SENATO DELLA REPUBBLICA
SENATO DELLA REPUBBLICA
Attesto che il Senato della Repubblica,
il 1° febbraio 2023, ha approvato il seguente disegno di legge risultante dall’unificazione dei disegni di legge n. 108, d’ini- ziativa dei senatori Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx e Xxxxxx Xxxxxx; n. 376, d’iniziativa del Governo:
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all’im- posizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Pro- tocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul red- dito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del
28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento del-
l’ordinamento interno
(Autorizzazione alla ratifica)
1. Il Presidente della Repubblica è auto- rizzato a ratificare i seguenti accordi:
a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all’impo- sizione dei lavoratori frontalieri, con Proto- collo aggiuntivo e Scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020;
b) Protocollo che modifica la Conven- zione tra la Repubblica italiana e la Confe- derazione svizzera per evitare le doppie im-
posizioni e per regolare talune altre que- stioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, con- clusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020.
(Ordine di esecuzione)
1. Piena ed intera esecuzione è data agli accordi di cui all’articolo 1, comma 1, let-
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tere a) e b), della presente legge, a decor- rere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettiva- mente, dall’articolo 8 dell’Accordo di cui al- l’articolo 1, comma 1, lettera a), e dall’arti- colo II del Protocollo di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b).
(Redditi prodotti in Svizzera dai frontalieri italiani)
1. Ai lavoratori frontalieri come definiti al- l’articolo 2, lettera b), dell’Accordo di cui all’ar- ticolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, residenti in Italia, che lavorano nell’area di frontiera in Svizzera come definita all’arti- colo 2, lettera a), del predetto Accordo, si appli- xxxx le disposizioni previste dal medesimo Ac- cordo. I lavoratori frontalieri residenti in Italia che lavorano nell’area di frontiera in Svizzera rientranti nel regime transitorio di cui all’arti- colo 9 dell’Accordo restano imponibili soltanto in Svizzera.
(Franchigia applicabile ai lavoratori fronta- lieri italiani)
1. A decorrere dal periodo d’imposta suc- cessivo a quello in corso alla data di entrata in vigore dell’Accordo di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, il limite di reddito indicato nell’articolo 1, comma 175, della legge 27 dicembre 2013,
n. 147, è fissato in 10.000 euro.
(Deducibilità dei contributi obbligatori per i prepensionamenti di categoria dei lavoratori frontalieri)
1. A decorrere dal periodo d’imposta suc- cessivo a quello in corso alla data di entrata
in vigore dell’Accordo di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, i contributi previdenziali per il prepensiona- mento di categoria che, in base a disposi- zioni contrattuali, sono a carico dei lavora- tori frontalieri nei confronti degli enti di previdenza dello Stato in cui gli stessi pre- stano l’attività lavorativa sono deducibili dal reddito complessivo nell’importo risultante da idonea documentazione.
(Non imponibilità degli assegni familiari erogati dagli enti di previdenza dello Stato in cui il frontaliere presta lavoro)
1. A decorrere dal periodo d’imposta succes- sivo a quello in corso alla data di entrata in vigore dell’Accordo di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, sono esclusi dalla base imponibile dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) gli assegni di so- stegno al nucleo familiare erogati dagli enti di previdenza dello Stato in cui il frontaliere pre- sta l’attività lavorativa.
(Modalità di calcolo della NASpI per i la- voratori frontalieri italiani)
1. Per i lavoratori frontalieri di cui all’ar- ticolo 2, lettera b), dell’Accordo di cui al- l’articolo 1, comma 1, lettera a), della pre- sente legge, la Nuova prestazione di Assicu- razione Sociale per l’Impiego (NASpI), in deroga all’articolo 4 del decreto-legislativo 4 marzo 2015, n. 22, è calcolata per i primi tre mesi in misura pari all’importo eroga- bile, in caso di disoccupazione, ai sensi della legislazione svizzera, secondo le moda- lità stabilite dall’articolo 65, paragrafo 6, se- condo periodo, del regolamento (CE) n. 883/ 2004 del Parlamento europeo e del Consi- glio, del 29 aprile 2004, applicabile in forza
dell’Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Con- federazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, fatto a Lussem- burgo il 21 giugno 1999, di cui alla legge 15 novembre 2000, n. 364.
2. Il comma 1 non si applica qualora l’importo della NASpI risulti comunque su- periore all’indennità di disoccupazione pre- vista dalla legislazione svizzera.
3. Per i lavoratori frontalieri ai quali si applica il comma 1 del presente articolo la contribuzione figurativa è riconosciuta se- condo le modalità di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, cal- colata come se l’importo della NASpI sia stato erogato ai medesimi lavoratori secondo quanto previsto dall’articolo 4 dello stesso decreto legislativo n. 22 del 2015.
4. Alla compensazione degli effetti finan- ziari in termini di fabbisogno e di indebita- mento netto, derivanti dal presente articolo, pari a 5,35 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente ridu- zione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008,
n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
5. Salvo quanto previsto al comma 4, al- l’attuazione delle disposizioni di cui al pre- sente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pub- blica. All’attuazione degli adempimenti pre- visti dal presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con l’utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali di- sponibili a legislazione vigente.
(Redditi prodotti in Italia dai frontalieri svizzeri)
1. A decorrere dal periodo d’imposta suc- cessivo a quello in corso alla data di entrata
in vigore dell’Accordo di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, l’imposta netta e le addizionali comunale e regionale all’imposta sui redditi delle per- sone fisiche (IRPEF) dovute sui redditi de- rivanti da lavoro dipendente prestato in Italia dal lavoratore frontaliere come definito al- l’articolo 2, lettera b), del citato Accordo e tenuto presente il punto 2 del Protocollo ag- giuntivo allo stesso, residente in Svizzera, sono ridotte del 20 per cento. Le riduzioni, da indicare nella certificazione unica di cui all’articolo 4, comma 6-ter, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repub- blica 22 luglio 1998, n. 322, spettano co- munque negli importi determinati dal sosti- tuto d’imposta anche nell’ipotesi di presen- tazione della dichiarazione dei redditi.
(Ripartizione della compensazione finanzia- ria)
1. Ognuno dei cantoni dei Grigioni, del Ti- cino e del Vallese versa ogni anno, per ciascun anno fiscale di riferimento sino all’anno fiscale in corso al 31 dicembre 2033, una parte del gettito fiscale proveniente dall’imposizione, a livello federale, cantonale e comunale, dei sa- lari, degli stipendi e delle altre remunerazioni analoghe ricevute dai lavoratori frontalieri rien- tranti nel regime transitorio previsto dall’arti- colo 9 dell’Accordo di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, come compen- sazione finanziaria delle spese sostenute dai co- muni italiani a causa dei frontalieri che risie- dono sul loro territorio ed esercitano un’attività dipendente sul territorio di uno dei detti can- toni.
2. La compensazione finanziaria di ognuno dei tre cantoni è pari al 40 per cento dell’ammontare lordo delle imposte sui sa- lari, sugli stipendi e sulle altre remunera- zioni analoghe, pagate durante l’anno fiscale di riferimento dai frontalieri italiani.
3. La compensazione finanziaria è effet- tuata in franchi svizzeri mediante un versa- mento unico nel xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx dell’anno successivo a quello a cui la com- pensazione finanziaria si riferisce. La com- pensazione finanziaria è versata dagli organi finanziari dei cantoni dei Grigioni, del Ti- cino e del Vallese, attraverso i normali ca- nali, in un conto aperto presso la Tesoreria dello Stato, intestato al Ministero dell’eco- nomia e delle finanze – Dipartimento del tesoro e denominato « Compensazioni finan- ziarie per l’imposizione operata in Svizzera sulle remunerazioni dei frontalieri italiani ».
(Risorse finanziarie per i comuni di fron- tiera)
1. Durante il periodo transitorio di cui all’ar- ticolo 9, paragrafo 2, dell’Accordo di cui all’ar- ticolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, ai comuni italiani di frontiera, indivi- duati ai sensi dell’articolo 2, lettera b), punto i), del medesimo Accordo, in cui risiedono i lavo- ratori frontalieri, compete un contributo statale idoneo a garantire, tenuto conto anche dei ver- samenti di cui all’articolo 9 della presente legge effettuati dalle autorità cantonali, un livello di finanziamento pari a 89 milioni di euro annui, corrispondente all’importo assicurato, per l’anno 2019, tramite i trasferimenti dai cantoni della Svizzera effettuati sulla base dell’Ac- cordo tra Italia e Svizzera del 3 ottobre 1974.
2. Terminato il periodo transitorio di cui al comma 1 del presente articolo, ai comuni italiani di frontiera, individuati ai sensi del- l’articolo 2, lettera b), punto i), dell’Accordo di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, in cui risiedono i lavo- ratori frontalieri, è comunque garantito lo stesso livello di finanziamento di cui al me- desimo comma 1 del presente articolo.
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è istituito, nello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze, un apposito fondo con una dotazione di 89 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025.
4. In occasione della riunione, almeno una volta l’anno, della Commissione mista prevista dall’articolo 6 dell’Accordo di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 6, dello stesso Accordo, i cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese forniscono le informazioni statistiche utili alle autorità italiane per la redistribuzione della compensazione finanziaria di cui al comma 1 ai comuni di frontiera italiani e i rap- presentanti italiani informano quelli svizzeri circa l’utilizzazione delle somme messe a dispo- sizione dei suddetti comuni. Alla Commissione mista può partecipare il presidente dell’Asso- ciazione dei comuni italiani di frontiera, previa intesa tra le autorità competenti degli Stati con- traenti. Per la partecipazione alle riunioni della Commissione mista non sono dovuti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
5. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti le regioni Valle d’A- osta, Piemonte e Lombardia, la provincia autonoma di Bolzano e i comuni frontalieri interessati, sono stabiliti i termini e le mo- dalità di determinazione del contributo di cui ai commi 1 e 2 anche tenuto conto delle informazioni assunte ai sensi del comma 4. In ogni caso il rapporto tra numero di fron- talieri e popolazione di un comune, qualora adottato come criterio per l’attribuzione di- retta ai comuni di frontiera delle risorse fi- nanziarie di cui al comma 1, non può ecce- dere la quota del 3 per cento.
6. Le somme di cui ai commi 1 e 2 pos- sono essere impiegate in parte corrente nel limite massimo del 50 per cento dell’im- porto.
(Istituzione, alimentazione e riparto del Fondo per lo sviluppo economico, il poten-
ziamento delle infrastrutture e il sostegno dei salari nelle zone di confine italo-elveti- che)
1. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un Fondo con una dotazione di 1,66 milioni di euro per l’anno 2025, 21,16 milioni di euro per l’anno 2026, 32,86 milioni di euro per l’anno 2027, 44,76 milioni di euro per l’anno 2028, 56,46 milioni di euro per l’anno 2029, 68,06 milioni di euro per l’anno 2030, 79,76 milioni di euro per l’anno 2031, 91,66 milioni di euro per l’anno 2032, 103,26 milioni di euro per l’anno 2033, 115,06 milioni di euro per l’anno 2034, 126,86 milioni di euro per l’anno 2035, 102,96 milioni di euro per l’anno 2036, 119,06 milioni di euro per l’anno 2037, 135,36 milioni di euro per l’anno 2038, 151,56 milioni di euro per l’anno 2039, 167,66 milioni di euro per l’anno 2040, 183,96 milioni di euro per l’anno 2041, 200,06 milioni di euro per l’anno 2042, 216,26 milioni di euro per l’anno 2043, 232,46 milioni di euro per l’anno 2044 e 221,46 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2045, destinato al fi- nanziamento di progetti di sviluppo econo- mico e sociale dei territori dei comuni di frontiera di cui all’articolo 10 della presente legge nonché al potenziamento delle infra- strutture nelle zone di confine italo-elveti- che, con particolare riguardo al sostegno delle remunerazioni nette dei lavoratori resi- denti nei territori dei predetti comuni, occu- pati presso aziende ubicate nei medesimi territori, mediante assegni integrativi a titolo di premio di frontiera, al fine di sostenere la competitività salariale rispetto ai livelli sala- riali oltre confine e scongiurare i conse- guenti rischi di desertificazione produttiva.
2. Con decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro dell’interno, sentiti le regioni Valle d’Aosta, Piemonte e Lombardia, la provincia
autonoma di Bolzano e i comuni frontalieri interessati, sono definiti i criteri per la di- stribuzione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 alle province e agli enti montani confinanti con la Svizzera e ai comuni ita- liani di frontiera individuati ai sensi dell’ar- ticolo 2, lettera b), punto i), dell’Accordo di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge.
(Tavolo interministeriale)
1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso il me- desimo Ministero, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un tavolo in- terministeriale del quale fanno parte rappre- sentanti del Ministero del lavoro e delle po- litiche sociali, del Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, rappresentanti nazionali dei lavoratori fronta- lieri delle organizzazioni sindacali maggior- mente rappresentative e rappresentanti delle amministrazioni locali di confine. Ai compo- nenti del tavolo non spettano compensi, get- toni di presenza, rimborsi di spese, o altri emolumenti comunque denominati.
2. Il tavolo tecnico di cui al comma 1, coordinato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha lo scopo di discutere le proposte in materia di sicurezza sociale, mercato del lavoro e dialogo sociale nonché cooperazione transnazionale per la defini- zione di uno Statuto dei lavoratori fronta- lieri.
(Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dagli articoli 4 e 8, valutati in 1,6 milioni di euro per l’anno
2024, 21,04 milioni di euro per l’anno 2025 e 13,24 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026, e agli oneri derivanti dagli articoli 10, comma 3, e 11, pari a 90,66 mi- lioni di euro per l’anno 2025, 110,16 mi- lioni di euro per l’anno 2026, 121,86 mi- lioni di euro per l’anno 2027, 133,76 mi- lioni di euro per l’anno 2028, 145,46 mi- lioni di euro per l’anno 2029, 157,06 mi- lioni di euro per l’anno 2030, 168,76 mi- lioni di euro per l’anno 2031, 180,66 milioni di euro per l’anno 2032, 192,26 mi-
lioni | di | euro | per | l’anno | 2033, | 204,06 | mi- |
lioni | di | euro | per | l’anno | 2034, | 215,86 | mi- |
lioni | di | euro | per | l’anno | 2035, | 191,96 | mi- |
lioni | di | euro | per | l’anno | 2036, | 208,06 | mi- |
lioni | di | euro | per | l’anno | 2037, | 224,36 | mi- |
lioni | di | euro | per | l’anno | 2038, | 240,56 | mi- |
lioni di euro per l’anno 2039, 256,66 milioni di euro per l’anno 2040, 272,96 mi- lioni di euro per l’anno 2041, 289,06 mi- lioni di euro per l’anno 2042, 305,26 mi- lioni di euro per l’anno 2043, 321,46 mi- lioni di euro per l’anno 2044 e 310,46 mi- lioni di euro annui a decorrere dall’anno 2045, si provvede:
a) quanto a 1,6 milioni di euro per l’anno 2024, mediante corrispondente ridu- zione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nel- l’ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripar- tire » dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Mi- nistero;
b) quanto a 84,5 milioni di euro per l’anno 2025, 80,1 milioni di euro per l’anno 2026, 75,6 milioni di euro per l’anno 2027, 71,2 milioni di euro per l’anno 2028, 66,7 milioni di euro per l’anno 2029, 62,3 mi- lioni di euro per l’anno 2030, 57,8 milioni di euro per l’anno 2031, 53,4 milioni di euro per l’anno 2032, 48,9 milioni di euro per l’anno 2033, 44,5 milioni di euro per l’anno 2034 e 40 milioni di euro per l’anno 2035, mediante corrispondente riduzione delle quote annuali delle risorse da destinare mediante riassegnazione ai sensi dell’articolo 4 della legge 26 luglio 1975, n. 386, che, a tale fine, restano acquisite all’entrata del bi- lancio dello Stato;
c) per i restanti oneri mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate deri- vanti dall’articolo 3.
2. Il Ministero dell’economia e delle fi- nanze effettua il monitoraggio delle risorse di cui al comma 1, lettera b), al fine di as- sicurare il rispetto degli importi ivi indicati. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto agli importi indicati al comma 1, lettera b), il Ministro dell’economia e delle finanze assume tempe- stivamente le conseguenti iniziative ai sensi dell’articolo 17, comma 12-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubbli- cazione nella Gazzetta Ufficiale.
IL PRESIDENTE