PIANO DI ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
PIANO DI ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
PER IL PERSONALE DELL’AUTORITA’ NAZIONALE ANTICORRUZIONE
CAPITOLATO TECNICO CIG
INDICE
1. OGGETTO DEL PIANO DI ASSISTENZA INTEGRATIVA 5
3. PRESTAZIONI OSPEDALIERE E CHIRURGICHE 6
5. PRESTAZIONI SPECIALISTICHE E ACCCERTAMENTI DIAGNOSTICI 11
6. PROTESI ORTOPEDICHE E ACUSTICHE 12
8. CURE DENTARIE DA INFORTUNIO 12
9. CURE DENTARIE 12
10.SERVIZI EROGATI DALLA CENTRALE OPERATIVA O TRAMITE INTERNET 13
12.DECORRENZA E ATTIVAZIONE DEL PIANO DI ASSISTENZA INTEGRATIVA 14
X. XXXXXXXX BROKER 19
DEFINIZIONI DEI TERMINI UTILIZZATI NEL PRESENTE CAPITOLATO
Piano di assistenza/Disciplinare
Il documento che prova la stipula del piano di assistenza integrativa.
Contraente
L’Ente, Cassa, Società di mutuo soccorso per conto dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.)
Associato
Il soggetto nel cui interesse viene stipulato il contratto per il servizio di assistenza sanitaria integrativa.
Enti/Casse/Società di mutuo soccorso
Soggetti iscritti all’anagrafe dei fondi sanitari, abilitati a norma di legge a ricevere i contributi.
Contributo
La somma dovuta dall’Autorità Nazionale Anticorruzione.
Infortunio
L’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che provochi lesioni corporali obiettivamente constatabili.
Malattia
Qualunque alterazione dello stato di salute che non sia malformazione o difetto fisico anche non dipendente da infortunio.
Malattia oncologica
Ogni malattia determinata dalla presenza di neoplasia benigna o maligna; sono incluse le leucemie, i linfomi, il mieloma, il morbo di Hodgkin, il cancro in situ; sono inoltre compresi i tumori con invasione diretta degli organi vicini, in fase metastatica e le recidive.
Malformazione
Deviazione dal normale assetto morfologico di un organismo o di parti di suoi organi per condizioni morbose congenite.
Massimale
L’importo stabilito nel presente capitolato che rappresenta la spesa massima che l’Ente/Cassa/Società di mutuo soccorso si impegna a prestare nei confronti dell’Associato per le relative garanzie e/o prestazioni previste.
Difetto fisico
Deviazione dal normale assetto morfologico di un organismo o di parti di suoi organi per condizioni morbose o traumatiche acquisite.
Difetto fisico preesistente
Alterazione organica, congenita o acquisita durante lo sviluppo fisiologico, la cui evidenza, antecedentemente all’adesione al piano di assistenza sanitaria integrativa/disciplinare, possa essere diagnosticata clinicamente (con visita medica) o strumentalmente (con accertamenti diagnostici di tipo strumentale).
Istituto di cura
Ospedale, clinica o istituto universitario, casa di cura regolarmente autorizzato dalle competenti Autorità, in base ai requisiti di legge, all’erogazione dell’assistenza ospedaliera, anche in regime di degenza diurna, con esclusione degli stabilimenti termali, delle case di convalescenza e di soggiorno e delle cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche.
Struttura sanitaria convenzionata
Istituto di cura, poliambulatorio, centro specialistico con cui l’Ente/Cassa/Società di mutuo soccorso ha definito un accordo per il pagamento diretto delle prestazioni.
Ricovero
La degenza in Istituto di cura comportante pernottamento.
Day - hospital
Le prestazioni sanitarie relative a terapie chirurgiche e mediche praticate in Istituto di cura in regime di degenza diurna e documentate da cartella clinica.
Retta di degenza
Trattamento alberghiero e assistenza medico-infermieristica.
Intervento chirurgico
Qualsiasi atto cruento, manuale o strumentale, eseguito a fini terapeutici.
Indennità sostitutiva
Importo giornaliero erogato dall’Ente/Cassa/Società di mutuo soccorso in caso di ricovero, corrisposto in assenza di richiesta di rimborso delle spese sostenute per le prestazioni effettutate durante il ricovero stesso. Costituiscono eccezione le sole spese sostenute per le prestazioni di pre e post ricovero, per le quali si prevede comunque il rimborso secondo quanto disciplinato dal presente capitolato.
Intervento chirurgico ambulatoriale
Prestazione chirurgica che per la tipologia dell’atto non richiede la permanenza in osservazione nel post- intervento.
Accertamento diagnostico
Prestazione medica strumentale atta a ricercare e/o a definire la presenza e/o il decorso di una malattia a carattere anche cruento e/o invasivo.
Ciclo di terapia
Una serie di prestazioni e/o sedute relative ad una medesima terapia, contenute in un’unica prescrizione medica e presentate all’Ente/Cassa/Società di mutua assistenza con un’unica richiesta di rimborso.
Sinistro
Il verificarsi dell’evento per il quale è prevista l’attivazione del piano sanitario integrativo.
Rimborso
La somma dovuta dall’Ente/Cassa/Società di mutuo soccorso in caso di sinistro, all’associato.
Franchigia
La somma determinata in misura fissa che rimane a carico dell’Associato.
Qualora venga espressa in giorni, è il numero dei giorni per i quali non viene corrisposto all’associato l’importo garantito.
Scoperto
La somma espressa in valore percentuale che rimane a carico dell’associato.
1. OGGETTO DEL PIANO DI ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
2. Le garanzie previste dal presente capitolato comprendono anche situazioni patologiche che siano l’espressione o la conseguenza diretta di infortuni e malattie insorte anteriormente all’inserimento degli associati in copertura.
1.1 Il piano di assistenza sanitaria integrativa è operante in caso di malattia e in caso di infortunio per le spese sostenute riguardanti:
- prestazioni ospedaliere e chirurgiche;
- prestazioni di alta specializzazione;
- prestazioni specialistiche e accertamenti diagnostici;
- protesi ortopediche e acustiche;
- cure oncologiche;
- cure dentarie da infortunio;
- cure dentarie;
- servizi erogati dalla centrale operativa o tramite il sito internet.
Per ottenere le prestazioni di cui necessita, l’Associato può rivolgersi, con le modalità riportate alla voce “Sinistri” delle Condizioni Generali a:
a) Strutture sanitarie private o pubbliche convenzionate con l’Ente/Cassa/Società di mutuo soccorso;
b) Strutture sanitarie private o pubbliche non convenzionate con l’Ente/Cassa/ Società di mutuo soccorso;
c) Servizio Sanitario Nazionale.
Le modalità di attuazione delle opzioni sopraindicate, vengono specificate nei successivi punti di definizione delle singole garanzie/prestazioni.
2. PERSONE ASSOCIATE
2.1 I servizi sono comunque prestati a favore del personale, compresi il Presidente, i Consiglieri ed il Segretario Generale, in servizio presso l’AUTORITA’ NAZIONALE ANTICORRUZIONE (A.N.A.C) alla data del 01.10.2017, e dei relativi nuclei familiari fiscalmente a carico intendendo per tali il coniuge o il convivente more uxorio ed i figli purché risultanti dallo stato di famiglia.
Sono, inoltre, compresi i figli non conviventi per i quali il caponucleo sia obbligato al mantenimento economico, a seguito di sentenza di separazione o divorzio, ovvero altro provvedimento dell’Autorità giudiziaria.
Qualora un dipendente rinunci espressamente all’adesione al piano di assistenza sanitaria integrativa, per il primo anno, sarà possibile per lui l’attivazione dello stesso solo dall’anno successivo.
2.2 Il piano di assistenza sanitaria integrativa può essere esteso, con versamento del relativo contributo a carico del dipendente, al coniuge o al convivente “more uxorio” e ai figli non fiscalmente a carico purchè risultanti dallo stato di famiglia.
2.3. L’Ente/Cassa/Società di mutuo soccorso dovrà provvedere all’attivazione dei servizi del piano di assistenza (con decorrenza 1.10.2017) entro il termine tassativo del 1.10.2017 per i dipendenti e i familiari fiscalmente a carico che si associano, ed entro il 31.10.2017 per i familiari NON fiscalmente a carico per le prestazioni in convenzione.
3.PRESTAZIONI OSPEDALIERE E CHIRURGICHE
3.1 RICOVERO (CON E SENZA INTERVENTO), DAY HOSPITAL (CON E SENZA INTERVENTO), INTERVENTO AMBULATORIALE.
L’Ente/Cassa/Società di mutuo soccorso provvede al rimborso delle spese per le seguenti prestazioni:
a) Pre ricovero
Xxxxx, accertamenti diagnostici e visite specialistiche effettuati nei 100 giorni precedenti l’inizio del ricovero, purchè resi necessari dalla malattia o dall’infortunio che ha determinato il ricovero.
b) Durante il ricovero
Onorari del chirurgo, dell’aiuto, dell’assistente, dell’anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all’intervento (risultante dal referto operatorio); diritti di sala operatoria (o sala parto) e materiale di intervento ivi comprese le endoprotesi, prestazioni mediche e infermieristiche, cure (comprese le cure fisioterapiche e riabilitative), medicinali, esami e accertamenti diagnostici durante il periodo di ricovero.
c) Rette di degenza
Nel caso di ricovero in Istituto di cura non convenzionato con l’Ente/Cassa/Società di mutuo soccorso, le spese sostenute vengono rimborsate nel limite di euro 150,00 al giorno.
Tale limite non opera per i ricoveri presso Istituto di cura convenzionato.
Non sono comprese in garanzia le spese voluttuarie (per esempio televisione, telefono).
d) Assistenza infermieristica privata individuale
Assistenza infermieristica privata individuale nel limite di euro 50,00 al giorno per un massimo di 30 giorni per ricovero.
e) Post ricovero
Esami e accertamenti diagnostici, onorari medici, medicinali, prestazioni mediche, chirurgiche e infermieristiche (queste ultime qualora la richiesta sia certificata al momento delle dimissioni dall’Istituto di cura), trattamenti fisioterapici o rieducativi e cure termali (escluse le spese per il noleggio di apparecchi comunque denominati necessari per la fisioterapia, ed escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera), effettuati nei 100 giorni successivi alla cessazione del ricovero, purchè resi necessari dalla malattia o dall’infortunio che ha determinato il ricovero.
3.2 TRAPIANTI A SEGUITO DI MALATTIA E INFORTUNIO
Nel caso di trapianto di organi o di parte di essi, l’Ente/Cassa/Società di mutuo soccorso rimborsa le spese previste ai punti 3.1, 3.4 e 3.5 del presente Capitolato con i limiti indicati nel piano di assistenza integrativa, nonché le spese necessarie per il prelievo dal donatore, comprese quelle per il trasporto dell’organo. Durante il pre-ricovero sono compresi anche i trattamenti farmacologici mirati alla prevenzione del rigetto.
Nel caso di donazione da vivente, sono comprese le spese sostenute per le prestazioni effettuate durante il ricovero relativamente al donatore a titolo di accertamenti diagnostici, assistenza medica e infermieristica, intervento chirurgico, cure, medicinali, rette di degenza.
3.3 PARTO - CURE NEONATO - ABORTO
3.3.1 PARTO CESAREO - CURE NEONATO /ABORTO TERAPEUTICO
a) In caso di parto cesareo o aborto terapeutico effettuato in struttura sanitaria convenzionata con l’Ente/Cassa/Società di mutuo soccorso, questa provvede al pagamento alle predette strutture delle spese, per le prestazioni di cui al punto 3.1 lettere: b) Durante il ricovero, c) Rette di degenza, e) post ricovero;
b) In caso di parto cesareo o aborto terapeutico effettuato in struttura sanitaria non convenzionata con l’Ente/Cassa/Società di mutuo soccorso, questa provvede al rimborso all’Associato delle spese per le prestazioni di cui al punto 3.1 lettere: b) Durante il ricovero, c) Rette di degenza – nel limite di 150,00 euro al giorno, e) Post ricovero. In tal caso la garanzia è prestata con il limite di euro 6.000,00 per anno e per nucleo familiare.
3.3.2 PARTO NON CESAREO – CURE NEONATO
a) In caso di parto non cesareo effettuato in struttura sanitaria convenzionata con l’Ente/Cassa/Società di mutuo soccorso, questa provvede al pagamento alle predette strutture delle spese, senza franchigia, per le prestazioni di cui al punto 3.1 lettere b) Durante il ricovero, c) Rette di degenza. In tal caso la garanzia è prestata con il limite di euro 10.000,00 per anno e per nucleo familiare.
b) In caso di parto non cesareo effettuato in struttura sanitaria non convenzionata con l’Ente/Cassa/Società di mutuo soccorso, questa provvede al rimborso all’Associato delle spese per le prestazioni di cui al punto 3.1 lettere: b) Durante il ricovero, c) Rette di degenza.- nel limite di € 150,00 al giorno. In tal caso la garanzia è prestata con il limite di euro 2.000,00 per anno e per nucleo familiare.
3.4 TRASPORTO SANITARIO
In caso di ricovero/Day hospital o di accettazione al Pronto Soccorso debitamente documentata, l’Ente/Cassa/Società di mutuo soccorso rimborsa le spese di trasporto dell’Associato in ambulanza, con unità coronarica mobile e con aereo sanitario di cura, di trasferimento da un Istituto di cura ad un altro, e di rientro alla propria abitazione con il limite di euro 1.100,00.
3.5 RIMPATRIO DELLA SALMA
In caso di decesso all’estero durante il ricovero, l’Ente/Cassa/Società di mutuo soccorso rimborsa direttamente le spese sostenute per il rimpatrio della salma nel limite di euro 1.550,00 per anno e per nucleo familiare.
3.6 MASSIMALE
Il massimale garantito per il complesso delle prestazioni di cui all’Art. 3 (comprensivo di tutti i sotto articoli) corrisponde a euro 250.000,00 per anno/nucleo familiare.
3.7 MODALITA’ DI EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI
a) Prestazioni in strutture sanitarie private o pubbliche convenzionate con l’Ente/Cassa/Società di mutuo soccorso ed effettuate da medici convenzionati.
In caso di utilizzo di strutture convenzionate con l’Ente/Cassa/Società di mutuo soccorso, le spese di cui ai punti 3.1, 3.2 e 3.3 del Capitolato Tecnico, vengono liquidate direttamente alle strutture/medici convenzionati, sia per i ricoveri, sia per il day hospital con o senza intervento chirurgico e sia per l’intervento chirurgico ambulatoriale, previa applicazione di uno scoperto di seguito indicato, che rimarrà a carico dell’Associato.
Scoperto/Franchigia a carico dell’Associato:
• Ricoveri/Day Hospital con o senza intervento chirurgico: scoperto del 10% con un massimo di euro 1.000,00;
• Intervento chirurgico ambulatoriale: franchigia euro 75,00.
Saranno rimborsate direttamente all’associato, nei limiti e con i massimali previsti, le spese per:
• Assistenza infermieristica privata individuale – (punto 3.1 lettera d);
• Trasporto Sanitario – (punto 3.4);
• Rimpatrio della salma – (punto 3.5).
b) Prestazioni in strutture sanitarie private o pubbliche non convenzionate con l’Ente/Cassa/Società di mutuo soccorso.
In caso di utilizzo di strutture non convenzionate con l’Ente/Cassa/Società di mutuo soccorso, le spese relative alle prestazioni di cui ai precedenti punti 3.1 (ad eccezione delle voci di cui alla lettera “c”, “d” “e”), 3.2 e 3.3 vengono rimborsate all’Associato previa applicazione di uno scoperto, di seguito indicato, che rimarrà a carico dell’Associato.
Scoperto a carico dell’associato:
• Ricoveri/Day-Hospital con o senza intervento chirurgico: 25%, con minimo euro 750,00 e massimo euro 5.000,00;
• Intervento chirurgico ambulatoriale: 25%, con minimo euro 200,00.
Saranno rimborsate direttamente all’Associato, nei limiti e con i massimali previsti, le spese per:
• 3.1 lettera c) - Rette di degenza;
• 3.1 lettera d) - Assistenza infermieristica privata individuale;
• 3.4 Trasporto sanitario;
• 3.5 Rimpatrio della salma.
c) Prestazioni in strutture sanitarie private convenzionate e medici non convenzionati
Nel caso di utilizzo di strutture convenzionate e medici non convenzionati con l’Ente/Cassa/Società di mutuo soccorso, la liquidazione avverrà previa applicazione, su ciascuna tipologia di prestazione ed a seconda della modalità di utilizzo prescelta, delle seguenti franchigie e scoperti: 1) per il ricovero, si applica lo scoperto di cui al punto 3.7 a); 2) per il medico quelle di cui all’Art. 3.7 b) integralmente.
d) Prestazioni nel Servizio Sanitario Nazionale
Nel caso di ricovero in strutture del Servizio Sanitario Nazionale o da esso accreditate in forma di assistenza diretta, le spese per la degenza e per i ticket sanitari verranno rimborsate integralmente all’associato dall’Ente/Cassa/Società di mutuo soccorso, nel limite del massimale garantito, senza applicazione di alcuna franchigia e/o scoperto.
In questo caso non sarà possibile per l’Associato richiedere l’erogazione dell’indennità sostitutiva. Qualora il ricovero avvenga in regime di libera professione intramuraria con relativo onere a carico dell’Associato, le spese sostenute verranno rimborsate secondo quanto indicato al punto
3.7 lett. a) “Prestazioni in strutture sanitarie private o pubbliche convenzionate con l’Ente/Cassa/Società di mutuo soccorso” per la degenza, e 3.7 lett. c) “Prestazioni in strutture sanitarie private o pubbliche convenzionate con l’Ente/Cassa/Società di mutuo soccorso e medici non convenzionati” per i medici.
3.8 Indennità sostitutiva
All’Associato, qualora non richieda alcun rimborso all’Ente/Cassa/Società di mutuo soccorso, né per il ricovero né per altra prestazione ad esso connessa (ad eccezione degli accertamenti pre e post ricovero di cui sotto), l’Ente/Cassa/Società di mutuo soccorso corrisponderà un’indennità per far fronte alle necessità legate al recupero a seguito della malattia, dell’infortunio, del parto e dell’aborto terapeutico.
L’indennità sarà pari ad euro 80,00 e verrà erogata per ogni giorno di ricovero per un massimo di 90 giorni per anno/nucleo familiare.
Nel caso di day-hospital l’indennità corrisposta sarà pari a euro 40,00.
In caso di erogazione dell’indennità sostitutiva è previsto il rimborso anche delle spese per prestazioni pre e post ricovero (lettere “a” e “e” dell’art. 3.1.) che verrà effettuato applicando uno scoperto del 20%, ad eccezione dei ticket che verranno rimborsati al 100%.
Le spese relative alle garanzie di Pre e Post ricovero, in questo caso, vengono prestate con massimale annuo per nucleo familiare pari a euro 2.000,00.
Nel caso di ricovero in regime di Day-Hospital, l’importo giornaliero della diaria si intenderà ridotta a
euro 25,00 giornaliere.
4.ALTA SPECIALIZZAZIONE
L’Ente/Cassa/Società di mutuo soccorso provvede al rimborso delle spese per le seguenti prestazioni, con il limite di euro 7.500,00 per anno/nucleo familiare:
- amniocentesi oltre il 35° anno di età o se prescritta a seguito di sospetta malformazione del feto;
- test DNA fetale su sangue materno;
- accertamenti endoscopici
- agoaspirato;
- angiografia;
- artrografia;
- arteriografia digitale;
- broncografia;
- broncoscopia;
- cardiotac;
- chemioterapia;
- cisternografia;
- cistografia;
- cistouretrografia;
- clisma opaco;
- cobaltoterapia;
- colangiografia (anche percutanea);
- colecistografia;
- colonscopia;
- coronografia;
- dacriocistografia;
- defecografia;
- diagnostica radiologica;
- dialisi;
- doppler;
- duodenoscopia;
- ecocardiografia;
- ecodoppler;
- ecocolordoppler;
- ecografia;
- elettroencefalogramma;
- elettromiografia;
- esame citologico;
- esame istologico;
- esofagoscopia;
- fistolografia;
- flebografia;
- fluorangiografia;
- galattografia;
- gastroscopia;
- holter;
- isterosalpingografia;
- laserterapia;
- linfografia;
- mammografia (anche digitale);
- mielografia;
- moc;
- palonscopia;
- pet;
- radioterapia;
- radionefrogramma;
- retinografia;
- rettoscopia;
- rx esofago con mezzo di contrasto;
- rx stomaco e duodeno con mezzo di contrasto;
- rx tenue e colon con mezzo di contrasto;
- risonanza magnetica nucleare (incluso angio rmn);
- scialografia;
- scintigrafia;
- spect;
- splenoportografia;
- tac anche virtuale;
- telecuore;
- urografia;
- vesciculodeferentografia;
- videoangiografia;
- villocentesi oltre il 35° anno di età o se prescritta a seguito di sospetta malformazione del feto;
- wirsunggrafia.
Per l’attivazione della garanzia è necessaria una prescrizione medica contenente il quesito diagnostico o la patologia che ha reso necessaria la prestazione stessa.
Nel caso di utilizzo di strutture sanitarie e di medici convenzionati con l’Ente/Cassa/Società di mutuo soccorso, le spese per le prestazioni erogate all’Associato vengono liquidate direttamente dall’Ente/Cassa/Società di mutuo soccorso alla struttura convenzionata, con l’applicazione di uno scoperto del 10% per ogni accertamento o ciclo di terapia effettivamente sostenuta che rimarrà a carico dell’Associato.
Nel caso in cui l’Associato si rivolga a strutture sanitarie o a medici non convenzionati con l’Ente/Cassa/Società di mutuo soccorso, le spese sostenute vengono rimborsate all’Associato con l’applicazione di uno scoperto del 30% per ogni accertamento o ciclo di terapia effettivamente sostenuta che rimarrà a carico dell’Associato.
Nel caso in cui l’Associato si avvalga del Servizio Sanitario Nazionale, l’Ente/Cassa/Società di mutuo soccorso rimborsa integralmente i tickets sanitari a carico dell’Associato.
5.PRESTAZIONI SPECIALISTICHE E ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI
L’Ente/Cassa/Società di mutuo soccorso provvede al rimborso delle spese per visite specialistiche, analisi e per accertamenti diagnostici conseguenti a malattia o a infortunio, con l’esclusione delle visite in età pediatrica effettuate per il controllo di routine legato alla crescita, e delle visite e accertamenti odontoiatrici e ortodontici qualora superino quanto previsto al punto 9 del Capitolato Tecnico. Sono, altresì, compresi trattamenti fisioterapici e riabilitativi per un massimo di euro 250,00/annuo per nucleo familiare.
Per l’attivazione della garanzia è necessaria una prescrizione medica contenente il quesito diagnostico o la patologia che ha reso necessaria la prestazione stessa.
Relativamente alle visite specialistiche, i documenti di spesa (fatture e ricevute) debbono riportare l’indicazione della specialità del medico la quale, ai fini del rimborso, dovrà risultare attinente alla patologia denunciata.
Nel caso in cui l’Associato si rivolga a strutture sanitarie o a medici convenzionati con l’Ente/Cassa/Società di mutuo soccorso, le spese sostenute vengono rimborsate all’Associato con l’applicazione di una franchigia di euro 20,00.
Nel caso in cui l’Associato si rivolga a strutture sanitarie pubbliche, ma a medici che esercitano in intramoenia, o a medici non convenzionati con l’Ente/ Cassa/Società di mutuo soccorso le spese sostenute vengono rimborsate all’Associato per un importo massimo per prestazione/accertamento di euro 80,00, con uno scoperto del 30%.
Nel caso in cui l’Associato si avvalga del Servizio Sanitario Nazionale, l’Ente/Cassa/Società di mutuo soccorso rimborsa integralmente i tickets sanitari a carico dell’Associato.
Si considerano unica prestazione anche la visita specialistica e l’accertamento diagnostico connessi a medesima patologia, contestualmente prescritti dal medico e presentati all’Ente/Cassa/Società di mutuo soccorso in un'unica richiesta di rimborso.
Il massimale annuo garantito per il complesso delle prestazioni suindicate corrisponde a Euro 1.000,00 per nucleo familiare.
6.PROTESI ORTOPEDICHE E ACUSTICHE
L’Ente/Cassa/Società di mutuo soccorso rimborsa le spese per l’acquisto di protesi ortopediche e acustiche nel limite annuo di euro 1.300,00 per nucleo familiare.
Le spese sostenute vengono rimborsate senza applicazione di franchigie o scoperti.
7.CURE ONCOLOGICHE
Nei casi di malattie oncologiche l’Ente/Cassa/Società di mutuo soccorso liquida le spese relative a chemioterapia e terapie radianti (se non effettuate in regime di ricovero o day – hospital), con massimale autonomo.
Si intendono inclusi in garanzia le visite, gli accertamenti diagnostici, le terapie (anche farmacologiche) e le spese infermieristiche professionali ambulatoriali o domiciliari, a condizione che siano prescritte dal medico oncologo.
Nel caso di utilizzo di strutture sanitarie e di personale convenzionato con l’Ente/Cassa/Società di mutuo soccorso, le spese per le prestazioni erogate all’Associato vengono liquidate direttamente dall’Ente/Cassa/Società di mutuo soccorso alle strutture medesime senza applicazione di alcuno scoperto o franchigia.
Nel caso in cui l’associato si rivolga a strutture sanitarie o a personale non convenzionato con l’Ente/Cassa/Società di mutuo soccorso, le spese sostenute vengono rimborsate senza applicazione di alcuno scoperto o franchigia.
Nel caso in cui l’Associato si avvalga del Servizio Sanitario Nazionale, l’Ente/Cassa/Società di mutuo soccorso rimborsa integralmente i tickets sanitari a carico dell’Associato.
Il massimale annuo garantito per il complesso delle prestazioni suindicate corrisponde a euro 10.000,00 annui per nucleo familiare per le prestazioni effettuate mediante utilizzo del Servizio Sanitario Nazionale, mediante l’utilizzo di strutture sanitarie e medici convenzionati con l’Ente/Cassa/Società di mutuo soccorso, o mediante l’utilizzo di strutture sanitarie e medici non convenzionati con l’Ente/Cassa/Società di mutuo soccorso.
8.CURE DENTARIE DA INFORTUNIO
L’Ente/Cassa/Società di mutuo soccorso provvede, a parziale deroga di quanto previsto dal punto B2 delle Condizioni Generali, al rimborso delle spese sostenute per cure e protesi dentarie conseguenti ad infortunio, in presenza di certificato di Pronto Soccorso che attesti la data ed il motivo dell’infortunio e le cure necessarie (ricevute a seguito di infortunio).
Il massimale garantito per il complesso delle prestazioni di cui sopra corrisponde a euro 1.550,00 per anno per nucleo familiare; le spese sostenute vengono rimborsate senza applicazione di franchigie e scoperti.
9. CURE DENTARIE
L’Ente/Cassa/Società di mutuo soccorso provvede al rimborso, a parziale deroga di quanto previsto dal punto B2 delle Condizioni Generali, delle spese sostenute per cure, estrazioni e protesi dentarie.
Il massimale garantito per il complesso delle prestazioni in questione è di euro 400,00 per anno/ nucleo familiare.
Il rimborso viene effettuato con l’applicazione delle percentuali di seguito indicate.
PRESTAZIONI | IN RETE | FUORI RETE |
Visita (una l’anno per Associato) | 100% | 50% |
Igiene orale (una l’anno per Associato) | 100% | 50% |
Visita di emergenza | 100% | 80% |
Conservativa | 100% | 70% |
Radiologia odontoiatrica | 100% | 70% |
Chirurgia | 100% | 70% |
Endodonzia | 100% | 70% |
Paradontologia | 100% | 70% |
Protesi | 80% | 60% |
Ortognatodonzia | 80% | 60% |
Implantologia | 80% | 60% |
10.SERVIZI EROGATI DALLA CENTRALE OPERATIVA O TRAMITE SITO INTERNET
I seguenti servizi di consulenza vengono forniti dalla Centrale Operativa dell’aggiudicataria telefonando al numero verde (da fisso) e (da mobile) e + 39……….
(dall’estero), fax (da utilizzare esclusivamente per eventuali richieste di integrazione documentale operate dalla Centrale operativa) 7 giorni su 7 (festivi inclusi), 24 ore su 24 ore, nonché tramite e-mail dedicata.
L’Ente/Cassa/Società di mutuo soccorso dovrà fornire al Direttore dell’esecuzione del contratto dell’Autorità Nazionale Anticorruzione il numero di telefono del cellulare del Responsabile Medico della Centrale Operativa per la gestione dei casi urgenti.
a) Prenotazione di prestazioni sanitarie
La Centrale Operativa fornisce un servizio di prenotazione delle prestazioni sanitarie garantite dal piano di assistenza sanitaria integrativa in forma diretta nelle strutture convenzionate con l’Ente/Cassa/Società di mutuo soccorso, previa applicazione, ove previsti, degli scoperti/franchigie che dovranno essere saldati direttamente dall’Associato alla struttura sanitaria/medico. La Centrale Operativa potrà essere contattata per ottenere suggerimenti per la scelta della struttura sanitaria più idonea alla fruizione di specifiche prestazioni.
b) Contatto telefonico di primo soccorso
Il Servizio assistenza, attivo 24 ore su 24 ore, tutti i giorni dell’anno, è a disposizione dell’Associato per organizzare un consulto medico telefonico in caso di urgenza conseguente a infortunio o malattia xxxxxxxxxx.Xx medico di guardia dell’Ente/Cassa/Società di mutuo soccorso, in base alle informazioni ricevute al momento della richiesta da parte dell’Associato o da persona terza, qualora lo stesso non ne sia in grado, potrà fornire:
1. consigli medici di carattere generale (a titolo di esempio: su interventi di primo soccorso e/o sulle modalità di assunzione di farmaci);
2. informazioni riguardanti:
- il reperimento dei mezzi di soccorso (ambulanza, medico, ecc….);
- la reperibilità di medici generici e specialisti.
Il servizio non fornirà diagnosi o prescrizioni, ma farà il possibile per mettere rapidamente l’associato in condizione di ottenere quanto necessario.
c) Invio di un medico nei casi d’urgenza
Qualora, a seguito del primo contatto telefonico (Contatto telefonico di primo soccorso medico), il servizio medico giudicasse necessaria e non rinviabile una visita medica dell’Associato e qualora non sia possibile reperire il proprio medico curante, il Servizio Assistenza provvederà ad organizzare il reperimento e l’intervento di un medico generico convenzionato sul posto.
La prestazione viene fornita con costi a carico dell’Ente/Cassa/Società di mutuo soccorso. Qualora non sia immediatamente disponibile l’invio del medico, il Servizio Assistenza organizzerà, in alternativa ed in accordo con l'Associato, il suo trasferimento in ambulanza presso il centro di primo soccorso più vicino alla sua abitazione, senza costi a carico dell’ Associato.
Resta inteso che in caso di emergenza il Servizio Assistenza non potrà in alcun caso sostituirsi agli Organismi Ufficiali di Soccorso (Servizio 118), né assumersi le eventuali relative spese. Pertanto il Servizio Assistenza potrà organizzare e coordinare l'intervento dell'Unità di Soccorso (Servizio 118), tenendo i contatti medici con l' Associato.
d) Reperimento ed invio di una ambulanza nei casi d’urgenza
Qualora a seguito di infortunio o malattia improvvisa l’Associato necessiti a giudizio del medico curante e dei medici del Servizio Assistenza di un ricovero d’urgenza al centro di primo soccorso più vicino al luogo del sinistro, il Servizio Assistenza provvederà alla ricerca, al reperimento e all’invio di un’ambulanza.
La prestazione viene fornita con costi a carico dell’Ente/Cassa/Società di mutuo soccorso.
Resta inteso che in caso di emergenza il Servizio Assistenza non potrà in alcun caso sostituirsi agli Organismi Ufficiali di Soccorso (servizio 118), ne assumersi le eventuali relative spese. Pertanto il Servizio Assistenza potrà organizzare e coordinare l’intervento dell’Unità di Soccorso (servizio 118), tenendo i contatti medici con l’Associato.
e) È reso disponibile sul sito internet del Fornitore, all’indirizzo una apposita sezione - accessibile con password personali – ai soggetti Associati, ove è messo a disposizione l’elenco aggiornato dei centri e ove possibile dei sanitari convenzionati nonché la modulistica necessaria per attivare le richieste di erogazione delle prestazioni sanitarie e, per inoltrare le suddette richieste in modalità on-line e richiedere, attraverso una casella di posta elettronica dedicata, chiarimenti ed informazioni.
11.CONTRIBUTO
Per il complesso delle prestazioni oggetto del presente capitolato i corrispettivi pro capite, annui, lordi (vale a dire comprensivi dei contributi e dei relativi oneri fiscali da versare), corrispondono ai seguenti importi:
A) Dipendente e nucleo fiscalmente a carico come indicato
al punto 2.1 “Persone associate” euro
B) Familiari non fiscalmente a carico
con onere a carico del dipendente: euro
Alla scadenza della prima annualità verrà verificato il numero di adesioni.
12.DECORRENZA E ATTIVAZIONE DEI SERVIZI DEL PIANO DI ASSISTENZA
La durata del presente piano di assistenza sanitaria integrativa è stabilita in 36 mesi a decorrere dalle ore
00.00 del giorno 01.10.2017 alle ore 24.00 del 30.09.2020 e cesserà automaticamente la propria operatività alla scadenza, senza necessità di alcuna comunicazione formale da ognuna delle parti. E’ pertanto espressamente escluso il tacito rinnovo.
La presente garanzia opera, ad ogni effetto, senza soluzione di continuità con le precedenti polizze stipulate in favore del personale dell’Autorità, scadute alle ore 24 del 30.09.2017.
Pertanto, il coniuge o il convivente “more uxorio” e i figli fiscalmente non a carico, possono essere inclusi mediante pagamento del relativo contributo, nonchè dell’ invio dell’apposito modulo di adesione entro la data del 10/10/2017, fatto salvo quanto eventualmente previsto al successivo punto 13; oltre detto termine, potranno essere inseriti esclusivamente il coniuge e i figli fiscalmente non a carico, o il convivente “more uxorio” risultanti dallo stato di famiglia di dipendenti neoassunti.
Alla scadenza annuale del piano di assistenza sanitaria integrativa, i familiari sopra indicati, associati al piano potranno essere esclusi.
13.INCLUSIONI / ESCLUSIONI
1) Inclusioni
Entro 7 giorni dalla scadenza dell’annualità devono essere comunicati i nominativi degli Associati, e dei relativi familiari fiscalmente a carico ed entro i 15 giorni successivi all’attivazione, il nome dei familiari non fiscalmente a carico.
Oltre detto termine l’inserimento ovvero l’adesione al piano di assistenza sanitaria integrativa potrà avvenire al verificarsi dei seguenti casi:
d) Assunzione;
e) nascita/adozione/affidamento di un figlio;
f) matrimonio;
g) insorgere di convivenza per il convivente more uxorio;
h) venir meno – per un familiare – di altra copertura collettiva delle spese sanitarie predisposta dal datore di lavoro.
In questo caso la garanzia decorre dalla data dell’evento, e deve essere effettuata entro il termine di 40 giorni dalla predetta data. Qualora la comunicazione non pervenga entro tale scadenza, la garanzia decorrerà dal primo giorno dell’annualità successiva alla data in cui è stata effettuata la relativa comunicazione.
2) Esclusioni
La revoca dalla copertura potrà avvenire al verificarsi dei seguenti eventi:
a) cessazione dal servizio;
b) decesso dell’associato o di un suo familiare;
c) divorzio;
d) venire meno di convivenza per il convivente more uxorio o per il familiare fiscalmente non a carico;
e) adesione di un familiare ad una copertura sanitaria collettiva predisposta dal datore di lavoro;
f) raggiungimento del limite di età.
L’adesione rimane in essere fino alla scadenza annuale nella quale si è verificato l’evento e pertanto i contributi restano acquisiti.
3) Variazioni
Le variazioni di copertura possono verificarsi nelle seguenti fattispecie:
a) in caso di acquisizione del carico fiscale di coniuge/convivente more uxorio/figlio. Il contributo è comunque dovuto fino alla scadenza annuale dell’anno in cui è stato acquisito il carico fiscale, a partire dalla successiva annualità dovrà essere segnalato l’inserimento quale familiare fiscalmente a carico;
b) in caso di perdita del requisito del carico fiscale da parte del coniuge o del convivente “more uxorio” o di un figlio, la garanzia cesserà dal momento di accadimento dell’evento e dovrà essere immediatamente comunicata; la copertura potrà essere mantenuta con versamento del contributo per il coniuge o per il figlio fiscalmente non a carico da parte del dipendente. Qualora il coniuge o il figlio non venga mantenuto nella garanzia dal momento della perdita del carico fiscale, non potrà più essere incluso successivamente.
Relativamente alle inclusioni nel corso del periodo in cui sono erogati i servizi del piano di assistenza sanitaria integrativa previsti ai numeri 1 e 3, del presente punto, il contributo da corrispondere all’atto dell’inserimento nella garanzia corrisponde:
▪ Al 100% del contributo annuo per coloro che usufruiscono della garanzia nel primo semestre del piano;
▪ Al 60% del contributo annuo per coloro che usufruiscono della garanzia semestre del piano.
Il pagamento relativo alle inclusioni e variazioni, di cui ai numeri 1 e 3, avverrà entro 30 giorni dall’emissione di apposito atto contabile.
CONDIZIONI GENERALI
A.1 EFFETTO DEL PIANO DI ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
I servizi del piano di assistenza sanitaria integrativa hanno effetto dalle ore 00.00 del giorno 01.10.2017.
A.2 DURATA DEL PIANO DI ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
La garanzia ha una durata di 36 (trentasei) mesi - terminerà alle ore 24.00 del 30.09.2020 - e cesserà automaticamente la propria operatività alla scadenza, senza necessità di alcuna comunicazione formale da ognuna delle parti.
A.3 MODIFICA DELLE CONDIZIONI DEL PIANO DI ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA.
Le eventuali modifiche del presente capitolato debbono essere approvate per iscritto tra le Parti.
A.4 RINUNCIA AL DIRITTO DI RECESSO
L’Ente/Cassa/Società di mutuo soccorso in deroga all’art. 1898 c.c., rinuncia alla facoltà di recesso dal contratto prima della sua scadenza.
A.5 FORO COMPETENTE
Per le controversie relative al presente Capitolato, il Foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio elettivo dell’Associato.
A.6 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
La garanzia è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
A.7 ALTRE ASSICURAZIONI
Il Contraente e l’Associato sono esonerati dal dichiarare all’Ente/Cassa/Società di mutuo soccorso l’eventuale esistenza di polizze da lui stipulate per il medesimo rischio, fermo l’obbligo dell’associato di darne avviso per iscritto in caso di sinistro, ai sensi dell’art. 1910 c.c.
B.1 ESTENSIONE TERRITORIALE
La garanzia vale in tutto il mondo.
B2 ESCLUSIONI DAL PIANO DI ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
La garanzia non è operante per:
1. le cure e/o gli interventi per l’eliminazione o la correzione di difetti fisici o di malformazioni preesistenti alla stipulazione del contratto, ad eccezione degli interventi per i bambini che non abbiano superato i 3 anni di età. In caso di correzione dei vizi di rifrazione, la garanzia opererà soltanto qualora il differenziale tra gli occhi sia superiore alle 4 diottrie, oppure in presenza di un difetto della capacità visiva di un occhio pari o superiore alle 9 diottrie;
2. la cura delle malattie mentali e dei disturbi psichici in genere, compresi i comportamenti nevrotici (salvo quanto espressamente previsto alle singole garanzie);
3. le protesi dentarie, la cura delle paradontopatie, le cure dentarie e gli accertamenti odontoiatrici (salvo quanto espressamente previsto alle singole garanzie);
4. le prestazioni mediche aventi finalità estetiche (salvo gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resi necessari da infortuni o da interventi demolitivi);
5. le pratiche mediche finalizzate alla fecondazione artificiale;
6. i ricoveri causati dalla necessità dell’Associato di avere assistenza di terzi per effettuare gli atti elementari della vita quotidiana nonché i ricoveri per lunga degenza;
Si intendono quali ricoveri per lunga degenza quelli determinati da condizioni fisiche dell’Associato che non consentono più la guarigione con trattamenti medici e che rendono necessaria la permanenza in Istituto di cura per interventi di carattere assistenziale o fisioterapico di mantenimento;
7. il trattamento delle malattie conseguenti all’abuso di alcool e di psicofarmaci, nonché all’uso non terapeutico di stupefacenti o di allucinogeni;
8. gli infortuni causati da azioni dolose compiute dall’Associato;
9. le conseguenze dirette o indirette di trasmutazione del nucleo dell’atomo di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche e di esposizione a radiazioni ionizzanti;
10. le conseguenze di guerra, insurrezioni, movimenti tellurici ed eruzioni vulcaniche; le terapie non riconosciute dalla medicina ufficiale.
B.3 LIMITI DI ETA’
L’adesione al piano di assistenza sanitaria integrativa può essere garantita fino al raggiungimento del 75° anno di età, cessando automaticamente alla scadenza annuale del piano di assistenza successiva al compimento di tale età da parte dell’Associato.
C.1 DENUNCIA DI SINISTRO
L’Associato o chi per esso dovrà preventivamente contattare la Centrale Operativa dell’Ente/Cassa/Società di mutuo soccorso al numero di cui al punto 10 e specificare la prestazione richiesta. Gli operatori ed i medici della Centrale Operativa sono a sua disposizione per verificare la compatibilità della prestazione richiesta con il presente piano sanitario.
Nel caso in cui motivi di urgenza certificati dalla struttura sanitaria non rendano possibile il preventivo ricorso alla Centrale Operativa, le spese verranno liquidate secondo quanto indicato ai punti 3.7a) “Sinistri in strutture convenzionate con l’Ente/Cassa/Società di mutuo soccorso”, 3.7b) “Sinistri in strutture non convenzionate con l’Ente/Cassa/Società di mutuo soccorso” o 3.7d) “Sinistri nel Servizio Sanitario Nazionale”.
Per tutte le prestazioni “Extraospedaliere” ovvero per le quali non è previsto il pagamento diretto da parte dell’Ente/Cassa/ Società di mutuo soccorso, il rimborso delle stessa avverrà entro e non oltre 30 giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della documentazione completa.
Qualora l’Associato utilizzi una struttura sanitaria convenzionata con l’Ente/Cassa/Società di mutuo soccorso senza avere preventivamente contattato la Centrale Operativa e, conseguentemente, senza ottenere l’applicazione delle tariffe concordate, le spese sostenute verranno rimborsate con le modalità indicate ai punti 3.7b) “Prestazioni in strutture sanitarie private e pubbliche non convenzionate con l’Ente/Cassa/Società di mutuo soccorso”.
C.1.1 SINISTRI IN STRUTTURE CONVENZIONATE CON L’ENTE/CASSA/SOCIETA’ DI MUTUO SOCCORSO
L’Associato dovrà presentare alla struttura convenzionata, all’atto dell’effettuazione della prestazione, un documento comprovante la propria identità e la prescrizione del medico curante contenente la natura della malattia accertata o presunta e le prestazioni diagnostiche e/o terapeutiche richieste.
In caso di ricovero dovrà inoltre sottoscrivere, al momento dell’ammissione nell’Istituto di cura, la lettera d’impegno, con cui l’Associato si impegna a versare alla struttura convenzionata eventuali importi di spesa che resteranno a suo carico in quanto non coperti dal piano, e all’atto delle dimissioni i documenti di spesa a titolo di attestazione dei servizi ricevuti.
In caso di prestazione extraricovero l’Associato dovrà firmare i documenti di spesa a titolo di attestazione dei servizi ricevuti.
Le spese relative ai servizi erogati vengono liquidate direttamente dall’Ente/Cassa/Società di mutuo soccorso alle strutture sanitarie convenzionate ed ai medici convenzionati ad eccezione degli eventuali scoperti e franchigie previsti per le singole garanzie così come indicato nel presente capitolato, che dovranno essere saldati direttamente dall’Associato alla struttura sanitaria/medico.
Per le spese mediche sostenute - coperte dalla garanzia - l’Associato delega l’Ente/Cassa/Società di mutuo soccorso a pagare le strutture/medici convenzionate.
La struttura sanitaria non potrà comunque richiedere all’Associato né promuovere nei suoi confronti azioni di rivalsa, salvo il caso di crediti relativi a spese per prestazioni non contenute nelle garanzie prevista dal piano, eccedenti il massimale garantito o non autorizzate.
Per tutte le prestazioni “Extraospedaliere” ovvero per le quali non è previsto il pagamento diretto da parte dell’Ente/Cassa/ Società di mutuo soccorso, il rimborso delle stessa avverrà entro e non oltre 30 giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della documentazione completa.
C.1.2. SINISTRI IN STRUTTURE NON CONVENZIONATE CON L’ENTE/CASSA/SOCIETA’ DI MUTUO SOCCORSO
Le spese relative alle prestazioni effettuate vengono rimborsate all’Associato nei limiti delle somme garantite nel piano e con l’applicazione degli scoperti e delle franchigie previsti per le singole garanzie così come indicate nel presente capitolato.
Per ottenere il rimborso delle spese sostenute l’Associato deve inoltrare la documentazione, in modalità on-line, all’Ente/Cassa/Società di mutuo soccorso presso l’e-mail:
modulo di denuncia del sinistro corredato da copia della cartella clinica, conforme all’originale, in caso di ricovero e da copia dei certificati medici di prescrizione in caso di prestazioni extraricovero.
L’Associato deve consentire eventuali controlli medici disposti dall’Ente/Cassa/Società di mutuo soccorso e fornire alla stessa ogni informazione sanitaria relativamente a notizie attinenti la patologia denunciata, sciogliendo a tal fine dal segreto professionale i medici che l’hanno visitato e curato.
Il pagamento di quanto spettante all’Associato viene effettuato a cura ultimata, previa consegna all’Ente/Cassa/Società di mutuo soccorso della documentazione di spesa (distinte e ricevute) in copia, debitamente quietanzata, fermo restando che l’Ente/Cassa/Società di mutuo soccorso potrà richiedere in ogni momento, la produzione degli originali o di copie conformi agli originali, qualora i documenti trasmessi risultassero in tutto o in parte illeggibili, incompleti o presentassero grafie diverse.
Il rimborso verrà inviato dall’Ente/Cassa/Società di mutuo soccorso all’Associato entro e non oltre 30 giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della documentazione completa.
C.1.3. SINISTRI IN STRUTTURE CONVENZIONATE CON L’ENTE/CASSA/SOCIETA’ DI MUTUO SOCCORSO EFFETTUATE DA MEDICI NON CONVENZIONATI
Qualora venga effettuato in una struttura convenzionata un intervento chirurgico o un ricovero da parte di personale medico non convenzionato, le spese fatturate dalla struttura convenzionata saranno liquidate secondo le modalità descritte al punto 3.7a), quelle relative al personale medico non convenzionato verranno rimborsate con le modalità previste al punto 3.7c), fermo in ogni caso restando che il limite delle somme garantite previste deve considerarsi come unica disponibilità, sia per quanto riguarda gli importi che saranno oggetto del pagamento diretto da parte dell’Ente/Cassa/Società di mutuo soccorso alle strutture convenzionate, sia del rimborso delle spese inerenti il personale medico non convenzionato.
Il rimborso verrà inviato dall’Ente/Cassa/Società di mutuo soccorso all’Associato entro e non oltre 30 giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della documentazione completa.
C.1.4 SINISTRI NEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
Nel caso di ricovero in strutture del Servizio Sanitario Nazionale o da esso accreditate in forma di assistenza diretta, le spese per la retta di degenza e per i ticket sanitari verranno rimborsate integralmente dall’Ente/Cassa/Società di mutuo soccorso, nel limite del massimale garantito, senza applicazione di alcuna franchigia e/o scoperto.
Il rimborso verrà inviato dall’Ente/Cassa/Società di mutuo soccorso all’Associato entro e non oltre 30 giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della documentazione completa.
Qualora il ricovero avvenga in regime di libera professione intramuraria con relativo onere a carico dell’Associato, le spese sostenute verranno rimborsate secondo quanto indicato al punto 3.7 lett. a) “Prestazioni in strutture sanitarie private o pubbliche convenzionate con l’Ente/Cassa/Società di mutuo soccorso” per le rette di degenza e 3.7 lett. c) “Prestazioni in strutture sanitarie private o pubbliche convenzionate con l’Ente/Cassa/Società di mutuo soccorso e medici non convenzionati” per i medici”. Il rimborso verrà inviato dall’Ente/Cassa/Società di mutuo soccorso all’Associato entro e non oltre 30 giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della documentazione completa.
Nel caso di richiesta di corresponsione dell’indennità sostitutiva, l’Associato dovrà presentare il modulo di denuncia del sinistro corredata da copia della cartella clinica conforme all’originale.
C.1.5 GESTIONE DOCUMENTAZIONE DI SPESA
A)Prestazioni in strutture sanitarie convenzionate con l’Ente/Cassa/Società di mutuo soccorso.
La documentazione di spesa per prestazioni sanitarie, autorizzate dall’Ente/Cassa/Società di mutuo soccorso, effettuate in strutture sanitarie convenzionate viene consegnata direttamente dalla struttura all’Associato ovvero verrà consegnata dall’Ente all’Associato entro il termine previsto alla successiva lettera B.
B)Prestazioni in strutture non convenzionate con l’Ente/Cassa/Società di mutuo soccorso.
La documentazione di spesa, qualora richiesta in originale, dovrà essere restituita dall’Ente/Cassa/Società di mutuo soccorso all’Associato entro 30 giorni solari dalla liquidazione delle relative spese.
L’Ente/Cassa/Società di mutuo soccorso, al fine di mantenere aggiornato l’Associato in merito allo stato delle sue richieste di rimborso, provvede all’invio, ovvero garantisce le informazioni attraverso il servizio di cui al precedente punto 10 lettera e), dei seguenti riepiloghi:
- riepilogo mensile delle richieste di rimborso in attesa di documentazione e non liquidate nel corso del mese;
- riepilogo trimestrale delle richieste di rimborso liquidate e non liquidate nel corso del trimestre;
- riepilogo annuale di tutta la documentazione di spesa presentata nel corso dell’anno con l’indicazione dell’importo richiesto, dell’importo liquidato e dell’eventuale quota di spesa rimasta a carico dell’Associato.
Per i sinistri avvenuti all’estero, i rimborsi verranno effettuati in Italia, in valuta italiana, al cambio medio della settimana in cui è stata sostenuta la spesa.
Il rimborso verrà inviato dall’Ente/Cassa/Società di mutuo soccorso all’Associato entro e non oltre 30 giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della documentazione completa.
X.XXXXXXXX BROKER
L’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) dichiara di aver usufruito, per la procedura di selezione del contraente relativa al piano di assistenza sanitaria integrativa dei propri dipendenti, dei servizi di consulenza di un broker (GBSAPRI S.p.A.), ai sensi del d. lgs. 209/2005 e s. m. i., il cui contratto scadrà il 10.12.2017. Alla predetta scadenza verrà attivato un nuovo servizio di consulenza assicurativa.
L’Ente/Cassa/Società di mutuo soccorso riconosce che la provvigione del Broker è a proprio carico. La provvigione a favore dell’attuale broker è nella misura dello 0,90% (zero/novanta%) del contributo imponibile.