REALIZZAZIONE IN MODALITA' SERVICE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA IP CON VARCHI DI LETTURA TARGHE
REALIZZAZIONE IN MODALITA' SERVICE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA IP CON VARCHI DI LETTURA TARGHE
CComomunuenedidLi oLmomaganganaPrPorto. tn. .n1. 319367687dedle2l 32-01-11-12-0210717paarrtreivnozaCCata. t9. 9CCl. l2. 4
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PARTE PRIMA AMMINISTRATIVA
Importo contratto di servizio per 5 anni Euro 189.256,57
(da suddividersi in maxirata inziale e
60 rate mensili equivalenti) al netto dell’IVA
Il progettista
Il responsabile del procedimento
16 novembre 2017
1. Sommario
CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO 4
Art. 1 - Oggetto dell’appalto 4
Art. 2 - Ammontare dell’appalto 5
Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto 5
CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE 6
Art. 4 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto 6
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Art. 5 - Disposizioni particolari riguardanti l’appalto 6
Art. 6 - Fallimento dell’appaltatore 7
Art. 7 - Rappresentante dell’appaltatore e domicilio 7
Art. 8 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi strumentali al servizio 7
Art. 9 – Convenzioni europee in materia di valuta e termini 8
CAPO 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE 8
Art. 10 - Predisposizione dell'impianto strumentale al servizio 8
Art. 11 - Atto di indirizzo per la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità ed alla trasparenza nel settore degli appalti pubblici (delibera di G.C. n.1015 del 18/12/2009) 8
Art. 12 - Termini per l'ultimazione 9
Art. 13 - Sospensioni e Proroghe 9
Art. 14 - Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori 9
Art. 15 - Sospensioni ordinate dal R.U.P. 10
Art. 16 - Penali in caso di ritardo nell'avvio del servizio 10
Art. 17 – Inderogabilità dei termini di esecuzione 11
Art. 18 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini 11
CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA 11
Art. 20 - Pagamenti in acconto 11
Art. 22 – Ritardi nel pagamento delle rate di canone 12
Art. 24 - Cessione del contratto e cessione dei crediti 12
Art. 25 - Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari 13
Art. 26 - Obblighi del subappaltatore/contraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari 13
CAPO 6 - XXXXXXXX E GARANZIE 13
Art. 27 - Cauzione provvisoria 13
Art. 28 - Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva 13
Art. 29 – Riduzione delle garanzie 14
Art. 30 - Obblighi assicurativi a carico dell’impresa 14
CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 15
Art. 31 Obblighi della sicurezza e repsonsabilità nell'esecuzione delle prestazioni 15
CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 15
Art. 33 – Responsabilità in materia di subappalto 16
Art. 34 – Pagamento dei subappaltatori 16
CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO 17
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Art. 35 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera 17
Art. 36 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori 17
CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE 18
Art. 37 - Ultimazione dei lavori e avvio del servizio ( casi sopra soglia europea ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 50 / 2016) 18
Art. 38 - SLA del servizio e penali durante il periodo di servizio 19
Art. 39 - Conclusione del periodo di servizio 19
Art. 40 - Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore 20
Art. 41 - Altre responsabilità a carico dell'Appaltatore 20
PARTE PRIMA
DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI
CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO
1. L’oggetto dell’appalto consiste nella fornitura in servizio dell'impianto di videosorveglianza comunale con annesse prestazioni per la completa gestione dello stesso su di un periodo pari a 5 (cinque) anni successivi all'attivazione della struttura, da ultimarsi quest'ultima entro 120 gg solari dalla consegna dei lavori. La struttura resterà di proprietà dell'Appaltatore non essendo previsto alcun trasferimento di beni verso l'Ente utilizzatore.
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Il fornitore pertanto dovrà assicurare tutte le attività necessarie alla predisposizione dell'impianto ed alla successiva gestione per consentirne all'Ente l'uso durante il periodo contrattuale succitato secondo i livelli di servizio e con le prestazioni indicate nei documenti di gara.
Il suddetto servizio sarà effettuato attrezzando le postazioni di ripresa richieste e ricorrendo a strutture di trasmissione e a una sala di registrazione da allestirsi, quest'ultima, in locali identificati dal Fornitore; presso l'Ente dovranno essere rese disponibili esclusivamente le postazioni di lavoro previste.
A remunerazione del servizio sarà riconosciuta una maxirata iniziale del 20% e un successivo canone omnicomprensivo erogato in 60 rate mensili omnicomprensive di ogni onere necessario all'esercizio, quali a titolo esemplificativo costi di locazione / manutenzione / assistenza e quant'altro necessario al regolare utilizzo dell'impianto da parte dell'Ente.
2. L’intervento è così individuato: REALIZZAZIONE IN MODALITA' SERVICE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA IP CON VARCHI DI LETTURA TARGHE
a) denominazione conferita dalla Stazione appaltante:
COMUNE di LOMAGNA |
Xxx X.xxx Xxxxxxx, 00 |
00000 XXXXXXX (Xx) |
C.F. e P. IVA 00504810136 |
b) descrizione sommaria:
predisposizione impianto di videosorveglianza e lettura targhe come specificato nei documenti di gara
servizio e gestione per 5 anni a valle del collaudo
c) ubicazione:
L'elenco della postazioni interessate é riportato nella tabella che segue:
POSTAZIONI |
A1 - Discarica |
A2 - varco xxx X. Xxxxx |
X0 - xxxxx via Edison |
POSTAZIONI |
A4 - varco xxx Xxxxxx |
X0 - Xxxxx Xxxxx |
A6 - Casetta Acqua |
A7 - Cimitero |
A9 - parcheggio xxx Xx Xxxxxxx |
X00 - ZTL via XXV Aprile |
B1 - Piazza Limonta |
B2 - varco xxx Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx |
X0 - Piazza Cavour |
B4 - ingresso Fornace |
B5 - parcheggio Fornace |
C1 - parco area bimbi |
C2 - parco campo basket |
C3 - parco area vialetto |
C4 - parco campi tennis |
C5 - parco area Bar |
C6 - parco retro calcetto |
D1 - Municipio |
CSA - Acquedotto |
CSB - Condominio |
CSC - parco Bar |
Municipio e server farm |
Caserma CC Casatenovo |
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3. I servizi saranno espletati nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice della Privacy, recependo anche eventuali adeguamenti imposti da variazioni delle norme che dovessero subentrare durante il corso del contratto, senza per questo comportare extra-oneri per l'Ente. I lavori strumentali all'allestimento della piattaforma necessaria per l'implementazione del servizio dovranno essere eseguiti attenendosi alle norme della regola d'arte.
Art. 2 - Ammontare dell’appalto
1. L’importo dell’appalto posto a base di gara è definito come segue:
IMPORTO CONTRATTO : € 189.256,57 + IVA
2. L’importo contrattuale corrisponde all’importo come risultante dal ribasso offerto dall’aggiudicatario sull'importo in sede di gara
3. La presentazione dell’offerta implica l’accettazione da parte dell’Impresa di ogni condizione specifica riportata negli atti di appalto.
Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto
1. Il contratto è stipulato “a corpo” ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera ddddd) del D.lgs. 50/2016 .
2. L’importo contrattuale come determinato in seguito all’offerta dell’aggiudicatario, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.
3.I prezzi unitari esposti negli atti progettuali non hanno alcuna efficacia negoziale e l’importo complessivo dell’offerta, anche se determinato attraverso l’applicazione dei predetti prezzi unitari alle quantità, resta fisso e invariabile, ai sensi del comma 2; allo stesso modo non hanno alcuna efficacia negoziale le quantità indicate dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e nella «lista», ancorché rettificata o integrata dal concorrente, essendo obbligo esclusivo di quest’ultimo il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa Stazione appaltante, e la formulazione dell’offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi.
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4. I prezzi unitari di gara risulteranno vincolanti per il Fornitore in sede di definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016, e che siano inequivocabilmente estranee ai servizi già previsti.
CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE
Art. 4 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto
1. In caso di discordanza tra norme e prescrizioni sopra indicate, quelle contenute nel contratto e quelle contenute negli altri documenti ed elaborati progettuali dallo stesso richiamati, va osservato il seguente ordine di prevalenza:
a. Norme legislative e regolamentari cogenti di carattere generale;
b. Contratto di appalto;
c. Capitolato speciale di appalto;
d. Elaborati a base di appalto ferma restando comunque la prevalenza del rispetto delle norme vigenti;
e. Qualora vi fossero discordanze di qualsiasi natura e genere negli elaborati del progetto esecutivo é da
ritenersi comunque sempre valida l’indicazione e/o sostituzione più favorevole alla stazione Appaltante e meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva e comunque la stessa deve essere approvata ad insindacabile giudizio del Direttore Xxxxxx. In caso
di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
2. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente capitolato, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
3. Non fanno parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
a. Il computo metrico e il computo metrico estimativo (quest’ultimo utile ad addivenire all’importo a corpo posto a base di appalto);
b. Le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato.
Art. 5 - Disposizioni particolari riguardanti l’appalto
1. La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in
materia di appalti pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme e le prescrizioni che regolano il presente appalto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. Ai sensi dell’articolo 71, comma 3, del regolamento generale, l’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i servizi richiesti.
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Art. 6 - Fallimento dell’appaltatore
1. In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 110 del D. Lgs. 50/2016.
2. Qualora il soggetto appaltatore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'art. 48 del D. Lgs. 50/2016.
Art. 7 - Rappresentante dell’appaltatore e domicilio
1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale d’appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. L'appaltatore dovrà nominare in modo formale un proprio rappresentante, nominato "Rappresentante dell'Impresa“, per le notificazioni e le intimazioni che saranno effettuate a mezzo di messo comunale o di lettera raccomandata al domicilio indicato, ove andrà allestita idonea cassetta postale intestata dall'appaltatore per il recapito della corrispondenza. Qualsiasi comunicazione fatta al Rappresentante dell'Impresa si considererà come effettuata direttamente all'Impresa Appaltatrice.
4. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2 e 3, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.
Art. 8 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi strumentali al servizio
1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni e i servizi anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici strumentali all'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti.
2. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 16 e 17 del Capitolato Generale d’Appalto. L'accettazione dei materiali e dei componenti e definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in questo ultimo caso l'esecutore deve rimuoverli e sostituirli con altri a sue spese.
3. Xxx l'esecutore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'esecutore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.
4. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'esecutore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di verifica.
5. L'esecutore che di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi.
6. La direzione dei lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'esecutore.
Art. 9 – Convenzioni europee in materia di valuta e termini
1. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore in cifra assoluta indicano la denominazione in euro.
2. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, devono intendersi I.V.A. esclusa.
3. Tutti i termini di cui al presente capitolato d’oneri, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.
CAPO 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE
Art. 10 - Predisposizione dell'impianto strumentale al servizio
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1. L’avvio dei lavori per la realizzazione dell'impianto che l'Appaltatore utilizzerà per l'erogazione del servizio ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore.
2. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi degli articoli 337, secondo comma, e 338 della legge n. 2248 del 1865, dell’articolo 129, commi 1 e 4, del regolamento; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.
3. Se nel giorno fissato e comunicato, l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta.
Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento del servizio, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
4. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì un originale del DURC in data non anteriore a tre mesi da quella del verbale di consegna; il DURC è altresì trasmesso in occasione di ciascun pagamento in acconto o a saldo, in relazione anche alle eventuali imprese subappaltatrici che abbiano personale dipendente.
La Stazione appaltante intende avvalersi della facoltà di procedere in via d’urgenza nelle more della stipula del contratto avvalendosi della deroga ai disposti dell’art. 32 c. 8 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.
5. Le disposizioni sulla consegna si applicano anche alle singole consegne frazionate, relative alle singole parti di lavoro nelle quali questo sia frazionato, come previsto dal progetto esecutivo della parte seconda del presente capitolato, oppure in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 del presente articolo si applica anche alle singole parti consegnate, qualora l’urgenza sia limitata all’esecuzione di alcune di esse.
Art. 11 - Atto di indirizzo per la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità ed alla trasparenza nel settore degli appalti pubblici (delibera di G.C. n.1015 del 18/12/2009)
1. Per meglio garantire, all’interno dei cantieri della stazione appaltante, i massimi livelli di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, nonché prevenire e contrastare il fenomeno delle infiltrazioni criminali, dovranno essere rispettati i seguenti punti:
a. Nel caso in cui, a seguito di verifiche effettuate ai sensi dell’art. 91, c. 1 del D.lgs. n. 159 del 2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione” (che abroga e sostituisce l’art.10 c.1 del D.P.R. 252/1998 citato in delibera), emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate a qualsiasi titolo nell'esecuzione dei lavori, si avrà la risoluzione di diritto del contratto con l'appaltatore o il concessionario e la revoca immediata dell'autorizzazione al sub-contratto;
b. Sono soggetti alla preventiva autorizzazione della Stazione Appaltante gli affidamenti di sub-contratti che non possano classificarsi come subappalti, appartenenti alle seguenti categorie:
1. Trasporto di materiale a discarica;
2. Fornitura e/o trasporto terra;
3. Fornitura e/o trasporto di calcestruzzo;
4. Fornitura e/o trasporto di bitume;
5. Smaltimento di rifiuti;
6 Noli a caldo e a freddo di macchinari;
7. Forniture di ferro lavorato;
8. Servizi di guardiania dei cantieri.
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c. L'impresa aggiudicataria, le imprese subappaltatrici e ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'intervento, si obbligano a denunciare tempestivamente alle Forze di Polizia e all'Autorità giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione che venga avanzata all'atto dell'assunzione o nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un suo rappresentante o di un suo dipendente, nonché a segnalare alla Prefettura e alla Stazione Appaltante la formalizzazione di tale denuncia. L'inosservanza dell'impegno integra una fattispecie di inadempimento contrattuale, consentendo alla Stazione Appaltante di chiedere la risoluzione del contratto d'appalto;
d. E' fatto obbligo all'impresa aggiudicataria e all'eventuale subappaltatore di trasmettere, almeno sette giorni prima dell'inizio dei lavori nonché entro due giorni in caso di modifiche successive, l'elenco nominativo del personale a qualsiasi titolo operante presso il cantiere. In caso di inottemperanza, é facoltà della Stazione Appaltante recedere dal vincolo contrattuale, previa comunicazione scritta.
Art. 12 - Termini per l'ultimazione
1. Il tempo utile per ultimare i lavori di predisposizione dell'impianto prima dell'avvio del periodo di servizio è fissato in giorni 120 naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, come ai sensi dell'art. 154 c. 4 del D.P.R. 207/2010.
2. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali.
Art. 13 - Sospensioni e Proroghe
1. L’appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui all’articolo 12, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 15 giorni prima della scadenza del termine di cui all’articolo 12.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche qualora manchino meno di 15 giorni alla scadenza del termine di cui all’articolo 12, comunque prima di tale scadenza, qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.
3. La richiesta è presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori.
4. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; il R.U.P. può prescindere dal parere del direttore dei lavori qualora questi non si esprima entro 10 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del direttore dei lavori qualora questo sia difforme dalle conclusioni del R.U.P.
5. Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti rispettivamente a 7 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi qualora la proroga sia concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 14, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.
6. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui al presente articolo costituisce rigetto della richiesta.
7. Trova altresì applicazione l’articolo 26 del capitolato generale d’appalto.
Art. 14 - Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori
1. Ai sensi dell’art. 107 del d.lgs. 50/2016, qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l’appaltatore; per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all’appaltatore.
2. Il verbale di sospensione deve contenere:
a. L’adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;
b. L’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
c. Le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affiche la ripresa dei lavori possano essere continuate senza eccessivi oneri;
d. La consistenza della forza lavoro e dei mezzo d’opera esistenti in cantiere al momento della sospensione;
e. L’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.
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3. Il verbale di sospensione e controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante.
4. Qualora l’appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo 190 del D.P.R. 207/2010.
5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P.
6. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
7. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione.
8. Il verbale di ripresa dei lavori e controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso e efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali e pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori.
Art. 15 - Sospensioni ordinate dal R.U.P.
1. Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l’ordine è trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.
2. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette l’ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all’appaltatore e al direttore dei lavori.
3. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal
R.U.P. si applicano le disposizioni dell’articolo 14, commi 2, 4, 7, 8 e 9, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.
Art. 16 - Penali in caso di ritardo nell'avvio del servizio
1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori preliminare all'avvio del servizio, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo sarà facoltà dell'Ente applicare una penale pari a € 50,00 (cinquanta/00)
2. Tutte le penali di cui al presente articolo saranno dedotte, senza alcuna formalità, dall'importo delle prime fatture in liquidazione.
3. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.
Art. 17 – Inderogabilità dei termini di esecuzione
1. Non costituiscono motivo di proroga:
a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza;
c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
CComomunuenedidLi oLmomaganganaPrPorto. tn. .n1. 319367687dedle2l 32-01-11-12-0210717paarrtreivnozaCCata. t9. 9CCl. l2. 4
e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente capitolato o dal capitolato generale d’appalto;
f) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall’appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente.
2. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l’appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono essere invocate nemmeno per la richiesta di proroghe o di sospensione dei lavori.
Art. 18 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini
1. L’eventuale ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto dei termini per l'avvio del servizio superiore a 90 (novanta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 108 del D. Lgs. 50 / 2016.
2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.
3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 16, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.
4. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.
Art. 19 - omissis
CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA
Art. 20 - Pagamenti in acconto
1. L'importo contrattuale sarà riconosciuto tramite maxirata iniziale pari al 20% dell’importo contrattuale da liquidarsi entro 60 gg dal verbale di regolare esecuzione e conseguente avviamento del servizio; a questa seguiranno pagamenti mensili di un canone fisso su 60 quote, corrispondenti ai 5 anni di servizio richiesti.
1. entro 90 giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, verrà liquidata la prima fattura di canone mensile alla quale seguiranno le restanti con stessa cadenza
2. Il pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile
3. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima del termine del periodo di servizio
4. L’appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.
5. Ai sensi dell’articolo 31 commi 4 e 5 della Legge 9 Agosto 2013 n. 98, i pagamenti sono subordinati all’acquisizione del DURC e all’esibizione da parte dell’appaltatore della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti;
6. L'inizio del pagamento del canone è altresì subordinato alla previa presentazione delle fatture quietanzate accertanti il regolare pagamento dei subappaltatori, da consegnare alla Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx 00 (xxxxxx) giorni dalla data di ultimazione dei lavori.
Art. 22 – Ritardi nel pagamento delle rate di canone
1. Per il pagamento del canone in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 24, comma 1, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.
2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.
Art. 23- Revisione prezzi
1.E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile.
Art. 24 - Cessione del contratto e cessione dei crediti
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1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto salva ogni azione per risarcimento dei conseguenti danni e salvo sempre l'esperimento di ogni altra azione che l'Ente riterrà opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.
2 . I provvedimenti di cui sopra saranno adottati dall'Enete senza bisogno di messa in mora né pronuncia giudiziaria.
3. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106 comma 13 del D. Lgs. 50 7 2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P.
Art. 25 - Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
1. L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13/08/2010
n. 136 e s.m.i. e all’art. 6 della Legge 17 dicembre 2010, n. 217 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza”;
2. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio territoriale di competenza della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Art. 26 - Obblighi del subappaltatore/contraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
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1. L’impresa che opera in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa principale nell’ambito del contratto sottoscritto assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i. e all’art. 6 della Legge 17 dicembre 2010 n. 217 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza”;
2. L’impresa che opera in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa principale si impegna a dare immediata comunicazione all' Ente Appaltante dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
3. L’impresa che opera in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa principale si impegna ad inviare copia del contratto stipulato con l’impresa principale all' Ente Appaltante.
CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE
Art. 27 - Cauzione provvisoria
1. Ai sensi dell’articolo 93, comma 1, del D. Lgs. 50 / 2016, è richiesta una cauzione provvisoria di Euro 3.012,84 pari al 2% (due per cento) dell’importo a base di gara da prestare al momento della presentazione dell’offerta.
2. Ai sensi dell’articolo 93, commi 2 e 3, la cauzione provvisoria può essere prestata:
a) in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante;
b) mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all’articolo 93 D.Lgs. 50/2016, commi 3 e 4, e ss.mm.ii.
3. La cauzione provvisoria deve essere accompagnata dall’impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente dell’appalto o della concessione.
4. Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui al comma 2 e, in particolare, è vietata la cauzione prestata mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari.
5. In caso di associazione temporanea di imprese la garanzia deve riportare l’indicazione di tutte le imprese associate.
Art. 28 - Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva
1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 1, del d.lgs. 50/2016 , é richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; qualora l’aggiudicazione sia fatta con ribassi in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria e aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento é di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
2. La garanzia fideiussoria é prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario
finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all’articolo 93, commi 2 e 3, del d.lgs. 50/2016. La garanzia é presentata in originale alla Stazione Appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
3. La garanzia é progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento del periodo di servizio; lo svincolo é automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento del servizio
4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20 per cento, cessa di avere effetto ed é svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare ultimazione del servizio; lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
5. La Stazione Appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
6. La garanzia fideiussoria é tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al comma 2 qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non e integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.
7. Ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 la stazione appaltante si riserva di richiedere l’avvio delle prestazioni contrattuali, con apposito verbale di avvio dell’esecuzione a firma del RUP e dell’appaltatore, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione della cauzione definitiva.
Art. 29 – Riduzione delle garanzie
1.L'importo della cauzione provvisoria e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 27 sono ridotti ai sensi dell’articolo 93 comma 7 del d.lgs. 50/2016.
2. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo orizzontale e verticale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in associazione.
3. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell’articolo 63, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010.
4. Il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall’organismo accreditato qualora:
a. L’impresa abbia utilizzato, per la gara e per l’eventuale aggiudicazione, una qualificazione per una classifica non superiore alla II;
b. L’impresa sia in possesso di attestazione SOA in corso di validità ma il possesso del requisito di cui al comma 1 non sia stato ancora annotato sulla predetta attestazione, a condizione che l’impresa abbia già presentato istanza alla SOA per il relativo aggiornamento;
Art. 30 - Obblighi assicurativi a carico dell’impresa
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1. Ai sensi dell’articolo 103 comma 7 del d.lgs. 50/2016 l’appaltatore è obbligato, prima della sottoscrizione del contratto o del verbale di consegna anticipata, a depositare una apposita polizza Assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione del contratto. La polizza assicurativa deve essere prestata da una primaria compagnia di assicurazione, autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione e deve indicare l'espressa rinuncia del garante ad azione di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dalla assunzione del contratto.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori (realizzazione impianto prima dell'avvio del servizio) risultante dal relativo certificato; in caso di emissione di collaudo provvisorio o di certificato di regolare esecuzione per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l’utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il premio è stabilito in
misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi.
3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:
a) prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo del contratto di cui: partita 1) per le opere oggetto del contratto: Euro 50% dell’importo del contratto partita 2) per le opere preesistenti: Euro 25% dell’importo del contratto
partita 3) per demolizioni e sgomberi: Euro 25% dell’importo del contratto
b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’appaltatore.
4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad Euro 500.000,00
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5. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni:
a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante;
b) in relazione all’assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.
6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Art. 31 Obblighi della sicurezza e repsonsabilità nell'esecuzione delle prestazioni
L'Appaltatore si obbliga a propria cura e spese e sotto la propria responsabilità:
a) a svolgere tutte le prestazioni ed opere occorrenti secondo i più moderni accorgimenti tecnici per garantire completa sicurezza durante l'esecuzione dei servizi e delle prestazioni avvalendosi dei idonee proprie attrezzature
b) a farsi garante dell'incolumità delle persone addette ai lavori
c) ad evitare incidenti e danni materiali di qualsiasi natura, a persone e cose, assumendosene gli oneri conseguenti ed esonerando l'Ente da ogni tipo di responsabilità derivante dall'esecuzione delle prestazioni e lavori oggetto dell'appalto
d) ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
1. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs 50 / 2016 previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:
a) che l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
b) che l’appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all’associazione, società o consorzio.
c) che l’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Stazione appaltante la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016;
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d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 67 del D. Lgs. 159 / 2011, e successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo, qualora l’importo del contratto di subappalto sia superiore a quanto previsto dalla normativa vigente, l’appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al D. Lgs. N. 159 del 2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione”, resta fermo che, ai sensi dell’articolo 95, comma 3, dello stesso D.lgs. n. 159 del 2011, il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, qualora per l’impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall’articolo 84, comma 4, del citato D.lgs. n. 159 del 2011;
e) Verifica della regolarità contributiva dell’impresa subappaltatrice (DURC in corso di validità)
3. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono ridotti della metà
4. Trascorsi questi termini, si forma il "silenzio-assenso" e l'autorizzazione si intende concessa anche senza un apposito provvedimento.
Art. 33 – Responsabilità in materia di subappalto
1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
Art. 34 – Pagamento dei subappaltatori
1. La Stazione appaltante non provvede a corrispondere direttamente ai subappaltatori e ai cottimisti l’importo dei lavori eseguiti dagli stessi; l’aggiudicatario è obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall’emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.
2. I pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, sono subordinati all’acquisizione del DURC del subappaltatore e all’accertamento che lo stesso subappaltatore abbia effettuato il versamento delle ritenute
fiscali sui redditi di lavoro dipendente e il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore;
3. Qualora l’appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui al comma 1, la Stazione appaltante può imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di ulteriore inadempimento, comunicare la sospensione dei termini per l’erogazione delle rate di canone fino a che l’appaltatore non provveda.
CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO
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Art. 35 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
1. L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
b) i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all’appaltatore l’inadempienza accertata e procede a una detrazione del 20 (venti) per cento sui pagamenti in corso, se il servizio é in corso di esecuzione, oppure alla sospensione del pagamento del saldo destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all’impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
3. Ai sensi dell’articolo 13 del capitolato generale d’appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l’appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.
4. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all’appaltatore e ai subappaltatori copia del libro matricola, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nei libri matricola.
Art. 36 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori
1. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
a) xxxxx nell'esecuzione dei lavori o reati accertati ai sensi dell’articolo 108 del D.Lgs. 50 / 2016;
b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori e dei servizi;
d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;
f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei
termini previsti dal contratto;
g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
h) non rispondenza dei servizi forniti alle specifiche di contratto e allo scopo del contratto;
i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81/2008 o al piano di sicurezza di cui al presente capitolato, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza.
2. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
3. Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
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4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza delle opere, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
5. Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:
a) ponendo a base d’asta del nuovo appalto l’importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l’ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l’ammontare lordo dei lavori e dei servizi eseguiti dall’appaltatore inadempiente medesimo;
b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:
1) l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento e l’importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine all’appaltatore inadempiente;
2) l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;
3) l’eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
6. Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell’importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all’accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto.
CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE
Art. 37 - Ultimazione dei lavori e avvio del servizio ( casi sopra soglia europea ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 50 / 2016)
0.Xx termine dei lavori di predisposizione dell'impianto e in seguito a richiesta scritta dell’impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro 10 (dieci) giorni, il certificato di ultimazione. Ai sensi dell’art. 102 comma 2 e 3 del d.lgs. 50/2016 e dell’art 237 del D.P.R. 207/2010 si effettuerà il collaudo nei modi indicati dallo stesso articolo 102.
2. In sede di accertamento dell'ultimazione lavori , senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l’impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell’ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’apposito articolo del presente capitolato speciale, proporzionale all’importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all’importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3. L’ente appaltante si riserva di avviare parzialmente o totalmente il servizio con apposito verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.
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4. Dalla data di emissione del verbale di ultimazione lavori ha inizio il periodo di servizio per 5 (cinque) anni. In tale periodo l’Appaltatore dovrà garantire non solo i singoli componenti in quanto tali, ma anche la completa funzionalità degli impianti e di tutti i macchinari, materiali e accessori messi in opera effettuando le necessarie verifiche ed operazioni di manutenzione correttiva, ordinaria e straordinaria che si rendessero necessarie. L'Appaltatore dovrà altresì assicurare la completa gestione facendosi carico di tutti gli oneri di esercizio quali, a titolo esemplificativo, energia elettrica / connettività / affitti locali necessari alla continuità funzionale della struttura. Sarà anche assicurata l'assistenza e il supporto all'uso durante le ore di ufficio e l'effettuazione dello scarico dei filmati e/o dei dati di transito (targhe) su richiesta dell'Ente.
Art. 38 - SLA del servizio e penali durante il periodo di servizio
Durante il periodo del servizio l'Appaltatore dovrà garantire i seguenti livelli di service (SLA - Service Level Agreement) ai quali sono associate le penali riportate di seguito, che sarà facoltà dell'Ente applicare
Disponibilità minima annua singolo flusso video / flusso lettura targhe in tempo reale e/o registrato | 96,0% | € 20,00 | Per ogni 1% in meno rispetto al livello minimo prescritto annuo |
Disponibilità minima annua cumulativa sui flussi video / flussi lettura targhe in tempo reale e/o registrati | 90,0% | € 100,00 | Per ogni 1% annuo in meno rispetto al livello minimo prescritto |
Mancata consegna dei filmati e/o dei dati relativi ai transiti (targhe) entro 24 ore solari dalla richiesta dell'Ente | € 500,00 | Per ogni mancata consegna | |
Mancato intervento su richiesta dell'Ente dopo 24 ore lavorative | € 50,00 | Per ogni giorno solare di ritardo | |
Mancata esecuzione della pulizia delle ottiche e degli armadi | € 1.500,00 | Per mancata esecuzione entro 1 mese solare dal termine del primo semestre dell'inizio dell'anno relativo, tenendo come riferimento di partenza la data dell'avvio del servizio |
Art. 39 - Conclusione del periodo di servizio
1. La durata del periodo di servizio é fissata in 5 (cinque) anni con decorrenza dal verbale dell'ultimazione dei lavori di predisposizione dell'impianto e contestuale autorizzazione.
2 . Qualora, per qualsiasi motivo, alla scadenza dell'appalto la procedura per la gestione successiva non risulti ancora esecutiva e non sia ancora stato definito il soggetto aggiudicatario per la prosecuzione, l'appaltatore é tenuto a garantire i servizi e le prestazioni oltre il termine di scadenza del contratto per un tempo non superiore ai sei mesi ed alle stesse condizioni contrattuali della gestione in essere; questo dietro a semplice comunicazione scritta del R.U.P. preceduta da idoneo provvedimento di xxxxxxx
3 . Al termine del periodo di contratto il materiale installato resterà di proprietà dell'Appaltatore che sarà tenuto alla rimozione senza oneri per l'Ente, salvo diversi accordi contrattuali intercorsi per iscritto
CAPO 12 - NORME FINALI
Art. 40 - Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore
Sono a carico dell'Appaltatore, senza alcuna possibilità di rivalsa nei confronti dell'Ente, i seguenti oneri nessuno escluso o eccettuato, tanto se esistenti al momento della stipulazione del contratto quanto se stabiliti o intervenuti / accresciuti successivamente:
1. tutte le spese e gli oneri attinenti l'assunzione, la formazione e l'amministrazione del personale necessario al servizio, in osservanza alle norme di legge vigenti, decreti e contratti collettivi di lavoro in materia di assicurazioni sociali obbligatorie, prevenzione infortuni sul lavoro, disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia
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2. tutte le spese e gli oneri relativi a dotazione, gestione, deposito o manutenzione dei mezzi e delle risorse necessarie a svolgere il servizio oggetto del contratto d'appalto, ivi compresi eventuali messi a disposizione dall'Ente
3. tutte le spese e gli oneri necessari a garantire l'osservanza in materia di igiene, sicurezza, prevenzione e assicurazione contro incendi, furti e danni alle cose e alle persone
4. tutte le spese derivanti dall'adozione dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati
5. tutte le spese e gli oneri dipendenti dall'esecuzione del contratto anche se di natura accessoria
6. tutte le spese e tasse, nessuna esclusa ed eccettuata, inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto
Art. 41 - Altre responsabilità a carico dell'Appaltatore
1. L' appaltatore sarà responsabile verso l'Ente del buon andamento del servizio nonché della disciplina, dell'operato e del contegno dei suoi dipendenti, ivi compresa l'osservanza di leggi e regolamenti
2. Ai fini del comma precedente assumerà, direttamente in ogni caso e nel più ampio modo, qualsiasi responsabilità derivante dai danni comunque provocati nello svolgimento del servizio, incidenti o disgrazie accidentali arrecati all'Ente, al personale e a terzi tenendone indenne l'Ente stesso. La sostituzione dovrà essere assicurata entro 60 giorni dalla motivata richiesta
3. L'Appaltatore fornirà all'Ente i nominativi del proprio personale adibito ai servizi ed alle prestazioni con particolare cura al rispetto delle indicazioni imposte dal Codice della Privacy, comunicando tempestivamente eventuali variazioni; a richiesta dell'Ente dovrà sostituire il personale inidoneo o responsabile di non aver ottemperato ai doveri del servizio
4. L'appaltatore dovrà fornire al personale operativo idonei mezzi di comunicazione per consentire all'Ente una reperibilità tempestiva in coerenza ai livelli di servizio richiesti
5. All'appaltatore é fatto obbligo di provvedere ai pagamenti del personale alle proprie dipendenze senza alcun anticipo da parte dell'Ente
6. Tutte le condizioni del presente Capo si applicano anche ai subappaltatori
PARTE TECNICA
Le prescrizioni tecniche e funzionali specifiche del progetto sono riportate negli elaborati tecnici di gara ai quali si fa integrale riferimento.
Di seguito si elencano le normative generali e criteri esecutivi a cui fare riferimento in relazione alla tipologia delle opere previste.
Norme tecniche
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Gli impianti elettrici, illuminanti e speciali dovranno essere progettati e realizzati in accordo con il seguente elenco non esaustivo di Norme, Leggi e Decreti in vigore.
CEI 17-5 | Apparecchi a bassa tensione – interruttori automatici |
CEI 17-11 | Apparecchi a bassa tensione – Parte 3: Interruttori di manovra, sezionatori, interruttori di manovra – sezionatori e unità combinate con fusibili (fasc. 1039, 2097, 4422, 4151C, 4729) |
CEI 17-13 | Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (Quadri BT) |
CEI 20-22 | Prova dei cavi non propaganti l'incendio |
CEI 20-40 | Guida all’uso di cavi in bassa tensione |
CEI 23-3 | Interruttori automatici per la protezione dalle sovracorrenti per impianti domestici e similari (fasc. 452, 5265, 6365, 6595, 1029V, 1550, 1966V, 2515V, 5058) |
CEI 23-8 | Tubi protettivi rigidi in PVC e accessori (fasc. 335, 1169V, 1249V, 1323V, 1324V) |
CEI 23-14 | Tubi protettivi flessibili in PVC e loro accessori (fasc. 297, 1250V) |
CEI 23-18 | Interruttori differenziali per usi domestici e similari e interruttori differenziali con sganciatori di sovracorrente incorporati per usi domestici e similari (fasc. 532, 635S, 718S, 1077V, 1522V) |
CEI 23-32 | Sistemi di canali in materiale plastico isolante e loro accessori ad uso portacavi e portapparecchi per soffitto e parete (fasc. 1287, 1903V, 3765C) |
CEI 23-12/1 | Spine e prese per uso industriale- Parte 1: Prescrizioni generali (fasc. 298, 469S, 6395, 1936E, 2466V, 3472C) |
CEI 64-8/3 | Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua - Parte 3: definizioni (fasc. 1918, 6871, 8610) |
CEI 64-8/4 | Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua - Parte 4: prescrizioni per la sicurezza (fasc. 1919, 6872, 8611) |
CEI 64-8/5 | Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua - Parte 5: scelta e installazione dei componenti elettrici (fasc. 1920, 6873, 8612) |
CEI 64-8/6 | Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua - Parte 6: verifiche (fasc. 1921, 6874, 8613) |
CEI 64-8/7 | Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua - Parte 7: ambiente e applicazioni particolari (fasc. 1922, 6875, 8614) |
CEI 70-1 | Grado di protezione degli involucri. Codice IP. |
CEI 79-10 | Impianti di videosorveglianza CCTV da utilizzare nelle applicazioni di sicurezza |
Prescrizioni tecniche generali per l’installazione delle apparecchiature elettroniche sui pali di illuminazione pubblica (I.P.).
• I cavi di alimentazione elettrica e di trasmissione dati (linea telefonica) devono essere posizionati esternamente al palo, in apposita canalina.
• Il fissaggio della canalina al palo, così come il fissaggio dei supporti per la telecamere e per gli eventuali altri apparati, dovrà essere realizzato senza perforare il palo. Ad installazione ultimata dovrà essere ripristinato l’aspetto esterno del palo, con apposita verniciatura mascherante delle parti aggiunte.
• Tutti gli apparati ed i componenti oggetto di installazione sul palo di illuminazione pubblica devono essere alimentati da un circuito a bassissima tensione di sicurezza (SELV : Safety Extra Low Voltage) ottenuta tramite trasformatore di sicurezza secondo quanto indicato dalla norma CEI 96-2. La separazione tra gli avvolgimenti del trasformatore è ottenuta con un isolamento doppio oppure rinforzato. Tra ogni punto del circuito SELV e gli altri circuiti elettrici deve essere realizzata una separazione elettrica almeno pari a quella esistente tra gli avvolgimenti del trasformatore. E’ vietato collegare a terra punti di circuito SELV.
• Il posizionamento dell’impianto di videosorveglianza non deve in alcun modo intralciare le operazioni di manutenzione dell’impianto di illuminazione pubblica.
• L’installazione e la manutenzione dell’impianto di videosorveglianza deve essere effettuata con ponteggi o strutture che per nessuna ragione si devono appoggiare al palo, non essendo questo verificato alle sollecitazioni che possono derivare dall’appoggio di strutture esterne al palo stesso.
• Eventuali danni all’impianto, a cose ed a terzi, causati dall’installazione, uso e manutenzione delle apparecchiature installate saranno a carico dell’impresa esecutrice.
Quadro/i elettrico/i di alimentatori telecamere
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Il quadro o centralino elettrico, chiuso e ben ventilato (se necessario, compatibilmente con il grado di protezione richiesto), sarà accessibile da personale autorizzato.
Il quadro alimentatori dovrà essere alimentato a sua volta da apposita linea elettrica 230Vac dedicata, in derivazione dal quadro (o sottoquadro) elettrico di zona.
Se non esistente con le caratteristiche adeguate, la nuova linea elettrica di alimentazione dovrà essere realizzate ex novo secondo la regola dell’arte per la quale l’impresa rilascerà apposita dichiarazione di conformità.
I quadri elettrici dovranno essere del tipo per posa parete, con struttura in lamiera di acciaio verniciata mediante resine epossidiche o in vetroresina, da equipaggiare con porta cieca e serratura a chiave, completo di accessori di fissaggio e supporti in acciaio zincato o alluminio.
Qualora si utilizzeranno quadri o centralini elettrici in poliestere, essi dovranno essere a doppio isolamento, autoestinguente e a bassissimo contenuto di alogeni; adatti a luoghi pubblici o agli impieghi gravosi, grazie alla elevata resistenza agli urti dell’involucro e con grado di protezione minimo IP55.
I centralini, in materiale isolante, da parete, dovranno essere conformi alla norma Cei EN 60439-1 (CEI 17-70 “Guida all’applicazione delle norme dei quadri di bassa tensione”). Gli apparecchi installati nei quadri elettrici saranno protetti da pannelli di chiusura preventivamente lavorati per far sporgere l’organo di manovra delle apparecchiature e dovranno essere completi di porta cartellini indicatori della funzione svolta dagli apparecchi stessi.
I pannelli frontali saranno fissati mediante viti in forature predisposte e i supporti s’inseriranno nella struttura sfruttando le guide presenti sui fianchi dei quadri. I quadri elettrici dovranno essere realizzati in conformità alle prescrizioni delle Norme CEI 17-13 e CEI 23-51. I cablaggi interni dei quadri elettrici dovranno essere realizzati con conduttori tipo N07G9-K, sezione pari a quella della linea alimentata, derivati esclusivamente da sistemi di sbarre o da morsettiere ripartilinee. Non è ammesso eseguire le derivazioni per ponticellamento sui morsetti dei vari interruttori o componenti.
Interruttori
All’interno dei quadri elettrici devono essere alloggiati gli interruttori per le seguenti funzioni:
- protezione dei circuiti;
- sezionamento, ovvero interruzione dell’alimentazione dei circuiti
Il numero di interruttori installati dovrà essere adeguato rispetto all’applicazione specifica.
Linee elettriche di alimentazione
Le linee elettriche di alimentazione dei quadri e dei dispositivi di campo dovranno essere realizzate secondo le prescrizioni dettate dalla Norma CEI 64-8 “Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in corrente alternata e a 1500V in corrente continua” per le quali dovrà essere rilasciata apposita dichiarazione di conformità.
In particolare ci si dovrà attenere alle seguenti disposizioni generali :
• I conduttori dovranno essere sempre protetti e salvaguardati meccanicamente. Per dette protezioni si utilizzeranno tubazioni, canali porta cavi guaina guida cavi.
• I cavi elettrici dovranno essere posati nei canali porta cavi esistenti predisponendo opportuni setti separatori e mantenendo un’adeguata distanza dei cavi, in particolare bisognerà osservare un’adeguata distanza dagli eventuali cavi di energia esistenti.
• Laddove non esistano canali già installati oppure in essi non vi sia spazio a sufficienza per la posa di nuovi cavi si dovranno posare nuove tratte di canali/tubazioni porta cavi in PVC, in derivazione.
• I nuovi canali saranno in materiale metallico e/o in PVC autoestinguente per posa diretta a parete o tramite mensole in piatto d’acciaio zincato o di idoneo materiale plastico; in generale il distanziamento dei supporti sarà stabilito di massima intorno ai 50 cm.
• Nei passaggi di parete dovranno essere previste opportune barriere tagliafiamma per ripristinare i livelli di segnalazione assicurati dalle pareti.
• E’ preferibile la posa dei canali entro cavedi e controsoffitti; le operazioni di apertura e chiusura a regola d’arte sono comprese nel valore dell’ appalto.
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• All’esterno si dovranno predisporre tratte di tubazioni ( min Ø 25mm ) in PVC serie rigida con grado di protezione IP65 dal foro di attraversamento della parete esterna fino al supporto della telecamera; la lunghezza delle tubazioni sulle facciate esterne dovrà essere limitata allo stretto necessario.
• Qualora fosse necessario installare tratte di tubazioni ad altezze dal piano di calpestio inferiori al 2,5m, le stesse dovranno essere realizzate con tubi, guaine flessibili e cassette armati.
Tubi protettivi
Il diametro interno dei tubi sarà pari ad almeno 1,3 volte il diametro del cerchio circoscritto al fascio dei cavi in esso contenuti; inoltre, dovrà essere sufficientemente grande da permettere di sfilare ed infilare i cavi in esso contenuti con facilità e senza che ne risultino danneggiati i cavi stessi o i tubi.
Il percorso dei tubi protettivi, dovrà essere verticale e orizzontale (con minima pendenza per favorire lo scarico di eventuale condensa) e ad ogni derivazione della linea principale a quella secondaria ed in ogni locale servito, la tubazione dovrà essere interrotta con scatole di derivazione.
Le giunzioni dei conduttori dovranno essere eseguite nelle scatole di derivazione, impiegando opportuni morsetti di serraggio a vite. Qualora si preveda l’esistenza, nello stesso locale, di circuiti appartenenti a sistemi elettrici diversi, questi dovranno essere protetti da tubi diversi e far capo a scatole separate. Tuttavia è ammesso collocare i cavi nello stesso tubo e far capo alle stesse scatole, purché siano isolati per la tensione più elevate e le singole scatole siano interamente unite di diaframmi, non amovibili se non a mezzo di attrezzo, tra i morsetti destinati a serrare conduttori appartenenti a sistemi diversi. Le tubazioni dovranno risultare con i singoli tratti uniti tra loro, stretti da collari o flange, onde evitare discontinuità nella loro superficie interna.
I cavi non dovranno subire curvature di raggio inferiore a 15 volte il loro diametro.
Il numero dei cavi che si possono introdurre nei tubi è indicato nelle tabelle seguenti:
NUMERO MASSIMO DI CAVI DA INTRODURRE IN TUBI PROTETTIVI FLESSIBILI
CAVI | SEZIONE (mmq) | ||||||
Tipo | Num | 1,5 | 2,5 | 4 | 6 | 10 | |
1 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
2 | 16 | 20 | 20 | 25 | 32 | ||
3 | 16 | 20 | 25 | 32 | 32 | ||
Cavo unipolare PVC | 4 | 20 | 20 | 25 | 32 | 32 | |
(senza guaina) | 5 | 20 | 25 | 25 | 32 | 40 | |
6 | 20 | 25 | 32 | 32 | 40 | ||
7 | 20 | 25 | 32 | 32 | 40 | ||
8 | 25 | 32 | 32 | 40 | 50 | ||
9 | 25 | 32 | 32 | 40 | 50 | ||
Cavo | Bipolare | 1 | 20 | 25 | 25 | 32 | 40 |
2 | 32 | 40 | 50 | 50 | 63 | ||
3 | 40 | 50 | 50 | 63 | |||
1 | 20 | 25 | 25 | 32 | 40 |
multipolare PVC | Tripolare | 2 | 40 | 40 | 50 | 63 | 63 |
3 | 40 | 50 | 50 | 63 | |||
Quadripolare | 1 | 25 | 25 | 32 | 32 | 50 | |
2 | 40 | 50 | 50 | 63 | |||
3 | 40 | 50 | 50 |
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NUMERO MASSIMO DI CAVI DA INTRODURRE IN TUBI PROTETTIVI RIGIDI
CAVI | SEZIONE (mmq) | ||||||
Tipo | Num | 1,5 | 2,5 | 4 | 6 | 10 | |
1 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
2 | 16 | 16 | 16 | 20 | 25 | ||
3 | 16 | 16 | 20 | 25 | 32 | ||
Cavo unipolare PVC | 4 | 16 | 20 | 20 | 25 | 32 | |
(senza guaina) | 5 | 20 | 20 | 20 | 32 | 32 | |
6 | 20 | 20 | 25 | 32 | 40 | ||
7 | 20 | 20 | 25 | 32 | 40 | ||
8 | 25 | 25 | 32 | 40 | 50 | ||
9 | 25 | 25 | 32 | 40 | 50 | ||
Bipolare | 1 | 16 | 20 | 20 | 25 | 32 | |
2 | 32 | 40 | 40 | 50 | |||
3 | 40 | 40 | 50 | 50 | |||
Cavo | Tripolare | 1 | 16 | 20 | 20 | 25 | 32 |
multipolare PVC | 2 | 32 | 40 | 40 | 50 | ||
3 | 40 | 50 | 50 | ||||
Quadripolare | 1 | 20 | 20 | 25 | 32 | 40 | |
2 | 40 | 40 | 50 | 50 | |||
3 | 40 | 50 | 50 |
Canali porta cavi in PVC rigido
I canali porta cavi, saranno del tipo in PVC rigido, autoestinguente, resistente agli urti, di materiale resistente alla prova del filo incandescente alla temperatura di 960°C e che pertanto può essere utilizzata in tutti quei locali soggetti a prevenzione incendi (es. ospedali, scuole, banche, supermercati, ecc.) grado di protezione IP4X, con coperchio ad incastro elastico, conforme alla norma CEI 23-32 e con il marchio IMQ e la marcatura CE.
La canala, certificata IMQ, sarà adatta, mediante setti divisori, per quelle installazioni elettriche dove è richiesto di separare le diverse linee (corrente, telefono, computer), completa d coperchio e predisposta per l’incastro dei separatori. I canali saranno per posa diretta a parete, cornice, battiscopa o angolare.
Il numero dei cavi installati dovrà essere tale da consentire un’occupazione non superiore al 50% della sezione utile dei canali, secondo quanto prescritto dalle norme CEI 64-8. Per il grado di protezione contro i contatti diretti, si applica quanto richiesto dalle norme CEI 64-8, utilizzando i necessari accessori (angoli, derivazioni, ecc.); opportune barriere dovranno separare cavi a tensioni nominali differenti.
Cavi e conduttori
Si utilizzeranno cavi elettrici multipolari, resistenti alla fiamma, non propaganti la fiamma e a basso sviluppo di fumi e gas tossici e corrosivi. Inoltre cavi elettrici dovranno essere idonei per ambienti in cui è fondamentale garantire la massima sicurezza alle persone (scuole, uffici, ecc.), per installazione fissa entro tubazioni e canali porta cavi e per cablaggi interni di quadri elettrici. I cavi dovranno essere provvisti lungo il percorso e alle due estremità, di fascette distintive.
Isolamento dei cavi
I cavi utilizzati nei sistemi di prima categoria dovranno essere adatti per tensioni nominali (U0/U) non inferiori a 450/750 V, simbolo di designazione 07. I cavi utilizzati nei circuiti di segnalazione e comando dovranno essere adatti, invece, per tensioni nominali (U0/U) non inferiori a 300/500 V, simbolo di designazione 05.
Colori distintivi dei conduttori
I conduttori impiegati nell’esecuzione degli impianti dovranno essere contrassegnati dalle colorazioni previste dalle vigenti tabelle di unificazione CEI-UNEL 00722-74 e 00712. In particolare i conduttori di neutro dovranno essere contraddistinti esclusivamente con il colore blu mentre quelli di protezione con il bicolore giallo-verde. I conduttori di fase dovranno essere, invece, contraddistinti in modo univoco per tutto l’impianto dai seguenti colori : nero, grigio e marrone.
Sezioni minime e cadute di tensione massime ammesse
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Le sezioni dei conduttori, calcolate in funzione della potenza impegnata e della lunghezza dei circuiti, in modo tale che la caduta di tensione non superi il valore del 4% della tensione a vuoto, sarà scelta tra quelle unificate. In ogni caso, non dovranno essere superati i valori delle portate di corrente ammessi dalle tabelle CEI-UNEL. Indipendentemente dai valori ricavati con le presenti indicazioni, le sezioni minime dei conduttori di rame ammesse sono:
- 0,75 mmq per circuiti di segnalazione e telecomando;
- 1,50 mmq per illuminazione di base, derivazione per prese a spina per altri apparecchi di illuminazione e per apparecchi con potenza unitaria < 2 kW;
- 2,50 mmq per derivazione con o senza prese a spina per utilizzatori con pot. unitaria > 2kW e < 3kW;
- 4,00 mmq per montanti singoli o linee alimentanti singoli apparecchi utilizzatori di pot. nominale >3kW;
Linee di segnale video
Le linee di segnale video dovranno essere posate lungo le stesse canalizzazioni individuate o realizzate per le linee elettriche di alimentazione. Per i collegamenti realizzati mediante cavo coassiale RG59, senza giunzioni, dovranno essere conformi alla norma CEI 20-35, composto di materiali :
• non propaganti l’incendio e a bassissima emissione di gas tossici e corrosivi (halogen free);
• elettrici e dielettrici di qualità elevata con calza schermante in alluminio in grado di offrire la massima protezione contro i disturbi video generati da interferenze esterne.
Questa ultima caratteristica deve permettere collegamenti diretti tra telecamere e punto di arrivo anche oltre i 300 metri, mantenendo l’attenuazione del segnale in limiti accettabili nella maggioranza della applicazioni TVCC. Sarà cura della direzione lavori valutare di caso in caso ove eventualmente applicare dispositivi di compensazione ed equalizzazione automatica delle perdite di segnale video in base alla lunghezza della linea. In alternativa, laddove dovesse risultare necessario, è possibile considerare la trasmissione del segnale video su cavo UTP.
Protezione contro i fulmini e le sovratensioni.
Nell’impianto dovranno essere adottati idonei dispositivi di protezione per le telecamere e i ponti radio a circuito chiuso.
Disfacimenti delle pavimentazioni stradali
Il disfacimento della pavimentazione deve essere limitato alla superficie necessaria per l’esecuzione degli scavi e deve essere condotta in modo da ridurre al minimo gli oneri per i ripristini, nel rispetto delle normative degli Enti proprietari. E’ necessario ricorrere, quando possibile, all’impiego di idonei mezzi meccanici ( es. frese, macchine a lame rotanti, ecc. ) per il disfacimento della pavimentazione e del relativo sottofondo. I mezzi utilizzati per i disfacimenti, gli scavi, i reinterri, devono essere tali da non danneggiare, né durante il loro
spostamento né durante l’esecuzione delle opere, il manto stradale ( ad es. i mezzi cingolati devono essere provvisti di appositi pattini gommati ). Deve essere assicurata la massima riutilizzabilità degli elementi di pavimentazione disfatta reimpiegabili mediante la loro cernita e l’accatastamento ordinato in aree adeguatamente recintate nei pressi del sito e quando esigenze di traffico o di sicurezza lo richiedano, i materiali devono essere conservati in luogo diverso da quello di scavo fino al trasporto e reimpiego in sito.
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Scavi
Le dimensioni dello scavo in terreno di qualsiasi natura devono essere adeguate all’infrastruttura di posa da predisporre e tali da ridurre al minimo i ripristini e l’entità dei materiali di riempimento.
L’estradosso dell’infrastruttura deve essere a profondità minima di 80 cm e in ogni caso, devono essere sempre rispettate le norme degli Enti proprietari delle strade.
La profondità dello scavo deve essere mantenuta il più possibile costante in modo da evitare bruschi cambi di pendenza.
Al fine di accertare l’eventuale presenza e la posizione di servizi presenti nel sottosuolo, ostacoli preesistenti e la tipologia del terreno devono essere effettuate preventivamente :
- verifiche presso gli Enti proprietari delle strade e i Gestori dei servizi;
- sopralluoghi diretti;
- saggi del terreno;
- indagini del sottosuolo con tecniche geo-radar.
Ogni eventuale guasto riscontrato o provocato, durante l’esecuzione degli scavi, agli impianti esistenti, nonché le fughe e le infiltrazioni da vicine condotte di gas o di acqua devono essere segnalati tempestivamente agli Enti interessati e al Committente per adottare i provvedimenti del caso.
Gli attraversamenti stradali, quando non sia autorizzata la chiusura al traffico, devono essere condotti in modo tale che rimanga sempre disponibile, per la circolazione, una sufficiente porzione della sede stradale. Gli scavi in adiacenza ad alberi e l’eventuale estirpazione di siepi e di radici devono essere sempre autorizzati dagli Enti preposti. Deve essere assicurato il prosciugamento dello scavo dalle eventuali acque provenienti dal sottosuolo o piovane. Deve inoltre essere effettuata opera di rinforzo del terreno in caso di bisogno. Tutti i materiali non riutilizzabili provenienti dai disfacimenti e/o dagli scavi devono essere trasportati alle discariche indicate dal Committente.
Reinterri e ripristini
I ripristini delle pavimentazioni stradali ( manti superficiali ) devono essere eseguiti in modo da ricostruire le pavimentazioni con le caratteristiche tecniche ( spessore, qualità e quantità dei materiali, ecc. ) nel rispetto dei disciplinari e/o le prescrizioni degli enti proprietari delle strade e in ogni caso garantendo il rifacimento della struttura preesistente.
In ogni caso, al fine di evitare successivi cedimenti, per il reinterro deve essere utilizzato materiale, secondo le prescrizioni delle autorità preposte all’amministrazione del sottosuolo, da costipare accuratamente in due riprese ( a metà del reinterro e a completamento dello stesso ) mediante vibrocostipatore; solo per gli scavi in terreno vegetale è possibile utilizzare materiale di risulta.
Gli interventi di ripristino devono essere condotti fino al rifacimento del sottofondo in conglomerato bituminoso e/o cementizio (binder), nel rispetto dei vincoli tecnici per la realizzazione dei vari strati; il loro mantenimento deve essere effettuato fino alla realizzazione del tappetino superficiale.
Devono essere rimessi in sito paracarri e cartelli indicatori eventualmente rimossi per lo scavo. Deve inoltre essere assicurato il ripristino delle verniciature di passaggi pedonali, piste ciclabili, segnaletica stradale, passi carrabili, ecc., con qualsiasi tecnica o materiale.
L’esecutore dell’intervento deve rispondere nei riguardi del Committente o di altri Enti interessati, a norma dei Regolamenti vigenti, degli eventuali cedimenti od altri inconvenienti che si dovessero verificare, in tempi successivi all’intervento, a causa della cattiva esecuzione dell’opera. Gli interventi per verificare la regolarità della esecuzione delle opere, sia durante il corso dei lavori sia ad opere ultimate, saranno eseguiti da personale del Committente avvalendosi del supporto di personale messo a disposizione dall’esecutore dell’intervento.
Infrastrutture interrate
L’infrastruttura di posa è costituita da tubi corrugati intervallati da pozzetti. La posa dei tubi può essere effettuata sia con scavi a cielo aperto sia con tecniche di perforazione del terreno non distruttive. Nel caso di scavi a cielo aperto il fondo dello scavo deve essere accuratamente spianato e privato di sassi o spuntoni; e per la posa dei tubi deve essere predisposto un letto di materiale inerte, a granulometria fine (sabbia) di circa 5 cm.
La posa dei tubi deve essere eseguita, fra pozzetto e pozzetto, con andamento rettilineo e limitando al necessario i punti di giunzione. I tubi devono entrare ed uscire dai pozzetti, generalmente, dalle pareti più corte; soltanto nei cambi di direzione della dorsale i pacco tubi potranno uscire dal lato lungo del pozzetto.
Qualora sia necessario, per la presenza di ostacoli, curvare i tubi lungo il piano verticale od orizzontale, occorre ridurre al minimo la loro curvatura al fine di facilitare la successiva posa dei cavi. Prima del reinterro devono essere corretti gli eventuali serpeggiamenti che possono verificarsi durante la posa. I tubi devono essere ricoperti per uno spessore di almeno 10 cm con materiali a granulometria fine (sabbia). Durante il reinterro, per tutta la lunghezza dell’infrastruttura deve essere posato un nastro segnalatore in modo tale che a
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completamento del reinterro (dopo che il terreno viene costipato) quest’ultimo risulti a circa 30 cm dalla sommità dello scavo. Al fine di evitare giunti tra i tubi corrugati negli attraversamenti, nei casi in cui è necessario effettuare gli scavi per metà carreggiata alla volta, occorre predisporre i tubi per tutta la lunghezza della tratta prevista, avendo cura di posarli nella prima metà dello scavo per poi arrotolarli su se stessi al di fuori della trincea e, quindi, distenderli nella rimanente parte dello scavo.
All’interno dei tubi devono essere posati gli appositi cordini di tiro in nylon necessari per la successiva posa della fune di tiro del cavo. Nel caso di tubi, forniti in opera con un cordino metallico, deve essere prevista la
sostituzione di quest’ultimo con il cordino in nylon. Nella fase di chiusura con appositi tappi, si deve collegare il cordino all’estremità del tappo, lasciandone all’interno una ricchezza di circa 60 cm. La giunzione dei tubi deve essere effettuata dopo aver avuto la certezza che il tubo abbia raggiunto, nella sua sede, la configurazione definitiva e in modo da evitare gradini, sbavature, disassamenti, ecc., che aumenterebbero le difficoltà al successivo tiro di cavi.
La giunzione dei tubi corrugati è eseguita utilizzando gli appositi accessori; quella del tritubo utilizzando le apposite guaine termorestringenti e accessori. L’operazione di giunzione deve essere realizzata in modo tale da evitare che acqua e polvere entrino nei tubi e le due estremità da giuntare siano disallineate.
Pozzetti
L’utilizzo dei pozzetti, il cui numero, posizione e tipo sono definiti dal progetto, a completamento dell’infrastruttura di posa ha lo scopo di :
- assicurare un adeguato spazio per effettuare la giunzione e/o diramazione dei cavi;
- facilitare le operazioni di posa dei cavi (nel caso di cambio quota e/o direzione che prevedono raggi di curvatura inferiori a quelli previsti dalle caratteristiche dei tubi);
- consentire un tempestivo ed agevole intervento di manutenzione.
I pozzetti sono di norma pozzetti prefabbricati modulari costituiti da un modulo di base, elementi di sopralzo, per variarne le dimensioni a secondo delle necessità, e da una soletta per l’alloggiamento del chiusino. La base dei pozzetti deve presentare un setto a frattura in modo da consentire l’eventuale drenaggio di acque mentre il modulo di base è provvisto di setti a frattura per l’accesso dei tubi, posti su tutti i lati. Per la chiusura dei pozzetti devono essere utilizzati chiusini in ghisa sferoidale di classe D400 ( carico 400 kN), rispondenti alle normative UNI EN 124, con semicoperchi incernierati e provvisti di chiusure con cavi di sicurezza. In generale, salvo esigenze dettate da problematiche di ordine tecnico o legate a permessi degli Enti proprietari delle strade, devono essere installati pozzetti affioranti, il cui chiusino dopo il ripristino deve risultare a livello con la
pavimentazione stradale al fine di garantire la massima accessibilità all’infrastruttura per le future opere di ampliamento e di manutenzione. La posizione dei pozzetti deve essere tale da consentire l’accesso (ripetuto e continuo) limitando al massimo sospensioni e/o intralci alla circolazione stradale. Il fondo dello scavo che deve ospitare il pozzetto deve essere fortemente costipato, anche con materiale a granulometria fine e , qualora necessario, con una gettata di cemento al fine di creare una solida base di appoggio per la posa del pozzetto. Il piano di appoggio del pozzetto e la profondità dello scavo devono essere tali affinché il pozzetto risulti perfettamente in linea con la sagomatura del piano stradale. Gli elementi in sopralzo in calcestruzzo, utilizzati per adeguare la profondità del pozzetto, devono essere sigillati sia internamente sia esternamente con malta cementizia e al termine di tale operazione si deve procedere all’asportazione dei residui di lavorazione e alla
perfetta pulizia del pozzetto. A seconda della costituzione del terreno, deve essere valutata la possibilità di aprire o meno i setti frattura predisposti sul fondo del pozzetto per il drenaggio delle acque. I tubi inseriti nelle zone predisposte con setti a frattura del pozzetto devono essere bloccati lato esterno e lato interno con malta cementizia e devono sporgere per almeno 15 cm all’interno. Il materiale di reinterro da posare adiacente alle pareti del pozzetto deve essere inerte a granulometria fine ed opportunamente costipato.
L’ubicazione dei pozzetti deve essere effettuata non solo nel rispetto dei vincoli tecnici
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(esigenze di posa, cambi di quota, di direzione) ma anche ottimizzata rispetto alle esigenze future di accesso alla rete e quindi con distanze massime tra due pozzetti che dipenderà dalle caratteristiche dell’area oggetto dell’intervento.