BOZZA di CONTRATTO d’AFFIDAMENTO DI SERVIZI
BOZZA di CONTRATTO d’AFFIDAMENTO DI SERVIZI
per la redazione degli studi geologici, geotecnici sismici, idrologici ed idraulici e delle relative indagini in sito e in laboratorio, a supporto delle attività di progettazione e di realizzazione del Centro per le Biotecnologie e la Ricerca Biomedica (il “CBRB”), necessarie alla Fondazione Xx.XXX, a Carini – Palermo.
Le sottoscritte parti:
Fondazione Xx.XXX, con sede a Palermo, Piazza Sant’Angeli, 10, C.F. e P.IVA …..in persona del Presidente e legale rappresentante,….. di seguito la “Committente”
E
La/il ........................................ con sede in .............. , via ................. C.F. e P.IVA in
persona del suo…………..e legale rappresentante, ,
di seguito il “Prestatore dei Servizi”, ovvero congiuntamente le “Parti”
premesso che
a. con bando pubblicato in data ………….. la Committente ha indetto una gara con procedura ristretta (la “Gara”), ai sensi dell’articolo 55 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. (il “Codice”), volta all’affidamento dell’incarico di redazione degli studi geologici, geotecnici, sismici, idrologici ed idraulici e delle relative indagini in sito e in laboratorio, a supporto delle attività di progettazione del CBRB cha sorgerà a Carini, Palermo (il “Servizio”);
b. in esito all’espletamento della Gara, il Prestatore dei Servizi è risultato aggiudicatario del Servizio, come accertato con provvedimento in data……………del Consiglio di Amministrazione della Committente, comunicato in data……….., che - compiute le previste verifiche - ha pronunziato l’aggiudicazione definitiva,
tutto ciò premesso e ritenuto
convengono e stipulano quanto segue Art. 1
Premesse e graduazione delle fonti per la corretta interpretazione del Contratto.
1.1 Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente contratto (il “Contratto”).
1.2 Le Parti dichiarano di ben conoscere e di accettare gli allegati, ancorché non materialmente allegati al Contratto, in ogni loro parte e di recepirli tra le pattuizioni più espressamente contenute nel Contratto.
1.3 L’interpretazione delle prescrizioni del Contratto avverrà con riferimento ai documenti, citati nei precedenti paragrafi del presente articolo, tra loro coordinati e graduati nel senso che ogni clausola dubbia, o carente, del Contratto sarà posta a raffronto e interpretata in modo coerente con, nell’ordine di priorità:
i. Bando di gara e disciplinare;
ii. Capitolato Speciale e gli allegati nello stesso richiamati;
iii. Offerta dell’Aggiudicatario.
Art. 2 Oggetto del Contratto.
2.1 Il Contratto ha per oggetto la redazione dell’esito degli studi geologici, geotecnici, sismici, idrologici ed idraulici e delle relative indagini in sito ed in laboratorio, a supporto delle attività di progettazione del CBRB che sorgerà a Carini, Palermo, svolte nei modi e nei termini di cui agli articoli 3, 4 e 5 del Capitolato Speciale e nei documenti allo stesso allegati.
2.2 Il corrispettivo contrattuale comprende tutti gli oneri e i costi per l’ottenimento dei permessi di lavoro e stazionamento, per l’accesso alle zone o ai punti di lavoro con il personale e le attrezzature necessarie, per le opere di ripristino, per la documentazione fotografica delle attività svolte, per la cartografia, i carburanti ed ogni altro materiale di consumo, nonché tutti gli altri oneri e attività necessari per l’esecuzione a perfetta regola d’arte delle prestazioni appaltate.
2.3 Il corrispettivo tiene, altresì, conto degli oneri conseguenti all’esecuzione da parte dell’ Aggiudicatario delle attività prescritte all’articolo 5 del Capitolato Speciale, oltre a quanto di seguito indicato:
i. effettuazione della campagna di indagini in fasi successive, sia che questo derivi da esigenze di sviluppo della progettazione, sia che ciò derivi da supplementi di indagine che, a proprio insindacabile giudizio, il R.U.P. ritenesse necessario effettuare, sia che ciò derivi da impedimenti e soggezioni connesse con la disponibilità delle aree e delle
autorizzazioni;
ii. custodia delle attrezzature di rilevazione installate e dei campioni prelevati al fine di garantirne la validità, l’integrità ed attendibilità per tutto il periodo di rilevazione previsto;
iii. trasporto a rifiuto di tutti i materiali di risulta, comunque, connessi con le attività di sondaggio;
iv. taglio degli arbusti, l’estirpazione delle ceppaie e di radici ed il loro trasporto in apposite aree necessario per la preparazione logistica delle indagini geofisiche, ovvero per la realizzazione degli allineamenti a terra per il posizionamento dei geofoni o degli elettrodi;
v. realizzazione delle opere di drenaggio necessarie a garantire il regolare deflusso delle acque superficiali al fine di evitare inconvenienti ai sondaggi in corso e di prevenire possibili danni alle aree limitrofe a quelle di lavoro;
vi. installazione ed esercizio delle attrezzature necessarie per il controllo ed il contenimento delle acque di falda, ove ciò sia richiesto.
2.4 Gli approntamenti delle diverse attrezzature impiegate (sonde, penetrometri, pressiometri, ecc.) saranno compensati secondo quanto previsto dal computo metrico (allegato n. 6 del Capitolato Speciale), indipendentemente dall’organizzazione delle operazioni di indagine, la cui ottimizzazione rimane pertanto a carico del Prestatore di Servizi.
2.5 Il Prestatore dei Servizi, entro il termine indicato all’art. 6 del Contratto, dovrà consegnare alla Committente tutta la documentazione indicata nel Capitolato Speciale.
Art. 3
Documentazione messa a disposizione dalla Committente.
3.1 Per la corretta esecuzione del Servizio, il Prestatore dei Servizi deve conformarsi a quanto prescritto nei documenti elencati all’articolo 1.3 del Contratto, che costituiscono parte integrante ed essenziale del Contratto.
Art. 4 Corrispettivo.
4.1 Il corrispettivo dovuto per la prestazione del Servizio è quello offerto dal Prestatore dei
Servizi, in sede di gara, ed accettato dalla Committente. Il corrispettivo ammonta ad Euro………………. ( ), , al netto della sola IVA ed incluso gli oneri
per la sicurezza ed eventuale cassa di previdenza e quant’altro dovuto per legge. .
4.2 L’importo del servizio è da intendersi compensato a corpo, senza alcuna possibilità di aumento del compenso stabilito e comprende anche eventuali necessarie integrazioni, sia professionali, sia per indagini in sito e in laboratorio, che il Prestatore dei Servizi dovesse valutare necessarie per l'espletamento del servizio affidatogli.
Qualora l’importo delle prestazioni ritenute necessarie per le indagini in sito ed in laboratorio, calcolati in funzione dell’elenco prezzi della Regione Sicilia dell’anno 2009, dovesse risultare inferiore a quello poste a base di gara, tale importo verrà compensato a misura, sulla base delle prestazioni effettivamente svolte e dell’elenco dei prezzi unitari, fissi e invariabili, calcolati in funzione dell’elenco prezzi della Regione Sicilia dell’anno 2009, posto a base di gara, con applicazione del ribasso offerto dal Prestatore dei Servizi, senza che questi possa avere nulla a pretendere
Art. 5 Fatturazione e pagamenti.
5.1 Il pagamento del corrispettivo avviene nel modo di seguito descritto.
5.2 Gli acconti sono versati, previa emissione di fattura, in base alle seguenti modalità:
i. il 30% (trenta per cento) dopo i primi 30 (trenta) giorni dalla data dell’affidamento;
ii. un’ulteriore 30% (trenta per cento) dopo ulteriori 30 (trenta) giorni su presentazione dei primi risultati delle indagini in sito ed in laboratorio, con relative certificazioni ufficiali;
iii. il restante 40% (quaranta per cento) a completo adempimento di tutte le prestazioni e obblighi oggetto dell’affidamento, successivamente all’approvazione da parte del responsabile unico del procedimento (il “R.U.P.”), degli elaborati prodotti dal Prestatore dei Servizi, previa verifica della conformità dell’attività svolta alle specifiche contenute nella documentazione allegata al Contratto.
5.3 Il pagamento della rata di saldo avviene entro 60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione della fattura da emettersi dopo l’approvazione da parte del R.U.P.
5.4 Il pagamento è subordinato all’acquisizione del DURC relativo all’impresa esecutrice dei sondaggi, ai sensi dell’art. 35, comma 32, della Legge 4 agosto 2006, n. 248.
Art. 6 Tempistica.
6.1 Tutte le prestazioni rientranti nell’oggetto del Servizio devono essere portate a compimento entro il termine perentorio di ……. (……………..) giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna dei servizi.
6.2 Entro 10 (dieci) giorni dalla sottoscrizione del Contratto, il Prestatore dei Servizi dovrà fornire al R.U.P. il cronoprogramma dettagliato di attuazione delle indagini e delle prove di laboratorio, in modo che la Committente possa presenziare alle attività anche al fine di concordare eventuali modifiche al programma di indagini.
6.3 Proroghe sui termini di esecuzione del Servizio potranno essere concesse solamente per causa di forza maggiore, ma non daranno diritto al Prestatore dei Servizi di richiedere compensi aggiuntivi rispetto a quanto stabilito nel Contratto.
Art. 7 Sospensione dell’esecuzione.
7.1 Per ragioni di pubblico interesse, per interventi di pubbliche autorità o istituzioni, o ragionevoli richieste della Committente, la stessa avrà facoltà di ordinare la sospensione dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, senza che ciò comporti per il Prestatore dei Servizi alcun diritto a indennizzi, rimborsi o risarcimenti.
7.2 Nelle ipotesi previste sub 7.1, i termini di cui all’articolo 6 del Contratto sono prorogati per un periodo equivalente alla durata della sospensione.
Art. 8
Mancato rispetto dei termini di consegna – Penali – Risoluzione del contratto ed
esecuzione in danno.
8.1 In caso di ritardo nella consegna delle risultanze delle indagini e delle prove di laboratorio eseguite rispetto al termine indicato all’articolo 6 del Contratto sarà applicata una penale pari allo 0,2% del corrispettivo, indicato all’articolo 4 del Contratto, per ogni giorno di calendario di ritardo.
8.2 Qualora il ritardo nella consegna degli elaborati superi complessivamente i 30 (trenta) giorni di calendario, verrà meno l’interesse della Committente all’acquisizione della
prestazione. In tal caso, il presente Contratto si risolve ipso iure, nulla sarà dovuto al Prestatore dei Servizi e la Committente si riserva di ripetere il risarcimento dell’eventuale maggior danno imputabile al ritardo.
8.3 Le penali maturate saranno dedotte dalla rata di saldo. In caso di incapienza sarà escussa la garanzia all’uopo prestata.
8.4 L’importo complessivo delle penali non potrà superare il 10% (dieci per cento) del corrispettivo, indicato all’articolo 4 del Contratto. Ove tale limite massimo fosse raggiunto, la Committente potrà risolvere per inadempimento il Contratto, con facoltà di chiedere il risarcimento dei maggiori danni.
8.5 Si considereranno non consegnati gli elaborati che presentano vizi, o difetti, incompletezze o carenze tecniche, come rilevato dalla Committente in sede di verifica finale. In tal caso, la Committente potrà applicare le penali finché il Prestatore dei Servizi non avrà provveduto all’eliminazione delle irregolarità riscontrate e denunciate. La mancata eliminazione dei predetti vizi o difetti e delle incompletezze o carenze tecniche entro il termine assegnato dalla Committente determinerà la facoltà di risolvere il Contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile.
8.6 In ipotesi di risoluzione, l’esecuzione delle residue prestazioni oggetto del Contratto potrà essere affidata a terzi con addebito al Prestatore dei Servizi dei relativi costi, con esecuzione in danno, fatto salvo il risarcimento di danni ulteriori.
Art. 9
Modalità di esecuzione delle indagini e delle analisi di laboratorio.
9.1 La prestazione del Servizio deve essere svolta a perfetta regola d’arte e nel rispetto di quanto prescritto nel Capitolato Speciale e negli allegati in esso richiamati, nel Contratto e negli atti ad esso allegati, nonché nei cronoprogrammi delle indagini e delle analisi predisposti dal Prestatore dei Servizi, ossia complessivamente intesa in tutta la documentazione di gara, comprensiva anche dell’offerta dell’Aggiudicatario.
9.2 Il Prestatore dei Servizi deve eleggere domicilio nella città di Palermo, luogo in cui deve essere prestato il Servizio.
9.3 Nel corso delle indagini, il Prestatore dei Servizi deve trasmettere alla Committente un rapporto settimanale comprendente lo stato di avanzamento delle attività di indagine in sito e in laboratorio ed ogni variazione rispetto al cronoprogramma allegato all’offerta ed approvato dalla Committente.
9.4 Il Prestatore dei Servizi ha l’obbligo di comunicare tempestivamente alla Committente ogni problema, o inconveniente, che dovesse sorgere durante l’espletamento del Servizio.
9.5 Il Prestatore dei Servizi deve assicurare la presenza in cantiere di un geologo e di un ingegnere civile con esperienza nel campo della geotecnica ai quali è affidato il coordinamento delle indagini.
9.6 Le prove di laboratorio devono essere eseguite sotto la supervisione del Responsabile del laboratorio. Il Responsabile di laboratorio deve comunicare al R.U.P. qualsiasi problema o inconveniente che dovesse insorgere durante l’effettuazione delle prove.
9.7 Il Prestatore dei Servizi presta il Servizio sotto la supervisione dei propri responsabili, come prescritto dall’articolo 11 del Contratto, coordinando la propria attività con il
R.U.P. e la Committente e sotto la vigilanza di questi ultimi.
9.8 Durante l’esecuzione dell’incarico, il R.U.P. può effettuare visite ispettive in cantiere, o in laboratorio, per verificare l’effettivo svolgimento dell’incarico, accertare che la consistenza delle forze lavorative e degli strumenti impiegati siano idonei al raggiungimento degli obiettivi contrattuali e controllare che l’incarico sia reso nel rispetto di quanto stabilito nel Contratto e nei documenti in esso richiamati.
9.9 I dettagli tecnici eventualmente non desumibili dai documenti prodotti dal Prestatore dei Servizi, che emergano nel corso dell’esecuzione del presente incarico, saranno definiti, per iscritto, tra le Parti.
9.10 La Committente si riserva la facoltà di impartire in qualsiasi momento al Prestatore dei Servizi, per il tramite del R.U.P., istruzioni scritte relative al Servizio, anche a modifica o integrazione, non sostanziale, delle previsioni contenute nel Contratto e nei suoi allegati. Il Prestatore dei Servizi è obbligato a conformarsi alle istruzioni ricevute dalla Committente, senza che ciò comporti la corresponsione di alcun compenso aggiuntivo.
9.11 Al termine dell’esecuzione dell’incarico, gli elaborati oggetto del Contratto dovranno essere presi in consegna e accettati dalla Committente mediante redazione di apposito verbale di approvazione, da parte del R.U.P.
Art. 10
Varianti in corso d’opera.
10.1 Fatto salvo quanto previsto all’art.4, prestazioni diverse o aggiuntive rispetto a quanto
previsto nel Capitolato Speciale, e negli allegati in esso richiamati o nel Contratto, potranno essere eseguite solamente se rientranti in una delle ipotesi, da intendersi a titolo esemplificativo:
i. derivanti da evenienze impreviste e imprevedibili da accertarsi di volta in volta;
ii. sopravvenute prescrizioni di legge o di enti terzi;
iii. intervenuta possibilità di ricorrere a materiali o tecnologie idonei a recare significativi miglioramenti nell’esecuzione del Servizio, senza stravolgimenti sostanziali e senza aumenti di costi;
iv. per eventi connessi alla peculiarità del Servizio, nei casi di cui all’art. 1664 comma 2 del Codice Civile che specificamente riguardano difficoltà derivanti da cause geologiche, idriche e simili non previste inizialmente;
v. da sopravvenute motivate esigenze della Committente e previa accettazione da parte della stessa.
10.2 L’ammontare degli eventuali compensi aggiuntivi sarà determinato sulla base dell’elenco dei prezzi unitari messi a base di gara, tratti dell’elenco prezzi della Regione Sicilia dell’anno 2009, al netto del ribasso offerto dal Prestatore dei Servizi, ovvero mediante formulazione di “nuovi prezzi” se non compresi nell’elenco prezzi della Regione Sicilia dell’anno 2009, nei termini di cui all’art. 132 del Codice.
10.3 Sono a totale carico del Prestatore dei Servizi tutte le varianti necessarie ad emendare gli eventuali vizi e/o ad integrare le eventuali omissioni commesse.
Art. 11
Responsabili dell’esecuzione dei lavori – Geologo e Ingegnere civile con esperienza nel campo della geotecnica.
11.1 Il Prestatore dei Servizi indica come Responsabili dell’esecuzione dei lavori (i “Responsabili Lavori”), il dott. ……………., nato a …il…, quale geologo responsabile del coordinamento dei lavori di indagine limitatamente agli aspetti geognostici, e l’ing. ………….., nato a ………………., il quale
ingegnere civile con esperienza nel campo della geotecnica responsabile del coordinamento dei lavori di indagine limitatamente agli aspetti geotecnici.
11.2 I responsabili nominati dal Prestatore dei Servizi devono avere i poteri per dare esecuzione a quanto richiesto o disposto dalla Committente.
11.3 Ricorrendone la necessità, il Prestatore dei Servizi potrà sostituire i propri responsabili
con altri, purché muniti dei necessari requisiti e dopo aver ottenuto il consenso scritto della Committente.
11.4 La Committente può chiedere la sostituzione dei responsabili, senza obbligo di motivazione e senza che il Prestatore dei Servizi possa per questo chiedere indennizzi o ristoro di danni.
Art. 12 Responsabile del procedimento
12.1 Il Responsabile Lavori, indicato nell’articolo 11 del Contratto, rappresenta il Prestatore dei Servizi nei confronti della Committente, per ogni aspetto legato all’esecuzione delle indagini e delle prove di laboratorio.
12.2 La Committente nomina l’xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx nato il 20.04.1971 a Palermo quale persona responsabile per ogni aspetto tecnico legato al Contratto, ossia il R.U.P., definito e regolato dall’art. 10 del Codice. L’ufficio del R.U.P. avrà sede in Palermo piazza Sett’Angeli, 10
12.4 La Committente comunicherà per iscritto, al Prestatore dei Servizi l’eventuale sostituzione del R.U.P.
12.5 Ogni comunicazione e richiesta ed ogni ordine verbale o scritto indirizzati al Prestatore dei Servizi sono trasmessi al Responsabile Lavori del Prestatore dei Servizi tramite il R.U.P., in ragione delle proprie competenze.
Art. 13
Progressione dell’incarico e controlli.
13.1 Durante lo svolgimento del Servizio, la Committente potrà indicare al Prestatore del Servizio soluzioni migliorative o, in genere, prescrizioni che il Prestatore dei Servizi è tenuto a rispettare.
13.2 Per ciascuno dei passaggi intermedi descritti nei cronoprogrammi delle indagini e delle analisi, la Committente qualora rilevi vizi, difetti, incompletezze o carenze negli elaborati o ritenga, comunque, opportuno indicare integrazioni o modifiche, assegnerà al Prestatore dei Servizi un congruo termine per provvedere alla loro eliminazione o all’integrazione delle carenze.
13.3 La decorrenza del termine per l’adempimento non incide sul termine finale stabilito perentoriamente all’articolo 6, comma 1 del Contratto. In caso di inadempimento,
trova applicazione il disposto di cui all’articolo 8 del Contratto, compresa la possibilità di risoluzione del Contratto.
Art. 14 Garanzie.
14.1 Le Parti si danno atto che il Prestatore di Servizi ha prestato cauzione sotto forma di fideiussione bancaria/polizza fidejussoria assicurativa n per
un importo di euro pari al 10% del corrispettivo del Contratto, rilasciata
da “…………………”, Agenzia di…………. in data ………….., a prima richiesta, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, ogni eccezione rimossa ed operatività entro 15 (quindici) giorni lavorativi, a semplice richiesta scritta della Committente, a garanzia dell’esatto adempimento delle prestazioni oggetto del Contratto e del pagamento delle penali, con durata sino all’approvazione finale del Servizio.
14.2 Le Parti si danno atto altresì che il Prestatore dei Servizi, ai sensi dell’art. 103 del
D.P.R. 554/1999 e dell’art. 129 del Codice, ha stipulato polizza assicurativa, rilasciata da “………………” Agenzia di ……………., in data ……….., a garanzia di tutti i rischi derivanti a beni della Committente dall’esecuzione dei servizi con un massimale pari al 5% (cinque per cento) dell’importo del Servizio, e a garanzia della responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei servizi per un massimale di € 1.000.000,00 (unmilione/00). La garanzia cesserà di avere efficacia 12 (dodici) mesi dopo la data di ultimazione del Servizio.
Art. 15 Cessione del contratto.
15.1 E’ fatto divieto al Prestatore dei Servizi di cedere a terzi, in tutto o in parte, il Contratto, ad eccezione delle sole indagini in sito e/o in laboratorio.
Art. 16
Responsabilità del Prestatore dei Servizi.
16.1 Il Prestatore dei Servizi è responsabile nei confronti della Committente della corretta esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto.
16.2 Il Prestatore dei Servizi deve provvedere oltre che alla Direzione Lavori, anche al Coordinamento della Sicurezza.
16.3 Il Prestatore dei Servizi è tenuto a rifare integralmente, o parzialmente, le indagini o le prove di laboratorio ove ciò gli sia richiesto dalla Committente, qualora le prestazioni eseguite dovessero risultare affette da vizi, difetti, errori, carenze tecniche, manchevolezze od omissioni riscontrati dalla Committente medesima.
16.4 Al rifacimento delle indagini, o delle prove di laboratorio, il Prestatore dei Servizi dovrà provvedere nei tempi e con le modalità che gli saranno comunicati per iscritto dalla Committente e senza diritto a compenso alcuno in aggiunta a quello pattuito al precedente articolo 6 del Contratto, fatto salvo quanto previsto al precedente articolo 8.
16.5 L’approvazione degli elaborati da parte del R.U.P. non esonera il Prestatore dei Servizi dalle responsabilità derivanti dall’eventuale scoperta di vizi, irregolarità o omissioni che dovesse avvenire successivamente alla data di emissione del certificato stesso.
16.6 Il Prestatore dei Servizi è unico e solo responsabile dei danni che per effetto dell’attività da esso posta in essere in esecuzione del Contratto dovessero derivare al personale o ai beni della Committente, nonché a terzi o a beni di terzi.
16.7 Il Prestatore dei Servizi terrà, pertanto, manlevata la Committente dalle pretese risarcitorie in tal senso avanzate ad essa dagli eventuali terzi danneggiati.
16.8 Il Prestatore dei Servizi è, altresì, unico e solo responsabile delle violazioni di diritti di proprietà intellettuale o industriale di terzi nelle quali dovesse incorrere nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto e terrà manlevata la Committente da ogni pretesa risarcitoria che dovesse essere alla stessa in tal senso avanzata.
Art. 17 Comunicazioni e controllo.
17.1 Il Prestatore dei Servizi è tenuto ad eseguire le prestazioni oggetto del Contratto in stretta collaborazione con la Committente.
17.2 Il Prestatore dei Servizi deve costantemente informare la Committente del grado di avanzamento delle prestazioni, degli eventuali inconvenienti sorgenti o riscontrati, delle metodologie o degli elementi che possono essere introdotti per migliorare il conseguimento delle finalità perseguite.
Art. 18
Recesso dal contratto per volontà della Committente o a seguito di pronunzia giurisdizionale.
18.1 E’ facoltà della Committente recedere dal Contratto in qualunque momento, previo riconoscimento del corrispettivo dell’attività già svolta dal Prestatore dei Servizi e del 10% (dieci per cento) del corrispettivo residuo.
18.2 Resta inteso tra le Parti che, a seguito di annullamento o sospensione giurisdizionale, ovvero di annullamento d’ufficio in sede di autotutela di uno o più atti relativi alla procedura di affidamento dell’incarico, la Committente potrà recedere dal Contratto mediante semplice comunicazione scritta al Prestatore di Servizi, che nulla potrà pretendere a qualsiasi titolo sia contrattuale, sia extracontrattuale, salvo il compenso per le prestazioni svolte sino al momento di ricevimento della comunicazione.
Detto compenso non sarà dovuto e, quindi, sarà trattenuto a titolo di penale e salvo il maggior danno se il provvedimento giurisdizionale o l’annullamento d’ufficio in autotutela sia stato causato, in tutto o in parte, dal suo comportamento colposo.
Art. 19 Proprietà degli elaborati.
19.1 Gli elaborati redatti dal Prestatore dei Servizi, a decorrere dalla data di consegna, diverranno di proprietà esclusiva della Committente la quale potrà liberamente disporne.
19.2 E’ fatto divieto al Prestatore dei Servizi di utilizzare i risultati dei rilievi e delle prove di laboratorio svolte per fini diversi da quelli previsti nel Contratto.
Art. 20 Segretezza.
20.1 E’ fatto divieto al Prestatore dei Servizi di divulgare notizie, informazioni e dati di qualsivoglia natura e genere, desumibili dai documenti messi a disposizione dalla Committente per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto o dei quali il Prestatore dei Servizi sia venuto in possesso per effetto del Contratto medesimo, salvo consenso scritto della Committente.
Art. 21 Riservatezza.
21.1 Con la sottoscrizione del contratto, il Prestatore dei Servizi consente che i suoi dati personali, resi per la stipulazione dello stesso e per tutti gli eventuali ulteriori adempimenti che si dovessero rendere necessari durante l’esecuzione del contratto medesimo, siano trattati dalla Committente ai sensi della Legge 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 22 Risoluzione delle controversie.
22.1 Tutte le controversie dipendenti dal conferimento del Contratto dovranno essere risolte in via amministrativa, anche attraverso l’intervento del R.U.P., il quale potrà ricorrere alla disciplina di cui agli articoli 239 e 240 del Codice.
Art. 23 Foro esclusivo.
23.1 Per qualsiasi controversia tra le Parti, comunque connessa al Contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Palermo.
Art. 24 Domicilio.
24.1 Il Prestatore dei Servizi elegge il proprio domicilio per tutti gli effetti del Contratto nei modi e nei termini di cui all’Art. 9, paragrafo 9.2 del presente Contratto, in via…………………………
Art. 25
Legge applicabile – Osservanza di leggi, norme e regolamenti.
25.1 Il Contratto è soggetto alla legge italiana.
25.2 Il Prestatore dei Servizi si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del Contratto sotto l’osservanza delle disposizioni contenute nel Codice Civile e delle norme di fonte nazionale e comunitaria che disciplinano gli appalti pubblici di lavori e servizi.
Art. 26
Regime fiscale e spese contrattuali.
26.1 Il Contratto, redatto in tre originali in bollo ed avente ad oggetto prestazioni soggette ad IVA, sarà registrato, a tassa fissa, in caso d’uso e a spese di chi chiederà la registrazione.
Art. 27
Clausole di Autotutela e Patto di Integritá
27.1 Oltre ai casi in cui ope legis é previsto lo scioglimento del contratto di appalto la Committente recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto, revocherà la concessione o l'autorizzazione al sub-contratto, cottimo, nolo o fornitura, al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art. 11, comma 3, del DPR 3.6.98 n. 252";
27.2 La Committente si riserva il diritto di recedere dal contratto a fronte di informazioni antimafia, comunque ed in qualsiasi momento pervenute, che segnalino il rischio di tentativi di infiltrazione nell’impresa da parte della criminalità organizzata.
Xxxxx, approvato e sottoscritto Palermo, lì………………………….
Fondazione Xx.XXX
Il Presidente ( )
Il Prestatore dei Servizi
Allegati:
1) Bando e disciplinare;
2) Capitolato Speciale e gli allegati in esso richiamati;
3) Offerta economica dell’Aggiudicatario;
4) Offerta tecnica dell’aggiudicatario;
5) Dichiarazione dell’aggiudicatario sulle Clausole di Autotutela e Patto di Integritá.
Ai sensi e per gli affetti di cui all’art. 1341 cod. civ. si approvano espressamente le seguenti pattuizioni:
art. 7 - Sospensione dell’esecuzione art. 8 - Penali – Risoluzione in danno art. 10 - Varianti in corso d’opera art. 15 - Cessione del contratto
art. 16 - Responsabilità del Prestatore dei Servizi art. 18 - Recesso dal contratto
art. 19 - Proprietà dei progetti art. 23 - Foro esclusivo
art. 27 - Clausole di Autotutela e Patto di Integritá