PARTE I – DISPOSIZIONI COMUNI 5
Monte Titoli
Regolamento dei Servizi
5 Ottobre 2020
INDICE
PARTE I – DISPOSIZIONI COMUNI 5
TITOLO I – FONTI NORMATIVE E PRINCIPI GENERALI 5
Articolo 1 – Oggetto del Regolamento 5
Articolo 2 – Principi organizzativi e misure di contenimento dei rischi 5
TITOLO II – ACCESSO AI SERVIZI 11
Articolo 5 – Procedura di accesso ai servizi 11
Articolo 6 – Requisiti di accesso ai servizi 12
Articolo 7 – Esclusione su richiesta 13
Articolo 8 – Regole di condotta 13
TITOLO III – CONTROLLI SUI SERVIZI 14
Articolo 9 – Attività di accertamento 14
Articolo 10 – Procedura di accertamento delle violazioni 14
Articolo 11 – Procedure di sospensione 15
Articolo 12 – Procedure di esclusione 16
Articolo 13 – Riesame dei provvedimenti 16
Articolo 14 – Procedure per la gestione dell’insolvenza 16
PARTE II – DISCIPLINA DEI SERVIZI 17
TITOLO I – SERVIZI CARATTERISTICI DELLA GESTIONE ACCENTRATA 17
CAPO I – SERVIZIO DI NOTARIATO
17
Articolo 15 – Caratteristiche del Servizio 17
Articolo 16 – Requisiti di partecipazione 17
Articolo 17 – Requisiti dei Centro Servizi 17
Articolo 18 – Requisiti di ammissione degli strumenti finanziari 18
Articolo 19 – Registrazione iniziale degli strumenti finanziari 19
Articolo 20 – Misure di riconciliazione 19
Articolo 21 – Estratto conto Emittente 20
Articolo 23 – Esclusione degli strumenti finanziari 21
Articolo 24 – Limitazione alle operazioni di registrazione e di ritiro 21
CAPO II – SERVIZIO DI TENUTA CENTRALIZZATA DEI CONTI
21
Articolo 25 – Caratteristiche del servizio 21
Articolo 26 – Requisiti di ammissione 22
Articolo 27 – Tenuta dei conti intermediari 22
TITOLO II – SERVIZI ACCESSORI ALLA GESTIONE ACCENTRATA 23
CAPO I – SERVIZIO DI SUPPORTO EVENTI SOCIETARI
23
Articolo 28 – Caratteristiche del servizio 23
Articolo 29 – Partecipazione alle assemblee 23
Articolo 30 – Pagamento di dividendi 23
Articolo 32 – Aumenti di capitale 24
Articolo 33 – Conversioni ed esercizi di facoltà 25
Articolo 34 – Altre operazioni sul capitale 25
Articolo 35 – Deroga alle procedure di regolamento fondi per le operazioni sul capitale 26
CAPO II – SERVIZIO DI GESTIONE DI STRUMENTI FINANZIARI TRAMITE COLLEGAMENTO CON
ALTRI DEPOSITARI CENTRALI 26
Articolo 36 – Caratteristiche del servizio 26
Articolo 37 – Strumenti finanziari ammessi al servizio 26
Articolo 38 – Comunicazioni di servizio 27
Articolo 40 – Pagamento di dividendi 27
Articolo 41 – Pagamento interessi e rimborso del capitale su obbligazioni e strumenti finanziari assimilati
.................................................................................................................................................................... 27
Articolo 42 – Operazioni sul capitale 27
CAPO III – SERVIZIO DI IDENTIFICAZIONE DEI TITOLARI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI 28
Articolo 43 – Identificazione dei titolari degli strumenti finanziari 28
29
SEZIONE I – SERVIZI FISCALI IN RELAZIONE A STRUMENTI FINANZIARI SOGGETTI ALLA NORMATIVA FISCALE ITALIANA 29
Articolo 44 – Ambito di applicazione 29
Articolo 45 – Caratteristiche del servizio 29
Articolo 46 – Soggetti, requisiti e modalità di adesione 30
Articolo 47 – Obblighi dei soggetti che accedono ai servizi di assistenza fiscale 30
SEZIONE II – SERVIZI FISCALI IN RELAZIONE A STRUMENTI FINANZIARI SOGGETTI A
NORMATIVA FISCALE ESTERA 31
Articolo 48 – Ambito di applicazione 31
Articolo 49 – Caratteristiche dei servizi 31
Articolo 50 – Partecipanti, requisiti e modalità di partecipazione 32
CAPO V – SERVIZI DI GESTIONE DELLE COMUNICAZIONI E SEGNALAZIONI
33
Articolo 51 – Caratteristiche dei Servizi di Gestione delle Comunicazione e Segnalazioni (FIS/CPA) 33
Articolo 52 – Partecipanti, requisiti e modalità di partecipazione 33
CAPO VI – SERVIZIO DI REGOLAMENTO CORRISPETTIVI CLIENTI (RCC)
34
Articolo 53 – Caratteristiche del servizio di regolamento corrispettivi clienti (RCC) 34
Articolo 54 – Partecipanti, requisiti e modalità di partecipazione 34
CAPO VII – SERVIZIO DI REGISTRAZIONE DELLE ADESIONI ALLE OFFERTE PUBBLICHE DI
ACQUISTO E SCAMBIO (Servizio OPA/OPS) 35
Articolo 55 – Oggetto del Servizio OPA/OPS 35
Articolo 56 – Soggetti che possono accedere al Servizio OPA/OPS 35
CAPO – IX SERVIZIO DI GESTIONE SOLLECITAZIONE DELEGHE
35
Articolo 57 – Caratteristiche del Servizio 35
TITOLO III – DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI LIQUIDAZIONE E DEI SERVIZI ACCESSORI 36
CAPO I – SERVIZIO DI LIQUIDAZIONE
36
Articolo 58 – Caratteristiche del Servizio di Liquidazione 36
Articolo 59 – Categorie di Partecipanti e modalità di partecipazione 37
Articolo 60 – Requisiti di accesso al Servizio di Liquidazione 38
Articolo 61 – Requisiti di partecipazione per i Partecipanti DCP 39
Articolo 62 – Requisiti della Banca Tramite 39
Articolo 63– Meccanismi di penalizzazione 40
Articolo 64 – Regole di condotta 40
Articolo 65 – Strumenti finanziari ammessi al Servizio di Liquidazione 41
Articolo 66 – Comunicazioni di servizio 41
CAPO II - OPERATIVITÀ DEL SERVIZIO DI LIQUIDAZIONE
41
Articolo 67 – Articolazione del Servizio di Liquidazione 41
Articolo 68 – Acquisizione delle Istruzioni di regolamento 42
Articolo 69 – Riscontro delle Istruzioni di regolamento 42
Articolo 70 – Cancellazione delle Istruzioni di regolamento 43
Articolo 71 – Sospensione delle Istruzioni di regolamento (hold) 43
Articolo 72 – Immissione nel Sistema di Liquidazione e irrevocabilità delle Istruzioni di regolamento 44
Articolo 73 – Meccanismi automatici di costituzione del Collateral 45
Articolo 74 – Elaborazione delle Istruzioni di regolamento 45
Articolo 75 – Sequenza nell’elaborazione delle Istruzioni di regolamento 46
Articolo 76 – Gestione delle Istruzioni di regolamento non regolate (Corporate Action of Flow) 46
Articolo 77 – Regolamento cross CSD 46
Articolo 78 – Informativa sullo svolgimento del processo 46
TITOLO IV – SERVIZI ACCESSORI AL SERVIZIO DI LIQUIDAZIONE 47
CAPO I – SERVIZIO DI REGOLAMENTO ESTERO
47
Articolo 79 – Caratteristiche del servizio 47
Articolo 80 – Partecipanti, requisiti e modalità di liquidazione 47
Articolo 81 – Operatività del Servizio di Regolamento Estero 47
Articolo 82 – Informativa sullo svolgimento del processo 48
Articolo 83 – Comunicazioni di servizio 48
48
Articolo 84 – Caratteristiche del servizio 48
Articolo 86 – Funzionalità del Servizio X-TRM 49
Articolo 87 – Comunicazioni di servizio 50
TITOLO V – ALTRI SERVIZI ACCESSORI 50
CAPO I – SERVIZIO EASY ACCESS 50
Articolo 88 – Caratteristiche del Servizio 50
CAPO II – SERVIZIO DI FORNITURA DATI RELATIVI AGLI STRUMENTI FINANZIARI ACCENTRATI E AI SERVIZI PRESTATI 50
Articolo 89 – Caratteristiche dei servizi 50
PARTE I – DISPOSIZIONI COMUNI
TITOLO I – FONTI NORMATIVE E PRINCIPI GENERALI
Articolo 1 – Oggetto del Regolamento
1. Il presente Regolamento disciplina l’organizzazione e il funzionamento dei servizi che Monte Titoli svolge in qualità di depositario centrale autorizzato ai sensi del regolamento europeo (UE) n. 909/2014 e relativi provvedimenti attuativi.
2. Il presente Regolamento stabilisce in particolare:
a) i requisiti di accesso ai servizi;
b) le condizioni e le modalità di ammissione degli strumenti finanziari;
c) gli obblighi dei soggetti che hanno accesso ai servizi;
d) le condizioni e le procedure di sospensione ed esclusione dei soggetti che hanno accesso ai servizi;
e) le condizioni e le modalità di svolgimento dei singoli servizi.
3. Il presente Regolamento è adottato dal Consiglio di Amministrazione di Monte Titoli e approvato dalla Consob d’intesa con Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 79- quinquiesdecies del TUF e del regolamento europeo (UE) n. 909/2014 e relativi provvedimenti attuativi.
4. Le Istruzioni dei Servizi integrano il presente Regolamento e contengono le relative disposizioni attuative. La disciplina di un singolo servizio può rinviare espressamente ad ulteriori Documenti Operativi che costituiscono parte integrante del presente Regolamento.
5. Il presente Regolamento e le relative Istruzioni sono pubblicati sul sito di Monte Titoli. I Documenti Operativi sono messi a disposizione dei soggetti che hanno accesso ai servizi con le modalità di volta in volta specificate nel presente Regolamento.
Articolo 2 – Principi organizzativi e misure di contenimento dei rischi
1. Monte Titoli presta i servizi di cui al presente Regolamento secondo regole trasparenti e non discriminatorie e sulla base di criteri e procedure definite in via generale volte alla mitigazione dei rischi operativi e finanziari associati alla prestazione dei servizi di base in conformità all’articolo 36 del regolamento europeo (UE) n. 909/2014 e in linea con i principi internazionali applicabili alle infrastrutture di mercato.
2. Le regole e le procedure di cui al comma 1, consentono il libero accesso ai servizi di base ai soggetti e alle infrastrutture di mercato che ne facciano richiesta e che siano in possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento e dalla disciplina nazionale e comunitaria ad essi applicabili, in conformità agli articoli 33, 49, 52 e 53 del regolamento europeo (UE)
n. 909/2014 e relative norme attuative.
3. In conformità con la vigente normativa nazionale, con il regolamento europeo (UE) n. 909/2014 e relative norme attuative nonché in linea con i principi internazionali applicabili alle infrastrutture di mercato, Monte Titoli si dota delle seguenti misure organizzative:
solidi dispositivi di governo societario, ivi incluse procedure efficaci per l’identificazione, gestione e monitoraggio dei rischi;
strutture informatiche e organizzative, inclusi sistemi di controllo interno, che consentono la salvaguardia e la sicurezza fisica e logica dei dati relativi ai servizi prestati, nonché la continuità e la correttezza delle elaborazioni;
procedure di disaster recovery, riattivazione e ripristino dei processi elaborativi, volte a consentire la continuità dei servizi;
procedure e sistemi che assicurano l’integrità e la riservatezza dei dati relativi all’operatività dei servizi offerti, nonché la conservazione degli stessi per un periodo di dieci anni;
procedure organizzative e contabili per la protezione degli strumenti finanziari e in particolare per fronteggiare i rischi di danno derivante da furto, rapina, incendio, distruzione e smarrimento degli strumenti finanziari che avvengono nei locali della società o anche durante il trasporto da detti locali.
4. Monte Titoli, al fine di assicurare l’ordinato e continuo svolgimento dei servizi prevede un presidio continuativo sui processi elaborativi in corso e un servizio di supporto ai partecipanti per eventuali necessità informative.
5. Nei casi di necessità e urgenza Monte Titoli può adottare, anche in deroga al presente Regolamento, misure temporanee in relazione all’operatività dei servizi al fine di assicurare l’ordinato funzionamento e l’integrità degli stessi, dandone preventiva comunicazione alle Autorità.
Articolo 3 - Elementi essenziali dei contratti tra Monte Titoli e i soggetti che accedono ai servizi
1. I rapporti tra Monte Titoli e i soggetti che accedono ai servizi sono disciplinati dalle condizioni generali di contratto predisposte da Monte Titoli, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c.. Tali condizioni generali sono costituite dal presente Regolamento, dalle Istruzioni, dai Documenti Operativi e dalle Condizioni Generali di Fornitura dei Servizi, inclusi i relativi allegati, che i soggetti aderenti ai servizi accettano sottoscrivendo la richiesta di servizi.
2. I contratti tra Monte Xxxxxx e i soggetti che accedono ai servizi disciplinano tra l’altro:
a) la durata del contratto, le modalità e i termini di recesso;
b) le modalità di invio di comunicazioni da parte di Monte Titoli ai soggetti che accedono ai servizi;
c) la disciplina delle modifiche delle condizioni generali;
d) la responsabilità di Monte Titoli;
e) i corrispettivi per i servizi;
f) la disciplina della risoluzione delle controversie.
3. Qualora i servizi accessori siano offerti a soggetti che non accedono ai servizi di base, i rapporti tra Monte Titoli e tali soggetti sono disciplinati da appositi contratti di servizio che includono le disposizioni del Regolamento e quelle delle Istruzioni di volta in volta
applicabili alle singole attività.
4. I soggetti che accedono ai servizi sono tenuti al versamento di corrispettivi.
5. Ai sensi dell’articolo 34 del regolamento europeo (UE) n. 909/2014, i corrispettivi dei servizi di base sono definiti secondo i criteri di trasparenza e di non discriminazione descritti nella politica dei prezzi disponibile sul sito di Monte Titoli. La misura e i termini di pagamento dei corrispettivi per i servizi di base sono indicati nella Price List pubblicata sul sito di Monte Titoli.
6. In relazione ai crediti via via maturati nei confronti dei soggetti che accedono ai servizi per la prestazione degli stessi, Monte Titoli si riserva di esercitare il diritto di ritenzione sui titoli presenti nel conto proprio dei soggetti che accedono ai servizi e sui relativi valori, nei limiti dell’importo del credito maturato. Le modalità di esercizio del diritto di ritenzione sono specificate nelle Istruzioni.
Articolo 4 – Definizioni
1. Nel presente Regolamento si intendono per:
«annuncio di evento»: informativa standardizzata relativa ad eventi societari, trasmessa da Monte Titoli sulla base delle indicazioni ricevute, dall’emittente o da un altro depositario centrale. Gli Annunci di evento hanno come finalità esclusiva quella di anticipare eventi societari senza vincolare Monte Titoli all’esecuzione degli eventi annunciati in mancanza di conferma da parte dell’emittente o di altro depositario centrale;
«banca collettrice»: il soggetto incaricato dall’emittente per il ritiro dei fondi rivenienti da operazioni sul capitale gestite nell’ambito del Servizio di Supporto Eventi Societari;
«banca pagatrice»: il soggetto incaricato dall’emittente di effettuare i pagamenti in relazione alle operazioni gestite nell’ambito del Servizio di Supporto Eventi Societari;
«banca tramite»: il soggetto incaricato del regolamento del contante per conto di un partecipante al Servizio di Liquidazione;
«centro servizi»: un soggetto al quale uno o più emittenti e/o intermediari possono delegare la gestione di specifiche funzioni operative inerenti alla partecipazione al Servizio di Notariato, di Tenuta Centralizzata dei Conti e relativi servizi accessori, sulla base di apposito mandato operativo redatto secondo il modello predisposto da Monte Titoli;
«collateral»: gli strumenti finanziari ammessi ai Servizio di Liquidazione eleggibili per le operazioni connesse ai meccanismi automatici di costituzione del collaterale, disciplinati dal presente Regolamento;
«comunicazioni di servizio»: informative emanate da Monte Titoli a supporto dell’operatività dei servizi;
«Condizioni Generali di Fornitura dei Servizi»: le Condizioni Generali Parte I applicabili a tutti i Servizi prestati dalle società appartenenti al Gruppo Borsa Italiana, inclusa Monte Titoli e le Condizioni Generali Parte II applicabili per i profili specifici che caratterizzano i servizi prestati da Monte Titoli;
«controparti centrali»: i soggetti indicati nell'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, concernente gli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni;
«CSDR»: il regolamento europeo (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell’Unione Europea e ai
depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) 236/2012, le successive modifiche e integrazioni e la relativa documentazione di attuazione;
«dati T2S»: i Transactional Data1 e i CSD Static Data2 come definiti nel T2S Framework Agreement;
«DCP» i Mercati, le Controparti Centrali e gli altri soggetti autorizzati da Monte Titoli e/o da altri CSD in T2Sa collegarsi direttamente alla piattaforma T2S3;
«decreto finality»: il decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210 recante le disposizioni di attuazione della direttiva 98/26/CE sulla definitività degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli e successive modifiche;
«depositari centrali o CSD»: i soggetti indicati nell’articolo 2, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell’Unione europea e ai depositari centrali di titoli;
«disposizioni di servizio»: le istruzioni operative emanate da Monte Titoli, sulla base delle informazioni trasmesse a titolo definitivo, dall’emittente o da un altro depositario centrale, in relazione a ciascuno specifico evento gestito nell’ambito del Servizio di Supporto Eventi Societari;
«Documenti Operativi»: i T2S User requirements predisposti dall’Eurosistema e gli altri documenti contenenti specifiche tecniche e funzionali dei servizi offerti, quali ad esempio i Manuali e le Guide Operative, predisposti da Monte Titoli o da soggetti terzi dei quali Monte Titoli si avvale per la prestazione dei servizi;
«emittenti»: le persone giuridiche che partecipano al Servizio di Notariato e che emettono gli strumenti finanziari registrati presso il sistema di scritture contabili di Monte Titoli;
«infrastrutture di mercato»: le sedi di negoziazione, le controparti centrali e i depositari centrali;
«intermediari»: i soggetti di cui all’articolo 79-decies, comma 1, lettera b), del TUF che partecipano al Servizio di Tenuta Centralizzata dei Conti;
«Istruzioni dei Servizi» le istruzioni del Servizio di Liquidazione e dei relativi servizi accessori, le Istruzioni del Servizio di Notariato e di Tenuta Centralizzata dei Conti e relativi servizi accessori;
«istruzioni di regolamento»: ordini di trasferimento relativi ad operazioni da liquidare nell’ambito del Sistema di Liquidazione o nell’ambito del Servizio di Regolamento estero; gli ordini di trasferimento relativi ad operazioni da liquidare nell’ambito del Sistema di
1 Transactional Data: means the information that T2S creates and stores through the execution of a business process event, where the content of the information defines that event. This includes but is not limited to inbound and outbound XML messages, all types of settlement instructions and all data that T2S generates for the life cycle of the instruction (e.g. securities positions) and static data maintenance instructions. This is also referred to as Dynamic Data in the Schedules and in other documentation.
2 CSD Static Data: means the business information, specific to a CSD in T2S that T2S requires to process the Transactional Data related to that CSD. This includes but is not limited to T2S system users, conditional securities parameters, message subscriptions, attribute domains that are specific to the CSD or relevant Central Bank, report subscriptions, securities account reference data, party reference data, cross-CSD settlement parameterisation, assignment of securities accounts to limits, and CSD-specific attributes for Securities Reference Data.
3 DCP : means a T2S User, which has been authorised by its Contracting CSD or Central Bank to access T2S directly to use T2S Services, i.e. without the need for the Contracting CSD to act as a technical interface.
Liquidazione sono definiti Istruzioni di regolamento “intra-CSD” quando le Istruzioni devono essere regolate tra due Partecipanti a Monte Titoli, e “cross-CSD” quando le Istruzioni devono essere regolate tra un Partecipante a Monte Titoli diverso da un CSD Estero in T2S e un partecipante ad altro CSD Estero in T2S;
«meccanismi automatici di costituzione del collaterale»: il procedimento che, sulla base delle indicazioni fornite a Monte Titoli dai Partecipanti, individua automaticamente i titoli da utilizzare come collateral;
«mercati»: i mercati regolamentati e i sistemi multilaterali di negoziazione autorizzati ai sensi della Direttiva 2004/39/CE e successive modifiche e integrazioni;
«partecipante DCP»: il partecipante autorizzato da Xxxxx Xxxxxx a collegarsi a T2S direttamente, senza che Monte Titoli operi come interfaccia tecnica per il collegamento a T2S;
«partecipante indiretto»: il soggetto che stipula un accordo con un partecipante al Servizio di Liquidazione per la liquidazione e il regolamento delle operazioni e che è conosciuto da Monte Titoli alle condizioni previste dal presente Regolamento;
«partecipante»: il soggetto che aderisce al Servizio di Liquidazione offerto da Monte Titoli;
«Price List»: i prospetti pubblicati sul sito di Monte Titoli che riportano il dettaglio dei corrispettivi applicati da Monte Titoli per i servizi di base le modalità per usufruirne e le casistiche nelle quali i corrispettivi non sono applicati;
«Provvedimento Unico del Post-trading»: il Provvedimento del 13 agosto 2018 e successive modifiche, emanato dalla Banca d’Italia e dalla Consob, recante la disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell’attività di gestione accentrata;
«record date»: la data stabilita dall’emittente alla quale si rileva la titolarità degli strumenti finanziari e la legittimazione all’esercizio dei relativi diritti sulla base delle registrazioni effettuate nel sistema contabile di Monte Titoli o di altro CSD o intermediario presso il quale gli strumenti finanziari sono registrati inizialmente;
«Regolamento»: il presente documento che disciplina i servizi prestati da Monte Titoli e adottato ai sensi dell’art. 79-quinquiesdecies del TUF e del regolamento europeo (UE) n. 909/2014;
«servizi accessori» i servizi diversi dai servizi di base, che Monte Titoli svolge in conformità al regolamento europeo (UE) n. 909/2014;
«servizi di base»: il Servizio di Liquidazione e il Servizio di Notariato e Tenuta Centralizzata dei Conti corrispondenti ai servizi di cui alla Sezione A dell’allegato al regolamento europeo (UE) n. 909/2014;
«Servizio Easy Access» il servizio, incluso nella categoria di cui alla Sezione B, punto 4), lettera d) dell’Allegato al regolamento europeo (UE) n. 909/2014 che consente, tramite un’interfaccia tecnica, l’interconnessione con T2S;
«Servizi Fiscali»: i servizi inclusi nella categoria di cui alla Sezione B, punto 2), lettera b) dell’Allegato al regolamento europeo (UE) n. 909/2014 o i servizi accessori addizionali non esplicitamente elencati nel suddetto Allegato, relativi agli aspetti fiscali connessi al supporto delle operazioni societarie o all’applicazione della tassazione sulle transazioni relative a strumenti finanziari in base alla normativa fiscale italiana o di un paese estero;
«Servizio di Gestione delle Comunicazioni e Segnalazioni (“Servizio FIS/CPA”)»: il servizio incluso nella categoria di cui alla Sezione B, punto 2), lettera a) dell’Allegato al regolamento
europeo (UE) n. 909/2014 avente ad oggetto le attività connesse all’elaborazione e inoltro in via telematica delle comunicazioni e delle segnalazioni che gli Intermediari sono tenuti ad inviare agli emittenti in base dalla normativa applicabile;
«Servizio di Identificazione dei Titolari degli Strumenti Finanziari»: il servizio incluso nella categoria di cui alla Sezione B, punto 2), lettera a) dell’Allegato al regolamento europeo (UE) n. 909/2014 nell’ambito del quale Xxxxx Xxxxxx comunica agli emittenti le informazioni necessarie per consentire l’identificazione dei titolari degli strumenti finanziari o degli intermediari che detengono strumenti finanziari;
«Servizio di Liquidazione»: servizio di cui alla Sezione A, punto 3), dell’Allegato al regolamento europeo (UE) n. 909/2014 operato da Monte Titoli mediante la piattaforma T2S, avente ad oggetto la liquidazione e il regolamento delle operazioni su strumenti finanziari non derivati e che prevede il regolamento del contante in euro o nelle altre valute ammesse in T2S;
«Servizio di Notariato» servizio di cui alla Sezione A, punto 1), dell’Allegato al regolamento europeo (UE) n. 909/2014, avente ad oggetto la registrazione iniziale degli strumenti finanziari nel sistema di scritture contabili di Monte Titoli su richiesta degli emittenti;
«Servizio di regolamento estero»: il servizio incluso nella categoria di cui alla Sezione B, punto 3, dell’Allegato al regolamento europeo (UE) n. 909/2014 avente ad oggetto l’inoltro e il regolamento degli ordini di trasferimento presso altri sistemi di regolamento che non utilizzano la piattaforma T2S tramite i conti aperti da Monte Titoli;
«Servizio di Supporto Eventi Societari»: il servizio incluso nella categoria di cui alla Sezione B, punto 2), lettera b), dell’Allegato al regolamento europeo (UE) n. 909/2014 avente ad oggetto il supporto al trattamento delle operazioni societarie relative a strumenti finanziari inizialmente registrati presso Monte Titoli, secondo procedure standardizzate e sulla base delle informazioni comunicate dagli emittenti;
«Servizio di Tenuta Centralizzata dei Conti»: il servizio di cui alla Sezione A punto 2) dell’Allegato al regolamento europeo (UE) n. 909/2014, avente ad oggetto la fornitura e la tenuta di conti titoli a livello più elevato, su richiesta dei soggetti che aderiscono al servizio in qualità di intermediari;
«Servizio di gestione di strumenti finanziari mediante collegamento con altri depositari centrali»: il servizio incluso nella categoria di cui alla Sezione B, punto 3), dell’Allegato al regolamento europeo (UE) n. 909/2014 che consente la registrazione nel sistema di scritture contabili di Monte Titoli di strumenti finanziari registrati inizialmente presso altri depositari centrali, nonché la gestione delle operazioni societarie sulla base delle informazioni messe a disposizione dai depositari centrali o direttamente dagli emittenti di tali strumenti finanziari;
«Servizio di raccolta delle adesioni alle offerte pubbliche di acquisto e scambio (“Servizio OPA/OPS”)» il servizio incluso nella categoria di cui alla Sezione B punto 2), lettera b) dell’Allegato al regolamento europeo (UE) n. 909/2014 avente ad oggetto nell’ambito del quale Monte Titoli svolge il coordinamento della raccolta delle adesioni alle offerta pubbliche d’acquisto o scambio relative a strumenti finanziari registrati presso il sistema di scritture contabili di Monte Titoli;
«Servizio di Regolamento dei Corrispettivi dei Clienti (“Servizio RCC”)»: servizio incluso nella categoria di cui alla Sezione B punto 2), lettera d), dell’Allegato al regolamento europeo (UE) n. 909/2014 avente ad oggetto che consente la riconciliazione, il controllo ed il regolamento dei corrispettivi che gli emittenti riconoscono agli intermediari per la
fornitura delle informazioni anagrafiche degli azionisti;
«Servizio X-TRM»: servizio incluso nella categoria di cui alla Sezione B, punto 3), lettera c), dell’Allegato al regolamento europeo (UE) n. 909/2014 avente ad oggetto avente ad oggetto l’acquisizione, la trasmissione e l’inoltro delle istruzioni di regolamento;
«Servizi d’Informativa»: servizi inclusi nella categoria di cui alla Sezione B, punto 4), lettera b), dell’Allegato al regolamento europeo (UE) n. 909/2014, aventi ad oggetto la fornitura di informativa relativa a strumenti finanziari o al funzionamento dei servizi.
«Sistema di Liquidazione» o «Sistema»: il Servizio di Liquidazione;
«Sistema TARGET2»: il sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale disciplinato dall’Indirizzo della Banca Centrale Europea 5 Dicembre 2012 (ECB/2012/27);
«Società di Gestione dei Mercati»: le società che organizzano e gestiscono i mercati;
«T2S Framework Agreement o FA»: l’accordo sottoscritto tra Monte Titoli e l’Eurosistema, comprensivo dei relativi allegati, che regola tra l’altro il funzionamento della piattaforma T2S;
«T2S»: la piattaforma tecnologica dell’Eurosistema, come definita nel T2S Framework Agreement, utilizzata da Monte Titoli per il riscontro, la liquidazione e il regolamento delle Istruzioni di regolamento immesse nel Servizio di Liquidazione;
«TUB»: il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia” e successive modifiche e/o integrazioni;
«TUF»: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 “Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli artt. 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52” e successive modifiche e/o integrazioni.
TITOLO II – ACCESSO AI SERVIZI
Articolo 5 – Procedura di accesso ai servizi
1. I soggetti che richiedono l’accesso ai servizi devono trasmettere a Monte Titoli il modulo di richiesta di servizi e la relativa documentazione.
2. Nel periodo intercorrente tra l’inoltro della richiesta di servizi e la comunicazione dell’esito della richiesta:
a) i soggetti richiedenti comunicano a Monte Titoli qualunque variazione delle informazioni contenute nella documentazione di cui al comma 1 e ogni fatto nuovo che possa incidere sul rispetto dei requisiti di accesso;
b) Monte Titoli può richiedere ulteriori dati e informazioni necessari a istruire la richiesta di accesso e alla valutazione complessiva dei rischi operativi, finanziari e legali connessi all’accesso dei soggetti richiedenti.
3. Entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata ricevuta la richiesta di accesso ai servizi, Monte Titoli comunica al richiedente l’accesso o le motivazioni dell’eventuale rigetto tenuto conto di quanto previsto dal regolamento europeo (UE) n. 909/2014 e relativi provvedimenti attuativi.
4. Il termine di cui al comma 3 può essere esteso fino a 3 mesi se la richiesta d’accesso è presentata da:
a) soggetti che intendono aderire al Servizio di Notariato;
b) controparti centrali o altri depositari centrali che intendono aderire al Servizio di Liquidazione.
5. L’accesso ha efficacia dal giorno indicato da Monte Titoli. L’avvio dell’operatività è subordinato al completamento delle configurazioni operative del soggetto richiedente e al buon esito dei test operativi richiesti da Monte Titoli.
6. In caso Monte Titoli rifiuti l’accesso ai servizi, i soggetti richiedenti possono presentare reclamo alla Consob ai sensi dell’articolo 90-bis e 90-ter del TUF. Si applica la procedura di reclamo di cui all’articolo 90 del regolamento europeo (UE) n. 392/2017.
Articolo 6 – Requisiti di accesso ai servizi
1. Possono accedere ai servizi le categorie di soggetti specificatamente individuate nell’ambito della disciplina di ciascun servizio.
2. L’accesso ai servizi è subordinato al possesso in via continuativa dei seguenti requisiti:
a) disporre di una struttura organizzativa adeguata al volume di attività svolta, dotata di idonea qualificazione professionale e con orari di operatività compatibili con quelli dei servizi. A tal fine i soggetti richiedenti si avvalgono di personale qualificato a conoscenza delle regole di funzionamento dei servizi e nominano uno o più soggetti referenti per i rapporti con Monte Titoli, reperibili negli orari di operatività dei servizi;
b) disporre di sistemi tecnologici e informatici che garantiscano: (i) l’ordinata, continua ed efficiente gestione dei rapporti e delle attività derivanti dall’adesione ai servizi; (ii) la capacità di ricevere e trasmettere comunicazioni in via telematica secondo le procedure e gli standard utilizzati da Monte Titoli per ciascun servizio, anche in situazioni di contingency; (iii) la sicurezza informatica, l’integrità e la confidenzialità dei dati relativi all’operatività nell’ambito del servizio. A tal fine i partecipanti si avvalgono di personale con adeguata qualificazione e conoscenza dei sistemi tecnologici e comunicano a Monte Titoli il nominativo del soggetto responsabile del buon funzionamento dei sistemi tecnologici interni.
3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, la disciplina di un singolo servizio può prevedere specifici requisiti di accesso.
4. Monte Titoli valuta il rispetto dei requisiti di accesso sulla base delle informazioni fornite dal soggetto richiedente e tenuto conto delle caratteristiche del servizio al quale si richiede accedere.
5. In caso di ammissione di soggetti la cui sede legale non è situata nel territorio dell’Unione Europea, Monte Titoli valuta che non sussistano impedimenti all’applicazione del presente Regolamento, delle relative Istruzioni e delle Condizioni Generali Parte I e II, nonché e gli eventuali adempimenti o obblighi a suo carico derivanti dall’applicazione di norme dell’ordinamento giuridico dello stato di provenienza del soggetto estero. Ai fini di tale valutazione Monte Xxxxxx si riserva di chiedere ai soggetti di paesi terzi specifiche informazioni o attestazioni, compresi eventuali pareri legali o accordi.
Articolo 7 – Esclusione su richiesta
1. I soggetti che hanno accesso ai servizi possono richiedere l’esclusione dagli stessi, con valore di recesso, secondo le modalità indicate dalle Condizioni Generali di Fornitura dei Servizi.
2. I soggetti che richiedono l’esclusione dai servizi di base, coerentemente con la disciplina dei singoli servizi, concordano con Monte Titoli le azioni necessarie:
a) per il regolamento delle istruzioni di regolamento; e
b) per la chiusura dei conti.
Articolo 8 – Regole di condotta
1. I soggetti che accedono ai servizi si attengono in ogni momento alle seguenti regole di condotta:
a) rispettano il presente Regolamento, le Istruzioni e i Documenti Operativi nonché le Condizioni Generali di Fornitura dei Servizi, mantenendo una condotta improntata a principi di correttezza, diligenza e professionalità nei rapporti con gli altri soggetti ammessi ai servizi e negli adempimenti verso Monte Titoli e nell’utilizzo dei sistemi tecnologici mediante i quali sono resi disponibili i servizi;
b) si astengono dal compiere atti che possano pregiudicare il regolare funzionamento dei servizi;
c) operano con la massima diligenza al fine di assicurare che i sistemi tecnologici e informatici utilizzati per lo svolgimento delle proprie attività nell’ambito dei servizi funzionino correttamente e in modo adeguato e assicurino la sicurezza informatica, l’integrità e la riservatezza dei dati;
d) partecipano ai test organizzati o richiesti da Monte Titoli e ne comunicano i risultati;
e) comunicano tempestivamente a Monte Titoli:
i. ogni circostanza idonea ad incidere sul rispetto dei requisiti di partecipazione, quali ad esempio: (i) sostanziali modifiche della struttura organizzativa, riguardanti i soggetti o le unità coinvolte nelle attività connesse alla partecipazione ai servizi, ivi inclusi la nomina e/o revoca dei soggetti referenti; (ii) sostanziali cambiamenti dei sistemi tecnologici e informatici utilizzati per le attività connesse alla partecipazione ai servizi;
ii. ogni circostanza a loro nota, inclusa ogni eventuale disfunzione tecnica dei propri sistemi tecnologici e informatici, che possa pregiudicare l’ordinato svolgimento dei servizi ai quali accedono;
iii. ogni variazione delle informazioni comunicate in sede di ammissione, in particolare delle proprie configurazioni operative con le modalità indicate nelle Istruzioni;
f) richiedono con le modalità e nei termini indicati nelle Istruzioni dei Servizi le
variazioni delle proprie configurazioni operative comunicate in sede di ammissione.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, la disciplina di un singolo servizio può prevedere specifiche regole di condotta.
3. I soggetti che accedono ai servizi sono responsabili nei confronti di Monte Titoli per i comportamenti dei propri dipendenti e collaboratori.
TITOLO III – CONTROLLI SUI SERVIZI
Articolo 9 – Attività di accertamento
1. Al fine di controllare il rispetto delle norme del Regolamento, in particolare delle regole condotta, delle Istruzioni e per garantire il regolare funzionamento dei servizi e lo svolgimento delle proprie funzioni di depositario centrale, Monte Titoli si riserva la possibilità di:
a) richiedere ai soggetti che accedono ai servizi ogni informazione o documento utile riguardante la propria attività nell’ambito dei servizi;
b) convocare i rappresentanti dei soggetti che partecipano ai servizi al fine di acquisire chiarimenti in ordine a specifici comportamenti o situazioni;
c) al fine di verificare il rispetto dei requisiti di cui all’articolo 6 comma 2, lettera b) effettuare verifiche presso le sedi dei soggetti che hanno accesso ai servizi.
2. I soggetti che accedono ai servizi devono garantire a Monte Titoli la possibilità di effettuare verifiche presso la sede dei soggetti terzi di cui si avvalgono per lo svolgimento delle proprie attività nell’ambito dei servizi.
3. Quanto previsto dal comma 1, lettera c) non si applica agli organismi internazionali di carattere pubblico di cui facciano parte uno o più Stati Membri dell’Unione Europea.
Articolo 10 – Procedura di accertamento delle violazioni
1. Nel caso in cui Monte Titoli sulla base degli elementi acquisiti tramite le attività di cui all’articolo 9, individui una potenziale grave violazione del Regolamento, in particolare delle regole di condotta, o delle Istruzioni invia una comunicazione scritta al soggetto interessato contenente:
a) la descrizione dell’ipotesi di violazione;
b) l’invito a presentare entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione ulteriori elementi di valutazione o l’eventuale richiesta di un incontro per un esame congiunto della questione.
2. Trascorso il termine di cui al comma 1 senza che il soggetto interessato abbia presentato ulteriori elementi di valutazione o richiesto un incontro, Xxxxx Xxxxxx può adottare nei confronti del soggetto interessato i seguenti provvedimenti:
a) l’invito scritto al puntuale rispetto del Regolamento e delle Istruzioni e/o delle regole di condotta, eventualmente adottando le opportune misure correttive;
b) richiamo scritto;
c) sospensione da uno o più servizi.
3. Qualora il soggetto interessato abbia fornito ulteriori elementi di valutazione Monte Titoli può adottare i provvedimenti di cui al comma 2 entro 60 giorni dalla data in cui tali elementi sono stati comunicati. Qualora il soggetto interessato abbia richiesto un incontro i 60 giorni decorrono dalla data dell’incontro.
4. Monte Titoli si riserva di comunicare al pubblico i provvedimenti di cui al comma 2, lettere
a) e b), qualora ciò risulti necessario od opportuno ai fini dell’ordinato svolgimento dei servizi di base. I provvedimenti di cui alle lettere a) e b) sono comunicati al pubblico esclusivamente senza indicazione dei dati identificativi del soggetto. I provvedimenti di cui alla lettera c) sono resi pubblici con le modalità di cui all’articolo 11.
Articolo 11 – Procedure di sospensione
1. Monte Titoli si riserva di sospendere dai servizi i soggetti aderenti :
a) che risultino privi dei requisiti di ammissione;
b) che abbiano provocato gravi disfunzioni o gravi ritardi nello svolgimento dei servizi;
c) in caso di gravi violazioni del Regolamento, delle Istruzioni o dei Documenti operativi o che comunque tengano comportamenti incompatibili con il regolare funzionamento dei servizi.
2. La sospensione può riguardare tutti servizi o solo alcuni di essi e può anche limitarsi al blocco di uno o più conti titoli, tenuto conto delle configurazioni operative adottate dal soggetto interessato. Monte Xxxxxx comunica al soggetto la data dalla quale la sospensione ha effetto e i servizi ai quali la stessa si riferisce.
3. I soggetti sospesi sono tenuti a collaborare con Monte Titoli al fine di minimizzare gli impatti sugli altri soggetti che hanno accesso ai servizi, conseguenti al provvedimento di sospensione.
4. In caso di sospensione dai servizi di base, i soggetti sospesi possono compiere esclusivamente le azioni necessarie per la gestione delle istruzioni di regolamento presenti nel sistema liquidazione e/o a consentire l’esercizio dei diritti amministrativi e patrimoniali relativi ai titoli registrati nei conti aperti nel sistema di gestione accentrata.
5. Il soggetto sospeso è comunque tenuto al pagamento dei corrispettivi.
6. In caso di sospensione dai servizi di base, Monte Titoli comunica senza indugio ai soggetti che hanno accesso ai servizi, ai mercati, alle controparti centrali, alla Banca d’Italia e alla Consob i provvedimenti di adottati. In caso di sospensione dai servizi accessori Monte Titoli si riserva di comunicare la sospensione agli altri partecipanti ai servizi qualora ciò risulti necessario od opportuno ai fini dell’ordinato svolgimento del servizio.
7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle Banche Centrali e al Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Articolo 12 – Procedure di esclusione
1. Monte Titoli esclude dai servizi i soggetti:
a) che non appartengano più alle categorie specificatamente individuate nell’ambito della disciplina di ciascun servizio;
b) destinatari di un provvedimento di sospensione, qualora alla data di scadenza del periodo di sospensione, non siano venute meno le cause che l’hanno determinata.
2. I soggetti esclusi sono tenuti a collaborare con Monte Titoli al fine di minimizzare gli impatti sugli altri soggetti che hanno accesso ai servizi, conseguenti al provvedimento di esclusione.
3. Monte Titoli comunica senza indugio alla Banca d’Italia e alla Consob i provvedimenti di esclusione adottati e, ove rilevante, anche ai soggetti che accedono ai servizi Mercati e alle Controparti Centrali.
Articolo 13 – Riesame dei provvedimenti
1. I soggetti che accendono ai servizi possono chiedere il riesame dei provvedimenti di cui agli articoli 10, 11 e 12 con le modalità di cui all’articolo 14 delle Condizioni Generali di Fornitura dei Servizi - Parte I.
Articolo 14 – Procedure per la gestione dell’insolvenza
1. Monte Titoli sospende immediatamente l’accesso ai servizi dei soggetti sottoposti ad una procedura d’insolvenza come definita dal d.lgs. n. 210/2001.
2. Le modalità operative per la gestione dell’insolvenza, ove previste, sono descritte nell’ambito della disciplina di ciascun servizio.
3. Monte Xxxxxx può escludere dai servizi il soggetto insolvente compatibilmente con le disposizioni previste dalla normativa applicabile.
4. Non costituisce causa di sospensione o di esclusione del soggetto che accede al servizio l’adozione, nei suoi confronti, ai sensi del D. Lgs. n. 180 del 2015, del TUB ovvero del TUF, di una misura di prevenzione o di gestione della crisi o di un provvedimento di liquidazione coatta amministrativa con continuazione dell’esercizio dell’impresa disposta all’atto dell’insediamento degli organi liquidatori, ovvero di misure equivalenti previste da altri ordinamenti, a condizione che tale soggetto continui ad adempiere agli obblighi derivanti dalla partecipazione ai servizi.
PARTE II – DISCIPLINA DEI SERVIZI
TITOLO I – SERVIZI CARATTERISTICI DELLA GESTIONE ACCENTRATA
CAPO I – SERVIZIO DI NOTARIATO
Articolo 15 – Caratteristiche del Servizio
1. Il servizio di notariato ha per oggetto la registrazione iniziale di un’emissione di strumenti finanziari dematerializzati o cartolari, o di parte di essa, nel sistema di scritture contabili tenuto da Monte Titoli, in qualità di depositario centrale.
2. La registrazione iniziale di cui al comma 1, può essere richiesta dagli emittenti o da soggetti che operano per conto degli stessi.
3. Monte Titoli assicura l’integrità dell’emissione, o della parte di essa, registrata inizialmente presso il proprio sistema di scritture contabili, mediante l’adozione delle misure di riconciliazione di cui all’articolo 20, in conformità all’articolo 37 CSDR.
4. Le comunicazioni da e con Monte Titoli relative all’operatività del servizio sono effettuate esclusivamente attraverso reti telematiche, nei termini e con le modalità indicate da Monte Titoli nelle Istruzioni del servizio e nei Documenti Operativi.
Articolo 16 – Requisiti di partecipazione
1. Possono essere ammessi al servizio in qualità di emittenti, le persone giuridiche che rispettano i requisiti di cui all’articolo 6 del presente Regolamento.
2. Per la gestione delle procedure operative e dei sistemi tecnologici utilizzati per la partecipazione al servizio, gli emittenti possono avvalersi di terzi soggetti a condizione che siano rispettati i requisiti di cui all’articolo 17.
Articolo 17 – Requisiti dei Centro Servizi
1. Per la gestione delle procedure operative e dei sistemi tecnologici utilizzati per la partecipazione al servizio gli emittenti possono avvalersi dei soggetti che abbiano in essere con Monte Titoli apposito contratto (“centro servizi”).
2. Il contratto tra Monte Titoli e il centro servizi prevede, tra l’altro:
a) la possibilità per Monte Titoli, o suoi incaricati, di svolgere presso il centro servizi attività di verifica dei requisiti previsti dal Regolamento;
b) l’obbligo per il centro servizi di avere in essere procedure di back up e di disaster recovery e di adottare i requisiti tecnici e infrastrutturali specificati da Monte Titoli nel Manuale dei Servizi in base al tipo di operatività.
3. L’emittente o l’intermediario deve disporre presso la propria sede di adeguata documentazione relativa all’architettura, alle funzionalità, alle modalità operative, ai livelli di servizio, ai controlli e alle garanzie contrattuali delle attività affidate al centro servizi.
4. Dal contratto fra centro Servizi ed emittente o deve altresì risultare se il centro servizi si avvale a sua volta di terzi per lo svolgimento di parte dei servizi a lui affidati. Nel caso in
cui il centro servizi si avvalga a sua volta di terzi deve essere prevista la facoltà per Monte Titoli di svolgere l’attività di verifica dell’adeguatezza della struttura tecnologica anche presso il soggetto terzo di cui il centro servizi si avvale. Gli emittenti inviano a Monte Titoli, anche per estratto, le clausole contrattuali che recepiscono le disposizioni cui al presente comma.
5. Qualora Monte Titoli dovesse ritenere che l’accesso al servizio di un emittente che si avvale del centro servizi e/o le condizioni del centro servizi causano, o potrebbero causare:
a) problemi tecnici per Monte Titoli;
b) interferenze con l’accesso di qualsiasi entità al servizio; o
c) qualsiasi rischio per l’ordinario funzionamento del servizio; o
d) rischio di violazione per Monte Titoli delle proprie responsabilità regolamentari.
Monte Titoli potrà, previa comunicazione ai soggetti interessati, sospendere l’accesso al servizio dell’emittente, o impartire a tale scopo istruzioni al centro servizi centro servizi a cui lo stesso dovrà dare seguito senza alcun ritardo.
In ogni caso Monte Titoli si riserva il diritto di limitare il numero dei soggetti che un centro servizi potrà connettere al servizio nelle ipotesi di (i) persistenti problemi tecnici che colpiscono un numero significativo di soggetti che si avvalgono del centro servizi e/o qualora (ii) il centro servizi non riesca a modificare i propri sistemi al fine di renderli compatibili con gli aggiornamenti effettuati da Monte Titoli.
Articolo 18 – Requisiti di ammissione degli strumenti finanziari
1. Possono essere registrati inizialmente nelle scritture contabili di Monte Titoli le seguenti categorie di strumenti finanziari:
a) i valori mobiliari negoziabili sul mercato dei capitali, incluse le cambiali finanziarie;
b) le quote di un organismo d’investimento collettivo del risparmio;
c) strumenti del mercato monetario.
2. Gli strumenti finanziari regolati dalla legge italiana possono essere ammessi a condizione che possiedano le caratteristiche di cui all’articolo 33 del “Provvedimento Unico sul Post-trading”.
3. Gli strumenti finanziari non regolati dalla legge italiana possono essere ammessi a condizione che:
a) possiedano le medesime caratteristiche richiamate al comma 2, ove le stesse siano compatibili con le disposizioni del diritto societario, o altra normativa analoga, dell’ordinamento che l’emittente dichiara essere applicabile a detti strumenti;
b) l’emittente attesti che non sussistono impedimenti di nessuna natura alla registrazione iniziale presso il sistema di scritture contabili di Monte Titoli, nonché all’applicazione dal presente Regolamento e delle relative Istruzioni.
4. Ai fini dell’ammissione di strumenti finanziari non regolati dalla legge italiana, Monte Titoli valuta le disposizioni del diritto societario, o altra normativa analoga, dell’ordinamento che l’emittente dichiara essere applicabile agli strumenti, con l’obiettivo di verificare la necessità di adottare misure specifiche volte a consentire all’emittente e agli intermediari di rispettare
tali disposizioni. La circostanza che Monte Titoli non sia in grado di adottare le misure specifiche richieste dall’applicazione delle citate disposizioni rileva ai fini del rifiuto dell’accesso di cui all’articolo 49, paragrafo 3, CSDR.
5. In relazione alle circostanze oggetto di attestazione ai sensi del comma 3 e di valutazione ai sensi del comma 4, Monte Titoli si riserva di chiedere all’emittente di fornire un parere legale redatto da un avvocato abilitato a svolgere la professione nell’ordinamento che l’emittente dichiara essere applicabile a detti strumenti.
6. Monte titoli si riserva di chiedere all’emittente di fornire un apposito parere legale – o di rinnovare il parere già prodotto in sede di ammissione – a seguito di cambiamenti significativi delle disposizioni applicabili che possano incidere sulle medesime circostanze.
Articolo 19 – Registrazione iniziale degli strumenti finanziari
1. Ai fini della registrazione iniziale, Xxxxx Xxxxxx apre per ciascun emittente un conto che mantiene separata evidenza di ciascuna emissione, recando tutte le informazioni necessarie ad individuare le caratteristiche dell'emissione stessa e, in ogni caso, il tipo di strumento finanziario, il codice identificativo, la quantità emessa, il valore globale dell’emissione, il frazionamento e gli eventuali diritti connessi.
2. Xxxxx Xxxxxx effettua la registrazione iniziale degli strumenti finanziari mediante registrazione contabile nei conti degli intermediari e in contropartita sul conto dell’emittente sulla base di specifica disposizione di accredito effettuata quest’ultimo. La registrazione iniziale degli strumenti finanziari cartolari è eseguita previa consegna a Monte Titoli dei relativi certificati.
3. Al fine di verificare l’avvenuto collocamento o sottoscrizione di strumenti finanziari di nuova emissione, Monte Titoli dispone l’accredito degli strumenti finanziari nei conti degli intermediari contestualmente all’accredito dell’importo derivante dalla sottoscrizione o collocamento nel conto della banca collettrice incaricata dall’emittente, secondo la procedura operativa descritta nelle Istruzioni. Tenuto conto delle caratteristiche degli strumenti finanziari o delle particolari modalità di emissione e collocamento, Monte Titoli stabilisce nelle Istruzioni i casi in cui l’emittente può chiedere a Monte Titoli di disporre esclusivamente l’accredito degli strumenti finanziari nei conti degli intermediari a condizione che l’emittente stesso rilasci apposita attestazione circa l’avvenuto collocamento e/o sottoscrizione.
4. Qualora parti della stessa emissione siano registrate presso più depositari centrali o altri soggetti, Monte Titoli registra nel conto di cui al comma 1, il saldo corrispondente alla parte di emissione registrata inizialmente presso le proprie scritture contabili.
5. La registrazione iniziale degli strumenti finanziari non modifica gli obblighi di legge connessi con la titolarità di diritti sugli strumenti finanziari stessi.
6. A seguito della registrazione iniziale, il trattamento delle operazioni societarie relative agli strumenti finanziari oggetto di registrazione iniziale, avviene per il tramite di Monte Titoli ed è disciplinato nell’ambito del Servizio di Supporto agli Eventi Societari.
7. Le modalità operative per la registrazione iniziale degli strumenti finanziari sono descritte nelle Istruzioni.
Articolo 20 – Misure di riconciliazione
1. Al termine delle elaborazioni di tutte le operazioni effettuate in ciascuna giornata contabile, Monte Titoli esegue il processo di riconciliazione di cui all’articolo 59 del regolamento europeo
(UE) n. 392/2017, per ciascuna emissione registrata inizialmente nel proprio sistema di scritture contabili.
2. In relazione agli strumenti finanziari oggetto delle operazioni di coupon-stripping e di ricostituzione la riconciliazione viene effettuata esclusivamente in relazione ai saldi dei conti degli intermediari.
3. Qualora parti della stessa emissione siano registrate inizialmente presso più depositari centrali o altri soggetti Monte Titoli adotta i presidi operativi e informativi necessari a garantire l’integrità dell’emissione mediante la stipulazione di appositi accordi con i soggetti coinvolti, in linea con le previsioni di cui agli articoli 61, 62, 63 e 64 del regolamento europeo (UE) n. 392/2017.
4. Qualora a seguito del processo di riconciliazione si riscontrino asimmetrie o discrepanze tra il saldo di una specifica emissione e la somma dei saldi dei conti degli intermediari, Monte Titoli avvia le opportune procedure di controllo e adotta le misure necessarie al fine di conservare l’integrità dell’emissione e la tutela degli investitori, ivi inclusa la sospensione dello strumento finanziario nell’ambito del Servizio di Liquidazione, ai sensi dell’articolo 65 del regolamento europeo (UE) n. 392/2017. Tali misure sono specificate nelle Istruzioni.
5. Nei casi previsti al comma precedente, Monte Xxxxxx può chiedere agli intermediari le informazioni necessarie al fine di riconciliare correttamente i saldi dei conti titoli.
6. Monte Titoli esegue le procedure di riconciliazione di cui al presente articolo, prima di eseguire le operazioni societarie che modificano il saldo dei conti titoli degli emittenti e degli intermediari.
Articolo 21 – Estratto conto Emittente
1. Al termine di ciascuna giornata contabile, Monte Titoli invia agli emittenti gli estratti delle operazioni per documentare le registrazioni dei movimenti contabili eseguiti sugli strumenti finanziari.
2. Qualora l’emittente dovesse riscontrare eventuali discordanze negli estratti e/o nelle comunicazioni, inerenti alle singole movimentazioni effettuate nel corso della giornata, potranno segnalarle per iscritto, entro il giorno successivo alla data di ricezione degli stessi.
3. In assenza di tale segnalazione, gli estratti e/o le suddette movimentazioni si intenderanno tacitamente approvati.
Articolo 22 – Ritiro
1. Possono essere ritirati dal servizio gli strumenti finanziari accentrati, non dematerializzati e gestiti direttamente da Monte Titoli.
2. Xxxxx Xxxxxx comunica agli Emittenti – anche ai fini dell’annotazione nel libro dei soci – le specifiche numeriche degli strumenti finanziari nominativi non dematerializzati messi a disposizione per il ritiro tramite Intermediario.
3. Le comunicazioni sono effettuate mensilmente, entro il quinto giorno lavorativo del mese, con riferimento al movimento effettivo di tutti gli strumenti finanziari avvenuto fino all’ultimo giorno del mese precedente.
4. Se non ritirati presso Monte Titoli, gli strumenti finanziari sono restituiti a cura del medesimo, anche per il tramite dell’Emittente, a spese e rischio dell’Intermediario.
Articolo 23 – Esclusione degli strumenti finanziari
1. Gli strumenti finanziari sono esclusi dal servizio di notariato:
a) quando perdano i requisiti di ammissione;
b) in caso di estinzione della società emittente.
2. Nelle ipotesi di esclusione di strumenti finanziari dematerializzati Monte Titoli fornisce all’Emittente l’estratto delle proprie scritture contabili rappresentative dell’ammontare di ciascuna emissione, nonché i dati identificativi degli intermediari che detengono gli strumenti finanziari esclusi e i saldi dei relativi conti titoli, affinché l’emittente possa procedere alle operazioni necessarie e conseguenti al mutamento del regime di forma e circolazione degli strumenti finanziari.
3. Nelle ipotesi di esclusione di strumenti finanziari cartolari nominativi, Xxxxx Xxxxxx provvede a metterli a disposizione dell’emittente o degli intermediari per il ritiro, con le modalità previste nelle Istruzioni e nei Documenti operativi.
4. Nel caso di esclusione di strumenti finanziari a causa di estinzione della società, Monte Titoli provvede ad azzerare i conti di pertinenza dell’emittente e degli Intermediari relativamente agli strumenti finanziari esclusi.
5. Nel caso in cui per gli strumenti finanziari venga meno l’applicazione dell’obbligo di dematerializzazione, Monte Titoli non esclude gli strumenti finanziari dal servizio in assenza di espressa richiesta da parte dell’emittente.
6. Xxxxx Xxxxxx comunica l’esclusione degli strumenti finanziari agli emittenti, agli intermediari, alla Consob e alla Banca d’Italia.
Articolo 24 – Limitazione alle operazioni di registrazione e di ritiro
1. Per assicurare il buon funzionamento del servizio di notariato, Monte Titoli ha facoltà di stabilire condizioni e limiti temporali alle operazioni di registrazione e, limitatamente a quelli in forma non dematerializzata, di ritiro e consegna degli strumenti finanziari accentrati.
CAPO II – SERVIZIO DI TENUTA CENTRALIZZATA DEI CONTI
Articolo 25 – Caratteristiche del servizio
1. Il servizio ha per oggetto la fornitura la tenuta di conti titoli destinati a registrare i movimenti degli strumenti finanziari disposti dagli intermediari presso il sistema di scritture contabili di Monte Titoli.
2. Le comunicazioni da e con Monte Titoli relative all’operatività del servizio sono effettuate esclusivamente attraverso reti telematiche, secondo i termini e le modalità indicate da Monte Titoli nelle Istruzioni e nei Documenti operativi.
3. Monte Titoli invia agli intermediari, anche su specifica richiesta degli stessi, Comunicazioni di servizio contenenti informazioni a supporto dell’operatività del servizio.
Articolo 26 – Requisiti di ammissione
1. Ai sensi dell’articolo 32 del Provvedimento Unico del Post-trading, possono detenere conti presso il sistema di scritture contabili di Monte Titoli, le persone giuridiche che partecipano al Servizio di Liquidazione. Gli emittenti, ammessi al Servizio di Liquidazione sono abilitati alla tenuta dei conti titoli destinati esclusivamente alla registrazione di movimenti su strumenti finanziari emessi dagli stessi o da società collegate o controllate attraverso partecipazione azionaria.
2. Gli intermediari possono avvalersi di terzi soggetti per la gestione delle procedure operative e dei sistemi tecnologici utilizzati per la partecipazione al servizio, a condizione che siano rispettati i requisiti di cui all’articolo 17.
Articolo 27 – Tenuta dei conti intermediari
1. A nome e su richiesta degli intermediari, Monte Titoli apre per ciascuno di essi conti titoli distinti tra proprietà̀ e terzi ciascuno dei quali suddiviso in tanti sottoconti quante sono le specie di strumenti finanziari ivi registrati.
2. I conti terzi possono essere destinati alla registrazione di titoli detenuti da diversi clienti di un intermediario (“conti terzi omnibus”) oppure dedicati alla registrazione dei titoli detenuti da un singolo cliente di un intermediario (“conti segregati a livello di cliente individuale”).
3. Per ciascun conto aperto presso Monte Titoli, gli intermediari specificano nell’ambito delle proprie configurazioni operative se si tratta di un conto proprio, di conto terzi omnibus o di un conto terzi segregato per cliente individuale.
4. I movimenti in accredito e in addebito degli strumenti finanziari registrati nei conti di cui al comma 1, possono essere disposti esclusivamente tramite il Servizio di Liquidazione. I movimenti in accredito sono disposti solo dopo la registrazione del corrispondente addebito.
5. Monte Titoli può eseguire blocchi parziali o totali di disponibilità nei conti su richiesta degli intermediari o per esigenze di servizio ai fini del corretto espletamento delle operazioni societarie.
6. Al termine di ciascuna giornata contabile, Monte Titoli invia agli intermediari un estratto riportante il saldo contabile iniziale e finale, nonché i singoli movimenti in accredito o in addebito registrati su quel conto durante la giornata contabile. Tale estratto indica, inoltre, le eventuali quantità di strumenti finanziari non disponibili per il trasferimento o la consegna in liquidazione, nonché le movimentazioni eventualmente effettuate nel corso della giornata, se non comunicate in precedenza.
7. Gli intermediari verificano giornalmente che i dati comunicati nell’estratto conto inviato da Monte Titoli coincidano con le proprie evidenze contabili. Qualora gli intermediari dovessero riscontrare eventuali discordanze negli estratti e/o nelle comunicazioni inerenti alle singole movimentazioni effettuate nel corso della giornata potranno segnalarle per iscritto, entro il giorno successivo alla data di ricezione degli stessi.
8. In assenza di tale segnalazione, gli estratti e/o le suddette movimentazioni si intenderanno tacitamente approvati.
TITOLO II – SERVIZI ACCESSORI ALLA GESTIONE ACCENTRATA
CAPO I – SERVIZIO DI SUPPORTO EVENTI SOCIETARI
Articolo 28 – Caratteristiche del servizio
1. Il servizio consente il trattamento delle operazioni societarie relative agli strumenti finanziari registrati inizialmente presso il sistema di scritture contabili di Monte Titoli. Il servizio è svolto sulla base degli incarichi e alle comunicazioni trasmesse a Monte Titoli dagli emittenti e dagli intermediari, con le modalità e le tempistiche specificate nelle Istruzioni.
2. Il servizio è svolto a favore degli emittenti e degli intermediari che partecipano al servizio di notariato e tenuta centralizzata dei conti.
Articolo 29 – Partecipazione alle assemblee
1. Monte Titoli, previa ricezione di apposito incarico da parte dell’emittente, comunica agli intermediari le informazioni necessarie per il rilascio delle comunicazioni previste dalla normativa applicabile ivi compresa la record date ove applicabile.
2. Su richiesta degli emittenti Monte Titoli comunica, con riferimento alla record date, i dati identificativi degli intermediari nei conti dei quali sono registrati gli strumenti finanziari e le relative quantità.
Articolo 30 – Pagamento di dividendi
1. Per gli strumenti finanziari per i quali il pagamento del dividendo è effettuato in euro, gli emittenti inviano a Monte Titoli le istruzioni per l’esecuzione dell’operazione e indicano la banca pagatrice, nei termini e con le modalità indicati nelle Istruzioni.
2. La banca pagatrice conferma a Monte Xxxxxx l’accettazione dell’incarico e indica il conto del Sistema TARGET 2 presso il quale sono messi a disposizione i fondi a copertura del pagamento di dividendi.
3. In mancanza della comunicazione delle informazioni di cui al comma 1, o dell’accettazione dell’incarico da parte della Banca Pagatrice Monte Titoli non effettua l’operazione alla data di pagamento prevista. Di tale circostanza Monte Titoli informa l’emittente, gli intermediari e le Autorità di Xxxxxxxxx.
4. L’incarico tra emittente e banca pagatrice prevede che quest’ultima possa inviare, sotto la sua unica responsabilità, istruzioni di rifiuto e/o di revoca e/o di cancellazione dei pagamenti entro i termini previsti da Monte Titoli. In mancanza di istruzioni di rifiuto e/o di revoca e/o di cancellazione del pagamento inviate dalla banca pagatrice entro i termini indicati nelle Istruzioni, Monte Titoli effettua l’operazione a valere sui fondi a disposizione nel conto di cui al comma 2, e, acquisito l’esito del regolamento, procede all’accredito dei fondi stessi a favore degli Intermediari. In caso di assenza, o insufficienza, di fondi Monte Titoli non effettua l’operazione.
5. Nell’ambito della stessa operazione, Monte Titoli procede all’addebito alla banca pagatrice di un importo al netto dei fondi ad essa dovuti in qualità di Intermediario.
6. Nel caso di errori palesi dichiarati dall’emittente, Monte Titoli può procedere allo storno del pagamento eseguito e alla riproposizione dello stesso, nei termini e con le modalità indicate nelle Istruzioni.
7. Gli intermediari possono inviare istruzioni di rinuncia e/o rinvio al pagamento del dividendo entro i termini previsti da Monte Titoli nelle Istruzioni del servizio.
Articolo 31 – Pagamento interessi e rimborso del capitale su obbligazioni e strumenti finanziari assimilati
1. Per gli strumenti finanziari per i quali il pagamento interessi e rimborso del capitale avviene in euro, gli emittenti inviano a Monte Titoli le istruzioni per l’esecuzione dell’operazione e indicano la banca pagatrice, nei termini e con le modalità indicati nelle Istruzioni.
2. La banca pagatrice conferma a Monte Xxxxxx l’accettazione dell’incarico e indica il conto del sistema TARGET 2 presso il quale sono messi a disposizione i fondi a copertura del pagamento interessi e rimborso del capitale.
3. In mancanza della comunicazione delle informazioni di cui al comma 1, o dell’accettazione dell’incarico da parte della banca pagatrice Monte Titoli non effettua l’operazione alla data di pagamento prevista. Di tale circostanza Monte Titoli informa l’emittente, gli intermediari e le Autorità di Xxxxxxxxx.
4. L’incarico tra emittente e banca pagatrice prevede che quest’ultima possa inviare, sotto la sua unica responsabilità, istruzioni di rifiuto e/o di revoca e/o di cancellazione dei pagamenti entro i termini previsti da Monte Titoli. In mancanza di istruzioni di rifiuto e/o di revoca e/o di cancellazione del pagamento inviate dalla banca pagatrice entro i termini indicati nelle Istruzioni, Monte Titoli effettua l’operazione a valere sui fondi a disposizione nel conto di cui al comma 2, e acquisito l’esito del regolamento, procede all’accredito dei fondi stessi a favore degli Intermediari. In caso di assenza, o insufficienza, di fondi Monte Titoli non effettua l’operazione.
5. Nell’ambito della stessa operazione, Monte Titoli procede all’addebito alla Banca Pagatrice di un importo al netto dei fondi ad essa dovuti in qualità di Intermediario.
6. Nel caso di errori palesi dichiarati dall’emittente, Monte Titoli può procedere allo storno del pagamento eseguito e alla riproposizione dello stesso, nei termini e con le modalità indicate nelle Istruzioni.
7. Per gli strumenti finanziari per i quali il pagamento di interessi e rimborso del capitale avviene in valuta diversa dall’euro, Monte Titoli, su incarico dell’emittente, dà disposizione alla banca pagatrice di effettuare i pagamenti degli interessi e i rimborsi del capitale nei termini e con le modalità indicati nelle Istruzioni.
8. Qualora lo prevedano gli accordi con l’emittente, il pagamento è effettuato da Monte Titoli previa ricezione dei fondi.
Articolo 32 – Aumenti di capitale
1. Per gli aumenti di capitale Monte Titoli opera previa ricezione di specifico incarico da parte dell’emittente.
2. Per gli aumenti di capitale a pagamento, gli Intermediari inviano a Monte Titoli le istruzioni per l’esecuzione dell’operazione indicando il conto del Sistema TARGET2 presso il quale sono messi a disposizione i fondi a copertura della sottoscrizione, nei termini e con le modalità indicati nelle Istruzioni. Monte Titoli, acquisito l’esito del regolamento dei fondi,
procede all’accredito dei fondi stessi a favore dell’emittente e all’accredito degli strumenti finanziari rivenienti dall’operazione qualora ammessi al servizio, sui conti titoli degli intermediari. Xxxxx Xxxxxx effettua l’operazione nei limiti dei fondi messi a disposizione, secondo le indicazioni fornite dagli intermediari o, in assenza di indicazioni, dando priorità alle operazioni poste in essere dagli intermediari per conto dei terzi. In mancanza di istruzioni o in assenza dei relativi fondi, Monte Titoli non effettua l’operazione.
3. Per gli aumenti di capitale effettuati a titolo gratuito, qualora il diritto di assegnazione non sia negoziabile, Monte Titoli assolve d’iniziativa tutti gli adempimenti necessari per l’assegnazione dei nuovi strumenti finanziari emessi. Nel caso il diritto d’assegnazione sia negoziabile, Monte Titoli opera in base alle istruzioni ricevute dagli intermediari.
Articolo 33 – Conversioni ed esercizi di facoltà
1. Per le operazioni di conversione ed esercizio di facoltà relative a strumenti finanziari gestiti da Monte Titoli direttamente, Monte Titoli opera previa ricezione di specifico incarico da parte dell’emittente.
2. Per le operazioni di conversione ed esercizio di facoltà, gli intermediari inviano a Monte Titoli le istruzioni per l’esecuzione dell’operazione, nei termini e con le modalità indicati nelle Istruzioni.
3. In caso di operazioni di conversione, gli strumenti finanziari rivenienti qualora ammessi al servizio, vengono accreditati da Monte Titoli sui conti titoli degli intermediari.
4. In caso di esercizio di facoltà, fermo restando quanto al comma 2, gli intermediari indicano il conto del Sistema TARGET2 presso il quale sono messi a disposizione i fondi a copertura dell’operazione. Monte Titoli, acquisito l’esito del regolamento dei fondi, procede all’accredito dei fondi stessi a favore dell’emittente e degli strumenti finanziari rivenienti dall’operazione qualora ammessi al Servizio, sui conti titoli degli Intermediari. Xxxxx Xxxxxx effettua l’operazione nei limiti dei fondi messi a disposizione, secondo le indicazioni fornite dagli intermediari o in assenza di indicazioni dando priorità alle operazioni poste in essere dagli intermediari per conto dei terzi. In mancanza di istruzioni o in assenza dei relativi fondi, Monte Titoli non effettua l’operazione.
5. Alla scadenza dell’esercizio del diritto, Monte Titoli opera secondo quanto indicato nelle Istruzioni.
Articolo 34 – Altre operazioni sul capitale
1. Per le altre operazioni sul capitale relative a strumenti finanziari gestiti da Monte Titoli direttamente, Monte Titoli opera previa ricezione di specifico incarico da parte dell’emittente.
2. Per le altre operazioni sul capitale deliberate dall’emittente, gli Intermediari inviano a Monte Titoli le istruzioni necessarie per l’esecuzione dell’operazione, nei termini e con le modalità indicati nelle Istruzioni.
3. In caso di operazioni a titolo gratuito, gli strumenti finanziari rivenienti, qualora ammessi al servizio, vengono accreditati da Monte Titoli sui conti titoli degli intermediari.
4. In caso di operazioni a pagamento, fermo restando quanto al comma 2, gli intermediari indicano il conto del Sistema TARGET2 presso il quale sono messi a disposizione i fondi. Monte Titoli, acquisito l’esito del regolamento dei fondi, procede all’accredito dei fondi stessi a favore dell’emittente e degli strumenti finanziari rivenienti dall’operazione, qualora
ammessi al servizio, sui conti titoli degli intermediari. Monte Titoli effettua l’operazione nei limiti dei fondi messi a disposizione, secondo le indicazioni fornite dagli Intermediari o in assenza di indicazioni dando priorità alle operazioni poste in essere dagli Intermediari per conto dei terzi. In mancanza di istruzioni o in assenza dei relativi fondi, Monte Titoli non effettua l’operazione.
Articolo 35 – Deroga alle procedure di regolamento fondi per le operazioni sul capitale
1. Limitatamente alle istruzioni eseguite per conto della banca collettrice, su richiesta dell’emittente, in deroga a quanto previsto all’articolo 34, comma 2, Monte Titoli provvede all’accredito dei fondi rivenienti dall’operazione al netto dei fondi dovuti dalla Banca collettrice.
2. Qualora l’emittente partecipi al servizio anche in qualità di Intermediario, limitatamente alle istruzioni eseguite per conto dell’emittente su strumenti finanziari di propria emissione, su richiesta dell’emittente medesimo, in deroga a quanto previsto agli articoli 32, comma 2, 33, comma 4 e 34, comma 4, Monte Titoli non esegue l’addebito e l’accredito dei relativi fondi.
CAPO II – SERVIZIO DI GESTIONE DI STRUMENTI FINANZIARI TRAMITE COLLEGAMENTO CON ALTRI DEPOSITARI CENTRALI
Articolo 36 – Caratteristiche del servizio
1. Gli intermediari possono chiedere a Monte Titoli di registrare nei conti titoli di cui all’articolo 27 strumenti finanziari registrati inizialmente presso altri depositari centrali. Le modalità di registrazione degli strumenti finanziari sono dettagliate nelle Istruzioni.
2. La registrazione nei conti titoli degli strumenti finanziari di cui al comma 1, può avvenire a condizione che Monte Titoli abbia stabilito un collegamento con il depositario centrale presso il quale sono registrati gli strumenti finanziari che consenta il regolamento delle operazioni su tali strumenti finanziari. Xxxxx Xxxxxx pubblica sul proprio sito internet la lista dei collegamenti stabiliti con i depositari centrali e le tipologie di strumenti finanziari gestite nell’ambito di ciascun collegamento.
3. Si applica la disciplina del servizio di Tenuta Conti in quanto compatibile. Nell’ambito delle procedure di riconciliazione di cui all’articolo 20, Monte Titoli verifica che non vi siano incongruenze tra il saldo relativo agli strumenti finanziari detenuti presso altri depositari centrali e la somma dei saldi dei conti degli intermediari.
4. ll servizio è offerto agli intermediari aderenti al di tenuta centralizzata dei conti.
Articolo 37 – Strumenti finanziari ammessi al servizio
1. Possono essere ammessi al servizio gli strumenti finanziari appartenenti alle categorie di cui all’articolo 18 comma 1, del presente Regolamento.
2. Ai fini dell’ammissione, Monte Titoli si riserva di verificare la presenza di restrizioni che limitano la circolazione o la gestione operativa degli strumenti finanziari e la normativa fiscale ad essi applicabile.
3. Xxxxx Xxxxxx sospende o esclude gli strumenti finanziari dal servizio a seguito di analoghi provvedimenti da parte del depositario centrale presso il quale gli strumenti finanziari sono
registrati e ne dà immediata comunicazione agli intermediari con le modalità e le tempistiche concordate con il depositario centrale.
Articolo 38 – Comunicazioni di servizio
1. Monte Titoli trasmette agli Intermediari, mediante Disposizioni di Servizio, le informazioni relative alle operazioni societarie ricevute dai depositari centrali o dall’Emittente e le processa con le modalità stabilite nelle Istruzioni.
2. Monte Titoli invia agli Intermediari, su specifica richiesta degli stessi, gli Annunci di evento ricevuti dal depositario centrale presso il quale sono stati registrati gli strumenti.
Articolo 39 – Assemblee
1. Monte Titoli comunica agli intermediari aderenti al servizio le informazioni necessarie alla partecipazione alle assemblee ricevute per il tramite del depositario centrale presso il quale sono registrati gli strumenti finanziari o per il tramite dell’emittente e svolge le ulteriori attività necessarie al fine di facilitare la partecipazione ad assemblee.
Articolo 40 – Pagamento di dividendi
1. Per gli strumenti finanziari, per i quali il pagamento del dividendo può essere effettuato sia in euro sia in valuta diversa dall’euro, Monte Titoli dispone il pagamento dei dividendi, previa ricezione dei fondi da parte dell’emittente o dei depositari centrali nei termini e con le modalità indicati nelle Istruzioni e nei Documenti operativi. Il pagamento è effettuato applicando l’aliquota massima prevista dalla legislazione fiscale che si applica allo strumento finanziario in oggetto.
Per tali strumenti finanziari, non sono previsti la rinuncia e/o il rinvio del pagamento del dividendo da parte dell’intermediario.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle operazioni di pagamento proventi e rimborso di quote di fondi gestiti da Monte Titoli tramite collegamento.
Articolo 41 – Pagamento interessi e rimborso del capitale su obbligazioni e strumenti finanziari assimilati
1. Per gli strumenti finanziari per i quali il pagamento degli interessi e rimborso del capitale è effettuato in euro o in valuta diversa dall’euro, Monte Titoli, previa ricezione dei fondi, dà disposizione ai soggetti con le quali intrattiene rapporti di conto di effettuare i pagamenti degli interessi e i rimborsi del capitale secondo le indicazioni ricevute dai depositari centrali o dai soggetti incaricati, nei termini e con le modalità indicati nelle Istruzioni.
2. Monte Titoli effettua, il pagamento applicando l’aliquota massima prevista dalla legislazione fiscale che si applica allo strumento finanziario in oggetto.
Articolo 42 – Operazioni sul capitale
1. Per le operazioni sul capitale, Monte Titoli opera previa ricezione di apposita informativa da parte dei depositari centrali presso i quali sono registrati gli strumenti finanziari e trasmette agli Intermediari i termini operativi e le indicazioni per la gestione dell’operazione e la ricezione, ove previsto, delle istruzioni.
2. Per aumenti di capitale a pagamento, esercizi di facoltà o altre operazioni sul capitale a pagamento:
a) il regolamento del contante è effettuato mediante addebito del conto nel Sistema TARGET2 per i pagamenti in euro o, in caso di divisa diversa da euro, mediante ricezione del controvalore da effettuare, a cura dei sottoscrittori, su apposito conto indicato da Monte Titoli;
b) Xxxxx Xxxxxx trasferisce i fondi ricevuti sul conto della Banca collettrice indicata dal depositario centrale e accredita gli strumenti finanziari rivenienti dall’operazione ricevuti dal depositario centrale, sui conti degli Intermediari;
c) in mancanza di istruzioni o in assenza dei relativi fondi, Monte Titoli non effettua l’operazione.
3. Per gli aumenti di capitale effettuati a titolo gratuito Monte Titoli assolve d’iniziativa tutti gli adempimenti necessari per l’assegnazione dei nuovi strumenti finanziari emessi o, in caso siano richieste istruzioni, opera sulla base delle stesse.
4. Per le operazioni sul capitale a titolo gratuito, Monte Titoli accredita, ove previsto, gli strumenti finanziari rivenienti sui conti titoli degli Intermediari ed aggiorna le proprie evidenze contabili per ogni strumento finanziario interessato dall’operazione.
CAPO III – SERVIZIO DI IDENTIFICAZIONE DEI TITOLARI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI
Articolo 43 – Identificazione dei titolari degli strumenti finanziari
1. Monte Titoli, per gli strumenti finanziari gestiti da direttamente, previa ricezione di apposito incarico da parte dell’emittente, comunica agli Intermediari le informazioni, ivi compresa la record date, necessarie per consentire l’identificazione dei titolari di strumenti finanziari a norma dell’articolo 83-duodecies del TUF e/o dell’art. 26-bis del Provvedimento Banca d’Italia – Consob.
2. Monte Titoli inoltre, a richiesta dell’emittente comunica, con riferimento alla record date, i dati identificativi degli intermediari che detengono gli strumenti finanziari nei conti di gestione accentrata, nonché il numero degli strumenti finanziari registrati nei conti ad essi intestati.
3. Monte Titoli, per gli strumenti finanziari gestiti tramite collegamenti, fornisce l’informativa di cui ai commi 1 e 2, se previsto dai contratti stipulati fra Monte Titoli e presso i quali sono accentrati gli strumenti finanziari o su richiesta dell’emittente.
4. Monte Titoli, nelle ipotesi di richiesta di identificazione dei titolari degli strumenti finanziari di cui al comma 2, trasmette all’emittente esclusivamente i dati degli intermediari titolari degli strumenti finanziari che non abbiano vietato espressamente la comunicazione dei dati identificativi e/o del numero di strumenti finanziari registrati nei conti di proprietà.
CAPO IV – SERVIZI FISCALI
SEZIONE I – SERVIZI FISCALI IN RELAZIONE A STRUMENTI FINANZIARI SOGGETTI ALLA NORMATIVA FISCALE ITALIANA
Articolo 44 – Ambito di applicazione
1. Monte Titoli presta servizi di assistenza per gli aspetti fiscali connessi al supporto delle operazioni societarie e relativi alle categorie di redditi di capitale indicati nelle Istruzioni.
2. Xxxxx Xxxxxx presta servizi di assistenza per gli aspetti fiscali relativi a redditi di natura finanziaria, diversi da quelli di cui al comma 1 e assoggettabili al regime di cui al d.lgs. 21 novembre 1997, n. 461.
Articolo 45 – Caratteristiche del servizio
1. Nell’ambito dei servizi di assistenza su strumenti finanziari soggetti alla normativa fiscale italiana, Monte Titoli svolge le seguenti attività con o senza assunzione del ruolo di rappresentante fiscale:
a) acquisisce e conserva, nel rispetto delle normative applicabili, tutte le informazioni e i documenti necessari per assolvere gli adempimenti fiscali per conto dei soggetti che accedono al servizio di assistenza fiscale;
b) verifica la coerenza delle informazioni di cui alla lettera a) con i dati disponibili nell’ambito del servizio, mediante apposite procedure;
c) calcola l’imposta in base all’aliquota di pertinenza oppure verifica la sussistenza delle condizioni d’esenzione in base alla posizione fiscale del soggetto che accede al servizio di assistenza fiscale o dei suoi clienti facendo riferimento alle informazioni acquisite;
d) provvede al versamento dell'imposta per conto del soggetto che accede al servizio di assistenza fiscale alle scadenze previste dalla normativa fiscale applicabile;
e) trasmette all’Amministrazione Finanziaria le dichiarazioni periodiche previste dalla normativa fiscale applicabile;
f) risponde alle richieste dell’Amministrazione finanziaria, fornendo ogni notizia o documento relativo agli adempimenti assolti per conto dei soggetti che accedono al servizio di assistenza fiscale anche dopo il termine dell’incarico.
2. Monte Titoli può svolgere le attività di cui al comma 1, assumendo la qualifica di rappresentante fiscale, nell’ambito delle fattispecie di rappresentanza indicate nelle Istruzioni, oppure fornendo supporto operativo per la gestione dei processi connessi alla fiscalità.
3. I soggetti che accedono al servizio conferiscono a Monte Titoli l’incarico di mediante la sottoscrizione di un apposito contratto che specifica le attività svolte da Monte Titoli per loro conto. Il presente Regolamento e le relative Istruzioni sono parte integrante di tale contratto.
4. Nell’ambito delle verifiche di coerenza di cui al comma 1, lettera b), nel caso di prestazione dei Servizi in base alla normativa italiana, Monte Titoli effettua i seguenti controlli:
riconciliazione dei dati tra l’estratto conto di gestione accentrata del Partecipante e i report delle transazioni comunicate dal Partecipante, tenendo conto della tipologia di operazioni (i.e. compravendite o semplici movimentazioni tra i conti titoli franco pagamento);
riconciliazione tra le posizioni contabili del soggetto che accede ai servizi di assistenza fiscale e le posizioni in titoli presenti nei conti di gestione accentrata, tenuto conto delle modifiche derivanti dalle operazioni societarie.
5. Monte Titoli può avvalersi di soggetti terzi per lo svolgimento delle attività di cui al comma
1. Le modalità di interazione tra i soggetti che accedono ai servizi di assistenza fiscale e tali soggetti terzi sono chiaramente indicate nelle Istruzioni e nei Manuali Operativi dei Servizi Fiscali, allegati alla documentazione di partecipazione.
Articolo 46 – Soggetti, requisiti e modalità di adesione
1. Possono partecipare ai servizi di assistenza fiscale i soggetti ammessi ai servizi di base:
che siano autorizzati ai sensi della normativa europea in materia di enti creditizi (direttiva 2013/36/EU – CRD), di controparti centrali (Regolamento n. 2012/648/EU
- EMIR) o di depositari centrali (Regolamento n. 909/2014/EU – CSDR)
che si qualifichino come non residenti ai sensi della normativa fiscale italiana.
2. Qualora Monte Titoli provveda al versamento dell’imposta in qualità di rappresentante fiscale del Partecipante, i soggetti di cui al comma 1 devono:
a) utilizzare per il trasferimento del contante necessario per il pagamento delle imposte, il proprio conto nel Sistema TARGET 2 configurato per l’impiego dei meccanismi di auto-collateralizzazione;
b) comunicare il nominativo del soggetto referente per i servizi fiscali, a conoscenza dei processi connessi alla fiscalità, reperibile negli orari di operatività del servizio;
c) fornire garanzie azionabili da Monte Titoli anche in caso d’insolvenza del Partecipante, a copertura del rischio d’inadempimento dell’obbligo di costituzione della provvista per il pagamento delle imposte;
3. I requisiti di cui al comma 2, lettere a) e c) non si applicano nei casi in cui il Partecipante, in base alla documentazione prodotta, sia un soggetto esente e/o operi esclusivamente per conto di soggetti esenti.
4. L’importo della garanzia sarà equivalente al triplo dell’importo medio da versare per ciascun periodo di versamento e in ogni caso non inferiore al versamento massimo effettuato nell’anno fiscale per conto del partecipante. Monte Titoli monitora tali valori e li comunica al partecipante su base semestrale. In fase di prima applicazione Monte Titoli determina tale importo sulla base delle evidenze documentali prodotte dal partecipante all’avvio del servizio.
Articolo 47 – Obblighi dei soggetti che accedono ai servizi di assistenza fiscale
1. I soggetti che accedono ai servizi di assistenza fiscale inviano a Monte Titoli la documentazione prescritta dalla normativa fiscale applicabile, nonché tutte le informazioni
richieste da Monte Titoli ai fini della corretta gestione degli adempimenti nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria, secondo quanto specificato nelle Istruzioni. Le tempistiche, i formati e le procedure di inoltro delle informazioni sono descritte nei Manuali dei Servizi Fiscali.
2. Nel caso in cui Monte Titoli provveda al pagamento dell’imposta in qualità di rappresentante fiscale, il soggetto che accede al servizio di assistenza fiscale deve costituire presso il proprio conto nel Sistema TARGET 2 la provvista per il pagamento delle imposte entro il 12° giorno lavorativo del mese nel quale è previsto il versamento dell’imposta. In caso di mancata provvista il giorno prima della data di versamento dell’imposta, Monte Titoli attiva le garanzie fornite dal soggetto che accede al servizio di assistenza fiscale, ed esclude il partecipante dal servizio fiscale, comunicando la risoluzione del rapporto all’Amministrazione Finanziaria. Tale disposizione non si applica nel caso del pagamento delle imposte nei casi in cui Monte Titoli trattiene direttamente l’ammontare da versare all’Amministrazione Finanziaria.
3. Nei casi previsti dalle Istruzioni, i soggetti che accedono ai servizi di assistenza fiscale dichiarano sotto la propria responsabilità il regime fiscale applicabile ai clienti per conto dei quali detengono strumenti finanziari nei conti aperti presso Monte Titoli. Monte Titoli verifica la correttezza delle dichiarazioni in base alle informazioni disponibili. In assenza di tali dichiarazioni Monte Titoli applicherà l’aliquota massima prevista dalla normativa fiscale.
4. Nei casi previsti dalle Istruzioni, i soggetti che accedono ai servizi di assistenza fiscale depositano in conti distinti i titoli appartenenti a soggetti sottoposti a regimi fiscali differenti.
SEZIONE II – SERVIZI FISCALI IN RELAZIONE A STRUMENTI FINANZIARI SOGGETTI A NORMATIVA FISCALE ESTERA
Articolo 48 – Ambito di applicazione
1. Xxxxx Xxxxxx presta servizi di assistenza per gli aspetti fiscali connessi al supporto delle operazioni societarie su strumenti finanziari soggetti ai regimi fiscali dei paesi indicati nelle Istruzioni.
2. Xxxxx Xxxxxx presta servizi di assistenza per gli aspetti fiscali connessi all’applicazione della tassazione sulle transazioni relative a strumenti finanziari ai sensi della normativa francese (“French FTT”).
Articolo 49 – Caratteristiche dei servizi
1. Nell’ambito dei servizi di assistenza in relazione a strumenti finanziari soggetti a normativa fiscale estera, Monte Titoli può svolgere le seguenti attività connesse all’applicazione della tassazione sui proventi o sulle transazioni relative a strumenti finanziari:
a) operare le ritenute alla fonte in base alle aliquote convenzionali o alle casistiche d’esenzione applicabili in base alla posizione fiscale degli intermediari partecipanti al servizio o dei loro clienti sulla base delle informazioni acquisite;
b) provvedere al versamento dell'imposta e/o alla gestione della pratica di rimborso per l’applicazione delle aliquote agevolate per conto degli intermediari che partecipano al servizio nei termini previsti dalla normativa fiscale applicabile;
c) trasmettere all’Amministrazione Finanziaria le dichiarazioni periodiche previste dalla normativa fiscale estera;
d) risponde alle richieste dell’Amministrazione Finanziaria.
2. Monte Titoli può svolgere le attività di cui al comma 1, assumendo le specifiche qualifiche previste dalla normativa fiscale estera e indicate nelle Istruzioni, oppure fornendo supporto operativo per la gestione dei processi connessi alla fiscalità Nei casi in cui Monte Titoli assuma specifiche qualifiche ai sensi della normativa fiscale estera, i partecipanti devono inviare a Monte Titoli la modulistica ufficiale richiesta dall’autorità fiscale competente e, ove applicabile, sottoscrivere un apposito contratto che specifichi le attività svolte da Monte Titoli. Il presente Regolamento e le relative Istruzioni sono parte integrante di tale contratto.
3. Gli aspetti procedurali delle attività di cui al comma 1, sono descritti nelle Istruzioni e nelle guide fiscali specifiche per ciascun paese, pubblicate sul sito di Monte Titoli.
Articolo 50 – Partecipanti, requisiti e modalità di partecipazione
1. Possono partecipare al servizio gli intermediari che hanno un conto titoli aperto presso il sistema di scritture contabili di Monte Titoli.
CAPO V – SERVIZI DI GESTIONE DELLE COMUNICAZIONI E SEGNALAZIONI
Articolo 51 – Caratteristiche dei Servizi di Gestione delle Comunicazione e Segnalazioni (FIS/CPA)
1. I Servizi di Gestione delle Comunicazione e Segnalazioni, secondo le modalità specificatamente previste nel Manuale dei Servizi:
a) consentono di predeterminare e/o di gestire, sulla base delle evidenze contabili elaborate nel sistema di gestione accentrata, flussi informativi standardizzati relativi: alle segnalazioni e comunicazioni che gli Intermediari sono tenuti ad inoltrare agli Emittenti nei casi previsti dal TUF e dal Provvedimento Banca d’Italia Consob; alle informazioni anagrafiche degli azionisti legittimati che intendono intervenire in assemblea;
b) gestiscono la veicolazione telematica dei flussi informativi relativi alle suddette segnalazioni e comunicazioni supportando ogni fase del processo di predisposizione ed invio degli stessi attraverso strumenti di controllo, monitoraggio, quadratura e/o verifica di coerenza;
c) predispongono di report sulla qualità delle informazioni trattate e inoltrano specifica informativa per agevolare la presa in carico dei flussi trattati;
d) consentono di memorizzare, organizzare e gestire, tutti i flussi informativi veicolati e forniscono tempestivo aggiornamento sullo stato di completamento del processo di veicolazione e gestione dei flussi informativi;
e) garantiscono l’autenticazione dei soggetti autorizzati ad operare sul sistema ed assicurano la riservatezza dei flussi informativi veicolati;
f) assicurano la correlazione delle informazioni con il Servizio RCC per il riconoscimento dei corrispettivi dovuti dall’Emittente all’Intermediario per i flussi informativi veicolati.
Articolo 52 – Partecipanti, requisiti e modalità di partecipazione
1. Possono partecipare al servizio gli intermediari che hanno un conto aperto presso il sistema di scritture contabili Monte Titoli.
CAPO VI – SERVIZIO DI REGOLAMENTO CORRISPETTIVI CLIENTI (RCC)
Articolo 53 – Caratteristiche del servizio di regolamento corrispettivi clienti (RCC)
1. Il servizio consente la riconciliazione, il controllo ed il regolamento dei corrispettivi che gli Emittenti riconoscono agli Intermediari per la fornitura delle informazioni anagrafiche degli azionisti.
2. L’erogazione del Servizio RCC prevede le seguenti attività:
a) il calcolo dei corrispettivi dovuti dall’Emittente all’Intermediario per i servizi prestati dall’Intermediario, in relazione alle operazioni societarie su strumenti finanziari accentrati e gestiti nel sistema di gestione accentrata, anche qualora l’Intermediario non partecipi al Servizio RCC;
b) la produzione di report di dettaglio riepilogativi dei corrispettivi dovuti per ciascuna operazione;
c) il regolamento degli importi determinati ai sensi del punto che precede sui conti intrattenuti dall’Intermediario, direttamente o indirettamente e a tal fine indicati a Monte Titoli; il regolamento è operato alla data di cut-off indicata nelle Istruzioni del Servizio RCC secondo le risultanze presenti alla data;
d) la messa a disposizione di modulistica per via telematica per la predisposizione delle fatture relative ai pagamenti di cui sopra.
3. Il Servizio RCC raccoglie, controlla e organizza i dati e le informazioni inviate dall’Intermediario e dispone i relativi pagamenti a carico degli Emittenti secondo i tempi e le modalità indicate nelle Istruzioni.
Articolo 54 – Partecipanti, requisiti e modalità di partecipazione
1. L’accesso al servizio è consentita agli Emittenti ed Intermediari che partecipano al servizio di notariato e tenuta centralizzata dei conti e deve avvenire, in quanto compatibile, nel rispetto e secondo le modalità indicate alla Parte I, Titolo II.
CAPO VII – SERVIZIO DI REGISTRAZIONE DELLE ADESIONI ALLE OFFERTE PUBBLICHE DI ACQUISTO E SCAMBIO (Servizio OPA/OPS)
Articolo 55 – Oggetto del Servizio OPA/OPS
1. Xxxxx Xxxxxx presta il servizio di coordinamento della raccolta delle adesioni “Servizio OPA/OPS” per le operazioni di offerta pubblica d’acquisto o scambio relative a strumenti finanziari gestiti direttamente.
2. Nell’ambito del Servizio OPA/OPS, Monte Titoli svolge le seguenti attività:
a) la predisposizione delle procedure operative per la raccolta delle adesioni;
b) la comunicazione agli Intermediari delle informazioni necessarie alla gestione degli ulteriori adempimenti operativi connessi all’adesione, mediante Disposizioni di Servizio;
c) il coordinamento della raccolta delle adesioni e la comunicazione dei dati relativi al numero di adesioni pervenute e agli strumenti finanziari complessivamente messi a disposizione dai soggetti aderenti;
d) il trasferimento all’offerente degli strumenti finanziari messi a disposizione dai soggetti aderenti all’offerta e il pagamento dei corrispettivi d’offerta;
e) il pagamento dei compensi eventualmente dovuti dal soggetto offerente agli Intermediari per le funzioni svolte nell’ambito dell’offerta.
3. Le procedure operative e le tempistiche relative all’attività di coordinamento e organizzazione della raccolta delle adesioni sono descritte nelle Istruzioni.
4. Nell’ambito delle attività di cui al comma 1, lettere a) e b), Monte Titoli supporta l’offerente nella definizione delle modalità e dei termini di adesione all’offerta esclusivamente per quanto concerne i profili tecnici di competenza di Monte Titoli quale depositario centrale e fornisce agli Intermediari le informazioni e i chiarimenti operativi necessari alla gestione degli adempimenti connessi all’offerta.
Articolo 56 – Soggetti che possono accedere al Servizio OPA/OPS
1. Possono partecipare al Servizio OPA/OPS i soggetti che partecipano al Servizio di Liquidazione o che abbiano individuato un partecipante al Servizio di Liquidazione al fine di consentire il trasferimento all’offerente degli strumenti finanziari messi a disposizione dai soggetti aderenti all’offerta e il pagamento dei corrispettivi d’offerta.
CAPO – IX SERVIZIO DI GESTIONE SOLLECITAZIONE DELEGHE
Articolo 57 – Caratteristiche del Servizio
1. Nell’ambito del servizio sollecitazione deleghe Monte Titoli, su richiesta del promotore:
trasmette agli intermediari l’informativa preventiva sulla sollecitazione previo ricevimento dell’avviso di cui all’art. 136 TUF;
comunica al promotore con riferimento ad una specifica data contabile, i dati identificativi degli Intermediari che detengono gli strumenti finanziari nei conti di gestione accentrata, nonché il numero degli strumenti finanziari registrati nei conti ad essi intestati.
2. Possono partecipare al servizio i soggetti intendano promuovere una sollecitazione di deleghe ai sensi del Titolo IV, Capo II del regolamento Consob n. 11971 /1999 (Regolamento Emittenti).
TITOLO III – DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI LIQUIDAZIONE E DEI SERVIZI ACCESSORI
CAPO I – SERVIZIO DI LIQUIDAZIONE
Articolo 58 – Caratteristiche del Servizio di Liquidazione
1. Il Servizio di Liquidazione ha per oggetto:
a) l’acquisizione delle Istruzioni di regolamento;
b) il riscontro;
c) la liquidazione e il regolamento.
2. L’acquisizione, il riscontro, la liquidazione e il regolamento avvengono in T2S, e possono avere ad oggetto Istruzioni di regolamento tra Partecipanti a Monte Titoli, oppure tra un Partecipante a Monte Titoli diverso da un CSD in T2S e un partecipante ad altro CSD in T2S. T2S consente l’esecuzione delle Istruzioni di regolamento ai sensi del d.lgs. 210/2001.
3. L’acquisizione delle Istruzioni di regolamento avviene attraverso:
a) il Servizio X-TRM offerto da Monte Titoli; oppure
b) sistemi di collegamento diretti alla piattaforma T2S, operati da:
b.1 i Mercati e le Controparti Centrali, operanti in qualità di DCP e i depositari centrali, che inoltrano le Istruzioni di regolamento per conto dei propri partecipanti e/o aderenti, in forza di apposita delega (POA) che deve essere trasmessa a Monte Titoli.
b.2 i Partecipanti DCP, diversi dalle Controparti Centrali, che inoltrano Istruzioni di regolamento relative ad operazioni da regolare in nome e per conto proprio o in nome proprio e per conto di terzi.
4. Il regolamento dei titoli avviene sui conti di pertinenza dei partecipanti, aperti presso Monte Titoli.
5. Il regolamento del contante avviene sui conti dei partecipanti o Banche Tramite dedicati all’operatività in T2S.
Articolo 59 – Categorie di Partecipanti e modalità di partecipazione
1. Possono accedere al Servizio di Liquidazione in qualità di partecipanti, assumendo gli obblighi derivanti dagli ordini di trasferimento nell’ambito del sistema, le controparti centrali e i depositari centrali e le seguenti categorie di enti:
a) banche italiane e banche UE, come definite dal TUF, nonché le banche centrali, Poste Italiane e Cassa Depositi e Prestiti, in qualità di organismi elencati all'articolo 2, paragrafo 5, punto 2 della Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera h), n. 1, del decreto finality;
b) SIM e imprese d'investimento UE, come definite dal TUF, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera h), n. 2, del decreto finality;
c) imprese di paesi terzi che svolgono attività corrispondenti a quella dei soggetti di cui alle lettere a) e b), ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera h), n. 4, del decreto finality;
d) le autorità pubbliche, o le imprese pubblica come definita all'articolo 8, del Regolamento n. 3603/93 del Consiglio CE del 13 dicembre 1993, quali Poste Italiane, il MEF e la Banca Europea per gli Investimenti, nonché le imprese la cui attività sia assistita da garanzia pubblica, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera h), n. 3, del decreto finality;
e) gli emittenti che non svolgono attività corrispondenti a quella dei soggetti di cui alle lettere a) e b) e che partecipano ai servizi di notariato e di tenuta centralizzata dei conti, in qualità di soggetti la cui attività rileva sotto il profilo del rischio sistemico, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera h), n. 5, del decreto finality;
f) gli intermediari finanziari iscritti nell’albo tenuto dalla Banca d’Italia di cui all’articolo 106 TUB e autorizzati all’esercizio delle attività di cui all’articolo 1, comma 5, lettere
c) e c) bis, del TUF nonché, limitatamente all’attività svolta su strumenti finanziari derivati, autorizzati all’esercizio delle attività di cui all’articolo 1, comma 5, lettere a), e b) del TUF, in qualità di soggetti la cui attività rileva sotto il profilo del rischio sistemico, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera h), n. 5, del decreto finality.
2. Gli emittenti ammessi ai sensi del comma 1, lettera e), partecipano al Servizio di Liquidazione limitatamente al regolamento di operazioni franco valuta. L’acquisizione delle Istruzioni di regolamento relative a tali operazioni avviene con le modalità specificate nelle Istruzioni. Gli emittenti devono, inoltre, avere in essere procedure per la tenuta dei conti titoli. Tali procedure sono trasmesse, su richiesta, a Monte Titoli.
3. Le imprese di paesi terzi che svolgono attività corrispondenti a quella di banche e imprese di investimento, nonché le controparti centrali e i depositari centrali di paesi terzi, possono partecipare al servizio a condizione che la Consob e Banca d’Italia abbiano confermato la sussistenza di accordi con le corrispondenti Autorità di Vigilanza dello stato d’origine del soggetto richiedente. Monte Titoli si riserva di chiedere ai soggetti di paesi terzi, specifiche informazioni o attestazioni necessarie al fine di valutare la sussistenza delle circostanze di cui all’articolo 89, comma 2 e 5, del Regolamento Delegato (EU) n. 2017/392.
4. La partecipazione può avvenire in nome e per conto proprio ovvero in nome proprio e per conto di terzi utilizzando i corrispondenti conti titoli aperti presso il sistema di scritture
contabili di Monte Titoli.
5. I partecipanti possono chiedere a Monte Titoli di qualificare i propri clienti come partecipanti indiretti a condizione che:
a) i clienti ricadano in una delle categorie di cui al comma 1, lettere a), b) o c);
b) i partecipanti utilizzano uno o più conti titoli aperti presso il sistema di scritture contabili di Monte Titoli, dedicati esclusivamente alla liquidazione delle istruzioni di regolamento di pertinenza del cliente che chiedono di qualificare come partecipante indiretto;
c) i dati identificativi dei clienti che i partecipanti intendono qualificare come partecipanti indiretti, e loro eventuali variazioni, sono noti a Monte Titoli per essere stati comunicati dal partecipante a Monte Titoli a questo fine, con le modalità specificate nelle Istruzioni.
d) limitatamente ai soggetti di cui al comma 1, lettera c), i partecipanti abbiano verificato che non sussistano impedimenti alla sostanziale applicazione del presente Regolamento e del Provvedimento del 2 Agosto 2018 emanato dalla Banca d’Italia d’intesa con la Consob ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto finality, in caso di apertura di una procedura di insolvenza a carico del soggetto che il partecipante intende qualificare come partecipante indiretto, tenuto conto del quadro regolamentare applicabile allo stesso.
Articolo 60 – Requisiti di accesso al Servizio di Liquidazione
1. Per poter partecipare al Servizio di Liquidazione i partecipanti devono in via continuativa:
a) disporre di un conto titoli presso Monte Titoli;
b) per il regolamento del contante, disporre di conti dedicati all’operatività in T2S, ovvero avvalersi di una banca tramite;
c) avvalersi, per l’inoltro delle Istruzioni di regolamento al Servizio di Liquidazione, del Servizio X-TRM o di altri sistemi di collegamento diretto alla piattaforma T2S, adeguati, compatibili e idonei all’interazione con il Servizio di Liquidazione e utilizzare i protocolli e gli standard tecnici previsti per l’invio delle comunicazioni relative alle Istruzioni di regolamento. Al fine della verifica del presente requisito i Partecipanti svolgono i test organizzati o richiesti da Monte Titoli e ne comunicano i risultati.
2. I Partecipanti DCP inoltre:
a) si dotano di piani di continuità operativa che prevedano specifiche misure volte a minimizzare l’interruzione della connessione al Servizio di Liquidazione in caso di indisponibilità dei propri sistemi di collegamento analoghe a quelli previste dalla disciplina vigente per i processi critici e ne danno comunicazione a Monte Titoli;
a) stipulano apposito contratto con uno dei Network Service Provider4 indicati dalla BCE;
4 T2S Framework agreement Schedule 1 «Network service provider»: means a network service provider (NSP) that has concluded a Licence Agreement with the Eurosystem to provide Connectivity Services to T2S. It is a business or organisation providing the technical infrastructure, including hardware and software, to establish a secure and encrypted network connection that permits the exchange of information between T2S Actors and T2S.
b) inviano a Monte Titoli la certificazione di conformità, rilasciata dalla BCE che attesta l’idoneità del proprio sistema di collegamento, ove prevista;
c) comunicano il nominativo del soggetto responsabile del collegamento a T2S.
3. I Partecipanti che si avvalgono di una banca tramite per il regolamento del contante devono, in caso di recesso dall’accordo con la Banca Tramite, di esclusione o sospensione della stessa dal Sistema TARGET2, provvedere alla pronta sostituzione dandone tempestiva comunicazione a Monte Titoli.
Articolo 61 – Requisiti di partecipazione per i Partecipanti DCP
1. I sistemi di collegamento diretti alla piattaforma T2S utilizzati dai partecipanti DCP assicurano:
a) l’integrità, la correttezza e la completezza dei dati relativi alle Istruzioni di regolamento, adottando idonee misure tecniche;
b) l’adozione di misure tecniche di sicurezza informatica e di continuità elaborativa;
c) che le singole Istruzioni di regolamento inviate al Servizio di Liquidazione siano identificate in modo tale da poterne verificare l’univocità e il corretto ordinamento;
d) l’utilizzo di modalità di autenticazione tramite cifra di controllo delle Istruzioni di regolamento tali da assicurare la corretta provenienza e integrità dei dati ricevuti.
2. I Partecipanti autorizzati da Monte Titoli ad operare in qualità di DCP, consentono a Monte Titoli, o suoi incaricati, di svolgere presso di sé attività di verifica dell’adeguatezza, della compatibilità e dell’idoneità del sistema di collegamento e interazione con T2S e dei requisiti previsti dal Regolamento. Il Partecipante DCP deve disporre presso la propria sede di adeguata documentazione relativa all’architettura, alle funzionalità, alle modalità operative e ai livelli di servizio.
3. Monte Titoli si riserva la facoltà di limitare il numero di Partecipanti DCP che un Partecipante DCP può connettere a T2S nelle ipotesi di (i) persistenti problemi tecnici che colpiscono un numero significativo di Partecipanti e/o qualora (ii) il Partecipante DCP non riesca a modificare i propri sistemi al fine di renderli compatibili con gli aggiornamenti effettuati da T2S.
4. Il Partecipante DCP può avvalersi di sistemi di collegamento sviluppati per suo conto da soggetti terzi fornitori oppure dai sistemi di collegamento di altri Partecipanti DCP. In tali casi il Partecipante DCP in questione deve darne comunicazione a Monte Titoli e deve essere consentito a Monte Titoli di svolgere l’attività di verifica dell’adeguatezza della struttura tecnologica anche presso i soggetti di cui si avvale. Il Partecipante DCP deve disporre presso la propria sede di adeguata documentazione relativa all’architettura, alle funzionalità, alle modalità operative, ai livelli di servizio, ai controlli e alle garanzie contrattuali delle attività svolte dai terzi, ivi inclusi altri Partecipanti DCP.
Articolo 62 – Requisiti della Banca Tramite
1. I Partecipanti possono avvalersi di una Banca Tramite conferendole apposito incarico.
2. Nel caso di regolamento del contante mediante Banca Tramite, questa deve:
a) disporre di conti per il regolamento del contante;
b) dare conferma a Monte Titoli dell’accettazione dell’incarico conferitole dal
partecipante, mediante lettera, con la quale la banca tramite si obbliga contestualmente a comunicare a Monte Titoli l’eventuale recesso con un preavviso non inferiore a cinque giorni.
Articolo 63– Meccanismi di penalizzazione5
1. Monte Titoli, al fine di garantire il corretto utilizzo del processo di liquidazione e minimizzare le scoperture, ha facoltà di applicare penali ai partecipanti, diversi dalle autorità pubbliche, che abbiano generato operazioni rimaste non regolate al termine della giornata di regolamento e originate da scoperture di titoli e contante.
2. La definizione del sistema delle penali è contenuta nelle Istruzioni.
Articolo 64 – Regole di condotta
1. I Partecipanti al Servizio di Liquidazione:
a) immettono tempestivamente le Istruzioni di regolamento relative alla propria operatività e a quella dei terzi;
b) monitorano la capienza dei conti titoli e contante ai fini del regolare funzionamento del Servizio di Liquidazione e in particolare dell’elaborazione delle Istruzioni di regolamento.
2. In aggiunta agli obblighi di cui al comma 1:
a) adottano tutti i presidi necessari al fine di assicurare che il proprio collegamento a T2S funzioni correttamente in ogni circostanza6;
b) assicurano di essere in grado di gestire le informazioni necessarie per la propria operatività con T2S;
c) assicurano una pronta ed efficiente interazione con Monte Titoli e con l’Eurosistema per la gestione tecnica del collegamento a T2S, in particolare con riguardo alla certificazione del Partecipante DCP e alla gestione delle crisi7;
d) comunicano tempestivamente:
i. ogni errore nei Dati T2S ricevuti e/o inviati a/da T2S, ai fini dell’articolo 22(4) del Framework Agreement;
ii. le disfunzioni tecniche dei sistemi di collegamento a T2S e la successiva riattivazione di tali sistemi, ivi inclusi i casi di disconnessione da T2S disposti dall’Eurosistema ai sensi dell’articolo 36(2) del Framework Agreement.
5 Questa disposizione sarà oggetto di successive modifiche ai fini dell’adeguamento alle disposizioni in materia di settlement discipline.
6 articolo 11 comma 3 del Framework Agreement “The Contracting CSD shall provide in its rules or contractual terms for an obligation
to be imposed on its DCPs to use reasonable efforts to ensure that their connectivity with the T2S Platform functions properly at all times”.
7 articolo 12 comma 3 del Framework Agreement “Without prejudice to Article 1(4), in all matters covered by the subject matter of this Agreement, and without prejudice to its provisions, the Eurosystem can interact in particular with the Contracting CSD’s DCPs for the purposes of managing the technical connections to T2S, DCP Certification in user testing and crisis management.
Articolo 65 – Strumenti finanziari ammessi al Servizio di Liquidazione
1. Sono ammessi al Servizio di Liquidazione gli strumenti finanziari registrati inizialmente presso Monte Titoli o gestiti tramite collegamenti con altri depositari centrali.
2. Xxxxx Xxxxxx può stabilire limitazioni all’operatività del Servizio di Liquidazione in relazione ad alcuni strumenti finanziari, in presenza di particolari specificità di mercato o restrizioni previste dal depositario centrale presso il quale è accentrato lo strumento finanziario e previa comunicazione ai Partecipanti.
Articolo 66 – Comunicazioni di servizio
1. Xxxxx Xxxxxx fornisce con periodicità connessa con la natura dei dati, informativa relativa, tra l’altro, a:
a) strumenti finanziari ammessi al Servizio di liquidazione;
b) strumenti finanziari utilizzabili come collateral per le operazioni con Banca d’Italia;
c) soggetti partecipanti;
d) soggetti partecipanti indiretti;
e) depositari centrali partecipanti a T2S;
f) calendario e orari della giornata operativa;
g) valute in cui è possibile effettuare il regolamento del contante in T2S;
h) parametri di riferimento e modalità di applicazione delle penali.
i) tempistiche secondo le quali Monte Titoli per conto delle società di gestione dei Mercati e delle controparti centrali immette le Istruzioni di regolamento nel Servizio di Liquidazione;
j) indicazione delle società di gestione dei mercati e delle controparti centrali che consentono o meno la modifica delle Istruzioni di regolamento relative alle operazioni immesse dalle stesse nel Servizio di Liquidazione e/o concluse nei propri sistemi ma immesse dai partecipanti.
2. L’informativa viene trasmessa ai partecipanti, alla Banca d’Italia e alla Consob mediante comunicazioni di servizio telematiche.
3. Le comunicazioni di servizio riguardanti gli argomenti di cui alle lettere e), f), g), del comma 1, vengono inviate alla Banca d’Italia e alla Consob con congruo anticipo.
CAPO II - OPERATIVITÀ DEL SERVIZIO DI LIQUIDAZIONE
Articolo 67 – Articolazione del Servizio di Liquidazione
1. Il Servizio di Liquidazione si articola nelle seguenti fasi operative:
a) acquisizione delle istruzioni di regolamento;
b) riscontro delle istruzioni di regolamento;
c) liquidazione e regolamento.
2. Il funzionamento del Servizio è dettagliatamente specificato nel Documento Operativo denominato T2S User Requirements, approvato dal ECB Governing Council, disponibile sul sito internet: xxxx://xxx.xxx.xxxxxx.xx/xxxx/x0x/xxxxx/xxxxxxx/xxxx/xxxxx.xx.xxxx
Articolo 68 – Acquisizione delle Istruzioni di regolamento
1. Il Servizio di Liquidazione acquisisce Istruzioni di regolamento relative a:
a) singole operazioni (DVP o FOP);
b) saldi, titoli e contante, di compensazione su base bilaterale;
c) saldi, titoli e contante, compensati con l’interposizione di una Controparte Centrale.
2. All’acquisizione il Servizio di Liquidazione verifica:
la completezza dell’istruzione di regolamento e la correttezza formale della stessa al fine di consentire il successivo processo da parte del Servizio; e
la corrispondenza dei dati dell’istruzione di regolamento con i dati anagrafici risultanti in T2S (common static data) nonché con eventuali restrizioni, ivi inclusa la corrispondenza degli strumenti finanziari interessati con quanto previsto all’articolo 86.
3. Le Istruzioni di regolamento validate sono inoltrate alle fasi successive del servizio. Le Istruzioni di regolamento non validate sono rigettate.
4. Le Istruzioni di regolamento possono prevedere che il regolamento:
sia collegato il regolamento di altre Istruzioni di regolamento (linked instructions); oppure
sia condizionato alla preventiva verifica di particolari condizioni esterne a T2S (Conditional Securities Delivery o CoSD8).
5. Inoltre i Partecipanti possono specificare:
la possibilità di un regolamento parziale nei limiti consentiti dalle funzionalità della piattaforma sistema T2S; e
la priorità di regolamento dell’istruzione di regolamento immessa, nei limiti consentiti dalle funzionalità di T2S e tenuto conto che Monte Titoli attribuisce priorità alle Istruzioni di regolamento relative: a operazioni che hanno come controparte il Ministero dell’Economia e delle Finanze; a operazioni di politica monetaria e di trasferimento in garanzia in contropartita della Banca d’Italia e, successivamente, a operazioni provenienti da Società di Gestione dei Mercati.
6. I Partecipanti sono informati del risultato del processo di validazione.
Articolo 69 – Riscontro delle Istruzioni di regolamento
1. Il riscontro è svolto al fine di verificare la corrispondenza delle informazioni relative alle istruzioni di regolamento immesse.
2. La piattaforma T2S fornisce ai partecipanti completa informativa sullo stato delle istruzioni di regolamento immesse e sulle istruzioni di regolamento immesse dalla controparte e in attesa di riscontro (alledgement).
3. Le verifiche di corrispondenza di cui al comma 1 hanno a oggetto informazioni obbligatorie
8 Conditional securities delivery in T2S refers to a procedure in which the final posting of securities and/or cash is dependent on the successful completion of an additional action or event external to T2S and confirmed by an administering party.
(chiavi di riscontro) e possono avere ad oggetto informazioni non obbligatorie.
4. Le istruzioni di regolamento non riscontrate possono essere modificate dai Partecipanti limitatamente agli indicatori di stato.
Articolo 70 – Cancellazione delle Istruzioni di regolamento
1. Le Istruzioni di regolamento possono essere cancellate unilateralmente dal Partecipante che le ha immesse fino al momento del riscontro, a condizione che tali Istruzioni di regolamento non fossero state immesse come non modificabili.
2. Le Istruzioni di regolamento riscontrate possono essere cancellate bilateralmente, con il consenso di entrambi i Partecipanti o su richiesta di un soggetto che opera per loro conto previa comunicazione a Monte Titoli della relativa delega.
3. Le cancellazioni, inviate dai Partecipanti con le modalità e le tempistiche indicate nelle Istruzioni, sono sottoposte alle fasi di acquisizione e, qualora riferite a Istruzioni di regolamento riscontrate, di riscontro. Al riscontro delle cancellazioni le Istruzioni di regolamento originarie sono cancellate.
4. Le Società di Gestione dei Mercati e le controparti centrali possono richiedere a Monte Titoli di inibire l’utilizzo di tali funzionalità con riguardo alle Istruzioni di regolamento ad essi riconducibili, secondo le modalità e i termini indicati dalle regole di funzionamento stabilite per tali sistemi e compatibilmente con quanto previsto da T2S.
5. Le cancellazioni possono essere inoltre immesse da Monte Titoli su richiesta dei Partecipanti e negli altri casi previsti dal Regolamento, nel rispetto di quanto sopra.
6. Le Istruzioni di regolamento per le quali sia stata attivata la procedura CoSD possono essere cancellate solo da Monte Titoli.
7. È prevista la cancellazione automatica dalla piattaforma T2S delle istruzioni di regolamento che:
a) non abbiano superato la fase di validazione giornaliera;
b) non siano riscontrate o se riscontrate non siano regolate entro i termini previsti dalle Istruzioni.
8. I Partecipanti sono informati circa l’andamento e l’esito del processo di cancellazione e dell’eventuale cancellazione automatica delle Istruzioni di regolamento ai sensi del comma precedente.
Articolo 71 – Sospensione delle Istruzioni di regolamento (hold)
1. Il partecipante può sospendere (hold) il regolamento delle istruzioni di regolamento da esso immesse per non sottoporre le stesse alla liquidazione o sospendere la riproposizione delle Istruzioni di regolamento non regolate, anche parzialmente, fino a specifica istruzione di rilascio (release), a condizione che tali Istruzioni di regolamento non fossero state immesse come non modificabili.
2. Le società di gestione dei mercati e le controparti centrali possono richiedere a Monte Titoli di inibire l’utilizzo di tale funzionalità, con riguardo alle istruzioni di regolamento ad essi riconducibili secondo le modalità e i termini indicati dalle regole di funzionamento stabilite per tali sistemi e compatibilmente con quanto previsto da T2S.
3. Il regolamento inoltre può essere sospeso da Monte Titoli su richiesta dei partecipanti e negli altri casi previsti dal Regolamento, nel rispetto di quanto sopra.
Articolo 72 – Immissione nel Sistema di Liquidazione e irrevocabilità delle Istruzioni di regolamento
1. Le istruzioni di regolamento si considerano “immesse” nel Sistema di Liquidazione, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del d.lgs. 210/2001, dal momento in cui termina il processo di validazione in T2S (SF1).
2. Le istruzioni di regolamento non possono essere revocate da un partecipante né da un terzo dal momento del riscontro in T2S (SF2), fermo restando quanto previsto dall’articolo 70 comma 2 per la cancellazione bilaterale delle Istruzioni di regolamento.
3. I trasferimenti titoli e contante sono definitivi dal momento dell’addebito del contante ovvero dei titoli laddove il regolamento del contante non sia previsto. (SF3)
4. In caso di manifesto errore tecnico, su richiesta e sotto la responsabilità delle Società di Gestione dei Mercati e/o delle Controparti Centrali, Monte Titoli esegue le Istruzioni di regolamento trasmesse nell’ambito di procedure di gestione degli errori nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 210/2001.
5. In caso di apertura di una procedura di insolvenza a carico di un partecipante o di un partecipante indiretto. Xxxxx Xxxxxx attiva tempestivamente le procedure operative previste dalle Istruzioni, finalizzate alla gestione delle Istruzioni di regolamento riconducibili al soggetto insolvente. Tali procedure prevedono:
a) in caso di insolvenza di un partecipante, il blocco: i) dell’acquisizione nel Sistema di Liquidazione di nuove Istruzioni di regolamento riconducibili al Partecipante insolvente; e ii) della modifica delle Istruzioni di regolamento già acquisite nel Sistema di Liquidazione, riconducibili al medesimo soggetto;
b) in caso di insolvenza di un partecipante Indiretto, il blocco dell’acquisizione nel Sistema di Liquidazione delle Istruzioni di regolamento riconducibili al Partecipante Indiretto insolvente già presenti nel Servizio X-TRM;
c) la cancellazione dal Sistema di Liquidazione delle Istruzioni di regolamento intra-CSD riconducibili al soggetto insolvente secondo le modalità e le scadenze previste dalle Istruzioni; e
d) la sospensione dalla liquidazione (hold) nel Sistema di Liquidazione delle istruzioni di regolamento cross-CSD riconducibili al soggetto insolvente secondo le modalità e le scadenze previste dalle Istruzioni.
Nel caso di insolvenza di un partecipante Indiretto, che appartenga ad una delle categorie di cui all’articolo 58, comma 1, lettere a),b), c) il partecipante al Servizio di Liquidazione che regola le operazioni per conto del partecipante Indiretto può, sotto la propria responsabilità, inviare nuove Istruzioni di regolamento a valere sui conti di cui all’articolo 58, comma 4, lettera b), finalizzate esclusivamente all’esercizio dei diritti di ritenzione e di garanzia, nei limiti consentiti dalla legge.
6. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano agli ordini di trasferimento titoli.
7. La definitività e irrevocabilità degli ordini di trasferimento contante sono regolate dalle disposizioni del Sistema TARGET2, come previste nella Guideline 2015/930 della BCE del 2 Aprile 2015, che modifica le Guideline BCE/2012/27 relativa ad un “Sistema di Trasferimento Espresso Transeuropeo Automatizzato di Regolamento Lordo in Tempo Reale” (TARGET2). Monte Titoli dà informazione di quanto sopra nelle Comunicazioni di Servizio di cui all’articolo 83.
8. Le procedure di insolvenza di cui al comma 5 tengono conto del coordinamento dei momenti di definitività e irrevocabilità degli ordini di trasferimento titoli e contante.
Articolo 73 – Meccanismi automatici di costituzione del Collateral
1. I partecipanti al Servizio di Liquidazione e/o le loro Banche Tramite che abbiano preventivamente comunicato l’intenzione di avvalersi dei meccanismi automatici di costituzione del Collateral, devono indicare, con le modalità e le tempistiche indicate nelle Istruzioni, i conti titoli e/o le posizioni utilizzabili per la collateralizzazione e i limiti di esposizione da considerare nel processo di liquidazione.
2. L’attivazione dei meccanismi di collateralizzazione determina la generazione automatica di istruzioni di regolamento da parte del Servizio di Liquidazione. Le istruzioni di regolamento derivati dalla collateralizzazione sono regolate congiuntamente con le Istruzioni di regolamento originarie in relazione alle quali il meccanismo di costituzione del Collateral è stato attivato.
Articolo 74 – Elaborazione delle Istruzioni di regolamento
1. Il processo di liquidazione è articolato in una fase notturna e una fase diurna. In ciascuna fase le Istruzioni di regolamento sono processate su base lorda.
2. Il Servizio di Liquidazione, in ciascuna fase, a seconda dei criteri di eleggibilità delle Istruzioni di regolamento, liquida:
a) le nuove Istruzioni di regolamento immesse prima di ciascuna fase durante il regolamento notturno ed in tempo reale durante quello diurno, incluse le istruzioni di riallineamento e quelle risultanti da corporate actions; e
b) le Istruzioni di regolamento non regolate nella fase precedente.
3. Le Istruzioni di regolamento sono elaborate attraverso i seguenti processi:
a) verifica dello stato di liquidabilità dell’istruzione;
b) verifica della capienza del conto titoli e del conto contante delle controparti; tale controllo comprende la verifica delle eventuali disponibilità rivenienti dalla collateralizzazione nonché gli eventuali limiti di esposizione stabiliti dal Partecipante o dalla sua Banca Tramite nel Sistema TARGET2;
c) qualora vi sia capienza titoli e contanti, T2S effettua il regolamento dei titoli addebitando il Venditore e accreditando l’Acquirente del quantitativo dell’operazione.
4. Qualora, nella medesima fase più Istruzioni di regolamento siano trattate congiuntamente in considerazione dei processi di ottimizzazione, T2S effettua i controlli di cui alla lettera b) del comma precedente sulla base del saldo netto risultante delle Istruzioni di regolamento interessate. Qualora non vi sia capienza per il regolamento del saldo netto, T2S individua le Istruzioni di regolamento che non possono essere regolate e, tenuto conto delle caratteristiche delle Istruzioni di regolamento:
- in caso di carenza di contante, verifica la possibilità di regolarle mediante un processo di collateralizzazione;
- in caso di carenza di titoli, verifica la possibilità di regolarle parzialmente.
5. Le Istruzioni di regolamento non regolate per mancanza di titoli o di contante sono riproposte alla fase successiva della medesima giornata di regolamento o alla liquidazione della giornata
successiva fino al loro regolamento o alla loro cancellazione secondo quanto previsto dall’articolo 70.
6. I Partecipanti possono modificare le Istruzioni di regolamento riproposte, anche parzialmente, limitatamente agli indicatori di stato, a condizione che tali Istruzioni di regolamento non siano state immesse come non modificabili.
Articolo 75 – Sequenza nell’elaborazione delle Istruzioni di regolamento
1. Al fine di migliorare l’efficienza del regolamento, T2S procede mediante meccanismi di ottimizzazione volti a massimizzare l’esito del regolamento.
2. Nel caso più Istruzioni di regolamento concorrano all’utilizzo della disponibilità del medesimo conto titoli o contante il processo di ottimizzazione tiene conto dei criteri di priorità nella gestione delle Istruzioni di regolamento indicati all’articolo 68, comma 5; a parità di priorità sono regolate precedentemente le Istruzioni di regolamento con data di regolamento precedente nei limiti del funzionamento della piattaforma T2S.
Articolo 76 – Gestione delle Istruzioni di regolamento non regolate (Corporate Action of Flow)
1. Monte Titoli può modificare o cancellare le Istruzioni di regolamento non regolate alla data di regolamento prevista e aventi ad oggetto strumenti finanziari oggetto di corporate action oppure immettere in relazione a tali Istruzioni di regolamento ulteriori Istruzioni di regolamento volte a rettificare gli effetti distorsivi dell’evento. Le modalità operative per la gestione di tali Istruzioni di regolamento sono contenute nelle Istruzioni.
Articolo 77 – Regolamento cross CSD
1. Qualora le Istruzioni di regolamento debbano essere regolate tra un Partecipante a Monte Titoli diverso da un altro CSD in T2S e un partecipante ad altro CSD in T2S (cross CSD), T2S effettua automaticamente la movimentazione tra i conti titoli dei partecipanti interessati, degli investor CSD e dell’issuer CSD.
2. Monte Titoli non prevede la possibilità di effettuare il regolamento cross CSD su titoli per i quali l’issuer CSD è fuori T2S, salvo che entrambi gli investor CSD abbiano un collegamento con un altro CSD in T2S che renda non necessario il riallineamento presso l’issuer CSD fuori T2S.
Articolo 78 – Informativa sullo svolgimento del processo
1. Su richiesta dei partecipanti, Monte Titoli rende disponibile tutti gli eventi modificativi della disponibilità del conto titoli degli stessi, fornendo in tempo reale lo stato di regolamento di ogni operazione in corso di elaborazione, ogni altra informazione utile al suo monitoraggio nonché l’avvenuto regolamento dell’operazione stessa. Tale informativa è resa disponibile attraverso il canale diretto di collegamento a T2S oppure tramite il Servizio X-TRM.
2. Su richiesta dei partecipanti, Xxxxx Xxxxxx rende inoltre disponibile ai partecipanti e/o alla loro banca tramite l’informativa della situazione contante. Tale informativa è elaborata e resa disponibile secondo il formato e con i canali indicati nei Documenti Operativi.9
9 L’informativa sulla situazione contante verrà resa disponibile successivamente alla migrazione alla piattaforma T2S. La data di rilascio di tale funzionalità sarà comunicata con successivo avviso.
TITOLO IV – SERVIZI ACCESSORI AL SERVIZIO DI LIQUIDAZIONE CAPO I – SERVIZIO DI REGOLAMENTO ESTERO
Articolo 79 – Caratteristiche del servizio
1. Il servizio ha ad oggetto avente ad oggetto l’inoltro e la liquidazione degli ordini di trasferimento presso i sistemi di regolamento operati da altri depositari centrali che non utilizzano la piattaforma T2S, con i quali Monte Titoli ha costituito un apposito collegamento.
2. Il regolamento delle operazioni avviene sui conti aperti da Monte Titoli in nome proprio e per conto terzi presso i sistemi di regolamento operati dai depositari centrali depositari centrali che non utilizzano la piattaforma T2S e ove possibile, presso i sistemi di pagamento da essi utilizzati.
3. L’acquisizione delle istruzioni regolamento dei partecipanti al servizio avviene tramite il Servizio X-TRM.
4. Monte Titoli inoltra le istruzioni di regolamento ai sistemi operati dai depositari centrali fuori T2S, previa verifica della disponibilità in titoli e, ove applicabile, del contante nei conti dei partecipanti al servizio.
Articolo 80 – Partecipanti, requisiti e modalità di liquidazione
1. Possono accedere al servizio i partecipanti al Servizio di Liquidazione.
Articolo 81 – Operatività del Servizio di Regolamento Estero
1. La liquidazione e il regolamento delle operazioni avvengono secondo le modalità e le regole del sistema gestito dal depositario centrale con il quale Monte Titoli ha costituito il collegamento. Le principali caratteristiche operative di tali sistemi sono descritte nei Documenti Operativi, pubblicati sul sito di Monte Titoli.
2. Le istruzioni di regolamento sono irrevocabili e definitive secondo i tempi e le regole vigenti nel sistema gestito dal depositario centrale fuori T2S con il quale Monte Titoli ha costituito il collegamento.
3. Le istruzioni di regolamento ai fini del riallineamento dei conti in T2S sono acquisite in modalità CoSD.
4. I partecipanti al servizio possono richiedere a Monte Titoli la cancellazione delle istruzioni di regolamento alle condizioni previste all’articolo 70 e compatibilmente con le regole di funzionamento del sistema gestito dal depositario centrale con il quale Monte Titoli ha costituito il collegamento.
Articolo 82 – Informativa sullo svolgimento del processo
1. Su richiesta dei partecipanti e nei limiti dell’informativa resa dal depositario centrale con il quale Monte Titoli ha stabilito il collegamento, Monte Titoli rende disponibile tutti gli eventi modificativi della disponibilità del conto titoli degli stessi, fornendo in tempo reale lo stato di regolamento di ogni istruzione di regolamento in corso di elaborazione, ogni altra informazione utile al suo monitoraggio, nonché l’avvenuto regolamento dell’istruzione di regolamento stessa. Tale informativa è resa disponibile attraverso il canale diretto di collegamento a T2S oppure tramite il Servizio X-TRM.
Articolo 83 – Comunicazioni di servizio
1. Il servizio fornisce, con la periodicità connessa con la natura dei dati, l’informativa relativa, tra l’altro, a:
a) sistemi di regolamento gestiti da altri depositari centrali fuori T2S con i quali Monte Titoli ha stabilito un collegamento;
b) tipologia strumenti finanziari ammessi nell’ambito collegamento con ciascuno dei sistemi di cui alla lettera precedente;
c) i partecipanti al servizio;
d) eventuali restrizioni all’operatività per categorie di partecipanti o loro clienti;
e) calendario e orari della giornata operativa.
2. Le comunicazioni di servizio riguardanti gli argomenti di cui alla lettera e) del comma 1 sono inviate alla Banca d’Italia e alla Consob con congruo anticipo.
CAPO II – SERVIZIO X-TRM
Articolo 84 – Caratteristiche del servizio
1. Il Servizio X-TRM consente l’inoltro delle Istruzioni di regolamento:
a) al Servizio di Liquidazione;
b) al Servizio di Regolamento Estero;
c) ai sistemi di liquidazione gestiti da altri depositari centrali, per il regolamento tra partecipanti a tali depositari centrali, in T2S o fuori T2S (cd. routing);
d) alle controparti centrali.
2. Le operazioni sono immesse nel Servizio X-TRM direttamente dai soggetti che accedono al servizio, oppure dalle società di gestione dei mercati o dalle controparti centrali anche per conto degli stessi. In tal caso, i rapporti tra Monte Titoli e le società di gestione dei mercati e/o le controparti centrali sono disciplinati da apposite convenzioni.
Articolo 85 – Soggetti
1. Il Servizio X-TRM può essere utilizzato dai Partecipanti al Servizio di Liquidazione dalle società di gestione dei mercati e dagli altri soggetti ammessi alle negoziazioni dalle società di gestione dei mercati.
Articolo 86 – Funzionalità del Servizio X-TRM
1. Il Servizio X-TRM gestisce Istruzioni di regolamento, richieste di cancellazione e richieste di sospensione o rilascio delle Istruzioni di regolamento.
2. Le istruzioni di regolamento immesse nel Servizio X-TRM sono sottoposte ai seguenti processi:
a) l’acquisizione, articolata in:
1. validazione, specifica per tipologia di Istruzioni di regolamento immessa, che opera controlli formali, logici e di congruenza sui dati elementari della singola operazione;
2. valorizzazione, eseguita solo se non sono stati riscontrati errori in fase di validazione, che procede al calcolo dei valori contabili per tipologia di operazione;
3. rettifica, che consente agli utenti di variare o cancellare le Istruzioni di regolamento precedentemente immesse nel servizio X-TRM. La rettifica delle Istruzioni di regolamento, se comporta variazioni, è soggetta ai processi di validazione e valorizzazione;
b) il riscontro, limitatamente alle Istruzioni di regolamento oggetto di routing ai sensi dell’articolo 83, comma 1, lettera c) che abbiano superato la fase di acquisizione, che verifica la corrispondenza delle dichiarazioni relative allo stesso contratto, secondo chiavi di riscontro specifiche per tipologia di operazione;
c) su richiesta delle Controparti Centrali, o dei Mercati, il calcolo dei saldi bilaterali titoli e contante;
d) inoltro delle Istruzioni di regolamento, secondo quanto indicato all’articolo 58, comma 1.
3. Le richieste di cancellazione immesse nel Servizio X-TRM, consentono ai Partecipanti X- TRM, entro i termini indicati nelle Comunicazioni di Servizio di cui all’articolo 87, di inoltrare la richiesta di cancellazione di Istruzioni di regolamento non riscontrate, riscontrate o riproposte. Si applica il precedente comma 2, in quanto compatibile. La funzionalità è disponibile anche per l’inoltro delle richieste di cancellazione ai sistemi di cui al precedente articolo 84, comma 1, lettera b), c) e d), compatibilmente con le regole di funzionamento degli stessi nonché per l’inoltro al Servizio di Liquidazione delle cancellazioni delle Istruzioni di regolamento non regolate.
4. Le richieste di sospensione (hold) immesse nel Servizio X-TRM, consentono ai singoli Partecipanti X-TRM, entro i termini indicati nelle Comunicazioni di Servizio di cui all’articolo 87, di inoltrare al Servizio di Liquidazione la richiesta di sospensione delle Istruzioni di regolamento immesse, non riscontrate, riscontrate o riproposte, fino a specifica istruzione di rilascio (release). Si applica il precedente comma 2, in quanto compatibile.
5. I Mercati e le Controparti Centrali che si avvalgono del Servizio X-TRM, o che prevedono che i propri aderenti si avvalgano obbligatoriamente del Servizio X-TRM, indicano a Monte Titoli:
- se le funzionalità di cui ai precedenti commi 3 e 4 sono disponibili con riguardo alle Istruzioni di regolamento generate da operazioni da esse immesse o concluse nei propri sistemi;
- se, con riguardo alle Istruzioni di regolamento generate da operazioni da esse immesse o concluse nei propri sistemi, è previsto che il Servizio X-TRM inoltri in modo automatico
la richiesta di cancellazione delle Istruzioni di regolamento non regolate entro un determinato numero di giorni, specificandone la tempistica.
Monte Titoli dà informazione di quanto sopra nelle Comunicazioni di Servizio di cui all’articolo 87.
6. Il Servizio X-TRM rende disponibile ai partecipanti X-TRM una completa informativa sulle Istruzioni di regolamento di propria competenza. La suddetta informativa sarà fornita in modo automatico, nei casi indicati nei Documenti Operativi, nonché su richiesta dei partecipanti stessi.
Articolo 87 – Comunicazioni di servizio
Monte Titoli fornisce, con periodicità connessa con la natura dei dati, informativa relativa, tra l’altro, a:
a) strumenti finanziari ammessi al Servizio X-TRM;
b) partecipanti al Servizio X-TRM;
c) Mercati e Controparti Centrali che si avvalgono del Servizio X-TRM e relative modalità operative secondo quanto previsto all’articolo 86, comma 5;
d) calendario e orari del Servizio X-TRM.
TITOLO V – ALTRI SERVIZI ACCESSORI CAPO I – SERVIZIO EASY ACCESS
Articolo 88 – Caratteristiche del Servizio
1. Monte Titoli offre ai Partecipanti DCP servizi di gestione dei sistemi tecnologici e di collegamento a T2S, rivestendo in tale ambito il ruolo di soggetto terzo di cui all’articolo 61, comma 4.
2. Il Servizio Easy Access prevede, tra l’altro, che Monte Titoli gestisca la comunicazione tra il Network Service Provider con cui il Partecipante DCP ha in essere l’accordo di cui all’articolo 60, comma 2, lettera b) e il Partecipante DCP stesso.
CAPO II – SERVIZIO DI FORNITURA DATI RELATIVI AGLI STRUMENTI FINANZIARI ACCENTRATI E AI SERVIZI PRESTATI
Articolo 89 – Caratteristiche dei servizi
1. Monte Titoli elabora distribuisce e commercializza dati concernenti gli strumenti finanziari accentrati e dati relativi ai servizi prestati, su richiesta dei partecipanti e di soggetti diversi dai partecipanti.
2. Le specifiche tecniche dell’informativa e le modalità di fornitura, laddove non individuate nelle Istruzioni, sono disciplinate da appositi contratti negoziati bilateralmente da Monte Titoli su basi non discriminatorie.
Monte Titoli S.p.A. Xxxxxx xxxxx Xxxxxx, 0 00000 – Xxxxxx xxx.xxxxxxxxxxx.xx