AZIENDA USL DELLA ROMAGNA
ALLEGATO G
AZIENDA USL DELLA ROMAGNA
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
Regione Xxxxxx Xxxxxxx
CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA N. .............................. DEL ....................................
Codice identificativo di gara (CIG): 6886641BEC
Con la presente scrittura privata, redatta in duplice copia, fra la Ditta ___________ - partita I.V.A._____________________ e codice fiscale ____________ (successivamente indicata come fornitore) e l'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA (Cod. Fisc. e partita IVA n. 02483810392), con sede legale in Xxx Xx Xxxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxxx, rappresentata dall’Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Direttore dell’U.O. Innovazione e Valutazione delle Tecnologie , con sede in Rimini;
SI STIPULA
il contratto per l’assistenza tecnica del sistema oggetto della gara CIG 6886641BEC
CONNOTAZIONE DITTA FORNITRICE
(Barrare un unico punto)
a Costruttore sistema oggetto del contratto
b Ditta autorizzata dal costruttore
c Ditta con personale adeguatamente formato
2) DURATA
La validità del presente contratto decorre dalla scadenza della garanzia indicata nel relativo allegato e termina in data _____________ (durata minima 5 anni). Il contratto include le prestazioni fornite qualora la stipula avvenisse successivamente alla data di decorrenza.
SERVIZI PRESTATI DAL FORNITORE
Si garantiscono i seguenti servizi:
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SERVIZI MINIMI RICHIESTI |
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N° MANUTENZIONI PREVENTIVE/ANNO – si veda nota 1 |
N° ____/anno |
1/anno |
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VERIFICHE ANNUALI DI SICUREZZA ELETTRICA |
□ SI |
□ NO |
SI |
CONTROLLI ANNUALI (Specificare i parametri: ______________________________) |
□ SI |
□ NO |
SI |
N° INTERVENTI SU CHIAMATA/ANNO |
□ Illimitati |
□ N° ____ |
Illimitati |
EVENTUALI SPESE DI TRASPORTO PER RIPARAZIONI A CARICO DITTA |
□ SI |
□ NO |
SI |
PEZZI DI RICAMBIO INCLUSI |
□ SI |
□ NO |
SI |
AGGIORNAMENTI SOFTWARE (manutenzione evolutiva, incluse Major e Minor Release) |
□ SI |
□ NO |
SI |
AGGIORNAMENTI HARDWARE (manutenzione evolutiva) |
□ SI |
□ NO |
SI |
AGGIORNAMENTI HARDWARE (aggiornamento tecnologico: sostituzione server e client) - Specificare: N°____ sostituzioni garantite durante il periodo di validità del contratto |
□ SI |
□ NO |
SI (Almeno 1 sostituzione) |
Nota 1: Il fornitore, a seguito di formale accettazione del contratto, invierà alle sede dell’U.O. Innovazione e Valutazione delle Tecnologie il calendario delle visite programmate e la lista di controllo applicata per la manutenzione preventiva
NB: Tutte le tecnologie sanitarie/informatiche si intendono complete di tutte le componenti ad esse collegate: ad esempio, alla voce monitor si intendono comprese nel contratto tutte le sue componenti (display, unità di controllo, moduli parametri vitali, alimentatori, cavi di interconnessione, cavi paziente, batterie, ecc.).
4) PRESTAZIONI NON COMPRESE
Vedi eventuale lista allegata dal fornitore (elencare i componenti e/o accessori esclusi dal presente contratto);
Qualsiasi cosa non esplicitamente citata nelle esclusioni sarà considerata parte integrante del bene oggetto del contratto e pertanto inclusa nello stesso.
5) MODALITÀ DI INTERVENTO
A fronte di richiesta, inoltrata dalla sede dell’U.O. Innovazione e Valutazione delle Tecnologie, il fornitore provvederà alla riparazione delle tecnologie sanitarie/informatiche di cui trattasi.
Il conseguente rapporto di lavoro, compilato in modo chiaro ed esauriente (denominazione componente, modello, n° matricola, n° inventario, descrizione guasto, esito intervento) dovrà essere firmato dall’utilizzatore della tecnologia e notificato alla U.O. Innovazione e Valutazione delle Tecnologie che gestisce trasversalmente il Software Dispositivo Medico.
Il fornitore dovrà, inoltre, consegnare copia della stampa relativa alle misure, verifiche o tarature effettuate (Es. misure di sicurezza elettrica).
In carenza di tali procedure l’Azienda USL sospenderà il pagamento del canone di manutenzione.
6) TEMPI DI LAVORO (dalla chiamata)
Si garantiscono i seguenti tempi di lavoro dalla chiamata e le seguenti performance:
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SERVIZI/PERFORMANCE MINIMI RICHIESTI |
TEMPO DI INTERVENTO SU CHIAMATA - GUASTI NON BLOCCANTI (dal momento di ricevimento della chiamata) |
N° ____ ore lavorative |
6 ore lavorative |
TEMPO DI INTERVENTO SU CHIAMATA - GUASTI BLOCCANTI (dal momento di ricevimento della chiamata) |
N° ____ ore lavorative |
3 ore lavorative |
TEMPO DI RISOLUZIONE GUASTO SU CHIAMATA (dal momento di ricevimento della chiamata) |
N° ____ ore solari |
8 ore solari |
NUMERO MASSIMO GIORNI INDISPONIBILITA’/ANNO (COMPRESE MANUTENZIONI PREVENTIVE) * |
N° ____ giorni/anno |
2 giorni/anno |
* La non operatività viene calcolata dal momento in cui alla Ditta viene richiesto l’intervento fino alla risoluzione del guasto (chiusura intervento con esito positivo) e si applica anche alla situazione di apparecchiatura funzionante parzialmente. Esempi. Se la Ditta viene chiamata l’11 novembre e interviene lo stesso giorno e ripara il guasto è conteggiato un giorno di indisponibilità, se interviene il 12 novembre e ripara il guasto sono conteggiati due giorni di indisponibilità, se interviene ripetutamente e il guasto viene risolto il 20 novembre sono dieci giorni di indisponibilità.
7) DEPOSITO CAUZIONALE
Nel caso in cui il valore del contratto di manutenzione sia superiore a € 40.000,00 (Iva esclusa), la Ditta dovrà costituire, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, una garanzia, denominata "garanzia definitiva" sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.
La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.
Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell’affidanmento.
La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
8) INADEMPIENZE E PENALITÀ
L’Azienda USL si riserva di applicare le seguenti penali:
FATTISPECIE |
IMPORTO |
Per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo rispetto al tempo massimo di intervento indicato-vedere nota B |
€ 500,00
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Per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo rispetto al tempo massimo di risoluzione del guasto indicato –vedere nota B |
€ 500,00
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Per ogni manutenzione preventiva prevista e non effettuata |
€ 500,00
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Per ogni controllo di qualita/funzionali/verifica di sicurezza elettrica previsto e non effettuato |
€ 100,00
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Per ogni giorno o frazione di giorno di fermo macchina ulteriore a quelli indicati-vedere nota B |
€ 500,00
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Nota B: Nel conto di tali giorni devono intendersi compresi tutti i giorni solari effettivi (quindi anche i giorni festivi). La non operatività viene calcolata dal momento in cui alla Ditta viene richiesto l’intervento fino alla risoluzione del guasto (chiusura intervento con esito positivo) e si applica anche alla situazione di apparecchiatura funzionante parzialmente. Esempi. Se la Ditta viene chiamata l’11 novembre e interviene lo stesso giorno e ripara il guasto è conteggiato un giorno di indisponibilità, se interviene il 12 novembre e ripara il guasto sono conteggiati due giorni di indisponibilità, se interviene ripetutamente e il guasto viene risolto il 20 novembre sono dieci giorni di indisponibilità.
Le penali potranno essere comunque richieste al semplice verificarsi dell’inadempienza contrattuale senza la preventiva costituzione in mora del fornitore.
E’ fatto salvo in ogni caso il risarcimento di eventuali ulteriori danni che dovessero verificarsi quali conseguenze dei ritardati o mancati adempimenti.
9) TECNOLOGIA FUORI USO
In caso di tecnologia fuori uso o momentaneamente inutilizzate nel corso dell'anno il pagamento del relativo canone di manutenzione sarà sospeso a partire dalla data di Fuori uso e/o di non utilizzo.
10) CANONE MANUTENZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il canone annuo per i servizi di manutenzione di cui trattasi è fissato in
€ _____________________________
(Iva esclusa).
(NB:
non compilare nella versione da inserire nella busta B)
Tale prezzo, per il periodo di validità del presente contratto, si intende :
Fisso
Suscettibile alle sole variazioni ISTAT (da applicare di anno in anno)
(L’indice che verrà utilizzato è il seguente: FOI - Indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati - Generale al netto dei tabacchi – Variazioni medie annue dell’anno indicato rispetto all’anno precedente)
(barrare la casella corrispondente all’opzione scelta)
La fatturazione avverrà con cadenza semestrale posticipata.
FATTURAZIONE
Tutte le fatture e i documenti contabili (es. i documenti di trasporto) emessi devono essere intestati a:
Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna
Sede legale e operativa: xxx Xx Xxxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxxx (XX)
Codice fiscale e partita IVA: 02483810392
Al fine di poter procedere alla corretta registrazione e liquidazione delle fatture, è indispensabile che le stesse siano tenute distinte con riferimento agli ordini se effettuati dalle quattro sedi operative di Forlì, Cesena, Rimini e Ravenna.
Ai sensi e per gli effetti dell’art.1, commi da 209 a 213, Legge 24 dicembre 2007, n. 244, e del Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55, le fatture devono essere trasmesse all’Azienda USL esclusivamente in formato elettronico, attraverso il sistema di interscambio (SDI).
Di seguito si riportano i dati essenziali per la trasmissione delle fatture:
PER L’AZIENDA USL DELLA ROMAGNA - I.P.A. distinti per sede operativa:
- BILANCIO CESENA: codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) 0L06J9
- BILANCIO FORLI': codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) LB6EBX
- BILANCIO RAVENNA: codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) 7S5VLJ
- BILANCIO RIMINI: codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) XJ0LO4
Il mancato rispetto delle disposizioni non consentirà il regolare pagamento delle fatture, che saranno restituite al fornitore stesso. Per ulteriori informazioni, relative al pagamento delle fatture delle Aziende Sanitarie afferenti il SAM contattare: Azienda Usl della Romagna U.O. Bilancio e Flussi finanziari delle sedi operative di: Cesena (tel. 0000-000000), Forlì (tel. 0000 000000), Rimini (tel. 0000 000000), Ravenna (tel. 0000 000000.
Le fatture devono tassativamente indicare i seguenti elementi:
numero dell’ordine aziendale;
numero e data del DDT;
dettaglio merce consegnata/servizio prestato;
il codice identificativo di gara (CIG), tranne nei casi di esclusione dall'obbligo di cui alla L. 136/2010;
(eventuale) il codice unico di progetto (CUP), se riportato in ordine.
Qualora la modalità di fatturazione dovesse variare in corso di esecuzione del contratto, queste saranno prontamente comunicate e il fornitore dovrà immediatamente adeguarsi alle nuove direttive impartite.
PAGAMENTI
I committenti procedono ai pagamenti delle fatture secondo quanto disposto dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, così come modificato dal D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192 e interpretato dal Ministero dello Sviluppo Economico 23 gennaio 2013, prot. n. 1293 e dall’art. 24 L. 30 ottobre 2014, n. 161.
In nessun caso, ivi compresi eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il fornitore può sospendere l’esecuzione del servizio, ferme restando le tutele accordate dagli art. 3 e 6 D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Qualora il fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, resta facoltà dell’U.O. Acquisti Aziendali risolvere il contratto mediante unilaterale dichiarazione comunicata con lettera AR, con conseguente addebito di tutti i danni subiti e subendi.
Si precisa che, a seguito di adesione, alla Convenzione Intercent-Er per l’affidamento del “Servizio di Tesoreria per le Aziende Sanitarie della Regione Xxxxxx Xxxxxxx, si riportano le seguenti condizioni economiche a carico del fornitore:
Bonifici a fornitori con conti sul Tesoriere: nessuna commissione
Bonifici a fornitori su Istituti di Credito diversi:
Per pagamenti fino a 1.000: nessuna commissione
Per pagamenti tra 1.000,01 e 10.000,00: € 3,00 di commissione a bonifico a carico del beneficiario
Per pagamenti oltre 10.000,00: € 5,00 di commissione a bonifico a carico del beneficiario
Si informa che l'Azienda USL della Romagna (Codice Fiscale e Partita IVA 02483810392) rientra nel regime di cui all'art. 17-ter d.P.R. 633/72, così come modificato dalla Legge 190/2014 (split payment). Pertanto, a decorrere dal 01/01/2015, tutte le fatture relative alla fornitura di beni e servizi devono essere emesse nel rispetto delle nuove disposizioni previste dalla citata normativa. Nella fattura deve essere inserita l'annotazione "SCISSIONE DEI PAGAMENTI", così come disposto dall'art. 2 del decreto MEF del 23/01/2015. L’Azienda USL della Romagna provvede al pagamento della fattura al fornitore al netto dell'IVA, procedendo successivamente al versamento all'erario dell'IVA esposta in fattura.
11) TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI
La ditta contraente assume, a pena nullità contrattuale, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3, Legge 13 agosto 2010 n. 136 ed agli artt. 6 e 7 del D.L. 12.11.2010 n. 187 convertito con modificazioni nella legge 17.12.2010 n. 217, e ciò anche nei confronti di eventuali subappaltatori e/o subcontraenti.
In particolare, in caso di eventuale contratto di subappalto:
- la ditta aggiudicataria dovrà inserire, a pena di nullità assoluta, la clausola espressa obbligante il subappaltatore ed ogni eventuale subcontraente ad “assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 L. 13 agosto 2010, n. 136 ed agli artt. 6 e 7 del D.L. 12.11.2010 n. 187 convertito con modificazioni nella legge 17.12.2010 n. 217”;
- la ditta aggiudicataria si impegna a dare immediata comunicazione all’Azienda USL ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante, di eventuali inadempimenti della propria controparte (subappaltatore e/o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, nonché della conseguente risoluzione del rapporto contrattuale prevista come da comma 8 art. 3 L. 136 del 13.8.2010.
La ditta contraente, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari nelle commesse pubbliche, si impegna ha comunicare il proprio c/c dedicato e i nominativi delle persone delegate ad operare su tale conto.
Si precisa che il codice identificativo gara (CIG) dovrà essere riportato in ogni documento fiscale, nonché in ogni bonifico bancario o postale relativo al presente contratto.
12) PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Il fornitore è tenuto a garantire la riservatezza dei dati personali degli assistiti (con particolare riguardo per quelli sensibili), nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
L’Azienda Sanitaria Locale, in qualità di “Titolare del trattamento”, considerata l’esperienza, la capacità e l’affidabilità, con la sottoscrizione del presente contratto, ai sensi dell'art. 29, comma 2 del codice della privacy, nomina l’Impresa quale “Responsabile del trattamento“ esterno, per i trattamenti dei dati personali necessari all'esecuzione dei servizi e allo svolgimento delle attività, di cui al contratto in oggetto.
Le parti convengono che, ai sensi dell’art. 29, comma 4 del codice della privacy, sono assegnati in modo analitico al responsabile, anche con separato atto, costituente parte integrante e sostanziale del presente contratto, i compiti connessi al trattamento e le relative istruzioni.
In ottemperanza a quanto prescritto dal d. lgs. 196/2003 (codice della privacy), l’Impresa, in qualità di responsabile, si impegna a rispettare le disposizioni previste dal codice della privacy e a conformarsi ai provvedimenti del Garante per la protezione, che trovino applicazione con riferimento alle attività e agli obblighi assunti contrattualmente.
Le parti convengono che l’impresa, in qualità di responsabile del trattamento, assume i seguenti obblighi e compiti:
informare prontamente il Titolare di ogni questione rilevante inerente il trattamento dei dati personali strumentale all’attività o al servizio affidati con il presente contratto;
trattare i dati personali nel pieno rispetto della disciplina in tema protezione dei dati personali in vigore, operando nell’assoluto rispetto del diritto alla riservatezza di qualsiasi dato o informazione, ovvero, di quant’altro venga a conoscenza per effetto dei servizi svolti;
provvedere alla individuazione, nell’ambito delle proprie competenze e aree di responsabilità, degli operatori preposti allo svolgimento delle operazioni in qualità di “incaricati del trattamento”;
formare gli incaricati del trattamento e vigilare sul loro operato, garantendo a semplice richiesta del titolare del trattamento il controllo, anche da parte di personale all’uopo incaricato e autorizzato, al fine di verificare la conformità dell’operato svolto al codice della privacy e alla disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali;
redigere e tenere a disposizione del titolare l’elenco degli incaricati preposti ai trattamenti necessari all'esecuzione delle prestazioni assunte contrattualmente. L’elenco potrà essere redatto anche per classi omogenee di incarico (come previsto dal punto 15 del Disciplinare tecnico in tema di sicurezza, di cui all’allegato B al D. Lgs. 196/2003) e dovrà essere fornito su richiesta dell’azienda titolare del trattamento, per finalità di vigilanza;
dare piena applicazione, per quanto di propria competenza, alle misure di sicurezza e di protezione, di cui agli artt. 31-32-33-34-35-36 del codice privacy, agli obblighi previsti dal disciplinare tecnico, di cui all’Allegato B al codice della privacy e sue modifiche ed integrazioni, ai provvedimenti di natura generale del Garante privacy, per i quali vi sia un obbligo di conformazione.
Nell’ambito delle attività strumentali all’esecuzione delle obbligazioni previste dal presente contratto, il responsabile di trattamento è delegato dal titolare a designare in qualità di amministratore di sistema, le persone fisiche preposte allo svolgimento di attività di gestione e manutenzione di sistemi e basi di dati, secondo quanto previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 28 novembre 2008 e s.i.m. L’elenco dei soggetti individuati e i relativi requisiti professionali, da valutarsi ai sensi dell’art. 29, comma 2 del codice della privacy, deve essere consegnato al titolare del trattamento, che ne faccia richiesta, al fine della presa d’atto della relativa designazione, con facoltà di verificare la qualificazione di ciascun operatore.
Il responsabile ha l’obbligo di redigere e tenere aggiornato l’elenco dei soggetti preposti in qualità di Amministratore di Sistema, recante gli estremi identificativi e le funzioni ad essi attribuite.
L’elenco deve essere conservato dal responsabile esterno del trattamento, per eventuali controlli o verifiche.
13) SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
Cooperazione e coordinamento ai fini della eliminazione/riduzione dei rischi da interferenze
L’Offerente è tenuto ad osservare tutte le norme di legge che regolano la previdenza e l’assistenza sociale e al rispetto di tutti gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza, protezione ed igiene dei lavoratori e deve aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii..
Al presente è allegato un documento redatto ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. che descrive i rischi specifici dell’Azienda e le regole generali di comportamento da adottarsi negli ambienti dell’Azienda medesima. Inoltre, ove dovuto, sono analizzate le interferenze attese ed indicate le relative misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi da interferenza.
Tale documento deve essere compilato compiutamente in tutte le sue parti dagli Offerenti, eventualmente integrato da informazioni allegate, solo se strettamente pertinenti all’attività da svolgere presso gli ambienti del Committente per lo specifico contratto; infine sottoscritto dal datore di lavoro (ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.) e consegnato quale parte integrante della documentazione di gara.
L’Offerente ha, in ogni caso, la possibilità di proporre modifiche a quanto contenuto nel documento di cui sopra, sia in termini di analisi che di soluzioni evidenziandone chiaramente contenuti e motivazioni.
A seguito dell’aggiudicazione, nel caso in cui il Fornitore in fase di offerta non abbia presentato proposte integrative per meglio garantire la sicurezza del lavoro o non offra servizi aggiuntivi per i quali sia necessario valutare ulteriori misure per la gestione delle interferenze, il documento diviene parte integrante del contratto in oggetto.
Tenuto conto delle esigenze di dinamicità del documento, in fase di esecuzione del contratto, il Committente ed il Fornitore si devono ritenere impegnati a comunicare reciprocamente eventuali variazioni che potrebbero insorgere rispetto ai contenuti dello stesso. Nel caso fossero ravvisate criticità o interferenze non preventivamente considerate, sia dal Committente sia dal Fornitore, il documento dovrà essere riformulato con le specifiche integrazioni.
Il Committente, in fase di espletamento del contratto, ha facoltà di controllare, in base alla propria organizzazione, la puntuale osservanza delle misure di prevenzione e protezione definite. In caso di non osservanza delle regole stabilite il Committente potrà imporre al Fornitore la temporanea sospensione dell’attività in corso fino all’avvenuto adeguamento.
Ai fini della realizzazione della cooperazione e del coordinamento, il direttore dell’esecuzione (DEC) - prima dell’avvio del contratto ed in tempo utile per la pianificazione delle attività in oggetto - può programmare un incontro tra le parti finalizzato alla pianificazione degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi da interferenza lavorativa; in fase di esecuzione dello stesso può promuovere incontri informativi e formativi per assicurare nel tempo l’efficacia e l’efficienza delle azioni di coordinamento.
14) OBBLIGHI DI INTEGRITA’ E DI AMMINISTRAZIONE APERTA
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, c. 17, L. 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, la mancata sottoscrizione e/o il mancato rispetto dell’allegato patto di integrità costituisce causa di esclusione dall’assegnazione della fornitura.
Il patto d’integrità viene allegato al presente contratto, quale parte integrante e sostanziale.
In armonia con la suddetta L. 6 novembre 2012, n. 190, con la sottoscrizione del contratto, il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
rispetta incondizionatamente i vincoli imposti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, in tema di “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165”;
rispetta incondizionatamente i vincoli imposti dal “Codice di comportamento dell’Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna”, approvato con deliberazione del Direttore Generale AUSL della Romagna 56/2014 e integrato con deliberazione del Direttore Generale AUSL della Romagna 701/2014. A tal fine si precisa che detto Codice di comportamento è pubblicato sul sito internet aziendale xxx.xxxxxxxxxxx.xx - sezione “Amministrazione trasparente”, da cui può essere liberamente consultato e scaricato;
riconosce che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la stipula del contratto;
riconosce di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la stipula del contratto;
si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro, regali o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
Qualora non risulti conforme al vero quanto riconosciuto ai sensi del precedente disposto, ovvero l’appaltatore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del contratto, lo stesso si intende risolto di diritto inter partes ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c. e dell’art. 2, c. 3, D.P.R. 62/2013, per fatto e colpa dell’appaltatore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
In ottemperanza ai principi di amministrazione trasparente, la stazione appaltante assicura la trasparenza dell'attività amministrativa mediante la pubblicazione, nel sito web istituzionale, delle informazioni relative ai procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
15) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L'Azienda USL della Romagna può procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile previa dichiarazione da comunicarsi al fornitore con lettera raccomandata A.R., nei seguenti casi:
in qualunque momento durante l'esecuzione avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del codice civile “Recesso unilaterale dal contratto”;
per motivi di interesse pubblico specificati nel relativo provvedimento;
frode, grave negligenza, contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
cessazione dell'attività oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
qualora il Fornitore ceda in subappalto le forniture senza la preventiva approvazione;
mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro i termini prescritti dall’Azienda;
in tutti i casi previsti dall’art. 8.4 della presente lettera invito in ordine alle coperture assicurative richieste in capo al fornitore;
in caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’art. 8.3 della presente lettera invito;
in tutti gli altri casi previsti dalla presente lettera invito.
In caso di risoluzione del contratto per inadempienza dell'aggiudicatario, l'Azienda ha diritto ad incamerare il deposito cauzionale definitivo a titolo di penale e di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa in danno dell'aggiudicatario inadempiente.
L'affidamento a terzi viene notificato all'aggiudicatario inadempiente con lettera Raccomandata A.R. con l'indicazione dei nuovi termini di esecuzione delle forniture affidate e degli importi relativi.
All'aggiudicatario inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Azienda, rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e ove questo non sia sufficiente da eventuali crediti dell’aggiudicatario.
Nel caso di minore spesa nulla compete all'aggiudicatario inadempiente.
L’esecuzione in danno non esimerà la ditta dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
Analoga procedura verrà seguita nel caso di disdetta anticipata del contratto da parte della ditta aggiudicataria senza giustificato motivo o giusta causa.
Si dichiara, per patto espressamente convenuto, che le decisioni per l'applicazione di tutte le penalità e le sanzioni previste nel presente disciplinare saranno prese con semplice provvedimento amministrativo e senza alcuna formalità giudiziaria o particolare pronuncia dell’Autorità Giudiziaria.
Tali decisioni s'intendono senz'altro esecutive, nonostante gravame all'Autorità Giudiziaria.
16) RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE
Il Fornitore è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti/operatori risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.
Il Fornitore risponde pienamente, sia contrattualmente che extra contrattualmente, per danni a persone e/o cose che potessero derivare dalla fornitura in questione ed imputabili ad essa o ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamata a rispondere l’AUSL, che fin da ora si considera sollevata e indenne da ogni pretesa o molestia.
Il Fornitore deve essere in possesso di adeguata polizza con primario Assicuratore e a mantenerla in vigore per tutta la durata della fornitura a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo fornitore in ordine allo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto.
In particolare detta polizza tiene indenne l’Azienda USL, ivi compresi i propri dipendenti e collaboratori, nonché i terzi, per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alla stessa Azienda contraente ed ai propri dipendenti e collaboratori nonché ai terzi, nell’esecuzione delle forniture oggetto del presente contratto, comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.
Resta inteso che l’esistenza e quindi la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di validità della fornitura per l’Azienda USL e pertanto qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento l’operatività della copertura assicurativa, il contratto di fornitura si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
17) FORO COMPETENTE
Per ogni controversia che possa insorgere sulla interpretazione ed esecuzione del presente accordo è competente a decidere il Foro di Ravenna.
18) CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
In ogni caso, si conviene che l’azienda USL potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell’art. 1456 C.C., previa dichiarazione da comunicarsi al fornitore con raccomandata A/R, nei casi di violazione delle clausole di cui ai punti n. 3, n. 5, n. 6, n. 7, n. 8, n. 11, n. 12, n. 13, n. 14, n. 15 e n. 16.
Timbro e firma del fornitore
Data ________________________ ________________________________
A seguito di determinazione n. __________ del _________________ si approva il presente contratto.
AZIENDA USL DELLA ROMAGNA
Direttore U.O. Innovazione e Valutazione delle Tecnologie
Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx
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Il sottoscritto ___________________________________nella qualità di Procuratore e Legale rappresentante della ditta ______________________ dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 C.C., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificatamente le clausole e le condizioni di cui ai punti da n. 1 a n. 17.
Timbro e firma del fornitore
Data ________________________ ________________________________
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