SMACT COMPETENCE CENTER S.C.P.A.
Convenzione Quadro tra
l’Università degli Studi di Trieste e
SMACT COMPETENCE CENTER S.C.P.A.
l’Università degli Studi di Trieste, in prosieguo denominata “Università”, con sede legale in Xxxxxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx, in persona del Rettore e legale rappresentante pro tempore, Prof. Xxxxxxx Xx Xxxxxxx, nato a Udine (UD), il 17 giugno 1965, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell’Università, il quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 30 ottobre 2020
e
SMACT COMPETENCE CENTER S.C.P.A., in prosieguo denominata “SMACT”, con sede legale in Xxxxxxxxxx Xxx Xxxxxx - Xxxxxxxxxx 000 – CAP 30121 Venezia (VE), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx, nato a Chioggia, il 1 febbraio 1964, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede di SMACT, il quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Gestione del 7 aprile 2020 di seguito anche indicate “Parti”,
premesso che
- il Piano Nazionale “Industria 4.0 2017-2020” prevede interventi per lo sviluppo della digitalizzazione dell’industria nazionale ed indirizzati al supporto della transizione verso il paradigma dell’industria 4.0;
- tra le misure di industria 4.0 è prevista la creazione di Centri di Competenza ad alta specializzazione nella forma del partenariato pubblico privato, con forte coinvolgimento delle Università finalizzati:
o alla promozione e realizzazione di progetti di ricerca applicata e sviluppo sperimentale al fine di rispondere alle esigenze di innovazione delle imprese, con particolare attenzione alle PMI;
o al rafforzamento e alla diffusione delle competenze e dell’alta formazione sulle tecnologie avanzate, anche attraverso l’applicazione delle tecnologie Industria 4.0 in linee produttive dimostrative nonché casi pilota da realizzare nelle imprese;
o alla promozione del trasferimento tecnologico, a partire dalla mappatura della maturità digitale delle imprese;
o al coordinamento con gli altri centri di competenza attivati a livello nazionale e europeo;
- In data 21 dicembre 2018 è stata costituita la Società Consortile per Azioni SMACT, a seguito della selezione avvenuta tramite bando per la costituzione dei centri di competenze del Ministero dello Sviluppo Economico – MISE;
- SMACT ha, tra le finalità statutarie, la collaborazione tra ricerca e impresa nell’integrazione di tecnologie innovative, ed in particolare di aiutare le Piccole e Medie Imprese (PMI) nell’adozione delle nuove tecnologie più appropriate al tessuto produttivo di riferimento: Social, Mobile, Analytics, Cloud e Internet of Things;
- Tra le sue attività progettuali SMACT prevede di avviare un Osservatorio Industry 4.0 che offra alle PMI strumenti di assessment e comprensione della trasformazione digitale e realizzare una rete triveneta di installazioni dimostrative dell’industria 4.0, denominate Live Demo, tra cui una poli-centrica in Friuli Venezia-Giulia che intende avvalersi del supporto organizzativo e logistico delle tre università regionali;
- Il LIVE DEMO FVG si focalizza sul Digital Twin come elemento avanzato di modernizzazione del tessuto produttivo; facendo leva su un network di fonti dati industriali reali, per la costruzione di modelli di prodotto e di processo e access point SMACT e partner per orientamento e formazione, costruendo librerie e competenze a servizio delle imprese end-user;
- l’Università di Trieste ha, tra le finalità statutarie, la promozione, l’organizzazione, la diffusione della ricerca scientifica e dei suoi risultati, lo svolgimento dell’insegnamento superiore nei diversi livelli previsti dall’ordinamento universitario e, altresì, lo sviluppo della cooperazione scientifica e didattica internazionale;
- esiste una convergenza tra gli scopi sociali di SMACT e quelli propri di terza missione dell’Università;
- per il conseguimento delle proprie finalità, sia l’Università che SMACT possono avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, mediante convenzioni, contratti e accordi;
- che SMACT non si trova in stato di insolvenza, non ha procedure concorsuali in atto e non ha bilanci in negativo per più di tre anni consecutivi;
convengono e stipulano quanto di seguito
Articolo 1 – Oggetto
Le premesse sopra indicate costituiscono parte integrante della presente Convenzione Quadro.
Le Parti si impegnano reciprocamente, nell’ambito e nel rispetto delle specificità e finalità istituzionali, secondo le rispettive normative e per quanto di competenza di ciascuno, a promuovere, sviluppare e consolidare opportunità e iniziative di collaborazione che si concretizzeranno in attività di ricerca svolte dall’Università attraverso specifici accordi attuativi sottoscritti con SMACT.
Articolo 2 – Obiettivi e progetti
Costituiscono finalità della Convenzione:
- instaurare una collaborazione con l’Università nell’operatività e nella comunicazione del Centro di Competenza SMACT mediante l’inclusione di docenti e ricercatori dell’Università in particolare nella progettazione, implementazione e gestione della Live Demo SMACT Friuli Venezia-Giulia focalizzato sul concetto di digital twin;
- includere docenti, ricercatori e studenti dell’Università nelle esperienze, iniziative, programmi di ricerca promossi e organizzati da SMACT e dai suoi partner;
- sviluppare e coordinare Programmi di Ricerca e sviluppo congiunti di reciproco interesse e, qualora se ne presenti l’occasione, partecipare congiuntamente a bandi di finanziamento per la formazione, la ricerca e la divulgazione scientifica sia a livello nazionale che a livello internazionale;
- promuovere le attività di trasferimento tecnologico all’impresa e condividere le opportunità di ricerca e sviluppo e formazione a questo legate, attraverso lo stretto coordinamento con il supporto degli Uffici competenti, e le iniziative e attività di promozione, valorizzazione e formazione messe in campo dalle due Parti in questo ambito;
- includere i docenti e ricercatori dell’Università nelle attività dell’Osservatorio Industry 4.0 e delle opportunità di collaborazione tra ricercatori che si concretizzino anche nella costituzione di gruppi di ricerca inter-ateneo.
Art. 3 – Modalità della collaborazione
Nell’ambito della presente Convenzione Quadro, SMACT potrà proporre all’Università lo svolgimento di attività di ricerca, anche commissionate da terze parti; le modalità attuative delle predette collaborazioni, saranno regolate da specifici atti e/o accordi.
Gli atti e/o accordi in questione regoleranno i termini e le modalità dei rispettivi impegni, ivi compresa l’utilizzazione dei rispettivi locali e strumentazioni, la localizzazione e l'ampiezza degli spazi, la messa a disposizione delle utenze e dei servizi necessari al funzionamento delle strutture, i compensi da corrispondere all’Università per le attività svolte ed incluso quanto attiene alla sicurezza e alla protezione sanitaria.
Tali atti dovranno prevedere altresì il referente, la specificazione delle attività e prestazioni cui si impegna la struttura organizzativa dell’Ateneo, le modalità e i termini di pagamento e le eventuali condizioni per l’utilizzazione della proprietà intellettuale e la pubblicazione dei risultati.
Ogni Accordo Attuativo conterrà altresì l'indicazione del personale docente e ricercatore e degli eventuali studenti, laureandi e dottorandi dell’Università e dei partecipanti a impegnati sullo
specifico Programma di Ricerca, nonché le attività ad essi affidate e l’impegno orario richiesto. Ogni accordo prevedrà inoltre il tempo e le modalità d’impiego dei laboratori/locali di SMACT e dei laboratori/locali dell’Università da parte di tali soggetti.
La partecipazione al Programma di Ricerca non farà in alcun modo sorgere in capo alle Parti obblighi di alcuna natura previdenziale e/o retributiva o assimilabile a lavoro subordinato, prestazione professionale, occasionale o ancora ad altra forma ad essi equiparabile nei confronti dei soggetti ospitati.
Gli eventuali aspetti economici collegati allo svolgimento di attività didattica e di ricerca saranno stabiliti nell’Accordo Attuativo, nel rispetto, per quanto riguarda l’Università, delle normative che regolano la didattica universitaria e le collaborazioni nell’attività di ricerca.
La titolarità dei risultati scientifici delle attività operative di ricerca svolte in collaborazione sarà determinata di volta in volta a seconda dell'apporto di ciascun Ente, ai sensi dell’art. 10 della presente Convenzione Quadro.
In ogni opera o scritto relativi alle specifiche attività operative di ricerca di cui al presente atto, dovrà essere menzionato l'intervento delle Parti quali Enti patrocinanti le attività medesime.
Articolo 4 – Referenti della Convenzione
Per l’attuazione e la gestione delle attività di cui all'art. 1, le Parti designano ciascuna un referente con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni verificandone periodicamente la realizzazione.
Per l’Università degli Studi di Trieste il referente è il xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx Per SMACT il referente è il Direttore Generale di SMACT, xxx. Xxxxxx Xxxxxx
In caso di sostituzione del proprio referente ciascuna Parte informerà l’altra non appena possibile con comunicazione scritta.
Articolo 5 – Clausola di non concorrenza
Le attività svolte in attuazione della presente Convenzione non devono, in alcun modo, rappresentare attività in concorrenza né interferire con le attività di consulenza, assistenza, ricerca e formazione svolte dall’Ateneo. UniTS non potrà in alcun modo essere vincolata ad obblighi di non concorrenza o all'impegno di astenersi dall'effettuare studi o ricerche, anche pubbliche, nei campi di interesse di SMACT. In caso contrario, il Referente universitario della Convenzione di cui all’art. 4 è tenuto a comunicare senza ritardo eventuali situazioni di conflitto d’interesse effettivo o potenziale.
Articolo 6 – Clausola di segretezza
Le Parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, riguardanti l'altra parte di cui venissero a conoscenza in forza dell’attività svolta nell’ambito della collaborazione instaurata con e nell’ambito della presente Convenzione Quadro.
Articolo 7 – Clausola di limitazione di responsabilità
SMACT non assume obbligazioni per conto dell’Università né la rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione espressa da parte dell’Università.
L’Università non si assume le obbligazioni della SMACT né la rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione espressa da parte della SMACT.
È esclusa ogni garanzia dell’Università per le obbligazioni contratte dalla SMACT; è parimenti esclusa ogni garanzia della SMACT per le obbligazioni contratte dall’Università.
Articolo 8 – Spazi, Attrezzature e Servizi tecnici
Per consentire lo svolgimento delle attività di ricerca applicata su specifici progetti anche multidisciplinari, le Parti potranno mettere reciprocamente a disposizione l'uso dei propri locali, laboratori, attrezzature e servizi tecnici.
Per la specificità e l'impianto normativo che contraddistinguono la gestione degli impianti e dei
servizi informatici e telematici le Parti dovranno concordare le modalità di utilizzo, tenuto conto dei conseguenti carichi economici e delle esigenze di risorse umane necessarie, esplicitandole in forma palese negli atti di stipula.
Le Parti si consulteranno per l'eventuale realizzazione comune di iniziative che dovessero comportare l'installazione presso le rispettive sedi di nuovi mezzi di ricerca o di strumenti di grande rilievo tecnico-scientifico, ovvero per l’avvio di rilevanti iniziative di trasferimento tecnologico o di divulgazione scientifica.
Articolo 9 - Coperture assicurative e Sicurezza
Ciascuna Parte garantisce le coperture assicurative di legge contro il rischio degli infortuni del proprio personale e degli studenti/laureandi/specializzandi/dottorandi impegnati nello svolgimento delle attività concordate ai sensi e nel quadro della presente Convenzione, anche presso i locali e i laboratori dell’altra Parte.
Ciascuna Parte garantisce, inoltre, la copertura assicurativa per la propria responsabilità civile verso terzi (R.C.T.), compresi i danni alle apparecchiature in uso e/o consegna.
Le persone afferenti alle Parti contraenti sono tenute ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente Convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D. Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni.
Articolo 10 – Proprietà intellettuale dei risultati
Se non diversamente regolato da specifici accordi attuativi, fatti salvi i diritti morali e patrimoniali degli autori, i diritti di proprietà sui risultati dell’attività intellettuale e di ricerca aventi rilevanza economica, nonché i relativi diritti allo sfruttamento economico, saranno determinati di volta in volta pro quota inventiva a seconda dell'apporto di ciascun Ente e regolati da specifici accordi tra le Parti in conformità alla normativa vigente, e saranno comunque sottoposti all’approvazione degli Organi competenti.
Articolo 11 – Trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati personali raccolti per le finalità individuate nella presente Convenzione, avviene nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 27.04.2016 n. 679 (General Data Protection Regulation, a seguire: GDPR).
Ai fini del trattamento dei dati personali, le Parti sono contitolari del trattamento ai sensi del GDPR, art. 26, nelle modalità operative disciplinate dalla presente Convenzione; in quanto tali sono parimenti responsabili di fronte agli interessati, che possono esercitare i propri diritti nei confronti di e contro ciascuno dei contitolari.
Le Parti sono quindi tenute a mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire che il trattamento sia conforme al GDPR, verificando ed aggiornando periodicamente le politiche di protezione dei dati ai sensi del GDPR; sono, inoltre, soggette a tutti gli obblighi propri dei titolari del trattamento, in particolare quello del rilascio agli interessati di apposita informativa.
I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati (“principio di limitazione della conservazione”: GDPR, art.5,) o in base alle scadenze previste dalle norme di legge. La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata periodicamente.
Articolo 12 – Durata, rinnovo e recesso
La presente Convenzione ha la durata di anni 3, a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata, a scadenza, per ulteriori periodi triennali, con scambio di comunicazioni scritte, almeno tre mesi prima della scadenza.
Le Parti potranno recedere dalla Convenzione con un preavviso di tre mesi.
Il recesso non comporta automatica risoluzione degli accordi attuativi in corso eventualmente stipulati nell’ambito della presente Convenzione.
Il preavviso per il recesso è ridotto a 45 giorni nel caso di inattività protratta, o attività che rappresenti duplicazione di altre, o che abbia per oggetto la produzione di beni e servizi non strettamente correlati con il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.
Le Parti si riservano altresì il diritto di recedere per giusta causa qualora l’attività derivante dalla presente Convenzione comporti occasione di impegno non compatibile con le proprie risorse finanziarie.
In ogni caso il recesso dev’essere comunicato alla controparte con lettera raccomandata A/R (o tramite Posta Elettronica Certificata).
Articolo 13 - Controversie
Per qualunque controversia relativa alla presente Convenzione, non altrimenti risolvibile, è competente in via esclusiva il Foro di Venezia.
Articolo 14 – Spese
La presente Convenzione Quadro non comporta spese in capo alle Parti, salvo che queste diversamente stabiliscano tramite specifici accordi attuativi.
Nell’ambito dei progetti di ricerca congiunti e in particolare del LIVE DEMO FVG l’Università potrà mettere a disposizione attività di Direzione scientifica, supporto amministrativo e organizzativo per un valore economico fino ad un massimo di Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) per ogni anno di durata della convenzione, corrispondente al valore di:
• Personale interno (docente, tecnico amministrativo, assegnisti di ricerca) in possesso delle competenze richieste per espletare le attività di collaborazione con il Competence Center nella attivazione del LIVE DEMO FVG e dei progetti di ricerca
• Eventuali spazi, attrezzature e servizi tecnici messi a disposizione dei progetti come definiti all’art.8
Il valore economico annuale messo a cofinanziamento dei progetti non sarà comunque superiore al 35% del valore dei contratti di ricerca stipulati e delle attrezzature e servizi messi a disposizione da SMACT o dalle altre aziende/enti partecipanti alle attività di ricerca.
La presente convenzione, avente contenuto istituzionale, sarà registrata solo in caso d’uso ai sensi dell’art.4 – Tariffa Parte II del D.P.R. n. 131/1986 (risoluzioni Agenzia Entrate n. 472/E del 03.12.2008 e n. 108 del 04.07.2001); il regime di registrazione degli accordi attuativi sarà definito in conformità alla normativa fiscale da applicarsi al caso specifico.
Le eventuali spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente.
Il Rettore dell’Università degli Studi di Trieste Firmato digitalmente da:Xxxxxxx Xx Xxxxxxx Organizzazione:UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE/80013890324 Unita':AREA SERVIZI ICT Data:13/11/2020 18:03:47 | Il Presidente della SMACT |
Il Rettore dell’Università degli Studi di Trieste Firmato digitalmente da:Xxxxxxx Xx Xxxxxxx Organizzazione:UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE/80013890324 Unita':AREA SERVIZI ICT Data:13/11/2020 18:04:17 | Il Presidente della SMACT |
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341, comma 2, del Codice Civile, si approvano specificamente le disposizioni di cui agli artt. 7, 13 e 14 della presente Convenzione.
Firmato da: XXXXXXXX XXXXXXXX
Motivo:
Luogo:
Venezia
Data: 10/11/2020 14:39:36