TRA
CONTRATTO PRESTAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PER INSEGNANTE TECNICO
TRA
L’ Associazione Sportiva Dilettantistica , con sede in , via
, nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore Sig. di seguito per brevità denominata Società che agisce nel presente atto in virtù di delibera assunta dal consiglio di amministrazione in data / /
E
il Sig. residente a ,via
(C.F.: ) in seguito denominato Insegnante tecnico
PREMESSO
• che l’Insegnante tecnico ha dichiarato di possedere una specifica competenza in ordine all'attività di istruttore di andranno elencate le specialità dell’insegnante tecnico e di essere in possesso delle prescritte abilitazioni federali nonché di essere tesserato presso la FIPCF.
• che la Società ha necessità di assicurare ai propri iscritti una assistenza tecnica per le attività corsistiche di avviamento alla disciplina del ripetere l’elenco del punto precedente e per il perfezionamento delle tecniche dei propri associati mediante lezioni individuali e/o collettive.
• che le parti intendono disciplinare il presente accordo sulla base di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 25 L. 133/99, così come modificato dall'art. 37 legge 21.11.2000, n. 342, e art. 67 primo comma lett. m) del DPR. 917/86.
• che la Società è giunta nella determinazione di avvalersi della opera dell’ Insegnante tecnico.
• Che l’attività oggetto del presente contratto è da considerarsi svolta nell’esercizio diretto di una attività sportiva a carattere dilettantistico per espressa volontà delle parti essendo la Società affiliata alla Federazione Italiana Pesistica e Cultura Fisica ed iscritta al registro Coni delle società e associazioni sportive dilettantistiche ed escludono che il presente rapporto possa in alcun modo essere riconducibile tra quelli disciplinati dalla Legge 91/81 o di esercizio professionale di arti o professioni
Tutto ciò premesso tra le parti si conviene e stipula quanto segue:
ART. 1- PREMESSA
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo e forma con essa pattuizione espressa.
ART. 2 OGGETTO DEL CONTRATTO
L’ Insegnante tecnico presterà la sua attività nell'interesse della Società quale istruttore di ripetere le discipline inserite in premessa con autonomia tecnica nell'ambito dei programmi che verranno concordati con la Società e con il solo obbligo di relazione, di volta in volta, circa le prestazioni effettuate e i risultati ottenuti.
La prestazione viene effettuata nell’ambito delle funzioni istituzionali dello sport italiano a cui è preposto il Coni e per esso le Federazioni sportive nazionali, le discipline associate e gli enti di promozione sportiva che prevedono la formazione dei tecnici e degli atleti e, pertanto, nel quadro istituzionale dello sport dilettantistico per come disciplinato, per ultimo, dall’articolo 90 della legge 289/02.
Al rapporto contrattuale di cui alla presente scrittura ai fini fiscali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di compensi erogati dalle società sportive riconosciute dal Coni di cui all'art. 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133 come modificato dall'art. 37 della legge 21.11.2000, n. 342. La collaborazione oggetto del presente contratto resa dall’Insegnante tecnico, data la fattispecie e le modalità di esecuzione delle prestazioni e perché così esplicitamente voluto e dichiarato dai contraenti, esula da qualsiasi rapporto di lavoro subordinato
ART. 3 IMPEGNI DELL’ INSEGNANTE TECNICO
L’ insegnante tecnico si impegna alla dovuta riservatezza circa i metodi seguiti nello svolgimento dell'incarico affidatogli. Riguardo al DLGS 626/94 e le successive modificazioni ed
integrazioni, le parti si danno reciprocamente atto che l’affidamento delle attività dedotte nel presente contratto avviene nel rispetto di quanto segue:
• l’idoneità tecnica dell’istruttore in relazione ai lavori commissionati
• La società ha fornito dettagliate informazioni sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione ed emergenza esistenti negli ambienti dove verrà svolta l’attività oggetto del presente contratto;
• I contraenti cooperano nell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro, incidenti sull’attività oggetto dell’incarico;
Le parti si impegnano a coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dei rischi cui sono esposti i prestatori d’opera ed inoltre si informano reciprocamente al fine di eliminare i rischi legati all’attività oggetto del presente contratto
ART. 4 - PRESTAZIONE A CARICO DELL’ INSEGNANTE TECNICO
L’ Insegnante tecnico dovrà dirigere personalmente le attività prestabilite e concordate con i responsabili della Società. L’ Insegnante tecnico sarà libero di autodeterminarsi le modalità di tempo e di luogo delle prestazioni pur nel rispetto dei programmi di massima che verranno concordati tra le parti.
L’ Insegnante tecnico rimarrà libero di svolgere qualsiasi altra attività, di lavoro autonomo o subordinato gli venisse proposta purché non in contrasto con gli obiettivi e le finalità del presente accordo.
L’insegnante tecnico dichiara di essere disponibile a svolgere la propria attività nei giorni e per la fascia oraria .
L’insegnante tecnico, data la natura del rapporto, è libero di svolgere qualsiasi ulteriore attività voglia praticare compatibile con gli impegni assunti con il presente contratto.
L’insegnante tecnico svolgerà la prestazione in oggetto senza vincoli di orario se non quelli derivanti dal rispetto degli impegni da lui stesso unilateralmente assunti e indicati al comma tre del presente articolo e non è soggetto all’obbligo di giustificare le proprie assenze. All’esclusivo fine di garantire il rispetto degli impegni assunti nei confronti della società e, conseguentemente, il regolare svolgimento delle lezioni, sarà cura dell’insegnante tecnico di provvedere direttamente a reperire persona idonea che possa sostituirla in caso di temporanea impossibilità personale a svolgere la prestazione richiesta. Nessun rapporto contrattuale, in conformità al disposto dell’art. 2232 del Codice Civile, si instaurerà tra la società ed il Suo sostituto ed anche i rapporti di natura economica dovranno essere regolati dall’insegnante tecnico nei confronti del Suo sostituto, fermo restando da parte della società l’impegno a corrispondere il compenso pattuito per tutti i corsi assegnati. L’insegnante tecnico pertanto sarà in ogni caso l’unico diretto responsabile e referente per le attività affidate anche se di fatto esercitate da un Suo incaricato e con la firma apposta per accettazione in calce alla presente l’insegnante tecnico esonera la società da qualsiasi responsabilità in merito alle attività dei suoi eventuali sostituti
ART. 5 - COMPENSO DELL’ INSEGNANTE TECNICO
A fronte del rituale adempimento delle prestazioni a carico dell’Insegnante tecnico, la società si impegna a corrispondere un compenso parametrato alle prestazioni effettivamente rese nell’ambito di quanto previsto dall'art. 67 primo comma lett. m) del DPR. 917/86. Le parti ritengono che l’impegno ed il numero delle prestazioni richieste corrispondano ad un emolumento pari a euro per ogni ora di attività effettivamente svolta.
Il compenso, così come previsto, è comprensivo ed assorbente ogni altro emolumento che l’ Insegnante tecnico possa pretendere a titolo di corrispettivo per qualsivoglia motivo. Le parti danno reciprocamente atto che nella determinazione del compenso annuo, nel presente contratto pattuito, si è tenuto conto che l’Insegnante tecnico è sportivo dilettante, che il compenso è commisurato alle prestazioni pattuite con riguardo alla natura ed alle caratteristiche delle stesse ed è liquidato in base all’attività dedotta nel presente contratto. L’ Insegnante tecnico è conscio che ove la parte imponibile dei propri redditi da attività sportiva dilettantistica fosse superiore ad
€ 20.658,27 l'anno, la ritenuta che applicherà la società dovrà essere considerata a titolo d'acconto, e che dovrà provvedere direttamente ai relativi obblighi dichiarativi. L’ insegnante tecnico dichiara inoltre di non avere nulla a pretendere nel caso in cui la società utilizzi, successivamente alla scadenza del presente accordo, metodiche da lui indicate o materiale predisposto e utilizzato per lo svolgimento del presente incarico.
L’insegnante tecnico espressamente prende atto che essendo i proventi oggetto della prestazione di cui al presente contratto inquadrati sotto il profilo fiscale tra i redditi diversi, ai
sensi di quanto previsto dall’art. 2 comma 29 della legge 8 agosto 1995, n. 335, su tale corrispettivo non verranno calcolati e versati contributi previdenziali
All’ Insegnante tecnico verrà inoltre riconosciuto il rimborso delle spese vive sopportate per eventuali trasferte da lui effettuate, purché preventivamente autorizzate dalla società, e connesse all’esecuzione dell’incarico. Il rimborso avverrà dietro presentazione dei regolari documenti giustificativi.
Stante la specifica caratteristica del presente atto, la società non si assume alcun obbligo di indennità di preavviso o di anzianità, né assume alcun obbligo riguardante malattie, né per stipulare polizze assicurative per incidenti o infortuni in favore dell’ insegnante tecnico. Pertanto faranno capo a quest'ultimo tutti gli oneri in merito nonché la responsabilità riguardanti eventuali incidenti o infortuni che dovessero interessare lo stesso durante il periodo effettivo di collaborazione.
ART. 6 – DURATA DELL’INCARICO
La Società si impegna ad utilizzare le prestazioni dell’ Insegnante tecnico per il periodo dal
al data in cui scadrà di pieno diritto essendo espressamente escluso il
tacito rinnovo. Ogni ulteriore accordo concernente l'eventuale prolungamento del presente rapporto oltre il termine di scadenza dovrà risultare da atto sottoscritto dalle parti.
ART. 7 – RISOLUZIONE ANTICIPATA
Le parti convengono che l’apposizione del termine di cui all’articolo che precede non costituisce espressa rinuncia della società a risolvere anticipatamente il rapporto senza obbligo di motivazione alcuna, facoltà che anzi viene riconosciuta esplicitamente al committente che potrà esercitarla previo preavviso di 60 giorni. Analogo diritto viene previsto in capo all’insegnante tecnico. Ove la società intenda risolvere il rapporto prima di tale termine, l’insegnante tecnico avrà diritto al solo compenso in proporzione che gli spetta per l'attività prestata sino a quel momento, essendo espressamente esclusa ogni altra forma di indennizzo, di rimborso e/o di risarcimento.
ART. 8 – DEFINIZIONE DEL RAPPORTO
Le parti dichiarano di avere integralmente regolato il loro rapporto con la sottoscrizione del presente accordo, conseguentemente l’ Insegnante tecnico dichiara di nulla avere a pretendere ad alcun titolo e/o ragione dalla società per attività diverse da quelle previste dal presente accordo.
Per quanto non espressamente previsto, le parti si richiamano ai regolamenti sportivi in materia ivi compreso il regolamento interno della società che l’ Insegnante tecnico dichiara di conoscere e di accettare integralmente
ART. 9 – AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DATI
Ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 196/2003 recante il nuovo “Codice in materia di protezione dei dati personali”, la società, in quanto titolare del trattamento, ha dato all’ Insegnante tecnico l’informativa prevista dall’articolo 13 del suddetto decreto, in ordine al trattamento ed alla comunicazione dei dati forniti dall’Insegnante tecnico all’atto della stipula del presente contratto e/o successivamente acquisiti dalla società nel corso del relativo rapporto contrattuale con il collaboratore, specificatamente comunicando a quest’ultimo i diritti spettanti all’interessato ai sensi dell’articolo 7 del decreto stesso.
Alla luce di quanto sopra indicato, le parti attribuiscono alla sottoscrizione del presente contratto da parte dell’Insegnante tecnico il valore di attestazione di consenso per il trattamento e la comunicazione dei dati personali, secondo quanto previsto nell’informativa.
ART. 10 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Tutte le controversie derivanti dal presente accordo saranno devolute al collegio arbitrale costituito secondo i vigenti regolamenti dell’ Ente di promozione sportiva a cui la società aderisce.
In caso di mancata previsione di una clausola compromissoria nello statuto federale si farà riferimento al Regolamento della Camera di Conciliazione ed Arbitrato costituita presso il CONI.
L.C.S.
LA SOCIETÀ L’INSEGNANTE TECNICO
Le parti espressamente dichiarano che ogni clausola e patto del presente contratto è stata oggetto di trattativa individuale e, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 codice civile, dichiarano di approvare espressamente le clausole di cui agli artt. 2 (oggetto del contratto), 5 (compenso dell’ insegnante tecnico), 7 (risoluzione anticipata), 9 (autorizzazione al trattamento dati), 10 (clausola compromissoria).
LA SOCIETÀ L’INSEGNANTE TECNICO