REGOLAMENTO DI CERTIFICAZIONE RELATIVO ALL’ACCORDO PREVENTIVO PER ASCENSORI IN DEROGA
REGOLAMENTO DI CERTIFICAZIONE RELATIVO ALL’ACCORDO PREVENTIVO PER ASCENSORI IN DEROGA
INDICE
1. GENERALITA’ 2
2. CAMPO DI APPLICAZIONE 3
3. RIFERIMENTI NORMATIVI 3
4. DEFINIZIONI 3
5. ACCESSO ALLA CERTIFICAZIONE 4
6. FASI DELL’ITER DI CERTIFICAZIONE 4
8. VALIDITA’ DELLE CERTIFICAZIONI E SORVEGLIANZA 9
9. RECLAMI DEL PROPRIETARIO 9
10. TARIFFE ECONOMICHE 10
11. DIRITTI E DOVERI 11
12. RISERVATEZZA 14
13. DOVERE D’INFORMAZIONE 14
14. MODIFICHE AL REGOLAMENTO 15
00 | 02 | 05/06/2018 | Modifiche per adeguamento al nuovo regolamento 2016/679 | ||
00 | 01 | 17/06/2016 | Modifiche a seguito esame documentale Rif. DC2016UTL004 inviato il 15/06/2016 | ||
00 | 00 | 29/02/2016 | Prima emissione | ||
Ed. | Rev. | Data | Descrizione | Redazione e Verifica RGQ | Approvazione LA DIREZIONE |
ALLEGATI 22
1. GENERALITA’
Questo documento ha lo scopo di regolamentare il servizio offerto e la metodologia operativa della OE.CIS. stabilendo le fasi e le regole principali per la concessione delle Certificazioni di conformità per l’accordo preventivo per istallazionedi ascensori in deroga(con fossa e/o testata ridotta) secondo quanto previsto dalla normativa cogente. Il Regolamento definisce le azioni che debbono essere effettuate a tal fine, sia da parte di OE.CIS. che da parte del committente.
Ai fini del presente Regolamento si intendono tutte le attività di valutazione della conformità che comportano l’emissione da parte di OE.CIS. del certificato.
Il presente Regolamento costituisce parte integrante del contratto tra OE.CIS. e il committente, ed è a disposizione di tutti gli interessati.
OE.CIS. applica le condizioni e le procedure in modo non discriminatorio ovvero:
• i servizi sono accessibili a tutti coloro che ne fanno domanda e che si impegnanocontrattualmente ad osservare i requisiti del regolamento stesso;
• non vengono adottate condizioni indebite di carattere finanziario o di altra natura;
• l’accesso alla valutazione e certificazione non viene condizionato dalle dimensioni del proprietario odall’appartenenza a particolari associazioni o gruppi.
La consulenza nella definizione ed applicazione dei requisiti per ottenere la certificazione non rientra tra i servizi forniti da XX.XXX.xx quale, in accordo aquanto stabilito dal RG-01 Accredia “Regolamento per l’accreditamento degli Organismi di certificazione”, non svolgeattività di consulenza.
2. CAMPO DI APPLICAZIONE
Il presente Regolamento ha lo scopo di definire i rapporti tra OE.CIS. e i proprietari di uno stabile che intendono ottenere la certificazione per poter presentare la domanda diistallazione di ascensori in deroga al Ministero dello Sviluppo Economico.
I requisiti indicati nel presente regolamento e le conseguenti valutazioni e decisioni dell’OE.CIS. sono riferiti unicamente ai soli aspetti specificamente connessi col campo di applicazione della certificazione e del servizio richiesti.
Il presente regolamento si riferisce:
⮚ all’esame della completezza della documentazione fornita dal cliente al fine di attestare la sussistenza delle motivazioni che rendono necessario il ricorso all’istallazione di ascensori con spazi di sicurezza in testata e fossa ridotti;
⮚ analisi della conformità delle soluzioni tecniche alternative proposte.
3. RIFERIMENTI NORMATIVI
Il presente Regolamento è stato formulato nel rispetto delle indicazioni e degli indirizzi espressi dalle normativeapplicabili(Allegato F Normativa di riferimento).
4. DEFINIZIONI
Organismo di certificazione: Organismo che effettua la certificazione di conformità.
Attività per la certificazione: Insieme delle operazioni di carattere tecnico e amministrativo che consentono sulla base della documentazione fornita, della valutazione dei rapporti di ispezione e dei rapporti di prova, la formulazione di un giudizio di assicurazione di conformità.
Certificazione di conformità: Atto mediante il quale una terza parte indipendente dichiara che, con ragionevole attendibilità, un determinato prodotto, processo, servizio o sistema è conforme ad una specifica norma o ad altro documento normativo.
Organismo di ispezione: Organismo che esegue ispezioni.
Ispezione:Esame di un processo, di un prodotto, di un servizio, o di una installazione, o di una loro progettazione e determinazione della loro conformità a requisiti specifici o, sulla base di “un
giudizio professionale”, a requisiti generali.
5. ACCESSO ALLA CERTIFICAZIONE
Tutti i proprietari di uno stabile esistente e di nuova costruzione (indipendentemente da dimensioni, appartenenza, ad associazioni o gruppi, ecc) che abbiano la necessità di istallare un ascensore i deroga possono accedere senza discriminazioni alla certificazione a meno che non siano sottoposti a provvedimenti legali.
Perché venga attivato l’iter certificazione da parte della OE.CIS., il richiedente deve:
• Accettare le condizioni fissate nel presente Regolamento di Certificazione relativo all’accordo preventivo per ascensori in deroga;
• Fornire tutta la documentazione richiesta;
La Certificazione è subordinata al regolarepagamento degli importi definiti all’interno dell’offerta economica.
6. FASI DELL’ITER DI CERTIFICAZIONE
6.1. Informazioni preliminari
Il primo contatto tra il fornitore e la OE.CIS. si manifesta con la richiesta da parte del cliente di un preventivo a seguito del quale la OE.CIS. comunica l’Offerta e laDomanda di Certificazione trasmettendo e/o rendendo disponibile anche il presente Regolamento.
OE.CIS. è altresì disponibile a pianificare una visita informale presso il proprietariocol solo scopo di presentare l’Offerta e fornire chiarimenti sulle procedure OE.CIS..
6.2. Domanda di certificazione
Per l’apertura dell’iter di certificazione il proprietario deve inoltrare all’OE.CIS. la Domanda di certificazione compilata e firmata. (Mod.16.01 Domanda certificazione preventiva per ascensori in deroga).
Con la presentazione della domanda di certificazione il richiedente si impegna ad osservare il presente Regolamento.
Il fornitore allega alla Domanda di certificazione i dati ed i documenti indicati nella stessa. Al ricevimento dei suddetti documenti OE.CIS., dopo avere esaminato la completezza dei dati ricevuti e chiesta l’eventuale integrazione, valuta la propria capacità ad eseguire la certificazione richiesta e, in caso positivo, approva la domanda di certificazione e predispone l’offerta per la certificazione (Mod.16.02 Offerta Certificazione preventiva per ascensori in deroga).
Al ricevimento dell’offerta firmata e timbrata dal fornitore per accettazione OE.CIS. assegna un numero di piano di certificazione.Con l’accettazione della Domanda di certificazione OE.CIS. si impegna a rendere disponibili le risorse necessarie ed a pianificare l’attività di valutazione per verificare la completezza della documentazione fornita dal cliente, al fine di attestare la sussistenza delle motivazioni che rendono necessario il ricorso all’istallazione di ascensori con spazi di sicurezza in testata e fossa ridotti; e ad analizzare la conformità delle soluzioni tecniche alternative proposte.
7. Documentazione da presentare
Ai fini dell’accordo preventivo il proprietario dello stabile e dell’impianto o suo il legale rappresentante (o l'installatore dell'ascensore purché lo stesso sia delegato per iscritto dal proprietario dell'impianto) deve presentare a OE.CIS. la documentazione distinguendo due casistiche che possono verificarsi con l'utilizzo o meno della norma UNI EN 81-21.
caso 1 (Senza l'utilizzo della Norma EN 81-21)
• Documentazione attestante Impedimenti oggettivi: dovrà essere presentata dichiarazione a dimostrare gli impedimenti oggettivi. Per impedimenti oggettivi come:
⮚ Vincoli derivanti da Regolamenti edilizi comunali o stabiliti dalle Soprintendenze per i Beni architettonici e per il Paesaggio;
⮚ Impossibilità oggettive dovute a vincoli naturali geologici (falde acquifere, terreni instabili) o strutturali (strutture ad arco a volta, strutture di fondazione, solette o travi portanti in testata, ecc);
⮚ Diritti di soggetti terzi, quando gli stessi non investono la proprietà delle parti comuni.
Si precisa che i casi sopra presenti non sono esaustivi della totalità delle situazioni in cui può essere richiesto l’accordo preventivo ai sensi del punto 2.2 dell’allegato I della direttiva 2014/33/UE e che la richiesta di accordo deve comunque sempre far riferimento alle caratteristiche peculiari dell’edificio indipendentemente dal tipo di ascensore che si intende istallare. L’istallazione di ascensori di nuova concezione, conformi o meno alla norma armonizzata UNI EN 81-21, o di modelli certificati, che consentono la realizzazione di spazi liberi o volumi di rifugio ridotti, non risulta di per sé stessa condizione sufficiente per la concessione di eventuale accordo preventivo.
Per gli edifici nuovi la motivazione può essere ritenuta adeguata solo se riferita in modo determinante a impedimenti di carattere geologico e gli altri eventuali vincoli possono essere considerati solo quali motivazioni integrative.
Le dichiarazioni o i documenti di cui al presente punto devono essere sottoscritte, o firmate per copia conforme, dal proprietario da tecnico abilitato secondo le rispettive competenze.
• L'analisi dei rischi: riferita specificatamente alle difformità, rispetto alle norme UNI EN 81-1 oppure alle UNI EN 81-2 per gli spazi in fossa/testata e per la mancanza di uno o di entrambi. L'analisi dei rischi, deve indicare il luogo dove verrà installato l'impianto e riportare la marca, il numero di fabbrica altro elemento identificativo dell'impianto stesso. L'analisi dei rischi dovrà in seguito essere conservata dal proprietario dell'edificio e dell'impianto o dal suo rappresentante legale, validata con un timbro e una firma in ogni pagina da parte di OE.CIS. che certificherà l'impianto di cui sopra;
• Piante e sezioni: su fogli formato A4, relativi all'ubicazione dell'impianto di ascensore nel perimetro dell'edificio, firmati e timbrati da tecnico abilitato.
• Dichiarazione di attestazione: circa l'inesistenza di interazioni con l'opera edilizia esistente tali da compromettere la stabilità di tutto o in parte della stessa, sottoscritta da progettista avente titolo, iscritto all'Albo. La dichiarazione dovrà riportare anche, qualora ne esistano le condizioni, la dichiarazione che l'opera risponde al soddisfacimento del punto 5.5 delle norme UNI EN 81-1 e 81-2 nel caso in cui esistano degli spazi accessibili situati sotto la traiettoria della cabina o del contrappeso o della massa di bilanciamento.
• Relazione tecnica: redatta dall'installatore su come verrà realizzato l'impianto, i piani che serve, la portata e tutti gli elementi ritenuti utili ad una migliore comprensione della problematica riscontrata.
• Copia del libretto di manutenzione: da cui risulti l'evidenza delle istruzioni al manutentore per quanto riguarda la difformità in fossa o in testata.
Caso 2 (Con l'utilizzo della Norma UNI EN 81-21)
• Documentazione attestante Impedimenti oggettivi: come per la Caso 1.
• Dichiarazione: sottoscritta dall'installatore nella quale dovranno essere descritti i punti della norma 81-21 presi in considerazione;
• Piante e sezioni: come per la Caso 1.
• Dichiarazione di attestazione: come per la Caso 1.
• Relazione tecnica: come per la Caso 1.
• Copia del libretto di manutenzione: come per la Caso 1.
Per entrambe i casi tutte le dichiarazioni dovranno essere presentate ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000. (Vedere FAC –SIMILE DICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 47 DEL D.P.R. 445/2000 IN ALLEGATO A).
7.1. Analisi della documentazione
OE.CIS. nominal’incaricato della analisi della documentazione. Il risultato di tale analisi è registrato in termini di presenza della documentazione richiesta, completezza e conformità o non conformità alla normativa cogente delle soluzioni tecniche alternative proposte.
Nel caso in cui dall’esame della documentazione dovessero emergere delle non conformità, queste vengono registrate e segnalate al cliente via fax o e-mail, qualora i dati informativi richiesti non risultino sufficienti alla acquisizione della pratica, chiede al cliente i dati mancanti
Nel caso in cui l’esame della documentazione risulti positivo il comitato di certificazione delibera sulla conformità di quest’ultimo, in caso di esito positivo si procede con il rilascio del certificato, e alla comunicazione al cliente che il certificato è presente sul sito insieme alla fattura, e nel caso in cui sia presente, alla validazione dell'analisi dei rischi in ogni pagina apponendo il timbro e firma di
OE.CIS..
In caso di esito negativo verranno richieste delle integrazioni, qualora fossero incolmabili, si comunicherà l’esito negativo.
7.2. Attività di sopralluogo
OE.CIS.valuterà la necessità di un eventuale sopralluogo e può nominare un ingegnere incaricato formalmente per la verifica, registrando la decisione sul modulo di domanda di certificazione, e contattando il proprietario per concordare la data.
Al verificatore viene conferito mandato di effettuare il sopralluogo al fine di confermare se questo soddisfi tutti i requisiti relativi allo scopo della certificazione ed alle norme rientranti nel campo di applicazione della certificazione richiesta.
A tale fine il richiedente deve consentire il corretto svolgimento delle attività nei tempi indicati, garantendo la presenza del personale necessario alla esecuzione del sopralluogo di valutazione, e garantendo l’accesso ai luoghi ove l’ascensore sarà installato.
In caso negativo emetterà un rapporto nel quale vengono dettagliatamente motivate le ragioni del rifiuto descrivendo le situazioni di non conformità riscontrate.
8. VALIDITA’ DELLE CERTIFICAZIONI E SORVEGLIANZA
La validità del certificato emesso è subordinata al fatto che non siano apportare modifiche rispetto a quanto dichiarato nella documentazione ricevuta e approvata da OE.CIS
Gli obblighi di OE.CIS. nel confronti del Cliente si esauriscono con la notifica dell'attestato.
Il proprietario dello stabile deve inoltre, una volta ottenuta la certificazione fare dichiarazioni, o a far riferimento alla propria certificazione, in maniera coerente con il campo di applicazione della certificazione stessa e a garantire che il documento venga usato nella maniera corretta per le finalità a cui è destinato.
Nel caso sia possibile accertare che tali condizioni non siano state rispettate OE.CIS si riserva la possibilità di revocare il certificato e di comunicarlo al Ministero dello Sviluppo Economico. In questo caso il proprietario è tenuto comunque al pagamento del servizio rispetto a quanto concordato nell’offerta accettata.
Si precisa che OE.CIS si assume la responsabilità di dichiarare la conformità solo sulla base di documenti e dichiarazioni prodotte dal proprietario dello stabile o dal suo legale rappresentante che invece ne risponde in prima persona in caso di dichiarazioni false o non corrispondenti alla situazione reale.
9. RECLAMI DEL PROPRIETARIO
Il proprietario può presentare ad OE.CIS. reclami/contenziosi relativi al suo operato o a quello dei propri collaboratori.
La Direzione valuterà, anche avvalendosi eventualmente dell’aiuto del RGQ/RTtramite indagini accurate ed eventualmente anche pianificando una riunione supplementare la fondatezza e la causa del reclamo.
OE.CIS. garantisce che la gestione di eventuali e ricorsi è esclusivamente affidata a personale non coinvolto nell’oggetto del reclamo/ricorso.
Una volta accertata la fondatezza ed individuata la causa del reclamo, si procederà alla valutazione di idonee azioni correttive da intraprendere utilizzando i modelli predisposti. Le azioni correttive intraprese sono gestite così come descritto nella procedura interna di riferimento e vengono comunicate per iscritto dalla OE.CIS. all’Organizzazione reclamante entro 30gg dal ricevimento del reclamo.
Il reclamo si intende chiuso se il ricorrente è soddisfatto e ne fa pervenire comunicazione scritta a OE.CIS.
Qualora il reclamante non risulti soddisfatto della risposta ricevuta, o non accetti alcune decisioni prese da OE.CIS,può presentare ricorso per iscritto indirizzandolo ad OE.CIS. e per conoscenza al Comitato per l’Imparzialità.
La Direzione deciderà in modo autonomo le risorse e il personale da impiegare per svolgere le opportune indagini volte ad accertare la fondatezza del ricorso, la causa e/o le motivazioni addotte dal ricorrente. Dopo avere esaminato il risultato delle indagini, adotta le eventuali azioni correttive per la soluzione del ricorso, esprime la propria decisione e la comunica al ricorrente in forma scritta. La decisione viene comunicata entro 30 gg dal ricevimento del ricorso. Il ricorso si intende chiuso se il ricorrente si ritiene soddisfatto e ne dà comunicazione scritta a OE.CIS..
Nel caso di eventuali controversie attinenti a termini di legge, il Foro competente è quello di Roma.
10. TARIFFE ECONOMICHE
Le tariffe che regolano le prestazioni di OE.CIS. vengono definite nell’Allegato E Tariffario.I pagamenti devono essere versati nei tempi e con le modalità indicatenell’offerta e nelle successive comunicazioni amministrative.
Il mancato versamento delle somme richieste comportala non effettuazione da parte della OE.CIS. dell’attività e, quando applicabile, l’emissione di una lettera di diffida,contenente il termine per l’effettuazione del pagamento, decorso il quale si procederà automaticamente alla revocadella certificazione.
11. DIRITTI E DOVERI
11.1. Impegni del proprietario
Al momento della presentazione della Domanda di Certificazione a OE.CIS. viene chiesto al proprietario:
• di attenersi ai requisiti indicati nel Regolamento, informandone tutto il personale che svolga mansioni riferibili alle attività di verifica;
• di fornire le informazioni rilevanti per consentire a OE.CIS. di pianificare le attività.
Il fornitorefirmando la Domanda si impegna a:
• fornire supporto necessario per la conduzione delle valutazioni, inclusa la messa a disposizione della documentazione per l’esame;
• consentire l’accesso alle aree ed alle registrazioni rilevanti per l’oggetto della certificazione;
• convenire che nel caso di danni a terzi arrecati dai propri prodotti nessuna responsabilità può essere attribuita a OE.CIS.;
• non formulare analoga domanda di Certificazione per le stesse tipologie di prodotti ad altro Organismo notificato;
• rispettare quanto previsto dalle Leggi e dai Regolamenti in materia di impianti ascensori e montacarichi;
• ad accettare gli esiti della valutazione di conformità e le conseguenti decisioni di OE.CIS.;
• assolvere al pagamento delle quote pattuite nei tempi e secondo le modalità concordate;
• non usare l’attestazione di conformità, o altra forma di comunicazione ad essi attinente in modo tale da portare discredito o perdita di fiducia nei confronti di OE.CIS. e/o del servizio di valutazione considerato;
• comunicare eventuali procedimenti giudiziari e/o provvedimentisanzionatori da parte di autorità competenti, in relazione ad aspetti legati al sistema di gestione oggetto dicertificazione;
• comunicare tempestivamente alla OE.CIS. eventuali modifiche apportate al prodotto oggetto di certificazione;
• consentire il diritto agli ispettori Accredia di accedere alle proprie sedi anche con preavviso ridotto per attività di controllo;
• consentire il diritto agli ispettori OE.CIS. di accedere alle proprie sedi anche con preavviso ridotto per attività di eventuale sopralluogo.
• adottare le opportune azioni correttive a seguito di ogni carenza rilevata nella documentazione presentata, che hanno effetto sulla conformità ai requisiti della certificazione;
• documentare le azioni adottate e renderle disponibili ad OE.CIS.
11.2. Impegni di OE.CIS.
La OE.CIS.:
• concedelibero accesso ai propri servizi ai richiedenti, senza alcuna discriminazione di carattere finanziario o altre condizioni indebite;
• non esercitaattività di consulenza, nemmeno attraverso subappalti asuoi fornitori e si assicura che il proprio personale non abbia avuto rapporticontrattuali in tal senso a partire dagli ultimi tre anni dalla data dell’impegno assunto e per i due annisuccessivi a tale incarico;
• opera valutazionicon evidenze oggettive;
• riconosce l’importanza dell’imparzialità nella certificazione, per questo motivo svolge leproprie attività con obiettività, evitando eventuali conflitti d’interesse.
• si impegna inoltre ad operare nel rispetto dei principi di:
o indipendenza (OE.CIS. garantisce che la propria struttura organizzativa e le persone incaricate delle attività di valutazione, agiscano in condizioni da garantire indipendenza di giudizio rispetto ai compiti assegnati). OE.CIS. si impegna ad accettare eventuali segnalazioni motivate da parte del cliente, relativamente alla sussistenza di incompatibilità di incarico, che potrebbero compromettere quanto sopra.
o imparzialità (OE.CIS. garantisce che la propria struttura organizzativa e le persone incaricate delle attività di valutazione agiscono in condizioni da garantire un giudizio imparziale). L’imparzialità viene inoltre garantita grazie al coinvolgimento di appositi organi di controllo delle modalità di erogazione dei servizi.
o integrità (OE.CIS. opera secondo i principi dell’etica e della deontologia professionale tramite procedure condivise e validate).
• garantisce adeguate coperture assicurative.
Qualora OE.CIS. riceva richieste di spiegazione circa l’applicazione delle norme o dei documenti di certificazione o contrattuali, si impegna a rispondere al richiedente e la risposta sarà formulata da persone in possesso della competenza tecnica necessaria e resa pubblica attraverso il proprio sito internet.
OE.CIS. si impegna inoltre a fornire su richiesta ogni informazione relativa a:
a) informazioni riguardanti la struttura direttiva sotto cui opera;
b) una descrizione dei mezzi con cui l’organismo di certificazione ottiene il supporto finanziario,ed informazioni generali sulle tariffe applicate a chi presenta domanda;
Attraverso il sito internet OE.CIS. garantisce infine sempre l’informazione su:
a) procedure per trattare i reclami, i ricorsi e i contenziosi;
b) un elenco dei prodotti certificati.
12. RISERVATEZZA
OE.CIS., tramite adozione di opportune disposizioni, assicura la salvaguardia della riservatezza delle informazioni e dei dati del fornitore di cui sia venuto a conoscenza durante le attività di certificazione e di ispezione.
OE.CIS. assicura che tutte le informazioni e i dati acquisiti durante le attività di certificazione e sopralluogo, sono trattati con la massima riservatezza, salvo quando diversamente prescritto da:
• disposizioni di legge;
• disposizione degli organismi di accreditamento e/o notifica.
Inoltre al fine di assicurare la riservatezza, il personale della OE.CIS. coinvolto nelle attività, ne sottoscrive un impegnoformale, copia del quale viene fornito al cliente su richiesta.
La responsabilità del trattamento dei dati fa capo all’amministratore della OE.CIS. nel rispetto dei requisiti diriservatezza previsti dalla UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 e della UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012.
OE.CIS. si impegna, inoltre, a tutelare il diritto di proprietà del Cliente al quale viene offerto il servizio dicertificazione di prodotto e/o di verifica.
13. DOVERE D’INFORMAZIONE
OE.CIS. comunica il numero e gli estremi della certificazione,tramite un apposito elenco, al ministero per lo sviluppo economico ogni 6 mesi, corredato di sintetici elementi di informazione sulle caratteristiche degli impianti cui si riferiscono, sulle motivazioni della deroga e sulle soluzioni alternative adottate.
14. MODIFICHE AL REGOLAMENTO
OE.CIS. ha la facoltà di modificare il proprio sistema di certificazione descritto nel presente Regolamento
Il regolamento può essere modificato alle seguenti condizioni:
- Modifiche richieste dall’Ente di Accreditamento di OE.CIS.durante gli audit per adeguamento ai regolamenti di accreditamento dell’ente;
- Variazione delle norme e dei regolamenti applicabili;
- Modifiche, estensioni, riduzioni degli ambiti operativi di OE.CIS.;
- Variazioni organizzative di OE.CIS.;
- Inadeguatezze, errori od omissioni riscontrate da OE.CIS. o segnalate a OE.CIS. sui regolamenti precedenti da parte di qualsiasi utente o interessato all’attività di certificazione.
OE.CIS. raccoglie tutte le osservazioni eventualmente pervenute entro la data fissata e decide se effettuare nuove modifiche al regolamento.
I clienti che non intendessero accettare le modifiche al Regolamento hanno la possibilità di presentare eventuali ricorsi così come definito precedentemente al presente Regolamento.
15. TRATTAMENTO DEI DATI
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L’informativa è resa ai sensi dell’art.13 del Regolamento 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), a coloro che interagiscono con i servizi web, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo citato corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale di OE.CIS srl
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• Telefono/ fax: x00 00 00000000 - 0641405105
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Si tratta di cookies permanenti utilizzati per identificare (in modo anonimo e non) le preferenze dell’utente e migliorare la sua esperienza di navigazione. Il sito di OE.CIS srl non utilizza cookies di questo tipo.
18.9. Durata dei cookies
Alcuni cookies (cookies di sessione) restano attivi solo fino alla chiusura del browser o all’esecuzione del comando di logout. Altri cookies “sopravvivono” alla chiusura del browser e sono disponibili anche in successive visite dell’utente. Questi cookies sono detti persistenti e la loro durata è fissata dal server al momento della loro creazione. In alcuni casi è fissata una scadenza, in altri casi la durata è illimitata.
Navigando attraverso le pagine del sito di OE.CIS srl, si può interagire con siti gestiti da terze parti che possono creare o modificare cookies persistenti e di profilazione.
18.10. Gestione dei cookies
L’utente può decidere se accettare o meno i cookies utilizzando le impostazioni del proprio browser.
La disabilitazione totale o parziale dei cookies tecnici non compromette l’utilizzo delle funzionalità del sito OE.CIS srl.
L’impostazione può essere definita in modo specifico per i diversi siti e applicazioni web.
Di seguito le risorse web che illustrano come procedere per ciascuno dei principali browser:
• Chrome: xxxxx://xxxxxxx.xxxxxx.xxx/xxxxxx/xxxxxx/00000?xxxxx
• Firefox: xxxxx://xxxxxxx.xxxxxxx.xxx/xx/xx/Xxxxxxxx%00xxx%00xxxxxx
• Internet Explorer: xxxxx://xxxxxxx.xxxxxxxxx.xxx/xx-xx/xxxx/00000/xxxxxxx-xxxxxxxx- explorer-delete-manage-cookies
• Opera: xxxx://xxxx.xxxxx.xxx/Xxxxxxx/00.00/xx/xxxxxxx.xxxx
• Safari: xxxx://xxxxxxx.xxxxx.xxx/xx/XX0000?xxxxxxxxxxxxx_XX
18.11. Google Analytics
Il sito di OE.CIS include componenti trasmesse da Google Analytics, un servizio di analisi del traffico web fornito da Google Inc. (“Google”). Si tratta di cookies di terze parti utilizzati per raccogliere e analizzare in forma anonima informazioni sui comportamenti di utilizzo del sito di OE.CIS srl da parte degli utenti visitatori. Questi cookies vengono utilizzati per memorizzare informazioni non personali.
Google Analytics tutela la riservatezza dei suoi dati in vari modi:
• I termini di servizio di Google Analytics, che tutti i clienti di Google Analytics devono rispettare, vietano l’invio di informazioni personali a Google Analytics. Le informazioni personali includono tutti i dati utilizzabili da Google per identificare verosimilmente un
individuo inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, nomi, indirizzi email o dati di fatturazione.
• Non è consentito fornire a terzi i dati di Google Analytics senza il consenso del cliente, salvo in alcune specifiche circostanze, come quando viene richiesto in forza di legge.
• I team di tecnici Google esperti di sicurezza proteggono i dati dalle minacce esterne.
• L’accesso interno ai dati (ad es. da parte dei dipendenti) è strettamente regolamentato e soggetto a controlli e procedure di accesso dei dipendenti.
• Per ulteriori informazioni, si rinvia al link di seguito indicato:
• xxxxx://xxxxxxx.xxxxxx.xxx/xxxxxxxxx/xxxxxx/0000000
• L’utente può disabilitare in modo selettivo l’azione di Google Analytics installando sul proprio browser la componente di opt-out fornita da Google.
• Per disabilitare l’azione di Google Analytics, si rinvia al link di seguito indicato:
• xxxxx://xxxxx.xxxxxx.xxx/xxxxxx/xxxxxxxx