Contract
Le parti, avvalendosi del lavoro svolto dalla sede tecnica mista costituita in attuazione degli accordi del 25 ottobre 2010, con la presente intesa definiscono un testo organico e aggiornato degli accordi negoziali vigenti in materia di trattamento normativo ed economico del personale della carriera direttiva della Banca d’Italia.
La presente disciplina negoziale sostituisce - a tutti gli effetti - quella contenuta negli accordi sindacali per il quadriennio 1994-1997, sottoscritti il 28 marzo 1996, e in tutte le intese, modificative e/o integrative di tali accordi, successivamente intervenute sul trattamento normativo ed economico del personale della carriera direttiva.
Le parti, nel darsi atto dell’importanza del lavoro svolto dalla sede tecnica mista nella elaborazione dei testi e delle proposte di riformulazione e semplificazione della vigente disciplina, si impegnano a:
- procedere con regolarità, in futuro, all’aggiornamento della disciplina del rapporto di impiego, al fine di garantirne costantemente la completezza e l’organicità;
- incontrarsi in tempi brevi per valutare gli adeguamenti da apportare alla regolamentazione di taluni istituti (ad esempio: incompatibilità per vincoli familiari, assenze per servizio militare, riconoscimenti a carico), per i quali la sede tecnica ha evidenziato l’opportunità di procedere ad un più attento esame della relativa disciplina;
- valutare nel prosieguo interventi di ulteriore razionalizzazione e semplificazione della normativa del rapporto di impiego del personale.
Trattamento normativo ed economico del personale della carriera direttiva della Banca d’Italia
TITOLO I
ARTICOLAZIONE DELLA CARRIERA DIRETTIVA - FUNZIONI
Art. 1
Ambito di applicazione
La presente disciplina si applica, salvo quanto previsto al Titolo XII, riguardante il personale a contratto, al personale della carriera direttiva. Tale personale è iscritto nei ruoli della Banca e fa parte del personale ordinario.
Art. 2
Ruoli e gradi
1. La carriera direttiva, sovraordinata alle altre carriere, comprende i seguenti ruoli e gradi:
A)
RUOLO UNIFICATO | RUOLO LEGALE | RUOLO TECNICO | ||
Amministrazione Centrale | Filiali | Ispettori | ||
Condirettore centrale – Direttore superiore | Direttore di Sede – Direttore superiore di Filiale | Ispettore capo - Ispettore superiore | Avvocato capo - Sostituto avvocato capo - Primo avvocato cassazionista | Ingegnere capo, Tecnico capo - Ingegnere direttore superiore, Direttore superiore tecnico |
Direttore principale | Direttore principale di Succursale | Ispettore principale | Avvocato cassazionista | Ingegnere direttore principale - Direttore principale tecnico |
Direttore | Direttore di Succur- sale | Ispettore | Primo avvocato | Xxxxxxxxx direttore - Tecnico direttore |
Condirettore | Condirettore di Suc- cursale | Ispettore aggiunto | Avvocato | Ingegnere condirettore - Condirettore tecnico |
Primo funzionario | Primo ingegnere - Primo funzionario tecnico | |||
Funzionario di 1ª | Avvocato di 1ª | Ingegnere di 1ª - Funzionario tecnico di 1ª | ||
Funzionario di 2ª | Avvocato di 2a | Ingegnere di 2ª - Funzionario tecnico di 2ª |
FUNZIONARIO GENERALE B)
2. Salvo che al ricorrere di particolari circostanze, non è ammesso, di norma, il passaggio da uno ad altro ruolo. In particolare, il passaggio può essere disposto nei casi previsti dagli artt. 50 e 81 nonchè - anche d'ufficio e con mantenimento della
residenza - nei confronti dei dipendenti per i quali sia stata accertata, nei modi previsti dall'art. 32, l'inidoneità al disimpegno delle mansioni proprie del ruolo di appartenenza, purchè i dipendenti medesimi siano utilizzabili nel ruolo di nuovo inquadramento.
3. I dipendenti dal grado di Funzionario Generale a quello di Condirettore e gradi corrispondenti costituiscono il personale di grado superiore.
4. Il Sostituto avvocato capo, scelto tra i Primi avvocati cassazionisti, sostituisce l'Avvocato capo in caso di assenza o impedimento.
5. Il personale di grado superiore assegnato alle Sedi e alle Succursali per sostituire il Titolare dello Stabilimento assume la qualifica di "Vice direttore" della Sede o della Succursale.
6. Nell'ambito del ruolo tecnico i gradi con la denominazione di Ingegnere sono attribuiti ai dipendenti assunti nella carriera direttiva di detto ruolo con il requisito dell'abilitazione all'esercizio della professione di Ingegnere o di Architetto.
7. Il Titolare del Servizio Cassa Generale assume la qualifica di Xxxxxxxx
centrale.
Dichiarazioni a verbale
L'Amministrazione dichiara che, nell'ambito della propria autonomia gestionale, continuerà nell'azione di pianificazione delle risorse per il raggiungimento degli obiettivi di coerenza dell'assetto organico con le attività della Banca, di migliore distribuzione del personale nei gradi della carriera direttiva e di pieno utilizzo delle risorse.
Su richiesta del SINDIRETTIVO-CIDA, l'Amministrazione dichiara l'intendimento di mantenere, nell'arco di vigenza degli accordi, una sostanziale stabilità dell'organico del personale della carriera direttiva, salva la possibilità di apportare quelle variazioni rese necessarie dall'attribuzione di nuovi compiti all'Istituto.
In relazione alle richieste di chiarimenti avanzate sull’argomento dal SINDIRETTIVO-CIDA, l’Amministrazione conferma che l’utilizzo del personale del ruolo amministrativo in altra “ripartizione funzionale” di cui al presente articolo (Amministrazione Centrale, Filiali, Ispettori) non prevede né vincoli di permanenza temporale né limitazioni.
Il SINDIRETTIVO-CIDA richiama le varie problematiche presenti nell’ambito degli addetti al ruolo tecnico riservandosi di trasmettere a meri fini conoscitivi una nota sull’argomento. Si sofferma in particolare sulla funzione svolta dagli Ingegneri ed Architetti iscritti all’Albo Professionale, come richiesto dai requisiti di ammissione in Banca d’Italia, che comporta l’assunzione di personali responsabilità civili e penali nell’espletamento dei compiti di progettazione e gestione degli impegni immobiliari assunti dalla Banca.
Riforma delle carriere
Dichiarazione a verbale
Le parti convengono di proseguire, a partire dal mese di settembre 2008, il confronto negoziale per una riforma del sistema degli inquadramenti ispirata alle seguenti esigenze:
- adeguare il sistema degli inquadramenti e i relativi meccanismi di gestione ai cambiamenti intervenuti nell'organizzazione del lavoro, con l'ampliamento degli ambiti di utilizzo e del bagaglio professionale;
- rispondere alle diversificate aspettative del personale, in un contesto caratterizzato dall'allungamento della vita lavorativa, offrendo più ampie prospettive di sviluppo professionale e retributivo correlate al merito e alle competenze acquisite.
Le parti ritengono necessario raggiungere un'intesa, entro il periodo di validità degli accordi quadriennali, che scadono il 31 dicembre 2009, per l'introduzione di un nuovo assetto basato su una revisione complessiva dell'attuale sistema in una prospettiva di medio-lungo periodo.
Il confronto negoziale verterà sulla riforma degli inquadramenti nonché sui connessi sistemi di gestione, compreso quello valutativo.
Quale base per lo sviluppo del confronto, le parti concordano sulle seguenti caratteristiche fondamentali del modello:
- articolazione in Aree di inquadramento corrispondenti ai ruoli organizzativi fondamentali, gerarchicamente ordinate tra loro e strutturate al loro interno in una pluralità di livelli retributivi;
- ambiti mansionistici omogenei per ciascuna Area, che consentano di valorizzare le capacità individuali;
- relazioni gerarchiche all'interno delle Aree basate fondamentalmente su incarichi e responsabilità attribuiti;
- passaggi tra le Aree basati su procedure di selezione idonee a valorizzare il merito;
- progressioni all'interno delle Aree basate sul riconoscimento di crescenti livelli di competenza e professionalità volti a valorizzare anche figure specialistiche;
- tendenziale linearizzazione delle opportunità di avanzamento fra livelli;
- distribuzione delle possibilità di progressione professionale, offerte dal nuovo modello, su un più ampio arco di vita lavorativa con possibilità di conseguire, in funzione del merito, livelli retributivi più elevati;
- valorizzazione della componente professionale della retribuzione, mantenendo peraltro meccanismi di progressione economica legati all'esperienza maturata.
Sarà presa in esame l'introduzione di un'indennità di funzione attraverso la revisione del rimborso spese di rappresentanza.
Per quanto attiene ai principali sistemi di gestione del personale, le parti condividono la necessità di intervenire, in maniera organica e coerente, sulla ridefinizione del sistema di valutazione – da semplificare nelle modalità di funzionamento e di rilevazione – secondo criteri di trasparenza e oggettività, individuando fattori di osservazione in sintonia con l'evoluzione dei processi di lavoro e del contesto di riferimento.
A tale riguardo, assumeranno valore i criteri di osservabilità e comparabilità, autonomia della valutazione relativa a ciascun periodo valutativo,
pluralità dei soggetti coinvolti nella valutazione, chiara attribuzione delle responsabilità valutative.
Si opererà lungo le seguenti direttrici:
- diversificare i canali di assunzione e i livelli di ingresso, anche in relazione ai mutamenti intervenuti nei titoli di studio e alla più articolata offerta di competenze sul mercato del lavoro;
- valorizzare l’offerta formativa in un’ottica di acquisizione di competenze e metodologie di lavoro per l’attività lavorativa svolta e per lo sviluppo professionale dei singoli;
- ampliare gli strumenti di mobilità anche funzionale, prevedendo meccanismi basati sulla comunicazione delle posizioni vacanti, con l'obiettivo di incentivare la diversificazione delle esperienze professionali.
Le parti concordano che gli effetti economici derivanti, in sede di avvio, dalla riforma siano distribuiti in maniera quanto più possibile omogenea tra le diverse fasce di personale. In questa prospettiva, si opererà per la definizione dei livelli economici e degli scatti di anzianità nonché per l'individuazione di criteri di inquadramento coerenti con le retribuzioni individuali e le anzianità maturate.
Le parti sottolineano, infine, la rilevanza di un'adeguata disciplina transitoria, al fine di gestire i principali elementi di discontinuità tra il nuovo sistema e quello vigente, riservando particolare attenzione alla tutela del personale già in servizio.
Art. 3
Funzioni del personale della carriera direttiva
1. Il personale di grado superiore è di norma preposto o collabora alla direzione dei Servizi, delle Filiali e delle unità direzionali intermedie; assume la titolarità di Divisioni; svolge compiti di direttiva, coordinamento, propulsione e controllo assicurando l'unità di indirizzo per la realizzazione dei fini istituzionali; cura l'organizzazione tecnico-scientifica del lavoro per adeguarne l'efficienza alle esigenze della Banca anche attraverso il più razionale utilizzo delle risorse; cura i compiti di gestione del personale; ha la rappresentanza dell'Istituto nei casi normativamente previsti; attende a compiti di ricerca, studio, programmazione e progettazione; sovraintende all'attività di elaborazione normativa.
2. Il personale inquadrato nei gradi di Primo funzionario e Funzionario di 1ª e gradi rispettivamente corrispondenti, che esplica la propria attività in relazione anche alle direttive ricevute, è di norma preposto alla direzione degli uffici svolgendo anche compiti organizzativi e di gestione del personale addetto agli uffici stessi; può altresì eccezionalmente assumere la titolarità di Divisioni o settori ed assolvere compiti di ricerca, studio, programmazione e progettazione. In particolare i Primi funzionari e gradi corrispondenti sono di norma preposti alla direzione di unità di maggiore rilievo operativo.
3. I Funzionari di 2ª e gradi corrispondenti operano, sulla base delle direttive ricevute e in stretta collaborazione con il Titolare dell'unità operativa, anche con compiti di primo riscontro, coordinamento ed integrazione del lavoro amministrativo, contabile e tecnico negli uffici o nelle Divisioni; possono assumere la responsabilità di settori di lavoro nell'ambito di uffici di maggiori dimensioni o di Divisioni; possono essere eccezionalmente incaricati della reggenza di uffici; assolvono funzioni di sostituzione del Titolare dell'ufficio o eventualmente della Divisione. Possono svolgere altresì compiti di studio e di ricerca.
4. Il personale della carriera direttiva, in relazione al grado rivestito, svolge compiti di carattere ispettivo e partecipa ad organi collegiali, commissioni o
comitati interni od esterni; cura l'addestramento del personale secondo le previsioni di cui all'art. 42.
Dichiarazione a verbale
L’Amministrazione dichiara che le Direzioni delle Filiali potranno individuare un elemento, all’uopo designato con formale comunicazione, che, unitamente agli altri incarichi, svolga attività di supporto alla Direzione in materia informatica.
L'Amministrazione dichiara che ai fini della costituzione di Divisioni assumono rilievo i seguenti parametri: pluralità di compiti, complessità della materia, dimensione della struttura (numero addetti), ampiezza e intensità dei controlli. Ove concorrano almeno due dei parametri anzidetti, l'Amministrazione fa presente che - in via sperimentale - verranno di norma costituite Divisioni in presenza di unità con numero di addetti pari ad almeno 16.
L'Amministrazione dichiara che proseguirà nello sviluppo delle iniziative di decentramento e si impegna a favorire il ricorso a strutture di progetto in vista della realizzazione di particolari obiettivi temporalmente definiti.
L'Amministrazione dichiara che la titolarità delle Divisioni verrà di norma - salvo specifiche situazioni riferibili al ruolo tecnico - attribuita a personale con grado ricompreso tra quello di Condirettore e quello di Direttore principale, in relazione alle dimensioni o all'importanza dei compiti delle unità, ovvero alle esigenze di professionalità richieste. Solo al ricorrere di particolari circostanze, la titolarità di Divisioni potrà essere attribuita a personale con gradi di Funzionario di 1ª o Primo funzionario e gradi corrispondenti.
L'Amministrazione dichiara inoltre che nell'ambito delle unità operative di base, e in particolare nelle Divisioni, sono attribuite ai funzionari - sulla base di comunicazioni emanate dal Capo del Servizio o della Filiale, in presenza di una proposta del Titolare dell'unità di base - specifiche responsabilità di organizzazione e coordinamento delle risorse ovvero compiti progettuali e di analisi.
L’Amministrazione dichiara che verranno formalizzati nelle sedi proprie (rapporto informativo annuale, comunicazioni di servizio, ecc.) i compiti e gli incarichi particolari svolti dal personale adibito ad attività EAD.
Nota all’art. 3
Presso le Filiali specializzate nei servizi all’utenza prive del Vice
direttore l’Amministrazione può conferire con specifico provvedimento ad un Funzionario a disposizione l’incarico di Funzionario di Direzione. Quest’ultimo, oltre ad essere destinatario di specifiche deleghe, assicura l’operatività della Filiale in caso di assenza del Direttore per periodi non superiori alle tre settimane continuative.
Dichiarazione a verbale
Il SINDIRETTIVO-CIDA invita l’Amministrazione a tenere in ogni sede in adeguata considerazione l’incarico di Funzionario di Direzione.
Conferimento di incarichi di grado superiore
1. L'esercizio delle funzioni inerenti alla direzione di Servizi, di Filiali, di Direzioni, di Divisioni o uffici può, in relazione ad eccezionali esigenze di servizio, essere demandato, a titolo di speciale incarico, a dipendenti che rivestano grado immediatamente inferiore a quello necessario per coprire il posto di Titolare di detti Servizi, Filiali, Direzioni, Divisioni o uffici.
2. Gli incarichi sono conferiti dal Governatore se trattasi di personale di grado superiore e dal Direttore Generale per i Funzionari di 2ª e Ingegneri di 2ª - Funzionari tecnici di 2ª purché in possesso dei requisiti previsti dalla presente normativa per l'ammissione agli scrutini di promozione, ad eccezione del minimo di anzianità nel grado.
3. Gli incarichi predetti non costituiscono titolo per il conseguimento della promozione: il positivo espletamento dei medesimi è peraltro elemento concorrente di valutazione in sede di scrutinio per l'avanzamento in carriera.
4. I dipendenti incaricati a norma del presente articolo assumono, durante il periodo in cui espletano l'incarico, unitamente ai relativi obblighi, anche la posizione gerarchica del grado superiore di cui esercitano le funzioni.
Dichiarazione a verbale
L'Amministrazione conferma l'intendimento di seguire criteri restrittivi nell'attribuzione al Funzionario di 2ª degli incarichi di reggenza degli uffici.
Ordine gerarchico - Anzianità
1. L'ordine gerarchico del personale direttivo è determinato dal grado e, nell'ambito dello stesso grado, dall'anzianità.
2. Per il computo dell'anzianità di cui al 1° comma - avuta presente in ogni caso l'ultima delle classificazioni ottenute negli esami di concorso, negli scrutini per merito distinto, per valutazione comparativa, nelle promozioni per anzianità congiunta al merito - si tiene conto nell'ordine:
a) della decorrenza della nomina nel grado;
b) a parità di tale decorrenza, di quella di nomina nel grado o nei gradi precedenti della stessa carriera ovvero di altra carriera;
c) a parità di tale decorrenza, dell'eventuale decorrenza di assunzione in carriera differente.
3. A parità di tutte le condizioni sopra indicate, per il computo dell'anzianità si tiene conto dell'età.
4. In deroga ai criteri di cui ai commi precedenti in tema di gerarchia del personale appartenente allo stesso grado, per i dipendenti in servizio alla data dell’1.1.2008 l’ordine gerarchico risultante dalle diverse operazioni di inquadramento è quello indicato nei ruoli di anzianità del personale alla data dell’1.1.2008.
5. L'esercizio delle funzioni ispettive prescinde da qualsiasi ordine
gerarchico.
6. Indipendentemente dall'ordine gerarchico, a chi, per disposizione
dell'Amministrazione, sia preposto ad una Filiale, ad un Servizio, ad una Direzione intermedia, ad una Divisione o ad un ufficio spetta la preminenza sul personale ivi addetto.
Ruoli di anzianità
1. Nel primo semestre di ogni anno l'Amministrazione pubblica i ruoli di anzianità del personale in servizio secondo la situazione al 31 dicembre dell’anno precedente, dandone comunicazione a mezzo di apposita disposizione interna.
2. La posizione del personale della carriera direttiva è riportata nell'ambito del ruolo di appartenenza secondo il grado e l'ordine di anzianità determinato a norma dell’art. 5. Il personale di grado superiore del ruolo unificato destinato all'Amministrazione Centrale è tenuto distinto da quello destinato alle Filiali e da quello cui sono demandate funzioni ispettive.
3. Entro 30 giorni dalla pubblicazione dei ruoli di anzianità i dipendenti possono proporre ricorso per via gerarchica scritto e motivato al Direttore Generale per chiedere la rettifica della loro posizione.
ASSUNZIONI - REQUISITI - PERIODO DI ESPERIMENTO
Art. 7
Assunzioni
1. Le assunzioni nei ruoli unificato e tecnico della carriera direttiva sono disposte mediante pubblici concorsi per i gradi di Funzionario di 2ª e Ingegnere di 2ª - Funzionario tecnico di 2ª. Le assunzioni nel grado di Funzionario di 2ª hanno luogo nel limite del 15% medio per triennio - elevabile fino ad un massimo del 30% - del totale dei posti disponibili in detto grado per la copertura di qualificate esigenze di carattere specialistico.
2. Ai pubblici concorsi per le assunzioni di cui al comma precedente sono ammessi i soggetti in possesso dei diplomi di laurea e di ulteriori titoli e/o requisiti professionali, di ricerca o di studio di volta in volta fissati nel bando di concorso.
3. Le assunzioni nel ruolo legale avvengono al grado di Avvocato di 2a e, all'occorrenza, al grado di Avvocato mediante pubblici concorsi ai quali sono ammessi i soggetti iscritti all’albo professionale o che abbiano titolo all'iscrizione allo stesso. Ai fini di tali assunzioni possono essere richiesti ulteriori particolari requisiti.
4. Il dipendente decade dalla nomina ove rinunci espressamente alla stessa ovvero non raggiunga, in mancanza di giustificati motivi, la residenza assegnata entro il termine prescritto.
5. La definitività della nomina nel grado è subordinata al compimento, con esito favorevole, dell'esperimento previsto dall'art. 10.
6. Le determinazioni di indire i concorsi di cui ai commi precedenti e i provvedimenti di nomina in esperimento sono adottati dal Consiglio Superiore, su proposta del Governatore.
7. In casi eccezionali, allorquando nuove esigenze della Banca non siano fronteggiabili con il personale inquadrato nei ruoli ordinari, il Consiglio Superiore può determinare l'assunzione in gradi non iniziali della carriera direttiva, prescindendo dai requisiti previsti dalla presente normativa, di elementi in possesso di particolari, accertate capacità ed esperienza professionali.
Requisiti generali
1. Possono essere assunti nella carriera direttiva coloro che non abbiano tenuto comportamenti incompatibili con le funzioni da espletare nell'Istituto e che siano in possesso, all’atto dell’assunzione, dei seguenti requisiti generali:
a) cittadinanza di uno degli stati membri dell’Unione Europea, secondo le condizioni e i limiti stabiliti dalla legge;
b) godimento dei diritti politici;
c) incondizionata idoneità fisica all'impiego, da accertarsi da parte di enti pubblici o di pubbliche istituzioni sanitarie.
Riserva di posti, precedenza e preferenza
1. Una riserva del 5% dei posti previsti in ciascun concorso, con un minimo di una unità per concorsi con almeno 10 posti, viene stabilita in favore degli elementi, che abbiano superato le prove di concorso, appartenenti, nell'ordine e con precedenza, alle seguenti categorie:
- orfani, vedovi o vedove di dipendenti della Banca deceduti per causa di servizio;
- orfani, vedovi o vedove di dipendenti della Banca deceduti in servizio;
- orfani o figli di ex dipendenti cessati dal servizio per infortunio o malattia dipendenti da causa di servizio ovvero a domanda per inabilità.
2. Nelle graduatorie per l'assunzione dei vincitori di pubblici concorsi - salve in ogni caso le precedenze e le preferenze stabilite da disposizioni di legge vincolanti per la Banca - costituiscono titolo di preferenza la qualità, nell'ordine e a parità di merito, di dipendente o ex dipendente della Banca con riguardo ai periodi di servizio prestato; di orfano, vedovo o vedova di dipendente della Banca deceduto per causa di servizio; di orfano, vedovo o vedova di dipendente deceduto in servizio; di orfano di pensionato della Banca; di figlio di pensionato o di dipendente. A parità o in assenza dei citati titoli di preferenza, è preferito il candidato più giovane di età.
Periodo di esperimento
1. Gli elementi che conseguano la nomina sulla base dei precedenti articoli del presente Titolo prestano servizio in esperimento per la durata di 6 mesi.
2. Nell'ipotesi di esito sfavorevole, l'esperimento è prorogato per altri 6 mesi. In tale periodo il dipendente presta la propria attività lavorativa presso altro Servizio o Filiale o eventualmente presso altro settore di lavoro per i dipendenti assegnati ai Servizi tecnici. Al termine di detto secondo periodo, ove l'esito sia ancora sfavorevole, se trattasi di elementi di prima assunzione, è dichiarata, con la procedura di cui al 6° comma dell'art. 7, la risoluzione del rapporto d'impiego. In tal caso il dipendente ha titolo ad un'indennità di liquidazione, ragguagliata a 1/12 degli emolumenti retributivi annui indicati dal Regolamento per il Trattamento di Quiescenza, sempreché non abbia aderito a forme di previdenza complementare. Se trattasi di elementi già in servizio, essi sono restituiti, sempre con la procedura di cui al 6° comma dell'art. 7, al grado o alla categoria di provenienza, computandosi a tutti gli effetti, come servizio prestato in questa posizione, il periodo di esperimento.
3. Gli elementi che abbiano favorevolmente superato l'esperimento sono confermati nel grado loro conferito ed il servizio prestato è utile a tutti gli effetti per il computo dell'anzianità.
4. L'esperimento deve ritenersi favorevolmente compiuto ove non pervenga al dipendente diversa comunicazione entro tre mesi decorrenti dalla fine del mese in cui ha termine l'esperimento stesso.
5. L'esperimento decorre dal giorno di effettivo inizio del servizio ed è prolungato per un periodo di tempo uguale a quello in cui il dipendente sia stato a qualunque titolo assente dal servizio stesso.
Alimentazione dall'interno della carriera direttiva
1. I gradi iniziali del ruolo unificato e di quello tecnico sono alimentati mediante concorsi interni per titoli ed esami a complemento delle assunzioni di cui all’art. 7.
2. I dipendenti vincitori dei concorsi interni di cui al comma precedente sono collocati nel ruolo di anzianità del nuovo grado in posizione immediatamente precedente a quella degli elementi assunti con pari decorrenza ai sensi dell'art. 7.
OBBLIGHI - DIVIETI - INCOMPATIBILITA' - RESPONSABILITA' CIVILE
Art. 12
Obblighi
1. Il dipendente è tenuto a prestare la propria attività con diligenza, correttezza e spirito di collaborazione in conformità alle leggi e alle disposizioni interne, ad osservare l'orario di lavoro e ad assolvere tempestivamente i compiti attribuitigli attenendosi alle direttive di organizzazione e di indirizzo impartitegli. E' tenuto altresì a mantenere in ogni circostanza un comportamento conforme alla dignità delle proprie funzioni.
2. Il dipendente è tenuto ad osservare il segreto d'ufficio nei termini di cui all'art. 45 dello Statuto della Banca.
3. Nell'assolvimento dei propri compiti, il dipendente è tenuto ad osservare le misure disposte dall'Amministrazione in materia di igiene e sicurezza del lavoro di cui è destinatario, nonché a promuoverne la conoscenza e a vigilare sulla corretta applicazione delle misure anzidette da parte del personale subordinato.
4. Il dipendente deve inoltre:
a) coadiuvare e supplire altri dipendenti quando ne ricorra l'esigenza e svolgere temporaneamente, senza diritto a speciali compensi, mansioni diverse, anche di maggiore importanza di quelle normali;
b) comunicare ogni mutamento di residenza e domicilio, nonché il recapito, ove possano essergli, ad ogni effetto, indirizzate comunicazioni d'ufficio;
c) dare notizia all'Amministrazione di giudizi ed azioni che intenda eventualmente promuovere nei confronti di xxxxx, o che siano promossi da parte di terzi nei suoi confronti, in correlazione a fatti attinenti al servizio;
d) dare comunicazione all’Istituto degli interessi - economico-finanziari e non, propri, del coniuge, di conviventi, di parenti entro il 3° grado o affini entro il 2° - comunque coinvolti nell’attività o nelle decisioni inerenti all’ufficio, allorquando siano suscettibili di determinare situazioni di conflitto anche solo apparente. Inoltre, con riferimento alle medesime situazioni, nello svolgimento delle proprie funzioni il dipendente si astiene dall’assumere o dal concorrere ad assumere decisioni nonchè dal compiere atti al riguardo;
e) sottoporsi alle visite personali di controllo all'uscita dai settori ove si svolgono attività concorrenti o connesse alla produzione di carte valori, secondo le modalità definite con le Organizzazioni Sindacali.
5. Il personale adibito ad attività di cassa è tenuto, a presentazione della situazione giornaliera, a denunciare le differenze verificatesi nel maneggio dei valori.
6. I dipendenti che abbiano la responsabilità dell'apertura e della chiusura delle casse nelle quali sono custoditi i valori devono porre in grado l'Amministrazione o i propri diretti superiori di reperirli qualora essi abbiano ad assentarsi dalla residenza ove ha sede l'ufficio.
Dichiarazioni a verbale
L'Amministrazione si impegna a definire in via preventiva con le Organizzazioni Sindacali gli effetti connessi all'eventuale esplicitazione delle modalità applicative della norma di cui al 6° comma del presente articolo.
Il SINDIRETTIVO-CIDA, con riguardo alla disposizione di cui alla lett.
a) del 4° comma, sottolinea che la portata applicativa della previsione in tema di "supplenza" è riferibile a casi del tutto eccezionali.
Obblighi particolari
1. I preposti ai Servizi, alle Filiali, alle Direzioni intermedie, alle Divisioni, agli uffici, ai settori o ad altre strutture organizzative hanno l'obbligo di comunicare per le vie gerarchiche o all'Amministrazione le mancanze disciplinari, le irregolarità commesse dai dipendenti e ogni situazione incompatibile con le disposizioni statutarie e regolamentari.
2. I Funzionari Generali e i Titolari dei Servizi, ove l'assolvimento di particolari incarichi lo richieda, i Capi delle Filiali, il personale di grado superiore avente la qualifica di "Vice direttore" nonché, in connessione ad esigenze di funzionamento delle casse, i Titolari di Direzioni intermedie o di Divisioni o di uffici che svolgano attività di cassa sono tenuti ad abitare nell'alloggio di servizio e debbono lasciare l'alloggio stesso quando vengano meno i presupposti di detto obbligo, secondo i tempi e le modalità fissati dall'Amministrazione.
3. In relazione all'assolvimento di particolari incarichi inerenti al funzionamento delle Filiali, l'Amministrazione può estendere l'obbligo di cui al comma precedente ad altri elementi del personale di grado superiore.
4. In circostanze eccezionali o in caso di indisponibilità dell'alloggio di servizio, i dipendenti di cui al 2° comma possono essere esonerati dall'Amministrazione dall'obbligo di abitare nell'alloggio stesso.
Nota all’art. 13
Presso le Filiali specializzate nei servizi all’utenza ove sia presente un Funzionario di Direzione, questi è tenuto ad abitare nell'alloggio di servizio.
Dichiarazione a verbale
L'Amministrazione dichiara che le previsioni di cui al 2° comma riguardanti il personale dell'Amministrazione Centrale rispondono ad esigenze di servizio strettamente connesse alla sicurezza degli immobili ed al funzionamento delle casse.
Divieti
Al personale è vietato:
a) di trarre vantaggio, in qualsiasi forma, dalla trattazione o dalla conoscenza di affari della Banca;
b) di svolgere attività comunque contraria agli interessi della Banca o comunque incompatibile con i doveri d'ufficio;
c) di avvalersi comunque di mezzi o strumenti di lavoro al di fuori delle esigenze di servizio;
d) di allontanarsi dal posto di lavoro senza autorizzazione;
e) di svolgere comunque attività lavorativa subordinata od autonoma, anche al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 42 dello Statuto, sia pure occasionalmente ovvero in periodi nei quali non presti effettivo servizio. E' tuttavia consentita, nei limiti di cui al citato art. 42, l'assunzione di cariche di amministratore o di sindaco presso società di mutuo soccorso o enti di assistenza costituiti tra i dipendenti della Banca nonché presso la Cassa di Sovvenzioni e Risparmio fra il personale della Banca d'Italia;
f) di accettare cariche o incarichi di carattere continuativo - fatti salvi quelli per i quali si prescinde per legge dall'assenso del datore di lavoro - e di iniziare attività inerenti ad occupazioni diverse da quelle di cui all'art. 42 dello Statuto e alla precedente lett. e), sia pure a titolo gratuito, senza darne preventiva segnalazione all'Amministrazione;
g) di compiere operazioni di Borsa che non siano per contanti;
h) di presentare istanze o reclami se non per il tramite dei Capi dei Servizi o delle Filiali. E' ammesso l'invio di xxxxxx xxxxxx al Governatore, esclusivamente per questioni di particolare gravità e delicatezza attinenti al proprio rapporto d'impiego.
Dichiarazioni a verbale
L'Amministrazione precisa che nell'ambito di applicazione della previsione di cui alla lett. f) del presente articolo rientrano le cariche, gli incarichi e le attività a carattere continuativo che il dipendente svolge a titolo personale per il
l'altro, nella cennata previsione e vanno pertanto preventivamente segnalati all'Amministrazione gli incarichi di insegnamento presso Università o Istituti equiparati, l'attività continuativa presso Associazioni, Fondazioni o Enti, la collaborazione continuativa a riviste e quotidiani.
A seguito della prevista segnalazione da parte dell'interessato, l'Amministrazione compie una valutazione di compatibilità con il rapporto di pubblico impiego in essere con la Banca, al fine di verificare, in particolare, che l'attività extra-Banca:
- non incida, per l'impegno richiesto, sulle prestazioni lavorative;
- non persegua fini di lucro;
- sia compatibile con la dignità ed il decoro delle funzioni;
- non faccia sorgere contrasti d'interesse o fondate ragioni di perplessità sul piano dell'opportunità, soprattutto in relazione al grado rivestito e/o alle funzioni espletate.
Incompatibilità per vincoli familiari
Non possono essere addetti alla stessa Divisione o ufficio i dipendenti legati da vincolo di matrimonio o di parentela fino al terzo grado o di affinità di primo grado.
Responsabilità civile
1. Il dipendente è responsabile dei danni arrecati alla Banca per fatti derivanti da inosservanza dei propri doveri, ovvero per negligenza o per errore non scusabile nell'adempimento dei propri compiti.
2. Indipendentemente dall'applicazione del comma precedente, chi ha la gestione dei servizi di cassa risponde, entro i limiti previsti dalle disposizioni interne, dei fatti che si verifichino per opera non dolosa dei dipendenti, infruttuosamente escussi per il recupero del loro addebito; dei fatti verificatisi per opera dolosa dei dipendenti risponde solo se essi siano stati posti in essere per mancanza di sorveglianza o di osservanza delle disposizioni relative alla gestione dei servizi di cassa. L'eventuale esclusione di tale responsabilità può essere determinata solo in relazione a circostanze eccezionali.
3. L'Amministrazione può in via cautelare assoggettare a ritenuta la retribuzione del dipendente ovvero tutto quanto possa a lui competere in caso di cessazione dal servizio qualora la responsabilità del dipendente medesimo e il danno della Banca siano stati da lui ammessi: ciò indipendentemente da ogni altra azione che l'Amministrazione ritenesse di sperimentare per la tutela del proprio credito.
4. Ogniqualvolta la responsabilità sia stata ammessa dal dipendente o accertata giudizialmente e l'interessato non abbia provveduto, nel termine prefissogli, a versare la somma dovuta, la Banca può esperire ogni azione per l'integrale recupero.
Dichiarazioni a verbale
L’Amministrazione potrà intervenire in favore dei dipendenti che abbiano sostenuto spese di assistenza legale in giudizi connessi all’esercizio delle funzioni, purchè dalla sentenza passata in giudicato non risulti affermata la responsabilità del dipendente stesso.
In attuazione del disposto di cui all’art. 90, comma 5, del D.lgs. 163/2006 l’Amministrazione stipula, con oneri a proprio carico, a favore dei dipendenti incaricati della progettazione, polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale con specifico riferimento al risarcimento dei danni relativi ai maggiori costi per le varianti in corso d’opera resesi necessarie a causa di errori od omissioni del progettista.
L’Amministrazione stipula, con oneri a proprio carico, una polizza assicurativa per responsabilità civile professionale verso terzi (escluso il caso di dolo o colpa grave) a favore del personale del ruolo tecnico che svolge compiti di R.U.P., Progettista, Direttore dei lavori, Incaricati per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, Collaudatore.
TITOLO IV
ORARIO DI LAVORO
Art. 17
Orario settimanale di lavoro
1. L'orario settimanale di lavoro è fissato in 37 ore e 30 minuti primi, è ripartito su cinque giorni e decorre di norma dal lunedì al venerdì.
2. Per esigenze connesse ad attività che siano da svolgere in via continuativa nelle ore antimeridiane, pomeridiane e eventualmente notturne le prestazioni di lavoro possono essere distribuite secondo particolari categorie di orario giornaliero stabilite, in relazione ad obiettive necessità funzionali, con apposite disposizioni di servizio, ferma restando la durata del normale orario giornaliero di lavoro. Al personale chiamato a prestare la propria ordinaria attività lavorativa secondo particolari categorie di orario giornaliero spetta, per ciascun turno, il compenso di cui all’art. 106, lett. g) (Tab. A.8, lett. g). Qualora il turno ricada in tutto o in parte nelle ore notturne, tale compenso si cumula con la maggiorazione di cui all’art. 105, 1° comma.
3. Quando le esigenze di servizio lo richiedano, il dipendente è tenuto a prestare la propria opera anche oltre l'orario normale di lavoro. Ove dette prestazioni abbiano luogo in ore notturne, nelle giornate di festività infrasettimanale ovvero nei giorni semifestivi (per le prestazioni rese oltre le 5 ore), lo stesso avrà titolo al compenso orario di cui all’art. 104.
4. La durata media dell’orario settimanale di lavoro (dal lunedì alla domenica) per il personale dei funzionari e gradi corrispondenti non può in ogni caso superare le 48 ore comprese le ore di lavoro eccedenti il normale orario. In relazione alle funzioni e responsabilità attribuite, ai fini del calcolo della durata media è assunto come riferimento un periodo di 12 mesi.
Nota all'art. 17
1. Nell'ambito delle previsioni di cui al 2° comma sono istituiti turni - della durata di 7 ore e 30 minuti con intervallo mensa della durata di 40 minuti - articolati su 5 giorni lavorativi dal lunedì al venerdì; detti turni possono trovare applicazione, in relazione ad effettive esigenze di servizio, all’interno dell’arco temporale massimo previsto per ciascuna tipologia di attività di seguito indicate:
arco temporale 6.00 – 22.00
▪ manutenzione di immobili; manutenzione e gestione di impianti ed apparecchiature, ivi inclusi impianti ed apparati telefonici;
▪ ricezione e gestione della corrispondenza; “help desk”; gestione di sistemi elaborativi decentrati, di procedure elaborative (anche in remoto), di applicazioni informatiche ed altri sistemi basati su infrastrutture tecnologiche (quali telex, sistema SWIFT, procedura corrispondenza, procedure di scambio informazioni, gestione del sito WEB, ecc.) nell’ambito delle unità dell’Amministrazione Centrale (esclusi i Servizi I.S.I. ed El.I.);
▪ funzioni connesse all’operatività del Sistema Europeo di Banche Centrali (attività di carattere operativo, di supporto amministrativo ed informatico, di emergenza e sicurezza nonché di natura contabile e statistica) - personale dell’Amministrazione Centrale e, fino alle ore 19.00, della Sede di Milano;
▪ gestione della continuità operativa di attività istituzionali della Banca (Amministrazione Centrale);
▪ avvio o aggiornamento di procedure, applicazioni e sistemi informatici;
▪ esigenze di funzionamento del Centro Sportivo;
arco temporale 6.00 – 24.00
▪ presidio e supporto allo sviluppo, alla manutenzione ed alla gestione di applicazioni, di infrastrutture elaborative e di reti di telecomunicazione (Servizi
I.S.I. ed El.I., salvo quanto previsto per le attività indicate nell’arco temporale 6.30 – 3.00);
▪ compiti connessi o di supporto all’attività del Direttorio;
arco temporale 6.30 – 3.00
▪ gestione delle infrastrutture elaborative e di rete, nonché delle applicazioni e dei presidi di sicurezza a supporto di sistemi, elaborazioni e procedure anche operanti in batch, di cui occorre garantire la disponibilità per un più ampio arco temporale (Servizi I.S.I. ed El.I.).
I turni per le attività di cui sopra sono adottati dalla Direzione interessata, previo confronto informativo con le Rappresentanze sindacali locali formalmente costituite.
2. Le nuove previsioni si applicano con riferimento ai turni da introdurre successivamente alla data del 1° luglio 2008. Restano confermati i turni, la durata e la collocazione dell’intervallo mensa, applicati in base alla normativa precedente.
3. Nell’ambito delle previsioni di cui al 2° comma sono altresì istituiti turni della durata di 7 ore e 30 minuti più mezz’ora per la fruizione del pasto (che
avviene alla fine del primo turno e all’inizio del secondo), articolati su 5 giorni lavorativi dal lunedì al venerdì, per le attività connesse alla produzione di banconote; detti turni trovano applicazione per il personale del Servizio Fabbricazione Carte Valori nell’arco temporale 6.00-21.30.
4. Per il personale operante su turni, è attivabile una flessibilità in entrata di 10 minuti - 15 minuti per il personale addetto al Centro Xxxxxx Xxxxxxxxxx - a condizione che sia comunque assicurata la continuità del servizio.
5. In presenza di sopravvenute esigenze operative per attività non previste dalla presente disciplina possono essere introdotte ulteriori particolari categorie di orario, previo confronto negoziale tra l'Amministrazione e le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali.
6. L’Amministrazione valuterà le domande di part-time (orizzontale e verticale) avanzate dal personale della carriera direttiva che saranno accolte laddove non ostino motivate e comprovate esigenze di servizio rappresentate dalle Direzioni di appartenenza. Il passaggio a part-time non è compatibile con la posizione di Titolare di unità o di sostituto. Per il relativo trattamento normativo ed economico si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni regolamentari vigenti in materia. Fermo restando quanto previsto in tema di “banca delle ore”, le prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro a part-time rese dal lunedì al venerdì nonché quelle effettuate nella giornata di sabato (queste ultime in caso di part-time orizzontale) – per le quali non è prevista alcuna specifica remunerazione – sono considerate ai fini del premio di presenza, secondo i criteri e le modalità dell’art. 93. A tal fine:
- in caso di part-time orizzontale il totale delle ore eccedenti è rapportato al ridotto orario del part-time;
- in caso di part-time verticale il numero di giornate di presenza è moltiplicato per 5/4; ad esse si aggiunge il totale delle ore eccedenti rapportato all’orario a tempo pieno moltiplicato per 5/4.
7. Per il personale dei funzionari e gradi corrispondenti è istituita la “banca delle ore”, alimentata, su richiesta del dipendente, con le prime 60 ore di prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro rese, nell’arco 6.00 – 22.00, dal lunedì al venerdì.
Le ore versate nella “banca” sono utilizzate sotto forma di giornate di
congedo o di permessi orari di durata compresa tra una e cinque ore giornaliere (tre ore in occasione di semifestività) da fruire obbligatoriamente entro l’anno di maturazione.
8. Le ore versate nella “banca delle ore” possono essere anche utilizzate, a domanda del dipendente, per compensare eventuali deficit di prestazione risultanti a fine mese che diano luogo a trattenuta retributiva.
9. Alla scadenza dell’anno di maturazione, le ore eccezionalmente non fruite sono utilizzate ai fini del calcolo del premio di presenza, ai sensi dell’art. 93.
Dichiarazioni a verbale
L’Amministrazione, nel fare presente che le attività collegate al sistema TARGET2 e all’operatività della Banca Centrale Europea sono prevalentemente organizzate su turni, dichiara, con specifico riferimento a tali turni, che:
- l’orario di lavoro giornaliero è articolato per ciascun comparto su due turni, salvo il ricorrere di particolari situazioni operative;
- il personale che opera su turni non è vincolato al rispetto degli orari di intervallo previsti per la fruizione del servizio di mensa per i Servizi dell’Amministrazione Centrale;
- il personale che opera su turni che iniziano entro le ore 7.30 o che terminano dalle ore 19.00, per i quali è consentita una prestazione lavorativa continuativa, ha titolo, in luogo della mensa, a forme di ristorazione alternative (c.d. “cestino”), da fruire prima dell’inizio o dopo il termine del turno. La preferenza tra la mensa o la fruizione del “cestino” sarà espressa dal dipendente in occasione dell’assegnazione settimanale ai turni.
- Presso i Servizi interessati, le prestazioni di lavoro sono distribuite su turni, con apposite comunicazioni di servizio da parte delle Direzioni locali, nelle quali verranno indicati il numero ed i nominativi dei dipendenti coinvolti e le tipologie dei turni.
- L’assegnazione dei dipendenti ai turni – che verrà definita sulla base di una programmazione plurisettimanale – sarà effettuata, secondo criteri di rotazione, tenendo conto, per quanto possibile, delle esigenze personali e familiari manifestate dagli interessati (ad esempio: lavoratrici con figli in età prescolare o portatori di handicap bisognosi di assistenza e lavoratori con analoga situazione familiare in relazione alla condizione del coniuge).
- I turni settimanali programmati sono modificabili previo tempestivo preavviso agli interessati (di regola con un anticipo di almeno 48 ore ovvero due giornate lavorative).
- Il personale che abbia svolto una prestazione lavorativa in turno e che, per effetto di prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro, termini l’attività lavorativa oltre le ore 21.00 ha titolo al rimborso delle spese di taxi per rientrare nella propria abitazione, dietro presentazione della relativa documentazione di spesa.
L’Amministrazione – tenuto conto che, allo stato, si registra una contenuta disponibilità di posti auto presso l’autorimessa di Via Pastrengo e considerata altresì l’ubicazione logistica di tale autorimessa, attualmente al di fuori della “zona a traffico limitato” – dichiara che, in xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx ivi riservati posti auto in favore del personale addetto al primo ed all’ultimo turno di lavoro della giornata per le attività collegate al sistema TARGET2 ed all’operatività della Banca Centrale Europea.
Le parti convengono che, ove ne emerga l’esigenza sulla base dell’arco orario effettivamente interessato dall’operatività di TARGET2, si procederà ad una congiunta verifica in ordine all’eventuale prolungamento del termine finale dell’articolazione dei turni previsto per i Servizi Sistema dei Pagamenti e Bilancio e informativa contabile.
Le parti si danno atto che il riferimento ai 12 mesi per il calcolo della durata media dell’orario di lavoro è motivato dall’ampiezza e complessità dei compiti svolti dalle unità della Banca, dalla distribuzione diversificata nel tempo dei picchi operativi, dalle interconnessioni funzionali ed operative tra Amministrazione Centrale e Filiali e tra Banca d’Italia e Sistema Europeo delle Banche Centrali.
L’Amministrazione dichiara che, in concomitanza con il bando per le carriere diverse dalla direttiva, emanerà una comunicazione volta a richiamare l’attenzione del personale direttivo sulla possibilità di presentare domanda per ottenere il passaggio a part-time nei limiti e alle condizioni previste.
Servizio Fabbricazione Carte Valori
Le parti si danno atto che eventuali modifiche della disciplina negoziale sull’orario di lavoro saranno oggetto di trattativa.
L’Amministrazione dichiara che con apposita comunicazione di servizio della locale Direzione verrà definita l’articolazione di ciascun turno di lavoro per le diverse categorie di personale, con l’indicazione dell’orario per la fruizione del pasto.
L’Amministrazione dichiara che nella distribuzione settimanale del personale tra le diverse categorie di orario si terrà conto di particolari situazioni di oggettiva difficoltà all’espletamento di prestazioni articolate su turni, manifestate dagli interessati, con specifico riferimento al soddisfacimento di esigenze tutelate dalla L. 104/92. L’Amministrazione, compatibilmente con le esigenze produttive e la situazione di organico dei reparti, favorisce l’assegnazione del personale interessato al turno, mattutino o pomeridiano, che meglio si concili con le esigenze manifestate. Il personale che per situazioni particolari, riconosciute dall’Amministrazione, non possa operare in regime di turni verrà preferibilmente utilizzato all’interno del Servizio; in mancanza se ne valuterà la possibilità di utilizzo presso le altre strutture della Banca in Roma.
Dopo 18 mesi si svolgerà in sede centrale un incontro di verifica tra la Delegazione della Banca e le Organizzazioni Sindacali firmatarie.
L’Amministrazione dichiara che, dopo l’introduzione del regime di turni per l’effettuazione delle lavorazioni presso il Servizio Fabbricazione Carte Valori:
- eventuali ritardi nella produzione o temporanei picchi produttivi potranno essere fronteggiati con il ricorso alle prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro nelle giornate feriali non lavorative;
- lo svolgimento di pratiche amministrative e la partecipazione a corsi di formazione sono comunque considerate ai fini dell’orario di lavoro qualora non possano essere effettuati durante il normale turno.
L’Amministrazione sottolinea che la nuova organizzazione del lavoro non comporta impatti significativi sull’orario di lavoro del personale direttivo non in turno e che eventuali prestazioni nella giornata del sabato saranno previste per far fronte a situazioni di particolare carico operativo.
Art. 18
Distribuzione giornaliera dell'orario di lavoro
1. La prestazione lavorativa giornaliera del personale di grado superiore si svolge, di massima, in correlazione temporale con l'orario normale stabilito per le unità operative cui è addetto, nel rispetto comunque delle esigenze di servizio. Per il personale dei funzionari e gradi corrispondenti, la durata dell'orario giornaliero di lavoro è fissata in 7 ore e 30 minuti, salvo quanto previsto dall'art. 17.
2. Per le Filiali l’orario giornaliero di lavoro - normalmente distribuito in 5 ore e 40 minuti la mattina ed in un’ora e 50 minuti il pomeriggio - ha inizio tra le ore
7.45 e le ore 9.00 e termine tra le ore 16.05 e le ore 17.20, con un intervallo pomeridiano di 50 minuti. Per le Filiali non dotate di mensa interna l’intervallo pomeridiano è di 60 minuti e l’orario giornaliero di lavoro ha termine tra le ore 16.15 e le ore 17.30. Presso le Filiali di Roma CDM e di Piacenza l’intervallo pomeridiano è di 40 minuti e l’orario giornaliero di lavoro ha termine tra le ore 15.55 e le ore 17.10.
3. La flessibilità dell’orario di lavoro giornaliero del personale delle Filiali è riconosciuta compatibilmente con l’esigenza di garantire l’attività di sportello e, più in generale, il funzionamento dello Stabilimento.
4. L’orario di funzionamento degli sportelli al pubblico ha inizio alle ore
8.15 e termine alle ore 13.30. Il servizio di sportello prosegue, per il pubblico presente in sala, fino ad un massimo di 15 minuti successivi al suddetto termine di chiusura dello sportello. Presso le Filiali specializzate nel trattamento del contante l’orario di funzionamento degli sportelli con l’utenza istituzionale ha inizio alle ore 8.15 e ha termine alle ore 16.00; per la Filiale di Roma CDM ha inizio alle ore 8.00 e termine alle ore 16.00.
5. Per l’Amministrazione Centrale l’orario giornaliero di lavoro ha inizio tra le ore 7.45 e le ore 9.15 e termine tra le ore 16.05 e le ore 17.35 con un intervallo pomeridiano di 50 minuti. Presso l’Amministrazione Centrale - Centro Xxxxxx Xxxxxxxxxx l’orario giornaliero di lavoro ha inizio tra le ore 7.30 e le ore 9.00 e termine tra le ore 15.40 e le ore 17.10 con un intervallo pomeridiano di 40 minuti. Per il
personale del Servizio Fabbricazione Carte Valori l’orario di lavoro giornaliero ha inizio tra le ore 7.45 e le ore 9.15 e termine tra le ore 15.55 e le ore 17.25 con un intervallo pomeridiano di 40 minuti.
6. Non può avvalersi della flessibilità dell’orario di lavoro giornaliero di cui al precedente comma il personale addetto a settori dell’Amministrazione Centrale per i quali ricorrano particolari esigenze tecnico-operative.
7. Presso la Cassa Generale, l’orario di funzionamento degli sportelli al pubblico ha inizio alle ore 8.15 e termine alle ore 12.30.
8. Per il personale in servizio presso la Divisione Cassa Speciale del Servizio Cassa Generale, l’orario di lavoro giornaliero ha inizio alle ore 8.00 e termine alle ore 16.10 con un intervallo pomeridiano di 40 minuti. Il personale del Servizio Fabbricazione Carte Valori e del Servizio Cassa Generale addetto ai comprensori non può uscire, salvo apposita autorizzazione, se prima non sono completate le operazioni di verifica e di ricognizione, secondo le prescritte modalità, di quanto viene custodito nei locali di sicurezza. Qualora presso i predetti comprensori durante le suddette operazioni si riscontrino differenze o mancanze, l’uscita resta sospesa fino a che siano compiuti i conseguenti accertamenti ed è, comunque, subordinata all’autorizzazione della competente Direzione.
9. Ove si consenta, nei limiti della flessibilità dell’orario di lavoro giornaliero di cui ai precedenti commi 2°, 5° e 8°, una prestazione giornaliera inferiore a 7 ore e 30 minuti, il minor tempo lavorato deve essere compensato da prestazioni aggiuntive rese in altri giorni lavorativi.
10. L’inizio e il termine dell’orario di lavoro giornaliero possono essere anticipati o posticipati di un’ora, di 30 minuti ovvero di 15 minuti per il personale strettamente necessario per l’espletamento del lavoro inerente a specifiche esigenze di determinate attività. Il termine di riferimento per l’applicazione di tali sfalsamenti è quello delle ore 8.00. In tali casi a detto personale è riconosciuto il compenso di cui all’art. 106, lett. f) (Tab. A.8, lett. f).
11. Il personale che fornisca prestazioni eccedenti il normale orario giornaliero di lavoro nell'arco di tempo compreso tra le ore 0.00 e le ore 6.00 di una giornata lavorativa ha titolo ad un riposo di pari durata, da fruire di norma all'inizio
della prestazione lavorativa di detta giornata.
Nota all'art. 18
1. Ai fini dell’applicazione della normativa concernente le assenze del personale è considerato assente dal servizio il dipendente che, nel giorno, abbia fornito una prestazione inferiore a 2 ore e 30 minuti (2 ore in occasione di semifestività).
2. Qualora la prestazione lavorativa giornaliera ecceda le 6 ore e non sia previsto un intervallo a qualsivoglia titolo attribuito, al dipendente spetta una pausa non retribuita di 10 minuti.
3. In caso di prolungamento dell'orario di sportello ai sensi del 4° comma la distribuzione ordinaria della prestazione giornaliera di lavoro tra il mattino ed il pomeriggio subirà variazioni al fine di consentire al personale la piena fruizione dell'intervallo pomeridiano.
4. Le Direzioni dei Servizi dell'Amministrazione Centrale possono disporre nei confronti del personale dei funzionari e gradi corrispondenti - a richiesta dell'interessato e purché ciò sia compatibile con le esigenze di organizzazione del servizio - lo spostamento in avanti del termine iniziale e finale dell'attività lavorativa, fino ad un massimo di 2 ore e 30 minuti (dalle ore 10.30 alle ore 18.50). In tal caso, l'interessato non può avvalersi del regime di flessibilità.
5. Gli sfalsamenti previsti dal 10° comma possono trovare applicazione con riferimento alle seguenti attività:
▪ gestione della continuità operativa di attività istituzionali della Banca;
▪ avvio o aggiornamento di procedure, applicazioni e sistemi informatici;
▪ attività tecniche relative ai processi di produzione delle banconote e attività di amministrazione del personale del Servizio Fabbricazione Carte Valori;
▪ attività svolte presso la Divisione Cassa Speciale del Servizio Cassa Generale.
Gli sfalsamenti trovano altresì applicazione per il funzionamento delle Filiali specializzate nel trattamento del contante.
Gli sfalsamenti sono istituiti con comunicazione di servizio della Direzione interessata, previo confronto informativo con le Rappresentanze sindacali locali formalmente costituite.
6. Per il personale operante su sfalsamenti è prevista una flessibilità in entrata di 10 minuti in caso di sfalsamento di un’ora in anticipo o in posticipo e di 5 minuti in caso di sfalsamento di 30 minuti in anticipo o in posticipo.
7. Lo sfalsamento dell’orario di lavoro - come previsto dalla disciplina sulle “misure di sostegno”, approvata dal Consiglio Superiore il 26.6.2008 - è incompatibile con l’“orario personalizzato” e con l’“orario su 4 giorni”.
8. Presso le Filiali specializzate nel trattamento del contante possono optare per lo sfalsamento orario i dipendenti in part-time orizzontale con orario settimanale di 28 o 30 ore.
9. Presso le Filiali specializzate nel trattamento del contante, per assicurare continuità ai processi operativi, la fruizione dell’intervallo mensa avviene su due turni predefiniti.
Norma transitoria
Fino al 31.12.2013, per il personale della Filiale de L’Aquila l’orario giornaliero di lavoro ha inizio tra le ore 7.30 e le ore 9.00. La flessibilità dell’orario di lavoro giornaliero è riconosciuta secondo i criteri stabiliti dalla normativa vigente.
L’intervallo pomeridiano resta fissato in 30 minuti.
Dichiarazioni a verbale
L’Amministrazione precisa che tra le esigenze tecnico-operative di cui al 6° comma del presente articolo rientrano anche quelle connesse al funzionamento della casse presso l’Amministrazione Centrale.
L’Amministrazione dichiara che presso la Divisione Cassa Speciale del Servizio Cassa Generale lo sfalsamento dell’orario di lavoro giornaliero di un’ora in anticipo e in posticipo è attivato in via continuativa a rotazione del personale addetto (1/3 con inizio anticipato, 1/3 con orario normale, 1/3 con inizio posticipato), garantendo la continuità delle lavorazioni durante la pausa pranzo, mediante la fruizione a turno dell’intervallo per il pasto da parte degli addetti.
L’Amministrazione dichiara che, nell’assegnazione del personale direttivo agli sfalsamenti, ove previsti, si terrà conto anche delle esigenze personali e familiari manifestate dagli interessati, compatibilmente con la posizione rivestita e con gli incarichi svolti.
L’Amministrazione dichiara che presso le Filiali specializzate nel trattamento del contante:
- lo sfalsamento dell’orario di lavoro giornaliero sarà attivato in via continuativa a rotazione tra il personale addetto. Per le Filiali di Arezzo, Bergamo, Foggia, Padova e Piacenza lo sfalsamento sarà previsto alle ore 7.30 e alle ore 9.00. Presso la Filiale di Roma CDM lo sfalsamento sarà fissato alle ore 7.00 e alle ore 9.00;
- nell’assegnazione del personale alle diverse tipologie di sfalsamento si terranno in debito conto le esigenze personali e familiari (ad esempio: L. 104/92, maternità, lavoratori studenti) manifestate dagli interessati;
- eventuali richieste di esenzione dallo sfalsamento, a fronte di particolari situazioni personali o familiari, saranno accolte dalle Direzioni compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell’unità;
- i dipendenti provenienti da Filiali chiuse o rimodulate conserveranno il diritto al proprio regime orario, salvo che chiedano di rendere stabilmente la prestazione secondo le modalità previste per la Filiale;
- l’inizio dei due turni di intervallo mensa è così fissato:
• 12.15 e 13.15 per le Filiali di Arezzo, Bergamo, Foggia, Padova;
• 12.15 e 12.55 per la Filiale di Piacenza;
• 12.00 e 12.40 per la Filiale di Roma CDM.
A integrazione di quanto stabilito in materia dall’art. 6 delle Relazioni Sindacali, le parti convengono che presso le Filiali specializzate nel trattamento del contante gli incontri informativi semestrali a livello locale avranno per oggetto anche i criteri di rotazione nello sfalsamento e nell’utilizzo del personale.
* * *
In relazione al disposto del 1° comma del presente articolo, il SINDIRETTIVO CIDA ritiene che l’articolazione giornaliera dell’orario di lavoro del personale di grado superiore appartenente ai corpi ispettivi tenga conto della specificità dei compiti ad esso attribuiti.
Nuove tipologie di orario
Le parti si danno atto che dopo un periodo di adeguata sperimentazione delle nuove tipologie di orario di lavoro previste per il personale destinatario delle misure di sostegno, si valuterà la praticabilità di eventuali estensioni di specifici istituti nei confronti del restante personale.
Art. 19
Riposo giornaliero
1. Il dipendente ha diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore.
2. In deroga a quanto previsto dal comma precedente il dipendente può fruire di un riposo giornaliero inferiore alle 11 ore consecutive ogni ventiquattro, nelle seguenti ipotesi:
- “cambio turno”;
- casi eccezionali in cui il personale fornisca prestazioni eccedenti il normale orario giornaliero di lavoro, tali da incidere sul riposo giornaliero per esigenze non rinviabili (ad esempio, esigenze del Centro Stampa connesse alla predisposizione di pubblicazioni aventi particolari scadenze, effettuazione di movimenti fondi, attività connesse con interventi sui sistemi informatici e di sicurezza nonché sugli impianti tecnologici, presidio degli edifici dell’A.C. in occasione di lavorazioni urgenti, etc.).
3. Nelle ipotesi sopra indicate al dipendente è accordato un riposo compensativo di durata pari alla parte di riposo giornaliero non goduta, da fruire nel più breve tempo possibile.
4. In caso di prestazioni rese nell’arco di tempo compreso tra le ore 0.00 e le ore 6.00, il riposo di cui al 3° comma sostituisce quello spettante, ai sensi dell’11° comma dell’art. 18 e del 5° comma dell’art. 20.
5. Nei casi di effettuazione di interventi durante il turno di reperibilità, le 11 ore di riposo giornaliero possono essere anche non consecutive.
Dichiarazione a verbale
Su richiesta delle Organizzazioni Sindacali, l’Amministrazione dichiara che è fatta salva la facoltà per il dipendente di fruire del riposo compensativo di cui al 3° comma a giornate intere (7 ore e 30 minuti), tempestivamente e compatibilmente con le esigenze di servizio.
Art. 20
Reperibilità
1. Il personale per il quale sia stabilito con formale comunicazione della Direzione del Servizio o della Filiale di appartenenza un obbligo di pronta reperibilità è tenuto a fornire in via preventiva ogni indicazione utile per essere immediatamente rintracciabile mediante comunicazione telefonica o altro mezzo, nonché, in caso di chiamata, a raggiungere tempestivamente il luogo dell'intervento, ovvero, ove ne ricorrano i presupposti, ad intervenire tempestivamente in remoto.
2. Salvo diversa determinazione della Direzione, il turno di reperibilità è compreso: in giorno lavorativo, tra il termine del normale orario di lavoro e le ore 8.00 del giorno successivo; in giorno festivo, feriale non lavorativo e di riposo settimanale, tra le ore 8.00 del giorno medesimo e le ore 8.00 del giorno successivo. Per ogni turno di reperibilità spetta il compenso di cui all’art. 106, lett. h) (Tab. A.8, lett. h).
3. In caso di effettuazione di interventi durante il turno di reperibilità il dipendente ha titolo per le prestazioni effettivamente rese:
- ad una maggiorazione del 50% del compenso di cui all’art. 106, lett. h) in caso di interventi in orario diurno effettuati in giornate lavorative o feriali non lavorative;
- al compenso orario di cui all’art. 104, in caso di interventi in ore notturne ovvero in festività infrasettimanali;
- alla maggiorazione dello stipendio di cui all’art. 105, 2° comma e allo specifico regime di riposi previsto dall'art. 21, in caso di interventi nel giorno di riposo settimanale.
4. In caso di effettuazione di interventi sul posto di lavoro, fermo restando il trattamento di cui al comma 3, il dipendente ha titolo:
- agli emolumenti di cui agli artt. 104 e 105, 2° comma comunque nella misura minima di un’ora, anche per le prestazioni di durata inferiore;
- al rimborso delle spese di spostamento (spese documentate di taxi ovvero, in caso di utilizzo del mezzo proprio, indennità chilometrica secondo i criteri stabiliti dall’art. 114).
5. Qualora gli interventi abbiano luogo nell’arco di tempo compreso tra le ore 0.00 e le ore 6.00 di una giornata lavorativa, il dipendente ha altresì titolo ad un riposo, da fruire di norma all’inizio della prestazione lavorativa di detta giornata, di durata pari a quella degli interventi effettuati e, in caso di intervento sul posto di lavoro, dei connessi spostamenti.
Nota all'art. 20
1. L'istituto della reperibilità trova applicazione in Amministrazione Centrale per le seguenti attività:
▪ presidio e sicurezza degli stabili di carattere istituzionale;
▪ interventi urgenti per la manutenzione di immobili e per assicurare la funzionalità di impianti ed apparecchiature ovvero connessi ad eventi anomali (quali incendi, intrusioni ecc.);
▪ supporto all’attività del Direttorio;
▪ interventi conseguenti ad anomalie di funzionamento ovvero a situazioni di emergenza riguardanti sistemi informatici e procedure connessi all’operatività del Sistema Europeo di Banche Centrali nell’ambito delle unità dell’Amministrazione Centrale (esclusi i Servizi I.S.I., El.I. e R.E.S.);
▪ interventi necessari ad assicurare la continuità di sistemi, procedure ed elaborazioni anche operanti in batch, di infrastrutture elaborative e di rete, nonché dei presidi di sicurezza informatica (ivi compresi interventi urgenti di manutenzione ed assistenza) presso i Servizi I.S.I., El.I. e R.E.S. e il supporto ai sistemi informatici essenziali per l’attività di produzione delle banconote presso il Servizio Fabbricazione Carte Valori;
▪ interventi necessari per far fronte alle esigenze di continuità operativa dei processi critici relativi all’attività istituzionale della Banca e alle relative funzioni di supporto.
La reperibilità è attivata dalla Direzione interessata, previo confronto informativo con le Rappresentanze sindacali locali formalmente costituite.
2. Il dipendente obbligato alla pronta reperibilità è tenuto a mantenersi entro l’ambito di copertura dello strumento di collegamento adottato e, comunque, entro una distanza tale da consentire un intervento tempestivo in caso di chiamata.
Dichiarazioni a verbale
Per le emergenze riguardanti i sistemi informatici e le procedure in ambito europeo l’Amministrazione dichiara che:
- nelle giornate festive, lavorative per il sistema TARGET2, sarà disposta la reperibilità per i Servizi Operazioni di Banca Centrale e Segreteria Particolare;
- nella giornata del 29 giugno, sarà disposta la reperibilità per i Servizi Operazioni di Banca Centrale e Segreteria Particolare;
- nelle giornate festive anche per il sistema TARGET2 e durante i fine settimana, sarà disposta la reperibilità per il Servizio Segreteria Particolare.
Per le attività connesse con il funzionamento dei tavoli operativi della SSP e nazionale l’Amministrazione dichiara che la reperibilità verrà disposta sia dal lunedì al venerdì - nell’arco orario durante il quale la SSP non è operativa - sia nel fine settimana e nelle giornate festive anche per il sistema TARGET2.
Le parti si danno atto che presso il Servizio Fabbricazione Carte Valori il personale coinvolto nella reperibilità sarà di norma diverso da quello che effettua lavorazioni in turno.
Riposo settimanale
1. Il personale ha diritto ad un giorno di riposo settimanale che, di regola, coincide con la domenica.
2. Il personale, ove in via eccezionale sia chiamato a fornire prestazioni eccedenti le quattro ore nel corso della giornata destinata al proprio riposo settimanale, ha titolo ad usufruire del riposo non goduto in una delle giornate lavorative immediatamente successive.
3. Prestazioni della specie di durata pari o inferiore alle quattro ore danno titolo ad un permesso orario di corrispondente durata da fruire all'inizio dell'orario di lavoro di una delle giornate lavorative immediatamente successive.
4. Per le prestazioni di cui ai commi 2° e 3°, trova applicazione la maggiorazione dello stipendio di cui all’art. 105, 2° comma.
Festività, semifestività e giornate feriali non lavorative
1. Sono considerati giorni festivi quelli previsti dalle disposizioni di legge, compresa la festività dei Santi Xxxxxx e Xxxxx per il personale addetto ad unità dell’area romana.
2. Sono considerati semifestivi il 14 agosto, il 24 dicembre, il 31 dicembre e il giorno del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta la sua opera. In tali giorni - fermi restando i termini di inizio dell'orario di lavoro - la durata del normale orario di lavoro giornaliero è ridotta a 5 ore e l'orario di sportello ha termine alle ore 11.15.
3. Al personale che svolga attività lavorativa in giorno festivo ovvero, oltre le 5 ore, in giorno semifestivo spetta il compenso di cui all’art. 104, lett. b). Qualora il giorno festivo o quello semifestivo coincidano con il giorno di riposo settimanale, si applicano le previsioni di cui all’art. 21.
4. Sono considerate giornate feriali non lavorative le giornate in cui il personale non è normalmente tenuto a prestare servizio in dipendenza della concentrazione dell'orario settimanale in cinque giorni ai sensi dell’art. 17, 1° comma (per il personale il cui orario di lavoro settimanale è distribuito su cinque giorni dal lunedì al venerdì, la giornata feriale non lavorativa coincide con il sabato). Qualora le giornate feriali non lavorative coincidano con giorni festivi o semifestivi, al personale che svolga attività lavorativa in dette giornate spetta il compenso di cui all’art. 104, lett. b), fatta eccezione per le prime 5 ore di prestazione rese nei giorni semifestivi per le quali si applica quanto disposto dall’art. 93.
Nota all’art. 22
1. Per le prestazioni lavorative di almeno 7 ore e 30 minuti rese, per le esigenze connesse al funzionamento del sistema TARGET ed all’operatività della Banca Centrale Europea, nelle festività infrasettimanali - intendendosi per tali quelle cadenti in un giorno compreso tra lunedì e venerdì - il dipendente può optare tra il compenso orario di cui all’art. 104, lett. b) e un congedo straordinario a titolo compensativo; in tale ultimo caso spetta la sola maggiorazione di tale compenso. Il congedo straordinario
fruito entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento.
2. Il consumo di congedi, permessi o riposi compensativi spettanti a vario titolo al dipendente – ove utilizzati per giustificare l’assenza per l’intera giornata semifestiva – è correlato alla ridotta durata dell’orario giornaliero (cinque ore). Resta fermo quanto previsto dalla Nota all’art. 25 con riferimento al congedo straordinario.
Dichiarazioni a verbale
L’Amministrazione dichiara che al personale che nelle giornate festive (escluse le giornate di Natale e di Capodanno) presta attività lavorativa per le esigenze connesse al funzionamento del sistema TARGET e all’operatività della Banca Centrale Europea spetta il “ticket restaurant” per la fruizione del pasto qualora effettui una prestazione di almeno 7 ore e 30 minuti interrotta da una pausa di durata pari ad almeno 40 minuti, risultante da apposita timbratura, e purchè la predetta festività cada in una giornata compresa tra il lunedì ed il venerdì.
L’Amministrazione dichiara che la possibilità di utilizzare sotto forma di permesso orario la parte residua della giornata di congedo ordinario fruita in giornata semifestiva sarà valutata nell’ambito della trattativa sull’orario di lavoro in corso di svolgimento.
L’Amministrazione dichiara altresì che il personale chiamato ad operare sulla piazza di Roma nella giornata dei SS. Xxxxxx e Paolo (29 giugno) avrà titolo al “ticket restaurant” per la fruizione del pasto qualora effettui una prestazione di almeno 7 ore e 30 minuti interrotte da una pausa di durata pari all’ordinario intervallo pomeridiano, risultante da apposita timbratura e purchè la predetta festività cada in una giornata compresa tra il lunedì ed il venerdì.
L’Amministrazione – nel prendere atto della richiesta in tal senso rivolta dal SINDIRETTIVO-CIDA – dichiara che l’eventuale maggiore impegno del personale di grado superiore connesso alle attività del sistema TARGET ed all’operatività della Banca Centrale Europea sarà tenuto in debita considerazione dall’Amministrazione facendo ricorso agli specifici istituti previsti per il personale medesimo.
Il SINDIRETTIVO-CIDA, nel sottoscrivere il presente accordo, sottolinea l’inderogabile necessità che – nella determinazione degli organici del personale assegnato alle unità operative interessate dal regime di lavoro su turni connesso al sistema TARGET ed all’operatività della BCE (arco temporale massimo 6.30-20.00) – l’Amministrazione assicuri un effettivo avvicendamento nella giornata delle risorse coinvolte, nonché una rotazione dei singoli tra gli incarichi svolti su turni e quelli svolti nel normale orario di lavoro.
CONGEDI - ASPETTATIVE
Art. 23 Congedo ordinario
1. Nel corso di ogni anno solare i dipendenti hanno titolo ad un periodo di congedo nelle misure seguenti:
- durante l’anno solare in cui è avvenuta l’assunzione 2 giorni lavorativi (pari a 15 ore) per ogni mese intercorrente tra la data di ammissione in servizio ed il 31 dicembre fino ad un massimale annuo di 23 giorni;
- per gli anni successivi:
a) 23 giorni lavorativi (pari a 172,5 ore), per anzianità di servizio fino a 4 anni;
b) 26 giorni lavorativi (pari a 195 ore), per anzianità di servizio oltre i 4 anni e fino a 12 anni;
c) 30 giorni lavorativi (pari a 225 ore), per anzianità di servizio oltre i 12 anni.
2. Ai fini del computo dell’anzianità di servizio si fa riferimento alla data di assunzione, escludendo dal computo stesso i periodi di aspettativa per motivi particolari e di sospensione dal servizio e dalla retribuzione nonché ogni anzianità convenzionale anche se utile per il trattamento di quiescenza.
3. I dipendenti acquisiscono titolo al congedo di 26 o di 30 giorni a partire dall’anno nel corso del quale maturano la relativa anzianità di servizio.
4. Ai fini del computo del congedo ordinario non si tiene conto delle festività previste dall’art. 22, delle giornate di riposo settimanale di cui all’art. 21 e di quelle non lavorative in relazione all’articolazione dell’orario di lavoro settimanale.
5. L’infermità che colpisca il dipendente durante il periodo di congedo sospende il congedo medesimo, sempre che essa sia denunziata immediatamente e resa accertabile. Resta fermo in tal caso il diritto del dipendente di completare il godimento delle ferie al termine della malattia.
6. Le ferie sono di norma fruite nel corso dell’anno nel quale sono maturate. Per eccezionali esigenze di servizio l’Amministrazione può rinviare o anche
medesimo o di completarne il godimento nello stesso anno cui si riferiscono le ferie e di ottenere il rimborso delle eventuali spese che egli dimostri di avere sostenuto nella circostanza, nonché la corresponsione del contributo di viaggio previsto dall’art. 113. Qualora le ferie non siano state ancora fruite entro il mese di giugno del secondo anno successivo a quello al quale le stesse si riferiscono, al dipendente è corrisposta un’indennità commisurata al periodo di ferie spettante e non goduto. Ai fini del calcolo di tale indennità vengono presi in considerazione i criteri di cui all’art. 89 e la posizione organico-retributiva dell’interessato al mese di giugno in questione.
7. In caso di assenza dal servizio per aspettativa, per collocamento in disponibilità o a disposizione ovvero per adempimenti amministrativi, per congedo parentale, adozione o affidamento pre-adottivo, per congedo per malattia del bambino di età inferiore a 8 anni, per congedo straordinario non retribuito ai sensi degli artt. 28, 6° comma, e 30, 1° comma, ovvero per sospensione, il congedo spettante per l’anno sul quale incidono i detti provvedimenti è ridotto di tanti dodicesimi per quanti sono i mesi di assenza. Analoga riduzione è applicata nei confronti degli elementi che cessano nel corso dell’anno.
8. I permessi, di cui all’art. 33, commi 3 e 6, della legge 104/1992 non concorrono a determinare la riduzione del congedo ordinario.
9. Ai dipendenti che cessino dal servizio a qualunque titolo senza aver potuto usufruire del congedo spettante al momento della cessazione è corrisposta, per il periodo di ferie maturato e non goduto, l’indennità prevista dal 6° comma del presente articolo.
10. Ai fini del calcolo di cui al 1°, 7° e 9° comma del presente articolo le frazioni di mese superiori a 15 giorni sono considerate mese intero.
Nota all’art. 23
Il computo del congedo ordinario si basa sulla rappresentazione dei relativi massimali in termini di monti-ore, sulla maturazione e riduzione in ragione della
durata dell’orario di lavoro settimanale del dipendente e sul consumo in base alla durata dell’orario giornaliero all’atto della fruizione.
Norma transitoria
I giorni di ferie maturati negli anni antecedenti il 2011 - per i quali alla data di avvio di SIPARIUM non sia stata liquidata l’indennità di cui al 6° comma del presente articolo - sono rappresentati in ore sulla base di un orario settimanale di 37 ore e 30 minuti.
Dichiarazioni a verbale
L’Amministrazione dichiara che continuerà a svolgere un’azione di indirizzo e di verifica in ordine alla fruizione da parte di tutti i dipendenti del congedo ordinario nei termini normativamente previsti.
Entro il mese di settembre di ogni anno verrà fornita alle Organizzazioni Sindacali firmatarie un’informativa sul numero complessivo di ferie eventualmente monetizzate ai sensi del 6° comma e dei dipendenti interessati.
Art. 24
Congedo ordinario del personale in servizio all'estero
1. Per i dipendenti in servizio all'estero la durata del congedo ordinario non comprende, per coloro che si rechino in Italia, i giorni di viaggio.
Art. 25
Congedo straordinario retribuito - Permessi
1. Indipendentemente dal godimento del congedo ordinario annuale, al personale sono riconosciuti i seguenti periodi di congedo straordinario retribuito:
a) fino a 6 giorni di calendario complessivi nell'arco di un anno solare per giustificati motivi personali o familiari;
b) 15 giorni continuativi di calendario in occasione di matrimonio;
c) i giorni di calendario per cure secondo quanto stabilito dalle disposizioni di legge e di servizio;
d) i giorni strettamente occorrenti per comparire in giudizio come testimone, per rispondere a chiamate delle pubbliche autorità e per l'esercizio del diritto di voto nelle elezioni politiche, amministrative, per il Parlamento Europeo e nei referendum popolari di cui alla Legge 25 maggio 1970, n. 352, per osservare periodi contumaciali in relazione a malattie infettive di familiari, per partecipare a concorsi banditi dalla Banca, per donazione di sangue, per donazione di midollo osseo e di cellule staminali, nonché per tutti quegli altri casi per i quali siano emanate dall'Amministrazione speciali disposizioni.
2. Ove il soddisfacimento delle esigenze rappresentate non richieda un'assenza dal servizio per l'intera giornata, il dipendente può fruire di permessi orari retribuiti - di durata compresa tra una e cinque ore giornaliere (tre ore in occasione di semifestività) - entro il limite annuo di tre giornate (22 ore e 30 minuti) - quattro giornate (30 ore) per il personale utilizzato presso il Centro Xxxxxx Xxxxxxxxxx - a valere sul congedo straordinario di cui alla lett. a) del presente articolo. Nel caso di documentate malattie di lunga durata o con decorso cronico che richiedano trattamenti terapeutici continuativi o periodici presso strutture sanitarie, il dipendente può fruire, sempre a valere sul congedo straordinario di cui alla lett. a) del presente articolo, fino ad un massimo di cinque giornate (37 ore e 30 minuti) all’anno di congedo straordinario retribuito frazionabili in permessi orari di durata compresa tra una e cinque ore giornaliere (tre ore in occasione di semifestività). In ogni caso, i permessi orari a valere
sul congedo straordinario di cui alla lett. a) del presente articolo non potranno eccedere, quale che sia la causale di concessione, le cinque giornate all’anno.
3. Per motivate esigenze personali o familiari possono essere altresì accordati permessi - di norma nel limite di due ore - da recuperare utilizzando le prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro effettuate nel corso del mese entro il termine utile previsto dalla rilevazione automatica delle presenze per il personale interessato da detta rilevazione.
Nota all’art. 25
1. I permessi spettanti ai sensi dell’art. 33 della legge 104/92 possono essere fruiti secondo le seguenti modalità:
- relativamente ai permessi giornalieri, cumulativamente ovvero sotto forma di due permessi da un’ora;
- relativamente ai tre giorni mensili, a giornate intere ovvero sotto forma di permessi di durata compresa tra una e cinque ore (per complessive 22 ore e 30 minuti).
2. La previsione della Nota all’art. 23 trova applicazione anche con riferimento ai giorni di permesso ex art. 33 della legge 104/92 fruibili in modo frazionato.
3. Il consumo del congedo straordinario di cui alla lett. a) nonché dei giorni di permesso ex art. 33 della legge 104/92 fruibili a giornate intere - fatto salvo, per tali giorni di permesso, quanto previsto dal 2° comma della Nota all’art. 22 con riferimento alle semifestività - non è correlato alla durata dell’orario di lavoro giornaliero all’atto della fruizione ma è comunque pari a 7 ore e 30 minuti.
Norma transitoria
Per il personale della Filiale de L’Aquila, fino al 31.12.2013, i giorni di congedo straordinario retribuito di cui alla lett. a) sono interamente frazionabili in permessi orari retribuiti di durata compresa tra una e cinque ore giornaliere (tre ore in occasione di semifestività).
Dichiarazioni a verbale
L'Amministrazione dichiara che le causali di concessione del congedo di cui alla lett. a) del presente articolo sono le seguenti:
1) nascita di un figlio;
2) morte di uno stretto congiunto;
3) ricovero o grave malattia di un familiare;
4) visite specialistiche, cure riabilitative e terapie ambulatoriali presso strutture pubbliche ovvero convenzionate, qualora l'utilizzo di queste ultime sia stato autorizzato dalla competente Unità Sanitaria Locale;
5) accertamenti diagnostici, anche presso strutture private;
6) necessità di espletare improrogabili incombenze connesse con il trasferimento d'ufficio.
Nelle ipotesi di cui ai punti 4) e 5) il congedo può essere concesso anche qualora l'esigenza si riferisca ad uno stretto congiunto e sia indispensabile la presenza del dipendente.
Il congedo può essere altresì concesso per altri eventi di pari rilevanza, che richiedano comunque il personale intervento del dipendente interessato.
Le Organizzazioni Sindacali firmatarie prospettano l'esigenza che l'Amministrazione, nella gestione del congedo straordinario retribuito di cui alla lett. a), tenga conto delle particolari limitazioni cui sono assoggettati i dipendenti addetti ai comprensori del Servizio Fabbricazione Carte Valori.
L'Amministrazione prende atto di tale dichiarazione e adotterà le opportune soluzioni sul piano gestionale.
L’Amministrazione dichiara che, una volta emanata la normativa di legge in tema di congedi parentali, le parti procederanno ad un confronto sulla materia per gli eventuali profili non immediatamente cogenti.
L’Amministrazione dichiara che tra le causali di concessione del congedo di cui alla lett. a) è ricompresa, fino al 31.12.2013, la seguente:
- necessità, per il personale addetto alla Filiale de L’Aquila, di espletare durante l’orario di lavoro, in relazione a situazioni determinatesi a seguito degli eventi sismici del 6 aprile 2009, incombenze che richiedano la personale presenza del dipendente.
Congedo straordinario per festività soppresse e per riduzione dell'orario di lavoro. Permessi retribuiti
1. Il dipendente che presti servizio per l'intero anno ha titolo a sei giorni annuali (pari a 45 ore) di congedo straordinario retribuito fruibili anche in aggiunta a periodi di congedo ordinario. In caso di inizio o di cessazione del rapporto di impiego nel corso dell'anno, il dipendente ha titolo ad un numero di giorni di congedo straordinario retribuito proporzionale al periodo di servizio prestato nell'anno.
2. I giorni di congedo di cui al precedente comma sono ridotti in proporzione ai giorni di calendario relativi ad assenze dal servizio senza diritto all'integrale trattamento economico verificatesi nel corso dell'anno.
3. A valere sui congedi innanzi indicati, il dipendente ha titolo a permessi orari retribuiti di durata compresa tra una e cinque ore giornaliere (tre ore in occasione di semifestività).
4. I permessi, di cui all’art. 33, commi 3 e 6, della legge 104/1992 non concorrono a determinare la riduzione del congedo previsto nel presente articolo.
Nota all’art. 26
Il computo del congedo straordinario per festività soppresse e per riduzione dell’orario di lavoro si basa sulla rappresentazione dei relativi massimali in termini di monti-ore, sulla maturazione e riduzione in ragione della durata dell’orario di lavoro settimanale del dipendente e sul consumo in base alla durata dell’orario giornaliero all’atto della fruizione.
Autorizzazione a fruire dei congedi e dei permessi
1. L'autorizzazione a fruire dei congedi ordinari e straordinari è data, tenuto conto delle esigenze di servizio, dal Direttore Generale per i Funzionari Generali e per i preposti ai Servizi dell'Amministrazione Centrale e alle Filiali e dai Titolari dei Servizi e delle Filiali per il restante personale.
2. I Titolari dei Servizi e delle Filiali possono delegare la concessione dei congedi ordinario e straordinario per festività soppresse e per riduzione dell’orario di lavoro nonché dei permessi orari.
Agevolazioni per motivi di studio
1. I dipendenti che attendano a regolari corsi di studio presso scuole, istituti o università statali, pareggiati o legalmente riconosciuti o comunque abilitati al rilascio di titoli legali, sono esentati dall'obbligo di fornire prestazioni oltre il normale orario di lavoro e, ove la loro attività sia articolata su turni continuativi di lavoro, l'assegnazione agli stessi dovrà essere tale da agevolare la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami.
2. I lavoratori-studenti, compresi quelli universitari, hanno titolo a fruire di congedo straordinario retribuito - oltre che per le giornate in cui devono sostenere prove di esame - anche per il tempo di viaggio occorrente per raggiungere la località sede di esami e rientrare alla sede di lavoro qualora - per mancanza di scuola od università del tipo prescelto nel luogo di residenza, intendendosi per tale la sede di lavoro - frequentino corsi di studio in località diversa.
3. Ai dipendenti iscritti a corsi di laurea è accordato - una sola volta per ciascun esame previsto dal piano di studi approvato dalla facoltà - un ulteriore giorno di congedo straordinario retribuito, da fruire nella giornata lavorativa precedente quella in cui è prevista la prova di esame.
4. Ai lavoratori-studenti che sostengano esami per il conseguimento della licenza di scuola secondaria di 2° grado presso scuole statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, ovvero che sostengano l'esame per il conseguimento della laurea, è accordato, in aggiunta ai congedi di cui ai commi 2° e 3° e per una sola volta per ciascun corso di studi, un congedo straordinario retribuito di 4 giorni lavorativi. Ove i suddetti titoli di studio siano tra quelli previsti per l’assunzione in Banca dal Regolamento del Personale entrato in vigore il 1°.3.1983, il congedo straordinario spettante è pari a 8 giorni lavorativi.
5. Ai dipendenti che attendano a regolari corsi di studio presso scuole, istituti od università statali, pareggiati o legalmente riconosciuti o comunque abilitati al rilascio di titoli legali, è accordata la facoltà di anticipare di un'ora l'orario di uscita. Siffatta facoltà può essere esercitata, a richiesta, non più di venti volte per ciascun anno
previsto dai rispettivi ordinamenti per le scuole di istruzione secondaria e per ciascuna facoltà universitaria.
6. I dipendenti di cui al precedente comma hanno titolo - una sola volta per ciascun ciclo di studi (scuola di istruzione secondaria di 2° grado, università) e, quindi, al massimo per due volte - ad un congedo straordinario non retribuito sino a 30 giorni di calendario, fruibile in non più di due periodi.
7. Il congedo di cui al precedente comma può essere fruito soltanto durante il normale periodo scolastico o accademico. In caso di contemporaneità di richieste da parte di più lavoratori studenti volte ad ottenere il congedo in questione ovvero il congedo per la formazione previsto dall’art. 5 della legge 53/2000, la concessione dei congedi è comunque subordinata a limiti numerici complessivi per ciascun Servizio, Ufficio autonomo o Filiale di non più di un dipendente per Divisione o ufficio con organico fino a 15 elementi e comunque con il massimale di:
- due dipendenti per Servizio, Ufficio autonomo o Filiale con organico fino a 50 elementi stabilmente addetti;
- tre dipendenti per Servizio, Ufficio autonomo o Filiale con organico fino a 100 elementi stabilmente addetti;
- cinque dipendenti per Servizio, Ufficio autonomo o Filiale con organico superiore.
8. In caso di pluralità di richieste, la precedenza spetta ai lavoratori-studenti non universitari che devono sostenere esami e, in subordine, ai dipendenti con maggiore anzianità di servizio, determinata ai sensi della normativa vigente.
L'Amministrazione dichiara che:
a) il congedo straordinario spettante per le giornate in cui si devono sostenere prove di esame nonchè per i connessi tempi di viaggio è concesso anche qualora l'esame venga rinviato per motivi imputabili inequivocabilmente alla scuola, istituto o università;
b) il beneficio di cui al 2° comma è riconosciuto anche quando - pur essendo presenti nella residenza di lavoro la scuola o la facoltà prescelte - il corso di studi sia stato avviato in altra residenza prima dell'assegnazione o del trasferimento del dipendente alla nuova sede;
c) il congedo straordinario retribuito di cui al 4° comma può essere fruito anche frazionatamente, in non più di due periodi, in tempi prossimi all'esame.
Il congedo di cui al 6° comma del presente articolo è riconosciuto esclusivamente nei confronti del personale per il quale non sussiste il requisito di cinque anni di anzianità di servizio in Banca previsto dall’art. 5, comma 1 della L. 53/2000.
I congedi per la formazione previsti dall’art. 5 della L. 53/2000 sono autorizzati dall’Amministrazione Centrale.
Detti congedi:
- sono richiesti con un preavviso di almeno 30 giorni;
- sono calcolati in giorni di calendario;
- sono frazionabili nella misura minima di 15 giorni.
Trovano applicazione le altre disposizioni previste per il congedo di formazione dal richiamato art. 5.
Congedo per malattia del personale ordinario
1. Il dipendente di ruolo che per accertate ragioni di salute sia nell'impossibilità di prestare servizio è posto in congedo per malattia con diritto all'intera retribuzione per un periodo che non può superare 90 giorni di calendario nel corso di dodici mesi. Detto periodo di 90 giorni è ridotto di altrettanti giorni per quanti il dipendente sia stato assente per ragioni di malattia o abbia fruito di aspettativa per motivi di salute nei dodici mesi antecedenti l'inizio della nuova assenza per malattia.
2. Il periodo di congedo di cui al precedente comma può essere prolungato fino ad un anno se trattasi di malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio.
3. I dipendenti sono tenuti a riversare alla Banca quanto venga loro eventualmente corrisposto dall'INAIL a titolo di indennità giornaliera per inabilità temporanea.
Nota all’art. 29
I giorni di ricovero ospedaliero, ivi compresi quelli in day hospital, necessari al dipendente per sottoporsi a terapie “salvavita” (quali chemioterapia, emodialisi, ecc.) in relazione a patologie oncologiche o di pari gravità non sono conteggiati ai fini dei massimali del congedo per malattia. La durata del ricovero, la patologia e la necessità della terapia devono essere debitamente documentate. In particolare, la patologia e la necessità della terapia vanno certificate da struttura pubblica.
Assenze per malattia del personale in esperimento
1. In caso di assenza per malattia durante il periodo di esperimento il dipendente di nuova assunzione continua a godere dell'intera retribuzione per i primi 30 giorni di assenza e di quella ridotta alla metà per i successivi 60 giorni; trascorso tale periodo, e perdurando l'assenza, il dipendente medesimo è collocato in congedo straordinario, senza retribuzione, per altri 90 giorni.
2. Qualora la malattia sia riconosciuta dipendente da causa di servizio la retribuzione nella misura integrale è attribuita per il periodo di un anno con l'obbligo di riversare alla Banca quanto eventualmente corrisposto dall'INAIL a titolo di indennità giornaliera per inabilità temporanea.
3. Qualora il dipendente non sia in grado di riprendere servizio dopo il periodo di cui al 1° o al 2° comma il rapporto d'impiego è risolto attribuendosi al dipendente medesimo il trattamento previsto dall'art. 10 in misura proporzionalmente corrispondente alla durata del rapporto stesso.
Aspettativa per motivi di salute
1. Esaurito il periodo di congedo per malattia di cui all'art. 29 il dipendente di ruolo che non sia in condizioni di prestare servizio è collocato in aspettativa.
2. Ai fini del computo dei 90 giorni si sommano tutti i periodi di assenza per malattia e di aspettativa per motivi di salute intervenuti nel corso di dodici mesi, ai sensi del 1° comma dell'art. 29.
3. L'aspettativa - che ha inizio dal giorno successivo a quello di maturazione dei detti 90 giorni di assenza - ha termine col cessare della causa per la quale fu disposta e, comunque, non può protrarsi per un periodo superiore a due anni.
4. Durante l'aspettativa per motivi di salute il dipendente ha titolo alla retribuzione nella misura integrale:
- per i primi 12 mesi se ha anzianità fino a 15 anni;
- per i primi 15 mesi se ha anzianità superiore a 15 anni e fino a 20;
- per i primi 18 mesi se ha anzianità superiore a 20 anni.
5. Ai fini del computo di cui sopra sono da comprendere le anzianità convenzionali riconosciute e i periodi di servizio riscattati per il trattamento di quiescenza, ad eccezione dell'anzianità di laurea.
6. Il prolungamento del periodo di conservazione della retribuzione nella misura integrale compete anche al dipendente che maturi l'anzianità occorrente mentre si trova nello stato di aspettativa.
7. Se la malattia è riconosciuta dipendente da causa di servizio la retribuzione nella misura integrale è attribuita per l'intera durata del periodo di aspettativa.
8. Agli effetti della determinazione della durata massima del periodo di aspettativa e del conseguente trattamento economico, due o più periodi di aspettativa per motivi di salute si sommano nel giro di un quinquennio quando tra essi intercorra un periodo di servizio attivo inferiore a 90 giorni.
Nota all’art. 31
1. I giorni di ricovero ospedaliero, ivi compresi quelli in day hospital, necessari al dipendente per sottoporsi a terapie “salvavita” (quali chemioterapia, emodialisi, ecc.) in relazione a patologie oncologiche o di pari gravità non sono conteggiati ai fini dei massimali dell’aspettativa per motivi di salute. La durata del ricovero, la patologia e la necessità della terapia devono essere debitamente documentate. In particolare, la patologia e la necessità della terapia vanno certificate da struttura pubblica.
2. Tali giornate sono retribuite in misura integrale.
Accertamenti sanitari
1. Fermo restando l'obbligo di sottoporsi agli accertamenti previsti dalla legislazione vigente sulla tutela dell'igiene e della sicurezza del lavoro, il dipendente è tenuto a sottoporsi agli accertamenti medici che l'Amministrazione disponga, a mezzo di enti pubblici o di pubbliche istituzioni sanitarie, per accertarne l’idoneità fisica al disimpegno delle mansioni di sua competenza ovvero delle altre che possono essergli demandate.
2. Il dipendente che per ragioni di salute sia nell'impossibilità di prestare servizio deve senza ritardo segnalare tale circostanza alla Filiale o al Servizio cui è addetto, fornendo tutte le indicazioni utili a consentire l'effettuazione di eventuali visite mediche domiciliari.
3. Le visite di controllo delle assenze per infermità del dipendente sono disposte dall'Amministrazione a mezzo dei servizi sanitari previsti dalla legislazione vigente in materia.
4. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di legge vigenti in materia, durante le fasce orarie di reperibilità, fissate dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore
18 di tutti i giorni compresi i domenicali e i festivi, il dipendente deve tenersi a disposizione per consentire l'effettuazione delle visite di controllo di cui al 2° comma.
Dichiarazioni a verbale
L'Amministrazione dichiara che è necessaria la trasmissione della diagnosi, ferma restando l'esigenza di garantirne la riservatezza, nei soli casi di aspettativa per motivi di salute o di adozione di provvedimenti relativi a documentate istanze presentate dai dipendenti interessati.
L'Amministrazione dichiara che l'obbligo di presentare certificazione medica giustificativa dell'assenza per malattia è previsto per assenze superiori a due giorni.
Rimborsi ed indennizzi per malattie od infortuni dipendenti da causa di servizio
1. Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infortunio subito o della malattia contratta dal dipendente è determinato dall'Amministrazione su documentata domanda che l'interessato deve presentare, a pena d'inammissibilità, entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso o da quella in cui ha avuto conoscenza dell'infermità, indicando specificamente la natura dell'infermità stessa, le circostanze in cui si produsse, le cause che la determinarono, nonché ogni altro utile elemento di valutazione.
2. La riconducibilità di successive infermità a infortunio o malattia già riconosciuti dipendenti da causa di servizio è determinata dall'Amministrazione nei termini e secondo le modalità indicati al comma precedente.
3. Ove l'infortunio o la malattia siano riconosciuti derivanti da causa di servizio, l'Amministrazione rimborsa le spese di cura sostenute dal dipendente qualora le stesse afferiscano a prestazioni sanitarie a carico del Servizio Sanitario Nazionale o dell'INAIL e limitatamente alla differenza con quanto il dipendente ha ottenuto - o avrebbe comunque avuto titolo ad ottenere - a carico del Servizio Sanitario stesso, dell'INAIL o di altri enti o istituti assistenziali, previdenziali o assicurativi in conseguenza del rapporto di lavoro o comunque per effetto di eventuali assicurazioni non obbligatorie che coprano la responsabilità della Banca.
4. I rimborsi di cui al comma precedente sono liquidati dalla Banca - previo accertamento da parte di propri organi tecnico-sanitari del carattere di necessarietà e idoneità delle cure effettuate dal dipendente - su esibizione della relativa documentazione, in regola con le norme di legge, e nella misura giudicata congrua dagli organi stessi.
5. Ove dagli infortuni medesimi o dalle malattie derivi una invalidità permanente di grado non inferiore al 6% secondo la classificazione dell'INAIL, il dipendente ha titolo, per una sola volta, ad un equo indennizzo da richiedere entro il termine di sei mesi dal giorno della comunicazione del provvedimento di
disposizioni per la determinazione delle prestazioni di invalidità corrisposte dal predetto Istituto, assumendo peraltro, come retribuzione utile per il calcolo, la media tra la retribuzione effettiva annua spettante all’interessato e il massimale retributivo applicato dall’Istituto assicuratore. Qualora il massimale INAIL risulti superiore alla retribuzione effettiva, viene considerata, per il calcolo dell’equo indennizzo, esclusivamente quest’ultima. Dall’equo indennizzo è detratto quanto il dipendente riceva per legge dall’INAIL – sotto forma sia di erogazione in capitale sia di rendita, previa capitalizzazione della stessa secondo i criteri dell’INAIL – in quanto soggetto all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro. Nel caso in cui l’invalidità sia imputabile a responsabilità civile della Banca, dall’ammontare dell’equo indennizzo viene altresì detratto quanto il dipendente percepisca dalla società assicuratrice della Banca a titolo di risarcimento del danno.
6. L'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i dipendenti che abbiano avanzato istanza a termini dei precedenti commi a visita medico-specialistica con le modalità indicate nell'art. 32, 1° comma.
7. L'equo indennizzo è ridotto della metà se il dipendente consegue, per la stessa causa, la pensione di cui all'art. 18, 2° comma, del Regolamento per il Trattamento di Quiescenza. Nel caso in cui l'equo indennizzo sia già stato liquidato, la metà dell'ammontare dell'indennizzo stesso è recuperata mediante trattenute mensili sulla pensione di importo pari ad un decimo dell'ammontare di questa.
Assenze per servizio militare
1. Il dipendente di ruolo o in esperimento, chiamato alle armi per adempiere gli obblighi di leva ovvero richiamato in tempo di pace per servizio di istruzione obbligatoria o per altre esigenze di carattere temporaneo, è collocato in congedo per un periodo non superiore a 60 giorni con diritto all'intera retribuzione.
2. Per il successivo periodo di assenza il dipendente è collocato in aspettativa senza competenze se trattasi di servizio di leva e con diritto alla differenza tra l'eventuale maggiore trattamento economico goduto in Banca, come quantificato nell’art. 89, e quello militare ove trattisi di richiamo.
3. Al dipendente che cessa dal prestare servizio militare incombe l'obbligo di porsi a disposizione della Banca per riprendere servizio entro il termine fissato dalle leggi vigenti in materia.
Assenze per adempimenti amministrativi
1. Il dipendente assente dal servizio per essere sottoposto ad accertamenti sanitari disposti dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 32 1° comma, ha titolo al trattamento retributivo a lui spettante, salvo che l'assenza, a seguito di detti accertamenti, sia da considerarsi imputabile ad aspettativa senza competenze per motivi di salute.
2. Ha altresì titolo al trattamento economico il dipendente che, ai sensi dell'art. 34, ultimo comma, si sia posto a disposizione dell'Amministrazione per riprendere servizio.
Tutela della maternità e della paternità
Durante i congedi di maternità e di paternità ai sensi di legge, la retribuzione è corrisposta nella misura integrale.
Aspettativa per assunzione di impieghi
1. Quando ciò sia riconosciuto d’interesse della Banca, con deliberazione del Consiglio Superiore i dipendenti iscritti a ruolo possono essere autorizzati ad assumere un impiego presso amministrazioni, autorità ed enti pubblici in Italia ovvero presso enti od organismi internazionali.
2. Il dipendente che assume il suddetto impiego è collocato in aspettativa senza diritto a retribuzione.
3. Il collocamento in aspettativa è disposto per un tempo determinato e può essere prorogato alla scadenza. L'autorizzazione o la revoca della stessa può essere disposta, nei casi di urgenza, anche con provvedimento del Governatore, salvo ratifica del Consiglio Superiore.
4. Al dipendente collocato in aspettativa ai sensi del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le norme statutarie, regolamentari e di servizio emanate dalla Banca.
5. Il provvedimento autorizzativo, il quale è comunicato nel testo integrale al dipendente, stabilisce ogni altra condizione e modalità per l'assunzione degli impieghi suddetti.
Aspettativa per la frequenza di corsi di studio
1. Il dipendente che intenda frequentare corsi di studio in Italia o all'estero per i quali si riconosca anche un interesse dell'Istituto può, a domanda e sempre che non ostino ragioni di servizio, essere collocato in aspettativa fino ad un massimo di un anno.
2. Durante l'aspettativa il dipendente non ha titolo a retribuzione.
Aspettativa per motivi particolari
1. Per giustificati motivi di famiglia o personali il dipendente può, a domanda, essere collocato in aspettativa fino ad un massimo di un anno.
2. L'Amministrazione provvede sulla domanda entro 30 giorni ed ha facoltà, per ragioni di servizio da enunciarsi nel provvedimento, di respingere la domanda stessa, di rinviarne l'accoglimento o di ridurre la durata dell'aspettativa richiesta.
3. L'aspettativa può, con provvedimento motivato, essere revocata in qualunque momento per ragioni di servizio.
4. Durante l'aspettativa il dipendente non ha titolo a retribuzione.
Nota all’art. 39
1. In caso di richiesta del congedo straordinario non retribuito di cui all’art. 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53:
- l’Amministrazione provvede sulla domanda del dipendente entro 10 giorni;
- il congedo può essere negato, concesso parzialmente o differito dall’Amministrazione valutate le esigenze di servizio. In tale caso nel provvedimento si darà conto delle ragioni organizzative e produttive che non consentono l’assenza del dipendente. Su richiesta del dipendente l’istanza sarà riesaminata nei successivi venti giorni.
2. Trovano applicazione le disposizioni dell’art. 42, comma 5, del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151.
Validità dei periodi di congedo e di aspettativa
1. I periodi di congedo in genere e quelli di aspettativa per motivi di salute o per servizio militare o per la frequenza di corsi di studio sono computati per intero ai fini dell'anzianità, della promozione, della determinazione dell’assegno individuale di grado e dell’assegno individuale di servizio e del trattamento di quiescenza.
2. I periodi di aspettativa di cui all’art. 37 sono computati per intero ai fini dell'anzianità, delle promozioni, della determinazione dell’assegno individuale di grado e dell’assegno individuale di servizio. Ai fini del trattamento di quiescenza:
- il periodo di aspettativa per impieghi in Italia è valido ai fini del servizio utile nel
R.T.Q. e dell’anzianità nel F.P.C.;
- il periodo di aspettativa per impieghi all’estero è valido subordinatamente alle condizioni previste nelle relative discipline regolamentari (Trattamento di Quiescenza del Personale e Fondo Pensione Complementare).
3. Non sono computabili ai fini indicati al 1° comma i periodi di aspettativa per motivi particolari; in tali casi il dipendente riammesso in servizio prende nel ruolo il posto di anzianità che gli spetta, dedotto il tempo trascorso nella posizione di aspettativa.
ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE
Art. 41
Corsi e seminari di formazione e qualificazione professionale
1. Ad integrazione del fondamentale addestramento di base da acquisire sul posto di lavoro, l'Amministrazione promuove ed organizza corsi, seminari e itinerari di inserimento, formazione e qualificazione professionale al fine di consentire l'acquisizione della preparazione necessaria al migliore adempimento dei compiti e delle mansioni a ciascuno attribuiti o attribuibili ai sensi della presente normativa.
2. Per il personale dei funzionari e gradi corrispondenti è stabilito un monte ore minimo biennale di formazione pari a 40 ore. Al raggiungimento del monte ore concorrono tutte le iniziative, incluse quelle sull’esterno, alle quali i funzionari non partecipino come docenti.
Dichiarazioni a verbale
L'Amministrazione conferma il proprio impegno a:
- potenziare le iniziative di formazione per il personale neo-assunto istituendo appositi corsi di inserimento;
- intensificare la formazione esterna dei funzionari purché la stessa risulti correlata a effettive esigenze funzionali;
- favorire l’integrazione del personale portatore di handicap anche per quanto concerne le iniziative di addestramento e formazione adottando misure idonee a permettere al personale in questione una proficua fruizione dei corsi;
- perseguire l’obiettivo della formazione per gli addetti a funzioni E.A.D. anche attraverso l’individuazione di specifici itinerari formativi, in relazione all’intenso processo di innovazione tecnologica che interessa il settore.
Le parti si danno atto della rilevanza strategica della formazione per lo sviluppo e la crescita professionale dei dipendenti, in particolare nell’attuale fase di cambiamento organizzativo, in quanto pone le persone in grado di svolgere nel modo migliore l’attività alla quale sono addette.
Nella scelta delle iniziative formative verrà previsto il coinvolgimento dei destinatari, da realizzare anche attraverso la valorizzazione del ruolo dei referenti per la formazione. In un’ottica di crescente personalizzazione dell’offerta formativa, le diverse iniziative verranno, ove possibile, integrate in percorsi individuali (distinti per profili professionali, carriera e ambito mansionistico); ciò per tenere conto - con l’ausilio dei referenti per la formazione e dei tutor - delle reali esigenze delle persone, con particolare attenzione a chi rientra da lunghi periodi di assenza dalla Banca. L’avvio della fruizione dei corsi on-line sui posti di lavoro consentirà inoltre una maggiore personalizzazione anche nell’utilizzo di tale strumento formativo, in termini di contenuti, modalità e tempi.
In relazione al crescente livello di apertura internazionale, verrà favorito l’apprendimento delle lingue estere, e in particolare della lingua inglese, attraverso iniziative on-line, in presenza o in aula virtuale, secondo il livello di conoscenza iniziale e le esigenze specifiche dei dipendenti in relazione ai compiti assegnati.
L’azione formativa sosterrà altresì la diffusione delle conoscenze sulle tecnologie informatiche e di telecomunicazione utilizzate all’interno dell’Istituto, anche attraverso un ampliamento dell’offerta di iniziative on-line.
Il Sindirettivo-CIDA raccomanda un uso dello strumento formativo finalizzato a consentire agli interessati pari opportunità, ampio coinvolgimento e valorizzazione delle aspirazioni professionali; sottolinea inoltre l’esigenza che negli utilizzi vengano tenute in debito conto le aspirazioni degli interessati.
L’Amministrazione e il Sindirettivo-CIDA si danno atto della centralità del tema della formazione nella prospettiva strategica della valorizzazione della professionalità del personale direttivo.
Art. 42
Compiti dei preposti alle unità operative
1. Al fine di favorire l'addestramento, la formazione e l'informazione professionale dei dipendenti, nonché lo sviluppo di rapporti di lavoro improntati ad una responsabile e fattiva collaborazione, i preposti ai Servizi e alle Filiali, avendo presente la generale attività di formazione professionale promossa dall'Amministrazione Centrale e con la collaborazione degli altri impiegati di grado superiore addetti al Servizio o alla Filiale:
a) indicono, almeno una volta ogni quadrimestre, riunioni dei Capi degli uffici e delle Divisioni per esaminare congiuntamente l'andamento dell'attività addestrativa svolta dai medesimi, in relazione anche alla situazione organizzativa all'interno dei singoli uffici o Divisioni e tra gli uffici o Divisioni della Filiale o del Servizio, e tenendo conto dei contenuti significativi emersi nelle riunioni a livello di ufficio o di Divisione di cui al punto 2) del 3° comma; le riunioni devono avere ad oggetto anche l'esame dei criteri di massima stabiliti dall'Amministrazione in tema di valutazione del personale, al fine di favorire il corretto funzionamento del sistema valutativo;
b) indicono riunioni periodiche del personale dipendente, opportunamente diviso in gruppi, per approfondire lo studio e la migliore conoscenza dei compiti della Banca, delle disposizioni di servizio e del loro significato nonché dei riflessi applicativi delle disposizioni stesse sulle questioni di lavoro;
c) promuovono l'utilizzo del lavoro di gruppo per lo studio dei problemi di lavoro a livello sia di uffici o di Divisioni sia di Filiale o di Servizio;
d) dispongono, subordinatamente alle necessità operative, l'avvicendamento del personale dipendente non Titolare di unità operativa tra i vari uffici o Divisioni del Servizio o della Filiale, tenuto anche conto, eventualmente, delle risultanze delle riunioni di cui alla lett. a).
2. Ove sono istituite le Direzioni intermedie, le attribuzioni di cui alle precedenti lettere b), c) e d) sono demandate agli impiegati di grado superiore preposti
alle anzidette Direzioni e dagli stessi espletate, in conformità con le direttive ricevute, nei confronti del personale appartenente alle Direzioni medesime.
3. Allo stesso fine di cui al 1° comma, i preposti agli uffici o alle Divisioni, in conformità delle disposizioni di servizio e delle direttive ricevute:
1) curano l'addestramento del personale dipendente anche mediante opportuni avvicendamenti, nel rispetto dell'obbligo di garantire il buon andamento dell'unità operativa e nell'intento di assicurare a ciascun impiegato la conoscenza effettiva del quadro completo dell'attività lavorativa dell'unità operativa medesima;
2) riuniscono, a cadenza quadrimestrale, il personale dell'ufficio o della Divisione, per approfondire - con eventuali riferimenti ai compiti dell'Istituto e a mutamenti intervenuti nella realtà tecnico-operativa della Banca - la conoscenza degli aspetti tecnico-pratici dell'attività istituzionale della medesima unità operativa e rappresentano alla Direzione del Servizio o della Filiale i contenuti significativi emersi - in relazione ai temi presi in esame dai partecipanti - nel corso delle riunioni.
TITOLO VII
VALUTAZIONE
Art. 43
Rapporto valutativo annuale sulle prestazioni
1. Con riferimento ad ogni anno valutativo è redatto per ciascun dipendente di grado non superiore a Primo funzionario e gradi corrispondenti un rapporto valutativo sulle prestazioni fornite dal dipendente stesso.
2. Il rapporto valutativo è compilato dal Capo del Servizio o della Filiale previa consultazione con l'elemento di grado superiore che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, nonché con i Titolari delle Direzioni intermedie, ove costituite, per gli appartenenti alle Direzioni medesime. Per il personale addetto a Divisioni o uffici il rapporto valutativo è compilato dopo aver raccolto le indicazioni fornite, circa il livello delle prestazioni di ciascun dipendente, dal Titolare della Divisione o dell'ufficio, il quale provvede in via preliminare alla descrizione dei compiti svolti da ciascun dipendente, che viene portata a conoscenza dello stesso ed è da questo sottoscritta. Il dipendente, qualora reputi che la parte descrittiva del rapporto valutativo avrebbe dovuto includere ulteriori e diverse mansioni che il Titolare non abbia ritenuto di riportare, ha facoltà di indicarle per iscritto; in tal caso il Titolare dell'unità operativa esplicita i motivi del mancato inserimento di tali informazioni.
3. Nella compilazione del rapporto valutativo si tiene altresì conto dei riferimenti che nel corso dello stesso anno valutativo siano stati forniti in xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx 0 mesi ovvero in occasione dell'espletamento di incarichi particolari.
4. Le valutazioni contenute nel rapporto annuale sono portate a conoscenza dei singoli dipendenti nel corso di specifici colloqui. In tale occasione viene
consegnata all'interessato copia del rapporto valutativo nonché della relazione sulle capacità potenziali di cui all'art. 47.
5. Per i dipendenti distaccati ai sensi dell'art. 54, 7° o 8° comma, o che si trovino in aspettativa ai sensi dell'art. 37, il rapporto valutativo è compilato, sulla base degli elementi disponibili, dal Capo del Servizio Personale-Gestione Risorse.
6. Per i dipendenti che nel corso dell'anno valutativo siano stati assenti dal servizio a qualsiasi titolo per un periodo superiore a otto mesi, il rapporto valutativo viene ugualmente compilato, confermando i riferimenti forniti per l'anno precedente, a meno che casi eccezionali non richiedano una modifica dei riferimenti medesimi. Qualora detto periodo di assenza sia interamente dipeso da aspettativa per motivi particolari e/o da sospensione dal servizio e dalla retribuzione, il rapporto valutativo non viene redatto.
7. Nei confronti del personale che abbia conseguito un nuovo grado nell'anno valutativo di riferimento il rapporto valutativo viene redatto solo in relazione alla nuova posizione, sempreché il periodo di osservazione nella posizione medesima sia almeno pari a quattro mesi; qualora detto periodo sia inferiore, viene effettuata comunque la descrizione dei compiti svolti nell'intero anno valutativo.
8. Ove il dipendente sia deferito alla Commissione di disciplina ovvero nei suoi confronti sia in corso procedimento di dispensa dal servizio, ovvero sia stata adottata la sospensione cautelare, la compilazione del rapporto valutativo resta sospesa fino alla definizione del procedimento disciplinare o di dispensa, alla revoca o rimozione del provvedimento cautelare, fermo restando in ogni caso il disposto del 6° comma del presente articolo.
Nota all'art. 43
Il dipendente audioleso può farsi assistere durante il colloquio - previa comunicazione alla Direzione - da un interprete dallo stesso indicato o da un idoneo familiare.
Dichiarazioni a verbale
L'Amministrazione conferma che:
- al termine del colloquio nel corso del quale vengono fornite al Capo del Servizio o della Filiale le indicazioni sul livello delle prestazioni di ciascun dipendente, il Titolare dell'unità operativa redigerà un documento dal quale risulti, anche per fasce, l'ordine di merito relativo alle prestazioni del personale addetto all'unità medesima;
- il quadro riepilogativo delle valutazioni relative ai dipendenti addetti a ciascuna unità di base verrà firmato anche dal Sostituto del Capo del Servizio o della Filiale e dal Titolare della stessa unità di base, rispettivamente per avvenuta consultazione e per presa visione dei giudizi riportati nel documento in parola.
L'Amministrazione conferma che per l'attribuzione dei giudizi di valutazione non sussistono predeterminazioni di punteggio di alcun genere.
L'Amministrazione conferma il proprio intendimento di proseguire nell'attività di formazione e informazione nei confronti dei valutatori, di continuare a valutare il personale portatore di handicap in relazione alle mansioni concretamente svolte, di favorire - ove possibile - un diverso utilizzo dei dipendenti che abbiano riportato valutazioni non del tutto soddisfacenti.
L'Amministrazione dichiara altresì che l'effettuazione di prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro non costituisce di per sè oggetto di valutazione.
L'Amministrazione conferma che copia dei riferimenti ispettivi sul personale di grado superiore nonchè dei Modd. 10 ISP redatti al termine delle ispezioni sono trasmessi ai dipendenti interessati.
Per il personale dei funzionari è confermata la scheda di orientamento professionale con carattere informativo, finalizzata ad evidenziare le inclinazioni professionali dei dipendenti.
Giudizio di insufficiente
1. Nei confronti dei dipendenti di grado non superiore a Primo funzionario e gradi corrispondenti che nel corso dell'anno valutativo abbiano fornito una prestazione del tutto insoddisfacente, viene redatta, in luogo del rapporto valutativo, una circostanziata relazione sulla prestazione medesima, con le stesse modalità previste dal 2° comma dell'art. 43.
2. Sulla base di tale relazione l'Amministrazione attribuisce il giudizio motivato di "insufficiente" che viene portato a conoscenza del dipendente.
3. L’attribuzione del giudizio di insufficiente comporta le conseguenze di cui all’art. 91, 10° comma.
Ricorso avverso il rapporto valutativo annuale
1. Entro 20 giorni dalla comunicazione della valutazione il dipendente può proporre ricorso scritto e motivato al Direttore Generale, per il tramite del Capo del Servizio o della Filiale, avverso il rapporto valutativo annuale ovvero il giudizio di insufficiente.
2. Il ricorrente può presentare motivi aggiunti di ricorso entro 10 giorni dalla comunicazione allo stesso delle osservazioni scritte del Capo del Servizio o della Filiale e del Titolare dell’unità operativa di appartenenza.
3. Il Direttore Generale - dopo aver acquisito anche le suddette osservazioni scritte e gli eventuali motivi aggiunti di ricorso - decide in merito con provvedimento motivato e definitivo, da comunicarsi all’interessato.
Valutazione del personale in esperimento
Al termine del periodo di esperimento il Capo del Servizio o della Filiale, previa consultazione con l'elemento di grado superiore che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento e con i Titolari delle Direzioni intermedie ove costituite, sentito il Titolare della Divisione o dell'ufficio ove il dipendente è addetto, rassegna all'Amministrazione riferimenti sulla prestazione fornita da quest'ultimo formulando nel contempo la proposta per la conferma o meno della nomina nel grado.
Relazione sulle capacità potenziali
1. Nei confronti del personale di grado non superiore a Condirettore e gradi corrispondenti è redatta una relazione per la valutazione delle capacità potenziali dimostrate dal dipendente nella propria attività lavorativa.
2. La relazione, che viene comunicata al dipendente, è compilata dal Titolare del Servizio o della Filiale, previa consultazione con l'elemento di grado superiore che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento nonché con i Titolari delle Direzioni intermedie, ove costituite, per il personale appartenente alle Direzioni medesime.
3. La relazione viene redatta in via ordinaria al termine dell'anno valutativo successivo a quello della nomina nel grado e, con riferimento al medesimo grado, la stessa può essere nuovamente compilata solo in presenza di significativi cambiamenti. In ogni caso non si procede alla compilazione della relazione quando il periodo di osservazione sia inferiore a quattro mesi.
4. Ove il dipendente sia deferito alla Commissione di disciplina o nei suoi confronti sia in corso procedimento di dispensa dal servizio o sia stata adottata la sospensione cautelare, la compilazione della predetta relazione resta sospesa fino alla definizione del procedimento disciplinare o di dispensa dal servizio, alla revoca o rimozione del provvedimento cautelare, fermo restando quanto disposto dall'art. 43, 6° comma.
PROMOZIONI
Art. 48
Criteri generali di promozione
1. Le promozioni del personale della carriera direttiva hanno luogo a scelta per merito o per valutazione comparativa per il grado immediatamente superiore di ciascun ruolo - ad eccezione di quanto previsto dal 2° comma del presente articolo e dal 1° comma dell'art. 50 - e per il numero di posti annualmente determinato dall'Amministrazione avuto riguardo alle vacanze che si verificano nella compagine dei preposti ai Servizi, alle Filiali, alle Direzioni intermedie, alle Divisioni ed agli uffici ed alle esigenze di organico di tali unità, valutate anche in relazione ai compiti di ricerca, studio, programmazione e progettazione.
2. Sono disposte a scelta per merito le promozioni a gradi superiori a quello di Condirettore e gradi corrispondenti. Le promozioni ai gradi di Condirettore centrale - Direttore superiore e gradi corrispondenti possono in via eccezionale essere conferite direttamente, nell'ambito di ciascun ruolo, a dipendenti aventi grado di Direttore e gradi corrispondenti.
3. Le promozioni a scelta per merito nel ruolo legale sono conferite sentito l'Avvocato capo. Il conseguimento del grado di Avvocato cassazionista presuppone il possesso del relativo titolo professionale.
4. La Giunta di scrutinio di cui all'art. 52 è convocata, per ciascuna sessione di promozioni, per l'esame delle posizioni di coloro che hanno maturato i minimi di anzianità previsti dalla presente normativa entro il 31 dicembre dell'anno precedente, che non hanno riportato il giudizio di insufficiente nell'ultimo riferimento valutativo e per i quali ricorrono le altre condizioni di promuovibilità.
5. Le promozioni per valutazione comparativa sono conferite, ai fini normativi ed economici, con decorrenza 1° gennaio di ciascun anno; le graduatorie finali restano valide fino al 31 dicembre e, a valere su esse, l'Amministrazione può disporre nel corso dell'anno - in relazione a sopravvenute esigenze di organico - ulteriori promozioni con diversa decorrenza.
6. Le promozioni a gradi superiori a quello di Primo funzionario e gradi corrispondenti sono conferite dal Governatore; le altre promozioni sono conferite dal Direttore Generale.
Promozioni a scelta per merito del personale di grado superiore
Le promozioni a scelta per merito di cui al 2° comma dell'art. 48 vengono conferite sulla scorta di una valutazione dell'attività di servizio svolta, effettuata dal Governatore secondo le modalità ed i criteri dallo stesso determinati all'inizio della procedura di avanzamento.
Dichiarazione a verbale
L’Amministrazione dichiara che, ai fini del conferimento delle promozioni a scelta per merito del personale di grado superiore, verranno:
- valutate le esigenze di servizio;
- presi in considerazione - nei confronti di tutti i dipendenti promuovibili – gli elementi di giudizio concernenti l’andamento degli uffici affidati e l’espletamento delle funzioni assegnate, nonché le informazioni rilevabili dai fascicoli personali, riguardanti: l’anzianità nel grado e la conseguente esperienza maturata, l’anzianità residua di servizio, i precedenti di carriera, la preparazione professionale, le funzioni esercitate e gli incarichi assolti.
Per le promozioni al grado di Direttore e gradi corrispondenti si tiene conto anche della relazione sulle capacità potenziali redatta con riferimento alla posizione di Condirettore e gradi corrispondenti.
Promozioni al grado di Condirettore, Primo funzionario, Funzionario di 1ª e gradi rispettivamente corrispondenti
1. Le promozioni al grado di Condirettore e gradi corrispondenti sono disposte mediante scrutinio per valutazione comparativa dei dipendenti che abbiano un periodo di permanenza nel grado di Funzionario di 1ª e gradi corrispondenti non inferiore a quattro anni.
2. Ai fini delle promozioni al grado di Condirettore e gradi corrispondenti del ruolo tecnico, lo scrutinio di cui al precedente comma è integrato da una prova valutativa, distinta per ciascun ruolo, volta ad accertare il possesso dei requisiti necessari all'espletamento delle funzioni proprie del personale di grado superiore. Il risultato della prova, che viene comunicato al dipendente al termine della prova stessa, rimane valido per l'ammissione allo scrutinio per merito comparativo per le sessioni di promozioni relative a cinque anni consecutivi, compreso l'anno cui si riferisce la prova, salva la facoltà per il dipendente di sostenere nuovamente la prova stessa - con il limite di non più di tre volte nell'arco di un quinquennio - nel qual caso è preso in considerazione l'ultimo risultato conseguito.
3. Il personale inquadrato nei gradi di Ingegnere di 1a - Funzionario tecnico di 1ª, con esperienza nel campo dell'elaborazione automatica dei dati, può optare per la prova e lo scrutinio per valutazione comparativa per l'avanzamento al grado di Condirettore in luogo del corrispondente scrutinio per la promozione ai gradi di Ingegnere condirettore - Condirettore tecnico. Il personale inquadrato nel grado di Funzionario di 1ª con esperienza nel campo dell'elaborazione automatica dei dati può optare per la prova e lo scrutinio per valutazione comparativa per l'avanzamento al grado di Condirettore tecnico.
4. Le promozioni al grado di Condirettore e gradi corrispondenti del ruolo tecnico possono altresì essere disposte mediante scrutinio per valutazione comparativa dei dipendenti che abbiano un periodo di permanenza nel grado di Primo funzionario e gradi corrispondenti non inferiore a tre anni.
5. A parità della data di nomina, i dipendenti promossi al grado di Condirettore e gradi corrispondenti dal grado di Funzionario di 1ª e gradi corrispondenti sono collocati nel ruolo di anzianità prima dei dipendenti promossi allo stesso grado da quello di Primo funzionario e gradi corrispondenti.
6. Le promozioni al grado di Primo funzionario e gradi corrispondenti del ruolo tecnico sono disposte mediante scrutinio per valutazione comparativa dei dipendenti che abbiano un periodo di permanenza nel grado di Funzionario di 1ª e gradi corrispondenti non inferiore a otto anni e che, per la medesima sessione di avanzamenti, non abbiano presentato domanda per lo scrutinio per il grado di Condirettore e gradi corrispondenti del ruolo tecnico di cui al 1° comma ovvero che, pur avendola presentata, non risultino in possesso del requisito della prova integrativa in corso di validità.
7. Le promozioni al grado di Funzionario di 1ª e gradi corrispondenti sono disposte mediante scrutinio per valutazione comparativa dei dipendenti che abbiano un periodo di permanenza nel grado di Funzionario di 2ª e gradi corrispondenti non inferiore a quattro anni. Per i dipendenti assunti direttamente nel grado di Funzionario di 2ª ai sensi dell’art. 7 il periodo di permanenza in tale grado è di sette anni.
Dichiarazione a verbale
L’Amministrazione conferma che la prova integrativa per la promozione a Condirettore e gradi corrispondenti è strutturata secondo i seguenti criteri:
- omogeneità nella composizione dei gruppi dei candidati in relazione alla loro provenienza dall’Amministrazione Centrale o dalle Filiali ovvero alla prevalente esperienza professionale;
- interazione tra la Commissione e i candidati, anche attraverso un'azione di orientamento e di stimolo alla discussione;
- preventiva esplicitazione dei principali aspetti sui quali si fonda la valutazione della prova;
- sintetica indicazione, all'atto della comunicazione del giudizio, degli elementi che hanno maggiormente connotato la prova.
Il SINDIRETTIVO-CIDA sottolinea il carattere professionale del grado di Primo funzionario e invita l'Amministrazione a tenerne conto in sede di determinazione del numero dei posti per l'avanzamento a detto grado.
La FABI sottolinea il carattere professionale del grado di Primo funzionario e invita l'Amministrazione a tenerne conto in sede di determinazione del numero dei posti per l'avanzamento a detto grado.
Art. 51
Norme sullo scrutinio per valutazione comparativa
1. Ai fini delle promozioni per valutazione comparativa previste dall’art. 50, la Giunta di scrutinio di cui all’art. 52 determina preliminarmente i criteri e i fattori di valutazione fissando i punteggi da attribuire per i vari gradi avuto riguardo ai seguenti titoli o categorie di titoli:
a) avanzamenti al grado di Funzionario di 1ª e gradi corrispondenti e da questi al grado di Condirettore e gradi corrispondenti: qualità del servizio prestato, risultato conseguito nella prova di cui all’art. 50, comma 2°, requisiti di preparazione professionale, anzianità nel grado, attitudine ad assolvere le funzioni del grado superiore;
b) avanzamenti al grado di Primo funzionario e gradi corrispondenti: rendimento, gestione del personale, cultura professionale, anzianità nel grado, attitudine ad assolvere le funzioni del grado superiore;
c) avanzamenti al grado di Condirettore e gradi corrispondenti dal grado di Primo funzionario e gradi corrispondenti: qualità del servizio prestato, requisiti di preparazione professionale, anzianità nel grado, attitudine ad assolvere le funzioni del grado superiore.
2. Nella valutazione dei titoli o delle categorie di titoli considerati per lo scrutinio, i punteggi relativi alla qualità del servizio prestato e ai requisiti di preparazione professionale di cui alle lettere a) e c) del comma precedente, nonché quelli relativi al rendimento, alla gestione del personale e alla cultura professionale di cui alla lett. b) del comma precedente sono attribuiti con riguardo agli ultimi due riferimenti valutativi annuali sulle prestazioni. A parità di merito, negli scrutini previsti dal presente articolo, costituisce titolo di preferenza l'anzianità, secondo i criteri di cui all'art. 5.
3. Nello scrutinio per l'avanzamento al grado di Condirettore e gradi corrispondenti del ruolo tecnico dal grado di Funzionario di 1ª e gradi corrispondenti, i punteggi riservati all'attitudine al grado da conferire, alla prova integrativa e all'anzianità
nel grado sono rispettivamente pari a punti 30, 10 e 4. Nello scrutinio per l’avanzamento al grado di Avvocato i punteggi riservati all’attitudine al grado da conferire e all’anzianità nel grado sono rispettivamente pari a punti 28 e 4.
4. Nello scrutinio per l'avanzamento al grado di Condirettore e gradi corrispondenti dal grado di Primo funzionario e gradi corrispondenti, i punteggi riservati all'attitudine al grado da conferire e all'anzianità nel grado sono rispettivamente pari a punti 30 e 4.
5. Nello scrutinio per l'avanzamento al grado di Primo funzionario e gradi corrispondenti i punteggi riservati all'attitudine al grado da conferire e all'anzianità nel grado sono rispettivamente pari a punti 30 e 10.
6. Nello scrutinio per l'avanzamento al grado di Funzionario di 1ª e gradi corrispondenti i punteggi riservati all'attitudine al grado da conferire e all'anzianità nel grado sono rispettivamente pari a punti 30 e 4.
7. Negli scrutini di cui ai commi precedenti a ciascun titolo o categoria di titoli non può essere riservato un punteggio superiore a un terzo del punteggio complessivo dello scrutinio.
8. Il punteggio massimo di scrutinio è pari a 99 punti per gli avanzamenti a Funzionario di 1ª e gradi corrispondenti e da questi a Condirettore e gradi corrispondenti del ruolo tecnico, a 100 punti per gli avanzamenti a Primo funzionario e da questi a Condirettore e gradi corrispondenti e a 90 punti per l'avanzamento ad Avvocato.
9. Il punteggio complessivo minimo per l’idoneità alla promozione non può essere fissato in misura inferiore al 50% del punteggio massimo complessivo. Non sono considerati idonei i dipendenti che, a prescindere dal punteggio complessivo ottenuto, non abbiano conseguito almeno la metà dei punteggi massimi nella valutazione della qualità del servizio prestato o del rendimento e nell’attitudine al grado da conferire.
10. Qualora non venga assegnato al dipendente il punteggio minimo di idoneità per l’attitudine al grado da conferire, nonostante che egli abbia conseguito tale punteggio per la qualità del servizio prestato o per il rendimento, il giudizio deve essere motivato.
11. I titoli e le categorie di titoli sui quali si basa la valutazione del dipendente ai fini dello scrutinio devono risultare dal fascicolo personale; se taluno di essi viene escluso dalla valutazione, devono esserne indicati i motivi.
12. Il Governatore per gli avanzamenti al grado di Condirettore e gradi corrispondenti ed il Direttore Generale per gli avanzamenti ai gradi di Primo funzionario, Funzionario di 1ª e gradi rispettivamente corrispondenti - ai quali è demandata, secondo le rispettive competenze, l'approvazione delle operazioni della Giunta di scrutinio di cui all’art. 52 - procedono al conferimento delle promozioni in conformità alle graduatorie formate dalla Giunta stessa.
13. Le graduatorie di merito, secondo il punteggio complessivo di scrutinio, ed i criteri adottati dalla Giunta di scrutinio per la valutazione dei titoli e delle categorie di titoli sono portati a conoscenza dei dipendenti scrutinati dopo l'approvazione delle operazioni di scrutinio da parte del Governatore o del Direttore Generale secondo le rispettive competenze.
Dichiarazioni a verbale
Il SINDIRETTIVO-CIDA sottolinea l'esigenza che, in sede di avanzamenti, l'Amministrazione tenga conto della necessità di un adeguato riconoscimento delle elevate professionalità del personale della carriera direttiva.
Per ciò che in particolare concerne l'avanzamento a Condirettore, il SINDIRETTIVO-CIDA sottolinea la necessità che in occasione di tale avanzamento si tenga conto delle aspettative del personale dei Primi funzionari.
L’Amministrazione dichiara che la Giunta di scrutinio per la carriera direttiva, nell’attribuire il punteggio attitudinale negli avanzamenti a Condirettore da Funzionario di 1a nonché a Funzionario di 1a e gradi rispettivamente corrispondenti del ruolo legale e tecnico, terrà anche conto delle pubblicazioni scientifiche effettuate dal dipendente nel grado e risultanti dal fascicolo personale. In occasione dell’entrata in vigore del nuovo regime la Giunta, nell’attribuzione del suddetto punteggio attitudinale, terrà conto delle valutazioni già formulate con riferimento alle pubblicazioni esaminate nella sessione 2011.
Giunta di scrutinio per le promozioni del personale della carriera direttiva
1. Per le promozioni ai gradi di Condirettore, Primo funzionario, Funzionario di 1ª e gradi rispettivamente corrispondenti, la Giunta, dopo la determinazione dei criteri di applicazione delle norme dell’art. 51, procede alla formazione degli scrutini previsti dallo stesso articolo dai quali risulta la valutazione finale di tutti i dipendenti in possesso dei requisiti di promuovibilità.
2. La Giunta, nominata annualmente, è composta da un Funzionario Generale che la presiede e da quattro dipendenti di grado superiore i quali, in ordine di grado e di anzianità, sostituiscono il Presidente in caso di assenza o impedimento. Sono nominati altresì annualmente i membri supplenti - scelti sempre tra il personale di grado superiore - i quali subentrano ai membri effettivi in caso di assenza o di impedimento. Svolge mansioni di segretario un dipendente di grado superiore coadiuvato o sostituito, ove occorra, da un vice-segretario.
3. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di tutti i componenti la Giunta, la quale delibera a maggioranza assoluta.
4. Per l'esame delle posizioni del personale dei ruoli legale e tecnico interviene - senza diritto a voto - ai lavori della Giunta il più elevato in grado degli appartenenti ai ruoli stessi, sostituito rispettivamente, in caso di assenza o impedimento, da chi ne fa le veci o da chi lo segue immediatamente nell'ordine gerarchico. Limitatamente al ruolo tecnico partecipa altresì - sempre senza diritto a voto - un altro dipendente di grado superiore dello stesso ruolo nominato annualmente.
Dichiarazione a verbale
L’Amministrazione dichiara che nella nomina dei membri della Giunta di scrutinio per le promozioni del personale della carriera direttiva si attiene ai seguenti criteri:
- rotazione parziale annuale dei membri della Giunta;
- previsione che nell’ambito della medesima sessione di avanzamenti il dipendente chiamato a far parte della Giunta non può essere membro della Commissione per la prova valutativa per la promozione a Condirettore.
Commissione per la prova integrativa dello scrutinio per la promozione a Condirettore e gradi corrispondenti del ruolo tecnico
1. La Commissione incaricata dello svolgimento della prova prevista dall’art. 50, 2° comma, nominata annualmente, è composta da un Funzionario Generale che la presiede e da quattro dipendenti di grado superiore i quali, in ordine di grado e di anzianità, sostituiscono il Presidente in caso di assenza o impedimento. Sono nominati altresì annualmente i membri supplenti - scelti sempre tra il personale di grado superiore
- i quali subentrano ai membri effettivi in caso di assenza o impedimento. Svolge mansioni di segretario un dipendente di grado superiore coadiuvato o sostituito, ove occorra, da un vice-segretario.
2. Per l'effettuazione della prova e per la valutazione dei partecipanti è necessaria la presenza di tutti i componenti la Commissione, le cui deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta.
3. Per l'effettuazione della prova la Commissione può valersi dell'opera di esperti annualmente nominati, i quali intervengono in qualità di consulenti.
ASSEGNAZIONI - TRASFERIMENTI - MISSIONI - DISTACCHI - COLLOCAMENTO A DISPOSIZIONE E IN DISPONIBILITA'
Art. 54
Assegnazioni, trasferimenti e missioni - Distacchi
1. I dipendenti prestano la loro opera presso i Servizi dell'Amministrazione Centrale, le Filiali dell'Istituto, le Delegazioni della Banca all'estero, nonché in qualsiasi altra struttura o residenza essi siano assegnati, o destinati in temporanea missione, in relazione alle esigenze della Banca stessa.
2. Le assegnazioni ed i trasferimenti del personale di grado superiore sono disposti dal Governatore mentre quelli del restante personale direttivo sono disposti dal Direttore Generale.
3. Lo spostamento di dipendenti da Roma al Centro Xxxxxx Xxxxxxxxxx e viceversa non costituisce a nessun fine, ai sensi della normativa in materia, trasferimento ad altra residenza di servizio, ma configura un diverso utilizzo nell’ambito della medesima residenza di lavoro.
4. L'Amministrazione raccoglie le aspirazioni del personale in tema di residenza e di utilizzo e provvede altresì ad effettuare colloqui preventivi con il personale da trasferire d'ufficio.
5. Le missioni del personale sono disposte dal Direttore Generale.
6. Il dipendente da trasferire o trasferito in conseguenza di nomina in altro ruolo o grado decade dalla nomina stessa qualora, per fondati motivi, non raggiunga o dichiari di non poter raggiungere entro i termini prefissati dall'Amministrazione la residenza di destinazione.
7. Nell'interesse della Banca e con delibera del Consiglio Superiore i dipendenti possono essere distaccati presso enti in Italia o all'estero o, comunque, destinati a mansioni particolari senza aver diritto a pretendere remunerazioni speciali,
possono essere disposte, nei casi di urgenza, anche con provvedimento del Governatore, salvo ratifica del Consiglio Superiore. Per tutto il periodo trascorso in tale posizione i dipendenti sono considerati in servizio ad ogni effetto.
8. Con delibera del Consiglio Superiore, può essere disposto, con l'assenso degli interessati, il distacco di dipendenti presso Amministrazioni dello Stato o enti pubblici che ne abbiano avanzato richiesta in forza di specifiche disposizioni di legge. Nei casi di urgenza, il provvedimento può essere adottato o revocato dal Governatore, con riserva di successiva ratifica da parte del Consiglio Superiore. Per il periodo trascorso in tale posizione, il dipendente non ha titolo, salvo contraria espressa previsione di legge, al trattamento economico a carico della Banca. In ogni caso, allo stesso non competono la gratifica, il premio di presenza nonchè i compensi e le indennità collegati a specifiche mansioni o prestazioni.
9. I periodi di distacco presso altri enti ai sensi del precedente comma sono computati per intero ai fini dell'anzianità, delle promozioni, della determinazione dell’assegno individuale di grado e dell’assegno individuale di servizio e del trattamento di quiescenza.
10. Il provvedimento, che è comunicato al dipendente, stabilisce ogni altra condizione e modalità di attuazione del distacco stesso.
Nota all'art. 54
1. I funzionari che abbiano superato il 55° anno di età, al di fuori dei casi di promozione, vengono trasferiti ad altra residenza di lavoro solo con il loro consenso, salvo ovviamente che i trasferimenti non siano connessi a particolari esigenze risultanti da accertamenti ispettivi, ovvero a documentate situazioni di "incompatibilità ambientale".
2. L’Amministrazione, al ricorrere di documentate gravissime condizioni di salute di uno stretto congiunto, si riserva di valutare la possibilità di inviare in una diversa sede di lavoro il dipendente che ne faccia formale richiesta, per la durata massima di 6 settimane - frazionabili in due periodi - e senza diritto ad alcun trattamento economico aggiuntivo.
3. Per far fronte a specifiche esigenze che si manifestino nel periodo intercorrente tra due sessioni di avanzamento, nonché per le esigenze connesse con il potenziamento della funzione informatica a livello territoriale, l’Amministrazione può disporre, per il personale avente grado fino a Condirettore e gradi corrispondenti, il trasferimento ad altra residenza di lavoro per un periodo determinato di 2 anni, con
rientro, alla scadenza del periodo, nella medesima o in altra unità dell’Amministrazione Centrale o della Filiale di provenienza.
4. L’istituto del trasferimento a tempo determinato - che non può essere utilizzato per ricoprire posizioni di titolare di unità - è attivato ad iniziativa dell’Amministrazione ed è disposto previo consenso dell’interessato.
5. Al personale trasferito a tempo determinato compete il trattamento nei termini indicati nella nota all’art. 124.
Dichiarazioni a verbale
In materia di mobilità d’ufficio del personale della carriera direttiva, l’Amministrazione dichiara l’intendimento di tenere in adeguata considerazione le esigenze personali e familiari rese note dagli interessati. A tal fine l’Amministrazione:
- nel ribadire la validità delle schede informative sulle aspirazioni e nel confermare la possibilità di integrare o modificare, tranne nel periodo dell’anno dedicato di norma alle promozioni e ai trasferimenti (marzo/aprile per il personale di grado superiore e giugno/luglio per il restante personale), le indicazioni già fornite con le schede medesime, assicurerà un flusso informativo di ritorno – prima dell’avvio delle sessioni di trasferimento e avanzamento – in merito alle preferenze espresse in tema di mobilità/utilizzo; ciò per consentire agli interessati un più puntuale orientamento delle richieste stesse. L’Amministrazione renderà pertanto noti nel mese di gennaio, per il personale di grado superiore, e nel mese di aprile, per il restante personale direttivo:
a) il numero complessivo delle schede delle aspirazioni in essere;
b) il numero di aspiranti per ciascuna residenza e/o posizione organizzativa suddiviso per grado rivestito;
c) il numero delle aspirazioni genericamente riferite ad ampie aree geografiche e/o posizioni organizzative, anch’esso con la ripartizione per grado;
- assicurerà a coloro che vengono interpellati per il trasferimento un tempo per la risposta di almeno 24 ore;
- preciserà, in sede di interpello, le funzioni da svolgere nella nuova residenza, indicando, ove possibile, una rosa di residenze;
- offrirà al personale della carriera direttiva addetto a Xxxxxxx ubicate nelle isole, che ne abbia manifestato l’aspirazione, l’opportunità di un trasferimento ad altra residenza dopo un periodo di permanenza di tre anni;
- nella gestione della mobilità del personale della carriera direttiva arricchirà il processo di interpello con informazioni che consentono all’interessato di avere conoscenza dei motivi degli orientamenti che lo riguardano.
L’Amministrazione migliorerà il contenuto delle schede informative sulle aspirazioni; in un’ottica di ulteriore valorizzazione del rapporto con il personale della carriera direttiva, promuoverà nei confronti dei Primi funzionari, dei Funzionari di 1ª e di quelli di 2ª, a partire da quelli di Filiale, incontri individuali per uno scambio di informazioni in ordine alle aspirazioni nonché alle possibili prospettive di diverso utilizzo e di sviluppo professionale. Detti incontri avranno luogo almeno una volta nell’arco di permanenza in ciascun grado.
Il Sindirettivo auspica l’incremento dello scambio di informazioni anche a livello dirigenziale.
L’Amministrazione dichiara che continuerà a favorire la diversificazione delle esperienze nell’Amministrazione Centrale, in primo luogo all’interno delle Aree Funzionali e dei Servizi che le compongono, tenendo conto del livello di specializzazione richiesto per l’assolvimento dei compiti assegnati e da assegnare, delle competenze possedute, delle aspirazioni manifestate dai singoli e sulla base delle condizioni organizzative e gestionali necessarie per assicurare un ordinato ricambio delle professionalità.
L’Amministrazione continuerà a favorire il potenziamento della funzione informatica a livello locale attraverso l’assegnazione presso Sedi capoluogo di regione di un elemento del ruolo tecnico della carriera direttiva, a cui le Direzioni affideranno principalmente funzioni di referente per l’automazione a livello territoriale e di ausilio, per gli aspetti di competenza, al referente regionale per la formazione.
A richiesta del Sindirettivo-CIDA l’Amministrazione dichiara che sulle rilevanti tematiche collegate alla mobilità territoriale e funzionale del personale direttivo si è sviluppato nel corso del negoziato un articolato confronto dialettico; l’Amministrazione stessa esprime la propria disponibilità a riprendere il confronto sul tema nell’ambito del prossimo negoziato, in connessione con la discussione di nuovi assetti del personale della carriera direttiva e dei correlati meccanismi gestionali.
Anche in tema di mobilità funzionale e territoriale, il Sindirettivo-CIDA ribadisce il proprio impegno strategico ad assicurare la piena conoscenza dei criteri generali posti a fondamento degli atti gestionali; auspica che l’Amministrazione assuma a breve iniziative in tal senso per il tramite dei Capi dei Servizi e delle Filiali; si riserva di promuovere ogni utile iniziativa per il perseguimento di tale obiettivo.
L'Amministrazione dichiara che i trasferimenti del personale direttivo trovano, di norma, attuazione prima dell'inizio dell'anno scolastico.
Art. 55
Collocamento a disposizione
1. Ove occorra provvedere ad un diverso collocamento od utilizzo del dipendente, questi, nell'attesa delle determinazioni dell'Amministrazione, può essere collocato a disposizione, conservando il proprio grado e la relativa retribuzione.
2. Il collocamento a disposizione è determinato dal Governatore per il personale di grado superiore e dal Direttore Generale per il rimanente personale e non può protrarsi per un periodo di tempo superiore ad un anno.
3. Tale periodo è computato per intero ai fini dell'anzianità, della progressione di carriera, della determinazione dell’assegno individuale di grado e dell’assegno individuale di servizio e del trattamento di quiescenza.