Condizioni Generali di Fornitura della SMA Solar Technology AG
SMA Solar Technology AG | Xxxxxxxxxxx 0 x 00000 Xxxxxxxxx x Xxxxxxxx
Telefono: x00 000 0000-0 | Fax: x00 000 0000-000 | Internet: xxx.XXX.xx | E-mail: xxxx@XXX.xx Registro Tribunale: Amtsgericht Kassel HRB 3972
Condizioni Generali di Fornitura della SMA Solar Technology AG
CGF versione giugno 2008
I. Disposizioni generali
1. Le presenti Condizioni Generali di Fornitura (di seguito brevemente CGF) si applicano a tutte le offerte, forniture e prestazioni (di seguito brevemente Forniture) della SMA Solar Technology AG (di seguito brevemente SMA) nei confronti dei suoi committenti (di seguito brevemente Committenti). Esse valgono anche per tutti gli affari futuri tra le parti contrattuali, senza che vi sia bisogno di un nuovo richiamo.
2. Le Condizioni Generali di Contratto del Committente si applicano solo nel caso in cui SMA le abbia espressamente approvate per iscritto.
3. Qualora in casi singoli si concordino condizioni scritte divergenti dalle presenti per determinate Forniture, le presenti CGF si applicano in subordine e ad integrazione.
4. Per i software standard, il Committente riceve il diritto non esclusivo di utilizzazione con le prestazioni di rendimento in forma invariata. La distribuzione, la vendita o altrimenti utilizzo del software, così come un'ulteriore riproduzione oltre alla copia di sicurezza sono consentiti esclusivamente con autorizzazione scritta della SMA. In caso di violazioni, il Committente è tenuto a risarcire alla SMA il danno in tal modo subito.
5. Tutti i diritti sui documenti d'offerta sono riservati alla SMA. In caso di mancata assegnazione dell'ordine, su richiesta della SMA tutta la documentazione dovrà essere immediatamente restituita.
I segreti commerciali o aziendali devono essere trattati in via strettamente riservata.
6. I documenti facenti parte dell'offerta, i campioni o i provini nonché in particolare i dati tecnici e le descrizioni contenute nelle varie informazioni sui prodotti o nel materiale pubblicitario non sono vincolanti e possiedono un carattere puramente informativo. Esse non rappresentano una garanzia di conformazione o durevolezza delle merci o delle prestazioni che devono essere fornite dalla SMA.
II. Prezzi – imballaggio – condizioni di pagamento
1. I prezzi si intendono "franco fabbrica" e "senza imballaggio" più l'IVA di legge.
2. Tutti i pagamenti devono essere effettuati entro 30 giorni dalla data della fattura in EURO al netto di spese per SMA.
3. In caso di mora del Committente o se dopo la conclusione del contratto si venga a conoscenza di circostanze che ne mettono in dubbio la solvibilità, SMA ha facoltà di mettere immediatamente in scadenza l'intero debito residuo, di pretendere pagamenti anticipati o la presentazione di garanzie oppure di recedere dal contratto al termine di una congrua proroga fatti salvi ulteriori diritti.
SMA riterrà giustificati i dubbi sulla solvibilità del Committente in particolare nel caso in cui il Committente sospenda i propri pagamenti, sia stato aperto un procedimento d'insolvenza sul patrimonio del Committente o se sia stata richiesta l'apertura di un procedimento di insolvenza e tale procedimento non sia stato aperto per mancanza di massa.
4. Il Committente può effettuare compensazioni esclusivamente su contropretese incontrovertibilmente accettate dalla SMA o che siano passate in giudicato.
Quanto sopra si applica anche per la rivendicazione di diritti di ritenzione.
III. Consegna – Tempi di consegna – Xxxxxxx
1. SMA ha diritto di effettuare e fatturare consegne parziali nonché di modificare i materiali dei prodotti da fornire senza il consenso del Committente, a condizione che ciò non comporti alcuna modifica delle caratteristiche o della funzionalità dei prodotti.
2. Il rispetto dei tempi di consegna presuppone il ricevimento tempestivo di tutte le prestazioni, dei documenti, delle approvazioni, degli svincoli da mettere a disposizione dal Committente e il rispetto delle condizioni di pagamento concordate compresi tutti gli acconti e tutti gli altri obblighi necessari per la Fornitura. In caso contrario i tempi di consegna si prolungano per un periodo di tempo congruo.
3. I tempi di consegna si intendono rispettati qualora prima della loro scadenza l'oggetto della fornitura sia stato presentato alla spedizione o la sua pronta consegna sia stata comunicata al Committente.
4. In caso di vertenze sindacali, interventi delle autorità, forza maggiore o del verificarsi di eventi simili, che pregiudicano in modo comprovato la capacità di fornitura della SMA, i tempi di consegna si prolungano di un periodo congruo.
5. Qualora la prestazione promessa non fosse disponibile a causa di mancate forniture alla SMA da parte dei suoi subfornitori, la SMA ha diritto di fornire una prestazione equivalente per qualità e prezzo. Se neppure questa soluzione fosse possibile, la SMA potrà recedere dal contratto. In tal caso, SMA informerà immediatamente il Committente della mancata disponibilità e rimborserà prontamente al Committente l'eventuale pagamento già effettuato.
6. I diritti al risarcimento dei danni del Committente per ritardo della consegna o il risarcimento dei danni in sostituzione alla prestazione sono esclusi in tutti i casi di consegna ritardata, anche dopo il termine di una scadenza fissata per la consegna. Questa condizione non si applica in caso di responsabilità inderogabile nei casi di intenzionalità e colpa grave o per lesioni mortali, corporali o della salute. Il Committente, tranne in presenza di vizio materiale, ha diritto al recesso solo in caso di inadempienza imputabile alla SMA. Le precedenti disposizioni non comportano l'eventuale modifica dell'onere della prova a svantaggio del Committente.
7. Il Committente è obbligato a dichiarare su richiesta della SMA entro un congruo termine se intende recedere dal contratto per il ritardo della consegna o se pretende la prestazione.
IV. Trasmissione del rischio
1. Il rischio passa al Committente nel momento in cui l'oggetto della fornitura viene spedito o ritirato, anche nel caso in cui sia stata concordata una consegna senza spese di spedizione. Su richiesta e a spese del Committente, le Forniture della SMA vengono assicurate contro gli usuali rischi di trasporto.
2. La scelta del tipo di spedizione spetta alla SMA.
V. Riserva di proprietà
1. La SMA si riserva la proprietà sulle merci fornite fintanto che non siano stati soddisfatti tutti i crediti derivanti dalla relazione commerciale. Prima di tale momento, al Committente è fatto divieto di costituire in pegno o cedere in garanzia le merci.
2. Il Committente ha diritto di rivendere le merci con riserva di proprietà secondo l'usuale prassi commerciale. Egli cede sin d'ora alla SMA tutti i crediti nei confronti dei suoi clienti per l'ammontare dei crediti della SMA. La SMA accetta la cessione. Il Committente ha facoltà di incassare il credito ceduto. Questo mandato d'incasso si estingue nel momento in cui il Committente entra in mora o subisce un qualche dissesto finanziario.
3. L'eventuale manipolazione o lavorazione della merce oggetto della riserva di proprietà verrà eseguita per la SMA, senza che ne insorgano obblighi per la SMA.
ALB-ZIT094511
In caso di lavorazione con cose di terzi non appartenenti alla SMA, alla SMA spetta la quota di comproprietà risultante sul nuovo oggetto in misura proporzionale al valore fatturato della merce oggetto della riserva di proprietà rispetto alle altre cose al momento della lavorazione. Lo stesso vale se l'AG ai sensi del § 947 comma 2 BGB ha acquisito la proprietà esclusiva. La nuova cosa, che il Committente custodisce a titolo gratuito per la SMA, è una merce oggetto della riserva di proprietà ai sensi della presente clausola. Qualora la merce oggetto
della riserva di proprietà venga venduta o modificata per l'adempimento di un contratto, il Committente cede sin d'ora alla SMA i conseguenti diritti al prezzo di vendita o al corrispettivo d'opera, indipendentemente dal fatto che tale merce venga consegnata senza o dopo la lavorazione, da sola o insieme ad altre cose o a uno o più clienti. I crediti accessori connessi con la merce oggetto della riserva di proprietà, in particolare i crediti d'assicurazione, vengono ceduti nella stessa entità. La SMA accetta la cessione.
4. In caso di pignoramento, sequestro o altre disposizioni o interventi di terzi, il Committente è tenuto a comunicarlo immediatamente alla SMA.
5. In caso di inadempienze del Committente, in particolare in caso di mora nel pagamento, SMA ha diritto di recedere dal contratto allo scadere infruttuoso di una congrua scadenza fissata per il Committente e di ritirare la merce oggetto della riserva di proprietà nonché di accedere all'immobile del Committente a questo fine e di valorizzare la merce in compensazione con i debiti esistenti verso la SMA.
6. La SMA si impegna a svincolare le garanzie esistenti su richiesta del Committente nella misura in cui il valore realistico della garanzia superi i crediti da garantire per oltre il 20%.
VI. Vizi della cosa
1. Il Committente non è autorizzato a rifiutare l'accettazione di forniture per vizi non sostanziali. Ai sensi del § 377 del Codice commerciale tedesco (HGB), i difetti di conformità visibili al momento della consegna del bene o riscontrati in seguito durante un controllo regolare devono essere denunciati per iscritto entro otto giorni dalla consegna della merce all’acquirente. Difetti di conformità non palesi sono da denunciarsi per iscritto entro otto giorni dalla data in cui è stato scoperto il difetto.
2. I diritti sui vizi materiali si prescrivono in 12 mesi dalla data della trasmissione del rischio. Questa clausola non si applica nei casi di lesioni mortali, corporali o della salute e in caso di inadempienza dolosa o per colpa grave da parte della SMA nonché in caso di reticenza dolosa di un vizio.
3. Tutte le parti o prestazioni, che presentano un vizio materiale entro il termine della prescrizione, dovranno essere in primo luogo riparate a titolo gratuito, sostituite o ricostruite a discrezione della SMA, a condizione che la loro causa abbia avuto origine sin dal momento della trasmissione del rischio. In caso di difetti del software, come misura sufficiente di adempimento posteriore valgono anche le istruzioni per evitare gli effetti del vizio.
4. Se l'adempimento posteriore non produce effetti positivi, il Committente ha diritto, fatte salve eventuali pretese al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. VII - di recedere dal contratto o di ridurre congruamente il compenso.
5. Non si faranno valere diritti sui vizi in caso di differenze non sostanziali con la caratteristica concordata, in caso di pregiudizio trascurabile dell'utilizzabilità, di deperimento naturale o di danni verificatisi dopo la trasmissione del rischio a causa di trattamento difettoso o negligente, utilizzo di mezzi di produzione non appropriati, lavori di costruzione difettosi, sovratensione, fulmini e simili influenze esterne nonché per modifiche o lavori di manutenzione eseguiti in modo scorretto e per la mancata manutenzione regolare ai sensi delle istruzioni per l'uso.
6. In caso di ricorso in garanzia per vizi materiali, il Committente può trattenere i pagamenti solo in misura congruamente proporzionale ai vizi materiali verificatisi. In caso di ricorso in garanzia per vizi materiali non giustificata, SMA ha diritto di pretendere dal Committente il rimborso delle spese sostenute.
7. Si escludono le pretese del Committente per le spese necessarie per l'adempimento posteriore, in particolare costi di trasporto, trasferta, manodopera e materiali, qualora l'aumento delle spese sia dovuto al fatto che l'oggetto della fornitura sia stato successivamente trasferito in un luogo diverso dalla filiale del Committente, a meno che tale trasporto non sia conforme al suo uso contrattuale.
8. I diritti di regresso del Committente contro la SMA ai sensi del § 478 del Codice civile tedesco (regresso dell'imprenditore) sussistono solo nella misura in cui il Committente non abbia concluso accordi con il suo cliente sulle pretese sui vizi eccedenti quelli di legge.
9. Per i diritti al risarcimento dei danni vale inoltre l'art. VII (Altri diritti al risarcimento dei danni). Ulteriori diritti, o diritti regolati in modo diverso dal presente articolo VI, del Committente contro SMA e i suoi coadiuvanti per vizi materiali sono esclusi.
VII. Altri diritti al risarcimento dei danni
1. I diritti al risarcimento dei danni e delle spese del Committente, indipendentemente dal motivo giuridico, in particolare per violazione di doveri derivanti dal rapporto di debito e da azioni illegittime, sono esclusi. Ciò si applica anche ai diritti derivanti da colpa in contraendo.
2. Questa clausola non si applica ai diritti derivanti dalla legge sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi, per intenzionalità o colpa grave, per lesioni mortali, corporali o alla salute o per reticenza dolosa di un vizio o violazione di obblighi contrattuali sostanziali. Il risarcimento dei danni per la violazione di obblighi contrattuali sostanziali, tuttavia, è limitato a danni prevedibili e tipicamente connessi con il contratto, in assenza di dolo o negligenza grave o in caso di responsabilità per lesioni mortali, corporali o della salute.
Gli obblighi contrattuali sostanziali sono obblighi il cui adempimento rende possibile la regolare attuazione del contratto e sul rispetto dei quali la parte contraente può fare affidamento.
3. I prodotti della SMA non possono essere utilizzati in campo medicale o aerospaziale senza il previo consenso scritto.
4. Esoneri da responsabilità o limitazioni della responsabilità a favore della SMA valgono anche per la responsabilità personale dei dipendenti, collaboratori, rappresentanti e coadiuvanti della SMA.
5. La prescrizione a norma delle AG del presente articolo VII sul risarcimento danni applicabile dipende dal Sachmängelansprüche a termine di prescrizione di cui all'articolo VI, Xxxx.2. Questa disposizione non si applica nei casi di cui all'articolo VII, Xxxx.2, comma 1 Per i Schadensersatzansprüchen ai sensi della legge sulla responsabilità dei prodotti, valgono le disposizioni di legge sui termini di prescrizione. Il § 479 del Codice civile tedesco (BGB) resta invariato.
6. Le precedenti disposizioni non comportano l'eventuale modifica dell'onere della prova a svantaggio del Committente.
VIII. Disposizioni finali
1. Le relazioni giuridiche tra la SMA e il Committente concernenti il presente rapporto contrattuale sono regolate dalla Legge della Repubblica Federale Tedesca. È esclusa l'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti di compravendita internazionale di merci (CISG).
Il foro competente per tutte le controversie derivanti o annesse all'esecuzione del presente Contratto è quello di Kassel in Germania. SMA ha il diritto di sporgere querela anche nella sede del Committente.
2. Anche in caso di invalidità di singole disposizioni, il contratto resta valido in tutte le sue parti restanti tranne nel caso in cui l'adesione al contratto dovesse rivelarsi irragionevolmente penalizzante per una parte.
3. I dati dei nostri clienti vengono memorizzati nel contesto delle relazioni d’affari in base alla legge federale sulla tutela dati personali.