COMUNE DI FIANO ROMANO
COMUNE DI FIANO ROMANO
Città Metropolitana di Roma Capitale
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA STATALE E PARITARIA, LA SCUOLA PRIMARIA E LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI FIANO ROMANO - CIG 9166088F17 - CUI 01460220583202100001.
INDICE
CAPO I – CARATTERISTICHE DELL’APPALTO 3
Art. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO 3
Art. 2 - STANDARD MINIMI DI QUALITA’ E ULTERIORI SPECIFICHE DEL SERVIZIO 3
Art. 3 - DURATA DELL’APPALTO 7
Art. 4 - VALORE DELL’APPALTO 7
Art. 5 - VARIAZIONE DEL CORRISPETTIVO 8
CAPO II – CONTRATTO D’APPALTO 8
Art. 6 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 8
Art. 7 - DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO 9
Art. 8 - SPESE A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO 9
Art. 9 - CAUZIONE DEFINITIVA 10
Art. 10 - CONTRATTI AGGIUNTIVI 10
Art. 11 - RINNOVO 10
CAPO III – ESECUZIONE DEL CONTRATTO 10
Art. 12 - INIZIO DELL'ESECUZIONE 11
Art. 13 - LUOGO DI ESECUZIONE E TERMINI 11
Art. 14 - OBBLIGHI GENERALI DELL’APPALTATORE 11
Art. 15 - ORARI E CALENDARIO DEL SERVIZIO 14
Art. 16 - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO 14
Art. 17 - ONERI OBBLIGHI E COMPORTAMENTO DEL PERSONALE 14
Art. 18 - OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI LAVORO E SICUREZZA 15
Art. 19 - CONTROLLI E VIGILANZA IN CORSO DI ESECUZIONE 17
Art. 20 - RICHIAMI E DIFFIDE IN CORSO DI ESECUZIONE 17
Art. 22 - DANNI E RESPONSABILITA’ 18
Art. 23 - AUMENTI CONTRATTUALI 19
Art. 24 - PENALITA’: FATTISPECIE E IMPORTI 19
Art. 25 - PENALITA’ - MODALITA’ DI APPLICAZIONE 21
CAPO VI – PAGAMENTI ALL’IMPRESA 21
Art. 26 - CORRISPETTIVO - PAGAMENTI 21
Art. 27 - SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI 22
CAPO V – CESSIONI – MODIFICHE DELLA RAGIONE SOCIALE 22
Art. 28 - CESSIONE DEL CONTRATTO 22
Art. 29 - CESSIONE DELL'AZIENDA 23
Art. 30 - CESSIONE DEL CREDITO 23
Art. 31 - MODIFICHE DELLA XXXXXXX XXXXXXX 00
XXXX XX – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 24
Art. 32 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 24
Art. 33 - MODALITÀ DEL PROVVEDIMENTO DI RISOLUZIONE 25
Art. 34 - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE: L'ESECUZIONE D'UFFICIO 25
CAPO VII – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 25
Art. 35 - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 25
Art. 36 - ESCLUSIONE DELL'ARBITRATO 26
CAPO VIII – NORME FINALI 26
Art. 37 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 26
CAPO I – CARATTERISTICHE DELL’APPALTO
1. L’appalto ha per oggetto l’espletamento, per i periodi indicati al successivo art. 3, del servizio di trasporto scolastico sul territorio del Comune di Fiano Romano destinato agli alunni della scuola dell’Infanzia, Statale e Paritaria, Primaria e Secondaria di primo grado (materna, elementare e media), oltre al servizio di accompagnamento (assistenza a bordo) su tutte le corse.
2. Le prestazioni richieste all’appaltatore e le modalità di svolgimento del servizio sono dettagliate al successivo art. 2 e dal presente capitolato.
3. E’ prevista la facoltà della Stazione Appaltante di adeguare l’effettiva consistenza del servizio in relazione alle variazioni del numero degli alunni, nonché chiedere all’appaltatore l’attivazione di ulteriori linee di trasporto scolastico agli stessi prezzi di aggiudicazione del servizio. Inoltre all’occorrenza e previo accordo con il competente ufficio comunale i percorsi potranno essere modificati al fine di garantire le richieste di trasporto da parte dell’utenza.
4. Al fine di garantire il diritto allo studio, potranno essere ammessi ad usufruire del servizio anche studenti non residenti nel Comune di Fiano Romano. L’ammissione al servizio di trasporto scolastico di alunni dei vari istituti non ubicati presso il comune di Fiano Romano è subordinata alla presentazione di specifica istanza redatta su modulistica appositamente predisposta dagli uffici competenti ed all’espressa accettazione da parte degli utenti di forme di pagamento diversificate rispetto a quelle stabilite per i residenti.
Art. 2 - STANDARD MINIMI DI QUALITA’ E ULTERIORI SPECIFICHE DEL SERVIZIO
1. Gli standard minimi di qualità sono quelli riportati nel presente capitolato e nei vari allegati che costituiscono parte integrante del capitolato medesimo.
2. Nel caso la Ditta aggiudicataria del servizio non abbia una sede operativa sul territorio comunale, sono a carico della stessa eventuali percorsi per il raggiungimento del territorio comunale. I tragitti da rispettare per l’esecuzione del servizio da parte della Ditta aggiudicataria sono indicati nell’Allegato A – Linee & Percorsi (Fermate/Punti di raccolta) - del bando, suddivisi per linee/corse, e potranno essere soggetti a variazioni e modifiche, nel rispetto di quanto stabilito all’art. 311 del D.P.R. n. 207/2010, sulla base delle effettive necessità dell’utenza scolastica, in aumento o in diminuzione, da stabilire, di concerto con le disposizioni dell’Istituzione scolastica, nel programma di esercizio prima dell’inizio dell’anno scolastico di riferimento. Fanno carico all’impresa appaltatrice e peraltro si intendono compresi nell’importo offerto, tutti gli oneri relativi ai mezzi, ai materiali ed al personale impiegati nel servizio, alla pulizia giornaliera dei veicoli ed ogni altro onere dovuto all'impresa sulla base delle norme in vigore, in connessione con l'esecuzione del contratto come da art. 17 del capitolato.
3. Il servizio comprende l’esecuzione del trasporto degli alunni della scuola dell’Infanzia, Statale e
Paritaria, Primaria e Secondaria di I grado, inclusa l’assistenza a bordo su tutte le corse da effettuarsi nel territorio del Comune garantendo il rispetto degli orari di ingresso ed uscita degli alunni dalle scuole definiti dalle Autorità scolastiche con le eventuali modifiche che dovessero intervenire durante l’anno. In dettaglio, il servizio di trasporto scolastico dovrà essere espletato secondo le seguenti modalità:
- Il servizio dovrà essere organizzato e programmato in modo tale da consentire agli utenti del servizio di arrivare al plesso scolastico di destinazione almeno cinque minuti prima dell’orario di inizio delle lezioni. Il servizio, per l’entrata e l’uscita degli utenti, dovrà attenersi scrupolosamente agli orari esatti di inizio e di fine delle lezioni nelle scuole interessate, nonché le variazioni che si dovessero verificare nel corso dell’anno, prontamente comunicati dall’Ufficio comunale alla ditta appaltatrice;
- Per i percorsi di andata gli alunni delle varie scuole, dell’Infanzia Statale e Paritaria, e della Scuola Primaria, della Secondaria di I Grado dovranno essere consegnati al personale scolastico presso le scuole di destinazione mentre al termine delle lezioni dovrà essere garantito il prelievo degli stessi dalle scuole di appartenenza, con la discesa alle fermate indicate non prima dell’orario individuato con la consegna dei minori ai genitori o ai delegati all’affidamento. In caso di mancata presenza degli adulti, i minori dovranno essere accompagnati nuovamente presso la scuola di appartenenza.
4. La ditta appaltatrice dovrà prevedere un servizio di trasporto scolastico “dedicato” esclusivamente agli utenti, iscritti alla Scuola per l’Infanzia, che hanno un orario di ingresso a scuola posticipato rispetto agli altri gradi di Istruzione, come indicato nell’Allegato A – Linee & Percorsi (Fermate/Punti di raccolta).
5. La Ditta appaltatrice dovrà impegnarsi a garantire il trasporto con mezzi idonei di alunni diversamente abili, senza ulteriori oneri a carico del Comune.
6. La Ditta appaltatrice dovrà possedere le seguenti certificazioni:
- certificazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma, UNI EN ISO 9001:2015, rilasciata dai soggetti accreditati nel settore oggetto di gara.
- certificazione di responsabilità sulla sicurezza, come ad esempio la UNI EN ISO 45001, Sociale ed Etica SA8000 etc, in corso di validità;
- certificazione del Sistema di Gestione Ambientale, come ad esempio UNI EN ISO 14001, attinente al trasporto di persone su xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx.
0. Il trasporto scolastico dovrà essere effettuato secondo le linee previste, i relativi percorsi e gli orari di ingresso ed uscita delle scuole come indicati in dettaglio nell’Allegato A. Il prelievo degli alunni dovrà avvenire esclusivamente nelle fermate/punti di raccolta prestabiliti, individuabili con apposita segnaletica posizionata a cura e spese a carico dell’impresa aggiudicataria.
8. Il servizio di cui all’Allegato A, contenente gli itinerari di trasporto scolastico, è quello riferito all’anno scolastico 2019/2020 (il successivo a.s. 2020/21 è stato straordinariamente modificato per il rispetto della normativa per le misure di gestione e contenimento dell’emergenza epidemiologica da virus SARS CoV2). Successivamente all’aggiudicazione definitiva, la Ditta
aggiudicataria, in collaborazione con il Comune, riceverà l’elenco degli iscritti al trasporto scolastico per l’anno scolastico di riferimento e dovrà presentare il nuovo programma di esercizio.
9. Il servizio di cui al presente capitolato è da considerarsi di pubblico interesse e, come tale, non può essere interrotto o sospeso in alcun modo se non per comprovate cause di forza maggiore. In caso di proclamazione di sciopero, la Ditta è tenuta ad avvertire almeno 5 (cinque) giorni lavorativi prima sia il Comune che le Scuole interessate, nel rispetto dei termini previsti dalla vigente normativa.
10. Le modifiche temporanee del servizio dovute ad eventi straordinari ed imprevedibili dovranno essere comunicate immediatamente all’Ufficio Scuola del Comune. Qualora tali modifiche abbiano una durata superiore ai 2 (due) giorni, i percorsi e gli orari dovranno essere autorizzati dal Comune e le conseguenti variazioni saranno oggetto di conguaglio sulla base dell’effettiva percorrenza. Il mancato rispetto degli orari concordati causato da interruzioni stradali, qualora siano ripetitive o rischino di diventare strutturali, devono essere comunicati all’Ufficio competente, per l’adozione dei provvedimenti del caso da valutare.
11. Nel caso in cui, uno o più mezzi durante l’esecuzione del servizio non potessero essere utilizzati per sopraggiunte avarie, l’impresa è tenuta ad avvisare degli eventuali ritardi l’Ufficio Scuola del Comune, gli utenti interessati e ad assicurare una tempestiva sostituzione degli automezzi stessi entro massimo 20 (venti) minuti dall’evento.
12. In caso di temporanea chiusura del traffico della rete viaria per interventi di manutenzione o in ogni altro caso di forza maggiore, l’impresa dovrà effettuare le necessarie deviazioni degli itinerari, che dovranno essere successivamente autorizzate dalla stazione appaltante, per garantire il normale espletamento del servizio, dandone tempestiva comunicazione agli utenti e alle scuole interessate.
13. Nelle ipotesi di abbandono o sospensione ed in genere per ogni inosservanza degli obblighi e delle condizioni del presente capitolato, l’Ente appaltante potrà sostituirsi all’appaltatore senza formalità di sorta, anche attraverso l’affidamento ad altro Operatore Economico con rivalsa delle spese a carico dell’appaltatore e ciò indipendentemente dalle sanzioni a questo applicabili e dall’eventuale risarcimento dei danni ed effetti sulla prosecuzione del rapporto contrattuale.
14. La Ditta appaltatrice potrà proporre eventuali variazioni, totali o parziali, dei percorsi che la stazione appaltante discrezionalmente potrà decidere di accogliere. La Ditta sarà tenuta a partecipare con un Responsabile/Coordinatore/Referente del servizio ad incontri collettivi o con singoli utenti, programmati dalla stazione appaltante per illustrare i percorsi e per rilevare le richieste dell’utenza. Inoltre, l’Operatore Economico sarà tenuto ad effettuare degli incontri con il competente Ufficio comunale prima dell’inizio di ogni anno scolastico per la programmazione generale del servizio ed ogni qualvolta il Comune lo ritenga opportuno.
15. Le modalità operative di espletamento del servizio di trasporto sono le seguenti:
- luogo di espletamento: ambito territoriale del Comune di Fiano Romano ed eventuali comuni limitrofi per far fronte a situazioni particolari e/o straordinarie di utenza residente presso il Comune, da concordarsi con la stazione appaltante.
- periodo di espletamento: presumibilmente dal 01.09.2022 fino al 31.08.2025, oltre eventuale annualità di rinnovo;
- giorni settimanali di espletamento: dal lunedì al venerdì;
- caratteristiche del servizio: raccolta e discesa degli alunni presso i punti di raccolta individuati
nell’allegato A. Il servizio di trasporto attiene esclusivamente agli aventi diritto ed è fatto espresso divieto d’accesso a persone estranee al servizio e non regolarmente iscritte. Consegna degli alunni ai genitori e/o a persone adulte dagli stessi autorizzati per iscritto. Nel caso non siano presenti, alla fermata, i genitori o persone autorizzate per prendere in consegna il minore, l’alunno deve essere accompagnato alla sede della Ditta appaltatrice e custodito da apposito personale che dovrà avvertire con la massima tempestività i genitori;
- numero di mezzi da utilizzare per l’espletamento del servizio: il numero minimo di scuolabus è pari a 6 (sei) mezzi necessari a garantire l’assoluto rispetto degli orari di inizio e termine delle lezioni e il trasporto del numero degli utenti presenti su ogni singola corsa;
- personale impiegato: in quantità sufficiente a garantire il regolare e tempestivo svolgimento del servizio anche nei casi di assenze di personale impiegato e comunque non inferiore a n. 6 (sei) autisti (Allegato C - Elenco personale autista) e a n. 6 (sei) assistenti di bordo (Allegato D - Elenco personale di accompagnamento/assistenza);
- modifiche del servizio: è fatta salva la possibilità, con le modalità previste nel presente capitolato, anche di parziali modifiche alle linee mediante accorpamento o scorporo di tratti di percorso secondo le necessità che si dovessero riscontrare.
16. Per l’esecuzione del servizio l’azienda dovrà avere:
a) una dotazione minima di n. 6 autobus (tutti dotati di pedana per disabili) e tali bus devono avere un’anzianità, se diversa dall’immatricolazione, non superiore al 01/01/2019 (Allegato B – elenco automezzi impiegati). Inoltre, l’età media degli scuolabus dovrà essere mantenuta per tutto il periodo dell’appalto;
b) la disponibilità di autisti e personale di accompagnamento sufficienti a garantire il completo svolgimento dell’intero servizio richiesto (Allegato C e D);
c) la dotazione, su ogni automezzo, di un telefono cellulare con dispositivo viva voce o dotato di auricolari per comunicare eventuali emergenze;
d) una segnaletica sugli scuolabus durante l’espletamento del servizio esposta in modo da risultare ben visibile all’esterno con la dicitura “Comune di Fiano Romano – Servizio scuolabus”, nonché davanti un cartello con indicante la linea/percorso effettuato;
L’Operatore Economico dovrà utilizzare automezzi che, per dimensioni e caratteristiche tecniche, possano essere utilizzati in sicurezza ed idonei alla viabilità dei vari itinerari.
17. In caso di necessità di utilizzo di automezzi con numero di posti superiore, per maggiore presenza di utenti, l’Appaltatore ha l’obbligo di sostituire il bus con un mezzo di capienza sufficiente a soddisfare il trasporto di tutti gli utenti.
18. È compreso nell’appalto, su richiesta dell’Ente appaltante, lo svolgimento di uscite didattiche illimitate sul territorio comunale, per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, da svolgersi nell’arco orario del giorno di scuola senza sovrapposizioni con il servizio di trasporto come ordinariamente organizzato.
19. Per l’espletamento del servizio, l’impresa affidataria, nel rispetto dei principi indicati dall’ordinamento giuridico e nel rispetto della libertà di organizzazione del lavoro dell’impresa, sarà tenuta, qualora disponibili, ad assorbire ed utilizzare prioritariamente le unità di personale in organico presso il precedente appaltatore, il cui elenco in forma anonima viene fornito nell’Allegato C/D – elenco personale a disposizione ditta uscente.
20. Non è previsto l’obbligo del sopralluogo. Il servizio viene erogato su strade pubbliche, come indicate per ogni linea/percorso, accessibili e visionabili autonomamente da parte di ogni
Operatore Economico.
1. L’appalto avrà la durata di 3 (tre) anni scolastici, A.S. 2022/23 – 2023/24 – 2024/25, con esclusione dei periodi di chiusura delle scuole e, comunque, dalla data del formale verbale di consegna del servizio ai sensi del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., orientativamente dal 01 settembre 2022, con possibilità di rinnovo per ulteriori 1 (una) annualità scolastica, presumibilmente 2025/26.
2. Il servizio verrà effettuato nei mesi e nei giorni stabiliti dal calendario scolastico quantificabili, per ogni anno scolastico in circa 200 giorni indicativi presunti.
3. I giorni di effettuazione del servizio saranno, comunque, definiti nel rispetto dei calendari scolastici degli anni di riferimento, secondo le indicazioni del calendario scolastico dell’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio (U.S.R.) trasmesso dall’Ufficio Scuola del Comune, ferma restando la possibilità di modifiche e variazioni in ogni momento a seguito di circostanze imprevedibili o comunque finalizzate a favorire l’adempimento della frequenza scolastica.
4. L'esecuzione del servizio avrà inizio, su disposizione del Dirigente del Settore I – Amministrativo Finanziario, previa formale stipulazione del contratto di affidamento, ovvero, sussistendone i presupposti di legge, nelle more della stipulazione stessa, ai sensi dell’art. 32 comma 8 ultimo periodo del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii. con riferimento all’avvio dell’esecuzione del contratto in via d’urgenza per ragione di pubblico interesse, previa verifica del possesso dei requisiti di legge di cui all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. nei confronti della ditta aggiudicataria e la costituzione della cauzione di cui all’art. 12 del presente documento.
Art. 4 - AMMONTARE DELL’APPALTO
1. L'importo complessivo dell'appalto, per il periodo 01.09.2022-31.08.2025 (tre annualità) oltre al periodo di rinnovo, posto a base di gara soggetto a ribasso, così come il costo unitario sono riportati nell’art. 6 del bando di gara. I Suddetti importi sono stati calcolati sulla base delle percorrenze chilometriche stimate presumibilmente pari a Km 390.000 per anni 3 (tre), pari ad una percorrenza di 130.000 Km/anno, come stimati in riferimento alle ultime due annualità scolastiche 2019/2020; in quanto, in base all’affluenza media degli ultimi due anni scolastici, per l’espletamento del servizio, si è reso necessario l’utilizzo di n. 6 scuolabus al giorno per ciascuno dei circa 200 giorni di frequenza del calendario scolastico.
2. L’ importo presuntivo dell’intero appalto di durata triennale e l’annualità di rinnovo ammonterà ad
€ 1.248.000,00 (unmilioneduecentoquarantottomila/00), di cui oneri della sicurezza non soggetti al ribasso pari ad € 10.400,00 (diecimilaquattrocento/00) inclusi, oltre IVA;
3. Il costo unitario, su cui verrà formulata l’offerta, è stabilito in €/km 2,40 (due/40), inclusi oneri di sicurezza pari ad €/km 0,02, oltre IVA.
4. L’Ente appaltante, per competenza, eserciterà in proprio la gestione delle iscrizioni al servizio e della riscossione delle tariffe mensili.
5. L’Amministrazione Comunale, inoltre, si riserva la facoltà, ai sensi e nei limiti dell’art. 63 comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016, di procedere all’affidamento di ulteriori servizi analoghi al medesimo soggetto aggiudicatario, mediante procedura negoziata e senza necessità di ulteriore pubblicazione
di bando. In tal caso questi servizi saranno considerati estensione del presente appalto e sottoposti alle medesime condizioni.
6. Nel presente appalto non vi sono rischi connessi all’interferenza tra le attività, non essendovi alcun “contatto rischioso” tra il personale dell’Ente Appaltante e quello dell’Appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano con contratti differenti.
7. L’importo contrattuale sarà quello risultante dall’offerta economica formulata dall’aggiudicatario in sede di gara, che non potrà in nessun modo superare l’importo indicato al comma 1 e 2;
8. Nel prezzo offerto, indicato in sede di gara, si intendono interamente compensati dal Committente all’Appaltatore tutti i servizi, le prestazioni di personale, le spese e ogni altro onere espresso e non dal presente capitolato, inerente o conseguente ai servizi di che trattasi esclusa I.V.A. di legge.
1. L’importo dell’appalto potrà variare nei limiti previsti dall’art. 23. Il costo unitario “a misura” D. Lgs. 50/2016, con un corrispettivo per n. 6 (sei) scuolabus impiegati per ogni giorno di servizio per un valore kilometrico annuale pari a 130.000 (centotrentamila), sul quale dovrà essere presentato il ribasso è pari a € 2,40 (euro due/40) a kilometro, oneri della sicurezza non ammessi a ribasso pari ad € 0,02 inclusi, oltre IVA ai sensi di legge.
9. Gli orari, da parte della Ditta appaltatrice, per l’esecuzione del servizio dovranno garantire gli ingressi e le uscite dalle scuole per ogni utente iscritto al servizio di trasporto. Fanno carico all’impresa appaltatrice e, peraltro, si intendono compresi nel prezzo offerto, tutti gli oneri relativi ai mezzi, ai materiali ed al personale impiegati nel servizio, alla pulizia giornaliera ed alla sanificazione/igienizzazione dei veicoli ed ogni altro onere dovuto, sulla base delle norme in vigore, ivi comprese quelle anti contagio dal virus SARS CoV2, in connessione con l'esecuzione del contratto.
Art. 5 - VARIAZIONE DEL CORRISPETTIVO
1. Il prezzo dell’appalto, offerto in sede di gara per l’espletamento del servizio, è immodificabile nel primo anno di durata del contratto. Trascorso il primo anno, qualora ne sussistano le condizioni riscontrate ai sensi dall’art 106 del Decreto Legislativo 50/2016 ss.mm.ii., e, restando ferme le disposizioni di cui all’art. 1, comma 511 della legge 208/2015, l’appaltatore o il soggetto aggregatore ha facoltà di richiedere una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo.
Art. 6 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
2. La ditta aggiudicataria del servizio è tenuta a stipulare apposito contratto. A tal fine un suo rappresentante dovrà presentarsi al competente ufficio comunale nel giorno stabilito e preventivamente comunicato alla ditta medesima provando la propria legittimazione ed identità.
3. La mancata presenza, priva di una motivazione comprovante l’impossibilità per cause non attribuibili alla ditta aggiudicataria, comporterà la decadenza dell'impresa dall'aggiudicazione.
Qualora fosse giustificata l’assenza, la stazione appaltante indicherà una nuova data per la stipula, che avrà termini perentori.
4. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, ove la mancata esecuzione del servizio oggetto dell'appalto possa arrecare grave danno all’ente appaltante o comunque provocare notevoli disservizi ai quali non è possibile porre rimedio con immediatezza, il responsabile del procedimento può dare esecuzione al servizio e procrastinare la decadenza dell'aggiudicatario al momento dell'individuazione di un nuovo contraente, salvo il diritto all’eventuale risarcimento di ulteriori danni.
5. Il contratto è stipulato “a misura” D. Lgs. 50/2016, con un corrispettivo per n. 6 (sei) scuolabus impiegati per ogni giorno di servizio per un valore kilometrico annuale pari a 130.000 (centotrentamila), sul quale dovrà essere presentato il ribasso è pari a € 2,40 (euro due/40), oneri della sicurezza non ammessi a ribasso pari ad € 0,02 inclusi, oltre IVA ai sensi di legge.
6. In base all’affluenza media degli ultimi due anni scolastici, per l’espletamento del servizio, si è reso necessario l’utilizzo di n. 6 (sei) scuolabus al giorno per ciascuno dei circa 200 (duecento) giorni del calendario scolastico. L’importo del servizio può variare in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva della prestazione, secondo quanto previsto dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50 /2016 e s.m.i. e nei limiti previsti al successivo articolo 23.
7. La ditta aggiudicataria, all’atto della stipulazione del contratto, dovrà fornire alla stazione appaltante tutta la documentazione necessaria all’identificazione degli scuolabus utilizzati (atto di proprietà, leasing, carta di circolazione e relative registrazioni di collaudo annuali, polizze assicurative) nonché lista dettagliata del personale autorizzato.
8. In caso di Raggruppamenti, nel contratto dovranno essere riportate le percentuali di svolgimento del servizio da ciascun concorrente; tali percentuali devono essere tassativamente le stesse di cui agli artt. 6 e ss. del Disciplinare di gara.
Art. 7 - DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO
1. Nel contratto, non materialmente allegati allo stesso, ma dettagliatamente richiamati:
a) il capitolato speciale d’appalto;
b) il contenuto dell'offerta tecnica ed economica della ditta aggiudicataria;
c) la polizza definitiva;
d) la cauzione provvisoria;
e) il provvedimento di aggiudicazione.
Art. 8 - SPESE A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO
1. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali e consequenziali, che dovranno essere versate dall’impresa nella misura e secondo le modalità stabilite dalla stazione appaltante e preventivamente comunicate alla medesima.
2. Nelle ipotesi di mancato versamento totale o parziale delle spese contrattuali, il Comune di Fiano Romano procederà a trattenere la somma dovuta in sede di primo pagamento utile relativo al contratto, aumentata degli interessi calcolati al tasso legale vigente.
3. Sono inoltre a carico dell’aggiudicatario il rimborso, entro 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione, delle spese di gara limitatamente alle spese di pubblicazione ai sensi del
Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016 art. 5 comma 2 ss.mm.ii.
1. A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, l'impresa è tenuta a costituire, prima della stipula del contratto, la garanzia fideiussoria prevista dall’art. 103 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.;
2. La cauzione definitiva deve essere prestata con le modalità previste dall’art. 93 commi 2 e 3 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;
3. L’inottemperanza di quanto previsto ai commi 1 e 2 comporta la decadenza dall'aggiudicazione;
4. La cauzione definitiva va reintegrata ogni qualvolta la stazione appaltante opera, su di essa, prelevamenti per fatti connessi con l'esecuzione del contratto. Ove ciò non avvenga entro il termine di quindici giorni dalla lettera di comunicazione inviata al riguardo, dall’ente appaltante, quest'ultimo ha la facoltà di risolvere il contratto operando in danno all’aggiudicatario;
5. Il deposito cauzionale definitivo è svincolato e restituito al contraente con le modalità indicate all’art. 103 comma 5 del D. Lgs 50/2016 ss.mm.ii.
Art. 10 - CONTRATTI AGGIUNTIVI
1. Se nel corso di esecuzione del contratto fosse richiesto all'impresa un ampliamento del servizio appaltato ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nei limiti previsti dall'articolo 23, si procederà alla sottoscrizione di apposito contratto aggiuntivo.
2. Sul valore del contratto aggiuntivo è richiesta l'integrazione della cauzione definitiva e sono dovute le spese contrattuali, ferme restando le condizioni di cui al precedente articolo 9;
3. Per quanto riguarda in particolare i diritti di segreteria per il contratto aggiuntivo, essi sono calcolati sull'importo complessivo dell'appalto, risultante dalla sommatoria dell'importo del contratto principale e di quello dell'atto aggiuntivo. Si procede, quindi, al calcolo dei diritti dovuti sull'importo complessivo, detraendo i diritti già riscossi.
4. Relativamente ai termini per il versamento delle spese contrattuali e per la sottoscrizione dell'atto aggiuntivo e ai casi di mancato versamento, si adottano le procedure di cui agli articoli 9 e 11.
1. Non è previsto tacito rinnovo. E’ possibile effettuare il rinnovo per un’ulteriore annualità scolastica con adozione di specifico atto amministrativo.
CAPO III – ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Art. 12 - INIZIO DELL'ESECUZIONE
1. L’esecuzione del contratto avrà inizio presumibilmente dal 01.09.2022, secondo le modalità indicate nel presente capitolato, anche nelle more della stipulazione del contratto ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D. Lgs 50/2016 ss.mm.ii. in tema di avvio dell’esecuzione del contratto in via d’urgenza, per ragione di pubblico interesse, previa verifica del possesso dei requisiti di legge di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016 ss.mm.ii. nei confronti della ditta aggiudicataria.
Art. 13 - LUOGO DI ESECUZIONE E TERMINI
1. Le prestazioni in cui si articola il servizio dovranno essere effettuate sul territorio comunale e, occasionalmente, ove ritenuto necessario e in condizioni straordinarie previste, nei comuni limitrofi.
2. L’impresa appaltatrice è obbligata a effettuare le prestazioni oggetto d’affidamento nei termini prescritti dal presente capitolato o indicati per scritto dal competente ufficio della stazione appaltante.
3. Qualunque fatto che obbliga l'impresa aggiudicataria a sospendere o a ritardare l’esecuzione del servizio, non dà diritto ad alcuna pretesa risarcitoria e/o indennizzo. L’ente appaltante deve comunque darne preventiva o tempestiva comunicazione all’impresa.
4. Interventi straordinari, da parte del legislatore o del Governo, che comportano la sospensione del servizio non comporta, per l’Ente, alcun dovere in termini di rimborsi, indennizzi, risarcimenti o altra qualunque tipologia di riconoscimento finanziario alla stazione appaltante. Rimane ferma, l’applicazione, da parte dell’ente, di ogni forma di ristoro disciplinato da normative e atti di alta amministrazione.
Art. 14 - OBBLIGHI GENERALI DELL’APPALTATORE
1. L’impresa appaltatrice dovrà espletare il servizio, così come dettagliato all’art. 2, nel rispetto di tutte le norme legislative e regolamentari, nazionali e locali, vigenti o emanate nel corso della vigenza contrattuale in ordine alla materia oggetto del contratto, delle disposizioni contenute nel presente capitolato, degli obblighi assunti con la stipula del contratto.
2. Oltre agli altri oneri indicati nel presente Capitolato, saranno a carico della ditta appaltatrice e si intendono pertanto compresi e compensati nel corrispettivo contrattuale, anche gli oneri ed obblighi seguenti:
a) la manutenzione ordinaria e la riparazione degli automezzi nel rispetto delle caratteristiche previste dalle vigenti normative in materia di trasporto scolastico e circolazione stradale;
b) il controllo periodico dei mezzi di trasporto, al fine di garantire la sicurezza, la continuità e regolarità del servizio;
c) l’obbligo di mantenere l’età media dei mezzi coerentemente con quanto presentato nell’offerta;
d) le spese per carburante;
e) le spese per l’uso di magazzini, tettoie e quant’altro necessario per il ricovero dei mezzi;
f) il lavaggio interno ed esterno di tutti gli automezzi adibiti al servizio in modo da assicurare standard qualitativi adeguati;
g) la sanificazione/igienizzazione prevista dalle norme vigenti in materia;
h) la sostituzione dei veicoli in caso di avarie entro massimo 20 (venti) minuti dal verificarsi della necessità, fatti salvi i casi eccezionali per i quali non sia tecnicamente possibile rispettare tali tempi di sostituzione, da comunicare e documentare adeguatamente alla stazione appaltante;
i) qualora non vi abbia provveduto in sede di gara la comunicazione preventiva dell’elenco del personale adibito al servizio e delle sostituzioni che avverranno durante l’appalto del personale assente dal servizio;
j) sottoporre il personale alle visite mediche previste dal Decreto del Ministero dei Trasporti del 23.2.1999 n. 88 da documentare prima dell’inizio del servizio;
k) tutti gli adempimenti resi necessari per ottemperare all’obbligo di osservanza ed applicazione delle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni stabiliti dalle vigenti normative e dal D. Lgs. 81/08 ss.mm.ii.;
l) l’individuazione di un responsabile/coordinatore che tenga i rapporti con l’ente appaltante e le Scuole, che sia sempre reperibile nell’orario di svolgimento del servizio;
m) l’esecuzione del servizio fino al termine dello stesso, garantendo il regolare svolgimento dell’appalto ed intervenendo tempestivamente per risolvere situazioni impreviste relative ad eventuale assenza di personale, avaria di mezzi, incidenti o altro;
n) il rispetto delle norme vigenti in materia di trasporto scolastico;
o) il trasporto nel rispetto delle vigenti normative a favore degli eventuali utenti portatori di handicap;
p) il rispetto degli orari di ingresso ed uscita degli alunni dalle scuole definiti dalle Autorità scolastiche con le eventuali modifiche che dovessero intervenire durante l’anno scolastico;
q) l’effettuazione tassativa dei percorsi stabiliti dall’ente appaltante. Non sono ammesse:
- percorrenze estranee agli itinerari indicati dalla stazione appaltante, se non a seguito di espressa autorizzazione oppure per cause di forza maggiore che dovranno essere immediatamente comunicate e autorizzate dall’ufficio comunale competente;
- soste o fermate durante lo svolgimento del percorso, ove non autorizzate dall’Ente, o quant’altro comporti immotivato ritardo nello svolgimento del servizio;
r) l’individuazione di un deposito dei mezzi che si trovi sul territorio del Comune di Fiano Romano o in comuni limitrofi;
s) la vigilanza e controllo degli aventi diritto non permettendo l’accesso ai mezzi a persone estranee al servizio e consegna degli alunni alle fermate ai genitori e/o a persone adulte dagli stessi autorizzati sulla base della documentazione (elenco degli alunni da trasportare con a fianco di ogni nominativo la fermata utilizzata e i nominativi dei genitori e delle eventuali persone adulte autorizzate a prelevare il minore) fornita dall’ente appaltante.
t) la tempestiva comunicazione all’ente appaltante di eventuali disfunzioni rilevate dall’utenza nonché di reclami ricevuti e trasmissione per iscritto dei chiarimenti in merito;
u) la comunicazione tempestiva all’ufficio competente della stazione appaltante di qualsiasi interruzione, sospensione o variazione di servizio che dovesse verificarsi per cause di forza maggiore;
v) gli accorgimenti e misure necessari a salvaguardare l’incolumità degli alunni nelle fasi in cui si suddivide l’attività di trasporto scolastico, vale a dire nei momenti immediatamente precedenti la salita sui mezzi, durante il trasporto e nella discesa;
w) l’adozione di tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a garantire la corretta esecuzione delle prestazioni o per evitare ogni rischio agli utenti e al personale nonché per evitare danni a beni pubblici o privati assumendosi l’onere per gli eventuali risarcimenti esonerando il Comune di Fiano Romano da qualsiasi responsabilità;
x) la responsabilità per sinistri che possono colpire l’alunno durante il trasporto esonerando il Comune di Fiano Romano da ogni responsabilità;
y) la stipulazione di specifica polizza assicurativa responsabilità civile per gli scuolabus utilizzati per il servizio, ai sensi della legge 24 dicembre 1969, n. 990 e successive modifiche ed integrazioni (Codice delle assicurazioni) e nel rispetto di quanto previsto dal Codice civile, con la precisazione che la garanzia per i terzi trasportati deve essere prevista per tanti posti quanti sono quelli indicati nella carta di circolazione e che i massimali garantiti in misura unica: 1) per ciascun sinistro, 2) per persona 3) per danni a cose, devono essere almeno pari a 25.000.000,00 di euro;
z) la stipulazione di specifica polizza assicurativa Responsabilità civile verso terzi / Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.T./R.C.O.), quali ulteriori garanzie, per tutte le prestazioni di servizio non coperte dall’assicurazione obbligatoria R.C.A. degli autobus, a proprie spese a copertura dei danni relativi ai rischi inerenti la gestione affidata, con le seguenti caratteristiche minime: 1. La polizza dovrà essere espressamente stipulata con riferimento all’appalto del servizio di trasporto scolastico del Comune di Fiano Romano; 2. La polizza dovrà avere una durata pari a quella dell’appalto affidato; 3. La polizza dovrà prevedere un massimale con massimale minimo per la Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) con massimale minimo di € 10.000.000,00 per sinistro e per persona e per la Responsabilità Civile verso Operatori (RCO) di € 8.000.000,00 per sinistro e 3.500.000,00, per ogni sinistro e per persona a copertura di qualsiasi rischio derivante dal presente appalto.
aa) informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione e/o condizionamento commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione;
3. L’aggiudicatario è tenuto a compilare un modulo denominato “Diario di bordo” (Allegato F) da cui risulti lo svolgimento quotidiano del servizio durante l’effettuazione del turno macchina e/o del turno autista. Il Diario è tenuto a bordo di ciascuna vettura in servizio e firmato dal personale di guida con indicazione del numero di matricola. Nel “Diario di bordo” sono raccolte dal personale di guida, prima e dopo l’effettuazione di ogni corsa, tutte le informazioni relative agli eventi che divergono dal programma di esercizio e che incidono sulle prestazioni contrattuali e sulle prestazioni rese all’xxxxxx.Xx particolare, nel “diario di bordo” sono riportate le seguenti informazioni:
a) entità e causa di eventuali ritardi e/o di salti di corsa o parti di percorso;
b) stato di malfunzionamento degli impianti di bordo;
c) carenze di funzionalità e sicurezza del mezzo;
d) segnalazioni di disservizi da parte della clientela;
e) segnalazione del livello di frequentazione dei mezzi.
L’aggiudicatario è tenuto a conservare presso la sede aziendale le scritture relative al “Diario di
bordo” per tutta la durata dell’appalto più l’anno successivo ed a trasmettere le informazioni sintetiche così come indicate nell’allegato F. Il “Diario di bordo” deve rimanere a disposizione del personale incaricato dalla stazione Appaltante sia a bordo che presso la sede aziendale. Il “diario di bordo” deve essere trasmesso alla stazione appaltante entro il giorno venti del mese successivo a quello di riferimento su supporto digitale. Esclusivamente a causa eventi imprevisti che determinano ritardi e/o cancellazioni e/o modifiche del servizio, il diario di bordo deve essere trasmesso entro 24 ore dall’evento;
4. L’aggiudicatario è obbligato a presentare all’Amministrazione Comunale, entro due mesi dall’inizio del servizio, il programma di esercizio completo, contenente una descrizione dettagliata di ogni singolafermata con i relativi orari, per ogni singola corsa in formato Excel ed il relativo percorso cartografico in formato “shape file” di cartografia su supporto digitale.
5. Per ogni variazione del programma di esercizio l’aggiudicatario deve aggiornare la banca dati e presentarlo all’Amministrazione Comunale entro quindici giorni dalla data della variazione.
Art. 15 - ORARI E CALENDARIO DEL SERVIZIO
1. Gli orari da effettuare per lo svolgimento del servizio saranno indicati secondo i provvedimenti dei vari Istituti scolastici adottati ad inizio di ogni annualità scolastica, nel rispetto dell’ingresso ed uscita di ogni singola scuola e sono soggetti alle variazioni previste all’art. 2. L’inizio del servizio dovrà avvenire nel rispetto del calendario scolastico approvato ogni anno dall’Autorità scolastica e dell’Amministrazione comunale per quanto di competenza.
Art. 16 - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO
1. Il personale da impiegare nel servizio deve avere adeguata professionalità ed avere patente di guida di categoria D, certificato di abilitazione professionale KD per la conduzione di scuolabus e autobus o carta di qualificazione del conducente (C.A.P./C.Q.C.) per trasporto di persone. La stazione appaltante si riserva di verificare la corrispondenza della professionalità del personale assegnato, alle esigenze del servizio chiamato a svolgere e quindi, nel caso in cui verifichi la non adeguatezza, di richiederne la sostituzione.
2. Qualora la stazione appaltante dovesse incrementare ovvero ampliare il servizio appaltato, ai sensi del successivo art. 26, al personale aggiuntivo si applica quanto disposto nel presente articolo nonché nel successivo art. 20.
3. La ditta appaltatrice dovrà dotare il personale addetto al servizio di apposita tessera di riconoscimento con relativa fotografia, contenente le generalità e matricola del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.
4. Gli autisti e gli accompagnatori dovranno avere un abbigliamento decoroso ed essere uguale per tutti: pantaloni/gonna scuri, camicia/maglia chiara e golf/giacca scura dello stesso colore dei pantaloni.
Art. 17 - ONERI OBBLIGHI E COMPORTAMENTO DEL PERSONALE
1. Il personale è tenuto ad un corretto, professionale e cortese rapporto con gli utenti del servizio.
2. Per quanto non previsto nel presente articolo, in ordine ai compiti ed obblighi del personale adibito al servizio, si rinvia agli artt. 2 e 19 del presente capitolato e alle altre norme contenenti disposizioni in merito.
3. Al Responsabile del servizio della stazione appaltante è riservata la facoltà di chiedere al soggetto affidatario dell’appalto la rimozione dal servizio del personale che si sia reso responsabile di comportamenti violativi delle disposizioni di cui al presente capitolato.
4. I conducenti dei mezzi hanno l’obbligo del rispetto del codice della strada e della normativa in vigore relativa al servizio di trasporto scolastico.
5. È fatto divieto assoluto quello di abbandonare il veicolo lasciando gli alunni privi di sorveglianza.
6. Il personale in servizio è tenuto ad assicurarsi che gli alunni salgano alle fermate concordate in condizioni di sicurezza e che scendano solo in presenza di un genitore o di un’altra persona autorizzata.
7. Il personale adibito al servizio di cui al presente appalto è obbligato a tenere un comportamento corretto nei confronti dei minori e comunque tale da escludere nella maniera più assoluta qualsiasi maltrattamento dei minori trasportati o altro comportamento perseguibile a norma degli artt. 571 e 572 del Codice Penale, ovvero l'uso di un linguaggio volgare, di coercizioni psicologiche o altri comportamenti lesivi della dignità del bambino.
8. Tutto il personale in servizio è tenuto ad osservare scrupolosamente gli orari e gli itinerari stabiliti e svolgere i servizi richiesti con la massima cura, professionalità ed attenzione.
9. Il servizio di trasporto dei bambini delle scuole può essere effettuato solo in presenza di un accompagnatore. In caso di inosservanza di tale disposizione il Comune si ritiene esonerato da ogni responsabilità ed obbligo nei confronti di terzi.
Art. 18 - OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI LAVORO E SICUREZZA
1. L'impresa appaltatrice si impegna al rispetto di tutte le norme legislative e regolamentari, nazionali e locali, vigenti, o emanate nel corso della vigenza contrattuale, in ordine alla tutela del personale addetto.
2. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi infortunistici, assistenziali o previdenziali, sono a carico dell’impresa, la quale ne è la sola responsabile, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'ente appaltante e di indennizzo a pretendere.
3. L’impresa ha, nei confronti dei lavoratori impiegati nel servizio, l’obbligo assoluto:
a) di applicare integralmente, anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o recede da esse e indipendentemente dalla struttura e dimensione della sua impresa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale, tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per la specifica categoria di dipendenti e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo in cui si esegue il servizio ed anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione, con particolare riguardo ai minimi retributivi e agli strumenti di tutela dell’occupazione;
b) di applicare, nei confronti dei lavoratori e dei soci lavoratori, tutte le disposizioni legislative e regolamentari concernenti le contribuzioni e le assicurazioni sociali, nonché di corrispondere regolarmente le retribuzioni mensili previste da leggi, regolamenti, contratti nazionali, territoriali e/o regionali ed aziendali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale nel settore a cui l’appalto fa riferimento.
4. L’impresa è direttamente responsabile, in rapporto all’Ente appaltante, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei rispettivi dipendenti non essendo ammesso il subappalto. Il fatto che il subappalto non sia stato ammesso non esime l’impresa dalle responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti dell’Ente appaltante.
5. L’impresa deve certificare, prima dell'inizio del servizio e, periodicamente, a richiesta della stazione appaltante, il personale addetto al servizio, distinto per qualifica, corredando la comunicazione degli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate agli enti previdenziali e assicurativi. La stesse deve inoltre produrre una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti, e trasmettere copia dei versamenti contributivi, previdenziali. L’Ente appaltante si riserva la facoltà di richiedere in qualsiasi momento alla ditta appaltatrice di esibire la documentazione relativa ai versamenti previdenziali e assicurativi effettuati per i singoli dipendenti.
6. L’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata all’acquisizione del DURC e di ogni altra documentazione attestante che gli adempimenti connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti il servizio, come il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie dei dipendenti, siano stati correttamente eseguiti dall’appaltatore.
7. Nelle ipotesi di inottemperanza agli obblighi sopra precisati, accertata dall’ente appaltante nell’ambito della verifica di cui ai commi precedenti, la stazione appaltante comunicherà all'impresa e alla Direzione provinciale del lavoro l'inadempienza accertata e procede alla sospensione del pagamento del servizio. Le somme così accantonate sono destinate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo. Il pagamento all'impresa delle somme accantonate non viene effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente e correttamente adempiuti.
8. Per le sospensioni dei pagamenti di cui al comma precedente l'impresa non potrà opporre alcuna eccezione all’Ente appaltante, neanche a titolo a risarcimento di danni.
9. L’appaltatore è tenuto all'osservanza delle disposizioni dettate dal D. Lgs. 81/2008 ss.mm.ii. e in particolare deve essere in possesso dell’idoneità tecnico professionale di cui all’articolo 26, comma 1, lettera a) del decreto legislativo medesimo. Dovrà inoltre:
a) ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni, dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti, e adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l’incolumità delle persone addette e dei terzi;
b) garantire il rispetto dei seguenti adempimenti:
- nomina ed eventuale sostituzione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale di cui all’articolo 2, comma 1, lettera f) del D. Lgs. 81/2008 s.m.i.;
- nomina ed eventuale sostituzione del medico competente di cui all’articolo 2, comma 1, lettera h) del D. Lgs. 81/2008 s.m.i., nei casi previsti dal decreto stesso;
- nomina ed eventuale sostituzione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di cui all’articolo 2, comma 1, lettera i) del D. Lgs. 81/2008 s.m.i., nei casi previsti dal decreto stesso;
- redazione del documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 2, comma 1,
lettera q) del D. Lgs. 81/2008 s.m.i.;
- adeguata e documentata formazione generale e specifica dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute, ai sensi dell’articolo 36 e 37 del D. Lgs. 81/2008 s.m.i..
10. In caso di inottemperanza grave e reiterata agli obblighi precisati nel presente articolo è facoltà della stazione appaltante di risolvere unilateralmente il rapporto contrattuale.
Art. 19 - CONTROLLI E VIGILANZA IN CORSO DI ESECUZIONE
1. La stazione appaltante si riserva la facoltà di:
a) far eseguire da propri incaricati, in qualsiasi momento, controlli e verifiche al fine di accertare che il servizio, oggetto del contratto, avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente capitolato e del contratto d’appalto;
b) esaminare, in genere, l'andamento del servizio in relazione alla qualità del rapporto con l’utenza e all’idoneità e professionalità degli addetti al servizio medesimo;
2. Gli incaricati delle verifiche ed ispezioni redigeranno apposito verbale con il quale vengono poste in evidenza le manchevolezze, i difetti e le inadempienze rilevate, nonché le proposte e le indicazioni che ritengono necessarie per gli ulteriori interventi da parte dell’Ente.
3. Le verifiche ed ispezioni saranno effettuate alla presenza di incaricati della ditta aggiudicataria, che potranno essere chiamati a controfirmare i verbali di verifica.
4. Le verifiche ed i controlli effettuati non esimono l'impresa dalle responsabilità previste dalla legge e dal presente capitolato.
Art. 20 - RICHIAMI E DIFFIDE IN CORSO DI ESECUZIONE
1. L'impresa che, durante l'esecuzione del servizio, motiva rilievi per negligenze ed inadempienze nell'osservanza delle clausole contrattuali, può essere soggetta a diffida e/o a richiami senza pregiudizio per l'applicazione delle penali.
2. Le diffide di cui al presente articolo sono comminate dal Responsabile Unico del Procedimento, dal Responsabile del servizio o dal Dirigente del Settore.
3. Per l’ipotesi in cui siano state comminate due o più diffide o richiami, la stazione appaltante si riserva di procedere alla risoluzione del contratto.
1. È fatto divieto all’impresa, pena la risoluzione del contratto e l’incameramento della cauzione definitiva, la cessione del contratto ed il subappalto del servizio affidato.
2. E’ consentito il subappalto.
3. In caso di ricorso al subappalto, l'impresa si assume la piena responsabilità delle infrazioni alle disposizioni del presente capitolato e di quant'altro dovesse risultare a carico del subappaltatore occulto ed in ogni caso, il Comune di Fiano Romano procederà alla risoluzione del contratto e all'incameramento della cauzione definitiva.
Art. 22 - DANNI E RESPONSABILITA’
1. L'impresa aggiudicataria è totalmente responsabile di eventuali danni che, in dipendenza di negligenze, manchevolezze o di trascuratezze nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto, venissero arrecati alle persone e/o alle cose tanto dell’Ente appaltante che di terzi, sia durante l’espletamento del servizio, sia in conseguenza dello stesso, senza riserve o eccezioni.
2. Il soggetto aggiudicatario, in relazione a tutte le responsabilità assunte, stipulerà con primaria compagnia assicurativa specifica ed apposita polizza di assicurazione per tutta la durata dell’appalto e con specifica destinazione al contratto di appalto con il Comune di Fiano Romano, da produrre al competente ufficio comunale prima dell'inizio del servizio appaltato, pena la revoca dell’affidamento o la risoluzione del contratto, che preveda:
▪ l’impresa medesima come contraente;
▪ la copertura per l’intera durata contrattuale e con specifico riferimento alla copertura assicurativa per il rapporto contrattuale d’appalto con il Comune di Fiano Romano;
▪ Polizza assicurativa scuolabus: Gli autobus utilizzati per il servizio devono essere in regola con l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile, ai sensi della legge 24 dicembre 1969,
n. 990 e successive modifiche ed integrazioni (Codice delle assicurazioni), nel rispetto di quanto previsto dal Codice civile, con la precisazione che la garanzia per i terzi trasportati deve essere prevista per tanti posti quanti sono quelli indicati nella carta di circolazione e che i massimali garantiti in misura unica: 1) per ciascun sinistro, 2) per persona 3) per danni a cose, devono essere almeno pari a 25.000.000,00 di euro. Le polizze relative ai veicoli, debitamente quietanzate, dovranno essere presentate dal Gestore al Comune prima della stipulazione del contratto. Tali polizze dovranno coprire l’intero periodo del servizio. Le quietanze relative alle annualità successive dovranno essere prodotte all’Amministrazione alle relative scadenze, scoperti e franchigie sono a carico del Gestore.
▪ Polizza assicurativa Responsabilità civile verso terzi / Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.T./R.C.O.). Ad ulteriori garanzie, per tutte le prestazioni di servizio non coperte dall’assicurazione obbligatoria R.C.A. degli autobus, il Gestore dovrà munirsi a proprie spese di idonea polizza assicurativa R.C.T. /R.C.O. a copertura dei danni relativi ai rischi inerenti la gestione affidata, con le seguenti caratteristiche minime:
1. La polizza dovrà essere espressamente stipulata con riferimento all’appalto del servizio di trasporto scolastico del Comune di Fiano Romano;
2. La polizza dovrà avere una durata pari a quella dell’appalto affidato;
3. La polizza dovrà prevedere un massimale con massimale minimo per la Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) con massimale minimo di € 10.000.000,00 per sinistro e per persona e per la Responsabilità Civile verso Operatori (RCO) di € 8.000.000,00 per sinistro e 3.500.000,00, per ogni sinistro e per persona a copertura di qualsiasi rischio derivante dal presente appalto.
4. La polizza dovrà espressamente prevedere la rinuncia di rivalsa da parte della compagnia assicuratrice per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno a terzi, per sinistri liquidati ai sensi di polizza, nei confronti di chicchessia, compresi l’Amministrazione Comunale e i suoi dipendenti – fatti salvi i casi di dolo. La polizza assicurativa non libera l’appaltatore dalle proprie responsabilità, avendo la stessa esclusivamente lo scopo di ulteriore garanzia. Eventuali scoperti e franchigie rimangono a carico del Gestore. La polizza assicurativa, debitamente
quietanzata, dovrà essere consegnata, in copia integrale (preferibilmente) originale, dal Gestore al Comune prima della stipulazione del contratto e dovrà restare presso lo stesso depositata per tutta la durata del contratto. Le quietanze relative alle eventuali annualità successive dovranno essere prodotte all’Amministrazione alle relative scadenze.
3. L’esistenza di tale polizza non libera l’appaltatore dalle proprie responsabilità, avendo essa unicamente lo scopo di ulteriore garanzia.
Art. 23 - AUMENTI CONTRATTUALI
1. Nel corso dell'esecuzione del servizio e fino alla concorrenza di un quinto dell’originario importo contrattuale, il Comune di Fiano Romano si riserva di poter chiedere e l'impresa avrà l'obbligo di mettere a disposizione ulteriore personale ed automezzi per l’esecuzione del trasporto con spese a carico della stazione appaltante, al costo unitario indicato in sede di espletamento delle procedure di appalto e alle condizioni tutte del contratto. Il Comune si riserva di poter ridurre nella misura di un quinto dell’originario importo dell’appalto i servizi di trasporto senza che la Ditta possa nulla pretendere ed applicando il costo unitario chilometrico offerto dalla Ditta in sede di gara.
2. La stazione appaltante può inoltre, al prezzo unitario offerto e alle condizioni offerte e/o indicate nel presente capitolato, chiedere all'impresa l’implementazione del servizio per un ulteriore aumento contrattuale fino alla concorrenza di un altro quinto calcolato sull'ammontare originario, previa accettazione, per iscritto, da parte dell'impresa.
3. Gli aumenti contrattuali di cui ai commi 1 e 2 sono disposti con provvedimento del Responsabile Unico del Procedimento, dal Responsabile del servizio o dal Dirigente del Settore.
CAPO IV – PENALITA’
Art. 24 – PENALITA’: FATTISPECIE E IMPORTI
1. L’inadempienza agli obblighi di cui al presente atto, fatte salve le responsabilità previste dall’art. 113-bis comm4 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell’appaltatore, comportano le seguenti penali:
▪ per ogni inadempienza dell’impresa che abbia dato luogo a richiami e/o diffide ai sensi del precedente art. 20 € 250,00 per ogni richiamo o diffida;
▪ mancata effettuazione di un servizio o parte di esso: applicazione penale di € 500,00. La reiterazione della fattispecie comporta la sanzione di € 1.000,00 e la diffida da parte della stazione appaltante a non ripetere il comportamento sanzionato, pena la risoluzione del contratto;
▪ effettuazione del trasporto in anticipo/ritardo rispetto all’orario stabilito, per responsabilità imputabile all’Impresa: applicazione penale di € 150,00 ad episodio;
▪ mancata comunicazione delle variazioni nel personale impiegato: € 100,00 per ogni inadempienza;
▪ ritardo nell’applicazione, dopo l’inizio del servizio, delle modifiche concordate, come da precedente art. 2, degli orari, dei percorsi e delle linee: 3 per mille del valore contrattuale per ogni giorno di ritardo dalla data concordata;
▪ mancata sostituzione del mezzo guasto entro i 20 minuti come da come da art. 2 comma 8 applicazione penale di € 150,00 per ogni inadempienza;
▪ mancato adeguamento del parco mezzi come previsto all’art. 2 comma 14: applicazione penale di € 150,00 per ogni giorno di ritardo;
▪ ritardo nella sostituzione nei percorsi, preventivamente concordata, del tipo di scuolabus richiesto dall’ente appaltante: € 150,00 per ogni giorno di ritardo dalla data concordata;
▪ mancata comunicazione al Comune di eventi straordinari ed imprevedibili che interferiscono con la regolarità del servizio: € 500,00 ad episodio;
▪ mancata o non adeguata informazione preventiva sulla proclamazione di scioperi tali da interferire con il servizio: € 500,00 ad episodio;
• mancata manutenzione ordinaria o riparazione degli automezzi nel rispetto delle caratteristiche previste dalle vigenti normative in materia di trasporto scolastico e circolazione stradale: € 5.000,00 per ogni mezzo;
• mancata dotazione su ogni automezzo di telefono cellulare con dispositivo viva voce o dotato di auricolari: € 1.500 per ognuna delle mancate dotazioni;
• mancata dotazione su ogni automezzo di quanto richiesto all’art. 2 comma 13: € 2.500 per ognuna delle mancate dotazioni;
• comportamento pericoloso o scorretto degli autisti o degli accompagnatori nei confronti degli utenti del servizio o di terzi: € 1.000,00 ad episodio;
• se, nel corso di controlli sull’espletamento del servizio, sia accertata dal personale dell’Amministrazione Comunale una delle seguenti irregolarità, al soggetto appaltatore sarà addebitata, salvo pregiudizio dei maggiori danni eventualmente derivanti dal mancato adempimento, una penale di € 1.000,00 per:
- utilizzo di veicolo con caratteristiche non conformi a quanto richiesto dagli accordi contrattuali. L’importo della penale applicato è per ogni veicolo mancante dei suddetti requisiti;
- utilizzo di veicolo la cui documentazione risulti scaduta ed irregolare. L’importo della penale applicato è per ogni veicolo mancante dei suddetti requisiti;
- utilizzo di veicolo condotto da personale non iscritto nell’elenco dei conducenti comunicato all’Amministrazione Comunale o la cui Patente o CAP/CQC risultino mancanti, scaduti o irregolari. L’importo della penale applicato è per ogni veicolo mancante dei suddetti requisiti;
- effettuazione di servizio durante il quale non siano osservate le fermate presso i punti di raccolta individuati o non siano rispettati gli orari previsti;
- presenza a bordo del veicolo di passeggeri estranei al servizio svolto. L’importo della penale applicato è per ogni passeggero mancante dei suddetti requisiti.
• mancata rimozione dal servizio del personale che si sia reso responsabile di comportamenti violativi in ossequio a quanto previsto nel presente capitolato: € 2.500,00;
• il riscontro del mancato rispetto degli obblighi contrattuali, di natura retributiva, contributiva, sulla sicurezza e per ogni altra irregolarità, con i propri dipendenti comporta l’applicazione di una penale di € 1.000,00 a dipendente;
• mancata presentazione entro due mesi dall’inizio del servizio del programma di esercizio completo di cartografia su supporto digitale: 3 per mille del valore contrattuale per ogni giorno di ritardo;
• mancata presentazione entro quindici giorni dalla variazione del programma d’esercizio della banca dati aggiornata, violando l’art. 14 comma 5: 5 per mille del valore contrattuale per ogni giorno di ritardo;
• mancata presentazione del “diario di bordo” entro il giorno venti del mese successivo a quello di riferimento, violando quanto previsto dall’art 14 comma 3: € 250,00 per ogni giorno di ritardo. La penale è di € 1.000,00 se si viola quanto previsto dall’art. 17 comma 4 ultimo periodo;
• mancata acquisizione delle certificazioni di cui all’art. 14: € 1.500 per ogni giorno di ritardo per ogni certificazione;
• mancato rinnovo del parco mezzi, violando l’art. 14 comma 2 lett. c), per il mantenimento dell’età media del parco autobus: € 50.000 per ogni mezzo non sostituito.
Art. 25 - PENALITA’ - MODALITA’ DI APPLICAZIONE
1. L'ammontare delle penalità è addebitato sul credito dell'impresa dipendente dal contratto cui esse si riferiscono, ovvero, ove non sufficiente, sulla cauzione definitiva. In tali casi, l'integrazione dell'importo della cauzione avviene entro il termine previsto dal comma 4 dell’art. 9.
2. Nell’ipotesi in cui gli importi di cui al comma 1 siano comunque insufficienti, l'ammontare della penalità viene addebitato sui crediti dipendenti da altri contratti che l'impresa ha in corso con il Comune, previo "fermo amministrativo" disposto con provvedimento dell'organo competente. Comunque, non si dà seguito ai pagamenti del servizio fino a concorrenza dell’importo delle penalità.
3. Le penalità sono notificate all'impresa a mezzo a mezzo posta elettronica certificata PEC, indirizzata al domicilio legale indicato in contratto, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale.
4. L'ammontare delle penalità è addebitato, di regola, nel momento in cui viene disposto il pagamento della fattura, e viene introitato, in apposito capitolo, in conto entrate del Comune;
5. Le penalità non possono essere abbandonate, nemmeno parzialmente, a meno che, all'atto della liquidazione della fattura o delle fatture, esse siano riconosciute inapplicabili;
6. Qualora l’importo complessivo delle penali irrogate sia superiore al 10 per cento dell’importo contrattuale e nel caso di grave reiterazione dell’inadempimento, l’ente appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore;
CAPO V – PAGAMENTI ALL’IMPRESA
Art. 26 - CORRISPETTIVO - PAGAMENTI
1. La stazione appaltante, a titolo di corrispettivo per l’espletamento dei servizi di cui al presente capitolato, corrisponderà all’impresa le somme risultanti dall’aggiudicazione della gara.
2. Il corrispettivo per l’effettuazione dei servizi sarà erogato all’impresa sulla base di fatturazione, con cadenza mensile posticipata rispetto alla effettuazione del servizio, pari al 95% dell’importo annuo offerto nel modulo “Offerta economica” suddiviso per 10 rate
mensili. Per gli anni successivi al primo, l’importo annuo sarà ricalcolato sulla base delle percorrenze del “Programma di Esercizio” in vigore: tali percorrenze saranno calcolate sulla base dei percorsi per ogni singola corsa dal luogo di inizio del servizio al relativo plesso scolastico e viceversa. Ogni percorrenza per trasferimenti tecnici o di qualunque altro genere rispetto al servizio, oggetto di gara, sono escluse dal conteggio delle suddette percorrenze. Il pagamento avverrà a 30 gg. dall’accettazione della relativa fattura elettronica.
3. Al termine dell’anno finanziario si dovrà redigere apposito conguaglio indicando i chilometri realmente effettuati per l’espletamento del servizio sulla base dei percorsi per ogni corsa dal luogo di inizio del servizio relativo al plesso scolastico e viceversa. Ogni percorrenza per trasferimenti tecnici o di qualunque altro genere rispetto al servizio, oggetto di gara, sono escluse dal conteggio delle suddette percorrenze.
4. Al termine del servizio sarà redatto apposito certificato di verifica di conformità ai sensi dell’ex art. 322 del D.P.R. 207/2010 come modificato dall’art. 102 D. Lgs 50/2016 ss.mm.ii. Il saldo sarà liquidato entro 30 gg. dall’accettazione della fattura elettronica. Nel caso di saldo negativo il conguaglio sarà effettuato mediante restituzione entro 30 gg. dalla data di ricevimento della richiesta previa emissione della relativa nota di credito elettronica per pari importo. È fatta salva la possibilità, se il saldo è negativo per l’appaltatore, recuperare l’importo attraverso una compensazione con le fatture successive.
Art. 27 - SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI
1. La stazione appaltante, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, potrà sospendere, ferma l'applicazione delle penali, i pagamenti all'impresa cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione del servizio, fino a che l'impresa non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali.
2. La sospensione non potrà avere durata superiore a tre mesi dal momento della relativa notifica all'impresa a mezzo Pec, indirizzata al domicilio legale indicato in contratto, ed è preceduta da "fermo amministrativo" disposto con provvedimento dell'organo competente. Trascorsi i suddetti tre mesi senza che l'impresa si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, in danno, per inadempimento.
CAPO VI – CESSIONI – MODIFICHE DELLA RAGIONE SOCIALE
Art. 28 - CESSIONE DEL CONTRATTO
1. La legge vieta la cessione dei contratti sottoscritti con una Pubblica Amministrazione. L’eventuale cessione effettuata sarà pertanto nulla e non opererà nei confronti della stazione appaltante, la quale riterrà ancora obbligato all'esecuzione l'aggiudicatario, che in caso d'inadempimento incorrerà nelle sanzioni e nei provvedimenti previsti dal presente capitolato d’oneri e dalle normative di legge vigenti.
Art. 29 - CESSIONE DELL'AZIENDA
1. L'acquirente dell’impresa aggiudicataria dell’appalto subentra nel contratto con le modalità previste dall’art. 106 del D. Lgs 50/2016 ss.mm.ii.
2. Quanto disposto al comma 1 si applica anche in caso di affitto o usufrutto dell'azienda e nei casi di trasformazione, fusioni e scissioni.
3. In ogni caso, deve valere la condizione di cui all’art. 106 comma 1 lett d) n. 2) che prevede la condizione che l’altro operatore economico soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente e che la modifica non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e/o che non sia finalizzato ad eludere l’applicazione del Codice dei Contratti. In questo senso, la stazione appaltante può non liberare dagli obblighi contrattuali l’appaltatore cedente.
Art. 30 - CESSIONE DEL CREDITO
1. È ammessa la cessione dei crediti vantati dall'impresa aggiudicataria verso il Comune, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106, comma 13, del D. Lgs n. 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, alle seguenti condizioni:
a) che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario di cui alle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti d’impresa;
b) che sia data comunicazione, a mezzo PEC, della cessione del credito, con indicazione dell’importo del credito ceduto, almeno 10 giorni prima della stipula del relativo contratto;
c) che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile del procedimento;
d) che il contratto di cessione del credito indichi la cifra del credito, al netto di tutte le fatture già accettate dalla stazione appaltante, alla data della stipula del contratto.
Art. 31 - MODIFICHE DELLA RAGIONE SOCIALE
1. Le modifiche e le variazioni della denominazione e della ragione sociale dell'impresa aggiudicataria devono essere comunicate all’ente xxxxxxxxxx, xxxxxx 00 (xxxxxx) giorni prima che la stessa avvenga presso gli organi competenti.
2. La comunicazione deve contenere:
a) gli atti degli organi competenti dell’aggiudicatario attestanti la decisione presa;
b) la dimostrazione che non esistono pendenze fiscali erariali e locali;
3. A seguito di effettuazione della variazione, la nuova comunicazione è corredata da copia dell'atto notarile con il quale la stessa è stata operata. In particolare, dall'atto notarile deve risultare che il nuovo soggetto subentra espressamente in tutti gli obblighi assunti dal precedente.
4. Il mancato rispetto di quanto previsto ai commi 1, 2 e 3 non libera dagli obblighi contrattuali il soggetto contraente. Allo stesso tempo, eventuali fatture pervenute con una nuova intestazione non saranno riconosciute e, conseguentemente, liquidate trattandosi di cessione
di credito in contrasto con le previsioni di cui al presente articolo che, quindi, ne comportano il rifiuto.
CAPO VII – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Art. 32 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1. Si procede alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:
a) Quando la stazione appaltante e l'impresa aggiudicataria, per mutuo consenso, sono d'accordo sull'estinzione del contratto prima dell'avvenuto compimento dello stesso. L’impresa ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva;
b) per sopravvenuta, assoluta e definitiva impossibilità della prestazione da parte dell'impresa per causa ad essa non imputabile. L'impresa ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva;
c) per frode, grave negligenza e inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni sottoscritte, cessazione di attività. La stazione appaltante incamera la cauzione definitiva;
d) fallimento dell'impresa, ad eccezione delle ipotesi di raggruppamenti temporanei d'imprese;
e) ricorso al subappalto. La stazione appaltante incamera la cauzione definitiva;
f) mancata reintegrazione della cauzione definitiva a seguito dei prelevamenti operati dal Comune per fatti connessi con l'esecuzione del contratto. La stazione appaltante incamera la parte restante della cauzione;
g) cessione dell'azienda, ove il Comune di Fiano Romano, ai sensi del D. Lgs 50/2016 s.m.i, decida di non continuare il rapporto contrattuale con l'acquirente. L'impresa ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva. La medesima procedura si adotta in caso di affitto e usufrutto dell'azienda;
h) ove il Comune di Fiano Romano, in qualunque momento dell'esecuzione, comunichi all'impresa aggiudicataria di voler sciogliere unilateralmente il contratto per comprovati motivi di pubblico interesse. L’impresa aggiudicataria ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva e al pagamento del dieci per cento dei servizi non eseguiti fino a quattro quinti dell'importo del contratto;
i) qualora l’importo complessivo delle penali irrogate sia superiore al 10 per cento dell’importo contrattuale o qualora lo stesso inadempimento venga reiterato più volte e l’ente appaltante si avvalga della facoltà di risolvere il contratto. La stazione appaltante incamera la cauzione definitiva;
j) mancato rispetto dei contratti di lavoro applicati al personale dipendente;
k) negli altri casi previsti dal presente capitolato e dalla vigente normativa;
l) nel caso in cui l’impresa si rifiuti di svolgere il servizio o parte del servizio.
2. In caso di recesso unilaterale da parte dell’appaltatore, lo stesso sarà obbligato a risarcire il danno, che sarà individuato e quantificato anche nell’eventuale differenza di prezzo conseguente al nuovo affidamento.
Art. 33 - MODALITÀ DEL PROVVEDIMENTO DI RISOLUZIONE
1. La risoluzione del contratto viene disposta con atto dell'organo competente.
2. L'avvio e la conclusione del procedimento di cui al comma 1 sono comunicati all'impresa a mezzo posta elettronica certificata PEC, indirizzata all'impresa nel domicilio legale indicato in contratto salve le disposizioni della legge 7/8/1990, n. 241 ss.mm.ii.
Art. 34 - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE: L'ESECUZIONE D'UFFICIO
1. Ove si pervenga alla risoluzione del contratto, all'impresa è dovuto, fatti salvi i provvedimenti di cui al comma 5, il pagamento del valore del servizio eseguito fino al momento dell'avvenuta comunicazione della risoluzione, effettuata a mezzo posta elettronica certificata PEC, indirizzata all'impresa nel domicilio legale indicato in contratto.
2. Nei casi di risoluzione del contratto di cui all'art. 35, la stazione appaltante ha la facoltà di affidare a terzi la parte rimanente del servizio.
3. L'affidamento avviene per procedura negoziata ai sensi del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii, stante l'esigenza di limitare le conseguenze dei ritardi connessi con la risoluzione del contratto.
4. L'affidamento a terzi viene notificato all'impresa inadempiente nelle forme prescritte dal comma 1 del presente articolo, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione dei servizi affidati e degli importi relativi.
5. All'impresa inadempiente sono addebitate le maggiori spese sostenute dalla stazione appaltante rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dalla cauzione incamerata e, ove questa non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa, previo "fermo amministrativo", a compensazione, del corrispettivo regolarmente dovuto all'impresa, disposto con provvedimento dell'organo competente.
6. Nel caso di minore spesa, nulla compete all'impresa inadempiente.
7. L'esecuzione in danno non esime l'impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
CAPO VIII – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Art. 35 - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
1. Quando sorgono contestazioni tra il Comune di Fiano Romano e l'impresa aggiudicataria, oppure quando questa contesta le prescrizioni datele perché ritenute contrarie ai patti del contratto, il Responsabile Unicodel Procedimento, o il Responsabile del Servizio o il Dirigente del Settore, nel termine di quindici giorni, decide sulle controversie.
2. Le decisioni definitive del Responsabile Unicodel Procedimento, o dagli altri soggetti individuati, sono notificate all'impresa, che provvederà ad eseguirle.
Art. 36 - ESCLUSIONE DELL'ARBITRATO
1. Xxx l'impresa ritenga insoddisfacenti le decisioni del Responsabile del procedimento, la definizione della controversia è attribuita esclusivamente al foro di Rieti. E ‘infatti esclusa la possibilità di deferire le controversie attinenti al presente contratto d’appalto ad arbitri.
CAPO IX – NORME FINALI
Art. 37 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Fiano Romano;
2. Il responsabile del trattamento è il Dirigente del Settore I – Amministrativo Finanziario domiciliato per la carica presso il Comune di Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, 0 – 00065 – Fiano Romano
3. I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679 e del D. Lgs. 30.6.2003, n. 196 e ss.mm.ii, esclusivamente nell’ambito della gara, regolata dal presente Capitolato e dal Disciplinare.
4. Il trattamento suddetto, da parte del contraente, cessa ad avvenuto espletamento dell’incarico. La cessazione del trattamento comporta la distruzione dei dati personali presso il contraente previa loro consegna all’Amministrazione provinciale, salvi gli obblighi previsti dalla legislazione vigente in materia di conservazione degli atti in cui gli stessi sono contenuti.
1. Il presente appalto è soggetto all’osservanza di tutte le norme e condizioni precedentemente enunciate. Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato e dagli atti e documenti da esso richiamati, si farà riferimento alle norme del Codice Civile, alla legislazione in materia di appalti di servizi, con particolare riguardo al D.lgs. 50/2016 e ai Regolamenti approvati dall’Amministrazione Comunale. L’Aggiudicatario è tenuto al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all’aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale. Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall’introduzione e dall’applicazione delle nuove normative di cui al comma precedente. Per tutto quanto non espressamente citato nel presente Capitolato si fa riferimento alle leggi e ai regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili.
Allegati:
- Allegato A – Linee & percorsi (fermate/punti di raccolta)
- Allegato B – Elenco mezzi;
- Allegato C – Elenco personale autista;
- Allegato D – Elenco personale di accompagnamento/assistenza;
- Allegato E – Quadro Economico;
- Allegato F – Diario di Bordo.