ACCORDO QUADRO PER GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA 2009-2010
ACCORDO QUADRO PER GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA 2009-2010
Modifica e integrazione dell’Accordo stipulato in data 4 maggio 2009
Ai sensi di quanto previsto:
• dall’art. 2 comma 36 della legge 22 dicembre 2008 n. 203 e successive modifiche e integrazioni;
• dall’art. 2 commi 136-141 della legge 23 dicembre 2009 n. 191;
• dall’art. 19 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, con la legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modifiche e integrazioni;
• dall’art. 7-ter del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, con la legge 09 aprile 2009, n. 33;
• dall’accordo tra Governo e Regioni del 12 febbraio 2009;
• dall’accordo fra Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e Regione Lombardia del 16 aprile 2009 e dai successivi accordi integrativi dello stesso;
• dal Patto per le Politiche Attive sottoscritto dalla Regione Lombardia e dalle Parti Sociali il 16 giugno 2009 e dalle successive modifiche e integrazioni dello stesso.
TRA
La Regione Lombardia, nella persona dell’ Assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro
e
le Parti Sociali Lombarde
presenti altresì:
• Direzione Regionale INPS della Lombardia
• Italia Lavoro Spa
• Agenzia Regionale per l’Istruzione, la Formazione e il Lavoro della Lombardia (A.R.I.F.L.)
è sottoscritto, in attuazione dell’accordo fra Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e Regione Lombardia del 16 aprile 2009 e dei successivi accordi integrativi dello stesso, il presente accordo quadro, finalizzato alla gestione degli ammortizzatori sociali in deroga e al loro collegamento con gli interventi di politiche attive del lavoro disposti dalla Regione Lombardia attraverso lo strumento della Dote Lavoro Ammortizzatori Sociali.
LE PARTI SOPRA RAPPRESENTATE VISTI
I. L’art. 2 comma 36 della legge 22 dicembre 2008 n. 203, così come modificato dall’art. 7-ter, comma 4, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 convertito, con modificazioni, con la legge 9 aprile 2009, n. 33 che, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite complessivo di spesa di 600 milioni di euro per l’anno 2009 a carico del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, consente al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, di disporre, sulla
base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla vigente normativa, la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali.
II. L’art. 19 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, con la legge 28 gennaio 2009, n. 2.
III. L’art. 7-ter del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 convertito, con modificazioni, con la legge 9 aprile 2009, n. 33.
IV. L’accordo tra Governo e Regioni del 12 febbraio 2009 sugli Interventi di sostegno al reddito ed alle competenze nel quale si concorda che il sistema degli ammortizzatori in deroga costituisce uno sforzo congiunto tra Stato e Regioni collegato all’eccezionalità dell’attuale situazione economica.
V. L’ accordo fra Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e Regione Lombardia del 16 aprile 2009, il quale prevede che “i lavoratori destinatari dei trattamenti, l’utilizzo temporale dei trattamenti medesimi ed il riparto delle risorse tra le situazioni di crisi occupazionale, sono definiti e modulati in un accordo quadro stipulato sulla base delle esigenze verificate dalla Regione d’intesa con le parti sociali e delle relative risorse finanziarie”.
VI. I successivi accordi integrativi dell’accordo di cui al punto precedente;
VII. L’art. 2, commi da 136 a 141, della legge 23 dicembre 2009 n. 191.
CONCORDANO QUANTO SEGUE
1. Il presente accordo quadro definisce i criteri per l’accesso agli ammortizzatori sociali in deroga di cui all’ accordo fra Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e Regione Lombardia del 16 aprile 2009 e dei successivi accordi integrativi dello stesso.
2. Le risorse previste negli accordi tra MLSPS e Regione Lombardia di cui al precedente punto 1 sono disponibili per interventi relativi a richieste presentate dal 1 marzo 2009 ed utilizzabili secondo i criteri e le modalità previsti nel presente accordo e nei relativi allegati, salvo quanto previsto nell’allegato C .
3. Gli interventi di cui al punto precedente sono:
3.1. la Cassa Integrazione Guadagni (CIG) in deroga alla normativa vigente;
3.2. la mobilità in deroga alla normativa vigente;
3.3. il trattamento di ammontare equivalente all'indennità di mobilità (di seguito denominato “indennità equivalente alla mobilità”) previsto dal comma 10-bis dell’art. 19 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, con la legge 28 gennaio 2009, n. 2 e sue successive modifiche e integrazioni.
Il riparto tra le risorse attribuite agli interventi di cui ai punti 3.1., 3.2. e 3.3. è stabilito in:
- 90% all’intervento 3.1.,
- 5% all’intervento 3.2.,
- 5% all’intervento 3.3.
Tale riparto potrà essere variato dalla Sottocommissione Permanente Mobilità/Ammortizzatori sociali in deroga in relazione alle eventuali necessità che si saranno verificate nel corso del periodo di validità del presente accordo.
4. Le risorse finanziarie destinate agli ammortizzatori sociali in deroga di cui al presente accordo possono essere utilizzate con riferimento a tutte le tipologie di lavoro subordinato, compresi i contratti di apprendistato, di somministrazione e a domicilio, ai sensi dell’art.19, comma 8, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, con la legge 28 gennaio 2009, n. 2 e sue successive modifiche e integrazioni.
5. Le risorse disponibili per l’intervento di cui al punto 3.1., CIG in deroga, del presente accordo sono destinate a:
5.1. tipologia 1 – lavoratori, anche apprendisti e a domicilio che hanno instaurato contratti di lavoro subordinato con datori di lavoro titolari di unità operative anche artigiane e cooperative non rientranti nei requisiti d’accesso alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria previsti dalla legislazione ordinaria.
5.2. tipologia 2:
5.2.1. lavoratori titolari di contratti di lavoro subordinato con imprese, anche artigiane e cooperative che presentino domande in deroga ai limiti di durata della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria previsti dalla legislazione ordinaria;
5.2.2. lavoratori dipendenti, con contratti di apprendistato, da imprese che hanno diritto alla CIGS nelle quali siano in corso trattamenti di CIGO o di CIGS.
5.2.3. lavoratori a domicilio dipendenti da imprese che hanno diritto alla CIGS nelle quali siano in corso trattamenti di CIGO o di CIGS.
5.2.4. lavoratori con contratto di somministrazione per i quali la richiesta viene presentata dall’Agenzia per il Lavoro titolare del rapporto di lavoro.
5.3. I datori di lavoro titolari delle unità operative e delle imprese di cui sopra, o i rispettivi organi delle procedure concorsuali, aventi sede operativa in Lombardia, possono richiedere l’intervento della CIG in deroga nei casi di riduzione, sospensione temporanea o cessazione, totale o parziale, dell’attività lavorativa. Nella domanda di intervento e nei verbali di accordo dovrà, in particolare, essere indicato espressamente se la causale è cessazione, parziale o totale, di attività ovvero procedura concorsuale, anche ai fini dell’applicazione del comma 7 dell’art. 7-ter del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 convertito, con modificazioni, con la legge 9 aprile 2009, n. 33 e sue successive modifiche e integrazioni.
6. La CIG in deroga può essere autorizzata dopo l’utilizzo da parte delle imprese di tutti gli strumenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni, ordinarie e straordinarie, dell’attività lavorativa.
6.1. Le imprese che possono effettuare le sospensioni di cui al comma 1 lett. a) b)
c) dell’art. 19 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, con la legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modifiche e integrazioni, con il concorso, ivi previsto, degli Enti Bilaterali possono richiedere la CIG in deroga solo al termine dei periodi di sospensione di cui sopra.
6.2. Nelle ipotesi in cui manchi l'intervento integrativo degli Enti Bilaterali, i datori di lavoro accedono direttamente ai trattamenti in deroga alla normativa vigente, secondo quanto previsto al comma 9 dell’art. 7-ter del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 convertito, con modificazioni, con la legge 9 aprile 2009, n. 33.
6.3. Le Parti auspicano, nello spirito della valorizzazione del ruolo della bilateralità, che siano individuate forme di collaborazione, mediante la formulazione di apposite intese fra le parti interessate.
7. L’intervento di cui al punto 3.2 del presente accordo, mobilità in deroga, è riservato a lavoratori, anche apprendisti, in stato di disoccupazione ai sensi della normativa vigente, licenziati per giustificato motivo oggettivo, per procedure collettive o per recesso dal contratto di apprendistato a condizione che i lavoratori interessati non abbiano i requisiti necessari per beneficiare dei trattamenti di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223 o dell’indennità di disoccupazione ordinaria.
8. L’intervento di cui al punto 3.3 del presente accordo, indennità equivalente alla mobilità, è riservato a lavoratori, in stato di disoccupazione ai sensi della normativa vigente, che non abbiano i requisiti per usufruire di altri ammortizzatori sociali, in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per procedure collettive, ovvero in caso di cessazione di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato o missioni di lavoro somministrato.
9. I requisiti individuali per l’accesso alla CIG in deroga e alla mobilità in deroga di cui al precedente punto 7 sono quelli stabiliti dall’art. 2, comma 139 della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
Per quanto riguarda l’accesso all’indennità equivalente alla mobilità, i Soggetti sottoscrittori del presente accordo quadro si impegnano ad intervenire congiuntamente presso i competenti organi governativi e l’INPS affinché siano emanate norme attuative che ne consentano l’effettiva applicazione secondo le seguenti modalità:
9.1. tale indennità possa essere erogata a prescindere dai requisiti individuali, in considerazione del fatto che nulla è previsto a tale riguardo dalla normativa vigente;
9.2. il trattamento, a livello individuale, possa avere una durata corrispondente alla durata del precedente periodo di contribuzione calcolato secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 139 della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
10. Fermo restando che, ai sensi dell’art. 2 comma 138 della legge 23 dicembre 2009
n. 191, la durata degli interventi di cui al punto 3 non può eccedere complessivamente, nel corso dell’anno 2010, il periodo massimo di 12 mesi, anche nel caso dell’accesso a diverse tipologie di intervento, sono stabilite le seguenti durate massime:
10.1. CIG in deroga: 12 mesi, fatti salvi i casi di cui al precedente punto 5.2.1 per i quali la durata massima è fissata in 8 mesi e comunque non oltre la data in cui sia nuovamente possibile accedere agli ammortizzatori sociali previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni, ordinarie e straordinarie, dell’attività lavorativa;
10.2. nel caso in cui non si verifichi nel corso del 2010 la possibilità di accedere nuovamente agli ammortizzatori sociali previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni, ordinarie e straordinarie, dell’attività lavorativa, in quanto la causale del precedente periodo di CIGS ex L. 223/91 sia stata “cessazione” o
“procedura concorsuale”, la durata massima è stabilita ugualmente in 12 mesi, tenuto conto delle prospettive dell’azienda e dei lavoratori, e in ogni caso non potrà eccedere il termine del 31 dicembre 2010; analoga durata può essere prevista nel caso in cui sia necessario interporre l’intervallo di 12 mesi tra due contratti di solidarietà ai sensi dell’art. 6 c. 2 del DM 46448 del 10/07/2009.
10.3. mobilità in deroga: 12 mesi.
In ogni caso la durata dei trattamenti non potrà eccedere il termine del 31 dicembre 2010.
11. La Sottocommissione Permanente Mobilità/Ammortizzatori sociali in deroga potrà stabilire, allo scopo di ottimizzare l’impiego delle risorse, eventuali diverse durate, nell’ambito dei periodi massimi di cui al punto precedente, anche articolate in base ai diversi interventi di cui al precedente punto 3 ovvero alle diverse tipologie di cui al precedente punto 5.
12. I servizi e le iniziative di politiche attive del lavoro attivati dalla Regione Lombardia attraverso lo strumento della Dote Lavoro Ammortizzatori Sociali, nonché gli obblighi e le condizioni di partecipazione dei lavoratori beneficiari degli ammortizzatori sociali in deroga di cui al presente accordo sono definiti nel Patto per le Politiche Attive sottoscritto dalla Regione Lombardia e dalle Parti Sociali il 16 giugno 2009 e dalle successive modifiche e integrazioni dello stesso.
13. Le Parti firmatarie del presente accordo quadro si incontreranno periodicamente per monitorare l’andamento dell’utilizzo degli ammortizzatori sociali qui previsti.
14. Le Parti firmatarie del presente accordo quadro si riservano di apportarvi le eventuali integrazioni e modifiche che si rendano necessarie in seguito a eventuali modifiche della normativa e/o degli accordi che costituiscono i presupposti dell’accordo quadro stesso, ovvero per adeguarne i contenuti alle esigenze che si manifestino nel periodo di applicazione, anche valutando eventuali variazioni dei criteri di accesso (datori di lavoro e lavoratori) e intervenendo per ottimizzare la gestione.
15. L’allegato A del presente accordo che ne costituisce parte integrante, stabilisce le modalità applicative dell’accordo stesso, ispirate a criteri di semplificazione e tempestività, cui devono obbligatoriamente attenersi tutti i soggetti che intendono accedere agli ammortizzatori in deroga di cui al presente accordo.
16. L’allegato B del presente accordo, che ne costituisce parte integrante, definisce contenuti e caratteristiche di “accordi sindacali standard” che consentono l’accesso agli ammortizzatori sociali di cui al presente accordo secondo procedure semplificate e prioritarie. Tutti gli accordi sindacali stipulati ai fini di accedere agli ammortizzatori sociali in deroga di cui al presente accordo dovranno citarlo espressamente ed includerlo come parte integrante dell’accordo sindacale medesimo.
17. L’allegato C del presente accordo, che ne costituisce parte integrante, definisce le modalità applicative relative alla fase transitoria tra quanto stabilito dall’accordo quadro sugli ammortizzatori in deroga del 7 luglio 2008 e quanto stabilito dal presente accordo quadro.
18. L’adeguamento degli allegati applicativi di cui ai punti precedenti è delegato alla Sottocommissione Permanente Mobilità/Ammortizzatori sociali in deroga.
19. La validità del presente accordo quadro decorre dalla data della sua sottoscrizione e si protrae fino al 31 dicembre 2010.
20. I contenuti del presente accordo sono applicabili alle autorizzazioni di CIG in deroga a partire dal 1 gennaio 2010, fatto salvo quanto previsto da disposizioni di legge.
Milano, lì 30 luglio 2010
Letto, confermato e sottoscritto
Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx
Assessore Istruzione,Formazione e Lavoro Vice Presidente
Assessore Industria, Artigianato, Edilizia, Cooperazione
……………………………………………….. ………………………………………….. Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx
Assessore alla Famiglia e Solidarietà Sociale Assessore alla Casa
……………………………………………….. ……………………………………….
Per U.P.L. ………………………………………….
Per ABI Commissione regionale ………………………………………….
Per A.G.C.I. ………………………………………….
Per ANCI Lombardia ………………………………………….
Per ANMIC ………………………………………….
Per ANMIL ………………………………………….
Per Casartigiani Lombardia ………………………………………….
Per CLAAI - Federazione Regionale Lombarda
delle Associazioni Artigiane ………………………………………….
Per CNA Lombardia …………………………………………..
Per Coldiretti …………………………………………..
Per Compagnia delle Opere …………………………………………..
Per Confagricoltura Lombardia ………………………………………….
Confapindustria Lombardia ………………………………………….
Per Confartigianato Lombardia ………………………………………….
Per Confcommercio Lombardia
– Imprese per l’Italia ………………………………………….
Per Confcooperative Lombardia ………………………………………….
Per Confederazione Italiana Agricoltori ………………………………………….
Lombardia
Per Confesercenti ………………………………………….
Per Confindustria Lombardia ………………………………………….
Per Legacoop Lombardia ………………………………………….
Per UNIONCAMERE Lombardia ………………………………………….
Per CGIL ………………………………………….
Per CISL ………………………………………….
Per UIL ………………………………………….
Per UGL ………………………………………….
.
Per CISAL …………………………………………..
Per CONFSAL ………………………………………….
Consigliera Regionale di Parità ………………………………………….