DEFINIZIONI
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER GLI EVENTI CONNESSI
ALL’ASSISTENZA AL VEICOLO, ACI AZIENDA - Modulo VL PLUS
(Reg. ISVAP N°35 del 26 maggio 2010)
(Reg. ISVAP N°35 del 26 maggio 2010)
DEFINIZIONI
RESIDENZA | il luogo, purché in Italia, dichiarato dall’Assicurato all’atto dell’associazione all’ACI. |
ASSICURATO | Il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione, come meglio precisato all’art.17 – Soggetti assicurati. |
ASSICURAZIONE | Il contratto di assicurazione. |
ASSISTENZA | L’aiuto, in denaro o in natura, fornito all’Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro. |
CONTRAENTE | Il soggetto che stipula l’assicurazione e sui cui gravano gli obblighi da essa derivanti: ACI Global S.p.A |
FURTO | L’impossessamento della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri. |
GUASTO | Qualsiasi mancato funzionamento improvviso ed imprevisto del veicolo, incluso l’incendio (non doloso), che comporti l’immobilizzo immediato dello stesso su strada (purché aperta al traffico) o presso la Residenza dell’Assicurato o presso parcheggi non riconducibili ad auto officine (purché raggiungibili dal carro attrezzi), ovvero ne consenta la marcia ma con rischio di aggravamento del danno ovvero in condizioni di pericolosità e/o grave disagio per l’Assicurato e per la circolazione stradale. |
INCIDENTE | Qualsiasi evento accidentale, in connessione con la circolazione stradale, incluso l’incendio (non doloso), collisione con altro veicolo, urto contro ostacolo fisso, ribaltamento, uscita di strada - che provochi al veicolo danni tali da determinarne l'immobilizzo immediato, su strada (purché aperta al traffico) o presso la Residenza dell’Assicurato o presso parcheggi non riconducibili ad auto officine (purché raggiungibili dal carro attrezzi), ovvero ne consenta la marcia ma con il rischio di aggravamento del danno ovvero in condizioni di pericolosità e/o di grave disagio per l'Assicurato e/o per la circolazione stradale in genere. |
DECORRENZA E DURATA | Per decorrenza si intende la data di inizio della Polizza; per durata il periodo per il quale la Polizza ha vigore. La durata dell'Assicurazione nei confronti di ogni singolo Assicurato è di 365 giorni e decorre dalle ore 24:00 del giorno di richiesta e pagamento della quota associativa della formula associativa di riferimento, così come regolarmente comunicato dal Contraente alla Società. |
ESTENSIONE TERRITORIALE | La polizza avrà vigore in Italia (incluse Repubblica di San Marino e Città del Vaticano) e, limitatamente ad alcune prestazioni riservate a specifiche tessere associative, anche nei seguenti paesi: Andorra, Albania, Austria, Belgio, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Lettonia, Xxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx,Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Principato di Monaco, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Ungheria,Tunisia, Turchia. |
INDENNIZZO | La somma dovuta dalla società in caso di sinistro. |
INFORTUNIO | Evento dannoso dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni fisiche obiettivamente constatabili. |
MASSIMALE | La somma massima, stabilita nella polizza, fino alla concorrenza della quale la Società si impegna a garantire la prestazione prevista. |
POLIZZA | Il documento che prova l’assicurazione e che disciplina i rapporti tra la Società, la Contraente e l’Assicurato. |
PREMIO | La somma dovuta dalla Contraente alla Società. |
SINISTRO | Ilverificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione. |
PRESTAZIONI | L'assistenza da erogarsi in natura da parte della Società tramite la Struttura Organizzativa, nel momento del bisogno. |
SOCCORSO STRADALE | L’attività di assistenza per guasto o incidente, finalizzata al recupero e al trasporto del veicolo ovvero all’effettuazione delle riparazioni in loco (cosiddetto depannage). |
SOCIETÁ, ASSICURATORE | L’impresa, il gruppo di imprese o il soggetto che presta l’assicurazione. |
STRUTTURA ORGANIZZATIVA CENTRALE OPERATIVA | La struttura di ACI Global Spa, con sede legale in Roma e con sede secondaria in Milano, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, provvede, al contatto telefonico con l’Assicurato ed organizza ed eroga, con propria rete di fornitori e con costi a carico della Società, le prestazioni di assistenza previste in Polizza. Il numero verde messo a disposizione dell’Assicurato è il seguente: - 800.000.116 (per soci aziendali). |
TESSERA ASSOCIATIVA ACI | Il modulo associativo ACI Azienda – mod VL Plus emesso dall’Automobile Club Italia che ha decorrenza dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda e di pagamento della quota sociale, ha validità: ▪ in caso di prima iscrizione, per 365 giorni più la porzione del mese nel quale viene effettuata l’iscrizione; ▪ per 365 giorni in caso di rinnovo. |
VEICOLO | Per veicolo si intende: ▪ autovettura (incluso il carrello appendice così come indicato all’art. 56 comma 4 del nuovo codice della strada) con massa complessiva fino a kg 3.500; ▪ autoveicolo adibito al trasporto di persone e cose di massa complessiva fino a 3.500 Kg; ▪ motoveicolo o ciclomotore a due, a tre o a quattro ruote; ▪ camper di massa complessiva non superiore a 3.500 kg; ▪ altro veicolo a motore o rimorchio trasportato di massa complessiva non superiore a 3.500 kg. ▪ Autocarro con massa complessiva fino a kg 2500; Sono escluse le targhe prova |
VIAGGIO | Qualunque spostamento dell’Assicurato in Italia (incluse Repubblica di San Marino e Città del Vaticano) o all’estero (Paesi riportati nella definizione di “Estensione Territoriale”). |
SEZ. 1 - NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
1. DURATA DEL CONTRATTO E DELLA GARANZIA
Il contratto con durata triennale a partire dalle ore 00:00 del 01/07/2019 è stato prorogato fino alle ore 24,00 del 31/12/2022. Durante la durata contrattuale sarà facoltà di ACI Global attivare le singole garanzie assicurative con le durate descritte di seguito; pertanto, la fideiussione definitiva verrà svincolata alla scadenza dell’ultima garanzia attivata.
Non è previsto il tacito rinnovo del contratto pertanto, salvo diverso accordo fra le parti, l’assicurazione cesserà alla scadenza dei 3 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto e presumibilmente il 30/06/2022.
È però facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza del contratto per qualsiasi causa, richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all’espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione.L’opzione di proroga sarà attuata e formalizzata mediante uno o più atti aggiuntivi alle Polizze sottoscritte da ACI Global S.p.A.; in tal caso, la Società sarà tenuta all’esecuzione delle prestazioni agli stessi premi, patti e condizioni del contratto originario, o a condizioni economiche più favorevoli per ACI Global, tenuto conto, di quanto previsto dall’art.106, comma 11, del Codice degli Appalti.
La durata delle garanzie previste dalla presente polizza nei confronti di ogni singolo Assicurato è stabilita in 365 (trecentosessantacinque) giorni, con decorrenza dalle ore 00,00 del giorno successivo a quello di presentazione della domanda e di pagamento della quota sociale.
Esclusivamente nel caso di prima sottoscrizione, la garanzia ha una validità di 365 (trecentosessantacinque) giorni più la porzione del mese nel quale viene effettuata la sottoscrizione stessa ed il pagamento della quota sociale.
Per la tipologia di moduli “Azienda” il premio viene convenzionalmente calcolato come di seguito indicato:
• in caso di durata maggiore o uguale a 6 mesi: 100% del premio annuo lordo di cui al successivo art. 3;
• in caso di durata inferiore a 6 mesi: 50% del premio annuo lordo di cui al successivo art. 3.
2. PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA
L'assicurazione ha effetto dalle ore 00,00 del giorno indicato in polizza, sempre che il pagamento della prima rata di premio avvenga entro il sessantesimo giorno successivo alla decorrenza stessa: qualora tale pagamento del premio venisse effettuato successivamente al termine sopra indicato, l’effetto dell’assicurazione decorrerà dalle ore 24,00 del giorno del pagamento stesso.
A parziale deroga dell’art.1901 del Codice Civile, se la Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24,00 del sessantesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24,00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.
Ai sensi dell’art. 48 del d.P.R. 602/1973 la Società da atto che:
- l’Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente, ai sensi del D.M. 40/2008, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all’art. 3 del Decreto;
- il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all’Agente di riscossione ai sensi dell’art. 72 bis del d.P.R. 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell’art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.
3. REGOLAZIONE DEL PREMIO
La regolazione del premio, per ciascuna Polizza, avverrà con anticipo alla firma, equivalente al costo del premio unitario per Polizza (una Tessera) e poi regolazione mensile sulla base delle tessere emesse nel mese.
A tale scopo, alla scadenza di ciascuna mensilità (entro il 15 del mese successivo), la Contraente comunicherà alla Compagnia il numero effettivo di Tessere ACI, per ciascuna categoria, emesse dall’Automobile Club Italia nel mese precedente e, successivamente la Compagnia provvederà ad emettere relativa Appendice Contabile che sarà pagata dalla Contraente a 60 giorni fine mese data Appendice.
4. MODIFICAZIONI DELL’ASSICURAZIONE
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
5. ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA
La presente polizza viene stipulata da Contraente a favore degli Assicurati.
Spetta al Contraente adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall’Assicurato.
I diritti derivanti dal contratto spettano all’Assicurato e il Contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell’Assicurato medesimo, così come disposto dall’art.1891 del Codice Civile.
6. FORMA DELLE COMUNICAZIONI
Qualsiasi comunicazione deve essere inoltrata per iscritto e trasmessa all’altra Parte tramite PEC.
7. PROVA DEL CONTRATTO
La Società è obbligata a rilasciare al Contraente la polizza di assicurazione e le relative appendici contrattuali entro e non oltre 30 giorni dalla data di effetto di ciascun documento.
8. ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
9. FORO COMPETENTE
Per le controversie relative al presente contratto, è competente, esclusivamente, è quello dell’Autorità Giudiziaria di Roma.
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE A FAVORE DI XXXXX
Art. 1 - Oggetto della garanzia
La Società fornisce agli Assicurati a seguito del verificarsi di un Sinistro, le prestazioni di Assistenza di seguito specificate, per le quali è stato corrisposto il relativo Premio, fino alla concorrenza dei limiti previsti.
Le assistenze tecniche al veicolo verranno fornite al conducente del veicolo associato.
Art. 2 - ASSISTENZA AL VEICOLO -
Art. 2. 1 - Soccorso stradale – Traino all’estero
La presente prestazione viene erogata in caso di Guasto o di Incidente del Veicolo, per i soli eventi accaduti i all’estero (paesi indicati nelle “Definizioni”), con espressa esclusione in caso di evento occorso in Italia.
Previa richiesta dell’ Assicurato la Società, tramite la Struttura Organizzativa, invia un mezzo di soccorso, per un massimo di tre volte nel corso dell’anno assicurativo, alle condizioni riportate di seguito. Il mezzo di soccorso, inviato direttamente presso il Veicolo immobilizzato, , potrà:
a. risolvere la causa dell'immobilizzo sul luogo mediante piccole riparazioni; l'eventuale costo dei ricambi di tali piccole riparazioni e dei materiali di consumo restano a carico dell’Assicurato che le regolerà direttamente al mezzo di soccorso intervenuto;
b. se necessario, trasportare il Veicolo fino all'officina più vicina o presso altro luogo scelto dal l’Assicurato con una percorrenza massima di km 50.
La prestazione include le operazioni necessarie a porre il Veicolo in condizioni di essere trainato, compreso quanto eventualmente necessario per rimettere il mezzo in carreggiata stradale.
Le spese di manodopera per eseguire riparazioni diverse da quelle sopra indicate sono a carico dell’ Assicurato.
La Società terrà a proprio carico il costo relativo all’intervento di soccorso entro i limiti sopra indicati, fino alla concorrenza massima di € 180,00 per evento.
Sono a carico dell’ Assicurato anche le spese relative all’eventuale recupero del veicolo con mezzi speciali.
La presente prestazione non è operante nel caso di intervento richiesto su Xxxxxxx non coperto dall’assicurazione RCA.
Art. 2.2 - Auto sostitutiva
Qualora, a seguito di Guasto o di Incidente, il Veicolo risulti immobilizzato e necessiti di una riparazione, oppure, in caso di Furto del Veicolo (attestato da denuncia inoltrata agli organi di Polizia) avvenuti in Italia e all’estero (paesi indicati nelle “Definizioni”), la Società, tramite la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell’ Assicurato un’autovettura adibita ad uso privato, senza autista, di cilindrata equivalente e comunque non superiore a 1400 cc, per il periodo strettamente necessario alla riparazione (o fino al ritrovamento dell’auto in caso di Furto purché marciante) come segue:
▪ per riparazioni che richiedano almeno 6 ore di mano d’opera certificata (secondo i tempari delle case costruttrici): auto sostitutiva fino a 8 giorni;
▪ nel caso di Furto del Veicolo: fino al ritrovamento del veicolo e comunque fino ad un massimo di 44 giorni
▪ qualora, a seguito di Xxxxx, il Veicolo venga ritrovato prima dei 44 giorni, con danni che prevedono più di 6 ore di mano d’opera necessarie per la riparazione, l’auto sostitutiva verrà messa a disposizione dell’Azienda per ulteriori 8 giorni purché entro i 44 giorni previsti.
▪ In caso di ritrovamento del Veicolo, fuori dalla provincia di Residenza dell’ Assicurato oppure all’estero (paesi indicati nelle “Definizioni”) quest’ultimo potrà usufruire contestualmente della presente prestazione e della prestazione “Rientro dell’auto” in Italia o “Rimpatrio del Veicolo” dall’estero, qualora il Veicolo ritrovato non sia stato riparato e necessiti di oltre 6 ore di manodopera per la riparazione.
▪ In caso di ritrovamento a seguito di furto, con successivo sequestro amministrativo, l’ Assicurato non dovrà restituire l’Auto sostitutiva fino al giorno del dissequestro e comunque con un massimo complessivo di 44 giorni come sopra previsto.
La presente prestazione a richiesta e a favore esclusivamente dell’Assicurato:
◈ sarà fornita solo nel caso in cui sia intervenuto un carro attrezzi ACI Global in Italia ed all’estero un carro attrezzi dell’automobile club locale;
− sarà fornita purché la richiesta sia pervenuta alla Struttura Organizzativa al momento del ricovero del Veicolo presso l’officina o successivamente, comunque entro e non oltre 15 giorni:
▪ dalla data dell’intervento del carro attrezzi in caso di Guasto o Incidente;
▪ dalla data dell’evento in caso di Xxxxx;
− è prevista, per una durata massima di 8 giorni, anche nel caso in cui il danno sia di tale entità da non rendere economica la riparazione ed il Veicolo debba essere avviato a demolizione.
− è ottenibile fino a un massimo di 4 volte nel corso dell’anno assicurativo, secondo le seguenti combinazioni:
◈ Auto sostitutiva per 8 giorni massimo 4 volte
◈ 3 volte Auto sostitutiva per 8 giorni + 1 volta Auto sostitutiva per 44 giorni
◈ Limitatamente all’auto sostitutiva per 8 giorni, la prestazione viene fornita, nel corso dell’anno assicurativo, in alternativa alla prestazione “Rientro dell’auto” (ved. Art.2.3 ) o Rimpatrio del Veicolo (ved. art. 2.4).
In questo caso le combinazioni possibili sono:
− 3 volte auto sostitutiva per 8 giorni + 1 volta rientro dell’auto (ved. Art.2.3 ) o rimpatrio del veicolo (ved. art. 2.4);
− 2 volte auto sostitutiva per 8 giorni + 1 volta auto sostitutiva per 44 giorni + 1 volta rientro dell’auto (ved. Art.2.3
) o rimpatrio del veicolo (ved. art. 2.4).
Il Furto del Veicolo con successivo ritrovamento, dovrà essere attestato dalla denuncia inoltrata agli Organi di Polizia italiani / esteri territorialmente competenti, da cui risulti la data del Furto del Veicolo e quella del ritrovamento, la targa del veicolo e il nominativo del proprietario.
Per il caso di Guasto o Incidente la presente prestazione è ottenibile solo a seguito di presentazione della seguente documentazione:
- ricevuta di consegna del Veicolo per la demolizione, oppure ordine di lavoro/foglio di lavoro su carta intestata, se l’officina non appartiene alla Rete “ACI Soccorso Stradale”, con l’indicazione delle ore di manodopera necessarie più il dettaglio dei lavori da eseguire, resterà a carico dell’Assicurato l’eventuale costo per ottenere il preventivo o foglio di lavoro.
Qualora l’evento accada in giorni prefestivi, festivi o in orario notturno e l’officina dove viene ricoverato il veicolo non fosse in grado di compilare il foglio di lavoro attestante le ore di manodopera necessarie per la riparazione, l’Assicurato dovrà contattare la Struttura Organizzativa per ottenere l’autorizzazione ad usufruire della suddetta prestazione a pagamento e poi richiedere successivamente il rimborso della stessa qualora sussistessero le condizioni; la prestazione verrà rimborsata secondo le tariffe riconosciute dalla Struttura Organizzativa.
L’Auto sostitutiva verrà messa a disposizione dell’ Assicurato inclusiva di copertura assicurativa obbligatoria R.C.A., Furto e Incendio, mentre resteranno a carico dell’Assicurato le coperture assicurative facoltative diverse da quelle sopra indicate, le eventuali franchigie previste dalle coperture assicurative, le spese di carburante, pedaggi, traghetti.
Qualora l’ Assicurato intendesse conservare l’Auto sostitutiva per un periodo superiore a quello massimo indicato, resterà a suo carico il costo relativo all’eccedenza oltre il limite massimo previsto.
L’Auto sostitutiva verrà messa a disposizione dell’ Assicurato :
1. presso il Centro di noleggio indicato dalla Struttura Organizzativa e preventivamente concordato con l’ Assicurato; l’ Assicurato potrà concordare con la Centrale stessa la località di riconsegna dell’auto, purché nell’ambito della stessa nazione;
2. secondo gli orari di apertura del Centro di noleggio indicato;
3. secondo le disponibilità ed alle condizioni contrattuali previste dal Centro di noleggio (verrà richiesto all’Assicurato il possesso di una carta di credito);
4. l’ Assicurato limitatamente alla presente prestazione dovrà aver compiuto almeno 21 anni per il ritiro dell’auto sostitutiva;
5. in caso di furto avvenuto all’estero, qualora l’Auto sostitutiva fornita a carico della Società venga utilizzata dall’Assicurato per giorni inferiori a quelli massimi consentiti, viene data la facoltà all’Assicurato una volta rientrato in Italia, di ric hiedere un’altra Auto sostitutiva per il numero dei giorni residui;
6. Nel caso in cui l’Auto sostitutiva venga messa a disposizione dalla Struttura Organizzativa all’estero (paesi indicati nelle “Definizioni”) dovrà essere riconsegnata dall’ Assicurato nello stesso Paese del ritiro prima del rientro in Italia.
7. in caso di Assicurato portatore di handicap, qualora non sia possibile, fornire un’auto sostitutiva dotata di comandi speciali, la Società fornirà in alternativa altri sevizi (rientro/proseguimento, taxi, invio autista etc.), purché il costo degli stessi rientri nel massimale della presente prestazione
8. Senza gancio di traino.
Nell’ambito dello stesso evento per la presente prestazione l’Assicurato potrà usufruire anche della prestazione art. 2.7 “Servizio taxi” e nel caso di orario di chiusura dei Centri di noleggio anche alla prestazione art. 2.6 “Sistemazione in albergo”; nel caso di ritrovamento a seguito di Furto nell’ambito dello stesso evento l’ Assicurato potrà usufruire della prestazione “Rientro dell’auto” art. 2.3 o “Rimpatrio del Veicolo” art. 2.4 , qualora il Veicolo ritrovato non sia stato riparato e necessiti di oltre 6 ore di manodopera per la riparazione.
Art.2.3 - Rientro dell’auto
Qualora, a seguito di Guasto o Incidente avvenuti in Viaggio in Italia, il Veicolo risulti immobilizzato e necessiti di una riparazione che richieda almeno 6 ore di mano d’opera certificata (secondo i tempari previsti dalle case costruttrici), oppure in caso di Furto del Veicolo (attestato da denuncia inoltrata agli organi di Polizia), con successivo ritrovamento dello stesso fuori dalla provincia ove ha la sede sociale l’Assicurato, e limitatamente al caso in cui per riparare il veicolo siano necessarie almeno 6 ore di mano d’opera certificata, la Società, tramite la Struttura Organizzativa organizzerà il trasporto del Veicolo immobilizzato purché non riparato e munito di targa, tenendone a proprio carico i relativi costi, dal luogo dell’evento fino alla località dove ha sede l’Assicurato oppure fino ad altra località del territorio nazionale purché il chilometraggio non risulti superiore a quello compreso fra il luogo dell’evento e quello della Residenza dell’Assicurato.
La presente prestazione:
◈ sarà fornita solo nel caso in cui sia intervenuto un carro attrezzi ACI Global;
◈ sarà fornita purché la richiesta sia pervenuta alla Struttura Organizzativa al momento del ricovero del Veicolo presso l’officina o successivamente, comunque entro e non oltre 15 giorni:
- dalla data dell’intervento del carro attrezzi in caso di xxxxxx o incidente;
- dalla data dell’evento in caso di furto;
◈ sarà fornita nel rispetto delle norme previste dal Codice della Strada;
◈ è prevista purché le misure complessive del Veicolo, incluso l’eventuale carico trasportato, rientrino nella normativa vigente;
◈ è prevista per i veicoli purché entro i seguenti limiti:
- massa complessiva non superiore a Kg 3.500
- altezza massima mt. 3
- lunghezza massima mt. 7
- larghezza massima mt. 2,50
◈ è ottenibile solo a seguito di presentazione della seguente documentazione: ordine di lavoro/foglio di lavoro su carta intestata,
se l’officina non appartiene alla Rete “ACI Soccorso Stradale”, con l’indicazione delle ore di manodopera necessarie più il dettaglio dei lavori da eseguire e/o su espressa richiesta della Struttura Organizzativa anche della fattura/ricevuta fiscale dell’avvenuta riparazione. Resterà a carico dell’Assicurato l’eventuale costo sostenuto per ottenere il preventivo o foglio di lavoro.
La certificazione dell’entità del danno subito dal Veicolo, a seguito di Guasto o Incidente, dovrà essere effettuata dall’officina presso la quale è ricoverato il Veicolo immobilizzato (un’officina della casa costruttrice, oppure delegata “ACI Soccorso Stradale” oppure altra qualificata).
◈ è esclusa qualora il veicolo debba essere avviato alla demolizione; in questo caso la Società, tramite la Struttura Organizzativa, garantisce esclusivamente il trasporto fino al più vicino dei centri autorizzati ad effettuare la demolizione. Restano a carico dell’Assicurato i costi connessi alla procedura di demolizione mentre restano a carico della Società i costi relativi al trasporto;
◈ è ottenibile solo a seguito di presentazione da parte dell’Assicurato all’incaricato della Struttura Organizzativa di:
- originale della Carta di Circolazione o documento sostitutivo;
- chiavi del Veicolo;
- copia della dichiarazione dell’ Assicurato compilata integralmente che autorizza la Struttura Organizzativa a fornire la prestazione;
- certificazione da parte dell’officina riparatrice delle eventuali spese di riparazioni saldate dal’ Assicurato.
La Società terrà a proprio carico le spese di custodia in officina solo dal momento di arrivo, presso la Struttura Organizzativa, del foglio di lavoro e di quanto sopra indicato;
◈ è ottenibile due volte nel corso dell’anno assicurativo, in alternativa alla prestazione “Auto sostitutiva” (ved. Art.2.2 ) limitatamente alla formula 8 giorni, secondo la seguente combinazione:
- 2 volte Rientro dell’auto (o Rimpatrio del Veicolo, vedi art 2.4)
- 1 volta Rientro dell’auto (o Rimpatrio del Veicolo, vedi art. 2.4) + 1 volta Auto sostitutiva per 8 giorni.
Il Furto del Veicolo con successivo ritrovamento, dovrà essere attestato dalla denuncia inoltrata agli Organi di Polizia italiani in relazione al luogo dell’evento, da cui risulti la data del Furto del Veicolo, quella del ritrovamento, la targa ed il proprietario del Veicolo.
La Società non risponde dell’eventuale sottrazione o danneggiamento di effetti personali e bagagli, lasciati sul Veicolo in attesa del trasporto, comprese le attrezzature fisse o di arredamento del Veicolo ed altri eventuali oggetti trasportati; inoltre non sono a carico della Società le eventuali spese di pedaggi autostradali (Telepass) addebitati durante il trasporto.
Nell’ambito dello stesso evento per la prestazione “Rientro dell’auto”, l’ Assicurato potrà usufruire anche delle prestazioni “Servizio taxi” (vd. Art.2.7.) , “Rientro o proseguimento del Viaggio” (vd. Art.2.5) e “Auto sostitutiva per 44 gg” (vd. Art. 2.2) limitatamente al caso in cui l’ Assicurato utilizzi la presente prestazione per ritrovamento del Veicolo a seguito di Furto.
Art. 2.4.- Rimpatrio del Veicolo (per eventi verificatisi in uno dei paesi indicati nelle Definizioni)
Il Rimpatrio viene organizzato dalla Struttura Organizzativa, con costi a carico della Società quando si verifichi l’immobilizzo del Veicolo a seguito di Incidente o di Guasto verificatisi all'estero (paesi indicati nelle “Definizioni), oppure a seguito di Furto del Veicolo, con ritrovamento successivo all’estero (paesi indicati nelle “Definizioni”), limitatamente al caso in cui per la riparazione del Veicolo siano necessarie almeno 6 ore di mano d’opera certificata (secondo i templari delle case costruttrici).
La presente prestazione è ottenibile solo a seguito di presentazione di idonea documentazione attestante l’effettiva esistenza delle condizioni previste per l’erogazione della prestazione (ordine di lavoro/foglio di lavoro su carta intestata, con l’indicazione delle ore di manodopera necessarie più il dettaglio dei lavori da eseguire e/o su espressa richiesta della Struttura Organizzativa la fattura/ricevuta fiscale dell’avvenuta riparazione, resterà a carico dell’ Assicurato il costo sostenuto per ottenere il preventivo o foglio di lavoro).
La certificazione dell’entità del danno subito dal Veicolo, a seguito di Guasto o Incidente, dovrà essere effettuata dall’officina presso la quale è ricoverato il Veicolo immobilizzato (un’officina della casa costruttrice, oppure altra qualificata).
La prestazione viene fornita come segue:
a) nel caso in cui sia intervenuto un carro attrezzi dell’Automobile Club del paese in cui si è verificato l’evento;
b) purché la richiesta sia pervenuta alla Struttura Organizzativa al momento del ricovero del Veicolo presso l’officina o successivamente, comunque entro e non oltre 15 giorni:
- dalla data dell’intervento del carro attrezzi in caso di xxxxxx o incidente;
- dalla data dell’evento in caso di furto;
c) nel caso di Furto del Veicolo con ritrovamento successivo all’estero (paesi indicati nelle “Definizioni”) al rientro dell’ Assicurato in Italia, attestato da:
- Organi di Polizia italiani / esteri da cui risulti la data del Furto del Veicolo;
- Organi di Polizia esteri da cui risulti la data del ritrovamento del Veicolo all’estero (paesi indicati nelle “Definizioni”)
La Struttura Organizzativa organizza, con automezzi idonei, il Rimpatrio del Veicolo dalla località di fermo all'estero fino alla Sede dell’ Assicurato in Italia. La Società terrà, a proprio carico i relativi costi.
La Società non risponde dell’eventuale sottrazione o danneggiamento di effetti personali e bagagli, lasciati sul Veicolo in attesa del rimpatrio, comprese le attrezzature fisse o di arredamento del Veicolo ed altri eventuali oggetti trasportati; inoltre non sono a carico della Società le eventuali spese di pedaggi autostradali (Telepass) addebitati durante il trasporto.
Il costo del Rimpatrio a carico della Società non può superare il valore commerciale del Veicolo dopo il Guasto, l’Incidente o il Furto, qualora detto costo superi il valore commerciale, il Rimpatrio non verrà fornito e in tal caso la Società riconoscerà all’ Assicurato un indennizzo del relitto nella misura forfetaria di € 400,00 per evento.
Per valore commerciale del Veicolo s’intende quello indicato nella pubblicazione tecnica “Eurotax” al netto del costo della riparazione.
La presente prestazione:
◈ viene fornita due volte nel corso dell’anno assicurativo, qualora l’ Assicurato non abbia già usufruito della prestazione “Rientro dell’auto” secondo la combinazione:
o 2 volte Rimpatrio del Veicolo (Rientro dell’auto, vedi art. 2.3)
o 1 volta Rimpatrio del Veicolo (o Rientro dell’auto, vedi art. 2.3) + 1 volta Auto sostitutiva per 8 giorni
◈ sarà fornita nel rispetto delle norme previste dal Codice della Strada in Italia e di analoghe norme previste nei Paesi indicati nelle “Definizioni”;
◈ è prevista purché le misure complessive del Veicolo, incluso l’eventuale carico trasportato, rientrino nella normativa vigente;
◈ è ottenibile solo a seguito di presentazione da parte dell’Assicurato all’incaricato della Struttura Organizzativa di:
- originale della Carta di Circolazione;
- chiavi del Veicolo;
- delega per rimpatrio veicolo integralmente compilata, che autorizza la Struttura Organizzativa a fornire la prestazione;
- certificazione da parte dell’officina riparatrice delle eventuali spese di riparazioni saldate dall’Assicurato.
La Società terrà a proprio carico le spese di custodia in officina solo dal momento di arrivo, presso la Struttura Organizzativa, del foglio di lavoro e di quanto sopra indicato.
Nell'ambito dello stesso evento per la prestazione “Rimpatrio del Veicolo” o dell’indennizzo di € 400,00, l’ Assicurato potrà usufruire anche del "Servizio taxi" (v. art. 2.7.), del “Rientro o proseguimento del viaggio” (v. art. 2.5) e “Auto sostitutiva per 44 gg” (vd. Art. 2.2) limitatamente al caso in cui l’ Assicurato utilizzi la presente prestazione per ritrovamento del Veicolo a seguito di Furto.
Art. 2.5 - Rientro o proseguimento del Viaggio ed eventuale recupero del veicolo riparato
Qualora, a seguito di Guasto o Incidente avvenuti in Viaggio in Italia e all’estero (paesi indicati nelle “Definizioni”), il Veicolo immobilizzato non risulti riparabile nell’ambito della giornata in cui è accaduto l’evento; oppure in caso di Furto del Veicolo attestato da denuncia inoltrata agli organi di Polizia, la Società, tramite la Struttura Organizzativa metterà a disposizione (e la Società terrà a proprio carico i relativi costi fino ad un massimo complessivo di € 520,00), l’equivalente di un biglietto ferroviario di prima classe, e/o di un traghetto, per recarsi dal luogo di fermo del Veicolo fino alla località indicata all’atto dell’associazione o fino alla destinazione prevista del Viaggio. Qualora il viaggio superi le 6 ore, (considerando un viaggio in treno e/o traghetto) verrà messo a disposizione un biglietto aereo, classe turistica, con lo stesso massimale.
La presente prestazione è ottenibile solo a seguito di presentazione di idonea documentazione attestante l’effettiva esistenza delle condizioni previste per l’erogazione della prestazione (ordine di lavoro/foglio di lavoro su carta intestata, se l’officina non appartiene alla Rete “ACI Soccorso Stradale”, con l’indicazione dei tempi e del dettaglio dei lavori da eseguire; e/o su espressa richiesta della Struttura Organizzativa anche della fattura/ricevuta fiscale dell’avvenuta riparazione, resterà a carico dell’ Assicurato l’eventuale costo sostenuto per ottenere il preventivo o foglio di lavoro).
La certificazione dell’entità del danno subito dal Veicolo, a seguito di Guasto o Incidente, dovrà essere effettuata dall’officina presso la quale è ricoverato il Veicolo immobilizzato (un’officina della casa costruttrice, oppure delegata “ACI Soccorso Stradale” oppure altra qualificata).
Qualora l’evento accada in giorni prefestivi, festivi o in orario notturno e l’officina dove viene ricoverato il veicolo non fosse in grado di compilare il foglio di lavoro attestante il tempo necessario per la riparazione, il Socio dovrà contattare la Struttura Organizzativa per ottenere l’autorizzazione ad usufruire della suddetta prestazione a pagamento per poi richiedere successivamente, qualora sussistessero le condizioni, il rimborso della stessa secondo il massimale previsto.
Il Furto del Veicolo dovrà essere attestato da denuncia inoltrata agli organi di Polizia.
La prestazione sarà fornita solo nel caso in cui a seguito di Guasto o Incidente sia intervenuto in Italia un carro attrezzi Aci Global, oppure, all’estero, un carro attrezzi dell’Automobile Club del paese, purché la richiesta sia pervenuta alla Struttura Organizzativa al momento del ricovero del Veicolo presso l’officina o successivamente, comunque entro e non oltre 15 giorni:
▪ dalla data dell’intervento del carro attrezzi in caso di guasto o incidente;
▪ dalla data dell’evento in caso di furto;
La Società, tramite la Struttura Organizzativa, metterà a disposizione, qualora l’ Assicurato abbia usufruito del rientro o del proseguimento del Viaggio lasciando il Veicolo in riparazione presso il luogo del Guasto o Incidente, l’equivalente di un biglietto ferroviario di prima classe e/o di un traghetto per effettuare il tragitto inverso e raggiungere la località di fermo del Veicolo fino ad un massimo comunque di € 520,00 complessivi., Se il viaggio supera le 6 ore (considerando un viaggio in treno e/o traghetto) verrà messo a disposizione un biglietto aereo, classe turistica, con lo stesso massimale.
Nell’ambito dello stesso evento per la presente prestazione, l’ Assicurato potrà usufruire anche della prestazione “Servizio taxi” (art. 2.7) e “Rientro dell’auto” (art. 2.3 ) o Rimpatrio del Veicolo (art.2.4).
La presente prestazione viene fornita due volte nel corso dell’anno assicurativo.
Art. 2.6 - Sistemazione in albergo
Qualora, a seguito di Guasto o Incidente avvenuti in Viaggio in Italia e all’estero (paesi indicati nelle “Definizioni”), il Veicolo resti immobilizzato sul posto e non risulti riparabile nell’ambito della giornata in cui è accaduto l’evento, oppure in caso di Furto del Veicolo (attestato da denuncia inoltrata agli organi di Polizia), la Società, tramite la Struttura Organizzativa provvederà alla sistemazione dell’Assicurato in un albergo del luogo ove si è verificato il Sinistro. La Società terrà a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione fino ad un massimale complessivo di € 150,00.
Il Furto del Veicolo dovrà essere attestato da denuncia inoltrata agli organi di Polizia.
La prestazione sarà fornita solo nel caso in cui a seguito di Guasto o Incidente sia intervenuto in Italia un carro attrezzi Aci Global, oppure, all’estero, un carro attrezzi dell’Automobile Club del paese, purché la richiesta sia pervenuta alla Struttura Organizzativa
al momento del ricovero del Veicolo presso l’officina o successivamente, comunque entro e non oltre 15 giorni:
▪ dalla data dell’intervento del carro attrezzi in caso di guasto o incidente;
▪ dalla data dell’evento in caso di furto;
La presente prestazione è ottenibile solo a seguito di presentazione di idonea documentazione attestante l’effettiva esistenza delle condizioni previste per l’erogazione della prestazione (ordine di lavoro/foglio di lavoro su carta intestata se l’officina non appartiene alla Rete “ACI Soccorso Stradale” dei tempi e del dettaglio dei lavori da eseguire e/o su espressa richiesta della Struttura Organizzativa anche della fattura/ricevuta fiscale dell’avvenuta riparazione, resterà a carico dell’ Assicurato l’eventuale costo sostenuto per ottenere il preventivo o foglio di lavoro).
La certificazione dell’entità del danno subito dal Veicolo, a seguito di Guasto o Incidente, dovrà essere effettuata dall’officina presso la quale è ricoverato il Veicolo immobilizzato (un’officina della casa costruttrice, oppure delegata “ACI Soccorso Stradale” oppure altra qualificata).
Qualora l’evento accada in giorni prefestivi, festivi o in orario notturno e l’officina dove viene ricoverato il veicolo non fosse in grado di compilare il foglio di lavoro attestante il tempo necessario per la riparazione, l’Assicurato dovrà contattare la Struttura Organizzativa per ottenere l’autorizzazione ad usufruire della suddetta prestazione a pagamento per poi richiedere successivamente, qualora sussistessero le condizioni, il rimborso della stessa secondo il massimale previsto.
Nell’ambito dello stesso evento per la prestazione “Sistemazione in albergo”, l’ Assicurato potrà usufruire anche della prestazione “Servizio taxi” art.2.7.) e “Auto sostitutiva” (vedi art.2.2.) limitatamente ai casi previsti.
La presente prestazione viene fornita due volte nel corso dell’anno assicurativo.
Art. 2.7 - Servizio taxi
Qualora, a seguito di Guasto o Incidente avvenuti in Viaggio in Italia e all’estero (paesi indicati nelle “Definizioni”), il Veicolo resti immobilizzato sul posto e necessiti di interventi di riparazione, oppure in caso di Furto del Veicolo ed in connessione con l’avvenuta erogazione di una fra le seguenti prestazioni: “Auto sostitutiva” art.2.2., “Rientro dell’auto(art.2.3) o Rimpatrio del Veicolo (art.2.4)”, “Rientro o proseguimento del Viaggio” art.2.5., “Sistemazione in albergo” art.2.6, la Società terrà a proprio carico il trasporto dell’ Assicurato mediante taxi, fino ad una spesa massima di € 95,00 per uno dei seguenti tragitti (ad esclusione della viabilità autostradale):
• dall’officina delegata della rete convenzionata con la Struttura Organizzativa o dalla concessionaria auto o dall’officina di destinazione del Veicolo scelta dal’ Assicurato fino all’albergo, oppure fino alla stazione (ferroviaria, aeroportuale o marittima), oppure al centro di noleggio;
• dal luogo di fermo del Veicolo all’officina delegata della rete convenzionata con la Struttura Organizzativa oppure alla concessionaria auto oppure all’officina di destinazione del Veicolo scelta dal’ Assicurato, nei casi in cui sia intervenuto un mezzo di soccorso della rete convenzionata con la Struttura Organizzativa e lo stesso non sia stato in condizione, per ragioni tecniche, di trasportare i passeggeri.
• dal luogo di fermo del veicolo all’indirizzo dell’ Assicurato purché nell’ambito della stessa provincia ove ha sede l’Assicurato; tale prestazione si applica limitatamente al caso in cui l’Auto sostitutiva venga fornita in provincia il giorno successivo all’evento.
La presente prestazione viene fornita due volte nel corso dell’anno assicurativo.
Art. 2.8 - Spedizione dei pezzi di ricambio all’estero
Qualora, a seguito di Guasto o Incidente avvenuti in Viaggio all’estero (paesi indicati nelle “Definizioni”), il Veicolo resti immobilizzato ed i pezzi di ricambio occorrenti per la riparazione, indispensabili per il suo funzionamento, non possano essere reperiti sul posto, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, provvederà, su richiesta dell’ Assicurato al reperimento ed alla spedizione, anche via aerea e comunque nel tempo più breve possibile, dei pezzi di ricambio occorrenti a rimettere il Veicolo in condizione di marcia.
La Società terrà a proprio carico le spese di intervento e spedizione fino ad un importo massimo di € 260,00, a condizione che l’ Assicurato fornisca idonea garanzia all’atto dell’erogazione della prestazione. Non sarà garantita la fornitura di pezzi di ricambio irreperibili o non più in produzione.
Per richiedere la prestazione l’Assicurato dovrà contattare la Struttura Organizzativa, comunicando all’operatore i dati tecnici relativi a: fabbrica e tipo di Veicolo, numero completo di telaio, modello del motore, cilindrata, anno di fabbricazione.
Art. 2.9 - Perdite pecuniarie varie
Qualora, per le prestazioni “Soccorso Stradale – Traino all’estero” art.2.1, “Rientro o proseguimento del Viaggio ed eventuale recupero del veicolo riparato” art. 2.5, “Sistemazione in albergo” art.2.6, “Servizio Taxi” art.2.7., l’ Assicurato provveda direttamente, previa autorizzazione preventiva della Struttura Organizzativa , l’ Assicurato stesso, potrà ottenere il rimborso delle spese sostenute, che a norma di Polizza risultano a carico della Società, inviando gli originali di spesa ad …Assicurazioni
S.P.A. restando in ogni caso fermi i massimali previsti nelle singole garanzie.
Art. 3 - ESCLUSIONI
Premesso che, in ogni caso, la garanzia Assistenza non sarà operante se l’intervento non sia stato preventivamente autorizzato dalla Struttura Organizzativa, l’assicurazione non è operante per:
ART. 3.1 ASSISTENZA AL VEICOLO
a) le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti durante la partecipazione a competizioni motoristiche;
b) le prestazioni non sono dovute nel caso di immobilizzo del Veicolo determinato da richiami sistematici della casa costruttrice, da operazioni di manutenzione periodica e non, da controlli, montaggio di accessori, come pure dalla mancanza di manutenzione o da interventi di carrozzeria determinati da usura, difetto o rottura;
c) Veicoli con targa “prova” e per veicoli non coperti da assicurazione RCA.
d) veicoli iscritti a registri storici.
e) Veicoli ad uso speciale, ambulanze, carri funebri.
Sono esclusi, in ogni forma, eventuali rimborsi per prestazioni previste in polizza che l’ Assicurato abbia provveduto ad organizzare direttamente e con aiuto di soggetti estranei alla Società, senza preventivo contatto ed accordo con la Struttura Organizzativa.
Art. 4 - OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
ART. 4.1 ASSISTENZA
L’Assicurato in caso di sinistro deve darne immediate comunicazione alla Struttura Organizzativa in funzione 24 ore su 24, contattandola ai seguenti numeri:
telefono 000.000.000 per chiamate dall’Italia
telefono x00.00.00000.000 per chiamate dall’estero telefax per l’Assistenza al veicolo 02-66100333