ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA, PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO E PROVINCIA DI BRESCIA PER LA VALORIZZAZIONE DELL'AREA VASTA DEL LAGO D’IDRO E PER LA GESTIONE COORDINATA DELLE RISORSE IDRICHE DEL BACINO IDROGRAFICO DEL FIUME CHIESE
ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA XXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXX X XXXXXXXXX XX XXXXXXX PER LA VALORIZZAZIONE DELL'AREA VASTA DEL LAGO D’IDRO E PER LA GESTIONE COORDINATA DELLE RISORSE IDRICHE DEL BACINO IDROGRAFICO DEL FIUME CHIESE
Tra
(1) REGIONE LOMBARDIA, con sede legale in Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxx xx Xxxxxxxxx, 0, ivi domiciliata ai fini del presente atto, C.F. 80050050154 – P.I. 128747720159, in persona del Presidente pro tempore Xxxxxxx Xxxxxx o suo Delegato (citare
atto di delega);
(2) PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO con sede legale in …….., Via ………, ivi domiciliata ai fini del presente atto, C.F. ……….., in persona del Presidente pro tempore o suo Delegato (citare atto di delega);
e
(3) PROVINCIA DI BRESCIA con sede legale in …….., Via , ivi domiciliata ai fini
del presente atto, C.F. ……….., in persona del Presidente pro tempore o suo Delegato (citare atto di delega);
indicati successivamente anche come “Enti sottoscrittori”;
RICHIAMATI:
• la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, ed in particolare l’art. 15 che al comma 1 prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di “concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune” ;
• la legge 23 dicembre 2009, n. 191 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)”, come modificata dalla legge 27 dicembre 2013, n.147 e in particolare l’art. 2,
c.117 e 117 bis;
• l’Intesa tra Ministero dell’Economia e Finanze, Ministero degli Affari Regionali, Regione Lombardia, Regione del Veneto e Province autonome di Trento e Bolzano, sottoscritta il 19 settembre 2014 inerente il Fondo Comuni Confinanti e le sue modalità di gestione;
• il Regolamento del Comitato Paritetico per la gestione dell’Intesa approvato con deliberazione n. 1 dell’ 11 febbraio 2015 dal Comitato Paritetico;
• la deliberazione del succitato Comitato Paritetico n. 9 del 16 novembre 2015, con cui venivano approvate le Linee Guida e la Road Map per la presentazione dei Progetti;
• le deliberazioni del medesimo Comitato Paritetico n. 11 del 30 giugno 2016 e di Regione Lombardia n. del….., con cui è stato approvato lo schema di convenzione fra Regione e Fondo Comuni Confinanti per l’attuazione del Programma di interventi strategici per l’ambito “Valle Sabbia”;
• lo Statuto di autonomia della Regione Trentino Alto Adige/Sudtirol di cui al
d.P.R. n. 670/1972 e le relative norme di attuazione, con particolare riguardo al d.P.R. n. 381/1974 e al d.p.r. n. 235/1977;
• il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
• il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;
• il Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche della Provincia autonoma di Trento, reso esecutivo con d.p.r. 15 febbraio 2006, ed in particolare l’art. 36 delle sue norme di attuazione;
• il Programma Regionale di Sviluppo della X Legislatura, approvato con
D.C.R. n. 78 del 9 luglio 2013, con i relativi aggiornamenti;
• il Programma di Sviluppo provinciale della XV Legislatura, approvato con
d.G.p. 22 dicembre 2014 ed il suo documenti di attuazione 2016-2018, approvato con d.G.p. del 13 novembre 2015, n. 1969;
• la legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26 “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche” ed in particolare gli artt. 43 e 44 che disciplinano le funzioni delle Province e della Regione;
DATO ATTO CHE:
• con deliberazione della Giunta provinciale n. 1710 del 3 luglio 2008, la Provincia autonoma di Trento ha approvato alcune delle condizioni - ex art.
1 bis 1, comma 15 quater della L.P. n. 4/1998 - per la proroga fino al 31.12.2020, della concessione di grande derivazione d’acqua a scopo idroelettrico relativa agli impianti idroelettrici di Malga Boazzo, Cimego I e II e di Storo (concessione Alto Chiese), tenendo in considerazione quanto evidenziato dalla deliberazione della Giunta Regionale n. XXXX/0000 xxx 00/00/0000 xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx;
• la Regione Lombardia, tramite Infrastrutture Lombarde S.p.A., in data 15/02/2016 ha aggiudicato definitivamente l’appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione delle nuove opere di regolazione per la messa in sicurezza del lago d’Idro, il cui progetto definitivo è stato approvato – in linea tecnica e per quanto di competenza - da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con nota n. 8587 del 28/06/2013;
ATTESO CHE in data 14 dicembre 2011 è scaduto l’Accordo, sottoscritto in data 14 dicembre 2006 ai sensi dell’art. 15 della legge n. 241/1990, tra la Regione Lombardia e la Provincia Autonoma di Trento per “l’Armonizzazione delle azioni di salvaguardia delle acque del lago d’Idro e del fiume Chiese” di cui alla D.G.R. Lombardia n. VII/3791 del 13/12/2006 e alla D.G.P. Trento n. 2617 del 07/12/2006, il cui testo integrale è stato pubblicato sul B.U.R.L. n. 6 del 05/02/2007;
TENUTO CONTO:
• del “Regolamento per la gestione coordinata del lago d'Idro e dei serbatoi dell'Alto Chiese - Edizione 21 Marzo 2002”, allegato alla deliberazione della Giunta Regionale della Regione Lombardia n. VII/9297 del 7 giugno 2002;
• della necessità di avviare i lavori delle nuove opere di regolazione per la messa in sicurezza del lago d’Idro alla luce dei ritardi conseguiti in ordine alla progettazione dei predetti lavori con il conseguente differimento del termine previsto per la loro conclusione entro il termine dell’anno 2020;
• della conseguente necessità di poter garantire, durante la loro esecuzione, una gestione coordinata delle risorse idriche nel bacino interregionale del
fiume Chiese in ragione delle necessità e degli interessi dei rispettivi territori; ciò anche a soddisfacimento delle previsioni della d.g.p. n. 1710 del 3 luglio 2008;
VALUTATA l’opportunità di assicurare un coordinamento delle attività da effettuarsi sul territorio trentino-lombardo dell’area vasta afferente il bacino del fiume Chiese, secondo le disponibilità delle risorse a disposizione sul Fondo Comuni Confinanti, e l’interesse comune della Xxxxxxx Xxxxxxxxx, xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxx nell’addivenire alla stipula di un nuovo atto convenzionale finalizzato anche a disciplinare fino al 31 dicembre 2020 la gestione coordinata di particolari interventi afferenti l’area vasta della valle del fiume Chiese (Alto Chiese, lago d’Idro e Valle Sabbia) tra le province di Trento e Brescia, con particolare riferimento alla fruibilità turistica del territorio e alla sua viabilità;
VALUTATA dagli Enti sottoscrittori l’opportunità che il coordinamento di alcuni degli interventi summenzionati sia svolto dalla Provincia di Brescia, per conto di Regione Lombardia, ad eccezione dell’intervento relativo alla galleria di Valvestino per il quale la Provincia autonoma di Trento assume il ruolo di soggetto attuatore;
VERIFICATA la disponibilità della Provincia di Brescia a svolgere tale coordinamento;
DATO ATTO che rimangono in capo alla Provincia autonoma di Trento ed a Regione Lombardia gli aspetti inerenti la regolazione delle acque del lago d'Idro;
Tutto ciò premesso,
tra gli Enti sottoscrittori dell’Accordo, come individuati in intestazione,
si conviene e si stipula quanto segue
Art. 1. (OGGETTO)
1. Il presente accordo ha ad oggetto la condivisione di linee di intervento e programmatiche di valorizzazione dell'area vasta del Lago d’Idro, la definizione dei relativi obblighi reciproci nonché, più in generale, la gestione coordinata delle risorse idriche del bacino idrografico del fiume Chiese anche in attuazione dei punti 12 e 13 della d.G.P. n. 1710 del 3 luglio 2008 e della d.G.R. VIII/7572 del 27 giugno 2008. Fanno parte integrante del presente accordo i tre documenti allegati: Allegato A-Protocollo operativo temporaneo tra Regione Lombardia e Provincia autonoma di Trento, Allegato B–Schede intervento finanziate sul Fondo Comuni Confinanti e Allegato C-Proposte programmatiche.
Art. 2. (OBIETTIVI)
1. il presente accordo si propone di perseguire la riqualificazione, la salvaguardia
ambientale, la sicurezza idraulica ed il potenziamento dell’attrattività turistica
dell’intero comparto del Lago d’Idro, attraverso lo sviluppo ed attuazione di
specifiche linee di intervento, interessanti:
• l'aumento della capacità turistica e della fruibilità e ambientale;
• il potenziamento infrastrutturale;
• il coordinamento della gestione della risorsa idrica di interesse comune.
2. Le predette linee di intervento sono declinate negli interventi e nelle azioni di cui all'articolo 4 nelle quali sono individuati gli Enti cui ne è demandata l'attuazione, sotto la responsabilità della Provincia autonoma di Trento per la xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx per le restanti, fermi restando gli impegni a carico della Provincia di Brescia come definiti all’art.8 che segue.
Art.3. (AMBITO TERRITORIALE)
1. L’accordo riguarda l’ambito territoriale dell’area vasta del lago d’Idro, per tale
intendendosi il territorio dei Comuni di seguito indicati:
- per Regione Lombardia,
Anfo, Bagolino, Idro, Lavenone, Magasa, Valvestino, Collio, Treviso Bresciano, Capovalle oltre alle porzioni rivierasche dei Comuni attraversati dal fiume Chiese emissario del lago d’Idro nonché di quelle dei Comuni dove le acque derivate dal lago sono utilizzate allo scopo irriguo;
- per la Provincia autonoma di Trento: Comune di Bondone e Comune di Storo.
Art. 4.
(DECLINAZIONE IN AZIONI DEGLI OBIETTIVI)
1. La declinazione degli obiettivi di cui all’articolo 2 del presente accordo, si articola negli interventi e nelle azioni, come dettagliato nelle seguenti lettere A), B) e C).
A) Interventi per il potenziamento infrastrutturale
Gli interventi per il potenziamento infrastrutturale sono riportati in dettaglio nell’allegato B al presente accordo; per ciascun intervento sono riportate le descrizioni, le tempistiche e le modalità di finanziamento.
B) Azioni di coordinamento della gestione della risorsa idrica d’interesse comune a
Regione Lombardia e alla Provincia Autonoma di Trento
B.1. Funzioni amministrative in ordine alle derivazioni d’acqua pubblica.
B.1.1. Per le acque d’interesse non interregionale afferenti il bacino imbrifero del fiume Chiese, gli Enti sottoscrittori si impegnano ad informarsi reciprocamente dei procedimenti istruttori relativi a nuove derivazioni d'acqua pubblica ovvero a rinnovi di derivazioni d'acqua pubblica esistenti che insistono sui propri territori del suddetto bacino.
B.1.2. Per i procedimenti istruttori relativi a nuove concessioni di derivazioni d'acqua pubblica ovvero a varianti sostanziali o a rinnovi di concessioni di derivazioni d'acqua pubblica esistenti, che interessino la Regione Lombardia e la Provincia autonoma di Trento, resta invece fermo quanto stabilito all'art. 89 del D.Lgs. n. 112/1998, da disciplinarsi nell'ambito di uno specifico accordo tra i predetti Enti.
B.2. Regolazione del lago d’Idro - Coordinamento delle utilizzazioni del bacino del fiume Chiese -
B.2.1. Provincia Autonoma di Trento e Regione Lombardia concordano sulle modalità di regolazione del lago d’Idro derivanti dalla sperimentazione attuata nel periodo 1992-2001 da parte del Ministero dei LL.PP. tramite l’Autorità di bacino del Fiume Po e confluite nel “Regolamento per la gestione coordinata del lago d'Idro e dei serbatoi dell'Alto Chiese - Edizione 21 Marzo 2002” allegato alla deliberazione della Giunta Regionale della Regione Lombardia n. VII/9297 del 7 giugno 2002;
B.2.2. Ai fini della suddetta regolazione i predetti Enti concordano di avvalersi di un Regolatore idraulico, nominato da Regione Lombardia in accordo con la Provincia Autonoma di Trento in applicazione dell’art. 89, comma 1, lett. l) del d.lgs. n. 112/1998 che, ai sensi dell’art. 43, comma 3 del r.d. n. 1775/1933, operativamente dispone l’esecuzione delle manovre idrauliche. Sarà compito del Regolatore definire con i soggetti interessati i necessari flussi informativi per rendere disponibili in modo organico anche alla Regione Lombardia e alla Provincia di Trento le informazioni a carattere idrico relative al funzionamento del sistema idrico Bacini Alto Chiese - Lago Idro - Utenze sub lacuali.
B.3. Messa in sicurezza delle opere di regolazione del lago d’Idro.
B.3.1. In attuazione della deliberazione provinciale n. 1710 del 3 luglio 2008 che ha recepito le indicazioni contenute nella deliberazione regionale n. VIII/7572 del 27/06/2008, Provincia Autonoma di Trento e Regione Lombardia convengono che, nel periodo intercorrente dall’avvio dei lavori delle nuove opere di regolazione per le parti direttamente interferenti con i livelli idrici lacustri e la loro conclusione, il coordinamento tra l'utilizzazione idroelettrica dell’Alto Chiese (concessionario Alto Chiese) e la Regolazione dei livelli del lago d’Idro (Commissario Regolatore per il lago d’Idro e bacino del fiume Chiese di cui al punto B.2.2.) avviene, nelle stagioni primaverili ed estive (11 aprile – 10 settembre), sulla base dell’apposito Protocollo operativo temporaneo per il coordinamento della concessione Alto Chiese con il lago d’Idro, quale Allegato A) al presente accordo, che integra temporaneamente le disposizioni contenute nel “Regolamento per la gestione coordinata del lago d'Idro e dei serbatoi dell'Alto Chiese – edizione 21 Marzo 2002”.
B.3.2. Gli Enti sottoscrittori prendono atto che, dopo la conclusione degli interventi di messa in sicurezza delle opere di regolazione direttamente interferenti con i livelli idrici del lago d’Idro, trovano nuovamente applicazione le condizioni stabilite nel “Regolamento per la gestione coordinata del lago d'Idro e dei serbatoi dell'Alto Chiese - Edizione 21 Marzo 2002” allegato alla deliberazione della Giunta Regionale della Regione Lombardia n. VII/9297 del 7 giugno 2002 (“Regolamento 2002”).
B.3.3. In attuazione dell'art. 36 del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche della Provincia autonoma di Trento, tra gli Enti sottoscrittori si conviene che l'esecuzione del percorso ciclopedonale di cui al successivo punto lettera C) e la corresponsione degli oneri per l’intervento di collegamento Trentino – Valvestino, di cui all'Allegato B, scheda nr. 1, liberano Regione Lombardia dalla corresponsione dell'indennizzo collegato alla gestione straordinaria degli invasi Alto Chiese atta a sopperire al mancato volume invasabile nel lago d’Idro secondo il protocollo temporaneo ed operativo di cui al punto B.3.1.
C) Impegni programmatici per interventi di fruibilità turistica.
Gli Enti sottoscrittori si impegnano a promuovere il percorso ciclopedonale ad anello sviluppato per una lunghezza di circa 23 km e 800 m sul periplo del lago d'Idro che consentirà di incrementare la fruibilità del lago e delle sue rive potenziandone l’attrattività turistica; per questo si conviene che questo intervento debba avere carattere di priorità del prossimo periodo di programmazione del Fondo Comuni Confinanti (2019-2020) e, pertanto, si impegnano a riservare le somme necessarie alla sua realizzazione, secondo i costi e i tempi di seguito stimati nell’Allegato C.
Art. 5.
(IMPEGNI COMUNI AI SOTTOSCRITTORI)
1. Oltre a quanto specificamente previsto nel presente accordo, nel rispetto del principio di leale collaborazione, gli Enti sottoscrittori si impegnano a:
• promuovere tutte le iniziative necessarie a garantire la realizzazione degli interventi previsti e, in generale, il rispetto degli impegni e dei termini assunti con la sottoscrizione dello stesso, anche rimuovendo ogni impedimento e/o ogni ostacolo, in ogni fase e tempo e quale ne sia la causa;
• promuovere i contenuti del presente accordo come progettualità strategica di area vasta, nell’ambito del cosiddetto Fondo Comuni Confinanti con le Province autonome di Trento e di Bolzano;
• avvalersi di ogni strumento della vigente normativa in materia di semplificazione dell’attività amministrativa, ed accelerazione dei procedimenti di decisione, controllo ed esecuzione degli interventi;
• dare agli Enti Locali interessati corretta informativa dei contenuti del presente accordo e dei relativi stati di avanzamento.
2. Gli Enti sottoscrittori, ciascuno per quanto di propria competenza, si impegnano ad ottenere l’assenso degli Enti Locali coinvolti nelle singole azioni di cui all’art. 4 del presente accordo e nel rispetto delle procedure previste dalle linee guida approvate dal Comitato per il Fondo Comuni Confinanti.
Art. 6
(IMPEGNI DELLA XXXXXXX XXXXXXXXX)
0. Xx Xxxxxxx Xxxxxxxxx concorre agli oneri derivanti dalla realizzazione dell’intervento infrastrutturale “Realizzazione collegamento Trentino – Valvestino” di cui alla scheda n.1 dell'Allegato B al presente Accordo, con un contributo a fondo perduto dell’ammontare di euro 4.000.000,00, da erogarsi in favore della Provincia autonoma di Trento sulla base di stati di avanzamento.
2. Regione Lombardia si impegna a ottenere specifica approvazione da parte degli enti territoriali interessati per competenza territoriale, attuativa e di finanziamento del progetto, su ogni singola scheda di cui all’Allegato B e all’Allegato C al presente Accordo.
3. Regione Lombardia, attraverso Infrastrutture Lombarde S.p.A., si impegna a portare a termine entro il 31/12/2020 l’esecuzione dei lavori per la costruzione delle nuove opere di regolazione per la messa in sicurezza del lago.
4. Regione Lombardia delega la Provincia autonoma di Trento alla progettazione e realizzazione del collegamento Trentino – Valvestino, di cui alla scheda n. 1 dell’allegato B.
Art. 7
(IMPEGNI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)
1. La Provincia autonoma di Trento concorre agli oneri derivanti dalla realizzazione dell’intervento infrastrutturale “Realizzazione collegamento Trentino - Valvestino” di cui alla scheda n.1 dell’Allegato B al presente Accordo, con un contributo a fondo perduto dell’ammontare di euro 6.000.000,00=.Per l'intervento di cui al precedente comma 1, la Provincia autonoma di Trento assume il ruolo di soggetto attuatore.
Art. 8
(IMPEGNI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA)
1. La Provincia di Brescia concorre agli oneri derivanti dalla realizzazione degli interventi infrastrutturali di cui alle schede n.3 e n.5 dell'Allegato B al presente Accordo, con un contributo a fondo perduto dell’ammontare complessivo di euro 2.000.000,00=.
2. La Provincia di Brescia, ai fini dell’attuazione degli interventi di cui alle schede n.2-3-4 e 5 dell'Allegato B al presente Accordo, coordina i soggetti attuatori attraverso l’istituzione di un tavolo tecnico.
3. Il tavolo tecnico è composto da un rappresentante della Provincia di Brescia, che lo presiede, da un rappresentante di ciascun soggetto attuatore e dal dirigente regionale competente o suo delegato.
4. Il tavolo tecnico si riunisce almeno trimestralmente ed è finalizzato a supportare Regione Lombardia nel monitoraggio e nella gestione dei flussi procedurali e finanziari interessanti gli interventi di cui al comma 2 del presente articolo.
Art. 9 (VIGILANZA)
La vigilanza sull’esecuzione del presente accordo è svolta dai Presidenti delle
Regione Lombardia e della Provincia autonoma di Trento, o loro delegati.
Art. 10
(EFFICACIA E DURATA DELL’ACCORDO)
1. Fatti salvi i termini di conclusione dei lavori specificatamente stabiliti per i singoli interventi progettuali di cui all'art. 4, lettere A) e C), il presente accordo ha efficacia a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e fino alla conclusione dei lavori di messa in sicurezza del lago d'Idro e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2020.
Art. 11
(SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE)
1. Spetta ai Presidenti della Regione Lombardia e della Provincia autonoma di Trento, o loro delegati, dirimere, in via bonaria ed amichevole, le controversie che
dovessero insorgere tra gli Enti Sottoscrittori in ordine all'interpretazione ed
all’attuazione del presente Accordo.
2. In mancanza di accordo sulle controversie, è previsto il ricorso ad un Arbitro Unico, designato dal Presidente del Tribunale di Trento.
Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art.15 c.2 bis della L. 241/90
REGIONE LOMBARDIA
Il Presidente ……………………………………………………
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Il Presidente ……………………………………………………
PROVINCIA DI BRESCIA
Il Presidente ……………………………………………………
Protocollo operativo temporaneo per il coordinamento della concessione Alto Chiese con il lago d’Idro in attuazione del punto 12 e 13 della deliberazione di Giunta della Provincia Autonoma di Trento n.
1710 del 3 luglio 2008
PREMESSO:
• che con la deliberazione provinciale n. 1710 del 3 luglio 2010 la Provincia Autonoma di Trento ha approvato le condizioni per la proroga della concessione di grande derivazione d’acqua a scopo idroelettrico relativa agli impianti idroelettrici di Malga Boazzo, Cimego 1 e 2 e di Storo,
• che la predetta deliberazione ai punti 12 e 13 dispone quanto segue:
“12) con riferimento all’esigenza di coordinamento della gestione dei bacini idroelettrici in argomento con quello del Lago d’Idro, di dare atto che:
a) il “Regolamento di coordinamento dell’esercizio degli impianti Alto Chiese con quello del lago d’Idro del 30/11/1951”, approvato con D.M. 30/06/1958,
n. 2051, deve intendersi letto ed applicato dal concessionario degli impianti idroelettrici Alto Chiese in coordinamento con il “Regolamento per la gestione coordinata del lago d’Idro e dei serbatoi dell’Alto Chiese – Edizione
21 marzo 2002” approvato dalla Regione Lombardia con propria deliberazione n. VII/9297 del 7 giugno 2002, che, tenendo in considerazione l’esito delle sperimentazioni effettuate in attuazione delle deliberazioni del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del fiume Po nn. 7/1992, 9/1993, 24/1994, 6/1996, 14/1996, 5/1999 e 4/2001, ai sensi dell’articolo 1, integra i regolamenti, i decreti ed i disciplinari vigenti e regolanti l’esercizio delle concessioni in oggetto che rimangono validi per quanto non contrastanti con le disposizioni di questo ultimo;
b) il punto 7 del dispositivo della deliberazione della Giunta della Regione Lombardia sopra citata prevede che con successivo atto d’intesa con la Provincia Autonoma di Trento saranno stabilite previamente, a livello istituzionale ai sensi dell’articolo 5 del D.P.R. 22 marzo 1974 n.381, così come modificato dal D.Lgs. n. 463/1999 e dell’articolo 89 del D.Lgs. n.112/1998, le intese necessarie per la revisione del “Regolamento per la gestione coordinata del lago d’Idro e dei serbatoi dell’Alto Chiese”;
c) le disposizioni del nuovo “Regolamento per la gestione coordinata del lago d’Idro e dei serbatoi dell’Alto Chiese – Edizione 21 marzo 2002”, che integrano i Regolamenti ed i disciplinari di concessione, sono state sottoscritte in data 23.05.2002 dal rappresentante del concessionario idroelettrico dell’Alto Chiese (ENEL Produzione s.p.a. di Trento), dai rappresentanti dei concessionari irrigui del Chiese sublacuale (Consorzio di Bonifica Medio Chiese e Consorzio del Chiese di Bonifica di 2° grado) nonché dalla Regione Lombardia D.G. Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità e D.G. Agricoltura, dall’Autorità di Bacino del Fiume Po, e dalla Comunità Montana di Valle Sabbia;
d) con riferimento alle attività ed alle azioni, concordate tra la Regione Lombardia e la Provincia Autonoma di Trento nell’ambito dell’accordo sottoscritto in data 14 dicembre 2006, per la messa in sicurezza definitiva delle opere di regolazione del lago d’Idro ed al conseguente superamento delle limitazioni di invaso e di esercizio disposte dal Registro Italiano Dighe (ora Ufficio Dighe di Milano del Ministero delle Infrastrutture), devono intendersi comunque garantiti dal concessionario Alto Chiese i complessivi volumi di invaso e svaso (contributi ordinari, supplementari e straordinari) del lago d’Idro indicati nel “Regolamento per la gestione coordinata del lago d’Idro e dei serbatoi dell’Alto Chiese – Edizione 21 marzo 2002” indipendentemente dai livelli massimi e minimi effettivamente raggiungibili dal lago d’Idro in pendenza della messa in sicurezza delle opere di regolazione, anche mediante la definizione di eventuali appositi protocolli operativi e temporanei aggiuntivi al regolamento anzidetto;
e)l’esercizio delle concessioni idroelettriche dell’Alto Chiese non debba in alcun modo recare pregiudizio all’esercizio delle preesistenti derivazioni irrigue ed idroelettriche attuate nel bacino del fiume Chiese sublacuale nei termini previsti dai vigenti titoli ed atti di concessione ancorché rinnovati o revisionati secondo le procedure concordate nell’accordo sottoscritto in data 14 dicembre 2006;
13) che l’attuazione del precedente punto 12 lett. d) ed e), costituisce adempimento agli obblighi già assunti dal concessionario ai sensi e per gli effetti della vigente normativa e del disciplinare in atto. Considerata l’indeterminabilità degli obblighi di invaso e svaso ricadenti sul concessionario, dovuti alle modifiche intervenute sulla gestione delle quote del lago d’Idro dopo l’entrata in vigore del “Regolamento per la gestione coordinata del lago d’Idro e dei serbatoi dell’Alto Chiese – Edizione 21 marzo 2002 “ e nelle more della messa in sicurezza delle opere di regolazione (di cui ad oggi non sono ancora disponibili i progetti esecutivi) gli stessi obblighi saranno, se necessario, definiti attraverso appositi protocolli operativi e temporanei, aggiuntivi al regolamento, ai sensi della deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n. VII/9297 del 7 giugno 2002 e secondo quanto previsto con nota della Provincia Autonoma di Trento di data 25 marzo 2002, richiamata dalla deliberazione della Giunta Regionale sopra citata;”
• che viste le modifiche apportate ai livelli di regolazione del lago dal Ministero Infrastrutture e Trasporti (MIT) – Ufficio Tecnico per le dighe di Milano nonché gli indifferibili lavori di messa in sicurezza del lago d’Idro, da eseguirsi da parte della Regione Lombardia entro il 31/12/2020 sulla base del progetto definitivo approvato dal MIT con nota prot. 8587 del 28/06/2013 risulta necessario nel periodo di validità del presente Protocollo modificare, temporaneamente ed in parte, quanto previsto dal “Regolamento per la gestione coordinata del lago d’Idro e dei serbatoi dell’Alto Chiese – Edizione 21 marzo 2002”;
• che pertanto si deve procedere con la stipula di un Protocollo operativo temporaneo per il coordinamento della concessione Alto Chiese con la regolazione del lago d’Idro al fine di dare attuazione alle disposizioni
suindicate relativamente alle stagioni irrigue ricomprese nella durata di alcuni lavori sopra citati ;
• che la procedura risulta concordata, sotto il profilo tecnico, tra gli utilizzatori in relazione a quanto emerso nel corso degli incontri tecnici congiunti convocati dalla Provincia Autonoma di Trento con nota 11 marzo 2010, n. 1894 e dalla Regione Lombardia con nota 11 marzo 2010, n. 5268;
• che per quanto non in contrasto con il presente protocollo temporaneo è fatto salvo quanto previsto nel “Regolamento per la gestione coordinata del lago d’Idro e dei serbatoi dell’Alto Chiese – Edizione 21 marzo 2002” (di seguito “Regolamento”);
LA GESTIONE IDRAULICA COORDINATA DEI SERBATOI ALTO CHIESE-LAGO D’IDRO SI EFFETTUERÀ SECONDO LE INDICAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE PROTOCOLLO OPERATIVO TEMPORANEO
art. 1
(Premesse, validità e definizioni)
1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale di quanto si conviene;
2. Fermo restando il periodo di validità della convenzione alla quale questo protocollo è allegato, il presente Protocollo Operativo avrà validità solo nel periodo necessario alla cantierizzazione dei lavori, direttamente interferenti con i livelli idrici lacustri, per la costruzione delle opere di regolazione del lago d’Idro;
3. Agli effetti del presente Protocollo si assumono le seguenti definizioni:
o CT: contributo transitorio di 18,4 milioni di metri cubi, pari alla differenza tra il volume immagazzinabile nel lago d’Idro con escursione 3,25 m e quello invasabile con escursione 1,50 m;
o Csac: contributo supplementare, variabile da 8 a 12 milioni di metri cubi in funzione della criticità stagionale, secondo quanto stabilito dall’art. 8 del Regolamento ed erogabile alle condizioni di cui al successivo art. 3;
o Cstra: contributo straordinario di 4 milioni di metri cubi, così come definito e
disciplinato dall’art. 12 del Regolamento;
o MR - MRV: volume di mancato riempimento e volume di mancato riempimento virtuale, come definiti nel Regolamento 2002;
o VC: volume di coordinamento che sarà rilasciato dai serbatoi Alto Chiese nella stagione 3 (1 luglio – 10 settembre), in aggiunta agli afflussi naturali, costituito dalla somma di CT + Csac + Cstra, questi due ultimi volumi rilasciati se dovuti come specificato all’art. 3. Tale volume soddisfa integralmente le previsioni della delibera n. 1710 del 3 luglio 2008 della Provincia Autonoma di Trento poste a capo del concessionario dei serbatoi Alto Chiese.
4. Nel periodo di validità del presente protocollo operativo il volume di mancato riempimento MR sarà considerato nullo ad eccezione di quanto previsto al successivo art. 3, comma 3.
5. Agli effetti del presente documento le quote sono riferite all’idrometro di
Idro.
art. 2
(Gestione della stagione 2 del Regolamento – dal 10 aprile al 30 giugno)
1. Il Commissario Regolatore opererà in modo che il lago d’Idro alle ore 24.00 del 30 giugno, termine della stagione 2 del Regolamento, si trovi il più possibile prossimo alla quota di massima regolazione attualmente consentita di 368,50 m s.l.m..
2. Allo scopo di permettere la migliore programmazione possibile delle erogazioni dal lago Idro orientate al raggiungimento e mantenimento della quota di massima regolazione entro il 30 giugno, il Concessionario dei serbatoi Alto Chiese comunicherà giornalmente nel mese di Giugno al Commissario Regolatore, il programma provvisorio delle erogazioni previste nei 3 giorni successivi dai serbatoi Alto Chiese.
3. Nel caso di attuazione delle operazioni di Riempimento Coordinato disciplinate dall’art. 12 lettera b) del Regolamento, gli eventuali volumi di competenza del lago d’Idro rilasciati anticipatamente dai serbatoi AC verranno dedotti dal CT da erogare nella successiva terza stagione irrigua.
4. Al fine di garantire al lago d’Idro e alle utenze sub lacuali l’effettiva disponibilità dei volumi da rilasciare nella successiva stagione 3, il concessionario Alto Chiese provvederà a gestire gli impianti in modo tale da invasare nei serbatoi Alto Chiese, con le portate disponibili dall’11 aprile al 30 giugno, l’intero volume VC definito al precedente art. 1, tenuto conto degli eventuali volumi rilasciati anticipatamente ai sensi del comma 3.
5. L’invaso dei volumi di cui al precedente comma 4 avverrà in ogni caso
evitando situazioni di sfioro dalle dighe Alto Chiese,
Art. 3
(Definizione Volume di Coordinamento e sua erogazione dai serbatoi Alto Chiese nella stagione 3)
1. In relazione a quanto stabilito nei precedenti articoli, i Volumi di Coordinamento VC, espressi in milioni di mc, sono riportati in tabella 1 in funzione delle diverse criticità della stagione 3.
2. Il volume decadale rilasciato dai serbatoi Alto Chiese che il Commissario Regolatore potrà chiedere durante la stagione 3 (1 luglio – 10 settembre), è stabilito in massimi 12,9 milioni di metri cubi comprensivi del rilascio del DMV dagli invasi Alto Chiese, fatta eccezione per gli anni con criticità cumulata maggiore o uguale a 90% e per i rilasci richiesti a partire dalla terza decade di luglio, che vengono fissati al valore massimo di 11,0 milioni di mc.
3. In aggiunta al volume VC di cui al comma 1, il concessionario dell’Alto Chiese erogherà, nella stagione 3, l’eventuale volume non prelevato dal Lago d’Idro nella stagione 2 rispetto ai valori di Regolamento, corrispondente al MRV, nonché il volume MR fino ad un massimo di 2 milioni di mc, a condizione che gli stessi risultino effettivamente invasati il primo di luglio nei serbatoi Alto Chiese, al netto del volume VC comprensivo degli effetti dell’eventuale Riempimento Coordinato, ed erogati con le modalità stabilite al precedente comma 2.
4. Con riferimento ai contributi Csac e Cstra di cui all’art. 8 del Regolamento, si precisa che gli stessi potranno essere richiesti quando il livello del pelo libero del lago d'Idro sia inferiore ai valori di riferimento riportati nella allegata tabella C*;
5. Fermo restando il rispetto dell’erogazione dei volumi CT, Csac, Cstra (questi ultimi due volumi se dovuti), MRV e MR come sopra definito, per una sola decade dei mesi di luglio e agosto e in condizioni di criticità cumulata maggiore o uguale al 90%, il Commissario Regolatore avrà facoltà di richiedere, con quote del lago Idro inferiori a quelle riportate nella tabella C* e fino all’esaurimento dei volumi suddetti, che il volume di erogazione decadale dai serbatoi Alto Chiese, qualora quello previsto sia inferiore, possa comunque arrivare ad un massimo di 12,90 milioni di m3.
6. Agli effetti del Regolamento in vigore, tutte le portate rilasciate dal Lago Idro (tabella A del Regolamento stesso) si intendono comprensive del DMV previsto dalla normativa regionale vigente.
ALLEGATI al Protocollo operativo temporaneo
Tabella 1 – Volumi di Coordinamento
Volume di Coordinamento VC (Mmc) | |||
50% | 70% | 90% | |
CT | 18,4 | 18,4 | 18,4 |
Csac (8-12) | 8 | 11 | 12 |
Cstra (0-4) | 0 | 0 | 4 |
TOTALE | 26,4 | 29,4 | 34,4 |
Tabella C* – Livelli di riferimento lago d’Idro anno 90% (ore 0.00)
data | livello | data | livello | data | livello | ||
01-lug | 0,00 | 25-lug | -0,54 | 18-ago | -1,18 | ||
02-lug | -0,03 | 26-lug | -0,56 | 19-ago | -1,21 | ||
03-lug | -0,06 | 27-lug | -0,59 | 20-ago | -1,23 | ||
04-lug | -0,10 | 28-lug | -0,61 | 21-ago | -1,26 | ||
05-lug | -0,13 | 29-lug | -0,63 | 22-ago | -1,28 | ||
06-lug | -0,16 | 30-lug | -0,65 | 23-ago | -1,30 | ||
07-lug | -0,19 | 31-lug | -0,67 | 24-ago | -1,30 | ||
08-lug | -0,23 | 01-ago | -0,70 | 25-ago | -1,30 | ||
09-lug | -0,26 | 02-ago | -0,73 | 26-ago | -1,30 | ||
10-lug | -0,29 | 03-ago | -0,76 | 27-ago | -1,30 | ||
11-lug | -0,32 | 04-ago | -0,79 | 28-ago | -1,30 | ||
12-lug | -0,34 | 05-ago | -0,82 | 29-ago | -1,30 | ||
13-lug | -0,35 | 06-ago | -0,85 | 30-ago | -1,30 | ||
14-lug | -0,36 | 07-ago | -0,88 | 31-ago | -1,30 | ||
15-lug | -0,37 | 08-ago | -0,91 | 01-set | -1,30 | ||
16-lug | -0,39 | 09-ago | -0,94 | 02-set | -1,30 | ||
17-lug | -0,40 | 10-ago | -0,97 | 03-set | -1,30 | ||
18-lug | -0,41 | 11-ago | -1,00 | 04-set | -1,30 | ||
19-lug | -0,43 | 12-ago | -1,03 | 05-set | -1,30 | ||
20-lug | -0,44 | 13-ago | -1,05 | 06-set | -1,30 | ||
21-lug | -0,45 | 14-ago | -1,08 | 07-set | -1,30 | ||
22-lug | -0,47 | 15-ago | -1,10 | 08-set | -1,30 | ||
23-lug | -0,50 | 16-ago | -1,13 | 09-set | -1,30 |
24-lug | -0,52 | 17-ago | -1,16 | 10-set | -1,30 |
DENOMINAZIONE DEL PROGETTO | REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO IN GALLERIA TRENTINO - VALVESTINO |
SOGGETTO ATTUATORE | Provincia Autonoma di Trento |
AMBITO DI INTERVENTO | Infrastruttura viaria |
TIPOLOGIA INTERVENTO | Interventi infrastrutturali |
AMBITO TERRITORIALE | Comune di Valvestino, Comune di Magasa, Comune di Bondone, Comune di Storo |
AZIONI PREVISTE - DESCRIZIONE | Costruzione di una galleria stradale a senso unico alternato che collega il territorio di Valvestino e Magasa con le Valli Giudicarie |
LIVELLO PROCEDURA | |
ELENCO DELLE PRINCIPALI VOCI DI SPESA E COSTO TOTALE DEL PROGETTO | € 32.400.000,00.= |
FONTI DI COPERTURA | ODI 2010/2011 per € 18.792.000,00; Provincia Autonoma di Trento per € 6.000.000,00; Regione Lombardia per € 4.000.000,00; Comune di Magasa per € 1.500.000,00 a valere su FCC; Comune di Valvestino per € 1.500.000,00 a valere su FCC; Fondo Comuni di Confine per € 608.000,00 |
TIMING DI ATTUAZIONE | • Approvazione progettazione: 3 mesi dall’inizio di progetto • Approvazione progettazione definitiva esecutiva: 8 mesi dall’inizio di progetto • Inizio attività di progetto: 15 mesi dall’inizio di progetto • Fine attività di progetto: 4 anni dall’inizio di progetto |
STATO DELLE PROCEDURE / AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI | Progettazione preliminare |
NOTE |
Schede progetti di cui all’art. 4, lettera A Scheda n° 1 (Allegato B)
N. | Descrizione voce di spesa | Costo (€) |
1 | Realizzazione opere | 3.800.000 |
COSTO TOTALE DEL PROGETTO | € 3.800.000 |
Scheda n° 2 (Allegato B)
DENOMINAZ. PROGETTO | ACCESSIBILITÀ MANIVA |
SOGGETTO ATTUATORE | Comune di Bagolino |
AMBITO DI INTERVENTO | Mobilità su strada e turistica |
TIPOLOGIA INTERVENTO | Interventi infrastrutturali |
AMBITO TERRITORIALE | Comune di Bagolino, Comune di Collio, Comune di Lavenone |
AZIONI PREVISTE – DESCRIZIONE | La strada comunale che collega Bagolino al Passo Maniva costituisce la via di collegamento tra il comprensorio turistico del Maniva con il centro di Bagolino ed il fondo Valle. Rappresenta inoltre il collegamento intervallivo tra l’Alta Valsabbia e la Valtrompia. Vi sono importanti criticità di percorribilità del tratto stradale, percorso tortuoso e stretto con necessità di allargamento della sede stradale e realizzazione di piazzole di scambio per garantire la fluidità dei flussi di traffico. I principali interventi consisteranno in: • allargamento della strada con realizzazione piazzole di scambio • installazione di barriere di protezione nei tratti più esposti; • opere di raccolta e drenaggio delle acque superficiali; • rifacimento della pavimentazione e del sottofondo stradale; • realizzazione di rotatoria a tre rami tra Via Mignano e la strada di collegamento Passo Maniva. Nel tratto di strada Anfo - Baremone-Maniva: rifacimento della pavimentazione e del sottofondo stradale, posa barriere protezione, messa in sicurezza tratti pericolosi |
LIVELLO PROCEDURA | Progettazione preliminare |
ELENCO DELLE PRINCIPALI VOCI DI SPESA E COSTO TOTALE DEL PROGETTO | |
FONTI DI COPERTURA | Fondo Comuni di Confine per € 3.000.000,00 Sulle economie complessive del Programma per € 800.000,00 |
TIMING DI ATTUAZIONE | Suddiv. del progetto in 4 lotti con il seguente timing di spesa: 2017 per € 1.000.000,00 2018 per € 2.800.000,00 |
STATO DELLE PROCEDURE / AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI | •Approvazione prog. reliminare: entro il 31/12/2016 •Approvazione prog. esecutivo: tra il 01/05/2017 e il 01/03/2018 • Inizio attività di progetto: 01/03/2018 • Fine attività di progetto: 31/12/2018 |
AIUTI DI STATO | NO |
NOTE |
N. | Descrizione voce di spesa | Costo (€) |
1 | Realizzazione opere – Lotto 1 | 1.000.000 |
2 | Realizzazione opere – Lotto 2 | 600.000 |
COSTO TOTALE DEL PROGETTO | € 1.600.000,00 |
Scheda n° 3 (Allegato B)
DENOMINAZ. PROGETTO | ACCESSIBILITÀ A BAGOLINO |
SOGGETTO ATTUATORE | Comune di Bagolino |
AMBITO DI INTERVENTO | Mobilità su strada |
TIPOLOGIA INTERVENTO | Interventi infrastrutturali |
AMBITO TERRITORIALE | Comune di Bagolino, Comune di Collio, Comune di Lavenone |
AZIONI PREVISTE - DESCRIZIONE | Revisione della viabilità principale lungo la bretella tangenziale di variante alla SS 669 realizzata a sud dell’abitato che assorbe i principali flussi viabilistici in direzione del Passo Crocedomini e Passo Maniva nel comune di Bagolino, per rispondere a criteri di fluidità e di sicurezza della circolazione. Intersezione/incrocio SP 669 con Deviante SP 669 inadeguata e non conforme al codice della strada. Gli interventi necessari possono così riassumersi: • rotatoria Intersezione Incrocio Sp 669 – Xxxxxxxx Xx 000; • rotatoria intersezione Xxxxxxxx Xx 000 – Via Castegnera Pineta; • messa in sicurezza della ex Sp 669 tramite rettifiche di alcuni tratti in strettoia. |
LIVELLO PROCEDURA | Progettazione preliminare |
ELENCO DELLE PRINCIPALI VOCI DI SPESA E COSTO TOTALE DEL PROGETTO | |
FONTI DI COPERTURA | Fondo Comuni di Confine per € 600.000,00.=; Provincia di Brescia per € 1.000.000,00.= |
TIMING DI ATTUAZIONE | •Approvazione progettazione preliminare: 30/09/2016 • Approvaz. progetto esecutivo: I° Lotto 31/12/2016 - II° Lotto 30/06/2017 • Inizio attività di progetto: I° Lotto 01/03/2017 - II° Lotto 30/09/2017 • Fine attività di progetto: I° Lotto 31/12/2017 - II° Lotto 31/12/2018 |
STATO PROCEDURE | - |
AIUTI DI STATO | NO |
NOTE |
N. | Descrizione voce di spesa | Costo (€) |
1 | sistemazione del collegamento pedonale lungolago Anfo-Rocca | 375.000,00 |
2 | realizzazione ponte pedonale | 730.000,00 |
3 | messa in sicurezza batteria statuto | 220.000,00 |
4 | consolidamento e valorizzazione delle strutture lungolago | 170.000,00 |
Costo totale del progetto | € 1.495.000,00 |
Scheda n° 4 (Allegato B)
DENOMINAZIONE DEL PROGETTO | INTERVENTI DI COLLEGAMENTO E VALORIZZAZIONE DELLA ROCCA D’ANFO |
SOGGETTO ATTUATORE | Comunità Montana di Valle Sabbia |
AMBITO DI INTERVENTO | Mobilità turistica |
TIPOLOGIA INTERVENTO | Interventi infrastrutturali |
AMBITO TERRITORIALE | Comune di Anfo |
AZIONI PREVISTE - DESCRIZIONE | 1. Sistemazione del collegamento pedonale lungolago (Lago d’Idro) tra il paese di Anfo e la Rocca 2. Realizzazione di un ponte pedonale a superamento della strada provinciale del Caffaro per collegare la zona lungolago, il percorso pedonale e i parcheggi esistenti con il compendio della Rocca. 3. Messa in sicurezza della Batteria Statuto (lungolago) che versa in condizioni di rudere 4. Consolidamento e valorizzazione delle strutture lungolago (mura difensive, percorsi, zone a prato, piccole strutture) con realizzazione anche di aree pic-nic. Gli interventi saranno realizzati in 2 lotti distinti. |
LIVELLO PROCEDURA | Progettazione preliminare |
ELENCO DELLE PRINCIPALI VOCI DI SPESA E COSTO TOTALE DEL PROGETTO | |
FONTI DI COPERTURA | Fondo Comuni di Confine per € 1.000.000,00.= Economie all’interno del Programma provinciale a valere sui FCC per € 495.000,00.= |
TIMING DI ATTUAZIONE | • Approvazione progettazione preliminare: 31/12/2016 • Approvazione progettazione esecutiva: 30/06/2017 • Inizio attività di progetto: 30/09/2017 • Fine attività di progetto: 30/09/2018 |
STATO DELLE PROCEDURE / AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI | Per la realizzazione degli interventi sono necessari: • Autorizzazione della Soprintendenza di Brescia in quanto la Rocca d’Anfo è un complesso tutelato. • Autorizzazione per la realizzazione di interventi entro la fascia di protezione lungolago • Autorizzazione paesaggistica agli interventi. |
AIUTI DI STATO | NO |
NOTE |
N. | Descrizione voce di spesa | Costo (€) |
1 | Realizzazione ponte | 4.000.000 |
2 | Opere di riqualificazione | 1.500.000 |
COSTO TOTALE DEL PROGETTO | € 5.500.000 |
Scheda n° 5 (Allegato B)
DENOMINAZIONE DEL PROGETTO | ACCESSIBILITÀ COMUNE DI IDRO |
SOGGETTO ATTUATORE | Comune di Idro |
AMBITO DI INTERVENTO | Infrastruttura viaria |
TIPOLOGIA INTERVENTO | Interventi infrastrutturali |
AMBITO TERRITORIALE | Comune di Idro, Comune di Treviso Bresciano, Comune di Capovalle |
AZIONI PREVISTE - DESCRIZIONE | Realizzazione di un nuovo ingresso nel paese di Idro che rientra nella riqualificazione dell’intera area a vocazione turistica del Lago d’Idro permettendo la soluzione al problema di viabilità provinciale della SP237 del Caffaro. |
LIVELLO PROCEDURA | Progettazione preliminare |
ELENCO DELLE PRINCIPALI VOCI DI SPESA E COSTO TOTALE DEL PROGETTO | |
FONTI DI COPERTURA | Fondo Comuni di Confine per € 4.500.000,00 Provincia di Brescia per € 1.000.000,00 |
TIMING DI ATTUAZIONE | Approvazione progettazione preliminare: 31/12/2016 Approvazione progettazione definitiva: 30/09/2017 Inizio attività di progetto: 30/04/2018 Fine attività di progetto: 30/09/2019 |
STATO DELLE PROCEDURE / AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI |
PROPOSTE PROGRAMMATICHE
N. | Descrizione voce di xxxxx | Xxxxx (euro) |
1 | Spese tecniche | 556.000 |
2 | Realizzazione opere | 6.959.000 |
3 | Altre spese (espropri, | 696.000 |
SCHEDA n° 1
DENOMINAZ. PROGETTO | CICLOPEDONALE LUNGO IL LAGO IDRO |
SOGGETTO ATTUATORE | Comuni rivieraschi lombardi o Comunità montana Valle sabbia |
AMBITO DI INTERVENTO | Mobilità turistica |
TIPOLOGIA INTERVENTO | |
AMBITO TERRITORIALE | Comune di Bagolino, Comune di Idro, Comune di Anfo |
AZIONI PREVISTE - DESCRIZIONE | Il percorso di 23,8 km si snoda lungo le direttrici sponda Caffaro (A) Ponte Caffaro (B)- Anfo (C)- Tre Capitelli (D)- Idro Est (E)- Idro Ovest (F)- Vantone (H)- Vesta(I)- Prato della Fame (L)- Spiaggia Xxxxxxxxxxxxxxx (X)- xxxxxxxx (X) -Xxxx Xxxxxxx (X)- sentiero innamorati (Q); esso è suddiviso in tratte con differenti tipologie d’intervento: - Interventi A – C – E – G: con lavori di modesta entità di allargamento della sede da circa 1,50 a 2,20-2,50 m oppure lavori di asfaltatura - Interventi M – N: con la realizzazione di gallerie - Interventi F e P: con costruzione di ponti e/o passerelle - Interventi L – O con un nuovo tracciato su sedime esitente; - Interventi B e D con un nuovo tracciato su sedime esitente per cui esiste già il progetto esecutivo redatto dalle amministrazioni locali lombarde - Interventi I – Q trattasi di sistemazioni di strade comunali esistenti da adibire a ciclopedonali con larghezza di 3,50 m, che possono essere utilizzate anche per uso promiscuo. Tali interventi andranno a integrarsi con la rete ciclopedonale trentina realizzata dalla Comunità delle Giudicarie, ai sensi dei commi 9 e 10 dell'art. 8 della L.P. 16 giugno 2006, n. 3 – D.G.P. n. 32/2015. |
LIVELLO PROCEDURA | Studio di fattibilità |
ELENCO DELLE PRINCIPALI VOCI DI SPESA E COSTO TOTALE DEL PROGETTO |
FONTI DI COPERTURA | Fondo Comuni di Confine per euro 10.018.000,00; |
TIMING DI ATTUAZIONE | • progettazione esecutiva: 2020 • Inizio attività di progetto: 2021 • Fine attività di progetto: 2023 |
STATO DELLE PROCEDURE / AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI | |
AIUTI DI STATO | NO |
NOTE |
sottoservizi, imprevisti) | ||
4 | Oneri fiscali | 1.807.000 |
COSTO TOTALE DEL PROGETTO | euro 10.018.000,00 |