speciale d’appalto parte tecnica.
2. Gli elementi descrittivi dettagliati delle prestazioni e dei relativi processi realizzativi, individuati come specifiche tecniche e prestazionali ai sensi dell’art. 68 del Codice dei contratti pubblici, nonché delle modalità di esecuzione specifica dell’appalto sono illustrati nel capitolato parte tecnica, al quale si fa rinvio.
3. Fanno parte del contratto di cui al presente capitolato:
a. disciplinare di gara;
b. il presente capitolato speciale d’appalto parte generale;
c. capitolato speciale d’appalto parte tecnica;
d. elenco immobili (all. A);
e. quantificazione attività (all. B);
x. xxxxxx tecniche (all. C).
4. L’Appaltatore individua un responsabile, che risponda dei rapporti contrattuali fra esecutore e XXX e che rappresenti per ASP la figura di costante riferimento per tutto quanto attiene l'organizzazione delle attività affidate.
5. ASP individua un Direttore dell’esecuzione del contratto, secondo quanto previsto dagli artt. 101 e 111, comma 2 del Codice dei Contratti Pubblici, nonché provvede a comunicarne il nominativo ed i recapiti presso ASP all’Appaltatore.
6. Il Direttore dell’esecuzione del contratto provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto stipulato da ASP in relazione al presente appalto.
7. Il Direttore dell’esecuzione del contratto assicura la regolare esecuzione del contratto da parte dell’Appaltatore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali. A tale fine, il Direttore dell’esecuzione del contratto svolge tutte le attività allo stesso espressamente demandate dal Codice dei Contratti Pubblici, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti ad esso assegnati.
8. Il Responsabile del Procedimento svolge, in base all’articolo 31, comma 4 del Codice dei Contratti Pubblici, i seguenti compiti ed attività relativi al presente appalto:
a) svolgimento, in coordinamento con il direttore dell’esecuzione ove / se diversamente nominato, delle attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione, fornendo all’organo competente di ASP dati, informazioni ed elementi utili anche ai fini dell’applicazione delle penali, della risoluzione contrattuale e del ricorso agli strumenti di risoluzione delle controversie, secondo quanto stabilito dal codice, nonché ai fini dello svolgimento delle attività di collaudo e verifica della conformità delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali;
b) raccolta, verifica e trasmissione all’Osservatorio degli elementi relativi agli interventi di sua competenza.
ART. 3 – MODIFICHE E VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE DELL’APPALTO
1. Le modifiche, nonché le varianti, in corso di esecuzione del contratto relativo all’appalto in oggetto sono ammesse nei casi stabiliti dall’art. 106 del Codice dei Contratti Pubblici.
2. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere comunque introdotta dall'Appaltatore, se non è disposta dal Direttore dell’esecuzione del contratto e preventivamente approvata da ASP nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dall’art. 106 del Codice dei Contratti Pubblici.
3. Le modifiche e le varianti non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell’esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'Appaltatore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore dell’esecuzione del contratto.
4. Per la procedura di analisi e di eventuale approvazione delle modifiche e delle varianti in corso di esecuzione del contratto relativo al presente appalto si fa riferimento a quanto stabilito dall’art. 106 del Codice dei Contratti Pubblici.
5. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse di ASP, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non può superare il 5% dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione della prestazione. Le varianti di cui al presente comma sono approvate dal Responsabile del Procedimento.
6. Ai sensi dell’art. 106, comma 12 D. Lgs. 50/2016, ASP può chiedere all’appaltatore una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto che l’appaltatore stesso è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni o concordando i prezzi e le tariffe da applicare in caso di servizi o prestazioni non previste nel contratto originario. Nel caso in cui la variazioni superi tale limite, l’Azienda ASP procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell’appaltatore.
7. L’appaltatore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui ai commi 6 e 7, alle stesse condizioni previste dal contratto.
8. In ogni caso l'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune da ASP e che il Direttore dell’esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell’Appaltatore maggiori oneri.
9. Nel caso in cui ASP richieda un aumento delle prestazioni in base ai presupposti, nei limiti e alle condizioni sopra precisate e stabilite dall’art. 106 Codice, l’eventuale garanzia definitiva costituita in relazione all’esecuzione del presente contratto deve essere adeguatamente integrata.
ART. 4 – DURATA DELL’APPALTO
1. La durata del contratto di cui al presente appalto è stabilita in due anni, decorrente dalla data di stipula dello stesso.
ART. 5 – OPZIONI DI RINNOVO E PROROGA
1. Il contratto può essere rinnovato per un periodo massimo di due anni agli stessi prezzi, patti e condizioni.
2. Il rinnovo del contratto è disposto da ASP senza che l’Appaltatore possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità, mediante comunicazione scritta inviata allo stesso prima della scadenza naturale del contratto medesimo.
3. Il contratto può essere prorogato per un massimo di 6 mesi, ai sensi dell’art. 106, comma 11 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii, necessari alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso l’Appaltatore è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per ASP.
ART. 6 – VALORE DELL’APPALTO
1. Il valore del servizio oggetto di appalto, rapportato alla durata dell’affidamento di due anni, è determinato in € 227.508,26 (duecentoventisettemilacinquecentotto/26), al netto dell’IVA, di cui € 2.252,56 quali oneri della sicurezza relativi all’esecuzione dell’appalto. Detto importo ha la funzione di indicare il limite massimo delle prestazioni ed ha carattere presuntivo, mentre il valore dei corrispettivi sarà in base ai servizi effettivamente resi ed eseguiti secondo le tempistiche e le necessità della stazione appaltante. Si precisa che la stima suddetta è puramente indicativa, essa non impegna in alcun modo l'Amministrazione e non costituisce alcuna garanzia di corrispondenti introiti per l’affidatario.
2. Il valore stimato delle attività di cui al servizio in oggetto, rapportato alla durata dell’affidamento nonché al possibile esercizio delle opzioni di rinnovo e proroga tecnica, ai soli fini dell’evidenziazione del valore dell’appalto in relazione alla soglia comunitaria ed a quanto stabilito dall’art. 35 del Codice dei Contratti Pubblici, è determinato nell’importo complessivo stimato in € 511.893,58 (cinquecentoundicimilaottocentonovantatre/58), al netto dell’IVA.
ART. 7 – RISORSE UMANE IMPEGNATE NELL’ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI OGGETTO DELL’APPALTO
1. L’Appaltatore provvede alla gestione delle attività inerenti il presente appalto con risorse umane qualificate, avvalendosi di personale dipendente e di collaboratori ad altro titolo correlati ad essa, nonché, se necessario, di operatori liberi professionisti.
2. Le risorse umane impegnate dall’Appaltatore nella realizzazione delle attività oggetto del presente appalto sono tenute ad osservare diligentemente gli oneri e le norme previste dalla normativa di riferimento e dal capitolato speciale d’appalto, nonché ad osservare il segreto professionale e ad attuare gli indirizzi indicati da ASP.
3. Tutte le risorse umane impegnate nell’esecuzione del presente appalto ed operanti in locali di ASP o aree dalla stessa rese disponibili per l’esecuzione dell’appalto devono essere identificabili mediante esposizione di un tesserino di riconoscimento, contenente dati anagrafici, ruolo/funzione e una fotografia del dipendente.
4. L’Appaltatore si impegna a sostituire nell’ambito delle attività oggetto del presente appalto le risorse umane che, in base a valutazione motivata di ASP, abbiano disatteso le prescrizioni indicate nel precedente comma 2 e 3.
5. L’Appaltatore si impegna a garantire alle risorse umane da esso impegnate nelle attività oggetto del presente appalto la massima informazione circa le modalità di svolgimento delle singole attività e le norme contenute nel presente contratto, sollevando pertanto ASP da oneri di istruzione delle stesse.
ART. 8 – OBBLIGHI DELL’APPALTATORE NEI CONFRONTI DELLE RISORSE UMANE IMPEGNATE NELL’ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI OGGETTO DEL CONTRATTO
1. In relazione alle risorse umane impegnate nelle attività oggetto del presente appalto, l’Appaltatore è tenuto a far fronte ad ogni obbligo previsto dalla normativa vigente in ordine agli adempimenti fiscali, tributari, previdenziali ed assicurativi riferibili al personale dipendente ed ai collaboratori / liberi professionisti.
2. Per i lavoratori dipendenti o per gli eventuali soci lavoratori (se il fornitore è una cooperativa sociale), l’Appaltatore è tenuto ad osservare gli obblighi retributivi e previdenziali stabiliti dai vigenti CCNL di categoria, compresi, se esistenti alla stipulazione del contratto, gli eventuali accordi integrativi territoriali.
3. Gli obblighi di cui al precedente comma 2 vincolano l’Appaltatore anche se lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da esse, indipendentemente dalla struttura o dimensione del medesimo e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale.
4. Per le verifiche in ordine agli adempimenti obbligatori nei confronti delle risorse umane impegnate nella realizzazione dell’appalto ASP può richiedere all’Appaltatore ogni documento utile.
5. L’Appaltatore si obbliga ad estendere ai propri dipendenti impegnati nell’appalto le previsioni, per quanto compatibili, del d.P.R. n. 62/2013 e del Codice di Comportamento di ASP, reperibile nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzione aziendale.
ART. 9 – VERIFICA DELLA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA DELL’APPALTATORE
1. ASP sottopone a specifica verifica la situazione inerente la regolarità contributiva dell’Appaltatore e dei subappaltatori, mediante analisi degli elementi derivanti dalla documentazione acquisita presso gli enti previdenziali, con particolare riferimento al documento unico di regolarità contributiva (DURC), al fine di accertare l’eventuale sussistenza di irregolarità definitivamente accertate.
2. Per documento unico di regolarità contributiva si intende il certificato che attesta contestualmente la regolarità di un operatore economico per quanto concerne gli adempimenti INPS e INAIL verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento, il quale ha validità di centoventi (120) giorni dalla data del rilascio.
3. ASP provvede d’ufficio all’acquisizione del DURC e l’eventuale presentazione del documento da parte dell’Appaltatore o dei subappaltatori non rileva ai fini della verifica.
4. XXX acquisisce d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo ai subappaltatori ai fini del rilascio dell’autorizzazione al subappalto e per le verifiche relative ai pagamenti.
5. In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell’Appaltatore negativo per due volte consecutive, il Responsabile del Procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal direttore dell’esecuzione, propone, ai sensi dell’articolo 108 del Codice dei Contratti Pubblici, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.
6. Ove l’ottenimento del documento unico di regolarità contributiva negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore, ASP pronuncia, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell’autorizzazione di cui all’articolo 105, comma 18 del Codice dei Contratti Pubblici, dandone contestuale segnalazione all’Osservatorio per l’inserimento nel casellario informatico.
7. Qualora il Documento unico di regolarità contributiva sia stato rilasciato in presenza di una certificazione, rilasciata ai sensi dell'art. 9, comma 3-bis del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come da ultimo modificato dall'art. 13- bis del decreto-legge 7 maggio 2012, n.52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle amministrazioni statali, degli enti pubblici nazionali, delle Regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio Sanitario Nazionale, di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del soggetto titolare dei crediti certificati, in base all’art. 3, comma 2 del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 13 marzo 2013 (pubblicato nella G.U.R.I. n. 165 del 16 luglio 2013) si applica il comma 5 dell'art. 30 del Codice dei Contratti Pubblici, che prevede l'intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell'esecutore, come meglio specificato nel successivo art. 10.
8. Ai fini della verifica amministrativo-contabile, i titoli di pagamento devono essere corredati dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) anche in formato elettronico, acquisito dall’Azienda mediante il sistema DURC on-line.
10 – INTERVENTO DI ASP QUALE SOSTITUTO CONTRIBUTIVO
1. In relazione alle attività del presente appalto, l’Appaltatore, il subappaltatore e i soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’articolo 105, comma 18 del Codice dei Contratti Pubblici devono osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.
2. In caso di ottenimento da parte del Responsabile del Procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto da ASP direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, secondo le procedure da questi specificate.
3. A garanzia della regolarità dei versamenti contributivi e previdenziali, sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte dell’Azienda ASP del certificato di verifica di conformità o di documento di analogo valore, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
4. La trattenuta da parte di ASP, quale sostituto contributivo, delle somme dovute all'Appaltatore è effettuata successivamente alle ritenute indicate dal comma 5 bis dell’art. 30 del Codice dei Contratti Pubblici e dal successivo art. 18 del capitolato speciale d’appalto parte generale, in base al quale sull’importo netto progressivo delle prestazioni deve essere operata una ritenuta dello 0,50 per cento ed il complesso di tali ritenute può essere svincolato soltanto in sede di liquidazione finale.
5. Con la somma restante dopo la ritenuta operata in base al precedente comma 3, ASP procede al pagamento degli eventuali debiti previdenziali dell’Appaltatore. L’intervento sostitutivo di ASP può operare anche quando il debito sia in grado di colmare solo in parte le inadempienze dell’Appaltatore evidenziate nel DURC.
6. Le somme finalizzate a soddisfare i crediti devono essere ripartite tra gli Istituti previdenziali creditori in proporzione dei crediti di ciascun ente previdenziale evidenziato nel documento di regolarità contributiva.
7. Per consentire il coordinamento di più possibili interventi sostitutivi da parte di amministrazioni che abbiano contratti di appalto con lo stesso operatore economico irregolare sotto il profilo contributivo, ASP è tenuta a preavvisare gli enti previdenziali prima di procedere ai versamenti, al fine di consentire la rimodulazione dei crediti, nonché, a seguito del versamento, a comunicare tempestivamente agli enti previdenziali i pagamenti effettuati.
8. In relazione ai debiti contributivi dei subappaltatori, a fronte del principio solidaristico che coinvolge appaltatori e amministrazioni appaltanti, ASP deve operare con l’intervento sostitutivo solo per le somme residue rimaste dopo l’analogo intervento dell’Appaltatore. In tal caso, inoltre, quanto corrisposto da ASP non può eccedere il valore del debito che l'Appaltatore ha nei confronti del subappaltatore alla data di emissione del DURC irregolare.
9. ASP, nel rapporto tra i versamenti connessi all’intervento come sostituto previdenziale e quelli da realizzare a copertura di eventuali debiti verso l’erario rilevabili presso l’Agenzia delle Entrate in caso di pagamenti superiori a 10.000 euro in base all’art. 48-bis del d.P.R. n. 602/1973, è tenuta all’applicazione prioritaria del meccanismo previsto dall’art. 30, comma 5 del Codice dei Contratti Pubblici, al fine di consentire all’operatore economico in prospettiva di ottenere un DURC regolare e pertanto di continuare ad operare sul mercato, salvaguardando così anche i crediti di ASP.
ART. 11 – INTERVENTO DI XXX QUALE SOSTITUTO RETRIBUTIVO
1. Per le attività oggetto del presente appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’articolo 105, comma 18 del Codice dei Contratti Pubblici, impiegato nell’esecuzione del contratto, il Responsabile del Procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, ASP paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’Appaltatore.
2. I pagamenti sono provati dalle quietanze predisposte a cura del Responsabile del Procedimento e sottoscritte dagli interessati.
3. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma 1, il Responsabile del Procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.
ART. 12 – OBBLIGHI GENERALI DELL’APPALTATORE E DI ASP IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO
1. L’Appaltatore è tenuto a provvedere all’adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro e si impegna a rispettare integralmente la normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008 ss.mm.ii.
2. L’Appaltatore è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia, con specifico riferimento al D.Lgs. 81/2008 ed ai provvedimenti attuativi dello stesso, avendo a riferimento il Documento unico di valutazione dei rischi interferenti (DUVRI).
3. Il referente presso il quale i concorrenti possono comunque ottenere informazioni relative agli obblighi sulle vigenti disposizioni in materia di protezione dell'impiego, di condizioni di lavoro, applicabili nel corso dell'esecuzione del contratto, è individuato nel Responsabile del Servizio Sicurezza e Qualità del lavoro di ASP.
4. In relazione all’esecuzione delle attività per l’esecuzione dell’appalto oggetto del presente contratto all’interno dei luoghi di lavoro di ASP, l’Appaltatore si obbliga, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008, a coordinarsi e a cooperare con il datore di lavoro committente (o dirigente delegato nella persona del Responsabile del Servizio Sicurezza e Qualità del lavoro) per l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione. In particolare, si obbliga a partecipare, ove promossa dal datore di lavoro committente, alla riunione di cooperazione e coordinamento.
5. In ottemperanza specificamente a quanto previsto dall’art. 26, comma 2 del D. Lgs. 81/2008 prima dell’avvio dell’attività, in occasione di mutamenti organizzativi e comunque con periodicità annuale ASP promuoverà l’attività di cooperazione e coordinamento anche al fine di favorire l’informazione reciproca tra i lavori delle diverse imprese presenti nei luoghi interessati dallo svolgimento delle attività. In occasione della prima riunione sarà preliminarmente svolto un sopralluogo presso le sedi individuate per lo svolgimento delle attività.
6. L'Appaltatore si impegna a fornire ad ASP, in corrispondenza con l’inizio dell’appalto, le informazioni di seguito indicate, per le quali si impegna contestualmente a segnalare ogni eventuale modifica o integrazione che si verificasse nella durata contrattuale:
a. nominativo del responsabile della sicurezza;
b. nominativo del rappresentante dei lavoratori;
c. requisiti tecnico-professionali richiesti da legislazione specifica;
d. mezzi/attrezzature antinfortunistiche inerenti alla tipologia del lavoro da eseguire;
e. formazione professionale (documentata) in materia di sicurezza dei lavoratori impegnati nel servizio oggetto dell'appalto;
f. mezzi e attrezzature previsti e disponibili per l'esecuzione del lavoro;
g. dotazione di dispositivi di protezione individuali;
h. numero e presenza media di addetti;
i. numero e tipologia degli infortuni occorsi negli ultimi tre anni;
j. altre informazioni che l'Appaltatore ritiene utile fornire in merito al suo servizio di prevenzione e protezione.
7. In relazione all’applicazione delle misure di sicurezza per la tutela dei lavoratori l’Appaltatore si obbliga altresì ad adempiere a quanto previsto dal Capitolato Speciale in rapporto all’esecuzione delle attività.
ART. 13 – SUBAPPALTO
1. In relazione allo svolgimento delle attività dell’appalto, l’Appaltatore può subappaltare alcune prestazioni, secondo le condizioni ed i limiti stabiliti dall’art. 105 del Codice dei Contratti Pubblici e dai successivi commi.
2. La percentuale della prestazione che l’Appaltatore intende subappaltare è indicata nell’offerta insieme all’indicazione dei lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo.
3. In caso di subappalto l’Appaltatore resta responsabile, nei confronti di ASP, dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto relativo al presente appalto, derivanti dal presente contratto e dall’offerta.
4. Fatta salva la risoluzione del contratto, il subappalto non autorizzato comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 21 della legge n. 646/1982, così come modificato dall’art. 2 del D.Lgs. 29 aprile 1995, n. 139, convertito nella legge 28 giugno 1995, n. 246.
5. Il subappalto deve essere autorizzato da ASP con specifico provvedimento, previa verifica del possesso in capo al subappaltatore dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici e di cui all’art. 67 del d.lgs. n. 159/2011), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati sempre nel bando di gara, da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che il medesimo intende eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto.
6. ASP provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte di ASP sono ridotti della metà.
7. L’Appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%), nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente contratto di appalto.
8. L’Appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
9. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
10. Per l’esatta definizione delle situazioni in cui si ha subappalto e per l’individuazione delle attività che invece non costituiscono subappalto si fa espresso rinvio a quanto stabilito dall’art. 105 del Codice dei contratti pubblici.
11. L'Appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; ASP, sentito il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.
12. L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
ART. 14 – VERIFICHE NEI CONFRONTI DEL SUBAPPALTATORE – OBBLIGHI DELL’APPALTATORE
1. L’Appaltatore, in relazione alle attività in subappalto, è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto.
2. L’Appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono ad ASP prima dell’inizio dell’appalto la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, nonché, quando necessario, copia del piano di sicurezza.
3. ASP provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'Appaltatore, secondo quanto previsto dal successivo art. 19, previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione attestante che gli adempimenti relativi all’effettuazione ed al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, quando non riscontrabili d’ufficio da ASP stessa, nonché previa verifica, ai sensi del precedente art. 9, del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori
per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore, connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l’attività affidata sono stati correttamente eseguiti dall'Appaltatore.
4. Per consentire l’ottimale attuazione di quanto previsto dal precedente comma 4, ai fini del pagamento delle prestazioni eseguite, in relazione alla periodicizzazione prevista, l'Appaltatore e, suo tramite, i subappaltatori trasmettono ad ASP copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti e quando gli stessi non possano essere verificati d’ufficio da ASP. Contestualmente ASP provvede d’ufficio alla verifica della regolarità contributiva, secondo le modalità specificate nel precedente art. 9.
ART. 15 – CORRISPETTIVO PER L’ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI DELL’APPALTO
1. Il corrispettivo che ASP corrisponde all’Appaltatore per l’esecuzione delle prestazioni relative al presente appalto è determinato sulla base dell’offerta dell’Appaltatore medesimo e degli oneri fiscali correlati che debbano essere corrisposti dal committente.
2. ASP assume a riferimento per la determinazione del corrispettivo, in relazione alle attività effettivamente realizzate, i valori parametrici/unitari configurati dall’Appaltatore in sede di offerta.
ART. 16 – IMPOSTE RIFERITE ALLE PRESTAZIONI
1. I corrispettivi sono assoggettati ad imposta sul valore aggiunto (IVA), secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
2. L’Appaltatore è tenuto a indicare nella fattura le eventuali aliquote differenziate eventualmente applicabili in relazione alle attività rese nell’ambito dell’appalto.
ART. 17 – ADEGUAMENTO/REVISIONE DEI PREZZI
1. Tutti i corrispettivi offerti si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata dell’appalto. Non si farà luogo pertanto alla revisione prezzi.
ART. 18 – CONDIZIONI DI PAGAMENTO
1. Il pagamento delle prestazioni rese in esecuzione del presente appalto è effettuato da ASP entro sessanta (60) giorni dalla data di ricevimento fattura, previa verifica di conformità delle prestazioni alle previsioni contrattuali da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto, confermato dal Responsabile del Procedimento, o, se successiva, dalla data di completamento/di esecuzione della prestazione.
2. Il pagamento avviene nel rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (L. n. 136/2010 ss.mm.ii.) e soggiace al regime di scissione dei pagamenti (c.d. split payment).
3. Il pagamento è comunque subordinato al riconoscimento del possesso, da parte dell’Appaltatore, dei requisiti di ordine generale necessari per poter contrattare con le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubbliche, con riferimento particolare all’accertamento della regolarità contributiva.
4. In caso di presentazione di fattura irregolare da parte dell’Appaltatore, il pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione della stessa da parte di ASP.
5. In caso di ritardato pagamento il saggio di interessi è determinato in conformità a quanto disposto dall’art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002 ed è assicurato il risarcimento previsto dall’art. 6 dello stesso X.Xxx. n. 231/2002.
6. Sono in ogni caso fatte salve le previsioni contenute nell’art. 105 del Codice dei Contratti Pubblici e nel presente documento, in relazione alla documentazione necessaria per i pagamenti con riferimento al rapporto sussistente tra Appaltatore e subappaltatori.
7. Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti in seguito ad esito negativo dei controlli sopraddetti, l’Appaltatore non potrà opporre eccezione ad ASP, né avrà titolo a risarcimento del danno, né ad alcuna pretesa.
8. Le fatture dovranno essere intestate ed inviate come fatture elettroniche ad ASP Città di Bologna – Codice Univoco UFTH7H.
9. Le fatture devono essere redatte in lingua italiana e devono necessariamente contenere, oltre agli elementi obbligatoriamente previsti dall’art. 21 del D.P.R. n. 633/1972, i seguenti elementi:
a) l’eventuale esplicitazione dei riferimenti comportanti l’applicazione di particolari regimi fiscali o di esenzione dall’IVA, se riferibili alle prestazioni oggetto dell’appalto;
b) tutti i riferimenti bancari per il pagamento, dettagliati secondo le codificazioni BAN/IBAN;
c) l’indicazione del CIG dell’appalto;
d) tutti gli elementi richiesti dall’art. 25 del D.L. 66/2014 conv. in L. 89/2014 per le fatture elettroniche.
10. ASP indicherà su quali immobili è applicabile l’I.V.A. agevolata al 10% in quanto immobili a prevalente destinazione abitativa, di cui all’art. 7, co. 1, lett. b) della L. 488/1999, come prorogata fino all’anno 2012 e successivi con l’art. 1, co. 18 della L. 244/2007.
11. Qualora l’appalto sia realizzato da più soggetti raggruppati temporaneamente (RTI o ATI), ASP procederà al pagamento delle fatture emesse dalla mandataria/capogruppo, che dovranno indicare in modo dettagliato le attività e la misura delle stesse realizzate dai singoli componenti del raggruppamento.
12. È facoltà dell’Appaltatore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.
13. In sede di pagamento, ASP riporta nello strumento di pagamento (bonifico bancario) il Codice Identificativo Gara – CIG, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 3 della legge n. 136/2010.
ART. 19 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
1. L’Appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della L. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto.
2. In relazione a quanto previsto dal precedente comma 1, l’Appaltatore è tenuto, in particolare:
a) a comunicare ad ASP i dati relativi al conto corrente dedicato sul quale saranno effettuati i versamenti dei corrispettivi dell’appalto;
b) ad effettuare ogni transazione relativa all’appalto avvalendosi di banche o Poste Italiane S.p.a., esclusivamente con gli strumenti di pagamento consentiti dall’art. 3 della L. 136/2010;
c) a utilizzare il CIG comunicato da ASP nell’ambito dei rapporti con subappaltatori e subcontraenti impiegati nello sviluppo delle prestazioni dell’appalto.
3. ASP verifica in occasione di ogni pagamento all’Appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
4. L’Appaltatore deve inserire nei contratti con i subappaltatori ed i subfornitori specifica clausola con la quale gli stessi si impegnano ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della L. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al subappalto e al subcontratto.
5. ASP verifica la presenza delle clausole relative al rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti di subappalto e nei subcontratti mediante deposito anticipato e autorizzazione degli stessi.
ART. 20 – CESSIONE DEL CONTRATTO
1. È vietata all’Appaltatore la cessione anche parziale del contratto relativo al presente appalto, fatti salvi casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese, per i quali si applicano le disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici.
ART. 21 – CESSIONE DEI CREDITI
1. L’Appaltatore può, in relazione ai crediti verso ASP derivanti dal contratto avente ad oggetto il presente appalto, avvalersi delle disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, potendo effettuare la cessione dei crediti a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa.
2. Ai fini dell’opponibilità ad ASP, le cessioni di crediti devono essere stipulate dall’Appaltatore mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate ad ASP stessa quale soggetto debitore.
3. In base a quanto stabilito dall’art. 106, comma 13 del Codice dei Contratti Pubblici, fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti derivanti dal corrispettivo del presente appalto sono efficaci e opponibili ad ASP qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi all’Appaltatore cedente e al soggetto cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.
ART. 22 – GARANZIE INERENTI LA CORRETTA ESECUZIONE DEL CONTRATTO
1. L’Appaltatore, quale esecutore del contratto, è obbligato a costituire, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione, una garanzia fideiussoria pari al dieci per cento (10%) dell’importo contrattuale ai sensi dell’art. 103 del Codice.
2. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al dieci per cento (10%), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento (10%); ove il ribasso sia superiore al venti per cento (20%), l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento (20%).
3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1, prevista con le modalità di cui all’articolo 93, commi 2 e 3, del Codice, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di ASP.
4. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione dell’appalto, nel limite massimo del ottanta per cento (80%) dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare di ASP, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’Appaltatore, degli stati di avanzamento dell’appalto di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al venti per cento (20%) dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell’impresa per la quale la garanzia è prestata.
5. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina, ai sensi dell’articolo 103, comma 3, la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria di cui all’articolo 93 del Codice dei contratti pubblici da parte di ASP, che aggiudica l’appalto al concorrente in possesso dei requisiti che segue nella graduatoria.
6. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 103, commi 1 e 2 del Codice, la garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. È fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno accertato.
7. La garanzia deve essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’aggiudicatario.
8. L’importo della garanzia di esecuzione è precisato nella lettera di comunicazione dell’aggiudicazione del presente appalto.
9. Le fideiussioni e le polizze relative alla garanzia definitiva devono essere presentate corredate di autentica notarile della firma, dell’identità, dei poteri e della qualifica del/i soggetto/i firmatario/i il titolo di garanzia, con assolvimento dell’imposta di bollo.
10. L’importo della garanzia può essere diminuito qualora l’Appaltatore sia in possesso delle certificazioni di qualità e ambientali previste dall’art. 93, comma 7 del Codice dei Contratti Pubblici.
ART. 23 – RESPONSABILITÀ
1. La gestione delle attività oggetto del presente appalto è effettuata dall’Appaltatore in proprio nome, per proprio conto ed a proprio rischio e pericolo in qualità di esecutore delle attività stesse a tutti gli effetti di legge.
2. L’Appaltatore risponde interamente per ogni difetto dei mezzi ed attrezzature impiegati, anche se di proprietà di ASP, nell’espletamento delle attività contrattuale, nonché degli eventuali danni a persone o cose che dagli stessi possano derivare.
3. L’Appaltatore si intende espressamente obbligato a tenere, comunque, sollevata ed indenne ASP da qualsivoglia danno, diretto ed indiretto, causato ai propri dipendenti e/o a proprie attrezzature derivanti da comportamenti di terzi, nonché da danni di qualsiasi natura che possano derivare per fatto doloso o colposo a persone e/o a cose dall’attività del proprio personale e/o dagli utenti affidati, in relazione alle attività oggetto dell’appalto.
4. Conseguentemente a quanto previsto dal precedente comma 3, è fatto obbligo all’Appaltatore di mantenere ASP sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.
5. L’Appaltatore, oltre alle norme del presente contratto, deve osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti in vigore o emanati nel periodo dell’appalto, comprese le disposizioni regolamentari di ASP, per quanto funzionali allo svolgimento dell’attività oggetto dell’appalto.
6. L’Appaltatore risponde verso gli utenti ed i terzi per i danni arrecati dai propri dipendenti nell'esecuzione dell’appalto e si impegna a sollevare ASP da ogni molestia e responsabilità relativa.
7. L'accertamento dei danni sarà effettuato da ASP in contraddittorio con i rappresentanti dell’Appaltatore. Nel caso di loro assenza si procederà agli accertamenti dinanzi a due testimoni, anche dipendenti di ASP stessa, senza che l’Appaltatore possa sollevare eccezione alcuna.
ART. 24 – COPERTURE ASSICURATIVE
1. È a carico dell’Appaltatore ogni onere assicurativo e previdenziale riguardante gli operatori impegnati per l’esecuzione del presente contratto.
2. È obbligo dell’Appaltatore avere acceso copertura di Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attività, con un massimale non inferiore a € 3.500.000,00 per sinistro e € 1.750.000,00 per persona e con validità non inferiore alla durata dell’appalto.
3. Copia della polizza, conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata ad ASP, entro dieci
(10) giorni dal ricevimento della comunicazione d’aggiudicazione, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio. Quest’ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del contratto.
ART. 25 – INADEMPIMENTI, PENALITÀ ED ESECUZIONE IN DANNO
1. Per il ritardato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori, le penali da applicare sono stabilite dal Responsabile del Procedimento.
2. Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal contratto e per ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione del servizio, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione, verrà applicata all’Appaltatore una penale compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale corrisposto dall’Amministrazione per il servizio oggetto dell’inadempimento, comunque non superiori, complessivamente, al 10% di detto ammontare netto contrattuale.
3. L’importo delle penali è commisurato alla gravità dell’inadempimento, alla recidività dello stesso ed al pregiudizio arrecato.
4. In sede di applicazione della prima penale relativa al primo giorno di rilevazione dell’inadempimento, ASP provvede contestualmente a diffidare l’Appaltatore dal proseguire nel comportamento non conforme alle previsioni contrattuali.
5. La contestazione dell’inadempienza è comunicata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero a mezzo PEC, verso cui l’Appaltatore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla comunicazione della contestazione inviata da ASP.
6. In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni ASP procederà all’applicazione delle penali individuate al precedente comma 2.
7. Sono in ogni caso fatte salve le possibilità per ASP di accertare e chiedere ristoro, anche in via giudiziale, all’Appaltatore per maggiori danni dallo stesso causati mediante inadempimenti, nonché di
risolvere il contratto per accertata gravità degli inadempimenti, come previsto dal successivo articolo 26.
8. Qualora l’Appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell’appalto con le modalità ed entro i termini previsti, ASP può commissionare ad altro qualificato soggetto, individuato con specifico provvedimento, l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall’Appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune.
9. Per il risarcimento dei danni ed il pagamento di penali, ASP può rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell’Appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.
10. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente, che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale, nonché dalle proprie responsabilità civili e penali.
ART. 26 – VICENDE SOGGETTIVE INERENTI L’APPALTATORE, INCIDENTI SUL RAPPORTO CONTRATTUALE
1. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all’Appaltatore non hanno singolarmente effetto nei confronti di ASP fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall’articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal Codice dei Contratti Pubblici.
2. Nei sessanta (60) giorni successivi ASP può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui all’articolo 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
3. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta (60) giorni di cui al comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 1 producono, nei confronti di ASP, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.
4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi da 1 a 3 si applicano anche nei casi di trasferimento o di affitto di azienda da parte degli organi della procedura concorsuale, se compiuto a favore di cooperative costituite o da costituirsi secondo le disposizioni della L. 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni, e con la partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti di soci cooperatori, nei cui confronti risultino estinti, a seguito della procedura stessa, rapporti di lavoro subordinato oppure che si trovino in regime di cassa integrazione guadagni o in lista di mobilità di cui all’articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223.
5. Il fallimento dell’Appaltatore comporta, ai sensi dell’art. 81, comma 2, del r.d. 16 marzo 1942 n. 267, lo scioglimento in forza di legge del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell’aggiudicazione.
6. Qualora l’Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà di ASP proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.
7. Ai sensi dell’art. 48, comma 17 Codice dei Contratti Pubblici, qualora l’Appaltatore sia un Raggruppamento di Imprese, fatto salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 5 del Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, ASP può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal Codice, purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante ASP può recedere dal contratto.
8. Ai sensi dell’art. 48, comma 18 del Codice dei Contratti Pubblici, qualora l’Appaltatore sia un Raggruppamento di Imprese, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5 del Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.
9. Ai sensi dell’art. 48, comma 19 del Codice dei Contratti Pubblici, è ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui al primo periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.
ART. 27 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 108 del Codice dei Contratti Pubblici, ASP può ritenere risolto il contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nei seguenti casi:
a) inadempimenti gravi rispetto agli obblighi del contratto. Si considera inadempimento grave anche la reiterazione ingiustificata di comportamenti negligenti ed in contrasto con quanto previsto nel presente contratto;
b) inosservanza delle direttive di ASP in sede di avvio dell’esecuzione dell’appalto;
c) inosservanza, da parte del soggetto gestore, degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro e di sicurezza nei confronti dei dipendenti impegnati nell’appalto (anche con riferimento alle rilevazioni eseguite in applicazione di quanto previsto dal contratto).
2. Nei casi di cui al precedente comma, ASP procederà all’incameramento della cauzione e alla richiesta di danni conseguenti all’eventuale rinnovazione della procedura fatta salva la richiesta di risarcimento di ulteriori danni.
3. Costituiscono ulteriori cause specifiche determinanti la risoluzione del contratto anche:
a) il subappalto o sub-affidamento di parti delle attività affidate non autorizzato in base a quanto previsto dall’art. 13 del presente documento;
b) la sussistenza di una causa ostativa a contrattare con le pubbliche amministrazioni o con i soggetti gestori di pubblici servizi, quali, a titolo indicativo e non esaustivo:
o la mancanza di uno dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici, quando rilevata nell’arco di durata del contratto;
o la sopravvenienza di un provvedimento interdittivo adottato ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 81/2008;
o la sopravvenienza di una causa interdittiva o ostativa a contrattare con le pubbliche amministrazioni o con soggetti gestori di pubblici servizi determinata da disposizioni di legge che entrino in vigore nell’arco di durata del contratto.
4. Costituiscono cause di risoluzione del contratto determinate da specifiche disposizioni di legge:
a) il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative all’appalto oggetto del presente contratto, ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis della legge n. 136/2010;
b) le cause previste dal successivo art. 29 (Risoluzione per reati accertati).
5. L’elencazione delle cause di risoluzione del contratto determinate da specifiche disposizioni di legge prevista dal precedente comma 4 deve intendersi come automaticamente integrata da norme di legge sopravvenute successivamente alla stipulazione del contratto e nell’arco di durata dell’affidamento dell’appalto.
6. In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva del soggetto gestore negativo per due volte consecutive, il Responsabile del Procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal direttore dell’esecuzione, propone, ai sensi dell’articolo 108 del Codice dei Contratti
Pubblici, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.
7. Quando il Direttore dell’esecuzione accerta che comportamenti dell'Appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni invia al Responsabile del Procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente e che devono essere accreditate all'Appaltatore.
8. Su indicazione del Responsabile del Procedimento, il Direttore dell’esecuzione formula la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al Responsabile del Procedimento.
9. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, ASP, su proposta del Responsabile del Procedimento, dispone la risoluzione del contratto.
10. Qualora, al di fuori dei precedenti casi, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il Direttore dell’esecuzione gli assegna un termine che, salvi i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere le prestazioni in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.
11. Scaduto il termine assegnato, il Direttore dell’esecuzione verifica, in contraddittorio con l'Appaltatore, o, in sua mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al Responsabile del Procedimento.
12. Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, ASP, su proposta del Responsabile del Procedimento, determina la risoluzione del contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
13. Il Responsabile del Procedimento, nel comunicare all'Appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il Direttore dell’esecuzione curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.
14. Qualora sia stato nominato il soggetto incaricato della verifica di conformità, lo stesso procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e quanto previsto dal contratto stesso nonché nelle eventuali perizie di variante; è, altresì, accertata la presenza di eventuali prestazioni, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel contratto nonché nelle eventuali perizie di variante.
15. In sede di liquidazione finale delle prestazioni dell'appalto risolto, è determinato l'onere da porre a carico dell'Appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa le prestazioni residue, ove ASP non si sia avvalsa della facoltà (prevista dall’art. 110, comma 1 del Codice) di interpellare i soggetti posti nelle successive posizioni della graduatoria di aggiudicazione.
16. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto disposta da ASP ai sensi delle disposizioni contenute nel presente documento e definite dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici, l'Appaltatore provvede allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa ASP; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, ASP provvede d'ufficio addebitando all'Appaltatore i relativi oneri e spese. ASP, in alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'Appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'art. 93 del Codice dei Contratti Pubblici, pari all'uno per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'Appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.
ART. 28 – RISOLUZIONE PER REATI ACCERTATI
1. Fermo restando quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia (d.lgs. n. 159/2011) e delle relative misure di prevenzione, ovvero
sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici, ASP, su proposta del Responsabile del Procedimento, dispone la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 108 comma 2 lett. b) del Codice dei Contratti Pubblici.
2. Nel caso di risoluzione, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
ART. 29 – RECESSO UNILATERALE DI ASP
1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 109 del Codice dei Contratti Pubblici, ASP si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell’art. 1671 del Codice civile, in qualunque tempo e fino al termine dell’appalto, per motivi di pubblico interesse.
2. Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o, in alternativa, comunicazione PEC.
3. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi venti (20) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 2.
4. Qualora ASP si avvalga della facoltà di recesso unilaterale, essa si obbliga a pagare all’Appaltatore un’indennità corrispondente a quanto segue:
a) il valore delle prestazioni già eseguite dall’Appaltatore al momento in cui viene comunicato l’atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall’Azienda ASP;
b) le spese sostenute dall’Appaltatore;
c) un decimo dell’importo delle prestazioni non eseguite calcolato sulla differenza tra l’importo dei quattro quinti (4/5) del prezzo contrattuale e l’ammontare netto delle prestazioni eseguite.
ART. 30 – CAUSE OSTATIVE ALL’ESECUZIONE DELL’APPALTO E SOSPENSIONE DELL’APPALTO PER VOLONTA’ DELL’AZIENDA ASP – RECESSO DELL’APPALTATORE
1. Fatto salvo quanto stabilito dal precedente art. 29, per ragioni di pubblico interesse o per fatti sopravvenuti non imputabili ad ASP, la stessa può sospendere l’esecuzione delle prestazioni relative al presente appalto per tutta la durata della causa ostativa.
2. Decorso un periodo di sei (6) mesi è facoltà dell’Appaltatore recedere dal contratto senza diritto ad indennizzo alcuno, fatto salvo il pagamento delle prestazioni rese.
ART. 31 – CLAUSOLA REVISIONALE RELATIVA A CONVENZIONI CONSIP SOPRAVVENIENTI
1. ASP, in base a quanto previsto dall’art. 1, comma 7 del d.l. n. 95/2012 conv. in L. n. 135/2012, ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal presente contratto, previa formale comunicazione all’Appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell’importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite:
a) i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. o dal soggetto aggregatore regionale ai sensi dell’articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del presente contratto siano migliorativi rispetto a quelli in esso riportati;
b) l’Appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
2. Qualora l’Appaltatore si adegui alla proposta di modifica delle condizioni economiche rispetto ai parametri della convenzione Consip o del soggetto aggregatore regionale formulata da ASP, questa non recede dal contratto.
3. Nell’analisi finalizzata ad operare il confronto tra le condizioni previste dal presente contratto di appalto e i parametri stabiliti dalla convenzione Consip o del soggetto aggregatore regionale sopravveniente, condotta dal Direttore dell’esecuzione / dal Responsabile del Procedimento, ASP opera un raffronto:
a) tra i parametri qualitativi, intesi come parametri e livelli desumibili dalle specifiche prestazionali/tecniche, del presente contratto e quelli indicati nella convenzione Consip o del soggetto aggregatore regionale e nei suoi eventuali allegati tecnici;
b) tra i parametri economici, intesi come i dati di prezzo unitari desumibili /stabiliti dal presente contratto e quelli desumibili/stabiliti dalla convenzione Consip o del soggetto aggregatore regionale.
4. Qualora il parametro economico sia condizionato dai parametri qualitativi (specifiche prestazionali e tecniche) ASP deve, per mezzo del Direttore dell’esecuzione o del Responsabile del Procedimento, ai fini del confronto di cui al comma 1 del presente articolo, riponderare e ricalcolare i valori di riferimento, al fine di individuare elementi comparabili con i parametri della convenzione Consip o del soggetto aggregatore regionale.
5. Qualora l‘operazione di riponderazione e di ricalcolo di cui al precedente comma 4 non sia possibile o tecnicamente realizzabile, ASP effettua, per mezzo del Direttore dell’esecuzione o del Responsabile del Procedimento, il confronto assumendo a riferimento, per le prestazioni principali e per quelle secondarie, alcune tipologie di attività ed i relativi parametri economici, individuando quelli più facilmente comparabili ai parametri della convenzione Consip o del soggetto aggregatore regionale.
6. ASP, per mezzo del Direttore dell’esecuzione o del Responsabile del Procedimento, verbalizza tutte le operazioni per il confronto di cui all’art. 1, comma 13 della legge n. 135/2012, al fine di motivare la propria scelta in ordine all’esercizio del diritto di recesso o in ordine al mantenimento dell’appalto regolato dal presente contratto.
ART. 32 – FORO COMPETENTE
1. La risoluzione delle controversie inerenti l’esecuzione del contratto relativo al presente appalto non rimediabili mediante transazione o accordo similare in base al precedente art. 32 è devoluta alla competenza del Foro di Bologna.
2. È comunque fatta salva la devoluzione esclusiva al giudice amministrativo di tutte le controversie riferibili alle fattispecie ed ai casi individuati dal codice del processo amministrativo (d.lgs. n. 104/2010).
ART. 34 – SPESE DI REGISTRAZIONE
1. Il contratto relativo al presente appalto è soggetto a registrazione in caso d’uso ad imposta fissa, ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 comma 2 e dall’art. 6 del D.P.R. n. 131/1986, in quanto avente ad oggetto prestazioni assoggettate ad IVA.
2. Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli ulteriori ed eventuali oneri anche tributari e le spese contrattuali relative al contratto ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alle stazioni appaltanti per legge.
ART. 35 – COMUNICAZIONI
1. Ai fini delle comunicazioni inerenti le operazioni di gare e di affidamento, nonché per la successiva fase di stipula e gestione dei contratto, vengono riconosciute dalle parti a tutti gli effetti valide ed efficaci le comunicazioni intercorse tramite casella di posta elettronica certificata (PEC).
2. In caso di indicazione di indirizzo PEC le comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva e/o principale attraverso PEC. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o del numero di fax o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all’ufficio, diversamente ASP declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
3. L’indirizzo di posta elettronica certificata di ASP è il seguente: xxx@xxx.xxxxxxxxxx.xx.
ART. 36 – RISERVATEZZA
1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto.
3. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
ART. 37 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 l’Appaltatore è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all’espletamento delle attività inerenti il presente appalto e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell’esecuzione dello stesso.
2. L’Appaltatore dichiara di conoscere gli obblighi previsti dal d.lgs. n. 196/2003 e dai provvedimenti generali ad esso correlati a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull’operato degli incaricati del trattamento.
3. ASP e l’Appaltatore prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all’esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del contratto relativo al presente appalto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.
ART. 38 – NORMATIVA APPLICABILE
1. Per quanto non disciplinato, indicato e precisato nel presente contratto a fini di regolazione dei rapporti tra le parti e dei rispettivi obblighi od oneri, ASP e l’Appaltatore fanno riferimento alle disposizioni del Codice civile e di altre leggi vigenti per la disciplina di aspetti generali in materia di contratti, nonché alle disposizioni di leggi e regolamenti vigenti specificamente deputati a disciplinare i contratti pubblici.