CAPITOLATO SPECIALE
CAPITOLATO SPECIALE
PROCEDURA APERTA SUDDIVISA IN DUE LOTTI, AI SENSI DEGLI ARTT. 35 E 60 DEL D. LGS. 50/2016, IN FORMA TELEMATICA, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO OCCORRENTE ALL’AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI PAVIA (mandataria) E DELL’AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI LECCO (mandante) PER IL PERIODO DI 48 MESI.
Lotto 1 (CIG 0000000000) Lotto 2 (CIG 6861591C02)
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INDICE
Art. 1 - Normativa di riferimento Art. 2 - Oggetto dell’Appalto
Art. 3 - Requisiti generali per l’esecuzione della fornitura Art. 4 - Durata del contrato ed importo dell’appalto
Art. 5 – I lotti ed entità della fornitura
Art. 6 - Variazioni nella consistenza dell’appalto Art. 7 – Condizioni economiche di fornitura
Art. 8 - Obblighi a carico della ditta aggiudicataria Art. 9 - Qualità della prestazione
Art. 10- Inizio della fornitura ed efficacia del contratto Art. 11 - Inadempienze e penalità
Art. 12 - Scioperi e cause di forza maggiore Art. 13 - Garanzie definitive
Art. 14 - Esecuzione del contratto
- 14.1 - DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
- 14.2 - AVVIO DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
- 14.3 - LA SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO. IL VERBALE DI SOSPENSIONE
- 14.4 – LA VERIFICA DI CONFORMITÀ
Art. 15 - Stima dei costi per la sicurezza per i rischi interferenziali Art. 16 - Norme di sicurezza
Art. 17 - Presentazione fattura e modalità pagamenti
Art. 18 - Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. Art. 19 - DURC – Documento Unico di Regolarità Contributiva Art. 20 - Risoluzione e disdetta del contratto
Art. 21 - Cessione del contratto, del credito e subappalto
Art. 21- bis - Intervento sostitutivo della Stazione Appaltante in caso di inadempienza retributiva e contributiva dell’esecutore e del sub appaltatore.
Art. 22 - Fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo del fornitore Art. 23 - Disdetta del contratto da parte del fornitore
Art. 24 - Obblighi di informazione ai sensi dell’art. 26 d.lgs. 81/2008 Art. 25 - Clausola limitativa della proponibilità d’eccezioni
Art. 26 - Termini e comminatorie Art. 27 – Diritto di recesso
Art. 28 - Clausola di salvaguardia Art. 29 - Accesso agli atti
Art. 30 - Clausola T&T – trasparenza e tracciabilità
Art. 31 - Codice etico e Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali Art. 32 - Spese contrattuali
Art. 33 – Forme collettive d’acquisto
Art. 34 - Foro competente Art. 35 - Disposizioni finali
ART. 1 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO
La presente procedura di gara, espletata interamente in modalità telematica attraverso l’utilizzo della piattaforma telematica Sintel messa a disposizione dall’Agenzia Regionale Centrale Acquisti di Regione Lombardia, sarà disciplinata dalla “lex specialis” di gara (il presente Capitolato Speciale, il Disciplinare di gara e relativi Allegati) e dall’attuale normativa vigente:
Legge Regionale n. 33/2007;
D. Lgs. n. 50/2016;
D. Lgs. 136/2010;
D. Lgs. n. 82/2005 come modificato e integrato dal Decreto Legislativo n. 179/2016;
DGR X/818 del 25.10.2013;
Legge n. 190/2012;
Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali ex DGR n. X/1299/2014;
Codice Etico Aziendale;
Codice di comportamento;
Disposizioni contenute nel Codice Civile;
D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.
ART. 2 - OGGETTO DELL’APPALTO
La presente procedura ha per oggetto l’affidamento, suddiviso in due lotti aggiudicabili separatamente, per 48 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto con l’azienda aggiudicataria (di seguito: “Azienda Aggiudicataria” o “Fornitore”), della fornitura di materiale elettrico occorrente per la manutenzione ordinaria delle strutture di pertinenza di proprietà dell’Azienda Socio Sanitaria di Pavia (di seguito: “ASST di Pavia” o “Stazione Appaltante”) e dell’Azienda Socio Sanitaria di Lecco (di seguito: “ASST di Lecco” o “Stazione Appaltante”) (di seguito pluralmente: “le Aziende o Stazioni Appaltanti”).
La presente procedura di gara svolta in forma aggregata su apposito mandato dell’ASST di Lecco origina distinti rapporti contrattuali.
La presente gara è suddivisa nei seguenti due lotti, aggiudicabili separatamente:
1. Lotto 1 ASST di Pavia;
2. Lotto 2 ASST di Lecco.
L’importo relativo al fabbisogno di spesa delle Aziende, oggetto della presente procedura di gara, sono stati stimati quantitativamente e qualitativamente sulla base delle pregresse ed attuali esigenze delle stesse e sono meramente orientativi, potendo variare in più o meno in relazione alle mutate e reali necessità aziendali, senza che il Fornitore abbia a pretendere variazioni di prezzo.
Pertanto, l’entità del fabbisogno è stata suddivisa, come risulta dalle tabelle all’articolo 5 del presente Capitolato Speciale, in base all’acquistato sui diversi listini di prezzo riferiti a diverse aziende produttrici del settore merceologico e sui quali i concorrenti (di seguito: “Concorrenti”) dovranno formulare le loro offerte.
Si specifica che il fabbisogno di spesa previsto per ogni listino è meramente indicativo e non costituisce un impegno od una promessa da parte della Stazione Appaltante, essendo l’entità della fornitura in oggetto, appunto, commisurata ai consumi non esattamente prevedibili e subordinati a fattori variabili e/o ad altre circostanze legate alla particolare natura dell’attività aziendale.
E’ altresì facoltà della Stazione Appaltante provvedere ad acquisti liberi sul mercato, in deroga alle condizioni ed agli impegni di ogni singolo contratto, in proporzione non superiore al 20 % del valore totale della fornitura aggiudicata, senza che da parte del Fornitore possa essere avanzata pretesa di indennizzo di qualsiasi tipo.
ART. 3 - REQUISITI GENERALI PER L’ESECUZIONE DELLA FORNITURA
Il Fornitore è tenuto all’esecuzione del servizio oggetto del contratto nel rispetto della vigente normativa in materia e delle disposizioni contenute nel presente Capitolato Speciale e negli altri atti di gara.
L’Azienda Aggiudicataria deve assicurare la fornitura puntuale di tutto quanto stabilito nel presente Capitolato Speciale.
Nel corso dell’esecuzione, la stessa deve agire con la diligenza del buon padre di famiglia e deve eseguire le obbligazioni derivanti dal contratto a proprio rischio e con carico delle spese di qualsiasi natura, nella quantità e qualità occorrente per tutto il periodo contrattuale, nei tempi e nei luoghi indicati e/o comunicati dall’Azienda.
Specificatamente, i quantitativi dei materiali dovranno essere forniti, di volta in volta, su richiesta degli Uffici dell’Unità Operativa Tecnico Patrimoniale dei vari Presidi Ospedalieri della Stazione Appaltante.
Resta espressamente inteso che, qualora le venga richiesto dalla Stazione Appaltante l’Azienda Aggiudicataria, dovrà provvedere anche alla fornitura di un solo articolo.
Dovranno essere forniti esclusivamente i materiali ricompresi nei listini delle aziende produttrici che sono elencate nelle tabelle all’articolo 5 del presente Capitolato Speciale. In caso contrario, il Fornitore dovrà giustificare il ricorso ad altre aziende e, comunque, dovrà rivolgersi a fornitori di notoria capacità e serietà e, ove possibile, sarà tenuto ad acquistare prodotti dotati di marchio di qualità conforme alla normativa vigente di riferimento.
Gli oneri di trasporto, consegna e scarico del materiale sono a carico del Fornitore e da intendersi ricompresi nei prezzi offerti.
La consegna dovrà avvenire nei normali orari di servizio agli uffici ed/o ai magazzini preposti al ritiro della merce, i quali verranno comunicati di volta in volta dall’Azienda.
L’ordine del materiale verrà inviato a mezzo e -mail o telefax e la data di invio farà fede per stabilire i termini di consegna.
Qualora, durante il periodo di validità contrattuale, non si verificassero esigenze da parte dell’Azienda di acquistare materiale oggetto della presente procedura di gara, il Fornitore non potrà far valere alcun diritto sulla mancata somministrazione.
ART. 4 – DURATA DEL CONTRATO ED IMPORTO DELL’APPALTO
L’affidamento della fornitura oggetto dell’appalto avrà la durata di 48 mesi a partire dalla data di sottoscrizione del contratto ed alla scadenza non sarà automaticamente rinnovato.
Il contratto si concluderà comunque anticipatamente qualora l’importo economico venga ad esaurirsi prima dell’anzidetto termine di scadenza.
Sarà facoltà di questa Azienda procedere ad un differimento dei termini di scadenza del rapporto contrattuale sino all’individuazione del nuovo contraente e nelle more dell’espletamento della nuova procedura di gara, verranno applicate le medesime condizioni di cui al presente Capitolato Speciale e verranno applicati i prezzi stabiliti dal verbale di aggiudicazione, senza che l’Azienda Aggiudicataria possa sollevare qualsivoglia eccezione.
L’importo quadriennale a base d’asta per la fornitura richiesta è:
per il lotto 1 ASST di Pavia è pari ad € 380.000,00 IVA esclusa;
per il lotto 2 ASST di Lecco è pari ad € 179.900,00 IVA esclusa.
Per la fornitura di che trattasi, non si riscontrano rischi d’interferenza. I relativi costi sono pertanto pari ad €. zero.
La Stazione Appaltante, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di rendere definitiva l’aggiudicazione della fornitura dopo 3 (tre) mesi dalla data di stipula del contratto, considerando questi mesi quale periodo di prova.
Si specifica che tale periodo di prova è ricompreso nei 48 (quarantotto) mesi di durata del contratto.
In caso di accertamento negativo, il Fornitore sarà revocato e la Stazione Appaltante, utilizzando la graduatoria definitiva della presente procedura di gara, procederà all’affidamento della fornitura ad altro Concorrente. L’Azienda Aggiudicataria dichiarata revocata avrà il diritto al pagamento delle singole forniture erogate durante il periodo di prova.
ART. 5 – I LOTTI ED ENTITA’ DELLA FORNITURA
La presente procedura di gara è articolata in n. 2 lotti distinti. Ogni Concorrente può presentare domanda per uno o per entrambi lotti della procedura.
Il Concorrente nella documentazione amministrativa, allegata al Disciplinare di Gara, dovrà produrre la dichiarazione di partecipazione del lotto e/o lotti di interesse per cui
intende partecipare e nel D.G.U.E., all’apposita Sezione “Lotti” dovrà specificare il lotto e/o i lotti per cui presenta la propria offerta.
Nelle tabelle sottostanti vengono riportati indicativamente gli importi dei fabbisogni dell’ASST di Pavia e dell’ASST di Lecco, affinché i Concorrenti possano formulare un’offerta adeguata all’esigenze specifiche di ciascuna Azienda.
LOTTO 1 ASST di Pavia:
LISTINO (valido alla data di presentazione dell’offerta) | VALORE CONTRATTUALE INDICATIVO per 4 ANNI – IVA esclusa |
AROS | € 6.000,00 |
ABB | € 21.600,00 |
ABB HACKERMANN | € 10.000,00 |
VORTICE | € 11.200,00 |
BEGHELLI | € 15.000,00 |
BTICINO | € 60.000,00 |
BOCCHIOTTI | € 18.000,00 |
DISANO | € 18.000,00 |
GEWISS | € 29.000,00 |
OSRAM | € 40.000,00 |
OVA | € 22.000,00 |
PHILIPS | € 20.000,00 |
PIRELLI (CAVI) o similari | € 28.000,00 |
URMET | € 4.000,00 |
XXXXX | € 2.000,00 |
L.T. TERRANEO | € 2.000,00 |
SIEMENS | € 2.000,00 |
IME | € 2.000,00 |
SILVANYA | € 4.000,00 |
DURACELL | € 1.600,00 |
SUPERPILA | € 1.000,00 |
SCHNEIDER | € 4.000,00 |
VIMAR | € 10.000,00 |
STUCCHI | € 1.600,00 |
FINDER | € 1.000,00 |
DUEMMEGI | € 3.000,00 |
BTP | € 2.000,00 |
DOSSENA | € 2.000,00 |
LINERGY | € 3.000,00 |
NT NUOVE TECNOLOGIE | € 2.000,00 |
IDEALLUX | € 2.000,00 |
SKB | € 1.000,00 |
FIAMM | € 1.000,00 |
COMELIT | € 2.000,00 |
XXXXXX | € 2.000,00 |
FRACARRO | € 2.000,00 |
HCI | € 1.000,00 |
SERAI | € 1.000,00 |
FAAC | € 2.000,00 |
NICE | € 2.000,00 |
ELETTROCANALI | € 3.000,00 |
BRETER | € 1.000,00 |
PRISMA | € 2.000,00 |
ELVOX | € 3.000,00 |
TCI | € 2.000,00 |
LYVIA | € 1.000,00 |
QUICKTRONIC | € 2.000,00 |
BTL | € 2.000,00 |
XXXXX | € 1.000,00 |
RELCO | € 1.000,00 |
TOTALE | € 380.000,00 |
LOTTO 2 ASST di Lecco:
LISTINO (valido alla data di presentazione dell’offerta) | VALORE CONTRATTUALE INDICATIVO per 4 ANNI – IVA esclusa |
3FILIPPI | € 3.000,00 |
3M | € 1.000,00 |
ABB. | € 7.600,00 |
AEG. | € 200,00 |
APRIMATIC | € 200,00 |
AROS. | € 6.800,00 |
ARTELETA | € 200,00 |
ASIA ITALIA | € 200,00 |
XXXXXXXXXX | € 200,00 |
BEGHELLI | € 11.600,00 |
BM | € 200,00 |
BOCCHIOTTI | € 4.000,00 |
BRETER | € 200,00 |
BTICINO | € 15.600,00 |
CABUR | € 200,00 |
CAME | € 2.000,00 |
CANFOR | € 200,00 |
CAVEL | € 400,00 |
CEMBRE | € 2.800,00 |
DIFLEX | € 200,00 |
DISANO | € 11.600,00 |
DKC | € 200,00 |
DOSSENA | € 3.800,00 |
DURACELL | € 200,00 |
DYMO | € 200,00 |
ELDES | € 200,00 |
ELECO | € 200,00 |
ELETTRA SIRENA | € 200,00 |
ESSER | € 4.800,00 |
XXXX XXXXXXX | € 200,00 |
FANTON | € 200,00 |
FIAMM | € 200,00 |
FINDER | € 800,00 |
XXXXXXX | € 1.000,00 |
FLEXIRETOX | € 200,00 |
FOSNOVA | € 8.600,00 |
FRACARRO | € 1.000,00 |
GEWISS | € 8.600,00 |
HT ITALIA | € 200,00 |
ILME | € 2.000,00 |
IMBALLO | € 200,00 |
INSET | € 200,00 |
INTERCABLE | € 200,00 |
LA CONCHIGLIA | € 200,00 |
LA TRIVENETA | € 2.800,00 |
LT TERRANEO | € 2.000,00 |
LTB ITALIA | € 200,00 |
XXXX XXXX | € 200,00 |
LUXIONA ITALIA | € 200,00 |
NOTIFIER ITALIA | € 4.800,00 |
OSRAM | € 4.800,00 |
OVA | € 4.800,00 |
PHILIPS | € 4.800,00 |
PRISMA | € 4.800,00 |
PRYSMIAN /GENERALCAVI/CEAT CAVI | € 3.800,00 |
RELCO | € 3.000,00 |
ROSSINI | € 200,00 |
SATI | € 300,00 |
SCAME | € 4.800,00 |
SCHNEIDER | € 200,00 |
SIEMENS | € 3.800,00 |
STS | € 5.600,00 |
SYLVANIA | € 2.000,00 |
TELEMECANIQUE | € 2.800,00 |
THEBEN | € 200,00 |
TRIVENETA | € 2.800,00 |
URMET | € 2.000,00 |
VEMER | € 200,00 |
VERGA | € 200,00 |
VIMAR | € 3.800,00 |
VORTICE | € 1.000,00 |
WEBR | € 200,00 |
WEIDMULLER | € 1.000,00 |
XXXXXXX electronics | € 1.000,00 |
CALZONI (lampade per aeronautica 118) | € 6.800,00 |
ERC (reattori per aeronautica 118) | € 2.800,00 |
TOTALE | € 179,900,00 |
ART 6 - VARIAZIONI NELLA CONSISTENZA DELL’APPALTO
Ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D. Lgs. 50/2016 la Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, può imporre al Fornitore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario.
Le quantità presunte di fornitura, indicate negli atti di gara o nel contratto, non impegnano l’Azienda se non nei limiti del fabbisogno effettivamente occorrente nel corso della vigenza del contratto. Nessun diritto sorge in capo al Fornitore in ordine all’eventuale ristoro per mancata ordinazione.
Salvo diversa ed esplicita pattuizione tra le parti, nessun vincolo di esclusività è posto a carico dell’Azienda, la quale, anche in vigenza del contratto, potrà rifornirsi liberamente sul mercato dei beni/servizi affidati al Fornitore, senza che quest’ultimo possa sollevare obiezioni in merito.
ART. 7 – CONDIZIONI ECONOMICHE DI FORNITURA
Le modalità di affidamento della fornitura in oggetto sono specificatamente contenute nel Disciplinare di gara, allegato al presente Capitolato Speciale.
L’Azienda procederà all’affidamento della fornitura – per ciascun lotto - mediante il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., come meglio indicato nel Disciplinare di gara.
L’Azienda si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione della fornitura anche in presenza di una sola offerta, purché valida, e la facoltà di non procedere all’aggiudicazione qualora le condizioni economiche rilevate in sede di gara risultino eccessivamente onerose.
Eventuali condizioni aleatorie apposte nell’offerta o espresse in modo indeterminato non verranno accettate e costituiranno, invece, nullità dell’offerta stessa.
I prezzi determinati all’atto dell’aggiudicazione saranno comprensivi di tutti i costi per la fornitura.
Per i quattro anni il Fornitore manterrà costanti i prezzi dei materiali, ovvero per l’intera durata dell’appalto l’acquisto del materiale avverrà basandosi sui listini prezzi anno 2017, in vigore alla data della formulazione dell’offerta, sui quali i Concorrenti dovranno formulare le proprie proposte.
Detto principio potrà essere revocato unicamente se – nel corso dei quattro anni – singoli articoli subiscano incrementi di prezzo superiori al 50 % dell’importo iniziale. In questo caso, il Fornitore comunicherà, per iscritto, all’Azienda l’avvenuta variazione, trasmettendo il listino prezzi ufficiale. Sul nuovo prezzo di listino verrà applicato il ribasso contrattuale.
ART. 8 - OBBLIGHI A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA
L’Azienda aggiudicataria è tenuta:
a garantire che tutto il materiale fornito sia di ottima qualità e prodotto dalle aziende elencate nelle tabelle dell’articolo 5 del presente Capitolato Speciale. In caso contrario, il Fornitore dovrà giustificare il ricorso ad altre aziende e, comunque, dovrà rivolgersi a fornitori di notoria capacità e serietà e, ove possibile, sarà tenuto ad acquistare prodotti dotati di marchio di qualità conforme alla normativa vigente di riferimento;
a presentare i listini prezzi, in vigore alla data di formulazione dell’offerta, delle aziende produttrici elencate nelle tabelle all’articolo 5 del presente Capitolato Speciale e tali listini prezzi devono essere riconducibili ai cataloghi ufficiali delle predette aziende;
ad attenersi alle direttive che verranno impartite dalla Stazione Appaltante nell’intento di non recare intralcio all’attività della stessa, rispettando il regolamento aziendale circa l’accesso e gli spostamenti all’interno delle aree di lavoro;
a consegnare il materiale entro n. 5 giorni lavorativi dall’inoltro della richiesta, ogni eventuale ritardo dovrà essere giustificato e, in difetto di ciò, l’Azienda sarà costretta ad applicare le penali previste all’articolo 11 del presente Capitolato Speciale;
a garantire la riservatezza e la confidenzialità su tutte le informazioni, dati e documenti inerenti la Stazione Appaltante di cui è venuto o verrà a conoscenza durante l’esecuzione dell’appalto;
a rispettare ogni normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e/o provvedimento generale o specifico emanato dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali e/o da altre Autorità Amministrative.
ad essere in regola con gli obblighi previdenziali, assistenziali e tributari.
ART. 9 - QUALITÀ DELLA PRESTAZIONE
L’esecuzione della fornitura deve presentare il livello qualitativo previsto dagli atti di gara e/o dal contratto. Il Fornitore è tenuto a dare esecuzione immediata a tutti quegli accorgimenti, aggiustamenti e/o modificazioni che si rendessero necessari al fine di garantire il livello qualitativo richiesto.
Il mancato rispetto dei livelli di qualità richiesti giustifica l’applicazione di penali nei confronti del Fornitore, costituendo, anche, giusta causa di risoluzione contrattuale a favore della Stazione Appaltante e in danno del Fornitore.
La Stazione Appaltante è obbligata ad assumere quei comportamenti e a mettere a disposizione del Fornitore quanto necessario od utile per una pronta ed efficiente esecuzione della fornitura. In caso contrario, è onere del Fornitore effettuare, con raccomandata A.R., l’eventuale messa in mora, in assenza della quale non sarà opponibile all’Azienda eccezione di sorta.
ART. 10 – INIZIO DELLA FORNITURA ED EFFICACIA DEL CONTRATTO
L’Azienda Aggiudicataria si impegna, pena la decadenza dell’aggiudicazione, a rendere operativa la fornitura entro 30 giorni dalla data che verrà indicata sulla lettera di aggiudicazione.
L’Azienda Aggiudicataria che si rifiuti di firmare il contratto entro 30 giorni dalla data comunicata, o che tenga un comportamento dilatorio per quanto concerne la trasmissione della documentazione prevista nel Regolamento di Gara a carico del Fornitore, ove richiesta, incorre nella decadenza dall’aggiudicazione, senza necessità di pronuncia giudiziaria.
All’Azienda Aggiudicataria dichiarata decaduta faranno carico tutti i maggiori oneri derivanti dall’aggiudicazione ad altra Azienda oltre all’incameramento automatico della cauzione provvisoria.
L’Azienda Aggiudicataria è tenuta a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla Stazione Appaltante per l’avvio dell’esecuzione del contratto. Qualora l’Azienda Aggiudicataria non adempia, la Stazione Appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
ART. 11 – INADEMPIENZE E PENALITÀ
Il Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC) dell’Azienda verificherà periodicamente la regolarità della fornitura oggetto del presente appalto alle prescrizioni di cui al presente Capitolato Speciale.
Conformemente a quanto stabilito dall’art. 108, comma 3 e 4, del D. Lgs 50/2016, quando il direttore dei lavori o il responsabile dell’esecuzione del contratto, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte del Fornitore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, formula la contestazione degli addebiti al Fornitore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni.
Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, la Stazione Appaltante dichiara risolto il contratto.
Qualora, invece, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza del Fornitore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell’esecuzione del contratto gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali il Fornitore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, qualora l’inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
Specificatamente, in caso di mancato rispetto dei tempi di consegna previsti dal presente Capitolato Speciale, l’Azienda applicherà la penale dell’importo di Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo da porre in detrazione sulle fatture in pagamento.
In caso di recidiva l’Azienda si riserva la facoltà di applicare a carico dell’Azienda Aggiudicataria, per ogni inadempienza un ulteriore importo di Euro 250,00.
Resta ferma la risarcibilità dell’eventuale ulteriore danno subito dalla Stazione Appaltante. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione (di cui all'art. 13 del presente Capitolato Speciale), l’Azienda Aggiudicataria dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.
L’applicazione di tre penalità di cui al precedente comma, autorizza la Stazione Appaltante a risolvere per giusta causa il contratto, con perdita del deposito cauzionale e diritto dell’Amministrazione al risarcimento di ogni eventuale danno.
L’Azienda Aggiudicataria non può opporre, ex art. 1462 c.c., eccezioni al fine di evitare o ritardare le prestazioni dovute e disciplinate dal presente capitolato, dagli atti di gara e del contratto.
Tutte le riserve che l’Azienda Aggiudicataria intende formulare a qualsiasi titolo, devono essere avanzate mediante comunicazione scritta alla Stazione Appaltante e devono essere adeguatamente motivate.
Le riserve, che siano state presentate nei modi sopra indicati, saranno prese in esame dalla stazione appaltante che emanerà gli opportuni provvedimenti.
Sostituzione materiale
Nel caso di rifiuto del Fornitore a procedere alla sostituzione del materiale rifiutato al momento della consegna o che risulti difettoso durante l’utilizzo o l’impiego, il Responsabile del Servizio potrà, a suo insindacabile giudizio, provvedere direttamente all'acquisto rivolgendosi al secondo classificato in graduatoria, qualora il prodotto sia idoneo, oppure al libero mercato, di eguali quantità e qualità di merce, addebitando l'eventuale differenza di prezzo che ne derivasse alla ditta fornitrice, oltre la rifusione di ogni eventuale altra spesa o danno. Allorché le forniture siano state respinte tre volte, anche se non consecutive, l’Azienda avrà il diritto di procedere alla risoluzione del contratto con ogni addebito al Fornitore dei maggiori oneri conseguenti all’assegnazione della fornitura ad altra azienda.
Quando la merce fornita, anche se accettata, risultasse non rispondente ai requisiti prescritti, l'Azienda ne darà comunicazione al fornitore ed effettuerà, sugli importi fatturati, una detrazione pari al minor valore che sarà riconosciuto doversi attribuire alla merce stessa.
ART. 12 – SCIOPERI E CAUSE DI FORZA MAGGIORE
Trattandosi di appalto di pubblica utilità, nel caso di scioperi o di assemblee sindacali interne e/o esterne, si rimanda a quanto previsto dalla Legge 146/90, che prevede l’obbligo di assicurare i servizi minimi essenziali secondo le intese definite dal CCNL e dei contratti decentrati a livello nazionale per quanto concerne i contingenti di personale.
L’Azienda Aggiudicataria, pertanto, si impegnerà, in ogni caso, a garantire la fornitura oggetto del presente appalto.
ART. 13 – GARANZIE DEFINITIVE
Ai sensi dell’art. 103, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, l’esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria definitiva (fidejussione bancaria o polizza assicurativa) di importo pari al 10 per cento dell’importo contrattuale (Iva esclusa).
Nel caso di procedura di gara realizzata in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale.
In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10 % la garanzia è aumentata dei punti percentuali eccedenti il 10 per cento (es.: ribasso d’asta del 8,85%: cauzione pari al 10%; ribasso d’asta del 14,55%: cauzione pari al 10 + 4,55 = 14,55%); ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto superiore al 20 per cento (es.: ribasso d’asta del 24,25%: cauzione pari al 10 + 10 + (4,25 x 2) = 28,50%).
La garanzia di cui al comma precedente deve prevedere espressamente:
la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile;
la operatività della garanzia entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di questa Azienda.
La garanzia è progressivamente svincolata in misura dell’avanzamento dell’esecuzione del contratto, sino al limite massimo dell’80 per cento dell’importo iniziale garantito. La progressione dello svincolo sarà definita, di volta in volta, dalle parti in sede contrattuale. A richiesta dell’esecutore del contratto, l’U.O.S.D. Gare rilascerà, qualora non vi siano motivi ostativi, idoneo documento – da consegnare all’istituto garante – comprovante lo stato di avanzamento dell’esecuzione del contratto.
L’ammontare residuo della garanzia è svincolato, ai sensi del comma 5 dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, al termine del contratto, alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio, o comunque fino a dodici mesi dalla data di avvenuta esecuzione del servizio, risultante dal relativo certificato.
Il termine per l’emissione del certificato di regolare esecuzione rimane sospeso in caso di contestazioni sulla fornitura da parte dell’Azienda, opportunamente comunicati al Fornitore. Tale termine ricomincia a decorrere dalla data della definizione della/e contestazione/i.
Il deposito cauzionale definitivo è prestato a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento di eventuali danni derivanti dall’inadempimento, parziale o totale, delle obbligazioni, nonché del rimborso all'appaltatrice delle somme che questa abbia eventualmente pagato in più, durante l’esecuzione della fornitura, in confronto all’effettivo credito del fornitore.
La cauzione provvisoria sarà restituita dopo la consegna della cauzione definitiva. Nell’attesa della cauzione definitiva, la stazione appaltante potrà rivalersi, per le inadempienze contrattuali dell’aggiudicatario, anche sulla cauzione provvisoria e/o sulle fatture in attesa di liquidazione.
Nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti i depositi cauzionali.
La fideiussione bancaria o assicurativa dovrà essere prestata da primario istituto o compagnia, autorizzato/a all’esercizio in Italia nel rispettivo ramo di esercizio dalla competente autorità (Banca d’Italia o IVASS).
L’aggiudicatario del Servizio dovrà:
verificare che non sussistano provvedimenti di divieto di stipula dei contratti per i predetti soggetti tramite accesso al sito xxx.xxxxxxxxxxxx.xx oppure xxx.xxxxx.xx;
allegare idonea documentazione attestante l’avvenuta verifica presso le competenti autorità sopra indicate;
allegare dichiarazione contente l’impegno a mantenere operativa la cauzione per tutta la durata dell’appalto, con obbligo di comunicazione scritta in caso di sostituzione.
Alla scadenza di ogni singolo anno di validità della polizza, l’aggiudicatario dovrà comunicare per iscritto che non sussistono provvedimenti di divieto di stipula di contratti nuovi per i predetti operatori, ed in caso affermativo l’impegno a sostituire gli stessi con nuovi contratti garantiti da operatori non soggetti ad alcuna restrizione.
Il deposito cauzionale definitivo dovrà indicare quale foro esclusivo ed inderogabile per ogni controversia dalla stessa generato, il Tribunale di Pavia.
ART. 14 – ESECUZIONE DEL CONTRATTO
14.1 - DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Ai sensi dell’art 101 del D. Lgs 50/2015, il Responsabile Unico del Procedimento (di seguito: RUP) può nominare il direttore dell’esecuzione del contratto (di seguito: D.E.C.) che avrà il compito di provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico contabile dell’esecuzione.
Il nominativo del D.E.C. sarà comunicato al Fornitore contestualmente all’aggiudicazione definitiva.
14.2 - AVVIO DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
L’Azienda Aggiudicataria della fornitura in epigrafe è tenuta a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla Stazione Appaltante per l’avvio dell’esecuzione del contratto.
Il RUP provvederà alla nomina del D.E.C. che provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico contabile dell’esecuzione. Nei casi previsti dal capitolato speciale o da altro documento contrattuale, il D.E.C. provvederà a redigere apposito verbale di avvio dell’esecuzione del contratto in contraddittorio con l’Azienda Aggiudicataria.
Il verbale, sottoscritto dal D.E.C. e dall’Azienda Aggiudicataria, verrà redatto in duplice copia; copia conforme potrà essere rilasciata all’Azienda Aggiudicataria, ove questa lo richieda.
Qualora, per l’estensione delle aree o dei locali, l’inizio delle attività debba avvenire in luoghi o tempi diversi, il D.E.C. provvederà a dare le necessarie istruzioni nel verbale di avvio dell’esecuzione del contratto.
14.3 - LA SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO. IL VERBALE DI SOSPENSIONE
Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione del contratto, il D.E.C. potrà ordinarne la sospensione, indicando le ragioni e la relativa imputabilità.
La sospensione potrà essere disposta per:
cause di forza maggiore;
altre circostanze speciali, che impediscano l’esecuzione o la realizzazione a regola d’arte della prestazione.
Ricorrendo tali ipotesi, il D.E.C., con l’intervento dell’Azienda Aggiudicataria del contratto o di un suo delegato, compilerà il verbale di sospensione che dovrà essere firmato dall’Azienda Aggiudicataria.
Venute a cessare le cause della sospensione, il D.E.C. redigerà i verbali di ripresa dell’esecuzione del contratto, indicando il nuovo termine ultimo di esecuzione dello stesso, calcolato tenendo conto della durata della sospensione e degli effetti da questa prodotti. Tale verbale dovrà, a sua volta, essere firmato dal Fornitore.
14.4 – LA VERIFICA DI CONFORMITÀ
L’esecuzione dell’appalto è soggetta a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle prescrizioni degli atti di gara. E’ fatta salva la possibilità di effettuare controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell’esecuzione contrattuale.
Tale verifica è avviata entro 20 giorni dall’ultimazione delle singole prestazioni e viene condotta dal D.E.C. oppure da apposita commissione nominata dal DEC.
La verifica di conformità in corso di esecuzione è obbligatoria:
a) nel caso in cui, stante la natura dei prodotti da fornire o dei servizi da prestare, questa sia possibile solo in corso di esecuzione contrattuale;
b) nel caso di forniture e servizi continuativi.
La Stazione Appaltante si riserva comunque, la facoltà di condurre la verifica di conformità in corso di esecuzione, ogniqualvolta ne ravvisi l’opportunità.
La verifica di conformità verrà conclusa non oltre 60 giorni dall’ultimazione dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
In caso di prolungamento delle operazioni oltre tale termine, verrà trasmessa formale comunicazione all’Esecutore.
La verifica della buona esecuzione delle prestazioni è effettuata attraverso gli accertamenti e riscontri, che l’incaricato della verifica di conformità riterrà necessari.
Al Fornitore verrà data tempestiva comunicazione del giorno della verifica di conformità, affinché possa intervenire.
Della verifica sarà redatto apposito verbale, sottoscritto da tutti gli interessati.
Sono a carico dell’Azienda Aggiudicataria tutte le operazioni necessarie alla verifica di conformità; pertanto, ella, a propria cura e spesa, dovrà mettere a disposizione del soggetto incaricato dall'appaltante tutti i mezzi necessari per l’ottimale svolgimento delle operazioni di verifica.
Nel caso in cui non ottemperi a tali obblighi, il D.E.C. o altro soggetto all’uopo incaricato disporranno che sia provveduto d’ufficio, deducendo le spese sostenute dal corrispettivo dovuto al Fornitore.
Il D.E.C. o suo delegato, e comunque persona diversa dal responsabile del procedimento, indica se le prestazioni siano o meno collaudabili ovvero, riscontrando difetti o mancanze di lieve entità riguardo all’esecuzione, collaudabili previo adempimento delle prescrizioni impartite all’Esecutore, con assegnazione di un termine per adempiere.
Il D.E.C. o suo delegato provvederà al rilascio del certificato di verifica di conformità, nel caso in cui riscontrerà la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali.
E’ fatta salva la responsabilità dell’Azienda Aggiudicataria per eventuali vizi o difetti non verificabili in sede di verifica di conformità.
In caso di mancata o ritardata esecuzione del servizio, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di approvvigionarsi altrove, con spese a totale carico dell’Azienda Aggiudicataria che non potrà fare opposizione o sollevare eccezione alcuna sulla modalità di esecuzione e sui beni così acquistati.
Tale disposizione si applica anche per erogazione del servizio in quantità inferiori a quelle ordinate.
Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all’Azienda Aggiudicataria, la quale dovrà restituirlo firmato, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento.
La stessa potrà, all’atto della firma, aggiungere le contestazioni che ritiene opportune rispetto alle operazioni di verifica di conformità.
ART. 15 – STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA PER I RISCHI INTERFERENZIALI
A seguito della descrizione della fornitura di cui all’appalto in argomento e dei rischi di interferenze relativi all’appalto stesso, considerato che:
- le interferenze messe in evidenza possono essere eliminate tramite l’applicazione di misure preventive e protettive di carattere comportamentale/prescrittivo già descritte nel DUVRI allegato;
- per lo svolgimento della fornitura in questione non sono richiesti particolari apprestamenti di sicurezza necessari ai fini della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori;
- i costi della sicurezza ai fini dell’eliminazione dei rischi interferenziali sono pari a 0.
ART. 16 – NORME DI SICUREZZA
L’Azienda Aggiudicataria è responsabile nei confronti sia della Stazione Appaltante sia di terzi della tutela, della sicurezza, dell’incolumità e della salute dei propri lavoratori.
L’Azienda Aggiudicataria è tenuta al rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari sulla sicurezza e l’igiene del lavoro, sia di carattere generale che specifico, per l’ambiente in cui si svolgono i lavori.
Fra le disposizioni di cui sopra si richiamano in particolare le seguenti norme e successive modificazioni e integrazioni:
legge 123/2007 recante “Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia;
T.U. D. Lgs. 81/2008 “Testo Unico Sicurezza – prevenzione e protezione dei rischi” e ss.mm.ii..
L'Azienda ha redatto, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008, il DUVRI, pubblicato unitamente alla documentazione di gara, indicante le misure atte a eliminare e/o ridurre i rischi di interferenza e le informazioni relative all'emergenza.
Si precisa che tale documento dovrà essere scaricato dal sito Internet aziendale, timbrato e sottoscritto dal Legale rappresentante dell’azienda concorrente e allegato, pena l’esclusione dalla procedura di gara, alla documentazione amministrativa da presentare a corredo dell’offerta, così come esplicitato nel Disciplinare di gara cui si rimanda.
L'Azienda Aggiudicataria, nell'espletamento della fornitura, dovrà attenersi alle indicazioni contenute nel suddetto documento.
Tutte le attività descritte nel presente capitolato verranno svolte dall’Azienda Aggiudicataria nel pieno rispetto delle vigenti normative di sicurezza e igiene sul lavoro ed osservando quanto prescritto dei documenti di valutazione rischio della Stazione Appaltante.
L’Azienda ha effettuato la valutazione delle possibili interferenze e ha concluso che per il contratto in oggetto non esistono interferenze.
I costi per evitare i rischi da interferenza sono pertanto pari a zero.
Nel Documento non sono indicati i rischi generici propri dell'attività del Fornitore in quanto trattasi di rischi per i quali vi è l’obbligo del Fornitore medesimo di redigere un apposito documento di valutazione e di provvedere all’attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo tali rischi.
ART. 17 - PRESENTAZIONE FATTURA E MODALITÀ PAGAMENTI
Il Fornitore presenterà regolare fattura e i relativi documenti di consegna, vidimati dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto, a completamento della fornitura con esito positivo delle operazioni di controllo qualitativo e quantitativo dal personale dell’U.O.C. Tecnico Patrimoniale del Presidio Ospedaliero dell’Azienda.
Il pagamento sarà effettuato dalla Azienda entro 60 giorni dal ricevimento della fattura. Al fine di individuare la data certa di ricevimento fattura, la trasmissione della stessa può essere effettuata al seguente indirizzo PEC: xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xxxxx.xx .
In caso di ritardo dei pagamenti, il saggio degli eventuali interessi moratori sarà pari, in ragione d’anno, al saggio degli interessi legali stabilito dall’art. 1284 comma 1, del codice civile.
Si precisa che, in ogni caso, il ritardato pagamento non può essere invocato come motivo per la risoluzione del contratto, o per l’interruzione della fornitura da parte della Azienda Aggiudicataria, la quale è tenuta ad adempiere sino alla scadenza naturale del contratto.
La liquidazione delle fatture resta, comunque, subordinata al rispetto integrale da parte del Fornitore del presente capitolato, di tutti gli atti di gara e del contratto; in caso contrario, il termine sopra indicato rimane sospeso fino alla rimozione totale dell’impedimento da parte del Fornitore.
Ai sensi del D.M. del Ministero dell’Economia e delle Finanze, del 18 gennaio 2008, n. 40, attuativo delle disposizioni di cui all’art. 48-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 602, disciplinante i pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le Stazioni Appaltanti, prima di effettuare il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, procedono alla verifica inoltrando, secondo le modalità dell’art. 4 del citato D.M., apposita richiesta alla società Equitalia Servizi S.p.A.
Se tale società comunica che risulta un inadempimento, la richiesta della Stazione Appaltante costituisce segnalazione ai sensi dell’art. 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.
Ai sensi del D.M del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 3 aprile 2013, n. 55 e ss.mm.ii, è stato approvato il regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica, ai sensi dell'art. 1, commi da 209 a 213, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244. L'art. 1, comma 209, dispone che "l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni pubbliche [...], anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica".
In riferimento al suddetto decreto e ss.mm.ii. dal 1 aprile 2015 sarà obbligatorio da parte del Fornitore emettere la fattura solamente in formato elettronico e pertanto sarà comunicato all’Azienda Aggiudicataria la nuova procedura da rispettare.
Si porta a conoscenza, inoltre, che l’Azienda ha conferito mandato irrevocabile alla società Finlombarda S.p.a. per l’esecuzione dei pagamenti per conto della suddetta Amministrazione.
L’Azienda Aggiudicataria, pertanto, riceverà il pagamento delle proprie fatture direttamente dalla società Finlombarda S.p.A.
La ricezione delle fatture elettroniche avverrà attraverso la soluzione di intermediazione (HUB) della Regione Lombardia con il Sistema di Interscambio (SDI) nazionale dell’Agenzia delle Entrate, secondo le specifiche contenute nel Decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 (“Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”).
Le fatture elettroniche indirizzate alla presente Azienda devono contenere i seguenti elementi specifici (come riportato sul sito: xxx.xxxxxxxx.xxx.xx ), a seconda di quanto contenuto negli ordinativi di fornitura, specificatamente:
Denominazione Ente: | Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia |
Codice Univoco Ufficio: | VPNI0X |
Nome dell'Ufficio: | UO_ECONOMICO_FINANZIARIA_OSPEDALE |
Cod. fisc. e Partita Iva | 02613080189 |
Denominazione Ente: | Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia |
Codice Univoco Ufficio: | EWKRH8 |
Nome dell'Ufficio: | UO_ECONOMICO_FINANZIARIA_TERRITORIO |
Cod. fisc. e Partita Iva | 02613080189 |
La ASST di Lecco, in sede di stipula del contratto, comunicherà all’Azienda Aggiudicataria gli estremi per la fatturazione.
Ai sensi dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA dovranno riportare:
Il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010;
Il codice unico di progetto (CUP) in caso di fatture riferite a progetti di investimento pubblico.
Inoltre, per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, si segnala la presenza di talune informazioni non obbligatorie, che tuttavia Regione Lombardia ha ritenuto indispensabili per favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali in particolare sono:
data e Numero d’Ordine d’Acquisto ovvero Bolla di Servizio (associato a ciascuna riga fattura);
data e Numero del DDT per i beni (associato a ciascuna riga fattura),
totale documento;
codice fiscale del cedente;
in generale, il medesimo livello di dettaglio dell’Ordine d’Acquisto emesso.
Le informazioni di cui sopra si ritengono pertanto necessarie per agevolare le operazioni di contabilizzazione e di pagamento delle fatture nei tempi concordati e pertanto obbligatorie.
ART. 18 - OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
L‘Azienda Aggiudicataria, conformemente a quanto previsto dall’art. 3, L. 13.8.2010 n. 136, così come modificata dal D.L. 13.11.2010 n. 187, s’impegna, a pena di nullità assoluta del contratto in oggetto, ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, ivi compresa quella oggetto della presente procedura di gara. Gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i, con l’indicazione dell’opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati, saranno comunicati alla Stazione Appaltante, su appositi moduli che saranno consegnati all’Azienda Aggiudicataria, nella fase di trasmissione di tutta la documentazione propedeutica alla sottoscrizione del contratto, unitamente alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In ogni caso, ogni variazione dovrà essere comunicata all’Amministrazione Pubblica, entro 7 gg. dall’intervenuta variazione e/o accensione del nuovo conto corrente dedicato ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, entro 7 gg. dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Si precisa, inoltre, che, sino ad avvenuta comunicazione alla Stazione Appaltante, non è consentito utilizzare il conto stesso per i pagamenti relativi alla commessa pubblica.
Tutti i movimenti finanziari relativi all’esecuzione del contratto oggetto della presente procedura di gara – ivi compresi i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all’acquisto di immobilizzazioni tecniche – devono essere registrati sui conti correnti dedicati e - salvo quanto previsto dal comma 3, art. 3 della legge n. 136/2010 - saranno effettuati, esclusivamente, tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.
Ai sensi del succitato comma 3, art. 3 della legge n. 136/2010, così come modificata dal
D.L. n. 187/2010, possono essere eseguiti con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale:
a) i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi ovvero quelli riguardanti tributi;
b) i pagamenti per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500,00 euro per ciascuna spesa, fermo restando il divieto di impiego del contante;
c) i pagamenti relativi ad assicurazioni e fideiussioni stipulate in relazione alla commessa pubblica.
Tutti i pagamenti, di cui alle suindicate lett. a), b) e c), devono essere obbligatoriamente documentati e, comunque, effettuati con modalità idonee a consentire la piena tracciabilità delle transazioni finanziarie, senza l’indicazione del CIG.
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ciascun bonifico bancario o postale, nonché gli altri strumenti di pagamento a tal fine considerati idonei, devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della legge 16.1.2003 n. 3, il codice unico di progetto (CUP) relativo al contratto oggetto della presente procedura di gara, che sarà specificamente fornito dalla Stazione Appaltante.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.
Gli obblighi inerenti alla tracciabilità, di cui sopra gravano, altresì, a pena di nullità assoluta, sui soggetti subappaltatori o a qualsiasi titolo subcontraenti dei soggetti appaltatori, i quali sono tenuti, nel caso in cui abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria - fatta salva l’applicazione delle sanzioni ex art. 6 della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii. - ad informare immediatamente la Stazione Appaltante e la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia, ove ha sede la Stazione Appaltante o l’Amministrazione concedente.
La Stazione Appaltante verifica che, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture, sia inserita - a pena di nullità assoluta - un’apposita clausola, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e ss.mm.ii..
ART. 19 – DURC – DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA
La regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali costituisce indice rivelatore della correttezza dell’impresa nei rapporti con le proprie maestranze, e l’art. 80 comma 4 del Codice dei Contratti, esplicitamente dispone che “Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R.
29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all’articolo 8 del
decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande”.
La regolarità contributiva è dunque un requisito indispensabile sia per la stipulazione del contratto, che per la stessa partecipazione alle procedure di evidenza pubblica, di conseguenza, l’Aggiudicatario deve essere in regola con i relativi obblighi fin dalla presentazione della domanda, e conservare tale regolarità non solo per tutto lo svolgimento della procedura di gara, pena l’esclusione, ma anche durante l’esecuzione della fornitura.
La Stazione Appaltante, in caso di irregolarità riscontrate durante l’esecuzione della fornitura, sospenderà i pagamenti delle fatture successive a quella per la quale è stata chiesta la regolarità contributiva e chiederà all’Azienda Aggiudicataria la regolarizzazione della sua posizione entro 90 giorni pena la rescissione del contratto.
ART. 20 - RISOLUZIONE E DISDETTA DEL CONTRATTO
La Stazione Appaltante può richiedere la risoluzione del contratto nei seguenti casi:
a) in qualsiasi momento dell’esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall’art. 1671 del codice civile, tenendo indenne l’Azienda Aggiudicataria dalle spese sostenute, dai lavori eseguiti, dai mancati guadagni;
b) per sopravvenuti gravi motivi di interesse pubblico; in tal caso l’ASST di Pavia sarà tenuta al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite alle tariffe di rimborso del Contratto;
c) in caso di grave negligenza e di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali, tali da compromettere la regolarità della fornitura, ove siano state applicate almeno 3 penalità, a meno che la gravità dell’inadempimento non sia tale da configurare, di per sé, giusta causa di risoluzione;
d) quando a carico dell’Azienda Aggiudicataria sia stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato per frode, o per qualsiasi reato che incida sulla sua moralità professionale, o per delitti finanziari;
e) in caso di cessione dell’azienda, di cessazione dell’attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento e di atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’aggiudicatario;
f) in caso di cessione del contratto non autorizzato;
g) inadempimento degli oneri ed obblighi previsti a carico dell’Aggiudicatario in favore dei propri dipendenti;
Ove la Stazione appaltante ravvisi la sussistenza di una delle cause sopra descritte, dalla lettera d) alla lettera g) dovrà contestarle per iscritto al Fornitore, con la prefissione di un
termine non inferiore a 20 giorni per le controdeduzioni. Decorso tale termine l’Amministrazione adotterà le determinazioni ritenute opportune.
Per qualsiasi ragione si addivenisse alla risoluzione del contratto, il fornitore – ad eccezione delle ipotesi di cui alle lett. a) e c) - oltre a incorrere nell’immediata perdita del deposito cauzionale a titolo di penale, sarà tenuto al completo risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti ed al rimborso delle maggiori spese che la Stazione Appaltante dovesse affrontare per il rimanente periodo contrattuale.
Per quanto non contemplato nel presente Capitolato Speciale, si fa riferimento alla normativa vigente con particolare riferimento agli artt. 1453 e seguenti del codice civile.
Qualora l’Azienda Aggiudicataria dovesse dare disdetta del contratto prima della scadenza convenuta, la Stazione Appaltante tratterrà senz’altro a titolo di penale il deposito cauzionale ed addebiterà inoltre le maggiori spese comunque derivanti per l’assegnazione dell’appalto ad altro fornitore.
L’Azienda Aggiudicataria sarà comunque tenuta ad effettuare una comunicazione a mezzo raccomandata A/R alla Stazione Appaltante e la disdetta avrà effetto decorsi 6 mesi dal ricevimento della stessa.
ART. 21 - CESSIONE DEL CONTRATTO, DEL CREDITO E SUBAPPALTO
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, è possibile procedere al subappalto delle prestazioni riferite a servizi e forniture – fermo restando le vigenti disposizioni disciplinanti particolari ipotesi di divieto di affidamento in subappalto – sino al 30% dell’importo complessivo del contratto.
Quanto sopra alle seguenti condizioni:
l’Azienda Aggiudicataria dovrà avere indicato, in sede di offerta, la propria intenzione a ricorrere al subappalto, con specificazione del servizio o parte del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo (art. 105, comma 4, punto b D. Lgs n. 50/2016);
l’Azienda Aggiudicataria dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016 (art 105, comma 4 punto c D. Lgs 50/2016);
l’Azienda Aggiudicataria provvederà al deposito del contratto di subappalto (cui è da allegare dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ex art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto) presso l’Azienda, almeno venti giorni prima della data di inizio delle relative prestazioni, con contestuale trasmissione:
- della certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata (art. 105, comma 7, D. Lgs. n. 50/2016);
- dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs n. 50/2016;
- insussistenza, in capo al subappaltatore, di divieti previsti dalla vigente legislazione antimafia. La Stazione Appaltante verificherà che anche in campo al subappaltatore non incorrano i divieti di cui al D.lgs. 159/2011.
L’Azienda Aggiudicataria che si avvale del subappalto deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà (art. 105, comma 18 del D. Lgs 50/2016).
Il Fornitore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall’aggiudicazione, con un ribasso non superiore al venti per cento (art. 105, comma 14 D. Lgs n. 50/2016).
Il Fornitore provvederà al pagamento delle prestazioni eseguite dal subappaltatore all’aggiudicatario del contratto fatta eccezione l’ipotesi in cui:
il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
in caso inadempimento da parte dell’appaltatore;
su richiesta del subappaltatore e se la natura del contatto lo consente
La Stazione Appaltante provvederà al pagamento all’aggiudicatario del corrispettivo dovuto al subappaltatore previa esibizione, da parte di quest’ultimo, della documentazione attestante che l’effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui è tenuto il subappaltatore in relazione alla fornitura affidata, sono stati correttamente eseguiti (art,. 35, commi 28 e 32 D.L. 04 luglio 2006, n. 223 – convertito con legge 04 agosto 2006, n. 248). L'azienda appaltante potrà sospendere il pagamento del corrispettivo di cui trattasi fino all’esibizione della predetta documentazione; tale situazione interrompe i termini per il pagamento, di cui all’art. 19 del presente Capitolato Speciale.
L’esecuzione delle prestazioni affidata in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto (art. 105, comma 19, D. Lgs 50/2016).
ART. 21-BIS – INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE IN CASO DI INADEMPIENZA RETRIBUTIVA E CONTRIBUTIVA DELL’ESECUTORE E DEL SUB APPALTATORE.
L’ASST di Pavia, in ossequio a quanto disposto dall’art. 21 del D.L. n. 5/2012, che statuisce la responsabilità solidale del committente datore di lavoro con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione
dell’appalto, per la corresponsione ai lavoratori dei trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali ed i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, tratterrà le somme dovute all’appaltatore o eventualmente al subappaltatore, in caso di inadempimento degli obblighi retributivi e contributivi.
In particolare, il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 30, comma 6 del D. Lgs 50/2016, inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’esecutore, a provvedervi entro i successivi 15 giorni. Decorso inutilmente il suddetto termine e ove non sia contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine assegnato, la Stazione Appaltante potrà pagare anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nei casi in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi degli art. 105 del D. Lgs 50/2016.
Nel caso in cui l’imprenditore inadempiente dovesse formulare formale contestazione nei termini previsti, il responsabile del procedimento dovrà inoltrare le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti (art 105, comma 11, del D. Lgs 50/2016.
ART. 22 - FALLIMENTO, LIQUIDAZIONE COATTA O CONCORDATO PREVENTIVO DEL FORNITORE
Nel caso di fallimento di liquidazione coatta e concordato preventivo, la Stazione Appaltante, conformemente a quanto stabilito dall’art 110 del D. Lgs 50/2016, interpellerà progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento della fornitura.
L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
Qualora il curatore del fallimento, fosse autorizzato all’esercizio provvisorio, ovvero nel caso in cui l’impresa fosse ammessa al concordato con continuità aziendale, su autorizzazione del giudice delegato, sentita l’ANAC, può proseguire nell’esecuzione del contratto già stipulato dall’impresa fallita o ammessa al concordato con continuità aziendale.
In ogni caso l’Amministrazione si riserva l’applicazione delle disposizioni contenute nell’art. 48, commi 17 e 18 del D. Lgs 50/2016.
ART. 23 – DISDETTA DEL CONTRATTO DA PARTE DEL FORNITORE
Qualora il Fornitore dovesse dare disdetta del contratto prima della scadenza convenuta, senza giustificato motivo o giusta causa, la Stazione Appaltante tratterrà senz’altro, a titolo di penale, il deposito cauzionale ed addebiterà, inoltre, le maggiori spese comunque derivanti per l’assegnazione del servizio ad altra ditta, a titolo di risarcimento danni.
ART. 24- OBBLIGHI DI INFORMAZIONE AI SENSI DELL’ART. 26 D. LGS. 81/2008
Al fine di consentire lo scambio di informazioni necessarie all’adozione delle cautele e misure preventive adeguate ai rischi presenti presso la sede interessata all’appalto o introdotte dal Fornitore, all’atto della formalizzazione dell’incarico l’ASST di Pavia comunica tutte le informazioni relative alla potenziale esposizione per il personale del Fornitore a fattori di rischio propri della realtà dell’ASST di Pavia ed alle misure eventuali di prevenzione e protezione da adottare; nel contempo il Fornitore deve comunicare per iscritto all’ASST di Pavia quali siano i rischi che lo svolgimento della loro attività può introdurre negli ambienti ove viene svolto la fornitura e le prevedibili condizioni di esposizione agli stessi, oltre al nominativo e recapito del proprio Responsabile di Prevenzione e Protezione.
Per tutti i rimanenti aspetti in materia di sicurezza sul lavoro si fa riferimento al D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii..
ART. 25 - CLAUSOLA LIMITATIVA DELLA PROPONIBILITÀ D’ECCEZIONI
L’Azienda Aggiudicataria non può opporre, ex art. 1462 c.c. eccezioni al fine di evitare o ritardare le prestazioni dovute e disciplinate dal presente capitolato, dagli atti di gara e dal contratto.
Tutte le riserve che l’Azienda Aggiudicataria intende formulare a qualsiasi titolo, devono essere avanzate mediante comunicazione scritta alla Stazione Appaltante e devono essere adeguatamente motivate.
Le riserve che siano state presentate nei modi sopra indicati, saranno prese in esame dalla Stazione Appaltante che emanerà gli opportuni provvedimenti.
ART. 26 – TERMINI E COMMINATORIE
Tutti i termini e le comminatorie (penalità incluse) contenute nel presente Capitolato e nel contratto da stipularsi operano di pieno diritto, senza obbligo per l’Azienda della costituzione in mora dell’Impresa, ai sensi dell’art. 1219, comma 2, punto 3), del Codice Civile.
ART. 27 - DIRITTO DI RECESSO
La Stazione Appaltante potrà recedere dal contratto in qualunque momento previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti rinunciando il Fornitore, ora per allora, ad ogni ulteriore pretesa risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso e/o indennizzo.
L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da un preavviso scritto al Fornitore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la Stazione Appaltante prende in consegna i servizi o forniture ed effettua la verifica della regolarità dei servizi e delle forniture.
Il contratto, dunque, si risolve dopo 20 giorni dalla comunicazione che la Stazione Appaltante intende avvalersi della clausola di recesso concordata, ai sensi dell'art 109 del D. Lgs 50/2016 e dell’art. 1373 c.c..
ART. 28 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
E’ altresì facoltà dell’Amministrazione Appaltante verificare la congruità economica del contratto, nell’eventualità in cui la Consip o la Centrale Regionale Acquisti della Regione Lombardia dovessero stipulare convenzione per il medesimo oggetto del contratto in parola e recedere unilateralmente dal contratto, ove l’Azienda Aggiudicataria non sia in condizioni di migliorare il corrispettivo richiesto, rispetto alle quotazioni Consip o Centrale Regionale Acquisti.
Ove la Stazione Appaltante ritenesse di avvalersi di tale facoltà, il recesso avverrà entro 60 gg. dalla relativa formale comunicazione.
A tale recesso il Fornitore non potrà frapporre eccezioni di sorta né avanzare alcuna pretesa o richiesta risarcitoria.
Inoltre, relativamente alla fornitura oggetto dell’appalto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà, nel corso del periodo contrattuale di sospendere o ridurre la fornitura appaltata
- dandone preavviso all’Azienda Aggiudicataria con almeno 30 giorni di anticipo - per effetto di modifiche organizzative della Stazione Appaltante dovute a diverse esigenze o a norme di leggi, di regolamenti o disposizioni nazionali o regionali;
ART. 29– ACCESSO AGLI ATTI
Il diritto di accesso agli atti, il diniego/esclusione e il differimento dell’accesso delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, sono disciplinati dall’ art 53 del D. Lgs 50/2016 e dagli artt. 22 e ss della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii..
L’accesso agli atti è differito nei casi espressamente contemplati dall’art. 53 comma 2 del D. Lgs. 50/206i.
Ai sensi dell’art. 53 comma 5, del citato Decreto Legislativo, sono esclusi dal diritto di accesso e ogni forma di divulgazione le informazioni relative:
alle informazioni fornite nell’ambito dell’offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali;
ai pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all’applicazione del presente codice, per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici;
In relazione all’ipotesi di cui al comma 5, lettere a), è consentito l’accesso al concorrente ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto.
Pertanto, qualora un concorrente intenda opporsi alle richieste di altri concorrenti di accesso agli atti inerenti le parti relative all’offerta tecnica ovvero alle giustificazioni di prezzo, in quanto coperte da segreti tecnici o commerciali, dovrà prima segnalarlo con dichiarazione, rilasciata ai sensi del DPR 445/2000, nella busta contente la Documentazione Amministrativa e, successivamente, nella busta contenente la Documentazione Tecnica di cui al Disciplinare di Gara, ovvero nella documentazione relativa alle giustificazioni del prezzo, dovrà precisare analiticamente, quali sono le informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale, comprovando e indicando anche le specifiche motivazioni della sussistenza di tali segreti.
In mancanza di presentazione di tale dichiarazione e della relativa documentazione, l’ASST consentirà ai concorrenti che lo richiedono, l’accesso nella forma di estrazione di copia dell’offerta tecnica e/o delle giustificazioni a corredo dell’offerta economica.
L’accesso agli atti della procedura in oggetto è consentito entro 10 giorni lavorativi dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva, mediante visione ed estrazione di copia, previo pagamento delle spese di riproduzione e/o di spedizione, con spese a carco del richiedente.
Fatti salvi i provvedimenti di esclusione e differimento adottati ai sensi dell’art. 53 del su menzionato Decreto Legislativo, la richiesta di accesso agli atti in corso di gara potrà essere esercitata con formale istanza all’UOSD Gare che valuterà l’opportunità o meno di autorizzare o meno o differire la richiesta.
Si precisa, infine che, ai sensi della già citata Xxxxx 241/1990 e ss.mm.ii., verrà data comunicazione dell’accoglimento dell’istanza di accesso agli atti alle ditte contro interessate.
ART 30 – CLAUSOLA T&T – TRASPARENZA E TRACCIABILITÀ
L'Azienda Aggiudicataria del contratto, nonché le filiere dei subcontraenti coinvolti nella esecuzione, saranno tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 3 della L. 136/2010 e dall'art. 17 della legge 55/1990. Le informazioni non sensibili trasmesse alla Amministrazione aggiudicatrice in applicazione delle suddette norme, saranno applicate sul profilo committente della stessa e rese accessibili al pubblico per tutta la durata del contratto e almeno fino al collaudo definitivo dello stesso. La mancata trasmissione delle informazioni di cui alle norme richiamate sarà soggetta all'applicazione di penali o sanzioni secondo quanto specificato nella "norma di contratto T&T - Trasparenza e Tracciabilità".
L'Azienda, ai sensi del comma 9 dell'art. 3 della L. 136/2010 verificherà che nei contratti sottoscritti dall'Aggiudicatario e dai sub contratti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti, a pena di nullità assoluta, sia inclusa la norma di contratto T&T - Trasparenza e Tracciabilità
ART. 31 – CODICE ETICO E PATTO DI INTEGRITÀ IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI REGIONALI
L’Azienda Aggiudicatrice, nei rapporti inerenti il presente contratto, s’impegna:
1) ad osservare tutte le disposizioni e ad ottemperare a tutti i principi contenuti nel Codice Etico-Comportamentale adottati dall’ASST di Pavia pubblicato sul sito aziendale;
2) a rispettare tutte le disposizioni e ad ottemperare a tutte le obbligazioni contenute nel “Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali”, approvato con D.G.R. 30 gennaio 2014, n. X/1299 - Allegato 13 al presente disciplinare.
Ciascun operatore economico è pertanto consapevole che eventuali proprie violazioni del Codice Etico e del Codice di comportamento aziendali e del Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali costituiscono causa espressa di risoluzione del
rapporto contrattuale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1546 c.c., fatto salvo ogni ulteriore diritto al risarcimento per i danni che ne dovessero conseguire.
ART. 32 - SPESE CONTRATTUALI
Le spese di registrazione del contratto ed ogni altra spesa inerente alla sua formalizzazione sono a carico dell’Azienda Aggiudicataria.
Inoltre, come disposto dall’art. 73 comma 5, e 216 comma 11 della D. Lgs. 50/2016, entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione, l’Azienda Aggiudicataria sarà tenuto a rimborsare alla Stazione Appaltante le spese relative alla pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
ART. 33 - FORME COLLETTIVE D’ACQUISTO
Conformemente a quanto stabilito dalle linee di indirizzo di Regione Lombardia 29 dicembre 2015 X/4702, le unioni formalizzate ed i Consorzi di Aziende Ospedaliere/I.R.C.C.S. e di A.S.L. oggi esistenti sono riviste alla luce della costituzione delle nuove A.T.S. e A.S.S.T. con l’obiettivo di rendere coerente il processo di acquisto con ARCA S.p.a. Centrale d’acquisto regionale e a livello di territorio omogeneo. Le unioni d’acquisto sono ridefinite dall’ allegato 18 “Nuove Unioni di Acquisto” della suddetta DGR.
ASST che fanno parte del nuovo consorzio “Unione ASST: ATS Brianza – Pavia” come sopra individuato sono:
ASST di Pavia;
ASST di Monza;
ASST di Vimercate;
ASST di Lecco;
IRCCS San Xxxxxx.
L'accordo consente agli Enti firmatari di chiedere ai soggetti che, a seguito della presente procedura, saranno dichiarati aggiudicatari, l’estensione del contratto alle condizioni tecnico-organizzative definite dalla procedura stessa, riservandosi per quanto riguarda l’aspetto economico di concordare con il fornitore condizioni più favorevoli per tutte le ASST interessate all’appalto.
Pertanto, ai soggetti individuati come idonei potrà essere chiesto di estendere il servizio anche ad una o più delle Aziende più avanti indicate, fino al raggiungimento di un massimo del 100% (cento per cento) dell’importo complessivo di aggiudicazione del presente appalto.
Per il resto, fatte salve le eventuali migliorie economiche, questa Stazione Appaltante resterà estranea in ordine ai patti che si stabiliranno tra fornitore ed Azienda Ospedaliera cui viene esteso l’accordo, che daranno origine ad un rapporto contrattuale autonomo. Il fornitore non è obbligato ad accettare la richiesta di estensione.
ART. 34 - FORO COMPETENTE
Per ogni controversia derivante dal rapporto di fornitura con l’ASST di Pavia, le parti espressamente concordano di eleggere quale Foro esclusivo e non concorrente con quelli ordinari previsti dalla legge, il Foro di Pavia, e di escludere, pertanto, l’eventuale giudizio al foro normativamente disciplinato dal c.p.c..
ART. 35 – DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si rinvia a quanto previsto dalla restante documentazione di gara, dal Codice Civile, dal D. Lgs. 50/2016, e da tutte le altre norme comunitarie, statali e regionali che comunque abbiano attinenza con l’appalto in oggetto, siano esse in vigore all’atto dell’offerta, siano esse emanate nel corso dell’esecuzione del contratto.
(firma del Legale Rappresentante della Ditta)
Per specifica accettazione degli articoli 7,8,9,11,13,16,18,20,21,23,24,25,26,27,28,29,31,34 del presente Capitolato Speciale anche ai fini di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile.
(firma del Legale Rappresentante della Ditta)