Consiglio dell'Unione europea
Consiglio dell'Unione europea
Bruxelles, 19 aprile 2021 (OR. en)
Fascicolo interistituzionale: 2020/0381 (NLE)
5198/21
ADD 2
UK 6
ATTI LEGISLATIVI E ALTRI STRUMENTI
Oggetto: Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di
Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra
5198/21 ADD 2
GSC.GIP.TFUK
DT/lmm
IT
ALLEGATO 1
REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO DI PARTENARIATO E DEI COMITATI
ARTICOLO 1
Presidente
1. L'Unione e il Regno Unito si comunicano reciprocamente il nome, la funzione e i recapiti dei rispettivi copresidenti designati. Si ritiene che un copresidente sia autorizzato a rappresentare rispettivamente l'Unione o il Regno Unito fino a quando non sia stata comunicata all'altra parte la nomina di un nuovo copresidente.
2. Le decisioni dei copresidenti previste dal presente regolamento interno sono adottate di comune accordo.
3. Un copresidente può essere sostituito da un delegato per una determinata riunione. Il copresidente, o il suo delegato, informa quanto prima della delega l'altro copresidente e il segretariato del consiglio di partenariato. Nel presente regolamento interno i riferimenti ai copresidenti si intendono fatti anche ai delegati.
ARTICOLO 2
Segretariato
Il segretariato del consiglio di partenariato ("segretariato") è composto da un funzionario dell'Unione e un funzionario del governo del Regno Unito. Il segretariato assolve i compiti a esso attribuiti dal presente regolamento interno.
L'Unione e il Regno Unito si comunicano reciprocamente il nome, la funzione e i recapiti del funzionario membro del segretariato del consiglio di partenariato rispettivamente per l'Unione e per il Regno Unito. Si ritiene che tale funzionario continui ad agire in qualità di membro del segretariato per l'Unione o per il Regno Unito fino a quando l'Unione o il Regno Unito non abbiano comunicato la nomina di un nuovo membro.
ARTICOLO 3
Riunioni
1. Le riunioni del consiglio di partenariato sono convocate dal segretariato, alla data e all'ora convenute dai copresidenti. Se l'Unione o il Regno Unito presenta una richiesta di riunione tramite il segretariato, il consiglio di partenariato si adopera per riunirsi entro 30 giorni da tale richiesta, o prima, nei casi previsti dal presente accordo.
2. Il consiglio di partenariato si riunisce alternatamente a Bruxelles e a Londra, salvo che i copresidenti non decidano diversamente.
3. In deroga al paragrafo 2 i copresidenti possono concordare che una riunione del consiglio di partenariato si tenga in videoconferenza o teleconferenza.
ARTICOLO 4
Partecipazione alle riunioni
1. Con ragionevole anticipo rispetto a ciascuna riunione, l'Unione e il Regno Unito si informano a vicenda tramite il segretariato in merito alla composizione prevista delle rispettive delegazioni e indicano il nome e la funzione di ciascun membro della delegazione.
2. Ove opportuno i copresidenti possono, di comune accordo, invitare esperti (cioè funzionari non governativi) ad assistere alle riunioni del consiglio di partenariato affinché forniscano informazioni su argomenti specifici e solo per le parti della riunione in cui vengono discussi tali argomenti specifici.
ARTICOLO 5
Documenti
Il segretariato numera e distribuisce all'Unione e al Regno Unito i documenti scritti su cui sono basate le deliberazioni del consiglio di partenariato.
ARTICOLO 6
Corrispondenza
1. L'Unione e il Regno Unito trasmettono tramite il segretariato la corrispondenza indirizzata al consiglio di partenariato. La corrispondenza può essere trasmessa in qualsiasi forma di comunicazione scritta, anche per posta elettronica.
2. Il segretariato provvede affinché la corrispondenza indirizzata al consiglio di partenariato sia inoltrata ai copresidenti e distribuita, ove opportuno, in conformità dell'articolo 5.
3. Tutta la corrispondenza inviata dai copresidenti, o a questi direttamente indirizzata, è inoltrata al segretariato e distribuita, ove opportuno, in conformità dell'articolo 5.
ARTICOLO 7
Ordine del giorno delle riunioni
1. Per ciascuna riunione il segretariato redige un progetto di ordine del giorno provvisorio. L'ordine del giorno provvisorio è trasmesso ai copresidenti, insieme alla documentazione pertinente, almeno 10 giorni prima della data della riunione.
2. L'ordine del giorno provvisorio contiene i punti richiesti dall'Unione o dal Regno Unito. I punti richiesti sono trasmessi al segretariato, insieme alla documentazione pertinente, almeno 15 giorni prima dell'inizio della riunione.
3. Almeno cinque giorni prima della data della riunione, i copresidenti decidono l'ordine del giorno provvisorio.
4. Il consiglio di partenariato adotta l'ordine del giorno all'inizio di ogni riunione. Su richiesta dell'Unione o del Regno Unito, per consenso può essere iscritto all'ordine del giorno un punto diverso da quelli già contemplati dall'ordine del giorno provvisorio.
5. Di comune accordo i copresidenti possono ridurre o prolungare i periodi precisati ai paragrafi 1, 2 e 3 al fine di tener conto delle esigenze di un determinato caso.
ARTICOLO 8
Verbali
1. Entro 15 giorni dalla fine della riunione il funzionario che funge da membro del segretariato della parte ospitante redige un progetto di verbale di ciascuna riunione, salvo diversa decisione dei copresidenti. Il progetto di verbale viene trasmesso al membro del segretariato dell'altra parte affinché presenti osservazioni. Quest'ultimo può presentare osservazioni entro sette giorni dalla data di ricevimento del progetto di verbale.
2. Di norma il verbale riepiloga ciascun punto dell'ordine del giorno, precisando all'occorrenza:
a) i documenti presentati al consiglio di partenariato;
b) le dichiarazioni che uno dei copresidenti abbia chiesto di mettere a verbale; e
c) le decisioni adottate, le raccomandazioni formulate, le dichiarazioni concordate e le conclusioni approvate su specifici punti.
3. Il verbale comprende un allegato contenente l'elenco dei partecipanti con l'indicazione, per ciascuna delegazione, dei nomi e delle funzioni di tutte le persone che hanno partecipato alla riunione.
4. Il segretariato adegua il progetto di verbale in base alle osservazioni ricevute e il progetto di verbale riveduto è approvato dai copresidenti entro 28 giorni dalla data della riunione o entro qualsiasi altra data concordata dai copresidenti. Approvato il verbale, i membri del segretariato ne autenticano due esemplari mediante l'apposizione della loro firma. L'Unione e il Regno Unito ricevono ciascuno un esemplare autentico. I copresidenti possono concordare che la firma e lo scambio di copie per via elettronica soddisfino tale prescrizione.
ARTICOLO 9
Decisioni e raccomandazioni
1. Tra una riunione e l'altra, il consiglio di partenariato può adottare decisioni o raccomandazioni con procedura scritta. Il testo di un progetto di decisione o di raccomandazione è presentato per iscritto da un copresidente all'altro copresidente nella lingua di lavoro del consiglio di partenariato. L'altra parte dispone di un mese, o di un periodo più lungo specificato dalla parte proponente, per esprimere il proprio accordo sul progetto di decisione o di raccomandazione. Se l'altra parte non esprime il proprio accordo, la decisione o la raccomandazione proposta viene discussa e può essere adottata nella successiva riunione del consiglio di partenariato. I progetti di decisione o di raccomandazione sono considerati adottati dopo che l'altra parte ha espresso il proprio accordo e sono iscritti nel verbale della successiva riunione del consiglio di partenariato a norma dell'articolo 8.
2. Nei casi in cui il consiglio di partenariato adotta decisioni o raccomandazioni, nel titolo di tali atti sono inseriti i termini "decisione" o "raccomandazione" rispettivamente. Il segretariato protocolla ogni decisione o raccomandazione con un numero d'ordine e un riferimento alla data di adozione.
3. Le decisioni adottate dal consiglio di partenariato specificano la data da cui hanno effetto.
4. Le decisioni e le raccomandazioni adottate dal consiglio di partenariato sono redatte in duplice copia nelle lingue facenti fede e firmate dai copresidenti e il segretariato le trasmette all'Unione e al Regno Unito immediatamente dopo la firma. I copresidenti possono concordare che la firma e lo scambio di copie per via elettronica soddisfino la prescrizione relativa alla firma.
ARTICOLO 10
Trasparenza
1. I copresidenti possono concordare che il consiglio di partenariato si riunisca in seduta pubblica.
2. Ciascuna parte può decidere di pubblicare le decisioni e le raccomandazioni del consiglio di partenariato nelle rispettive Gazzette ufficiali o online.
3. Se l'Unione o il Regno Unito presenta al consiglio di partenariato informazioni riservate o protette dalla divulgazione in base alle proprie disposizioni legislative o regolamentari, l'altra parte tratta le informazioni ricevute come riservate.
4. Gli ordini del giorno provvisori delle riunioni sono resi pubblici prima dello svolgimento della riunione del consiglio di partenariato. I verbali delle riunioni sono resi pubblici dopo essere stati approvati conformemente all'articolo 8.
5. La pubblicazione dei documenti di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 è effettuata in conformità delle norme di entrambe le parti applicabili in materia di protezione dei dati.
ARTICOLO 11
Lingue
1. Le lingue ufficiali del consiglio di partenariato sono le lingue ufficiali dell'Unione e del Regno Unito.
2. La lingua di lavoro del consiglio di partenariato è l'inglese. Salvo che i copresidenti non decidano diversamente, il consiglio di partenariato delibera in base a documenti redatti in inglese.
3. Il consiglio di partenariato adotta le decisioni relative alla modifica o all'interpretazione del presente accordo nelle lingue dei testi facenti fede del presente accordo. Tutte le altre decisioni del consiglio di partenariato, comprese quelle che modificano il presente regolamento interno, sono adottate nella lingua di lavoro di cui al paragrafo 2.
ARTICOLO 12
Spese
1. L'Unione e il Regno Unito si assumono rispettivamente l'onere delle spese sostenute per partecipare alle riunioni del consiglio di partenariato.
2. Le spese relative all'organizzazione delle riunioni e alla riproduzione dei documenti sono a carico della parte ospitante.
3. Le spese relative all'interpretazione nelle o dalle lingue di lavoro del consiglio di partenariato durante le riunioni sono a carico della parte che chiede l'interpretazione.
4. Xxxxxxxx parte è responsabile della traduzione, se richiesta a norma dell'articolo 11, delle decisioni e degli altri documenti nella propria lingua ufficiale o nelle proprie lingue ufficiali e sostiene le spese che tale traduzione comporta.
ARTICOLO 13
Comitati
1. Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, ai comitati si applicano, mutatis mutandis, gli articoli da 1 a 12.
2. I comitati informano il consiglio di partenariato del calendario e dell'ordine del giorno delle loro riunioni con sufficiente anticipo e riferiscono al consiglio di partenariato sui risultati e sulle conclusioni di ciascuna riunione.
ALLEGATO 2
NOTE INTRODUTTIVE ALLE REGOLE DI ORIGINE SPECIFICHE PER PRODOTTO
NOTA 1
Principi generali
1. Il presente allegato fissa le regole generali per le prescrizioni applicabili dell'allegato 3 di cui all'articolo 39, paragrafo 1, lettera c), del presente accordo.
2. Ai fini del presente allegato e dell'allegato 3, le regole di origine per i prodotti ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 1, lettera c), del presente accordo riguardano la modifica della classificazione tariffaria, un processo di produzione, un valore o peso massimo dei materiali non originari o qualsiasi altra prescrizione specificata nel presente allegato e nell'allegato 3.
3. Il riferimento al peso in una regola di origine specifica per prodotto indica il peso netto, ossia il peso di un materiale o di un prodotto escluso il peso di qualsiasi imballaggio.
4. Il presente allegato e l'allegato 3 si basano sul sistema armonizzato, come modificato il 1° gennaio 2017.
NOTA 2
Struttura dell'elenco delle regole di origine specifiche per prodotto
1. All'occorrenza, le note sulle sezioni o sui capitoli sono lette in combinato disposto con le regole di origine specifiche per prodotto relative alla sezione, al capitolo, alla voce o alla sottovoce pertinente.
2. Ogni regola di origine specifica per prodotto di cui alla colonna 2 dell'allegato 3 si applica al prodotto corrispondente indicato nella colonna 1 dell'allegato 3.
3. Se un prodotto è soggetto a regole di origine alternative specifiche per prodotto, il prodotto è originario di una parte se soddisfa una delle alternative.
4. Se un prodotto è soggetto a una regola di origine specifica per prodotto che include diverse prescrizioni, il prodotto è originario di una parte solo se soddisfa tutte le prescrizioni.
5. Ai fini del presente allegato e dell'allegato 3 si applicano le seguenti definizioni:
a) "sezione", una sezione del sistema armonizzato;
b) "capitolo", le prime due cifre del numero di classificazione tariffaria nell'ambito del sistema armonizzato;
c) "voce": le prime quattro cifre del numero di classificazione tariffaria nell'ambito del sistema armonizzato; e
d) "sottovoce", le prime sei cifre del numero di classificazione tariffaria nell'ambito del sistema armonizzato.
6. Ai fini delle regole di origine specifiche per prodotto si applicano le abbreviazioni seguenti:
"CC": la produzione da materiali non originari inclusi in qualsiasi capitolo, esclusi i materiali inclusi nello stesso capitolo del prodotto; ciò significa che qualsiasi materiale non originario utilizzato nella produzione del prodotto deve essere classificato nell'ambito di un capitolo (livello a 2 cifre del sistema armonizzato) diverso da quello del prodotto (cioè un cambiamento di capitolo);
"CTH": la produzione da materiali non originari inclusi in qualsiasi voce, esclusi i materiali inclusi nella stessa voce del prodotto; ciò significa che qualsiasi materiale non originario utilizzato nella produzione del prodotto deve essere classificato nell'ambito di una voce (livello a 4 cifre del sistema armonizzato) diversa da quella del prodotto (cioè un cambiamento di voce);
"CTSH": la produzione da materiali non originari inclusi in qualsiasi sottovoce, esclusi i materiali inclusi nella stessa sottovoce del prodotto; ciò significa che qualsiasi materiale non originario utilizzato nella produzione del prodotto deve essere classificato nell'ambito di una sottovoce (livello a 6 cifre del sistema armonizzato) diversa da quella del prodotto (cioè un cambiamento di sottovoce).
NOTA 3
Applicazione delle regole di origine specifiche per prodotto
1. L'articolo 39 del presente accordo, relativo ai prodotti che hanno acquisito il carattere originario e che sono utilizzati nella produzione di altri prodotti, si applica indipendentemente dal fatto che tale carattere sia stato acquisito nello stesso stabilimento di una parte, dove sono utilizzati tali prodotti.
2. Se una regola di origine specifica per prodotto esclude specificamente determinati materiali non originari o stabilisce che il valore o il peso di un determinato materiale non originario non deve superare una determinata soglia, dette condizioni non si applicano ai materiali non originari classificati altrove nel sistema armonizzato.
Esempio 1: quando la regola per i bulldozer (sottovoce 8429.11) prevede: "CTH, eccetto da materiali non originari della voce 84.31", l'impiego di materiali non originari classificati in voci diverse da 84.29 e 84.31 – quali viti (voce 73.18), fili e conduttori isolati per l'elettricità (voce 85.44) e vari apparecchi elettronici (capitolo 85) – non è limitato.
Esempio 2: quando la regola per la voce 35.05 (destrina e altri amidi e fecole modificati; colle a base di amidi o di fecole ecc.) prevede: "CTH, eccetto da materiali non originari della voce 11.08", l'impiego di materiali non originari classificati in voci diverse da 11.08 (amidi e fecole, inulina), quali i materiali del capitolo 10 (cereali), non è limitato.
3. Se una regola di origine specifica per prodotto stabilisce che un prodotto deve essere fabbricato a partire da un determinato materiale, ciò non vieta l'utilizzo di altri materiali che non sono in grado di soddisfare tale regola a causa della loro natura intrinseca.
NOTA 4
Calcolo del valore massimo dei materiali non originari
Ai fini delle regole di origine specifiche per prodotto si applicano le definizioni seguenti:
a) per "valore in dogana" si intende il valore determinato in conformità dell'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII del GATT 1994;
b) per "EXW" o "prezzo franco fabbrica" si intende
i) il prezzo del prodotto pagato o da pagare al produttore nel cui stabilimento è stata eseguita l'ultima lavorazione o trasformazione, purché comprensivo del valore di tutti i materiali utilizzati e di tutti gli altri costi sostenuti nella produzione del prodotto, meno le eventuali imposte interne che sono o possono essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto; o
ii) se non vi è alcun prezzo pagato o pagabile o se il prezzo effettivamente corrisposto non rispecchia tutti i costi realmente sostenuti per la produzione del prodotto, il valore di tutti i materiali utilizzati e tutti gli altri costi sostenuti nella produzione del prodotto nella parte esportatrice:
A) inclusi le spese di vendita, generali e amministrative, nonché gli utili, che possono essere ragionevolmente assegnati al prodotto; e
B) escluse le spese di trasporto, di assicurazione e tutte le altre spese sostenute per il trasporto del prodotto ed eventuali imposte interne della parte esportatrice, che sono o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto;
iii) ai fini del punto i), quando l'ultima produzione è stata data in appalto a un produttore, il termine "produttore" di cui al punto i) si riferisce alla persona che ha incaricato il subappaltatore;
c) per "MaxNOM" si intende il valore massimo dei materiali non originari, espresso in percentuale e calcolato secondo la formula seguente:
VNM
MaxNOM (%) = × 100 EXW
d) per "VNM" si intende il valore dei materiali non originari utilizzati nella produzione del prodotto che ne costituisce il valore doganale al momento dell'importazione, inclusi i costi di trasporto ed eventuali spese di assicurazione, imballaggio e tutte le altre spese sostenute per il trasporto dei materiali al porto di importazione nel territorio della parte in cui è situato il produttore del prodotto. Se il valore dei materiali non originari non è noto e non può essere stabilito, si utilizza il primo prezzo verificabile pagato per essi nell'Unione o nel Regno Unito; il valore dei materiali non originari utilizzati nella produzione del prodotto può essere calcolato sulla base della formula relativa al valore medio ponderato o di un altro metodo di valutazione dell'inventario basato sui principi contabili generalmente accettati nella parte.
NOTA 5
Definizioni dei processi di cui alle sezioni V, VI e VII dell'allegato 3
Ai fini delle regole di origine specifiche per prodotto si applicano le definizioni seguenti:
a) per "procedimenti biotecnologici" si intende
i) la coltura biologica o biotecnologica (compresa la coltura cellulare), l'ibridazione, la modifica genetica di microorganismi (batteri, virus, compresi i batteriofagi ecc.) o di cellule umane, animali o vegetali; e
ii) la produzione, l'isolamento o la depurazione di strutture cellulari e intracellulari (geni isolati, frammenti di geni e plasmidi) o la fermentazione;
b) per "modifica della dimensione delle particelle" si intende la modifica deliberata e controllata della dimensione delle particelle di un prodotto, con modalità diverse dalla semplice spremitura o pigiatura, che produce un prodotto con una determinata dimensione delle particelle, una determinata distribuzione delle dimensioni delle particelle o una superficie definita che è rilevante ai fini del prodotto e con caratteristiche fisiche o chimiche diverse da quelle delle materie prime;
c) per "reazione chimica" si intende un processo, comprendente un processo biochimico, che produce una molecola con una nuova struttura, rompendo legami intramolecolari e formandone di nuovi o modificando la disposizione spaziale degli atomi in una molecola, a eccezione delle seguenti che non sono considerate reazioni chimiche ai fini della presente definizione:
i) la dissoluzione in acqua o in altri solventi;
ii) l'eliminazione di solventi, compresa l'acqua come solvente; o
iii) l'aggiunta o l'eliminazione di acqua di cristallizzazione;
d) per "distillazione" si intende
i) la distillazione atmosferica: un processo di separazione in cui gli oli di petrolio sono convertiti, in una torre di distillazione, in frazioni in base al punto di ebollizione e in seguito il vapore è condensato in diverse frazioni di gas liquefatti; i prodotti ottenuti dalla distillazione di petrolio possono includere gas di petrolio liquefatto, nafta, benzina, cherosene, gasolio o combustibile per riscaldamento, gasolio leggero e olio lubrificante; e
ii) la distillazione sotto vuoto: distillazione a pressione inferiore alla pressione atmosferica, ma non così bassa da classificare come distillazione molecolare; la distillazione sotto vuoto è utilizzata per la distillazione di materiali altobollenti e termosensibili, quali distillati pesanti del petrolio per produrre gasolio pesante sotto vuoto e residui;
e) per "separazione di isomeri" si intende l'isolamento o la separazione di isomeri da una miscela di isomeri;
f) per "miscelatura e mescolatura" si intende la miscelatura o la mescolatura deliberata e proporzionalmente controllata di materiali, compresa la dispersione, a eccezione dell'aggiunta di diluenti, al solo fine di conformarsi a specifiche che risultano nella produzione di un prodotto con caratteristiche fisiche o chimiche che sono pertinenti ai fini o agli impieghi del prodotto e sono diverse da quelle delle materie prime;
g) per "produzione di materiali standard" (comprese le soluzioni standard) si intende la produzione di un preparato adatto all'uso nell'analisi, nella calibratura o nella referenziazione con precisi gradi di purezza o proporzioni certificati dal produttore; e
h) per "depurazione" si intende un processo che risulta nell'eliminazione di almeno l'80 % del tenore di impurità o nella riduzione o eliminazione di impurità in modo da ottenere un bene adatto a una o più delle applicazioni seguenti:
i) sostanze farmaceutiche, mediche, cosmetiche, veterinarie o alimentari;
ii) prodotti chimici e reagenti per usi analitici, diagnostici o di laboratorio;
iii) elementi e componenti per l'uso in microelettronica;
iv) usi ottici specializzati;
v) uso biotecnico, per esempio nella coltura cellulare, nella tecnologia genetica o come catalizzatore;
vi) vettori usati in processi di separazione; o
vii) usi di tipo nucleare.
NOTA 6
Definizioni dei termini utilizzati nella sezione XI dell'allegato 3
Ai fini delle regole di origine specifiche per prodotto si applicano le definizioni seguenti:
a) per "fibre sintetiche o artificiali in fiocco" si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci da 55.01 a 55.07;
b) per "fibre naturali" si intendono le fibre diverse da quelle sintetiche o artificiali il cui uso è limitato allo stadio precedente alla filatura, compresi i cascami; salvo diversa indicazione, inoltre, l'espressione "fibre naturali" comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate. Le "fibre naturali" comprendono i crini della voce 05.11, la seta delle voci 50.02 e 50.03, le fibre di lana, i peli fini o grossolani delle voci da 51.01 a 51.05, le fibre di cotone delle voci da 52.01 a 52.03 e le altre fibre vegetali delle voci da 53.01 a 53.05;
c) per "stampa" si intende una tecnica mediante la quale viene conferito, in modo permanente, a un substrato tessile una funzione oggettivamente valutata, quale colore, progettazione o prestazioni tecniche, utilizzando la serigrafia, la stampa a rulli, digitale o a trasferimento termico; e
d) per "stampa (operazione indipendente)" si intende una tecnica mediante la quale viene conferito, in modo permanente, a un substrato tessile una funzione oggettivamente valutata, quale colore, progettazione o prestazioni tecniche, utilizzando la serigrafia, la stampa a rulli, digitale o a trasferimento termico insieme ad almeno due operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura, gasatura, processo di air-tumbler, tenditura, macinazione, vaporizzazione e restringimento e decatissaggio a
umido), a condizione che il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il 50 % dell'EXW del prodotto.
NOTA 7
Tolleranze applicabili ai prodotti contenenti due o più materiali tessili di base
1. Ai fini della presente nota i materiali tessili di base sono i seguenti:
a) seta;
b) lana;
c) peli grossolani;
d) peli fini;
e) crini;
f) cotone;
g) carta e materiali per la fabbricazione della carta;
h) lino;
i) canapa;
j) iuta e altre fibre tessili liberiane;
k) sisal e altre fibre tessili del genere Agave;
l) cocco, abaca, ramiè e altre fibre tessili vegetali;
m) filamenti sintetici;
n) filamenti artificiali;
o) filamenti conduttori elettrici;
p) fibre sintetiche in fiocco di polipropilene;
q) fibre sintetiche in fiocco di poliestere;
r) fibre sintetiche in fiocco di poliammide;
s) fibre sintetiche in fiocco di poliacrilonitrile;
t) fibre sintetiche in fiocco di poliimmide;
u) fibre sintetiche in fiocco di politetrafluoroetilene;
v) fibre sintetiche in fiocco di poli(solfuro di fenilene);
w) fibre sintetiche in fiocco di poli(cloruro di vinile);
x) altre fibre sintetiche in fiocco;
y) fibre artificiali in fiocco di viscosa;
z) altre fibre artificiali in fiocco;
aa) filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti;
bb) filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti;
cc) prodotti della voce 56.05 (filati metallici e filati metallizzati) nella cui composizione entra un nastro consistente di un'anima di foglio di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica;
dd) altri prodotti della voce 56.05; ee) fibre di vetro; e
ff) fibre metalliche.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento alla presente nota nell'allegato 3, le condizioni indicate nella colonna 2 non sono applicabili, come tolleranza, ai materiali tessili di base non originari utilizzati nella produzione di un prodotto, purché:
a) il prodotto contenga due o più materiali tessili di base; e
b) il peso totale dei materiali tessili di base non originari non superi il 10 % del peso totale di tutti i materiali tessili di base utilizzati.
Esempio: per un tessuto di lana della voce 51.12 che contiene filati di lana della voce 51.07, filati sintetici di fibre in fiocco della voce 55.09 e materiali diversi dai materiali tessili di base non originari, filati di lana non originari che non soddisfano la prescrizione di cui all'allegato 3, o filati sintetici non originari che non soddisfano la prescrizione di cui all'allegato 3, o una combinazione di entrambi, tali materiali possono essere utilizzati, purché il loro peso totale non superi il 10 % del peso di tutti i materiali tessili di base.
3. In deroga al paragrafo 2, lettera b), nel caso di prodotti che contengono "filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti", la tolleranza massima corrisponde al 20 %. La percentuale di altri materiali tessili di base non originari non supera tuttavia il 10 %.
4. In deroga al paragrafo 2, lettera b), nel caso di prodotti contenenti un "nastro consistente di un'anima di foglio di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura tra due pellicole di plastica", la tolleranza massima corrisponde al 30 %. La percentuale di altri materiali tessili di base non originari non supera tuttavia il 10 %.
NOTA 8
Altre tolleranze applicabili ad alcuni prodotti tessili
1. Nei casi in cui è fatto riferimento alla presente nota nell'allegato 3, possono essere utilizzati materiali tessili non originari (a eccezione di fodere o controfodere) che non soddisfano le prescrizioni di cui alla colonna 2 per il prodotto finito in questione, purché siano classificati nell'ambito di una voce diversa da quella del prodotto e il loro valore non superi l'8 % dell'EXW del prodotto.
2. I materiali non originari che non sono classificati nell'ambito dei capitoli da 50 a 63, anche contenenti materiali tessili, possono essere utilizzati senza restrizioni nella produzione di prodotti tessili di cui nell'ambito dei capitoli da 50 a 63.
Esempio: se una prescrizione di cui all'allegato 3 dispone che si usi il filato per un determinato prodotto tessile, come i pantaloni, ciò non vieta l'uso di materiali non originari metallici, come i bottoni, poiché questi non sono classificati nell'ambito dei capitoli da 50 a
63. Per gli stessi motivi, ciò non vieta l'uso di chiusure lampo non originarie, anche se queste normalmente contengono materiali tessili.
3. Se una prescrizione di cui all'allegato 3 fissa un valore massimo di materiali non originari, si tiene conto del valore dei materiali non originari non classificati nell'ambito dei capitoli da 50 a 63 nel calcolo del valore dei materiali non originari.
NOTA 9
Prodotti agricoli
I prodotti agricoli classificati nella sezione II del sistema armonizzato e nella voce 24.01, coltivati o raccolti nel territorio di una delle parti, sono considerati originari del territorio di tale parte anche se ottenuti da sementi, bulbi, portainnesti, talee, marze, germogli, gemme o altre parti vive di piante importate da un paese terzo.
ALLEGATO 3
REGOLE DI ORIGINE SPECIFICHE PER PRODOTTO
Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2017) compresa la descrizione specifica | Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto |
SEZIONE I | ANIMALI VIVI; PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE |
Capitolo 1 | Animali vivi |
01.01-01.06 | Tutti gli animali del capitolo 1 sono interamente ottenuti. |
Capitolo 2 | Carni e frattaglie commestibili |
02.01-02.10 | Produzione in cui tutti i materiali dei capitoli 1 o 2 utilizzati sono interamente ottenuti. |
Capitolo 3 | Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici |
03.01-03.08 | Produzione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti. |
Capitolo 4 | Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove |
04.01-04.10 | Produzione in cui: - tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti; e - il peso totale dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non supera il 20 % del peso del prodotto. |
Capitolo 5 | Altri prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove |
05.01-05.11 | Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce. |
Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2017) compresa la descrizione specifica | Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto |
SEZIONE II | PRODOTTI VEGETALI |
Capitolo 6 | Alberi vivi e altre piante; bulbi, radici e simili; fiori recisi e fogliame ornamentale |
06.01-06.04 | Produzione in cui tutti i materiali del capitolo 6 utilizzati sono interamente ottenuti. |
Capitolo 7 | Ortaggio o legumi, piante, radici e tuberi, mangerecci |
07.01-07.14 | Produzione in cui tutti i materiali del capitolo 7 utilizzati sono interamente ottenuti. |
Capitolo 8 | Frutta e frutta a guscio commestibili; scorze di agrumi o di meloni |
08.01-08.14 | Produzione in cui: - tutti i materiali del capitolo 8 utilizzati sono interamente ottenuti; e - il peso totale dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non supera il 20 % del peso del prodotto. |
Capitolo 9 | Caffè, tè, mate e spezie |
09.01-09.10 | Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce. |
Capitolo 10 | Cereali |
10.01-10.08 | Produzione in cui tutti i materiali del capitolo 10 utilizzati sono interamente ottenuti. |
Capitolo 11 | Prodotti della macinazione; malto; xxxxx e fecole; inulina; glutine di frumento |
11.01-11.09 | Produzione in cui tutti i materiali dei capitoli 10 e 11, delle voci 07.01, 07.14, 23.02 e 23.03 o della sottovoce 0710.10 utilizzati sono interamente ottenuti. |
Capitolo 12 | Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi |
12.01-12.14 | CTH |
Capitolo 13 | Gomma lacca; gomme, resine e altri succhi ed estratti vegetali |
Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2017) compresa la descrizione specifica | Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto |
13.01-13.02 | Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce in cui il peso totale dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non supera il 20 % del peso del prodotto. |
Capitolo 14 | Materie da intreccio di origine vegetale; prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove |
14.01-14.04 | Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce. |
SEZIONE III | GRASSI E OLI ANIMALI O VEGETALI; PRODOTTI DELLA LORO SCISSIONE; GRASSI ALIMENTARI LAVORATI; CERE DI ORIGINE ANIMALE O VEGETALE |
Capitolo 15 | Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale |
15.01-15.04 | CTH |
15.05-15.06 | Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce. |
15.07-15.08 | CTSH |
15.09-15.10 | Produzione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti. |
15.11-15.15 | CTSH |
15.16-15.17 | CTH |
15.18-15.19 | CTSH |
15.20 | Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce. |
15.21-15.22 | CTSH |
SEZIONE IV | PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI; BEVANDE, LIQUIDI ALCOLICI E ACETI; TABACCHI E SUCCEDANEI DEL TABACCO LAVORATI |
Capitolo 16 | Preparazioni di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici |
Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2017) compresa la descrizione specifica | Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto |
1601.00-1604.18 | Produzione in cui tutti i materiali dei capitoli 1, 2, 3 e 16 utilizzati sono interamente ottenuti1. |
1604.19 | CC |
1604.20 | |
- Preparazioni di surimi: | CC |
- Altri | Produzione in cui tutti i materiali dei capitoli 3 e 16 utilizzati sono interamente ottenuti2. |
1604.31-1605.69 | Produzione in cui tutti i materiali dei capitoli 3 o 16 utilizzati sono interamente ottenuti. |
Capitolo 17 | Zuccheri e prodotti a base di zuccheri |
17.01 | CTH |
17.02 | CTH, a condizione che il peso totale dei materiali non originari delle voci da 11.01 a 11.08, 17.01 e 17.03 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto. |
17.03 | CTH |
1 Le preparazioni o le conserve di tonno, tonnetto striato e bonito (Sarda spp.), interi o in pezzi (tranne macinati) classificate nell'ambito della sottovoce 1604.14 possono essere considerate originarie in base a regole di origine specifiche per prodotto alternative entro i limiti dei contingenti annui specificati nell'allegato 4.
2 Le preparazioni o le conserve di tonno, tonnetto striato o altre specie del genere Euthynnus (tranne interi o in pezzi) classificate nell'ambito della sottovoce 1604.20 possono essere considerate originarie in base a regole di origine specifiche per prodotto alternative entro i limiti dei contingenti annui specificati nell'allegato 4.
Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2017) compresa la descrizione specifica | Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto |
17.04 | |
- Preparazione detta "cioccolato bianco" | CTH, a condizione che: a) tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti; e b) i) il peso totale dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non superi il 40 % del peso del prodotto; o ii) il valore dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
- Altri | CTH, a condizione che: - tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti; e - il peso totale dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non superi il 40 % del peso del prodotto. |
Capitolo 18 | Cacao e sue preparazioni |
18.01-18.05 | CTH |
1806.10 | CTH, a condizione che: - tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti; e - il peso totale dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non superi il 40 % del peso del prodotto. |
Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2017) compresa la descrizione specifica | Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto |
1806.20-1806.90 | CTH, a condizione che: a) tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti; e b) i) il peso totale dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non superi il 40 % del peso del prodotto; o ii) il valore dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
Capitolo 19 | Preparazioni a base di cereali, di farine, di amidi, di fecole o di latte; prodotti della pasticceria |
19.01-19.05 | CTH, a condizione che: - tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti; - il peso totale dei materiali non originari dei capitoli 2, 3 e 16 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto; - il peso totale dei materiali non originari delle voci 10.06 e 11.08 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto; e - il peso totale dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non superi il 40 % del peso del prodotto. |
Capitolo 20 | Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante |
20.01 | CTH |
20.02-20.03 | Produzione in cui tutti i materiali del capitolo 7 utilizzati sono interamente ottenuti. |
20.04-20.09 | CTH, a condizione che il peso totale dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non superi il 40 % del peso del prodotto. |
Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2017) compresa la descrizione specifica | Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto |
Capitolo 21 | Preparazioni alimentari diverse |
21.01-21.02 | CTH, a condizione che: - tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti; e - il peso totale dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto. |
2103.10 2103.20 2103.90 | CTH; tuttavia possono essere utilizzate la farina di senape o la senape preparata non originarie. |
2103.30 | Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce. |
21.04-21.06 | CTH, a condizione che: - tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti; e - il peso totale dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto. |
Capitolo 22 | Bevande, liquidi alcolici e aceti |
22.01-22.06 | CTH, eccetto da materiali non originari delle voci 22.07 e 22.08, a condizione che: - tutti i materiali delle sottovoci 0806.10, 2009.61 e 2009.69 utilizzati siano interamente ottenuti; - tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti; e - il peso totale dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto. |
22.07 | CTH, eccetto da materiali non originari della voce 22.08, a condizione che tutti i materiali del capitolo 10, delle sottovoci 0806.10, 2009.61 e 2009.69 utilizzati siano interamente ottenuti. |
Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2017) compresa la descrizione specifica | Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto |
22.08-22.09 | CTH, eccetto da materiali non originari delle voci 22.07 e 22.08, a condizione che tutti i materiali delle sottovoci 0806.10, 2009.61 e 2009.69 utilizzati siano interamente ottenuti. |
Capitolo 23 | Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali |
23.01 | CTH |
2302.10-2303.10 | CTH, a condizione che il peso dei materiali non originari del capitolo 10 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto. |
2303.20-2308.00 | CTH |
23.09 | CTH, a condizione che: - tutti i materiali dei capitoli 2 e 4 utilizzati siano interamente ottenuti; - il peso totale dei materiali non originari delle voci da 10.01 a 10.04, 10.07 e 10.08, del capitolo 11, e delle voci 23.02 e 23.03 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto; e - il peso totale dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto. |
Capitolo 24 | Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati |
24.01 | Produzione in cui tutti i materiali della voce 24.01 sono interamente ottenuti. |
2402.10 | Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce, a condizione che il peso totale dei materiali non originari della voce 24.01 utilizzati non superi il 30 % del peso dei materiali del capitolo 24 utilizzati. |
2402.20 | Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e del tabacco da fumo della sottovoce 2403.19, e in cui almeno il 10 % in peso di tutti i materiali della voce 24.01 utilizzati è interamente ottenuto. |
Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2017) compresa la descrizione specifica | Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto |
2402.90 | Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce, a condizione che il peso totale dei materiali non originari della voce 24.01 utilizzati non superi il 30 % del peso dei materiali del capitolo 24 utilizzati. |
24.03 | CTH in cui almeno il 10 % in peso di tutti i materiali della voce 24.01 utilizzati è interamente ottenuto. |
SEZIONE V | PRODOTTI MINERALI Nota relativa alla sezione: per le definizioni delle norme orizzontali di lavorazione di cui alla presente sezione cfr. la nota 5 dell'allegato 2. |
Capitolo 25 | Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi |
25.01-25.30 | CTH; o MaxNOM 70 % (EXW). |
Capitolo 26 | Minerali, scorie e ceneri |
26.01-26.21 | CTH |
Capitolo 27 | Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali |
27.01-27.09 | Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce. |
27.10 | CTH, eccetto da biodiesel non originario delle sottovoci 3824.99 o 3826.00; o distillazione o reazione chimica, a condizione che il biodiesel (compreso l'olio vegetale idrotrattato) della voce 27.10 e delle sottovoci 3824.99 e 3826.00 utilizzato sia ottenuto mediante esterificazione, transesterificazione o idrotrattamento. |
27.11-27.15 | Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce. |
Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2017) compresa la descrizione specifica | Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto |
SEZIONE VI | PRODOTTI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE O DELLE INDUSTRIE CONNESSE Nota relativa alla sezione: per le definizioni delle norme orizzontali di lavorazione di cui alla presente sezione cfr. la nota 5 dell'allegato 2. |
Capitolo 28 | Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi |
28.01-28.53 | CTSH; reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; o MaxNOM 50 % (EXW). |
Capitolo 29 | Prodotti chimici organici |
2901.10-2905.42 | CTSH; reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; o MaxNOM 50 % (EXW). |
2905.43-2905.44 | CTH, eccetto da materiali non originari della voce 17.02 e della sottovoce 3824.60. |
2905.45 | CTSH, tuttavia possono essere utilizzati i materiali non originari della stessa sottovoce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; o MaxNOM 50 % (EXW). |
Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2017) compresa la descrizione specifica | Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto |
2905.49-2942 | CTSH; reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; o MaxNOM 50 % (EXW). |
Capitolo 30 | Prodotti farmaceutici |
30.01-30.06 | CTSH; reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; o MaxNOM 50 % (EXW). |
Capitolo 31 | Concimi |
31.01-31.04 | CTH, tuttavia possono essere utilizzati i materiali non originari della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % dell'EXW del prodotto; o MaxNOM 40 % (EXW). |
31.05 | |
-Nitrato di sodio -Calcio cianammide -Solfato di potassio -Solfato di potassio e di magnesio | CTH, tuttavia possono essere utilizzati i materiali non originari della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % dell'EXW del prodotto; o MaxNOM 40 % (EXW). |
Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2017) compresa la descrizione specifica | Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto |
-Altri | CTH, tuttavia possono essere utilizzati i materiali non originari della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % dell'EXW del prodotto, e in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il 50 % dell'EXW del prodotto; o MaxNOM 40 % (EXW). |
Capitolo 32 | Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti e altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri |
32.01-32.15 | CTSH; reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; o MaxNOM 50 % (EXW). |
Capitolo 33 | Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toeletta, preparati e preparazioni cosmetiche |
33.01 | CTSH; reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; o MaxNOM 50 % (EXW). |
3302.10 | CTH, tuttavia possono essere utilizzati i materiali non originari della sottovoce 3302.10 a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % dell'EXW del prodotto. |
Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2017) compresa la descrizione specifica | Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto |
3302.90 | CTSH; reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; o MaxNOM 50 % (EXW). |
33.03 | Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce. |
33.04 -33.07 | CTSH; reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; o MaxNOM 50 % (EXW). |
Capitolo 34 | Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli; "cere per l'odontoiatria" e composizioni per l'odontoiatria a base di gesso |
34.01-34.07 | CTSH; reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; o MaxNOM 50 % (EXW). |
Capitolo 35 | Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi |
35.01-35.04 | CTH, eccetto da materiali non originari del capitolo 4. |
35.05 | CTH, eccetto da materiali non originari della voce 11.08. |
Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2017) compresa la descrizione specifica | Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto |
35.06-35.07 | CTSH; reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; o MaxNOM 50 % (EXW). |
Capitolo 36 | Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili |
36.01-36.06 | CTSH; reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; o MaxNOM 50 % (EXW). |
Capitolo 37 | Prodotti per la fotografia o per la cinematografia |
37.01-37.07 | CTSH; reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; o MaxNOM 50 % (EXW). |
Capitolo 38 | Prodotti vari delle industrie chimiche |
Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2017) compresa la descrizione specifica | Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto |
38.01-38.08 | CTSH; reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; o MaxNOM 50 % (EXW). |
3809.10 | CTH, eccetto da materiali non originari delle voci 11.08 e 35.05. |
3809.91-3822.00 | CTSH; reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; o MaxNOM 50 % (EXW). |
38.23 | Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce. |
3824.10-3824.50 | CTSH; reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; o MaxNOM 50 % (EXW). |
3824.60 | CTH, eccetto da materiali non originari delle sottovoci 2905.43 e 2905.44. |
Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2017) compresa la descrizione specifica | Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto |
3824.71-3825.90 | CTSH; reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; o MaxNOM 50 % (EXW). |
38.26 | Produzione in cui il biodiesel è ottenuto mediante transesterificazione, esterificazione o idrotrattamento. |
SEZIONE VII | MATERIE PLASTICHE E LAVORI DI TALI MATERIE; GOMMA E LAVORI DI GOMMA Nota relativa alla sezione: per le definizioni delle norme orizzontali di lavorazione di cui alla presente sezione cfr. la nota 5 dell'allegato 2. |
Capitolo 39 | Materie plastiche e lavori di tali materie |
39.01-39.15 | CTSH; reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; o MaxNOM 50 % (EXW). |
39.16-39.19 | CTH; o MaxNOM 50 % (EXW). |
39.20 | CTSH; o MaxNOM 50 % (EXW). |
Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2017) compresa la descrizione specifica | Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto |
39.21-39.22 | CTH; o MaxNOM 50 % (EXW). |
3923.10-3923.50 | CTSH; o MaxNOM 50 % (EXW). |
3923.90-3925.90 | CTH; o MaxNOM 50 % (EXW). |
39.26 | CTSH; o MaxNOM 50 % (EXW). |
Capitolo 40 | Gomma e lavori di gomma |
40.01-40.11 | CTH; o MaxNOM 50 % (EXW). |
4012.11-4012.19 | CTSH; o rigenerazione di pneumatici usati. |
4012.20-4017.00 | CTH; o MaxNOM 50 % (EXW). |
Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2017) compresa la descrizione specifica | Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto |
SEZIONE VIII | PELLI, XXXXX, PELLI DA PELLICCERIA E LAVORI DI QUESTE MATERIE; OGGETTI DI SELLERIA E FINIMENTI; OGGETTI DA VIAGGIO, BORSE, BORSETTE E SIMILI CONTENITORI; LAVORI DI BUDELLA (DIVERSI DAL PELO DI MESSINA (CRINE DI FIRENZE)) |
Capitolo 41 | Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio |
41.01-4104.19 | CTH |
4104.41-4104.49 | CTSH, eccetto da materiali non originari delle sottovoci da 4104.41 a 4104.49. |
4105.10 | CTH |
4105.30 | CTSH |
4106.21 | CTH |
4106.22 | CTSH |
4106.31 | CTH |
4106.32-4106.40 | CTSH |
4106.91 | CTH |
4106.92 | CTSH |
41.07-41.13 | CTH, eccetto da materiali non originari delle sottovoci 4104.41, 4104.49, 4105.30, 4106.22, 4106.32 e 4106.92. Tuttavia possono essere utilizzati i materiali non originari delle sottovoci 4104.41, 4104.49, 4105.30, 4106.22, 4106.32 o 4106.92 a condizione che siano sottoposti a un'operazione di riconcia. |
4114.10 | CTH |
4114.20 | CTH, eccetto da materiali non originari delle sottovoci 4104.41, 4104.49, 4105.30, 4106.22, 4106.32, 4106.92 e 4107. Tuttavia possono essere utilizzati i materiali non originari delle sottovoci 4104.41, 4104.49, 4105.30, 4106.22, 4106.32, 4106.92 e della voce 41.07 a condizione che siano sottoposti a un'operazione di riconcia. |
41.15 | CTH |
Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2017) compresa la descrizione specifica | Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto |
Capitolo 42 | Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella (diversi dal pelo di Messina (crine di Firenze)) |
42.01-42.06 | CTH; o MaxNOM 50 % (EXW). |
Capitolo 43 | Pelli da pellicceria e pellicce artificiali; relativi lavori |
4301.10-4302.20 | CTH; o MaxNOM 50 % (EXW). |
4302.30 | CTSH |
43.03-43.04 | CTH; o MaxNOM 50 % (EXW). |
SEZIONE IX | LEGNO, CARBONE DI LEGNA E LAVORI DI LEGNO SUGHERO E LAVORI DI SUGHERO; LAVORI DI INTRECCIO, DA PANIERAIO O DA STUOIAIO |
Capitolo 44 | Legno, carbone di legna e lavori di legno |
44.01-44.21 | CTH; o MaxNOM 50 % (EXW). |
Capitolo 45 | Sughero e lavori di sughero |
45.01-45.04 | CTH; o MaxNOM 50 % (EXW). |
Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2017) compresa la descrizione specifica | Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto |
Capitolo 46 | Lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio |
46.01-46.02 | CTH; o MaxNOM 50 % (EXW). |
SEZIONE X | PASTE DI LEGNO O DI ALTRE MATERIE FIBROSE CELLULOSICHE; CARTA O CARTONE DA RICICLARE (AVANZI O RIFIUTI): CARTA E SUE APPLICAZIONI |
Capitolo 47 | Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta o cartone da riciclare (avanzi o rifiuti) |
47.01-47.07 | CTH; o MaxNOM 50 % (EXW). |
Capitolo 48 | Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone |
48.01-48.23 | CTH; o MaxNOM 50 % (EXW). |
Capitolo 49 | Prodotti dell'editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani |
49.01-49.11 | CTH; o MaxNOM 50 % (EXW). |
Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2017) compresa la descrizione specifica | Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto |
SEZIONE XI | MATERIE TESSILI E LORO MANUFATTI Nota relativa alla sezione: per le definizioni dei termini utilizzati per le tolleranze applicabili a taluni prodotti composti di materiali tessili, cfr. le note 6, 7 e 8 dell'allegato 2. |
Capitolo 50 | Seta |
50.01-50.02 | CTH |
50.03 | |
-Cardata o pettinata | Cardatura o pettinatura dei cascami di seta. |
- Altri | CTH |
50.04-50.05 | Filatura di fibre naturali; estrusione di filamenti continui sintetici o artificiali insieme alla filatura; estrusione di filamenti continui sintetici o artificiali insieme alla torsione; o torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica. |
50.06 | |
- Filati di seta e filati di cascami di seta: | Filatura di fibre naturali; estrusione di filamenti continui sintetici o artificiali insieme alla filatura; estrusione di filamenti continui sintetici o artificiali insieme alla torsione; o torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica. |
- Pelo di Messina (crine di Firenze): | CTH |
Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2017) compresa la descrizione specifica | Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto |
50.07 | Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali insieme alla tessitura; estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura; torsione o qualsiasi operazione meccanica insieme alla tessitura; tessitura insieme alla tintura; tintura di filati insieme alla tessitura; tessitura insieme alla stampa; o stampa (operazione indipendente). |
Capitolo 51 | Lana, peli fini o grossolani; filati e tessuti di crine |
51.01-51.05 | CTH |
51.06-51.10 | Filatura di fibre naturali; estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura; o torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica. |
51.11-51.13 | Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali insieme alla tessitura; estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura; tessitura insieme alla tintura; tintura di filati insieme alla tessitura; tessitura insieme alla stampa; o stampa (operazione indipendente). |
Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2017) compresa la descrizione specifica | Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto |
Capitolo 52 | Cotone |
52.01-52.03 | CTH |
52.04-52.07 | Filatura di fibre naturali; estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura; o torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica. |
52.08-52.12 | Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali insieme alla tessitura; estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura; torsione o qualsiasi operazione meccanica insieme alla tessitura; tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura o alla laminazione; tintura di filati insieme alla tessitura; tessitura insieme alla stampa; o stampa (operazione indipendente). |
Capitolo 53 | Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta |
53.01-53.05 | CTH |
53.06-53.08 | Filatura di fibre naturali; estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura; o torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica. |
Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2017) compresa la descrizione specifica | Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto |
53.09-53.11 | Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali insieme alla tessitura; estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura; tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura o alla laminazione; tintura di filati insieme alla tessitura; tessitura insieme alla stampa; o stampa (operazione indipendente). |
Capitolo 54 | Filamenti sintetici o artificiali; lamelle e forme simili di materie tessili sintetiche o artificiali |
54.01-54.06 | Filatura di fibre naturali; estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura; o torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica. |
54.07-54.08 | Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali insieme alla tessitura; estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura; tintura di filati insieme alla tessitura; tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura o alla laminazione; torsione o qualsiasi operazione meccanica insieme alla tessitura; tessitura insieme alla stampa; o stampa (operazione indipendente). |
Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2017) compresa la descrizione specifica | Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto |
Capitolo 55 | Fibre sintetiche o artificiali in fiocco |
55.01-55.07 | Estrusione di fibre sintetiche o artificiali. |
55.08-55.11 | Filatura di fibre naturali; estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura; o torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica. |
55.12-55.16 | Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali insieme alla tessitura; estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura; torsione o qualsiasi operazione meccanica insieme alla tessitura; tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura o alla laminazione; tintura di filati insieme alla tessitura; tessitura insieme alla stampa; o stampa (operazione indipendente). |
Capitolo 56 | Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia. |
56.01 | Filatura o incollaggio di fibre naturali; estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura o all'incollaggio; floccaggio insieme alla tintura o alla stampa; o spalmatura, floccaggio, laminazione o metallizzazione, insieme ad almeno altre due delle operazioni preparatorie o di finissaggio principali (quali calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, termofissaggio, finissaggio antipiega), a condizione che il valore dei materiali non originari utilizzati non superi il 50 % dell'EXW del prodotto. |
Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2017) compresa la descrizione specifica | Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto |
56.02 | |
- Feltri all'ago | Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla fabbricazione del tessuto; tuttavia: - i filamenti di propilene non originari della voce 54.02; - le fibre di propilene non originarie della voce 55.03 o 55.06; o - i fasci di filamenti di polipropilene non originari della voce 55.01; nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 40 % dell'EXW del prodotto; o unicamente fabbricazione di tessuto non tessuto nel caso di feltro ottenuto da fibre naturali. |
- Altri | Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla fabbricazione del tessuto; o unicamente fabbricazione di tessuto non tessuto nel caso di altri feltri ottenuti da fibre naturali. |
5603.11-5603.14 | Produzione a partire da: - filamenti orientati in modo direzionale o aleatorio; o - sostanze o polimeri di origine naturale o sintetica o artificiale; in entrambi i casi seguita dall'agglomerazione in un tessuto non tessuto. |
5603.91-5603.94 | Produzione a partire da: - fibre in fiocco orientate in modo direzionale o aleatorio; o - filati tagliati di origine naturale, sintetica o artificiale; in entrambi i casi seguita dall'agglomerazione in un tessuto non tessuto. |
Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2017) compresa la descrizione specifica | Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto |
5604.10 | Produzione a partire da fili o corde di gomma, non ricoperti di materie tessili. |
5604.90 | Filatura di fibre naturali; estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura; o torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica. |
56.05 | Filatura di fibre in fiocco naturali, artificiali o sintetiche; estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura; o torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica. |
56.06 | estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura; torsione insieme al gimping; Filatura di fibre in fiocco naturali, artificiali o sintetiche; o floccaggio insieme alla tintura. |
56.07-56.09 | Filatura di fibre naturali; o estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura. |
Capitolo 57 | Tappeti e altri rivestimenti del suolo di materie tessili Nota del capitolo: per i prodotti di questo capitolo è possibile usare tessuto di iuta non originario come supporto. |
Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2017) compresa la descrizione specifica | Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto |
57.01-57.05 | Filatura di fibre a fiocco naturali, artificiali o sintetiche insieme alla tessitura o al "tufting"; estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura o al "tufting"; produzione a partire da filati di cocco, di sisal o di iuta o da filati di viscosa in catena continua; "tufting" insieme alla tintura o alla stampa; "tufting" o tessitura di filamenti sintetici o artificiali insieme alla spalmatura o alla laminazione; floccaggio insieme alla tintura o alla stampa; o estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme a tecniche di produzione di tessuto non tessuto, compresa l'agugliatura meccanica. |
Capitolo 58 | Tessuti speciali; superfici tessili "tufted"; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami |
58.01-58.04 | Filatura di fibre a fiocco naturali, artificiali o sintetiche insieme alla tessitura o al "tufting"; estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura o al "tufting"; tessitura insieme alla tintura, al floccaggio, alla spalmatura, alla laminazione o alla metallizzazione; "tufting" insieme alla tintura o alla stampa; floccaggio insieme alla tintura o alla stampa; tintura di filati insieme alla tessitura; tessitura insieme alla stampa; o stampa (operazione indipendente). |
Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2017) compresa la descrizione specifica | Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto |
58.05 | CTH |
58.06-58.09 | Filatura di fibre a fiocco naturali, artificiali o sintetiche insieme alla tessitura o al "tufting"; estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura o al "tufting"; tessitura insieme alla tintura, al floccaggio, alla spalmatura, alla laminazione o alla metallizzazione; "tufting" insieme alla tintura o alla stampa; floccaggio insieme alla tintura o alla stampa; tintura di filati insieme alla tessitura; tessitura insieme alla stampa; o stampa (operazione indipendente). |
58.10 | Ricamo in cui il valore dei materiali non originari di qualsiasi voce utilizzati, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, non supera il 50 % dell'EXW del prodotto. |
Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2017) compresa la descrizione specifica | Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto |
58.11 | Filatura di fibre a fiocco naturali, artificiali o sintetiche insieme alla tessitura o al "tufting"; estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura o al "tufting"; tessitura insieme alla tintura, al floccaggio, alla spalmatura, alla laminazione o alla metallizzazione; "tufting" insieme alla tintura o alla stampa; floccaggio insieme alla tintura o alla stampa; tintura di filati insieme alla tessitura; tessitura insieme alla stampa; o stampa (operazione indipendente). |
Capitolo 59 | Tessuti impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati; manufatti tecnici di materie tessili |
59.01 | Tessitura insieme alla tintura, al floccaggio, alla spalmatura, alla laminazione o alla metallizzazione; o floccaggio insieme alla tintura o alla stampa. |
59.02 | |
- Contenenti, in peso, non più del 90 % di materiali xxxxxxx | Xxxxxxxxx. |
Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2017) compresa la descrizione specifica | Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto |
- Altri | Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla tessitura. |
59.03 | Lavorazione a maglia insieme all'impregnazione superficiale, alla spalmatura, alla copertura, alla laminazione o alla metallizzazione; tessitura insieme alla stampa; o stampa (operazione indipendente). |
59.04 | Calandratura insieme alla tintura, alla spalmatura, alla laminazione o alla metallizzazione. È possibile usare tessuto di iuta non originario come supporto; o Tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura, alla laminazione o alla metallizzazione. È possibile usare tessuto di iuta non originario come supporto. |
59.05 | |
- Impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati con gomma, materie plastiche o altre materie | Tessitura, lavorazione a maglia o fabbricazione di tessuto non tessuto, insieme all'impregnazione superficiale, alla spalmatura, alla copertura, alla laminazione o alla metallizzazione. |
Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2017) compresa la descrizione specifica | Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto |
- Altri | Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali insieme alla tessitura; estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura; tessitura, lavorazione a maglia o fabbricazione di tessuto non tessuto, insieme alla tintura, spalmatura o laminazione; tessitura insieme alla stampa; o stampa (operazione indipendente). |
59.06 | |
- Stoffe a maglia | Filatura di fibre a fiocco naturali, artificiali o sintetiche insieme alla lavorazione a maglia; estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla lavorazione a maglia; lavorazione a maglia insieme alla gommatura; o gommatura insieme ad almeno altre due delle operazioni preparatorie o di finissaggio principali (quali calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, termofissaggio, finissaggio antipiega), a condizione che il valore dei materiali non originari utilizzati non superi il 50 % dell'EXW del prodotto. |
- Altri tessuti di filamenti sintetici contenenti, in peso, più del 90 % di materiali tessili | Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla tessitura. |
Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2017) compresa la descrizione specifica | Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto |
- Altri | Tessitura, lavorazione a maglia o processo del tessuto non tessuto, insieme alla tintura, spalmatura o gommatura; tintura di filati insieme alla tessitura, alla lavorazione a maglia o al processo del tessuto non tessuto; o gommatura insieme ad almeno altre due delle operazioni preparatorie o di finissaggio principali (quali calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, termofissaggio, finissaggio antipiega), a condizione che il valore dei materiali non originari utilizzati non superi il 50 % dell'EXW del prodotto. |
59.07 | Tessitura, lavorazione a maglia o fabbricazione di tessuto non tessuto, insieme alla tintura o alla stampa, o alla spalmatura, all'impregnazione superficiale o alla laminazione; floccaggio insieme alla tintura o alla stampa; o stampa (operazione indipendente). |
59.08 | |
- Reticelle a incandescenza, impregnate | Produzione a partire da tessuti tubolari a maglia. |
- Altri | CTH |
Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2017) compresa la descrizione specifica | Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto |
59.09-59.11 | Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali insieme alla tessitura; estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla tessitura; tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura o alla laminazione; o spalmatura, floccaggio, laminazione o metallizzazione, insieme ad almeno altre due delle operazioni preparatorie o di finissaggio principali (quali calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, termofissaggio, finissaggio antipiega), a condizione che il valore dei materiali non originari utilizzati non superi il 50 % dell'EXW del prodotto. |
Capitolo 60 | Stoffe a maglia |
60.01-60.06 | Filatura di fibre a fiocco naturali, artificiali o sintetiche insieme alla lavorazione a maglia; estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla lavorazione a maglia; lavorazione a maglia insieme alla tintura, al floccaggio, alla spalmatura, alla laminazione o alla stampa; floccaggio insieme alla tintura o alla stampa; tintura di filati insieme alla lavorazione a maglia; o torsione o testurizzazione insieme alla lavorazione a maglia, a condizione che il valore dei filati non originari non torti o non testurizzati utilizzati non superi il 50 % dell'EXW del prodotto. |
Capitolo 61 | Indumenti e accessori di abbigliamento, a maglia |
Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2017) compresa la descrizione specifica | Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto |
61.01-61.17 | |
- Ottenuti riunendo, mediante cucitura o in altro modo, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta | Lavorazione a maglia insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto. |
- Altri | Filatura di fibre a fiocco naturali, artificiali o sintetiche insieme alla lavorazione a maglia; estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla lavorazione a maglia; o lavorazione a maglia e confezione in un'unica operazione. |
Capitolo 62 | Indumenti e accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia |
62.01 | Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente). |
Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2017) compresa la descrizione specifica | Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto |
62.02 | |
- Ricamati | Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o produzione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non originari non ricamati utilizzati non superi il 40 % dell'EXW del prodotto. |
- Altri | Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente). |
62.03 | Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente). |
62.04 | |
- Ricamati | Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o produzione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non originari non ricamati utilizzati non superi il 40 % dell'EXW del prodotto. |
- Altri | Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente). |
Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2017) compresa la descrizione specifica | Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto |
62.05 | Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente). |
62.06 | |
- Ricamati | Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o produzione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non originari non ricamati utilizzati non superi il 40 % dell'EXW del prodotto. |
- Altri | Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente). |
62.07-62.08 | Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente). |
62.09 | |
- Ricamati | Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o produzione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non originari non ricamati utilizzati non superi il 40 % dell'EXW del prodotto. |
Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2017) compresa la descrizione specifica | Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto |
- Altri | Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente). |
62.10 | |
- Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato | Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o spalmatura o laminazione insieme alla confezione compreso il taglio del tessuto, a condizione che il valore del tessuto non originario non laminato o non spalmato utilizzato non superi il 40 % dell'EXW del prodotto. |
- Altri | Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente). |
62.11 | |
- Abbigliamento per donna o ragazza, ricamato | Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o produzione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non originari non ricamati utilizzati non superi il 40 % dell'EXW del prodotto. |
- Altri | Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente). |
Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2017) compresa la descrizione specifica | Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto |
62.12 | |
- Lavori a maglia ottenuti riunendo, mediante cucitura o altro modo, due o più parti di tessuto a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta | Lavorazione a maglia insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente). |
- Altri | Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente). |
62.13-62.14 | |
- Ricamati | Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; produzione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non originari non ricamati utilizzati non superi il 40 % dell'EXW del prodotto; o confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente). |
Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2017) compresa la descrizione specifica | Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto |
- Altri | Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente). |
62.15 | Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente). |
62.16 | |
- Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato | Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o spalmatura o laminazione insieme alla confezione compreso il taglio del tessuto, a condizione che il valore del tessuto non originario non laminato o non spalmato utilizzato non superi il 40 % dell'EXW del prodotto. |
- Altri | Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente). |
Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2017) compresa la descrizione specifica | Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto |
62.17 | |
- Ricamati | Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; produzione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non originari non ricamati utilizzati non superi il 40 % dell'EXW del prodotto; o confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente). |
- Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato | Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o spalmatura o laminazione insieme alla confezione compreso il taglio del tessuto, a condizione che il valore del tessuto non originario non laminato o non spalmato utilizzato non superi il 40 % dell'EXW del prodotto. |
- Tessuti di rinforzo per colletti e polsini, tagliati | CTH, a condizione che il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il 40 % dell'EXW del prodotto. |
- Altri | Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto. |
Capitolo 63 | Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere e stracci stracci |
63.01-63.04 | |
- Di feltro o di tessuto non tessuto | Produzione di tessuti non tessuti insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto. |
Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2017) compresa la descrizione specifica | Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto |
- Altri - Ricamati: | Tessitura o lavorazione a maglia insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o produzione a partire da tessuti non ricamati (diversi dai tessuti lavorati a maglia), a condizione che il valore dei tessuti non ricamati non originari utilizzati non superi il 40 % dell'EXW del prodotto. |
- Altri | Tessitura, lavorazione a maglia insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto. |
63.05 | Estrusione di fibre sintetiche o artificiali o filatura di fibre naturali o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco insieme alla tessitura o alla lavorazione a maglia e la confezione, compreso il taglio del tessuto. |
63.06 | |
- Di tessuto non tessuto | Produzione di tessuti non tessuti insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto. |
- Altri | Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto. |
63.07 | MaxNOM 40 % (EXW). |
63.08 | Ogni articolo dell'assortimento deve soddisfare le condizioni che sarebbero applicabili qualora non fosse incluso nell'assortimento; tuttavia possono essere incorporati gli articoli non originari, a condizione che il loro valore totale non superi il 15 % dell'EXW dell'assortimento. |
63.09-63.10 | CTH |
Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2017) compresa la descrizione specifica | Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto |
SEZIONE XII | CALZATURE, CAPPELLI, COPRICAPO E ALTRE ACCONCIATURE; OMBRELLI (DA PIOGGIA O DA SOLE), BASTONI, BASTONI-SEDILE, FRUSTE, FRUSTINI E LORO PARTI; PIUME PREPARATE E OGGETTI DI PIUME; FIORI ARTIFICIALI; LAVORI DI CAPELLI |
Capitolo 64 | Calzature, ghette e oggetti simili; parti di questi oggetti |
64.01-64.05 | Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce, eccetto le calzature incomplete non originarie formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre componenti della suola della voce 64.06. |
64.06 | CTH |
Capitolo 65 | Cappelli, copricapo e altre acconciature e loro parti |
65.01-65.07 | CTH |
Capitolo 66 | Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti |
66.01-66.03 | CTH; o MaxNOM 50 % (EXW). |
Capitolo 67 | Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli |
67.01-67.04 | CTH |
SEZIONE XIII | LAVORI DI PIETRE, GESSO, CEMENTO, AMIANTO, MICA O MATERIE SIMILI; PRODOTTI CERAMICI; VETRO E LAVORI DI VETRO |
Capitolo 68 | Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili |
Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2017) compresa la descrizione specifica | Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto |
68.01-68.15 | CTH; o MaxNOM 70 % (EXW). |
Capitolo 69 | Prodotti ceramici |
69.01-69.14 | CTH |
Capitolo 70 | Vetro e lavori di vetro |
70.01-70.09 | CTH; o MaxNOM 50 % (EXW). |
70.10 | CTH |
70.11 | CTH; o MaxNOM 50 % (EXW). |
70.13 | CTH, eccetto da materiali non originari della voce 70.10. |
70.14-70.20 | CTH; o MaxNOM 50 % (EXW). |
SEZIONE XIV | PERLE FINI O COLTIVATE, PIETRE PREZIOSE (GEMME), PIETRE SEMIPREZIOSE (FINI) O SIMILI, METALLI PREZIOSI, METALLI PLACCATI O RICOPERTI DI METALLI PREZIOSI E LAVORI DI QUESTE MATERIE; MINUTERIE DI BIGIOTTERIA; MONETE |
Capitolo 71 | Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di bigiotteria; monete |
Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2017) compresa la descrizione specifica | Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto |
71.01-71.05 | Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce. |
71.06 | |
- Greggi | CTH, eccetto da materiali non originari delle voci 71.06, 71.08 e 71.10; separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi non originari delle voci 71.06, 71.08 e 71.10; o fusione o fabbricazione di leghe di metalli preziosi non originari delle voci 71.06, 71.08 e 71.10 tra di loro o con metalli comuni o depurazione. |
- Semilavorati o in polvere | Produzione da metalli preziosi greggi non originari. |
71.07 | Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce. |
71.08 | |
- Greggi | CTH, eccetto da materiali non originari delle voci 71.06, 71.08 e 71.10; separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi non originari delle voci 71.06, 71.08 e 71.10; o fusione o fabbricazione di leghe di metalli preziosi non originari delle voci 71.06, 71.08 e 71.10 tra di loro o con metalli comuni o depurazione. |
- Semilavorati o in polvere | Produzione da metalli preziosi greggi non originari. |
71.09 | Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce. |
Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2017) compresa la descrizione specifica | Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto |
71.10 | |
- Greggi | CTH, eccetto da materiali non originari delle voci 71.06, 71.08 e 71.10; separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi non originari delle voci 71.06, 71.08 e 71.10; o fusione o fabbricazione di leghe di metalli preziosi non originari delle voci 71.06, 71.08 e 71.10 tra di loro o con metalli comuni o depurazione. |
- Semilavorati o in polvere | Produzione da metalli preziosi greggi non originari. |
71.11 | Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce. |
71.12-71.18 | CTH |
SEZIONE XV | METALLI COMUNI E LORO LAVORI |
Capitolo 72 | Ghisa, ferro e acciaio |
72.01-72.06 | CTH |
72.07 | CTH, eccetto da materiali non originari della voce 72.06. |
72.08-72.17 | CTH, eccetto da materiali non originari delle voci da 72.08 a 72.17. |
72.18 | CTH |
72.19-72.23 | CTH, eccetto da materiali non originari delle voci da 72.19 a 72.23. |
72.24 | CTH |
72.25-72.29 | CTH, eccetto da materiali non originari delle voci da 72.25 a 72.29. |
Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2017) compresa la descrizione specifica | Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto |
Capitolo 73 | Lavori di ghisa, ferro o acciaio |
7301.10 | CC, eccetto da materiali non originari delle voci da 72.08 a 72.17. |
7301.20 | CTH |
73.02 | CC, eccetto da materiali non originari delle voci da 72.08 a 72.17. |
73.03 | CTH |
73.04-73.06 | CC, eccetto da materiali non originari delle voci da 72.13 a 72.17, da 72.21 a 72.23 e da 72.25 a 72.29. |
73.07 | |
- Accessori per tubi di acciai inossidabili | CTH, eccetto da abbozzi fucinati non originari; tuttavia possono essere utilizzati gli abbozzi fucinati non originari a condizione che il loro valore non superi il 50 % dell'EXW del prodotto. |
- Altri | CTH |
73.08 | CTH, eccetto da materiali non originari della sottovoce 7301.20. |
7309.00-7315.19 | CTH |
7315.20 | CTH; o MaxNOM 50 % (EXW). |
7315.81-7326.90 | CTH |
Capitolo 74 | Rame e lavori di rame |
74.01-74.02 | CTH |
74.03 | Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce. |
74.04-74.07 | CTH |
74.08 | CTH e MaxNOM 50 % (EXW). |
74.09-74.19 | CTH |
Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2017) compresa la descrizione specifica | Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto |
Capitolo 75 | Nichel e lavori di nichel |
75.01 | CTH |
75.02 | Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce. |
75.03-75.08 | CTH |
Capitolo 76 | Alluminio e lavori di alluminio |
76.01 | CTH e MaxNOM 50 % (EXW); o trattamento termico o elettrolitico a partire da alluminio non legato o cascami e avanzi di alluminio. |
76.02 | CTH |
76.03-76.16 | CTH e MaxNOM 50 % (EXW)1. |
Capitolo 78 | Piombo e lavori di piombo |
7801.10 | Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce. |
7801.91-7806.00 | CTH |
Capitolo 79 | Zinco e lavori di zinco |
79.01-79.07 | CTH |
Capitolo 80 | Stagno e lavori di stagno |
80.01-80.07 | CTH |
1 Alcuni prodotti di alluminio possono essere considerati originari nell'ambito di norme di origine alternative specifiche per prodotto con quote annuali di cui all'allegato 4.
Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2017) compresa la descrizione specifica | Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto |
Capitolo 81 | Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie |
81.01-81.13 | Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce. |
Capitolo 82 | Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni |
8201.10-8205.70 | CTH; o MaxNOM 50 % (EXW). |
8205.90 | CTH, tuttavia gli utensili non originari della voce 82.05 possono essere incorporati nell'assortimento a condizione che il loro valore totale non superi il 15 % dell'EXW dell'assortimento. |
82.06 | CTH, eccetto da materiali non originari delle voci da 82.02 a 82.05; tuttavia gli utensili non originari delle voci da 82.02 a 82.05 possono essere incorporati nell'assortimento a condizione che il loro valore totale non superi il 15 % dell'EXW dell'assortimento. |
82.07-82.15 | CTH; o MaxNOM 50 % (EXW). |
Capitolo 83 | Lavori diversi di metalli comuni |
83.01-83.11 | CTH; o MaxNOM 50 % (EXW). |
Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2017) compresa la descrizione specifica | Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto |
SEZIONE XVI | MACCHINE E APPARECCHI, MATERIALE ELETTRICO E LORO PARTI; APPARECCHI DI REGISTRAZIONE O DI RIPRODUZIONE DEL SUONO, APPARECCHI DI REGISTRAZIONE O DI RIPRODUZIONE DELLE IMMAGINI E DEL SUONO IN TELEVISIONE, PARTI E ACCESSORI DI TALI APPARECCHI |
Capitolo 84 | Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi |
84.01-84.06 | CTH; o MaxNOM 50 % (EXW). |
84.07-84.08 | MaxNOM 50 % (EXW). |
84.09-84.12 | CTH; o MaxNOM 50 % (EXW). |
8413.11-8415.10 | CTSH; o MaxNOM 50 % (EXW). |
8415.20 | CTH; o MaxNOM 50 % (EXW). |
8415.81-8415.90 | CTSH; o MaxNOM 50 % (EXW). |
Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2017) compresa la descrizione specifica | Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto |
84.16-84.20 | CTH; o MaxNOM 50 % (EXW). |
84.21 | CTSH; o MaxNOM 50 % (EXW). |
84.22-84.24 | CTH; o MaxNOM 50 % (EXW). |
84.25-84.30 | CTH, eccetto da materiali non originari della voce 84.31; o MaxNOM 50 % (EXW). |
84.31-84.43 | CTH; o MaxNOM 50 % (EXW). |
84.44-84.47 | CTH, eccetto da materiali non originari della voce 84.48; o MaxNOM 50 % (EXW). |
84.48-84.55 | CTH; o MaxNOM 50 % (EXW). |
84.56-84.65 | CTH, eccetto da materiali non originari della voce 84.66; o MaxNOM 50 % (EXW). |
Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2017) compresa la descrizione specifica | Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto |
84.66-84.68 | CTH; o MaxNOM 50 % (EXW). |
84.70-84.72 | CTH, eccetto da materiali non originari della voce 84.73; o MaxNOM 50 % (EXW). |
84.73-84.78 | CTH; o MaxNOM 50 % (EXW). |
8479.10-8479.40 | CTSH; o MaxNOM 50 % (EXW). |
8479.50 | CTH; o MaxNOM 50 % (EXW). |
8479.60-8479.82 | CTSH; o MaxNOM 50 % (EXW). |
8479.89 | CTH; o MaxNOM 50 % (EXW). |
8479.90 | CTSH; o MaxNOM 50 % (EXW). |
Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2017) compresa la descrizione specifica | Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto |
84.80 | CTH; o MaxNOM 50 % (EXW). |
84.81 | CTSH; o MaxNOM 50 % (EXW). |
84.82-84.87 | CTH; o MaxNOM 50 % (EXW). |
Capitolo 85 | Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi di registrazione o di riproduzione del suono, apparecchi di registrazione o di riproduzione delle immagini e del suono in televisione, parti e accessori di tali apparecchi |
85.01-85.02 | CTH, eccetto da materiali non originari della voce 85.03; o MaxNOM 50 % (EXW). |
85.03-85.06 | CTH; o MaxNOM 50 % (EXW). |
85.07 |
Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2017) compresa la descrizione specifica | Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto |
- Accumulatori contenenti una o più celle di batteria o uno o più moduli di batteria e i circuiti per interconnetterli tra loro, spesso denominati "gruppi batterie", del tipo utilizzato come fonte primaria di energia elettrica per la propulsione di veicoli delle voci 87.02, 87.03 e 87.04 | CTH, eccetto da materiali catodici attivi non originari; o MaxNOM 30 % (EXW)1. |
Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2017) compresa la descrizione specifica | Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto |
- Celle di batteria, moduli di batteria e loro parti, destinati a essere incorporati in un accumulatore elettrico del tipo utilizzato come fonte primaria di energia elettrica per la propulsione di veicoli delle voci 87.02, 87.03 e 87.04 | CTH, eccetto da materiali catodici attivi non originari; o MaxNOM 35 % (EXW)1 |
- Altri | CTH; o MaxNOM 50 % (EXW). |
85.08-85.18 | CTH; o MaxNOM 50 % (EXW). |
85.19-85.21 | CTH, eccetto da materiali non originari della voce 85.22; o MaxNOM 50 % (EXW). |
Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2017) compresa la descrizione specifica | Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto |
85.22-85.23 | CTH; o MaxNOM 50 % (EXW). |
85.25-85.27 | CTH, eccetto da materiali non originari della voce 85.29; o MaxNOM 50 % (EXW). |
85.28-85.34 | CTH; o MaxNOM 50 % (EXW). |
85.35-85.37 | CTH, eccetto da materiali non originari della voce 85.38; o MaxNOM 50 % (EXW). |
8538.10-8541.90 | CTH; o MaxNOM 50 % (EXW). |
8542.31-8542.39 | CTH; i materiali non originari sono sottoposti a diffusione; o MaxNOM 50 % (EXW). |
Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2017) compresa la descrizione specifica | Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto |
8542.90-8543.90 | CTH; o MaxNOM 50 % (EXW). |
85.44-85.48 | MaxNOM 50 % (EXW). |
SEZIONE XVII | VEICOLI, VELIVOLI, IMBARCAZIONI E ATTREZZATURE DA TRASPORTO ASSOCIATE |
Capitolo 86 | Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione |
86.01-86.09 | CTH, eccetto da materiali non originari della voce 86.07; o MaxNOM 50 % (EXW). |
Capitolo 87 | Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli e altri veicoli terrestri, loro parti e accessori |
87.01 | MaxNOM 45 % (EXW). |
Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2017) compresa la descrizione specifica | Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto |
87.02-87.04 | |
- Veicoli azionati da motore a pistone a combustione interna e da motore elettrico utilizzati per la propulsione, caricabili mediante il collegamento a una fonte di energia elettrica esterna ("veicoli elettrici ibridi ricaricabili"); - Veicoli azionati esclusivamente da un motore elettrico utilizzato per la propulsione | MaxNOM 45 % (EXW) e i gruppi batterie della voce 85.07 del tipo utilizzato come fonte primaria di energia elettrica per la propulsione del veicolo devono essere originari1. |
- Altri | MaxNOM 45 % (EXW)2. |
87.05-87.07 | MaxNOM 45 % (EXW). |
87.08-87.11 | CTH; o MaxNOM 50 % (EXW). |
1 Per il periodo compreso tra l'entrata in vigore del presente accordo e il 31 dicembre 2026 si applicano le regole di origine specifiche per prodotto alternative specificate nell'allegato 5.
2 Per i veicoli ibridi azionati da motore a combustione interna e da motore elettrico utilizzati per la propulsione, diversi da quelli caricabili mediante il collegamento a una fonte di energia elettrica esterna, per il periodo compreso tra l'entrata in vigore del presente accordo e il
31 dicembre 2026 si applicano le regole di origine specifiche per prodotto alternative specificate nell'allegato 5.
Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2017) compresa la descrizione specifica | Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto |
87.12 | MaxNOM 45 % (EXW). |
87.13-87.16 | CTH; o MaxNOM 50 % (EXW). |
Capitolo 88 | Navigazione aerea o spaziale |
88.01-88.05 | CTH; o MaxNOM 50 % (EXW). |
Capitolo 89 | Navigazione marittima o fluviale |
89.01-89.08 | CC; o MaxNOM 40 % (EXW). |
SEZIONE XVIII | STRUMENTI E APPARECCHI DI OTTICA, PER FOTOGRAFIA E PER CINEMATOGRAFIA, DI MISURA, DI CONTROLLO O DI PRECISIONE; STRUMENTI E APPARECCHI MEDICO-CHIRURGICI; OROLOGERIA; STRUMENTI MUSICALI; PARTI E ACCESSORI DI QUESTI STRUMENTI O APPARECCHI |
Capitolo 90 | Strumenti e apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti e apparecchi medico-chirurgici; loro parti e accessori |
9001.10-9001.40 | CTH; o MaxNOM 50 % (EXW). |
Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2017) compresa la descrizione specifica | Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto |
9001.50 | CTH; finitura della lente semilavorata e trasformazione in una lente oftalmologica per la correzione della vista destinata a essere montata su un paio di occhiali; rivestimento della lente mediante trattamenti appropriati al fine di migliorare la vista e garantire la protezione dell'utilizzatore; o MaxNOM 50 % (EXW). |
9001.90-9033.00 | CTH; o MaxNOM 50 % (EXW). |
Capitolo 91 | Orologeria |
91.01-91.14 | CTH; o MaxNOM 50 % (EXW). |
Capitolo 92 | Strumenti musicali; parti e accessori di questi strumenti |
92.01-92.09 | MaxNOM 50 % (EXW). |
SEZIONE XIX | ARMI, MUNIZIONI PARTI E ACCESSORI DI QUESTI STRUMENTI O APPARECCHI |
Capitolo 93 | Armi, munizioni loro parti e accessori |
93.01-93.07 | MaxNOM 50 % (EXW). |
SEZIONE XX | MERCI E PRODOTTI DIVERSI |
Capitolo 94 | Mobili; oggetti letterecci e simili; apparecchi per l'illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose e oggetti simili; costruzioni prefabbricate |
Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2017) compresa la descrizione specifica | Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto |
94.01-94.06 | CTH; o MaxNOM 50 % (EXW). |
Capitolo 95 | Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti e accessori |
95.03-95.08 | CTH; o MaxNOM 50 % (EXW). |
Capitolo 96 | Merci e prodotti diversi |
96.01-96.04 | CTH; o MaxNOM 50 % (EXW). |
96.05 | Ogni articolo dell'assortimento deve soddisfare le condizioni che sarebbero applicabili qualora non fosse incluso nell'assortimento, a condizione che gli articoli non originari possano essere incorporati e che il loro valore totale non superi il 15 % dell'EXW dell'assortimento. |
96.06-9608.40 | CTH; o MaxNOM 50 % (EXW). |
9608.50 | Ogni articolo dell'assortimento deve soddisfare le condizioni che sarebbero applicabili qualora non fosse incluso nell'assortimento, a condizione che gli articoli non originari possano essere incorporati e che il loro valore totale non superi il 15 % dell'EXW dell'assortimento. |
Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2017) compresa la descrizione specifica | Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto |
9608.60-96.20 | CTH; o MaxNOM 50 % (EXW). |
SEZIONE XXI | OGGETTI D'ARTE, DA COLLEZIONE O DI ANTICHITÀ |
Capitolo 97 | Oggetti d'arte, da collezione o di antichità |
97.01-97.06 | CTH |
ALLEGATO 4
CONTINGENTI DI ORIGINE E ALTERNATIVE
ALLE REGOLE DI ORIGINE SPECIFICHE PER PRODOTTO DI CUI ALL'ALLEGATO 3
Disposizioni comuni
1. Per i prodotti elencati nelle tabelle riportate di seguito, le regole di origine corrispondenti sono alternative a quelle di cui all'allegato 3, entro i limiti del contingente annuo applicabile.
2. Un'attestazione di origine compilata secondo le disposizioni del presente allegato contiene la seguente menzione: "Contingenti di origine – Prodotto originario conformemente all'allegato 4".
3. Nell'Unione la gestione di qualsiasi quantità di cui al presente allegato spetta alla Commissione europea, la quale adotta tutti i provvedimenti amministrativi che considera opportuni per poter operare con efficacia a tal fine, tenendo conto della legislazione applicabile dell'Unione.
4. Nel Regno Unito la gestione di qualsiasi quantità di cui al presente allegato spetta all'autorità doganale di detto Stato, la quale adotta tutti i provvedimenti amministrativi che considera opportuni per poter operare con efficacia a tal fine, tenendo conto della legislazione applicabile nel Regno Unito.
5. La parte importatrice gestisce i contingenti di origine in base al principio del "primo arrivato, primo servito" e calcola il quantitativo di prodotti entrati nell'ambito di detti contingenti di origine in base alle sue importazioni.
SEZIONE 1
Assegnazione di contingenti annui per le conserve di tonno
Classificazione del sistema armonizzato (2017) | Descrizione del prodotto | Regola specifica per prodotto alternativa | Contingente annuo per le esportazioni dall'Unione verso il Regno Unito (peso netto) | Contingente annuo per le esportazioni dal Regno Unito verso l'Unione (peso netto) |
1604.14 | Preparazioni o conserve di tonno, tonnetto striato e bonito (Sarda spp.), interi o in pezzi (tranne macinati) | CC | 3 000 tonnellate | 3 000 tonnellate |
1604.20 | Altre preparazioni e conserve di pesci | |||
di tonno, tonnetto striato o di altri pesci del genere Euthynnus (tranne interi o in pezzi) | CC | 4 000 tonnellate | 4 000 tonnellate | |
di altri pesci | - | - | - |
SEZIONE 2
Assegnazione di contingenti annui per i prodotti di alluminio1 Tabella 1 — Contingenti applicabili dal 1º gennaio 2021 al 31 dicembre 2023
Classificazione del sistema armonizzato (2017) | Descrizione del prodotto | Regola specifica per prodotto alternativa | Contingente annuo per le esportazioni dall'Unione verso il Regno Unito (peso netto) | Contingente annuo per le esportazioni dal Regno Unito verso l'Unione (peso netto) |
76.03, 76.04, | Prodotti e articoli di | CTH | ||
76.06, 76.08- | alluminio (esclusi fili | |||
76.16 | di alluminio e fogli e | |||
nastri sottili di | ||||
alluminio) | ||||
76.05 | Fili di alluminio | CTH, eccetto da materiali non originari della | 95 000 tonnellate | 95 000 tonnellate |
voce 76.04 | ||||
76.07 | Fogli e nastri sottili di | CTH, eccetto da | ||
alluminio | materiali non | |||
originari della | ||||
voce 76.06 |
1 I quantitativi indicati in ciascuna tabella della sezione 2 sono l'insieme dei quantitativi contingentali disponibili (rispettivamente per le esportazioni dall'Unione nel Regno Unito e per le esportazioni dal Regno Unito nell'Unione) per tutti i prodotti elencati in tale tabella.
Tabella 2 — Contingenti applicabili dal 1º gennaio 2024 al 31 dicembre 2026
Classificazione del sistema armonizzato (2017) | Descrizione del prodotto | Regola specifica per prodotto alternativa | Contingente annuo per le esportazioni dall'Unione verso il Regno Unito (peso netto) | Contingente annuo per le esportazioni dal Regno Unito verso l'Unione (peso netto) |
76.03, 76.04, | Prodotti e articoli di | CTH | ||
76.06, 76.08- | alluminio (esclusi fili | |||
76.16 | di alluminio e fogli e | |||
nastri sottili di | ||||
alluminio) | ||||
76.05 | Fili di alluminio | CTH, eccetto da materiali non originari della | 72 000 tonnellate | 72 000 tonnellate |
voce 76.04 | ||||
76.07 | Fogli e nastri sottili di | CTH, eccetto da | ||
alluminio | materiali non | |||
originari della | ||||
voce 76.06 |
Tabella 3 — Contingenti applicabili dal 1º gennaio 2027 in poi
Classificazione del sistema armonizzato (2017) | Descrizione del prodotto | Regola specifica per prodotto alternativa | Contingente annuo per le esportazioni dall'Unione verso il Regno Unito (peso netto) | Contingente annuo per le esportazioni dal Regno Unito verso l'Unione (peso netto) |
76.04 | Barre e profilati di alluminio | CTH | 57 500 tonnellate | 57 500 tonnellate |
76.06 | Lamiere e nastri di alluminio, di spessore superiore a 0,2 mm | CTH | ||
76.07 | Fogli e nastri sottili di alluminio | CTH, eccetto da materiali non originari della voce 76.06 |
Riesame dei contingenti per i prodotti di alluminio di cui alla sezione 2, tabella 3
1. Non prima di 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo e non prima di 5 anni dal completamento di qualsiasi riesame di cui al presente paragrafo, il comitato commerciale di partenariato, su richiesta di una delle parti e assistito dal comitato commerciale specializzato per la cooperazione doganale e le regole di origine, riesamina i contingenti per l'alluminio di cui alla sezione 2, tabella 3.
2. Il riesame di cui al paragrafo 1 è effettuato sulla base delle informazioni disponibili sulle condizioni di mercato in entrambe le parti e delle informazioni sulle loro importazioni ed esportazioni dei prodotti in questione.
3. Sulla base dei risultati di un riesame effettuato a norma del paragrafo 1, il consiglio di partenariato può adottare una decisione per aumentare o mantenere la quantità, modificare la portata o ripartire o modificare qualsiasi ripartizione tra i prodotti dei contingenti per l'alluminio di cui alla sezione 2, tabella 3.
ALLEGATO 5
REGOLE TRANSITORIE SPECIFICHE PER PRODOTTO PER GLI ACCUMULATORI ELETTRICI E I VEICOLI ELETTRICI
SEZIONE 1
Regole provvisorie specifiche per prodotto applicabili dall'entrata in vigore del presente accordo fino al 31 dicembre 2023
1. Per i prodotti elencati nella colonna 1, la regola specifica per prodotto di cui alla colonna 2 si applica per il periodo compreso tra l'entrata in vigore del presente accordo e il
31 dicembre 2023.
Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2017) compresa la descrizione specifica | Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto applicabile dall'entrata in vigore del presente accordo fino al 31 dicembre 2023 |
85.07 | |
- Accumulatori contenenti una o più celle di batteria o uno o più moduli di batteria e i circuiti per interconnetterli tra loro, spesso denominati "gruppi batterie", del tipo utilizzato come fonte primaria di energia elettrica per la propulsione di veicoli delle voci 87.02, 87.03 e 87.04 | CTSH; assemblaggio di gruppi batterie da celle di batteria o moduli di batteria non originari; o MaxNOM 70 % (EXW) |
Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2017) compresa la descrizione specifica | Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto applicabile dall'entrata in vigore del presente accordo fino al 31 dicembre 2023 |
- Celle di batteria, moduli di batteria e loro parti, destinati a essere incorporati in un accumulatore elettrico del tipo utilizzato come fonte primaria di energia elettrica per la propulsione di veicoli delle voci 87.02, 87.03 e 87.04 | CTH; o MaxNOM 70 % (EXW) |
87.02-87.04 | |
- Veicoli azionati da motore a combustione interna e da motore elettrico utilizzati per la propulsione, diversi da quelli caricabili mediante il collegamento a una fonte di energia elettrica esterna ("veicoli elettrici ibridi"); - Veicoli azionati da motore a pistone a combustione interna e da motore elettrico utilizzati per la propulsione, caricabili mediante il collegamento a una fonte di energia elettrica esterna ("veicoli elettrici ibridi ricaricabili"); - Veicoli azionati esclusivamente da un motore elettrico utilizzato per la propulsione | MaxNOM 60 % (EXW) |
SEZIONE 2
Regole provvisorie specifiche per prodotto applicabili dal 1º gennaio 2024 al 31 dicembre 2026
1. Per i prodotti elencati nella colonna 1, la regola specifica per prodotto di cui alla colonna 2 si applica per il periodo compreso tra il 1º gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026.
Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2017) compresa la descrizione specifica | Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto applicabile dal 1º gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 |
85.07 | |
- Accumulatori contenenti una o più celle di batteria o uno o più moduli di batteria e i circuiti per interconnetterli tra loro, spesso denominati "gruppi batterie", del tipo utilizzato come fonte primaria di energia elettrica per la propulsione di veicoli delle voci 87.02, 87.03 e 87.04 | CTH, eccetto da materiali catodici attivi non originari; o MaxNOM 40 % (EXW) |
- Celle di batteria, moduli di batteria e loro parti, destinati a essere incorporati in un accumulatore elettrico del tipo utilizzato come fonte primaria di energia elettrica per la propulsione di veicoli delle voci 87.02, 87.03 e 87.04 | CTH, eccetto da materiali catodici attivi non originari; o MaxNOM 50 % (EXW) |