Contratto di assicurazione per la copertura di beni strumentali oggetto di locazione finanziaria
Generali Italia S.p.A.
CONVENZIONE LEASING STRUMENTALE
Contratto di assicurazione per la copertura di beni strumentali oggetto di locazione finanziaria
Il presente set informativo contenente:
- DIP
- DIP aggiuntivo
- Condizioni di assicurazione comprensive del Glossario
deve essere consegnato al Conduttore/Aderente prima della sottoscrizione del contratto.
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POLIZZA DI ASSICURAZIONE CONVENZIONE AD ADESIONE
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER LA COPERTURA DI BENI STRUMENTALI OGGETTO DI LOCAZIONE FINANZIARIA
ASSICURAZIONE LEASING STRUMENTALE DI DEUTSCHE LEASING ITALIA S.P.A. POLIZZA N. 350674909
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
PREMESSA
ASSICURAZIONE LEASING STRUMENTALE DI DEUTSCHE LEASING ITALIA S.P.A.
Premesso che:
1. Deutsche Leasing Italia S.p.a. intende proporre ai soggetti clienti con i quali stipuli un contratto di locazione finanziaria, una copertura assicurativa a tutela dei beni strumentali oggetto del contratto stesso, nei termini e limiti riportati nella presente Polizza Convenzione ad Adesione;
2. Generali Italia S.p.A. intende prestate tale copertura nei termini riportati nella presente Polizza Convenzione ad Adesione;
si stipula la presente Polizza Convenzione ad Adesione.
I Conduttori potranno aderire alla Polizza Convenzione, tramite sottoscrizione del Modulo di Adesione.
GLOSSARIO
Assicurato
Il soggetto proprietario del bene assicurato, cioè la Deutsche Leasing Italia S.p.a.
Assicurazione
Il contratto di assicurazione
Beni Strumentali
Si intendono quei beni di cui si avvale il Conduttore per lo svolgimento di un’attività, in seguito definiti “cose” o“beni”
Conduttore/Aderente
Il locatario delle cose assicurate che aderisce a questa Convenzione
Contraente
Il soggetto che stipula la Polizza Convenzione ovvero Deutsche Leasing Italia S.p.a.
Contratto di riferimento
Il contratto di locazione finanziaria stipulato tra il Contraente e il Conduttore/Aderente
Franchigia
L’importo che viene detratto dall’indennizzo/risarcimento per ciascun sinistro e che la Società non indennizza
Indennizzo/Risarcimento
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
Parti accessorie intercambiabili
Dispositivo che, dopo la messa in servizio di un bene strumentale, è assemblato allo stesso al fine di modificarne la funzione o apportare una nuova funzione, quali a titolo esemplificativo, forme, matrici, stampi.
Partita
Insieme di beni assicurati con un unico capitale
Polizza
Il documento che prova l’assicurazione
Premio
La somma dovuta dall’Assicurato alla Società
Rischio
La probabilità che si verifichi il sinistro
Scoperto
La quota in percento che viene detratta dall’Indennizzo/Risarcimento per ciascun sinistro e che la Società non indennizza
Sinistro
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
Società
Generali Italia S.p.A.
Subconduttore
Le persone e/o soggetti giuridici che in virtù di un contratto di utilizzo oneroso o meno con il conduttore (sub locazione), utilizzano il bene per lo svolgimento della propria attività.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1) –Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli Artt. 1892,1893 e 1894 C.C.
Art. 2) – Aggravamento del rischio
L’Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’Art. 1898 C.C.
Art. 3) – Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 4) – Limitazione dell’indennizzo in caso di esistenza di altre assicurazioni
Se al tempo del sinistro coesistono altre assicurazioni stipulate dall’Assicurato o da altri per suo conto sugli stessi beni assicurati o per gli stessi rischi la presente polizza è operante soltanto per la parte di danno eccedente l’ammontare che risulta coperto da tali altre assicurazioni.
Art. 5) – Titolarità dei diritti sorgenti dalla polizza
Le azioni, le ragioni e i diritti sorgenti dalla polizza non possono essere esercitati che dall’Assicurato e dalla Società, spetta in particolare all’Assicurato compiere tutti gli atti necessari all’accertamento e alla liquidazione del danno.
L’accertamento e la liquidazione del danno così effettuati sono vincolanti anche per il Conduttore, restando esclusa ogni sua facoltà d’impugnativa.
L’indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato che nei confronti o col consenso dell’Assicurato.
Art. 6) – Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico dell’Assicurato.
Art. 7) - Foro competente
Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto oppure quello del luogo ove ha sede l’Agenzia alla quale è assegnata la polizza.
Art. 8) – Sanction Clause
L’Assicuratore non sarà tenuto a prestare copertura ne sarà obbligato a pagare alcun indennizzo e/o risarcimento, o a riconoscere alcun beneficio previsto dalla presente polizza qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento od il riconoscimento di tale beneficio esponesse l’Assicuratore o la sua Capogruppo/Società Controllante o Società Controllate a sanzioni, divieti o restrizioni previsti da risoluzioni delle Nazioni Unite, o a sanzioni commerciali o economiche previste da leggi o regolamenti dell’Unione Europea (e dei singoli Paesi che ne fanno parte) o degli Stati Uniti d’America, o di ogni giurisdizione alla quale l’Assicuratore è soggetto .
Art. 9) – Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge.
NORME CHE REGOLANO LA POLIZZA CONVENZIONE
Art. 10) – Decorrenza, proroga e scadenza della copertura
Prima della sottoscrizione del Modulo di Adesione, il Conduttore/Aderente riceve dal Contraente set informativo contenente DIP, DIP Aggiuntivo e Condizioni di Assicurazione comprensive di Glossario.
L’assicurazione relativa alla singola Adesione ha durata un anno ed ha effetto dalle ore 24:00 del giorno in cui il Conduttore sottoscrive il Modulo di Adesione, o del giorno di sottoscrizione del verbale di consegna del bene al Conduttore se posteriore, a condizione che il premio o la prima rata di premio sia stato pagato secondo le modalità previste dal presente contratto; altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno in cui sono soddisfatti tutti tali requisiti.
La sottoscrizione del Modulo di Adesione deve avvenire non oltre i 60 giorni successivi alla decorrenza del contratto di locazione finanziaria.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.
Trascorsi 30 giorni da quello della scadenza del premio la Società ha diritto o di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto, fermo il diritto ai premi scaduti, oppure di esigerne giudizialmente l’esecuzione.
La garanzia cessa automaticamente alla scadenza prevista dal Contratto di Riferimento oppure, se antecedente, al momento del riscatto del bene assicurato da parte del Conduttore o a quello della risoluzione o cessazione del Contratto di Riferimento per qualsiasi motivo, compreso il caso dell’inadempimento del Conduttore.
Nel caso in cui non si sia potuto procedere al riscatto del bene assicurato nei tempi previsti, sarà comunque possibile prorogare la copertura per un periodo massimo di 12 mesi previa comunicazione alla Compagnia e pagamento del relativo premio, ferme le delimitazioni della presente convenzione.
Nei casi di cessione del Contratto di Riferimento, la copertura assicurativa stipulata dal Conduttore cessa e la Società provvede all’eventuale rimborso della parte di premio pagato e non goduto. Il Conduttore subentrante potrà aderire al programma assicurativo previa sottoscrizione di un nuovo modulo di adesione.
Il Contraente/Assicurato s’impegna altresì a concedere alla Società il libero accesso, in qualsiasi momento compatibile con gli orari di lavoro, ai propri libri, registri e altri documenti che possano comprovare il giorno di entrata in copertura dei singoli beni; la Società può anche inviare tecnici a visitare i beni presso il Contraente/Assicurato e, in suo nome, presso il Conduttore. Nel caso di eventuali variazioni del contratto di locazione, faranno fede le evidenze amministrative dell’Assicurato.
L’Assicurato può recedere da ciascuna singola copertura prima della sua scadenza in caso di anticipata risoluzione del rapporto con il Conduttore o nell’eventualità di inadempienza da parte di quest’ultimo, senza peraltro corrispondere alla Società indennizzi di sorta, restando convenuto che l’Assicurato sopporta l’onere del premio annuo solo pro-rata e per il periodo di effettiva copertura, peraltro col minimo di 3/10.
Qualora l’elenco delle operazioni di leasing riporti uno o più beni assicurati ad una categoria errata, in caso di sinistro si applicherà quanto previsto dagli Artt. 1892-1893-1898 C.C., salvo quanto previsto dall’art. 45.
Qualora invece fossero contenute in detto elenco cose non assicurabili o comunque escluse dalla presente convenzione, anche se per esse fosse stato pagato il premio, la Società non risponde per eventuali danni, fermo il diritto per l’Assicurato al rimborso del relativo premio pagato, al netto dell’imposta.
La convenzione ha la durata pattuita tra le Parti, comunque non inferiore ad un anno e alla sua scadenza si intende prorogata, di un periodo uguale a quello originario, comunque non superiore a due anni, e così successivamente salvo che non sia stata data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, pervenuta all’altra Parte almeno tre mesi prima della scadenza.
I beni assicurati precedentemente alla disdetta restano comunque in garanzia sino alla scadenza dell’assicurazione per essi stabilita alle condizioni e delimitazioni tutte della convenzione vigenti al momento della loro entrata in garanzia, salvo che a seguito del verificarsi di un sinistro, la Società non si avvalga di quanto stabilito dal successivo art. 11 – Recesso in caso di sinistro.
Art. 11) – Recesso in caso di sinistro da parte della Società
Avvenuto il sinistro ed anche prima di liquidare l’indennizzo, qualunque sia l’importanza del danno e fino al 30° giorno da quello in cui l’indennità è stata pag ata o il sinistro è stato altrimenti definito, la Società può recedere o dalla singola applicazione colpita da sinistro o dall’intera convenzione e quindi da tutte le applicazioni in essere al momento della disdetta stessa con preavviso di 60 giorni da comunicarsi all’Assicurato per lettera raccomandata.
Trascorsi 30 giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, la Società mette a disposizione dell’Assicurato l’eventuale rateo di premio netto pagato e non goduto.
Fermo l’obbligo delle Parti alla regolazione del premio secondo quanto disposto nel contratto di assicurazione.
Art. 11bis) – Recesso da parte del Conduttore
Fino al sessantesimo giorno dopo l’adesione alla copertura assicurativa, l’Aderente/Conduttore può recedere dalla stessa, comunicandolo al Contraente tramite lettera raccomandata o Pec. In caso di recesso dalla copertura assicurativa resta valido ed efficace il contratto di leasing stipulato con il Contraente.
Art. 12) – Recesso in caso di sinistro da parte del Contraente
Avvenuto il sinistro ed anche prima di liquidare l’indennizzo, qualunque sia l’importanza del danno e fino al 30° giorno da quello in cui l’indennità è stata pag ata o il sinistro è stato altrimenti definito, il Contraente può recedere dall’intera convenzione e quindi da tutte le applicazioni in essere al momento della disdetta stessa con preavviso di 30 giorni da comunicarsi alla Società per lettera raccomandata.
Trascorsi 30 giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, la Società mette a disposizione dell’Assicurato l’eventuale rateo di premio netto pagato e non goduto.
Fermo l’obbligo delle Parti alla regolazione del premio secondo quanto disposto nel contratto di assicurazione.
Art. 13) - Comunicazioni del Contraente alla Società
L’Assicurato si obbliga ad inviare mensilmente all’Agenzia cui è assegnata la polizza, entro i 15 giorni successivi al mese cui la notifica si riferisce, un elenco di tutte le operazioni di leasing avvenute nel mese stesso; tale elenco deve contenere i seguenti dati:
a) ragione sociale e indirizzo del Conduttore;
b) ubicazione dei beni se diversa dall’indirizzo del Conduttore; per le attrezzature di cantiere in genere e per i beni che possano avere un impiego mobile, l’ubicazione deve intendersi: “nell’ambito dei cantieri, dei depositi e nei luoghi dove il Conduttore presta la sua opera professionale”, ferme le esclusioni previste all’art. 18.1 e quelli derivanti da urto, collisione e ribaltamento e qualsiasi altro danno verificatosi durante la circolazione per la quale è prevista l’assicurazione obbligatoria di legge;
c) i dati atti a identificare inequivocabilmente il bene;
d) il valore dei singoli beni come indicato dall’art.19) delle Condizioni Generali di Assicurazione;
e) data in cui è entrata in copertura la cosa;
f) durata della copertura assicurativa;
g) la garanzia prescelta, il tasso di premio, il premio di competenza.
Art. 13.1) Obblighi del Contraente – Accesso degli Assicurati alle posizioni assicurative sottoscritte Nel caso in cui i Conduttori/Xxxxxxxx sostengano in tutto o in parte l’onere economico connesso al pagamento dei premi o siano identificati nominativamente in contratto sin dal sorgere della copertura e di conseguenza siano, direttamente o tramite i loro aventi causa, portatori di un interesse alla prestazione:
1. il Contraente si obbliga a consegnare loro, prima dell’adesione alla copertura assicurativa, le Condizioni di Assicurazione;
2. i Conduttori/Aderenti stessi hanno la possibilità, collegandosi al sito internet della Compagnia, entrando nell’Area Clienti e seguendo le istruzioni per registrarsi, di accedere alle informazioni sulle posizioni assicurative sottoscritte.
Il Contraente si impegna a fornire alla Società nome cognome, data di nascita, sesso e codice fiscale (se presente) degli assicurati al momento dell’entrata in copertura.
Art. 14) – Inversione dell’onere della prova
In tutti i casi in cui la Società rileva la non indennizzabilità di un danno in dipendenza di qualche delimitazione, generale o particolare, dei rischi assicurati, l’onere della prova che tale danno rientra nella garanzia è a carico dell’Assicurato il quale intende far valere un diritto all’indennizzo.
NORME DI ASSICURABILITA’
Art. 15) - Beni assicurabili
La Società assicuratrice si obbliga, nei limiti, alle condizioni e con le modalità che seguono ad indennizzare i danni materiali e diretti derivanti da sinistri alle cose assicurate, escluse quelle adibite ad uso personale o per scopi non professionali, concessi dal Contraente ai propri Clienti, d’ora innanzi chiamati Conduttori.
Non sono assicurabili con la presente Polizza Convenzione e sono pertanto esclusi dalla garanzia i seguenti beni:
1) gli autoveicoli targati, gli aeromobili e cose su di essi installati, i natanti e cose su di essi installate, le attrezzature di varo, attrezzature operanti nel sottosuolo o in galleria (es. Talpe);
2) containers, macchine ed impianti sperimentali o prototipi;
3) cose di natura estetica e promozionale;
4) beni di valore singolo superiore ad Euro 3.000000,00.
5) beni che hanno più di 10 anni dal 31 dicembre dell’anno di costruzione;
6) Limite massimo di € 5.000.000,00 cinquemilioni/00) per Conduttore/Sublocatario.
Art. 16) - Validità territoriale
Le garanzie della presente polizza Convenzione sono operanti qualora le cose assicurate siano utilizzate nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino con la possibilità di estendere la copertura nei paesi dell’Unione Europea considerando il raddoppio dei minimi di polizza, previa evidenza nel tabulato mensile dei beni assicurati all’estero (copertura automatica max. 15 contratti annui dopodiché copertura previa autorizzazione della Compagnia).
Art. 17) – Opzioni Assicurative
Xxxxxx Xxxx – Capitale Intero | Codice Bene – Capitale/debito residuo | Tipologia del bene |
A1 | A20 | Carrelli elevatori |
A2 | A21 | Sollevatori telescopici-piattaforme aeree |
A3 | A22 | Macchine da stampa e simili / Macchine utensili |
A4 | A23 | Altri Beni esclusi quelli identificati dalla presente tabella e quelli previsti nelle Condizioni Generali e Particolari di Assicurazione |
A5 | A24 | Apparecchiature per ottici |
A6 | A25 | Gru e autogrù tipo Liebherr e Demag-Terex |
A7 | A26 | Macchine movimento terra come a titolo esemplificativo: escavatori gommati e cingolati, pale gommate e cingolate, terne rigide e articolate, miniescavatori, minicaricatori etc. |
A8 | A27 | Carrelli elevatori – sollevatori telescopici – piattaforme aeree con installato antifurto satellitare e/o tipo “immobilizer” |
A9 | A28 | Macchine lavorazione e rifacimento strade, compattatori per discarica (tipo Marca TANA) quali a titolo esemplificativo: frese stradali, riciclatrici, finitrici, casseforme, surface xxxxx, compressori, autospazzatrici etc. |
A12 | Autogru’ Liebherr – Trasporto e Trasferimento Art. 52 | |
A13 | A29 | Macchine agricole – opzione 1 Art. 38 |
A14 | A30 | Macchine agricole – opzione 2 con esclusione dei guasti meccanici ed elettrici Art. 38 |
Art. 18) – Rischi Assicurati
La Società dà facoltà al Contraente/Assicurato di scegliere tra le garanzie A-B sotto riportate:
GARANZIA – A
La Società si obbliga, durante il periodo di efficacia della Polizza Convenzione, nei limiti ed alle condizioni tutte della stessa ad indennizzare i danni materiali e diretti alle cose assicurate, causati da qualsiasi evento, comprese le Condizioni Particolari e Speciali e salvo le delimitazioni di seguito espresse.
Art. 18.1) - Esclusioni
Sono esclusi i danni:
a) di deperimento o logoramento che siano conseguenza naturale dell’uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, causati da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita, nonché di natura estetica che non compromettano la funzionalità dei beni assicurati;
b) causati da difetti già esistenti e di cui l’Assicurato era a conoscenza;
c) causati con dolo o colpa grave dell’Assicurato o delle persone cui debba rispondere a norma di legge, o da dolo del Conduttore;
d) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore e/o fornitore dei beni assicurati;
e) dovuti a smarrimento ammanchi constatati in sede di inventario o di verifiche periodiche;
f) verificatisi o causati in occasione di trasporto, trasferimento, montaggio, smontaggio o collaudo, salvo che tali operazioni siano dovute a manutenzione e revisione eseguite sul luogo di installazione dei beni assicurati. Si precisa che sono esclusi i danni da urto, collisione e ribaltamento e qualsiasi altro danno verificatosi durante la circolazione su strada per il quale è prevista la copertura di legge;
g) verificatisi in occasione di terremoto, maremoto o eruzione vulcanica;
h) dovuti all’inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l’esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore dei beni assicurati;
i) derivanti da guasti meccanici e/o elettrici:
1) a beni per i quali siano trascorsi più di cinque anni dal 31 dicembre dell’anno di costruzione;
2) a tubi o valvole elettroniche di qualsiasi genere, a lampade o ad altre fonti di luce salvo che siano conseguenza diretta di danni risarcibili ad altre parti dei beni assicurati;
3) ai conduttori elettrici esterni ai beni assicurati;
4) al materiale refrattario, ad utensileria, organi o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, nonché a forme, matrici, aghi, stampi, mole, organi di frantumazione, nastri trasportatori, tappeti per tessitura e industria cartaria, funi, corde, cinghie, pneumatici, gomme e simili, batterie di accumulazione elettriche salvo che tali danni siano conseguenza diretta di danni risarcibili verificatisi ad altre parti dei beni assicurati.
l) verificatisi in occasione di atto di guerra, occupazione militare, invasione, adozione di misure da parte di potenze straniere ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, rivoluzione, ribellioni, insurrezioni, assunzioni od usurpazioni di poteri di carattere militare, esercizio del diritto di guerra, scioperi, serrate, tumulti, sommosse popolari, occupazioni di fabbrica o di edifici in genere, sequestri, devastazioni, distruzioni, provvedimenti di qualsiasi governo o di altra autorità anche locale di diritto o di fatto, atti di persone che agiscono per conto od in connessione con organizzazioni la cui attività sia diretta a rovesciare con la forza il governo di diritto o di fatto, ad influenzarlo con il terrorismo o la violenza, atti vandalici e dolosi, atti di terrorismo o di sabotaggio, salvo che il Conduttore o l’Assicurato provi che il sinistro non ha alcun rapporto con tali eventi;
m) verificatisi in occasione di esplosioni e radiazioni nucleari o di contaminazioni radioattive; salvo che l’Assicurato o il Conduttore provi che il sinistro non ha alcun rapporto con tali eventi;
n) indiretti da qualsiasi causa originati;
A parziale deroga di quanto previsto dalla lettera g) sono compresi i danni avvenuti in caso di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. Si precisa che ogni sinistro da terremoto si intende riferito ad un singolo evento e si conviene che ogni singolo evento comprende tutte le scosse sismiche che dovessero aver luogo in un arco di 72 ore dal verificarsi della prima scossa registrata dalla stazione sismografica più vicina.
Per tale estensione di garanzia la Società risponde fino ad un importo massimo di € 2.500.000,00 per sinistro e per annualità assicurativa. La Società ha la facoltà di recedere dalla garanzia prestata mediante lettera raccomandata e con preavviso di 30 giorni. Trascorsi 30 giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, la Società mette a disposizione dell’Assicurato il rateo di premio netto relativo a questa garanzia, in proporzione del tempo che decorre dal momento dell’efficacia del recesso al termine del periodo per il quale è stato pagato. La presente garanzia è prestata al tasso imponibile dello 0,10 promille già compreso nei tassi indicati in polizza.
GARANZIA – B
La Società si obbliga, durante il periodo di efficacia della Polizza Convenzione, nei limiti ed alle condizioni tutte della stessa ad indennizzare i danni materiali e diretti ai beni assicurati ferme le delimitazioni previste al suindicato Art. 18.1 – Esclusioni - causati esclusivamente da:
a) incendio: combustione con sviluppo di fiamma che può autoestendersi e propagarsi;
b) fulmine;
c) esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità;
d) scoppio: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del colpo d’ariete non sono considerati scoppio;
e) furto e rapina;
f) eventi atmosferici;
g) caduta di aeromobili;
h) acqua condotta;
i) fumo;
j) eventi sociopolitici, per tale garanzia la Società risponde fino ad un importo massimo di € 5.000.000,00 per sinistro e annualità assicurativa.
Art. 19) – Somme Assicurate
La somma assicurata per ciascun bene deve corrispondere:
a) nel caso di locazione di beni nuovi al prezzo di acquisto da parte dell’Assicurato comprensivo delle spese di diretta imputazione, quali ad esempio imballaggio, trasporto, dogana, montaggio e collaudo (esclusa IVA);
b) nel caso di locazione di beni usati e/o revisionati al valore commerciale delle stesse.
I valori suindicati devono risultare dai documenti di compravendita e non devono tener conto di eventuali permute.
Art. 20) – Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro l’Assicurato e/o il Conduttore devono:
a) fare quanto è loro possibile per evitare o diminuire il danno, ottemperando alle disposizioni della Società prima della riparazione; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge (Art. 1914 C.C.);
b) farne avviso all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Società entro tre giorni da quando ne hanno avuto conoscenza (Art. 1913 C.C.)
c) in caso di furto o rapina o di sinistro presumibilmente doloso farne, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta alla Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, indicando il momento e la causa presunta del sinistro e l’ammontare approssimativo del danno; copia di tale dichiarazione dev’essere trasmessa alla Società;
d) conservare le tracce e i residui del sinistro nonché le parti sostituite fino a liquidazione del danno, senza per questo avere diritto ad alcuna indennità;
e) fornire dimostrazione del valore dei beni danneggiati, dei materiali e delle spese per la riparazione del danno e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui ad a).
L’inadempimento di uno degli obblighi di cui ai punti a) e b) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo (Art. 1915 C.C.).
La riparazione del danno può subito essere iniziata dopo l’avviso di cui a b); lo stato dei beni non può tuttavia essere modificato, prima dell’ispezione da parte di un incaricato della Società, che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell’attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dall’Assicurato o dal Conduttore, non avviene entro 8 giorni dall’avviso di cui a b), l’Assicurato e il Conduttore possono prendere tutte le misure necessarie.
Avvenuto il sinistro, l’assicurazione resta sospesa – relativamente ai guasti meccanici ed elettrici – per il bene danneggiato fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento.
Art. 21) – Conservazione dei beni assicurati
I beni assicurati devono essere conservati con diligente cura e tenuti in condizioni tecniche e funzionali in relazione al loro uso e alla loro destinazione, secondo le norme della buona manutenzione; essi non devono mai essere adibiti a funzioni diverse da quelli per cui sono costruiti, né sottoposti a sollecitazioni anormali o superiori a quelle tecnicamente ammesse.
Art. 22) – Ispezione beni assicurati
La Società ha sempre il diritto di visitare i beni assicurati, l’Assicurato ha l’obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni e informazioni.
Art. 23) – Esagerazione dolosa del danno
Se l’Assicurato esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara distrutti o perduti beni che non esistevano al momento del sinistro, occulta sottrae o manomette beni salvati, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce e i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all’indennizzo.
Art. 24) – Procedure per la valutazione del danno
L’ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente, oppure a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati, uno dalla Società e l’altro dall’Assicurato, con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo e anche prima, su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su richiesta di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il sinistro.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
Art. 25) – Mandato dei Periti
I Periti devono:
a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
b) verificare l’esattezza delle descrizioni e dichiarazioni circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state dichiarate;
c) verificare se l’Assicurato e il Conduttore abbiano adempiuto agli obblighi di cui all’Art. 20;
d) verificare esistenza, qualità e quantità dei beni assicurati alle partite colpite secondo i criteri di valutazione di cui all’art. 19;
e) stimare e liquidare il danno in conformità alle disposizioni di polizza.
I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi o dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate), da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
Tali risultati sono obbligatori per le Parti, rinunciando queste fin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di violazione dei patti contrattuali e salvo rettifica degli errori materiali di conteggio.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità di legge.
Art. 26) – Determinazione dell’ammontare del danno
L’ammontare del danno è determinato, separatamente per ogni bene colpito, secondo le norme seguenti:
A) nel caso di danno riparabile:
A1) stimando il prezzo di acquisto da parte dell’Assicurato secondo i criteri di cui all’Art.19;
A2) stimando l’importo totale delle spese (esclusa IVA) valutate in base ai costi al momento del sinistro, necessarie per rimettere il bene danneggiato in condizione di poter compiere normalmente le funzioni cui è destinato.
Qualora il bene danneggiato risulti assicurato come “usato e/o revisionato” all’importo calcolato come sopra va applicata una riduzione proporzionale alla vetustà o al suo deperimento per uso o altra causa;
A3) stimando il valore ricavabile, al momento del sinistro, dai residui delle parti eventualmente sostituite. Per il calcolo dell’indennizzo si detrae dall’importo stimato in A2) quello stimato in A3).
B) nel caso di danno non riparabile:
B1)stimando il prezzo di acquisto da parte dell’Assicurato secondo i criteri di cui all’Art. 19;
B2)stimando il valore del bene danneggiato al momento del sinistro (esclusa IVA), tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa;
B3)stimando il valore ricavabile, al momento del sinistro, dai residui.
Per il calcolo dell’indennizzo si detrae dall’importo stimato in B2) quello stimato in B3).
un danno si considera non riparabile quando le spese di riparazione calcolate in A2) sono uguali o superiori al valore del bene danneggiato, calcolato come in B2).
Se la somma assicurata per ciascun bene risulta inferiore al prezzo originario di acquisto da parte dell’Assicurato come indicato all’Art. 19, vale quanto stabilito all’Art. 1907 del Codice Civile.
Dall’indennizzo calcolato come ai precedenti commi sono detratte le franchigie e gli scoperti fissati in polizza.
Sono escluse dall’indennizzo le spese per eventuali riparazioni provvisorie, le spese supplementari per lavoro straordinario, notturno o festivo e per trasporti a grande velocità o aerei e i costi di eventuali revisioni o modifiche dei beni colpiti dal sinistro.
Art. 27) – Limite massimo dell’indennizzo
Salvo il caso previsto dall’art. 1914 del C.C. per ciascun bene assicurato la Società, per nessun titolo, sarà tenuta a pagare somma maggiore di quella rispettivamente assicurata.
Art. 28) – Pagamento dell’indennizzo
Il pagamento dell’indennizzo è eseguito dalla Società alla propria sede ovvero alla Sede dell’Agenzia alla quale è stata assegnata la polizza, entro 30 giorni dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo, semprechè sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro e non sia stata fatta opposizione.
Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulle cause del sinistro, il pagamento è fatto trascorso l’anzidetto termine di 30 giorni decorrente dalla data della presentazione da parte dell’Assicurato e/o del Conduttore della prova che non ricorre alcuno dei casi previsti dagli Artt. 18.1 – d) e 23 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
Se sulle somme liquidate è notificato un atto di opposizione nei modi stabiliti dalla legge o un atto di cessione, oppure se l’Assicurato non è in grado, per qualunque motivo, di dare quietanza del pagamento alla Società, a carico di questa non decorrono interessi; la Società ha facoltà di depositare, con pieno effetto liberatorio, le somme liquidate presso la Cassa Depositi e Prestiti o presso un Istituto di Credito a nome dell’Assicurato, con l’annotazione dei vincoli dai quali sono gravate. Le spese di quietanza sono a carico dell’Assicurato.
RESPONSABILITA’ CIVILE TERZI
Art. 29) – Oggetto della garanzia
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni a lui imputabili in qualità di proprietario dei beni assicurati, involontariamente cagionati a Xxxxx, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose o animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà dei beni assicurati in polizza.
L’assicurazione si estende ai danni conseguenti a vizi di costruzione.
In forza di quanto disposto dal DPR 459/96 e fermo restando quanto previsto dalla successiva lettera g) del presente articolo, si dà atto che la validità della presente assicurazione è comunque subordinata ai beni locati muniti della marcatura UE e che rispettino in ogni caso le prescrizioni stabilite dal citato DPR.
Non sono considerati terzi:
a) il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata e gli amministratori dell’Assicurato e le persone che si trovino con essi in rapporto di parentela o affinità e con essi conviventi;
b) le persone che subiscono il danno in occasione di lavoro o servizio per l’Assicurato o siano in rapporto di dipendenza, anche occasionale, da esso o di collaborazione con esso.
L'Assicurazione non comprende:
a) i danni cui debba rispondere il Conduttore in dipendenza dell’uso dei beni assicurati;
b) i danni agli altri beni dati in locazione dall’Assicurato;
c) i danni da furto;
d) tutti i rischi di responsabilità Civile per i quali, a norma di legge, è obbligatoria l’assicurazione;
e) i danni dovuti a responsabilità volontariamente assunta dall’Assicurato e/o Conduttore non derivanti direttamente dalle leggi in vigore;
f) i danni da inquinamento in genere;
g) danni dovuti a responsabilità facenti capo all’Assicurato nella sua eventuale qualità di costruttore o fornitore dei beni assicurati;
h) danni derivanti da detenzione e/o impiego di esplosivi, di sostanze radioattive o di apparecchi per l’accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeno di trasmutazione del nucleo dell’atomo o con radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche.
Art. 30) –Massimali di garanzia
La presente garanzia é prestata fino alla concorrenza delle seguenti somme (oltre alle spese di assistenza legale nei limiti di cui al successivo art. 32):
- € 3.000.000,00 (tremilioni/00) per sinistro col limite di:
- € 3.000.000,00 (tremilioni/00) per ogni persona che abbia subito lesioni personali;
- € 3.000.000,00 (tremilioni/00) per danni a cose o animali, qualunque ne sia il numero, anche se appartenenti a più persone;
Art. 31) -Obblighi dell'Assicurato in caso sinistro
In caso di sinistro l’Assicurato deve:
a) darne avviso, preceduto da telegramma o telex per i sinistri mortali o di notevole gravità, all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Società entro 3 giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, con la narrazione del fatto, l’indicazione delle conseguenze, il nome del danneggiato e di eventuali testimoni, la data, il luogo e la causa del sinistro;
b) far seguire nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa e, se la Società lo richiede, a un componimento amichevole, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità. L’Assicurato è responsabile di ogni pregiudizio derivante dalla inosservanza dei termini e degli altri obblighi di cui sopra: ove poi risulti che egli abbia agito in connivenza con i terzi danneggiati o ne abbia favorito le pretese decade dai diritti del contratto.
Art. 32) - Gestione delle controversie - Spese legali
La Società assume, fino a quando ne ha l’interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici avvalendosi di tutti i diritti spettanti all’Assicurato stesso.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato entro il termine di ¼ del massimale stabilito in polizza, per il danno al quale si riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato, in proporzione al rispettivo interesse.
Le spese del processo penale sono sopportate dalla Società fintanto che non vengono a cessare gli interessi di quest’ultima durante lo svolgimento di tale processo, nel qual caso le anzidette spese rimangono a suo carico fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova.
La Società non riconosce spese da essa non autorizzate ne spese sostenute dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende.
CONDIZIONI PARTICOLARI
Art. 33) – Opzioni di assicurazione e tassi
I tassi imponibili annui sono quelli concordati tra la Società e il Contraente.
Art. 34) – Scoperti e Franchigie per capitale Intero
Per ogni sinistro si applicano le seguenti detrazioni, salvo che non siano applicabili specifiche maggiori detrazioni previste dalle altre condizioni di polizza:
DANNI DA FURTO E RAPINA | ||
CODICE BENE: A1 – A6 – A7 – A8 - A9 | Scoperto 20% | Minimo € 1.500,00 |
CODICE BENE: A2 – A4 – A5 | Scoperto 20% | Minimo € 1.500,00 |
CODICE BENE: A3 | Scoperto 10% | Minimo € 1.000,00 |
CODICE BENE:A13 –A14 | Scoperto 25% | Minimo € 2.500,00 |
DANNI DA GUASTI MECCANICI ED ELETTRICI | ||
CODICE BENE: A13 Scoperto 20% | Minimo € 1.500,00 | |
DANNI DA EVENTI SOCIOPOLITICI | ||
TUTTI I BENI | Scoperto 10% | Minimo € 1.500,00 |
DANNI DA ALLUVIONE, INODAZIONE, ALLAGAMENTO, TERREMOTO | ||
TUTTI I BENI | Scoperto 10% | Minimo € 1.500,00 |
INCIDENTI DI CANTIERE (Come da Condizione Particolare Art. 37) | ||
TUTTI I BENI OPERANTI IN CANTIERE | Scoperto 15% | Minimo € 1.500,00 |
TUTTI GLI ALTRI DANNI | ||
CODICE BENE: A13-A14 | Scoperto 10% | Minimo € 1.500,00 |
TUTTI GLI ALTRI DANNI | ||
CODICE BENE: A1 – A2 – A3 – A4 – A5- A6 – A7 – A8 - A9 | Scoperto 5% | Minimo € 500,00 |
Art. 35) – Scoperti e Franchigie per capitale/debito residuo
Al Conduttore è data la possibilità di assicurare i beni con la garanzia “Capitale/Debito residuo”e in caso di sinistro la determinazione e liquidazione dei danni saranno effettuate sul capitale/debito residuo del bene in sola linea capitale dedotto dal piano di ammortamento considerato al momento del sinistro, alle condizioni di seguito riportate.
Scoperti e franchigie per le macchine agricole (codici beni A29-A30)
1. Scoperti per sinistri che comportino la perdita totale del bene:
• da furto totale e rapina, da eventi sociopolitici, da alluvioni, inondazioni, allagamento e terremoto: scoperto 20% del danno con il minimo di € 2.000,00;
• tutti gli altri danni: scoperto 10% del danno minimo € 1.000,00.
Detti scoperti e franchigie si applicheranno per l’intera durata dell’applicazione
2. Scoperti per i sinistri che comportino danni parziali al bene:
• da tentati furti non portati a termine, eventi sociopolitici, alluvioni, inondazioni, allagamento e terremoto: scoperto 15% del danno con il minimo di € 1.500,00;
• tutti gli altri danni: Scoperto 10% del danno con il minimo di € 1.000,00; Detti scoperti e franchigie si applicheranno per l'intera durata dell'applicazione.
Scoperti e franchigie per tutti gli altri beni
1. Scoperti per sinistri che comportino la perdita totale del bene:
• da furto totale e rapina, da eventi sociopolitici, da alluvioni, inondazioni, allagamento, terremoto ed incidenti di cantiere: scoperto 15% del danno con il minimo di € 1.500,00;
• tutti gli altri danni: scoperto 5% del danno minimo € 500,00.
Detti scoperti saranno applicati per la durata di 1 anno dalla data di entrata in garanzia, successivamente non sarà applicato nessuno scoperto.
2. Scoperti per i sinistri che comportino danni parziali al bene:
• da tentati furti non portati a termine, eventi sociopolitici, alluvioni, inondazioni, allagamento, terremoto, ed incidenti di cantiere: scoperto 10% del danno con il minimo di € 1.000,00;
• tutti gli altri danni: Scoperto 5% del danno con il minimo di € 500,00; Detti scoperti si applicheranno per l'intera durata dell'applicazione.
Art. 36) - Inondazione, alluvione e allagamento centrali idroelettriche
La Società non risponde dei danni avvenuti nelle centrali idroelettriche causati da inondazione, alluvione, allagamento, anche se verificatisi in seguito a rotture di condotte forzate, di organi di chiusura, carcasse di turbine idrauliche o pompe, indipendentemente dagli eventi che hanno originato il sinistro.
Art. 37) - Macchinario ed attrezzatura di cantiere – Incidenti di cantiere
A parziale modifica delle Condizioni Generali di Assicurazione:
a) la Società non risponde dei danni causati da guasti meccanici e/o elettrici;
b) i danni derivanti dalle operazioni di carico, scarico e trasporto sono risarcibili a condizione che le cose assicurate si trovino nel luogo d’impiego;
c) per le gru a torre la garanzia viene estesa alle operazioni di montaggio e smontaggio effettuate nel luogo di impiego solo in occasione di trasporto o trasferimento.
Per ogni sinistro è fissato uno scoperto pari al 15% dell’indennizzo dovuto (fermo restando quanto previsto alla Condizione Particolare che regola gli scoperti e le franchigie per i danni da furto o rapina).
Art. 38) – Macchine agricole
La Società, si obbliga, nei limiti e alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti derivanti da sinistri alle macchine agricole.
Qualora venga attivata l’opzione 1 (codice A13-A29) saranno compresi i guasti meccanici ed elettrici limitatamente per le garanzie A-B.
Qualora venga attivata l’opzione 2 (codice A14- A30) saranno esclusi i guasti meccanici ed elettrici per le garanzie A, B.
Per l’opzione assicurativa 1 (garanzie A-B) sono esclusi i danni da guasti meccanici ed elettrici alle macchine agricole per le quali siano trascorsi più di 5 anni dal 31 dicembre dell’anno di costruzione.
Resta inteso che per le opzioni assicurative 1 e 2, indipendentemente dal tipo di sinistro, sono sempre esclusi i danni a tubi o valvole elettroniche di qualsiasi genere, a lampade o altre fonti di luci, ai conduttori elettrici esterni alle macchine assicurate, al materiale refrattario, utensileria, organi o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, forme, matrici, aghi, mole, organi di frantumazione, cinghie, pneumatici, gomme e simili, gruppo frizioni, batterie di accumulazioni elettriche.
Per ogni sinistro indennizzabile a termini di polizza si applicheranno gli scoperti e le franchigie previsti dagli artt. 34 e 35.
Art. 39) – Manutenzione ed assistenza tecnica per elaboratori ed impianti elettronici
Sono esclusi dalla presente garanzia quei guasti per i quali la riparazione e la sostituzione dei pezzi rientrino nell’ambito dei contratti di assistenza tecnica/manutenzione.
Non saranno pertanto risarciti i danni dovuti a difetti di fabbricazione e/o difetto di materiale. Resta comunque stabilito che la Società non è obbligata per costi di modifica e/o aggiornamento dei beni assicurati. I danni imputabili a variazione di tensione e/o corrente sono risarciti a condizione che l’impianto assicurato sia alimentato con idonei sistemi di protezione e stabilizzazione e che il danno sia conseguente al danneggiamento di dette apparecchiature.
Art. 40) - Eventi sociopolitici
A parziale deroga dell’Art. 18.1. – Esclusioni - lettera l) delle Condizioni Generali di Assicurazione e della Garanzia B lettera J), la Società risponde dei danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da persone che prendono parte a scioperi, tumulti popolari o sommosse o che perpetrino, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio, ferme restando tutte le altre delimitazioni ed esclusioni previste dalle Condizioni Generali di Assicurazione.
Il pagamento dell’indennizzo è effettuato previa detrazione del 10% (procento) dell’indennizzo stesso ponendo come minimo la franchigia e/o scoperto di polizza. La Società e l’Assicurato hanno la facoltà di recedere dalla garanzia prestata con questa condizione particolare, mediante lettera raccomandata e con
preavviso di 30 giorni. In caso di disdetta da parte della Società, trascorsi 30 giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, la stessa mette a disposizione dell’Assicurato il rateo di premio netto relativo a questa garanzia, in proporzione del tempo che decorre dal momento dell’efficacia del recesso al termine del periodo per il quale è stato pagato. Per tale estensione di garanzia la Società risponde fino ad un importo massimo di € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per anno e per sinistro.
Art. 41) – Colpa grave del Conduttore o del Contraente
In caso di sinistro causato da colpa grave del Conduttore o del Contraente, fermo restando quanto stabilito all’Art. 27 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la determinazione dei danni sarà effettuata ponendo come limite massimo di risarcimento il capitale residuo del bene dedotto dal piano di ammortamento considerato al momento del sinistro.
Art. 42) – Macchine e impianti assicurabili a condizioni speciali
Fermo quanto disposto dall’art. 15, si precisa che i seguenti beni possono essere assicurati previo accordo con la Società:
- Ripetitori Radio – TV.
- Macchine distributrici di ogni genere.
- Macchine ed impianti per sale giochi.
- Impianti per discoteche.
- Strumenti musicali in genere.
- Beni operanti in acqua.
Art. 43) – Proroga delle copertura assicurative
A parziale deroga di quanto previsto dall’art. 10 delle norme che regolano la convenzione in generale: la copertura assicurativa avrà una durata non inferiore a quella prevista da ogni singolo contratto di locazione; nel caso in cui non si sia potuto procedere al riscatto dei beni assicurati nei tempi previsti, sarà comunque possibile prorogare la suddetta copertura fino all’alienazione degli stessi beni dal libro cespiti dell’Assicurato (per il periodo massimo di dodici mesi).
Art. 44) - Applicazioni extra-elenco
A parziale deroga di quanto previsto dagli artt. 10 e 13 la copertura assicurativa potrà essere attivata anche per i beni, oggetto dei contratti di locazione, i cui dati identificativi non risultano inseriti nell’elenco delle applicazioni mensili, purché comunque ne sia data comunicazione all’Agenzia con raccomandata, telefax e/o e-mail.
Tale comunicazione riporterà i dati identificativi del bene e del Conduttore, il valore del bene, il numero di contratto di leasing e il codice di garanzia prescelta. La copertura decorrerà dalle ore 24:00 del giorno di invio della comunicazione e sarà confermata dalla data del timbro dell’orologio datario apposto dall’Agenzia entro le ore 12:00 del giorno successivo.
Il premio relativo a tali contratti verrà regolato alla fine di ogni annualità assicurativa come previsto dall’Art. 4) delle Norme che Regolano l’Assicurazione in Generale.
Art. 45) – Precisazione sui “codici beni”
A parziale deroga di quanto disposto dall’art. 10, l’eventuale errore di imputazione di “codice bene” sui tabulati mensili inviati dall’Assicurato non pregiudicherà la liquidazione del sinistro.
L’Assicurato comunque si impegna a produrre la documentazione in suo possesso dalla quale risulti il codice esatto modificando contemporaneamente il relativo tasso di premio sul tabulato finale di regolazione.
Art. 46) – Beni con più di 10 anni
Non è ammesso l’inserimento in Convenzione di beni che hanno più di 10 anni dal 31 dicembre dell'anno di costruzione.
Relativamente ai beni che alla data di ingresso in copertura abbiano meno di 10 anni dal 31 dicembre dell’anno di costruzione ma, durante il periodo di garanzia, raggiungano tale limite di vetustà, il tasso di premio da corrispondere resterà lo stesso fino alla scadenza della copertura del bene ma da tale data opereranno unicamente le seguenti garanzie: incendio, fulmine, esplosione e scoppio, eventi atmosferici, furto. La copertura cesserà automaticamente quando siano passati 15 anni dalla data di costruzione dei suddetti beni.
Art. 47) – Sublocazione
S’intendono assicurati con questa convenzione anche i beni concessi in sublocazione dal Locatario a terzi purché il Locatario sia stato autorizzato dall’Assicurato ad effettuare tali operazioni.
Art. 48) - Limite di indennizzo
In caso di sinistro o più sinistri risarcibili a termini della presente polizza Convenzione la Società non sarà obbligata ad indennizzare importo superiore a € 8.000.000,0 per sinistro per annualità assicurativa per l’intera convenzione.
Art. 49) - Maggiori costi (valida per i codici A1- A2 – X0- X0- X0- X00 X00- X00- X00- A27 ( codici A8
e A27 garanzia valida esclusivamente per i carrelli elevatori) Nel caso di danno risarcibile a termine di polizza e “riparabile”:
sono indennizzabili i maggiori costi sostenuti e documentati per lavoro straordinario, notturno, festivo e trasporto a grande velocità (esclusi i trasporti aerei),nonché per il noleggio di un ente equivalente alla cosa assicurata per caratteristiche, prestazioni e rendimento limitatamente al periodo necessario alla riparazione del bene danneggiato.
Il limite massimo di risarcimento è pari al 20 % (ventipercento) del danno con il massimo di Euro 10.000,00(diecimila/00)per sinistro e Euro 20.000,00(ventimila/00)per annualità assicurativa e per ogni applicazione. In ogni caso il limite massimo per annualità e per tutte le applicazioni cui la Società è obbligata è pari ad Euro 500.000,00(cinquecentomila/00).
Art. 50) - Rinuncia alla rivalsa
La Società rinuncia ad avvalersi del diritto di surroga spettantele in base all’art.1916 del Codice Civile nei confronti del conduttore della cosa assicurata, salvo il caso di dolo o colpa grave.
Art. 51) – Manutenzione ed assistenza tecnica per macchine da stampa e gru
Relativamente alle macchine da stampa ed alle gru, l’art. 39) - Manutenzione ed assistenza tecnica per elaboratori ed impianti elettronici- è sostituito dal seguente:
Sono esclusi dalla presente garanzia quei guasti per i quali la riparazione e la sostituzione dei pezzi rientrino nell’ambito dei contratti di assistenza tecnica/manutenzione. Non saranno pertanto risarciti i danni dovuti a difetti di fabbricazione e/o difetti di materiale. Resta stabilito che la Società non è obbligata per i costi di modifica e/o aggiornamento dei beni assicurati.
I danni imputabili a variazione di tensione e/o corrente sono risarciti che al bene assicurato non siano state apportate modifiche rispetto a quanto previsto dalla casa costruttrice. Nel caso vengano apportate modifiche gli impianti devono essere alimentati con idonei sistemi di protezione e stabilizzazione e il danno deve essere conseguente al danneggiamento di dette apparecchiature.
La presente estensione di garanzia opera con un massimo risarcimento per ogni singolo conduttore di Euro 10.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, fermo lo scoperto previsto dalla polizza.
Art. 52)- Trasporto e Traferimento Autogru Liebherr
A parziale deroga dell’art. 18.1) lettera f delle Condizioni Generali di Assicurazioni per le AUTOGRU LIEBHERR la Società è obbligata per i danni avvenuti durante il trasferimento degli enti assicurati da cantiere a cantiere o da cantiere a deposito e viceversa.
La presente estensione di garanzia viene prestata in base alla dichiarazione del Contraente che:
- i mezzi assicurati circolino provvisti di autorizzazione ANAS a delle Società Autostrade;
- su particolari tratti stradali, per legge, circolino scortate;
La Società non è obbligata per gli effetti della legge 24/12/1969 n. 990.
Per questa garanzia è stabilito un limite massimo di risarcimento per sinistro e durata della garanzia pari al 50% della relativa somma assicurata con il massimo di Euro 1.000.000,00.
Ogni sinistro risarcibile ai sensi della presente estensione di garanzia verrà indennizzato previa detrazione di uno scoperto pari al 25% dell’indennizzo dovuto con il minimo di Euro 25.000,00.
Sarà operante esclusivamente la garanzia A- cui, con la suddetta estensione di garanzia, viene attribuito il codice A12 .
Art. 53) Guasti meccanici ed elettrici per Attrezzature di Cantiere
A parziale deroga di quanto previsto dall’art.37- Macchinario ed attrezzature di cantiere / incidente di cantiere – la Società risponde dei danni causati da guasti meccanici ed elettrici con i seguenti limiti:
a) per le “GRU” con un massimo risarcimento per sinistro di Euro 5.000,00.
b) per le Autogrù Liebherr di cui al codice A6 ed esclusivamente per la sola garanzia A, con un massimo risarcimento per sinistro di Euro 10.000,00 e con l’applicazione dello scoperto del 15% dell’indennizzo dovuto; fermo restando che detta estensione e valida esclusivamente per i beni entrati in garanzia fino alla data del 17/7/2006; per quelli entrati successivamente si intende operativa integralmente la condizione particolare Art.37.
Art. 54)- Rimborso Canoni
In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, che colpisca il bene dato in locazione e che provochi l’inattività totale dello stesso, la Società si obbliga ad indennizzare al Conduttore l’equivalente dei canoni di locazione che lo stesso sarebbe tenuto a pagare per il periodo della riparazione del macchinario colpito da sinistro.
Per il periodo di indennizzo si intende il periodo strettamente necessario per la riparazione del bene assicurato e danneggiato e resta a carico del Conduttore una franchigia temporale di 5 giorni dal verificarsi del danno. Il limite massimo di risarcimento è pari a un canone mensile per sinistro e € 5.000,00 per annualità assicurativa per ogni applicazione. In ogni caso il limite massimo per annualità e per tutte le applicazioni cui la Società è obbligata è pari ad € 50.000,00.