SCHEMA DI CONTRATTO
SCHEMA DI CONTRATTO
PER LA FORNITURA DI VACCINI VETERINARI PER LA PROFILASSI DELLA FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI (BLUE TONGUE). CIG: 959677339C
Tra
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, che interviene nel presente atto esclusivamente in nome e per conto dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna CF/P IVA 00095630901, di seguito denominato “Istituto”, che rappresenta in qualità di Direttore Generale, nominato con Decreto n. 32/2021 del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna
e
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, che interviene nel presente atto in qualità di Legale rappresentante xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, di seguito denominato “Appaltatore”
Premesse:
a) con Determina a contrarre del Direttore Generale n. xxx del xx.xx.2023 l’Istituto stabiliva di bandire una gara d’appalto Europea mediante procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 35, 58 e 60 del D.Lgs n. 50/2016, di seguito denominato “Codice”, per l’affidamento della fornitura di vaccini per la profilassi della febbre catarrale degli ovini – Blue Tongue, adottando il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso previsto dall’art. 95 c. 4 del Codice;
b) il bando di gara è stato pubblicato sulla GUUE GU/S xxxxxxxxxx e sulla GURI n. xxx/2023;
c) con verbale del xx.xx.2023 il Responsabile del procedimento ha definito la proposta di aggiudicazione della procedura di gara;
d) con Determina del Direttore Generale n. xxx del xx.xx.2023 l’appalto è stato aggiudicato in via definitiva all’Impresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
e) la predetta aggiudicazione è stata comunicata, ai sensi dell’art. 76, comma 5 lett. a) del Codice;
f) si procederà all’esecuzione del contratto in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 32 c. 8 del Codice e dell’art. 8 c. 1 lett. a) del decreto-legge 16.07.2020 n.76 e smei, nelle more della verifica dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del Codice;
g) l’Appaltatore conviene che il contenuto del presente contratto, nonché il Bando ed il Disciplinare di gara e di fornitura, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, la Società ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
h) l’Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale.
i) stante l’urgenza dell’affidamento dell’appalto in esame si procede alla stipula del presente contratto in pendenza delle verifiche di cui all’art. 91 del D.Lgs. 159/2011 le quali, in caso di esito negativo, daranno luogo al recesso dal contratto medesimo per giusta causa.
Art. 1. NORME REGOLATRICI
Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, così come la documentazione tecnico illustrativa e l’offerta economica dell’Appaltatore, e le risposte ai chiarimenti forniti nel corso della procedura di gara.
L’esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:
a) dalle disposizioni del Codice e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
b) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
c) dalle linee guida di attuazione adottate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, di seguito denominata ANAC;
d) dal Patto di Integrità dell’Istituto.
Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per l’Istituto, l’Appaltatore rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dall’Istituto prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall’Appaltatore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall’Appaltatore ed accettate dall’Istituto.
L’Istituto provvederà a comunicare al Casellario informatico dell’ANAC i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.
Art. 2. OGGETTO E IMPORTO DEL CONTRATTO
Il presente contratto ha per oggetto la fornitura di vaccini veterinari per la profilassi della febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue) per i Servizi veterinari delle ASL della Regione Autonoma della Sardegna, e precisamente:
n. 800.000 dosi di vaccino monovalente per sierotipo 4, al costo unitario di € xxxxxxxxxxxxxx) oltre l’Iva al
10%, per un importo complessivo di € xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx oltre l’Iva al 10%.
I corrispettivi si intendono fissi ed invariati per tutto il periodo di vigenza contrattuale. I prezzi saranno comprensivi di imballo, trasporto a temperatura controllata, per merce resa franco magazzino, e di
qualsiasi altra spesa derivante dalla fornitura del prodotto e dei servizi ad esso legati, ad eccezione dell'IVA.
Il contratto può essere modificato senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 106 c. 1 lett. e) del Codice, nei limiti ed alle condizioni specificate nel Disciplinare di gara e di fornitura.
Art. 3. CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI
I vaccini forniti dovranno avere le caratteristiche tecniche prescritte nel Disciplinare di gara e di fornitura
ed indicate dall’Appaltatore nella documentazione tecnica ed illustrativa presentata in sede di gara.
Eventuali difformità dei prodotti rispetto alle caratteristiche qualitative stabilite, nonché ogni eventuale danno e/o effetto contrario determinato dal loro impiego, restano a totale carico dell’Appaltatore, con esonero da qualsivoglia responsabilità per l’Istituto.
L’Appaltatore nell’espletamento della fornitura è tenuto all’osservanza di tutte le norme di legge e regolamentari vigenti in ambito europeo al momento della stipula del contratto, ed anche di quelle che potrebbero essere emanate da parte delle competenti autorità per la produzione, il confezionamento e la distribuzione dei beni oggetto della fornitura.
Qualora nel periodo di validità del contratto si verificasse l’emanazione di nuove direttive statali e/o comunitarie per quanto attiene alle autorizzazioni alla produzione, importazione ed immissione in commercio, o qualunque altra disposizione di legge o regolamentare, l’Appaltatore è obbligato a uniformare la qualità dei prodotti forniti alla sopravvenuta normativa senza alcun onere aggiuntivo per l’Istituto, nonché a sostituire, a proprio onere e spese, le eventuali rimanenze di prodotti non più conformi in giacenza presso il magazzino dell’Istituto. Qualora il ritiro non venisse effettuato nei tempi concordati, l’Istituto potrà provvedere autonomamente allo smaltimento con addebito delle relative spese all’Appaltatore.
Nel periodo di validità del contratto, in caso di immissione nel mercato di prodotti con caratteristiche migliorative, l’Appaltatore dovrà proporre la sostituzione alle stesse condizioni economiche, previa formale accettazione scritta dell’Istituto.
L’Appaltatore dovrà garantire la conformità sia dell’imballaggio primario, sia del confezionamento secondario, secondo le vigenti disposizioni di legge. L’Appaltatore dovrà inoltre garantire il mantenimento delle temperature di conservazione e di trasporto.
L’imballaggio esterno utilizzato per la spedizione è da intendersi “a perdere”, deve essere robusto e realizzato in materiale idoneo in rapporto sia alla natura del prodotto, sia al mezzo di trasporto utilizzato, al fine di garantire l’integrità finale dei prodotti consegnati. In particolare, l’imballaggio esterno dovrà essere resistente alle manovre di carico, trasporto e scarico, oltre che idoneo a garantire sia la corretta conservazione, che le condizioni di temperatura previste dalla relativa scheda tecnica del prodotto.
L’imballaggio esterno dovrà inoltre soddisfare le prescrizioni del D.Lgs n. 81/2008 in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro, relativi alla limitazione sui carichi lombari cui sottoporre il personale di magazzino.
Tutte le diciture riportate all’esterno dell’imballaggio devono essere conformi alla vigente normativa e ben visibili, soprattutto per quanto riguarda l’indicazione della data di preparazione, la data di scadenza, il numero del lotto di produzione, oltre all’indicazione delle precauzioni da usare per la corretta conservazione.
Art.4. ORDINATIVI DI FORNITURA
Gli Ordinativi di fornitura saranno emessi per iscritto dall’Istituto e riporteranno il luogo di consegna. L’ordine verrà inviato, di regola, a mezzo NSO (Nodo Smistamento Ordini) di cui al decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 07.12.2018. A tale fine l’Appaltatore, in sede di stipula del contratto, dovrà comunicare il proprio codice Peppol, ovvero il proprio indirizzo Pec, al quale dovranno essere trasmessi gli Ordini tramite il Sistema NSO.
Non saranno accettate consegne di merce non precedute da regolare ordine. In ogni caso farà fede esclusivamente, quale data di ricevimento dell’ordine, la data di ricevimento della Pec elaborata automaticamente dal sistema di posta, senza che l’Appaltatore possa opporre eccezioni di alcun tipo.
Il numero d’ordine dovrà essere riportato nel DDT di consegna.
L’Appaltatore dovrà consegnare i prodotti nelle quantità ordinate, indipendentemente dal valore o dalla quantità della fornitura richiesta, presso il punto di consegna indicato nell’ordine stesso.
Gli ordini regolarmente trasmessi devono essere evasi secondo le tempistiche e modalità indicate nel punto 2 del Disciplinare di gara e di fornitura e nella documentazione tecnico illustrativa prodotta in sede di gara.
La prova della tempestività della consegna sarà rappresentata esclusivamente dalla copia del DDT controfirmato per accettazione senza riserve da parte del destinatario della consegna dell’ordine.
La prova della tempestività della consegna sarà rappresentata esclusivamente dalla copia del DDT controfirmato per accettazione senza riserve da parte del destinatario della consegna dell’ordine.
Nel caso di mancato rispetto dei termini di consegna troveranno applicazione le penali previste al successivo art. 6. Resta ferma la facoltà per l’Istituto di procedere direttamente all’acquisto del prodotto dal secondo aggiudicatario ovvero sul libero mercato per pari quantità richieste, con esonero dell’Appaltatore dalla consegna dei prodotti in ritardo oltre i termini prescritti. In tal caso è da intendersi interamente a carico dell’Appaltatore l’eventuale differenza di prezzo ed il costo sostenuto per l’acquisto del prodotto equivalente, oltre ad ogni ulteriore onere o danno comunque derivante all’Istituto a causa dell’inadempienza.
Art.5. TRASPORTO E CONSEGNA
Il punto di consegna sarà indicato nel relativo Ordinativo di fornitura. Di norma questo è identificato nella sede di Sassari via Duca degli Abruzzi n. 8 dell’Istituto. L’Istituto si riserva di chiedere consegne anche presso altre sedi in tutto il territorio regionale.
I vaccini dovranno essere conservati e trasportati a temperatura refrigerata.
Non sono ammesse consegne parziali, salvo diverso accordo scritto tra l’Appaltatore e l’Istituto.
La consegna avviene “porto franco”, merce a terra, con mezzi dotati di sponda idraulica.
La consegna, per essere accettata, dovrà essere conforme a quanto richiesto dal Disciplinare di gara e di fornitura e dal presente contratto sia in termini di prodotto che di confezionamento.
Comporterà il respingimento della merce, salvo diversa disposizione impartita dal responsabile del punto di consegna:
a) la mancanza di un ordine d’acquisto per la merce consegnata;
b) ogni difformità della consegna rispetto a quanto riportato nell’ordine;
c) la mancanza di un DDT di consegna o la mancanza nel DDT del riferimento all’ordine di acquisto;
d) la mancanza nel DDT delle informazioni relative al lotto ed alla data di scadenza dei prodotti forniti;
e) la mancanza nel confezionamento esterno delle informazioni necessarie alla corretta individuazione dei prodotti contenuti;
f) la consegna di prodotti con un periodo di validità, alla data di consegna, inferiore ai 2/3 della vita utile prevista, e comunque di validità inferiore al 31.12.2023;
g) il mancato rispetto delle condizioni di conservazione e di trasporto dei prodotti.
La prova della consegna è rappresentata esclusivamente dalla copia del DDT controfirmato per accettazione, senza riserva alcuna, da parte del punto di consegna indicato nell’ordine stesso.
La consegna della merce ad un destinatario diverso da quello indicato nell’ordine non vale a liberare l’Appaltatore dall’obbligo di consegna, dovendosi ritenere elemento essenziale la fornitura al punto di consegna indicato nell’ordine di acquisto.
È responsabilità dell’Appaltatore garantire che il trasporto dei prodotti avvenga con mezzi autorizzati, tali da consentire il mantenimento di tutte le caratteristiche tecniche dei prodotti consegnati. Pertanto, l’Appaltatore, ovvero il corriere specializzato incaricato della consegna, dovrà osservare tutte le precauzioni necessarie per la perfetta conservazione dei prodotti, in conformità a quanto previsto dalle linee direttrici in materia di buona pratica di distribuzione di medicinali ad uso umano, approvate con il
D.M.S. del 6/7/1999.
Per i prodotti da conservare a temperature determinate, il trasporto dovrà avvenire mediante mezzi dotati delle necessarie condizioni di coibentazione e di refrigerazione, al fine di garantire la catena del freddo. Il mantenimento della catena del freddo, anche durante il trasporto, dovrà essere documentabile attraverso la tracciabilità dei movimenti del prodotto con relativi orari e temperature rilevate attraverso idonei strumenti di registrazione.
L’attestazione di conformità delle corrette condizioni di trasporto e consegna dovrà essere prodotta nella documentazione rilasciata al momento della consegna.
Il DDT deve riportare le indicazioni previste dalla legislazione vigente e, in particolare:
_ data e numero di ordine,
_ luogo di consegna,
_ riferimenti relativi all’ordinativo,
Nello stesso documento o in scheda allegata, devono essere specificati:
_ AIC dei prodotti consegnati, ove previsto,
_ lotto di produzione,
_ data di scadenza del lotto,
_ numero di confezioni consegnate per ogni lotto.
Dette diciture devono figurare altresì sul confezionamento primario.
L’originale del DDT o della scheda deve essere rilasciata al destinatario, che deve firmarla per accettazione, per permettere la verifica amministrativa e la successiva liquidazione della fattura.
Data l’impossibilità di verificare tutta la merce all’atto del ricevimento, la firma posta su tale documento indica la mera corrispondenza del numero dei colli consegnati rispetto a quanto previsto nell’ordine. In ogni caso, l’Istituto si riserva di accertare l’effettiva quantità e qualità dei prodotti consegnati in un successivo momento. Tale verifica deve comunque essere riconosciuta ad ogni effetto dall’Appaltatore.
Nel caso di difformità tra l’ordine e quanto consegnato dall’Appaltatore, anche se rilevate a seguito di utilizzi successivi rispetto a quanto riportato nel DDT, o a prove e a verifiche effettuate anche da terzi soggetti, l’Istituto invia una contestazione scritta a mezzo PEC all’Appaltatore, attivando le pratiche di reso, secondo quanto disciplinato nei successivi paragrafi.
In deroga alle disposizioni di cui all’art. 1495 del Codice civile, le comunicazioni di difformità potranno essere validamente inviate dall’Istituto nel termine di 30 giorni dalla data della scoperta del vizio.
Le situazioni di difformità sono:
a) difformità qualitativa: è la mancata corrispondenza fra i prodotti richiesti ed i prodotti consegnati, ovvero prodotti viziati, ovvero prodotti difettosi, ovvero prodotti aventi requisiti non conformi a quanto riportato nelle schede tecniche. A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, rappresentano cause di difformità qualitativa la mancata corrispondenza per nome commerciale, etichettatura, integrità dell’imballo, integrità del confezionamento ovvero prodotti non correttamente conservati nella fase di trasporto nonché prodotti non correttamente tenuti sotto controllo termico;
b) difformità quantitativa: la quantità di prodotti consegnati è in eccesso o difetto rispetto a quanto atteso nell’ordine.
In particolare:
a) difformità qualitativa:
Nel caso di difformità qualitativa l’Istituto invierà all’Appaltatore una contestazione scritta, mediante Pec, con ordine di ritirare i prodotti entro dieci giorni, e con diffida all’Appaltatore:
a) a corrispondere a quanto indicato nell’ordine entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione di adempiere, consecutivi e continui dalla richiesta di sostituzione, la quale è a totale carico dello stesso;
b) con richiesta di ritiro dei prodotti difformi, a proprie spese, senza chiederne la sostituzione e procedendo invece all’acquisto in danno, direttamente dal secondo aggiudicatario in graduatoria o sul mercato, laddove ragioni di urgenza e di sicurezza lo richiedano. In questo caso è a carico dell’Appaltatore inadempiente sia l’eventuale differenza di prezzo ed il costo sostenuto per l’acquisto del prodotto equivalente, sia l’applicazione delle penali per il ritardo dovuto alla sostituzione, sia quella per la consegna di merce difforme, sia altro maggior onere o danno comunque derivante all’Istituto a causa dell’inadempienza.
Nel caso in cui l’Appaltatore non adempia attraverso la sostituzione dei prodotti difformi, l’Istituto potrà procedere ad inviare nuova diffida a adempiere o a procedere con acquisto in danno.
In caso di reiterata consegna di prodotti difformi qualitativamente o mancando l’Appaltatore a adempiere quanto richiesto, l’Istituto potrà procedere a risolvere di diritto il contratto, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 cc e comunque previa comunicazione scritta da effettuarsi con Pec.
b) difformità quantitativa:
Nel caso di difformità quantitativa l’Istituto invia una contestazione all’Appaltatore, intimando a ritirare il quantitativo in eccesso rispetto all’ordine di acquisto, o a fornire il quantitativo mancante.
L’Appaltatore deve provvedere entro dieci giorni dalla data di ricezione della comunicazione, concordando con l’Istituto le modalità del ritiro.
Non sono ammesse consegne parziali, salvo diverso accordo scritto tra l’Appaltatore e l’Istituto.
In entrambe le difformità, qualitativa o quantitativa, l’Appaltatore è inoltre tenuto a ritirare la merce difforme o in eccesso; in pendenza o in mancanza del ritiro, la merce è custodita a rischio dell’Appaltatore stesso, e rimane a disposizione senza alcuna responsabilità da parte dell’Istituto ricevente, per eventuali ulteriori degradamenti o deprezzamenti o per eventuali danni subiti dai prodotti in conseguenza della giacenza.
Qualora l’Appaltatore non provveda al ritiro della merce difforme da quanto ordinato dopo 30 (trenta) giorni dalla segnalazione l’Istituto può procedere, a suo insindacabile giudizio, allo smaltimento dei prodotti a spese dell’Appaltatore o a restituirli presso le sedi del fornitore previa comunicazione scritta. I costi sostenuti dall’Istituto per tali operazioni saranno rimborsati completamente dall’Appaltatore.
Qualora l’Appaltatore provveda al ritiro, deve essere redatto apposito “verbale di reso per difformità qualitativa” in contraddittorio con l’Istituto controfirmato dalle parti, riportante almeno le seguenti informazioni:
_ data di invio contestazione da parte dell’Istituto;
_ data di avvenuto ritiro da parte dell’Appaltatore (attraverso firma del corriere)
_ data dell’avvenuta eventuale sostituzione.
In caso di temporanea carenza dei prodotti aggiudicati per cause di forza maggiore, l’Appaltatore dovrà comunicare all’Istituto tempestivamente, e indipendentemente dall’emissione dell’ordine, la mancata disponibilità del prodotto, indicandone:
_ denominazione,
_ periodo previsto di indisponibilità,
_ causa di indisponibilità,
_ eventuale prodotto alternativo.
Fra queste cause di indisponibilità, a solo titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano il ritiro di un prodotto dal mercato da parte della casa produttrice, la modifica del confezionamento secondario, ovvero il sequestro o la sospensione disposto dalle autorità competenti delle licenze per l’utilizzo ovvero della autorizzazione per la commercializzazione di un prodotto, la sopravvenienza di disposizioni normative o regolamentari che impediscano la commercializzazione del prodotto.
L’Appaltatore può pertanto proporre un eventuale prodotto alternativo, alle stesse condizioni previste per il prodotto aggiudicato ed è facoltà dell’Istituto accettare, espressamente e per iscritto l’alternativa proposta, senza che questo possa essere interpretato come obbligo per la stessa di acquistare, nell’ambito del presente contratto, un prodotto diverso da quanto offerto ed aggiudicato in gara.
Decorso il periodo di indisponibilità dichiarato, l’Istituto, anche in caso di espressa accettazione del prodotto alternativo, potrà procedere all’acquisto direttamente dal secondo aggiudicatario in graduatoria o sul mercato. In questo caso è a carico dell’Appaltatore inadempiente sia l’eventuale differenza di prezzo ed il costo sostenuto per l’acquisto del prodotto equivalente, sia i costi dovuti alle penali per il ritardo sull’indisponibilità della consegna, sia altro maggior onere o danno comunque derivante all’Istituto a causa dell’inadempienza. L’Appaltatore inadempiente in questo caso non può sollevare contestazioni di alcun genere.
Nel caso in cui durante il periodo di validità e di efficacia del contratto, l’Appaltatore non sia più in grado di garantire la consegna di uno o più prodotti aggiudicati in sede di gara per cessata produzione, l’Appaltatore stesso deve darne comunicazione all’Istituto, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni consecutivi dalla data di messa “fuori produzione”, allegando a tale comunicazione la copia della comunicazione di ritiro dal mercato.
In questo caso l’Istituto avrà la facoltà di risolvere il contratto e potrà procedere all’acquisto sul mercato.
Nel caso in cui durante il periodo di applicazione e validità del contratto, l’Appaltatore ceda ad altro concessionario, l’Appaltatore stesso deve darne comunicazione all’Istituto con un preavviso di almeno 30 giorni. Sarà cura dell’Istituto riservarsi la possibilità di stipulare un nuovo contratto con il fornitore subentrante oppure provvedere a nuova gara.
Art.6. VERIFICHE E PENALI
Per tutta la durata del contratto, l’Istituto, anche tramite soggetti terzi da esso incaricati, ha facoltà di effettuare unilaterali verifiche, in corso di esecuzione, anche a campione, di corrispondenza delle caratteristiche tecniche dei prodotti consegnati con quelli offerti dall’Appaltatore in sede di gara e, comunque, con i requisiti minimi descritti nel Disciplinare di gara e di fornitura, comprese le verifiche sul servizio di consegna offerto.
A tal fine l’Appaltatore si obbliga a prestare la propria fattiva collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche e ad accettare incondizionatamente ed insindacabilmente, ora per allora, i relativi risultati.
Tali attività di verifica devono essere comunque e sempre attestate attraverso un verbale di verifica sulla qualità dei prodotti, comprovanti il disservizio.
La mancata rispondenza tra requisiti tecnici dei prodotti consegnati con quelli descritti nell’offerta dell’Appaltatore dà luogo all’attivazione delle pratiche di reso/sostituzione/acquisto in danno dei prodotti così come previsto nel presente contratto, ferma rimanendo in ogni caso l’applicazione delle eventuali penali previste dal contratto per le singole fattispecie e salvo in ogni caso l’integrale risarcimento di ogni danno derivato all’Istituto dall’inadempimento dell’Appaltatore.
L’applicazione di eventuali penali avviene seguendo tali regole:
a) le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo;
b) le penali dovute per ulteriori inadempimenti delle prestazioni contrattuali sono calcolate tra lo 0,01 per cento e il 5 per cento dell’importo contrattuale complessivo, a seconda della gravità dell’inadempimento.
Resta inteso che l’importo delle penali non potrà superare il 10% dell’importo complessivo del contratto, fatto comunque salvo il risarcimento del maggiore danno. Nel caso in cui l’importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell’importo del contratto, l’Istituto potrà risolvere il contratto per grave inadempimento.
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati al fornitore contraente per iscritto a mezzo Pec. Il fornitore contraente dovrà comunicare in ogni caso le proprie eventuali contro deduzioni all’Istituto nel termine massimo di 5 giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell’Istituto ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato potranno essere applicate al fornitore contraente le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
L’Istituto potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al fornitore contraente a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti al fornitore contraente medesimo, ovvero in alternativa potrà incamerare la cauzione definitiva per la quota relativa al danno subito.
Art.7. TERMINI DI PAGAMENTO E INTERESSI MORATORI
Il pagamento dei vaccini regolarmente consegnati e per i quali non siano sorte contestazioni, sarà effettuato previa presentazione di regolare fattura elettronica intestata all’Istituto, ai sensi della normativa vigente, previo controllo della rispondenza delle quantità esposte con quelle effettivamente consegnate, della concordanza dei prezzi unitari e delle condizioni di fornitura, con quelli indicati nel contratto o nell’ordine, dell’esattezza dei conteggi e di ogni altra necessaria indicazione anche ai fini fiscali.
L’Appaltatore, a fronte dell’ordinativo, deve emettere una fattura per ordine secondo la legge IVA, comprendente tutti i DDT emessi, intestato a Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna, xxx Xxxx xxxxx Xxxxxxx x. 0 - 00000, Xxxxxxx - X. XXX 00000000000.
La stessa fattura dovrà riportare:
indicazione dell’atto deliberativo di aggiudicazione;
indicazione dei Documenti di Trasporto relativi alle consegne eseguite; codice univo ufficio dell’Istituto UFRUL6;
CIG: 959677339C
Sull’importo netto di ciascuna fattura l’Appaltatore dovrà scomputare la ritenuta di garanzia dello 0,5% di cui all’art. 30 c. 5 bis del Codice. Al termine dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali l’Appaltatore dovrà emettere apposita fattura per il pagamento della medesima ritenuta.
I pagamenti saranno effettuati ai sensi di quanto previsto dagli artt. 4 e 5 D. Lgs 231/2002, salvo diversi
accordi con l’Appaltatore.
Art.8. OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI DEI PAGAMENTI
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 c. 8 della Legge n. 136/2010, l’Appaltatore si impegna a rispettare quanto previsto dalla predetta normativa in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi dei pagamenti. Ai sensi dell’art. 3 c. 9 bis della Legge n. 136/2010, il mancato utilizzo della transazione finanziaria del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.
L’Appaltatore, sensi dell’art. 3 c. 8 bis della Legge n. 136/2010, si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla predetta Xxxxx.
L’Appaltatore, il sub Appaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari è tenuto a darne immediata comunicazione all’Istituto ed alla Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo, della Provincia di Sassari.
L’Appaltatore si obbliga a e garantisce che nei contratti di subappalto e di subfornitura sia inserita, a pena di nullità del contratto, una apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta Legge.
Resta inteso che l’Istituto si riserva di procedere a verifiche a campione della veridicità di quanto attestato in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare su di essi, l’Appaltatore è tenuto a comunicarlo tempestivamente all’Istituto. In mancanza di tale comunicazione, l’Appaltatore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti.
Art.9. CAUZIONE DEFINITIVA
A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, l’Appaltatore ha depositato idonea garanzia dell’importo di € xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx resa ai sensi dell’art. 103 del Codice, in favore dell’Istituto.
La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria, costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia, da parte dell’Istituto, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto.
La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell’Istituto qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’Appaltatore. In caso di inadempimento a tale obbligo, l’Istituto ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’ottanta percento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell’Appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
L’ammontare residuo, pari al venti per cento dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.
L’Istituto ha diritto di valersi della cauzione per l’applicazione delle penali, nei casi di risoluzione del contratto e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui agli artt. 5 e 9 del presente contratto.
Art.10. OBBLIGHI IN MATERIA DI TUTELA DEI RAPPORTI DI LAVORO
L’Appaltatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. L’Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
L’Appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l’Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.
L’Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell’Istituto, l’adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 30 comma 5 del Codice, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, compreso il subappaltatore, il responsabile del procedimento provvederà a trattenere l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dall’Istituto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi. Sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,5%; le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte dell’Istituto della verifica di conformità, previo rilascio del DURC.
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, compreso il subappaltatore, di cui al periodo precedente, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.
Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l’Istituto paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105 del Codice.
Art.11. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA.
L’Appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto.
In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l’Istituto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Istituto ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Istituto.
L’Appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell’Appaltatore stesso a gare e appalti.
Fermo restando quanto previsto nel successivo art. 8 “Trattamento dei dati personali”, l’Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 RGDP) e ulteriori provvedimenti in materia.
Art.12. DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
L’Istituto nominerà il Direttore dell’esecuzione del contratto, preposto alla vigilanza sull’esecuzione del
medesimo ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia.
Salvo diverse disposizioni, l’Istituto, di norma, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti alle attività tecniche del contratto attraverso il Direttore dell’esecuzione del contratto.
Detto soggetto avrà il compito di predisporre, in accordo con l’Appaltatore, il verbale di inizio delle attività, di controllare che l'appalto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti nel Contratto e nei documenti di riferimento, di controllare, in accordo con i competenti uffici dell’Istituto, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti e comunque conformi a norme e consuetudini dell’Istituto, nonché di procedere verifica di conformità in corso di esecuzione, rilasciando apposito certificato di verifica di conformità, prima del pagamento di ogni fattura.
L’Appaltatore indicherà il nominativo del Responsabile che interagirà con la committenza, in nome e per conto dell’Appaltatore medesimo, in ordine all’esecuzione dell’appalto di cui trattasi. Il Responsabile ha il compito di programmare, controllare, coordinare e fare osservare al personale impiegato le funzioni, i compiti e gli orari prestabiliti, di intervenire, decidere e rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere in merito alla regolare esecuzione delle prestazioni appaltate ed all’accertamento di eventuali danni.
Art.13 CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO.
È vietata la cessione del contratto, a pena di nullità.
Fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’art. 106 comma 1 lett. d) n.
2 del Codice, è fatto divieto all’Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 del Codice.
L’Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all’art. 106 comma 13 del Codice.
Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’Istituto. Si applicano le disposizioni di cui alla l. n. 52/1991. È fatto, altresì, divieto all’Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.
L’Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell’Appaltatore medesimo, riportando il CIG.
In caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell’Istituto al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.
Art.14. RECESSO. RECESSO PER GIUSTA CAUSA.
L’Istituto si riserva, a suo insindacabile giudizio, e senza necessità di motivazione, di recedere dal contratto in qualsiasi momento con preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicare a mezzo PEC. Dalla data di efficacia del recesso l’Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali.
In caso di recesso dell’Istituto, l’Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte, oltre al decimo dell’importo delle forniture non ancora eseguite. Tale decimo è calcolato sulla differenza tra l’importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, decurtato del ribasso d’asta e l’ammontare delle prestazioni già eseguite.
In caso di sopravvenienze normative interessanti l’Istituto che abbiano incidenza sull’esecuzione della fornitura, lo stesso Istituto potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all’Appaltatore con PEC.
Costituisce recesso per giusta causa la sopravvenuta attivazione di una Convenzione avente ad oggetto forniture analoghe, stipulata da Consip S.p.a, ovvero da altra Centrale di Committenza a livello regionale, alla quale l’Istituto è obbligato ad aderire ai sensi di legge. In caso di sopravvenuta stipulazione da parte di Soggetti Aggregatori, a condizioni più vantaggiose per l’Istituto, di una Convenzione avente ad oggetto servizi analoghi, quest’ultimo si riserva di richiedere all’Appaltatore l’adeguamento dei prezzi in misura corrispondente, pena la risoluzione del contratto
Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l’Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all’art. 1671 Codice civile.
Art.15. SOSPENSIONE DELLE PRESTAZIONI
L’Appaltatore non può sospendere le forniture fornite in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l’Istituto. L'eventuale sospensione delle prestazioni per decisione
unilaterale dell’Appaltatore costituisce inadempienza contrattuale e conseguente causa di risoluzione del contratto per colpa. In tal caso l’Istituto procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell’Appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall’Istituto e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.
Art.16. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO
L’Istituto si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore. In tal caso l’Istituto ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
In ogni caso si conviene che l’Istituto, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con PEC, nei seguenti casi:
a. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa, entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Istituto;
b. inosservanza dei seguenti articoli: durata del contratto (art. 3); condizioni e modalità di esecuzione del servizio (art. 5); obblighi di riservatezza (art. 7); subappalto (art. 10); cauzione definitiva (art. 12); divieto di cessione del contratto; cessione del credito (art. 15);
Costituisce causa di risoluzione di diritto, la fattispecie prevista dall’art. 108, comma 4, del Codice (mancato rispetto dei termini di adempimento per negligenza dell’Appaltatore).
In caso di risoluzione del contratto, l’Appaltatore si impegnerà a fornire all’Istituto tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione dello stesso.
L’Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
Ai sensi dell’art. 110 del Codice l’Istituto interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell’esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto
migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. Resta fermo quanto previsto all’art. 108 del Codice. Art.17. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate prima della sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP) circa il trattamento dei dati personali conferiti per l’esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù della citata normativa.
L’Istituto tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l’esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi nonché per fini di studio e statistici. Con la sottoscrizione del presente contratto l’Appaltatore acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, trattati in forma anonima.
Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato Regolamento (UE) 2016/679, con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi, reciprocamente, da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
Art. 18. SUBAPPALTO
L’Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, (non) intende affidare in subappalto
l’esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni Art. 19. FALLIMENTO DELL’APPALTATORE.
Il fallimento dell’Appaltatore comporta lo scioglimento del presente contratto di appalto.
Qualora l’Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell’Istituto proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.
In caso di RTI e consorzi ordinari, si applicano le disposizioni di cui all’art. 48 commi 17 e 18 del Codice.
Ai sensi dell’art. 110 del Codice, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell’Appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4/ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, l’Istituto interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio oggetto dell’appalto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
Art. 20 MODIFICHE DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA.
L’Istituto qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, può imporre all’Appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni del medesimo. In tal caso l’Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
Le modifiche del contratto sono disciplinate dall’art. 106 del Codice. Art.21. FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia giudiziaria sarà competente esclusivo ed inderogabile il Tribunale di Sassari.
Art. 22. FORMA DEL CONTRATTO, ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI, RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZIONE.
Il contratto è stipulato in modalità elettronica, ai sensi dell’art. 32 c. 1 del Codice.
Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto, ivi comprese le spese di registrazione in caso d’uso ed ogni altro onere tributario. L’imposta di bollo è dovuta nella misura di € 16,00 ogni quattro facciate del presente atto.
L’Appaltatore, ai sensi del combinato disposto degli artt. 73 e 216 del Codice e del D.M. 2.12.2016 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, deve provvedere, entro sessanta giorni dall’aggiudicazione a corrispondere all’Istituto le spese relative alla pubblicazione del bando di gara e dell’avviso pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sui quotidiani, per l’importo di xxxxxxxxxxxxxxxxxx.
L’Appaltatore dichiara che le prestazioni in esame sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette ad IVA, che l’Appaltatore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del
d.p.r. n. 633/72. Conseguentemente, al presente atto dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 40 del d.p.r. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico dell’Appaltatore medesimo.
Art.23. NORMA DI RINVIO
Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa rinvio alla vigente normativa in materia, con particolare riferimento alla normativa nazionale vigente.