INTERVENTO URGENTE PER ABBATTIMENTO ALBERI DI ALTO FUSTO NEL TERRITORIO COMUNALE
COMUNE DI CASCINA
MACROSTRUTTURA LAVORI PUBBLICI – TUTELA AMBIENTALE
Servizio Manutenzioni e Protezione Civile
INTERVENTO URGENTE PER ABBATTIMENTO ALBERI DI ALTO FUSTO NEL TERRITORIO COMUNALE
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* CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO *
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Art. 1
OGGETTO DELL’APPALTO
L'appalto comprende l’insieme dei lavori necessari per l’abbattimento e/o la potatura di alberi situati in strade e giardini del Comune di Cascina ovvero abbattimento di:
1. Platani di Viale Comaschi, posti nel tratto fra via Cei e Piazza Santi Innocenzo e Fiorentino, abbattimento di n. 7 alberi ed estirpazione ceppaie.
2. Pini posti in Viale Due Giugno, area a verde sul lato est in prossimità dell’incrocio con via Tosco Romagnola, abbattimento di n. 1 alberi.
3. Olmi posti in xxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x. 0 xxxxxx.
4. Platano xxxxxx Xxxxxxxxx X. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x. 0 alberi ed estirpazione ceppaie.
5. Pino piazza della chiesa di X. Xxxxxxxxx abbattimento di n. 1 alberi ed estirpazione ceppaie.
6. Pini area verde Xxx Xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx x. 0 xxxxxx.
7. Palma giardino via Comaschi, abbattimento di n. 1 albero ed estirpazione ceppaie.
Potatura di alleggerimento di chioma di albero:
8. Pini area verde Via Buozzi, potatura di n. 9 alberi.
9. Pini posti in Viale Due Giugno, area a verde sul lato est in prossimità dell’incrocio con via Tosco Romagnola, potatura di n. 5 alber1.
I lavori dovranno essere eseguiti nel rispetto dei Criteri Ambientali Minimi previsti nel presente progetto.
Lo smaltimento dei materiali di risulta derivanti dalla potatura, dovrà essere effettuato secondo normativa vigente oltre che nel rispetto delle indicazioni riportate nel verbale di accertamento/autorizzazione per interventi su piante di platano rilasciato dal Servizio Fitosanitario della Regione Toscana.
Art. 2
AMMONTARE DELL’APPALTO
L’importo complessivo dell’appalto ammonterà a euro 18.000,00 comprensivo di oneri sicurezza ed oneri fiscali, come risulta dal seguente quadro economico:
importo totale dei lavori | € 22.354,60 | |
costi sicurezza | € 826,92 | |
incarico coordinatore sicurezza | € 1.500,00 | |
IVA | 22% | € 5.099,93 |
SPESE art. 113 D. Leg. 113/2006 | 2% | € 463,63 |
centrale di committenza | 0,20% | € 44,71 |
TOT. LAVORI E SPESE € 30.289,79
Art.3
DISTRIBUZIONE DEGLI IMPORTI
Con riferimento agli importi per lavori a misura e per lavori ed oneri compensati a corpo, compresi nell'appalto, la distribuzione relativa alle varie categorie di lavoro da realizzare risulta riassunta nel seguente prospetto:
- Abbattimenti € 11963,04
- Potature € 5243,56
- Sovrapprezzi, smaltimenti € 5148,00
Le cifre del precedente quadro, che indicano gli importi presuntivi delle diverse categorie di lavori a forfait ed a misura, potranno variare tanto in più quanto in meno per effetto di variazioni nelle rispettive quantità a seguito di modifiche che l'Appaltante riterrà necessario apportare nei limiti e con le prescrizioni del presente capitolato.
Art.4
FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE
La forma e le principali dimensioni delle opere che formano oggetto dell'appalto risultano dai disegni e dalle specifiche tecniche relative agli impianti, alle strutture e dagli articoli di elenco in genere allegati al contratto di cui formano parte integrante salvo quanto verrà meglio precisato all'atto esecutivo dalla direzione lavori.
Art.5
INVARIABILITA' DEL PREZZO - ELENCO PREZZI
Il prezzo contrattualmente convenuto è invariabile e comprende tutte le opere, i lavori ed ogni altro onere, anche se non previsti dal contratto e dal presente capitolato, necessari a dare compiute a regola d'arte le opere appaltate e ogni singola componente delle medesime.
I prezzi unitari e globali in base ai quali saranno pagati i lavori appaltati risultano dall' Elenco prezzi allegato al contratto e comprendono:
a) Materiali: tutte le spese per la fornitura, trasporti, imposte, perdite, nessuna eccettuata, per darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto del lavoro.
b) Operai e mezzi d'opera: tutte le spese per fornire operai, attrezzi e macchinari idonei allo svolgimento dell'opera nel rispetto della normativa vigente in materia assicurativa, antinfortunistica e del lavoro.
c) Lavori: le spese per la completa esecuzione di tutte le categorie di lavoro, impianti ed accessori compresi nell'opera.
I prezzi stabiliti dal contratto ed eventualmente indicati nel presente capitolato, si intendono accettati dall'Appaltatore e sono comprensivi di tutte le opere necessarie per il compimento del lavoro ed invariabili per tutta la durata dell'appalto.
Non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il primo comma dell'art. 1664 del Codice civile.
Il prezzo indicato nel precedente articolo 2 deve essere considerato, per le opere pubbliche, un prezzo chiuso, al netto del ribasso d'asta, e può essere aumentato di una percentuale (fissata annualmente dal Ministro dei lavori pubblici) da applicarsi solo nel caso che la differenza tra il tasso d'inflazione reale e il tasso d'inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2%; tale applicazione riguarderà soltanto la parte dei lavori ancora da eseguire.
Art.6
LAVORI IN ECONOMIA
Gli eventuali lavori in economia che dovessero rendersi indispensabili per l'esecuzione di opere in corso d'opera possono essere autorizzati ed eseguiti solo nei limiti impartiti, con ordine di servizio, dalla direzione lavori e verranno rimborsati sulla base dell'Elenco Prezzi allegato al contratto, in mancanza, dell'elenco prezzi in uso presso la Stazione Appaltante alla data di esecuzione dei lavori.
La liquidazione dei lavori in economia ed a misura è condizionata alla presentazione di appositi fogli di registrazione, giornalmente rilasciati dalla direzione lavori, con l'indicazione delle lavorazioni eseguite.
Art.7
NUOVI PREZZI
Qualora, relativamente alle varianti ed ai lavori in economia che si rendessero necessari in corso d'opera, sia richiesta la formulazione di prezzi non contemplati dall'Elenco prezzi allegato, la direzione dei lavori procederà alla definizione dei nuovi prezzi sulla base di prezzari ufficiali di riferimento, di criteri comparativi riferiti ai prezzi di contratto oppure redigendo una dettagliata analisi dei nuovi prezzi da formulare con apposito verbale e formale accettazione espressa dall'Appaltatore nelle forme previste.
L'accettazione dell'Appaltatore dovrà essere preceduta da formale accettazione dei nuovi prezzi espressa anche dall'Appaltante.
Sulla base delle suddette approvazioni dei nuovi prezzi la direzione dei lavori procederà alla contabilizzazione dei lavori eseguiti.
Art.8
CONDIZIONI DELL'APPALTO
Nell'accettare i lavori oggetto del contratto ed indicati dal presente capitolato l'Appaltatore dichiara:
a) di aver preso conoscenza delle opere da eseguire, di aver visitato la località interessata dai lavori e di averne accertato le condizioni di viabilità e di accesso, nonché gli impianti che la riguardano;
b) di aver valutato, nell'offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo dei materiali, della mano d'opera, dei noli e dei trasporti.
c) di aver preso visione dl piano di cui al D.Lgs n° 81/08 e di averlo ritenuto corrispondente alla propria organizzazione e di essere in grado di garantire i requisiti minimi di sicurezza previsti nel piano stesso.
e) di dichiarare che l’appalto è regolato dalle disposizioni di cui al D. Lg. 18 aprile 2016 n. 50, dal regolamento di esecuzione relativo e dalle altre disposizioni inerenti la esecuzione dei lavori pubblici.
L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile (e non escluse da altre norme del presente capitolato) o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto.
Con l'accettazione dei lavori l'Appaltatore dichiara di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione degli stessi secondo le migliori norme e sistemi costruttivi.
Art.9
VARIAZIONI DEI LAVORI
L'Appaltante si riserva l'insindacabile facoltà di introdurre nelle opere oggetto del contratto, nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente per le opere pubbliche, le opportune varianti rese necessarie esclusivamente nei casi previsti dall’art. 106 D. Lg. 18 aprile 2016 n. 50.
Le eventuali sospensioni lavori disposte per permettere la relazione della perizia di variante avranno termine a far data dall’approvazione della perizia di variante da parte del RUP.
Da tale approvazione verrà data comunicazione in forma scritta dai DL congiuntamente alla comunicazione per la riconsegna dei lavori.
Qualora l’esecutore non si presenti nel giorno stabilito, il direttore dei lavori fissa una nuova data. La decorrenza dl termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal direttore dei lavori, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.
Art.10
ECCEZIONI DELL'APPALTATORE
Nel caso che l'Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla direzione lavori siano difformi dai patti contrattuali, o che le modalità esecutive comportino oneri più gravosi di quelli previsti dal presente capitolato, tali da richiedere la formazione di un nuovo prezzo o speciale compenso, dovrà, a pena di decadenza, formulare le proprie eccezioni e riserve nei tempi e modi previsti.
Art.11
CAUZIONE DEFINITIVA
Al momento della stipulazione del contratto, l'Appaltatore deve prestare una garanzia fidejussoria nella misura del 10 % dell'importo contrattuale; nel caso di ribasso d'asta superiore al 20% la garanzia fidejussoria dovrà essere aumentata di tanti punti 2 percentuali eccedenti al 10%; la mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione presentata in sede di offerta da parte dell'Appaltante. Art. 103 D. Lg. 18 aprile 2016 n. 50
La suddetta garanzia dovrà essere prestata con le modalità di cui all’Art. 93 del D. Lg. 18 aprile 2016 n. 50
La suddetta garanzia copre l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento di danni derivato dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché del rimborso delle somme che l'Appaltante avesse eventualmente pagato in più durante l'appalto in confronto del credito dell'Appaltatore, risultante dalla liquidazione finale, salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.
L'Appaltante ha il diritto di valersi di propria autorità della garanzia per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale.
L'Appaltatore è obbligato a reintegrare la garanzia di cui l'Appaltante abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.
La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80% dell’iniziale importo garantito. L’ammontare residuo della cauzione definitiva deve deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato
In assenza di tali requisiti, la garanzia definitiva verrà trattenuta dall'Appaltante fino all'adempimento delle condizioni suddette.
L'Appaltatore è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa per tutti i rischi di esecuzione derivanti da qualsiasi causa, salvo quelli legati ad errori di progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. C. 7 art. 103 D. Lg. 18 aprile 2016 n. 50
Art.12 SUBAPPALTO
Per il subappalto si applicano per intero le vigenti normative per i lavori pubblici ed in particolare le disposizioni degli art. 105 D. Lg. 18 aprile 2016 n. 50 e della LRT n°38/2007 e xx.xx. e ii.
Il divieto di subappalto è esteso anche a qualunque tipo di prestazione di mano d'opera. Art.13
CONSEGNA DEI LAVORI
Nel giorno fissato le parti si troveranno sul luogo di esecuzione dei lavori per fare, ove occorre, il tracciamento delle opere da eseguire secondo i piani, i profili e disegni relativi.
Le spese relative alla consegna dei lavori sono a carico dell'Appaltatore.
La consegna dovrà risultare da un verbale redatto in contradittorio tra le parti e dalla data di esso decorre il termine utile per il compimento delle opere.
Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito l'Appaltante assegnerà un termine perentorio decorso il quale il contratto si intende risoluto di diritto. In tal caso l'Appaltante procederà all'incameramento della cauzione fatto salvo, comunque, il risarcimento del maggior danno.
Il Responsabile del procedimento autorizza il direttore dei lavori alla consegna dei lavori dopo che il contratto è divenuto efficace. Il responsabile del procedimento autorizza, altresì, il direttore dei lavori alla consegna dei lavori subito dopo che l’aggiudicazione definitiva è diventa efficace.
Art.14
IMPIANTO DEL CANTIERE E PROGRAMMA DEI LAVORI
L'Appaltatore dovrà provvedere entro 7 giorni dalla data di consegna, all'impianto del cantiere.
Entro 10 giorni dalla data di consegna l'Appaltatore dovrà, inoltre, presentare alla direzione lavori un programma di sviluppo esecutivo dei lavori al quale attenersi durante tutto lo svolgimento dell'opera.
In mancanza di tale programma l'Appaltatore sarà tenuto ad eseguire le varie fasi di lavoro secondo l'ordine temporale stabilito dalla direzione lavori senza che ciò costituisca motivo per richiedere risarcimenti o indennizzi.
In presenza di particolari esigenze l'Appaltante si riserva, comunque, la facoltà di apportare modifiche al programma predisposto dall'Appaltatore. In tal caso, qualora la modifica così disposta comporti un maggior onere per l'Appaltatore, questi avrà diritto ad un equo compenso.
Entro 15 giorni dovrà dare effettivo inizio ai lavori.
Art.15
DIREZIONE LAVORI
L'Appaltante provvederà, secondo quanto fissato dalla normativa vigente, alla nomina di un direttore dei lavori il quale prenderà l'iniziativa di ogni disposizione necessaria, affinché i lavori, a cui è predisposto, siano eseguiti in piena conformità con i relativi progetti, con le conseguenti specifiche tecniche e con i contratti.
Il direttore dei lavori impartirà, direttamente o tramite personale di propria fiducia, le necessarie disposizioni anche a mezzo di ordini di servizio da redigere in duplice originale e da comunicare all'Appaltatore anche mediante registrazione nel Giornale dei lavori.
Art.16
SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI
Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche od altre simili circostanze speciali impedissero in via temporanea il procedere dei lavori, la direzione lavori, d'ufficio o su segnalazione dell'Appaltatore, potrà ordinare la sospensione dei lavori disponendone la ripresa quando siano cessate le ragioni che determinarono la sospensione.
Fuori dei casi previsti dal precedente comma la direzione lavori potrà, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dei lavori per un periodo di tempo che, in una sola volta, o nel complesso se a più riprese, non superi un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi e mai per più di sei mesi complessivi.
Nel caso la sospensione avesse durata più lunga, l'Appaltatore potrà richiedere lo scioglimento del contratto ed il rimborso dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.
Per la sospensione disposta nei casi, modi e termini indicati dal primo e secondo comma del presente articolo, non spetterà all'Appaltatore alcun compenso o indennizzo.
In ogni caso la durata della sospensione non sarà calcolata nel termine fissato nel contratto per l'ultimazione dei lavori. Art.17
VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI
Non appena avvenuta l'ultimazione dei lavori, l'Appaltatore informerà per iscritto la direzione lavori che, previo adeguato preavviso, provvederà alle necessarie operazioni in contraddittorio redigendo, per le opere riscontrate come regolarmente eseguite, l'apposito verbale.
Art.18
ULTIMAZIONE DEI LAVORI E PENALE
Il tempo utile per consegnare ultimati tutti i lavori in appalto, ivi comprese eventuali opere di finitura e impianti, resta fissato in giorni 30 (TRENTA) consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna o dell'ultimo verbale di consegna in caso di consegna parziale.
L'Appaltatore, per il tempo impiegato nell'esecuzione dei lavori oltre il termine contrattuale, salvo il caso di ritardo a lui non imputabile, dovrà rimborsare all'Appaltante le relative spese di assistenza e sottostare ad una penale pecuniaria stabilita nella misura di uno per mille dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.
L'ammontare delle spese di assistenza e della penale verrà dedotto dall'importo contrattualmente fissato ancora dovuto oppure sarà trattenuto sulla cauzione.
Art.19 PROROGHE
L'Appaltatore, qualora per cause ad esso non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, potrà chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, saranno concesse dall'Appaltante purché le domande pervengano, pena la decadenza, prima della data fissata per l'ultimazione dei lavori.
La concessione della proroga non pregiudica i diritti che possono competere all'Appaltatore qualora la maggior durata dei lavori sia imputabile all'Appaltante.
Art.20
DANNI DI FORZA MAGGIORE
Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili o eccezionali e per i quali l'Appaltatore non abbia trascurato le ordinarie precauzioni.
L'Appaltatore è tenuto a prendere tempestivamente tutte le misure preventive atte ad evitare tali danni o provvedere alla loro immediata eliminazione.
Nessun compenso sarà dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza dell'Appaltatore o dei suoi dipendenti; resteranno inoltre a totale carico dell'Appaltatore i danni subiti dalle opere provvisionali, dalle opere non ancora misurate o ufficialmente riconosciute, nonché i danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili o di ponti di servizio e, in generale, di quant'altro occorra all'esecuzione piena e perfetta dei lavori. Questi danni dovranno essere denunciati immediatamente ed in nessun caso, sotto pena di decadenza, oltre i cinque giorni dalla data dell'avvenimento.
L'Appaltatore non potrà, sotto nessun pretesto, sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato fino all'esecuzione dell'accertamento dei fatti.
Il compenso per quanto riguarda i danni alle opere, è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto.
Art. 23
MISURAZIONE DEI LAVORI
La direzione lavori potrà procedere in qualunque momento all'accertamento e misurazione delle opere compiute; ove l'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contradittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale gli verranno addebitati i maggiori oneri per conseguenza sostenuti.
In tal caso, inoltre, l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento.
Art. 24
CONTABILITA’ DEI LAVORI
La contabilità sarà redatta in forma semplificata secondo quanto previsto dall’art. 210 del DPR 5 ottobre 2010 n.
207
La tenuta di tali documenti dovrà avvenire secondo le disposizioni vigenti all'atto dell'aggiudicazione dell'appalto.
Art. 26
PAGAMENTI IN ACCONTO
Il pagamento verrà effettuato in unica soluzione successivamente all’accertamento della regolare esecuzione delle opere da parte della D.L. previo accertamento dell’adempimento dell’Appaltatore degli obblighi contributivi e assicurativi.
All’appaltatore spettano gli interessi per ritardata emissione o ritardato pagamento dei lavori eseguiti secondo quanto previsto dal Cap. generale di appalto per le oo.pp. Queste prescrizioni si applicano soltanto alle opere regolarmente eseguite ed autorizzate.
La contabilizzazione delle opere a misura sarà fatta in base alle quantità dei lavori eseguiti applicando l'Elenco Prezzi contrattuale.
I lavori eseguiti in economia verranno computati in base a rapporti o liste settimanali ed aggiunti alla contabilità generale dell'opera.
Art. 27 ANTICIPAZIONI
Non è prevista concessione alcuna di anticipazione per nessun motivo.
Art. 28
ONERI DELL'APPALTATORE
Sono a carico dell'Appaltatore i seguenti oneri e prescrizioni:
- la formazione del cantiere e l'esecuzione di tutte le opere di recinzione e protezione;
- l'installazione delle attrezzature ed impianti necessari al normale svolgimento dei lavori;
- l'approntamento di tutte le opere provvisorie e schermature di protezione;
- la sistemazione delle strade e dei collegamenti esterni ed interni;
- la completa applicazione della normativa antinfortunistica vigente;
- il rispetto e l'applicazione integrale di tutta la normativa e degli adempimenti previsti dal contratto collettivo nazionale del lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali, edili ed affini e negli accordi locali integrativi del contratto stesso in vigore al momento dell'esecuzione dei lavori;
- la vigilanza e guardiania del cantiere sia diurna che notturna e la custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi d'opera;
- la stipula di una polizza R.C.T. con estensione, sulla normale copertura, per eventuali danni ai materiali, locali ed opere attigue al cantiere e per quelli subiti dall'Appaltante e dai suoi dipendenti;
- la pulizia del cantiere;
- la fornitura locali uso ufficio per la direzione lavori;
- la fornitura di tutti i mezzi di trasporto, attrezzi e mezzi d'opera necessari all'esecuzione dei lavori e all'approntamento del cantiere;
- le spese per gli allacciamenti provvisori e relativi contributi e diritti dei servizi di acqua, elettricità, gas, telefono e fognature per l'esecuzione dei lavori ed il funzionamento del cantiere, incluse le spese di utenza dei suddetti servizi;
- la preparazione della progettazione esecutiva di cantiere di opere od impianti presenti nell'appalto, da sottoporre alla preventiva approvazione della direzione lavori;
- la compilazione dei disegni esecutivi e calcoli degli impianti e delle strutture, come effettivamente eseguiti, da consegnare all'Appaltante in copia riproducibile a fine lavori;
- tutti gli adempimenti, escluse le spese, nei confronti delle Autorità Amministrative, Enti ed Associazioni aventi il compito di esercitare controlli di qualsiasi genere e di rilasciare licenze di esercizio quali: VV.F., Società Concessionarie di Pubblici Servizi, AGES, E.N.E.L., Telecom, Comune, Provincia, Regione,USL, etc. compreso l'espletamento di qualsiasi pratica per la richiesta delle autorizzazioni di competenza dei suddetti Enti e per il coordinamento delle visite o controlli eventualmente disposti dagli stessi;
- il risarcimento di eventuali danni arrecati a proprietà pubbliche, private o persone, durante lo svolgimento dei lavori;
- l'assunzione, per tutta la durata dei lavori, di un direttore di cantiere nella persona di un tecnico professionalmente abilitato, regolarmente iscritto all'albo di categoria e di competenza professionale adeguata ai lavori da eseguire
il nominativo ed il domicilio di tale tecnico dovranno essere comunicati, prima dell'inizio dell'opera, all'Appaltante che potrà richiedere in qualunque momento la sostituzione senza che ciò possa costituire titolo per avanzare richieste di compensi.
- la predisposizione di almeno due cartelli da esporre contenenti le indicazioni secondo dicitura fornita dalla Diez.
Lavori e la loro affissione in luogo concordato.
Art. 29
PERSONALE DELL'APPALTATORE
Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza dei lavori da eseguire e dei termini di consegna stabiliti o concordati con la direzione lavori.
L'Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi.
Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare:
- i regolamenti in vigore in cantiere;
- le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere. L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile,
dei danni che, per effetto dell'inosservanza stessa, dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.
Art. 30
LAVORO NOTTURNO E FESTIVO
Nell'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro e nel caso di ritardi tali da non garantire il rispetto dei termini contrattuali, la direzione lavori potrà ordinare la continuazione delle opere oltre gli orari fissati e nei giorni festivi; in tal caso l'Appaltatore potrà richiedere la corresponsione delle sole tariffe per la mano d'opera previste dalla normativa vigente per queste situazioni.
Art. 31
RESPONSABILITA’ DELL'APPALTATORE
L'esecuzione dell'appalto è soggetta, quando non sia in contrasto con le condizioni stabilite dal presente capitolato e dal contratto, all'osservanza della normativa vigente in materia incluse le norme emanate dal C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.I. ed i testi citati nel presente capitolato.
L'Appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformità a quanto prescritto, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento, dei danni direttamente o indirettamente causati durante lo svolgimento dell'appalto.
Le disposizioni impartite dalla direzione lavori, la presenza nei cantieri del personale di assistenza e sorveglianza, l'approvazione dei tipi, procedimenti e dimensionamenti strutturali e qualunque altro intervento, devono intendersi esclusivamente connessi con la migliore tutela dell'Appaltante e non diminuiscono la responsabilità dell'Appaltatore, che sussiste in modo assoluto ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo.
Nel caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore delle disposizioni di cui al primo comma, la direzione lavori, a suo insindacabile giudizio, potrà, previa diffida a mettersi in regola, sospendere i lavori restando l'Appaltatore tenuto a risarcire i danni direttamente o indirettamente derivati all'Appaltante in conseguenza della sospensione.
Art. 32
PROPRIETA’ DEGLI OGGETTI RITROVATI
L'Appaltante, salvo le competenze ed i diritti sanciti dalla normativa vigente a favore dello Stato, si riserva la proprietà di tutti gli oggetti di interesse storico-archeologico ritrovati nel corso dei lavori.
Il rinvenimento di tali oggetti dovrà essere immediatamente segnalato alla direzione lavori; l'Appaltatore sarà direttamente responsabile della eventuale rimozione o danneggiamento dei reperti interrompendo, se necessario, i lavori in corso.
La temporanea interruzione delle opere potrà essere formalizzata dalla direzione lavori e considerata fra le cause di forza maggiore previste dal Capitolato Generale.
Art. 33 CRE
Al termine dei lavori si procederà con le operazioni della verifica di conformità che dovranno, in ogni caso, essere effettuate nei tempi e nei modi previsti dall’art. 102 c2 D. Lg. 18 aprile 2016 n. 50
Art. 34
ANTICIPATA CONSEGNA DELLE OPERE
Avvenuta l'ultimazione dei lavori l'Appaltante potrà prendere immediatamente in consegna le opere eseguite senza che ciò costituisca rinuncia al collaudo o accettazione delle opere stesse.
In caso di anticipata consegna delle opere l'Appaltante si assume la responsabilità della custodia, della manutenzione e della conservazione delle opere stesse restando comunque a carico dell'Appaltatore gli interventi conseguenti a difetti di costruzione.
Art. 35 GARANZIE
Salvo il disposto dell'art. 1669 del Cod. civ. e le eventuali prescrizioni del presente capitolato per lavori particolari, l'Appaltatore si impegna a garantire l'Appaltante per la durata di un anno dalla data del verbale di verifica di conformità
per i vizi e difetti, di qualsiasi grado e natura, che diminuiscono l'uso e l'efficienza dell'opera e che non si siano precedentemente manifestati.
Per lo stesso periodo l'Appaltatore si obbliga a riparare tempestivamente tutti i guasti e le imperfezioni che si manifestino negli impianti e nelle opere per difetto di materiali o per difetto di montaggio, restando a suo carico tutte le spese sostenute per le suddette riparazioni (fornitura dei materiali, installazioni, verifiche, mano d'opera, viaggi e trasferte del personale).
Per tutti i materiali e le apparecchiature alle quali le case produttrici forniranno garanzie superiori ad un anno, queste verranno trasferite all'Appaltante.
L'Appaltatore è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
Art. 36 CONTROVERSIE
La esecuzione e la condotta del servizio è disciplinata in via principale dalle norme del DPR n°207/2010 e dal D.M. ll.PP. n° 145/2000. Per la definizione delle controversie si applicano le disposizioni di cui nel Titolo I Parte VI del D. Lg. 18 aprile 2016 n. 50
Art. 37
OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI DOCUMENTI CONTRATTUALI
Costituisce parte integrante del presente contratto l'offerta presentata dall'appaltatore.
Salvo quanto previsto dal presente capitolato e dal contratto, l'esecuzione dell'opera in oggetto è disciplinata da tutte le disposizioni vigenti in materia.
Le parti si impegnano comunque all'osservanza:
a) delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti alla data di esecuzione dei lavori;
b) delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti nella Regione, Provincia e Comune in cui si esegue l'appalto;
c) delle norme tecniche e decreti di applicazione;
d) delle leggi e normative sulla sicurezza, tutela dei lavoratori, prevenzione infortuni ed incendi;
e) di tutta la normativa tecnica vigente e di quella citata dal presente capitolato (nonché delle norme C.N.R., C.E.I, U.N.I. ed altre specifiche europee espressamente adottate);
f) dell'Elenco Prezzi;
g) dei disegni di progetto.
h) delle specifiche tecniche degli impianti elettrici, termomeccanici, telefonici e telematici e delle opere strutturali facenti parte del progetto dell’opera..
Resta tuttavia stabilito che la direzione dei lavori potrà fornire in qualsiasi momento, durante il corso dei lavori, disegni, specifiche e particolari relativi alle opere da svolgere, anche se non espressamente citati nel presente capitolato.
Art. 38
VALUTAZIONE DEI LAVORI - CONDIZIONI GENERALI
Nei prezzi contrattuali sono compresi tutti gli oneri ed obblighi richiamati nel presente capitolato, nelle specifivhe tecniche degli impianti e delle opere e negli altri atti contrattuali che l'Appaltatore dovrà sostenere per l'esecuzione di tutta l'opera e delle sue parti nei tempi e modi prescritti.
L'esecuzione dell'opera indicata dovrà, comunque, avvenire nella completa applicazione della disciplina vigente relativa alla materia, includendo tutte le fasi contrattuali, di progettazione, di messa in opera, di preve nzione infortuni e tutela dei lavoratori, di sicurezza, etc. includendo qualunque altro aspetto normativo necessario al completamento dei lavori nel rispetto delle specifiche generali e particolari già citate.
I prezzi contrattualmente definiti sono accettati dall'Appaltatore nella più completa ed approfondita conoscenza delle quantità e del tipo di lavoro da svolgere rinunciando a qualunque altra pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza dei fatti di natura geologica, tecnica, realizzativa o normativa legati all'esecuzione dei lavori.
Il prezzo previsto per tutte le forniture di materiali e di impianti è comprensivo, inoltre, dell'onere per l'eventuale posa in periodi diversi di tempo, qualunque possa essere l'ordine di arrivo in cantiere dei materiali forniti dall'Appaltatore.
Queste norme si applicano per tutti i lavori indicati dal presente capitolato (eseguiti in economia, a misura, a forfait, etc.) e che saranno, comunque, verificati in contradittorio con l'Appaltatore; si richiama espressamente, in tal senso, l'applicazione dell'Elenco Prezzi indicato dai documenti che disciplinano l'appalto. INTENDENDO CHE OGNI LAVORAZIONE SI INTENDE COMPIUTA, FINITA E FUNZIONANTE A REGOLA D’ARTE, COMPRENSIVA DI OGNI ONERE COMUNQUE RICHIESTO ANCHE QUANTO Ciò NON SIA PERFETTAMENTE DESCRITTO O ESPRESSAMENTE RICHIAMATO NELL’ARTICOLO STESSO.
Art. 39
RIFERIMENTI NORMATIVI
Il presente capitolato speciale, anche quando non espressamente richiamate, fa riferimento alle seguenti normative:
• decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50
• Legge Xxxxxxxxx (Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xx 00 del 13 luglio 2007 – norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro)
• Legge n. 2248 del 1865 (legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F); come modificato dal DPR 207/2010 rimanendo in vigore negli’artt. dal 1 al 318, dal 366 al 381;
• Decreto X.xx n° 81 del 9/04/2008 Attuazione dell'articolo 1 della legge n. 123 del 2007, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
• Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 D.P.R. 5/10/2010 n° 207;
• Capitolato generale d’appalto (decreto ministeriale - lavori pubblici - 19 aprile 2000, n. 145); come modificato dal DPR 207/2010 per la parte ancora in vigore
Cascina maggio 2016
L’Istruttore Tecnico Pe. Ind.X. Xxxxxxx
Il Responsabile Servizio Autonomo Lavori Pubblici e Tutela Ambientale Arch. Xxxxx Xxxx