DGR 2009 dd. 31.8.2006
DGR 2009 dd. 31.8.2006
PREMESSO che, con deliberazione n. 269 del 20 febbraio 2006 è stato approvato l’Accordo Integrativo Regionale (AIR) per i medici di medicina generale, stipulato il 15 dicembre 2005, come integrato dall’intesa regionale del 9 febbraio 2006, sottoscritti dall’Assessore alla salute e alla protezione sociale e dalle Organizzazioni Sindacali F.I.M.M.G., S.I.Me.T. (Intesa sindacale SIMeT-SUMAI-CISL Medici), C.U.M.I.-A.I.S.S. (Federazione Medici) e F.P. C.G.I.L. Medici;
ATTESO che le su citate intese, come indicato nell’anzidetta deliberazione, rappresentano parte degli accordi regionali attuativi dell’Accordo Collettivo Nazionale, concernente, specificamente, la negoziazione di secondo livello connessa alla realizzazione degli obiettivi e delle strategie previsti dalla programmazione regionale, cui faranno seguito ulteriori intese regionali a completamento degli istituti contemplati dall’ACN;
ATTESO, altresì, che, in considerazione dell’aspetto innovativo dell’AIR, la deliberazione n. 269/2006, prevede che il Gruppo di lavoro, di cui al D.P. Reg. n. 0319/Pres del 21 settembre 2005, istituito per supportare il Comitato regionale per i medici di medicina generale, deputato alla trattativa degli accordi regionali, provveda al costante monitoraggio dell’applicazione dell’AIR formulando le proposte di modifica che si rendessero necessarie;
CONSIDERATO che il Direttore centrale salute e protezione sociale, con lettera prot. n. 13425/SPS/AA.GG.10 del 16 giugno 2006, indirizzata al Presidente del Comitato regionale per i medici di medicina generale, ha sottolineato che la misura dei compensi, per il collaboratore di studio e per l’infermiere professionale, prevista dall’AIR, deve essere rapportata alla spesa effettivamente sostenuta, invitando, quindi, il Comitato ad individuare una soluzione che consenta di risolvere le problematiche evidenziate;
ATTESO che il Comitato regionale, nella riunione tenutasi il 13 luglio 2006, è addivenuto all’accordo modificativo dell’AIR, concernente la misura e le modalità di corresponsione delle indennità correlate all’assunzione di personale di studio (collaboratori e infermieri), che si allega alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante;
RITENUTO di condividere i contenuti di detto accordo, in quanto consegue l’intendimento auspicato dalla Direzione centrale salute e protezione sociale:
- stabilendo che la misura dei compensi da liquidare ai medici di medicina generale in relazione all’assunzione di personale di studio, non possa superare l’effettiva spesa sostenuta dal medico;
- prevedendo di definire, entro il mese di settembre 2006, un progetto obiettivo finalizzato al miglioramento della funzionalità
assistenziale connessa alla presenza del collaboratore di studio e/o dell’infermiere professionale, la cui durata coinciderà con quella dell’AIR;
- consentendo di accogliere tutte le domande presentate, dai medici di medicina generale, entro il 31 marzo 2006 e confermando l’obiettivo regionale tendenziale, previsto nell’AIR, del raggiungimento, nel triennio 2005-2007, della soglia del 45% di “studi medici organizzati” con il collaboratore di studio e del 10% di “studi medici organizzati” con l’utilizzo dell’infermiere professionale;
RITENUTO, altresì, al fine di garantire, comunque, il non superamento della spesa, come complessivamente derivante dai precedenti accordi, di stabilire che a ciascun medico non possa essere erogato un compenso superiore a quello fissato dall’Accordo Integrativo Regionale stipulato il 15 dicembre 2005, come integrato dall’intesa regionale del 9 febbraio 2006, corrispondente a 12 euro annui per assistito, fino al limite di 1300 assistiti;
LA GIUNTA REGIONALE, all’unanimità, su proposta dell’Assessore alla salute e alla protezione sociale,
DELIBERA
1. Di approvare e rendere esecutivo, per i motivi esposti in premessa, l’accordo modificativo dell’Accordo Integrativo Regionale del 15 dicembre 2005, allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante, nel rispetto del punto 2 della presente deliberazione.
2. Di stabilire che a ciascun medico non possa essere erogato un compenso superiore a quello fissato dall’Accordo Integrativo Regionale stipulato il 15 dicembre 2005, come integrato dall’intesa regionale del 9 febbraio 2006, corrispondente a 12 euro annui per assistito, fino al limite di 1300 assistiti.
3. Di prendere atto che l’Accordo rappresenta parte degli accordi regionali attuativi dell’ACN, cui faranno seguito ulteriori intese regionali, a completamento degli istituti contemplati dall’ACN.
4. Di confermare che la spesa, derivante dall’applicazione dell’accordo modificativo dell’AIR, fa carico ai bilanci delle Aziende per i servizi sanitari e trova puntuale copertura negli attuali stanziamenti del bilancio regionale.
ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 2009 DEL 31 AGOSTO 2006
ACCORDO MODIFICATIVO DELL’ACCORDO INTEGRATIVO REGIONALE PER I MEDICI DI MEDICINA GENERALE DEL 15 DICEMBRE 2005
Le parti,
nell’intento di agevolare ed assecondare il ruolo che la figura del medico di medicina generale è andato sempre più assumendo nel nostro Paese, trasformandosi da professionista abituato ad operare, prevalentemente, da solo a soggetto sempre più consapevole dell’esigenza di doversi integrare con altri medici di medicina generale e con altre figure mediche convenzionate, operanti in ambito sanitario, allo scopo di conseguire più elevati livelli qualitativi nell’assistenza primaria utilizzando, a tale scopo, anche adeguati strumenti organizzativi;
considerato che l’utilizzo delle figure del collaboratore di studio e dell’infermiere professionale concorre a realizzare l’incremento della qualità del servizio offerto, consentendo, al medico, singolo o associato, di appropriarsi sempre più dello specifico ruolo che egli deve svolgere nei confronti dei propri pazienti, affidando, alle anzidette figure, compiti ausiliari di supporto che, dal punto di vista organizzativo, agevolano l’accessibilità degli assistiti e riducono, sensibilmente, i tempi morti, rendendo più proficua l’assistenza primaria;
per incrementare
la disponibilità e la qualità dell’attività del medico di medicina generale concordano un progetto di riorganizzazione degli studi medici, affidandone la gestione degli aspetti non medici e di natura burocratico – amministrativa o assistenziale ai collaboratori di studio e/o agli infermieri professionali
premesso quanto sopra ,
tenendo conto anche delle esigenze rappresentate, dalla Direzione centrale salute e protezione sociale, con nota del 16 giugno 2006, prot. n. 13425 SPS/AA.GG.10, ad integrazione e modifica dell’Accordo Integrativo Regionale (AIR) sottoscritto il 15 dicembre 2005, su proposta della delegazione di parte pubblica,
concordano quanto segue
a) le aziende accolgono, a prescindere dai tetti fissati dall’AIR, le domande rivolte ad ottenere l’indennità di collaboratore di studio e di infermiere professionale, presentate entro il 31 marzo 2006, che siano in regola con i requisiti previsti dall’ACN e dall’AIR, nonché, per quanto concerne i rapporti di lavoro subordinato, con la disciplina di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti degli studi professionali – parte normativa 1.7.2004-30.9.2007 e parte economica 1.1.2006-30.9.2007 – sottoscritto il 3 maggio 2006;
b) l’attività del collaboratore di studio e dell’infermiere professionale, fermo restando l’obbligo minimo di presenza oraria settimanale, previsto, dall’AIR, in conformità alla disciplina dell’ACN, viene gestita dal medico che, a sua discrezione, può concordare con il collaboratore e/o l’infermiere, un orario settimanale superiore per le funzioni previste dall’ACN;
c) sono fatte salve le assunzioni di collaboratori di studio e di infermieri professionali, con orario superiore al minimo concordato nell’AIR del 15 dicembre 2005, in essere alla data di sottoscrizione del presente accordo;
d) al rimborso delle spese sostenute, per l’assunzione del collaboratore di studio e/o dell’infermiere professionale, nell’anno 2005, l’azienda provvede sulla base della relativa documentazione giustificativa, nel limite delle spese effettivamente sostenute, considerando,
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ovviamente, gli acconti già erogati in base alle disposizioni impartite, dalla Direzione centrale salute e protezione sociale, con nota del 6 luglio 2006, prot. n.15253 SPS/SAN;
e) per quanto riguarda l’anno 2006, le aziende corrispondono un primo acconto di € 3.000,00 nel primo mese utile dopo la sottoscrizione del presente accordo. Un secondo acconto, sempre di € 3.000,00, viene corrisposto nel mese di ottobre 2006. Al conguaglio si provvede nel primo mese utile successivo alla presentazione della relativa documentazione giustificativa, nel limite delle spese effettivamente sostenute;
f) entro il mese di settembre 2006 il Comitato regionale definirà un progetto obiettivo finalizzato al miglioramento della funzionalità assistenziale connessa alla presenza del collaboratore di studio e/o dell’infermiere professionale, la cui durata coinciderà con quella dell’AIR;
g) è confermato l’obiettivo regionale tendenziale, previsto nell’AIR del 15 dicembre 2005, del raggiungimento, nel triennio 1.1.2005-31.12.2007, della soglia del 45% di studi medici organizzati con l’utilizzo del collaboratore di studio e del 10% di studi medici organizzati con l’utilizzo dell’infermiere professionale.
Udine, 13 luglio 2006
Il Presidente delegato Dr Xxxxxxx Xxxxx
Le XX.XX. F.I.M.M.G.
CUMI-AISS-Federazione Medici
S.I.Me.T. (Intesa sindacale SIMET-SUMAI-CISL Medici)
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