CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A.)
CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A.)
DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
La Città metropolitana di Roma Capitale – C.F 80034390585, in persona del Vicesindaco metropolitano Xxxxx Xxxxx
E
la Prefettura di Roma – C.F 80197350582, in persona del Prefetto Xxxxx Xxxxxxxx
E
Il Consorzio Intercomunale dei Servizi e Interventi Sociali “Valle del Tevere” – C.F. 97874100585, in persona del Presidente nonché del Rappresentante legale pro tempore del Consorzio Xxxxxx Xxxxxxxxx
PREMESSO:
− che la Prefettura, d'intesa con la Provincia di Roma (ora “Città metropolitana di Roma Capitale”), ha elaborato alcune linee progettuali dirette a migliorare il funzionamento della Pubblica Amministrazione nell'ambito di interventi preordinati ad implementare la trasparenza e l’efficienza dell’attività amministrativa;
− che in tale contesto è stata valutata l’opportunità di promuovere l’esercizio associato della Stazione Unica Appaltante (di seguito denominata SUA) dell’allora Provincia di Roma al fine di aumentare l’efficacia e l’efficienza delle attività di acquisizione dei beni e servizi e di realizzazione dei lavori e di consentire un'azione più efficace di controllo e prevenzione, in un’ottica di contrasto ai tentativi di condizionamento della criminalità mafiosa;
− che è stata, altresì, attribuita valenza prioritaria, per il raggiungimento di tale obiettivo, all'attivazione, con decreto in data 12 gennaio 2011, di un nucleo operativo presso la Prefettura, con il compito, tra l'altro, di attivare, gradualmente, le funzioni della costituenda SUA nonché, nel prosieguo, di ogni funzione di consulenza amministrativa e di raccordo;
VISTI:
- il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante il “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, in particolare l'art. 33 così come modificato dal D.L. 66/2014;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, in particolare l’art. 19, comma 1, lett. l);
- la Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante il “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, in particolare l'art. 13;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011 “Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – Piano straordinario contro le mafie”;
- il D.M. 14 Marzo 2003 recante “Istituzione, ai sensi dell’art. 15, comma 5, del D.Lgs. 190/2002, del Comitato di coordinamento per l’Alta sorveglianza delle grandi opere”;
CONSIDERATO:
- che la Stazione Unica Appaltante della Città metropolitana di Roma Capitale (SUA) con le funzioni previste dall'art. 33 del D.Lgs. n. 163/2006, come richiamato dall'art. 13 della L. n. 136/2010, può svolgere un ruolo essenziale per promuovere ed attuare interventi idonei a creare condizioni di sicurezza, trasparenza e legalità favorevoli al rilancio dell'economia e dell'immagine delle realtà territoriali ed al ripristino delle condizioni di libera concorrenza, anche assicurando, con un costante monitoraggio, la trasparenza e la celerità delle procedure di gara e l'ottimizzazione delle risorse e dei prezzi;
- che ai sensi dell’articolo 1, comma 16, della Legge 7 aprile 2014, n. 56 – “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, dal 1º gennaio 2015 la Città Metropolitana di Roma Capitale è subentrata alla Provincia omonima alla quale succede in tutti i rapporti attivi e passivi;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
(Oggetto della convenzione)
1. È istituita la Stazione Unica Appaltante della Città metropolitana di Roma Capitale (di seguito denominata SUA) per le procedure di gara di appalti di lavori, servizi e forniture per i soggetti sottoscrittori della presente Convenzione ricadenti territorialmente nella Città metropolitana di Roma Capitale.
2. La SUA, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 163/2006, è costituita presso la Città metropolitana di Roma Capitale.
Art. 2
(Enti partecipanti)
1. Gli Enti che hanno aderito alla presente Convenzione sono i seguenti: la Città metropolitana di Roma Capitale – C.F 80034390585;
la Prefettura di Roma – C.F 80197350582;
il Comune di Canale Monterano – C.F. 80225790585; il Comune di Arcinazzo Romano – C.F. 02945070585; il Comune di Civitavecchia – C.F. 02700960582;
il Comune di Fiumicino – C.F. 97086740582; il Comune di Morlupo – C.F. 02591110586;
il Comune di Sant’Xxxxxx – C.F. 02724800582; il Comune di Ciampino – C.F. 02773250580;
il Comune di Fonte Nuova - C.F. 97249250586 il Comune di Monterotondo - C.F. 80140110588 il Comune di Nettuno - C.F. 02910820584
il Comune di Sacrofano - C.F. 80199310584 il Comune di Ardea - C.F. 80108730583
il Comune di Bracciano – C.F. 80157470586 il Comune di Nazzano– C.F. 80407060583
il Comune di Guidonia Montecelio – C.F. 02777620580 il Comune di Sant’Xxxxxx Xxxxxx – C.F. 86002210580 il Comune di Xxxxx – CF 02682200585
il Comune di Tolfa - C.F. 83000050589
il Comune di Allumiere – C.F. 01032140582 cui si aggiunge:
Il Consorzio Intercomunale dei Servizi e Interventi Sociali “Valle del Tevere” – C.F. 97874100585,
che sottoscrive la presente Convenzione in data odierna.
Art. 3
(Funzioni, attività e servizi svolti dalla SUA)
1. Le funzioni e i servizi conferiti alla SUA in forza della presente convenzione consistono:
a) nella gestione dei rapporti con gli Enti associati e delle procedure di gara, dalla definizione del bando/lettera d’invito fino alla predisposizione dello schema di provvedimento di aggiudicazione definitiva, salvo le attività elencate al successivo art. 4 che restano invece ascritte all’Ente;
b) nel supporto al Responsabile unico del Procedimento per la raccolta delle informazioni tecniche ed amministrative e la trasmissione all’Osservatorio dei contratti pubblici di cui all’art. 7 del D.Lgs. 163/2006, dei dati relativi a tutte le fasi successive all’aggiudicazione di ogni lavoro, fornitura e servizio;
c) nell’acquisizione dei piani annuali e triennali dei lavori pubblici dei soggetti convenzionati;
d) nel monitoraggio dell’esecuzione del contratto, con particolare riferimento a casi di dilazione e ritardo, alla richiesta di varianti in corso d’opera, alla formulazione di riserve nonché ad altre circostanze che possono essere indice di anomalia;
e) nel controllo del possesso, da parte dell’aggiudicatario, dei requisiti generali di cui all’art. 38 D.Lgs. 163/2006, tenuto anche conto delle verifiche antimafia effettuate dalla Prefettura- U.T.G;
f) nella raccolta di informazioni tecniche ed amministrative e predisposizione del modello di comunicazione all’Osservatorio dei lavori Pubblici di rilevazione limitatamente ai dati relativi alla procedura di gara;
g) nel curare l’eventuale fase pre-contenziosa e contenziosa, su richiesta dell’Ente aderente, rappresentando lo stesso, anche in giudizio, in ogni stato e grado tramite l’Avvocatura provinciale ai sensi dell’art. 2 comma 12 della Legge 24/12/2007 n.244.
2. Le operazioni di gara affidate alla SUA saranno svolte in seduta pubblica da apposita
Commissione di gara per la cui composizione si rinvia ad opportuno e separato Regolamento provinciale.
3. Alla SUA è conferito, da parte degli Enti firmatari della presente convenzione, lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 rispetto alle procedure di affidamento:
a) aventi ad oggetto appalti o concessioni di lavori pubblici (art. 33, commi 3 e 3-bis, del D.Lgs. 163/06) senza limite di importo;
b) aventi ad oggetto concessioni e appalti per l’acquisto di beni e servizi (art. 33, comma 3- bis, del D.Lgs. 163/06):
1) il cui importo a base di gara al netto degli oneri fiscali sia superiore o uguale a € 207.000,00 (o comunque superiore alla soglia di rilevanza comunitaria ai sensi dell’art.
28 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.), salvo che i Comuni non abbiano autonomamente aderito alle Convenzioni Consip ove presenti;
2) il cui importo a base di gara al netto degli oneri fiscali sia inferiore a € 207.000,00 (o comunque inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii.) per l’acquisto di beni e servizi che non risultino essere presenti sul MEPA ovvero, anche se presenti, siano inidonei rispetto alle necessità delle amministrazioni procedenti.
Salvo diverso accordo con gli enti aderenti, resta di norma escluso dall’ambito di attività conferite alla SUA lo svolgimento di procedure di affidamento inerenti i servizi di cui all’allegato II b della Direttiva 2004/18/CE del 31/3/2004, relativa al “coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi”.
Art. 4
(Attività che restano nella competenza degli Enti partecipanti)
1. Restano di competenza dei singoli Enti associati:
le attività di individuazione delle opere da realizzare o dei servizi e dei beni da acquistare e delle fonti di finanziamento;
la scelta delle procedure per l’individuazione degli offerenti e dei criteri per la determinazione della migliore offerta;
la nomina del R.u.P. (Responsabile Unico di Procedimento);
in caso di affidamento con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la nomina della Commissione Giudicatrice prevista dall’art. 84 del D.Lgs. 163/2006, cui sarà demandata la valutazione delle offerte tecniche e che opererà con oneri a carico dell’Ente e, di norma, presso la sede del medesimo. I componenti della Commissione, compreso il Presidente, saranno individuati previa intesa tra la SUA e l’Ente, ai sensi del comma 8 del succitato art. 84;
la redazione e l’approvazione dei progetti tecnici; l’adozione dell’atto di aggiudicazione definitiva.
2. Al soggetto competente dell’Ente aderente è demandata la responsabilità della sottoscrizione del Bando di gara, elaborato secondo gli schemi predisposti dalla SUA, la presidenza della commissione Giudicatrice (ove non vi sia, al riguardo, l’individuazione di un soggetto diverso), l’emanazione dell’atto di aggiudicazione definitiva e tutte le competenze successive quali:
la dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione definitiva (art 11, comma 8, del D.Lgs. 163/2006);
la stipula del contratto;
l’attività concernente l’esecuzione del lavoro o la realizzazione del servizio o della fornitura;
la firma e la trasmissione della documentazione necessaria all’attività dell’Osservatorio, nonché le comunicazioni al Gruppo Interforze della Prefettura dei dati relativi all’esecuzione dell’opera;
la trasmissione dei dati per l’adempimento degli obblighi previsti dalla L. 6/11/2012,
n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e la loro pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente aderente.
Restano altresì di competenza dell’Ente associato le attività di verifica delle offerte anormalmente basse.
3. Gli associati, con oneri a proprio carico, possono delegare alla SUA l’attività di validazione dei progetti e tutta l’attività dalla progettazione definitiva al collaudo dell’opera.
Art. 5 (Acquisizione dati)
1. Gli Enti aderenti si impegnano, con la sottoscrizione della presente Convenzione, a fornire alla SUA le informazioni ed i dati necessari alla stessa per lo svolgimento delle proprie attività, compresa la trasmissione del Piano annuale e triennale delle opere pubbliche dopo l’approvazione dei bilanci preventivi degli Enti.
CAPO II
FUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIALE
Art. 6
(Regole di organizzazione e funzionamento)
1. La Stazione Unica Appaltante è operativa presso la ora Città metropolitana di Roma Capitale.
2. La SUA funziona secondo le modalità di organizzazione definite in apposito e separato Regolamento provinciale, concertato con il Nucleo operativo presso la Prefettura.
3. Gli enti contraenti, per garantire il miglior collegamento della SUA con le proprie strutture, provvederanno all’adozione delle modifiche regolamentari eventualmente necessarie.
4. Ciascun Ente contraente trasmette alla SUA, entro il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali fissato ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs. 267/2000, l’elenco dei contratti per i quali si prevede l’affidamento mediante ricorso alla SUA medesima in applicazione della presente Convenzione.
5. Spetta al Responsabile Unico del Procedimento nominato dall’Ente contraente richiedere con propria nota indirizzata al dirigente della SUA l’avvio, rispetto al singolo intervento affidatogli, delle attività di competenza della SUA. Una volta ricevuta tale nota, detto dirigente provvede tempestivamente ad individuare tra i funzionari incardinati presso la SUA il responsabile del procedimento ai sensi degli artt. 4 ss. della Legge n. 241/1990 per quanto attiene alle attività di competenza della SUA, comunicandone immediatamente il nominativo ed i riferimenti al R.u.P. dell’Ente.
6. Gli Enti contraenti sono tenuti a comunicare alla SUA, su richiesta della medesima, ogni informazione utile in merito all’esecuzione dei contratti affidati in applicazione della presente Convenzione. Devono essere in ogni caso portate a conoscenza della SUA tutte le varianti intervenute nel corso dell’esecuzione dei contratti medesimi.
Art. 7
(Schemi tipo e clausole d’obbligo)
1. Gli Enti aderenti si impegnano ad approvare i Xxxxx gara secondo gli schemi tipo definiti dalla SUA con l’ausilio del Nucleo operativo.
Nel Bando di gara, ai fini delle necessarie verifiche antimafia di cui al successivo art. 8, andrà indicato che l’impresa si impegna a comunicare all’Ente committente i dati relativi alle società e alle imprese, anche con riferimento agli assetti societari, chiamati a realizzare l’intervento, compresi i nominativi delle ditte chiamate a svolgere le seguenti forniture o servizi sensibili: trasporto di materiale a discarica, smaltimento rifiuti, fornitura e/o trasporto terra, acquisizioni, dirette e indirette, di materiale di cava per inerti e di materiale di cava a prestito per movimento terra, fornitura e/o trasporto di calcestruzzo, fornitura e/o trasporto di bitume, noli a freddo di macchinari, fornitura e posa in opera e noli a caldo qualora debbano essere assimilati al subappalto ai sensi dell’art. 118 comma 11 D.Lgs. 163/06, servizio di autotrasporto, guardiania di cantiere.
Il Bando dovrà altresì contenere la previsione di clausole di risoluzione espressa, da inserire nei contratti conseguenti alle procedure concorsuali, in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura competente. Nel Bando sarà anche inserita la clausola che l’impresa aggiudicataria si impegna a riferire tempestivamente all’Ente procedente ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione avanzata nel corso dell’esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. Analogo obbligo verrà assunto dalle imprese subappaltatrici e da ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell’intervento. Gli obblighi sopra indicati non sostituiscono in alcun caso l’obbligo di denuncia all’Autorità Giudiziaria. L’accertata violazione dei suddetti obblighi comporterà l’immediata risoluzione del rapporto contrattuale.
Art. 8
(Monitoraggio e verifiche successive di contrasto ai tentativi di infiltrazione mafiosa)
1. L’attività di individuazione del terzo contraente e di esecuzione dei contratti di appalto svolte dalla SUA nonché dagli Enti convenzionati, ai fini della prevenzione e del contrasto alle infiltrazioni della criminalità nel settore dei contratti pubblici, sarà improntata ai principi statuiti nel Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli art. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” come integrato e corretto dal Decreto Legislativo 15 novembre 2012, n. 218, nel codice degli appalti pubblici e nelle ulteriori normative di regolamentazione ed attuazione nonché alla direttiva del Ministro dell’Interno del 23 giugno 2010, n. 4610, avente ad oggetto “Controlli antimafia preventivi nelle attività a rischio di infiltrazione da parte delle organizzazioni criminali”.
La documentazione antimafia verrà acquisita dalla SUA prima della stipula o dell’autorizzazione di contratti e subcontratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in base alle seguenti soglie di valore:
Le forniture e/o servizi sensibili di cui all’articolo 7 saranno sempre soggette alle verifiche antimafia.
Qualora le verifiche effettuate dalla SUA diano esito positivo, troverà applicazione l’art. 94 del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.; qualora la stipula non sia ancora intervenuta, l’Ente convenzionato non potrà stipulare, approvare o autorizzare il contratto o il subcontratto;
qualora la stipula sia già intervenuta, l’Ente dovrà revocare l’autorizzazione o recedere dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite ed il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.
Art. 9 (Anomalie nell’esecuzione)
Gli Enti aderenti alla presente Convenzione si impegnano a segnalare alla Prefettura, attraverso il R.u.P. dell’intervento, eventuali casi di dilazione o ritardo nell’esecuzione della prestazione che non presentino giustificazioni apparenti, le richieste di varianti in corso d’opera o la formulazione di riserve, nonché altre circostanze che possano costituire anomalie, dando comunicazione dei provvedimenti adottati.
La Prefettura effettuerà su quanto segnalato le opportune verifiche con l’ausilio del Gruppo Interforze.
CAPO III
RAPPORTI FRA SOGGETTI CONVENZIONATI
Art. 10
(Decorrenza e durata della convenzione)
1. La presente Convenzione decorre dalla data della sua stipula, avrà durata triennale e si intenderà tacitamente rinnovata se, allo scadere di detto termine, gli Enti aderenti non avranno manifestato formalmente la volontà di non dare corso al rinnovo medesimo.
2. È ammesso il recesso unilaterale dei singoli Enti partecipanti mediante comunicazione scritta indirizzata alla SUA e per conoscenza alla Prefettura di Roma. In tal caso, salvo diverso accordo, la SUA porterà a termine per quanto di propria competenza le procedure di gara il cui Xxxxx risulti già pubblicato, mentre restituirà all’Ente gli atti relativi ai procedimenti che non abbiano ancora raggiunto tale fase.
Art. 11
(Risorse per la gestione associata, rapporti finanziari e garanzie)
1. Le risorse finanziarie per la gestione associata delle funzioni previste nella presente Convenzione sono a carico dei rispettivi Enti.
2. Le somme assegnate alla SUA da parte degli Enti saranno individuate preventivamente nei quadri economici di progetto, alla voce “Spese Generali”.
Al fine di contribuire alle spese di funzionamento della SUA il Comune convenzionato sarà tenuto a versare, per ogni procedura d’appalto conferita alla SUA medesima in attuazione della presente convenzione, una somma pari allo 0,5% dell’importo a base d’asta, ripartita come segue:
una quota pari allo 0,05%, con un limite non inferiore a € 200,00 e non superiore a
€ 5.000,00, destinata al finanziamento delle spese generali della Provincia per il funzionamento della SUA (utenze, spese postali, formazione del personale addetto, ecc.);
una quota pari allo 0,45% a valere sulle somme di cui all’art. 92, comma 5, del
D.Lgs. 163/2006, che la Provincia utilizzerà per incentivare il personale impegnato a vario titolo nell’appalto e negli adempimenti preliminari e successivi previsti dalla convenzione.
3. Le spese di pubblicazione rimangono a carico dell’Ente convenzionato.
4. La SUA redige un rendiconto per ciascun esercizio finanziario, entro il 31 marzo dell’anno successivo, di cui dà notizia agli Enti associati. Eventuali avanzi di gestione saranno rimessi agli Enti, in proporzione all’importo dei lavori appaltati per il tramite dell’Ufficio unico.
Art. 12 (Beni e strutture)
1. La sede della SUA è individuata presso la Città metropolitana di Roma Capitale che provvede a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie per le attività assegnate.
Art. 13
(Strumenti di comunicazione fra i contraenti)
1. Annualmente è prevista una riunione dei soggetti convenzionati per un’analisi delle attività svolte dalla SUA.
CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI
Art. 14
(Esenzione per bollo e registrazione)
Per la presente convenzione si osservano le norme di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642– allegato B – punto 16 – e al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
Art. 15 (Contenzioso di gara)
1. La SUA cura l’eventuale fase pre-contenziosa e contenziosa, su richiesta dell’Ente aderente, rappresentando lo stesso, anche in giudizio, l’Ente aderente in ogni stato e grado tramite l’Avvocatura provinciale, ai sensi dell’art. 2, comma 12, della Legge 24.12.2007, n.244.
Art. 16
(Contenzioso relativo all’attivazione della convenzione)
1. La gestione del contenzioso che dovesse insorgere tra la SUA e l’Ente convenzionato è devoluto alla camera arbitrale di Roma.
Art. 17 (Clausola di adesione)
1. Il presente atto è aperto all’adesione di Enti diversi dai sottoscrittori. L’adesione si perfeziona mediante l’invio di manifestazione di volontà in tal senso alla Città metropolitana di Roma Capitale.
2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si procederà con intese da definirsi di volta in volta con i singoli enti aderenti.
Art. 18 (Adeguamenti)
1. La presente Convenzione, con separato atto, sarà eventualmente adeguata per effetto di successive modifiche normative.
Letto, confermato e sottoscritto digitalmente
Il Vicesindaco metropolitano Il Prefetto di Roma Xxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx
Il Presidente del Consorzio Xxxxxx Xxxxxxxxx