GARA 2/2020
GARA 2/2020
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
SERVIZIO INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI
Lotto 1: CIG: 8237303579
Xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 0 - 0 - 0
Xxxxx 0: CIG: 8237322527
Zone di decentramento cittadino 4 - 5
Lotto 3: CIG: 82373425A8
Zone di decentramento cittadino 6 -7
Lotto 4: CIG: 8237349B6D
Zone di decentramento cittadino 8 - 9
INDICE
A.3 - IMPORTO PRESUNTO DEL CONTRATTO 4
A.4 – GARANZIE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO 5
A.5 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E ONERI CONTRATTUALI 6
A.6 - CONDIZIONI DI PAGAMENTO. OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 6
A.7 - REVISIONE PERIODICA DEI PREZZI 7
A.8 – RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE, COPERTURA POLIZZA ASSICURATIVA E GARANZIA PER DANNI D’ESECUZIONE E RESPONSABILITÀCIVILE VERSO TERZI 7
A.9 - SOTTRAZIONI - GUASTI - DANNI 8
A.10 - CESSIONE DEL CONTRATTO, DEL CREDITO E SUBAPPALTO 8
A.11 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE 8
A.11. 2 - Referenti del servizio 9
A.12 - MISURE A TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO 9
A.12.1 - Documenti per la sicurezza 10
A.12.2 - Costi per la sicurezza 10
A.13 - OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI NORMATIVE E RETRIBUTIVE RISULTANTI DAI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO E DELLA NORMATIVA ANTINFORTUNISTICA E DELLE LEGGI RIGUARDANTI LA PREVENZIONE DELLA DELINQUENZA DI TIPO MAFIOSO 11
A.14 - VERIFICA DI CONFORMITÀ, INADEMPIMENTI, PENALI, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, RISARCIMENTO DANNI 11
A.14.1 - Ritardi e penalità 11
A.14.2 - Responsabilità dell’Impresa Fornitrice per difetti di esecuzione 12
A.14.3 - Modalità di applicazione delle penali 12
A.14.4 - Risoluzione di diritto del contratto (clausola risolutiva espressa) 12
A.16 - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 13
PARTE B - CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO: PARTE TECNICA 14
B.1 - DESCRIZIONE SOMMARIA DEGLI INTERVENTI 14
B.2 - MODALITÀ DI ESECUZIONE E DI CONTABILIZZAZIONE 14
B.3 - DOCUMENTI DI IDENTIFICAZIONE 16
B.4 - ATTESTAZIONE DI CORRETTA ESECUZIONE DEL SERVIZIO 16
Per quanto non previsto nel presente Capitolato Speciale d’Appalto si rinvia alle disposizioni alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia; si riporta di seguito, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l’elenco delle principali disposizioni cui si rinvia:
✓ D.lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
✓ D.P.R. 5 Ottobre 2010, n. 207, e successive modifiche ed integrazioni (limitatamente agli articoli e relativi allegati ancora vigenti);
✓ D.lgs. 9 Aprile 2008 n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 Agosto 2007 n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e successive modificazioni ed integrazioni;
✓ Decreto Legislativo del 6 Settembre 2011 n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”;
✓ norme UNI e CEI vigenti.
DEFINIZIONI
✓ Committente Milano Ristorazione S.p.A.;
✓ Appaltatore l’impresa esecutrice del servizio;
✓ Capitolato Speciale o Capitolato il presente documento;
✓ Contratto il contratto stipulato tra la Committente e l’Appaltatore;
✓ Elenco Prezzi 2020 il Prezzario Regionale delle opere pubbliche edizione 2020; sono parte integrante del presente capitolato.
PARTE GENERALE DEL SERVIZIO
A.1 - OGGETTO DEL CONTRATTO
L’appalto ha per oggetto il servizio di interventi di manutenzione ordinaria degli impianti tecnologici, la cui tipologia e prestazioni sono meglio descritte nella parte B “Parte Tecnica” del presente Capitolato Speciale di Appalto.
A.2 - DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto relativo alla presente procedura avrà durata di 24 (ventiquattro) mesi decorrenti presumibilmente dall’1.08.2020 o, comunque, dalla data che verrà indicata nel provvedimento di aggiudicazione, subordinatamente ai tempi di conclusione della procedura di gara.
Milano Ristorazione S.p.A. si riserva la facoltà di rinnovare il contratto di cui sopra, sino ad un massimo di 12 mesi, previo avviso da comunicarsi per iscritto all'aggiudicatario, almeno trenta giorni prima della scadenza del termine.
Alla data di scadenza del contratto, lo stesso si intenderà cessato senza disdetta da parte della Stazione Appaltante.
Nelle more della definizione delle nuove procedure di gara è fatto comunque obbligo al fornitore di proseguire il contratto ai sensi dell’art. 106, co. 11, del d.lgs. 50/2016.
L’inizio del servizio è subordinato alla presentazione, da parte dell’Appaltatore, della documentazione indicata al capitolo A.12.1 del presente CSA.
A.3 - IMPORTO PRESUNTO DEL CONTRATTO
Il valore stimato del servizio oggetto di appalto, per il periodo di riferimento, è quantificato in
€.1.368.000,00 (IVA esclusa) suddiviso come segue in quattro lotti.
Lotto 1: €.342.000,00 (IVA esclusa) di cui:
✓ €190.000,00 a base d’asta;
✓ €. 95.000,00 per eventuale rinnovo sino ad un massimo di mesi 12 (dodici);
✓ €.57.000,00 per eventuale utilizzo dell’importo previsto ai sensi dell’art. 106 c. 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (c.d. “quinto d’obbligo”).
Lotto 2: €.342.000,00 (IVA esclusa) di cui:
✓ €.190.000,00 a base d’asta;
✓ € .95.000,00 per eventuale rinnovo sino ad un massimo di mesi 12 (dodici);
✓ €.57.000,00 per eventuale utilizzo dell’importo previsto ai sensi dell’art. 106 c. 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (c.d. “quinto d’obbligo”).
Lotto 3: €.342.000,00 (IVA esclusa) di cui:
✓ €.190.000,00 a base d’asta;
✓ € .95.000,00 per eventuale rinnovo sino ad un massimo di mesi 12 (dodici);
✓ €.57.000,00 per eventuale utilizzo dell’importo previsto ai sensi dell’art. 106 c. 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (c.d. “quinto d’obbligo”).
Lotto 4: €.342.000,00 (IVA esclusa) di cui:
✓ €.190.000,00 a base d’asta;
✓ € .95.000,00 per eventuale rinnovo sino ad un massimo di mesi 12 (dodici);
✓ €.57.000,00 per eventuale utilizzo dell’importo previsto ai sensi dell’art. 106 c. 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (c.d. “quinto d’obbligo”).
L’importo dell’appalto è comprensivo degli oneri per il conferimento in discarica autorizzata di tutti i materiali di risulta.
L’appalto è frazionato in quattro lotti funzionali distinti e di uguale importo, al fine di dare la possibilità alle imprese partecipanti di fornire una copertura capillare del territorio oggetto del servizio e garantire la richiesta tempestività di intervento in caso di necessità.
Il contratto sarà stipulato per l’importo complessivo previsto per il servizio, per ciascun singolo lotto, scontato del ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario.
Il listino prezzi di riferimento è il Prezzario Regionale delle opere pubbliche, edizione 2020.
Al fine di determinare il valore delle singole prestazioni, il ribasso percentuale verrà applicato al listino prezzi su meglio specificato.
Milano Ristorazione S.p.A. si riserva, nel corso della durata contrattuale, di rivedere in tutto od in parte le condizioni del presente contratto qualora si pervenga alla riorganizzazione del servizio che determini una rilevante riduzione, oppure il superamento, del contratto di servizio aggiudicato. In questa ipotesi Milano Ristorazione S.p.A. si impegna a comunicare con tre mesi di anticipo le variazioni introdotte.
Al verificarsi di tale ipotesi Milano Ristorazione S.p.A. non dovrà corrispondere alcun compenso e/o indennizzo all’aggiudicatario, per la riduzione o il superamento della servizio.
Nel corso della durata contrattuale l’importo potrà essere aumentato o ridotto, rispetto al valore contrattuale determinato, entro i limiti del 20% dell’importo stesso, ferme restando le condizioni economiche e contrattuali di aggiudicazione e senza che l’aggiudicatario possa sollevare eccezioni e/o pretendere diverse condizioni o indennizzi.
I prezzi derivanti dallo sconto offerto in sede di gara sono da intendersi comprensivi di ogni onere e quant’altro gravante sul servizio di cui al presente CSA. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all’impresa aggiudicataria sull’esecuzione del contratto e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni vigenti o che venissero in futuro emanate dalle competenti autorità, sono compresi nei prezzi offerti dall’aggiudicatario.
A.4 – GARANZIE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO
L’aggiudicatario dovrà costituire apposita garanzia definitiva, determinata in ragione del 10% dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
È ammessa la riduzione della garanzia, ai sensi dell’art. 93, co. 7 del d.lgs. n. 50/2016.
La garanzia dovrà essere prestata secondo il disposto dell’art. 103 del d.lgs. 50/2016, e preferibilmente sotto forma di cauzione o fidejussione bancaria o assicurativa o mediante assegno circolare.
La garanzia, qualora costituita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà prevedere espressamente le seguenti condizioni:
a) pagamento della somma richiesta entro il limite dell’importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;
b) rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del c.c.;
c) che l’eventuale mancato pagamento dei premi non sia opponibile all’Amministrazione garantita;
d) rinuncia ad eccepire il decorso dei termini previsto dal co. 2 dell’art. 1957 del c.c.;
e) essere corredate da autentica notarile circa l’identità, la qualifica ed i poteri dei soggetti firmatari il titolo di garanzia; oppure, in alternativa, essere accompagnate da una dichiarazione, resa ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal rappresentante dell’Istituto di credito o dell’assicurazione dove sia specificato il nome, il cognome, la qualifica e il titolo in base al quale lo stesso è legittimato a sottoscrivere il documento rilasciato.
La polizza fidejussoria garantirà per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dall’Aggiudicatario, anche per quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali; Milano Ristorazione S.p.A., avrà diritto pertanto di rivalersi direttamente sulla garanzia fidejussoria per l’applicazione delle stesse.
Fermo quanto previsto dal co. 5 dell’art. 103 del d.lgs. n. 50/2016, qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, l’Aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione.
In caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore.
La garanzia dovrà avere validità almeno pari alla durata del contratto.
A.5 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E ONERI CONTRATTUALI
Il contratto sarà formalizzato e gestito da Milano Ristorazione S.p.A.
Tutte le spese inerenti il contratto saranno a carico dell'Impresa aggiudicataria senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi di Milano Ristorazione S.p.A.
Tali oneri sono: marche da bollo per la stesura del contratto, diritti di segreteria, imposta di registro a norma di legge e qualsiasi altra imposta e tassa secondo le leggi vigenti.
Ai sensi dell’art. 34, co. 35, della Legge n. 221/2012, i costi sostenuti da Milano Ristorazione S.p.A. per la pubblicazione della presente gara di appalto su Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana saranno posti a carico dell’aggiudicatario.
Gli aggiudicatari dovranno provvedere al versamento delle somme suindicate entro 60 gg. dalla data del provvedimento di aggiudica.
A.6 - CONDIZIONI DI PAGAMENTO. OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
I servizi saranno liquidati in base ai prezzi del Prezzario Regionale delle opere pubbliche edizione 2020 con l’applicazione dello sconto offerto in sede di gara.
Sarà retribuibile con un minimo di €.80,00 I.V.A. ciascun ordine, il cui importo calcolato a misura, sia inferiore alla suddetta cifra.
Le fatture dovranno riportare l’ammontare della spesa, gli estremi relativi alle modalità di pagamento (numero di conto corrente bancario) e il codice CIG relativo; qualora l’Aggiudicatario risultasse titolare di più contratti dovrà procedere all’emissione di fatture separate per ciascun contratto.
Le fatture devono essere emesse in modalità elettronica, trasmesse tramite Sistema di Interscambio (SDI) con utilizzo del codice MZO2A0U.
Il pagamento avverrà entro il termine di 60 gg. dalla data di ricevimento della fattura, fatto salvo che quest’ultima sia compilata correttamente secondo quanto di seguito indicato.
Ai sensi del D.L. 50/2017, sulle fatture emesse verrà applicato il meccanismo del c.d. “split payment”.
Ai sensi dell’art. 30, co.5 bis, del d.lgs. 50/2016, durante il corso del servizio saranno emessi certificati di pagamento in acconto, con l’applicazione delle ritenute di garanzia di legge oltre lo 0.50 % a garanzia dell’adempimento degli obblighi assicurativi, con scadenza mensile.
Le ritenute effettuate durante la vigenza contrattuale saranno svincolate in sede di liquidazione finale, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
Il pagamento è comunque subordinato all’esito favorevole di tutti gli aspetti riguardanti il servizio.
È fatto obbligo all’appaltatore, qualora fosse già titolare di precedente contratto con Milano Ristorazione, di emettere fatture separate per ciascun contratto (CIG).
In caso di A.T.I. (Associazione Temporanea di Imprese) le fatture dovranno essere emesse esclusivamente dall’azienda mandataria (Capo Gruppo).
In caso di subappalto, Milano Ristorazione S.p.A. non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore, salve le ipotesi di cui al comma 13 dell’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016.
Ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. 602/1973 e s.m.i., per i pagamenti di importo superiore a cinquemila euro verrà effettuata una verifica, secondo le modalità previste dal D.M. 40/2008 e s.m.i., in merito ad eventuali inadempimenti del beneficiario inerenti l’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.
Qualora a seguito della verifica risultasse, mediante comunicazione pervenuta da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione - istituita ai sensi dell’articolo 1 del Decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla Legge 1 dicembre 2016 n. 225 - un inadempimento, il pagamento verrà sospeso per i trenta giorni successivi dalla ricezione della suddetta comunicazione.
Se durante la sospensione di cui al comma precedente e prima della notifica dell'ordine di versamento di cui all'articolo 72-bis del D.P.R. 602/1973 e s.m.i. intervengono pagamenti da parte del beneficiario o provvedimenti dell'ente creditore che fanno venir meno l'inadempimento o ne riducono l'ammontare, così come comunicato dall’Agenzia delle entrate-Riscossione, si provvederà ad effettuare il pagamento a favore del beneficiario.
Ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136/2010, l’appaltatore si assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativamente al presente appalto, per cui tutte le transazioni relative al presente appalto dovranno essere effettuate utilizzando uno o più conti correnti bancari, dedicati anche non in via esclusiva, esclusivamente tramite bonifico bancario ovvero altri strumenti di pagamento idonei a
consentire la piena tracciabilità delle operazioni. A tal fine, l’appaltatore si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010, ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia in cui ha sede la Stazione Appaltante.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto.
Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello di eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l’esecuzione del servizio potrà essere sospesa dall’impresa aggiudicataria; qualora quest’ultima si renda inadempiente a tale obbligo, il contratto potrà essere risolto di diritto, mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicare con raccomandata A/R da parte di Milano Ristorazione S.p.A.
A.7 - REVISIONE PERIODICA DEI PREZZI
Le eventuali revisioni prezzi è ammessa, nei termini di cui all’art. 106 comma 1 lettera a) del d.lgs. n.50/2016, qualora si renda necessario il prosieguo contrattuale nelle more della successiva procedura di gara.
Le revisioni prezzi saranno operate sulla base di istruttoria condotta da Milano Ristorazione S.p.A., sulla base di oggettive variazioni dei prezzi rilevate dall’Istat e registrate da enti e/o associazioni e/o istituti di ricerca riconosciuti e accreditati, sulla base di variazioni dei prezzi o dei costi adeguatamente motivate. In ogni caso le modifiche prezzi, sia in diminuzione che in aumento, sono soggette ad esplicita autorizzazione della Stazione Appaltante.
Nelle more dell’espletamento di ogni verifica e/o controllo che la Stazione Appaltante intenda effettuare, rimane vigente il prezzo offerto in sede di gara.
A.8 – RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE, COPERTURA POLIZZA ASSICURATIVA E GARANZIA PER DANNI D’ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI
Sono a carico dell’aggiudicatario, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi al servizio oggetto del contratto nonché ad ogni altra attività che si rendesse necessaria od opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.
L’impresa aggiudicataria garantisce l’esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto di ogni normativa vigente in materia e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato speciale e relativi allegati, pena la risoluzione di diritto del contratto.
L’impresa aggiudicataria si impegna inoltre ad osservare tutte le norme tecniche e/o di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del contratto.
L’impresa aggiudicataria si obbliga a consentire a Milano Ristorazione S.p.A. di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
Durante l’esecuzione del servizio, l'appaltatore assume tutte le responsabilità civili e penali per eventuali danni a persone o cose derivanti dagli interventi stessi e dovrà provvedere all'assicurazione degli operai/tecnici addetti alla esecuzione del servizio disciplinata dal presente Capitolato, per i danni causati a terzi, persone e cose.
L’effettuazione delle prestazioni dovrà avvenire senza interferire con la normale attività degli operatori, con le modalità e nei tempi concordati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all’attività lavorativa in atto.
L'impresa aggiudicataria sarà considerata responsabile dei danni che dalle prestazioni effettuate o comunque per fatto suo, dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi o per mancate previdenze venissero arrecati agli utenti, alle persone ed alle cose, sia di Milano Ristorazione S.p.A. che di terzi, durante il periodo contrattuale, tenendo al riguardo sollevata Milano Ristorazione S.p.A., che sarà inserita nel novero dei terzi nella polizza assicurativa di seguito indicata, da ogni responsabilità ed onere.
L’impresa Aggiudicataria con effetto dalla data di decorrenza dell’Appalto, si obbliga a stipulare con primario assicuratore (e a mantenere in vigore per tutta la durata del presente contratto) un’adeguata
copertura assicurativa dei rischi inerenti il servizio appaltato contro i rischi di:
A) Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) per danni arrecati a terzi (tra cui Milano Ristorazione S.p.A.) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all’attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura (RCT) dovrà avere un massimale “unico” di garanzia non inferiore a Euro 5.000.000,00=, per sinistro senza alcun sotto limite e/o franchigia di risarcimento per singola persona o per cose e animali e prevedere tra le altre condizioni anche le seguenti estensioni:
✓ responsabilità per committenza di lavori e/o servizi;
✓ danni arrecati a terzi da dipendenti, da soci, da volontari, collaboratori e/o da altre persone - anche non in rapporto di dipendenza con l’impresa Aggiudicataria - che partecipino all’attività oggetto dell’affidamento a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità personale;
✓ interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza.
L’Appaltatore è costituito garante, per tutto il tempo stabilito dalla legge e dal contratto, dei servizi e delle forniture eseguite e pertanto dovrà procedere a sua cura e spese a tutte le riparazioni, sostituzioni o ripristini che si rendessero necessari.
Nel caso non vi provvedesse, l’Amministrazione procederà a propria cura, addebitando all’Appaltatore le spese relative.
A.9 - SOTTRAZIONI - GUASTI - DANNI
La Società Milano Ristorazione S.p.A. declina ogni responsabilità per sottrazioni, guasti o danni apportati a materiali depositati nel luogo di intervento o messi in opera dall’appaltatore fino alla data della consegna delle manutenzioni svolte. Compete all’appaltatore predisporre tutte le cautele e le misure necessarie e gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni all’ambiente, alle persone e cose nell’esecuzione dell’appalto. Sono a totale carico dell’appaltatore tutte le spese e gli oneri per il ripristino dei servizi o il risarcimento dei danni ai luoghi, a cose e a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti per evitare il verificarsi dei danni, indipendentemente dall’esistenza di adeguata copertura assicurativa.
A.10 - CESSIONE DEL CONTRATTO, DEL CREDITO E SUBAPPALTO
È vietato all’appaltatore la cessione anche parziale del contratto di cui al presente appalto ai sensi dell’art. 105, co. 1, del d.lgs. n. 50/2016, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, co. 1, lettera d).
La cessione dei crediti è regolata dall’art. 106, co. 13, del d.lgs. n. 50/2016.
È ammesso il subappalto ai sensi e per gli effetti dell’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016.
A.11 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE
Risultano a carico dell’Appaltatore:
1. La fornitura di ogni materiale di consumo per i montaggi, la dotazione a proprio personale degli utensili e delle attrezzature di lavoro necessari e accessori di sostegno e fissaggio di ogni genere (mensole, zanche, tiranti, staffe, ecc.) e la fornitura di lubrificanti, carburanti, tutte le spese generali, utili ed imposte varie.
2. La sorveglianza dei luoghi durante l’orario normale di lavoro, la sua pulizia quotidiana, lo sgombero, ad interventi ultimati, delle attrezzature, materiali residuati e di quant’altro non utilizzato nell’esecuzione delle manutenzioni dall’Appaltatore o per le quali fornisce l’assistenza muraria.
3. La pulizia e la manutenzione del luogo di intervento, compresa l’evacuazione dei materiali di risulta alle pubbliche discariche, fino alla presa in consegna degli interventi derivanti dall’esecuzione dei servizi commissionati da parte della Committente.
4. Ogni onere per adattare quanto rilevato dalla documentazione tecnica alle reali condizioni di esecuzione dei servizi.
5. Eventuali oneri derivanti da particolari difficoltà di esecuzione lavori, lavoro eseguito fuori dal normale orario, fatta eccezione soltanto per eventuali prestazioni al di fuori degli obblighi contrattuali richiesti dalla Committente.
6. La prestazione del personale dei mezzi e degli strumenti necessari per le verifiche funzionali.
7. L’imballo ed il trasporto delle apparecchiature e del materiale costituente l’oggetto dell’appalto,
degli utensili, delle attrezzature di lavoro e del materiale di consumo; ogni altro onere relativo all’esercizio del cantiere.
8. La pronta esecuzione delle modifiche e/o rifacimenti conseguenti al mancato rispetto da parte dell’Appaltatore delle prescrizioni dell’appalto e/o dalle specifiche del Direttore di esecuzione oppure conseguenti ad errate operazioni di montaggio; lo sgombero e la pulizia dei locali interessati dagli interventi al termine dei lavori.
A.11.1 - Reperibilità
1. Per realizzare il costante e continuo presidio territoriale e garantire interventi urgenti, emergenti ed imprevedibili su tutto il patrimonio immobiliare, l’Appaltatore dovrà costituire, in ore al di fuori di quelle lavorative giornaliere e nelle giornate prefestive e festive, una adeguata squadra di maestranze, tecnici e mezzi operativi, idonea ad eseguire ogni tipo di intervento inerente l’appalto per qualsiasi intervento urgente richiesto dal Direttore di esecuzione.
2. L’Aggiudicatario dovrà indicare alla Committente uno o più referenti individuato/i nell’ambito della reperibilità di cui al presente paragrafo e comunicare, per ciascuno: nominativo, recapito e-mail e recapito telefonico, prima dell’avvio del servizio.
3. La squadra avrà l’obbligo di intervenire su tutto il territorio comunale 24 ore su 24 per tutta la durata dell’appalto considerato che durante l’orario lavorativo l’Impresa deve sempre essere in grado di assolvere agli interventi urgenti con squadra adeguata.
4. Inoltre, l’Appaltatore dovrà munirsi di idonea organizzazione logistica territoriale tale da consentire l’immediato approvvigionamento di materiale di consumo necessario per gli interventi ed il personale dovrà essere munito di telefono cellulare.
A.11.2 - Referenti del servizio
Prima dell’avvio dell’esecuzione del servizio l’Aggiudicatario dovrà indicare alla Committente il nominativo del/dei referente/i individuato/i per la ricezione ordini, con almeno un addetto disponibile dalle ore 7.00 alle ore 19.00 dal lunedì alla domenica.
Per ciascun referente individuato, l’aggiudicatario dovrà comunicare: nominativo, recapito e-mail e recapito telefonico.
Tali figure professionali dovranno tempestivamente intervenire per le segnalazioni di inconvenienti o non conformità comunicate dalla Committente.
Il Direttore dell’Esecuzione del contratto di servizio di cui al presente Capitolato è individuato nel Responsabile dell’Ufficio Servizi Tecnici della Committente o suo delegato.
A.12 - MISURE A TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO
In applicazione dell’art. 26 del d.lgs. n. 81/2008, l’appaltatore (ivi compresi eventuali subappaltatori) e il committente cooperano per l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto e coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori dei diversi soggetti coinvolti.
L’aggiudicatario dovrà applicare nei riguardi dei propri dipendenti le disposizioni di legge, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e negli accordi sindacali integrativi vigenti, assolvere a tutti gli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie ed a ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso.
L’impresa dovrà rispettare inoltre, se tenuta, le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”.
L’aggiudicatario dovrà rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci.
L'impresa aggiudicataria è l'esclusiva responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale degli addetti al servizio di cui al presente Capitolato.
L’appaltatore dovrà provvedere alla formazione ed all’addestramento istruzione del personale addetto in materia di sicurezza e igiene del lavoro, secondo la normativa vigente e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni in conformità alle vigenti norme di legge in materia.
L’aggiudicatario dovrà impiegare nell’esecuzione dell’appalto personale qualificato ed idoneo a svolgere le relative funzioni. Il personale adibito al servizio è tenuto ad adottare comportamenti improntati a massima correttezza e diligenza professionale.
Secondo il disposto dell’art. 26, co. 8, del d.lgs. n. 81/2008 nell’ambito dell’esecuzione del servizio di cui al presente appalto, il personale occupato dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice dovrà inoltre essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.
A.12.1 - Documenti per la sicurezza
Entro 10 gg. dall’aggiudicazione, e in ogni caso prima dell’inizio del servizio, l’Appaltatore consegna alla Committente la documentazione richiesta dall’Allegato XVII del d.lgs. 81/2008.
Le imprese affidatarie dovranno indicare alla Committente almeno il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l’assolvimento dei compiti di cui all’art. 97 del medesimo decreto.
Ai fini della verifica dell’idoneità tecnico professionale le imprese, le imprese esecutrici nonché le imprese affidatarie, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per l’esecuzione dell’opera appaltata, dovranno esibire alla Committente quanto di seguito indicato:
✓ documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) del d.lgs. 81/2008;
I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:
✓ specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al d.lgs. 81/2008 di macchine, attrezzature e opere provvisionali;
✓ elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione;
✓ attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal d.lgs. 81/2008.
In caso di subappalto il datore di lavoro dell’impresa affidataria verifica l’idoneità tecnico professionale dei subappaltatori con gli stessi criteri di cui all’Allegato XVII del d.lgs. 81/2008
Si richiede prima dell’inizio dell’intervento un elenco dei dipendenti impiegati nelle attività della Committente correlato di copia della Formazione Generale e Specifica, modello UNILAV, modulo consegna DPI, copia tesserino di riconoscimento, elenco di eventuali lavoratori autorizzati dall’impresa appaltatrice a lavori con macchine/attrezzature speciali (es. macchine movimento terra, PLE, lavori sotto tensione, lavori in quota, etc.) con i relativi attestati di formazione/addestramento previsti dalle vigenti normative. Si precisa che solo i dipendenti presenti in tale elenco potranno operare presso il Committente; l’elenco potrà essere integrato.
Si richiede prima dell’inizio dell’intervento un elenco di macchine/attrezzature che verranno impiegate presso le sedi della committenza correlate delle verifiche di legge previsti dalle vigenti normative (es. verifiche periodiche, etc.). Si precisa che solo le macchine/attrezzature presenti in tale elenco potranno operare presso il Committente, l’elenco potrà essere integrato.
La Committente si riserva la facoltà di vigilare, tramite i suoi preposti, il personale e le attrezzature presenti nelle proprie sedi, allontanando il personale non autorizzato.
La mancata consegna della documentazione sopra indicata, comporta la decadenza dall’aggiudicazione ed il contratto eventualmente stipulato è nullo di diritto.
Le gravi e reiterate violazioni in materia di sicurezza da parte dell’Appaltatore sono causa di risoluzione del contratto.
A.12.2 - Costi per la sicurezza
Ai sensi del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., come modificato dal d.lgs. 106/2009, poiché la durata degli interventi non supera i cinque uomini giorno e sui luoghi di lavoro interessati dall’appalto non sono presenti agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive ed i rischi di cui all’Allegato XI del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., non è necessario redigere il DUVRI.
In relazione alla natura dell’appalto, non si individuano costi aggiuntivi per la sicurezza.
A.13 - OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI NORMATIVE E RETRIBUTIVE RISULTANTI DAI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO E DELLA NORMATIVA ANTINFORTUNISTICA E DELLE LEGGI
RIGUARDANTI LA PREVENZIONE DELLA DELINQUENZA DI TIPO MAFIOSO
L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso del servizio, ed in particolare:
1. Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto dell’appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro relativo alla categoria e negli accordi locali integrativi dello stesso in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti. L'appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.
2. L’Appaltatore si obbliga a far rispettare scrupolosamente al proprio personale le norme antinfortunistiche ed a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia, con espresso riferimento al d.lgs. 81/2008 e s.m.i.
3. I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale e artigiana, dalla struttura e dimensione dell'appaltatore e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.
4. L’appaltatore è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi di subappalto, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto stesso.
A.14 - VERIFICA DI CONFORMITÀ, INADEMPIMENTI, PENALI, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, RISARCIMENTO DANNI
A.14.1 - Ritardi e penalità
I giorni di ritardo, per l’applicazione delle penali, saranno desunti dalle bolle di lavoro o dalla segnalazione della non conformità, presentata al Direttore di esecuzione e controfirmata dal Responsabile di Zona e/o tecnico preposto ai controlli.
1. Per interventi non eseguiti nei termini di tempo indicati in ogni ordine di lavoro sarà inviato sollecito e applicata la penale di cui al punto 5. È facoltà dell’Appaltatore giustificare, con immediata comunicazione trasmessa formalmente a Milano Ristorazione, il mancato intervento o il ritardo dell’esecuzione dello stesso, tale comunicazione sarà valutata dal Direttore di esecuzione.
2. Nel caso di mancato intervento per interventi urgenti o che in ogni caso potrebbero pregiudicare la sicurezza dei locali ed il normale svolgimento dell’attività produttiva, entro i termini indicati dalla Stazione Appaltante negli ordini di servizio è facoltà di quest’ultima ricorrere a terzi, per riparare un guasto non risolto dall’appaltatore.
3. Le spese sostenute per l’intervento eseguito da terzi, saranno contabilizzate e trattenute sui pagamenti in acconto oltre al risarcimento dei danni provocati dal mancato intervento.
4. È, inoltre, facoltà della Committente richiedere gli eventuali maggiori danni conseguenti ai mancati o ritardati interventi.
5. Per ogni giorno di ritardo sui termini di inizio ed ultimazione dei singoli interventi di cui sopra, rispetto al termine stabilito con singoli ordini o dalla segnalazione della non conformità, sarà applicata una penale di €.30,00 e trattenuta sui pagamenti in acconto corrispondenti ai consuntivi mensili.
6. La Committente si riserva la facoltà di fare eseguire dai propri tecnici le necessarie verifiche agli interventi eseguiti per constatarne la correttezza a quanto indicato in bolla.
7. Si applicherà a carico dell’appaltatore una penale di €.300,00 qualora un addetto sia sprovvisto del documento di identificazione come disciplinato al successivo art. B.3.
8. Nel caso si riscontrassero difformità da quanto dichiarato sulla bolla di intervento, sarà aggiornata la stessa e si applicherà una penale del 10% del costo dell’intervento.
9. Per ritardato o mancato intervento nelle 2 ore successive all’ordine impartito nel caso di pericolo alla sicurezza/incolumità pubblica, verrà applicata una penale di €.300,00 con addebito delle spese sostenute per l’eventuale intervento eseguito da terzi.
10. Nel caso in cui l’appaltatore risulti inadempiente per 3 (tre) volte sui termini sopra indicati verrà valutata l’ipotesi di risoluzione del contratto.
A.14.2 - Responsabilità dell’Impresa Appaltatrice per difetti di esecuzione
1. L’appaltatore dovrà demolire ed eseguire nuovamente a sue cure e spese le lavorazioni che il Direttore di Esecuzione accerterà come non eseguite a regola d’arte, senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che dopo la loro accettazione e messa in opera, presentino rilevanti difetti o inadeguatezza. È facoltà dell’Appaltatore contestare l’ordine del Direttore di esecuzione.
2. Nel caso in cui l’Appaltatore contesti per iscritto l’ordine del Direttore di esecuzione, la decisione è rimessa al Responsabile del procedimento; in caso di mancata ottemperanza all’ordine ricevuto dal Responsabile del procedimento, si procede d’ufficio.
A.14.3 - Modalità di applicazione delle penali
Per l’erogazione di tutte le penali previste dal presente CSA si applicherà la seguente procedura:
Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, rilevata la violazione delle norme contenute nel presente CSA
– e/o dei suoi allegati – la segnalerà all’aggiudicatario a mezzo PEC; assegnando il termine perentorio di otto giorni naturali e consecutivi per la proposizione di eventuali controdeduzioni.
È data facoltà al Direttore di esecuzione, nell’ambito della fase di controllo, di utilizzare informazioni o segnalazioni che pervengono dal personale che operi direttamente nelle strutture di consegna dei servizi oggetto del presente appalto e/o dei Responsabili di Zona, in relazione ad inadempienze da parte della Impresa aggiudicataria dell’appalto.
Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto valutate le motivazioni contenute nelle contro deduzioni formulate dall’Appaltatore, formulerà al Responsabile Unico del Procedimento proposta di applicazione della penale, o l’archiviazione della procedura.
La Direzione Acquisti e Contratti provvederà, a seguito alla valutazione della proposta formulata, alla eventuale applicazione della penale.
Per ottenere il rimborso delle spese, la rifusione dei danni e il pagamento delle penali, la Stazione appaltante potrà rivalersi mediante trattenuta sui crediti della ditta fornitrice e/o sulla cauzione.
L’erogazione delle sanzioni non impedisce la risoluzione contrattuale ed è fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
L’ammontare delle penali comminate non potrà comunque superare il 10% del valore del contratto, pena la risoluzione del contratto.
A.14.4 - Risoluzione di diritto del contratto (clausola risolutiva espressa)
Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall’art. 1453 c.c. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione di diritto e con effetto immediato del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., le seguenti ipotesi:
(a) quando nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016;
(b) venga verificato il mancato rispetto dell’azienda in merito agli obblighi retributivi, contributivi e assistenziali, fatta salva la relativa segnalazione in merito alle violazioni riscontrate ai competenti organi;
(c) venga verificata l’esecuzione di transazioni finanziarie senza avvalersi di banche o di Poste Italiane
S.p.A. come previsto all’art. 3 della Legge 136/2010;
(d) venga verificato il mancato rispetto dell’Appaltatore alle disposizioni di cui al d.lgs. n. 81/2008;
(e) nel caso di concordato preventivo (fatto salvo quanto previsto dall’art. 186 bis del R.D. 16.3.1942 n. 167 – s.m.i.), di fallimento, di stato di moratoria e di procedure concorsuali;
(f) essere stato condannato per uno dei reati previsti dalla Legge 231/01;
(g) subappalto non espressamente autorizzato dalla Committente;
(h) sospensione o interruzione del servizio per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
(i) accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Appaltatore;
(j) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa nel termine di dieci giorni dalla
richiesta di Milano Ristorazione S.p.A.;
(k) reiterate inadempienze relative al rispetto delle indicazioni nel presente CSA, e/o agli impegni contrattuali assunte con l’offerta tecnica presentata in sede di gara;
(l) violazione, accertata a seguito di contradditorio, rispetto a quanto previsto nel Patto di Integrità sottoscritto in fase di gara;
(m) comminazione di penali per un ammontare superiore al 10% del valore del contratto;
(n) violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165 del 2001 e s.m.i.
In ognuna delle ipotesi sopra previste, la Committente non pagherà il corrispettivo delle prestazioni non eseguite, ovvero non esattamente eseguite, fatto salvo il diritto a pretendere il risarcimento dei maggiori danni subiti.
A.14.5 - Recesso
La Stazione Appaltante, indipendentemente dalla facoltà di risoluzione, prevista dall’art. A.14.4 si riserva di recedere unilateralmente dal contratto con un preavviso non inferiore a venti giorni, ai sensi dell’art. 109 d.lgs. n. 50/2016.
A.15 - FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Milano.
A.16 - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
L’aggiudicatario della servizio con la firma del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli artt. 1341, co. 2, tutte le clausole previste nel presente capitolato, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamento nel presente atto richiamate.
L’interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente capitolato deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto, secondo quanto previsto dal Codice Civile.
PARTE B - CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO: PARTE TECNICA
B.1 - DESCRIZIONE SOMMARIA DEGLI INTERVENTI
La seguente descrizione è data a titolo indicativo al solo scopo di far comprendere la natura delle prestazioni da eseguire
Le manutenzioni oggetto del presente appalto riguardano tutti gli interventi necessari per le modifiche e miglioramenti di impianti tecnologici (idrico, gas, ventilazione, termoventilazione, impianti sollevamento acque reflue, impianti elettrici) nei centri cucina, nelle cucine di asili nido e refettori, R.S.A. e nei locali che dovessero essere presi in gestione della Committente nel corso del presente appalto.
La Committente si riserva la facoltà di introdurre in progetto o in esecuzione, quelle varianti che ritenesse utili ai fini della buona riuscita e della economia del servizio senza che l’appaltatore possa trarne motivo per avanzare pretese di qualsiasi specie che non siano di natura contrattuale.
A titolo esemplificativo e non esaustivo le prestazioni oggetto del presente appalto sono:
Impianti elettrici quali:
✓ Impianti di messa a terra;
✓ Cavi e vie di cavi;
✓ Quadri elettrici;
✓ Apparecchiature package;
✓ Apparecchiature accessorie prese – spine;
✓ Illuminazione;
✓ Impianti di cablaggio strutturato;
✓ Antintrusione;
✓ Tvcc - controllo accessi;
✓ Citofonia – videocitofonia;
✓ Automazione;
✓ Impianti di rivelazione incendio;
✓ Impianti ascensori;
✓ Impianti di segnalazione oraria;
✓ Impianti fotovoltaici.
Impianti meccanici quali:
✓ Apparecchiature per produzione calore;
✓ Apparecchiature per refrigerazione e raffreddamento;
✓ Apparecchiature per centrali idriche;
✓ Unità di trattamento aria;
✓ Condizionatori autonomi;
✓ Ventilatori;
✓ Distribuzione diffusione aria;
✓ Terminali climatizzazione;
✓ Terminali idro-sanitari;
✓ Antincendio;
✓ Valvolame.
B.2 - MODALITÀ DI ESECUZIONE E DI CONTABILIZZAZIONE
L’appaltatore si obbliga, a prendere in consegna il servizio dietro invito scritto del Direttore dell’Esecuzione a condurre gli interventi con alacrità e regolarità secondo le norme contrattuali durante il periodo di durata dell’appalto e secondo i termini di tempo indicati dal Direttore di esecuzione in ogni ordine di intervento specifico. Il numero delle richieste e la priorità degli interventi saranno emessi ad insindacabile giudizio di Milano Ristorazione.
1. Gli ordini di lavoro saranno inviati via fax e/o e-mail, in caso d’interventi urgenti questi potranno essere comunicati telefonicamente al Tecnico Responsabile della Ditta e confermati successivamente da un ordine scritto. A tale scopo l’Appaltatore dovrà comunicare al Direttore di esecuzione un recapito telefonico a cui far capo per gli interventi urgenti;
2. L’Appaltatore, ricevuto l’ordine di intervento, dovrà concordare giorno ed orari di intervento con il
Responsabile di Zona di Milano Ristorazione per la località oggetto dell’intervento, e comunicare gli stessi al Direttore di esecuzione;
3. Le zone di decentramento cittadine indicate nel lotto non sono vincolanti per la prestazione dei servizi: potranno essere richiesti, ad insindacabile giudizio della Committente, interventi anche in zone diverse sempre nell’ambito del territorio cittadino.
4. Per ogni ordine eseguito, dovrà essere redatta la bolla di lavoro, debitamente firmata dal responsabile della località o dal Tecnico preposto ai controlli, due copie dovranno essere lasciate nella località. In caso di presa visione dell’intervento, per determinare l’entità dell’intervento o la non disponibilità di materiali occorre emettere una bolla con riportata la frase “presa visione“ e comunicare alla committente a mezzo fax o e-mail entro 24 ore, la data prevista per la conclusione dell’intervento, in caso di mancata comunicazione sarà applicata la penale prevista all’art A.14.1,
5. Su ogni bolla di lavoro dovrà essere riportato in modo leggibile o in stampatello: il numero d’ordine (indicato sulla richiesta) - la data dell’intervento – le operazioni eseguite per ottemperare la richiesta, le eventuali cause del guasto ove previsto, eventuali altri lavori aggiuntivi, i materiali impiegati, l’ora d’inizio e l’ora di ultimazione dell’intervento, n° di matricola e/o codice identificativo. Per gli interventi eseguiti nei locali refettori le bolle dovranno essere controfirmate dal Responsabile di Zona (R.Z.) o da suo delegato, avvisato preventivamente da parte della ditta. Le bolle di lavoro incomplete non verranno contabilizzate fino al loro perfezionamento;
6. Le bolle di lavoro compilate in ogni loro parte dovranno essere inviate xxx xxx x/x x-xxxx x Xxxxxx Ristorazione;
7. La Committente per uniformare e semplificare le operazioni contabili e di riscontro degli interventi eseguiti, fornirà bollettari con il logo della Committente, per redigere su tre copie le bolle di lavoro, le quali saranno considerate le uniche valide ai fini della fatturazione;
8. Gli interventi di manutenzione ordinaria per le prestazioni previste dal presente Capitolato potranno e dovranno essere eseguite, in caso di necessità, in orari extra lavoro (ovvero dalle ore 17,00 alle ore 8,00) e nei giorni festivi, al fine di garantire il funzionamento continuo degli impianti. Pertanto l’appaltatore dovrà, su semplice chiamata del Direttore di esecuzione, presentarsi sul posto entro un’ora dalla chiamata stessa e provvedere alla riparazione in condizioni di sicurezza. Gli ordini di lavoro sono sempre confermati per iscritto;
9. Di tali interventi si dovrà dare comunicazione al Direttore di esecuzione il primo giorno lavorativo, successivo all’intervento, per i provvedimenti necessari;
10. L’Appaltatore dovrà quindi comunicare al Direttore di esecuzione un recapito telefonico notturno e festivo a cui far capo per eventuali richieste di intervento;
11. Le richieste di preventivi e relazioni, da parte della Committente si intendono comprese nel prezzo d’appalto conseguentemente non saranno retribuite;
12. Le manutenzioni appaltate dovranno essere eseguite seguendo le buone regole dell'arte;
13. Dovranno essere segnalate tempestivamente eventuali anomalie riscontrate durante l’esecuzione del servizio al Direttore di esecuzione per i conseguenti provvedimenti;
14. Gli interventi di manutenzione nei centri cucina, attivi, non potranno generalmente essere svolti durante la loro attività, ma dovranno essere concentrati dalle ore 13:00 in poi, tranne in casi particolari decisi dal Direttore di esecuzione in accordo con il responsabile del locale. L’accesso durante il funzionamento della cucina, è subordinato all’uso di camice/tute monouso;
15. I riscontri contabili degli interventi dovranno essere consegnati mensilmente entro e non oltre l’ultimo giorno del mese, e compilati sul portale web della Milano Ristorazione
16. La ditta assuntrice del servizio resterà comunque l’unica responsabile civile e penale per eventuali danni e/o incidenti conseguiti e/o in relazione agli interventi eseguiti;
17. Per gli interventi di manutenzione che risultassero essere particolarmente onerosi, ovvero di importo superiore a €.300.00, prima della loro esecuzione occorrerà darne comunicazione alla committente, ed ottenere la sua approvazione;
18. Per gli ordini di lavoro eseguiti e considerati completi qualora si dovesse ripresentare il problema per cui sono stati emessi o delle difformità nell’esecuzione verrà riemesso un ordine con la dicitura “ordine da rivedere” per il quale non sarà riconosciuto alcun compenso;
B.3 - DOCUMENTI DI IDENTIFICAZIONE
1. L’Appaltatore assume l’obbligo di fornire i propri dipendenti aventi accesso alle località oggetto di intervento, di un apposito documento di identificazione conforme alle disposizioni contenute negli agli art. 18, 20, 21, 26 D.Lgs. 81/2008 ed integrato con quanto indicato nell'art 5 della Legge n. 136/2010.
2. L’Appaltatore qualora subappaltasse parte delle manutenzioni è tenuto a far assumere al subappaltatore l’obbligo descritto al comma precedente.
3. L’addetto ai lavori dovrà sempre essere in possesso del documento di identificazione al fine di esibirlo obbligatoriamente al rappresentante di Milano Ristorazione S.p.A. (Direttore di esecuzione e/o altro funzionario/addetto) che svolgerà le funzioni di controllo.
4. Se, a seguito di controllo, uno o più addetti ai lavori risulteranno sprovvisti del documento di cui ai commi precedenti, saranno acquisite le generalità degli stessi e saranno notificate all’Appaltatore (anche nel caso che gli addetti ai lavori siano alle dipendenze del subappaltatore). L’Appaltatore, entro il giorno successivo, dovrà quindi presentare al Direttore di esecuzione i documenti non esibiti all’atto del controllo.
5. Se entro tale termine i documenti non saranno presentati si applicherà a carico dell’Appaltatore una penale prevista all’art A.14.1 di €.300,00 per ogni addetto sprovvisto del documento di identificazione.
6. La predetta penale sarà applicata a decorrere dal giorno seguente a quello dell’effettuazione del controllo e per ogni altro giorno successivo fino al giorno in cui saranno esibiti i documenti di identificazione relativi agli addetti o all’addetto risultati sprovvisti di documentazione.
7. In presenza di reiterate inosservanze di quanto previsto al presente articolo ferma restando l’applicazione della prevista penale, la Committente si riserva la facoltà di addivenire alla risoluzione del contratto con l’Appaltatore.
B.4 - ATTESTAZIONE DI CORRETTA ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Al termine del contratto e qualora richiesto dall’Appaltatore, verrà rilasciato documento attestante il buon esito del servizio svolto.