Stradivarie Architetti Associati TPS pro s.r.l.
Stradivarie Architetti Associati TPS pro s.r.l.
TPS Associazione professionale
Piano Regionale Mobilità Ciclistica
Norme di attuazione
P1.1
Colophon
PIANO REGIONALE MOBILITÀ CICLISTICA
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE E TERRITORIO
Assessore
xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx
Direttore centrale
dott. Xxxxx Xxxxxxx
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO E DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILE
Direttore di servizio
xxxx. Xxxxx Xxxxxxx
Posizione organizzativa
xxx. Xxxxxx Xxxxxxx
GRUPPO DI LAVORO REGIONALE
Coordinatrice
arch. Xxxxxxxx Xxxxxxx
xxx. Xxxxxx Xxxx geom. Xxxxxx Xxxxxxx arch. Xxxxx Xxxxxx xxx. Xxxxxx Xxxxxxx
dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxx xxxx. Xxxxxx Xxxxxx
xxx. Xxxxxx Xxxx dott.ssa Xxxx Xxxxxxx
GRUPPO DI PROGETTAZIONE
Coordinatrice
arch. Xxxxxxx Xxxxxx
Stradivarie Architetti Associati
xxx Xxxxxxx xx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxx
arch. Xxxxx Xxxxxxxx arch. Xxxxxxx Xxxxxx
TPS pro s.r.l.
xxx Xxxxxxx Xxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx
TPS Associazione professionale
xxx Xxxxxxxxxx, 000x - 00000 Xxxxxxx
ing. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx
xxx. Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx xxx. Xxxxxx Xxxxxx
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA FOR-NATURE s.r.l.
Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxx
dott. nat. Xxxxxx Xx Xxxx dott. nat. Xxxxxxxx Xxxxxx dott. for. Xxxx Xxxxxxxxxxxxx
4
PREMOCI | Norme di attuazione
INDICE
TITOLO PRIMO - DISPOSIZIONI GENERALI 6
Art. 1 - DEFINIZIONI E GLOSSARIO 6
Art. 2 - PRINCIPI E FINALITÀ 7
Art. 3 - OBIETTIVI 7
Art. 4 - CONTENUTI 8
Art. 5 - ELABORATI 8
Art. 6 - ATTUAZIONE 10
Art. 7 - INDIRIZZI E CRITERI PER LA PIANIFICAZIONE DI SCALA SOVRACOMUNALE 10
Art. 8 - INDIRIZZI E CRITERI PER LA PIANIFICAZIONE DI SCALA COMUNALE 11
TITOLO SECONDO - DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA PROGRAMMAZIONE E ALLA GESTIONE DEGLI INTERVENTI 13
Art. 9 - PROGRAMMAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE AZIONI E DEGLI INTERVENTI REGIONALI 13
Art. 10 - MONITORAGGIO 13
Art. 11 - DOCUMENTAZIONE 14
TITOLO TERZO - SPECIFICHE TECNICHE 14
Art. 12 - SPECIFICHE GENERALI 14
Art. 13 - REALIZZAZIONE DI NUOVE CICLOVIE IN PROSSIMITÀ DEGLI ARGINI 15
Art. 14 - CRITERI DI SCELTA DELLA TIPOLOGIA DI SEDE 16
Art. 15 - TIPOLOGIE DI SEDE 16
Art. 16 - STANDARD 17
Art. 17 – INDIRIZZI PER LA PROGETTAZIONE DI SCALA SOVRACOMUNALE E COMUNALE 18
Art. 18 - SEGNALETICA 19
Art. 19 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 19
TITOLO PRIMO - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - DEFINIZIONI E GLOSSARIO
1. Ai fini del presente Piano si intende per:
BICIPLAN LINEE GUIDA - documento approvato con decreto del direttore di servizio dd. 2 luglio 2019, n. 2950/TERINF;
CdS - decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, recante “Nuovo Codice della Strada” e successive modificazioni;
CIMR - centro di interscambio modale regionale, di cui al piano regionale delle infrastrutture, dei trasporti, della mobilità, delle merci e della logistica;
EuroVelo - rete di itinerari ciclabili a lunga percorrenza che collegano l'intero continente europeo, per un totale di oltre 90.000 km. I percorsi sono fruibili sia dai cicloturisti che dalle popolazioni locali che effettuano spostamenti quotidiani. EuroVelo è un marchio registrato ECF e solo le rotte approvate dall'ECF possono essere denominate EuroVelo;
PGMC - piano generale della mobilità ciclistica, di cui all’articolo 3 della legge 11 gennaio 2018,
n. 2 e successive modificazioni;
PGT - piano di governo del territorio, approvato con decreto del Presidente della Regione dd. 16 aprile 2013, n. 084/Pres.;
PPR - piano paesaggistico regionale, approvato con decreto del Presidente della Regione dd. 24 aprile 2018, n. 0111/Pres.;
PREMOCI - piano regionale della mobilità ciclistica; PRGC - piano regolatore generale comunale;
PRITMML - piano regionale delle infrastrutture, dei trasporti, della mobilità, delle merci e della logistica, approvato con decreto del Presidente della Regione dd. 16 dicembre 2011, n. 0300/Pres.;
PRTPL - piano regionale del trasporto pubblico locale, approvato con decreto del Presidente della Regione dd 15 aprile 2013, n. 080;
RECIR - rete delle ciclovie di interesse regionale, di cui all’articolo 4, comma 1 della legge regio- nale 23 febbraio 2018, n. 8 e successive modificazioni;
REGOLAMENTO CdS - decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, re- cante “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada” e successive modificazioni;
RCN Bicitalia - rete ciclabile nazionale denominata “Bicitalia”, di cui all’articolo 4 della legge 11 gennaio 2018, n. 2 e successive modificazioni;
SICID - sistema della ciclabilità diffusa, di cui all’articolo 3, comma 1 della legge regionale 23 febbraio 2018, n. 8 e successive modificazioni;
SNCT - sistema nazionale delle ciclovie turistiche, di cui all’articolo 1, comma 640, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e successive modificazioni;
TPL - trasporto pubblico locale.
2. Ai fini del presente Piano valgono le seguenti definizioni:
a) ciclovia: itinerario ciclabile di interesse regionale appartenente alla RECIR; ai fini del presente Piano, qualora il termine si riferisca a ciclovie appartenenti ad altre reti, queste ultime sono
espressamente indicate (es., ciclovie RCN Bicitalia, ciclovie SNCT, ciclovie comunali o sovra- comunali, ecc.);
b) ciclovia di primo livello: itinerario ciclabile che attraversa il territorio regionale da nord a sud o da est a ovest, consentendo altresì il collegamento con i territori confinanti del Veneto, dell’Austria e della Slovenia, in coerenza con i tracciati del SNCT e di EuroVelo. È collegata ai CIMR e alle aree industriali di interesse regionale, per favorire il trasferimento su bicicletta degli spostamenti pendolari e di raggio contenuto;
c) ciclovia di secondo livello: itinerario ciclabile che attraversa parti del territorio regionale ed è legata a tematismi particolari, di natura territoriale e/o paesaggistica;
d) itinerario principale: percorso che congiunge i capisaldi della ciclovia e funge da itinerario rap- presentativo della stessa;
e) itinerario secondario: percorso integrativo dell’itinerario principale. Si distingue in:
- variante: percorso alternativo al principale, su cui si collocano i punti di inizio e di fine;
- diramazione: percorso che consente di raggiungere poli attrattori, centri intermodali o altre località a partire dall’itinerario principale;
- collegamento: percorso breve, funzionale alla connessione tra due o più ciclovie;
f) ciclovia realizzata: è il tratto o il segmento di ciclovia la cui tipologia di sede rientra nei casi previsti dal comma 3 e dal comma 4 dell’articolo 15 delle presenti norme;
g) ciclovia non realizzata: è il tratto o il segmento di ciclovia la cui tipologia di sede non rientra nella lettera precedente.
Art. 2 - PRINCIPI E FINALITÀ
1. Il PREMOCI è predisposto nel rispetto del principio di sostenibilità ambientale e del migliora- mento della qualità della vita delle persone.
2. Il PREMOCI è lo strumento attraverso il quale la Regione svolge le proprie funzioni di disciplina, programmazione e pianificazione in materia di mobilità ciclistica.
3. Il PREMOCI è redatto in conformità alle disposizioni di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 2 e successive modificazioni, alla legge regionale 23 febbraio 2018, n. 8 e successive modificazioni e in coerenza agli strumenti di pianificazione paesaggistica e territoriale.
4. Il PREMOCI persegue le seguenti finalità:
a) costituire atto di riferimento per la pianificazione di scala sovracomunale e comunale;
b) individuare gli interventi e le azioni per promuovere l’uso della bicicletta sul territorio regio- nale per gli spostamenti pendolari e di raggio contenuto e per quelli turistico-ricreativi al fine di migliorare l’efficienza, la sicurezza e la sostenibilità della mobilità urbana, tutelare e valo- rizzare il patrimonio regionale, ridurre gli effetti negativi della mobilità in relazione alla qualità della vita, alla salute della collettività e al consumo di suolo e, in particolare:
- in ambito extraurbano, attraverso la pianificazione dei Biciplan di scala sovracomunale, di cui all’articolo 8 della legge regionale 23 febbraio 2018, n. 8 e successive modificazioni;
- in ambito urbano, attraverso la pianificazione dei Biciplan di scala comunale di cui all’arti- colo 9 della legge regionale 23 febbraio 2018, n. 8 e successive modificazioni;
c) promuovere lo sviluppo turistico, economico e sociale regionale, in coerenza con altri piani regionali territoriali e di settore.
Art. 3 - OBIETTIVI
1. Il PREMOCI persegue i seguenti obiettivi generali:
a) integrare il sistema regionale della mobilità di persone, ai sensi dell’articolo 3 quater, comma 1, lettera d) della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 e successive modificazioni;
b) consentire l’utilizzo sicuro, vantaggioso e confortevole della bicicletta in tutte le sue declina- zioni, attraverso la realizzazione di un sistema infrastrutturale ciclabile regionale integrato
nel contesto nazionale ed europeo, connesso con le reti ciclabili locali diffuse a livello sovra- comunale e comunale;
c) migliorare la sostenibilità dei centri urbani, favorendo la mobilità ciclistica e potenziando l'in- termodalità;
d) diminuire l’impatto sull’ambiente realizzando una rete infrastrutturale ciclabile di scala regio- nale che favorisca lo sviluppo delle infrastrutture verdi, sia in ambito urbano che extraurbano, anche con lo scopo di contribuire all’adattamento e alla resilienza territoriale;
e) favorire il trasferimento su bicicletta degli spostamenti pendolari e di raggio contenuto;
f) promuovere nuovi stili di vita e di mobilità attiva nell'ottica della prevenzione della salute;
g) incentivare le attività cicloturistiche per la promozione del territorio.
Art. 4 - CONTENUTI
1. Il PREMOCI comprende:
a) la ricognizione dello stato dell’arte per la definizione e la caratterizzazione della RECIR;
b) la verifica, per ogni ciclovia, delle previsioni di tracciato già consolidate da programmazioni e progettazioni antecedenti la sua entrata in vigore;
c) l'analisi dell'incidentalità legata alla mobilità ciclistica per l'individuazione delle priorità d’in- tervento finalizzate alla sicurezza stradale;
d) le norme per l’attuazione degli obiettivi e delle strategie del PREMOCI e gli indirizzi per la pianificazione di scala sovracomunale e comunale;
e) il disegno della RECIR e i criteri e gli indirizzi per il successivo aggiornamento;
f) le specifiche tecniche e gli standard per la progettazione delle ciclovie;
g) i criteri per la programmazione degli interventi finalizzati al completamento della RECIR;
h) le priorità di realizzazione per il completamento della RECIR;
i) la definizione degli strumenti di gestione e monitoraggio delle azioni e degli interventi;
j) l’individuazione delle aree di interesse regionale per l’attuazione dei progetti casa-scuola/la- voro;
k) i criteri e gli indirizzi per la messa in atto delle azioni di promozione e incentivazione dell'uti- lizzo della bicicletta negli spostamenti pendolari e di raggio contenuto, nella pianificazione di scala sovracomunale e comunale;
l) le modalità di integrazione e interconnessione tra la RECIR e le reti infrastrutturali regionali a supporto delle altre modalità di trasporto, nonché i poli attrattori di interesse regionale e i CIMR;
m) le indicazioni per la realizzazione dei servizi necessari a garantire la fruizione delle ciclovie, compresi la segnaletica e i sistemi di monitoraggio del traffico ciclistico;
n) la metodologia per la ripartizione modale degli spostamenti, con particolare riguardo agli spostamenti in bicicletta.
Art. 5 - ELABORATI
1. Il PREMOCI è costituito dai seguenti elaborati:
SEZIONE P1
P1.0 RELAZIONE DI ANALISI P1.1 NORME DI ATTUAZIONE
SEZIONE P2
P2.1 RECIR – STATO DI FATTO (FEBBRAIO 2019) - QUADRO D’INSIEME – scala 1:150.000 P2.2 RECIR – STATO DI FATTO (FEBBRAIO 2019) - quadrante A – scala 1:50.000
P2.2 RECIR – STATO DI FATTO (FEBBRAIO 2019) - quadrante B – scala 1:50.000 P2.2 RECIR – STATO DI FATTO (FEBBRAIO 2019) - quadrante C – scala 1:50.000 P2.2 RECIR – STATO DI FATTO (FEBBRAIO 2019) - quadrante D – scala 1:50.000
P2.2 RECIR – STATO DI FATTO (FEBBRAIO 2019) - quadrante E – scala 1:50.000 P2.2 RECIR – STATO DI FATTO (FEBBRAIO 2019) - quadrante F – scala 1:50.000 P2.3 MANUALE DEL RILIEVO
SEZIONE P3
P3.1 ANALISI DELL’INCIDENTALITÀ - quadrante A – scala 1:50.000 P3.1 ANALISI DELL’INCIDENTALITÀ - quadrante B – scala 1:50.000 P3.1 ANALISI DELL’INCIDENTALITÀ - quadrante C – scala 1:50.000 P3.1 ANALISI DELL’INCIDENTALITÀ - quadrante D – scala 1:50.000 P3.1 ANALISI DELL’INCIDENTALITÀ - quadrante E – scala 1:50.000 P3.1 ANALISI DELL’INCIDENTALITÀ - quadrante F – scala 1:50.000
P3.2 ANALISI DEL TRAFFICO GIORNALIERO MEDIO SULLA RETE STRADALE ASSOCIATA ALLA
RECIR - quadrante A – scala 1:50.000
P3.2 ANALISI DEL TRAFFICO GIORNALIERO MEDIO SULLA RETE STRADALE ASSOCIATA ALLA
RECIR - quadrante B – scala 1:50.000
P3.2 ANALISI DEL TRAFFICO GIORNALIERO MEDIO SULLA RETE STRADALE ASSOCIATA ALLA
RECIR - quadrante C – scala 1:50.000
P3.2 ANALISI DEL TRAFFICO GIORNALIERO MEDIO SULLA RETE STRADALE ASSOCIATA ALLA
RECIR - quadrante D – scala 1:50.000
P3.2 ANALISI DEL TRAFFICO GIORNALIERO MEDIO SULLA RETE STRADALE ASSOCIATA ALLA
RECIR - quadrante E – scala 1:50.000
P3.2 ANALISI DEL TRAFFICO GIORNALIERO MEDIO SULLA RETE STRADALE ASSOCIATA ALLA
RECIR - quadrante F – scala 1:50.000
P3.3 ANALISI DELLA VELOCITÀ MEDIA SULLA RETE STRADALE ASSOCIATA ALLA RECIR -
quadrante A – scala 1:50.000
P3.3 ANALISI DELLA VELOCITÀ MEDIA SULLA RETE STRADALE ASSOCIATA ALLA RECIR -
quadrante B – scala 1:50.000
P3.3 ANALISI DELLA VELOCITÀ MEDIA SULLA RETE STRADALE ASSOCIATA ALLA RECIR -
quadrante C – scala 1:50.000
P3.3 ANALISI DELLA VELOCITÀ MEDIA SULLA RETE STRADALE ASSOCIATA ALLA RECIR -
quadrante D – scala 1:50.000
P3.3 ANALISI DELLA VELOCITÀ MEDIA SULLA RETE STRADALE ASSOCIATA ALLA RECIR -
quadrante E – scala 1:50.000
P3.3 ANALISI DELLA VELOCITÀ MEDIA SULLA RETE STRADALE ASSOCIATA ALLA RECIR -
quadrante F – scala 1:50.000
SEZIONE P4
P4.1 SISTEMA DELL'INTERMODALITÀ – scala 1:150.000 P4.2 MANUALE DELLE STRUTTURE DI ACCOGLIENZA
SEZIONE P5
P5.1 POLI REGIONALI DI ATTRATTIVITÀ – scala 1:150.000
SEZIONE P6
P6.0 OBIETTIVI, STRATEGIE ED AZIONI DI PIANO
P6.1 PREMOCI A COLPO D’OCCHIO – scala 1:300.000 P6.2 SCHEMA STRATEGICO DI PIANO – scala 1:150.000
P6.3 PROPOSTA DI PIANO - quadrante A – scala 1:50.000 P6.3 PROPOSTA DI PIANO - quadrante B – scala 1:50.000 P6.3 PROPOSTA DI PIANO - quadrante C – scala 1:50.000 P6.3 PROPOSTA DI PIANO - quadrante D – scala 1:50.000 P6.3 PROPOSTA DI PIANO - quadrante E – scala 1:50.000 P6.3 PROPOSTA DI PIANO - quadrante F – scala 1:50.000
P6.4 PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI
P6.5 MANUALE DELLA SEGNALETICA E DELLA GRAFICA COORDINATA P6.6 SISTEMI DI MONITORAGGIO - RILIEVI AUTOMATICI
P6.7 COERENZA CON IL PPR
SEZIONE P7
P7.0 STRUMENTI PER LA PROMOZIONE E INCENTIVAZIONE DELL'USO DELLA BICICLETTA NEI PERCORSI CASA-SCUOLA/LAVORO
SEZIONE P8
P8.1 RAPPORTO AMBIENTALE
P8.2 SINTESI NON TECNICA DEL RAPPORTO AMBIENTALE
Art. 6 - ATTUAZIONE
1. Il PREMOCI è attuato:
a) in via diretta attraverso la programmazione regionale per la progettazione e realizzazione delle ciclovie;
b) in via diretta tramite accordi con gli Enti locali e altri Enti pubblici per la realizzazione della RECIR, per la promozione delle azioni di incentivazione all’uso della bicicletta e per le azioni che abbiano effetti di livello regionale;
c) in via indiretta, attraverso i contributi erogati dalla Regione con decreto del Presidente della Regione dd. 15 maggio 2019, n. 076/Pres.;
d) in via indiretta, attraverso i Biciplan di cui agli articoli 8 e 9 della legge regionale 23 febbraio 2018, n. 8 e successive modificazioni;
e) in via indiretta attraverso le azioni di incentivazione all’utilizzo della bicicletta definite nel PRTPL ed attuate mediante:
- la realizzazione/adeguamento del sistema dei CIMR e delle fermate;
- i contratti di servizio afferenti il sistema del trasporto pubblico locale, in particolare per quanto riguarda il trasporto biciclette a bordo dei mezzi di TPL e la realizzazione di ciclosta- zioni;
- le azioni sul sistema tariffario finalizzate alla promozione della ciclabilità.
2. I tracciati delle ciclovie, definiti negli elaborati del PREMOCI, sono da intendersi come indicativi; l’articolazione planimetrica riportata costituisce una proposta di massima suscettibile di pun- tualizzazione nelle fasi successive di progettazione.
3. In fase progettuale, le porzioni delle ciclovie FVG 1, FVG 6/a e FVG 7, individuate nello Studio di incidenza del PREMOCI come potenzialmente interferenti rispettivamente con la ZSC XX0000000 Valle del medio Tagliamento e con il SIC IT 3320040 Rii del gambero di torrente do- vranno essere contestualizzate ed eventualmente ridisegnate sulla base degli esiti di uno speci- fico monitoraggio con cartografia di dettaglio degli habitat e della distribuzione delle specie presenti, in modo da minimizzare eventuali effetti negativi.
Art. 7 - INDIRIZZI E CRITERI PER LA PIANIFICAZIONE DI SCALA SOVRACOMUNALE
1. Il Biciplan sovracomunale, elaborato in applicazione dell’articolo 8 della legge regionale 23 feb- braio 2018, n. 8 e successive modificazioni come Piano di settore intercomunale, individua una rete ciclabile continua e sicura per tutto il territorio di competenza, risolvendo le relazioni con le reti dei territori contermini.
2. Il Biciplan sovracomunale adotta i criteri di cui al Capitolo 7 LA PROGRAMMAZIONE COORDI- NATA dell’elaborato denominato P6.0 OBIETTIVI, STRATEGIE ED AZIONI DI PIANO per la piani- ficazione della rete ciclabile di competenza.
3. Oltre a quanto indicato dall’articolo 8 della legge regionale 23 febbraio 2018, n. 8 e successive modificazioni, il Biciplan sovracomunale armonizza la pianificazione della rete degli itinerari ci- clabili con:
a) le reti ecologiche locali (REL) individuate dai Comuni in sede di conformazione del PRGC al PPR, ponendo attenzione a non determinare interferenze a livello di connettività lineare o nei confronti dei nodi della REL. Nel paesaggio agrario deve essere favorita la realizzazione lungo le piste ciclabili di elementi ecologici lineari quali siepi e boschetti, come contributo alla co- struzione dei corridoi ecologici della REL di progetto;
b) la rete della mobilità lenta locale e quella della rete dei beni culturali locale, o comunque, rendendole coerenti.
4. Il Biciplan sovracomunale, al di fuori della zona faunistica delle Alpi, così come individuata dall’Al- legato 1 alla delibera di Giunta regionale dd. 30 settembre 2021, n. 1500 e successivi aggiorna- menti, predilige, ove possibile e se compatibile con le esigenze di tutela della fauna, lo sviluppo degli itinerari ciclabili nelle zone dove non viene esercitata l’attività venatoria.
5. Il Biciplan sovracomunale assicura le connessioni funzionali e di livello di servizio adeguato tra i CIMR, le stazioni ferroviarie e la RECIR e individua gli spazi interni ai CIMR e alle stazioni ferro- viarie o in prossimità delle stesse da utilizzare per potenziare/migliorare i servizi dedicati alla ciclabilità e all’intermodalità bici/TPL.
6. Nel caso di stazioni ferroviarie non analizzate nel Manuale delle strutture di accoglienza (elabo- rato P4.2), il Biciplan sovracomunale comprende, tra i contenuti, anche una scheda di analisi e una proposta di interventi redatte in conformità con quelle presenti nel predetto manuale.
Art. 8 - INDIRIZZI E CRITERI PER LA PIANIFICAZIONE DI SCALA COMUNALE
1. Il Biciplan comunale è elaborato in applicazione dell’articolo 9 della legge regionale 23 febbraio 2018, n. 8 e successive modificazioni, come Piano di settore comunale.
2. Il Biciplan comunale risolve le indicazioni del PREMOCI e del Biciplan sovracomunale a livello locale, fornendo indicazioni di soluzioni, tra cui l’attraversamento dei centri urbani, in coerenza con i contenuti del BICIPLAN LINEE GUIDA.
3. Oltre a quanto indicato dall’articolo 9 della legge regionale 23 febbraio 2018, n. 8 e successive modificazioni, il Biciplan comunale:
a) adotta i criteri di cui al Capitolo 7 LA PROGRAMMAZIONE COORDINATA dell’elaborato de- nominato P6.0 OBIETTIVI, STRATEGIE ED AZIONI DI PIANO per la pianificazione della rete ciclabile di competenza.
b) individua una rete ciclabile continua e sicura per tutto il territorio di competenza, integrando ove possibile l’esistente con le nuove progettazioni, in coerenza con i contenuti del Biciplan di scala sovracomunale di cui all’articolo 9 della legge regionale 23 febbraio 2018, n. 8 e suc- cessive modificazioni;
c) coordina lo sviluppo della rete ciclabile di cui alla lettera a) con le previsioni del PRGC relative alle zone territoriali omogenee a destinazione d’uso industriale, artigianale/commerciale e per servizi e attrezzature collettive, in particolare con le opere di urbanizzazione primaria ivi previste relative a:
- strade a servizio degli insediamenti, compresi gli allacciamenti alla viabilità principale dei lotti edificabili;
- gli spazi necessari per la sosta e il parcheggio degli autoveicoli, in relazione alle caratteristi- che degli insediamenti;
d) integra le azioni di rigenerazione di grandi aree ex industriali e degradate da recuperare indi- viduate dal PRGC con la previsione di collegamenti continui e sicuri tra la rete ciclabile prin- cipale e le predette aree;
e) prevede l’ampliamento delle zone 30, in coerenza con le destinazioni d’uso previste dal PRGC per le differenti zone territoriali omogenee;
f) assicura le connessioni funzionali e di livello di servizio adeguato tra i CIMR, le Stazioni ferro- viarie e la RECIR e individua gli spazi interni ai CIMR e alle Stazioni ferroviarie o in prossimità delle stesse da utilizzare per potenziare/migliorare i servizi dedicati alla ciclabilità e all’inter- modalità bici/TPL;
g) comprende tra i contenuti, nel caso di Stazioni ferroviarie non analizzate nel Manuale delle Strutture di Accoglienza (Elaborato P4.2), anche una scheda di analisi e una proposta di in- terventi redatte in conformità con quelle presenti nel predetto Manuale;
h) classifica la rete ciclabile comunale secondo le indicazioni dell’articolo 6 comma 2 lettere a),
b) e c) della legge 11 gennaio 2018, n. 2;
i) armonizza la pianificazione della rete degli itinerari ciclabili con:
- le reti ecologiche locali (REL) individuate dai Comuni in sede di conformazione del PRGC al PPR, ponendo attenzione a non determinare interferenze a livello di connettività lineare o nei confronti dei nodi della REL. Nel paesaggio agrario deve essere favorita la realizzazione lungo le piste ciclabili di elementi ecologici lineari quali siepi e boschetti, come contributo alla costruzione dei corridoi ecologici della REL di progetto;
- la rete della mobilità lenta locale e quella della rete dei beni culturali locale, o comunque, rendendole coerenti.
4. Il Biciplan comunale, al di fuori della zona faunistica delle Alpi, così come individuata dall’Allegato 1 alla delibera di Giunta regionale dd. 30 settembre 2021, n. 1500 e successivi aggiornamenti, predilige, ove possibile e se compatibile con le esigenze di tutela della fauna, lo sviluppo degli itinerari ciclabili nelle zone dove non viene esercitata l’attività venatoria.
5. Il Biciplan comunale può fornire indirizzi per lo sviluppo del cicloescursionismo/cicloturismo lo- cale e dei servizi connessi, in coerenza con i contenuti delle Linee di indirizzo per il Marketing Turistico 2020-22 e successivi aggiornamenti, predisposti da PromoTurismoFVG.
6. Il Biciplan comunale potenzia la rete ciclabile e i relativi servizi nell'ambito di interventi di com- pensazione e perequazione urbanistico/ambientale, integrando le norme tecniche di attuazione del PRGC.
7. Il Biciplan comunale individua le zone territoriali omogenee del PRGC ove trasferire quote di spo- stamenti dai mezzi motorizzati alla bicicletta attraverso – laddove possibile e nel rispetto dei limiti normativi – la riduzione dello spazio destinato a sosta e parcheggio degli autoveicoli all’ef- fettiva domanda di questi ultimi e sostituendolo con spazi e servizi per la bicicletta.
8. Nel caso in cui il Biciplan comunale costituisca variante allo strumento urbanistico, introducendo nuove previsioni insediative e infrastrutturali finalizzate alla realizzazione di progetti di infra- strutture ciclabili, il Soggetto pianificatore deve richiedere il parere geologico ai sensi della L.R.
n. 27/88 e successive modificazioni.
9. Il Biciplan comunale verifica l’interferenza tra gli itinerari ciclabili pianificati e le strade ad accesso limitato ai mezzi destinati alla coltivazione di cave di cui all’articolo 3, comma 1, lettere b) e c) della legge regionale n. 15/1991, in modo da garantire la sicurezza a tutti gli utenti.
10. Il Biciplan comunale può fornire primi indirizzi per lo sviluppo della grafica a supporto della rico- noscibilità della rete ciclabile comunale. Nel caso in cui lo sviluppo della grafica sia ritenuto indi- spensabile all’attuazione del Biciplan, deve essere sviluppato da competenze specifiche.
11. La procedura per l’entrata in vigore del Biciplan comunale viene ricondotta alle procedure dei Piani di settore comunali stabilite dai Regolamenti delle rispettive Amministrazioni.
TITOLO SECONDO - DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA PROGRAMMAZIONE E ALLA GESTIONE DEGLI INTERVENTI
Art. 9 - PROGRAMMAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE AZIONI E DEGLI INTERVENTI REGIONALI
1. Sono criteri di priorità per le azioni:
a) il trasferimento su bicicletta degli spostamenti casa-lavoro e casa-scuola-lavoro nelle zone industriali di interesse regionale;
b) il trasferimento su bicicletta di tutti gli spostamenti di breve raggio nell’area individuata dallo schema strategico di Piano;
c) l’incentivazione della mobilità turistico-ricreativa sostenibile, focalizzata sulla valorizzazione del percorso oltre che sulla meta;
d) l’integrazione e sviluppo dell’intermodalità tra il sistema di trasporto pubblico e la bicicletta;
e) l’educazione dei giovani all’uso della bicicletta, alla mobilità attiva e sostenibile, di concerto con gli Istituti scolastici di ogni ordine e grado.
2. Sono criteri di priorità per gli interventi:
a) la realizzazione dei tratti della RECIR in corrispondenza delle direttrici promiscue che presen- tano un maggiore grado di incidentalità con coinvolgimento di ciclisti;
b) il collegamento delle zone industriali di interesse regionale al sistema della ciclabilità diffusa;
c) la realizzazione di attrezzature e servizi per la RECIR che consentano la scoperta e la valoriz- zazione dei luoghi e delle comunità presenti sul territorio regionale;
d) la realizzazione di tratti di ciclovie e la dotazione di servizi finalizzati al completamento della RECIR, con particolare riferimento alle casistiche seguenti:
- il collegamento di un tratto esistente della RECIR con i CIMR di primo e secondo livello;
- il collegamento di un tratto esistente della RECIR con le stazioni ferroviarie non facenti parte di un CIMR se localizzate a meno di 2 km dalla RECIR.
- il congiungimento di tratte spezzate o la risoluzione di punti critici per garantire continuità alla singola ciclovia;
- il congiungimento di tratte spezzate di differenti itinerari o la risoluzione di punti critici per realizzazione di una porzione chiusa della RECIR;
- la risoluzione dell’attraversamento di una strada di primo livello, come individuata dal PRITMML da parte di una ciclovia, secondo le modalità di cui alle specifiche tecniche delle presenti norme;
e) la connessione tra reti comunali e sovracomunali, nonché tra queste ultime e la RECIR, per il completamento del sistema della ciclabilità diffusa.
3. Il perseguimento di più criteri, di cui ai commi 1 e 2, costituisce priorità in ragione del numero degli stessi nella programmazione e realizzazione delle azioni e degli interventi regionali riferiti al presente Piano.
Art. 10 - MONITORAGGIO
1. Il monitoraggio periodico dello stato di attuazione del PREMOCI è effettuato secondo le moda- lità descritte nell’elaborato P6.6 SISTEMI DI MONITORAGGIO - RILIEVI AUTOMATICI.
2. Il sistema di monitoraggio degli impatti significativi sull'ambiente, ai sensi dell’art. 18 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, è quello descritto nel Rapporto Am- bientale.
Art. 11 - DOCUMENTAZIONE
1. La cartografia del PREMOCI è inserita nel Sistema informativo stradale (SIS) e deve essere te- nuta aggiornata. Il Servizio regionale competente definisce la struttura della banca dati, i para- metri da associare alla cartografia del PREMOCI ai fini dell’inserimento nel Sistema informativo stradale e le modalità di aggiornamento dello stesso.
2. Ai fini dell’aggiornamento Sistema informativo stradale, i contenuti del Biciplan sovracomunale e comunale devono essere inoltrati alla Regione in file formato shape (oppure *.gpkg ed even- tuale *.qrl o *.qml per software Qgis), strutturato secondo le indicazioni fornite nel parere rila- sciato dal Servizio regionale competente, a seguito dell’entrata in vigore del Biciplan comunale e sovracomunale stesso. Il sistema di riferimento geografico da utilizzare è il Sistema di riferi- mento geodetico nazionale ETRF2000 adottando il sistema proiettato RDN2008 - UTM Zone 33N (EPSG 6708). La rete del Biciplan è classificata secondo quanto indicato all’articolo 8 comma 3 lett. f) delle presenti norme.
3. Ai sensi dell’articolo 13 della legge regionale n. 8/2018, devono essere inoltrati alla Regione an- che i file dei progetti definitivi approvati, nei formati di cu ai punti precedenti.
TITOLO TERZO - SPECIFICHE TECNICHE
Art. 12 - SPECIFICHE GENERALI
1. Sugli assi stradali della rete di primo livello del PRITMML e sugli assi stradali che l’aggiornamento del Piano stesso individuerà altresì come strategici, l’attraversamento delle ciclovie avviene a livelli sfalsati.
2. Qualora il tracciato della ciclovia corra in fregio a un asse stradale della rete di primo livello del PRITMML, la sede della ciclovia deve rimanere separata, senza alcuna promiscuità ciclo-veico- lare.
3. Nella progettazione delle ciclovie deve essere verificata:
a) l’interferenza con elementi del paesaggio agrario quali siepi, boschetti, prati, zone umide, al fine di evitarne il degrado o di prevedere le opportune misure di mitigazione. Nel caso parti- colare in cui il tracciato della ciclovia sia localizzato lungo la viabilità esistente deve essere prestata particolare attenzione agli elementi del paesaggio agrario presenti sul bordo della strada, valutando preliminarmente la possibilità di localizzare il tracciato stesso sul lato dell’infrastruttura in cui c’è minore interessamento o prevedendo, in alternativa, la ricostru- zione dell’elemento ecologico interferito;
b) la presenza di siti puntuali di rilievo per la fauna, quali aree di sosta o di riproduzione, al fine di prevedere le opportune misure di mitigazione (es., schermature vegetali o artificiali), fina- lizzate a ridurre il disturbo visivo e l’inquinamento acustico;
c) la rispondenza del progetto, alla luce delle valutazioni di dettaglio previste, alle condizioni di non incidenza indicate in ciascuna delle 22 schede di valutazione delle interferenze riportate nel Rapporto Ambientale.
4. Nella progettazione e realizzazione delle ciclovie deve essere tenuto conto della perimetrazione delle oasi di protezione, delle zone di ripopolamento e cattura e delle zone di rifugio sul territorio esterno alla zona faunistica delle Alpi, così come individuate dall’Allegato 1 alla delibera di Giunta regionale dd 30 settembre 2021, n. 1500 e successivi aggiornamenti.
5. Nella progettazione e realizzazione delle ciclovie, ai sensi della legge regionale 18 marzo 2011,
n. 3 e successive modificazioni, devono essere realizzate opere destinate ad ospitare la rete di banda larga secondo le modalità tecniche di cui al “Regolamento recante la disciplina tecnica e
le specifiche delle opere destinate ad ospitare le reti di banda larga” approvato con decreto del Presidente della Regione dd. 9 agosto 2006, n. 0248/Pres. e successive modificazioni.
6. Su tutte le ciclovie è vietata la pubblicità. È ammessa l’installazione di insegne di esercizio e preinsegne, come definite dall’articolo 47 e seguenti del REGOLAMENTO CdS, previa autorizza- zione dell’Ente gestore della ciclovia. Le modalità di installazione sono disciplinate dall’Ente ge- store mediante specifico regolamento. Le preinsegne riguardano attività coerenti con l’attività funzionale e di fruizione della ciclovia (es., servizi di riparazione, ristoro, pernottamento, ecc.) e devono riportare la distanza dell’attività presegnalata rispetto al punto di installazione.
Art. 13 - REALIZZAZIONE DI NUOVE CICLOVIE IN PROSSIMITÀ DEGLI ARGINI
1. In prossimità dei corpi arginali i tracciati delle ciclovie devono essere realizzati utilizzando, ove esistente, la strada banca lato campagna. Qualora ciò non fosse possibile e risultasse necessario realizzare la ciclovia sulla sommità arginale, devono essere rispettate le indicazioni riportate nei seguenti commi.
2. Pavimentazione: tipologie e materiali
a) Le ciclovie che si sviluppano sulle sommità arginali devono essere dotate di fondo in mate- riale atto a garantire il passaggio di mezzi anche di grandi dimensioni (es., mezzi del servizio difesa del suolo, mezzi dei volontari di Protezione Civile impegnati nella sorveglianza degli argini e macchine operatrici adibite alla manutenzione idraulica) e, al tempo stesso, la scor- revolezza adeguata per le biciclette.
b) Al Soggetto gestore della ciclovia spetta la scelta tra tenere la strada a fondo naturale oppure stabilizzare il terreno con additivi leganti (con eventuale scotico del verde, posa di geotessuto anti-radice, formazione di cassonetto in misto naturale o di cava e formazione di strato su- periore in misto granulometricamente stabilizzato).
c) In ogni caso, le nuove pavimentazioni devono essere realizzate mantenendo il livello di per- meabilità delle sommità arginali, escludendo quindi l’utilizzo di fondi bituminosi che imper- meabilizzino il terreno e garantendo adeguate caratteristiche (elevata drenabilità, facilità di manutenzione in caso di ripristini, resistenza a cicli di gelo e disgelo, elevati valori di resistenza a compressione e ad attrito, ecc.).
d) Nel caso di ampliamento del tracciato della ciclovia su percorso arginale già esistente non devono crearsi ristagni d’acqua e conseguenti infiltrazioni tra il percorso esistente e quello di nuova progettazione.
e) La progettazione della pavimentazione deve privilegiare scelte orientate alla facilità di ma- nutenzione.
3. Protezioni e parapetti
a) È esclusa l’infissione di ogni tipo di manufatto nell’argine che possa indebolire lo stesso e intralciare gli interventi dei mezzi di gestione e manutenzione dell’infrastruttura idraulica.
b) Stante l’impossibilità tecnica di mettere in sicurezza con manufatti tutti i luoghi di potenziale pericolo, a inizio percorso devono essere adeguatamente segnalati i possibili pericoli (tratti più esposti e pericolosi per il passaggio di ciclisti e pedoni), in modo da garantire la sicurezza a tutti gli utenti.
4. Segnaletica e accessori di complemento
a) Tutta la segnaletica stradale e gli accessori di complemento (panchine, cestini, ecc.) devono essere adeguatamente ancorati al terreno e devono essere posizionati in modo da non osta- colare le attività di manutenzione idraulica.
b) È esclusa l’infissione nell’argine di eventuali sistemi di delimitazione degli accessi alle ciclovie (paletti, archetti, sbarre, ecc.).
5. Manutenzione ordinaria e straordinaria dell’infrastruttura ciclistica
a) In attuazione alle disposizioni di cui all’articolo 23, comma 8 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni e in conformità all’articolo 38 del decreto del Presi- dente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modificazioni deve essere redatto il Piano di Manutenzione dell’opera, nel quale viene specificata l’attività di manutenzione dell’intervento al fine di mantenerne nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, l’efficienza e il valore economico.
b) Il Soggetto gestore della ciclovia ha l’onere della manutenzione ordinaria e straordinaria della stessa. In particolare, è a suo carico lo sfalcio dell’erba dell’intero tratto arginale interessato (sia parte sommitale che sponde dell’argine unitamente a una fascia di rispetto di 4 m lato campagna e lato golena).
c) Il Servizio difesa del suolo della Direzione centrale difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, nonché gli altri Enti preposti alla gestione idraulica, sono sollevati da qualunque responsabilità:
- in caso di eventuali cedimenti dei tracciati delle ciclovie che avvengano durante gli inter- venti e le operazioni necessarie ai fini della sicurezza idraulica (servizio di piena);
- in caso di incidenti che coinvolgano gli utenti della ciclovia e che siano dovute a situazioni di pericolo derivanti da manutenzioni carenti o inadeguate (es., strada sconnessa, presenza di fossi, ecc.).
6. Modalità operative in caso di possibile evento di piena
a) Al raggiungimento del livello di guardia a uno degli idrometri di riferimento del bacino del corso d’acqua interessato dal tracciato della ciclovia (raggiungimento che prevede l’attiva- zione del personale idraulico in vista di un possibile evento di piena per le funzioni di polizia idraulica e servizio chiaviche), l’accesso alla ciclovia viene interdetto a cura del Soggetto ge- store della stessa, secondo le modalità ritenute più opportune.
b) Nel caso in cui valori ridiscendano stabilmente al di sotto del valore di guardia e le precipita- zioni in atto nel bacino interessato siano tali da non comportare un nuovo picco, l’accesso alla ciclovia viene riaperto, sempre a cura del medesimo Soggetto gestore.
7. Le indicazioni di cui ai commi 4, 5 e 6 si applicano anche a ciclovie localizzate in prossimità delle sponde di corsi d’acqua sprovvisti di corpi arginali.
8. I contenuti del presente articolo costituiscono indirizzo per la progettazione degli itinerari cicla- bili a scala sovracomunale e comunale.
Art. 14 - CRITERI DI SCELTA DELLA TIPOLOGIA DI SEDE
1. La pianificazione della RECIR si basa prioritariamente:
a) sull’utilizzazione del patrimonio stradale esistente, in particolare quello a basso e bassissimo traffico motorizzato e sul recupero dei tracciati delle ferrovie dismesse;
b) sull’individuazione di tracciati o parti di essi lungo la viabilità stradale esistente dove sia pos- sibile realizzare uno spazio dedicato alla sola circolazione della bicicletta, che garantisca a chi la utilizza massima sicurezza e comfort;
c) sull’utilizzazione di argini di fiumi e canali e, in generale, di corsi d’acqua, compatibilmente con i vincoli ambientali e idrogeologici e con quanto indicato dalle presenti norme e all’esterno dell’area di pertinenza del corso d’acqua stesso in modo che per la successiva ma- nutenzione non si rendano necessari interventi di sistemazione idraulica.
Art. 15 - TIPOLOGIE DI SEDE
1. Le ciclovie sono caratterizzate da differenti tipologie di sede, in relazione all’itinerario (principale o secondario).
2. Gli itinerari principali sono caratterizzati dalle seguenti tipologie di sede:
a) le piste ciclabili su sede propria o su corsia riservata, come definite dall’articolo 3, comma 1, numero 39), del CdS, dall'articolo 140, comma 7, del REGOLAMENTO CdS e come specificato dall’articolo 6 del decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 30 novembre 1999, n. 557 e suc- cessive modificazioni;
b) le corsie ciclabili, come definite dall’articolo 3, comma 1, numero 12-bis) e 12-ter) del CdS;
c) le zone 30, purché debitamente progettate, per tratti limitati di attraversamento urbano; si intendono incluse, purché con limite inferiore o uguale a 30 km/h, le zone residenziali e le zone scolastiche di cui all’articolo 3, comma 1, numero 58) e 58-bis) del CdS, nonché le isole ambientali di cui all’articolo 4, comma 6 del decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 30 no- vembre 1999, n. 557 e successive modificazioni;
d) le zone a traffico limitato, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, n. 54 e dell'articolo 7, comma 9 del CdS e le strade riservate alla circolazione dei veicoli adibiti a servizi pubblici di trasporto su cui è consentita la circolazione dei velocipedi, ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettere i) e i-ter) del CdS;
e) le strade urbane ciclabili e gli itinerari ciclopedonali di cui alla lettera E-bis e F-bis dell’articolo 2, comma 3, del CdS, purché debitamente progettate;
f) le vie verdi ciclabili, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 11 gennaio 2018, n. 2 e successive modificazioni.
3. Gli itinerari secondari, oltre a quanto previsto per gli itinerari principali, sono caratterizzati dalle seguenti tipologie di sede:
a) i sentieri ciclabili o i percorsi natura; di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d) della legge 11 gennaio 2018, n. 2 e successive modificazioni;
b) le strade senza traffico e strade a basso traffico, di cui all’articolo 2, comma 1, lettere e) e f) della legge 11 gennaio 2018, n. 2 e successive modificazioni;
c) le strade 30 di cui all’articolo 2, comma 1, lettera g) della legge 11 gennaio 2018, n. 2 e suc- cessive modificazioni;
d) le aree pedonali, di cui all'articolo 3, comma 1, numero 2) del CdS, purché non siano introdotte restrizioni alla circolazione dei velocipedi;
e) le zone residenziali, di cui all'articolo 3, comma 1, numero 58) del CdS;
f) i percorsi promiscui pedonali e ciclabili, in conformità a quanto previsto dall’articolo 4, comma 5 del decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 30 novembre 1999, n. 557 e successive modi- ficazioni.
4. L’Appendice A del BICIPLAN LINEE GUIDA contiene le tipologie di sede per la progettazione delle ciclovie, anche per l’attraversamento degli ambiti urbani.
5. Per le ciclovie coincidenti con tracciati appartenenti alle reti ciclabili di livello nazionale (RCN Bi- citalia e SNCT) o europeo (EuroVelo), la tipologia della sede deve essere conforme agli standard previsti per le suddette reti.
Art. 16 - STANDARD
1. Gli standard funzionali e tecnici per la progettazione e la realizzazione delle ciclovie devono es- sere conformi ai contenuti del decreto del Ministero dei Lavori pubblici dd. 30 novembre 1999, n. 557.
2. Gli standard funzionali e tecnici di tutti gli itinerari principali delle ciclovie di primo livello devono essere conformi agli standard previsti per la RCN Bicitalia e per il SNCT.
3. La progettazione delle ciclovie si basa sui seguenti criteri, i cui livelli di valutazione sono descritti nell’elaborato denominato P6.0 OBIETTIVI, STRATEGIE E AZIONI DI PIANO:
- sicurezza e infrastruttura;
- intermodalità e interconnessione;
- linearità e impatto ambientale;
- attrattività.
4. Le larghezze delle sezioni definite dalla normativa rappresentano i valori minimi per la proget- tazione e la realizzazione dei tracciati delle ciclovie. Tali larghezze possono essere incrementate in relazione alla domanda potenziale, stimata in riferimento al bacino di gravitazione, all’attrat- tività del contesto attraversato, ma anche per elevare il livello di qualità della ciclovia, tenendo tuttavia conto anche delle esigenze di contenimento del consumo di suolo e di habitat naturale. Ai sensi del decreto del Ministero dei Lavori pubblici dd. 30 novembre 1999, n. 557 e successive modificazioni, la larghezza dei percorsi pedonali e ciclabili deve essere adeguatamente incre- mentata rispetto ai minimi fissati per le piste ciclabili.
5. Il raggio di curvatura del tracciato della ciclovia deve essere commisurato alle velocità di pro- getto e alle esigenze di visibilità, anche in corrispondenza di ostacoli verticali di qualunque na- tura.
6. Gli ostacoli verticali, compresi i dissuasori al transito, devono essere evitati per quanto possibile. Possono essere utilizzati gli archetti in prossimità delle intersezioni tra le ciclovie e gli assi stra- dali, esclusivamente nelle situazioni che presentano particolare pericolosità, purché siano rispet- tate le prescrizioni di cui ai precedenti commi 4 e 5 e gli elementi siano opportunamente segnalati, ben visibili da adeguata distanza ai fini della sicurezza dei ciclisti e collocati in modo tale da non ostacolare il passaggio alle diverse tipologie di velocipede.
7. La continuità delle ciclovie deve essere garantita mediante la realizzazione dell’attraversamento ciclabile in prossimità di tutte le tipologie di intersezioni a raso con la viabilità stradale.
8. La larghezza dello spartitraffico fisicamente invalicabile, che separa il tracciato della ciclovia in sede propria dalla carreggiata destinata ai veicoli a motore, deve uniformarsi a quanto previsto dal decreto del Ministero dei Lavori pubblici dd. 30 novembre 1999, n. 557 e successive modifi- cazioni.
9. La pendenza longitudinale delle singole livellette di una ciclovia, purché con estensione limitata, non può superare il 5%, fatta eccezione per le rampe degli attraversamenti ciclabili a livelli sfal- sati (fino al 10%). La pendenza longitudinale media, valutata su basi chilometriche, non deve su- perare il 2%.
10. Nell’attraversamento di aree naturali protette e di siti della Rete Natura 2000 viene privilegiato, salvo specifiche esigenze, il mantenimento del fondo naturale o la realizzazione di uno sterrato artificiale.
11. Per tutto quanto non espressamente previsto nelle presenti norme, per la progettazione e rea- lizzazione delle ciclovie si fa riferimento alla normativa vigente e alle indicazioni del BICIPLAN LINEE GUIDA.
12. I servizi necessari a garantire la fruizione delle ciclovie sono progettati e realizzati in conformità ai contenuti del decreto del Ministero dei Lavori pubblici dd. 30 novembre 1999, n. 557, dell’Al- legato 4 del decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili dd. 29 novem- bre 2018, n. 517 e successive modificazioni e secondo le indicazioni del BICIPLAN LINEE GUIDA.
Art. 17 - INDIRIZZI PER LA PROGETTAZIONE DI SCALA SOVRACOMUNALE E COMUNALE
1. I contenuti del presente TITOLO TERZO - SPECIFICHE TECNICHE costituiscono indirizzo per la progettazione degli itinerari ciclabili a scala sovracomunale e comunale.
Art. 18 - SEGNALETICA
1. La progettazione e la realizzazione della grafica e della segnaletica della RECIR devono essere conformi al CdS e al REGOLAMENTO CdS, nonché coerenti con gli indirizzi contenuti nell’elabo- rato denominato P6.5 MANUALE DELLA SEGNALETICA.
2. Sulla RECIR la segnaletica esistente è adeguata ai contenuti dell’elaborato denominato P6.5 MANUALE DELLA SEGNALETICA.
3. Sulla RECIR, la segnaletica esistente e di nuova realizzazione deve essere conforme al combinato disposto tra l’articolo 5 e l’articolo 10 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 e successive modificazioni.
Art. 19 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
1. Ai sensi dell’articolo 7, comma 9, della legge regionale 23 febbraio 2018, n. 8 e successive modi- ficazioni, il PREMOCI entra in vigore e diviene efficace il giorno successivo a quello della pubbli- cazione su Bollettino Ufficiale della Regione.
2. Dalla data di cui al comma 1, i contenuti del PREMOCI sostituiscono quelli delle precedenti de- libere di Giunta regionale in tema di ciclabilità.