L’USO
REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE E
L’USO
DEGLI ORTI SOCIALI NEL COMUNE DI ASCOLI XXXXXX
Approvato con delibera di Consiglio comunale n. 15 del 9 Aprile 2014 pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune dal 15/04/20014 al 30/04/2014 per 15 giorni consecutivi e ripubblicato dal 2/05/2014 al 17/05/2014 ai sensi dell’art. 50, comma 6, dello Statuto comunale.
REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE E L’ USO DEGLI ORTI SOCIALI nel
Comune di ASCOLI XXXXXX
Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 15 del 9/4/2014 Articolo 1 – FINALITA’
Articolo 2 – INDIVIDUAZIONE AREE
Articolo 3 – ASSEGNAZIONE LOTTI
Articolo 4 – AVENTI DIRITTO
Articolo 5 – DURATA ASSEGNAZIONE
Articolo 6 - CANONE DI CONCESSIONE PER SPESE GENERALI
Articolo 7 - RISCOSSIONE DEL CANONE
Articolo 8 - VIGILANZA
Articolo 9 – INFRAZIONI E REVOCA ASSEGNAZIONI
Articolo 10 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Articolo 11 – ORARI
Articolo 12 – OBBLIGHI DEGLI ASSEGNATARI
Articolo 13 – DIVIETI ASSEGNATARI
Articolo 14 – COMITATO
Articolo 15 – NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 1 – Gli orti urbani – Finalità
1- Gli orti urbani sono appezzamenti di terreno, di proprietà comunale, destinati compatibilmente con le finalità sociali, educative, ricreative o terapeutiche, alla coltivazione di piante da frutto, ortaggi, erbe aromatiche, fiori, che vengono messi a disposizione dall’Amministrazione Comunale a favore dei cittadini interessati a svolgere tale attività, per conseguire obiettivi plurimi:
- valorizzare aree non idonee ad essere attrezzate per la pubblica fruizione, integrando l’aspetto paesaggistico e quello sociale;
- costituire una sorta di costante presidio nelle stesse aree, inibendone l’abbandono all’improprio utilizzo o al vandalismo;
- favorire attività all’aria aperta, avvicinando la persona alla conoscenza della natura e dandole nel contempo, l’opportunità di sviluppare la socialità, intrecciare relazioni, creare nuove amicizie, stimolare il senso di appartenenza ad un gruppo attivo;
- promuovere la cultura dell’alimentazione tradizionale, della riscoperta delle varietà tipiche, dando anche vita in un futuro ad una fattoria didattica con il coinvolgimento delle scuole e in collaborazione delle aziende agricole cittadine per far conoscere alle nuove generazioni l’importanza di una buona agricoltura e il lavoro dell’agricoltore, non solo da un punto di vista alimentare, ma anche culturale e ambientale;
- consolidare il rapporto di fiducia e di collaborazione con le istituzioni;
- consentire un’integrazione al reddito per le famiglie indigenti.
2 - I lotti di terreno destinati ad orti, di superficie variabile convenzionalmente tra i 50 mq. e i 200 mq., vengono assegnati ai cittadini interessati che ne facciano domanda, in possesso di specifici requisiti stabiliti dal presente regolamento.
3- In nessun caso l’assegnazione degli orti può essere finalizzata allo svolgimento di attività a scopo di lucro.
Art. 2 – Individuazione delle aree ortive
1- La Giunta Comunale, sulla base delle previsioni o delle compatibilità di P.R.G., individua, reperisce e attribuisce uno specifico toponimo alle aree destinate ad orti urbani, ai fini della assegnazione ai cittadini interessati, da parte degli Uffici comunali che provvedono alla tenuta ed all’aggiornamento dell’elenco delle aree e dei lotti disponibili, assegnati e non.
2 - Potranno essere individuate nuove aree, compatibilmente alla natura non edificatoria, temporanea e collettiva degli orti urbani, idonee allo svolgimento delle attività di cui all’art.1, autorizzate a tale fine con specifico atto di Giunta Comunale.
3 – Ogni area ortiva, comprensiva di più lotti, potrà avere un nucleo di servizio per la rimessa degli attrezzi ed altro, avente le seguenti caratteristiche: dovrà consistere in una struttura in legno removibile, la cui superficie coperta dovrà occupare massimo il 5% dell’estensione dell’area, la cui altezza dovrà essere massimo di 3 (tre) metri lineari, la cui distanza minima dai confini di proprietà sia di 5 (cinque) metri. E’ data facoltà di valutare la possibilità di installare pannelli fotovoltaici.
Art. 3 – Assegnazione dei lotti
1 - L'assegnazione dei lotti di area ortiva è effettuata dagli Uffici comunali incaricati che provvedono con le seguenti modalità:
- l’ufficio comunale competente predispone con cadenza triennale un apposito bando o avviso da pubblicarsi all'albo pretorio del Comune;
- l’Ufficio comunale competente stabilisce i criteri di valutazione dei requisiti e fissa i punteggi, da riportare nel suddetto bando;
- l'Ufficio comunale competente provvede a registrare le domande pervenute; esegue l'istruttoria e richiede la documentazione;
- l'Ufficio comunale competente redige la graduatoria, la approva, predisponendo apposita determinazione Dirigenziale;
2 - Le domande devono essere redatte su apposito modulo da ritirare presso i predetti Uffici e devono essere corredate di copia di un documento di identità
valido, di attestazione ISEE relativa al nucleo familiare e di un'auto certificazione in cui i richiedenti dichiarino:
- i propri dati anagrafici;
- la residenza;
- di non detenere, né a titolo gratuito né a titolo oneroso, di altro terreno coltivabile, pubblico o privato nel territorio di Ascoli Xxxxxx o di altro Comune della Valle del Tronto, né svolgere attività di coltivazione su fondi appartenenti, a qualsiasi titolo, a familiari o terzi;
- il consenso al trattamento dei dati personali.
3 - Ogni assegnatario deve sottoscrivere apposito atto amministrativo che riporta in estratto le norme contenute nel presente regolamento. All'atto della sottoscrizione l'assegnatario deve consegnare all’Ufficio competente copia della ricevuta comprovante il versamento del canone di cui al successivo art. 6.
4 - L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di rientrare in possesso dell'appezzamento assegnato in qualsiasi momento per sopravvenute esigenze di pubblica utilità, dandone preavviso di tre mesi all'assegnatario.
5- L’Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità civile o penale per danni o incidenti a persone e cose che dovessero derivare dalla gestione e coltivazione degli orti di cui trattasi.
Art. 4 – Aventi diritto
1 - Hanno diritto all’assegnazione degli orti i fruitori unicamente di reddito da pensione, le persone disoccupate e inoccupate residenti nel Comune di Ascoli Xxxxxx che siano in grado di provvedere direttamente, anche con l’aiuto di un componente del proprio nucleo familiare, alla coltivazione dell'orto assegnato e non detenere, né a titolo gratuito né a titolo oneroso, altro terreno coltivabile, pubblico o privato nel territorio di Ascoli Xxxxxx o altro Comune della Valle del Tronto, né svolgere attività di coltivazione su fondi appartenenti, a qualsiasi titolo, a familiari o terzi. Il presente requisito dovrà essere comprovato da una dichiarazione sottoscritta dal richiedente ed allegata alla domanda di assegnazione.
2 - Costituiscono titoli di preferenza, nell’ordine:
- il reddito inferiore risultante dall’attestazione ISEE relativa al nucleo familiare;
- il numero dei componenti del nucleo familiare (in caso di reddito di uguale importo si dà la precedenza al nucleo familiare più numeroso);
- l’età anagrafica (in caso di reddito di uguale importo e di uguale numero di componenti del nucleo familiare si dà la precedenza ai richiedenti più anziani).
3 - Non potrà, in nessun caso, essere assegnato più di un orto per nucleo familiare.
4 - L’Ufficio comunale competente si riserva la facoltà di effettuare, ai sensi di legge, controlli a campione per verificare la veridicità delle dichiarazioni nelle autocertificazioni prodotte dagli assegnatari.
5 - L’Ufficio comunale competente, oltre a quanto stabilito nei precedenti commi, può siglare appositi accordi per l'assegnazione di orti ai Servizi sociali o educativi, ai Centri e le Comunità per disabili, per anziani, per ex-tossicodipendenti e per ex-carcerati e alle Associazioni e Cooperative senza scopo di lucro che si occupano di utenti svantaggiati, assegnando appezzamento di terreno previa delibera di Giunta Comunale attraverso manifestazione di interesse. In questo caso l'accordo deve essere accompagnato da un progetto educativo finalizzato, che deve essere aggiornato anno per anno dall'Ente convenzionato. Gli assegnatari per effetto di tali convenzioni fruiscono dell’esenzione dal pagamento del canone di contribuzione alle spese generali di cui all'art. 6.
Art. 5 – Durata dell'assegnazione
1 - L'assegnazione ha la durata di tre (3) anni, con possibilità di anticipata disdetta da parte dell'assegnatario entro il 31 ottobre di ciascun anno.
2 - Gli assegnatari, almeno 30 giorni prima della scadenza triennale possono richiedere, il rinnovo della assegnazione dell’area ortiva, della stessa durata della originaria. L’Ufficio tecnico competente, verificherà la corretta conduzione dell'orto nei tre anni di gestione sulla base delle norme contenute nel presente regolamento. Condizione per il rinnovo è che non risultino agli atti ingiunzioni né sanzioni per fatti gravi a carico dell’assegnatario come la mancata corresponsione della quota di contribuzione o conduzione non corretta dell’orto.
3 - L’Ufficio comunale competente approva l'elenco degli assegnatari che hanno richiesto il rinnovo e procede alla assegnazione.
4 - Non è mai ammesso il rinnovo tacito.
5 - L’orto deve essere coltivato direttamente e con continuità dall’assegnatario e non può né essere ceduto, né dato in affitto,
6 - Non esiste diritto di successione e non è ammessa delega ad altre persone, neanche se familiari, ad eccezione di quanto previsto ai commi successivi.
7 - In caso di assenza prolungata, per vacanza, malattia o altro, l'assegnatario è tenuto a comunicare la propria temporanea assenza all’Ufficio comunale competente e deve fornire apposita delega che consenta l'eventuale presenza nell'orto di un'altra persona. Qualora per motivi personali non sia possibile garantire la coltivazione dell'orto, è fatto obbligo all'assegnatario di darne comunicazione all’Ufficio comunale, per gli adempimenti di competenza (revoca della concessione).
8 - Il coniuge che abbia nel tempo condiviso la conduzione dell'orto può, in caso di morte dell'assegnatario, fare una richiesta scritta di continuazione di conduzione dell'orto, purché in possesso dei requisiti di cui all’art. 4. L'Ufficio Comunale competente, sulla base delle risultanze dell’istruttoria, effettua la variazione di intestazione dell’area ortiva, fermi restando la condizione e i termini di scadenza dell’assegnazione originariamente previsti.
9 - In ogni caso, dopo il decesso dell'assegnatario, l’orto resta a disposizione dei familiari fino a maturazione del successivo raccolto dei frutti.
10 - In caso di revoca dell'assegnazione, di rinuncia da parte di un assegnatario o decesso senza successione, subentra nell'assegnazione il primo dei richiedenti non assegnatari presenti in graduatoria in tal caso le concessioni avranno durata pari all’originaria scadenza.
11 – L’assegnazione verrà a cessare automaticamente alla fine del raccolto per coloro che si trasferiranno fuori dell’ambito territoriale comunale.
Art. 6 –Quota di contribuzione alle spese generali
1 – La quota di contribuzione alle spese generali a carico dei conduttori è fissata annualmente con delibera di Giunta. Eventuali modifiche alla quota di contribuzione verranno apportate dalla stessa Giunta.
2 - E’ prevista una riduzione del 50% del canone annuo, qualora l’assegnatario abbia un reddito ISEE inferiore ad € 4.500,00 annui.
3 - Per le assegnazioni effettuate in corso d’anno il canone la quota di contribuzione verrà determinata in proporzione ai mesi di utilizzo.
Art. 7 – Riscossione del canone
1 - La quota di contribuzione di cui all'art. 6 deve essere corrisposta al Comune di Ascoli Xxxxxx tramite versamento su appositi bollettini postali entro il 31 marzo dell'anno cui si riferisce il canone stesso.
2 - Ciascun assegnatario sosterrà le spese di gestione del lotto assegnato, senza che ciò possa costituire corrispettivo della concessione in uso, che rimane a titolo gratuito e temporaneo.
Art. 8 – Vigilanza
1 - La vigilanza avviene attraverso il Servizio di Polizia Municipale e del personale comunale preposto alla gestione del verde pubblico ed eventualmente a mezzo di altro personale appositamente incaricato.
Art. 9 – Infrazioni e revoca dell'assegnazione
1- L'Ufficio Comunale competente, sulla base di segnalazioni relative ad infrazioni o violazioni del presente regolamento, accertate come al precedente articolo 8,
provvede a contestare la violazione e diffida l'assegnatario a provvedere alla regolarizzazione assegnando un congruo termine.
2 - L’Ufficio comunale competente dichiara i casi di decadenza e dispone la revoca delle assegnazioni in presenza di infrazioni al presente Regolamento, accertate e contestate come sopra.
3 - La revoca è comunque disposta, previa comunicazione all'interessato, nei seguenti casi:
- palese abbandono e non coltivazione dell'orto;
- mancato pagamento del canone entro il 31 marzo dell’anno di riferimento;
- contenziosi risolti con vie di fatto o minacce al personale tecnico o di vigilanza.
Art. 10 – Manutenzione straordinaria
1 - La manutenzione straordinaria degli orti compete al Comune di Ascoli Xxxxxx. A titolo esemplificativo può consistere in sostituzione di recinzioni e staccionate, interventi sulle strutture e sugli impianti, manutenzione di pompe ed impianti comuni. Anche il pagamento delle utenze compete al Comune, che potrà attingerà dalle quote di contribuzione versate dagli assegnatari.
2 - Sarà compito degli Uffici comunali preposti al Servizio di manutenzione quantificare, in sede di previsioni di bilancio, le risorse necessarie per la manutenzione straordinaria degli orti nel corso dell’esercizio finanziario e per la realizzazione iniziale dei box per la rimessa attrezzi.
3 - L’Amministrazione non risponderà per furti, atti vandalici, danni per eventi naturali, infortuni o incidenti, interruzione di servizi che si possano verificare.
4 – In caso di neve l’amministrazione non provvederà allo sgombero ed al getto di sale per ghiaccio nelle vie di accesso ai lotti. E’ vietato depositare la neve rimossa dalle aree, nelle vie di transito.
Art. 11 - Orari
1 - L’accesso agli orti è consentito dalle ore 6.00 alle ore 22.00;
2 -L’irrigazione che è consentita esclusivamente utilizzando acqua non potabile, viene effettuata nel periodo da marzo ad ottobre compresi, dalle ore 6.00 alle ore
9.00 e dalle ore 18.30 alle ore 22.00, fatte salve diverse disposizioni.
Art. 12 – Obblighi degli assegnatari
1 - Gli assegnatari degli orti sono tenuti all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
- coltivare in modo corretto l'orto, curando in particolare modo l'aspetto estetico ed igienico e la manutenzione ordinaria dello stesso;
- curare la più scrupolosa pulizia del proprio spazio e degli spazi comuni;
- osservare le norme di buon vicinato e collaborare con il Comune per la gestione e vigilanza delle aree e dei servizi prossimi agli insediamenti;
- vigilare sull'insieme degli orti e sulle eventuali aree verdi limitrofe, segnalando agli organi competenti ogni anomalia;
- pagare la quota relativa al rimborso delle spese così come stabilita tra il Comune ed il Comitato;
- sottoscrivere e rispettare il Regolamento d'uso dell’area ortiva;
- segnalare all’ufficio preposto il cambio di residenza e di numero telefonico o l'assenza prolungata dall'orto, per vacanza, malattia o altro.
Art. 13 – Divieti agli assegnatari
1 - Agli assegnatari degli orti è fatto divieto:
- di abbandonare rifiuti dentro e intorno all'orto o accatastare materiali di qualunque genere e natura che rechino danno all'estetica dell'orto. I rifiuti prodotti dall'orto devono essere smaltiti dagli assegnatari;
- di usare l'acqua per scopi diversi dall'innaffiatura del terreno o dal dissetarsi (se potabile);
- di recare disturbo al vicinato con rumori eccessivi di qualsiasi natura, accendere fuochi;
- di installare gruppi elettrogeni, bombole di gas e qualsiasi altro elemento che possa arrecare danni all'incolumità altrui;
- di modificare le strutture avute in uso e alterare in qualsiasi maniera le attrezzature date in dotazione: ad es. baracche, cassapanche, per il ricovero degli attrezzi, piastre per la realizzazione di vialetti interni, reti perimetrali e interne, cancelli, impianti;
- di allevare animali di qualsiasi tipo e tenere animali stabilmente all'interno dell'orto e nelle parti comuni;
- di ammassare letame all'interno dell'orto, oltre all'uso strettamente necessario;
- di piantare qualsiasi albero da frutto e non, compresi i vigneti;
- di affittare o dare in uso a terzi l'orto avuto in gestione;
- di avvalersi di manodopera retribuita per la coltivazione del terreno;
- di erigere manufatti;
- di usare utilizzare prodotti chimici e/o pesticidi nocivi a persone e animali;
- di alterare in alcun modo il perimetro e la fisionomia del proprio orto;
- di modificare il terreno rispetto alle quote altimetriche;
Art. 14 - Comitato
1 - I concessionari degli appezzamenti, riuniti in assemblea convocata per la prima volta dall’Amministrazione Comunale, eleggono, a maggioranza degli assegnatari, un Comitato per la gestione degli orti composto da n. 3 rappresentanti, di cui n. 1 individuato come Presidente dal maggior numero di voti ricevuti.
2 - Il Comitato ha durata triennale e può essere rinnovato. L’assemblea può revocare uno o più rappresentanti o l’intero Comitato solo se vi è la contestuale surroga dei rappresentanti revocati.
3 - E’ compito del Comitato:
- mantenere i rapporti tra i singoli concessionari e l’Amministrazione comunale;
- predisporre e affiggere nella bacheca situata presso gli orti, la tabella dei turni delle pulizie delle parti comuni;
- segnalare agli uffici comunali le esigenze di manutenzione straordinaria, i casi di inadempienza dei concessionari e i comportamenti tali da richiedere provvedimenti specifici;
- vigilare affinché ogni assegnatario provveda alle necessarie operazioni di manutenzione di sua pertinenza ed alla conservazione in buono stato della recinzione, della siepe e del ricovero degli attrezzi;
- convocare l’assemblea degli assegnatari;
- stabilire i criteri per l’utilizzo e la ripartizione dell’acqua.
4 - Ogni controversia, questione o vertenza verrà esaminata dal Comitato con riferimento al presente regolamento.
Art. 15 – Norme finali e transitorie
1 - Il presente Regolamento entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della delibera di approvazione da parte del Consiglio Comunale.
2 - Il presente regolamento è passibile di modifiche che potranno essere adottate successivamente dall’Amministrazione Comunale sulla base delle esperienze maturate durante il periodo di iniziale applicazione, nonché in base a norme e suggerimenti. Le eventuali innovazioni, pena decadenza della assegnazione dovranno essere integralmente accettate dagli assegnatari.