piazza S. Andrea, 32 - 25030 POMPIANO (BS)
Comune di Pompiano
xxxxxx X. Xxxxxx, 00 - 00000 XXXXXXXX (XX)
Tel.: 0000000000
xxx.xxxxxx.xxxxxxxx.xxxxxxx.xx
PEC: xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xxxxxxxx.xxxxxxx.xx
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO GENERALE
CONTRATTO DI GESTIONE DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONSISTENTE NELLA RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO E LA SUA MANUTENZIONE PER UN PERIODO PARI A 15 ANNI, OLTRE INTERVENTI RIGUARDANTE L'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA E LETTURA TARGHE.
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO GENERALE
Oggetto dell'appalto
Generalità e servizio remunerato dal canone
Il presente Capitolato Speciale d'Appalto, integrato con i capitolati di gestione (capitolato di manutenzione e
capitolato per i lavori) e gli elaborati progettuali, regola l'affidamento del CONTRATTO DI GESTIONE DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONSISTENTE NELLA RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO E LA SUA MANUTENZIONE PER UN PERIODO PARI A 15 ANNI, OLTRE INTERVENTI RIGUARDANTE L'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA E LETTURA TARGHE.
Il servizio verrà svolto nel pieno rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle norme elencati nella documentazione progettuale. I riferimenti normativi riportati nella documentazione progettuale non deve essere considerati esaustivi: l'espletamento del servizio dovrà in ogni caso avvenire in completo ossequio alla normativa prevista nei capitolati di gestione, negli elaborati di progetto, nella normativa vigente al momento dell'esecuzione delle attività comprese nel servizio, e l'Aggiudicatario sarà pienamente responsabile del rispetto di tale principio.
L'appalto non ricomprende la fornitura di energia elettrica.
Il servizio si completa con la gestione degli impianti, la manutenzione ordinaria, la manutenzione straordinaria, il pronto intervento, ecc … il tutto meglio descritto nei successivi paragrafi del presente capitolato, nel capitolato d'appalto dei lavori e nel capitolato di gestione dell'impianto di illuminazione e nella documentazione progettuale.
Tutti i servizi in appalto, nessuno escluso, saranno remunerati mediante un canone (da considerarsi a corpo) fisso al quale verrà decurtato l'importo per eventuali penali e gli eventuali rimborsi spese effettuate dall'Amministrazione e a carico dell'Aggiudicatario come previsto nei capitolati.
Detto servizio, ai sensi dell’art. 1 della Legge 12 giugno 1990 n. 146, rientra tra i servizi pubblici essenziali, pertanto per nessuna ragione possono essere sospesi o abbandonati, salvo casi provati di forza maggiore. In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, l'Appaltatore deve impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella Legge n. 146 del 1990, e successive modifiche e integrazioni, per l’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali.
In caso di abbandono o sospensione e in genere per ogni inosservanza degli obblighi e delle condizioni del capitolato, il Comune può sostituirsi l'Appaltatore per l’esecuzione d’ufficio dei servizi, con spese a carico dello stesso, ferme restando le sanzioni applicabili all'Appaltatore medesimo. Per l’esecuzione d’ufficio, il Comune può incaricare altra Ditta, oppure provvedere direttamente.
Interventi iniziali per il servizio di riqualificazione energetica Nell'appalto è compresa la realizzazione degli interventi di riqualificazione degli impianti come descritto nel progetto definitivo/esecutivo allegato allo scopo di migliorarne l'efficienza energetica, di ridurre i consumi di energia elettrica e di adeguare gli impianti alla normativa.
A carico dell'Aggiudicatario sono posti tutti gli oneri necessari per l'intero sviluppo degli interventi come, in maniera non esaustiva ma indicativa, l'esecuzione dei lavori sia edili che non, la fornitura del materiale, la sicurezza dei cantieri, i controlli sugli impianti, le prove su materiali, la fornitura di nuovi allacciamenti/contatori ecc.. come da progetto . Tutti gli interventi individuati nell'allegato progetto, andranno eseguiti a regola d'arte. Si fa presente che le marche e i modelli eventualmente riportati nei documenti allegati, sono da intendersi a titolo di riferimento e pertanto possono essere offerte altre marche é modelli purché equivalenti, i quali dovranno essere accettati dalla direzione lavori. In caso di utilizzo di marche e modelli equivalenti sarà necessario presentare prima dell'inizio dei lavori una scheda comparativa dei prodotti con evidenza delle caratteristiche tecniche, dei materiali dei vari componenti, dei rendimenti e della durata di vita, ed una relazione che giustifichi la scelta e l'equivalenza dei prodotti sostituiti con quelli richiesti in allegato progetto.
Gli interventi previsti nell'appalto, di cui al progetto allegato, dovranno essere iniziati entro 30 giorni dalla data di aggiudicazione definitiva del servizio, anche sotto riserva di legge, e terminati entro e non oltre 150 giorni dalla data di inizio di cui al verbale da sottoscrivere tra le parti. In caso di ritardi sia di inizio lavori che di termine sarà applicata la penale prevista nel capitolato dei lavori; tale importo sarà detratto, previa comunicazione da parte dell'Amministrazione, dal primo pagamento utile, del canone, successivo alla segnalazione dell'applicazione della penale.
A completamento dei lavori eseguiti, l'Aggiudicatario dovrà provvedere all'ottenimento di tutte le certificazioni e di quanto altro necessario per dare il tutto conforme alle vigenti normative. Le spese necessarie per tali pratiche sopraccitate saranno a carico dell'Aggiudicatario compresi gli oneri amministrativi. Copia della documentazione dovrà essere consegnata all'Amministrazione e al direttore dei lavori al fine della verifica di conformità di quanto realizzato rispetto al progetto a base di gara, in caso di non conformità l'Aggiudicatario dovrà adeguare quanto non conforme entro 30 giorni dalla comunicazione di non conformità al progetto, in caso contrario l'operazione sarà eseguita dall'Amministrazione sottraendo le relative spese sul primo canone da corrispondere all'Aggiudicatario.
Tutti i lavori propedeutici e necessari alla realizzazione degli interventi di riqualificazione indicati nel progetto in gara sono da considerarsi a carico dell'Aggiudicatario, pertanto nell'offerta dovrà essere considerato lo stato dei luoghi e dovranno essere individuate e valutate anche tutte le lavorazioni propedeutiche e necessarie alla realizzazione a regola d'arte dell'intervento di riqualificazione, ivi compresi tutti gli adeguamenti impiantistici, strutturali oltre che l'espletamento delle eventuali pratiche per l'ottenimento di eventuali autorizzazioni. Tutte le opere dovranno essere realizzate seguendo le vigenti norme nazionali e regionali, in particolare quelle in materia di efficienza energetica.
Con la sottoscrizione dell'Offerta di gara, il partecipante alla gara attesta di aver eseguito tutte le verifiche necessarie per la cantierabilità degli interventi.
Per i rapporti tra le parti, il controllo e le modalità di verifica dell'esecuzione dei lavori di riqualificazione si rinvia al capitolato d'appalto delle opere che fa parte integrante al presente capitolato generale.
Scopo dell'Appalto
Scopo dell'appalto è:
- il contenimento della spesa dell'Amministrazione;
- il miglioramento della qualità del servizio d'illuminazione pubblica con la finalità di conseguire un consistente risparmio energetico;
- il rispetto dei requisiti di sicurezza degli impianti e delle norme vigenti in materia;
- il contenimento dell'inquinamento luminoso.
- la realizzazione di un impianto di videosorveglianza e di lettura targhe
Competenze dell'Aggiudicatario
L'Aggiudicatario dovrà espletare il servizio secondo le prescrizioni del presente capitolato speciale generale,
dei capitolati di gestione, del capitolato d'appalto dei lavori e della documentazione progettuale, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio; tutte le prestazioni descritte sono da ritenersi comprese nel canone.
Le attività richieste nel servizio sono finalizzate a garantire la continua funzionalità e il continuo esercizio degli impianti a prescindere dallo stato attuale manutentivo e di funzionalità riscontrato al momento della consegna.
Tutti gli impianti di cui al presente appalto debbono essere presi in carico (verbale di consegna degli impianti) e gestiti dall’Appaltatore comunque, anche ove presentino carenze normative o assenza di certificazioni. E' compito dell'Aggiudicatario adeguare gli impianti, come riportato nei capitolati di gestione e nella documentazione di gara, nel più breve tempo possibile restando esso stesso, dalla data di consegna del servizio responsabile del buon funzionamento dell'impianto e del rispetto dell'impianto stesso alle normative vigenti e future.
L'Amministrazione, per qualsiasi intervento non compreso nel presente appalto, avrà comunque la facoltà di avvalersi di altre ditte/imprese di propria fiducia per effettuare i lavori senza che l'Aggiudicatario possa avanzare riserve di alcun tipo.
L'Amministrazione ha la facoltà di disdettare in qualsiasi momento il servizio oggetto dell'appalto per quegli impianti o parti di essi, che non rientrino nelle proprie competenze o vengano esclusi dall'uso (qualsiasi ragione determini tale decisione), così come di estendere il servizio a nuovi impianti che dovessero entrare nelle proprie competenze durante il periodo di validità dell'appalto, il tutto nel rispetto di quanto di seguito riportato.
Durata dell'appalto
La durata dell'appalto è di anni 15 (quindici) (fatto salvo quanto offerto in sede di gara) contati a partire
dalla data di firma dell'apposito verbale di consegna del servizio. Il servizio potrà essere iniziato anche in pendenza della stipula del relativo contratto d'appalto.
Modalità di effettuazione del servizio Prescrizioni di carattere generale
Tutte le prestazioni che l'Aggiudicatario eseguirà sugli impianti dovranno essere condotte in ottemperanza al
presente capitolato, dei capitolati di gestione e documentazione progettuale, nonché nel rispetto della vigente
legislazione nazionale e regionale, delle normative specifiche dei vari settori e delle migliori regole dell'arte. Le attività espletate dall'Aggiudicatario non dovranno essere d'intralcio per eventuali altri lavori, servizi o forniture in corso d'esecuzione da parte dell'Amministrazione (condotte da questa'ultima direttamente o affidate ad altra impresa), qualunque sia la natura di detti contratti.
La gestione degli impianti e l'esecuzione degli interventi previsti dall'appalto, effettuate dall'Aggiudicatario, non dovranno in alcun modo ostacolare, limitare o condizionare la normale attività dell'Amministrazione.
L'Aggiudicatario è civilmente e penalmente responsabile di tutti i danni causati durante l'espletamento delle prestazioni, che dovrà risarcire all'Amministrazione o a terzo interessato i relativi danni.
Gestione degli impianti Nell'ambito del servizio l'Aggiudicatario provvede alla gestione degli impianti come previsto nei capitolati di gestione allegati.
Aumento o diminuzione degli impianti e modifiche del funzionamento Durante il corso di validità dell'appalto l'Aggiudicatario sarà obbligato, senza pretendere alcuna modifica delle condizioni contrattuali, ad accettare le seguenti modifiche quantitative, fatto salvo la ridefinizione del canone come previsto nel capitolato, degli impianti gestiti in appalto.
Rispetto all'entità iniziale degli impianti potranno essere accettate modifiche tali da determinare una riduzione massima della quota di canone annuo del 20% (al netto degli aggiornamenti prezzi). In aumento potranno essere accettate modifiche tali da provocare un aumento del canone annuo fino al 20% (al netto degli aggiornamenti prezzi). Poiché le suddette modifiche di canone potranno avvenire durante il xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx'xxxxxxx xx massime variazioni complessive di canone di gestione e manutenzione che potranno verificarsi (al netto degli aggiornamenti prezzi), sono le seguenti: diminuzione massima complessiva - 20%; incremento massimo complessivo + 20%.
L'assunzione, in carico all'Aggiudicatario, dei nuovi impianti avrà luogo dopo che lo stesso sarà entrato in possesso della relativa documentazione tecnica e dalla normativa tecnica vigente al momento della realizzazione degli impianti stessi.
Oltre a quanto previsto da altri articoli del presente capitolato speciale, ogni nuovo impianto consegnato per la gestione all'Aggiudicatario (realizzato dal Comune, da soggetti terzi quali ad esempio gli titolari di piani attuativi) dovrà essere corredato di una relazione tecnica aggiornata al "come costruito" (o "as built") comprendente i dati utili all'aggiornamento della documentazione tecnica (planimetrie cartografiche e del database informatico) necessaria alla gestione degli impianti. Al di là della data di effettivo riconoscimento economico delle quote di canone relative a gestione e manutenzione, nei dati dovrà essere indicata l'effettiva data di inizio funzionamento dell'impianto. La suddetta relazione tecnica (eventualmente accompagnata da modulo schematico sintetico) dovrà essere prodotta dalla struttura tecnica che ha realizzato l'impianto e dovrà essere consegnata all'Aggiudicatario e firmata da Amministrazione e Aggiudicatario in occasione della consegna con relativa attivazione dell'impianto. L'aggiornamento del data base informatico e l'aggiornamento della documentazione cartacea competono all'Aggiudicatario.
Anche in occasione delle dismissioni di impianti dovrà essere prodotta una relazione schematica (tabella)
contenente i dati necessari all'aggiornamento della documentazione tecnica e del data base informatico impianti. Tale relazione/tabella dovrà essere redatta a cura dell'Aggiudicatario e dovrà recare le firme di Amministrazione oltre che dell'Aggiudicatario medesimo.
Contact center L'Aggiudicatario dovrà attivare un Contact center opportunamente dimensionato per garantire la massima accessibilità ai servizi richiesti. Il Contact center sarà il centro di ricezione e gestione delle chiamate di qualsiasi tipo (segnalazioni di guasti o malfunzionamenti degli impianti oggetto del servizio, richieste di pronto intervento, etc.).
Il Contact center deve essere attivato dal momento dell'inizio del servizio pena l'applicazione di una penale per ogni giorno di ritardo di € 10,00 da sottrarre sul primo pagamento utile successivo all'attivazione del Contact center.
Il Contact Center deve essere operativo tutti i giorni lavorativi dalle 8:00 alle 18:00 con risposta da operatore. Il numero telefonico dovrà essere verde.
Nel caso di richiesta di intervento pervenuta durante la presenza degli operatori di Call Center, ovvero nei casi in cui la richiesta è avvenuta mediante gli altri canali messi a disposizione dal Contact Center, ad eccezione delle chiamate in emergenza per le quali sarà già intervenuto il personale in reperibilità, sono gli operatori del Call Center a definire il livello di urgenza; in relazione a questo, l'Appaltatore è tenuto ad intervenire entro i tempi di sopralluogo di seguito indicati (il tempo di sopralluogo è definito come l’intervallo di tempo intercorrente fra la richiesta/segnalazione e la presenza sul posto della squadra di intervento).
Per le chiamate che vengono instradate al personale in reperibilità è quest’ultimo che valuta, dalla segnalazione dell’utente, il livello di priorità; il personale reperibile è tenuto ad intervenire esclusivamente per gli interventi considerati “Codice Rosso – Emergenza”, secondo la classificazione riportata di seguito.
Livello di urgenza | Descrizione | Tempo di sopralluogo |
Codice Rosso - Emergenza | Situazioni che possono mettere a rischio l’incolumità delle persone; si attribuisce alle richieste di intervento per le situazioni di imminente pericolo che richiedono l’attivazione del Pronto Intervento | Entro 3 ore dalla ricezione della segnalazione. |
Codice Verde | Situazioni non ascrivibili a urgenza od emergenza. | Entro 48 ore dalla ricezione della segnalazione |
L’Amministrazione ha facoltà di applicare le penali nel caso in cui l'Appaltatore non intervenga nei tempi previsti, il tutto come indicato anche nei capitolati di gestione.
In aggiunta al verificarsi di situazioni di Emergenza, l'Appaltatore è tenuto a darne pronta segnalazione all’Amministrazione e a seguire comunque le procedure di segnalazione agli enti competenti in materia (VV.FF., Forze dell’Ordine, etc.), laddove previsto, qualora l’Amministrazione sia impossibilitata ad intervenire tempestivamente (es. ore notturne), e comunque a dare alla stessa Amministrazione tutto il
supporto necessario per adempiere alle procedure.
Successivamente al sopralluogo o contestualmente ad esso, in relazione al livello di urgenza ed al tempo stimato per l’esecuzione delle attività, l’intervento che è necessario effettuare è classificato dall'Appaltatore come:
Programmabilità dell’intervento | Tempi di inizio esecuzione interventi |
Indifferibile | Le attività di messa in sicurezza (soluzioni anche provvisorie atte a mettere in sicurezza e a tamponare il guasto riscontrato) devono essere svolte contestualmente al sopralluogo. Gli interventi di ripristino devono essere effettuati entro 24 ore dalla data di sopralluogo |
Programmabile a breve termine (esempio per l'illuminazione pubblica le lampade spente o guaste rientrano sempre in questa categoria di intervento) | Gli interventi di ripristino devono essere effettuati entro 5 giorni dalla data di sopraluogo |
Programmabile a medio termine | Gli interventi di ripristino devono essere effettuati entro 15 giorni dalla data di sopralluogo |
Programmabile a lungo termine | Gli interventi possono essere effettuati oltre i 15 giorni dalla data di sopralluogo e comunque non superiore a 30 gg dalla data di sopralluogo. |
L’Amministrazione ha facoltà di applicare le penali previste, nel caso in cui l'Appaltatore non intervenga con il ripristino nei tempi previsti per i diversi casi.
Per una comunicazione diretta e rapida tra l'Amministrazione e l'Aggiudicatario, dovrà essere previsto anche l'uso di telefoni cellulari.
L'Amministrazione potrà richiedere il monitoraggio e report statistici su tutte le richieste comunque pervenute con qualsiasi mezzo (posta, fax, telefono, e-mail, etc.), al Contact center e classificate secondo modalità concordate preventivamente.
L'attività del Contact center dovrà essere evidenziata in tutta la sua articolazione - numero e tipologia delle chiamate, risposte date, reclami, solleciti, chiusura dell'intervento e tutto quanto ritenuto necessario dall'Aggiudicatario - all'Amministrazione, con sistematica reportistica almeno una volta ogni mese, al fine di effettuare un controllo sulle caratteristiche del rapporto con gli utenti e sulla qualità del servizio.
Per "chiusura dell'intervento" si intende il momento in cui il problema rilevato è stato risolto e quindi si è provveduto al ripristino del bene oggetto dell'intervento stesso. La data di chiusura dell'intervento consente all'Amministrazione di monitorare il livello di qualità del servizio in termini di rispetto dei tempi di intervento, esecuzione delle attività, qualità delle attività svolte.
L'Amministrazione e l'Aggiudicatario concorderanno le modalità di accesso della stessa alle informazioni classificate dal Contact center con l'obiettivo di consentire all'Amministrazione la più ampia e tempestiva conoscenza delle stesse oltre che l' attività di controllo rispetto agli obblighi contrattuali.
La contestazione da parte dell'Amministrazione delle irregolarità o inadempienze di gestione del Contact center darà luogo all'applicazione delle penali.
Anagrafica tecnica degli impianti di illuminazione L'Appaltatore, entro 12 mesi dall'inizio del servizio, deve costituire l’Anagrafica Tecnica, ovvero gestire l’insieme delle attività di acquisizione dati, rilievo e censimento, restituzione grafica e aggiornamento dati degli impianti in affidamento.
Gli obiettivi principali da perseguire attraverso l’attività di Costituzione e Gestione dell’Anagrafica Tecnica degli impianti sono:
- una razionale collocazione dei dati relativi agli impianti che permetta un veloce accesso e controllo delle informazioni relative alle diverse classi e unità tecnologiche;
- una puntuale conoscenza dei singoli componenti e del contesto impiantistico nel quale sono inseriti;
- un’ottimale pianificazione e gestione delle attività manutentive, con il raggiungimento di economie di esercizio del complesso di attività.
La costituzione e gestione dell’Anagrafica Tecnica degli Impianti consiste nell’esecuzione delle seguenti attività:
- acquisizione dati e informazioni in possesso dell’Amministrazione;
- censimento degli impianti;
- restituzione informatica dei dati grafici ed alfanumerici sotto forma di fogli elettronici/data base standard;
- aggiornamento dell’Anagrafica Tecnica in relazione ad eventuali variazioni di impianto.
Resta inteso che, al termine del rapporto contrattuale, le informazioni gestite rimarranno di esclusiva proprietà dell’Amministrazione, senza nessuna spesa. L'Appaltatore è obbligato a fornire tutte le indicazioni (tracciati record, modello entità relazioni, etc.).
Tutte le informazioni inerenti l’Anagrafica Tecnica degli Impianti devono essere raccolte e consegnate formalmente in maniera completa all’Amministrazione entro 12 mesi dalla data di presa in consegna degli impianti, o, come nel seguito specificato, entro il maggior termine concordato con l’Amministrazione. E’ facoltà dell’Amministrazione applicare penali, pari ad una tantum di € 100,00, nel caso in cui l'Appaltatore non rispetti i termini previsti.
Le attività inerenti la costituzione e gestione dell’Anagrafica Tecnica degli impianti sono incluse nel Canone.
Etichettatura dei Punti Luce Entro il termine ultimo per l'esecuzione degli "Interventi Iniziali", l'Appaltatore deve provvedere a completare l'etichettatura dei punti luce non etichettati. L'etichettatura dovrà essere secondo il modello posizionato nei pali esistenti. Il tutto in accordo con l'ufficio tecnico.
I costi dell'etichettatura (forniture, installazione e smaltimento di quelle rimosse, ecc..) sono ricompresi nel costo del canone.
Censimento impianti di illuminazione pubblica Formazione e gestione anagrafica
Per servizio di anagrafica impianti si intende l'insieme di attività che l'Aggiudicatario deve svolgere per rilevare il patrimonio impiantistico oggetto dei servizi.
L'elenco e la catalogazione di detti beni deve essere integrata con l'analisi della consistenza degli stessi, i dati di consumo e caratteristiche tecniche, lo stato manutentivo, la rispondenza alla normativa di settore e ha dati della documentazione progettuale.
L'insieme dei dati censiti avrà un duplice obiettivo: da una parte l'Amministrazione avrà una situazione aggiornata e puntuale del proprio patrimonio impiantistico, dall'altro servirà a gestire e monitorare le attività oggetto dell'affidamento dei servizi per tutto il periodo di durata.
Gli obiettivi di un'efficiente gestione anagrafica sono:
- gestione delle informazioni e monitoraggio del patrimonio impiantistico, stato d'uso, conservazione,
- presenza o permanenza dei requisiti normativi e del rispetto delle norme di legge;
- gestione delle attività di manutenzione di qualsiasi tipologia;
- gestione di un sistema di archiviazione storica di tutte le attività svolte;
- rilevazione delle richieste di intervento e monitoraggio dei tempi e della qualità di esecuzione;
- elaborazione della reportistica richiesta dall'Amministrazione.
Per poter raggiungere gli obiettivi sopra elencati i dati rilevati dall'Aggiudicatario devono essere messi a disposizione dell'Amministrazione su supporto informatico in modo da archiviare, oltre a tutte le informazioni rilevate, anche, ad esempio, elaborati grafici; elaborati fotografici e descrittivi, documenti tecnici per l'archivio, documenti di gestione quali: ordini di intervento, lavori di manutenzione, materiali e ricambi, documenti di controllo e verifica risultati etc.
In particolare il servizio consisterà principalmente nell'esecuzione delle attività di:
- acquisizione dati;
- rilievo e censimento degli elementi tecnici;
- restituzione informatica dei dati grafici ed alfanumerici (creazione data-base);
- valutazione dello stato conservativo degli elementi tecnici;
- aggiornamento continuo e gestione dei dati anagrafici in funzione dell'attività manutentiva svolta.
Resta inteso che, al termin. e del rapporto, le informazioni gestite rimarranno di esclusiva proprietà dell'Amministrazione. L'Aggiudicatario è obbligato a fornire, ante 30 giorni dalla scadenza del contratto,
pena l'applicazione delle penali di cui oltre, tutte le indicazioni e supporti necessari a trasferire le informazioni nell'eventuale nuovo sistema informativo che l'Amministrazione potrà decidere di utilizzare allo scadere del contratto. L'Aggiudicatario si impegna ad alimentare il data-base con i dati acquisiti e a consegnare lo stesso con i dati storici entro 12 mesi dalla data di attivazione del/i servizio/i salvo diverso accordo scritto con l'Amministrazione.
Ai fini del primo rifascio del data-base, l'Aggiudicatario dovrà acquisire, anche mediante il coinvolgimento degli uffici competenti dell'Amministrazione, tutte le informazioni di tipo tecnico, documentale e normativo relative agli impianti oggetto del servizio.
L'Amministrazione, entro 60 giorni dalla consegna del data-base, si impegna a verificare l'esattezza e la
completezza delle informazioni in esso contenute anche in funzione alle funzionalità proposte dall'Aggiudicatario in sede di presentazione delle offerte. Salvo diverso accordo scritto con l'Aggiudicatario, trascorsi detti 60 giorni, il data-base e le informazioni in esso contenute si intenderanno corrette è complete. Qualora l'Amministrazione rilevi incongruità o richieda qualche integrazione o modifica entro il termine sopra previsto, l'Aggiudicatario si impegna a aggiornare il sistema entro 30 giorni solari e consecutivi dalla richiesta.
Dal momento della consegna del data-base comprensivo dei dati storici, l'Aggiudicatario si impegna ad aggiornare costantemente tutte le informazioni relative, ad esempio, a riparazioni da effettuare o effettuate, criticità sopravenute, etc. L'aggiornamento deve essere eseguito al massimo entro 3 giorni dal verificarsi dell'evento da registrare. In caso di attività complesse quali, ad esempio aggiornamento di planimetrie, i tempi per l'aggiornamento dell'anagrafica possono essere dilungati ma comunque mai superiori a 40 giorni.
Caratteristiche anagrafe impianti di illuminazione L'Anagrafe sarà costituita da una banca dati alfanumerica (database) collegata alla mappatura grafica (georeferenziata) degli impianti e delle reti conforme alle regole tecniche di cui all'articolo 4 del D. Lgs. 33/2016 e successive norme di attuazione, Tale servizio di mappatura è ricompresa nel canone. I dati dovranno contenere tutte le informazioni necessarie ad identificare le caratteristiche tecniche e stato conservativo dei componenti degli impianti. A titolo non esaustivo:
Per ciascun quadro di comando e protezione e contatori energia:
- ubicazione;
- POD e numero di matricola del contatore di energia installato;
- misure periodiche contatori energia: letture energia fasce orarie (attiva e reattiva), letture potenza massima fasce orarie, registrazione di tutte le informazioni del contatore di energia al momento della lettura,
- ubicazione dei punti luce collegati a ciascuna linèa di alimentazione uscente dal quadro;
- materiale armadio; numero vani armadio;
- caratteristiche apparecchiature di comando, riduzione flusso, protezione, telecontrollo e telegestione. Tipologia riduttori di flusso luminoso, programma orario di riduzione, calcoli per la determinazione di FC, comunicazioni in cui l'Amministrazione autorizza l'impostazione del programma orario di riduzione.
- presenza di carichi elettrici esogeni collegati al contatore di energie e stima del loro consumo annuale.
Per i punti luce:
- codice identificativo;
- ubicazione {es. via, piazza, giardino);
- caratteristiche tecniche degli apparecchi illuminanti (informazioni relative alla marchiatura degli apparecchi). Tipologia riduttore di flusso luminoso, programma orario di riduzione, calcoli per la determinazione di FC, comunicazioni in cui l'Amministrazione autorizza l'impostazione del
programma orario di riduzione.
Per i sostegni:
- tipologia di sostegno (es. palo con o senza sbraccio, sbraccio o palina); materiale del sostegno;
- altezza fuori terra del palo;
- lunghezza dello sbraccio; interdistanza sostegni;
- larghezza carreggiata stradale (in caso. di strada con traffico motorizzato);
- tipo di protezione contro la corrosione (zincato, zincato e verniciato, verniciato); tipo di fune della sospensione;
- tipo di linea di alimentazione (a titolo esemplificativo ma non esaustivo sotterranea, aerea in precordato);
- presenza in prossimità del sostegno di un pozzetto dove sono realizzati i collegamenti tra il cavo montante e la linea di alimentazione;
- presenza di cavidotto (dove risulti possibile verificarlo);
- etichettatura identificativa
Tutti i dati raccolti vanno inseriti nelle apposite schede informatizzate per una facile classificazione ed aggiornamento nel corso dell'appalto. La restituzione della parte grafica dell'Anagrafe impianti deve essere realizzata aggiornando le planimetrie impanati esistenti su file .dwg.
La gestione anagrafica, durante la durata dell'appalto, è attuata attraverso due processi: l' attività di rilievo e restituzione grafica e l'aggiornamento costante delle informazioni. Le attività di rilievo comprendono, a titolo esemplificativo:
- rilievo degli impianti e reti (previo verifica documentazione in possesso dall'amministrazione) - rilievo in dwg georiferenziato,
- documentazione fotografica (previo verifica della documentazione fotografica a disposizione dell'Amministrazione),
- etichettatura elementi censiti con codice alfanumerico di riferimento anche per il sistema informativo.
Interventi soggetti a contributi pubblici a favore dell'Amministrazione Tra gli interventi della documentazione progettuale messa a base d'asta potranno essere presenti interventi per i quali l'Amministrazione riceve contributi pubblici a fondo perduto. Per gli interventi di questo tipo, l'Aggiudicatario, dovrà produrre una rendicontazione ed una fatturazione separata per ottemperare agli obblighi di rendicontazione posti in capo all'Amministrazione nei confronti dell'ente finanziatore. L'Aggiudicatario sarà in ogni caso obbligato a produrre tutti i documenti richiesti dall'ente finanziatore rispettandone il formato e soprattutto la tempistica di emissione prevista.
Inoltre le opere e installazioni oggetto del finanziamento concesso in seguito al collaudo diverranno di proprietà dell'Amministrazione.
In caso di pagamento secondo quanto sopra indicato di tutto o parte delle opere "Interventi Iniziali" si procederà a ridefinire, in accordo tra le parti, la porzione del canone annuale riguardante l'illuminazione
pubblica proporzionalmente all'importo delle opere liquidate, intervenendo sul Piano Economico Finanziario allegato all'appalto oltre sull'importo dei lavori che restano a carico dell'Aggiudicatario sull'obiettivo riduzione spesa complessiva annua, in modo che il TIR di progetto, TIR azionista, VAN azionista e l'anno di rientro del Piano Economico Finanziario risultino similari al quanto messo in gara.
Certificazione dei Titoli di Efficienza Energetica La competenza dei contributi derivanti dagli interventi di riqualificazione dell'illuminazione pubblica dei Titoli di Efficienza Energetica sono dell'Amministrazione Comunale; l'aggiudicatario dovrà predisporre la documentazione necessaria alla richiesta di contributo e sopportare gli uffici al fine della presentazione della domanda al GSE.
Le spese per la redazione della documentazione e del supporto sono ricomprese nel canone.
Determina del canone
Canone di servizio
Il Canone, da intendersi a corpo, corrisposto dalla Pubblica Amministrazione, sarà pari a € 1.066.065, compreso oneri della sicurezza, per una durata di contratto pari a 15 anni.
Il canone annuo è pari ad € 71.071,00, compreso oneri della sicurezza, oltre I.V.A., il quale è soggetto a ribasso d'asta.
Il canone comprende tutti i costi relativi al presente appalto e, in maniera indicativa ma non esaustiva, la manutenzione ordinaria, la straordinaria, ecc … descritti nei relativi capitolati di gestione, il pronto intervento, le opere di miglioramento energetico previste dall'Amministrazione in appalto o offerte dal concorrente in sede di gara, le verifiche periodiche, l'anagrafe degli impianti e il suo aggiornamento, ecc… Sono da intendersi comprese e compensate nel canone tutte le attività descritte nel presente capitolato speciale d'appalto e nei relativi allegati.
Il contratto è stipulato “a corpo” ai sensi degli articoli 59 del D. Lgs. 50/2016. L’importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.
I vincoli negoziali di natura economica, come determinati ai sensi del presente articolo, sono insensibili al contenuto dell’offerta tecnica presentata dall’appaltatore e restano invariati anche dopo il recepimento di quest’ultima da parte dell'Amministrazione.
Al termine del contratto, senza nessun costo aggiuntivo, tutti i materiali, gli impianti, software ecc.. istallati nell'ambito di questo servizio saranno e resteranno, gratuitamente, di proprietà dell'Amministrazione.
L'Aggiudicatario prende atto che le spese sostenute dall'Amministrazione dall'inizio del servizio e a carico dell'aggiudicatario con il presente appalto saranno detratte direttamente dal primo canone dovuto all'aggiudicatario successivo al pagamento della spesa.
Adeguamento del canone per modifica quantità impianti elettrici gestiti Al fine dell'adeguamento del canone per la variazione in aumento o in diminuzione delle quantità degli impianti in gestione viene fissato quanto segue:
- costo per ogni punto luce € 20
Il canone verrà aggiornato nell'anno successivo all'aumento o alla diminuzione dell'impianto.
I costi sopra fissati per gli adeguamenti, sia in aumento che in diminuzione, ricomprendono anche i costi di gestione, di manutenzione e gli interventi come previsto nei capitolati di gestione.
Modalità di pagamento Il compenso, a corpo, relativo al "Canone di servizio" che l'Amministrazione corrisponderà all'Aggiudicatario verrà erogato dietro presentazione di fatture bimestrali posticipata di importo pari ad 1/6 della quota annua risultante dall'offerta.
Per com'è regolamentato il presente appalto, si ribadisce che non sono previsti conguagli economici relativi alla gestione annuale del contratto né per variazioni di quantità, né per variazioni dovute agli aggiornamenti dei prezzi, fatto salvo quanto previsto per nel presente capitolato per variazioni e/o adeguamenti.
Le fatture saranno liquidate entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di presentazione (salvo errori rilevati dall'Amministrazione), previa verifiche in capo all'Amministrazione per regolarità contributi ecc da eseguirsi verso l'Appaltatore.
Sui pagamenti (Canone di servizio) verrà applicata la ritenuta del 0,5%, a garanzia dell’osservanza di tutte le norme e prescrizioni a tutela dei lavoratori, di cui all’art. 30 comma 5, ultimo periodo, D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Le suddette ritenute verranno liquidate in seguito alla regolare esecuzione redatto dal direttore dell'esecuzione del contratto come previsto in seguito nel presente capitolato, ove lo Sportello Unico Previdenziale non abbia comunicato all'Amministrazione eventuali inadempienze.
Responsabilità gestione impianti L'Aggiudicatario assume nei confronti dell'Amministrazione e dei terzi tutte le responsabilità conseguenti alla presa in carico e gestione degli impianti consegnati dalla medesima Amministrazione e, in generale, relative all'espletamento del servizio disciplinato dal contratto di appalto.
L'Aggiudicatario non è responsabile degli eventuali danni causati agli impianti da cause di forza maggiore (eventi di calamità naturale, incidenti, ecc…).
L'Aggiudicatario è pienamente responsabile per eventuali danni a terzi, a persone o a cose, connessi e conseguenti allo svolgimento delle prestazioni e degli interventi tutti compresi nel presente contratto.
Agli effetti del presente articolo è considerato terzo anche l'Amministrazione, anche con riferimento ai rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati ed in particolare agli eventuali danni subiti dall'Amministrazione a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti , verificatisi nel corso dell'esecuzione delle prestazioni e degli interventi di cui al presente contratto.
Responsabilità gestione nuovi impianti L'Aggiudicatario assume la responsabilità relativamente a impianti nuovi o ristrutturati, solo dopo l'emissione del Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo o del Certificato di Regolare Esecuzione dell'opera effettuato dal soggetto che, a seconda dei casi, è a ciò deputato.
Nel caso vengano accesi o collegati alla rete in appalto nuovi impianti in difformità da quanto sopra previsto o in caso si manomissioni dolose della rete stessa, l'Aggiudicatario si attiverà per far cessare immediatamente
l'anomalia e avrà il diritto, in caso di danni subiti, di rivalersi nei confronti dei soggetti responsabili di tali atti. La copertura assicurativa attivata dall'Aggiudicatario dovrà in ogni caso tenere indenne l'Amministrazione da qualsiasi richiesta di risarcimento danni avanzata da terzi per eventi di questa natura.
L'Amministrazione si impegna quindi a garantire l'informazione ed il rispetto da parte delle proprie ditte appaltatrici, o dei privati lottizzanti, delle procedure di attivazione dei nuovi impianti.
Penali L'Amministrazione si riserva il controllo, nei modi e nelle forme che riterrà più idonei, sul regolare svolgimento del servizio e sulle modalità di esecuzione del medesimo e come riportato nel capitolato di gestione.
In ogni caso, l'applicazione di penalità all'Aggiudicatario deve essere preceduta da regolare contestazione scritta da parte dei competenti uffici dell'Amministrazione.
A tale proposito l'Aggiudicatario dovrà attivare apposita casella PEC per le comunicazioni ufficiali con l'Amministrazione. La penale andrà in ogni caso calcolata a partire dalla data prevista per l'espletamento dell'obbligazione e non dalla data di contestazione.
L'Aggiudicatario dovrà portare a compimento le attività previste, secondo le seguenti modalità e sottostando alle relative sanzioni in caso di inadempienza.
Per gli importi delle penali si rinvia ai relativi capitolato di gestione e paragrafi del presente capitolato.
Tutte le penali sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
L'importo complessivo delle penali irrogate annualmente non può superare il 10% dell'importo netto contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale il responsabile del procedimento propone all'organo competente la risoluzione del contratto per grave inadempimento
L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'Amministrazione a causa dei ritardi.
Natura e oggetto dell'appalto L’esecuzione dei servizi/lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l’articolo 1374 del Codice Civile: “il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge o, in mancanza secondo gli usi e l’equità”.
Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto (elaborati tecnici, capitolati di gestione, capitolato generale d'appalto) vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il servizio viene appaltato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure
all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
Il presente capitolato, in ordine di priorità, ha valenza maggiore rispetto i capitolati di gestione, in caso di contrasto tra di loro.
L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione della documentazione di gara; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
Disposizioni particolari riguardanti l’appalto La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di contratti pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
Fallimento dell’appaltatore In caso di fallimento dell’Appaltatore l'Amministrazione si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 110 del Codice dei contratti.
Se l’esecutore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell’articolo 48 del Codice dei contratti.
Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere L’Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
L’Appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale d’appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
L’Appaltatore, tramite il direttore del servizio assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del servizio. L'Amministrazione ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore del servizio e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
Ogni variazione del domicilio o delle persone deve essere tempestivamente notificata all'Amministrazione.
Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo Il canone è comprensivo di qualsiasi compenso dovuto al servizio ed ogni oneri aggiuntivi relativi all’esecuzione dello stesso, fatto salvo per quanto previsto per variazioni in aumento e/o in diminuzione delle forniture eseguite. Non è ammessa variazione del canone durante la vigenza del contrato di appalto.
È ammesso l’adeguamento del canone contrattuale ai sensi dell’art. 106 comma 3, D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 all’indice ISTAT a partire dal secondo anno.
Il mese di riferimento sarà quello di sottoscrizione del contratto di appalto o della consegna anticipata dei servizi a norma dell’art. 32 comma 12, D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
Cessione del contratto e cessione dei crediti
E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi della legge 21 febbraio 1991, n. 52, e s.m.i. a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso all'Amministrazione prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP
Garanzia di esecuzione dei lavori L'Appaltatore sarà tenuto a prestare una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, quale garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte relativamente all’esecuzione dei lavori previsti in appalto, fatta salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno.
La garanzia fideiussoria deve essere prestata nelle forme previste all’articolo 103 del Codice e va presentata in originale all'Amministrazione prima della formale sottoscrizione del contratto.
In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese. Nella garanzia dovranno risultare tutti i nominativi del raggruppamento temporaneo.
L’importo della garanzia fideiussoria dovrà essere pari al 10% (dieci per cento) dell’importo complessivo dei lavori posto a base d’asta e potrà subire la riduzione di cui all’articolo 103 comma 5 del Codice.
La polizza dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata dei lavori aumentata di sei mesi e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Amministrazione. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà operare a “prima richiesta” e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.
L'Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell'Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
La garanzia fideiussoria resterà vincolata fino alla sottoscrizione del certificato di regolare esecuzione dei lavori da parte del direttore dell’esecuzione del contratto.
Lo svincolo della garanzia è condizionato alla attestazione di regolarità contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), sia per l'Appaltatore che per le eventuali imprese subappaltatrici.
Garanzia di esecuzione dei servizi L'Appaltatore sarà tenuto a prestare una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, quale garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno.
La garanzia fideiussoria deve essere prestata nelle forme previste all’articolo 103 del Codice e va presentata
in originale all'Amministrazione prima della formale sottoscrizione del contratto.
In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese. Nella garanzia dovranno risultare tutti i nominativi del raggruppamento temporaneo.
L'Aggiudicatario, alla stipula deve presentare, per il contratto:
a) adeguata ed esclusiva polizza assicurativa a garanzia della corretta esecuzione del contratto pari al 10% (dieci per cento) dell’importo complessivo del contratto (canone annuo x 15 anni). L’importo della garanzia è poi ridotto del 50% (cinquanta per cento) per il possesso della certificazione di qualità che dovrà essere posseduto da tutti i soggetti componente l'operatore economico Aggiudicatario. La polizza potrà avere durata anche annuale ma in questo caso, restando fisso il suddetto importo, dovrà riportare la previsione che la stessa si svincola solamente in seguito allo svincolo della stessa da parte del committente.
b) apposite polizze assicurative R.C.T ed R.C.O. con massimali non inferiori ai seguenti: 1) R.C.T.:
- per sinistro euro 1.000.000,00;
- per persona euro 1.000.000,00;
- per danni a cose euro 500.000,00; 2) R.C.O.:
- per sinistro euro 1.000.000,00;
- per persona euro 1.000.000,00; Le polizze:
- decorrono dall’inizio del servizio e cessano 3 (tre) mesi dopo la sua conclusione, salvo per quanto previsto in caso di polizza annuale;
- non possono prevedere alcuna franchigia;
- devono riportare la clausola di efficacia indipendentemente dal pagamento del premio.
L'Appaltatore risponde direttamente dei danni alle persone e cose comunque provocati nello svolgimento del servizio, rimanendo escluso ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune.
La polizza dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata dell'appalto/servizio (oppure annua con la clausola precedente indicata) e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Amministrazione.
La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà operare a “prima richiesta” e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.
L'Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei servizi da eseguirsi d’ufficio; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell'Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
La garanzia fideiussoria resterà vincolata fino al termine dell'appalto ed all’avvenuta riconsegna all'Amministrazione di tutti gli impianti oggetto del servizio.
Lo svincolo della garanzia è condizionato alla attestazione di regolarità contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), sia per l'Appaltatore che per le eventuali imprese subappaltatrici.
Disposizioni in materia di sicurezza I servizi appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
L'Appaltatore, che è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D. Lgs. n. 81/2008, dovrà trasmettere all'Amministrazione, prima dell'inizio del servizio:
a) il documento di valutazione dei rischi aziendali ex articolo 17, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n. 81/2008;
b) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici.
Piani di sicurezza Per quanto riguarda la manutenzione trattandosi di servizi che non comportano la formazione di cantieri veri e propri dove peraltro è prevista la presenza di un'unica impresa, l'Amministrazione non è tenuta a designare il coordinatore per la progettazione né quello per l'esecuzione previsti dall'articolo 90, commi 3 e 4, del D. Lgs. n. 81/2008 e non è altresì tenuta a redigere neppure il piano di sicurezza e di coordinamento ed il fascicolo previsti dall'articolo 91, comma 1, lettere a) e b) di tale decreto.
Stante la particolarità del servizio, che si svolge sostanzialmente in spazi pubblici, l'Amministrazione ha valutato altresì che non esistono rischi da interferenza per cui non ha neppure proceduto alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI).
L'Appaltatore è obbligato ad osservare e far osservare dai dipendenti le prescrizioni ricevute dall'Amministrazione, verbali e scritte.
L'Appaltatore deve quindi, prima dell'inizio del servizio, predisporre ed inviare all'Amministrazione un Piano di sicurezza relativo ai rischi specifici delle singole lavorazioni che può essere inteso come l'insieme del Piano di sicurezza sostitutivo e del Piano operativo di sicurezza.
Per i lavori invece, si ricade pienamente nel dettato del Titolo IV del D. Lgs. n. 81/2008, l'Amministrazione ha fatto predisporre il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) che analizza in maniera dettagliata i processi di esecuzione e di modalità di lavoro.
Per gli adempimenti di competenza si rinvia al capitolato speciale dei lavori "Interventi iniziali"
Subappalto Il servizio può essere subappaltato entro il limite del 30% (trenta percento) dell'importo complessivo contrattuale. L'Appaltatore che intenda subappaltare a terzi parte della prestazione del servizio dovrà averlo dichiarato in sede di offerta, indicando le parti della prestazione che intende subappaltare, ferma restando la responsabilità dello stesso nei confronti dell'Amministrazione per il complesso degli obblighi previsti dal presente capitolato.
Gli interventi di adeguamento normativo e di riqualificazione tecnologica finalizzata anche al risparmio
energetico degli impianti e i piccoli interventi straordinari di modifica, potenziamento ed ampliamento degli impianti, potranno essere subappaltati per intero a ditte in possesso di tutti requisiti previsti dal Codice per l’esecuzione di lavori pubblici mediante l’indicazione prevista dall’art. 105 comma 6 del Codice.
L’affidamento di lavori in subappalto comporta per l'Appaltatore l’obbligo, ai sensi dell’articolo 105 comma 14 del Codice, di praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 (venti) per cento; gli oneri per la sicurezza relativi ai lavori affidati in subappalto devono essere pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; l'Amministrazione, sentito il direttore dei lavori/direttore esecutivo provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.
L’effettuazione del subappalto, prevista nel bando, è subordinata al rilascio, da parte dell'Amministrazione, di specifico provvedimento autorizzativo.
Responsabilità in materia di subappalto Nei casi di subappalto ai sensi dell’art.174 del Codice, l'Appaltatore ha l'obbligo di dimostrare, l'assenza, in capo ai subappaltatori indicati, di motivi di esclusione e provvede a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato l'esistenza di motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice.
L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile in via esclusiva nei confronti dell'Amministrazione per l'esecuzione delle opere/servizi oggetto di subappalto, sollevando la medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione dei servizi e dei lavori subappaltati.
Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per l'Amministrazione, di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dalle leggi vigenti in materia. Ai sensi dell’articolo 105 comma 8 del Codice l'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs 10/09/2003, e s.m.i., fatte salve le ipotesi di esclusione previste dall’art. 105 comma 13 del Codice. L'Appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo al subappaltatore fino all'esibizione da parte di quest’ultimo della predetta documentazione.
Gli importi dovuti per la responsabilità solidale, non possono eccedere complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto dall'Appaltatore al subappaltatore.
Pagamento dei subappaltatori L'Amministrazione non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori o cottimisti e l'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.
Qualora l'Appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui al precedente comma, la Concedente
può imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di ulteriore inadempimento, comunicare la sospensione dei termini per l’erogazione delle rate del corrispettivo fino a che l'Appaltatore non vi provveda.
Accordo bonario Ai sensi dell’articolo 205 e 206 del Codice dei contratti, se, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico del servizio comporta variazioni rispetto all’importo contrattuale tra il 5% e il 15% di quest'ultimo, il RUP deve valutare immediatamente l’ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori lavori/servizi per i quali sia necessaria una variante in corso d’opera, il tutto anche ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale. Il RUP rigetta tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 26 del Codice dei contratti.
Il RUP può nominare una commissione e immediatamente acquisisce o fa acquisire alla commissione, ove costituita, la relazione riservata della DL e, ove nominato, del collaudatore, e, se ritiene che le riserve non siano manifestamente infondate o palesemente inammissibili, formula una proposta motivata di accordo bonario.
La proposta motivata di accordo bonario è formulata e trasmessa contemporaneamente all’Appaltatore e all'Amministrazione entro 90 (novanta) giorni dall’apposizione dell’ultima delle riserve. L’Appaltatore e l'Amministrazione devono pronunciarsi entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della proposta; la pronuncia dell'Amministrazione deve avvenire con provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto della proposta.
La procedura può essere reiterata nel corso dei servizi una sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere dall’importo, per le riserve non risolte al momento dell’emissione del certificato di collaudo provvisorio.
Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente approvato dall'Amministrazione, oppure dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
Ai sensi dell’articolo 208 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all’accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; se l’importo differenziale della transazione eccede la somma di 100.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende l'Amministrazione o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il RUP, esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto appaltatore, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto appaltatore, previa audizione del medesimo.
La procedura di transazione può essere esperita anche per le controversie circa l’interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo
direttamente a diverse valutazioni economiche.
Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori/servizi, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dall'Amministrazione.
Definizione delle controversie Ove non si proceda all’accordo bonario e l’Appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta al Tribunale ordinario competente presso il Foro di Brescia ed è esclusa la competenza arbitrale.
La decisione dell’Autorità giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all’entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.
Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera L’Appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
a) nell’esecuzione dei lavori/servizi che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
b) i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
c) è responsabile in rapporto all'Amministrazione dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti dell'Amministrazione;
d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
Ai sensi dell’articolo 30, comma 6, del Codice dei Contratti, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’appaltatore o dei subappaltatori, l'Amministrazione può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti dei canoni come previsto nel presente capitolato.
In ogni momento la D.L. e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all’appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della Legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del D. Lgs. n. 81 del 2008, nonché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della Legge n. 136 del 2010, l’Appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed
esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L’Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.
Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’Appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo periodo, della Legge n. 136 del 2010.
La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l’applicazione, in Capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del D. Lgs. 23 aprile 2004, n. 124.
Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di collaudo sono subordinati all’acquisizione del DURC.
Il DURC è acquisito d’ufficio dall'Amministrazione.
Ai sensi dell’articolo 31, commi 4 e 5, della Legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del contratto il DURC è richiesto ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine; il DURC ha validità di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validità può essere utilizzato esclusivamente per il pagamento delle rate di acconto e per il certificato di collaudo.
Ai sensi dell’articolo 31, comma 5, del Codice dei Contratti e dell’articolo 31, comma 3, della Legge n. 98 del 2013, in caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, l'Amministrazione:
a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell’ammontare delle somme che hanno determinato l’irregolarità, se tale ammontare non risulti già dal DURC;
b) trattiene un importo corrispondente all’inadempimento sul primo pagamento del canone successivo all'accertamento della irregolarità;
c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell’appaltatore e dei subappaltatori;
d) provvede alla liquidazione del canone, limitatamente alla eventuale disponibilità residua.
Fermo restando quanto previsto all’articolo 53, comma 1, lettera o), nel caso il DURC relativo al
subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, l'Amministrazione contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste l'Amministrazione pronuncia la decadenza dell’autorizzazione al subappalto.
Conformità agli standard sociali I materiali, le pose, i lavori e i servizi oggetto dell’appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Gli standard sono riportati nella dichiarazione di conformità utilizzando il modello di cui all’Allegato «I» al decreto del Ministro dell’ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012), che deve essere sottoscritta dall'appaltatore prima della stipula del contratto.
Al fine di consentire il monitoraggio, da parte dell'Amministrazione, della conformità ai predetti standard, gli standard, l'appaltatore è tenuto a:
a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che l'Amministrazione ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione dell’appalto;
b) fornire, su richiesta dell'Amministrazione ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;
c) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard, condotte dall'Amministrazione o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della stessa Amministrazione;
d) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti dall'Amministrazione, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa Amministrazione, una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;
e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita all'Amministrazione, che le clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.
Per le finalità di monitoraggio l'Amministrazione può chiedere all’appaltatore la compilazione dei questionari in conformità al modello di cui all’Allegato III al decreto del Ministro dell’ambiente 6 giugno 2012.
La violazione delle clausole in materia di conformità agli standard sociali di cui ai commi 1 e 2, comporta l'applicazione della penale nella misura di cui all’articolo 18, comma 1, con riferimento a ciascuna singola violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno di ritardo.
Attività ispettiva e di controllo
L'Amministrazione ha la facoltà di verificare, tramite il Direttore dell’esecuzione del contratto, in qualsiasi momento, durante l’esecuzione del servizio, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni. A tal fine potranno essere utilizzate le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità del servizio. I controlli saranno di tipo sistematico o a campione. Qualora il Responsabile dell’esecuzione del contratto rilevi delle carenze nella esecuzione delle prestazioni, ne darà comunicazione all’Appaltatore, il quale dovrà immediatamente colmare le lacune lamentate. Se ciò non dovesse avvenire in maniera soddisfacente l'Amministrazione si riserva il diritto di applicare le penali previste dal presente capitolato e nella documentazione di gara ed eventuale altri provvedimenti restrittivi previsti dal presente capitolato e dalla normativa vigente.
Cessione del contratto È vietata la cessione anche parziale del contratto. Si applica l’art. 175 comma 1 lett. d) n.2 del Codice nei casi di successione universale o particolare, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizioni o insolvenza.
In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Amministrazione al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.
Recesso dal contratto L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dall'appalto, ai sensi dell’art. 109 del Codice, in qualunque tempo e fino al termine del servizio.
Tale facoltà verrà esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione, a mezzo di raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, che dovrà pervenire almeno 60 (sessanta) giorni prima della data del recesso.
In tal caso l'Amministrazione si obbliga a pagare all'Appaltatore un’indennità corrispondente a quanto segue:
- prestazioni già eseguite dall'Appaltatore al momento in cui viene comunicato l’atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica delle stesse che dovrà essere appositamente redatto a cura del direttore dell’esecuzione del contratto;
- valore dei materiali utili esistenti in cantiere o in magazzino;
- il decimo dei servizi non eseguiti, al netto delle opere/servizi eseguite. L'importo è calcolato sulla differenza dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato dal ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori, servizi o forniture eseguiti di cui alla voci precedenti;
l'Appaltatore con la partecipazione alla gara dichiara di accettare le modalità di calcolo dell'indennità sopra indicato per la recessione del contratto.
L'Appaltatore, al fine di garantire il servizio, è obbligato alla prosecuzione del servizio, per il periodo necessario all'individuazione del nuovo soggetto gestore e comunque non superiore a 6 (sei mesi). In tal caso sarà corrisposto all'Appaltatore l'importo degli interventi eseguiti determinati utilizzando il prezziario delle opere edili della Provincia di Brescia e/o dell'AIB prezziario degli impianti dell'anno di intervento, ribassati del 10 %.
Dopo tale termine l’impresa appaltatrice dovrà astenersi dal compiere qualsiasi ulteriore intervento.
Gli interventi potranno essere portati a termine in economia oppure affidati ad altra impresa, senza che per questo l’impresa appaltatrice possa avanzare diritti di sorta.
Consulenza e assistenza tecnico-amministrativa Per assistenza tecnico-amministrativa si intende il servizio che sarà prestato dall'Appaltatore, remunerato attraverso il corrispettivo complessivo di aggiudicazione, delle attività di progettazione, aggiornamento elaborati e dati connessi all'espletamento dell'appalto.
L'attività di consulenza prevede che l'Appaltatore metta a disposizione dell'Amministrazione la propria esperienza, le proprie conoscenze specifiche e la propria struttura organizzativa, fornendo supporto, ogni volta che questo si renda necessario, nelle fasi di studio, analisi, ricerche di mercato, ecc.
In particolare, l'Appaltatore è tenuto alla predisposizione, alla compilazione, alla presentazione alle Autorità competenti, all'ottenimento delle opportune autorizzazioni, alla conservazione e all'aggiornamento di tutta la documentazione amministrativa e burocratica prevista dalle leggi vigenti.
Le autorizzazioni sono sempre da intendersi sia preliminari che di collaudo finale. L'assistenza di cui al presente articolo andrà prodotta in particolare per:
- pratiche comunali per nuovi impianti o ristrutturazione degli stessi, anche in capo ai lottizzanti;
- pratiche degli organi amministrativi preposti;
All'Appaltatore saranno sottoposti per parere consultivo non vincolante i progetti di nuovi impianti da eseguire nelle lottizzazioni e che dovranno successivamente essere presi in carico dall'appaltatore.
Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori L'Amministrazione potrà risolvere il presente Contratto previa diffida ai sensi dell'art. 1454 c.c. assegnando a tal fine all'Appaltatore un termine per adempiere non inferiore a 40 giorni, decorso il quale l'Amministrazione potrà dichiarare risolto il presente Contratto:
• l'Appaltatore abbia sospeso o interrotto gli interventi di riqualificazione previsti nel progetto definitivo/esecutivo per un periodo superiore a 60 giorni, ove la sospensione o interruzione sia ad esso imputabile;
• l'Appaltatore sia incorso in violazioni delle prescrizioni di cui alla documentazione di progetto e non vi abbia posto rimedio entro 20 giorni dal ricevimento di intimazione scritta dell'Amministrazione, ovvero abbia accumulato penalità superiori al 10% dell’importo complessivo del contratto;
• interruzione nell’erogazione dei servizi per più di 5 giorni consecutivi;
• interruzione della fornitura dell'energia, per causa imputabile all'Appaltatore, per più di 48 ore consecutive;
• quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli dall'Amministrazione, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti, in relazione alla violazione delle norme sostanziali sul subappalto;
• nel caso di gravi mancanze nel rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dall'Amministrazione, oltre che in tutti
gli altri casi previsti dalla norma;
• l'Appaltatore abbia dato luogo o partecipato a frode o collusione con il personale appartenente all'organizzazione dell'Amministrazione ovvero con terzi;
• l'Appaltatore abbia omesso di attivare anche solo una delle coperture assicurative nella documentazione di gara;
• l’Appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui agli articoli 6 o 67 del D. Lgs. n. 159 del 2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti previsti dall’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale, nonché per reati di usura, riciclaggio oppure per frodi nei riguardi dell'Amministrazione, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, ai sensi dell’articolo 108 del Codice dei contratti;
• manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
• subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
• non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;
• applicazione di una delle misure di sospensione dell’attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;
Il contratto è altresì risolto di diritto nei seguenti casi:
a) perdita da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei servizi, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione,
b) quando ricorrono le condizioni di cui all'art. 108, comma 1 e 2, del D. Lgs. 50/2016;
c) nullità assoluta, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
In pendenza del termine per l'adempimento indicato nella diffida di cui sopra, l'Appaltatore:
• non potrà in nessun caso sospendere l’adempimento dei propri obblighi ai sensi del presente contratto;
• non potrà dar corso alla risoluzione;
• dovrà consentire/garantire all'Amministrazione la continuità di erogazione dei servizi.
In caso di risoluzione del contratto per responsabilità ed inadempimento dell'Appaltatore, i lavori realizzati resteranno acquisiti al patrimonio comunale a titolo di risarcimento per l’inadempimento contrattuale dell'Appaltatore, salvo il rimborso al medesimo di una somma in relazione al valore degli investimenti realizzati secondo il seguente meccanismo di forfetizzazione del danno subito dall'Amministrazione: rimborso di una somma corrispondente al 30% del valore degli investimenti realizzati.
Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dall'Amministrazione è fatta all'Appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza del servizio.
Alla data comunicata dall'Amministrazione si fa luogo, in contraddittorio con l'Appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori/servizi eseguiti.
Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione dell'Amministrazione, nel seguente modo:
a) affidando ad altra impresa, ai sensi dell’articolo 110 del Codice dei contratti o, in caso di indisponibilità di altra impresa, ponendo a base d’asta del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi dell’ordinamento vigente, l’importo lordo dei lavori di completamento e di quelli da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l’ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e l’ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’appaltatore inadempiente medesimo;
b) ponendo a carico dell’Appaltatore inadempiente:
1) l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l’importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine all’appaltatore inadempiente;
2) l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;
3) l’eventuale maggiore onere per l'Amministrazione per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
In caso di risoluzione anticipata dell'Appalto, oltre a quanto sopra, l'Appaltatore sarà soggetto a titolo di penale alla perdita del deposito cauzionale, nonché al risarcimento dei danni.
Inoltre il contratto potrà essere risolto per inadempimenti dell'Amministrazione in caso di ritardo del pagamento del canone per un periodo superiore a 90 giorni, salvo che il pagamento sia stato sospeso per inadempimenti da parte dell'Appaltatore. All'Appaltatore dovrà essere corrisposto la quota dell'importo per l'espletamento dei servizi/lavori erogati/eseguiti fino a quel momento.
Sopravvenuta disponibilità di Convenzione CONSIP Ai sensi dell'art. 1, comma 13, D.L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito in L. 7 agosto 2012, n. 135, l'Amministrazione si riserva di recedere dal contratto previa formale comunicazione all'Appaltatore con
preavviso non inferiore a 15 giorni, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.a. ai sensi dell'art. 26, comma 1, L. 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'Appaltatore non acconsenta ad una modifica, delle condizioni economiche tali da rispettare i limiti di cui all'art. 26, comma 3, L. 23 dicembre 1999, n. 488. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo. Il diritto di recesso si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell'art. 1339 c.c. anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti.
Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010 (Codice del processo amministrativo).
Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova l’articolo 122 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.
Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.
Tracciabilità dei pagamenti Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell’appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare all'Amministrazione gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L’obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni l'Amministrazione sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l’applicazione degli interessi di cui agli articoli 29, commi 1 e 2, e 30, e per la richiesta di risoluzione di cui all’articolo 29, comma 4.
Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento:
a) per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell’intervento.
I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 5.
5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n. 136 del 2010:
a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 54, comma 2, lettera b), del presente Capitolato speciale.
I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'Amministrazione e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.
Obbligo di riservatezza Tutti i dati relativi ed inerenti il contratto sono trattati dall'Appaltatore in osservanza alle disposizioni del Codice sulla Privacy (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196). Agli effetti della suddetta normativa l'Appaltatore assume la funzione di responsabile del trattamento.
L'Appaltatore s'impegna a mantenere la massima riservatezza in relazione a tutti i dati conosciuti durante l'esercizio dei servizi forniti. Manterrà riservati i dati e non ne farà alcun utilizzo diverso da quello previsto dal contratto e non li divulgherà né comunicherà a terzi.
L'Appaltatore dichiara, inoltre, di aver attuato tutte le misure minime atte a garantire la sicurezza fisica e logica dei dati in osservanza di quanto prescritto dal citato D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ed in particolare dall'Allegato B a detto Decreto.
Spese contrattuali, imposte, tasse
Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:
a) le spese contrattuali;
b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori; Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse, le maggiori somme sono comunque a carico dell’appaltatore.
A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati si intendono I.V.A. esclusa.
Direttore dell’esecuzione del contratto Il direttore dell'esecuzione del contratto di servizi o di forniture è, di norma, il responsabile unico del procedimento e provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dall'Amministrazione assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali.
Il Direttore dell’esecuzione, che può avvalersi dell’ufficio di Polizia locale o di qualunque altro ufficio dell'Amministrazione, è il diretto interlocutore dell'Appaltatore.
Il Direttore dell’esecuzione accerta annualmente la regolare esecuzione del contratto mediante verifica di conformità con apposito verbale, da emettere entro i 60 giorni successivi all’ultima mensilità annuale, liquidando le ritenute del 0,5 % eseguite sui pagamenti. Alla conclusione del contratto, entro i 30 giorni successivi, il Direttore dell’esecuzione accerta la regolare esecuzione mediante verifica definitiva e relativo certificato di conformità, liquidando e disponendo su ogni eventuale conguaglio a qualsiasi titolo, comprese eventuali penali ancora applicabili. Per quanto non previsto si applicano le linee guida ANAC o successivo provvedimento di regolamento del D. Lgs. 50/2016.
Proprietà degli impianti Nel presente appalto è previsto che gli impianti rimangano in proprietà all'Amministrazione che li consegna in comodato d'uso all'Appaltatore, per tutta la durata dell'appalto, affinché questi li gestisca nel miglior modo possibile e comunque come indicato nel presente capitolato, integrato dalle proposte migliorative fornite dall'Appaltatore in sede di gara, dai capitolati di gestione e della documentazione di progetto. L'Appaltatore è autorizzato ad eseguire tutti gli interventi previsti nella citata documentazione di gara come se fosse proprietario, con tutti i relativi diritti diretti e indiretti previsti dal codice civile..
L'Appaltatore è tenuto a eseguire tutte le operazioni atte a mantenere in efficienza e sicurezza gli impianti e a permettere che gli stessi forniscano le prestazioni e qualità di servizio previste. L'Appaltatore è tenuto a fornire tutte le prestazioni necessarie al loro mantenimento e corretto funzionamento, anche se non specificatamente indicate nel presente capitolato e suoi allegati.
L'Appaltatore ha facoltà di gestire gli impianti ed i beni ricevuti in consegna, secondo le proprie procedure gestionali, fermo restando il vincolo di destinazione di cui al combinato disposto degli artt. 826 e 828 cod.
civ. ed il rispetto delle norme del presente capitolato.
L'Amministrazione, in qualità di proprietario, autorizza l'appaltatore ad effettuare sugli impianti in affidamento tutti gli interventi che si dovessero rendere necessari per la buona riuscita del servizio.
Oneri connessi all'uso del suolo pubblico L'Amministrazione solleva l'appaltatore dal pagamento di ogni e qualsiasi onere/tassa/canone, eventualmente alla stessa dovuta, relativamente all'occupazione di suolo/sottosuolo.