SCHEMA DI CONTRATTO
SCHEMA DI CONTRATTO
APPALTO SPECIFICO INDETTO DAL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI PER LA FORNITURA DI LICENZE SALESFORCE E RELATIVI SERVIZI DI GESTIONE, MANUTENZIONE, EVOLUZIONE E PARAMETRAZIONE A SUPPORTO DELLA PIATTAFORMA DI CUSTOMER SERVICE NELL’AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER LA FORNITURA DI PRODOTTI E SERVIZI PER L’INFORMATIVA E LE TELECOMUNICAZIONI – CIG 8992577D49
PARTE GENERALE
ARTICOLO 1 G
VALORE DELLE PREMESSE E NORME REGOLATRICI
1. Le premesse di cui alle Condizioni Speciali di contratto, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come l’Allegato “I” (Dichiarazione d’offerta), l’Allegato “II” (Capitolato Tecnico) Allegato “III” (Chiarimenti inviati nel xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx), “XX” Xxxxxxxx (xxxxxxx Prezzi unitari); nonché la dichiarazione del legale rappresentante posta in calce al presente atto.
2. L’esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:
a) dalle disposizioni contenute nel D.M. 28 ottobre 1985 e nel D.M. 8 febbraio 1986 del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica e nel D.P.C.M. 6 agosto 1997, n. 452;
b) dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto nonregolato
d) dalle disposizioni sopra richiamate;
e) dal Codice Etico;
f) dalla direttiva 19 dicembre 2003 “Sviluppo ed utilizzazione dei programmi informatici da parte delle Pubbliche
Amministrazioni” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2004;
g) dalle disposizioni di cui al D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
h) dalle disposizioni di cui al D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207;
i) dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 come convertito dalla legge del 7 agosto 2012 n. 135 e s.m.i.
l) dal decreto legislativo 9 aprile n. 2008, n.81.
3. In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prevarranno sugli atti ed i documentidella
gara prodotti dall’Impresa, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall’Impresa ed accettate.
4. La Committente, ai sensi di quanto stabilito dalla Determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora
A.N.A.C.), n. 1 del 10/01/2008, provvederà a comunicare al Casellario Informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.
ARTICOLO 2 G DEFINIZIONI
1. Nel corpo del presente Contratto, i termini e le espressioni di seguito indicati debbono essere interpretati secondo
le definizioni che vengono date in quest’articolo:
- Fornitore o Impresa: si intende l’Impresa Fornitrice aggiudicataria;
- Committente: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
ARTICOLO 3 G
AUMENTO E DIMINUZIONE – MODIFICHE E VARIANTI IN AUMENTO E IN DIMINUZIONE
1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 106 comma 12 del D.lgs. n. 50/2016 la Committente potrà apportare un aumento o una diminuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, fino alla concorrenza di un quinto in più o in meno del corrispettivo contrattuale complessivo.
2. In caso di aumento delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo complessivo del presente contratto, le prestazioni integrative verranno eseguite alle condizioni tutte stabilite nel presente contratto e remunerate ai prezzi unitari di cui al presente contratto.
3. In caso di diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto in meno del corrispettivo complessivo del presente contratto, l’Impresa non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei prezzi unitari specificati nell’Allegato “IV” (Analisi dei prezzi Unitari Dichiarazione d’offerta).
ARTICOLO 4 G
OBBLIGHI DI RISERVATEZZA
1. L’impresa ha l’obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla Committente, di mantenere riservati, anche successivamente alla scadenza del contratto medesimo, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto, nonché quelli relativi alle attività svolte dalla Committente di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.
2. L’obbligo di cui al precedente comma si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.
3. L’impresa è responsabile per l’esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell’incarico affidatole con il contratto.
ARTICOLO 5 G
BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D’AUTORE
1. L’Impresa assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti della Committente azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d’uso, l’Impresa manleverà e terrà indenne la Committente, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della Committente.
3. La Committente si obbliga ad informare prontamente per scritto l’Impresa delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, la Committente riconosce all’Impresa la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dalla Committente.
4. Nell’ipotesi di azione giudiziaria di cui al precedente comma 2, la Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per l’avvenuto uso, salvo che l’Impresa ottenga il consenso alla continuazione dell’uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.
ARTICOLO 6 G
ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI
1. Sono a carico dell'Impresa tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico alla Committente per legge.
ARTICOLO 7 G GARANZIA DEFINITIVA
1. Il Fornitore ha prestato garanzia definitiva che copre le obbligazioni assunte con il presente contratto, il risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle stesse obbligazioni, nonché il rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore, nonché le obbligazioni assunte con il Patto d’integrità.
2. La Committente ha inoltre il diritto di valersi della garanzia definitiva, nei limiti dell’importo massimo garantito: i) per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dall’esecutore; ii) per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all’esecuzione dell’appalto.
3. In particolare, la Committente ha diritto di valersi direttamente della garanzia per l’applicazione delle penali.
4. La Committente ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell’Impresa per la rifusione dell’ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.
5. L’Impresa si impegna a tenere valida ed efficace la predetta garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.
6. In ogni caso l’Impresa è tenuta a reintegrare la garanzia di cui la Committente si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta della Committente.
7. La garanzia di cui alle premesse, prestata dall’Impresa a garanzia di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto
sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione contrattuale nel limite massimo dell’80% dell’iniziale importo garantito, secondo quanto stabilito dall’art. 103 comma 5 del D.lgs. n. 50/2016, previa deduzione dei crediti della Committente verso il fornitore. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data d’emissione del certificato di verifica di conformità attestante la corretta esecuzione dell’appalto.
8. Resta fermo tutto quanto previsto dall’art. 103 del D.lgs. 50/2016.
ARTICOLO 8 G RECESSO
1. La Committente ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi all’Impresa a mezzo PEC previo il pagamento delle prestazioni eseguite e dei materiali utili esistenti in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell’importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite. Il decimo dell’importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza dell’importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara depurato del ribasso d’asta e l’ammontare netto delle prestazioni eseguite.
2. Resta fermo quanto previsto in materia di recesso dagli art. 88 comma 4-ter e art. 92 comma 4 del D.lgs. n. 159/2011.
3. È altresì previsto il recesso in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, nei casi di giusta causa e per reiterati inadempimenti del fornitore anche se non gravi. In tale ipotesi, l’Impresa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese anche in deroga a quanto previsto all’ art.1671 del c.c. Si conviene che per giusta causa a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
a) qualora sia stato depositato contro il fornitore un ricorso a i sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento, o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del fornitore. Resta salvo quanto previsto dall’art. 110 comma 3 del D.lgs. n. 50/2016;
b) ogni atra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente contratto.
4. Nelle fattispecie di cui ai commi precedenti, l’Impresa rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.
5. Dalla data di efficacia del recesso, l’impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Committente la quale effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni sino a quel momento eseguite.
6. In aggiunta ai commi precedenti, la Committente, in ragione di quanto previsto dal Decreto-legge n. 95 del 06/07/2012 come convertito dalla Legge n. 135 del 07/08/2012 e s.m.i. all’art. 1 comma 13, ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal presente contratto, previa formale comunicazione all’Appaltatore con preavviso non inferiore a 15 (quindici) nel caso in cui i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell’art. 26 comma 1 della Legge
n. 488 del 23/12/1999 successivamente alla stipula del presente contratto siano migliorativi rispetto a quelli del presente contratto e il fornitore non acconsenta a una modifica delle condizioni economiche. In tal caso, l’Impresa ha diritto al pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.
ARTICOLO 9 G
DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO
1. È fatto divieto all’impresa di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinare all’art. 106, comma 1, lett. d), punto 2), D.lgs. 50/2016, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. Il Fornitore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, nelle modalità espressedall’art.
106, c. 13, D.lgs. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Committente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 51/1991.
3. È fatto, altresì, divieto al Fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore ai suddetti obblighi, la Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
5. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
ARTICOLO 10 G TRASPARENZA DEI PREZZI
1. L’Impresa espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
c) dichiara che con riferimento alla presente gara non ha in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e gli articoli 2 e seguenti della legge 287/1990 e, altresì, che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa;
d) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l’Impresa non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa dell’Impresa, che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
ARTICOLO 11 G SUBAPPALTO
1. Resta inteso che qualora l’Impresa si sia avvalsa in sede di offerta della facoltà di subappaltare, deve rispettare quanto indicato nei successivi commi.
2. L’Impresa si impegna a depositare presso la Committente, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto: i) l’originale o la copia autentica del contratto di subappalto che deve indicare puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionale che economici; ii) dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti economici e/o tecnici, richiesti dal Bando di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate ove le dichiarazioni rese in gara non siano più utilizzabili; iii) la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza in capo al subappaltatore dei motivi d’esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/21016, ove le dichiarazioni rese in gara non siano più utilizzabili; iv) la dichiarazione dell’appaltatore relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’art. 2359 c.c. con il subappaltatore; se del caso, v) documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione/certificazione prescritti dal D.lgs. n. 50/2016 per l’esecuzione delle attività affidate.
3. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, la Committente procederà a richiedere al Fornitore l’integrazione della suddetta documentazione. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto, che ricomincerà a decorre dal completamento della documentazione.
4. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto i requisiti richiesti per il rilascio
dell’autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti la committente revocherà l’autorizzazione.
5. Per le prestazioni affidate in subappalto:
a) Devono essere praticati gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto d’appalto;
b) Devono essere corrisposti i costi della sicurezza e della manodopera relativi alle prestazioni affidate in subappalto alle Imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.
6. La Committente sentito il direttore dell’esecuzione, provvede alla verifica dell’effettiva applicazione degli obblighi di cui la presente comma. Il Fornitore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
7. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Impresa, la quale rimane l’unica e sola
responsabile, nei confronti della Committente, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
8. L’Impresa è responsabile in via esclusiva nei confronti della Committente dei danni che dovessero derivare, all’Amministrazione, la Committente o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. In particolare, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Committente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa che possano originarsi da eventuali violazioni del D.lgs. n. 196/03.
9. Il Fornitore è responsabile in solido dell’osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti
collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto. Il Fornitore trasmette alla Committente prima dell’inizio delle prestazioni la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano della sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/2008. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell’ambito dell’appalto del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo a tutti i subappaltatori.
10. L’aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. 276/2003, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all’art. 105, comma 13, lett. a) e c), del D.lgs. 50/2016.
11. Il Fornitore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la
sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016.
12. La Committente corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; b) in caso di inadempimento da parte dell’appaltatore; c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. In caso contrario, salvo diversa indicazione del direttore dell’esecuzione si obbliga a trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposte al subappaltatore.
13. Nelle ipotesi di inadempimenti da parte dell’impresa subappaltatrice, ferma restando la possibilità di revoca dell’autorizzazione al subappalto, è onere dell’Affidatario svolgere in proprio le attività ovvero porre in essere, nei confronti del subappaltatore ogni rimedio contrattuale, ivi inclusa la risoluzione.
14. L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
15. In caso di inadempimento da parte dell’Impresa agli obblighi di cui ai precedenti comma, la Committente può risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
16. Ai sensi dell’art. 105 del D.lgs. n. 50/2016, il Fornitore si obbliga a comunicare alla Committente il nome del subcontraente, l’importo del contratto, l’oggetto delle prestazioni affidate.
17. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del D.lgs. 50/2016.
ARTICOLO 12 G FORO ESCLUSIVO
1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.
ARTICOLO 13 G
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della legislazione vigente nonché della normativa per la protezione dei dati personali (ivi inclusi - oltre al D.lgs. 196/03 e s.m.i. – anche gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali), con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
2. La Committente tratta i dati forniti dal Fornitore ai fini della stipula del Contratto, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso. Tutti i dati acquisiti dalla Committente potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.
3. Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito. Il Fornitore si impegna, altresì, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell’ambito dell’esecuzione del contratto, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali da parte della Committente per le finalità sopra descritte.
4. Con la sottoscrizione del contratto il Fornitore si obbliga a procedere all’esecuzione delle attività oggetto del contratto nell’integrale rispetto della normativa vigente nonché di quanto previsto dall’Allegato Privacy con particolare riferimento alle misure di sicurezza da adottare ed agli obblighi ivi previsti.
5. Il Fornitore si impegna ad adottare le misure minime di sicurezza dei Dati personali previste per legge, nonché tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un livello di sicurezza almeno equivalente a quello previsto dalla Committente; il Fornitore si impegna, altresì, ad osservare le vigenti disposizioni e le regole della Committente in materia di sicurezza e privacy, e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali incaricati del trattamento dei Dati
personali. Il Fornitore prende atto che la Committente potrà operare verifiche periodiche volte a riscontrare
l’applicazione delle regole di sicurezza dei Dati personali e di privacy applicate.
6. Il Fornitore, in particolare, si obbliga a:
- eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all’esecuzione delleprestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti;
- attivare le necessarie procedure aziendali, per identificare gli "Incaricati del trattamento” ed organizzarli nei loro compiti;
- adottare le misure di sicurezza di cui al D.lgs. 196/03 e s.m.i. e verificare la costante adeguatezza così da ridurre al minimo i rischi di perdita e di distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- implementare le misure di cui al Provvedimento Generale del Garante del 27.11.2008 sugli amministratori di sistema, tra l’altro, ricorrendone le condizioni, conservando direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza e per conto del Titolare del trattamento, una lista aggiornata recante gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema che il Titolare del trattamento si riserva di richiedere.
ARTICOLO 14 G RISOLUZIONE
1. La Committente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 codice civile, nonché ai sensi dell’art. 1360 codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all’Impresa tramite PEC, nei seguenti casi:
a) Il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto il ricorso ad una nuova procedura ai sensi dell’
art. 106 del D.lgs. n. 50/2016;
b) Sono state superate le soglie di cui all’art. 106, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 relativamente alla fattispecie di cui al comma 1, lett. b) e c) del medesimo articolo di cui al comma 2 del medesimo articolo;
c) Sono state superate le soglie fissate dalla Committente nelle Condizioni Speciali nel caso di modifiche non
sostanziali di cui all’art. 106, comma 1, lett. e), del D.lgs. n. 50/2016;
d) Il Fornitore si è trovato al momento dell’aggiudicazione dell’appalto in una delle situazioni di cui all’art. 80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 e avrebbe pertanto dovuto essere escluso dalla gara;
e) L’appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea in un procedimento ai sensi dell’art. 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice;
f) Mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto ai sensi del precedente articolo “Xxxxx,
responsabilità civile e copertura assicurativa”;
g) Azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la
Committente, ai sensi del precedente articolo “Brevetti industriali e diritti d’autore”;
h) Nell’ipotesi di una veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del DPR n. 445/00, fatto salvo quanto
previsto dall’art. 71, del medesimo DPR n. 445/00;
i) Nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano
all’Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
j) Nei casi in cui: i) agli articoli delle Condizioni Speciali intitolati “Obblighi ed adempimenti a carico dell’Impresa”, “Verifica di conformità”, “Penali”, “Clausola risolutiva espressa in caso di esito interdittivo della informativa Liberatoria Provvisoria antimafia”, “Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari” e ii) di cui agli articoli delle Condizioni Generali intitolati “Obblighi di riservatezza”, “Garanzia Definitiva”, “Divieto di cessione del contratto e cessione del credito”, “Trasparenza dei prezzi”, “Subappalto”, “Risoluzione”, “Modello di organizzazione e gestione e controllo ex D.lgs. n. 231/2001”, “Trattamento dati personali”.
2. La Committente deve risolvere il contratto:
a. Qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 95 del D.lgs. n. 159/2011 oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’art. 80 o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
b. Qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge;
c. Nel caso in cui sia prevista certificazione di qualificazione: qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuta la
decadenza dell’attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.
3. In caso in cui la Committente accerti un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con il presente contratto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a 15 giorni, entro i quali il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine e senza che il Fornitore abbia risposto, la Committente ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Impresa; resta salvo il diritto della Committente al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
4. Qualora il Fornitore ritardi per negligenza l’esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del contratto, la Committente assegna un termine che, salvo i casi d’urgenza, non può essere inferiore a 10 giorni, entro i quali il Fornitore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Fornitore, qualora l’inadempimento permanga, la Committente potrà risolvere il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
5. In caso di inadempimento dell’Impresa anche ad uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 giorni, che verrà assegnato dalla Committente, a mezzo PEC, per porre fine all’inadempimento, la Committente stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di
procedere all’esecuzione in danno dell’Impresa. Resta salvo il diritto della Committente al risarcimento dell’eventuale
maggior danno.
6. Nel caso di risoluzione del contratto il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell’art. 108, comma 5, del D.lgs. 50/2016.
7. In caso di risoluzione del presente contratto, l’Impresa si impegna, sin d’ora, a fornire alla Committente tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione del presente contratto. In caso di risoluzione per responsabilità dell’appaltatore, il Fornitore è tenuto a corrispondere anche la maggiore spesa sostenuta dalla Committente per affidare ad altra impresa le prestazioni, ove la stazione appaltante non si sia avvalsa delle facoltà prevista dall’art. 110, comma 1, del D.lgs. 50/2016.
8. La Committente, in caso di risoluzione e comunque nei casi di cui all’art. 110, comma 1, del D.lgs. 50/2016, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all’originaria procedura di gara e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall’aggiudicatario originario in sede di offerta.
9. In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno la Committente incamererà la garanzia definitiva.
10. Resta fermo quanto previsto all’art. 108, del D.lgs. 50/2016.
ARTICOLO 15 G
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001 – PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
1. L’Impresa dichiara di aver preso visione del D.lgs. 231/2001 e di uniformarsi ai principi ivi contenuti che devono ritenersi applicabili anche nei rapporti tra l’Impresa e la Committente. In particolare si precisa che gli obblighi in materia di riservatezza di cui al Codice Etico verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la Committente e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
2. L’Impresa, per effetto della sottoscrizione del presente contratto, si impegna: (i) ad operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al D. Lgs. 231/2001; (ii) ad uniformarsi alle previsioni contenute nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Committente ai sensi del D.lgs. 231/2001 per le parti di pertinenza dell’Impresa medesima e così come verrà reso disponibile dalla Committente medesima all’atto della stipula.
3. In caso di inadempimento da parte dell’Impresa agli obblighi di cui ai precedenti commi, fermo restando il diritto al
risarcimento del danno, la Committente ha facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.
ARTICOLO 16 G
INCOMPATIBILITA’
1. Il Fornitore dichiara espressamente e irrevocabilmente che la conclusione del contratto avviene nel rispettodelle
previsioni di cui all’art. 53, comma 16 ter del D.lgs. n. 165/2001.
2. Qualora non risultasse conforme al vero la dichiarazione resa, il Fornitore prende atto e accetta che si applichino le conseguenze previste dalla predetta normativa.
PARTE SPECIALE
ARTICOLO 1 S
OGGETTO, LUOGO DELLA PRESTAZIONE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL’ESECUZIONE
1. La Committente, nell’interesse proprio, affida all’Impresa, che accetta, la fornitura dei prodotti e la prestazione dei servizi specificati nel capitolato tecnico.
2. Le apparecchiature e i prodotti oggetto della fornitura dovranno essere conformi, salvo espressa autorizzazione della Committente alla variazione, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico e nella relativa documentazione tecnica e d’uso.
3. È designato quale responsabile unico del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 , e
Direttore dell’esecuzione ai sensi dell’art. 101 del D.lgs. n. 50/2016 .
4. L’Impresa comunicherà alla Committente, entro 5 cinque giorni dalla data di stipula del contratto, il nominativo del Responsabile della Fornitura, il quale assume il ruolo di referente per tutte le attività previste dal presente Contratto.
ARTICOLO 2 S DURATA
1. Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione. La fornitura oggetto del presente avrà durata di 24 mesi, dal 11 gennaio 2022 e terminare in data 10 gennaio 2024. L’avvio dell’esecuzione delle attività avverrà nel rispetto del termine di cui all’art. 32 comma 13 del d.lgs. n. 50/2016.
2. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, la Committente si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l’imputabilità delle medesime, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 107 del d.lgs. n. 50/2016.
ARTICOLO 3 S
MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA
1. La Committente si riserva la facoltà, nei limiti di quanto previsto all’art. 106, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016, di chiedere al Fornitore prestazioni supplementari che si rendano necessarie e non siano incluse nel contratto, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all’art. 106, comma 1, lettera b), D.lgs. n. 50/2016; la Committente comunicherò ad ANAC tale modifica entro i termini di cui all’art. 106, comma 8 del medesimodecreto.
2. La Committente si riserva la facoltà di apportare modifiche al presente contratto ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all’art. 106, comma 1, lettera c), del D.lgs. n. 50/2016, fatto salvo quanto previsto all’art. 106, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016. Al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 106, comma 14, del D.lgs. n. 50/2016 la Committente comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini e con le modalità ivi indicati.
3. Nei casi di cui i precedenti due commi del presente articolo, la Committente eseguirà le pubblicazioni prescritte
dall’art. 106, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016.
4. La Committente si riserva la facoltà, di cui all’art. 106, comma 1, lett. e) D.lgs. n. 50/2016, di apportare modifiche non sostanziali al contratto, fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo complessivo.
5. Inoltre, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D.lgs. n. 50/2016, ove ciò si renda necessario in corso di esecuzione, la Committente potrà imporre al Fornitore un aumento delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell’importo del contratto alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi unitari previsti nel presente contratto. In tal caso, il Fornitore non
può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta
dal Fornitore se non è stata approvata dalla Committente nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall’art. 106 del D.lgs. 50/2016 e qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte del Fornitore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.
6. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 106, d.lgs. 50/2016.
ARTICOLO 4 S
OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL’IMPRESA
1. Sono a carico dell’Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e rischi
relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all’integrale espletamento dell’oggetto contrattuale.
2. L’Impresa si obbliga ad eseguire le prestazioni tutte oggetto del presente contratto a perfetta regola d’arte, nel
rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato
Tecnico, nonché nel presente contratto e nei suoi allegati.
3. L’Impresa si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell’Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. L’Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti della Committente.
4. I prodotti software oggetto della fornitura dovranno essere conformi, salva espressa autorizzazione della Committente alle eventuali variazioni, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico e nella relativa documentazione tecnica e d’uso.
5. L’Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
6. L’Impresa si obbliga a consentire alla Committente di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, impegnandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
7. L’Impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Committente, nonché a dare immediata comunicazione a quest’ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del contratto.
8. In caso di inadempimento da parte dell’Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
ARTICOLO 5 S SUBAPPALTO
1. L’Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta e conformemente a quanto stabilito nelle
Condizioni Generali, affida in subappalto, in misura dell’importo contrattuale, l’esecuzione delle
seguenti prestazioni: .
2. Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all’affidamento in subappalto delle prestazioni sopra riportate.
3. L’Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l’esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni contrattuali.
ARTICOLO 6 S
RILASCIO DELLA FORNITURA
1. Il rilascio della fornitura oggetto del presente contratto, nelle modalità previste nel Capitolato Tecnico, dovrà essere eseguito dall’Impresa entro il termine di 20 (venti) giorni solari decorrenti dalla data di comunicazione dell’approvazione del presente contratto da parte degli organi di controllo competenti.
ARTICOLO 7 S
VERIFICA DI CONFORMITÀ
1. La Verifica di conformità si intende positivamente superata solo in caso le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d’arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni espresse nel Capitolato tecnico.
2. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità la data del verbale verrà considerata quale “Datadi Accettazione
della Fornitura” da parte della Committente.
3. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità, l’Impresa dovrà eliminare i vizi accertati entro il termine massimo che sarà concesso dalla Committente in sede di verbale verifica di conformità. In tale ipotesi la verifica di conformità verrà ripetuta, ferma l’applicazione delle penali relative di cui al successivo art. 8 S “Penali”. Tutti gli oneri che la Committente dovrà sostenere saranno posti a carico dell’Impresa.
4. Nell’ipotesi in cui anche la seconda verifica di conformità dia esito negativo, la Committente, ferma restando l’applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell’art. 14 G “Risoluzione”, nonché dell’art. 1456 c.c.
5. La Committente si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione o in forma semplificata con modalità
comunque idonee a garantire la verifica dell’esecuzione contrattuale.
6. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico dell’Impresa.
7. Il soggetto incaricato dalla Committente, a seguito dell’intervenuta ultimazione dei servizi/forniture si impegnaa
rilasciare il certificato attestante l’avvenuta ultimazione delle prestazioni.
8. Qualora i requisiti non fossero rispettati l’Amministrazione provvederà a segnalare l’esito negativo della verifica
al fornitore che dovrà correggere le difformità riscontrate entro il termine di 10 giorni solari dalla data di comunicazione. Qualora la soluzione proposta dal fornitore non rispetti comunque i vincoli imposti, l’Amministrazione si riserva di esprimere parere negativo alla verifica
9. Su richiesta dell'Impresa, la Committente emetterà il certificato di esecuzione prestazioni delle forniture (CEF), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (già Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture). Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica dell'avvenuta consegna della fornitura dei beni oggetto dell'appalto e della conseguente verifica di conformità della fornitura predetta, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e dell’art. 102 del D.lgs. n. 50/2016 normativa vigente.
ARTICOLO 8 S PENALI
1. Ferma restando l’applicazione delle penali previste nei precedenti commi, la Committente si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all’articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell’ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
2. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, l’Impresa si impegna espressamente a rifondere alla Committente l’ammontare di eventuali oneri che l’Amministrazione dovesse applicare – anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa.
3. La Committente, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della garanzia definitiva di cui all’articolo 7 G, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Impresa a qualsiasi titolo.
4. Qualora l’importo complessivo delle penali inflitte all’Impresa raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo globale di cui al successivo art. 9 S “Corrispettivo”, comma 1, la Committente ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.
ARTICOLO 9 S CORRISPETTIVO
1. Il corrispettivo contrattuale totale, calcolato sulla base dei corrispettivi riportati nella dichiarazione d’offerta, omnicomprensivo fisso e invariabile, per l’esecuzione dell’oggetto contrattuale è pari a complessivi € .
2. Il predetto corrispettivo contrattuale si riferisce all’esecuzione della fornitura e dei servizi connessi aperfetta
regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all’Impresa dall’esecuzione del contratto e dall’osservanza di leggi, capitolati e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, ivi compresa l’Amministrazione, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
4. Il corrispettivo contrattuale è accettato dall’Impresa in base ai propri calcoli alle proprie indagini, alle propriestime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.
5. L’Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, ad eccezione di quanto previsto dall’art. 115 del D.lgs. 163/2006 per i contratti ad esecuzione periodica e continuativa e secondo quanto specificato nel seguente comma.
6. I corrispettivi dovuti all’Impresa sono oggetto di revisione ai sensi dell’art. 115 del D.lgs. 163/2006 sulla base di un’istruttoria condotta in considerazione dei dati di cui all’art. 7, comma 4, lett c) del D.lgs. 163/2006 o, in mancanza, in ragione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo.
7. Tutti gli importi devono intendersi al netto dell'IVA.
ARTICOLO 10 S
FATTURAZIONE E PAGAMENTO
Il pagamento delle prestazioni oggetto del presente contratto sarà effettuato nel seguente modo:
- al termine della verifica di conformità della soluzione rilasciata sarà corrisposto il corrispettivo di tutti i servizi previsti da Capitolato ad eccezione del Servizio di supporto specialistico sistemistico;
- il corrispettivo del Servizio di supporto specialistico sistemistico sarà corrisposto con cadenza trimestrale posticipata in base al servizio erogato e successivamente alla richiesta da parte della società di autorizzazione alla fatturazione.
La Società dovrà attenersi al formato standardizzato di fattura elettronica (formato.xml), come determinato dal predetto Decreto Ministeriale n. 55/2013, da inoltrare tramite l’apposito Sistema di Interscambio (SdI), utilizzando il codice univoco (codice IPA) assegnato alla Divisione I della Direzione Generale per i sistemi informativi, l’innovazione tecnologica e la comunicazione: HS1P70
Ciascuna fattura – emessa in modalità elettronica - dovrà essere intestata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
- Direzione Generale per i sistemi informativi, l’innovazione tecnologica, il monitoraggio dati e la comunicazione
- Via Fornovo, 8 – 00000 XXXX – Codice Fiscale 80237250586.
Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, la Committente procederà ad acquisire, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla Committente, non produrrà alcun interesse.
Ai sensi dell’art. 30 comma 5 del D.lgs. n. 50/2016 in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo (D.U.R.C.)a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’articolo 105 del D.lgs. n. 50/2016, impiegato nell’esecuzione del contratto, la Committente trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Committente del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
La Committente, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario la Committente applicherà quanto disposto dall’art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.
Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.
Il bonifico, previo accertamento della Committente della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell’articolo 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 i cui estremi identificativi sono i seguenti:
C/C BANCARIO/POSTALE N. in essere presso codice IBAN intestato a
Si richiede inoltre, ai sensi della normativa citata, di indicare le persone delegate ad operare sul C/C bancario o C/C postale sopra indicato:
NOME | COGNOME | DATA DI NASCITA | CODICE FISCALE |
La Società si impegna a rendere nota ogni eventuale variazione del C.C. o delle persone delegate a operare sullo
stesso tramite PEC sottoscritta dal legale rappresentante con allegata copia fotostatica del documento d’identità del
sottoscrittore in corso di validità.
La Società, ai sensi dell’articolo 3, comma 1 della citata L 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori o subappaltatori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del presente contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato alla Committente.
In caso di subappalto, ai sensi di quanto previsto all’art. 105 del D.lgs. 50/2016, si procederà secondo quanto
previsto all’art.11 G comma 11 del contratto.
Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I., le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate da tutte le imprese raggruppate secondo le modalità che verranno congiuntamente concordate.
ARTICOLO 11 S
OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che la Committente, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Impresa con raccomandata a.r. qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n.136.
3. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
4. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla Committente e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Committente.
5. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
6. La Committente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Xxxxx. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Committente, oltre alle informazioni di cui all’art. 118, comma 11 ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Xxxxx, restando inteso che la Committente, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all’uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
7. L’Impresa è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
8. Ai sensi della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.A.C.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.
ARTICOLO 12 S
CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA IN CASO DI ESITO INTERDITTIVO DELLA INFORMATIVA LIBERATORIA PROVVISORIA ANTIMAFIA
1. L’art. 3 comma 2 della Legge n. 120 dell’11 settembre 2020 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto – legge 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni), recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale – ha previsto che fino al 31 dicembre 2021, per le verifiche antimafia riguardanti l’affidamento e l’esecuzione dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, si procederà mediante il rilascio della Informativa Liberatoria Provvisoria.
2. Attraverso l’Informativa Liberatoria Provvisoria si procede a sottoscrivere il presente contratto.
3. In caso di successiva individuazione di cause interdittive ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011 n.159, secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 4 della Legge n.120 dell’11 settembre 2020 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali recederà dal contratto immediatamente e automaticamente, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.
Roma, lì
La Committente L’Impresa
Il sottoscritto , in qualità di legale rappresentante dell’Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l’Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e xxxxx xxx contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:
con riferimento alle presenti Condizioni Speciali del Contratto:
Articolo 1 S Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento e Direttore dell’esecuzione
Articolo 2 S Durata
Articolo 3 S Modifica del contratto durante il periodo di efficacia Articolo 5 S Subappalto
Articolo 7 S Verifica di conformità
Articolo 10 S Fatturazione e pagamento
Articolo 11 S Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari
Articolo 12 S Clausola risolutiva espressa in caso di esito interdittivo della informativa Liberatoria Provvisoria
con riferimento alle Condizioni Generali del Contratto:
Articolo 1 G: Valore delle premesse e norme regolatrici Articolo 2 G: Definizioni
Articolo 3 G: Aumento e diminuzione – Modifiche e Varianti in aumento e in diminuzione Articolo 4 G: Obblighi di riservatezza
Articolo 5 G: Brevetti industriali e diritti d’autore Articolo 6 G: Oneri fiscali e spese contrattuali Articolo 7 G: Garanzia definitiva
Articolo 8 G: Recesso
Articolo 9 G: Divieto di cessione del contratto e cessione del credito Articolo 10 G: Trasparenza dei prezzi
Articolo 11 G: Subappalto Articolo 12 G: Foro esclusivo
Articolo 13 G: Trattamento dei dati personali Articolo 14 G: Risoluzione
Articolo 15 G: Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. n. 231/2001 – piano di prevenzione della corruzione
Articolo 16 G: Incompatibilità
L’Impresa
il Legale Rappresentante