REGOLAMENTO CAMERA ARBITRALE OMCI
REGOLAMENTO CAMERA ARBITRALE OMCI
ARTICOLO 1
FUNZIONI E PROCEDIMENTI OMCI
La Camera Arbitrale (“OMCI”) svolge le seguenti funzioni:
a) amministra procedimenti di arbitrato per la risoluzione delle controversie secondo il presente regolamento;
b) su istanza delle parti, nomina arbitri in procedimenti non amministrati secondo il presente regolamento;
c) amministra, a richiesta scritta delle parti, procedure di conciliazione, arbitraggio e perizie contrattuali provvedendo alla nomina di mediatori, Collegio arbitrale e periti e fissando di volta in volta le regole per le relative procedure secondo i principi del presente Regolamento. Si fa luogo ad uno dei procedimenti sopra descritti , in conformità delle disposizioni del presente Regolamento, qualora esista tra le parti un accordo scritto per uno degli anzidetti procedimenti che faccia riferimento alla OMCI, ovvero qualora, in assenza di detto accordo, una parte depositi alla OMCI una domanda per uno dei sopradescritti procedimenti, sottoscritta personalmente, contenente la contestuale proposta di ricorrere allo stesso e l’altra parte accetti tale proposta, con dichiarazione, sottoscritta personalmente, da inviarsi al Presidente Generale entro il termine da quest’ultimo fissato.
ARTICOLO 2 CONSIGLIO ARBITRALE
Il Consiglio Arbitrale della OMCI è composto da tre membri nominati dagli associati.
Il Consiglio Arbitrale viene convocato su iniziativa di uno qualunque dei suoi membri, o del Presidente Generale, a mezzo lettera raccomandata a.r. o telefax, spediti agli altri componenti del Consiglio stesso con un preavviso di almeno tre giorni lavorativi rispetto alla data della riunione.
Le sedute del Consiglio Arbitrale e le sue deliberazioni sono valide con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti salvi i casi in cui lo Statuto non disponga diversamente.
Il Consiglio Arbitrale ha competenza generale su tutte le materie attinenti l’amministrazione delle procedure previste al precedente articolo 1 ed adotta tutti i relativi provvedimenti, in conformità alle disposizioni del presente Regolamento.
ARTICOLO 3 PRESIDENTE GENERALE
Il Presidente Generale della OMCI è nominato dal Consiglio di Amministrazione.
Il Presidente Generale provvede a convocare il Consiglio Arbitrale, cura l’esecuzione delle relative delibere, coordina l’attività del personale addetto e lo svolgimento delle attività amministrative.
Il Presidente Generale, inoltre, su indicazione del Presidente cura la convocazione del Consiglio di Amministrazione.
Svolge ogni altro compito ed attività ad esso demandati dagli altri organi di amministrazione della OMCI, in conformità allo Statuto ed al presente Regolamento.
E’ compito del Presidente Generale della OMCI e del personale di segreteria prestare a
chiunque ne faccia richiesta un supporto informativo tecnico e pratico atto ad agevolare il ricorso allo strumento arbitrale facilitando l’espletamento delle formalità del procedimento.
ARTICOLO 4
ALBO DEGLI ARBITRI, PERITI E MEDIATORI
Gli arbitri, gli Collegio arbitrale, i periti ed i mediatori, nominati a termini di Statuto, sono elencati in apposito Albo, tenuto ed aggiornato a cura del Presidente Generale.
Di tale Albo fanno parte, di diritto, il Presidente, i Vice-Presidenti ed i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio Arbitrale.
Possono inoltre essere inseriti nell’Albo della OMCI persone fisiche, sia italiane che straniere, di comprovata e particolare esperienza in materia giuridica, economica, agraria e tecnica in genere, che ne facciano richiesta al Consiglio Arbitrale
ARTICOLO 5 ARBITRATO
Con l’accordo scritto, sotto forma di compromesso o clausola compromissoria, che dà origine all’arbitrato, le parti possono convenire che lo stesso sia rituale oppure libero.
Qualora le parti non abbiano espressamente convenuto la natura dell’arbitrato, o in caso di incertezza sulla stessa, prevale la natura rituale.
In caso di arbitrato rituale, il procedimento arbitrale è diretto alla pronuncia di un lodo suscettibile di acquisire efficacia di sentenza in conformità dell’articolo 825 del codice di procedura civile.
In caso di arbitrato libero o irrituale, il procedimento arbitrale è diretto ad una determinazione dell’arbitro che ha valore esclusivamente contrattuale tra le parti e non è suscettibile di acquisire efficacia di sentenza.
Il lodo è reso secondo diritto, salvo che le parti abbiano autorizzato una decisione secondo equità.
Tuttavia, se l’arbitrato, anche internazionale, trae origine da clausola compromissoria inserita nell’atto costitutivo e/o nello statuto di società, il lodo è reso in ogni caso secondo diritto quanto per decidere siano state conosciute questioni non compromettibili ovvero quando l’oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari.
ARTICOLO 6
DOMANDA DI ARBITRATO
Fermo restando le ulteriori formalità eventualmente previste dalla normativa applicabile,chiunque intenda promuovere un procedimento arbitrale secondo il Regolamento della OMCI deve presentare alla Segreteria una domanda di arbitrato in tante copie quanti sono gli arbitri che dovranno decidere sulla controversia più una per la Segreteria.
Eventuali documenti che accompagnano la domanda devono essere prodotti nello stesso numero di copie.
La parte che intende avviare il procedimento arbitrale deve inoltre trasmettere alla controparte copia della domanda e dei documenti ad essa eventualmente allegati. La domanda, sottoscritta dalla parte che propone il procedimento o dall’eventuale rappresentante, contiene:
il nome delle parti e la loro residenza, o trattandosi di società o altro ente, la denominazione, il tipo, la sede ed il nome del legale rappresentante;
l’indicazione delle generalità del difensore, se nominato, e, in ogni caso, l’elezione di domicilio, ai fini di tutte le comunicazioni da effettuare nel procedimento arbitrale;
il testo dell’accordo arbitrale dal quale il procedimento trae origine;
le indicazioni sul tipo di arbitrato, sulla sede, e sul numero degli arbitri, fermo restando che la nomina degli arbitri dovrà essere effettuata nel rispetto di quanto disposto dall’art.9 del presente Regolamento;
l’esposizione dei fatti posti a fondamento della domanda con la precisazione dei quesiti; l’indicazione di eventuali mezzi di prova e l’elencazione dei documenti eventualmente allegati alla domanda;
dichiarazione di avvenuta comunicazione alla controparte della domanda e dei documenti eventualmente ad essa allegati.
La domanda deve essere accompagnata dal versamento in favore della OMCI di una somma non rimborsabile a titolo di diritti di registrazione nella misura prevista dalla Tariffa allegata al presente Regolamento.
ARTICOLO 7 RISPOSTA
La parte convenuta ha un termine di trenta giorni dalla ricezione della domanda per comunicare la propria risposta, con eventuali documenti allegati, alla Segreteria nel numero di copie previsto dal precedente articolo 6.
Copia della risposta e dei relativi documenti deve essere inoltre comunicata nel termine suddetto, alla controparte.
La risposta contiene:
il nome delle parti e la loro residenza, o trattandosi di società o altro ente, la denominazione, il tipo, la sede ed il nome del legale rappresentante;
l’indicazione delle generalità del difensore, se nominato, e, in ogni caso, l’elezione di domicilio, ai fini di tutte le comunicazioni da effettuare nel procedimento arbitrale;
le indicazioni sul tipo di arbitrato, sulla sede e sul numero degli arbitri - fermo restando che la nomina degli arbitri dovrà essere effettuata nel rispetto di quanto disposto dall’art.9 del presente Regolamento - e le eventuali contestazioni motivate sulle indicazioni fornite
dall’attore;
l’esposizione dei fatti posti a fondamento della risposta, e la precisazione dei quesiti, dei controquesiti e delle eventuali richieste in via riconvenzionale;
l’indicazione di eventuali mezzi di prova e l’elencazione dei documenti eventualmente allegati alla risposta;
dichiarazione di avvenuta comunicazione alla controparte della risposta e dei documenti ad essa eventualmente allegati.
In caso di risposta che contenga domanda riconvenzionale, la parte attrice può proporre una memoria di replica, entro trenta giorni dalla ricezione della risposta, dandone comunicazione alla controparte ed alla Segreteria della OMCI in un numero di copie pari a quello previsto al precedente articolo 6.
ARTICOLO 8
UDIENZA PRELIMINARE E TENTATIVO DI CONCILIAZIONE
Alla scadenza del termine previsto dal precedente articolo 7, primo comma, il Consiglio Arbitrale fissa una data per la convocazione delle parti innanzi a sè al fine di esperire un tentativo di conciliazione, dandone comunicazione alle parti stesse.
Per tale incombenza il Consiglio Arbitrale può delegare un Consigliere Arbitrale, un membro del
Consiglio di Amministrazione o una persona iscritta all’Albo della OMCI.
Il Consiglio Arbitrale determina, ai sensi della Tariffa, l’importo delle spese per la procedura di conciliazione da richiedere alle parti.
La somma così determinata deve essere versata alla OMCI dall’attore e dal convenuto in quote uguali entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta scritta formulata dal Presidente Generale.
Qualora una delle parti non provveda il Presidente Generale richiederà l’intero importo del deposito alla controparte o alle controparti.
In caso di mancato adempimento delle parti, il tentativo di conciliazione non avrà luogo.
Le parti possono comparire personalmente o a mezzo di procuratore speciale munito di poteri per conciliare la lite.
Sentite le parti, se del caso anche separatamente, ed acquisiti i dati necessari, il Mediatore tenta la conciliazione della lite formulando un’ipotesi di accordo.
In caso di conciliazione della lite viene redatto verbale in più esemplari sottoscritto dalle parti. In caso di mancata conciliazione, nella stessa udienza il Mediatore invita le parti a provvedere alla nomina dell’arbitro o degli arbitri secondo le modalità previste nel successivo articolo 9. A tale scopo il Mediatore può concedere alle parti un termine non superiore a venti giorni.
In ogni caso, qualora il tentativo di conciliazione fallisca, il verbale dell’udienza innanzi al Mediatore non potrà essere utilizzato nel procedimento arbitrale.
ARTICOLO 9
NOMINA DELL’ARBITRO
Le controversie deferite alla OMCI sono risolte da un arbitro unico o da un collegio arbitrale composto da tre o più membri purché in numero dispari e, salvo diverso accordo fra le parti, l’arbitrato ha sede a Roma.
Qualora le parti non abbiano concordato il numero degli arbitri entro il termine previsto
dall’articolo 7, primo comma, del presente Regolamento, la controversia sarà devoluta ad un collegio arbitrale composto da tre arbitri da nominarsi ai sensi del presente articolo.
Gli arbitri sono nominati, dalle parti e/o dal Consiglio Arbitrale ai sensi del presente articolo, tra coloro che sono iscritti all’Albo degli arbitri tenuto presso la OMCI con le modalità previste nel presente articolo.
Se la risoluzione della controversia è devoluta ad un arbitro unico le parti devono concordare la sua nomina e darne comunicazione alla Segreteria non oltre venti giorni dall’invito formulato dal Mediatore o dal Consiglio Arbitrale ai sensi del precedente articolo 8. In mancanza la nomina è effettuata dal Consiglio Arbitrale.
Se la risoluzione della controversia è devoluta alla competenza di un collegio arbitrale composto da tre o più arbitri, ciascuna delle parti provvede alla nomina di un arbitro (due nel caso di collegio formato da 5 arbitri) dandone comunicazione alla Segreteria, non oltre venti giorni dall’invito formulato dal Mediatore o dal Consiglio Arbitrale ai sensi del precedente articolo 8.
La nomina dello/degli arbitri che non siano stati nominati dalle parti nei termini predetti è effettuata dal Consiglio Arbitrale.
Le Parti provvedono alla nomina del Presidente del collegio arbitrale nel termine perentorio di 20 giorni decorrenti dalla nomina del secondo arbitro.
Trascorso tale termine, la nomina del Presidente è effettuata dal Consiglio Arbitrale.
Se l’arbitrato trae origine da clausola compromissoria inserita nell’atto costitutivo e/o nello statuto di società, , il Consiglio Arbitrale provvede alla nomina di tutti gli arbitri, designando i componenti del collegio arbitrale o l’arbitro unico, secondo quanto previsto dalla stessa clausola. Nel presente Regolamento, salvo che dal contesto dei singoli articoli risulti
diversamente, il termine arbitro indica indifferentemente l’arbitro unico o il collegio arbitrale.
ARTICOLO 10
DEPOSITO PROVVISORIO
Il Consiglio Arbitrale, tenuto conto del valore della controversia, quale ricavabile dalla domanda di arbitrato e dalla risposta, determina, sulla base della Tariffa allegata al presente Regolamento, una somma da richiedere alle parti a titolo di deposito provvisorio che sia idoneo a coprire le spese e gli onorari dell’intero procedimento.
La somma così determinata deve essere versata alla OMCI dall’attore e dal convenuto in quote uguali entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta scritta formulata dal Presidente Generale.
Qualora una delle parti non provveda il Presidente Generale richiede l’intero importo del deposito alla controparte o alle controparti.
In presenza di domanda riconvenzionale e di notevole sproporzione di valore tra la medesima e la domanda principale, il Consiglio Arbitrale può determinare le quote di deposito dovute dalle parti in misura diversa.
In attesa del pagamento del deposito richiesto la trasmissione del fascicolo agli arbitri, disposta dall’articolo 11 del presente Regolamento, è sospesa.
Qualora il Consiglio Arbitrale ne ravvisi la necessità, possono essere richieste integrazioni del suddetto deposito nel corso del procedimento.
In caso di mancato pagamento del deposito o delle quote richieste, il Consiglio Arbitrale può richiedere al Presidente Generale di rivolgere formale invito alle parti di provvedere al pagamento entro e non oltre un certo termine, con espresso avviso che in mancanza di pagamento nel termine previsto, la domanda si intenderà ritirata ed il procedimento rinunciato da entrambe le parti.
Il mancato pagamento nel termine indicato al precedente comma equivale a rinuncia delle parti al procedimento, fatta salva le facoltà delle parti di riattivare la procedura.
ARTICOLO 11
ACCETTAZIONE E RICUSAZIONE
A ricezione integrale del deposito previsto all’articolo 10 del presente Regolamento il Presidente Generale provvede a richiedere all’arbitro formale accettazione dell’incarico ed a trasmettergli il fascicolo degli atti e documenti ricevuti dalle parti in relazione al procedimento, dandone comunicazione alle parti stesse.
A seguito della formale richiesta di cui al precedente comma, l’arbitro comunica al Presidente Generale la propria accettazione dell’incarico.
Con l’accettazione dell’incarico l’arbitro assume l’obbligo di svolgere la sua funzione con assoluta imparzialità ed indipendenza nel rispetto delle norme di legge, dello Statuto della OMCI e del presente Regolamento.
A seguito dell’accettazione, l’arbitro non può rinunciare all’incarico se non per gravi motivi sopravvenuti.
Il Presidente Generale dà comunicazione alle parti dell’avvenuta accettazione dell’arbitro. Le parti possono ricusare l’arbitro, che non sia stato da loro nominato, per i motivi previsti dall’articolo 51 del codice di procedura civile entro il termine perentorio di dieci giorni dalla
conoscenza della nomina o dalla sopravvenuta conoscenza della causa di ricusazione, a mezzo istanza motivata rivolta al Consiglio Arbitrale.
Sull’istanza di ricusazione decide inoppugnabilmente il Consiglio Arbitrale dopo aver sentito l’arbitro ricusato.
La sostituzione dell’arbitro, che per qualunque motivo venisse a mancare nel corso del procedimento, deve avvenire entro venti giorni dalla domanda della parte più diligente, a cura della parte designante, se si tratta di arbitro designato dalla medesima, ovvero congiuntamente da entrambe, se si tratta di arbitro nominato dalle stesse. Qualora la nomina sia stata effettuata dal Consiglio Arbitrale, o comunque nel caso in cui le parti non provvedano alla sostituzione nei termini previsti, la nomina verrà effettuata dal Consiglio Arbitrale.
ARTICOLO 12
SEDE DELL’ARBITRATO
In mancanza di accordo delle parti, da comunicare alla Segreteria entro il termine previsto dall’articolo 7, primo comma, del presente Regolamento, la sede dell’arbitrato è stabilita dal Consiglio Arbitrale ai sensi dell’art. 9 che precede.
L’arbitro avrà facoltà di svolgere altrove singoli atti del procedimento qualora lo ritenga opportuno.
ARTICOLO 13 PROCEDIMENTO
L’ arbitro può regolare lo svolgimento del procedimento e l’istruttoria della lite nel modo che ritiene più opportuno nel rispetto del presente Regolamento e del principio del contraddittorio.
In particolare l’ arbitro concede alle parti termini per lo scambio di memorie, repliche, e
presentazione di mezzi di prova documentale e testimoniale . L’arbitro può procedere, anche d’ufficio, all’assunzione di mezzi di prova ed alla nomina di consulenti tecnici, purché
nell’ambito di coloro che sono iscritti nell’Albo tenuto presso la OMCI.
ARTICOLO 14 LODO
Salvo quanto disposto diversamente dalle parti ai sensi dell’art. 820 primo comma c.p.c., l’arbitro deve emettere il lodo entro duecentoquaranta giorni dal momento dell’accettazione della nomina da parte del medesimo arbitro
In ogni caso il termine può essere prorogato ai sensi dell’art. 820 terzo comma c.p.c.
Se le parti non hanno disposto diversamente, il termine è prorogato di centottanta giorni nei casi previsti dall’art. 820 quarto comma c.p.c., e per non più di una volta nell’ambito di ciascuno dei casi ivi previsti.
Il lodo, adeguatamente motivato e sottoscritto dall’arbitro, deve essere redatto in tanti
esemplari quante sono le parti più uno per la Segreteria, e trasmesso dall’arbitro alle parti ed alla Segreteria entro dieci giorni dalla sua sottoscrizione.
Salvo il disposto, ove applicabile, dell’art. 35 del D.Lgs. 17.01.2003 n. 5 e succ. mod., l lodo è inappellabile e, con l’accettazione del presente Regolamento, le parti rinunciano a tutti i mezzi di ricorso e impugnazione cui possono rinunciare.
ARTICOLO 15
LIQUIDAZIONE SPESE DEL PROCEDIMENTO
All’atto dell’emanazione del lodo il Consiglio Arbitrale provvede, se del caso, alla liquidazione definitiva delle spese del procedimento tenuto conto della Tariffa allegata al presente Regolamento.
In caso di anticipata chiusura del procedimento, il Consiglio Arbitrale liquida le spese sulla base dell’attività effettivamente prestata sino al momento dell’estinzione.
Le spese del procedimento comprendono i diritti di registrazione, i diritti amministrativi e di segreteria per l’attività prestata dalla OMCI e gli onorari del Mediatore, dell’arbitro, del Presidente, se nominato, e dell’ eventuale consulente tecnico.
Le determinazioni del Consiglio Arbitrale sono vincolanti per tutti coloro che hanno preso parte al procedimento.
Il Presidente Generale invia alle parti la liquidazione delle spese del procedimento e le invita a
provvedere agli adempimenti di loro competenza.
Le parti sono tenute in solido al pagamento delle spese del procedimento arbitrale, indipendentemente dalle statuizioni dell’arbitro sulla ripartizione tra le parti delle spese stesse.
ARTICOLO 16
ARBITRATO INTERNAZIONALE
Si farà ricorso all’arbitrato internazionale quando alla data della sottoscrizione della clausola compromissoria o del compromesso una delle parti risieda o abbia la sede effettiva all’estero ovvero quando una parte rilevante delle prestazioni nascenti dal rapporto al quale la
controversia si riferisce debba essere eseguita all’estero, secondo quanto previsto dall’articolo 832 del codice di procedura civile.
In caso di arbitrato internazionale si applicano le norme del presente Regolamento in quanto non derogate dal presente articolo.
Qualora le parti non abbiano stabilito le norme applicabili al merito della controversia oppure non abbiano concordato che l’arbitro pronunci secondo equità, l’arbitro applica la legge italiana. In ogni caso l’arbitro è tenuto a tener conto del contenuto del contratto e degli usi commerciali.
In difetto di accordo tra le parti l’arbitro stabilisce la lingua dell’arbitrato, tenendo conto delle circostanze e della lingua utilizzata nel rapporto in relazione al quale è sorta la controversia e nella corrispondenza intercorsa tra le parti.
ARTICOLO 17 COMUNICAZIONI
Prima della trasmissione del fascicolo all’arbitro prevista dall’articolo 11 del presente Regolamento le comunicazioni delle parti devono essere inviate alla Segreteria.
Successivamente le parti provvedono a trasmettere direttamente all’arbitro le loro comunicazioni, secondo le modalità da questo indicate, trasmettendone copia alla Segreteria. Le comunicazioni previste dal presente Regolamento sono effettuate a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o corriere.
Per il computo dei termini previsti dal presente Regolamento, si tiene conto della data di ricezione dei relativi atti.
ARTICOLO 18 TERMINI
Salvo quanto disposto dall’articolo 14 i termini previsti dal presente Regolamento possono essere prorogati dal Consiglio Arbitrale d’ufficio o su motivata richiesta di una parte o dell’arbitro.
ARTICOLO 19
MODIFICHE
La Camera Arbitrale Italiana si riserva di modificare in qualunque momento il presente Regolamento e la relativa Tariffa.
ARTICOLO 20 RINVIO
Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia a quanto disposto dalle disposizioni di legge applicabili.