RINNOVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
RINNOVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
Riforma del sistema di inquadramento
L’attuazione della riforma avverrà dalla data del 1° gennaio 2007.
Sono state create 4 aree in cui verranno collocati i lavoratori, che sono: area esecutiva, area specialistica, area coordinamento e gestione e area direzionale.
All’interno delle varie aree sono confluiti gli attuali 7 livelli, ridistribuiti sui 11 posizioni.
E’ stata rivista anche la scala parametrale, sempre con valenza dal 1° gennaio 2007.
Le parti nel periodo mancante all’affettiva attuazione della riforma stabiliranno i criteri necessari.
Tutti gli incrementi di retribuzione derivanti dalla riforma dell’inquadramento, riassorbiranno i superminimi individuali erogati dall’azienda, anche quando questi siano stati definiti “non riassorbibili”
Banca ore
Nella banca ore individuale confluiranno, su scelta del lavoratore, oltre a quanto previsto dal vecchio contratto, anche le ore di straordinario per cui il lavoratore percepisca solo la maggiorazione e non la retribuzione delle ore stesse.
Al 31 dicembre il lavoratore potrà decidere fra le seguenti opzioni:
- essere retribuito per tutte o parte delle ore maturate in banca ore
- mantenere le ore accantonate portandole nel nuovo anno
Lavoro a turni
Viene istituita, nel caso di prestazione su tre turni avvicendati, una pausa retributa di 10 minuti. Il compenso sostitutivo del 7% riconosciuto nell’impossibilità di effettuare la pausa pranzo di mezza ora, viene quindi portato al 5% con le stesse modalità di calcolo.
Lavoro straordinario
Raggiunto il numero di 250 ore di lavoro straordinario calcolate partendo dal 1° gennaio di ogni anno, prima di effettuare ulteriori ore di straordinario, dovranno essere effettuate, prima di ulteriori straordinari, le 80 ore in regime di flessibilità. Solo dopo si potrà proseguire con ulteriori ore di straordinario dietro presentazione da parte dell’azienda di un programma di attuazione. Chiaramente nel caso che al momento del raggiungimento delle 250 ore la flessibilità sia stata già esaurita, le ulteriori ore di straordinario potranno essere effettuate dietro presentazione del programma.
La media di 48 ore settimanali è calcolata su 12 mesi (1° gennaio-31 dicembre) e anche la comunicazione all’ispettorato avverrà una volta all’anno.
Solo per il 2004, la media dovrà essere calcolata da su otto mesi (agosto - dicembre) e la comunicazione avverrà per questi otto mesi.
Organizzazione del lavoro
Lavoro a tempo determinato e contratto di somministrazione (ex interinale)
Il nuovo testo prevede una liberalizzazione per le aziende rispetto al vecchio contratto.
Infatti prima vi era un limite del 20% massimo rispetto al totale degli occupati con contratto a tempo indeterminato e una serie di specifiche casistiche per poter assumere a tempo determinato o con contratto di somministrazione.
Nel nuovo contratto permane il limite del 20% ma solo ed unicamente se si assume per le tre casistiche qui di seguito riportate.
- sperimentazioni tecniche, produttive od organizzative relative a nuovi prodotti o lavorazioni;
- eccezionali lavorazioni relative ai riassortimenti non attinenti all’acquisizione del normale portafoglio ordini;
- aumento di carattere eccezionale dell’attività aziendale indotta da particolari esigenze produttive non eseguibili con le figure professionali normalmente esistenti in azienda
Per qualsiasi altro incarico (dalle sostituzioni in poi) non vi è più alcun limite.
Contratto di inserimento
Peculiarità del nostro contratto è che la disciplina dei contratti di inserimento è valida solo per le aziende che sono iscritte al sistema Confindustria e quindi le altre non associate, ma che applicano il nostro CCNL, non potranno utilizzare questo nuovo strumento.
Assenze
Per tutti i tipi di assenza il periodo in cui il lavoratore deve informare l’azienda, è diventato di 4 ore dall’inizio dell’assenza stessa. Nei precedenti contratti il lavoratore doveva informare l’azienda entro il giorno successivo a quello dell’assenza.
Malattia operai
Dall’agosto 2004 va in vigore una nuova normativa che stabilisce, per i lavoratori che siano stati assenti al massimo 3 volte nel corso dell’anno solare precedente (1à gennaio - 31 dicembre), il superamento della carenza dei primi 3 giorni. Per tutti gli altri rimane in vigore la carenza malattia così come prevista nei vecchi contratti.
Per il periodo di agosto - dicembre 2004, il periodo di riferimento su cui calcolare le tre assenze, è 1° gennaio - 31 dicembre 2003.
Per i lavoratori che non erano in forza nel periodo di riferimento si applica l’istituto della carenza malattia.
Assenze
Qualunche assenza per qualunque motivo dovrà essere portata a conoscenza dell’azienda entro le 4 ore dall’inizio dell’orario previsto.
In difetto di informazione nel tempo stabilito, l’assenza sarà considerata ingiustificata.
Parti ecomiche
Gli incrementi retributivi vengono erogati alle seguenti scadenze: 35 € al 1° luglio 2004 (III livello)
30 € al 1° gennaio 2005 (III livello)
17 € al 1° luglio 2005 (III livello)
E’ stata concordata l’Una Tantum pari a 200 € a copertura del periodo di carenza contrattuale. L’erogazione dell’Una Tantun è stata ripartita in due trance da erogare con la retribuzione di luglio e di settembre.
L’una tantum viene riparametrata per apprendisti e part time con gli stessi criteri della retribuzione.
ALLEGATO ALL’ACCORDO DI RINNOVO DEL CCNL LEGNO, SUGHERO, MOBILE ED ARREDAMENTO DEL 21 LUGLIO 2004, FIRMATO TRA XXXXXXXXXX XXXXXX E FENEAL, FILCA, FILLEA IL 21 LUGLIO 2004
Le aziende comunicheranno mediante affissione nell’ultima settimana di novembre 2004 ai lavoratori non iscritti alle XX.XX. stipulanti che i sindacati medesimi richiedono una quota per il servizio sindacale contrattuale pari ad EURO 25,00 da trattenere sulla retribuzione del mese di dicembre 2004.
I lavoratori che non intendano versare la quota di cui sopra devono darne avviso per iscritto agli uffici dell’azienda entro il 10 dicembre 2004.
La trattenuta per la quota di servizio sindacale contrattuale non è applicabile nei confronti dei lavoratori non iscritti alle XX.XX. stipulanti che non siano presenti in azienda per qualsiasi motivo (malattia, infortunio, gravidanze e puerperio, servizio militare, aspettativa, cassa integrazione guadagni, trasferta, ecc..) nel periodo intercorrente tra la comunicazione di cui al primo comma e il 10 dicembre 2004.
Le aziende daranno tempestiva comunicazione ai rappresentanti sindacali FeNEAL FILCA FILLEA e, tramite le Associazioni Imprenditoriali, alle XX.XX. FeNEAL FILCA FILLEA territoriali, del numero delle trattenute effettuate.
Le quote per il servizio sindacale contrattuale verranno versate dalle aziende sul x/x xxxxxxxx x. 00000 Xxxxx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxx xx. N.11 Xxx Xxxxxxx x.0, 00000 Xxxx ( CAB : 03211 ABI: 01005 CIN L ) intestato a : F.L.C. Federazione Lavoratori Costruzioni c/ CCNL Legno Arredo Industria, entro il mese di aprile 2005, specificando nel bonifico bancario la denominazione dell’azienda versante ed il luogo in cui essa svolge la sua attività.