TRA
Schema di Contratto
servizio di intervento e trasporto per soccorso con autoambulanza a presidio delle aree dei Mercati Generali all’Ingrosso di Milano gestite da SO.GE.M.I.
R.U.P.: XXXX. XXXXXX XXXXXX - C.I.G.: N. 0000000000.
TRA
SO.GE.M.I. S.p.A. - Società per l'Impianto e l'Esercizio dei Mercati Annonari all'Ingrosso di Milano S.p.A., con sede in Xxxxxx, xxxx xxx Xxxxxx Xxxxxxxx x. 00 – C.F. e Partita I.V.A.
n. 03516950155, in persona del suo
, di seguito indicata anche come "Stazione Appaltante”
E
, con sede legale in , alla via
, C.F. e Partita I.V.A. n. , in persona del nella sua veste di della Società, di seguito indicata anche come "Appaltatore”;
di seguito indicate sia “Parte” che, congiuntamente, “Parti”.
premesso
che SO.GE.M.I. S.p.A., in riferimento alla L.R. Lombardia, n. 6/2010 ed in virtù della convenzione stipulata con il Comune di Milano in data 27.05.1980, svolge attività di gestione dei Mercati Annonari all'Ingrosso di Milano;
che le aree, i locali, i punti di vendita, le attrezzature e qualsiasi spazio, nessuno escluso, con le eventuali adiacenze e pertinenze sono il luogo e/o il mezzo per l'esercizio delle attività commerciali e dei servizi;
che SO.GE.M.I. S.p.A. gestisce il funzionamento e l’organizzazione del maggiore complesso agroalimentare all’Ingrosso d’Italia;
che l’attuale superficie interessata dai servizi di gestione garantiti da SO.GE.M.I. S.p.A. è pari a 900.000 mq., con
oltre 50 edifici e strutture interne. L’affluenza ai Mercati viene stimata indicativamente in circa 5000 - 6000 presenze giornaliere. Nelle aree sono presenti differenti attività che spaziano dalla vendita dei prodotti agroalimentari alla distribuzione ed alle attività di logistica e trasporto. I Mercati vengono aperti, in determinate giornate settimanali, al pubblico;
che, pertanto, risulta elevato il rischio interferente tra Società diverse e funzioni lavorative, in aggiunta alla presenza di privati cittadini ed utenti con una minore percezione acquisita del rischio interferente;
che SO.GE.M.I. S.p.A. ritiene fondamentale svolgere un’attività di prevenzione e protezione al fine di ridurre l’indice di rischio espresso come probabilità di accadimento e gravità del danno, sia per le parti ed i luoghi di lavoro comuni, sia per le aree di lavoro dedicate alle Società grossiste ed ai locatari;
che la scelta di dotarsi di un servizio di autoambulanza nasce dalla oggettiva valutazione, comprovata nel corso degli anni, di dover garantire un celere ed agile intervento in caso di bisogno ed un altrettanto celere soccorso e trasporto, anche secondo specifici e maturandi accordi con il sistema 118, al fine di attivare canali di gestione diretti per ottenere eventuali indicazioni operative necessarie all’effettuazione del trasporto;
che SO.GE.M.I. S.p.A. ha pertanto indetto, in data
, una procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla selezione di un Operatore Economico affidatario del servizio in oggetto;
che in seguito all’espletamento di tutte le fasi della suddetta procedura è risultato aggiudicatario del servizio il Concorrente , che ha formulato lo sconto più alto sull’importo a base di gara;
che a seguito all’esito positivo dei controlli di rito previsti dalla
legge, effettuati dalla Stazione Appaltante nei confronti dell’Aggiudicatario, si è addivenuti alla stipulazione del presente Contratto;
che l’Appaltatore è pienamente consapevole dell’importanza, in funzione dell’attività della Stazione Appaltante, che il servizio oggetto del presente Contratto sia eseguito con tempestività e nel pieno rispetto della lex specialis di gara, anche al fine di evitare l’esposizione della stessa Stazione Appaltante a pretese risarcitorie avanzate da terzi concessionari o, comunque, da fruitori di spazi, locali o impianti che fanno parte dei Mercati all’Ingrosso;
che l’Appaltatore, accettando l'appalto, dichiara con la sottoscrizione del presente Contratto di disporre di idonea organizzazione, equipaggiamento, capitali, personale, capacità tecnica ed amministrativa, necessarie per adempiere all'incarico affidatogli e garantire lo svolgimento a regola d’arte del servizio prestato, con organizzazione dei mezzi necessari;
Tutto ciò premesso,
tra le Parti si conviene e si stipula quanto segue:
le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
Art. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto:
- il servizio di presidio fisso di autoambulanza con idoneo equipaggio presso le aree dei Mercati Generali all’Ingrosso del Comune di Milano;
- l’intervento dell’autoambulanza ad ogni chiamata di soccorso proveniente da soggetti presenti nelle aree dei Mercati Generali all’ingrosso del Comune di Milano;
- il trasporto sanitario per soccorso, ove necessario, verso strutture sanitarie congrue con servizio di pronto soccorso ed in osservanza alle disposizioni eventuali impartite dal sistema 118.
Il tutto, in piena conformità con il presente Contratto d’Appalto, il Capitolato speciale d’Appalto ed il Bando Integrale di Gara.
L’Appaltatore dichiara di essere pienamente in grado, grazie alla propria organizzazione aziendale, di svolgere le prestazioni richieste dalla Stazione Appaltante conformemente al presente Contratto, al Capitolato Speciale d’Appalto ed al Bando Integrale di gara.
L’Appaltatore dichiara che tutti i documenti di cui al seguente art. 2 sono sufficienti ed idonei ad individuare completamente le prestazioni oggetto del servizio d’appalto ed a consentire l’esatta valutazione di tutte le prestazioni conseguenti e necessarie per l’esecuzione a regola d’arte dell’intero servizio.
Art. 2 - DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL CONTRATTO
Ai soli fini della registrazione, le Parti rinunciano ad allegare i documenti che costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto, di seguito elencati:
2.1 il Bando Integrale di Gara;
2.2 il Capitolato speciale d’Appalto;
2.3 la Planimetria generale dei Mercati all’Ingrosso di Milano;
2.4 il documento “Analisi di rischio safety delle aree mercatali e analisi delle interferenze” D.U.V.R.I.;
2.5 la Tabella censimento amianto 2016;
2.6 il Patto di Integrità sottoscritto dall’Appaltatore;
2.7 il Protocollo d’Intesa sottoscritto dall’Appaltatore;
2.8 l’Offerta economica formulata dall’Appaltatore in sede di gara;
2.9 la comunicazione di aggiudicazione in data
;
2.10 il Modulo di presa visione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e del Codice Etico di SO.GE.M.I. S.p.A.
Art. 3 - DURATA DEL CONTRATTO
Il presente Contratto ha durata di mesi 24, con decorrenza dal e termine il , con espressa facoltà attribuita in capo alla Stazione Appaltante di prorogarlo per ulteriori mesi 12.
E’ escluso ogni tacito rinnovo.
Art. 4 - IMPORTO DELL’APPALTO E MODALITA’ DI PAGAMENTO
Per la piena e puntuale esecuzione del presente Contratto e per l’intera durata contrattuale di cui al precedente art. 3, la Stazione Appaltante riconoscerà all’Appaltatore il corrispettivo complessivo di Euro ( / ) al netto di I.V.A., così definito e suddiviso:
⮚ Euro ( / ) al netto di I.V.A. per i servizi oggetto del presente Contratto, importo già ribassato dello sconto offerto in sede di gara pari al
%;
⮚ Euro 1.050,00 (millecinquanta/00) al netto di I.V.A., per costi della sicurezza derivanti dall’analisi dei rischi interferenziali non ribassabili.
Il corrispettivo contrattuale s’intende “a corpo”, fisso ed invariabile per l’intera durata del presente appalto. Gli importi sopra descritti s’intendono commisurati su un periodo contrattuale pari a 36 mesi. Se la Stazione Appaltante non dovesse esercitare la proroga del Contratto per i 12 mesi eventuali ed ulteriori, gli importi suddetti sarebbero ridotti proporzionalmente per il periodo contrattuale di 24 mesi.
Nel compenso contrattuale sono compresi tutti gli oneri ed i costi, anche non specificatamente citati, necessari per condurre con regolarità il servizio in oggetto e per eseguirlo a perfetta regola d’arte e nel pieno rispetto della vigente normativa.
I pagamenti avverranno, mediante bonifico bancario, dietro
presentazione di regolari fatture, a 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura al protocollo SO.GE.M.I. S.p.A.
In caso di ritardato pagamento oltre il suindicato termine, saranno riconosciuti all’Appaltatore gli interessi previsti dal D.Lgs. n. 231/2002.
Tale pagamento sarà effettuato solamente se le singole fatture saranno accompagnate da benestare scritto di verificata regolare esecuzione del servizio, rilasciato dagli incaricati preposti da SO.GE.M.I. S.p.A.
Nessun pagamento sarà effettuato prima della sottoscrizione del presente Contratto.
Le eventuali penali comminate secondo l’articolo 13, rubricato “penali”, del presente Contratto, potranno essere dedotte dalla Stazione Appaltante dai corrispettivi dovuti all’Appaltatore o, eventualmente, dal deposito cauzionale, con obbligo di integrale reintegro dello stesso entro trenta giorni.
Art. 5 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Il presente appalto è soggetto all’esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente Contratto e di tutta la documentazione che costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso, indicata all’art. 2.
Per tutto quanto non espressamente regolato dai suddetti documenti si fa rinvio alle leggi e regolamenti in vigore.
Art. 6 - OBBLIGHI E DOVERI DELL’APPALTATORE
L’appalto viene aggiudicato dalla Stazione Appaltante ed accettato dall’Appaltatore sotto l’osservanza piena, assoluta ed inscindibile di tutte le condizioni e di tutte le modalità di cui al presente Contratto e dei relativi allegati.
L’Appaltatore, pertanto, s’impegna ad osservare scrupolosamente tutte le indicazioni, prescrizioni, normative e quant’altro indicato nel Contratto, nel Capitolato speciale d’Appalto, nel Bando Integrale di Gara ed in tutti gli altri
allegati al presente Contratto.
L’Appaltatore si obbliga a comunicare tempestivamente, per iscritto, alla Stazione Appaltante ogni sua modificazione societaria e/o di organismi tecnici.
L'Appaltatore, a propria cura e spese, è tenuto a:
a) garantire la presenza di un’autoambulanza con presidio fisso presso le aree dei Mercati Agroalimentari all’ingrosso del Comune di Milano. Le caratteristiche dell’autoambulanza sono definite dall’art. 1 del Capitolato Speciale d’Appalto;
b) garantire e assicurare la composizione dell’equipaggio dell’autoambulanza secondo quanto definito dall’art. 2 del Capitolato Speciale d’Appalto;
c) eseguire e garantire l’intervento dell’autoambulanza e dell’equipaggio ad ogni chiamata ricevuta da utenti e soggetti presenti nelle aree dei Mercati Generali all’ingrosso del Comune di Milano ed in osservanza alle disposizioni eventuali impartite dal sistema 118;
d) mettere a disposizione, per l’intera copertura temporale del servizio richiesto, un unico numero telefonico per contattare l’equipaggio dell’autoambulanza;
e) garantire e mantenere in perfetto stato di funzionalità ed igiene l’autoambulanza, i dispositivi e l’equipaggiamento di cui è dotata. Specifico riferimento viene fatto all’attività, secondo norme di legge, della disinfezione e sanificazione, dell’interno del veicolo e delle attrezzature utilizzate in seguito ad interventi di trasporto per soccorso;
f) garantire la corretta gestione, in qualità di produttore e secondo le vigenti disposizioni legislative, dei rifiuti speciali, sanitari e non, eventualmente prodotti durante l’esecuzione del servizio;
g) garantire, a proprie cure e spese, la massima condizione di igiene dei locali, dei servizi igienici, messi a disposizione da SO.GE.M.I. S.p.A, per il cambio e la vestizione pre e post turno del personale impiegato. Le spese per la gestione del
caldo e del raffrescamento dei locali verranno sostenute dall’Appaltatore a fronte del riaddebito dei costi rendicontati in millesimi su base trimestrale;
h) fornire tutti i mezzi ed i materiali di consumo necessari per lo svolgimento del servizio d’appalto.
i) utilizzare personale qualificato secondo le indicazioni fornite dall’art. 4 del Capitolato Speciale d’Appalto.
j) rispettare gli orari ed i turni di attivazione del servizio secondo quanto disposto dall’art. 3 del Capitolato Speciale d’Appalto ed in relazione alle chiusure annuali dei Mercati Generali all’Ingrosso del Comune di Milano, secondo specifico calendario disposto da SO.GE.M.I. S.p.A.
k) accettare tutte le modifiche relative alle procedure ed alle modalità di esecuzione del servizio che si dovessero rendere necessarie in relazione ad esigenze del Mercato o per variazione di regolamenti.
l) predisporre e far osservare le disposizioni in materia di sicurezza e prevenzione;
m) informare tempestivamente la Stazione Appaltante qualora intervengano variazioni relative alla normativa vigente in materia di trasporto sanitario che possano compromettere il regolare svolgimento del servizio oggetto d’appalto;
n) individuare e comunicare alla Stazione Appaltante il soggetto referente “Responsabile di Servizio” per l’appalto di cui in oggetto.
o) elaborare specifiche procedure scritte di tipo operativo meglio descritte all’art. 5 del Capitolato Speciale d’Appalto;
p) trasmettere per iscritto alla Stazione Appaltante i rapporti debitamente validati dal “Responsabile di Servizio”. I rapporti da trasmettere sono meglio descritti all’articolo 5 del Capitolato Speciale d’Appalto;
q) comunicare per iscritto preventivamente e tempestivamente alla Stazione Appaltante eventuali
sostituzioni del personale operante, allegando dichiarazione circa la posizione contributiva e assicurativa del nuovo personale.
Art. 7 – RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE
L'Appaltatore assume la piena responsabilità di qualsiasi conseguenza dannosa che possa derivare a persone o cose dall'esecuzione dell'appalto sia nei confronti della Stazione Appaltante sia nei confronti dei terzi o di dipendenti dell’Appaltatore stesso.
L'Appaltatore deve comunque predisporre tutto quanto necessario per evitare infortuni sul lavoro sia ai suoi dipendenti sia a terzi.
Per quanto sopra, l'Appaltatore si impegna a tenere manlevata la Stazione Appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità, sia diretta sia indiretta, conseguente all'assunzione dell'appalto.
Art. 8 – PERSONALE DELL’APPALTATORE
Il personale che l’Appaltatore intende utilizzare presso gli stabilimenti della Stazione Appaltante per l'esecuzione dell'appalto dovrà essere diretto da persona con funzione di responsabile del servizio; il personale dovrà sempre indossare la specifica divisa prescritta per il personale addetto al soccorso in autoambulanza secondo le vigenti disposizioni normative che lo renda riconoscibile.
L’Appaltatore dovrà comunicare per iscritto, prima dell’inizio dell’esecuzione del servizio, il nome del Responsabile del servizio; identica procedura andrà seguita in caso di sua sostituzione.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di chiedere all’Appaltatore la sostituzione di quei dipendenti dell'Appaltatore che non siano graditi, ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante. Sarà cura della Stazione Appaltante provvedere a trasmettere per iscritto la richiesta di sostituzione del personale dandone motivazione.
Art. 9 – OBBLIGHI E DOVERI DELLA STAZIONE APPALTANTE
La Stazione Appaltante si obbliga a:
- mettere a disposizione un locale adibito ad area vestizione, servizi igienici e stazionamento per l’equipaggio dell’autoambulanza;
- garantire l'accesso a tutte le aree del Mercato al personale ed ai mezzi dell’Appaltatore, fornendo una tessera di ingresso ad ogni addetto che sarà indicato dall’Appaltatore. Le tessere dovranno obbligatoriamente essere utilizzate per l’entrata e l’uscita giornaliera di ciascun membro dell’equipaggio;
- promuovere ogni iniziativa presso gli operatori e gli utenti del Mercato, al fine di far conoscere le modalità di intervento del servizio di autoambulanza;
- promuovere la cooperazione ed il coordinamento necessario all’attuazione delle misure e degli interventi condivisi di protezione e prevenzione dei rischi;
Art. 10 - GRAVI INADEMPIMENTI
Nei casi in cui le Autorità competenti comminassero a SO.GE.M.I. S.p.A. sanzioni per fatti e/o colpe imputabili all’Appaltatore o al suo personale, quest’ultimo sarà tenuto al pagamento o all’integrale rimborso della sanzione in favore di SO.GE.M.I. S.p.A.
E' fatto salvo, in ogni caso, il diritto di SO.GE.M.I. S.p.A. ad ottenere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti a causa del comportamento dell’Appaltatore, anche qualora l’Appaltatore stesso avesse già corrisposto la sanzione amministrativa e/o le penali di cui al successivo art. 13.
E' inoltre facoltà di SO.GE.M.I. S.p.A. sostituirsi in ogni momento all'Appaltatore, direttamente o affidandosi ad altra Impresa, qualora la gestione dallo stesso effettuata arrechi pregiudizio, anche temporaneo, al normale funzionamento dei Mercati, ovvero quando venga meno una delle condizioni
essenziali previste nel presente Appalto. Tutti gli oneri derivanti verranno imputati all’Appaltatore e decurtati dagli importi delle fatture successivamente emesse.
Art. 11 - COPERTURA ASSICURATIVA
L’Appaltatore ha l’obbligo di stipulare un’idonea polizza assicurativa con una Società di primaria e riconosciuta importanza (oppure di essere titolare di eventuale polizza già stipulata, con conseguente obbligo di produzione di documentazione attestante il pagamento dei premi per il rinnovo della copertura assicurativa in coincidenza di ogni rinnovo), che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione del servizio da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a proprio personale, a terzi e cose nello svolgimento del servizio medesimo, per un massimale non inferiore ad Euro 1.500.000,00.
Copia di detta polizza assicurativa dovrà essere consegnata, prima della sottoscrizione del presente Xxxxxxxxx, a SO.GE.M.I. S.p.A., che si riserva, in caso di inadempienza, a provvedere direttamente a tali assicurazioni con recupero dei relativi oneri.
Art. 12 - DEPOSITO CAUZIONALE
L’Appaltatore è obbligato a costituire, prima della stipulazione del presente Contratto, una garanzia fideiussoria con le modalità e gli importi di cui all’art. 113, D.Lgs. n. 163/2006.
Resta inteso che tale garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, cod. civ., nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
Tale importo sarà trattenuto dalla Stazione Appaltante
qualora, a causa di un grave inadempimento dell’Appaltatore ad una qualsiasi delle obbligazioni assunte con il presente Contratto, decida di agire per la risoluzione del Contratto anziché domandarne l’adempimento.
Tale importo sarà altresì trattenuto in misura pari ai costi sostenuti dalla Stazione Appaltante nel caso in cui quest’ultima intenda avvalersi della facoltà di sostituirsi all’Appaltatore, direttamente o affidandosi ad altra Impresa, nell’ipotesi di cui al precedente art. 10.
In tali casi, l’ammontare del deposito cauzionale sarà trattenuto anche a titolo di parziale o integrale risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell’inadempimento.
La mancata costituzione del deposito cauzionale definitivo prima della stipulazione del presente Contratto, determinerà la revoca dell’affidamento del servizio.
Il mancato reintegro del deposito cauzionale entro trenta giorni dalla sua escussione totale o parziale, costituirà grave inadempimento agli obblighi contrattuali e motivo di risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell’art. 16.
Art. 13 - PENALI
In caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore delle disposizioni del presente Contratto, di inadempienza agli obblighi contrattuali assunti, di mancata, parziale o cattiva esecuzione dei servizi previsti nel presente Contratto e, comunque, per ogni colpa, mancanza o inosservanza delle normative di legge vigenti, ritenute gravi, ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, alla Stazione Appaltante stessa sarà dovuto dall’Appaltatore, previa contestazione scritta della SO.GE.M.I. S.p.A. ed esame delle controdeduzioni formulate entro sette giorni dall’Appaltatore, una somma a titolo di penale determinata secondo le seguenti modalità:
- Euro 2.000,00 per mancato intervento dell’autoambulanza e
del soccorso per cause imputabili a negligenza, imperizia, mancata manutenzione del mezzo, assenza del personale d’equipaggio, strumentazione non funzionante, ecc.
- Euro 1.000,00 in caso di mancato trasporto verso strutture sanitarie con pronto soccorso.
- Euro 500,00 in caso di osservazioni ricevute da parte del sistema 118 relative al servizio non correttamente svolto dall’Appaltatore.
- Euro 1.000,00 per mancato rispetto della tempistica di esecuzione del servizio e della composizione dell’equipaggio definiti dall’art. 6, lettere c) e j );
- Euro 1.000,00 per inadempienze relative alla manutenzione e funzionalità dell’ambulanza anche secondo quanto previsto dall’art. 6 lettera e);
- Euro 250,00 dopo il secondo richiamo circa i ritardi relativi ai tempi di consegna dei rapporti periodici previsti dall’art. 6, lettera q);
- Euro 100,00 per inadempienze di cui all’art. 6, lettera r).
Le penali di cui sopra non saranno applicabili nell’ipotesi regolamentata all’ultimo capoverso dell’art. 16, circa l’interruzione del servizio.
Le penali non escludono il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento degli eventuali ed ulteriori maggiori danni.
In caso di mancato pagamento delle sopra richiamate sanzioni pecuniarie, entro 15 giorni dal ricevimento dell’eventuale comunicazione scritta con la quale la Stazione Appaltante dichiara la non accettabilità delle controdeduzioni fornite dall’Appaltatore, l'importo della sanzione verrà detratto dal canone o, eventualmente, dal deposito cauzionale, con obbligo in capo all’Appaltatore di integrale reintegro entro 30 giorni.
E’ stabilito che le penali che dovessero eventualmente essere applicate sono cumulabili tra loro sino ad un massimo del 10% (dieci per cento) dell’importo complessivo
contrattuale.
In caso di sanzioni comminate dall’Autorità competente alla Stazione Appaltante, la stessa si rivarrà direttamente sull’Appaltatore qualora sia dimostrata la sua carenza nel rispetto degli obblighi assunti con il presente Contratto.
Art. 14 - CESSIONE DEL CONTRATTO
Per l’Appaltatore è vietata la cessione, anche parziale, del presente Contratto.
Art. 15 - RECESSO DEL CONTRATTO
La Stazione Appaltante ha la facoltà di recedere anticipatamente dal presente Contratto, ai sensi dell’art. 1671, cod. civ., in qualunque momento e sino al termine dell’appalto. Tale facoltà sarà esercitata mediante comunicazione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, che dovrà pervenire all’Appaltatore trenta giorni prima della data indicata per la cessazione del Contratto.
In tale caso, la Stazione Appaltante riconoscerà all’Appaltatore i corrispettivi per le prestazione già effettuate. Art. 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
La risoluzione del presente Contratto, così come la sua nullità, annullabilità e rescissione è regolata dalle norme del Codice Civile, nonché dalla normativa speciale di settore.
La Stazione Appaltante si riserva inoltre il diritto, che l’Appaltatore le riconosce, di risolvere il presente Contratto anche nei seguenti casi:
- quando le modalità d’esecuzione del servizio non fossero conformi alle disposizioni di legge in materia, in particolare, ove sia prevedibile che la cattiva esecuzione del servizio possa comportare la non idoneità delle prestazioni richieste;
- al raggiungimento di penali comminate nei confronti dell’Appaltatore da parte della Stazione Appaltante per un ammontare pari ad Euro 10.000,00.
Il Contratto sarà inoltre risolto di diritto nei seguenti casi:
- motivi di interesse pubblico;
- perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi che consentono la regolare esecuzione del rapporto;
- eventuali variazioni che modifichino sostanzialmente le condizioni contrattuali originarie;
- subappalto senza preventiva autorizzazione scritta;
- gravi o reiterate violazioni delle norme di legge applicabili in materia o degli obblighi contrattuali, tali da pregiudicare la funzionalità e regolarità del servizio.
- reati accertati di cui all’art. 135, D.Lgs. n. 163/2006;
- grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo ai sensi dell’art. 136, D.Lgs. n. 163/2006;
- cessione di ramo d’azienda senza preventiva comunicazione scritta a SO.GE.M.I. S.p.A.;
- qualora non vengano rispettati, da parte dell’Appaltatore, i contratti in vigore ed in genere le norme relative al lavoro, alla sicurezza sui luoghi di lavoro, alle assicurazioni sociali, prevenzioni, etc.;
- nel caso di mancata corresponsione da parte dell’Appaltatore, di due mensilità consecutiva ai propri dipendenti;
- in caso di ripetuta o grave inosservanza delle clausole contrattuali;
- in caso di cessazione dell’attività, fallimento o altra procedura concorsuale a carico dell’Appaltatore;
- qualora il servizio venga sospeso o interrotto per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
- in qualsiasi momento dell’esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal codice civile;
- qualora si rilevino cause di decadenza, sospensione o di divieto di cui all’art. 67, X.Xxx. n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4;
Nelle ipotesi previste nel presente articolo, la Stazione Appaltante dovrà contestare per iscritto le inadempienze all’Appaltatore assegnando un termine non inferiore a 15
(quindici) giorni per le controdeduzioni. Decorso tale termine, la Stazione Appaltante adotterà i provvedimenti di competenza.
Qualora si addivenga alla risoluzione del Contratto per ragioni imputabili all’Appaltatore, la Stazione Appaltante escuterà il deposito cauzionale in misura proporzionale al servizio non prestato, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni derivanti dalle maggiori spese a carico della Stazione Appaltante per il rimanente periodo contrattuale, nonché di ogni altro danno diretto ed indiretto.
La Stazione Appaltante non riconoscerà all’Appaltatore alcun compenso per mancanza di profitto che potesse derivare a seguito della risoluzione del Contratto per colpa dell’Appaltatore stesso.
Le Parti qui congiuntamente convengono e stabiliscono che l’Appaltatore non potrà in alcun modo essere ritenuto responsabile di eventuali inadempimenti contrattuali nel caso in cui l’autoambulanza, a seguito di intervento eseguito a favore di un soggetto infortunato o colto da un malore che abbia richiesto il trasporto presso un Pronto Soccorso, non abbia avuto il permesso di allontanarsi fino alla decisione dei medici per l’eventuale ricovero o dimissione e, conseguentemente, non sia stata in condizione di intervenire nel caso in cui, nel frattempo, si fosse reso necessario altro intervento di soccorso.
Art. 17 – INTERRUZIONE DEL SERVIZIO
Qualora le prestazioni dovute dall’Appaltatore non potessero essere svolte, sia totalmente sia in parte e solo per cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà delle Parti contraenti o per situazione di cui all’ultimo capoverso del precedente art. 16, la Stazione Appaltante ha piena facoltà di sostituirsi direttamente o a mezzo di altre Imprese in ogni momento all'Appaltatore, con addebito dei costi a quest'ultimo.
Art. 18 - DOMICILIO DELL’APPALTATORE
A tutti gli effetti del presente Contratto e del Capitolato Speciale d’Appalto, compresa la notificazione degli atti anche esecutivi e ai fini della competenza giudiziaria, l’Appaltatore dichiara di eleggere il proprio domicilio presso la sede legale di .
Art. 19 - PRIVACY E RISERVATEZZA
L’Appaltatore, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, autorizza la Stazione Appaltante al trattamento dei propri dati personali per l’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente Contratto.
Art. 20 – D.LGS. N. 231/2001
L’Appaltatore dichiara di conoscere il contenuto del D.Lgs. n. 231/2001, il Modello di organizzazione, gestione e controllo di SO.GE.M.I. S.p.A. ed il Codice Etico, che ne costituisce parte integrante, approvati dal Consiglio di Amministrazione della Stazione Appaltante in data 13 aprile 2010 e si impegna a tenere un comportamento conforme alle previsioni in essi contenute.
L’Appaltatore dichiara inoltre di essere a conoscenza della circostanza per cui il rispetto di tali previsioni è un elemento essenziale dell’organizzazione aziendale di SO.GE.M.I.
S.p.A. e della volontà di quest’ultima di sottoscrivere il presente Contratto.
L’inosservanza da parte dell’Appaltatore di una qualsiasi delle previsioni del predetto Modello e del Codice Etico costituisce un grave inadempimento degli obblighi di cui al presente Contratto e legittima SO.GE.M.I. S.p.A. a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456, cod. civ., fatto salvo il risarcimento di ogni danno eventualmente procurato.
Art. 21 - SPESE DIPENDENTI DAL CONTRATTO E DALLA SUA ESECUZIONE
S’intendono a carico dell’Appaltatore tutte le spese e le tasse
che riguardano, ad ogni e qualsiasi titolo o rapporto, il Contratto o l’oggetto dello stesso, fatta eccezione per ogni altra imposta che per legge fosse intesa a carico della Stazione Appaltante.
Dette spese, preventivamente comunicate per iscritto, saranno fatturate all’Appaltatore dalla Stazione Appaltante, a registrazione avvenuta.
Art. 22 - FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia relativa alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente Contratto, le Parti convengono la competenza esclusiva del Foro di Milano.
Art. 23 - RINVIO
Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Contratto, si rinvia alla normativa del Codice Civile ed alla Legislazione speciale in materia.
Milano,
La Stazione Appaltante L’Appaltatore
Il sottoscritto Xxxxxxxxxxx dà esplicito atto di avere attentamente letto, accettato ed approvato uno per uno, nessuno escluso, tutti gli articoli del presente Contratto, nonché tutti i patti, le norme e prescrizioni contenute nei documenti che costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto stesso.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 e ss., cod. civ. l’Appaltatore approva le seguenti clausole del Contratto: art.
3 (Durata del Contratto), art. 4 (Importo dell’appalto e modalità di pagamento), art. 6 (Obblighi e Doveri dell’Appaltatore), art. 7 (Responsabilità dell’Appaltatore), art. 12 (Deposito cauzionale); art. 13 (Penali), art. 14 (Cessione del Contratto), art. 15 (Recesso del Contratto), art. 16 (Risoluzione del Contratto), art. 17 (Interruzione del servizio), art. 20 (D.Lgs. n. 231/2001), art. 22 (Foro competente).
Milano,
L’Appaltatore