Art. 27 L.R. 24 dicembre 2008, n. 31 - modalità e criteri per la gestione del Fondo per le vittime della criminalità
Art. 27 L.R. 24 dicembre 2008, n. 31 - modalità e criteri per la gestione del Fondo per le vittime della criminalità
Art. 1
(Oggetto del servizio)
Il servizio ha per oggetto la copertura assicurativa in favore dei cittadini ultrasessantacinquenni ed ai titolari di pensione di invalidità al 100%, residenti da almeno 12 mesi nei Comuni della Regione Lazio, dai seguenti rischi:
- scippi, furti o rapine, tentati o consumati, subiti entro le 24 ore dal giorno di effettuazione di un prelievo bancario o postale;
- alcune prestazioni assistenziali a tutela della persona ultrasessantacinquenne, con reddito non superiore agli Euro 20.000,00 annui, e della sua abitazione di residenza in caso di interventi urgenti ricollegabili ai reati sopra elencati.
Relativamente ai soggetti assicurabili, che maturino il requisito di un anno di residenza nel territorio della Regione Lazio in xxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxxx decorrerà dalle ore 24,00 del giorno di maturazione del requisito medesimo.
I sinistri non verificatisi nel territorio della Regione Lazio non sono oggetto di copertura assicurativa.
Costituisce normativa speciale del servizio quanto previsto dalla Documentazione di gara e quanto presentato dalla Società aggiudicataria in sede di gara.
Art. 2
(Ammontare e finanziamento dell’appalto)
L’importo a base d’asta annuale dell’appalto, per la prestazione della copertura assicurativa è stato determinato in Euro 400.000,00 e, troverà copertura sui fondi a disposizione del bilancio della Regione Lazio .
L’importo del servizio sarà determinato dall’offerta economica della ditta aggiudicataria, non superiore alla base d’asta annuale, cui dovranno aggiungersi gli oneri accessori, le imposte ed ogni altro onere, come dichiarate ugualmente in sede di offerta economica.
Art. 3
(Società ammesse a contrarre)
Al fine di procedere alla sottoscrizione del contratto di assicurazione, le compagnie di assicurazione devono essere costituite nelle forme giuridiche previste dall’articolo 14 del Codice delle Assicurazioni private (D.Lgs 209/2005), autorizzate dall’ISVAP, ai sensi dell’articolo 13 del menzionato Codice, per il ramo danni e, in particolare, per i seguenti rami: (1) infortuni, (2) malattia, (16) perdite pecuniarie di vario genere e (18) assistenza. Possono, altresì, procedere alla sottoscrizione del contratto di assicurazione, in regime di libertà di stabilimento nel territorio della Repubblica Italiana, ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs 209/2005, le Compagnie di assicurazione aventi sede legale in un altro stato membro dell’U.E. per il tramite di una propria sede secondaria e in regime di libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica Italiana, ai sensi dell’art. 18 e seguenti del D.Lgs n. 209/2005 e successive modifiche, nonché le Compagnie di assicurazione aventi sede legale in un altro stato membro dell’U.E..
Le condizioni di ammissione alla gara di appalto ed i requisiti minimi sono disciplinati dalla documentazione di gara.
Nel caso di partecipazione in Associazione Temporanea d’Imprese e/o coassicurazione la quota di partecipazione al rischio non potrà essere inferiore al 50% per l’Impresa mandataria/Delegataria e non meno del 20% per ciascuna delle Imprese mandanti/Deleganti.
Art. 4
(Livelli minimi di prestazioni richiesti)
L’aggiudicatario del servizio dovrà prevedere nella polizza assicurativa le seguenti prestazioni minime:
A) Presenza di un CALL CENTER in grado di assicurare 24 ore su 24:
1) numero verde dedicato all’iniziativa;
2) disponibilità di medici da inviare in caso di richiesta;
Art .5
(Garanzie di assistenza all’abitazione)
A pena di esclusione la polizza assicurativa dovrà prevedere la copertura delle seguenti garanzie di assistenza all’abitazione:
Custodia di casa e beni (invio di una guardia giurata)
Qualora l’abitazione dell’assicurato rimanga incustodita a seguito di furto/rapina, tentati o consumati, avvenuti con scasso di fissi e infissi che compromettano l’efficienza degli accessi, e qualora esista il rischio oggettivo di conseguenti furti o atti vandalici la Società, in attesa dell’invio degli artigiani per le riparazioni,
reperirà ed invierà una guardia giurata in loco al massimo entro 3 ore dalla richiesta, tenendo a proprio carico le relative spese fino ad un massimo di 10 ore di piantonamento consecutive, decorse le quali il costo della stessa resterà a carico dell’assicurato.
Invio di un tecnico
Qualora, a seguito di furto/rapina, tentati o consumati, presso l'abitazione dell'assicurato, a causa dello scasso di fissi e infissi venga compromessa la funzionalità degli stessi e la sicurezza dei locali rendendo necessario l’intervento d’emergenza di un fabbro, un falegname, un elettricista o un idraulico, la Società provvederà all’invio dei tecnici tenendo a proprio carico l'uscita e la manodopera fino ad un massimo di 5 ore e comunque fino alla concorrenza massima di euro 180,00 per sinistro. Restano ad ogni modo a carico dell'assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.
Invio di un vetraio
Qualora l’assicurato, in seguito a furto/rapina, tentati o consumati, presso la propria abitazione con danneggiamento dei mezzi di chiusura, necessiti del pronto intervento di un vetraio, la Società provvederà ad inviarlo tenendo a proprio carico l’uscita, la mano d’opera ed i costi relativi al materiale necessario per la riparazione sino ad un massimo di euro 180,00 per sinistro.
Invio di una collaboratrice domestica
Qualora l’assicurato, in seguito a furto/rapina, tentati o consumati, presso la propria abitazione, necessiti di una collaboratrice domestica per sistemare la casa, la Società provvederà ad inviarne una tenendo a proprio carico le prime 6 ore di lavoro fino ad un massimale di euro 120,00 per sinistro.
Invio di un fabbro.
Qualora, in caso di scippo, furto, o rapina, tentati o consumati, al di fuori dell’abitazione, subiti dall'assicurato e regolarmente denunciati alle autorità competenti, si renda necessaria la sostituzione della serratura dell’abitazione, la Compagnia assicuratrice provvederà ad inviare un fabbro. Restano a carico della Società l'uscita del fabbro e le prime 5 ore di manodopera sino ad un massimo di euro 180,00 per sinistro.
Spese di albergo
Qualora l'assicurato, in seguito a furto/rapina, tentati o consumati, debba per obiettive ragioni d'inagibilità lasciare la propria abitazione, la Compagnia assicuratrice provvederà a prenotare un albergo per l'assicurato stesso ed i suoi familiari, tenendo a proprio carico i costi del pernottamento sino ad un massimo di euro 250,00 per sinistro.
Art. 6
Garanzie di assistenza alla persona
La polizza assicurativa dovrà prevedere le seguenti garanzie di assistenza alla persona:
Invio di un medico
Qualora l’assicurato, in seguito a rapina/furto, tentati o consumati, presso la propria abitazione, entro le 24 ore dall’evento necessiti di un medico, la Compagnia di assicurazione, accertata la necessità della prestazione, provvederà ad inviare a proprie spese uno dei medici convenzionati.
La Società, provvederà, inoltre, ad inviare a proprie spese uno dei medici convenzionati anche nel caso in cui l’assicurato, in conseguenza di infortunio o malattia, necessiti di un medico, dalle ore 20,00 alle ore 08,00 nei giorni feriali, o nell’intero arco delle 24 ore nei giorni festivi e non riesca a reperirlo. In caso di impossibilità da parte dei medici convenzionati ad intervenire personalmente, la Compagnia organizzerà, in via sostitutiva, il trasferimento dell’assicurato nel centro medico idoneo più vicino, mediante autoambulanza.
Invio di un infermiere o fisioterapista a domicilio
Nei casi di ricoveri in conseguenza di scippo, rapina, furto, tentati o consumati, presso la propria abitazione o di scippo all’interno del territorio della Regione, che hanno determinato lesioni diagnosticate in:
Frattura del femore
Fratture vertebrali
Fratture craniche con lesioni encefaliche e/o meningee
Fratture che rendano necessario l’immobilizzazione di almeno un arto
Frattura del bacino
e conseguente immobilizzazione certificata da prescrizione medica, diagnosticata e indicata all’atto delle dimissioni dall’Istituto di Cura, che comporti la necessità di prestazioni infermieristiche/fisioterapiche, la Società provvederà, nei 10 giorni successivi al ricovero o alla rimozione del gesso, ad inviare un infermiere o un fisioterapista convenzionato, assumendone l’onorario fino ad un massimo di 1 ora al giorno per 7 giorni.
Per l’attivazione della garanzia, l’assicurato dovrà comunicare alla Compagnia di assicurazione la necessità di usufruire della prestazione almeno 3 giorni prima
della data di dimissioni dall’Istituto di Cura o appena in possesso della prescrizione per tali cure.
Invio di una collaboratrice domestica
Nei casi di ricoveri in conseguenza di rapina, furto, tentati o consumati, presso la propria abitazione o di scippo all’interno del territorio della Regione, che hanno determinato una situazione di immobilizzazione certificata da prescrizione medica, la Società provvederà, nelle 4 settimane successive alla dimissione dall’Istituto di Cura o alla rimozione del gesso, ad inviare una collaboratrice domestica, assumendone l’onorario fino ad un massimo di 6 ore la settimana, da utilizzarsi consecutivamente, per un massimo di 2 settimane.
Per l’attivazione della garanzia, l’assicurato dovrà comunicare alla Compagnia di assicurazione la necessità di usufruire della prestazione almeno 3 giorni prima della data di dimissioni dall’Istituto di Cura o appena in possesso del relativo certificato.
Pareri medici immediati
Qualora in conseguenza di infortunio o malattia, indipendentemente dagli eventi previsti dalla copertura, l’assicurato necessiti di una consulenza telefonica urgente da parte di un medico, la Compagnia di assicurazione fornirà le informazioni e i consigli richiesti.
Rientro Sanitario con Autoambulanza
Qualora l’assicurato, successivamente al ricovero di primo soccorso a causa di infortunio dovuto a scippo, rapina, furto, tentati o consumati, necessiti di un trasporto in autoambulanza per il rientro nel luogo di residenza, la Società
provvederà ad inviarla tenendo a proprio carico la spesa relativa fino ad un limite di 300 chilometri e con un massimale di 300 euro per sinistro e per cliente.
Psicologia dell’emergenza e psicotraumatologia
Qualora l’assicurato, durante un furto o una rapina, tentati o consumati, subiti nell’abitazione in cui risiede o uno scippo subito all’interno del territorio regionale, abbia dovuto fronteggiare il malvivente, la Società – su richiesta dell’assicurato – proporrà l’invio a domicilio, entro 24 ore, di uno psicologo specializzato nella gestione delle emergenze, che deciderà se ricorrono le condizioni per l’attuazione di un trattamento psicoterapico finalizzato alla cura del trauma psichico subito. La Società, qualora ne ricorrano le condizioni, provvederà a segnalare all’assicurato il professionista con essa convenzionato presso il cui studio sarà reso possibile, entro 72 ore dal ricevimento della richiesta, l’avvio del trattamento prescritto. La società terrà a proprio carico le spese relative ai servizi resi dai professionisti.
Detta garanzia è valida nel caso di eventi che vedano coinvolti contemporaneamente meno di tre persone assicurate che la attivino.
Rimborso spese mediche
Qualora l’Assicurato necessiti di un ricovero, in conseguenza di infortunio derivato da scippo, furto o rapina, tentati o consumati, la Compagnia di assicurazione rimborsa le spese nell’ambito del massimale anno di Euro 2.500,00 per anno/persona per le seguenti prestazioni:
Onorari per intervento chirurgico;
Assistenza medica, medicinali, cure;
Rette di degenza;
Accompagnatore;
Assistenza infermieristica privata individuale;
Trasporto sanitario.
Ai fini dell’attivazione della presente garanzia, viene sempre richiesta la presentazione della documentazione dell’autorità competente presso la quale si è denunciato l’evento ed il certificato di pronto soccorso.
Ulteriori specifiche per l’assicurazione contro
xxxxxx, furto o rapina della pensione
La Compagnia di assicurazione si obbliga ad indennizzare l’Assicurato dei danni materiali e diretti subiti all’esterno dei locali dell’ufficio postale – bancario durante il tragitto da quest’ultimo all’abitazione, limitatamente ai casi in cui i valori assicurati siano indosso.
L’assicurazione è prestata contro:
1) lo scippo;
2) la rapina, anche nel caso in cui l’Assicurato venga costretto a consegnare i valori assicurati in seguito a violenza o minaccia diretta a se stesso o verso terzi;
3) furto in seguito ad infortunio o malore improvviso dell’Assicurato.
La presente garanzia viene prestata con un massimale, per evento per persona e per anno assicurativo, di € 800,00. La presente garanzia è valida entro i confini della Regione Lazio.
In caso di sinistro, l’Assicurato è tenuto al rispetto dei seguenti obblighi:
a. fare quanto gli è possibile per evitare o limitare il danno;
b. comunicare per iscritto, entro 3 giorni dalla data dell’avvenimento all’indirizzo stabilito dalla Compagnia di assicurazione e dalla Regione Lazio i seguenti documenti ed informazioni:
la data, l’ora e il luogo dell’evento;
le conseguenze immediatamente note;
la modalità di accadimento;
l’entità del danno;
copia della denuncia alle Autorità competenti del luogo.
c. trasmettere entro i successivi 5 giorni lavorativi copia del documento comprovante l’avvenuto ritiro della pensione.
d. precisare l’eventuale esistenza di altre assicurazioni per il medesimo rischio e per i medesimi valori.
e. presentare, su richiesta della Compagnia, tutti i documenti che si riterranno necessari per il proseguimento della pratica.
L’Assicurato che dolosamente non adempie in tutto o in parte agli obblighi di cui sopra perde il diritto all’indennità.
L’Assicurato che dichiara la sottrazione di valori che non esistevano al momento del sinistro, occulta valori non rubati o presenta, a titolo giustificativo, mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, oltre alle maggiori conseguenze previste dal Codice penale, perde il diritto all’indennità e decade automaticamente dalla polizza.
Art. 7
(Denuncia del sinistro)
La Compagnia di assicurazione fornisce assistenza in territorio italiano nell’intesa che, qualora il tecnico incaricato dalla medesima non fosse in grado di
garantire una prestazione tempestiva nei limiti dei massimali coperti dalla polizza, l’Assicurato potrà proporre un proprio tecnico di fiducia.
Per ogni richiesta di assistenza l’Assicurato dovrà contattare il Call Center, attivo 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno, ad un numero verde appositamente attivato, specificando:
- i dati anagrafici della persona per la quale si richiede assistenza;
- quale garanzia intende attivare;
- i dati relativi al luogo dell’eventuale intervento;
e fornendo tutte le informazioni richieste dal Call Center relative all’evento denunciato.
Successivamente all’intervento di assistenza, l’assicurato dovrà:
- dare avviso scritto a mezzo raccomandata A/R alla Società entro 10 giorni dall’evento, specificandone le circostanze, i propri dati anagrafici ed il recapito;
- allegare l’eventuale documentazione dell’Autorità competente presso la quale si è denunciato l’evento;
Per ogni tipologia di sinistro la Società si riserva il diritto di richiedere tutta la documentazione, eventualmente in originale, utile alle indagini ed alle verifiche del caso, che l’assicurato e il Contraente si impegnano a mettere a disposizione.
Art. 8
(Esclusione dell’assicurazione)
L’assicurazione non è operante per:
1) atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, occupazioni militari, invasioni;
2) eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria, uragani, alluvioni e/o inondazioni;
3) conseguenze dirette o indirette di trasmutazione del nucleo dell’atomo, di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche e di esposizione a radiazioni ionizzanti;
4) dolo dell’assicurato;
5) furto con destrezza e truffa.
Art. 9
(Premio)
Il premio annuale per le garanzie di assistenza sopra indicate, comprensive degli oneri fiscali di legge, corrisponde a quanto risultante dall’offerta economica presentata dall’aggiudicatario del servizio in sede di gara.
Art. 10
(Effetto dell’assicurazione)
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 del giorno indicato nella polizza, se il premio o la prima rata sono stati pagati; diversamente, ha effetto dalle ore 24,00 del giorno dell’avvenuto pagamento.
Nell’ipotesi di proroga del contratto, se il Contraente non paga i premi o le rate del premio successivo, l’assicurazione resta sospesa dalle 24,00 del trentesimo
giorno successivo a quello della scadenza e riprende efficacia dalle ore 24,00 del giorno di pagamento, ai sensi dell’articolo 1901 c.c.
Art. 11
(Folder illustrativo, tessera riepilogativa e privacy)
L’aggiudicatario del servizio si impegna a predisporre, per ciascun assicurato, una guida riportante le condizioni, le garanzie contenute nella polizza e le indicazioni utili in caso di sinistro; una tessera riepilogativa tascabile ed una nota informativa per il trattamento dei dati personali.
Spetta alla Regione inviare ai residenti assicurati tale guida unitamente alla tessera riepilogativa ed alla nota informativa per il trattamento dei dati personali. La Compagnia si impegna all’eventuale trattamento dei dati personali nel rispetto del codice sulla riservatezza e in ogni caso a non utilizzarli per scopi commerciali.
Art. 12
(Comunicazione Sinistri )
La Compagnia di assicurazione è tenuta a comunicare, periodicamente, alla Direzione Regionale Affari Istituzionali, Enti Locali e Sicurezza, nei termini previsti i dati relativi al numero dei sinistri denunciati, numero dei sinistri liquidati, con il relativo importo per ciascun sinistro ed il numero dei sinistri riservati con il relativo importo per ciascun sinistro. E’ tenuta, tra l’altro, a segnalare tempestivamente alla Regione Lazio ogni circostanza che abbia influenza sulla gestione dei rischi e dei contratti assicurativi aggiudicati.
Art. 13
(Oneri e responsabilità a carico dell’appaltatore)
Sono a totale carico dell’Impresa appaltatrice tutte le eventuali spese per tasse presenti o future, spese di bollo, di registro e di contratto, spese di scritturazione, copia ecc. inerenti sia il presente appalto, quanto alla gestione e condotta della copertura assicurativa. Per la registrazione fiscale saranno applicate le norme vigenti. Sono a carico e responsabilità dell’Impresa appaltatrice gli oneri:
- derivanti dal Capitolato di gara;
- derivanti dalle norme vigenti o emanate durante l’esecuzione della copertura assicurativa, che venissero attivate dallo stato, dalla Regione ed in generale dagli Enti e dalle amministrazioni competenti per materia nessuna esclusa, in relazione alle coperture assicurative da eseguire.
Art. 14
(Durata dell’assicurazione)
La polizza, che ha durata di dodici mesi, scade alle ore 24,00 del ----/---/ e
può essere successivamente prorogata esclusivamente mediante atto espresso. La proroga è possibile un massimo di due volte, per una durata massima totale della polizza di trentasei mesi.
Art. 15
(Modifica delle condizioni di assicurazione)
Le eventuali modifiche del contratto successive alla stipulazione della polizza dovranno essere approvate per iscritto. Le variazioni in aumento o diminuzione
da parte del Contraente sono disciplinate dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti.
Art. 16
(Oneri fiscali)
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente, comprese eventuali variazioni che dovessero intervenire dopo la stipula.
Art. 17
(Conflitto di norme tra Capitolato e offerta dell’aggiudicatario)
Le condizioni assicurative oggetto del Capitolato di gara non sono derogabili in sede di offerta per l’aggiudicazione del servizio, se non con offerte migliorative per l’assicurato. In ogni caso, nell’ipotesi in cui l’offerta del contraente preveda una disciplina di una fattispecie oggetto di assicurazione differente rispetto al Capitolato sopracitato, in sede interpretativa prevarrà la norma più favorevole per il soggetto assicurato.
Art. 18
(Rinvio alle norme di legge)
Per tutto quanto non diversamente regolato dal capitolato di gara, valgono le norme di legge.